10 consumatori 24799 - Scuola di Specializzazione per le

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10 consumatori 24799 - Scuola di Specializzazione per le
24799/ 2013,
IORIGINALEJ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
Oggetto
Dm, POPOLO ITALIANO
Eccezione di
prescrizione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- Foro del
consumatore
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
R.G.N. 30605/2007
cromMagg
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI
- Presidente Rep.(frtb`f-
Dott. MAURIZIO MASSERA
- Consigliere
Ud. 24/09/2013
Dott. ANNAMARIA AMBROSIO
- Consigliere PU
- Consigliere -
Dott. GIOVANNI GIACALONE
- Rel. Consigliere -
Dott. MARCO ROSSETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 30605-2007 proposto da:
ORTOLANI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI
PIERRO NICOLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato DAL CERO SERGIO giusta delega
in atti;
- ricorrente -
2013
1709
contro
MERCEDES-BENZ FIANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A. (gia'
DAIMLER CHRYSLER SERVIZI FINANZIARI S.P.A.)
01123081000, in persona dei procuratori speciali -
1
legali rappresentanti pro tempore Dott. PAOLO SALVETA
e Dott.ssa MONICA GRADASSA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio
dell'avvocato SILVIO CARLONI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati QUATTRONE ANTONIO
DIEGO, CAMPOLO MAURIZIO giusta procura speciale
notarile del Dott. FULVIO MECENATE in ROMA del
18/05/2011 REP. N. 18955;
ALLIANZ S.P.A.
(gia' RAS S.P.A.)
05032630963,
in
persona dei procuratori speciali Dott. EMANUELE IOTTI
e dott. TONINO RIVAROLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1577/2006 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/10/2006 R.G.N.
2448/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l'Avvocato NICOLA DI PIERRO;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l'Avvocato SILVIO CARLONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
2
rigetto del ricorso.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel maggio del 1992 la società Globo Servizi s.r.l. stipulò, nella veste di
utilizzatrice, un contratto di leasing con la società Mercedes Benz Finanziaria
s.p.a. (che in seguito ha mutato ragione sociale in Mercedes Benz Financial
Services Italia s.p.a.; d'ora innanzi, per brevità, "la Mercedes"), avente ad
oggetto un autoveicolo.
La società utilizzatrice stipulò, in quell'occasione, anche un'assicurazione
contro il rischio di furto del suddetto autoveicolo con la società Compagnia
di Genova Assicurazioni s.p.a. (che in seguito mutò ragione sociale in RAS
s.p.a. e quindi in Allianz s.p.a., e come tale d'ora innanzi sarà indicata).
Il 28 dicembre dello stesso anno la società Globo Servizi s.r.l. cedette sia il
contratto di leasing che quello di assicurazione al proprio amministratore,
sig. Giovanni Ortolani.
2. Pochi giorni dopo la cessione (il 2 febbraio 1993) il veicolo oggetto del
contratto di leasing venne rubato.
La società di assicurazione in conseguenza del furto pagò l'indennizzo parte
alla Mercedes, alla quale una apposita clausola del contratto di
assicurazione (c.d. "appendice di vincolo") attribuiva il relativo diritto fino a
soddisfazione del suo credito nei confronti dell'utilizzatore; ed offrì la parte
restante al sig. Giovanni Ortolani.
3. Questi tuttavia, ritenendo che l'indennizzo offertogli fosse inferiore a
quello dovuto, convenne dinanzi al Tribunale di Verona, sezione staccata di
Soave, sia la Allianz, sia la Mercedes.
Nei confronti della società assicuratrice l'attore chiese la condanna al
pagamento del maggior indennizzo che assumeva dovutogli; mentre nei
confronti della società concedente chiese la condanna al risarcimento del
danno da questa in tesi causatogli, per avere accettato dalla Allianz in virtù
dell'appendice di vincolo un indennizzo sottostimato.
4. Il Tribunale di Verona dichiarò la propria incompetenza per territorio
rispetto alla domanda proposta dall'attore nei confronti della Mercedes, a
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
causa della previsione nel contratto di leasing d'una clausola derogatrice
della competenza in favore del Tribunale di Roma.
Accolse, invece, la domanda di condanna nei confronti della Allianz, e quella
di manleva da quest'ultima proposta nei confronti della Mercedes.
5. La sentenza venne impugnata dalla Allianz in via principale, e dalle altre
parti in via incidentale.
La Corte d'appello di Venezia, per quanto in questa sede ancora rileva:
(a) accolse l'appello della Allianz, dichiarando prescritto il credito vantato
dall'assicurato e rigettando di conseguenza la domanda di indennizzo da
questi formulata;
(b) confermò la statuizione di incompetenza ratione loci del Tribunale di
Verona rispetto alle domande del sig. Giovanni Ortolani;
(c) dichiarò assorbite le altre domande.
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal sig. Giovanni
Ortolani per due motivi, articolati ciascuno in più profili.
Sia la Allianz che la Mercedes hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il primo motivo di ricorso.
7.1. Con il primo motivo di ricorso il sig. Giovanni Ortolani lamenta
l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto
l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo sollevata dalla Allianz.
Tale decisione sarebbe erronea sotto tre profili:
(a) per violazione dell'art. 167 c.p.c., in quanto l'esistenza di validi atti
interruttivi della prescrizione non era mai stata contestata dalla Allianz nel
giudizio di merito, o quanto meno lo era stata in modo generico ed
insufficiente;
(b)
per violazione dell'art. 2944 c.c., perché in ogni caso vi era stato
riconoscimento del diritto da parte della Allianz;
(c) per contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte d'appello
avrebbe da un lato accertato l'inesistenza di contestazioni, da parte
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
dell'assicuratore, sulla questione dall'avvenuta spedizione di tempestivi atti
interruttivi della prescrizione da parte dell'assicurato, e dall'altro accolto
cionondimeno l'eccezione di prescrizione.
Tutti e tre questi profili sono infondati, quando non inammissibili.
7.2. Primo profilo del primo motivo di ricorso.
Secondo il ricorrente, il giudice d'appello non avrebbe potuto dichiarare
prescritto il suo diritto, perché la circostanza che la prescrizione fosse stata
tempestivamente e debitamente interrotta era stata da lui allegata sin
dall'atto di citazione, e non era mai stata contestata.
Spiega, a tal riguardo, il ricorrente, che nella sequela degli atti interruttivi
della prescrizione inviati alla Allianz vi era effettivamente un vuoto di oltre
un anno (termine prescrizionale applicabile
ratione temporis al diritto
all'indennizzo assicurativo), tra il 4.2.1997 ed il 18.11.1998.
Soggiunge, tuttavia, che in questo arco di tempo la prescrizione era stata
comunque interrotta da una lettera, pervenuta alla Allianz il 7.1.1998: tale
lettera non era in atti, ma la convenuta non aveva espressamente
contestato di averla ricevuta: di qui l'erroneità della decisione.
7.2.1. Il motivo in esame è, in primo luogo, inammissibile, perché
attraverso esso è prospettata in realtà una questione di fatto: tale è, infatti,
la denuncia dell'erroneità della valutazione con cui il giudice di merito,
interpretando la comparsa di risposta, reputi correttamente formulata una
determinata eccezione.
Principio, quest'ultimo, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo
cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non
contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte,
rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza
dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per
vizio di motivazione
(ex plurimis,
Sez. L, Sentenza n. 10182 del
03/05/2007).
5
Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
7.2.2. Il primo profilo del primo motivo di ricorso del sig. Giovanni Ortolani
è, in ogni caso, infondato, in quanto dimentico di alcuni consolidati princìpi
in tema di riparto dell'onere della prova in materia di prescrizione.
Infatti, allorché nel medesimo giudizio si contrappongano l'eccezione di
prescrizione e la controeccezione (o, più correttamente e secondo la
tradizione storica, "replica") di interruzione della prescrizione, al giudice di
merito è demandato accertare in successione logica tre circostanze:
(a) se l'eccezione di prescrizione sia stata correttamente formulata;
(b)
se la replica di tempestiva interruzione sia stata correttamente
formulata e provata;
(c) se, pur mancando la prova dell'interruzione della prescrizione, possa
ritenersi che il debitore abbia comunque prestato acquiescenza all'eccezione
di interruzione della prescrizione.
Nel presente giudizio, il giudice di merito ha dato risposta positiva al primo
quesito (ritenendo l'eccezione di prescrizione debitamente formulata), e
negativa agli altri due (ritenendo non provata l'eccezione di interruzione, e
contestata la ricezione dell'atto interruttivo oggetto di contesa).
Ciascuna di tali statuizioni è conforme ai princìpi ripetutamente affermati, in
tale materia, da questa Corte.
tv
7.2.5. Corretta, in primo luogo, fu la qualificazione di completezza
dell'eccezione di prescrizione, alla luce del principio secondo cui è sufficiente,
ai fini della compiuta articolazione di essa, che il convenuto deduca l'inerzia
del titolare del diritto e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che
deriva dal suo protrarsi
(ex plurimis,
Sez. 1, Sentenza n. 24828 del
24/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 9768 del 10/05/2005; Sez. U, Sentenza n.
10955 del 25/07/2002).
7.2.6. Corretta, altresì, fu l'esclusione dell'efficacia interruttiva del
documento che l'odierno ricorrente assume avere spedito alla Allianz il
7.1.1998, perché non fu mai prodotto in causa: ed infatti il creditore cui
venga eccepita la prescrizione ha l'onere di allegare e provare il
compimento dell'atto interruttivo (ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 18250
del 12/08/2009; Sez. 5, Sentenza n. 14289 del 26/09/2003; Sez. 1,
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
Sentenza n. 10137 del 12/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 9378 del
27/06/2002). Spetta di conseguenza, al creditore dimostrare di avere
spedito un atto interruttivo, e non certo al debitore l'onere di provare di non
averlo ricevuto (così, testualmente, già Sez. 3, Sentenza n. 5107 del
15/09/1981).
7.2.7. Ineccepibile, infine, fu la decisione di escludere che nel caso di specie
vi fosse stata acquiescenza all'allegazione attorea di avere interrotto la
prescrizione. Ciò per (almeno) tre ragioni:
(a) sia perché l'eccezione di prescrizione comporta di per sé l'implicita
negazione della ricezione degli atti interruttivi, che deve, pertanto essere
provata dal creditore; né ha il debitore l'onere di esaminare e confutare uno
per uno tutti gli atti interruttivi che il creditore assume di avergli inviato
(come già ritenuto da Sez. 2, Sentenza n. 7189 del 04/08/1997);
(b) sia perché l'operatività del principio di non contestazione delle risultanze
di un documento presuppone un
requisito minimo,
e cioè che quel
documento esista nel processo (così Sez. 3, Sentenza n. 13206 del
28/05/2013), mentre nel presente caso è pacifico il contrario, e cioè che
l'attore mai produsse in giudizio l'atto col quale assume avere interrotto la
prescrizione;
(c) sia, infine, perché la non contestazione alle allegazioni compiute ex
adverso, per produrre il proprio effetto tipico di esonerare l'altra parte dalla
prova dei fatti non contestati, deve essere compiuta nel giudizio, e non
prima e fuori di esso (salva l'ipotesi, ovviamente, di confessione
stragiudiziale).
Nel caso di specie, invece, il ricorrente pretenderebbe che debba ritenersi
non contestata la ricezione dell'atto interruttivo della prescrizione, da parte
della Allianz, per il solo fatto che di esso si fece menzione in una successiva
raccomandata inviata al medesimo assicuratore, senza che questi nel
ricevere il secondo scritto avesse osservato alcunché sulla mancata
ricezione del precedente.
7.3. Secondo profilo del primo motivo di ricorso.
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Ud. del 24.9.2013
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Secondo il ricorrente, il giudice d'appello non avrebbe potuto dichiarare
prescritto il suo diritto, perché l'assicuratore, pagando comunque
l'indennizzo nella misura che reputava corretta, aveva per ciò solo
riconosciuto il diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Anche questa censura è infondata, per due ragioni.
La prima ragione è che il ricorrente non precisa quando avvenne il
riconoscimento del debito da lui invocato. Tale precisazione sarebbe stata
infatti indispensabile al fine di valutare la rilevanza della censura mossa alla
sentenza della Corte d'appello, e quindi l'interesse a ricorrere ex art. 100
c.p.c.: è infatti evidente che, se la pretesa ricognizione di debito fosse
avvenuta prima del 1997, il diritto all'indennizzo sarebbe comunque
prescritto, giacché come s'è detto dopo quella data il creditore comunque
rimase inerte per un periodo superiore all'anno.
La seconda e prevalente ragione è che con principio tanto unanime, quanto
incontrastato, da molti anni questa Corte viene ripetendo che l'offerta od il
pagamento parziale del debito "non propaga automaticamente il suo effetto
interruttivo della prescrizione all'intera posta"
creditoria (così Sez. 1,
Sentenza n. 23746 del 16/11/2007; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n.
3371 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 4324 del 23/02/2010; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010; da segnalare che quest'ultimo
provvedimento ha ritenuto il principio in esame "consolidato", ai sensi
dell'art. 360 bis c.p.c.).
Ciò in quanto - secondo la prospettazione di autorevole dottrina - la
ricognizione di debito, pur non essendo un negozio giuridico, presuppone
comunque una
volontà ricognitiva,
incompatibile con la volontà di
contestare l'esistenza del credito altrui: ed è sin troppo evidente che colui il
quale si afferma debitore per una somma inferiore a quella pretesa dal
creditore nega, per ciò solo, l'esistenza d'un debito ulteriore.
7.4. Terzo profilo del primo motivo di ricorso.
Il ricorrente allega, infine, che la sentenza impugnata sarebbe
contraddittoria, per avere da un lato ammesso che la Allianz nulla obiettò
circa l'esistenza dell'atto interruttivo della prescrizione allegato (ma non
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
depositato) dall'assicurato, e dall'altro lato accolto ugualmente l'eccezione di
prescrizione.
La censura, avendo ad oggetto un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360,
n. 5, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, avrebbe dovuto essere
conclusa da un "momento di sintesi" nell'indicazione del fatto controverso,
ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. (ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
12248 del 20/05/2013). La mancanza di tale elemento rende il ricorso, sul
punto, inammissibile.
8. Secondo motivo di ricorso.
8.1. Il secondo motivo di ricorso concerne la statuizione con cui la Corte
d'appello ha negato la competenza per territorio del Tribunale di Verona a
conoscere delle domande proposte dal sig. Giovanni Ortolani nei confronti
della Mercedes, in virtù della clausola contenuta nel contratto di leasing che
devolveva le controversie contrattuali tra le parti alla competenza esclusiva
del Tribunale di Roma.
Il sig. Giovanni Ortolani ritiene tale decisione viziata sia da violazione di
legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., che da carente motivazione, ex art. 360, n.
5, c.p.c..
La violazione di legge sussisterebbe perché:
(a) il ricorrente è un consumatore, e gli era di conseguenza inopponibile la
clausola di deroga al foro del consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.
(vigente all'epoca dei fatti), norma da applicarsi anche ai contratti stipulati
anteriormente alla sua entrata in vigore;
(b) la Corte d'appello ha escluso che fosse stata acquisita la prova della
qualità di "consumatore" in capo al sig. Giovanni Ortolani, nonostante mai
nessuna delle altre parti avesse contestato la circostanza, e quindi in
violazione dell'art. 112 c.p.c.;
(c) in ogni caso il sig. Giovanni Ortolani si era reso cessionario del contratto
di leasing nella veste di consumatore, e di ciò la Corte d'appello aveva la
prova presuntiva, desumibile dalle modalità di stipula del contratto e dallo
scopo di esso;
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
(d) infine, la competenza del Tribunale di Verona doveva ritenersi
comunque sussistente ai sensi dell'art. 1182, quarto comma, c.c., in quanto
l'indennizzo dovuto dalla Allianz era di pronta liquidazione.
La sentenza d'appello, poi, sarebbe ad avviso del ricorrente viziata da una
motivazione estremamente "laconica", là dove si è limitata ad affermare
l'assenza della qualità di consumatore in capo al sig. Giovanni Ortolani.
Tutte le doglianze appena riassunte sono quale inammissibile, quale
infondata.
8.2. L'allegazione secondo cui il foro elettivo concordato nel contratto di
leasing sarebbe inopponibile al sig. Giovani Ortolani, attesa la sua qualità di
consumatore, è infondata perché non considera che l'odierno ricorrente non
ha stipulato alcun contratto di leasing con la società Mercedes, ma si è reso
cessionario del contratto con quest'ultima stipulato dalla società Globo
Servizi s.r.I..
Nel caso di cessione del contratto, il contraente ceduto può opporre al
cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ai
sensi dell'art. 1409 c.c..
La cessione, infatti, realizza una vicenda circolatoria del contratto, che lascia
immutate le posizioni dei contraenti originari, con tutti i rispettivi complessi
di diritti, obblighi e facoltà.
La conclusione non può mutare per il solo fatto che il cessionario del
contratto rivesta la qualità di consumatore, di cui invece difettava il
contraente ceduto.
Ciò per varie ragioni.
In primo luogo, perché l'art. 1469 bis c.c., (vigente all'epoca della cessione,
ed oggi trasfuso nell'art. 33 d. Igs. 5.9.2005 n. 206) prevedeva
espressamente che la disciplina ivi prevista si applicasse al contratto
"concluso" tra il consumatore ed il professionista, là dove, nel caso di
cessione del contratto da un professionista ad un consumatore, il contraente
ceduto non "conclude" alcun contratto col cessionario.
In secondo luogo perché, a seguire l'opposta opinione, si perverrebbe
all'assurdo che il contraente ceduto dovrebbe rinunciare a far valere regole
e clausole contrattuali lecitamente pattuite con la controparte originaria, e
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
ciò per effetto della scelta di quest'ultima di cedere il contratto, scelta del
tutto autonoma ed indipendente e sulla quale il ceduto non può in alcun
modo interferire. Conclusione, quest'ultima, in evidente contrasto col
tradizionale principio secondo res inter alios acta tertio neque nocet, neque
prodest.
In terzo luogo, perché la disciplina dei contratti del consumatore è sottesa
dalla ratio di prevenire abusi derivanti dalla contrattazione di massa,
esigenza difficilmente sussistente nel caso di cessione ad un consumatore
del singolo contratto già stipulato tra due professionisti, la quale non
avviene né può avvenire di fatto su scala industriale.
In quarto luogo, perché le clausole del contratto oggetto della cessione sono,
sia per il cedente che per il cessionario, ovviamente immodificabili (art.
1374 c.c.): pertanto, non potendo esse formare oggetto di trattativa al
momento della cessione, nemmeno possono dar luogo ad approfittamento
del ceduto nei confronti del cessionario.
In quinto luogo, quel che più rileva, perché la cessione del contratto è
un'operazione "neutra", la quale lascia immutate le posizioni e gli obblighi
delle parti. Sicché, ad ammettere che il consumatore cessionario del
contratto possa invocare nei confronti del ceduto le norme dettate per i
contratti conclusi dal consumatore, si perverrebbe all'inaccettabile
conclusione che la cessione avrebbe l'effetto di mutare contenuto e causa
del contratto, ed il contraente ceduto pur avendo contrattato con un
professionista (e, quindi, commisurato le proprie controprestazioni agli
obblighi cui era tenuto nei confronti di questi) si troverebbe vincolato ad un
contratto sostanzialmente diverso da quello a suo tempo stipulato.
8.3. L'allegazione secondo cui la Corte d'appello avrebbe pronunciato ultra
petita nell'escludere che il sig. Giovanni Ortolani avesse provato la sua
qualità di consumatore, è del pari infondata.
Una volta sollevata dalla Mercedes l'eccezione di incompetenza per territorio,
era onere del sig. Giovanni Ortolani provare i fatti costitutivi della replica
opposta a quella eccezione, vale a dire il possesso della qualità di
consumatore. Dunque la corte d'appello, nel ritenere che tale qualità non
fosse stata dimostrata, non ha affatto pronunciato ultra petita, ma si è
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
limitata a rilevare come la replica del creditore all'eccezione di
incompetenza territoriale formulata dal debitore non era stata provata.
Le ulteriori allegazioni del ricorrente, secondo cui tale prova per contro era
stata da lui debitamente fornita, pur se presentate come censura di una
violazione di legge, sottendono in realtà la richiesta di una nuova
valutazione, da parte della Corte di cassazione, degli elementi di fatto
raccolti nel corso dell'istruzione, e sono come tali inammissibili.
8.4. L'allegazione secondo cui la sentenza d'appello, sul punto della
mancanza di prova della qualità di consumatore in capo al sig. Giovanni
Ortolani, sia inadeguatamente motivata, è inammissibile ai sensi dell'art.
366 bis c.p.c., perché non conclusa dalla chiara indicazione del "fatto
controverso" in relazione al quale la motivazione si assume carente o
contraddittoria.
8.5. La denunciata violazione dell'art. 1182, comma quarto, c.c., infine, è
inammissibile per difetto di rilevanza.
E' lo stesso ricorrente, infatti, ad allegare che il contratto di leasing che lo
legava alla Mercedes prevedeva una clausola attributiva della competenza
esclusiva al Tribunale di Roma per le controversie che fossero scaturite dal
contratto.
La clausola che individua un foro esclusivo pattizio ha l'effetto di precludere
il concorso di qualsiasi altro foro alternativo, come ripetutamente affermato
da questa Corte (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 14852 del 22/11/2001;
Sez. 2, Sentenza n. 10449 del 01/08/2001; Sez. 1, Sentenza n. 3407 del
02/04/1998). Di conseguenza nulla rileva se l'obbligazione vantata dal sig.
Giovanni Ortolani nei confronti della Mercedes fosse portable piuttosto che
quérable, posto che nell'uno, come nell'altro caso, la competenza del
giudice del luogo dell'adempimento era stata pattiziamente esclusa in favore
del Tribunale di Roma.
E ciò a tacere del fatto che il ricorrente, per invocare la competenza del
giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere adempiuta, si dilunga a
sostenere la natura di valuta, invece che di valore, di una obbligazione - il
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07
pagamento dell'indennizzo assicurativo - diversa da quella da lui azionata
nei confronti della Mercedes.
9. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai
sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l'art. 383, comma primo, c.p.c.:
- ) rigetta il ricorso;
- ) condanna Giovanni Ortolani alla rifusione nei confronti della Mercedes
Benz Financial Services Italia s.p.a. delle spese del presente grado di
giudizio, che si liquidano in euro 3.700 (di cui 200 per spese);
- ) condanna Giovanni Ortolani alla rifusione nei confronti della Allianz s.p.a.
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.700 (di
cui 200 per spese).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 24 settembre 2013.
Il Presidente
Il consigliere estensore
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(Giuse
(Marco Rossetti)
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Ud. del 24.9.2013
R.G.N. 30605/07