Assegni vitalizi - pensioni “PSO”

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Assegni vitalizi - pensioni “PSO”
Assegni vitalizi - pensioni “PSO”
F
ino al 31.12.75, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione dei
dipendenti ENPDEDP, IPOST e INADEL, venivano liquidati da parte degli Enti di
appartenenza degli assegni vitalizi che venivano posti a carico del Fondo Sociale
presso l’INPS equiparandoli a tutti gli effetti alla pensione sociale secondo quanto
previsto dall’art. 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969.
Nel 1976 la legge n. 177 ha disciplinato normativamente la posizione previdenziale di questi aspetti stabilendo che si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la
vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS, secondo le disposizioni dell’art. 124 del DPR
n. 1092 del 29 dicembre 1973.
Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni i titolari di assegni vitalizi
che si sono avvalsi del diritto di opzione per il mantenimento degli assegni in godimento.
I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale,
che non abbiano esercitato diritto di opzione, mantengono il trattamento più favorevole, fino a quando la parte eccedente l’importo della pensione sociale viene assorbita per effetto degli aumenti che intervengono nel tempo.
In ogni caso le pensioni di categoria PSO sono considerate trattamenti previdenziali (delibera CdA INPS n. 156 del 18.7.1980 e circ. INPS 738 AGO del 2 marzo
1981) e, come tali, possono dare luogo a corresponsione di trattamenti di famiglia,
di maggiorazione sociale della pensione ex art. 1 L 544/88 e di relativo incremento
di cui all’art. 38 della legge 448/2001, quando ne ricorrano le condizioni.
Importo dell’assegno vitalizio
Anno
2006
206
mensile
definitivo
mensile
presuntivo
annuo
definitivo
annuo
presuntivo