Le azioni di tutela - Parmigiano Reggiano

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Le azioni di tutela - Parmigiano Reggiano
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
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Capitolo 4
LE AZIONI DI TUTELA
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Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
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TUTELA
la registrazione dei marchi collettivi del
Consorzio e, ove possibile, della denomiCon il termine “contraffazione alimentare” nazione di origine a livello nazionale e innormalmente vengono accomunate diver- se ternazionale oltre che ai rinnovi dei marchi
situazioni, dalle falsificazioni alimentari, che sono in scadenza.
adulterazioni, sofisticazioni, alle falsificazioni del marchio. Per quanto riguarda il Di seguito sono riportate i principali casi di
formaggio Parmigiano Reggiano, la maggior azione che il Consorzio ha intrapreso nel
parte dei casi riscontrati sui mercati riguar- corso del 2015.
da il fenomeno dell’evocazione/imitazio- ne
del nome in quanto operatori di tutto il
mondo cercano di sfruttare la notorietà e la A) UNIONE EUROPEA (UE)
fama di questo prodotto conosciuto per la sua
unicità ed eccellenza, richiamando, con Procedimenti penali
diverse modalità, la denominazione.
Italia
Ogni anno gli interventi del Consorzio Parmigiano Reggiano e del Servizio istituzionale Il Consorzio, a seguito dell’instaurarsi di
sono stati finalizzati alla tutela del prodotto e procedimento penale avanti alla Procura
spesso le azioni intraprese sono conse- guenza presso il Tribunale di XXX, nell’ambito del
di ciò che viene rinvenuto durante l’attività di quale venivano contestati agli indagati i revigilanza in Italia e soprattutto all’estero.
ati di ‘Frode nell’esercizio del commercio’
(art. 515 c.p.) e ‘Contraffazione di indicaSulla base della diversa gravità delle viola- zioni, zioni geografiche o denominazioni di origine
il Consorzio è intervenuto adottando dei prodotti agroalimentari’ (art. 517 quater
strategie differenti:
c.p.), in qualità di persona offesa, esercitava i
diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge.
- invio lettera di diffida direttamente all’o- Procedimento pendente.
peratore che pone in essere la violazione
(ambito UE ed extra UE);
1. Interventi autorità competenti protezio- segnalazione del Consorzio al Ministero ne ex-officio ex artt. 13.3, 36.3 lettera b) e
delle Politiche Agricole Alimentari e Fore- 38 Reg. (UE) n. 1151/12
stali (MIPAAF - autorità italiana preposta al
monitoraggio delle DOP e IGP sul mercato),
con conseguente predisposizione ed invio di Austria
esposto da parte del MIPAAF ad autorità
responsabile per il monitoraggio delle DOP e Esposto al Ministero delle politiche agricoIGP sul mercato del Paese membro UE in- le alimentari e forestali (Mipaaf) al fine di
teressato dalla violazione (c.d. protezione ex informare la competente autorità austriaca
officio ex artt. 13.3, 36.3 lettera b) e 38 Reg. circa le differenti violazioni della DOP Par(UE) n. 1151/12.
migiano Reggiano poste in essere da ope- ratori
- azioni giudiziali civili e penali.
della GDO nell’ambito del territorio
dell’Austria.
Un'altra importante attività è il monitorag- Nello specifico, veniva segnalato:
gio a livello mondiale dei depositi dei mar- a. operatore con insegna ‘XXX’ commerciachi che possono evocare o usurpare il nome lizza formaggio preconfezionato in porzioni,
Parmigiano Reggiano per poter intervenire recante nell’etichettatura la denominazione
facendo opposizione.
“Grana Padano DOP” e raffigurante nella
Per avere sempre maggior protezione e tute- crosta parte del marchio della DOP “Grana
la a livello mondiale, annualmente continua Padano”; tale formaggio viene contraddistinto i) sullo scontrino fiscale con la deno2
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minazione “Parmigiano reggiano” e ii) sul
cartello espositivo segnaprezzo con la denominazione “Parmesan Reggiano”;
b. operatore con insegna ‘XXX’ commercializza porzioni di formaggio a pasta dura,
confezionate sul luogo di vendita ai fini della vendita diretta al consumatore finale; le
porzioni vengono contraddistinte median- te
una etichettatura recante la denomina- zione
‘Parmiggiano
Reggiano
D.O.P.’;
la
denominazione viene utilizzata anche per
contraddistinguere il formaggio sullo scontrino fiscale (in particolare l’abbreviazione
‘Parmig.Reggi.’). Il campione di formaggio
risulta positivo alla presenza dell’additivo
lisozima all’esito delle analisi effettuate dal
Consorzio;
c. operatore con insegna ‘XXX’ commercializza confezioni di formaggio a pasta dura, in
porzioni, recanti sull’etichettatura la denominazione “GRAN BELLA”, mediante cartello espositivo recante la dicitura “BESONDERS GROSSE PARMESAN-AUSWAHL”;
d. operatore ‘XXX’ commercializza confezioni di formaggio grattugiato, recanti nell’etichettatura la denominazione ‘Formaggio
per pasta’ e il marchio ‘XXX’, contraddistinguendole con la denominazione ‘XXX
Parmesan’, la quale viene apposta sia sui
cartelli segna prezzo degli scaffali sia sugli
scontrini fiscali;
e. operatore con insegna ‘XXX’ commercializza confezioni di formaggio grattugiato, recanti il marchio ‘XXX’ e la denominazione
‘Rapesan’, con la denominazione “Real Parma”, sia sul cartello espositivo segna prezzo
presente sugli scaffali sia sugli scontrini fiscali.
Trattasi di usi atti a violare la DOP Parmigiano Reggiano e, in particolare, ipotesi di
impiego commerciale diretto del nome registrato per prodotti comparabili che non
sono oggetto di registrazione e/o usurpazione, imitazione e/o evocazione.
Caso pendente nel mese di dicembre 2015.
blica di Cipro circa l’uso della denominazione “Parmesan Style” per contraddistinguere
formaggio non conforme al disciplinare del- la
DOP Parmigiano Reggiano da parte di un
operatore locale.
L’esposto veniva inviato nel mese di maggio
2015.
Caso definito.
Danimarca
Esposto al Mipaaf - (ICQRF) - Unità Protezione ex officio al fine di informare la competente autorità danese circa la violazione della
DOP Parmigiano Reggiano posta in essere da un
operatore locale.
Nello specifico, veniva segnalato l’uso della
denominazione ‘Cheese Powder Parmesan
Type’, per contraddistinguere, sia sull’etichettatura del prodotto sia sui relativi documenti
commerciali, formaggio generico in polvere
prodotto in Danimarca e commercializzato
nel territorio dell’Ue; trattasi di uso evocativo
della DOP Parmigiano Reggiano ex art. 13.1,
lettera b), del Reg. (UE) n. 1151/12.
L’esposto veniva inviato nel mese di novembre 2014 alla competente autorità danese.
Caso definito nel mese di aprile 2015 mediante
l’intervento della competente autorità danese.
Germania
Cipro
Esposto del Consorzio inviato nel mese di
Esposto del Mipaaf - (ICQRF) al fine di in- settembre 2015 all’Autorità tedesca – Lanformare la competente autorità della Repub- desamt für Natur, Umwelt und Verbraucher3
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schutz Nordrhein-Westfalen – competente ad
intervenire ex officio per i casi di violazione
sul territorio del land Nordrhein-Westfalen, in
relazione all’evento ‘Anuga_Cologne 10. –
14.10.2015_TASTE THE FUTURE’ (Colonia
10 - 14 ottobre 2015).
Mediante tale esposto, dopo aver ricordato
all’autorità la protezione di cui gode la DOP
Parmigiano Reggiano sul territorio dell’Ue,
veniva segnalata la presenza di alcuni operatori già autori di violazioni ai danni della
nostra DOP, sia nell’ambito di passate edizioni della predetta fiera sia in altre importan- ti
manifestazioni in materia agroalimentare
nell’Ue.
A seguito dell’esposto, la competente autorità
tedesca riscontrava la presenza di formaggi
non conformi al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano recanti le denominazioni di
seguito richiamate e poneva in essere gli
interventi illustrati:
- ‘Queso Reggianito’ (prodotto in Argentina);
il formaggio veniva rimosso dall’operatore
dopo che l’Autorità lo informava che la pubblicità in fiera di un formaggio con il nome
‘Reggianito’ non conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano costituisce violazione di quest’ultima;
- ‘Grated Parmesan’ e ‘Parmesan cheese’
(prodotto negli USA); l’Autorità informava
l’operatore che la pubblicità in fiera di formaggi grattugiati con il nome ‘Parmesan’ non
conformi al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano costituisce violazione di
quest’ultima; poiché la vetrina dello stand era
già stata sigillata dall’autorità veterinaria per
motivi igienico-sanitari, i prodotti non
potevano essere rimossi.
Il Consorzio è in attesa del report ufficiale da parte dell’Autorità.
Francia
Esposto all’Autorità centrale francese – Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF) – e all’Autorità territoriale Directions
Départementales De La Protections Des Populations DDPP de VAL-DE-MARNE (dipartimento
ove ha sede l’operatore francese che pone in essere la violazione), competenti ad intervenire ex
officio per i casi di violazione sul territorio francese delle DOP/IGP.
Nell’esposto si rendeva noto alle autorità l’uso
della denominazione ‘Parmesan Montagne’ per
designare formaggio tagliato e preconfezionato in
porzioni presso lo stabilimento di un opera- tore
francese. Tale formaggio non era conforme al
disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano, in
quanto le operazioni di taglio e confezionamento dello stesso venivano effettuate in uno
stabilimento corrispondente al marchio di identificazione “FR XX.XXX.XXX”, sito in Francia,
dunque al fuori dalla zona geografica delimitata
(anche se, eventualmente, effettuate da formaggio recante la DOP Parmigiano Reggiano).
Caso definito nel mese di luglio 2015.
Regno Unito
Intervento dell’autorità - Department for
Environment, Food and Rural Affairs, Food
Unit Policy (DEFRA) – competente ad intervenire ex officio per i casi di violazione
delle DOP/IGP sul mercato del Regno Unito,
al fine di chiedere a tre operatori la cessazione immediata delle condotte illegittime
poste in essere nel relativo sito internet con
riguardo alla DOP Parmigiano Reggiano, in
particolare per l’uso delle denominazioni
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“Parmigianino” e “Parmesan style” en- porre fine alle violazioni poste in essere da
trambe non conformi ai sensi dell’ art.13 del diversi operatori aventi sede nel territorio
Reg 1151/12.
dell’Unione (Belgio, Spagna, Francia e Danimarca), riguardanti diversi usi illegitti- mi
della denominazione Parmigiano Reg- giano,
per
contraddistinguere prodotti non
conformi al disciplinare della nostra DOP.
Le violazioni inizialmente riscontrate dal
Consorzio vedevano coinvolti due operatori, rispettivamente produttore (Belgio) e
rivenditore (Spagna) di un prodotto denominato ‘Croûton tostados sabor PARMESANO’ (i.e. preparazione aromatica a base
Caso definito nel mese di marzo 2015 a
di formaggi non conforme al disciplinare
seguito dell’intervento dell’Autorità.
della DOP Parmigiano Reggiano) il quale, tra
gli ingredienti, vedeva elencato l’ingrediente “preparado aromatizante (QUESOS
Spagna
en polvo (LECHE, HUEVO) [Parmesano en
polvo 0.04%, emulgente: E339]”.
Esposto all’Autorità competente per la
protezione ex officio delle DOP/IGP sul
mercato della Spagna, (nello specifico, Autorità responsabile nell’ambito della Comunità Autonoma della Catalogna).
Nell’esposto si chiedeva all’Autorità di intervenire nei confronti di n. 5 supermercati che ponevano in essere condotte atte a
violare la nostra DOP.
In particolare, i supermercati utilizzano le
denominazioni ‘Parmesano’ e/ o ‘Parmesa’ e/ o ‘Parma’ e/o ‘Parm’, sia sui relativi
scontrini fiscali sia sulle etichette poste
sugli scaffali, al fine di identificare diffeConseguentemente, veniva richiesta agli
renti formaggi preconfezionati nella tipologia grattugiati e/o in porzioni i quali non operatori la cessazione immediata dell’uso:
sono conformi al disciplinare di produzio- 1) della espressione ‘sabor Parmesano’
nell’ambito del nome del prodotto de quo;
ne della DOP ‘Parmigiano Reggiano’.
Pertanto, trattasi di singole ipotesi di evo2) della denominazione ‘Parmesano en polcazione della DOP.
vo’ nell’ambito dell’elenco degli ingredienti.
Caso definito limitatamente ad un opeTali richieste trovavano giustificazione nel
ratore nel mese di gennaio 2015.
fatto che il formaggio denominato ‘ParmeCaso pendente nel mese di dicembre
sano en polvo’ potesse verosimilmente essere un formaggio ‘in polvere’ o ‘liofilizzato’,
2015 con riguardo agli altri operatori
trattamenti non ammessi da disciplinare e
coinvolti.
documento unico del formaggio Parmigiano
Reggiano DOP e, dunque, ritenendo che il
nome ‘Parmesano’ fosse utilizzato in maAZIONI STRAGIUDIZIALI
niera illegittima, ovvero evocativa.
Nelle more della vicenda, il Consorzio apBelgio, Danimarca, Francia e Spagna
prendeva dalla società belga che la stessa
veniva rifornita da una società francese,
Una intensa attività di natura stragiudiproduttore anche di ulteriori ‘Arômes & Coziale ha visto il Consorzio impegnato nel
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lorants’ presentati nel sito web della stessa
società e recanti differenti denominazioni
contenenti il nome protetto ‘Parmesan’ accompagnato da espressioni quali, a titolo di
esempio, “type parmesan’’, “Parmesan taste”, “....saveur parmesan’’.
Conseguentemente, il Consorzio inviava lettera di diffida a tale operatore chiedendo, tra
l’altro, documenti commerciali concernenti
l’eventuale fornitura di formaggio Parmigiano Reggiano allo stesso, oltreché dettagli
relativi allo specifico trattamento al quale il
formaggio veniva sottoposto.
Nel frattempo, l’iniziale diffida inviata dal
Consorzio ai primi operatori coinvolti induceva gli stessi ad ottemperare alle pertinen- ti
richieste, in tal modo addivenendo ad un
accordo avente come risultato la cessazione
delle rispettive violazioni.
Per quanto riguarda invece la società francese, la stessa rispondeva fornendo al Consorzio documenti commerciali ricevuti dal
rispettivo fornitore (società danese), precisando che il Consorzio avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla stessa, ovvero al
quarto operatore coinvolto nella vicenda.
Con riguardo ai predetti documenti commerciali inviati dalla società francese, trattasi di
‘certificato’ e scheda tecnica di un prodotto
denominato “............. CHEESE POWDER
TYPE 180224_Premium, medium-matured
Parmigiano Reggiano”.
Il Consorzio provvedeva, dunque, ad inviare lettera di diffida alla società danese contestando alla stessa usi in violazione delle
denominazioni ‘Parmigiano Reggiano’ e
‘Parmesan’, ai sensi dell’art. 13.1 del Reg. (UE)
n. 1151/12, ravvisati proprio consul- tando i
citati
documenti commerciali dai quali
emergeva che la società produceva formaggio
fuso in polvere, prodotto a parti- re da
formaggio Parmigiano Reggiano DOP e
sottoposto verosimilmente a trattamento di
“polverizzazione” e di fusione. Pertanto,
prodotto non conforme al disciplinare della
DOP.
A fronte di tale lettera di diffida, la società
rispondeva uniformandosi a tutti gli impegni
richiesti dal Consorzio, nello specifico impegnandosi a cessare l’uso delle denominazioni ‘Parmigiano Reggiano’ e ‘Parmesan’
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per contraddistinguere il prodotto de quo e a
comunicare tale decisione a tutte le società
dalla stessa rifornite.
Da ultimo, il Consorzio, posta la complessità
della vicenda e i diversi operatori coinvolti
nella stessa, si premurava, in un’ottica generale e di prevenzione con riguardo a comportamenti futuri, di fare chiarezza in or- dine
alla corretta etichettatura del relativo
prodotto, indicando dunque alla società danese la corretta denominazione che la stes- sa
avrebbe dovuto adottare al fine di contraddistinguere lo stesso (‘formaggio fuso in
polvere’), ossia ‘powdered processed cheese,
fermo restando che la legislazione dell’Ue non
preclude l’indicazione dell’ingrediente
‘Parmigiano Reggiano PDO cheese’ quale ingrediente del formaggio fuso in polvere, “Ingredients: ……., ….., powdered processed
cheese (Parmigiano Reggiano PDO cheese,
emulsifying salt: E339), ……, …..”].
Caso definito nel mese di novembre 2015.
Francia
Lettera di diffida (marzo 2015) a società
francese e alla competente Autorità territoriale francese, - Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de HAUTE-MARNE, la quale produce in Francia un prodot- to,
commercializzato sul territorio italiano,
costituito da una miscela di tre formaggi,
recante nell’etichettatura, inter alia, la denominazione di fantasia ‘idea per PIZZA’,
l’indicazione ‘ai 3 formaggi’ e, inoltre, nella
parte anteriore dell’etichettatura, le denominazioni ‘MOZZARELLA, EMMENTAL &
PARMIGIANO REGGIANO’, mentre, nella
parte posteriore, l’indicazione ‘‘L’emmen- tal
..., la mozzarella ... e tutto il sapore del
parmigiano reggiano…’’ e l’elenco degli ingredienti ‘‘Ingredienti : Mozzarella 60% (...);
Emmental 30% (...) ; Parmigiano reggiano
10% (latte, sale, fermenti lattici, caglio).’’
Nella lettera, dopo aver ricordato la protezione di cui gode la denominazione Parmigiano Reggiano e, nello specifico, che gli usi
della denominazione Parmigiano Reggiano
sull’etichettatura del prodotto, fuori dall’e-
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lenco degli ingredienti, devono essere considerati singoli usi commerciali diretti del
nome registrato per un prodotto compara- bile
non oggetto di registrazione, nonché usi atti a
sfruttare la notorietà della nostra DOP, viene
chiesto alla società un impegno scritto alla
cessazione dell’uso della denominazione
‘Parmigiano Reggiano’ nell’etichettatura
della miscela di formaggi in questione, salvo
nell’elenco ingredienti.
A fronte di tale diffida, la società rispondeva
dimostrando un atteggiamento tutt’altro che
collaborativo, non uniformandosi dunque
alle richieste del Consorzio e ritenendo che
la relativa etichettatura non integrasse un
uso atto a sfruttare la notorietà della DOP.
Pertanto, il Consorzio decideva di inviare
una seconda lettera di diffida (aprile 2015),
al fine di contestare integralmente il contenuto della lettera di risposta pervenuta da
parte della società; al riguardo, si insisteva
sulle argomentazioni già esposte nell’ambito
della 1° lettera di diffida.
Alla predetta seconda lettera di diffida, seguiva ulteriore risposta da parte dello studio
legale della società alla quale il Consorzio replicava con una terza lettera di diffida (maggio 2015). Successivamente, il Consorzio,
non ricevendo più alcuna risposta formale, né
dalla società né dal rispettivo studio lega- le,
veniva contattato informalmente (maggio
2015) per avere un incontro con un espo- nente
della stessa società la quale ha sede anche in
Italia.
Tale incontro, durante il quale il Consorzio
ancora una volta ribadiva la propria posizione, si concludeva con l’impegno informale da
parte del predetto esponente di informa- re la
corrispondente società francese circa la
posizione del Consorzio e, al riguardo,
prometteva un feedback da parte della stessa entro la fine del mese di giugno 2015.
Posta l’assenza di qualsivoglia riscontro da
parte della società, il Consorzio decideva,
nel frattempo, di consolidare la propria interpretazione circa l’etichettatura del prodotto inviando richiesta di parere al Mipaaf.
Nel frattempo, lo studio legale di controparte chiedeva la possibilità di interfacciarsi con
lo studio legale che assiste il Consorzio al
fine di approfondire la materia del con7
tendere.
Caso pendente nel mese di dicembre 2015.
Francia
Lettera di diffida (luglio 2015) a società
francese la quale commercializza sul territorio francese e promuove sul pertinente sito
web un prodotto trasformato il cui packaging
reca la denominazione di fantasia ‘‘La Sauce
Tomate Cuisinée Parmesan’’ e dell’alimento “Purée de tomates mi-réduite aux extraits
d’ail, d’oignons et au parmesan”, riferimenti
al nome “Parmesan” in una indicazione descrittiva al di fuori dell’elenco ingredienti, la
dicitura ‘Risotto Parmigiano’ per una ricetta
basata sul prodotto de quo ed il marchio collettivo del Consorzio ‘Parmigiano Reggiano e
fetta e forma’. Infine, l’elenco ingredienti reca
“parmesan 1%” e nessun altro formag- gio.
Nella lettera, in primo luogo, dopo aver richiamato normativa e giurisprudenza in
tema di evocazione, veniva chiesto alla società di fornire ogni documento commer- ciale
atto a dimostrare che il formaggio denominato “Parmesan” fosse conforme al
disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano.
Tuttavia, veniva precisato che, a prescindere dal fatto che l’ingrediente denomina- to
‘Parmesan’ fosse formaggio ‘Parmigiano
Reggiano’ DOP, posta l’irrisoria quantità
utilizzata nella produzione del prodotto de
quo (i.e. 1%), e nonostante tale prodotto non
contenesse altri ingredienti comparabili, i
diversi usi della denominazione ‘Parmesan’ al
di fuori dell’elenco ingredienti, nonché la
dicitura ‘Risotto Parmigiano’ e la riproduzione del marchio (violazione del Regolamento
(CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario)
erano atti a sfruttare la notorietà della DOP.
Pertanto, fatti salvi ogni diritto ed azione del
Consorzio qualora la società non fosse stata
in grado di dimostrare che il formaggio
utilizzato era conforme al disciplinare del- la
DOP, si chiedeva alla stessa la cessazione
immediata dell’uso i) dei nomi ‘Parmesan’ e
‘Parmigiano’ nell’etichettatura del prodotto de
quo eccetto che nell’elenco ingredienti,
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ii) del marchio collettivo figurativo ‘Parmigiano Reggiano e fetta e forma’.
L’operatore rispondeva ottemperando solamente alla prima richiesta del Consorzio,
trasmettendo documenti attestanti l’utilizzo
di formaggio Parmigiano Reggiano DOP.
Pertanto, il Consorzio, inviava ulteriore lettera di diffida (dicembre 2015), sostanzialmente ribadendo quanto già assunto nella 1°
lettera di diffida.
A fronte di tale ulteriore lettera di diffida il
Consorzio riceveva pronta risposta da parte
della società la quale si dimostrava disponibile nell’addivenire ad una soluzione amichevole della vicenda; tuttavia, al contempo, il Consorzio veniva informato circa un
cambio di personale all’interno della società,
tale per cui risultava necessario rivalutare la
questione alla luce degli ultimi sviluppi.
Caso pendente nel mese di dicembre 2015.
Caso definito in via bonaria nel mese di
gennaio 2015.
Etichettatura rispettivamente prima e dopo
l’intervento del Consorzio.
Grecia
Lettera di diffida a società greca alla quale
si contestava la commercializzazione, in
Grecia, di formaggio grattugiato preconfezionato, la cui etichettatura recava la denominazione ‘Grana Padano’, il marchio
‘Parmo’, la denominazione ‘Parmesan’ posta
all’interno della bandiera italiana e, altresì,
espressioni quali “Original Italian GRATED
PARMESAN” e “The unique taste of the
famous Italian cheese parmesan is the best
guarantee for tasteful foods”. Tale formaggio
era risultato poi positivo alla presenza
dell’additivo lisozima a seguito delle analisi
realizzate dal Consorzio.
Nella lettera, dopo aver precisato che l’uso
delle denominazioni ‘Parmesan’ e ‘Parmo’
(quest’ultima in quanto incorporante parte della denominazione Parmigiano Reggiano) per contraddistinguere formaggi non
conformi al disciplinare della nostra DOP
rappresentavano
singole
ipotesi
di
evocazione della DOP in questione e, con
riguardo alla sola denominazione ‘Parmo’,
altresì condotta volta ad indurre in ingan- no
il consumatore finale, veniva richiesto alla
società di cessare l’uso delle suddette
denominazioni.
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Irlanda
Lettera di diffida a supermercato irlandese
il quale
i) commercializzava formaggio a pasta dura,
nella tipologia a cubetti senza crosta, preimballato per la vendita diretta, risultato positivo alla presenza dell’additivo lisozima
all’esito delle analisi del Consorzio, contrassegnato sia nella relativa etichettatura sia
nello scontrino fiscale con la denominazione
‘Parm Reggiano’;
ii) usava la denominazione ‘Parmesan’
nell’ambito del relativo sito web al fine di
promuovere e offrire in vendita formaggi
grattugiati preconfezionati contenenti additivi, quindi chiaramente non conformi al disciplinare della nostra DOP, i quali venivano
descritti nelle relative pagine web rispettivamente con le espressioni “Roma Fromaggio Di Pasta Parmesan” e “Parmesan Dried
Grated Cheese Shaker”;
iii) commercializzava presso uno dei relativi
punti vendita formaggio a pasta dura (tipologia in fiocchi), preimballato per la vendita
diretta, il quale veniva contrassegnato, sia
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nella etichettatura sia nello scontrino fisca- le,
con la denominazione ‘Fresh Parmesan’.
Nella lettera di diffida, dopo aver precisato che
disciplinare e documento unico della DOP
Parmigiano Reggiano vietano espressamente l’uso di additivi e che tale formaggio non
può essere sottoposto a trattamenti (i.e.
disidratazione), vengono richiamate le disposizioni del Reg. (UE) n. 1151/12 e la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di
evocazione, sulla base delle quali veniva
dunque chiesto all’operatore di cessare l’uso
delle condotte illecite poste in essere.
Caso definito in via bonaria nel mese di
febbraio 2015.
designandole con la denominazione ‘Trentingrana Parmesankäse’.
Dopo aver richiamato la pertinente normativa e la giurisprudenza in tema di evocazione della DOP Parmigiano Reggiano, veniva
chiesto all’operatore l’impegno a cessare
l’utilizzo della suddetta denominazione per
designare formaggio non conforme al disciplinare della nostra DOP.
Caso definito nel mese di settembre 2015.
Etichettatura rispettivamente prima e dopo
l’intervento del Consorzio.
Italia
Intervento del Consorzio il quale si attiva- va
nei confronti di un operatore italiano al fine
di far cessare l’uso della denominazio- ne
‘GRAN PARMA BIO’ utilizzata all’interno del
sito web dell’operatore per promuovere e
commercializzare formaggio a pasta dura
denominato. Tale designazione era palesemente evocativa della DOP Parmigiano Reggiano.
L’operatore si attivava prontamente per rimuovere ogni riferimento alla citata denominazione nell’ambito del relativo sito internet.
Caso definito nel mese di giugno 2015.
Lettera di diffida a società italiana la quale
commercializzava porzioni preimballate di
formaggio DOP ‘Grana Padano Trentingrana’
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Lettera di diffida a società italiana con sede
nella provincia di Reggio Emilia e che ivi
esercita attività di vendita al dettaglio, alla
quale si contesta l’uso sulle confezioni di
formaggio Parmigiano Reggiano DOP del segno distintivo ‘Parmigiano Reggiano e fetta e
forma’ accompagnato dal numero di autorizzazione N°XXX/XXX.
Nella lettera viene contestato alla società l’uso non conforme al disciplinare della DOP
Parmigiano Reggiano del predetto segno distintivo, il quale è atto a contraddistinguere,
unicamente, il formaggio Parmigiano Reggiano DOP immesso sul mercato preconfezionato, e deve essere riprodotto secondo le
modalità tecniche definite dal Consorzio
mediante apposita convenzione con l’operatore la quale può unicamente essere sottoscritta da operatori con stabilimenti ubicati
nella zona d’origine, immessi nel sistema di
controllo della DOP Parmigiano Reggiano.
Pertanto, trattasi di un uso illegittimo.
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Da ultimo, si contesta alla società il fatto che
il numero di autorizzazione di cui sopra era
stato rilasciato, previa sottoscrizione di
convenzione con il Consorzio, ad un diverso
operatore poi dichiarato fallito nel gennaio
2014.
Pertanto, viene richiesto alla società di cessare immediatamente l’utilizzo sia del segno
distintivo sia del numero di autorizzazione
per contraddistinguere il formaggio Parmigiano Reggiano ottenuto dalle operazioni di
taglio e confezionamento del formaggio che
beneficia della DOP Parmigiano Reggiano
presso il punto vendita, salva la facoltà, in
quanto operatore stabilito nella zona di origine, di chiedere all’organismo di controllo
autorizzato OCQPR l’immissione nel sistema dei controlli ufficiali per la verifica del
rispetto del disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano, in qualità di porzionatore, con
sottoscrizione di apposita convenzione con
il Consorzio.
Caso pendente nel mese di dicembre 2015.
Lettera inviata a società di edizioni contenente richiesta di rimozione di informazioni
dal sito web
nel quale veniva pubbli- cato
l’articolo “Verdiano, il primo Parmigia- noReggiano con caglio vegetale” il cui in- cipit era
“Caglio vegetale al posto di quello animale.
Ecco la ricetta, neanche tanto se- greta, del
Verdiano, il Parmigiano Reggiano per
vegetariani, induisti ed ebrei prodotto grazie
all’Università degli Studi
di Parma...
(omissis...)..”. Inoltre, nel sito web erano
presenti reiterate associazioni del descritto
prodotto al formaggio DOP Parmigiano Reggiano.
Nella lettera, dopo aver evidenziato, inter
alia, che il disciplinare e il documento unico
della DOP Parmigiano Reggiano stabiliscono
che il formaggio Parmigiano Reggiano DOP è
prodotto esclusivamente con ‘Latte vaccino,
sale, caglio di vitello’ (non già dunque con
caglio di origine vegetale) veniva richiesta la
rimozione dell’articolo in questione chiaramente volto a sfruttare la reputazione del
nome Parmigiano Reggiano.
Caso definito nel mese di luglio 2015. Lettera
di diffida ad operatore italiano il qua- le
utilizzava la denominazione “parmigiano”
10
i) nell’ambito dell’online shop del relativo sito
internet nella denominazione “Gran Ca- pra parmigiano” per designare formaggio a pasta
dura con latte di capra non conforme al
disciplinare della DOP e ii) all’interno del- la
sezione della pagina web recante il titolo
‘Descrizione del sapore’, volta a descrivere il
formaggio oggetto di promozione; un uso,
quest’ultimo, chiaramente volto a sfruttare la
notorietà del nome protetto Parmigiano
Reggiano.
Nella lettera veniva richiesto l’impegno formale a non utilizzare il nome protetto “Parmigiano” per designare formaggio non conforme al disciplinare della nostra DOP.
Caso definito nel mese di luglio 2015.
Denominazione rispettivamente prima e dopo
l’intervento del Consorzio.
Paesi Bassi
Lettera di diffida (aprile 2015) a n. 2 operatori dei Paesi Bassi, rispettivamente responsabile commerciale di n. 2 prodotti oggetto
di diffida (operatore A) e titolare del marchio
di identificazione dello stabilimento presso il
quale il formaggio oggetto di contestazione
veniva trattato (operatore B).
Il problema riguardava il rinvenimento di una
confezione di formaggio a scaglie, fra- zionato
e preconfezionato sul territorio dei Paesi
Bassi da parte dell’operatore B, il cui
packaging recava solamente il seguente elenco
degli ingredienti “Ingrediënten: Bio-
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
• Bilancio 2015 •
logische Parmigiano Reggiano (biologische
melk, zout, stremsel)” all’interno del quale
veniva dunque inserita la denominazione
‘Parmigiano Reggiano’.
La presenza del descritto formaggio a scaglie preconfezionato veniva poi riscontra- ta
all’interno di n. 2 confezioni di prodotti
alimentari (costituenti entrambe singole
unità di vendita composte da più prodotti
preconfezionati) commercializzate da parte
dell’operatore A e recanti entrambe etichettature caratterizzate da utilizzi plurimi della
denominazione “PARMEZAANSEKAAS” e/o
“Parmezaanse Kaas”, laddove il predetto
formaggio a scaglie preconfezionato risultava contraddistinto nell’ambito di entrambe
le etichettature, nell’elenco degli ingredienti,
con la denominazione ‘Parmezaanse Kaas’
seguita dal rispettivo elenco ingredienti.
Pertanto, dopo aver evidenziato agli operatori da una parte quanto disposto da disciplinare e documento unico della DOP Parmigiano Reggiano in merito alle operazioni di
grattugiatura, porzionamento e confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano
DOP e, dall’altra, la normativa e giurisprudenza in tema di evocazione, si chiedeva ad
entrambi l’impegno alla cessazione immediata dell’uso dei nomi ‘Parmigiano Reggiano’ e ‘Parmezaanse’/’Parmezaanse kaas’ al
fine di contraddistinguere il formaggio a
scaglie preconfezionato nell’ambito dell’etichettatura dei suddetti prodotti alimentari.
A fronte di risposta da parte dell’operatore B,
nell’ambito della quale emergeva la mancanza di volontà nell’uniformarsi alle richieste avanzate dal Consorzio, quest’ultimo, inviava una seconda lettera di diffida (maggio
2015) ai predetti soggetti.
Nello specifico, l’operatore B sottolineava
l’uso del nome Parmigiano Reggiano solamente nella ‘description’ degli ingredienti del
formaggio non già come ‘productname’ per le
relative confezioni di formaggio; tutta- via,
l’operatore B concludeva comunicando al
Consorzio la decisione di bloccare la produzione del formaggio in questione nell’attesa di ricevere aggiornamenti dallo stes- so.
Nell’ambito della 2° lettera di diffida il
Consorzio insisteva nel rimarcare che l’uso
dell’indicazione “Ingrediënten: Biologische
11
Parmigiano Reggiano (biologische melk, zout,
stremsel)” nel packaging del formag- gio a
scaglie preconfezionato presso lo stabilimento dell’operatore de quo, sito al di fuori
della zona geografica delimitata, rappresentava una chiara elusione della protezione garantita alla DOP Parmigiano Reggiano conformemente al relativo disciplinare e,
al riguardo, veniva nuovamente ricordata la
disciplina relativa al taglio e al confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano
DOP.
Pertanto, anche se l’operatore non utilizzava
la DOP Parmigiano Reggiano come ‘denominazione dell’alimento’ per il relativo formaggio, la circostanza data dal fatto che il formaggio DOP Parmigiano Reggiano fosse il
solo ingrediente del formaggio preconfezionato a scaglie, rappresentava una condotta
chiaramente volta ad eludere la protezione di
cui gode la DOP. Di riflesso, veniva nuovamente portata all’attenzione la condotta illecita dell’operatore A data dall’uso del nome
‘Parmezaanse Kaas’ nell’etichettatura dei
relativi prodotti, finalizzato a contraddistinguere il formaggio preconfezionato in questione.
Si concludeva rinnovando la richiesta di impegni come già presentata nella 1° lettera di
diffida.
Caso pendente nel mese di dicembre 2015.
Spagna
Lettera di diffida ad impresa spagnola con
riguardo alla commercializzazione e promozione (anche sul relativo sito web), in
Spagna, di un prodotto trasformato denominato ‘Tortitas de maiz sabor setas, tru- fa
y parmesano’, il quale nell’elenco degli
ingredienti riportava soltanto un formaggio denominato ‘queso en polvo’.
Pertanto, si procedeva dapprima ad inviare lettera di diffida da parte del Consorzio e, successivamente, a fronte della
mancata risposta da parte dell’operatore, lo
studio legale che assiste il Consorzio veniva
incaricato di inviare una 2° lettera di
diffida. A fronte di tale corrispondenza, si
riceveva riscontro da parte dello stu- dio
legale che rappresentava l’operatore,
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
• Bilancio 2015 •
il quale informava circa il fatto che per la
preparazione del prodotto trasformato de
quo non veniva utilizzato formaggio Parmigiano Reggiano DOP, bensì un formag- gio
disidratato. L’operatore si impegnava a
cessare immediatamente l’utilizzo della
denominazione ‘Parmesano’ per designa- re
il formaggio non conforme al discipli- nare
della nostra DOP.
Caso definito nel mese di novembre 2015.
Etichettatura rispettivamente prima e dopo
l’intervento del Consorzio.
Lettera di diffida a società spagnola la quale commercializza in Spagna, e promuove
nell’ambito del relativo sito web, un prodotto trasformato denominato ‘Picatostes
PARMIGIANO’ –‘Picatoste sabor Parmesano’, la cui etichettatura reca, inter alia,
l’elenco ingredienti “Ingrediente: …, aromatización (queso en polvo (LECHE, HUEVO), ….”, l’indicazione “Contenido en
queso Parmesano en polvo: 0.04%”. Con
riguardo al medesimo prodotto, nell’ambito del sito web della società figura il se- guente
elenco ingredienti: “INGREDIEN- TES:
……., aromas (queso: parmesano, emental,
estabilizantes:
E339,
E452,E450,
acidulante:E330),”.
12
Nella lettera, con riguardo all’uso nella denominazione del prodotto del nome ‘Parmigiano’ e della espressione ‘sabor Parmesano’, volti a riferirsi ad un ingrediente quale
l’aroma di formaggio in polvere, non con- forme
al disciplinare della DOP Parmigiano
Reggiano, veniva evidenziato come tali usi
dovessero essere considerati al contempo
ipotesi di evocazione della DOP e indicazio- ni
ingannevoli in merito alla natura e alle
qualità essenziali del prodotto.
Con riguardo, invece, all’uso della espressione ‘queso Parmesano en polvo: 0,04%’
nell’ambito della etichettatura del prodotto e
della denominazione ‘queso: Parmesano’ che
appare nell’elenco ingredienti presente nel
sito web per ‘aromas’, si precisava che né il
disciplinare né il documento unico della DOP
ammettono che il formaggio Par- migiano
Reggiano possa essere sottoposto a trattamenti
specifici quale, per esempio, “in polvere”.
Alla luce di quanto sopra, si chiedeva alla
società di cessare immediatamente le violazioni sopra descritte, oltreché la fornitura di
tutti i documenti commerciali relativi al
prodotto denominato ‘queso Parmesano en
polvo’.
Caso pendente nel mese di dicembre 2015.
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
• Bilancio 2015 •
AZIONI AMMINISTRATIVE
Italia
Presentazione da parte del Consorzio nel
gennaio 2015 di osservazione dei terzi alle
domande di registrazione del marchio ‘La
Viziosa Crema al Parmigiano Reggiano con
Tartufo Nero di Acqualagna’ e ‘La Viziosa
Crema al Parmigiano Reggiano al naturale’,
rivendicate per prodotti della classe 29 (Latte e prodotti derivati dal latte; lattieri (prodotti…).
Domande di registrazione di marchio respinte.
B) PAESI TERZI
AZIONI STRAGIUDIZIALI
Svizzera
Lettera di diffida ad operatore svizzero il
quale utilizzava la denominazione ‘PARMIGIANO REGGIANO GERIEBEN’ al fine di
contraddistinguere confezioni preimballate
per la vendita diretta di formaggio grattugiato, sia nella pertinente etichettatura sia nello scontrino fiscale. Tale formaggio risultava
positivo alla presenza dell’additivo lisozima.
Veniva rammentata sia la protezione di cui
gode la DOP Parmigiano Reggiano in Svizzera (in virtù dell’entrata in vigore il 1° dicembre 2011 dell’ACCORDO tra l’Ue e la
Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e
alimentari recante modifica dell'accordo tra
la Comunità europea e la Confederazio- ne
svizzera sul commercio di prodotti agri- coli,
attraverso il quale le parti s’impegnano a
proteggere le rispettive IG), sia i relativi
requisiti previsti dal disciplinare (sottolineando le materie prime mediante le quali il
formaggio Parmigiano Reggiano DOP deve
essere prodotto e che l’uso di additivi non è
ammesso).
Si evidenziava poi all’operatore che sulla base
dell’art. 7.2, lett. a), dell’Accordo, l’uso della
suddetta denominazione per contrad13
distinguere formaggio grattugiato risultato
positivo alla presenza dell’additivo lisozima,
dunque chiaramente non conforme al disciplinare della nostra DOP, rappresentava un
uso commerciale diretto della IG protetta
per un prodotto comparabile non conforme
al disciplinare, quindi integrante una evidente violazione della DOP in questione.
Conseguentemente, veniva richiesto all’operatore i) di fornire chiarimenti e documenti
commerciali relativi al formaggio che veniva
sottoposto alle operazioni di grattugiatura e
confezionamento; ii) l’impegno formale a non
utilizzare la DOP Parmigiano Reggia- no per
designare formaggio grattugiato non
conforme al disciplinare della DOP.
A fronte della lettera di diffida, l’operatore
scusandosi per l’accaduto, elencava le azioni
intraprese al fine di implementare il relativo
sistema di controlli con riguardo, tra l’altro,
all’etichettatura dei prodotti alimentari.
Caso definito nel mese di gennaio 2015.
Etichettatura prima dell’intervento del Consorzio.
Stati Uniti d’America
Lettera di diffida ad operatore il quale utilizza il nome ‘Reggiano’ in violazione dei
certification marks del Consorzio negli USA
e, nello specifico, l’operatore utilizza i) ‘Grated
Reggiano’ formaggio prodotto con latte
pastorizzato risultato positivo alla pre- senza
dell’additivo lisozima (in relazione a tale
prodotto, si evidenzia altresì l’uso del
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
• Bilancio 2015 •
nome ‘Parmesan’ unitamente al nome REGGIANO, dunque, associazione ingannevole
rispetto all’origine del prodotto ed idonea a
costituire un atto di concorrenza sleale);
ii) ‘Reggiano cheese grated’ per formaggio
apparentemente non di 12 mesi e, in ogni caso,
risultato positivo alla presenza dell’ad- ditivo
lisozima.
Pertanto, il Consorzio, dopo aver rammentato all’operatore le relative funzioni, la zona
di origine del formaggio che può bene- ficiare
dei ‘certification marks’ dello stesso e gli
standard di produzione su cui si basano tali
‘certification marks’ (produzione esclu- siva
con latte crudo di vacca, sale e caglio di vitello,
divieto assoluto di uso di additivi), chiedeva
all’operatore la cessazione delle descritte
condotte illecite.
A fronte di mancata risposta da parte dell’operatore, seguiva seconda lettera di diffida
alla quale, ad oggi, non è ancora seguito riscontro.
Caso pendente nel mese di dicembre 2015.
AZIONI AMMINISTRATIVE
Argentina
Presentazione di atto di opposizione avanti all’Ufficio marchi argentino (INPI), nei
confronti della domanda di marchio ‘XXX
QUESO REGGIANO MADURACION OPTIMA MAESTROS QUESEROS’, a nome della
società XXX.
A seguito dell’udienza di mediazione prevista in base al sistema delle opposizioni in
Argentina, e all’infruttuosità della stessa,
nonché alla mancata instaurazione di un
contenzioso giudiziario da parte della so- cietà
coinvolta al fine di chiedere il rigetto della
citata opposizione, si concludeva con
successo l’azione del Consorzio.
Caso definito nel mese di giugno 2015
Presentazione di atto di opposizione avanti all’Ufficio marchi argentino (INPI), nei
confronti del marchio denominativo ‘PARMA’, domanda di registrazione depositata
l’11 dicembre 2012, per la classe 29, a nome
della società XXX, Messico.
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A seguito dell’udienza di mediazione prevista in base al sistema delle opposizioni in
Argentina, e all’infruttuosità della stessa,
nonché alla successiva scadenza del termine
per contestare sul piano giudiziario la citata
opposizione da parte dell’impresa coinvolta, si
concludeva con successo l’azione del Consorzio.
Caso definito nel mese di settembre 2015.
Bolivia
Presentazione di atto di opposizione, in data
21 luglio 2014, avanti all’Ufficio marchi
boliviano - Servicio Nacional de Propriedad
Intelectual della Bolivia (SENAPI) - nei confronti della pubblicazione della domanda di
registrazione del marchio figurativo ‘XXX
PARMESANO’, per la classe 29, in Bolivia,
dall’impresa XXX, Perù.
L’atto di opposizione si rendeva necessario a
seguito dell’infruttuosità della lettera di diffida inviata dallo studio legale boliviano in data
8 luglio 2014 al richiedente; mediante tale
lettera si chiedeva la rimozione del ter- mine
‘PARMESANO’ dalla domanda di mar- chio
pubblicata da SENAPI.
Il competente ufficio, con provvedimento del
10 febbraio 2015, dichiarava non prova- ta
l’opposizione presentata dal Consorzio e
concedeva la registrazione del marchio figurativo ‘XXX PARMESANO’, per la classe 29,
richiesto dalla società XXX, Perù.
Il Consorzio presentava dunque ricorso in
‘Revocatoria’ nei confronti della suddetta
decisione, in data 18 maggio 2015.
Il competente Ufficio, con decisione del 16
giugno 2015, pur rigettando il ricorso in ‘revocatoria’ presentato dal Consorzio, imponeva al richiedente il marchio di eliminare
la denominazione PARMESANO dal marchio
figurativo oggetto della domanda, sulla base
dell’ingannevolezza in virtù della accertata
corrispondenza tra PARMESANO e la denominazione di origine Parmigiano Reggiano.
Tuttavia, con tale decisione l’Ufficio formalmente rigettava il ricorso in ‘revocatoria’
proposto dal Consorzio e, nelle motivazioni,
evidenziava la genericità del nome PARMESANO.
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
• Bilancio 2015 •
Pertanto, il Consorzio presentava ricorso
‘gerarchico’, depositato in data 29 luglio
2015, nei confronti della decisione del SENAPI del 16 giugno 2015.
Mediante tale ricorso, si insisteva per l’accoglimento sia del ricorso che per la modifica della decisione impugnata, in particolare
chiedendo la rimozione della considerazione secondo cui il termine PARMESANO sarebbe generico.
Con provvedimento in data 29 luglio, il Direttore del SENAPI, provvedeva ad emettere
un provvedimento di correzione della suddetta decisione, con il quale ordinava, trattandosi di un errore involontario dell’ufficio,
che dalla decisione in esame fosse eliminato il
paragrafo contenente l’affermazione secondo cui il termine PARMESANO sarebbe
generico.
Nel contempo, peraltro, anche la società richiedente il marchio in questione presentava, in data 28 luglio 2015, ricorso gerarchico
avverso la suddetta decisione, con il quale
chiedeva la revoca parziale della stessa, con la
concessione del marchio nella sua inte- rezza,
comprensivo
della
denominazione
PARMESANO.
Veniva dunque presentata memoria di replica a detto ricorso, depositata in data 14
agosto 2015.
Il Consorzio, ad oggi, è in attesa dell’emissione della decisione sui ricorsi gerarchici
proposti da entrambe le parti.
ti alla Corte Federale, detto marchio veniva
ufficialmente “espulso” dal Registro dal 12
maggio 2014.
Pertanto, grazie alla descritta cancellazio- ne,
veniva
superata
l’obiezione
sollevata
dall’esaminatore dovuta alla registrazione del
marchio di cui sopra e, quindi, superato
l’impedimento relativo alla registrazione del
certification mark ‘Parmigiano Reggiano & fetta
e forma’ (Parmigiano Reggiano Cheese Wheel
and Wedge Design’) in Canada, solle- vato dal
predetto Ufficio marchi.
Il certification mark ‘Parmigiano Reggiano
Cheese Wheel and Wedge Design’ è stato registrato in data 2 novembre 2015 (domanda n.
1534914, registrazione n. TMA919010) per
‘formaggio preconfezionato’.
Colombia
Presentazione di memoria di replica (datata
24 novembre 2015) da parte del Consorzio
avanti la Superintendencia de Industria y
Comercio [Ufficio marchi colom- biano (SIC)],
a fronte della presentazione di Appello da parte
di una impresa colombia- na avverso la
decisione dell’Ufficio predet- to (datata 5
agosto 2015) mediante la quale il SIC
accoglieva l’opposizione presentata a suo
tempo dal Consorzio (datata 23 ottobre
2014) e, conseguentemente, rigettava la domanda di registrazione del marchio “PARMESSANO” (misto) nella classe 43 (servi- zi
di ristorante, catering e simili), da parte
Canada
dell’impresa in questione.
Il caso risulta pendente nel mese di dicem- bre
Promossa azione di decadenza per man- 2015.
cato uso, ‘Section 45’ della Legge Canadese,
del marchio ‘XXX Parmigiano Reggiano’ di
titolarità di XXX avanti all’Ufficio marchi del Accordo di Associazione tra l’Unione euroCanada (Canadian Intellectual Property Of- pea e il Centroamerica
fice), in data 17 settembre 2013.
(Costa Rica, El Salvador, Honduras, PanaL’Ufficio marchi canadese, a seguito dell’a- ma, Nicaragua e Guatemala)
zione della ‘Section 45’, provvedeva alla
cancellazione della registrazione del suddet- Costa Rica
to marchio non avendo il titolare fornito le
richieste prove d’uso del marchio nei termi- Iscrizione della IG Parmigiano Reggiano nelni previsti. A fronte della mancata impugna- la Repubblica del Costa Rica (n. 243191),
zione da parte del titolare del marchio della nell’ambito dell’Accordo di Associazione tra
decisione di cancellazione dello stesso avan- l’UE e il Centro America (Costa Rica, El Sal15
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
• Bilancio 2015 •
vador, Honduras, Panama, Nicaragua e Gua- disfacente di tale Decisione, il Consorzio detemala), in data 28 aprile 2015.
cideva di impugnarla in via contenzioso-amministrativa.
Pertanto, in data 25 novembre 2014, l’Ue (su
AZIONI GIUDIZIALI AMMINISTRATIVE
istruzioni del Consorzio), presentava ricorso
avanti al Tribunale Amministrativo del
Guatemala
Guatemala, con il quale impugnava la
decisione del Ministero dell’Economia.
In data 6 dicembre 2013 veniva presentata In considerazione dell’importanza della prememoria di difesa avanti al Registro de Pro- senza del Consorzio nelle vicenda procespiedad Intelectual (Registro) del Guatemala, suale, lo stesso, in data 14 settembre 2015,
in risposta alla opposizione presentata da una depositava davanti al Tribunale Amministrasocietà USA nei confronti della doman- da di tivo del Guatemala, a supporto del ricorso con
registrazione della
DO PARMIGIANO il quale formalmente l’Ue impugnava la
REGGIANO in Guatemala sulla base della decisione del Ministero, domanda di interlegge nazionale marchi e altri segni distinti- vento ‘adesivo’, ovvero chiedeva un intervi (Legge), nell’ambito dell’Accordo di Asso- vento nel procedimento come ‘terzo interesciazione tra l’UE e il Centro America (Costa sato’, a sostegno della posizione dell’Ue.
Rica, El Salvador, Honduras, Panama, Nica- Nel frattempo, l’organizzazione USA depositava comparsa di risposta prendendo posiragua e Guatemala).
Con Decisione in data 26 marzo 2014 il Regi- zione a difesa della decisione impugnata.
stro rigettava la predetta opposizione dispo- Il caso risulta pendente nel mese di dicem- bre
nendo la registrazione della DO Parmigiano 2015.
Reggiano. Tuttavia, il Registro disponeva altresì che la protezione sarebbe stata conferi- ta
al segno PARMIGIANO REGGIANO, nella sua ULTERIORI ATTIVITA’
interezza, e non ai suoi elementi isolataStati Uniti d’America
mente considerati (punto III).
Veniva dunque presentato Appello avverso la
citata Decisione e, nello specifico, in data
Il Consorzio ha commissionato un’indagi4 aprile 2014, l’Ue, titolare della registrazio- ne ne tra i consumatori degli Stati Uniti con le
(seguendo le istruzioni del Consorzio) seguenti finalità:
impugnava la citata Decisione (‘revocato- • conoscere l’opinione sul termine ‘Parmeria’) chiedendo, in particolare, la revoca del san’ e, in particolare, capire se sia effettivapunto III della decisione.
mente considerato un termine generico;
Il Registro provvedeva a notificare appello al • verificare se la presenza di elementi che riMinistero dell’Economia, il quale, con dechiamano l’Italia sulle confezioni di formagcisione in data 1 agosto 2014, decideva in
gio denominato ‘Parmesan’ originario di pamerito all’Appello, (i) respingendo la ‘revo- esi extra Unione europea sia ingannevole.
catoria’ presentata dall’Ue, e (ii) modifican- L’indagine è stata svolta anche ai fini dei nedo il punto III della decisione, disponendo
goziati relativi al Translatlantic Trade and
che “la protezione concessa non si estende
Investment Parnership (TTIP) ed i risultati
al termine isolato ‘PARMIGIANO’, che consi- sono stati presentati in occasione di un Worste nel nome generico del prodotto”.
kshop tenutosi a Roma in data 11 dicembre
Considerando il risultato tutt’altro che sod- 2015, presso la sede di AICIG.
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