Le azioni di tutela - Parmigiano Reggiano
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Le azioni di tutela - Parmigiano Reggiano
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • Capitolo 4 LE AZIONI DI TUTELA 1 Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • TUTELA la registrazione dei marchi collettivi del Consorzio e, ove possibile, della denomiCon il termine “contraffazione alimentare” nazione di origine a livello nazionale e innormalmente vengono accomunate diver- se ternazionale oltre che ai rinnovi dei marchi situazioni, dalle falsificazioni alimentari, che sono in scadenza. adulterazioni, sofisticazioni, alle falsificazioni del marchio. Per quanto riguarda il Di seguito sono riportate i principali casi di formaggio Parmigiano Reggiano, la maggior azione che il Consorzio ha intrapreso nel parte dei casi riscontrati sui mercati riguar- corso del 2015. da il fenomeno dell’evocazione/imitazio- ne del nome in quanto operatori di tutto il mondo cercano di sfruttare la notorietà e la A) UNIONE EUROPEA (UE) fama di questo prodotto conosciuto per la sua unicità ed eccellenza, richiamando, con Procedimenti penali diverse modalità, la denominazione. Italia Ogni anno gli interventi del Consorzio Parmigiano Reggiano e del Servizio istituzionale Il Consorzio, a seguito dell’instaurarsi di sono stati finalizzati alla tutela del prodotto e procedimento penale avanti alla Procura spesso le azioni intraprese sono conse- guenza presso il Tribunale di XXX, nell’ambito del di ciò che viene rinvenuto durante l’attività di quale venivano contestati agli indagati i revigilanza in Italia e soprattutto all’estero. ati di ‘Frode nell’esercizio del commercio’ (art. 515 c.p.) e ‘Contraffazione di indicaSulla base della diversa gravità delle viola- zioni, zioni geografiche o denominazioni di origine il Consorzio è intervenuto adottando dei prodotti agroalimentari’ (art. 517 quater strategie differenti: c.p.), in qualità di persona offesa, esercitava i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge. - invio lettera di diffida direttamente all’o- Procedimento pendente. peratore che pone in essere la violazione (ambito UE ed extra UE); 1. Interventi autorità competenti protezio- segnalazione del Consorzio al Ministero ne ex-officio ex artt. 13.3, 36.3 lettera b) e delle Politiche Agricole Alimentari e Fore- 38 Reg. (UE) n. 1151/12 stali (MIPAAF - autorità italiana preposta al monitoraggio delle DOP e IGP sul mercato), con conseguente predisposizione ed invio di Austria esposto da parte del MIPAAF ad autorità responsabile per il monitoraggio delle DOP e Esposto al Ministero delle politiche agricoIGP sul mercato del Paese membro UE in- le alimentari e forestali (Mipaaf) al fine di teressato dalla violazione (c.d. protezione ex informare la competente autorità austriaca officio ex artt. 13.3, 36.3 lettera b) e 38 Reg. circa le differenti violazioni della DOP Par(UE) n. 1151/12. migiano Reggiano poste in essere da ope- ratori - azioni giudiziali civili e penali. della GDO nell’ambito del territorio dell’Austria. Un'altra importante attività è il monitorag- Nello specifico, veniva segnalato: gio a livello mondiale dei depositi dei mar- a. operatore con insegna ‘XXX’ commerciachi che possono evocare o usurpare il nome lizza formaggio preconfezionato in porzioni, Parmigiano Reggiano per poter intervenire recante nell’etichettatura la denominazione facendo opposizione. “Grana Padano DOP” e raffigurante nella Per avere sempre maggior protezione e tute- crosta parte del marchio della DOP “Grana la a livello mondiale, annualmente continua Padano”; tale formaggio viene contraddistinto i) sullo scontrino fiscale con la deno2 Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • minazione “Parmigiano reggiano” e ii) sul cartello espositivo segnaprezzo con la denominazione “Parmesan Reggiano”; b. operatore con insegna ‘XXX’ commercializza porzioni di formaggio a pasta dura, confezionate sul luogo di vendita ai fini della vendita diretta al consumatore finale; le porzioni vengono contraddistinte median- te una etichettatura recante la denomina- zione ‘Parmiggiano Reggiano D.O.P.’; la denominazione viene utilizzata anche per contraddistinguere il formaggio sullo scontrino fiscale (in particolare l’abbreviazione ‘Parmig.Reggi.’). Il campione di formaggio risulta positivo alla presenza dell’additivo lisozima all’esito delle analisi effettuate dal Consorzio; c. operatore con insegna ‘XXX’ commercializza confezioni di formaggio a pasta dura, in porzioni, recanti sull’etichettatura la denominazione “GRAN BELLA”, mediante cartello espositivo recante la dicitura “BESONDERS GROSSE PARMESAN-AUSWAHL”; d. operatore ‘XXX’ commercializza confezioni di formaggio grattugiato, recanti nell’etichettatura la denominazione ‘Formaggio per pasta’ e il marchio ‘XXX’, contraddistinguendole con la denominazione ‘XXX Parmesan’, la quale viene apposta sia sui cartelli segna prezzo degli scaffali sia sugli scontrini fiscali; e. operatore con insegna ‘XXX’ commercializza confezioni di formaggio grattugiato, recanti il marchio ‘XXX’ e la denominazione ‘Rapesan’, con la denominazione “Real Parma”, sia sul cartello espositivo segna prezzo presente sugli scaffali sia sugli scontrini fiscali. Trattasi di usi atti a violare la DOP Parmigiano Reggiano e, in particolare, ipotesi di impiego commerciale diretto del nome registrato per prodotti comparabili che non sono oggetto di registrazione e/o usurpazione, imitazione e/o evocazione. Caso pendente nel mese di dicembre 2015. blica di Cipro circa l’uso della denominazione “Parmesan Style” per contraddistinguere formaggio non conforme al disciplinare del- la DOP Parmigiano Reggiano da parte di un operatore locale. L’esposto veniva inviato nel mese di maggio 2015. Caso definito. Danimarca Esposto al Mipaaf - (ICQRF) - Unità Protezione ex officio al fine di informare la competente autorità danese circa la violazione della DOP Parmigiano Reggiano posta in essere da un operatore locale. Nello specifico, veniva segnalato l’uso della denominazione ‘Cheese Powder Parmesan Type’, per contraddistinguere, sia sull’etichettatura del prodotto sia sui relativi documenti commerciali, formaggio generico in polvere prodotto in Danimarca e commercializzato nel territorio dell’Ue; trattasi di uso evocativo della DOP Parmigiano Reggiano ex art. 13.1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1151/12. L’esposto veniva inviato nel mese di novembre 2014 alla competente autorità danese. Caso definito nel mese di aprile 2015 mediante l’intervento della competente autorità danese. Germania Cipro Esposto del Consorzio inviato nel mese di Esposto del Mipaaf - (ICQRF) al fine di in- settembre 2015 all’Autorità tedesca – Lanformare la competente autorità della Repub- desamt für Natur, Umwelt und Verbraucher3 Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • schutz Nordrhein-Westfalen – competente ad intervenire ex officio per i casi di violazione sul territorio del land Nordrhein-Westfalen, in relazione all’evento ‘Anuga_Cologne 10. – 14.10.2015_TASTE THE FUTURE’ (Colonia 10 - 14 ottobre 2015). Mediante tale esposto, dopo aver ricordato all’autorità la protezione di cui gode la DOP Parmigiano Reggiano sul territorio dell’Ue, veniva segnalata la presenza di alcuni operatori già autori di violazioni ai danni della nostra DOP, sia nell’ambito di passate edizioni della predetta fiera sia in altre importan- ti manifestazioni in materia agroalimentare nell’Ue. A seguito dell’esposto, la competente autorità tedesca riscontrava la presenza di formaggi non conformi al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano recanti le denominazioni di seguito richiamate e poneva in essere gli interventi illustrati: - ‘Queso Reggianito’ (prodotto in Argentina); il formaggio veniva rimosso dall’operatore dopo che l’Autorità lo informava che la pubblicità in fiera di un formaggio con il nome ‘Reggianito’ non conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano costituisce violazione di quest’ultima; - ‘Grated Parmesan’ e ‘Parmesan cheese’ (prodotto negli USA); l’Autorità informava l’operatore che la pubblicità in fiera di formaggi grattugiati con il nome ‘Parmesan’ non conformi al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano costituisce violazione di quest’ultima; poiché la vetrina dello stand era già stata sigillata dall’autorità veterinaria per motivi igienico-sanitari, i prodotti non potevano essere rimossi. Il Consorzio è in attesa del report ufficiale da parte dell’Autorità. Francia Esposto all’Autorità centrale francese – Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) – e all’Autorità territoriale Directions Départementales De La Protections Des Populations DDPP de VAL-DE-MARNE (dipartimento ove ha sede l’operatore francese che pone in essere la violazione), competenti ad intervenire ex officio per i casi di violazione sul territorio francese delle DOP/IGP. Nell’esposto si rendeva noto alle autorità l’uso della denominazione ‘Parmesan Montagne’ per designare formaggio tagliato e preconfezionato in porzioni presso lo stabilimento di un opera- tore francese. Tale formaggio non era conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano, in quanto le operazioni di taglio e confezionamento dello stesso venivano effettuate in uno stabilimento corrispondente al marchio di identificazione “FR XX.XXX.XXX”, sito in Francia, dunque al fuori dalla zona geografica delimitata (anche se, eventualmente, effettuate da formaggio recante la DOP Parmigiano Reggiano). Caso definito nel mese di luglio 2015. Regno Unito Intervento dell’autorità - Department for Environment, Food and Rural Affairs, Food Unit Policy (DEFRA) – competente ad intervenire ex officio per i casi di violazione delle DOP/IGP sul mercato del Regno Unito, al fine di chiedere a tre operatori la cessazione immediata delle condotte illegittime poste in essere nel relativo sito internet con riguardo alla DOP Parmigiano Reggiano, in particolare per l’uso delle denominazioni 4 Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • “Parmigianino” e “Parmesan style” en- porre fine alle violazioni poste in essere da trambe non conformi ai sensi dell’ art.13 del diversi operatori aventi sede nel territorio Reg 1151/12. dell’Unione (Belgio, Spagna, Francia e Danimarca), riguardanti diversi usi illegitti- mi della denominazione Parmigiano Reg- giano, per contraddistinguere prodotti non conformi al disciplinare della nostra DOP. Le violazioni inizialmente riscontrate dal Consorzio vedevano coinvolti due operatori, rispettivamente produttore (Belgio) e rivenditore (Spagna) di un prodotto denominato ‘Croûton tostados sabor PARMESANO’ (i.e. preparazione aromatica a base Caso definito nel mese di marzo 2015 a di formaggi non conforme al disciplinare seguito dell’intervento dell’Autorità. della DOP Parmigiano Reggiano) il quale, tra gli ingredienti, vedeva elencato l’ingrediente “preparado aromatizante (QUESOS Spagna en polvo (LECHE, HUEVO) [Parmesano en polvo 0.04%, emulgente: E339]”. Esposto all’Autorità competente per la protezione ex officio delle DOP/IGP sul mercato della Spagna, (nello specifico, Autorità responsabile nell’ambito della Comunità Autonoma della Catalogna). Nell’esposto si chiedeva all’Autorità di intervenire nei confronti di n. 5 supermercati che ponevano in essere condotte atte a violare la nostra DOP. In particolare, i supermercati utilizzano le denominazioni ‘Parmesano’ e/ o ‘Parmesa’ e/ o ‘Parma’ e/o ‘Parm’, sia sui relativi scontrini fiscali sia sulle etichette poste sugli scaffali, al fine di identificare diffeConseguentemente, veniva richiesta agli renti formaggi preconfezionati nella tipologia grattugiati e/o in porzioni i quali non operatori la cessazione immediata dell’uso: sono conformi al disciplinare di produzio- 1) della espressione ‘sabor Parmesano’ nell’ambito del nome del prodotto de quo; ne della DOP ‘Parmigiano Reggiano’. Pertanto, trattasi di singole ipotesi di evo2) della denominazione ‘Parmesano en polcazione della DOP. vo’ nell’ambito dell’elenco degli ingredienti. Caso definito limitatamente ad un opeTali richieste trovavano giustificazione nel ratore nel mese di gennaio 2015. fatto che il formaggio denominato ‘ParmeCaso pendente nel mese di dicembre sano en polvo’ potesse verosimilmente essere un formaggio ‘in polvere’ o ‘liofilizzato’, 2015 con riguardo agli altri operatori trattamenti non ammessi da disciplinare e coinvolti. documento unico del formaggio Parmigiano Reggiano DOP e, dunque, ritenendo che il nome ‘Parmesano’ fosse utilizzato in maAZIONI STRAGIUDIZIALI niera illegittima, ovvero evocativa. Nelle more della vicenda, il Consorzio apBelgio, Danimarca, Francia e Spagna prendeva dalla società belga che la stessa veniva rifornita da una società francese, Una intensa attività di natura stragiudiproduttore anche di ulteriori ‘Arômes & Coziale ha visto il Consorzio impegnato nel 5 Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • lorants’ presentati nel sito web della stessa società e recanti differenti denominazioni contenenti il nome protetto ‘Parmesan’ accompagnato da espressioni quali, a titolo di esempio, “type parmesan’’, “Parmesan taste”, “....saveur parmesan’’. Conseguentemente, il Consorzio inviava lettera di diffida a tale operatore chiedendo, tra l’altro, documenti commerciali concernenti l’eventuale fornitura di formaggio Parmigiano Reggiano allo stesso, oltreché dettagli relativi allo specifico trattamento al quale il formaggio veniva sottoposto. Nel frattempo, l’iniziale diffida inviata dal Consorzio ai primi operatori coinvolti induceva gli stessi ad ottemperare alle pertinen- ti richieste, in tal modo addivenendo ad un accordo avente come risultato la cessazione delle rispettive violazioni. Per quanto riguarda invece la società francese, la stessa rispondeva fornendo al Consorzio documenti commerciali ricevuti dal rispettivo fornitore (società danese), precisando che il Consorzio avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla stessa, ovvero al quarto operatore coinvolto nella vicenda. Con riguardo ai predetti documenti commerciali inviati dalla società francese, trattasi di ‘certificato’ e scheda tecnica di un prodotto denominato “............. CHEESE POWDER TYPE 180224_Premium, medium-matured Parmigiano Reggiano”. Il Consorzio provvedeva, dunque, ad inviare lettera di diffida alla società danese contestando alla stessa usi in violazione delle denominazioni ‘Parmigiano Reggiano’ e ‘Parmesan’, ai sensi dell’art. 13.1 del Reg. (UE) n. 1151/12, ravvisati proprio consul- tando i citati documenti commerciali dai quali emergeva che la società produceva formaggio fuso in polvere, prodotto a parti- re da formaggio Parmigiano Reggiano DOP e sottoposto verosimilmente a trattamento di “polverizzazione” e di fusione. Pertanto, prodotto non conforme al disciplinare della DOP. A fronte di tale lettera di diffida, la società rispondeva uniformandosi a tutti gli impegni richiesti dal Consorzio, nello specifico impegnandosi a cessare l’uso delle denominazioni ‘Parmigiano Reggiano’ e ‘Parmesan’ 6 per contraddistinguere il prodotto de quo e a comunicare tale decisione a tutte le società dalla stessa rifornite. Da ultimo, il Consorzio, posta la complessità della vicenda e i diversi operatori coinvolti nella stessa, si premurava, in un’ottica generale e di prevenzione con riguardo a comportamenti futuri, di fare chiarezza in or- dine alla corretta etichettatura del relativo prodotto, indicando dunque alla società danese la corretta denominazione che la stes- sa avrebbe dovuto adottare al fine di contraddistinguere lo stesso (‘formaggio fuso in polvere’), ossia ‘powdered processed cheese, fermo restando che la legislazione dell’Ue non preclude l’indicazione dell’ingrediente ‘Parmigiano Reggiano PDO cheese’ quale ingrediente del formaggio fuso in polvere, “Ingredients: ……., ….., powdered processed cheese (Parmigiano Reggiano PDO cheese, emulsifying salt: E339), ……, …..”]. Caso definito nel mese di novembre 2015. Francia Lettera di diffida (marzo 2015) a società francese e alla competente Autorità territoriale francese, - Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de HAUTE-MARNE, la quale produce in Francia un prodot- to, commercializzato sul territorio italiano, costituito da una miscela di tre formaggi, recante nell’etichettatura, inter alia, la denominazione di fantasia ‘idea per PIZZA’, l’indicazione ‘ai 3 formaggi’ e, inoltre, nella parte anteriore dell’etichettatura, le denominazioni ‘MOZZARELLA, EMMENTAL & PARMIGIANO REGGIANO’, mentre, nella parte posteriore, l’indicazione ‘‘L’emmen- tal ..., la mozzarella ... e tutto il sapore del parmigiano reggiano…’’ e l’elenco degli ingredienti ‘‘Ingredienti : Mozzarella 60% (...); Emmental 30% (...) ; Parmigiano reggiano 10% (latte, sale, fermenti lattici, caglio).’’ Nella lettera, dopo aver ricordato la protezione di cui gode la denominazione Parmigiano Reggiano e, nello specifico, che gli usi della denominazione Parmigiano Reggiano sull’etichettatura del prodotto, fuori dall’e- Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • lenco degli ingredienti, devono essere considerati singoli usi commerciali diretti del nome registrato per un prodotto compara- bile non oggetto di registrazione, nonché usi atti a sfruttare la notorietà della nostra DOP, viene chiesto alla società un impegno scritto alla cessazione dell’uso della denominazione ‘Parmigiano Reggiano’ nell’etichettatura della miscela di formaggi in questione, salvo nell’elenco ingredienti. A fronte di tale diffida, la società rispondeva dimostrando un atteggiamento tutt’altro che collaborativo, non uniformandosi dunque alle richieste del Consorzio e ritenendo che la relativa etichettatura non integrasse un uso atto a sfruttare la notorietà della DOP. Pertanto, il Consorzio decideva di inviare una seconda lettera di diffida (aprile 2015), al fine di contestare integralmente il contenuto della lettera di risposta pervenuta da parte della società; al riguardo, si insisteva sulle argomentazioni già esposte nell’ambito della 1° lettera di diffida. Alla predetta seconda lettera di diffida, seguiva ulteriore risposta da parte dello studio legale della società alla quale il Consorzio replicava con una terza lettera di diffida (maggio 2015). Successivamente, il Consorzio, non ricevendo più alcuna risposta formale, né dalla società né dal rispettivo studio lega- le, veniva contattato informalmente (maggio 2015) per avere un incontro con un espo- nente della stessa società la quale ha sede anche in Italia. Tale incontro, durante il quale il Consorzio ancora una volta ribadiva la propria posizione, si concludeva con l’impegno informale da parte del predetto esponente di informa- re la corrispondente società francese circa la posizione del Consorzio e, al riguardo, prometteva un feedback da parte della stessa entro la fine del mese di giugno 2015. Posta l’assenza di qualsivoglia riscontro da parte della società, il Consorzio decideva, nel frattempo, di consolidare la propria interpretazione circa l’etichettatura del prodotto inviando richiesta di parere al Mipaaf. Nel frattempo, lo studio legale di controparte chiedeva la possibilità di interfacciarsi con lo studio legale che assiste il Consorzio al fine di approfondire la materia del con7 tendere. Caso pendente nel mese di dicembre 2015. Francia Lettera di diffida (luglio 2015) a società francese la quale commercializza sul territorio francese e promuove sul pertinente sito web un prodotto trasformato il cui packaging reca la denominazione di fantasia ‘‘La Sauce Tomate Cuisinée Parmesan’’ e dell’alimento “Purée de tomates mi-réduite aux extraits d’ail, d’oignons et au parmesan”, riferimenti al nome “Parmesan” in una indicazione descrittiva al di fuori dell’elenco ingredienti, la dicitura ‘Risotto Parmigiano’ per una ricetta basata sul prodotto de quo ed il marchio collettivo del Consorzio ‘Parmigiano Reggiano e fetta e forma’. Infine, l’elenco ingredienti reca “parmesan 1%” e nessun altro formag- gio. Nella lettera, in primo luogo, dopo aver richiamato normativa e giurisprudenza in tema di evocazione, veniva chiesto alla società di fornire ogni documento commer- ciale atto a dimostrare che il formaggio denominato “Parmesan” fosse conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano. Tuttavia, veniva precisato che, a prescindere dal fatto che l’ingrediente denomina- to ‘Parmesan’ fosse formaggio ‘Parmigiano Reggiano’ DOP, posta l’irrisoria quantità utilizzata nella produzione del prodotto de quo (i.e. 1%), e nonostante tale prodotto non contenesse altri ingredienti comparabili, i diversi usi della denominazione ‘Parmesan’ al di fuori dell’elenco ingredienti, nonché la dicitura ‘Risotto Parmigiano’ e la riproduzione del marchio (violazione del Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario) erano atti a sfruttare la notorietà della DOP. Pertanto, fatti salvi ogni diritto ed azione del Consorzio qualora la società non fosse stata in grado di dimostrare che il formaggio utilizzato era conforme al disciplinare del- la DOP, si chiedeva alla stessa la cessazione immediata dell’uso i) dei nomi ‘Parmesan’ e ‘Parmigiano’ nell’etichettatura del prodotto de quo eccetto che nell’elenco ingredienti, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • ii) del marchio collettivo figurativo ‘Parmigiano Reggiano e fetta e forma’. L’operatore rispondeva ottemperando solamente alla prima richiesta del Consorzio, trasmettendo documenti attestanti l’utilizzo di formaggio Parmigiano Reggiano DOP. Pertanto, il Consorzio, inviava ulteriore lettera di diffida (dicembre 2015), sostanzialmente ribadendo quanto già assunto nella 1° lettera di diffida. A fronte di tale ulteriore lettera di diffida il Consorzio riceveva pronta risposta da parte della società la quale si dimostrava disponibile nell’addivenire ad una soluzione amichevole della vicenda; tuttavia, al contempo, il Consorzio veniva informato circa un cambio di personale all’interno della società, tale per cui risultava necessario rivalutare la questione alla luce degli ultimi sviluppi. Caso pendente nel mese di dicembre 2015. Caso definito in via bonaria nel mese di gennaio 2015. Etichettatura rispettivamente prima e dopo l’intervento del Consorzio. Grecia Lettera di diffida a società greca alla quale si contestava la commercializzazione, in Grecia, di formaggio grattugiato preconfezionato, la cui etichettatura recava la denominazione ‘Grana Padano’, il marchio ‘Parmo’, la denominazione ‘Parmesan’ posta all’interno della bandiera italiana e, altresì, espressioni quali “Original Italian GRATED PARMESAN” e “The unique taste of the famous Italian cheese parmesan is the best guarantee for tasteful foods”. Tale formaggio era risultato poi positivo alla presenza dell’additivo lisozima a seguito delle analisi realizzate dal Consorzio. Nella lettera, dopo aver precisato che l’uso delle denominazioni ‘Parmesan’ e ‘Parmo’ (quest’ultima in quanto incorporante parte della denominazione Parmigiano Reggiano) per contraddistinguere formaggi non conformi al disciplinare della nostra DOP rappresentavano singole ipotesi di evocazione della DOP in questione e, con riguardo alla sola denominazione ‘Parmo’, altresì condotta volta ad indurre in ingan- no il consumatore finale, veniva richiesto alla società di cessare l’uso delle suddette denominazioni. 8 Irlanda Lettera di diffida a supermercato irlandese il quale i) commercializzava formaggio a pasta dura, nella tipologia a cubetti senza crosta, preimballato per la vendita diretta, risultato positivo alla presenza dell’additivo lisozima all’esito delle analisi del Consorzio, contrassegnato sia nella relativa etichettatura sia nello scontrino fiscale con la denominazione ‘Parm Reggiano’; ii) usava la denominazione ‘Parmesan’ nell’ambito del relativo sito web al fine di promuovere e offrire in vendita formaggi grattugiati preconfezionati contenenti additivi, quindi chiaramente non conformi al disciplinare della nostra DOP, i quali venivano descritti nelle relative pagine web rispettivamente con le espressioni “Roma Fromaggio Di Pasta Parmesan” e “Parmesan Dried Grated Cheese Shaker”; iii) commercializzava presso uno dei relativi punti vendita formaggio a pasta dura (tipologia in fiocchi), preimballato per la vendita diretta, il quale veniva contrassegnato, sia Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • nella etichettatura sia nello scontrino fisca- le, con la denominazione ‘Fresh Parmesan’. Nella lettera di diffida, dopo aver precisato che disciplinare e documento unico della DOP Parmigiano Reggiano vietano espressamente l’uso di additivi e che tale formaggio non può essere sottoposto a trattamenti (i.e. disidratazione), vengono richiamate le disposizioni del Reg. (UE) n. 1151/12 e la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di evocazione, sulla base delle quali veniva dunque chiesto all’operatore di cessare l’uso delle condotte illecite poste in essere. Caso definito in via bonaria nel mese di febbraio 2015. designandole con la denominazione ‘Trentingrana Parmesankäse’. Dopo aver richiamato la pertinente normativa e la giurisprudenza in tema di evocazione della DOP Parmigiano Reggiano, veniva chiesto all’operatore l’impegno a cessare l’utilizzo della suddetta denominazione per designare formaggio non conforme al disciplinare della nostra DOP. Caso definito nel mese di settembre 2015. Etichettatura rispettivamente prima e dopo l’intervento del Consorzio. Italia Intervento del Consorzio il quale si attiva- va nei confronti di un operatore italiano al fine di far cessare l’uso della denominazio- ne ‘GRAN PARMA BIO’ utilizzata all’interno del sito web dell’operatore per promuovere e commercializzare formaggio a pasta dura denominato. Tale designazione era palesemente evocativa della DOP Parmigiano Reggiano. L’operatore si attivava prontamente per rimuovere ogni riferimento alla citata denominazione nell’ambito del relativo sito internet. Caso definito nel mese di giugno 2015. Lettera di diffida a società italiana la quale commercializzava porzioni preimballate di formaggio DOP ‘Grana Padano Trentingrana’ 9 Lettera di diffida a società italiana con sede nella provincia di Reggio Emilia e che ivi esercita attività di vendita al dettaglio, alla quale si contesta l’uso sulle confezioni di formaggio Parmigiano Reggiano DOP del segno distintivo ‘Parmigiano Reggiano e fetta e forma’ accompagnato dal numero di autorizzazione N°XXX/XXX. Nella lettera viene contestato alla società l’uso non conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano del predetto segno distintivo, il quale è atto a contraddistinguere, unicamente, il formaggio Parmigiano Reggiano DOP immesso sul mercato preconfezionato, e deve essere riprodotto secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione con l’operatore la quale può unicamente essere sottoscritta da operatori con stabilimenti ubicati nella zona d’origine, immessi nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano. Pertanto, trattasi di un uso illegittimo. Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • Da ultimo, si contesta alla società il fatto che il numero di autorizzazione di cui sopra era stato rilasciato, previa sottoscrizione di convenzione con il Consorzio, ad un diverso operatore poi dichiarato fallito nel gennaio 2014. Pertanto, viene richiesto alla società di cessare immediatamente l’utilizzo sia del segno distintivo sia del numero di autorizzazione per contraddistinguere il formaggio Parmigiano Reggiano ottenuto dalle operazioni di taglio e confezionamento del formaggio che beneficia della DOP Parmigiano Reggiano presso il punto vendita, salva la facoltà, in quanto operatore stabilito nella zona di origine, di chiedere all’organismo di controllo autorizzato OCQPR l’immissione nel sistema dei controlli ufficiali per la verifica del rispetto del disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano, in qualità di porzionatore, con sottoscrizione di apposita convenzione con il Consorzio. Caso pendente nel mese di dicembre 2015. Lettera inviata a società di edizioni contenente richiesta di rimozione di informazioni dal sito web nel quale veniva pubbli- cato l’articolo “Verdiano, il primo Parmigia- noReggiano con caglio vegetale” il cui in- cipit era “Caglio vegetale al posto di quello animale. Ecco la ricetta, neanche tanto se- greta, del Verdiano, il Parmigiano Reggiano per vegetariani, induisti ed ebrei prodotto grazie all’Università degli Studi di Parma... (omissis...)..”. Inoltre, nel sito web erano presenti reiterate associazioni del descritto prodotto al formaggio DOP Parmigiano Reggiano. Nella lettera, dopo aver evidenziato, inter alia, che il disciplinare e il documento unico della DOP Parmigiano Reggiano stabiliscono che il formaggio Parmigiano Reggiano DOP è prodotto esclusivamente con ‘Latte vaccino, sale, caglio di vitello’ (non già dunque con caglio di origine vegetale) veniva richiesta la rimozione dell’articolo in questione chiaramente volto a sfruttare la reputazione del nome Parmigiano Reggiano. Caso definito nel mese di luglio 2015. Lettera di diffida ad operatore italiano il qua- le utilizzava la denominazione “parmigiano” 10 i) nell’ambito dell’online shop del relativo sito internet nella denominazione “Gran Ca- pra parmigiano” per designare formaggio a pasta dura con latte di capra non conforme al disciplinare della DOP e ii) all’interno del- la sezione della pagina web recante il titolo ‘Descrizione del sapore’, volta a descrivere il formaggio oggetto di promozione; un uso, quest’ultimo, chiaramente volto a sfruttare la notorietà del nome protetto Parmigiano Reggiano. Nella lettera veniva richiesto l’impegno formale a non utilizzare il nome protetto “Parmigiano” per designare formaggio non conforme al disciplinare della nostra DOP. Caso definito nel mese di luglio 2015. Denominazione rispettivamente prima e dopo l’intervento del Consorzio. Paesi Bassi Lettera di diffida (aprile 2015) a n. 2 operatori dei Paesi Bassi, rispettivamente responsabile commerciale di n. 2 prodotti oggetto di diffida (operatore A) e titolare del marchio di identificazione dello stabilimento presso il quale il formaggio oggetto di contestazione veniva trattato (operatore B). Il problema riguardava il rinvenimento di una confezione di formaggio a scaglie, fra- zionato e preconfezionato sul territorio dei Paesi Bassi da parte dell’operatore B, il cui packaging recava solamente il seguente elenco degli ingredienti “Ingrediënten: Bio- Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • logische Parmigiano Reggiano (biologische melk, zout, stremsel)” all’interno del quale veniva dunque inserita la denominazione ‘Parmigiano Reggiano’. La presenza del descritto formaggio a scaglie preconfezionato veniva poi riscontra- ta all’interno di n. 2 confezioni di prodotti alimentari (costituenti entrambe singole unità di vendita composte da più prodotti preconfezionati) commercializzate da parte dell’operatore A e recanti entrambe etichettature caratterizzate da utilizzi plurimi della denominazione “PARMEZAANSEKAAS” e/o “Parmezaanse Kaas”, laddove il predetto formaggio a scaglie preconfezionato risultava contraddistinto nell’ambito di entrambe le etichettature, nell’elenco degli ingredienti, con la denominazione ‘Parmezaanse Kaas’ seguita dal rispettivo elenco ingredienti. Pertanto, dopo aver evidenziato agli operatori da una parte quanto disposto da disciplinare e documento unico della DOP Parmigiano Reggiano in merito alle operazioni di grattugiatura, porzionamento e confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano DOP e, dall’altra, la normativa e giurisprudenza in tema di evocazione, si chiedeva ad entrambi l’impegno alla cessazione immediata dell’uso dei nomi ‘Parmigiano Reggiano’ e ‘Parmezaanse’/’Parmezaanse kaas’ al fine di contraddistinguere il formaggio a scaglie preconfezionato nell’ambito dell’etichettatura dei suddetti prodotti alimentari. A fronte di risposta da parte dell’operatore B, nell’ambito della quale emergeva la mancanza di volontà nell’uniformarsi alle richieste avanzate dal Consorzio, quest’ultimo, inviava una seconda lettera di diffida (maggio 2015) ai predetti soggetti. Nello specifico, l’operatore B sottolineava l’uso del nome Parmigiano Reggiano solamente nella ‘description’ degli ingredienti del formaggio non già come ‘productname’ per le relative confezioni di formaggio; tutta- via, l’operatore B concludeva comunicando al Consorzio la decisione di bloccare la produzione del formaggio in questione nell’attesa di ricevere aggiornamenti dallo stes- so. Nell’ambito della 2° lettera di diffida il Consorzio insisteva nel rimarcare che l’uso dell’indicazione “Ingrediënten: Biologische 11 Parmigiano Reggiano (biologische melk, zout, stremsel)” nel packaging del formag- gio a scaglie preconfezionato presso lo stabilimento dell’operatore de quo, sito al di fuori della zona geografica delimitata, rappresentava una chiara elusione della protezione garantita alla DOP Parmigiano Reggiano conformemente al relativo disciplinare e, al riguardo, veniva nuovamente ricordata la disciplina relativa al taglio e al confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano DOP. Pertanto, anche se l’operatore non utilizzava la DOP Parmigiano Reggiano come ‘denominazione dell’alimento’ per il relativo formaggio, la circostanza data dal fatto che il formaggio DOP Parmigiano Reggiano fosse il solo ingrediente del formaggio preconfezionato a scaglie, rappresentava una condotta chiaramente volta ad eludere la protezione di cui gode la DOP. Di riflesso, veniva nuovamente portata all’attenzione la condotta illecita dell’operatore A data dall’uso del nome ‘Parmezaanse Kaas’ nell’etichettatura dei relativi prodotti, finalizzato a contraddistinguere il formaggio preconfezionato in questione. Si concludeva rinnovando la richiesta di impegni come già presentata nella 1° lettera di diffida. Caso pendente nel mese di dicembre 2015. Spagna Lettera di diffida ad impresa spagnola con riguardo alla commercializzazione e promozione (anche sul relativo sito web), in Spagna, di un prodotto trasformato denominato ‘Tortitas de maiz sabor setas, tru- fa y parmesano’, il quale nell’elenco degli ingredienti riportava soltanto un formaggio denominato ‘queso en polvo’. Pertanto, si procedeva dapprima ad inviare lettera di diffida da parte del Consorzio e, successivamente, a fronte della mancata risposta da parte dell’operatore, lo studio legale che assiste il Consorzio veniva incaricato di inviare una 2° lettera di diffida. A fronte di tale corrispondenza, si riceveva riscontro da parte dello stu- dio legale che rappresentava l’operatore, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • il quale informava circa il fatto che per la preparazione del prodotto trasformato de quo non veniva utilizzato formaggio Parmigiano Reggiano DOP, bensì un formag- gio disidratato. L’operatore si impegnava a cessare immediatamente l’utilizzo della denominazione ‘Parmesano’ per designa- re il formaggio non conforme al discipli- nare della nostra DOP. Caso definito nel mese di novembre 2015. Etichettatura rispettivamente prima e dopo l’intervento del Consorzio. Lettera di diffida a società spagnola la quale commercializza in Spagna, e promuove nell’ambito del relativo sito web, un prodotto trasformato denominato ‘Picatostes PARMIGIANO’ –‘Picatoste sabor Parmesano’, la cui etichettatura reca, inter alia, l’elenco ingredienti “Ingrediente: …, aromatización (queso en polvo (LECHE, HUEVO), ….”, l’indicazione “Contenido en queso Parmesano en polvo: 0.04%”. Con riguardo al medesimo prodotto, nell’ambito del sito web della società figura il se- guente elenco ingredienti: “INGREDIEN- TES: ……., aromas (queso: parmesano, emental, estabilizantes: E339, E452,E450, acidulante:E330),”. 12 Nella lettera, con riguardo all’uso nella denominazione del prodotto del nome ‘Parmigiano’ e della espressione ‘sabor Parmesano’, volti a riferirsi ad un ingrediente quale l’aroma di formaggio in polvere, non con- forme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano, veniva evidenziato come tali usi dovessero essere considerati al contempo ipotesi di evocazione della DOP e indicazio- ni ingannevoli in merito alla natura e alle qualità essenziali del prodotto. Con riguardo, invece, all’uso della espressione ‘queso Parmesano en polvo: 0,04%’ nell’ambito della etichettatura del prodotto e della denominazione ‘queso: Parmesano’ che appare nell’elenco ingredienti presente nel sito web per ‘aromas’, si precisava che né il disciplinare né il documento unico della DOP ammettono che il formaggio Par- migiano Reggiano possa essere sottoposto a trattamenti specifici quale, per esempio, “in polvere”. Alla luce di quanto sopra, si chiedeva alla società di cessare immediatamente le violazioni sopra descritte, oltreché la fornitura di tutti i documenti commerciali relativi al prodotto denominato ‘queso Parmesano en polvo’. Caso pendente nel mese di dicembre 2015. Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • AZIONI AMMINISTRATIVE Italia Presentazione da parte del Consorzio nel gennaio 2015 di osservazione dei terzi alle domande di registrazione del marchio ‘La Viziosa Crema al Parmigiano Reggiano con Tartufo Nero di Acqualagna’ e ‘La Viziosa Crema al Parmigiano Reggiano al naturale’, rivendicate per prodotti della classe 29 (Latte e prodotti derivati dal latte; lattieri (prodotti…). Domande di registrazione di marchio respinte. B) PAESI TERZI AZIONI STRAGIUDIZIALI Svizzera Lettera di diffida ad operatore svizzero il quale utilizzava la denominazione ‘PARMIGIANO REGGIANO GERIEBEN’ al fine di contraddistinguere confezioni preimballate per la vendita diretta di formaggio grattugiato, sia nella pertinente etichettatura sia nello scontrino fiscale. Tale formaggio risultava positivo alla presenza dell’additivo lisozima. Veniva rammentata sia la protezione di cui gode la DOP Parmigiano Reggiano in Svizzera (in virtù dell’entrata in vigore il 1° dicembre 2011 dell’ACCORDO tra l’Ue e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazio- ne svizzera sul commercio di prodotti agri- coli, attraverso il quale le parti s’impegnano a proteggere le rispettive IG), sia i relativi requisiti previsti dal disciplinare (sottolineando le materie prime mediante le quali il formaggio Parmigiano Reggiano DOP deve essere prodotto e che l’uso di additivi non è ammesso). Si evidenziava poi all’operatore che sulla base dell’art. 7.2, lett. a), dell’Accordo, l’uso della suddetta denominazione per contrad13 distinguere formaggio grattugiato risultato positivo alla presenza dell’additivo lisozima, dunque chiaramente non conforme al disciplinare della nostra DOP, rappresentava un uso commerciale diretto della IG protetta per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare, quindi integrante una evidente violazione della DOP in questione. Conseguentemente, veniva richiesto all’operatore i) di fornire chiarimenti e documenti commerciali relativi al formaggio che veniva sottoposto alle operazioni di grattugiatura e confezionamento; ii) l’impegno formale a non utilizzare la DOP Parmigiano Reggia- no per designare formaggio grattugiato non conforme al disciplinare della DOP. A fronte della lettera di diffida, l’operatore scusandosi per l’accaduto, elencava le azioni intraprese al fine di implementare il relativo sistema di controlli con riguardo, tra l’altro, all’etichettatura dei prodotti alimentari. Caso definito nel mese di gennaio 2015. Etichettatura prima dell’intervento del Consorzio. Stati Uniti d’America Lettera di diffida ad operatore il quale utilizza il nome ‘Reggiano’ in violazione dei certification marks del Consorzio negli USA e, nello specifico, l’operatore utilizza i) ‘Grated Reggiano’ formaggio prodotto con latte pastorizzato risultato positivo alla pre- senza dell’additivo lisozima (in relazione a tale prodotto, si evidenzia altresì l’uso del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • nome ‘Parmesan’ unitamente al nome REGGIANO, dunque, associazione ingannevole rispetto all’origine del prodotto ed idonea a costituire un atto di concorrenza sleale); ii) ‘Reggiano cheese grated’ per formaggio apparentemente non di 12 mesi e, in ogni caso, risultato positivo alla presenza dell’ad- ditivo lisozima. Pertanto, il Consorzio, dopo aver rammentato all’operatore le relative funzioni, la zona di origine del formaggio che può bene- ficiare dei ‘certification marks’ dello stesso e gli standard di produzione su cui si basano tali ‘certification marks’ (produzione esclu- siva con latte crudo di vacca, sale e caglio di vitello, divieto assoluto di uso di additivi), chiedeva all’operatore la cessazione delle descritte condotte illecite. A fronte di mancata risposta da parte dell’operatore, seguiva seconda lettera di diffida alla quale, ad oggi, non è ancora seguito riscontro. Caso pendente nel mese di dicembre 2015. AZIONI AMMINISTRATIVE Argentina Presentazione di atto di opposizione avanti all’Ufficio marchi argentino (INPI), nei confronti della domanda di marchio ‘XXX QUESO REGGIANO MADURACION OPTIMA MAESTROS QUESEROS’, a nome della società XXX. A seguito dell’udienza di mediazione prevista in base al sistema delle opposizioni in Argentina, e all’infruttuosità della stessa, nonché alla mancata instaurazione di un contenzioso giudiziario da parte della so- cietà coinvolta al fine di chiedere il rigetto della citata opposizione, si concludeva con successo l’azione del Consorzio. Caso definito nel mese di giugno 2015 Presentazione di atto di opposizione avanti all’Ufficio marchi argentino (INPI), nei confronti del marchio denominativo ‘PARMA’, domanda di registrazione depositata l’11 dicembre 2012, per la classe 29, a nome della società XXX, Messico. 14 A seguito dell’udienza di mediazione prevista in base al sistema delle opposizioni in Argentina, e all’infruttuosità della stessa, nonché alla successiva scadenza del termine per contestare sul piano giudiziario la citata opposizione da parte dell’impresa coinvolta, si concludeva con successo l’azione del Consorzio. Caso definito nel mese di settembre 2015. Bolivia Presentazione di atto di opposizione, in data 21 luglio 2014, avanti all’Ufficio marchi boliviano - Servicio Nacional de Propriedad Intelectual della Bolivia (SENAPI) - nei confronti della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio figurativo ‘XXX PARMESANO’, per la classe 29, in Bolivia, dall’impresa XXX, Perù. L’atto di opposizione si rendeva necessario a seguito dell’infruttuosità della lettera di diffida inviata dallo studio legale boliviano in data 8 luglio 2014 al richiedente; mediante tale lettera si chiedeva la rimozione del ter- mine ‘PARMESANO’ dalla domanda di mar- chio pubblicata da SENAPI. Il competente ufficio, con provvedimento del 10 febbraio 2015, dichiarava non prova- ta l’opposizione presentata dal Consorzio e concedeva la registrazione del marchio figurativo ‘XXX PARMESANO’, per la classe 29, richiesto dalla società XXX, Perù. Il Consorzio presentava dunque ricorso in ‘Revocatoria’ nei confronti della suddetta decisione, in data 18 maggio 2015. Il competente Ufficio, con decisione del 16 giugno 2015, pur rigettando il ricorso in ‘revocatoria’ presentato dal Consorzio, imponeva al richiedente il marchio di eliminare la denominazione PARMESANO dal marchio figurativo oggetto della domanda, sulla base dell’ingannevolezza in virtù della accertata corrispondenza tra PARMESANO e la denominazione di origine Parmigiano Reggiano. Tuttavia, con tale decisione l’Ufficio formalmente rigettava il ricorso in ‘revocatoria’ proposto dal Consorzio e, nelle motivazioni, evidenziava la genericità del nome PARMESANO. Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • Pertanto, il Consorzio presentava ricorso ‘gerarchico’, depositato in data 29 luglio 2015, nei confronti della decisione del SENAPI del 16 giugno 2015. Mediante tale ricorso, si insisteva per l’accoglimento sia del ricorso che per la modifica della decisione impugnata, in particolare chiedendo la rimozione della considerazione secondo cui il termine PARMESANO sarebbe generico. Con provvedimento in data 29 luglio, il Direttore del SENAPI, provvedeva ad emettere un provvedimento di correzione della suddetta decisione, con il quale ordinava, trattandosi di un errore involontario dell’ufficio, che dalla decisione in esame fosse eliminato il paragrafo contenente l’affermazione secondo cui il termine PARMESANO sarebbe generico. Nel contempo, peraltro, anche la società richiedente il marchio in questione presentava, in data 28 luglio 2015, ricorso gerarchico avverso la suddetta decisione, con il quale chiedeva la revoca parziale della stessa, con la concessione del marchio nella sua inte- rezza, comprensivo della denominazione PARMESANO. Veniva dunque presentata memoria di replica a detto ricorso, depositata in data 14 agosto 2015. Il Consorzio, ad oggi, è in attesa dell’emissione della decisione sui ricorsi gerarchici proposti da entrambe le parti. ti alla Corte Federale, detto marchio veniva ufficialmente “espulso” dal Registro dal 12 maggio 2014. Pertanto, grazie alla descritta cancellazio- ne, veniva superata l’obiezione sollevata dall’esaminatore dovuta alla registrazione del marchio di cui sopra e, quindi, superato l’impedimento relativo alla registrazione del certification mark ‘Parmigiano Reggiano & fetta e forma’ (Parmigiano Reggiano Cheese Wheel and Wedge Design’) in Canada, solle- vato dal predetto Ufficio marchi. Il certification mark ‘Parmigiano Reggiano Cheese Wheel and Wedge Design’ è stato registrato in data 2 novembre 2015 (domanda n. 1534914, registrazione n. TMA919010) per ‘formaggio preconfezionato’. Colombia Presentazione di memoria di replica (datata 24 novembre 2015) da parte del Consorzio avanti la Superintendencia de Industria y Comercio [Ufficio marchi colom- biano (SIC)], a fronte della presentazione di Appello da parte di una impresa colombia- na avverso la decisione dell’Ufficio predet- to (datata 5 agosto 2015) mediante la quale il SIC accoglieva l’opposizione presentata a suo tempo dal Consorzio (datata 23 ottobre 2014) e, conseguentemente, rigettava la domanda di registrazione del marchio “PARMESSANO” (misto) nella classe 43 (servi- zi di ristorante, catering e simili), da parte Canada dell’impresa in questione. Il caso risulta pendente nel mese di dicem- bre Promossa azione di decadenza per man- 2015. cato uso, ‘Section 45’ della Legge Canadese, del marchio ‘XXX Parmigiano Reggiano’ di titolarità di XXX avanti all’Ufficio marchi del Accordo di Associazione tra l’Unione euroCanada (Canadian Intellectual Property Of- pea e il Centroamerica fice), in data 17 settembre 2013. (Costa Rica, El Salvador, Honduras, PanaL’Ufficio marchi canadese, a seguito dell’a- ma, Nicaragua e Guatemala) zione della ‘Section 45’, provvedeva alla cancellazione della registrazione del suddet- Costa Rica to marchio non avendo il titolare fornito le richieste prove d’uso del marchio nei termi- Iscrizione della IG Parmigiano Reggiano nelni previsti. A fronte della mancata impugna- la Repubblica del Costa Rica (n. 243191), zione da parte del titolare del marchio della nell’ambito dell’Accordo di Associazione tra decisione di cancellazione dello stesso avan- l’UE e il Centro America (Costa Rica, El Sal15 Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano • Bilancio 2015 • vador, Honduras, Panama, Nicaragua e Gua- disfacente di tale Decisione, il Consorzio detemala), in data 28 aprile 2015. cideva di impugnarla in via contenzioso-amministrativa. Pertanto, in data 25 novembre 2014, l’Ue (su AZIONI GIUDIZIALI AMMINISTRATIVE istruzioni del Consorzio), presentava ricorso avanti al Tribunale Amministrativo del Guatemala Guatemala, con il quale impugnava la decisione del Ministero dell’Economia. In data 6 dicembre 2013 veniva presentata In considerazione dell’importanza della prememoria di difesa avanti al Registro de Pro- senza del Consorzio nelle vicenda procespiedad Intelectual (Registro) del Guatemala, suale, lo stesso, in data 14 settembre 2015, in risposta alla opposizione presentata da una depositava davanti al Tribunale Amministrasocietà USA nei confronti della doman- da di tivo del Guatemala, a supporto del ricorso con registrazione della DO PARMIGIANO il quale formalmente l’Ue impugnava la REGGIANO in Guatemala sulla base della decisione del Ministero, domanda di interlegge nazionale marchi e altri segni distinti- vento ‘adesivo’, ovvero chiedeva un intervi (Legge), nell’ambito dell’Accordo di Asso- vento nel procedimento come ‘terzo interesciazione tra l’UE e il Centro America (Costa sato’, a sostegno della posizione dell’Ue. Rica, El Salvador, Honduras, Panama, Nica- Nel frattempo, l’organizzazione USA depositava comparsa di risposta prendendo posiragua e Guatemala). Con Decisione in data 26 marzo 2014 il Regi- zione a difesa della decisione impugnata. stro rigettava la predetta opposizione dispo- Il caso risulta pendente nel mese di dicem- bre nendo la registrazione della DO Parmigiano 2015. Reggiano. Tuttavia, il Registro disponeva altresì che la protezione sarebbe stata conferi- ta al segno PARMIGIANO REGGIANO, nella sua ULTERIORI ATTIVITA’ interezza, e non ai suoi elementi isolataStati Uniti d’America mente considerati (punto III). Veniva dunque presentato Appello avverso la citata Decisione e, nello specifico, in data Il Consorzio ha commissionato un’indagi4 aprile 2014, l’Ue, titolare della registrazio- ne ne tra i consumatori degli Stati Uniti con le (seguendo le istruzioni del Consorzio) seguenti finalità: impugnava la citata Decisione (‘revocato- • conoscere l’opinione sul termine ‘Parmeria’) chiedendo, in particolare, la revoca del san’ e, in particolare, capire se sia effettivapunto III della decisione. mente considerato un termine generico; Il Registro provvedeva a notificare appello al • verificare se la presenza di elementi che riMinistero dell’Economia, il quale, con dechiamano l’Italia sulle confezioni di formagcisione in data 1 agosto 2014, decideva in gio denominato ‘Parmesan’ originario di pamerito all’Appello, (i) respingendo la ‘revo- esi extra Unione europea sia ingannevole. catoria’ presentata dall’Ue, e (ii) modifican- L’indagine è stata svolta anche ai fini dei nedo il punto III della decisione, disponendo goziati relativi al Translatlantic Trade and che “la protezione concessa non si estende Investment Parnership (TTIP) ed i risultati al termine isolato ‘PARMIGIANO’, che consi- sono stati presentati in occasione di un Worste nel nome generico del prodotto”. kshop tenutosi a Roma in data 11 dicembre Considerando il risultato tutt’altro che sod- 2015, presso la sede di AICIG. 16 @