pdl 43 - Consiglio regionale delle Marche
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REGIONE MARCHE —1— CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________ proposta di legge n. 43 a iniziativa dei Consiglieri, Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti, Trenta presentata in data 19 febbraio 2001 ______ INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FILIERE BOVINA ED OVINO-CAPRINA SOGGETTE ALLE MISURE SANITARIE DI PROTEZIONE CONTRO LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2000/418/CE DEL 29 GIUGNO 2000) __________ (126) REGIONE MARCHE —2— CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________ Signori consiglieri, la Regione con la presente proposta di legge intende attuare misure idonee a sostenere le imprese agricole zootecniche, operanti in ambito locale, che possiedono allevamenti soggetti alle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), previste dalla Decisione della Commissione europea 2000/41 8/CE del 29 giugno 2000. Tale provvedimento comunitario, infatti, a decorrere dal 1° ottobre 2000, obbliga gli allevatori di specie bovine di età superiore a dodici mesi e ovine e caprine di qualunque età a distruggere, nel rispetto di specifiche modalità, le carcasse degli animali morti in azienda. A fronte di tale situazione la Regione intende erogare contributi in favore dei proprietari o detentori di animali morti o abbattuti in azienda, a parziale copertura delle spese sostenute dai medesimi per procedere alle operazioni di smaltimento. Tale misura si rende necessaria al fine di consentire alle aziende zootecniche della filiera bovina, ovina e caprina di restare competitive, aiutandole a superare lo stato di crisi finanziaria contingente ed evitare forme incontrollate di smaltimento che potrebbero danneggiare la salute umana e l’ambiente. Si evidenzia, infine, che tale sostegno economico permette di educare ed indirizzare l’allevatore all’utilizzo di una prassi che, nonostante introduca un aggravio di costi nel bilancio aziendale, tutela il consumatore garantendo l’esclusione dell’utilizzo di farine provenienti da animali morti per TSE dalla produzione di mangimi. L’intervento regionale introdotto dalla proposta di legge in esame, quindi, in conformità alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Orientamento 2000/c/28/02 della UE), non è esclusivamente diretto ad indennizzare gli allevatori dalle perdite subite ma è, altresì, finalizzato alla prevenzione e controllo della malattia in questione in favore dell’intera collettività regionale e, quindi, alla salvaguardia della salute pubblica. La presente proposta di legge si compone di 6 articoli. Il primo concerne le finalità; il secondo individua i destinatari dei contributi; il terzo specifica gli adempimenti che gli allevatori sono tenuti ad assolvere per beneficiare dei contributi quali, ad esempio, l’obbligo di provvedere alla distruzione delle carcasse degli animali morti secondo specifiche procedure individuate dal d.m.. 29 settembre 2000. La misura del contributo è fissata nel successivo articolo 4. L’articolo 5 demanda alla Giunta regionale l’individuazione delle modalità di erogazione dei contributi mentre il sesto detta disposizioni finanziarie. REGIONE MARCHE —3— CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________ Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, interviene per sostenere mediante l’erogazione di contributi le imprese agricole zootecniche, operanti nel territorio regionale, che possiedono allevamenti soggetti alle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), di cui alla decisione 2000/418/CE del 29 giugno 2000. Art. 2 (Destinatari dei contributi) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione eroga contributi in favore dei proprietari o detentori di animali morti o abbattuti in azienda, appartenenti alla specie bovina di età superiore a dodici mesi e alla specie ovina e caprina di qualunque età, a copertura delle spese sostenute dai medesimi per la distruzione delle carcasse degli animali prevista dall’articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000: “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 novembre 2000. Art. 3 (Adempimenti per la concessione del contributo) 1. I soggetti di cui all’articolo 2 per beneficiare del contributo sono tenuti: a) a segnalare al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale, competente per territorio, i casi di morte in azienda di bovini maggiori di dodici mesi e di ovini e caprini di qualunque età; b) a provvedere allo smaltimento e distruzione dell’intero corpo degli animali morti o abbattuti, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del d.m. 29 settembre 2000; c) ad avviare le carcasse nel circuito autorizzato per lo smaltimento scortate dal documento di trasporto previsto dall’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità del 26 marzo 1994: “Raccolta e trasporto dei rifiuti di origine animale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 maggio 1994, n. 101; d) ad asportare il contrassegno auricolare dell’animale, di cui al d.p.r. 30 aprile 1996, n. 317: “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 91/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”, che viene conservato dal responsabile dell’impianto di smaltimento. Art. 4 (Misura e condizioni del contributo) 1. Il contributo non può superare il 90 per cento del costo sostenuto, a decorrere dal 1° ottobre REGIONE MARCHE —4— CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________ 2000, per la raccolta, il trasporto e la distruzione del materiale specifico a rischio di cui all’articolo 3 del d.m. 29 settembre 2000. 2. Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto delle misure di polizia veterinaria vigenti e degli adempimenti, relativi alla tenuta dell’anagrafe degli allevamenti e del bestiame, previsti dal d.p.r 317/ 1996 e dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000. Art. 5 (Modalità di concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l’erogazione dei contributi. Art. 6 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2001, la spesa di lire 500.000.000. 2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l’anno 2001 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale a carico del capitolo 5100101, quota parte della proiezione per il detto anno di cui alla partita 1 dell’elenco 1. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2001.