pdl 43 - Consiglio regionale delle Marche

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pdl 43 - Consiglio regionale delle Marche
REGIONE
MARCHE
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CONSIGLIO REGIONALE
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VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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proposta di legge n. 43
a iniziativa dei Consiglieri, Giannotti, Brini, Ceroni,
Cesaroni, Favia, Grandinetti, Trenta
presentata in data 19 febbraio 2001
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FILIERE BOVINA ED OVINO-CAPRINA
SOGGETTE ALLE MISURE SANITARIE DI PROTEZIONE
CONTRO LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
(DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2000/418/CE DEL 29 GIUGNO 2000)
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(126)
REGIONE
MARCHE
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CONSIGLIO REGIONALE
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VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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Signori consiglieri,
la Regione con la presente proposta di legge
intende attuare misure idonee a sostenere le
imprese agricole zootecniche, operanti in ambito
locale, che possiedono allevamenti soggetti alle
misure sanitarie di protezione contro le
encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), previste dalla Decisione della Commissione europea
2000/41 8/CE del 29 giugno 2000.
Tale provvedimento comunitario, infatti, a
decorrere dal 1° ottobre 2000, obbliga gli allevatori
di specie bovine di età superiore a dodici mesi e
ovine e caprine di qualunque età a distruggere, nel
rispetto di specifiche modalità, le carcasse degli
animali morti in azienda.
A fronte di tale situazione la Regione intende
erogare contributi in favore dei proprietari o
detentori di animali morti o abbattuti in azienda, a
parziale copertura delle spese sostenute dai
medesimi per procedere alle operazioni di
smaltimento.
Tale misura si rende necessaria al fine di
consentire alle aziende zootecniche della filiera
bovina, ovina e caprina di restare competitive,
aiutandole a superare lo stato di crisi finanziaria
contingente ed evitare forme incontrollate di
smaltimento che potrebbero danneggiare la salute
umana e l’ambiente.
Si evidenzia, infine, che tale sostegno
economico permette di educare ed indirizzare
l’allevatore all’utilizzo di una prassi che, nonostante
introduca un aggravio di costi nel bilancio
aziendale, tutela il consumatore garantendo
l’esclusione dell’utilizzo di farine provenienti da
animali morti per TSE dalla produzione di mangimi.
L’intervento regionale introdotto dalla proposta
di legge in esame, quindi, in conformità alla
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo (Orientamento 2000/c/28/02 della
UE), non è esclusivamente diretto ad indennizzare
gli allevatori dalle perdite subite ma è, altresì,
finalizzato alla prevenzione e controllo della
malattia in questione in favore dell’intera collettività
regionale e, quindi, alla salvaguardia della salute
pubblica.
La presente proposta di legge si compone di 6
articoli.
Il primo concerne le finalità; il secondo individua
i destinatari dei contributi; il terzo specifica gli
adempimenti che gli allevatori sono tenuti ad
assolvere per beneficiare dei contributi quali, ad
esempio, l’obbligo di provvedere alla distruzione
delle carcasse degli animali morti secondo
specifiche procedure individuate dal d.m.. 29
settembre 2000.
La misura del contributo è fissata nel
successivo articolo 4.
L’articolo 5 demanda alla Giunta regionale
l’individuazione delle modalità di erogazione dei
contributi mentre il sesto detta disposizioni finanziarie.
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CONSIGLIO REGIONALE
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VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, interviene per sostenere mediante l’erogazione di contributi le imprese agricole zootecniche, operanti nel territorio
regionale, che possiedono allevamenti soggetti alle
misure sanitarie di protezione contro le
encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), di cui
alla decisione 2000/418/CE del 29 giugno 2000.
Art. 2
(Destinatari dei contributi)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione
eroga contributi in favore dei proprietari o detentori
di animali morti o abbattuti in azienda, appartenenti
alla specie bovina di età superiore a dodici mesi e
alla specie ovina e caprina di qualunque età, a
copertura delle spese sostenute dai medesimi per
la distruzione delle carcasse degli animali prevista
dall’articolo 6 del decreto del Ministro della sanità
del 29 settembre 2000: “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 novembre 2000.
Art. 3
(Adempimenti per la concessione del contributo)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 per beneficiare
del contributo sono tenuti:
a) a segnalare al servizio veterinario dell’Azienda
sanitaria locale, competente per territorio, i casi
di morte in azienda di bovini maggiori di dodici
mesi e di ovini e caprini di qualunque età;
b) a provvedere allo smaltimento e distruzione dell’intero corpo degli animali morti o abbattuti, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del d.m. 29
settembre 2000;
c) ad avviare le carcasse nel circuito autorizzato
per lo smaltimento scortate dal documento di
trasporto previsto dall’articolo 7 del decreto del
Ministro della sanità del 26 marzo 1994: “Raccolta e trasporto dei rifiuti di origine animale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 maggio
1994, n. 101;
d) ad asportare il contrassegno auricolare dell’animale, di cui al d.p.r. 30 aprile 1996, n. 317:
“Regolamento recante norme per l’attuazione
della direttiva 91/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”, che viene conservato dal responsabile dell’impianto di
smaltimento.
Art. 4
(Misura e condizioni del contributo)
1. Il contributo non può superare il 90 per cento
del costo sostenuto, a decorrere dal 1° ottobre
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2000, per la raccolta, il trasporto e la distruzione del
materiale specifico a rischio di cui all’articolo 3 del
d.m. 29 settembre 2000.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto delle misure di polizia veterinaria vigenti e degli
adempimenti, relativi alla tenuta dell’anagrafe degli
allevamenti e del bestiame, previsti dal d.p.r 317/
1996 e dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio
2000.
Art. 5
(Modalità di concessione dei contributi)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina
le modalità per l’erogazione dei contributi.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge è autorizzata, per l’anno 2001, la
spesa di lire 500.000.000.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal
comma 1 si provvede per l’anno 2001 mediante
impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio
pluriennale a carico del capitolo 5100101, quota
parte della proiezione per il detto anno di cui alla
partita 1 dell’elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle
spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico di
apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’anno 2001.