Divorzio tra cinesi con norme italiane Divorzio tra cinesi con norme
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Divorzio tra cinesi con norme italiane Divorzio tra cinesi con norme
L’assenza dell’avvertimento può fermare l’iter 132 del 2015, ha modificato l’artisolo se il debitore ra civile e ha stabilito che, quan- non ha potuto usare la ristrutturazione l’avvertimento. Il tribunale ha tenza 4347 del Tribunale di Mi- visi imposti dalle norme proces- marzo scorso che ha respinto fondamentale di garanzia rap- dell’avvertimento. Infatti l’avvi- ra esecutiva, nel precetto deve inserire «l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un Poiché questa procedura è l’atto facoltà e situazioni che potrebbe non conoscere, la loro omissione può essere causa di guarda l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, che non richiedono termini o forme par- nella crisi o di un professionista la scarsa conoscenza da parte di prevista dalla legge o se comun- medio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di re), la riforma dell’articolo 480 doveva conseguire non è stato sono ostacolate dall’inizio dell’esecuzione forzata o dal compimento di atti esecutivi. Esso mirava a informare il debitore e dice di procedura civile prevede formativa la cui omissione non ponendo agli stessi un piano del consumatore». ma che la procedura esecutiva entrasse nel vivo. dicazione delle parti o della data di notifica del titolo esecutivo, pregiudizievoli per il debitore. Secondo il tribunale, nel si- L’articolo 13 del decreto legge 83 QUOTIDIANO DEL DIRITTO Per l’albo avvocati Pec e cinque affari l’anno Il nuovo esame di Stato Sull’edizione oggi online i due nuovi decreti di attuazione della riforma forense: il primo fissa i requisiti per l’esercizio continuativo della professione e la permanenza nell’albo mentre il secondo disciplina l’esame di Stato. www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com dura di sovraindebitamento. Infine, il tribunale ha richiadata che esclude che il debitore trà essere denunciato solo se si E siccome il mancato avverti- © RIPRODUZIONE RISERVATA Giurisdizione. Il regolamento Ue 1259/10 prevale sulla legge 218/95 che imporrebbe di applicare la disciplina nazionale dei coniugi Divorzio tra cinesi con norme italiane Selene Pascasi pSpetta al giudice italiano de- cidere, in base alla legge italiana, sui rapporti economici e personali tra figlio e genitori, tutti extracomunitari, se almeno uno dei due genitori risiede in Italia. Lo afferma il Tribunale di Mantova (presidente Bernardi, relatore Pagliuca), con la sentenza del 24 febbraio scorso. Muove il caso il ricorso pro- mosso da una cinese. La donna, sposata in Italia con un connazionale e poi separata in via consen- L’INDICAZIONE Le disposizioni europee si applicano anche se in giudizio ci sono cittadini di Stati non appartenenti all’Unione suale dinanzi al Tribunale di Mantova, in sede di divorzio ha chiesto l’affido condiviso del figlio (prima affidato solo al padre), la residenza presso di lei e un assegno per mantenerlo. Prima di entrare nel merito, però, i giudici si fermano a chiarire quali siano giurisdizione e norme applicabili. A “vincere” è la legge italiana: il matrimonio è avvenuto in Italia ed è un giudice italiano a doverlo sciogliere. È quella italiana anche la legge applicabile al divorzio, poiché il regolamento Ue 1259/10 prevale sulla normativa interna (articolo 31 della legge 218/95) che imporrebbe di applicare le norme cinesi, trattandosi di coppia di quella nazionalità. Infatti il regolamento – precisa la sentenza – ha carattere universale, tanto da permettere (in situazioni particolari) di designare leg- gi anche di uno Stato extra Ue. Quindi, il regolamento 1259/10 non si applica solo ai casi in cui ad andare in giudizio siano cittadini degli Stati membri, ma anche quando il processo riguardi cittadini extra Ue. Così, nel caso esaminato dal tribunale mantovano, a regolare la controversia sarà la legge italiana, vale a dire la legge del Paese di residenza abituale dei coniugi. Non solo. Occorre seguire la normativa nazionale anche per disciplinare i rapporti – sia economici che personali – tra figlio e genitori quando, pur non avendo il figlio cittadinanza italiana, uno dei genitori risieda in Italia (in questo caso, entrambi). Si applicano, dunque, le norme italiane che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio e quelle che consentono al giudice di limitare la responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il minore. Così il tribunale, appurata l’inadeguatezza del papà – che ha impedito al figlio di frequentare la madre - ha disposto l’affido esclusivo alla donna. © RIPRODUZIONE RISERVATA