SIVeMP Veneto

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SIVeMP Veneto
Sivemp Veneto
Obbligo di soccorso degli animali e ricadute sui servizi veterinari
Le problematiche segnalate dai colleghi dalle Asl venete
Dalle Asl del Veneto giungono numerose segnalazioni di difficoltà
operative e applicative dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della
strada. Il numero delle richieste di intervento è aumentato in modo
esponenziale e i canili sanitari sono in sofferenza. La veterinaria pubblica
è disponibile a contribuire alla ricerca di soluzioni tecniche. Ma in un
momento di tagli drastici e continue nuove richieste di prestazioni, dalle
istituzioni devono venire al più presto le risposte politiche e le risorse
umane e strumentali necessarie
Con la modifica e l’integrazione di alcuni articoli del codice della
strada*, è stata stabilita l’obbligatorietà del soccorso agli animali
incidentati. Secondo le nuove previsioni normative, il responsabile di un
sinistro che non si fermerà o non si adopererà per assicurare un
tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione
amministrativa da 389 a 1559 euro. Se si è comunque coinvolti in un
incidente e non si chiama aiuto per gli animali feriti si rischia la
sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.
Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 13 agosto scorso, comportano,
come è evidente, implicazioni importanti per tutti i cittadini coinvolti, a
vario titolo, in incidenti stradali. Ma vengono ad avere anche
ripercussioni non trascurabili sui servizi veterinari della Asl, per quanto
il codice della strada non li citi né contenga una qualche “delega” al
servizio pubblico. È la circolare del ministero della Salute del 4 agosto
2010 a coinvolgerli inevitabilmente nell’applicazione della norma,
quando sostiene “l’inderogabile necessità di assicurare il servizio di
reperibilità e pronto soccorso (così come definito dalla Dgr 2332 del 9
Agosto 2005) per animali da parte di tutte le Amministrazioni
competenti”.
Il SIVeMP Veneto, in attesa degli orientamenti che verranno dalla
disanima delle nuove disposizioni, da parte del gruppo di lavoro
regionale e degli Uffici competenti, vuole sottolineare le problematiche e
i disagi che, dal momento dell’entrata in vigore delle nuove norme,
vengono segnalati pressoché quotidianamente dai servizi veterinari delle
Asl. Per parte nostra, ribadiamo come sempre la disponibilità nel fornire
un contributo per ricercare le soluzioni tecniche più idonee. Con la
consapevolezza, però, che spetti alle istituzioni individuare al più presto
le risposte politiche e le risorse necessarie
Ecco alcune delle problematiche segnalate dai colleghi dalle Asl venete
… Dopo l'emanazione del nuovo codice è aumentata in modo
esponenziale la richiesta di intervento ai servizi veterinari delle Asl, con
decine di chiamate in regime di pronta disponibilità notturna e festiva.
Tanto che non si può più parlare di “pronta disponibilità” e di un
intervento di primo soccorso ma di un servizio “h24” come un normale
pronto soccorso umano, con tutte le implicazioni e gli obblighi previsti
dalla Dgr 2332/2005
… Anche se ben attrezzati i canili sanitari, in tante realtà, sono andati
“in sofferenza” per le chiamate e i relativi soccorsi, con ricovero di
numerosi animali incidentati. In particolare per i gatti, non essendo
obbligatoria la loro identificazione e registrazione, tutti i casi devono
essere trattati come animali non di proprietà. Va detto altresì che ben
pochi proprietari di gatti sono disposti a spendere centinaia di euro per
curare fratture negli ambulatori e nelle cliniche. Gli ambulatori, le
cliniche od ospedali privati del resto non hanno particolari obblighi di
ricovero e cura non sostenuti economicamente, per cui rimandano tutti
questi "animali" al servizio Asl.
… Le forze dell’ordine, in questo periodo, interpellate dai media sul
giusto comportamento da seguire da parte dei cittadini, hanno proposto
il trasporto a cura dell'investitore, comportamento sicuramente da
sconsigliare in quanto solo personale competente ed attrezzato è in
grado di gestire in modo adeguato il recupero di un animale ferito, ad
una struttura professionale di zona o in alternativa la solita chiamata al
118.
Qui non siamo a Roma dove la Lav ha attrezzato al prima ambulanza
col lampeggiante e ora può correre veloce senza pericolo di essere
fermata per andare a soccorrere gli animali incidentati. Nella nostra
realtà non solo non ci sono le ambulanze della Lav, ma mancano anche
le cliniche dove ricoverare gli animali incidentati. Ricordiamo che le
strutture veterinarie private accettano animali solo se è garantito il
pagamento della relativa parcella.
… L’attività di primo soccorso e di pronto soccorso rappresenta la
prima, importante, fase di gestione di un animale incidentato alla quale
necessariamente deve seguire una procedura diagnostica adeguata con
l’utilizzo di strumenti altrettanto adeguati (Rx, laboratorio di analisi,
eccetera) per poter definire una prognosi e una successiva procedura
terapeutica, anche di tipo chirurgico, complessa. Per non parlare poi
dell’altrettanto essenziale fase riabilitativa che, in assenza di un
proprietario di riferimento, spetta al servizio pubblico. L’aspetto
prognostico poi risulta estremamente critico in quanto solo alla fine di
una corretta, completa e specialistica procedura diagnostica si è in
grado di emettere un giudizio corretto anche nella definizione di
“incurabilità “ non più secondo un principio ad valitudinem, ma ad
vitam.
… Pur considerando moralmente ineccepibile il principio dettato dalle
nuove indicazioni normative, non possiamo non considerare le difficoltà
ad ottemperare agli obblighi previsti, sia in termini di risorse strutturali
che umane. Come pure l’inevitabile necessità di convenzionare strutture
private specialistiche per intervenire nelle situazioni più complesse, con
costi facilmente intuibili.
… Altro aspetto di rilevanza è l’attribuzione delle competenze sia di
intervento che di gestione delle diverse tipologie di animali interessati
(domestici, da reddito, esotici, selvatici, sinantropi)
secondo
l’attribuzione di proprietà indisponibile.
… Facciamo il caso di un gatto incidentato cui sia necessario amputare
un arto. Difficile poi prevederne la liberazione sul punto di ritrovo! Nelle
ultime settimane si è verificato, ad esempio, il caso di un gatto con una
doppia frattura e relativa osteosintesi di entrambi i femori. Ha bisogno
di almeno 30 giorni di degenza e di terapia e risulta improponibile il suo
reinserimento come animale selvatico. Oppure, altro caso,
l’enucleazione del bulbo oculare di un gatto per trauma facciale:
degenza di 20 giorni, reinserimento difficile. O ancora trauma cranico
commotivo ed addominale chiuso in un gatto, prognosi riservata,
terapia di sostegno e conservativa, reinserimento dubbio... E potremmo
continuare. In alcune Asl è stato necessario che i responsabili
richiedessero nuove gabbie di degenza per il canile e la modifica
strutturale per prolungare la sala degenza. Di questo passo in breve
tempo il canile diventerà un punto di lungodegenza!
Nel frattempo si sono fatti sentire con richiesta visite tutti gli animalisti
delle varie zone per conoscere le terapie eseguite, le prognosi e le
eventuali modalità di reinserimento degli animali guariti e vaccinati.
Abbiamo notizia di Asl in cui si è reso necessario regolamentare gli
ingressi degli animalisti. Non va dimenticato anche il rischio, reale, di
denunce o di divenire bersagli di un certo tipo di intransigenza.
… Molti di questi animali soccorsi hanno bisogno di terapie mediche e
chirurgiche con costi elevati. Attualmente la normativa sul randagismo
prevede l'obbligo d'intervento per cani non di proprietà e per gatti
censiti in colonia a carico delle Asl. Gli altri animali non appartenenti
alla fauna selvatica sono patrimonio indisponibile del Sindaco.
… Non vanno dimenticate altre gravi responsabilità. Un esempio
pratico: il recupero di un gatto ferito. Il veterinario invia il cinovigile.
Questi, durante l’intervento, subisce un danno (morso, incidente
stradale, eccetera). Siamo sicuri che quel recupero fosse legittimo?
Eventuali spese o rimborsi saranno a carico dell’amministrazione?
Forse è opportuno fare un’attenta riflessione e un esame approfondito
delle effettive competenze del servizio e degli operatori…
… Alle amministrazioni spetta la verifica dei presupposti per il soccorso
agli animali, quindi dell’esistenza di strutture idonee e, per quanto
riguarda i servizi veterinari, competenti per sanità e benessere, la
verifica delle condizioni previste dalla Dgr 2332 del 2005.
Mettiamo che su un certo territorio esista una clinica per equini, ma
non una struttura per il ricovero dei bovini, degli ovicaprini, dei suini o
degli avicoli. Alla luce della circolare ministeriale, potrebbe esserci
un’inadempienza delle amministrazioni locali? Dovremmo forse
segnalare ai sindaci l’assenza di tali strutture…? E ancora, la Regione,
nella sua nota del 20 agosto, suggerisce dopo il “primo soccorso” un
“eventuale inoltro, qualora ritenuto necessario, a valutazioni di tipo
specialistico”. Ma perché? Le nostre competenze in sanità e benessere in
quei casi di incidenti con presenza di animali da reddito feriti ci fanno
spesso decidere per una macellazione d’urgenza piuttosto che per
valutazioni specialistiche. Ma su questo la Regione ha taciuto.
Per ora ci fermiamo qui. Ma crediamo che, sulla base di queste e altre
argomentazioni, ci sia la necessità di ricalibrare le risorse umane e
strumentali della veterinaria pubblica che non può diventare
specialistica per decreto. E di decidere in merito ad alcune questioni
di fondo. Come ad esempio se andranno attribuiti alle amministrazioni
comunali i costi delle cure.
In ultimo una piccola osservazione. Qualcuno ha fatto caso alla
sproporzione tra la sanzione per l'omessa custodia (77 euro) e quella per
l'omesso soccorso (minimo 389 euro)?
La norma
*Art. 32.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad
animali)
1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'uso dei predetti
dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali
o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il
trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere
considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la
documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente
all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.".
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione,
da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura
idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali
che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui
al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte
in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o
protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un
tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di
cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
Venezia, 27 settembre 2010 (Fonte: SIVeMP Veneto)
http://www.guritel.it/free-sum/ARTI/2010/07/29/sommario.html