SIVeMP Veneto
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Sivemp Veneto Obbligo di soccorso degli animali e ricadute sui servizi veterinari Le problematiche segnalate dai colleghi dalle Asl venete Dalle Asl del Veneto giungono numerose segnalazioni di difficoltà operative e applicative dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada. Il numero delle richieste di intervento è aumentato in modo esponenziale e i canili sanitari sono in sofferenza. La veterinaria pubblica è disponibile a contribuire alla ricerca di soluzioni tecniche. Ma in un momento di tagli drastici e continue nuove richieste di prestazioni, dalle istituzioni devono venire al più presto le risposte politiche e le risorse umane e strumentali necessarie Con la modifica e l’integrazione di alcuni articoli del codice della strada*, è stata stabilita l’obbligatorietà del soccorso agli animali incidentati. Secondo le nuove previsioni normative, il responsabile di un sinistro che non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione amministrativa da 389 a 1559 euro. Se si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali feriti si rischia la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro. Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 13 agosto scorso, comportano, come è evidente, implicazioni importanti per tutti i cittadini coinvolti, a vario titolo, in incidenti stradali. Ma vengono ad avere anche ripercussioni non trascurabili sui servizi veterinari della Asl, per quanto il codice della strada non li citi né contenga una qualche “delega” al servizio pubblico. È la circolare del ministero della Salute del 4 agosto 2010 a coinvolgerli inevitabilmente nell’applicazione della norma, quando sostiene “l’inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso (così come definito dalla Dgr 2332 del 9 Agosto 2005) per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti”. Il SIVeMP Veneto, in attesa degli orientamenti che verranno dalla disanima delle nuove disposizioni, da parte del gruppo di lavoro regionale e degli Uffici competenti, vuole sottolineare le problematiche e i disagi che, dal momento dell’entrata in vigore delle nuove norme, vengono segnalati pressoché quotidianamente dai servizi veterinari delle Asl. Per parte nostra, ribadiamo come sempre la disponibilità nel fornire un contributo per ricercare le soluzioni tecniche più idonee. Con la consapevolezza, però, che spetti alle istituzioni individuare al più presto le risposte politiche e le risorse necessarie Ecco alcune delle problematiche segnalate dai colleghi dalle Asl venete … Dopo l'emanazione del nuovo codice è aumentata in modo esponenziale la richiesta di intervento ai servizi veterinari delle Asl, con decine di chiamate in regime di pronta disponibilità notturna e festiva. Tanto che non si può più parlare di “pronta disponibilità” e di un intervento di primo soccorso ma di un servizio “h24” come un normale pronto soccorso umano, con tutte le implicazioni e gli obblighi previsti dalla Dgr 2332/2005 … Anche se ben attrezzati i canili sanitari, in tante realtà, sono andati “in sofferenza” per le chiamate e i relativi soccorsi, con ricovero di numerosi animali incidentati. In particolare per i gatti, non essendo obbligatoria la loro identificazione e registrazione, tutti i casi devono essere trattati come animali non di proprietà. Va detto altresì che ben pochi proprietari di gatti sono disposti a spendere centinaia di euro per curare fratture negli ambulatori e nelle cliniche. Gli ambulatori, le cliniche od ospedali privati del resto non hanno particolari obblighi di ricovero e cura non sostenuti economicamente, per cui rimandano tutti questi "animali" al servizio Asl. … Le forze dell’ordine, in questo periodo, interpellate dai media sul giusto comportamento da seguire da parte dei cittadini, hanno proposto il trasporto a cura dell'investitore, comportamento sicuramente da sconsigliare in quanto solo personale competente ed attrezzato è in grado di gestire in modo adeguato il recupero di un animale ferito, ad una struttura professionale di zona o in alternativa la solita chiamata al 118. Qui non siamo a Roma dove la Lav ha attrezzato al prima ambulanza col lampeggiante e ora può correre veloce senza pericolo di essere fermata per andare a soccorrere gli animali incidentati. Nella nostra realtà non solo non ci sono le ambulanze della Lav, ma mancano anche le cliniche dove ricoverare gli animali incidentati. Ricordiamo che le strutture veterinarie private accettano animali solo se è garantito il pagamento della relativa parcella. … L’attività di primo soccorso e di pronto soccorso rappresenta la prima, importante, fase di gestione di un animale incidentato alla quale necessariamente deve seguire una procedura diagnostica adeguata con l’utilizzo di strumenti altrettanto adeguati (Rx, laboratorio di analisi, eccetera) per poter definire una prognosi e una successiva procedura terapeutica, anche di tipo chirurgico, complessa. Per non parlare poi dell’altrettanto essenziale fase riabilitativa che, in assenza di un proprietario di riferimento, spetta al servizio pubblico. L’aspetto prognostico poi risulta estremamente critico in quanto solo alla fine di una corretta, completa e specialistica procedura diagnostica si è in grado di emettere un giudizio corretto anche nella definizione di “incurabilità “ non più secondo un principio ad valitudinem, ma ad vitam. … Pur considerando moralmente ineccepibile il principio dettato dalle nuove indicazioni normative, non possiamo non considerare le difficoltà ad ottemperare agli obblighi previsti, sia in termini di risorse strutturali che umane. Come pure l’inevitabile necessità di convenzionare strutture private specialistiche per intervenire nelle situazioni più complesse, con costi facilmente intuibili. … Altro aspetto di rilevanza è l’attribuzione delle competenze sia di intervento che di gestione delle diverse tipologie di animali interessati (domestici, da reddito, esotici, selvatici, sinantropi) secondo l’attribuzione di proprietà indisponibile. … Facciamo il caso di un gatto incidentato cui sia necessario amputare un arto. Difficile poi prevederne la liberazione sul punto di ritrovo! Nelle ultime settimane si è verificato, ad esempio, il caso di un gatto con una doppia frattura e relativa osteosintesi di entrambi i femori. Ha bisogno di almeno 30 giorni di degenza e di terapia e risulta improponibile il suo reinserimento come animale selvatico. Oppure, altro caso, l’enucleazione del bulbo oculare di un gatto per trauma facciale: degenza di 20 giorni, reinserimento difficile. O ancora trauma cranico commotivo ed addominale chiuso in un gatto, prognosi riservata, terapia di sostegno e conservativa, reinserimento dubbio... E potremmo continuare. In alcune Asl è stato necessario che i responsabili richiedessero nuove gabbie di degenza per il canile e la modifica strutturale per prolungare la sala degenza. Di questo passo in breve tempo il canile diventerà un punto di lungodegenza! Nel frattempo si sono fatti sentire con richiesta visite tutti gli animalisti delle varie zone per conoscere le terapie eseguite, le prognosi e le eventuali modalità di reinserimento degli animali guariti e vaccinati. Abbiamo notizia di Asl in cui si è reso necessario regolamentare gli ingressi degli animalisti. Non va dimenticato anche il rischio, reale, di denunce o di divenire bersagli di un certo tipo di intransigenza. … Molti di questi animali soccorsi hanno bisogno di terapie mediche e chirurgiche con costi elevati. Attualmente la normativa sul randagismo prevede l'obbligo d'intervento per cani non di proprietà e per gatti censiti in colonia a carico delle Asl. Gli altri animali non appartenenti alla fauna selvatica sono patrimonio indisponibile del Sindaco. … Non vanno dimenticate altre gravi responsabilità. Un esempio pratico: il recupero di un gatto ferito. Il veterinario invia il cinovigile. Questi, durante l’intervento, subisce un danno (morso, incidente stradale, eccetera). Siamo sicuri che quel recupero fosse legittimo? Eventuali spese o rimborsi saranno a carico dell’amministrazione? Forse è opportuno fare un’attenta riflessione e un esame approfondito delle effettive competenze del servizio e degli operatori… … Alle amministrazioni spetta la verifica dei presupposti per il soccorso agli animali, quindi dell’esistenza di strutture idonee e, per quanto riguarda i servizi veterinari, competenti per sanità e benessere, la verifica delle condizioni previste dalla Dgr 2332 del 2005. Mettiamo che su un certo territorio esista una clinica per equini, ma non una struttura per il ricovero dei bovini, degli ovicaprini, dei suini o degli avicoli. Alla luce della circolare ministeriale, potrebbe esserci un’inadempienza delle amministrazioni locali? Dovremmo forse segnalare ai sindaci l’assenza di tali strutture…? E ancora, la Regione, nella sua nota del 20 agosto, suggerisce dopo il “primo soccorso” un “eventuale inoltro, qualora ritenuto necessario, a valutazioni di tipo specialistico”. Ma perché? Le nostre competenze in sanità e benessere in quei casi di incidenti con presenza di animali da reddito feriti ci fanno spesso decidere per una macellazione d’urgenza piuttosto che per valutazioni specialistiche. Ma su questo la Regione ha taciuto. Per ora ci fermiamo qui. Ma crediamo che, sulla base di queste e altre argomentazioni, ci sia la necessità di ricalibrare le risorse umane e strumentali della veterinaria pubblica che non può diventare specialistica per decreto. E di decidere in merito ad alcune questioni di fondo. Come ad esempio se andranno attribuiti alle amministrazioni comunali i costi delle cure. In ultimo una piccola osservazione. Qualcuno ha fatto caso alla sproporzione tra la sanzione per l'omessa custodia (77 euro) e quella per l'omesso soccorso (minimo 389 euro)? La norma *Art. 32. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) 1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.". 2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311». Venezia, 27 settembre 2010 (Fonte: SIVeMP Veneto) http://www.guritel.it/free-sum/ARTI/2010/07/29/sommario.html