aog1 linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell

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AOG1
LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
AOG11
LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
TITOLO I
CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il
presente atto organizzativo generale (AOG1) disciplina l’assetto
organizzativo dell’Istat, definisce i criteri per l’individuazione degli uffici
dirigenziali e ne determina i modi di conferimento della titolarità e le relative
funzioni, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative
nazionali ed europee in materia di ordinamento statistico e dai principi
internazionali e dell’Unione Europea ivi richiamati concernenti l’attività della
statistica ufficiale.
Art. 2
Principi di organizzazione, programmazione e gestione delle risorse umane,
organizzative e finanziarie
1. Il presente atto, riguardante l’organizzazione degli uffici e le loro attività,
rispetta i seguenti principi generali:
a) indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, pertinenza e
qualità dell’informazione statistica, tutela del segreto statistico e della
riservatezza, anche in considerazione del ruolo dell’Istituto di titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003;
b) cooperazione per lo sviluppo del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), del
Sistema Statistico Europeo (SSE) e internazionale, anche attraverso il
coordinamento e la gestione dei rapporti con enti e uffici nazionali e
internazionali operanti nel settore dell’informazione statistica e delle
attività connesse allo sviluppo, produzione e diffusione di statistiche
nazionali ed europee, nonché della cura dei rapporti con la Commissione
europea e le altre istituzioni nazionali ed europee per le questioni
statistiche;
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Testo approvato dal Consiglio nella seduta del 9 febbraio 2016.
c) promozione, sviluppo e gestione dell’attività di ricerca e innovazione da
parte delle strutture dell’Istituto, nei rispettivi ambiti di competenza,
secondo i principi generali di cui alla Raccomandazione della Commissione
delle Comunità europee dell’11 marzo 2005, riguardante la “Carta europea
dei ricercatori” in coerenza con i programmi e i progetti definiti nei
documenti di pianificazione strategica e operativa dell’Istituto;
d) promozione della partecipazione degli utenti per migliorare l’informazione
statistica e l’offerta di servizi e promuoverne l’utilizzazione;
e) perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nello
svolgimento dell’attività dell’Istituto e riduzione dell’onere sui rispondenti,
anche attraverso la realizzazione di un sistema di registri statistici su cui
fondare la produzione dell’informazione statistica dell’Istituto e del
Sistema statistico nazionale, sfruttando l’integrazione dei dati d’indagine
con quelli amministrativi e derivanti da nuove fonti;
f) semplificazione dei procedimenti, secondo un sistema di regole più snello e
più appropriato a gestire la peculiarità dell’Istituto ai sensi della normativa
vigente in materia di semplificazione in particolare delle attività degli enti
pubblici di ricerca per quanto compatibile;
g) distinzione, nel rispetto delle peculiarità delle funzioni e dei servizi affidati
all’Istituto, tra compiti riservati agli organi di governo e compiti dei titolari
di uffici dirigenziali;
h) chiara definizione delle competenze delle diverse strutture organizzative,
al fine di evitare duplicazioni di attività, incoerenze e disallineamenti con la
Business Architecture dell’Istituto;
i) imparzialità e trasparenza dell’organizzazione e dell’azione amministrativa,
etica e integrità, prevenzione e repressione della corruzione, ai sensi delle
vigenti disposizioni normative dettate in materia;
j) organizzazione delle strutture e del lavoro orientata al migliore impiego e
alla valorizzazione del capitale umano, al riconoscimento e allo sviluppo
delle competenze e delle professionalità, alla promozione delle pari
opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori, da realizzarsi anche mediante
meccanismi di rotazione programmati nel tempo e altre misure volte a
favorire la mobilità interna, nonché attraverso la formazione continua e la
partecipazione a seminari, convegni e iniziative promosse dall’Istituto e da
organismi e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo
della ricerca e della produzione statistica;
k) promozione del benessere organizzativo anche attraverso la
partecipazione del personale alla vita dell’Istituto e l’uso di adeguati
strumenti di comunicazione interna;
l) rispetto degli istituti di partecipazione e del sistema delle relazioni
sindacali.
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2. Al fine di assicurare il massimo livello di performance organizzativa e
individuale, gli atti di pianificazione e di programmazione anche di natura
settoriale, adottati dall’Istituto, il bilancio di previsione e il conto consuntivo
vengono predisposti tenendo conto dei principi indicati al comma precedente.
3. Le risorse sono assegnate alle diverse strutture organizzative sulla base dei
programmi e dei progetti definiti nei documenti di pianificazione strategica e
di programmazione operativa dell’Istituto, tenendo presente gli indicatori di
risultato e l’allocazione efficiente delle risorse.
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TITOLO II
UFFICI DIRIGENZIALI
Art. 3
Principi di gestione degli Uffici dirigenziali
1. I titolari delle posizioni dirigenziali di cui all’articolo 4, ai quali spetta la
responsabilità delle strutture e degli uffici cui sono preposti:
a) esercitano le attribuzioni loro conferite dalla vigente normativa, dai
regolamenti e dagli atti organizzativi generali;
b) assicurano il conseguimento degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto dei
principi di cui al primo comma dell’ articolo 2;
c) sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse a
essi affidate, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi
di governo, anche attraverso la costituzione di specifiche strutture non
dirigenziali nell’ambito delle linee stabilite dal Consiglio;
d) sono responsabili della corretta ed efficiente gestione delle risorse loro
affidate.
Art. 4
Uffici dirigenziali
1. Gli Uffici dirigenziali dell’Istituto, nel numero massimo di settantuno, sono
articolati come segue:
a) la direzione generale e due direzioni centrali giuridiche e amministrative,
quali uffici dirigenziali di prima fascia;
b) due dipartimenti di produzione e ricerca e nove direzioni centrali, quali
uffici tecnici generali;
c) servizi giuridici amministrativi, quali uffici dirigenziali di seconda fascia da
costituirsi, nei limiti della dotazione organica, secondo la procedura
indicata nel successivo comma 2;
d) servizi di produzione e ricerca e uffici territoriali, quali uffici tecnici non
generali da costituirsi secondo la procedura indicata nel successivo comma
2. In relazione alla dimensione demografica e alla dislocazione territoriale,
gli uffici territoriali di cui al presente comma possono essere costituiti
anche a carattere interregionale.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lett. c) e d), stabilendone anche il
numero entro il limite previsto dal comma 1, da costituirsi, nel rispetto dei
principi generali e dei limiti indicati dalla vigente normativa in materia, con
provvedimento del Direttore Generale/ Direttore del Dipartimento sentito il
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Direttore Centrale competente. I servizi della Direzione centrale per la
pianificazione strategica, l’indirizzo del sistema statistico nazionale, le
relazioni istituzionali e gli affari internazionali sono costituiti dal competente
Direttore centrale.
3. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può costituire, con apposito atto
organizzativo generale che definisce gli obiettivi dell’incarico, la durata, le
risorse assegnate e le modalità di funzionamento, in relazione a specifiche
finalità, strutture temporanee di progetto equiparate a uffici tecnici non
generali, nonché equiparate a servizi giuridici e amministrativi, nell’ambito del
numero massimo degli uffici dirigenziali e in relazione alle posizioni dirigenziali
di seconda fascia previste dalla dotazione organica.
4. Il Direttore generale, i Direttori di dipartimento e i Direttori centrali, ciascuno
per gli ambiti di rispettiva competenza, sono i responsabili del trattamento dei
dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Presidente può
designare, su segnalazione del Direttore generale e dei Direttori di
dipartimento, altri responsabili, interni o esterni all'Istituto, anche
limitatamente a determinate fasi del trattamento. Il Presidente riferisce al
Consiglio sulle designazioni. La nomina dei responsabili esterni può essere
effettuata altresì attraverso le circolari con cui l’Istituto impartisce istruzioni
tecniche agli organi intermedi di rilevazione, ovvero in apposite clausole da
inserire nelle convenzioni o nei contratti con cui è affidato a enti pubblici o
società private lo svolgimento di specifiche attività inerenti al processo di
produzione statistica. Qualora, al momento della predisposizione dei suddetti
atti, non sia possibile individuare il soggetto da nominare come responsabile
del trattamento dei dati personali, gli atti dovranno specificare le modalità in
base alle quali tale nomina avrà luogo.
5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma in merito alla
responsabilità per i trattamenti di dati personali, i Direttori di dipartimento e i
Direttori centrali, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, sono
responsabili dei trattamenti di dati connessi alla realizzazione dei processi dei
rispettivi uffici; a tal fine, predispongono le misure e curano gli adempimenti
necessari affinché i suddetti trattamenti di dati si svolgano secondo i principi e
le modalità stabiliti dalla normativa europea e nazionale, nonché dagli atti di
indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla tutela del segreto statistico.
6. I Direttori di dipartimento e i Direttori centrali, ciascuno per gli ambiti di
rispettiva competenza, sono i responsabili delle azioni necessarie allo sviluppo
e all’implementazione delle Linee guida per la realizzazione e la gestione del
sistema integrato dei registri dell’Istituto adottate dall’Istituto con delibera del
Presidente.
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Art. 5
Direzione generale
1. Alla Direzione generale (DGEN) competono il coordinamento,
l’organizzazione e la gestione dell’attività giuridico-amministrativa, la
semplificazione delle procedure e la comunicazione interna, la promozione
dell’utilizzo delle migliori pratiche amministrative e di gestione del personale.
2. Alla Direzione generale sono inoltre affidate:
a) la predisposizione di pareri con rilevanza interna e supporto giuridico alle
strutture dell’Istituto;
b) la predisposizione delle convenzioni, a firma dei competenti direttori;
c) la gestione della contabilità e la gestione finanziaria, nonché il controllo di
regolarità amministrativa e contabile;
d) la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
e) l’assunzione degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti sulla base degli
atti e provvedimenti trasmessi dalle competenti strutture organizzative; la
predisposizione degli atti e la rendicontazione analitica relativa ai contratti
e alle convenzioni onerose;
f) la programmazione amministrativa e finanziaria, il controllo di gestione
attraverso la gestione della contabilità economica per centro di costo, il
Risk management e l’internal auditing amministrativo anche ai fini del
controllo e del miglioramento della qualità dei procedimenti
amministrativi;
g) le attività relative alla realizzazione della sede unica;
h) la gestione dei servizi logistici delle sedi;
i) la programmazione e la gestione degli interventi di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni in
materia di protezione e prevenzione;
j) le relazioni sindacali;
k) la gestione dei rapporti con la tesoreria ed il Ministero dell’economia e
delle finanze per gli aspetti di competenza.
3. La Direzione generale è garante del diritto di accesso ai procedimenti
amministrativi.
4. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al Direttore generale è
attribuita la funzione di "datore di lavoro", cui compete anche l’individuazione
del responsabile della funzione di prevenzione e protezione.
5. Ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 il Direttore generale svolge le funzioni di
segretario del Consiglio, di cui sottoscrive, insieme al Presidente, il verbale
delle sedute e le delibere.
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6. Dalla Direzione generale dipende a fini gestionali e amministrativi il personale
assegnato alla struttura tecnica di supporto all’Organismo indipendente di
valutazione della performance di cui al successivo art.11.
7. La Direzione generale esercita le competenze assegnate attraverso i propri
servizi e le seguenti Direzioni centrali:
a) La Direzione centrale risorse umane (DCRU) alla quale sono assegnati i
seguenti compiti:
- la gestione delle politiche del personale, con particolare riguardo alla
determinazione dei fabbisogni di personale, della dotazione organica e
del dimensionamento organizzativo;
- lo sviluppo e la gestione delle politiche per la valorizzazione del capitale
umano;
- la progettazione e gestione degli interventi formativi rivolti al personale
interno e a quello operante negli uffici del Sistan, anche in raccordo con
le attività da svolgere attraverso la Scuola nazionale della pubblica
amministrazione;
- il reclutamento, la gestione e l’amministrazione delle risorse umane e
della mobilità;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale e la
gestione del rapporto di lavoro;
- il contenzioso devoluto alla giurisdizione ordinaria inerente il
trattamento giuridico del personale e dei dirigenti, avvalendosi, ove
necessario, dell’istruttoria effettuata dalle strutture competenti per
materia, con i poteri ed entro i limiti previsti dalla legge, e
dall’Avvocatura dello Stato;
- la gestione delle forme flessibili d’impiego nonché delle borse di studio,
degli assegni di ricerca e dei tirocini;
- la progettazione e la gestione del sistema di responsabilità sociale di
Istituto nonché la promozione degli interventi volti ad accrescere il
benessere organizzativo;
- l’adozione degli atti necessari all’assunzione degli impegni di spesa e
all’effettuazione dei pagamenti nelle materie di propria competenza.
L’ufficio per i procedimenti disciplinari è collocato presso la Direzione.
b) La Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA) alla quale sono
assegnati i seguenti compiti:
- l’indizione e l’aggiudicazione delle gare e la stipulazione dei contratti per
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori;
- la progettazione, direzione e collaudo dei lavori pubblici;
- la gestione amministrativa dei contratti e la conservazione dei beni
strumentali;
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- la gestione dei servizi generali;
- gli affari stragiudiziali e i pareri per la prevenzione del contenzioso;
- la gestione del contenzioso devoluto alla giurisdizione ordinaria, civile e
penale, ad esclusione del contenzioso del lavoro devoluto alla
giurisdizione ordinaria, avvalendosi, ove necessario, dell’istruttoria
effettuata dalle strutture competenti per materia e dell'Avvocatura dello
Stato;
- la gestione del contenzioso devoluto alla giurisdizione amministrativa e
contabile, avvalendosi, ove necessario, dell’istruttoria effettuata dalle
strutture competenti per materia e dell'Avvocatura dello Stato;
- la gestione dei procedimenti di definizione e applicazione delle sanzioni
e del relativo contenzioso, avvalendosi dell'attività istruttoria effettuata
dai competenti uffici, per le questioni di rispettivo interesse;
- l’adozione degli atti necessari all’assunzione degli impegni di spesa e
all’effettuazione dei pagamenti nelle materie di propria competenza.
Art. 6
Dipartimento per la produzione statistica
1. Il Dipartimento è responsabile dei contenuti informativi del sistema integrato
dei registri statistici, in coerenza con le Linee guida per la realizzazione e
gestione del sistema dei registri dell’Istituto.
2. Il Dipartimento per la produzione statistica (DIPS) è responsabile della
progettazione dei contenuti informativi delle rilevazioni e delle elaborazioni e
delle analisi necessarie perché la produzione statistica nel suo complesso
fornisca un quadro conoscitivo organico integrato e comparabile a livello
internazionale dell’informazione statistica prodotta dall’Istituto. Al
Dipartimento compete, inoltre, la progettazione e realizzazione di studi e
ricerche finalizzate all’analisi, interpretazione e previsione di fenomeni anche
complessi, con letture trasversali di aspetti economici, sociali e ambientali.
3. Al Dipartimento per la produzione statistica sono affidate:
a) lo sviluppo coerente dei concetti, delle definizioni e delle classificazioni di
unità e variabili;
b) la gestione di progetti di particolare rilievo per l’area di competenza o per
l’Istituto;
c) le relazioni con i principali utilizzatori, per gli ambiti di propria competenza,
favorendo iniziative per la discussione di progetti di innovazione o di
risultati di produzione o analisi, finalizzate al miglioramento della capacità
di risposta rispetto alle esigenze emergenti;
d) le relazioni con gli enti del Sistan, per gli ambiti di propria competenza, al
fine di favorire la progettazione e realizzazione di infrastrutture
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informative comuni, di prodotti che rispondano ad esigenze di utilizzatori
istituzionali, nonché al fine di promuovere iniziative di formazione e
rafforzamento delle competenze del Sistema;
e) le relazioni con gli uffici territoriali, per gli ambiti di propria competenza;
f) le relazioni con l’Autorità statistica europea e gli altri organismi
internazionali, per gli ambiti di propria competenza, assicurando il rispetto
dei regolamenti e la partecipazione attiva e coordinata dell’Istituto nei
gruppi di lavoro, nei comitati tecnici e nelle task force internazionali;
g) l’attuazione delle Linee guida per la realizzazione e la gestione del sistema
integrato dei registri dell’Istituto.
4. Il Dipartimento per la produzione statistica esercita le competenze assegnate
attraverso i propri servizi e le seguenti Direzioni centrali:
a) La Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della
popolazione (DCSS) alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- gestire il registro statistico di base degli individui e delle famiglie e i
registri statistici satellite associati;
- realizzare il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni;
- curare le attività di competenza dell’Istituto connesse alla vigilanza sui
registri anagrafici;
- progettare i contenuti informativi e condurre, in collaborazione con il
Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per
la produzione e diffusione dell’informazione statistica, le rilevazioni
necessarie a garantire la qualità dei registri statistici di pertinenza e a
costruire e manutenere un quadro informativo organico comparabile a
livello internazionale in merito alle caratteristiche e all’evoluzione: (i)
della popolazione, nonché delle previsioni demografiche delle
componenti naturali e migratorie; (ii) della domanda e dell’offerta del
mercato del lavoro, curando l’integrazione delle informazioni sul lavoro
per l’Istituto; (iii) dell’istruzione, della formazione e delle competenze
della popolazione nelle diverse fasi della vita; (iv) delle condizioni socioeconomiche delle famiglie (redditi, consumi, risparmio, ricchezza,
disuguaglianze, povertà, deprivazione, esclusione sociale, ecc.), curando
l’integrazione delle informazioni sui redditi per l’Istituto; (v)
dell’evoluzione nel tempo e nello spazio dei prezzi al consumo; (vi) delle
condizioni di salute della popolazione, dell’assistenza e dei servizi sociosanitari resi dalle istituzioni pubbliche e private, dell’incidentalità
stradale; (vii) della struttura e della dinamica sociale, curando tematiche
quali cultura, criminalità, discriminazioni, integrazione degli stranieri, vita
dei cittadini nel corso dell’infanzia e della vecchiaia, ecc.. Il quadro
informativo sui precedenti aspetti dovrà consentire analisi per genere.
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b) La Direzione centrale per le statistiche economiche (DCSE) alla quale sono
assegnati i seguenti compiti:
- gestire il registro statistico di base delle unità economiche e i registri
statistici satellite associati, compreso l’Elenco delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico e il registro delle aziende
agricole;
- progettare i contenuti informativi e condurre, in collaborazione con il
Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per
la produzione e diffusione dell’informazione statistica, le rilevazioni
necessarie a garantire la qualità dei registri statistici di pertinenza e a
costruire e manutenere un quadro informativo organico comparabile a
livello internazionale in merito alle caratteristiche e all’evoluzione: (i)
delle caratteristiche strutturali e delle attività delle imprese e delle
istituzioni pubbliche e private, nonché dell’attività delle imprese
internazionalizzate; (ii) della performance, della redditività e dei conti
economici delle unità economiche; (iii) della congiuntura dei fenomeni
economici, ivi compresi quelli relativi ai prezzi ai diversi stadi di
commercializzazione prima del consumo finale; (iv) dei fattori della
produzione e delle attività; (v) delle statistiche sui prodotti, ivi compresi
gli scambi commerciali con l’estero; (vi) delle capacità delle imprese e
delle istituzioni, in termini di competenze, tecnologie, organizzazione e
ricerca, grado di innovazione dei prodotti e dei processi.
c) La Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT) alla
quale sono assegnati i seguenti compiti:
- gestire il registro statistico di base delle unità geografiche/territoriali e i
registri satellite associati;
- collaborare con la Direzione centrale per le statistiche economiche per la
gestione del registro delle aziende agricole;
- progettare e curare la georeferenziazione delle informazioni statistiche
all’interno dell’Istituto e del Sistan;
- progettare i contenuti informativi e condurre, in collaborazione con il
Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per
la produzione e diffusione dell’informazione statistica, le rilevazioni
necessarie a garantire la qualità dei registri statistici di pertinenza e a
costruire e a manutenere un quadro informativo organico comparabile a
livello internazionale in merito alle caratteristiche e all’evoluzione: (i)
della condizione e della gestione delle risorse ambientali, culturali e del
territorio, dell’uso del suolo e delle scelte energetiche e ambientali della
popolazione e delle imprese; (ii) del turismo, dei trasporti e
dell’accessibilità ai servizi; (iii) della mobilità e dei flussi di persone e
merci nel territorio; (iv) delle caratteristiche strutturali e congiunturali
delle aziende agricole e delle imprese che operano nelle attività
connesse all’agricoltura, nonché delle loro caratteristiche di natura
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economica e gestionale; (v) dei sistemi urbani e delle condizioni abitative
nelle città e nelle aree interne.
d) La Direzione centrale per la contabilità nazionale (DCCN) alla quale sono
assegnati i seguenti compiti:
- progettazione e realizzazione del sistema di conti economici nazionali e
territoriali, a frequenza annuale e trimestrale, comparabile a livello
internazionale secondo i criteri fissati dal Sistema europeo dei conti
(SEC), volto a fornire una sistematica e dettagliata descrizione del
funzionamento del sistema economico e delle sue interrelazioni con il
resto del mondo, nonché del comportamento degli operatori;
- elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche definiti dal SEC e
degli aggregati che ricadono nell’ambito della Procedura per i disavanzi
eccessivi (EDP);
- gestione dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico, in collaborazione con la Direzione centrale per le statistiche
economiche;
- progettazione e realizzazione della contabilità ambientale e sviluppo di
conti satellite.
Art. 7
Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie
per la produzione e diffusione dell'informazione statistica
1. Il Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la
produzione e diffusione dell’informazione statistica (DIRM) è responsabile di
curare l’integrazione dei processi, dei metodi e dei metadati per il sistema
integrato dei registri statistici, in coerenza con le Linee guida per la
realizzazione e la gestione del sistema integrato dei registri dell’Istituto.
2. Il Dipartimento è responsabile della progettazione, sviluppo e fornitura dei
servizi necessari alla produzione e diffusione dell’informazione statistica,
inerenti la raccolta dei dati, le metodologie, le tecnologie dell’informazione e
comunicazione, la diffusione e comunicazione delle informazioni statistiche
prodotte.
3. Il Dipartimento svolge la funzione di coordinamento della raccolta della
domanda e della gestione dell’offerta dei servizi necessari al Dipartimento per
la produzione statistica, alla Direzione generale e al Dipartimento stesso,
curando la loro corretta fornitura in modalità integrata, nel rispetto degli
specifici accordi sui livelli di servizio.
4. Il Dipartimento cura il coordinamento degli Uffici territoriali dell’Istituto,
nell’ambito della raccolta dati, nell’attività di produzione e diffusione
dell’informazione statistica e nell’interazione con gli uffici di statistica di altri
enti presenti sul territorio.
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5. Al Dipartimento sono inoltre affidate:
a) la gestione e l’evoluzione tecnologica e metodologica dei sistemi
b)
c)
d)
e)
informativi a supporto della produzione e del sistema integrato dei registri
statistici dell’Istituto;
la gestione di progetti di particolare rilievo per l’area di competenza o per
l’Istituto;
le relazioni con i principali utilizzatori, per gli ambiti di propria competenza,
favorendo iniziative per la discussione di innovazioni nella raccolta, nella
diffusione dei dati e nello sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione
statistica, finalizzate al miglioramento della capacità di risposta rispetto alle
esigenze emergenti;
le relazioni con gli enti del Sistan, per gli ambiti di propria competenza, al
fine di favorire la progettazione e la realizzazione di sistemi di raccolta dati,
di metodologie e tecnologie comuni, nonché al fine di promuovere
iniziative di formazione e rafforzamento delle competenze del Sistema;
le relazioni con l’Autorità statistica europea e gli altri organismi
internazionali, per gli ambiti di propria competenza, assicurando il rispetto
dei regolamenti e la partecipazione attiva e coordinata dell’Istituto nei
gruppi di lavoro, nei comitati tecnici e nelle task force internazionali.
6. Il Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la
produzione e diffusione dell’informazione statistica esercita le competenze
assegnate attraverso i propri servizi e le seguenti Direzioni centrali.
a) La Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) alla quale sono assegnati i
seguenti compiti:
- gestire le componenti organizzative relative ai processi di raccolta dati;
- individuare, valutare, ed acquisire dati dalle fonti amministrative;
- realizzare la raccolta dati delle indagini, in collaborazione con il
Dipartimento per la produzione statistica, coerentemente con i
contenuti informativi stabiliti dalle direzioni di produzione competenti;
- organizzare e gestire l’impianto del sistema dei registri, ed i relativi flussi
di alimentazione e di aggiornamento;
- organizzare il registro statistico base delle attività in modo funzionale
alle esigenze tematiche di integrazione del Dipartimento per la
produzione statistica;
- gestire l’integrazione del sistema dei registri, coordinando lo sviluppo e
l’utilizzo coerente dei concetti e delle classificazioni impiegate, curando
l’identificazione delle unità e gestendo i sistemi a supporto
dell’integrazione.
b) La Direzione centrale per la metodologia e disegno dei processi statistici
(DCME) alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- gestire la qualità, i metodi e i metadati, promuovendo e sviluppando
standard di processo e metodo, conducendo le attività di audit statistico
dei processi di produzione;
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- promuovere la qualità ed esercitare attività di audit anche nei confronti
delle altre autorità statistiche nazionali ed enti del Sistan;
- progettare e disegnare i processi statistici in modo coerente con la
Business Architecture dell’Istituto;
- predisporre ed aggiornare le Linee guida per la realizzazione e gestione
del sistema dei registri dell’Istituto;
- curare l’architettura di impresa mediante l’integrazione dei metodi,
l’architettura informativa integrata, e l’ingegnerizzazione dei processi
del sistema dei registri;
- fornire i metodi e gli strumenti per la rappresentazione e la gestione dei
metadati connessi alla gestione del sistema integrato dei registri e ai
sistemi di pubblicazione di dati in formato open;
- realizzare progetti metodologici finalizzati al disegno integrato di nuovi
processi produttivi, al ridisegno di quelli già esistenti, garantendo il
supporto ai settori di produzione per il mantenimento dei processi
correnti.
c) La Direzione centrale per le tecnologie informatiche e della comunicazione
(DCIT), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- sviluppare e fornire i servizi dell’infrastruttura tecnologica e
dell’architettura applicativa;
- sviluppare e assicurare l’evoluzione e il rilascio dei sistemi informatici
statistici del sistema dei registri, dei sistemi delle indagini e dei sistemi a
supporto;
- curare la manutenzione evolutiva e adattativa dei sistemi informatici
dell’Istituto;
- gestire la sicurezza dei dati, dei sistemi informatici e dell’infrastruttura
tecnologica dell’Istituto;
- fornire le piattaforme tecnologiche a supporto della gestione e della
pubblicazione dei dati in formato open.
d) La Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell’informazione
statistica (DCDC), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- progettare e gestire le attività di diffusione e comunicazione;
- curare l’organizzazione dei convegni e degli altri eventi, nonché delle
iniziative di promozione della cultura statistica;
- curare il coordinamento editoriale nonché la realizzazione dei prodotti a
stampa e digitali dell’Istituto;
- curare la gestione dell’accesso ai microdati e il rilascio degli stessi
all’esterno, assicurando il rispetto delle normative in materia di
riservatezza.
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Art. 8
Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del Sistema
statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali
1. Alla Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del Sistema
statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali (DCPS)
sono affidate le attività finalizzate all’armonizzazione delle azioni dell’Istituto
al contesto istituzionale e internazionale nell’ambito del Sistema statistico
nazionale ed europeo, all’integrazione delle attività delle strutture tecniche e
amministrative dell’Istituto, anche ai fini delle decisioni di carattere strategico
da parte degli organi di governo.
2. Alla Direzione sono inoltre affidate:
a) la predisposizione degli atti per la pianificazione strategica nonché per la
definizione del portfolio delle iniziative dell’Istituto e dei rischi associati,
curandone il relativo monitoraggio per gli organi di governo;
b) le attività propedeutiche alla definizione e coordinamento delle linee
strategiche e degli atti di indirizzo dell’Istat e del Sistan;
c) le attività propedeutiche allo svolgimento dei rapporti istituzionali e alla
predisposizione degli atti normativi;
d) le attività tecnico-organizzative per gli organi di governo e per gli organismi
di indirizzo e consultazione (Consiglio, Comstat, Cuis, Cogis, Comitati, ecc.);
e) la predisposizione delle convenzioni strategiche non onerose e dei
protocolli di intesa e ricerca;
f) le attività per lo sviluppo e la cura dei rapporti internazionali, per la
cooperazione tecnica e per il coordinamento tecnico scientifico;
g) le attività per la valorizzazione del patrimonio informativo dell’Istituto nelle
sedi istituzionali, nazionali e internazionali.
Art. 9
Altre forme organizzative
1. Al fine di garantire la flessibilità organizzativa e di gestione del personale,
assicurando l’integrazione e la collaborazione tra strutture responsabili di
funzioni “verticali” e “trasversali” ed al fine di promuovere lo spirito di
collaborazione e innovazione tipico degli enti di ricerca, il Comitato di
Presidenza, ferme restando le competenze di commissioni e altri organismi
previsti da norme di legge e nel rispetto delle competenze degli organi di
governo e dei singoli dirigenti, può determinare la costituzione, affidandone
la responsabilità ad un titolare di posizione dirigenziale o a personale
appartenente ad uno dei primi tre livelli, di:
a) comitati e laboratori di carattere tematico permanenti, per favorire la
condivisione dell’informazione, l’elaborazione di valutazioni comuni su
tematiche che riguardano più strutture generali, nonché la realizzazione di
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una migliore integrazione di prodotto a partire da informazioni prodotte da
più strutture generali;
b) progetti e gruppi di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di
particolari funzioni che richiedono l’impiego di professionalità collocate in
più strutture generali;
c) reti di esperti su tematiche specifiche, per alimentare la ricerca
metodologica e applicata, l’innovazione tecnologica e organizzativa, la
creazione di centri di competenza, il collegamento con analoghe reti
esterne, ecc;
d) reti tra uffici territoriali e tra questi e le strutture centrali dell’Istituto con
riferimento a progetti o sperimentazioni che possono avvalersi di
specifiche professionalità o esperienze.
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TITOLO III
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI
Art. 10
Disposizioni per il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali
1. Il conferimento e la revoca degli incarichi di dirigenza di uffici dirigenziali di
prima e seconda fascia avviene secondo i principi e i criteri di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché a norma del Regolamento di
organizzazione dell’Istituto.
Gli incarichi di direttore degli uffici tecnici generali, di cui agli artt. 6, 7 e 8 del
presente Atto, sono conferiti nel rispetto del Regolamento di organizzazione
dell’Istituto.
Gli incarichi di cui al presente comma possono essere modificati a seguito di
cambiamenti dell’assetto organizzativo dell’Ente.
2. L’Istituto adotta idonee forme di pubblicità ai sensi della normativa vigente
per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
3. Il conferimento dell’incarico di responsabile degli uffici tecnici non generali e
di responsabile di ufficio territoriale è effettuato secondo le rispettive
attribuzioni e previa valutazione comparativa dei requisiti culturali,
professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e
internazionale, dal Direttore del dipartimento, sentito il competente Direttore
centrale, e dal Direttore centrale della direzione per la pianificazione
strategica. Gli incarichi sono temporanei, rinnovabili e vengono affidati per
una durata massima non superiore ai tre anni.
4. In considerazione delle caratteristiche trasversali e a carattere tecnicoscientifico e organizzativo delle strutture di progetto di cui all’art. 4 comma 3,
del Regolamento, il conferimento dell’incarico di responsabile di tali strutture
è effettuato dal Presidente sentito il Direttore generale o il Direttore di
dipartimento o il Direttore centrale competente, previa valutazione
comparativa dei requisiti richiesti e posseduti in relazione agli obiettivi
strategici e di innovazione e ricerca perseguiti dal progetto, ovvero agli
specifici obblighi normativi nazionali o internazionali ai quali, con il progetto,
l’Istituto è chiamato ad ottemperare.
5. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 possono essere revocati con le stesse
modalità del conferimento e, in particolare, a seguito della modificazione
dell’assetto organizzativo dell’Ente.
6. Possono essere conferiti incarichi temporanei di reggenza, di norma non
superiore a un anno, a responsabili preposti a strutture almeno di pari livello.
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7. Per le ipotesi di responsabilità dirigenziale si applicano l’art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le vigenti disposizioni di contrattazione
collettiva, nel rispetto delle specificità dell’Istituto.
8. Con deliberazione del Consiglio sono determinati i parametri del trattamento
accessorio del Direttore generale e dei dirigenti di prima fascia della Direzione
Generale, nonché il compenso dei dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle
Direzioni Centrali, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
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TITOLO IV
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Art. 11
Composizione e compiti
1. I compiti di cui all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 sono svolti dall’Organismo indipendente di valutazione della performance
(OIV).
2. L’OIV ha natura collegiale ed è composto da tre componenti nominati dal
Consiglio, per un periodo di tre anni rinnovabile per una sola volta. Un
componente può essere scelto, per lo svolgimento delle relative funzioni a
tempo pieno, tra i dipendenti dell'Istat appartenenti al ruolo dei dirigenti o al
personale di primo livello professionale. Il ruolo di Presidente dell'Organismo
viene conferito con l'atto di nomina e non può essere svolto dal dipendente
dell'Istituto.
3. Per la nomina dei componenti dell’OIV si applicano le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all'art. 14 comma 8 del decreto legislativo n. 150/2009 e
successive modifiche e integrazioni.
4. La nomina dei componenti esterni, qualora dipendenti pubblici, è condizionata
all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di
appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001.
5. La revoca dell'incarico di cui al comma 2 è effettuata, con le stesse modalità
del conferimento, a seguito dell'accertamento di gravi inadempienze nello
svolgimento della propria attività.
6. Ai componenti esterni all'organico dell'Istat è corrisposto un compenso, da
determinarsi con deliberazione del Consiglio, ai sensi della normativa
regolamentare interna prevista per i collaboratori esterni e comunque in linea
con quanto previsto da altre amministrazioni per analoghi incarichi. I contratti
dei componenti esterni sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità
da parte della Corte dei Conti.
7. L'incarico di componente dell'Organismo affidato a soggetto proveniente
dall'organico dell'Istat è equiparato all’incarico di Direttore centrale di
produzione e ricerca ed il conseguente trattamento economico e giuridico è
quello previsto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 166/2010.
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8. L'attività del dipendente Istat in qualità di componente dell'Organismo è
verificata, sulla base di una relazione del Presidente dell'OIV, da una
commissione composta dal Presidente dell'Istat e da due consiglieri designati
dal Consiglio e può riguardare esclusivamente il corretto svolgimento dei
compiti allo stesso assegnati. II Presidente dell'Istat riferisce al Consiglio gli
esiti della verifica.
9. L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 150/2009 ed ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, e
riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politicoamministrativo.
10. In posizione di indipendenza rispetto alle strutture organizzative, presso gli
organi di governo e a supporto dell'OIV è costituita una struttura tecnica
permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni e denominata "Ufficio tecnico di
supporto all'Organismo indipendente di valutazione".
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TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
Entrata in vigore e indirizzi di redazione normativa e di pubblicità
1. Le disposizioni del presente atto sono efficaci dal 15 Aprile 2016. Sono
abrogati tutti gli atti e provvedimenti con esso incompatibili o che abbiano
esaurito i relativi effetti giuridici.
2. Contestualmente ad ogni modifica dei regolamenti e degli atti organizzativi
generali è emanato il relativo testo coordinato e diffuso sul sito Intranet
dell’Istituto.
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