registri di esposizione ad asbesto
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REGISTRI DI ESPOSIZIONE AD ASBESTO Registro di esposizione ad asbesto: il Datore di Lavoro istituisce ed aggiorna un registro di esposti ad asbesto se l’esposizione è stata superiore a quella prevista all’art. 251 comma 1 lett b ovvero superiore ad un decimo del valore limite di 10 ff/litro. e ne cura la tenuta per il tramite del medico competente (art. 260 comma 1 DLgs 81/08). L’iscrizione è da intendersi temporanea ed una volta ripristinate le condizioni di sicurezza gli iscritti devono essere cancellati. Quali lavoratori devono essere iscritti: i lavoratori per i quali l’esposizione ad asbesto è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b) come sopra citato Devono essere iscritti nel registro anche i lavoratori che hanno subito eventi non prevedibili o incidenti (art. 260 comma 1 DLgs 81/08) che possono comportare un’esposizione anomala ad asbesto (ai sensi dell’art. 240 DLgs 81/08). Inoltre, il datore di lavoro deve comunicare senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi accidentali indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Quali informazioni registrare: per ogni lavoratore iscritto nel registro devono essere riportati l'attività svolta, l'agente cancerogeno (asbesto) utilizzato e il valore dell'esposizione a tale agente (ove noto). Quali modelli da utilizzare: il modello di tenuta dei registri è il Modello C 626 completo. Dove si invia: il Datore di Lavoro invia copia del registro all’INAIL ed allo SPISAL della ULSS competente per territorio, e ne comunica eventuali variazioni ogni 3 anni o ogni volta i medesimi ne facciano richiesta. Il registro va inviato in busta chiusa con dicitura "Registro Esposti Agenti Cancerogeni" a: Azienda ULSS 12 Veneziana Dipartimento di Prevenzione - SPISAL p.le Giustiniani 11/d 30174 Mestre (VE) tramite Raccomandata RR; PEC: [email protected] o consegnata a mano .presso la segreteria SPISAL negli orari di apertura al pubblico INAIL Settore ricerca, certificazione e verifica (ex ISPESL) - via Urbana, 167 00184 Roma Modalità di tenuta: i registri di esposizione sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e la tutela della riservatezza dei dati. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro invia all’INAIL le annotazioni individuali contenute nel registro e la cartella sanitaria, consegnandone copia al lavoratore. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il Datore di Lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie all’INAIL. Per informazioni telefoniche e orari di apertura al pubblico vedasi la pagina iniziale Spisal