Il codice deontologico e il sistema di
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Il codice deontologico e il sistema di
Relatore: Gloria Pieroni ASPETTI DEONTOLOGICI DELLA PROFESSIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI, DISCIPLINARI, CIVILI E PENALI IL CODICE DEONTOLOGICO E IL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ’ PROFESSIONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE Gloria Pieroni CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ IL CONCETTO DI RESPONSABILITA’ RESPONSABILITÀ È UNA PAROLA IMPEGNATIVA, IL CUI USO RICHIEDE DISCERNIMENTO DELLE SUE IMPLICAZIONI •parlare di responsabilità significa fare riferimento alla consapevolezza della natura degli atti e delle scelte compiute e delle conseguenze, morali e giuridiche, nei confronti di se stessi e degli altri, derivanti da tali atti e scelte. •Responsabilità considerata nel suo duplice significato di «rendersi conto» e «rendere conto» Due parole chiave: 1. 2. RESPONSABILITA’ CONSAPEVOLEZZA rendere conto» dei doveri assunti CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ PROCESSO DECISIONALE E RESPONSABILITA’ • RESPONSABILITA’ COME PARTE INEVITABILE DI OGNI PROCESSO DECISIONALE • DA DOVE SI ORIGINA PER GLI ASSISTENTI SOCIALI LA DIFFICOLTA’ DELLA DECISIONE: • DALL’IMPOSSIBILITA’ DI EVITARE DI PRENDERE DELLE DECISIONI NELLA PRATICA PROFESSIONALE • DAL DOVER COMPIERE UNA SCELTA SENZA CERTEZZA DEL RISULTATO – INTERO GIUDIZIO PASSA A SECONDA DEL RISULTATO DAL POSITIVO AL NEGATIVO • DALLA RESPONSABILITA’ CHE DERIVA DALLA SCELTA PROFESSIONALE • DALLE CONSEGUENZE CHE NE POSSONO DERIVARE (PERSONA UTENTE – AS) CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ APPROCCIO INCREMENTALE AL TEMA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI SONO INSERITI GLI ASSISTENTI SOCIALI • Assistenti sociali inseriti nella Pubblica Amministrazione (stessa responsabilità per as in terzo settore/privato se gestori di servizio per conto soggetto pubblico) • AS DIPENDENTI PUBBLICI - LORO DOVERI E LE CONNESSE RESPONSABILITÀ : • Costituzione (art 98 – fedeltà alla nazione e 97 imparzialità e buon andamento – • art 28 resp. penali, civili, amministrative per atti in violazione diritti) • Codice civile (diligenza, fedeltà, sanzioni disciplinari artt. 2104/2106) • Codice penale • CCNL (ad es per quanto riguarda le sanzioni disciplinari) • Codice di comportamento dei dipendenti delle PA Art 53 dlg 165/2001 Norme generali • sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche • legge 4 marzo 2009, n. 15 (riforma Brunetta) e decreto attuativo 27 ottobre 2009, n. 150 • Leggi di settore (T.U. 309/1990 – L. 354/1975 – DPR 448/1988 – L 328/2000…) Queste norme, in particolare le leggi di settore, costituiscono il Mandato Istituzionale dell’assistente sociale CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ La responsabilità delL’AS dipendente pubblico LA RESPONSABILITA’ PENALE Si ha quando la trasgressione dei doveri di ufficio integra una fattispecie di reato LA RESPONSABILITA’ CIVILE consiste nel sopportare le conseguenze di un comportamento illecito che abbia causato un danno ingiusto. La persona che lo ha causato è tenuta a risarcire la parte lesa. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Si ha quando il danno è cagionato dal dipendente pubblico direttamente o indirettamente all’ente di appartenenza nell’espletamento delle proprie funzioni per violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi di servizio. LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE E’ quella forma di responsabilità in cui incorre il lavoratore pubblico o privato che non osserva obblighi contrattualmente assunti (CCNL, C. soggettivo) sanzioni espulsive (licenziamento) o conservative (richiamo, sospensione dal servizio e dalla retribuzione CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ Due mandati guidano l'azione professionale degli assistenti sociali: mandato istituzionale obiettivi, funzioni e modalità di intervento, individuati e indicati dalle leggi, di livello nazionale e regionale e dagli atti regolamentari dell'ente/servizio, mediante i quali si individua ciò che l’assistente sociale può e deve fare a favore dell’utenza di uno specifico ambito/settore mandato professionale deriva dal tessuto etico-deontologico e metodologico della professione Entrambi sono regolati da norme CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ Norma deontologica e norma giuridica e loro potere cogente: Norma deontologica: natura giuridica, ma ha potere cogente solo all'interno dell'ordinamento professionale cui si riferisce (legge “domestica”[1]) Norma giuridica ha un potere cogente maggiore rispetto a quella deontologica, in quanto rivolta alla generalità dei cittadini Contrasto fra i due tipi di norme: prevale quella giuridica che nella gerarchia delle fonti del diritto, si pone ad un livello superiore rispetto alle norme di tipo deontologico [1] Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza 11 aprile - 6 giugno 2002 n. 8225 CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ ORDINE PROFESSIONALE COME ORGANO AUTOGOVERNO • Ordinamento giuridico riconosce il potere degli organi di autogoverno di alcune professioni (Ordine) di emanare norme deontologiche vincolanti per iscritti Albo • Ordine professionale potere disciplinare come potere controllo su osservanza Codice e sanzionare eventuali violazioni (RESPONSABILITA’ NEGATIVA) • RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA dovere del professionista di far corrispondere proprio agire professionale a norme del proprio Codice deontologico • Dal Codice emerge chiaramente che la professione si pone al servizio del bene comune, collocando al centro dell’intervento la persona e il comportamento professionale deve avere come scopo prioritario l’interesse e la tutela dei diritti dell’utente ( RESPONSABILITÀ POSITIVA) POSITIVA CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ NEGATIVA - PROCEDURA DISCIPLINARE E RELATIVE SANZIONI Procedimento disciplinare Attivazione: promosso d’ufficio o attivato a seguito di denuncia o segnalazione provenienti dall’autorità giudiziaria o da Enti o soggetti privati (art. 62 C.D. e art. 12 Regolamento sanzioni disciplinari e procedimento) Tentativo conciliazione: Presid. Croas (attento esame attendibilità e fondatezza segnalazione) può esperire tentativo conciliazione tra le parti (art. 12 R.) (ammonizione art. 2 o censura art. 3 Regolamento) Attività istruttoria (Commissione discipliare art. 13 R.): Pres. Com.ne disc. comunica ad as apertura procedimento, fatti addebitatigli,modalità presa visione atti,possibilità produzione controdeduzioni/documentazione e di nomina esperto sua fiducia Audizione as e parti interessate Relazione al Consiglio Chiusura procedimento (art. 16 R:) Consiglio può deliberare archiviazione se addebiti risultano infondati o comminare sanzione disciplinare. Eventuale sanzione comunicata ad as che può fare ricorso a Cnoas CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ CODICE DEONTOLOGICO: LE CINQUE AREE DI RESPONSABILITA’ DELL’AS Le cinque aree di responsabilità dell’assistente sociale: la persona utente/cliente, la società, colleghi e altri professionisti, l’organizzazione di lavoro, la professione C.D. non individua diverse responsabilità per diversi ambiti intervento Gli assistenti sociali, qualunque sia l'ambito in cui operano, hanno le stesse responsabilità deontologiche In relazione a specifici servizi, funzioni e situazioni in cui il servizio sociale interviene (penale, minorile ecc.), il professionista si può trovare più frequentemente a fronteggiare certe responsabilità, piuttosto che altre . Distinguere il piano della responsabilità del singolo assistente sociale da quelle della professione. La revisione del codice nel 2009 (attenua resp. As) CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ SENTIRSI RESPONSABILI DI TUTTO EQUIVALE A NON ESSERLO DI NIENTE (Agnes Heller) RESPONSABILITA’ Importante la consapevolezza dell’as su: • Contenuti: certi profili di responsabilità sono più forti in certi ambiti in certi tipi di intervento piuttosto che in altri • Confini:distinguere i diversi piani (deontologica, civile, amministrativa, disciplinare) e i diversi livelli (del singolo, del superiore gerarchico, del servizio …) • Consapevolezza acquisita da conoscenza – aggiornata – proprio mandato istituzionale (leggi di settore, regolamenti, circolari…) e mandato professionale (Codice deontologico) • Settori/ambiti intervento S.S. con M.I. chiaro (Ministero Giustizia, Interni, Sert) altri con M.I. meno definito (Enti locali, perlomeno rispetto a certe funzioni e compiti) CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA’ LE RESPONSABILITA’ NEL MANDATO D’AUTORITA’ Più avvertita responsabilità nel caso di interventi su mandato d’autorità : azione professionale più “vincolata” e valenza controllo può sembrare prevalente in quanto risponde a norme di legge che condizionano alcune libertà individuali Ambiti di intervento su mandato d’autorità: Minorile civile Funzioni di vigilanza, tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione ruolo genitoriale in presenza di fattori di rischio per il minore (art. 9 L. 184/83), proced. adozionale e Affidamento (184/83 agg. L. 149/2001), proced. autorizzazione i.v.g. minorenne, procedimenti ex artt. 330 – 333 C.C. (decadenza potestà sui figli, condotta dei genitori pregiudizievole ai figli), proced. per affidamento figli per separazione (art. 155 C.C.) e divorzio (art. 6 l. 898/1970) penale (DPR 448/1988) Adulti -> penale – salute mentale - tossicodipendenza CODICE DEONTOLOGICO: RIFERIMENTI A MANDATO D’AUTORITA Codice deontologico dell’a.s. Titolo III Cap. II Regole generali di comportamento dell’as Art. 20 “L’assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività” QUAL E’ LA RESPONSABILITA’ DELL’AS SANCITA DAL C.D. •Fornire ai soggetti interessati la più ampia informazione su proprio mandato, compiti [LINK ART. 12] Cosa comporta rapporto con l’ente/servizio e con l’a. s. da cosa deriva convocazione quali sono elementi informativi già in possesso dell’a.s. e quali conseguenze ha il rifiuto di collaborare Il procedimento che verrà attivato e i soggetti che saranno coinvolti Uso che sarà fatto degli elementi/dati di conoscenza raccolti Impegno che verrà richiesto Possibilità di risposta e possibili prospettive future • • Non osserva norma deontologica l’as che non informa, non spiega… PROBLEMA: in certi contesti di intervento difficile dare informazione e applicare massima trasparenza Codice deontologico dell’a.s. Titolo III Cap. II Regole generali di comportamento dell’as Art. 21 L’assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio Cosa intendiamo per funzioni «peritali»: significato ampio tutte quelle che la magistratura – Tribunale minori, Tribunale ordinario, Giudice tutelare, Corte d’Appello - Tribunale sorveglianza – assegna al servizio sociale per : •verifica eventuali casi di scarsa protezione e comportamento pregiudizievole dei genitori •verifica stato abbandono minore per eventuale avvio del procedimento adozionale •attività di valutazione sulle famiglie affidatarie o adottive •indagini eventualmente richieste, dal Giudice, per la decisione circa affidamento dei figli in caso di •separazione/divorzio conflittuale o modifica clausole inizialmente definite •indagine richiesta al servizio sociale dalla Corte d’Appello per decisione modifica prescrizioni • sull’affidamento del minore su ricorso di uno dei due genitori •Indagini svolte per T. minori o T. Sorveglianza per esecuzione penale minori e adulti Da non confondere con ruolo di consulente tecnico d’ufficio – CTU - (Art. 61 CPC) QUALE RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA? • IMPARZIALITA’ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO CODICE DEONTOLOGICO Art. 9 Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti. NECESSARIA CONSAPEVOLEZZA SU PROPRIE CONVINZIONI E APPARTENENZE PERSONALI L’assistente sociale deve avere consapevolezza del peso che proprie idee, valori, convinzioni, appartenenze hanno sull’agire in senso professionalmente rispettoso della persona sulla base dei principi professionali CODICE DEONTOLOGICO FATTORI DI COMPLESSITA’ NEGLI INTERVENTI SU MANDATO D’AUTORITA ’ IL SERVIZIO SOCIALE: svolge funzione di consulenza tecnica è chiamato ad esprimere valutazioni per organi decisionali le cui decisioni hanno peso rilevante sulla vita delle persone Es: è chiamato ad esprimere un parere sull’esistenza o meno di uno stato di pregiudizio del minore; sullo stato di abbandono del minore per dichiarazione adottabilità; sull’idoneità di una famiglia per l’adozione; sulla possibilità di avviare un progetto di reinserimento sociolavorativo di un minore o adulto in esecuzione penale parte da una situazione di “svantaggio”, soprattutto perché la relazione che andrà a stabilire ha tutti i requisiti per essere definita “debole” in quanto pesantemente legata ad aspetti prescrittivi e perché non nasce da un bisogno avvertito dalle persone coinvolte che, al contrario, “subiscono” l'intervento dei professionisti (la relazione fra assistente sociale e persone coinvolte è «difensiva»). Es: l’as che incontra la famiglia con un mandato di indagine da parte della Procura minori per verificare se esistono condotte gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore, si confronterà con genitori difesi, aggressivi, accusatori, tendenti alla negazione, al camuffamento; lo stesso nell’esecuzione penale, adulti e minori CODICE DEONTOLOGICO FATTORI DI COMPLESSITA’ NEGLI INTERVENTI SU MANDATO D’AUTORITA’ IL SERVIZIO SOCIALE: si addentra in un contesto (familiare, penale, tossicodipendenza…) che è denso di dinamiche ambivalenti, dinamiche emotivo-affettive forti, ecc., e lo è in modo esasperato nelle specifiche situazioni in cui il professionista interviene, soprattutto, e sempre più, in ambito minorile. Qui le implicazioni emotive coinvolgono, in misura maggiore rispetto ad altre aree, anche l'assistente sociale e gli altri operatori Ciò produce un'intensificazione dei vissuti e delle reazioni individuali (aggressioni ad as), ma anche collettive (spesso i casi finiscono sui mass media con grande clamore e con l'opinione pubblica che «scende in campo»); ciò espone il singolo as, il servizio, la professione a critiche, denunce Si tratta di contesti caratterizzati da un elevato grado di visibilità e di esposizione. Il lavoro dell'assistente sociale viene «osservato», analizzato e utilizzato dai giudici, dagli avvocati, dai responsabili di servizio e da colleghi della propria e di altre professioni, dei mass media, dell’opinione pubblica ALCUNI POSSIBILI ACCORGIMENTI METODOLOGICI PER FRONTEGGIARE LA COMPLESSITA’ PREMESSA: non esistono «soluzioni» standardizzate per situazioni complesse comples consapevolezza e chiarezza rispetto al proprio M.I., M.P., propria sfera competenza Se il compito attribuito (magistratura) è indefinito chiedere formalizzazione delle disposizioni Non esprimo valutazioni-pareri su aspetti che non rientrano in mia sfera competenza capacità riflessiva Capacità di mantenere equilibrio, imparzialità e indipendenza di giudizio (artt. 9, 21) Capacità di ascolto sospendere il giudizio, concentrandosi sull'ascolto e la conoscenza del punto di vista dell'altro per poterlo adeguatamente comprendere consapevolezza emotiva per non cadere nelle “trappole” emotive, negli stereotipi Capacità di collaborare/attivare collaborazioni non lavorare da solo/confronto/consulenza…soprattutto in situazioni complesse (art. 19 C.D.) a livello di servizio attivare convenzioni, protocolli, linee guida ALCUNI POSSIBILI ACCORGIMENTI METODOLOGICI PER FRONTEGGIARE LA COMPLESSITA’ •Informare le persone • Puntare il più possibile alla “trasparenza” delle informazioni (quelle già in possesso dell'operatore), dei criteri e delle modalità che saranno utilizzate per l'indagine. Chiarezza come primo passaggio per Veicolare messaggio di imparzialità e fondare la collaborazione. SPUNTO INTERESSANTE (S. CIRILLO): Centralità informazione soprattutto nei contesti connotati da mandato d’autorità, in cui il rapporto si connota per un più marcato ruolo di “controllo” dell’operatore POSSIBILE TRASFORMARE LA FUNZIONE DI CONTROLLO IN UN PUNTO DI FORZA DEL PROCESSO D’AIUTO (TUTELA) Documentare proprio lavoro •Nelle relazioni importante citare fonti dei dati per far sì che sia chiaro su quali elementi si basa il parere/ valutazione espressa Segnalare formalmente proprie difficoltà •(eccessivo carico lavoro – art. 48 C.D. – difficoltà a espletare proprio mandato per carenza risorse COMPETENZA (art. 18 C.D.) conoscenze scientifiche (Sapere) capacità comportamentali, atteggiamenti, attitudine riflessiva (Saper fare) – capacità relazionali sia cognitive che emotivo-affettive (Saper essere) - tutto ancorato a valori e riferimenti etici Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio Codice deontologico dell’a.s. Titolo II Principi Art. 10 “L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnicoprofessionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio.” ASPETTI IMPORTANTI DELL’ARTICOLO 10 implicazioni su operatività dell'assistente sociale per rapporto fra: Mandato professionale, metodologia di intervento dell'assistente sociale Ente di appartenenza, sue procedure e regolamenti, norme che riguardano tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni); Rapporto fra assistente sociale e suoi superiori, quando sono assistenti sociali o quando appartenenti a diverso profilo professionale Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio RIFERIMENTI NORMATIVI legge 23 marzo 1993, n.84, Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale; D.M. 28.11.2000, Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni – Gazzetta U. n.84 aprile 2001. AUTONOMIA TECNICO – PROFESSIONALE E DI GIUDIZIO: • Art. 10 C.D. • Legge 84/1993 – art. 1 comma 1° “l'assistente sociale opera con autonomia tecnicoprofessionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio”, comma 4° “Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale”. Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio 3 Codice comportamento dipendenti P.A., art. 8 comma 2° “il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori”. IMPORTANTE: assistente sociale fa parte (in maggioranza) della P.A.; sua attività – processo professionale – si configura come attività P.A. (procedimento amministrativo) DUE PIANI DI ANALISI Deontologico Amministrativo - disciplinare Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio PIANO DEONTOLOGICO La responsabilità deontologica che, ai sensi articolo 10 Codice Deontologico, fa capo all'assistente sociale è avere consapevolezza di: riferimenti etici della professione (promanano tutti dalla dignità e centralità della persona); riferimenti scientifici le conoscenze necessarie (principio di competenza); diritto/dovere all'autonomia di giudizio e tecnico-professionale Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio COME SI DIFENDE LA PROPRIA AUTONOMIA? Due aspetti importanti: Chi sono – dove sono – cosa faccio – come lo faccio. 1 Autonomia si difende in primis con forte competenza professionale, consapevolezza proprio ambito competenza, ruolo, funzioni, compiti (Mandato professionale e Mandato istituzionale). Chiarezza su perimetrazione di tali elementi consente di rivendicare (difendere) nostro spazio intervento. RISCHIO difesa proprio ambito specialistico positiva entro certi limiti, ma negativa se diviene rifiuto del confronto, di trasmettere informazioni, meccanismo solo difensivo e rivendicativo (assistente sociale professione ancora debole rispetto a professioni “forti”. PUNTO DI FORZA competenza professionale forte e matura consente flessibilità nella gestione del campo di competenza/intervento. 2 Chiarezza su significato “autonomia tecnica e indipendenza di giudizio” Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio PIANO AMMINISTRATIVO - DISCIPLINARE 1 RESPONSABILITA’ TECNICA E' propria del professionista assistente sociale e nella conduzione di un caso riguarda: aspetti metodologico - procedurali e percorso operativo; valutazione tecnico-professionale; ipotesi progettuale Autonomia tecnica e di giudizio l'assistente sociale ha autonomia nel compimento del processo di aiuto, in tutte le sue fasi. Con assegnazione di un caso l'assistente sociale assume responsabilità tecnica sullo stesso 2 RESPONSABILITA’ DECISIONALE E' propria dell'Ente per le decisioni politico-organizzative, di allocazione di risorse e decisioni politico-organizzative, di allocazione di risorse di carattere generale. Responsabilità esterna E' propria dell'Ente che ha la rappresentanza esterna. Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio I NODI CRITICI DELL’OPERATIVITA’ A) IL PROGETTO Progetto con interventi “onerosi”: conflitto tra autonomia tecnica assistente sociale e responsabilità decisionale Ente su allocazione risorse possibile contrasto fra assistente sociale e responsabile/dirigente possibile richiesta all'assistente sociale di modificare progetto in relazione a effettiva disponibilità di risorse Le possibili strategie L'Ente può segnalare necessità variazione solo su parte che prevede utilizzo risorse la modifica deve essere valutata e apportata (condivisa) dall'as che ha elaborato il progetto Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio A) AUTONOMIA TECNICO PROFESSIONALE E DIRIGENZA? Dirigente/responsabile assistente sociale: può esercitare sull'operato del dipendente assistente sociale controllo tecnico di merito e di metodo. Contrasto su conduzione tecnica: Assistente sociale con incarico diviene responsabile del caso; con assegnazione conduzione caso si attiva rapporto fiduciario da parte Ente rispetto ad assistente sociale Dirigente/responsabile altro profilo professionale: non può esercitare sull'operato del dipendente assistente sociale controllo tecnico di merito e di metodo. L'assistente sociale dovrà rendere conto solo su aspetti amministrativi, su distribuzione risorse, rappresentanza esterna. Autonomia tecnico-professionale e indipendenza di giudizio B) LA FIRMA DELLE RELAZIONI Assistente sociale: tecnico a cui amministrazione pubblica (lo Stato, la società) affida mandato di dare risposta a bisogni/problemi/fenomeni individuali e sociali, ritenendolo “competente” sulla base sua specifica competenza professionale. Assistente sociale deve poter esplicare tale mandato professionale. Relazione sociale: atto in cui assistente sociale documenta suo procedimento, valutazione tecnica e ipotesi progettuale. Relazione firmata da chi ha svolto indagine sociale, come atto assunzione responsabilità tecnico-professionale e amministrativa. Responsabilità e rappresentanza esterna è dell'Ente (chi è delegato alla rappresentanza) Firma relazioni: assistente sociale che ha condotto indagine, responsabile servizio, o altri operatori nel caso di interventi congiunti. Varie modalità..