regolamento per la fornitura del gas

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regolamento per la fornitura del gas
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL GAS
Generalità
Per TUBAZIONE STRADALE si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate
posate sul suolo pubblico o privato che partendo da una centrale di produzione o dalla
cabina di prelievo, riduzione o misura, portano il gas agli impianti di derivazione di utenza.
Esso viene eseguito a cura e criterio della Società che ne rimane proprietaria e che può
attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, e manutenzioni
opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.
Per IMPIANTO ESTERNO si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed
elementi compresi fra le tubazioni stradali (queste escluse) ed il gruppo di misura di utenza
(questo compreso) costituenti le installazioni necessarie a fornire gas all'utenza. Esso viene
eseguito a cura e criterio della Società che ne rimane proprietaria e che può attuare le
modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti e manutenzioni opportune per
adeguarlo alle necessità del servizio. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla
preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati o del suo legale
rappresentante, da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché ai permessi delle
Autorità competenti.
Per IMPIANTO INTERNO si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che
distribuiscono il gas dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.
L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono
rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.
Impianto esterno e misuratori
Art. 1 - Per ottenere la fornitura del gas in uno stabile o alloggio non dotato del necessario
impianto esterno - dalla esistente condotta in gas fino al misuratore di utenza, il Proprietario o
l'inquilino interessato deve presentare richiesta alla Società, nelle forme previste dalla
stessa, affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie per effettuare
l'allacciamento. A tale scopo la Società, accettata la domanda a termine di Convenzione,
verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un'offerta
valida 60 giorni, salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare del contributo
che dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori. Tale contributo di allacciamento a fondo
perduto, sarà commisurato al valore delle opere occorrenti.
L'impianto resterà di proprietà della Società, che pertanto ne assume l'obbligo della
manutenzione e le conseguenti responsabilità. Il richiedente dell'allacciamento, all'atto del
pagamento, dovrà produrre autorizzazione scritta dell'Amministratore o del proprietario dello
stabile per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. La Società indicherà in
linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del
preventivo, la data di inizio dei lavoro e dell'erogazione del gas che restano, in ogni caso,
subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli occorrenti
permessi di passaggio delle tubazioni, ove necessari. In mancanza di dette autorizzazioni, la
Società avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo già versato.
Art. 2 - L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a cura e criterio della
Società che ne rimane proprietaria a tutti gli effetti e che provvede con diritto esclusivo ad
installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le
necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù. Le nicchie e/o
cassettoni per l'alloggiamento del contatore e eventuali regolatori di pressione devono essere
eseguiti a cura e spese dell'utente.
Art. 3 - Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento
dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta
scritta previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo ari. 16, dei
contratti di fornitura gas - e rimborsare la Società delle spese sostenute per la rimozione.
Art. 4 - Non è consentito all'Utente, né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile
manomettere e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o
lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio gas (allacciamento a
tubazioni di gas di prese di terra per impianti elettrici, installazione di caldaie o di depositi di
combustibili in locali ove è situato l'impianto gas, chiusura di balconi o ripiani aperti
attraversati da tubazioni gas, ecc.) se necessario in casi del genere la Società potrà
modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del Proprietario,
addebitando le spese relative al lavoro. La Società qualora riscontrasse che una qualsiasi
parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o
comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, Utenti o Proprietari, il rimborso di
tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei
danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di
misura. Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle
citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della
fornitura del gas agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni
caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati da infrazioni del genere.
Art. 5 - Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dalla Società che, anche nel
corso del contratto, ne stabilisce a suo criterio la ubicazione e la portata che sarà
proporzionata agli apparecchi utilizzatori serviti. Sul misuratore e sui relativi rubinetti di uscita
ed entrata la Società farà apporre i contrassegni ed i sigilli prescritti dall'Ufficio Metrico e
quelli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i
contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi il gas prima della
stipula del relativo contratto con la Società, è soggetto ad una penalità non inferiore al valore in
lire di 50 metri cubi di gas valutati a tariffa normale, oltre al pagamento delle eventuali
spese di cui all'ari. 4 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere alla
Società. Formalizzando il rapporto di utenza, l'Utente non potrà provvedere di sua iniziativa
all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dalla Società a
richiesta verbale o telefonica dell'interessato: in caso di infrazione a tale norma la Società è
sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e l'Utente dovrà versare alla Società una penale
da questa stabilita. È tassativamente vietato riverniciare il misuratore: qualora l'Utente
contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la
sua sostituzione saranno a carico dell'Utente.
L'Utente è responsabile della buona
conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le
riparazioni o sostituzioni a lui imputabili e, a richiesta della Società, è tenuto a riconsegnarlo
con i relativi annessi (compresi i sigilli ed i contrassegni). Per ogni apertura, chiusura,
cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'Utente, la Società avrà i diritto
di addebitargli la relativa spesa. È fatto divieto all'Utente di spostare il misuratore dal luogo in
cui la Società lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché ripetere la spesa
della messa in ripristino, la Società avrà il diritto di applicare una penale pari alla spesa
occorsa per il ripristino stesso.
Impianto interno
Art. 6 - L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del
misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi
sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso dell'Utente - il quale dovrà
servirsi di un installatore abilitato che vi provvedere in conformità alle norme vigenti ed alle
istruzioni di massima che potrà ottenere dalla Società stessa. Resta pertanto estranea la
Società da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di
gas o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni successive dell'impianto
interno. Salvo autorizzazione scritta della Società, non è consentita l'installazione
sull'impianto interno di aspiratori o altri apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla
regolarità di erogazione del gas. 1 valori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto
interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche di cui al
successivo Art 9 sono comunque a carico dell'Utente. Non è consentito il collegamento
diretto fra uscita misuratore ed apparecchi di utilizzazione senza regolare impianto interno. Il
proprietario dello stabile e gli inquilini non possono installare nei locali dove esistono
tubazioni del gas, salvo preventivo accordo con la Società fornitrice, impianti i quali possano
comunque modificare la sicurezza del servizio gas. Qualsiasi infrazione a tale clausola farà
ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere
che si verificassero.
Contratto
Art. 7 - Per utilizzare il gas il richiedente - o chi per esso con delega scritta - deve farne
regolare richiesta alla Società, sottoscrivendo l'apposita domanda di somministrazione del
gas. All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare alla Società il
pagamento del contributo a fondo perduto per l'allacciamento, di cui all'ari. 1 del presente
regolamento, il pagamento delle somme dovute per posa contatore, spesa di stipulazione
contratto ecc. e versare a titolo di anticipo infruttifero una somma in contanti commisurata
alla entità della fornitura prevista con un minimo valutato pari al valore in lire di 5 mc di gas
computato al prezzo massimo, per ogni fiamma di portata del misuratore. L'importo di detto
anticipo sarà automaticamente adeguato dalla Società per tutta l'utenza a seguito della
modifica del prezzo massimo del gas.
L'anticipazione verrà altresì adeguata dalla Società qualora l'Utente venisse a variare nel
corso della fornitura il tipo di utilizzo e/o l'entità dei consumi.
L'anticipazione di ciascun Utente verrà conguagliata con l'ultima bolletta all'atto della
cessazione del rapporto di utenza, previa regolazione da parte dell'Utente medesimo di ogni
altra pendenza per qualunque titolo. Chi occupa dei locali in subaffitto da terzi non può
ottenere la fornitura del gas a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi
ha dato in subaffitto i locali. Qualora l'Utente intenda associare all'impiego del gas quello di
energie di tipo rinnovabile e/o di ricupero (ad esempio solare, eolica ecc.) dovrà ottenere
l'autorizzazione preventiva della Società, per le modalità di impiego del gas e le portate
impegnate. In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo oltre ad essere rispondenti alle
Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno
osservare le disposizioni particolari che la Società, d'accordo con il Concedente ed il
Comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.
Art. 8 - Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso del gas, il subentrante deve
avvisare subito la Società presentando l'apposita domanda, diversamente risponderà di ogni
eventuale consumo di gas lasciato insoluto dall'Utente cessante. A carico del subentrante la
società potrà inoltre applicare un contributo pari al valore in lire di 25 metri cubi di gas
valutati alla normale tariffa vigente nel momento del subentro; ciò a titolo di compenso per le
spese che la Società dovrà sostenere per voltura, eventuali opere di revisione della presa,
ecc.
Art. 9 - La fornitura del gas avviene all'uscita del misuratore. La Società ha la facoltà di
modificare in qualsiasi momento, in accordo con l'autorità competente, le caratteristiche
tecnologiche della fornitura. La Società con l’accettazione della domanda di
somministrazione e con l'esazione degli importi di cui agli Art. 1-8, non assume alcun
impegno circa la data di installazione o riapertura del misuratore. L'Utente, però, potrà
richiedere la restituzione di quanto versato senza diritto ad interessi, qualora l'installazione o la
riapertura non avvenisse entro tre mesi dalla domanda di somministrazione gas.
Prezzo e pagamento
Art. 10 - Il prezzo del gas è quello fissato secondo le norme vigenti. Qualsiasi imposta
presente o futura sul consumo e sulla produzione del gas, come pure sui misuratori, che
comunque si ripercuota sui costi o sui prezzi, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare
alla Società unitamente all'importo per la fornitura del gas.
Art. 11 - La Società provvederà alla fatturazione nei periodi da essa stabiliti. L'Utente deve
effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dalla Società. A carico dell'Utente
moroso che entro quindici giorni dalla data di scadenza indicate nella bolletta non abbia
provveduto al pagamento, sarà applicata una penalità pari al 6% dell'importo complessivo
della bolletta con un minimo pari al valore di 1 metri cubi di gas al prezzo massimo, fatto
salvo comunque il danno ulteriore e oltre, in ogni caso, gli interessi di mora. Inoltre, trascorsi
trenta giorni dalla data di scadenza indicata nella bolletta, la Società, non provvedendo
l'Utente al pagamento, avrà diritto di sospendere la fornitura del gas all'Utente, salvo ogni
altra azione per il recupero del credito. In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente
può presentare reclamo alla Società, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento
integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dalla Società.
Misure e controlli
Art. 12 - La lettura e la verifica dei misuratori saranno eseguite periodicamente, secondo turni
stabiliti dalla Società; alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di
riconoscimento della Società, l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai
propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti della Società o altre
esigenze di servizio. La Società potrà richiedere l'auto lettura dei consumi da parte
dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di lettura d'acconto, calcolata sulla base dei
consumi registrati o presunti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva.
Art. 13 - In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente
dovrà segnalare prontamente il fatto alla Società, che, previe le opportune verifiche effettuerà la
valutazione del consumo di gas durante il periodo di irregolare funzionamento del
misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente,
oppure a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa il gas da meno di un
anno. In mancanza di fatturazioni precedenti verrà addebitato un consumo proporzionale
all'impegno contrattuale. Analogamente la Società addebiterà il mancato consumo se
l'irregolarità viene constatata dall'incaricato della Società, salvo una maggiorazione del 30%
quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile
all'Utente.
Art. 14 - La Società può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli
assumendone tutte le spese relative. L'Utente ha diritto di fare eseguire in qualsiasi momento
un controllo del misuratore in contraddittorio con la Società, previo versamento alla Società
dell'ammontare presumibile delle spese; tale importo sarà rimborsato se dal controllo
risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge: in ogni caso
l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo alla fatturazione precedente il controllo
del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, ed alla fatturazione in corso, restando
escluso ogni rimborso relativo ai consumo misurato in periodi antecedenti.
Interruzioni e cessazioni
Art. 15 - Se per cause di forza maggiore (quali ad esempio decadenza della concessione,
guerre, scioperi, carenze di materie prime), o per necessità di modifiche sostanziali agli
impianti di produzione del gas, la Società dovesse comunque interrompere la fornitura del
gas all'Utente, questi non avrà diritto ad alcun indennizzo. Salvo casi eccezionali, in cui per
dimostrati motivi tecnologici, non venga diversamente pattuito con l'Utente, i privati
consumatori non avranno diritto ad alcuna indennità né per interruzioni né per deficienza di
qualità, pressione o quantità del gas.
Art. 16 - L'Utente che non intenda più utilizzare il gas, anche nel caso in cui gli succeda altro
Utente, deve darne tempestiva comunicazione alla Società - inviando lettera raccomandata,
o presentandosi alla Sede - per ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del
misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di gas e del nolo misuratore fino al
momento della
chiusura.
Se
l'Utente
non
provvederà
a
disdettare
il
contratto di
somministrazione gas resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per
consumi di gas, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel
quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della
fornitura.
I misuratori chiusi per cessata fornitura del gas possono essere rimossi a criterio della
Società. Anche nel caso di mancanza di consumo di gas per un periodo ininterrotto di
almeno dodici mesi, la Società avrà la facoltà di interrompere la fornitura e di asportare il
misuratore. Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli agenti della Società per le necessarie
operazioni di chiusura od asportazione del misuratore, la Società avrà diritto d'azione
giudiziaria in sede civile e penale.
Art. 17 - La Società avrà il diritto di interrompere la fornitura del gas all'Utente, senza obbligo di
preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente nei seguenti casi: ritardi di
pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti alla Società nei termini indicati all’Art. 11;
infrazioni od opposizioni da parte dell'Utente a quanto stabilito negli arti 4, 5, 6,7,12.
Art. 18 - In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della
sentenza dichiarativa: qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del
fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura del gas. Le spese per le opere
occorrenti per il riallacciamento a carico dell'Utente e dovranno essere versate
anticipatamente.
Controversie
Art. 19 - Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti il Foro
competente è quello di Foligno.
Norme di sicurezza
Art. 20 - L'Utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le
eventuali disposizioni (non indicate sopra) che la Società, d'accordo con il Concedente ed il
Comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza
pubblica. L'Utente non potrà installare altri apparecchi utilizzatori, oltre a quelli dichiarati nella
domanda di somministrazione, senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione della
Società.
Art. 21 - Quando sospende l'uso del gas, l'Utente deve chiudere accuratamente il rubinetto
del misuratore e quelli degli apparecchi di utilizzazione.
Art. 22 - Qualora rilevasse odore di gas, specialmente se in locali chiusi, l'Utente non deve
accendere fiamme libere né manovrare interruttori o campanelli elettrici, ma deve spalancare
subito le finestre, controllare che i rubinetti del misuratore e degli apparecchi del gas siano
chiusi e avvisare immediatamente la Società. L'Utente è pure tenuto a segnalare alla Società
qualsiasi anomalia riscontrata nella erogazione del gas. Verificandosi danni agli impianti della
Società per incendi, scoppi, ecc., l'Utente che vi abbia concorso sarà tenuto a risarcirli alla
Società per la quota di concorso in colpa riconosciutagli.
Art. 23 - È vietato alle tubazioni dell'impianto gas ed in particolare usarle come messa a terra
per apparecchiature elettriche (televisori, radio, lavatrici, ecc.). È altresì vietato collocare
oggetti pesanti od ingombranti, o sostanze corrosive intorno o sopra il misuratore.