regolamento per la disciplina delle attivita` di estetista e affini
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regolamento per la disciplina delle attivita` di estetista e affini
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI ESTETISTA E AFFINI Art. 1 – Scopo e campo di applicazione Art. 2 - Definizioni Art. 3 – Normativa di riferimento Art. 4 – Autorizzazione per l’esercizio dell’attività Art. 5 – Prescrizioni per le attività promiscue Art. 6 – Qualificazione professionale Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione Art. 8 – Priorità nell’esame delle domande Art. 9 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione Art. 10 – Distanze minime Art. 11 – Zonizzazione Art. 12 – Requisiti igienico sanitari e di sicurezza Art. 13 – Orari e tariffe Art. 14 – Trasferimento dell’autorizzazione Art. 15 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione Art. 16 – Vigilanza e sanzioni Art. 17 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie Art. 18 – Adeguamento norme generali Art. 1 – Scopo e campo di applicazione Legge n° 1 del 04/01/1990 art. 5; 1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell'attività di estetista e delle attività ad essa affini, svolto: • • • in forma individuale o da società di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, a pagamento o a titolo gratuito. L’attività di estetista, definita dalla normativa vigente, comprende i trattamenti e le 2. prestazioni eseguiti sulla superficie del corpo umano, di seguito elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva: a) Interventi diretti a favorire l’abbronzatura; b) attività di massaggio estetico; c) disegno epidermico o trucco semipermanente; d) interventi onicotecnici. D.P.R. n. 447/98 3. Per attività affini si intendono gli interventi di: a) Tatuaggio permanente; b) piercing. 4. Chiunque intenda esercitare l'attività di estetista, deve munirsi di apposita autorizzazione unica rilasciata dal Servizio Sportello Unico alle Imprese. 5. L’esercizio delle attività affini, di tatuaggio e piercing non è subordinato, dalla legislazione vigente, al possesso di alcuna qualificazione professionale. Chiunque intenda svolgere attività di tatuaggio o piercing deve, comunque, richiedere allo Sportello Unico per le imprese l’autorizzazione sanitaria per i locali e attrezzature che verrà rilasciata previo parere d’ idoneitàsanitaria rilasciata dagli Uffici sanitari competenti. 6. Scopo Non sono soggette alla disciplina contenuta nel presente regolamento le attività di: a) Riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo; b) ginnastica sportiva ed educazione fisica. Campo di applicazione Art. 2 - Definizioni L’attività di estetista è di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti, 1. anche se presso il domicilio dell'esercente. Attività di tipo esclusivo L’attività di estetista è di tipo promiscuo, se svolta da una o più imprese, negli stessi locali 2. o in locali comunicanti, congiuntamente all'esercizio di: attività di barbiere e parrucchiere; • • vendita di prodotti cosmetici, con le prescrizioni del successivo art. 5 • altre attività genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere della persona. Attività di tipo promiscuo Si definisce Centro Integrato l’accorpamento in un unico complesso funzionale di più Centro Integrato 3. attività di servizio, artigianali e commerciali, tra loro integrate ed aventi come obiettivo quello di fornire all’utenza o alla clientela uno standard di prestazione il più completo e funzionale possibile. Si intende per “Centro di abbronzatura, solarium” il locale in cui vengono effettuati 4. trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A anche se a gettone. Per massaggio estetico si intende la pratica sul corpo, compiuta con le mani o con appositi 5. apparecchi, mediante frizioni o pressioni per riattivare le funzioni dei muscoli espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo. L.R. n° 4 7del 01/08/1997 Centri di abbronzatura e solarium Massaggio estetico 6. Si intende per disegno epidermico o trucco semipermanente, l'insieme dei trattamenti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o preteggerne l'aspetto estetico, anche attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti Disegno epidermico o trucco semipermanente Si intende per attività di onicotecnico, la preparazione, la lavorazione e la modellatura di 7. una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per finalità estetiche e legate ad attività sceniche, di moda o di spettacolo. Onicotecnico Le attività di riabilitazione, ortopedica, audioprotesista e podologa sono di tipo 8. parasanitario. Esse sono usualmente svolte in appositi centri specializzati da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale. Riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo Per ginnastica sportiva ed educazione fisica, si intendono tutte le attività fisiche definite e 9. regolamentate dalla legge regionale n° 47 del 01.08.1997 Ginnastica sportiva ed educazione fisica 10. Si intende per tatuaggio permanente l'attività consistente nella colorazione permanente ed indelebile, di figure o disegni, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti. Tatuaggio 12. Si intende per piercing, l'attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo. Piercing Art. 3 – Normativa di riferimento Legge n° 1 del 04/01/1990 per la disciplina dell'attività di estetista. L.R. n° 47 del 24/09/1992 : Norme di attuazione della legge 04/01/1990 n.1 per la disciplina dell'attività di estetista D. L.gs n° 114 del 31/03/ 1998 : Riforma della disciplina relativa al settore del commercio D.P.R. n. 447/98 : Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi. Art. 4 – Autorizzazione per l’esercizio dell’attività L'autorizzazione unica per l’esercizio delle attività di estetista ed affini , è valida per i locali Contenuto 1. dell’autorizzazione in essa espressamente indicati. 2. In caso di più imprese esercenti nella medesima sede, i titolari, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, devono presentare idonea documentazione cartografica in cui vengano chiaramente identificati gli spazi destinati alle singole attività e i locali di utilizzo comune. Nel caso di attività svolte presso il domicilio dell'esercente, l’autorizzazione è rilasciata 3. Attività svolte presso il domicilio unicamente a persona fisica che ivi abbia la propria residenza. In tal caso i locali debbono: dell’esercente presentare i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza definiti nell'art. 12, • • osservare i requisiti di distanza e di superficie definiti nei seguenti articoli 10 e 11; • essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con loro non comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico. Nell’ipotesi prevista al presente comma è fatto obbligo di esporre l’insegna dell’azienda ed il tipo di attività svolta. Il richiedente l’autorizzazione deve permettere i controlli alle autorità competenti; 4. Sono ammesse prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, purchè siano effettuate Prestazioni in luogo diverso dalla sede dal titolare dell'impresa o da altro addetto qualificato, esclusivamente nei seguenti casi: autorizzata a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili; b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo; c) in via generale, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo. L’esercizio dell’attività di estetista è comunque subordinato al possesso di idonea qualificazione professionale ai sensi del successivo articolo 6 accertato tramite la Commissione Provinciale per l’artigianato; E' vietato l'esercizio delle attività di estetista ed attività affini, in forma ambulante o 5. mediante posteggio. Legge n° 1 del 04/01/1990, art. 7; La vendita o la cessione ai Clienti di prodotti cosmetici strettamente inerenti allo 6. svolgimento dell’attività di estetista, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di esercizi di vicinato. Vendita o cessione di prodotti cosmetici Art. 5 – Prescrizioni per le attività promiscue 1. Le attività promiscue devono essere svolte in locali che: • presentino i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza definiti nell'art. 12, • osservino i requisiti di distanza definiti all’art.10. L'esercizio di vendita di prodotti cosmetici svolto congiuntamente all’attività di estetista 2. deve avvenire, oltreché in forma specializzata, con un volume d'affari prevalente rispetto ad eventuali altri prodotti per i quali l'esercizio commerciale sia autorizzato. Requisiti generali Vendita di prodotti cosmetici Per il rilascio dell’autorizzazione, questa prescrizione deve essere certificata da un 3. dichiarazione del titolare dell'attività commerciale, fatta salva ogni verifica successiva da parte dell'ufficio competente anche in ordine al mantenimento di tale condizione Art. 6 – Qualificazione professionale Legge n° 1 del 04/01/1990, art.4; La qualificazione professionale richiesta dalla legge per poter esercitare l'attività di 1. estetista, deve essere posseduta: a) nelle imprese individuali artigiane: dal titolare; b) nelle imprese artigiane gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore dell'azienda. c) Nelle imprese non artigiane dai soci e/o dai dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista. Attività di estetista: Chi deve possedere i requisiti professionali I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in 2. possesso di tali qualifiche, possono operare sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica. Per chi non ha i requisiti professionali L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing non è subordinato, dalla legislazione 3. vigente, al possesso di alcuna qualificazione professionale specifica. Attività affini Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione 1. La domanda per l'autorizzazione all’esercizio dell’ attività di estetista e dell’attività di tatuaggio e piercing, va presentata al Servizio Sportello Unico per le Imprese e deve contenere i dati e documenti riassunti nella seguente tabella: a) Dichiarazione relativa alla disponibilità e ubicazione dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività; Nuova autorizzazione Trasferimento autorizzazione si si b) documentazione necessaria per la richiesta di idoneità sanitaria dei locali, secondo le indicazioni di cui all’art. 12 del presente regolamento e la modulistica del Servizio Sportello Unico alle Imprese; dichiarazione relativa all’agibilità o conformità edilizia dei locali; c) d) Estensione Autorizzazione ad altre attività SI si si richiesta di autorizzazione/voltura/aggiornamento agli scarichi idrici si e) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonché del relativo accesso; si dichiarazione relativa alle generalità del personale partecipante all'esercizio f) dell'attività in modo professionale; si no SI g) Per la sola attività di estetista: documentazione comprovante il possesso della prescritta qualificazione per tutto il personale che svolge l'attività in modo professionale; si no SI h) nel caso di società, da copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati oppure visura o certificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese o relativa autocertificazione. . Rifer. D.P.R. 447/98 si no SI Nel caso vi sia la necessità di attuare un intervento edilizio preventivo per la realizzazione o In caso di 2. intervento edilizio ristrutturazione dei locali, il titolare dovrà inoltrare allo Sportello Unico per le Imprese apposita richiesta di autorizzazione unica, corredata di istanza inerente l’intervento edilizio. Al termine delle opere, dovrà essere inoltrata al medesimo ufficio la richiesta di 3. autorizzazione per l’attivazione effettiva dell’attività, corredata degli atti necessari sia per la conclusione della procedura edilizia che per l’ottenimento della certificazione di idoneità igienicosanitaria dei locali. Art. 8 – Priorità nell’esame delle domande Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento delle attività 1. esistenti, sono esaminate in base all'ordine cronologico della data : • di presentazione, se la domanda è completa delle indicazioni e della documentazione prevista dall’art. 7; • di ultima integrazione, in caso contrario. Esame delle domande A parità di data di presentazione valgono, ai fini del rispetto delle distanze minime previsto 2. dall'art. 10, i seguenti ulteriori criteri di priorità: a) domande di trasferimento di attività già esistenti; Priorità b) domande di autorizzazione per l'esercizio di attività in forma promiscua; c) domande di autorizzazione per l'esercizio di attività in forma esclusiva. Art. 9 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione 1. Il rilascio di nuove autorizzazioni avviene a seguito della verifica: a) Per la sola attività di estetista: della qualificazione dei soggetti che svolgono l'attività in modo professionale; b) Per l’attività di estetista ed affini: del rispetto dei requisiti di sicurezza e dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili, destinate allo svolgimento dell’attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati dal personale addetto; c) del rispetto delle distanze minime previste dal successivo art. 10. I titolari delle nuove autorizzazioni devono presentare al Servizio Attività Produttive, la 2. visura o certificazione che ne attesti l’iscrizione : all'albo delle imprese artigiane, per le imprese di tale tipologia • • nel registro delle imprese, per tutte le altre tipologie di impresa Iscrizione ad albi o registri Art. 10 – Distanze minime Il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura delle nuove attività di estetista e di attività 1. affini, è subordinato al rispetto di una distanza minima, nell’ambito delle singole zone come definite all’art.11, da altri esercizi preesistenti e già autorizzati per la stessa attività, definita calcolando la radice quadrata di: ____________________superficie di zona in mq___________________ n.residenti : numero addetti n.res. x addetto n.eser. attivi + 7,122(coeff. di stabilizzazione) D.Lgs. n° 114 del 31 marzo 1998, 2. Il rispetto delle distanze di cui sopra non è richiesto qualora l'attività sia già esistente ad una distanza inferiore a quelle calcolate come sopra. Quando è richiesto… … quando non è richiesto Le distanze minime vanno rispettate anche in caso di trasferimento nell’ambito di una 3. stessa zona e tra zone limitrofe va rispettata quella della zona per la quale è prevista la distanza maggiore. La distanza minima è misurata da ingresso a ingresso, secondo il percorso stradale più 4. breve e con riferimento alla mezzeria della strada, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dal posizionamento delle strisce pedonali. Metodo di misura Il presente articolo non si applica agli esercizi che provvedono alla regolarizzazione ai sensi 5. dell’art.17 comma 2. In caso di trasferimento dei medesimi dovranno comunque essere rispettate le distanze previste ai sensi del presente articolo. Distanze per E’ consentito il trasferimento temporaneo per un periodo massimo di mesi sei, salvo 6. possibilità di proroga, per comprovate esigenze connesse all’agibilità e disponibilità dei locali che esercizi esistenti che ospitano l’attività, fino ad un massimo di complessivi mesi dodici regolarizzano la posizione Sulla base dei dati riferiti alla superficie di zona, alla popolazione ivi residente, al numero 7. degli esercizi attivi in zona e degli addetti, il responsabile del procedimento, presso lo Sportello unico per le attività produttive, provvede all’aggiornamento del calcolo delle distanze da rispettare in ciascuna zona con cadenza biennale a decorrere dalla data di esecutività del regolamento. I dati desunti dal calcolo hanno validità biennale, restando invariati nell’arco del biennio indipendentemente dal rilascio di nuove autorizzazioni. Art. 11 – Zonizzazione Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’attività di estetista e affini, il territorio comunale 1. è diviso nelle seguenti zone, secondo i confini delineati dalla planimetria allegata in calce al presente regolamento: Zona 1: Vicolo dell’Achilla, Viale Adriatico, Vicolo Alemanni, P.le Andrea da Recanati, Via Angelo da Bevagna, Via Antici, Viale Badaloni, Viale Battisti, Via Belvedere, P.le Bianchi, Via Calcagni, Via Campo Boario, Via Campo dei Fiori, Via Campo Sportivo, P.le Cappuccini, Via Cappuccini, Viale Carducci, Via Cavour, Volto del Cenciaro, Vicolo del Circondario, Viale Colle dell’Infinito, Via Colombella, Viale Corridoni, P.le XVIII Settembre, P.le Duomo, Via Falleroni, Via della Fonderia, P.le Gioberti, P.le Giordani, Via Gregorio XII, Via Jacometti, Vicolo Impiccolati, Piazza G. Leopardi, P.le M. Leopardi, Viale E. Leopardi, Via Leopardi, Vicolo Lombardi, V.le Matteotti, P.le Mazzagalli Morotti, Via Mazzini,Viale Monte Conero, Via Montemorello, Via Monte Volpino, Via dei Monti Azzurri, Via Monte Tabor, Via Moroncini, Vicolo dell’Olmo, Via dell’Ospedale, P.le Pascucci, V.le Passero Solitario, P.le Patrizi, V.lo Percivalli, Corso Persiani, Via Ponte alle Cappuccine, Via Porta Cerasa, Via Porta Pesa, Via I° Luglio, Via della Residenza, Via Riccabella, V.lo Ripetta,, Via Roma, P.le Sabato del Villaggio, V.lo S. Michele, V.lo S. Pietro, P.le S. Agostino, Via S. Stefano, V.lo S. Vito, V.lo Sebastiani, V.lo Spezioli, V.lo del Teatro, Via Venieri, Via XX Settembre, V.lo Verzelli, Via Vitali, Viale Zara. Zona 2: Via Acciarrini, Via Anselmini, Via Benedettucci, V.le Biagetti, Via Bonacci Brunamonti, Via Bonfini, Via Brodolini, Via Ceccaroni, Traversa di Via Ceccaroni, Via Cupa Madonna di Varano, Viale Dalmazia, P.le Europa, Via Fermi,V.le Fiume, Viale Giovanni XXIII, V.le Kennedy, Via Lotto, Via del Mare, Via Martiri delle Foibe, V.le Mattei, Via Palatucci, Via Pintura del Braccio, Via dei Politi, Via Ragazzi del ’99, Via della Resistenza, C. da S. Francesco, V.le N. Sauro, Via Simboli, Via Sorgoni, Via Tacchinardi, V.le Trento, V.le Trieste, Via del Turismo, Via Vuoli. Zona 3: Via Angelita, Via Bettini Armando, Via Gherarducci, Traversa di Via Gherarducci, Via Belli, Via Bravi, Via Calamanti, Via Campagnoli, Via Cappuccini Vecchi, Via Cirfoglio, Via De Gasperi, Via Fonti S. Lorenzo, Via Ghetti, Via La Malfa, Via Martiri di Spagna, Via Mattutini, Via Moretti, Viale Moro, Via Pancotto, Via Patrizi, P.le Piacentini Osvaldo, Via Pola, Via Presutti, C.da S. Agostino, Via Vinciguerra, Via Vogel. Zona 4: Via degli Alpini, V.le Amendola, Via Benvenuto da Recanati, Via dei Bersaglieri, Via Biagiola, Via Camerano, Via Castelfidardo, Via delle Conce, Via dei Fanti, Via alle Fonti, Via Giuoco del Pallone, Via Gramsci, Via Loreto, Traversa di Via Loreto, P.le Montelupone, Via Numana, Via Offagna, Via Osimo, Via Porto Recanati, Via Potenza Picena, P.le del Pozzo, Via Sirolo. Zona 5: Via Beato Placido, Via Cartocci Bartolomei Alfredo, C.da Duomo, Via Costa dei Ricchi, Via Flamini Luigi, Via F.lli Ottaviani, Via Ghergo Pietro, Via Gurini Benedetto, Via Le Grazie, C.da Mattonata, Viale Monte Bove, Largo Monte Cardosa, Via Monte Catria, Via Monte Lieto, Via Monte Petrano, Via Monte Priora, Via Monte Vettore, Via Mosca Oreste, Via del Nastro Azzurro, Viale Passionisti, Via del Potenza, Via S. Vicino, C.da Bagnolo, Via Baldassarri, V.le Carancini, Piaggia Castelnuovo, C.da Castelnuovo, V.lo Fiorenzuola, Via A. Giunta, Via dei Gladioli, V.le della Ginestra, Fraz. Montefiore, V.lo degli Operai, P.le Pintucci e Cavalieri, Via Porta Cannella, Via Porta D’Osimo, C.da Ricciola, Via del Risorgimento, V.lo dell’Artigianato, V.lo S. Flaviano Vecchio, V.lo S. Ubaldo, Via Spazzacamino, V.lo del Tabaccaio, Via Tre Colli. Zona 6: Via Cingolani Armando, Via Cingolani Igino, Via Fontenoce, Via Gigli Beniamino, Via Guzzini Mariano, Via Kock, Via Maestri del Lavoro,Via F.lli Maggini, Via Monocchia, Via Nazionale, Via del Pioppo, Largo dei Platani, Via della Quercia, C.da Saletta, Fraz. Sambucheto, Via Torregiani Elzeario, Zona Industriale PiP, C.da S. Croce, , C.da S. Pietro. Zona 7: C.da Chiarino, C.da Valdice, C.da Vallememoria, Via Cipolloni Walter, Via Guareschi Giovanni, Via Morici Pietro, Via Stortoni Remo. Zona 8: Fraz. Musone, Via Buschi Rodolfo, Via Menghini Marco, Via Volponi Atlantico, Via Soprani Paolo, Via Turati, C.da Addolorata. Art. 12 – Requisiti igienico sanitari e di sicurezza L.R. 47/92 1) I locali adibiti all’esercizio dell’attività in oggetto del presente Regolamento devono essere art.4 comma conformi, sia dal punto strutturale che per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, ai requisiti 3 lett.g) igienico-sanitari e di sicurezza sia per i clienti che per gli addetti fissati dalle norme di legge, dalle circolari e direttive nazionali ed europee, che verranno accertati in sede di parere obbligatorio da parte degli organi sanitari competenti prima in sede di esame del progetto dei locali e successivamente a seguito di sopralluogo ai fin del rilascio dell’autorizzazione all’avvio dell’attività. 2) In caso di subingresso nell’attività senza che sia apportata alcuna modifica strutturale ai locali sede dell’esercizio, il possesso dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, dei suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività, delle caratteristiche tecniche degli apparecchi utilizzati, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati è attestato da apposita DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ IGIENICO-SANITARIA E DI SICUREZZA rilasciata dai competenti Servizi Sanitari, su richiesta degli interessati che dovranno trasmetterne copia al Comune. 3) Ogni qualvolta, nonostante non ricorra l’obbligo di aggiornare l’autorizzazione, vengano a mancare le condizioni oggettive precedentemente accertate (es. cambio dell’organizzazione dei reparti all’interno dell’esercizio, sostituzione consistente degli arredi), d’iniziativa dell’interessato ovvero a seguito di accertamento degli organi sanitari addetti al controllo, dovrà essere aggiornata la dichiarazione d’idoneità igienico-sanitaria e di sicurezza. Ai fini del presente articolo, è sempre richiesto l’aggiornamento dell’autorizzazione in caso di lavori di ampliamento o riduzione dei locali, trasferimento di sede, subingresso con modifiche strutturali dei locali. Caratteristiche igienicosanitarie e di sicurezza dei locali e degli strumenti per l’esercizio dell’attività e superfici minime Subingresso senza modifiche ai locali 4)Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza prescritte nell’autorizzazione anche se lo loro applicazione è affidata al personale dipendente. 5) L’apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento delle attività, che, esclusi i locali accessori (sale di attesa, ingressi, servizi igienici, ripostigli, ecc.) sono così determinati: attività esercitata il locali autonomi…………………….mq.20 attività esercitata presso altro esercizio………………mq.06 Art. 13 – Orari e tariffe D.Lgs . n° 114 del 1998, art. 5, comma 5 L.R.47/92 art.4, comma 3 lett.h) - i) 1. L'apertura al pubblico degli esercizi è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite Indirizzi per la definizione degli le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale, sulla base dei seguenti orari indirizzi: Definizione di una fascia massima di apertura giornaliera ed eventualmente, di un • monte-ore massimo di apertura; Possibilità di equiparare gli orari di apertura effettuati a quelli propri delle attività di • tipo esclusivo o promiscuo, se esercitate in modo congiunto, o a quelli complessivamente osservati nell'ambito dei centri commerciali o dei centri integrati; Facoltà del turno di riposo settimanale; • • Obbligo della chiusura domenicale e festiva, salvo possibilità di deroghe nei seguenti casi: - periodi pasquale, natalizio fatta eccezione per il giorno di Capodanno, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 1 maggio e Natale ; - nel caso di più festività consecutive e, previa comunicazione, in occasione delle comunioni; - in connessione con le aperture festive e domenicali previste per le attività commerciali, in attuazione delle disposizioni della legge, per un massimo di otto festività previa comunicazione al Comune; • Che in caso di attività plurime venga rispettato l’orario dell’attività prevalente. 2. I titolari degli esercizi hanno l’obbligo di: a) Esporre in modo visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio, nel rispetto dell'ordinanza del Sindaco; b) Esporre in modo visibile dall'esterno le tariffe praticate. Obblighi dei titolari degli esercizi Art. 14 – Trasferimento dell’autorizzazione L'autorizzazione per l’attività di estetica può essere trasferita per atto tra vivi o per causa 1. di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, purché il trasferimento stesso sia collegato, in caso di atto tra vivi, alla cessione o all'affitto dell'azienda alla quale l'autorizzazione si riferisce. Modalità e requisiti per il trasferimento dell’autorizzazione Il trasferimento dell’autorizzazione deve essere comunicato al Servizio Sportello Unico alle 2. Imprese entro 30 giorni con la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti professionali e oggettivi che avevano consentito il rilascio dell’autorizzazione originaria. Il Comune effettua il controllo sulla veridicità e prende atto del subingresso. Qualora verifichi la mancanza di requisiti soggettivi morali e professionali, ovvero accerti che si sia proceduto a modifiche strutturali dei locali, adotta i provvedimenti di legge ai fini della regolarizzazione. 3. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli eredi aventi diritto possono subentrare nell'autorizzazione per 5 anni, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata; nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni. Decorso il periodo di cui sopra, l'autorizzazione è revocata, salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria, non subentrino a tutti gli effetti nell'autorizzazione, dimostrando di avere conseguito la prescritta qualificazione professionale. Caso di invalidità, di morte, di interdizione o inabilitazione dell’imprenditore artigiano estetista Art. 15 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione 1. Motivi di L'autorizzazione decade: decadenza a) Per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione e dell'autorizzazione al trasferimento; b) Qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di un anno solare. I termini menzionati sono prorogabili fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, qualora sia 2. formalmente comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa, non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell'interessato. 3. L'autorizzazione è revocata per: a) Sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario, tale da impedire la prosecuzione dell'attività; b) Perdita della condizione di cui all'art.6; c) Invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, salva l’ipotesi del subentro nell’attività di estetista, previsto al precedente articolo 14. Motivi di revoca Art. 16 – Vigilanza e sanzioni Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi 1. altra Autorità competente possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività a cui si applica questo regolamento per verificarne la corretta applicazione. Chi ha autorità a vigilare Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con 2. l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.12 della L.1/1990 e dall’art.15 del presente regolamento o da norme sopravvenute dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Sanzioni Art. 17 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie art.11 c.2 L.1/90 e art.4 c..4. l.r. 47/92 • Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della 1. deliberazione che lo approva. Entrata in vigore 2. All’entrata in vigore di questo regolamento, ai fini dell’adeguamento delle attività esistenti alla data del 31.05.05, è prevista una fase transitoria riassunta nella seguente tabella: Disposizioni transitorie Attività di estetista Ha già l’autorizzazione per E’ in attività ma NON ha l’autorizzazione di estetista l’esercizio di estetista Nessun adeguamento Situazione legalmente non possibile Centro di abbronzatura, solarium, • • Attività di massaggio estetico, • Centro per disegno epidermico o trucco semipermanente. Nessun adeguamento • • Nessun adeguamento Attività di onicotecnico Attività affini di tatuaggio e piercing Può continuare l’attività ma deve ottenere l’autorizzazione entro 6 mesi: in caso contrario l’attività è sanzionabile Può continuare l’attività ma deve ottenere l’autorizzazione entro 6 mesi: in caso contrario l’attività è sanzionabile Art. 18 – Adeguamento norme generali 1. 2. Ogni norma successiva, di rango superiore, che disciplini la materia oggetto del presente regolamento, prevale sul medesimo, ivi incluse le norme sulla semplificazione del procedimento. Salvo che le norme sopravvenute non demandino agli organi d’indirizzo politico degli Enti locali di ridisciplinare la materia, ai fini del comma precedente, il Dirigente provvede con proprio provvedimento a ridefinire l’iter del procedimento.