regolamento per la disciplina delle attivita` di estetista e affini

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regolamento per la disciplina delle attivita` di estetista e affini
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI ESTETISTA E AFFINI
Art. 1 – Scopo e campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 – Normativa di riferimento
Art. 4 – Autorizzazione per l’esercizio dell’attività
Art. 5 – Prescrizioni per le attività promiscue
Art. 6 – Qualificazione professionale
Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione
Art. 8 – Priorità nell’esame delle domande
Art. 9 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
Art. 10 – Distanze minime
Art. 11 – Zonizzazione
Art. 12 – Requisiti igienico sanitari e di sicurezza
Art. 13 – Orari e tariffe
Art. 14 – Trasferimento dell’autorizzazione
Art. 15 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione
Art. 16 – Vigilanza e sanzioni
Art. 17 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Art. 18 – Adeguamento norme generali
Art. 1 – Scopo e campo di applicazione
Legge n° 1 del
04/01/1990 art.
5;
1.
Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell'attività di estetista e delle attività ad
essa affini, svolto:
•
•
•
in forma individuale o da società di persone o di capitali,
in luogo pubblico o privato,
a pagamento o a titolo gratuito.
L’attività di estetista, definita dalla normativa vigente, comprende i trattamenti e le
2.
prestazioni eseguiti sulla superficie del corpo umano, di seguito elencati in maniera
esemplificativa e non esaustiva:
a) Interventi diretti a favorire l’abbronzatura;
b) attività di massaggio estetico;
c) disegno epidermico o trucco semipermanente;
d) interventi onicotecnici.
D.P.R.
n. 447/98
3.
Per attività affini si intendono gli interventi di:
a) Tatuaggio permanente;
b) piercing.
4. Chiunque intenda esercitare l'attività di estetista, deve munirsi di apposita autorizzazione
unica rilasciata dal Servizio Sportello Unico alle Imprese.
5. L’esercizio delle attività affini, di tatuaggio e piercing non è subordinato, dalla legislazione
vigente, al possesso di alcuna qualificazione professionale. Chiunque intenda svolgere attività di
tatuaggio o piercing deve, comunque, richiedere allo Sportello Unico per le imprese
l’autorizzazione sanitaria per i locali e attrezzature che verrà rilasciata previo parere d’ idoneitàsanitaria rilasciata dagli Uffici sanitari competenti.
6.
Scopo
Non sono soggette alla disciplina contenuta nel presente regolamento le attività di:
a) Riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo;
b) ginnastica sportiva ed educazione fisica.
Campo di
applicazione
Art. 2 - Definizioni
L’attività di estetista è di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti,
1.
anche se presso il domicilio dell'esercente.
Attività di tipo
esclusivo
L’attività di estetista è di tipo promiscuo, se svolta da una o più imprese, negli stessi locali
2.
o in locali comunicanti, congiuntamente all'esercizio di:
attività di barbiere e parrucchiere;
•
•
vendita di prodotti cosmetici, con le prescrizioni del successivo art. 5
•
altre attività genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere
della persona.
Attività di tipo
promiscuo
Si definisce Centro Integrato l’accorpamento in un unico complesso funzionale di più
Centro Integrato
3.
attività di servizio, artigianali e commerciali, tra loro integrate ed aventi come obiettivo quello di
fornire all’utenza o alla clientela uno standard di prestazione il più completo e funzionale
possibile.
Si intende per “Centro di abbronzatura, solarium” il locale in cui vengono effettuati
4.
trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A anche se a gettone.
Per massaggio estetico si intende la pratica sul corpo, compiuta con le mani o con appositi
5.
apparecchi, mediante frizioni o pressioni per riattivare le funzioni dei muscoli espressamente
finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.
L.R. n° 4 7del
01/08/1997
Centri di
abbronzatura e
solarium
Massaggio
estetico
6.
Si intende per disegno epidermico o trucco semipermanente, l'insieme dei trattamenti
duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al
fine di migliorarne o preteggerne l'aspetto estetico, anche attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi esistenti
Disegno
epidermico o
trucco
semipermanente
Si intende per attività di onicotecnico, la preparazione, la lavorazione e la modellatura di
7.
una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per finalità estetiche e legate ad
attività sceniche, di moda o di spettacolo.
Onicotecnico
Le attività di riabilitazione, ortopedica, audioprotesista e podologa sono di tipo
8.
parasanitario. Esse sono usualmente svolte in appositi centri specializzati da parte di personale
in possesso di specifica qualificazione professionale.
Riabilitazione,
ortopedico,
audioprotesista e
podologo
Per ginnastica sportiva ed educazione fisica, si intendono tutte le attività fisiche definite e
9.
regolamentate dalla legge regionale n° 47 del 01.08.1997
Ginnastica
sportiva ed
educazione fisica
10. Si intende per tatuaggio permanente l'attività consistente nella colorazione permanente ed
indelebile, di figure o disegni, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti.
Tatuaggio
12. Si intende per piercing, l'attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di
forme e materiale diversi, in varie zone del corpo.
Piercing
Art. 3 – Normativa di riferimento
Legge n° 1 del 04/01/1990 per la disciplina dell'attività di estetista.
L.R. n° 47 del 24/09/1992 : Norme di attuazione della legge 04/01/1990 n.1 per la disciplina
dell'attività di estetista
D. L.gs
n° 114 del 31/03/ 1998 : Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
D.P.R. n. 447/98 : Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonche' per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi.
Art. 4 – Autorizzazione per l’esercizio dell’attività
L'autorizzazione unica per l’esercizio delle attività di estetista ed affini , è valida per i locali Contenuto
1.
dell’autorizzazione
in essa espressamente indicati.
2. In caso di più imprese esercenti nella medesima sede, i titolari, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione, devono presentare idonea documentazione cartografica in cui
vengano chiaramente identificati gli spazi destinati alle singole attività e i locali di
utilizzo comune.
Nel caso di attività svolte presso il domicilio dell'esercente, l’autorizzazione è rilasciata
3.
Attività svolte
presso il domicilio
unicamente a persona fisica che ivi abbia la propria residenza. In tal caso i locali debbono:
dell’esercente
presentare i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza definiti nell'art. 12,
•
•
osservare i requisiti di distanza e di superficie definiti nei seguenti articoli 10 e 11;
•
essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con loro non
comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico. Nell’ipotesi prevista al presente
comma è fatto obbligo di esporre l’insegna dell’azienda ed il tipo di attività svolta.
Il richiedente l’autorizzazione deve permettere i controlli alle autorità competenti;
4.
Sono ammesse prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, purchè siano effettuate Prestazioni in luogo
diverso dalla sede
dal titolare dell'impresa o da altro addetto qualificato, esclusivamente nei seguenti casi:
autorizzata
a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri
impedimenti assimilabili;
b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;
c) in via generale, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo.
L’esercizio dell’attività di estetista è comunque subordinato al possesso di idonea qualificazione
professionale ai sensi del successivo articolo 6 accertato tramite la Commissione Provinciale
per l’artigianato;
E' vietato l'esercizio delle attività di estetista ed attività affini, in forma ambulante o
5.
mediante posteggio.
Legge n° 1
del
04/01/1990,
art. 7;
La vendita o la cessione ai Clienti di prodotti cosmetici strettamente inerenti allo
6.
svolgimento dell’attività di estetista, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non è
soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di
esercizi di vicinato.
Vendita o cessione
di prodotti cosmetici
Art. 5 – Prescrizioni per le attività promiscue
1.
Le attività promiscue devono essere svolte in locali che:
•
presentino i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza definiti nell'art. 12,
•
osservino i requisiti di distanza definiti all’art.10.
L'esercizio di vendita di prodotti cosmetici svolto congiuntamente all’attività di estetista
2.
deve avvenire, oltreché in forma specializzata, con un volume d'affari prevalente rispetto ad
eventuali altri prodotti per i quali l'esercizio commerciale sia autorizzato.
Requisiti generali
Vendita di
prodotti
cosmetici
Per il rilascio dell’autorizzazione, questa prescrizione deve essere certificata da un
3.
dichiarazione del titolare dell'attività commerciale, fatta salva ogni verifica successiva da parte
dell'ufficio competente anche in ordine al mantenimento di tale condizione
Art. 6 – Qualificazione professionale
Legge n° 1
del
04/01/1990,
art.4;
La qualificazione professionale richiesta dalla legge per poter esercitare l'attività di
1.
estetista, deve essere posseduta:
a) nelle imprese individuali artigiane: dal titolare;
b) nelle imprese artigiane gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono
l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività,
o dal direttore dell'azienda.
c) Nelle imprese non artigiane dai soci e/o dai dipendenti che esercitano
professionalmente l’attività di estetista.
Attività di
estetista:
Chi deve
possedere i
requisiti
professionali
I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in
2.
possesso di tali qualifiche, possono operare sotto la diretta responsabilità del personale, socio
partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.
Per chi non ha i
requisiti
professionali
L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing non è subordinato, dalla legislazione
3.
vigente, al possesso di alcuna qualificazione professionale specifica.
Attività affini
Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione
1.
La domanda per l'autorizzazione all’esercizio dell’ attività di estetista e dell’attività di
tatuaggio e piercing, va presentata al Servizio Sportello Unico per le Imprese e deve contenere i
dati e documenti riassunti nella seguente tabella:
a) Dichiarazione relativa alla disponibilità e ubicazione dei locali da adibirsi
all'esercizio dell'attività;
Nuova
autorizzazione
Trasferimento
autorizzazione
si
si
b) documentazione necessaria per la richiesta di idoneità sanitaria dei locali,
secondo le indicazioni di cui all’art. 12 del presente regolamento e la modulistica
del Servizio Sportello Unico alle Imprese;
dichiarazione relativa all’agibilità o conformità edilizia dei locali;
c)
d)
Estensione
Autorizzazione
ad altre attività
SI
si
si
richiesta di autorizzazione/voltura/aggiornamento agli scarichi idrici
si
e) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da
tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l'indicazione dei vani ad uso
laboratorio e di servizio, nonché del relativo accesso;
si
dichiarazione relativa alle generalità del personale partecipante all'esercizio
f)
dell'attività in modo professionale;
si
no
SI
g) Per la sola attività di estetista: documentazione comprovante il possesso
della prescritta qualificazione per tutto il personale che svolge l'attività in modo
professionale;
si
no
SI
h) nel caso di società, da copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente
registrati oppure visura o certificazione attestante l'iscrizione al registro delle
imprese o relativa autocertificazione. .
Rifer. D.P.R.
447/98
si
no
SI
Nel caso vi sia la necessità di attuare un intervento edilizio preventivo per la realizzazione o In caso di
2.
intervento edilizio
ristrutturazione dei locali, il titolare dovrà inoltrare allo Sportello Unico per le Imprese apposita
richiesta di autorizzazione unica, corredata di istanza inerente l’intervento edilizio.
Al termine delle opere, dovrà essere inoltrata al medesimo ufficio la richiesta di
3.
autorizzazione per l’attivazione effettiva dell’attività, corredata degli atti necessari sia per la
conclusione della procedura edilizia che per l’ottenimento della certificazione di idoneità igienicosanitaria dei locali.
Art. 8 – Priorità nell’esame delle domande
Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento delle attività
1.
esistenti, sono esaminate in base all'ordine cronologico della data :
• di presentazione, se la domanda è completa delle indicazioni e della documentazione
prevista dall’art. 7;
• di ultima integrazione, in caso contrario.
Esame delle
domande
A parità di data di presentazione valgono, ai fini del rispetto delle distanze minime previsto
2.
dall'art. 10, i seguenti ulteriori criteri di priorità:
a) domande di trasferimento di attività già esistenti;
Priorità
b) domande di autorizzazione per l'esercizio di attività in forma promiscua;
c) domande di autorizzazione per l'esercizio di attività in forma esclusiva.
Art. 9 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1.
Il rilascio di nuove autorizzazioni avviene a seguito della verifica:
a) Per la sola attività di estetista: della qualificazione dei soggetti che svolgono l'attività
in modo professionale;
b) Per l’attività di estetista ed affini: del rispetto dei requisiti di sicurezza e
dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili, destinate allo
svolgimento dell’attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati
dal personale addetto;
c) del rispetto delle distanze minime previste dal successivo art. 10.
I titolari delle nuove autorizzazioni devono presentare al Servizio Attività Produttive, la
2.
visura o certificazione che ne attesti l’iscrizione :
all'albo delle imprese artigiane, per le imprese di tale tipologia
•
•
nel registro delle imprese, per tutte le altre tipologie di impresa
Iscrizione ad albi
o registri
Art. 10 – Distanze minime
Il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura delle nuove attività di estetista e di attività
1.
affini, è subordinato al rispetto di una distanza minima, nell’ambito delle singole zone come
definite all’art.11, da altri esercizi preesistenti e già autorizzati per la stessa attività, definita
calcolando la radice quadrata di:
____________________superficie di zona in mq___________________
n.residenti
:
numero addetti
n.res. x addetto
n.eser. attivi + 7,122(coeff. di stabilizzazione)
D.Lgs. n°
114 del 31
marzo 1998,
2.
Il rispetto delle distanze di cui sopra non è richiesto qualora l'attività sia già esistente ad
una distanza inferiore a quelle calcolate come sopra.
Quando è
richiesto…
… quando non è
richiesto
Le distanze minime vanno rispettate anche in caso di trasferimento nell’ambito di una
3.
stessa zona e tra zone limitrofe va rispettata quella della zona per la quale è prevista la distanza
maggiore.
La distanza minima è misurata da ingresso a ingresso, secondo il percorso stradale più
4.
breve e con riferimento alla mezzeria della strada, a prescindere dal senso di marcia degli
autoveicoli e dal posizionamento delle strisce pedonali.
Metodo di misura
Il presente articolo non si applica agli esercizi che provvedono alla regolarizzazione ai sensi
5.
dell’art.17 comma 2. In caso di trasferimento dei medesimi dovranno comunque essere
rispettate le distanze previste ai sensi del presente articolo.
Distanze per
E’ consentito il trasferimento temporaneo per un periodo massimo di mesi sei, salvo
6.
possibilità di proroga, per comprovate esigenze connesse all’agibilità e disponibilità dei locali che esercizi
esistenti che
ospitano l’attività, fino ad un massimo di complessivi mesi dodici
regolarizzano la
posizione
Sulla base dei dati riferiti alla superficie di zona, alla popolazione ivi residente, al numero
7.
degli esercizi attivi in zona e degli addetti, il responsabile del procedimento, presso lo Sportello
unico per le attività produttive, provvede all’aggiornamento del calcolo delle distanze da
rispettare in ciascuna zona con cadenza biennale a decorrere dalla data di esecutività del
regolamento. I dati desunti dal calcolo hanno validità biennale, restando invariati nell’arco del
biennio indipendentemente dal rilascio di nuove autorizzazioni.
Art. 11 – Zonizzazione
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’attività di estetista e affini, il territorio comunale
1.
è diviso nelle seguenti zone, secondo i confini delineati dalla planimetria allegata in calce al
presente regolamento:
Zona 1: Vicolo dell’Achilla, Viale Adriatico, Vicolo Alemanni, P.le Andrea da Recanati, Via
Angelo da Bevagna, Via Antici, Viale Badaloni, Viale Battisti, Via Belvedere, P.le Bianchi,
Via Calcagni, Via Campo Boario, Via Campo dei Fiori, Via Campo Sportivo, P.le Cappuccini,
Via Cappuccini, Viale Carducci, Via Cavour, Volto del Cenciaro, Vicolo del Circondario, Viale
Colle dell’Infinito, Via Colombella, Viale Corridoni, P.le XVIII Settembre, P.le Duomo, Via
Falleroni, Via della Fonderia, P.le Gioberti, P.le Giordani, Via Gregorio XII, Via Jacometti,
Vicolo Impiccolati, Piazza G. Leopardi, P.le M. Leopardi, Viale E. Leopardi, Via Leopardi,
Vicolo Lombardi, V.le Matteotti, P.le Mazzagalli Morotti, Via Mazzini,Viale Monte Conero,
Via Montemorello, Via Monte Volpino, Via dei Monti Azzurri, Via Monte Tabor, Via
Moroncini, Vicolo dell’Olmo, Via dell’Ospedale, P.le Pascucci, V.le Passero Solitario, P.le
Patrizi, V.lo Percivalli, Corso Persiani, Via Ponte alle Cappuccine, Via Porta Cerasa, Via
Porta Pesa, Via I° Luglio, Via della Residenza, Via Riccabella, V.lo Ripetta,, Via Roma, P.le
Sabato del Villaggio, V.lo S. Michele, V.lo S. Pietro, P.le S. Agostino, Via S. Stefano, V.lo S.
Vito, V.lo Sebastiani, V.lo Spezioli, V.lo del Teatro, Via Venieri, Via XX Settembre, V.lo
Verzelli, Via Vitali, Viale Zara.
Zona 2: Via Acciarrini, Via Anselmini, Via Benedettucci, V.le Biagetti, Via Bonacci
Brunamonti, Via Bonfini, Via Brodolini, Via Ceccaroni, Traversa di Via Ceccaroni, Via Cupa
Madonna di Varano, Viale Dalmazia, P.le Europa, Via Fermi,V.le Fiume, Viale Giovanni
XXIII, V.le Kennedy, Via Lotto, Via del Mare, Via Martiri delle Foibe, V.le Mattei, Via
Palatucci, Via Pintura del Braccio, Via dei Politi, Via Ragazzi del ’99, Via della Resistenza, C.
da S. Francesco, V.le N. Sauro, Via Simboli, Via Sorgoni, Via Tacchinardi, V.le Trento, V.le
Trieste, Via del Turismo, Via Vuoli.
Zona 3: Via Angelita, Via Bettini Armando, Via Gherarducci, Traversa di Via Gherarducci,
Via Belli, Via Bravi, Via Calamanti, Via Campagnoli, Via Cappuccini Vecchi, Via Cirfoglio,
Via De Gasperi, Via Fonti S. Lorenzo, Via Ghetti, Via La Malfa, Via Martiri di Spagna, Via
Mattutini, Via Moretti, Viale Moro, Via Pancotto, Via Patrizi, P.le Piacentini Osvaldo, Via
Pola, Via Presutti, C.da S. Agostino, Via Vinciguerra, Via Vogel.
Zona 4: Via degli Alpini, V.le Amendola, Via Benvenuto da Recanati, Via dei Bersaglieri, Via
Biagiola, Via Camerano, Via Castelfidardo, Via delle Conce, Via dei Fanti, Via alle Fonti, Via
Giuoco del Pallone, Via Gramsci, Via Loreto, Traversa di Via Loreto, P.le Montelupone, Via
Numana, Via Offagna, Via Osimo, Via Porto Recanati, Via Potenza Picena, P.le del Pozzo,
Via Sirolo.
Zona 5: Via Beato Placido, Via Cartocci Bartolomei Alfredo, C.da Duomo, Via Costa dei
Ricchi, Via Flamini Luigi, Via F.lli Ottaviani, Via Ghergo Pietro, Via Gurini Benedetto, Via Le
Grazie, C.da Mattonata, Viale Monte Bove, Largo Monte Cardosa, Via Monte Catria, Via
Monte Lieto, Via Monte Petrano, Via Monte Priora, Via Monte Vettore, Via Mosca Oreste,
Via del Nastro Azzurro, Viale Passionisti, Via del Potenza, Via S. Vicino, C.da Bagnolo, Via
Baldassarri, V.le Carancini, Piaggia Castelnuovo, C.da Castelnuovo, V.lo Fiorenzuola, Via A.
Giunta, Via dei Gladioli, V.le della Ginestra, Fraz. Montefiore, V.lo degli Operai, P.le
Pintucci e Cavalieri, Via Porta Cannella, Via Porta D’Osimo, C.da Ricciola, Via del
Risorgimento, V.lo dell’Artigianato, V.lo S. Flaviano Vecchio, V.lo S. Ubaldo, Via
Spazzacamino, V.lo del Tabaccaio, Via Tre Colli.
Zona 6: Via Cingolani Armando, Via Cingolani Igino, Via Fontenoce, Via Gigli Beniamino,
Via Guzzini Mariano, Via Kock, Via Maestri del Lavoro,Via F.lli Maggini, Via Monocchia, Via
Nazionale, Via del Pioppo, Largo dei Platani, Via della Quercia, C.da Saletta, Fraz.
Sambucheto, Via Torregiani Elzeario, Zona Industriale PiP, C.da S. Croce, , C.da S. Pietro.
Zona 7: C.da Chiarino, C.da Valdice, C.da Vallememoria, Via Cipolloni Walter, Via Guareschi
Giovanni, Via Morici Pietro, Via Stortoni Remo.
Zona 8: Fraz. Musone, Via Buschi Rodolfo, Via Menghini Marco, Via Volponi Atlantico, Via
Soprani Paolo, Via Turati, C.da Addolorata.
Art. 12 – Requisiti igienico sanitari e di sicurezza
L.R. 47/92
1) I locali adibiti all’esercizio dell’attività in oggetto del presente Regolamento devono essere
art.4 comma conformi, sia dal punto strutturale che per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, ai requisiti
3 lett.g)
igienico-sanitari e di sicurezza sia per i clienti che per gli addetti fissati dalle norme di legge,
dalle circolari e direttive nazionali ed europee, che verranno accertati in sede di parere
obbligatorio da parte degli organi sanitari competenti prima in sede di esame del progetto dei
locali e successivamente a seguito di sopralluogo ai fin del rilascio dell’autorizzazione all’avvio
dell’attività.
2) In caso di subingresso nell’attività senza che sia apportata alcuna modifica strutturale ai locali
sede dell’esercizio, il possesso dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, delle
attrezzature, dei suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività, delle caratteristiche tecniche
degli apparecchi utilizzati, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati è
attestato da apposita DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ IGIENICO-SANITARIA E DI SICUREZZA
rilasciata dai competenti Servizi Sanitari, su richiesta degli interessati che dovranno trasmetterne
copia al Comune.
3) Ogni qualvolta, nonostante non ricorra l’obbligo di aggiornare l’autorizzazione, vengano a
mancare le condizioni oggettive precedentemente accertate (es. cambio dell’organizzazione dei
reparti all’interno dell’esercizio, sostituzione consistente degli arredi), d’iniziativa dell’interessato
ovvero a seguito di accertamento degli organi sanitari addetti al controllo, dovrà essere
aggiornata la dichiarazione d’idoneità igienico-sanitaria e di sicurezza.
Ai fini del presente articolo, è sempre richiesto l’aggiornamento dell’autorizzazione in caso di
lavori di ampliamento o riduzione dei locali, trasferimento di sede, subingresso con modifiche
strutturali dei locali.
Caratteristiche
igienicosanitarie e di
sicurezza dei
locali e degli
strumenti per
l’esercizio
dell’attività e
superfici minime
Subingresso
senza modifiche
ai locali
4)Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle norme
igieniche e di sicurezza prescritte nell’autorizzazione anche se lo loro applicazione è affidata al
personale dipendente.
5) L’apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti sono
consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento delle attività,
che, esclusi i locali accessori (sale di attesa, ingressi, servizi igienici, ripostigli, ecc.)
sono così determinati:
attività esercitata il locali autonomi…………………….mq.20
attività esercitata presso altro esercizio………………mq.06
Art. 13 – Orari e tariffe
D.Lgs . n°
114 del
1998, art. 5,
comma 5
L.R.47/92
art.4, comma
3 lett.h) - i)
1.
L'apertura al pubblico degli esercizi è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite Indirizzi per la
definizione degli
le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale, sulla base dei seguenti
orari
indirizzi:
Definizione di una fascia massima di apertura giornaliera ed eventualmente, di un
•
monte-ore massimo di apertura;
Possibilità di equiparare gli orari di apertura effettuati a quelli propri delle attività di
•
tipo esclusivo o promiscuo, se esercitate in modo congiunto, o a quelli complessivamente
osservati nell'ambito dei centri commerciali o dei centri integrati;
Facoltà del turno di riposo settimanale;
•
•
Obbligo della chiusura domenicale e festiva, salvo possibilità di deroghe nei seguenti
casi:
- periodi pasquale, natalizio fatta eccezione per il giorno di Capodanno, Pasqua, lunedì
dell’Angelo, 1 maggio e Natale ;
- nel caso di più festività consecutive e, previa comunicazione, in occasione delle comunioni;
- in connessione con le aperture festive e domenicali previste per le attività commerciali, in
attuazione delle disposizioni della legge, per un massimo di otto festività previa
comunicazione al Comune;
•
Che in caso di attività plurime venga rispettato l’orario dell’attività prevalente.
2.
I titolari degli esercizi hanno l’obbligo di:
a) Esporre in modo visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio,
nel rispetto dell'ordinanza del Sindaco;
b) Esporre in modo visibile dall'esterno le tariffe praticate.
Obblighi dei
titolari degli
esercizi
Art. 14 – Trasferimento dell’autorizzazione
L'autorizzazione per l’attività di estetica può essere trasferita per atto tra vivi o per causa
1.
di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente
regolamento, purché il trasferimento stesso sia collegato, in caso di atto tra vivi, alla cessione o
all'affitto dell'azienda alla quale l'autorizzazione si riferisce.
Modalità e requisiti per il trasferimento
dell’autorizzazione
Il trasferimento dell’autorizzazione deve essere comunicato al Servizio Sportello Unico alle
2.
Imprese entro 30 giorni con la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti
professionali e oggettivi che avevano consentito il rilascio dell’autorizzazione originaria. Il
Comune effettua il controllo sulla veridicità e prende atto del subingresso. Qualora verifichi la
mancanza di requisiti soggettivi morali e professionali, ovvero accerti che si sia proceduto a
modifiche strutturali dei locali, adotta i provvedimenti di legge ai fini della regolarizzazione.
3.
In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o
l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli eredi aventi diritto possono subentrare
nell'autorizzazione per 5 anni, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché
venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata; nel caso di
impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della
maggiore età dei figli minorenni. Decorso il periodo di cui sopra, l'autorizzazione è revocata,
salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria, non subentrino a tutti
gli effetti nell'autorizzazione, dimostrando di avere conseguito la prescritta qualificazione
professionale.
Caso di invalidità, di morte, di interdizione o
inabilitazione dell’imprenditore artigiano
estetista
Art. 15 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione
1.
Motivi di
L'autorizzazione decade:
decadenza
a) Per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova
autorizzazione e dell'autorizzazione al trasferimento;
b) Qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi
nel corso di un anno solare.
I termini menzionati sono prorogabili fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, qualora sia
2.
formalmente comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa, non sono
imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell'interessato.
3.
L'autorizzazione è revocata per:
a) Sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario, tale da impedire la
prosecuzione dell'attività;
b) Perdita della condizione di cui all'art.6;
c) Invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione
dell'imprenditore artigiano, salva l’ipotesi del subentro nell’attività di estetista, previsto al
precedente articolo 14.
Motivi di revoca
Art. 16 – Vigilanza e sanzioni
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi
1.
altra Autorità competente possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività a cui si applica
questo regolamento per verificarne la corretta applicazione.
Chi ha autorità a
vigilare
Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con
2.
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.12 della L.1/1990 e dall’art.15 del
presente regolamento o da norme sopravvenute dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento.
Sanzioni
Art. 17 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
art.11 c.2
L.1/90 e
art.4 c..4. l.r.
47/92
•
Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della
1.
deliberazione che lo approva.
Entrata in vigore
2.
All’entrata in vigore di questo regolamento, ai fini dell’adeguamento delle attività esistenti
alla data del 31.05.05, è prevista una fase transitoria riassunta nella seguente tabella:
Disposizioni
transitorie
Attività di estetista
Ha già l’autorizzazione per
E’ in attività ma
NON ha l’autorizzazione di estetista
l’esercizio di estetista
Nessun adeguamento
Situazione legalmente non possibile
Centro di abbronzatura, solarium,
•
•
Attività di massaggio estetico,
•
Centro per disegno epidermico o
trucco semipermanente.
Nessun adeguamento
•
•
Nessun adeguamento
Attività di onicotecnico
Attività affini di tatuaggio e piercing
Può continuare l’attività ma deve
ottenere l’autorizzazione entro 6
mesi: in caso contrario l’attività è
sanzionabile
Può continuare l’attività ma deve
ottenere l’autorizzazione entro 6
mesi: in caso contrario l’attività è
sanzionabile
Art. 18 – Adeguamento norme generali
1.
2.
Ogni norma successiva, di rango superiore, che disciplini la materia oggetto del presente
regolamento, prevale sul medesimo, ivi incluse le norme sulla semplificazione del procedimento.
Salvo che le norme sopravvenute non demandino agli organi d’indirizzo politico degli Enti locali
di ridisciplinare la materia, ai fini del comma precedente, il Dirigente provvede con
proprio
provvedimento a ridefinire l’iter del procedimento.