IVA 2016 1. Dichiarazione annuale Iva per l`anno d`imposta 2015

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IVA 2016 1. Dichiarazione annuale Iva per l`anno d`imposta 2015
Circolare n. 1/2016 Pagina 1 di 11
A tutti i Clienti
Associati
Loro sedi
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Circolare n. 1/2016 del 26 gennaio 2016
(tutte le circolari sono consultabili anche sul nostro sito all’indirizzo www.bdassociati.it )
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
IVA 2016
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Riferimenti normativi:
Giacobbe Silvi
Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2016, prot. 7772/2016
Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2016, prot. 2016/7765
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
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Filippo Fontana
Dottore Commercialista
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Indice:
1. Dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta 2015 (Modello Iva 2016)
2. Comunicazione annuale dati Iva per l’anno d’imposta 2015
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
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1. Dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta 2015 (Modello
Iva 2016)
Valeria Gasparini
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Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016, protocollo
7772/2016, sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni da utilizzare per la predisposizione
della dichiarazione annuale IVA/2016, relativa all’anno di imposta 2015.
Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse da rispettare per un corretto adempimento,
nonché le principali novità contenute nella dichiarazione stessa e nelle relative istruzioni.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2015 deve essere presentata esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio
2016 ed il 30 settembre 2016, nel caso di presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico),
ovvero entro il 30 settembre 2016, nel caso in cui venga presentata in forma unificata (in Unico
2016).
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, comma 641 della Legge 190/2014, come modificato dall’art. 10,
comma 8-bis, del D.L. 192/2014, dal 2017, la dichiarazione Iva (a partire da quella relativa all’anno
d’imposta 2016), potrà essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro la fine del mese
di febbraio (con abrogazione della comunicazione annuale dati Iva).
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Forma di presentazione
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La dichiarazione IVA per l’anno 2015 deve obbligatoriamente essere presentata in forma autonoma
(cioè non in forma unificata con il modello UNICO) principalmente dai seguenti contribuenti:
- società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
nonché dai soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore
al 31 dicembre 2015;
- società controllanti e controllate che partecipano nel 2015 alla liquidazione dell’IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti;
- particolari soggetti (ad es. i venditori “porta a porta”) non tenuti alla presentazione della
dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
- soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive,
avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2015, tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva
per conto dei soggetti estinti a seguito dell’operazione intervenuta (esempio società incorporante
tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata).
Inoltre, la dichiarazione IVA annuale può sempre (in ogni caso) essere facoltativamente presentata in
forma autonoma (cioè non in forma unificata con il modello UNICO 2016):
- nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2016 ed il 30 settembre 2016 da TUTTI i contribuenti
che presentano la dichiarazione Iva, relativa all’anno d’imposta 2015, con saldo a credito;
- nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2016 ed il 29 febbraio 2016 da TUTTI i contribuenti che
presentano la dichiarazione Iva, relativa all’anno d’imposta 2015, con saldo a debito o a zero.
TUTTI i contribuenti (indipendentemente dal saldo a credito, a debito o a zero della dichiarazione)
che, anche facoltativamente, presentano la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2015 in forma
autonoma entro il 29 febbraio 2016, sono altresì esonerati dall’obbligo di presentazione della
comunicazione dati Iva relativa all’anno d’imposta 2015.
Nota
Coloro che intendono compensare nel modello F24 (compensazione orizzontale) il credito Iva
annuale 2015, avranno convenienza ad “anticipare” al mese di febbraio 2016 la presentazione in
forma autonoma (svincolata da Unico) della dichiarazione Iva in quanto, come noto, in generale:
a) il credito Iva annuale 2015 può essere liberamente compensato nel modello F24 già dal 1°
gennaio 2016 solo per importi inferiori ad € 5.000 annui;
b) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2015 per importi superiori ad € 5.000
annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione Iva annuale da cui emerge il credito stesso; quindi, se presentata entro febbraio
2016, la compensazione orizzontale potrà avvenire già a partire dal 16 marzo 2016;
c) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2015 per importi superiori ad € 5.000
annui, può avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate (tale modalità è consigliata anche per importi inferiori a € 5.000);
d) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2015 per importi superiori ad € 15.000
annui, può essere effettuata solo previa apposizione nella dichiarazione Iva annuale dalla quale
emerge il credito da utilizzare, del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato;
e) dal 1° ottobre 2014, il modello F24 con saldo a zero per effetto di compensazioni, va presentato
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che:
Dal 1° gennaio 2014, il limite massimo annuale di crediti fiscali compensabili orizzontalmente in
F24 è fissato in euro 700.000,00 (il precedente limite era di euro 516.456,90), salvo eccezioni.
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Circolare n. 1/2016 Pagina 3 di 11
Termini di versamento dell’imposta
Associati
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Il versamento è dovuto sempreché l’importo risulti essere superiore ad € 10,33 (€ 10,00 per effetto
degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che, nel caso in cui il termine di versamento dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo,
detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento del conguaglio annuale dell’Iva dovuto sulla base della dichiarazione Iva va effettuato
entro il 16 marzo di ciascun anno, se la dichiarazione viene presentata in forma autonoma (per obbligo
o per facoltà).
E’ consentita al contribuente la possibilità di rateizzare la somma dovuta; in tal caso le rate devono
essere di pari importo, la prima deve essere versata entro il termine sopra indicato, mentre le rate
successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni
caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla
prima è dovuto un interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto la seconda rata
deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Se la dichiarazione viene invece presentata in forma unificata (in Unico) il versamento può
essere:
- effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo;
- effettuato in forma rateizzata dal 16 marzo, con le predette modalità;
- differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base a detta
dichiarazione unificata (Unico 2016), maggiorandolo, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni
mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche in questo ultimo caso è possibile
procedere alla rateizzazione dell’importo dovuto applicando, oltre al citato 0,40% (per ogni mese
o frazione di mese successivi al 16 marzo), anche l’interesse pari allo 0,33% mensile per ogni rata
successiva alla prima.
Collaboratori
Claudia Giacomelli
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Principali modifiche e novità più significative del Modello Iva 2016 e relative istruzioni
(rispetto a quelle del precedente esercizio)
Nel quadro VE:
-
a seguito delle novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2015 dalla Legge 190/2014 in tema di
reverse charge, è stato implementato il rigo VE 35 con l’inserimento di due nuovi campi e sono
state implementate le istruzioni per la compilazione del campo 2 del medesimo rigo:
 nuovo campo 8, riservato all’indicazione delle operazioni attive (fatture emesse) del
comparto edile e settori connessi assoggettate a reverse charge, per le quali l’imposta è
dovuta dal cessionario ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. 633/72.
Trattasi pertanto delle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di
impianti e di completamento relative a edifici;
 nuovo campo 9, riservato all’indicazione delle operazioni attive (fatture emesse) del settore
energetico assoggettate a reverse charge, per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai
sensi dell’articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater), del D.P.R. 633/72;
 nel campo 2, vanno ora ricomprese anche le cessioni di bancali in legno (pallets) recuperati
ai cicli di utilizzo successivi al primo, per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi
dell’articolo 74, comma 7, del D.P.R. 633/72 (tutte le fasi di rivendita successiva alla prima
sono soggette a reverse charge, a prescindere che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla
loro originaria destinazione, ad eccezione ad esempio del caso in cui la cessione del pallet
usato avvenga unitamente alla merce che contiene, senza che ne sia pattuita la resa; in tale
ultimo caso, se e in quanto la cessione del pallet costituisca operazione accessoria, non si
applica infatti il reverse charge, ma la disciplina Iva della cessione principale della merce).
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a seguito delle novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2015 dalla Legge 190/2014 in tema di
cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti Pubblici, è stato previsto il
nuovo rigo VE 38 denominato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’art. 17-ter”, riservato all’indicazione delle operazioni attive effettuate con
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment - operazioni per le
quali l’imposta deve essere versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72).
Si sottolinea che le operazioni effettuate a norma dell’art. 17-ter, del D.P.R. 633/72, soggette al
regime dello Split Payment, concorrono alla formazione del volume d’affari e, in caso di
richiesta di rimborso del credito Iva, possono essere conteggiate ai fini del calcolo per la verifica
della sussistenza del presupposto dell’aliquota media (insieme alle altre operazioni relative al
periodo di riferimento).
Nel quadro VF:
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
-
Giacobbe Silvi
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al fine di recepire le novità introdotte a decorrere dal 2015 dalla Legge 190/2014 in tema di
regime forfettario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo
che rispettano determinati requisiti, a rigo VF 15, ridenominato in “Acquisti da soggetti che si
sono avvalsi di regimi agevolativi”, è stato introdotto il nuovo campo 2, nel quale specificare gli
acquisti (senza Iva) da soggetti che nel 2015 hanno applicato detto nuovo regime forfettario.
Giovanni Salsi
In pratica, il rigo VF 15 andrà pertanto così compilato:
 indicare al campo 1, tutti gli acquisti da soggetti che nell’anno 2015 si sono avvalsi di regimi
agevolativi e quindi dei seguenti regimi:
a) il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui
all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (cosiddetto regime dei minimi);
b) il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni
di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 (cosiddetto regime
forfettario);
 specificare al nuovo campo 2, i soli acquisti da soggetti che nell’anno 2015 si sono avvalsi
del regime forfettario di cui alla predetta lettera b), già indicati anche al campo 1.
Dottore Commercialista
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Filippo Fontana
Dottore Commercialista
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Collaboratori
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Nel quadro VJ:
-
sono state recepite, sul fronte delle operazioni passive (fatture ricevute), le novità introdotte a
decorrere dal 1° gennaio 2015 dalla Legge 190/2014 in tema di reverse charge e di cessione di
beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti Pubblici, con l’inserimento nel quadro
VJ di tre nuovi righi e l’implementazione delle istruzioni per la compilazione del rigo VJ 6 del
medesimo quadro:
 nuovo rigo VJ 17, riservato agli acquirenti/committenti di operazioni del comparto edile e
settori connessi, in cui vanno indicati gli acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relativi a edifici per i quali l’imposta è dovuta
dal cessionario ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. 633/72;
 nuovo rigo VJ 18, riservato agli acquirenti/committenti di operazioni del settore energetico,
in cui vanno indicati gli acquisti di beni e servizi per i quali l’imposta è dovuta dal
cessionario ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater), del D.P.R.
633/72;
 nuovo rigo VJ 19, la cui compilazione è riservata agli Enti Pubblici titolari di partita Iva, in
cui vanno indicati gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con applicazione
del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment - operazioni per le quali
l’imposta relativa agli acquisti effettuati deve essere versata dall’Ente Pubblico ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72).
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 nel rigo VJ 6 vanno ora ricompresi anche gli acquisti di bancali in legno (pallets) recuperati
ai cicli di utilizzo successivi al primo, assoggettati a reverse charge, per le quali l’imposta è
dovuta dal cessionario ai sensi dell’articolo 74, comma 7, del D.P.R. 633/72.
Associati
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Si ricorda che, ai fini della detrazione Iva, le operazioni indicate nel quadro VJ devono essere
comprese nel quadro VF.
Nel quadro VI – Dichiarazioni di intento ricevute:
-
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Collaboratori
il quadro VI, di nuova istituzione, è riservato ai fornitori degli esportatori abituali e recepisce le
novità normative in materia di dichiarazioni di intento, introdotte a decorrere dal 12 febbraio 2015
dal D. Lgs. 175/2014, per i cui tratti essenziali si rinvia alle nostre precedenti Note Informative
(da ultimo la n. 13/2015 del 17/12/2015).
Nei singoli righi del quadro VI i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare i dati delle
dichiarazioni di intento ricevute, relative all’anno d’imposta 2015, ed in particolare:
 a campo 1 - il numero di partita Iva del cessionario/committente esportatore abituale;
 a campo 2 - numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di
intento trasmessa in via telematica dall’esportatore abituale (numero di protocollo indicato
nella ricevuta di trasmissione consegnata dall’esportatore abituale al fornitore);
 a campo 3 - in assenza del predetto numero di protocollo telematico, per l’anno d’imposta
2015, può essere indicato il numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento
dall’esportatore abituale. Tale evenienza può verificarsi nell’ipotesi in cui le forniture in
regime di non imponibilità siano avvenute a fronte delle dichiarazioni d’intento consegnate
dall’esportatore abituale al proprio fornitore con le vecchie modalità valide fino al 11
febbraio 2015.
Nel quadro VX:
per la richiesta di rimborsi Iva, nel rigo VX 4 è stato introdotto il nuovo campo 5 denominato
“Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter”, riservato ai soggetti che hanno effettuato
operazioni nei confronti degli Enti Pubblici con applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (Split Payment - operazioni per le quali l’imposta deve essere versata dall’Ente
Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72). In caso di richiesta di rimborso del credito
Iva sulla base del presupposto dell’aliquota media, tali soggetti hanno infatti diritto all’erogazione
in via prioritaria del rimborso fino ad un importo, da indicare in detto nuovo campo 5, non
superiore all’ammontare complessivo dell’Iva applicata alle predette operazioni.
Claudia Giacomelli
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A solo titolo informativo si ricorda inoltre che:
-
quadro VA: nel rigo VA 13 va indicato l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei
confronti di condomìni;
-
quadro VF: come l’anno scorso, è sdoppiata l’indicazione dell’ammontare delle operazioni per le
quali non è ammessa la detrazione dell’Iva; precisamente:
 gli acquisti e le importazioni per i quali è oggettivamente o soggettivamente esclusa o ridotta,
la detrazione (totale o parziale) dell’Iva, ai sensi dell’art. 19-bis1, DPR 633/72 o di altre
disposizioni, devono essere riepilogati, al netto dell’Iva, al rigo VF 17 (esempio: l’acquisto
di un’autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%); per gli acquisti
con indetraibilità oggettiva limitata dovrà essere riportata in tale rigo solo la quota parte di
imponibile corrispondente all’imposta indetraibile, mentre la restante quota, per la quale è
esercitata la detrazione, va riportata nei righi del quadro VF corrispondenti all’aliquota
applicata;
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gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa la detrazione in quanto effettuati da
contribuenti che svolgono operazioni esclusivamente esenti (qualora venga presentata la
dichiarazione annuale), afferenti operazioni esenti effettuate in via occasionale, afferenti
attività esenti (qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali), nonché
gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies che se
effettuate nel territorio dello Stato non darebbero diritto alla detrazione, devono essere
riepilogati, al netto dell’Iva, al rigo VF 18;
-
quadro VX: la compilazione è riservata ai soli soggetti che presentano la dichiarazione Iva in
forma autonoma;
-
quadro VT: la ripartizione su base regionale dei corrispettivi nei confronti di consumatori privati
è un obbligo e non una facoltà.
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Collaboratori
Controlli da effettuare e preparazione documenti
Al fine di una pronta e corretta redazione della dichiarazione IVA, riepiloghiamo gli ormai abituali
controlli contabili da effettuare, nonché i registri ed i documenti da preparare:
-
Claudia Giacomelli
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-
-
stampa di un bilancio di verifica al 31/12/2015;
stampa delle schede contabili clienti-fornitori e controllo della correttezza dei saldi al 31/12/2015;
stampa della scheda contabile del conto Erario c/Iva;
stampa della scheda contabile del conto “Enti diversi c/compensazione”;
stampa delle seguenti schede contabili e determinazione dell'ammontare IMPONIBILE di:
 beni ammortizzabili, compresi quelli di importo inferiore a € 516,46, con fotocopia delle
relative fatture di acquisto e di vendita, segnalando eventuali cessioni di beni "usati"
assoggettati alla normativa del "regime del margine";
 canoni di leasing, con copia contratti stipulati (anche in caso di IVA indetraibile), canoni di
locazione, noleggio, ecc.;
 beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (merci, materie prime,
sussidiarie, semilavorati, imballi, ecc.).
Si rammenta che per ricavare il valore IMPONIBILE dalle schede di contabilità intestate ai
relativi conti, si avrà cura di:
a) aggiungere al relativo saldo (una volta verificato), le eventuali fatture registrate nel conto
"fatture fornitori da ricevere" nel corso dell'anno 2015 (afferenti acquisti di competenza
dell'anno 2014) e sottrarre quelle eventualmente già registrate nel corso dell'anno 2016
(afferenti acquisti di competenza dell'anno 2015);
b) rettificare il saldo, in relazione alle eventuali operazioni NON IVA, come ad esempio
spese anticipate art. 15, bolli, oneri bancari, ecc., oppure per quanto riguarda i canoni di
leasing o di locazione, in merito alle operazioni afferenti ratei e risconti;
registri IVA ACQUISTI, VENDITE e, se esistente, CORRISPETTIVI, aggiornati e stampati al
31/12/2015;
stampa del prospetto riepilogativo dei progressivi annuali o c.d. 13^ liquidazione;
ammontare complessivo delle operazioni (suddivise in imponibile e imposta) effettuate nei
confronti di privati consumatori (cioè coloro privi di partita IVA), comprese quelle annotate sul
registro dei corrispettivi;
specifica della natura delle fatture emesse per operazioni esenti (art.10), o, preferibilmente,
fotocopia delle fatture;
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Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
-
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
-
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Filippo Fontana
-
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
-
-
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
-
fotocopie attestanti i versamenti dell'Iva, effettuati con “Mod. F24” e “Mod. F24
immatricolazione auto UE”, compreso l'eventuale acconto di dicembre 2015 e, se esistente, la
documentazione relativa ad eventuali regolarizzazioni e ravvedimenti operosi, nonché del
versamento Iva effettuato in seguito all'adeguamento ai parametri, e fotocopie delle eventuali
compensazioni effettuate nel corso del 2015 con l’Iva dovuta o del credito Iva del 2014 utilizzato
in compensazione dell’IVA stessa o di altri tributi o contributi nel corso del 2015 e del 2016;
fotocopia di eventuali istanze per la richiesta di rimborsi/compensazioni infrannuali Iva nel corso
del 2015, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, nonché fotocopie delle compensazioni dei
crediti in parola effettuate nel 2015 e 2016 con modello F24;
per i beneficiari di crediti d'imposta nel corso del 2015, fotocopia della documentazione attestante
i requisiti e la determinazione del credito stesso;
eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti terremotati;
copia della dichiarazione IVA per l'anno 2014, qualora non in nostro possesso;
fotocopia delle liquidazioni periodiche annotate mensilmente o trimestralmente;
fotocopia delle operazioni di cui all’art. 10 n. 27-quinquies (cessioni di beni per i quali non vi era
il diritto di detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto);
ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini;
fotocopia documenti attestanti acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine;
fotocopia delle fatture relative alle eventuali cessioni/acquisizioni di auto (non merci) del 2015;
fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L.
98/2011 (cosiddetto regime dei minimi);
fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfettario per le
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a
89, della Legge 190/2014 (cosiddetto regime forfettario);
fotocopia delle fatture relative alle eventuali operazioni di cessione/acquisto effettuate ai sensi
dell’articolo 32-bis del D.L. 83/2012 (cosiddetto nuovo regime Iva per cassa in vigore dal
01/12/2012);
fotocopia delle fatture o ammontare complessivo dell’imponibile e dell’Iva detratta per l’acquisto
e per le spese di gestione di telefoni cellulari (solo nel caso in cui la detrazione dell’Iva venga
operata in misura superiore al 50%);
fotocopia delle fatture relative ad operazioni (attive e passive) soggette all’imposta con il
meccanismo del reverse charge (rottami, pallets, oro, subappalti in edilizia, fabbricati strumentali
e abitativi, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, acquisti di beni e
servizi del settore energetico);
fotocopia delle fatture relative ad operazioni attive effettuate nei confronti di Enti Pubblici con
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) oppure elenco
riepilogativo delle singole fatture emesse con evidenziazione, per ogni singola fattura,
dell’imponibile e della relativa imposta;
fotocopia delle dichiarazioni d’intento e delle ricevute di trasmissione telematica consegnate
dagli esportatori abituali, relative alle operazioni attive “non imponibili art. 8 lettera c)”
effettuate nel 2015, nonché copia del “registro delle lettere d'intento ricevute”;
Se l'azienda ha operato con l'estero:
-
bollette di importazione per acquisti extra-Cee;
ammontare delle fatture di vendita extra-Cee;
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Associati
Alberto Bertani
-
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
-
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
-
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
modelli INTRA relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e a prestazioni di servizi
intracomunitari rese e ricevute, effettuate nel corso del 2015 (presentati alla Dogana competente,
se non predisposti dallo Studio);
in relazione ad operazioni avvenute con la Repubblica di San Marino, specificare:
l'ammontare delle cessioni di beni, l'ammontare degli acquisti di beni senza il pagamento dell'Iva
(autofatture art. 17, comma 2) e l'ammontare degli acquisti di beni con il pagamento dell'iva
o, preferibilmente, fotocopia delle fatture;
fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari,
suddivisi fra acquisti di beni e prestazioni di servizi, registrati nel 2015;
fotocopie delle fatture o specifica dell'ammontare delle operazioni Ue ed extraUe non soggette ad
Iva, in quanto non territorialmente rilevanti, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, registrate nel
2015, suddivise, per tipologia di articolo Iva applicato, fra cessioni di beni e prestazioni di
servizi;
fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo alle operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione previste dall’art. 8-bis ed alle operazioni non imponibili art. 9);
fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni di cui all'art. 74 del DPR
633/72.
fotocopia delle dichiarazioni di intento emesse nel corso del 2015 in qualità di esportatori abituali
e fotocopia delle ricevute di trasmissione telematica, nonché copia del “registro delle lettere
d'intento emesse”.
Si ricorda al riguardo che gli acquisti e le importazioni possono essere fatte senza pagamento
dell’imposta, in ciascun anno, nel limite dell’ammontare complessivo delle cessioni e
prestazioni, di cui agli artt. 8, lett. a) e b), 8–bis e 9, registrate nell’anno precedente sul registro
delle fatture emesse; invece, per quanto riguarda la verifica dell’utilizzo mensile del plafond,
l’attenzione va posta agli acquisti effettuati e alle importazioni fatte nel mese di riferimento;
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
2. Comunicazione annuale dati Iva per l’anno d’imposta 2015
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Entro il 29/02/2016 deve essere presentata la comunicazione annuale dati Iva relativa all’anno 2015.
Il 2015 è l’ultimo anno per il quale occorre presentare la comunicazione dati Iva.
L’art. 1, comma 641 della Legge 190/2014, come modificato dall’art. 10, comma 8-bis, del D.L.
192/2014, ha infatti abrogato tale adempimento a decorrere dalla dichiarazione relativa all’Iva dovuta
per il 2016 (la dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta 2016 dovrà essere obbligatoriamente
presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio 2017, prendendo di fatto il posto della
comunicazione dati Iva).
Si precisa che la comunicazione in questione non è finalizzata alla determinazione dell’imposta
dovuta dal contribuente e, pertanto, non ha natura dichiarativa; ciò comporta l’impossibilità di
integrare o rettificare eventuali errori o omissioni riportati nella comunicazione già presentata
utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso e, conseguentemente, i dati definitivi dovranno essere
correttamente esposti in sede di dichiarazione annuale Iva.
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della comunicazione comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00 (art. 11 del D. Lgs. 471/97, così come modificato
dal D. Lgs. n. 185/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016).
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Modalità di presentazione
Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente
dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati.
Ambito soggettivo
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione i titolari di partita Iva tenuti a presentare la
dichiarazione annuale Iva, anche se nell’anno di riferimento non hanno effettuato operazioni
imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Fanno eccezione a quanto sopra e sono, pertanto, esonerati dalla presentazione, ad esempio:
- coloro che per l’anno di imposta hanno registrato solo operazioni esenti di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 633/72. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni
intracomunitarie ovvero siano stati registrati acquisti con Iva dovuta da parte del cessionario con
il c.d. metodo del “reverse charge”;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ecc.;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività
rilevante agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
- le Regioni, le Province, i Comuni e gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari uguale o inferiore a €
25.000,00 (ancorché tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale);
- le persone fisiche che si sono avvalse nel 2015 del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (cosiddetto
regime dei minimi);
- le persone fisiche che si sono avvalse nel 2015 del regime forfettario per le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge
190/2014 (cosiddetto regime forfettario);
- i contribuenti che presentano in forma autonoma la dichiarazione Iva annuale entro il
29/02/2016.
Modello e istruzioni
La comunicazione annuale dati Iva deve essere redatta utilizzando il modello approvato con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011 (il modello non presenta
pertanto modifiche rispetto a quello del precedente esercizio).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016, protocollo n.
2016/7765, sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione di detto modello (le istruzioni
hanno invece subito alcune modifiche, rispetto a quelle del precedente esercizio, resesi necessarie
essenzialmente ai fini di un loro adeguamento alle novità normative in tema di cessione di beni e
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti Pubblici e di regimi fiscali agevolativi).
Contenuto della comunicazione
Essenzialmente, nel modello di comunicazione, occorre riportare le risultanze complessive delle
liquidazioni Iva periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale
adempimento, al fine di determinare l’Iva dovuta o a credito, senza tenere conto di eventuali
operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale, quale ad esempio
il calcolo definitivo del pro-rata.
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Si precisa inoltre che, ai fini della comunicazione, non rilevano:
Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
il riporto del credito Iva relativo all’anno precedente;
i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito Iva relativo all’anno d’imposta che il
contribuente intende chiedere a rimborso.
Compilazione del modello
Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione dei righi maggiormente significativi.
Operazioni attive (Rigo CD1)
Tale riquadro si compone di un unico rigo (CD1) suddiviso in cinque distinti campi:
- Campo 1: occorre indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle operazioni attive
(cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate
nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, le operazioni attive senza
addebito di Iva per effetto del reverse charge, le operazioni (Ue ed extraUe) fatturate e non
soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies
del D.P.R. 633/72, nonché le operazioni attive effettuate nei confronti di Enti Pubblici con
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 633/72
(Split Payment), che concorrono alla formazione del volume di affari.
Si tratta, in pratica, delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti, operazioni non soggette e
operazioni per le quali l’imposta deve essere versata dall’Ente Pubblico, annotate nei registri Iva.
- Campo 2: deve essere indicato l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili, già
ricompreso nel campo 1, quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
ad esportatori “abituali”, le esportazioni dirette e triangolari, le cessioni all’esportazione di beni
effettuate a soggetti non residenti che provvedono all’esportazione entro 90 giorni dalla consegna,
le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, i servizi internazionali connessi con gli
scambi internazionali, le cessioni di beni a residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato
della Città del Vaticano, i margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati di cui al
D.L. n. 41/95 (non vanno riportate le cessioni intracomunitarie di beni, da indicare nel successivo
CD1 campo 4).
- Campo 3: deve essere indicato l’ammontare complessivo, già ricompreso nel campo 1, delle
operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72 e altre disposizioni).
- Campo 4: deve essere indicato l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni
non imponibili, già ricomprese nel campo 1. Vanno indicate anche le cessioni intracomunitarie di
oro industriale e argento puro, di oro da investimento nonché le cessioni intracomunitarie di
rottami.
- Campo 5: devono essere indicate le cessioni di beni strumentali, già ricomprese nei campi
precedenti.
Operazioni passive (Rigo CD2)
Anche tale rigo si compone di cinque campi:
- Campo 1: deve essere indicato l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, degli acquisti
all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti ai fini dell’Iva, nonché degli acquisti
annotati ai sensi degli artt. 17, commi 2 - 5 - 6 e 7, e 74 commi 7 - 8, del DPR 633/72 e degli
acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette
doganali di importazione.
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Associati
Alberto Bertani
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-
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Consulente del Lavoro
-
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
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Giovanni Salsi
Campo 2: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili, già
ricompreso nel campo 1, ossia: gli acquisti “interni” e le importazioni effettuati senza pagamento
dell’Iva attraverso l’utilizzo del plafond e quelli oggettivamente non imponibili effettuati senza
l’utilizzo del plafond come, ad esempio, gli acquisti nazionali interni non imponibili ex art. 9.
(non vanno riportati gli acquisti intracomunitari di beni, da indicare nel successivo CD2 campo
4).
Campo 3: devono essere indicati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad imposta (art.
68 DPR 633/72) e le importazioni di oro da investimento, già ricompresi nel campo 1. Non deve
essere compreso l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni esenti, in quanto da indicare
nel successivo campo 4.
Campo 4: vanno indicati gli acquisti intracomunitari di beni, già ricompresi nel campo 1, inclusi
quelli di rottami e quelli effettuati senza pagamento dell’imposta per effetto dell’utilizzo del
plafond. Sono compresi anche gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 40,
comma 2, del D.L. 331/93 nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2 (triangolazione comunitaria
con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).
Campo 5: occorre indicare gli acquisti di beni strumentali già ricompresi nei campi precedenti. In
tale campo vanno indicati i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo
inferiore a € 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing, i beni
strumentali non ammortizzabili (es. terreni). In tale campo vanno inoltre indicati i canoni relativi
a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso.
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Filippo Fontana
Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Studio BD e Associati
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.
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