barclays rimborso sicuro

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barclays rimborso sicuro
BARCLAYS
RIMBORSO SICURO
FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA COLLETTIVA COLLEGATA AL MUTUO
Il presente Fascicolo Informativo che contiene:
1) la Nota Informativa comprensiva del Glossario
2) le Condizioni Generali di Polizza
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I dati contenuti nel presente documento sono stati da ultimo aggiornati ad Agosto 2012.
Polizza collettiva N. 23003 “Barclays Rimborso Sicuro”
GLOSSARIO
ASSICURANDO: ciascuna persona fisica, fino a un massimo di 3, che abbia sottoscritto la Richiesta di Adesione e
in relazione al quale si riferisce il rischio oggetto delle coperture previste dal Contratto.
ASSICURATO: ciascuna persona fisica, fino a un massimo di 3, che abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione
e in relazione al quale si riferisce il rischio oggetto delle coperture previste dal Contratto.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: qualsiasi amministrazione dello Stato.
BANCA: Barclays Bank PLC.
BENEFICIARIO: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione della Compagnia qualora si verifichi il
rischio assicurato.
CARENZA (periodo di): periodo successivo alla data di conclusione del Contratto ma antecedente a quello di
efficacia delle coperture assicurative offerte dalla Compagnia durante il quale i rischi coperti dal Contratto non
sono coperti dall’assicurazione.
CARICAMENTI: parte di premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi
della Compagnia.
COMPAGNIA: CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (“CNP VIDA”).
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: le condizioni generali applicate al Contratto di assicurazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI: condizioni con le quali si deroga alle condizioni generali.
CONTRAENTE: la Banca.
CONTRATTO: il presente Contratto di assicurazione.
DATA INIZIALE O DATA DI DECORRENZA: le ore 24 del giorno in cui è stipulato il Mutuo ed è pagato il Premio.
DGSFP: Autorità di vigilanza assicurativa spagnola.
DICHIARAZIONE DI ADESIONE: Il modulo con il quale l’Assicurato aderisce alle coperture assicurative di cui al
presente Contratto.
DIPENDENTE PUBBLICO: il Lavoratore Dipendente presso un’Amministrazione Pubblica.
DISOCCUPAZIONE: lo stato di non occupazione del Lavoratore Dipendente o del Dipendente Pubblico, che abbia
cessato la Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per più di 20 ore settimanali nello svolgimento di
attività fonte di reddito o di guadagno, per il quale sia iscritto nelle liste di collocamento o percepisca un’indennità
derivante da trattamento di mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non rifiuti irragionevolmente
eventuali ulteriori offerte di lavoro.
GARANTE: la persona fisica che presta una garanzia personale a favore della Banca per il credito derivante dal
Mutuo.
IMPORTO ASSICURATO: un Rimborso Sicuro pari al 120% (centoventi punti percentuali) della prima rata di Mutuo.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere
alla propria Normale Attività Lavorativa a causa di Infortunio o Malattia.
INDENNIZZO: l’importo liquidabile dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili.
Sono parificati agli infortuni:
i. l’asfissia non di origine morbosa;
ii. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
iii. l’annegamento;
iv. l’assideramento o il congelamento;
v. i colpi di sole o di calore;
vi. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
vii. gli infortuni in stato di malore o di incoscienza.
INTERMEDIARIO: operatore specializzato che in virtù del mandato conferitogli dalla Compagnia propone
all’Assicurando le coperture oggetto del presente Contratto.
I dati contenuti nel presente documento sono stati da ultimo aggiornati ad Agosto 2012.
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ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, l’autorità di vigilanza assicurativa
italiana.
LAVORATORE AUTONOMO: chiunque, ai sensi della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, abbia dichiarato
almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di
impresa), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di
persone e continui a svolgere al momento della sottoscrizione del presente Contratto e per la durata del Mutuo le
attività, o una delle attività, da cui siano derivati i redditi di cui sopra, ivi compresi i liberi professionisti.
LAVORATORE DIPENDENTE: chiunque si sia obbligato a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in
qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo
di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali. Sono altresì considerati lavoratori dipendenti coloro che godono
di redditi di cui all’art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), e) (borse,
assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari
ed assimilate).
MALATTIA: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MUTUATARIO: il soggetto che stipula il Mutuo con la Banca e che coincide con l’Assicurato.
MUTUO: il finanziamento concesso dalla Banca all’Assicurato.
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA: l’attività retribuita e/o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato
con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro.
NOTA INFORMATIVA: documento che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della conclusione del
Contratto di assicurazione.
OUTPLACEMENT: servizio di orientamento volto al reinserimento nel mondo del lavoro dell’Assicurato che versi in
stato di Disoccupazione, prestato da una società specializzata e convenzionata con la Compagnia.
POLIZZA: documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un Contratto di assicurazione.
PREMIO: il corrispettivo pagato dal Contraente e sostenuto dall’Assicurato per l’acquisto delle coperture assicurative
previste dal Contratto.
PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
RESIDENTE: colui che abitualmente risiede nel territorio italiano ed è iscritto in qualità di residente all’anagrafe di
un comune italiano. Lo stato di residente italiano è comprovato dal documento di identità che attesta l’indirizzo di
residenza.
RIMBORSO SICURO: l’importo mensile, definito in base a quanto dovuto al Contraente in base al Mutuo,
convenzionalmente fissato al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ed ivi indicato.
RICOVERO OSPEDALIERO: la degenza ininterrotta, corrispondente al numero di pernottamenti in un qualsiasi
ospedale e/o istituto di cura, che si renda necessaria per causa di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di
accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso coperto dal presente Contratto.
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo gli schemi predisposti dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
L’Assicurato è tenuto a fare altrettanto prima dell’adesione.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo assicurativo di appartenenza
CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (“CNP VIDA”) è una società di diritto spagnolo costituita in forma
di Sociedad Anonima, equivalente a una società per azioni di diritto italiano, appartenente al Gruppo Assicurativo
CNP Assurances.
b. Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato
La sede legale di CNP VIDA è in Calle Ochandiano n. 10, 28023, Madrid, Spagna.
c. Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica
Il telefono di CNP VIDA è 0034 90288 2289, sito internet www.cnpvida.es, posta elettronica [email protected].
d. Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e numero di iscrizione all’albo delle imprese di
assicurazione
CNP VIDA è iscritta all’albo delle imprese di assicurazione al N. II.01011 in data 20 ottobre 2009 ed è autorizzata
in Italia all’esercizio dei rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e 16 (Perdite pecuniarie di vario
genere, inclusi rischi relativi all’occupazione). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di
servizi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità spagnola (“Ministero de Economia y Hacienda - Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones”- “DGSFP”).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (1)
Il patrimonio netto della Compagnia, è pari a 105,3 milioni di Euro, di cui 46,9 milioni di Euro di capitale sociale
e 47,7 milioni di Euro di riserve patrimoniali totali.
L’indice di solvibilità della Compagnia riferito alla gestione vita è pari a 1,84, intendendosi per tale il rapporto
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente.
(1) I dati sopra riportati sono relativi all’ultimo bilancio approvato della Compagnia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente Contratto ha effetto dalla Data Iniziale e avrà una durata di 5 anni, con esclusione di tacito rinnovo.
L’Assicurato potrà recedere dal presente Contratto entro 30 (trenta) Giorni dalla Data di Decorrenza, come
previsto dall’articolo 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La comunicazione di recesso dovra essere
inviate a mezzo di raccomandata A.R. o inviate mediante fax agli indirizzi indicati dall’articolo 23 delle Condizioni
generali di polizza.
3. Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto è ad adesione FACOLTATIVA e prevede le seguenti coperture assicurative: Inabilità Totale
Temporanea, Disoccupazione per i Lavoratori Dipendenti e per i Dipendenti Pubblici, e Ricovero Ospedaliero
per i Lavoratori Autonomi o Dipendenti Pubblici che abbiano stipulato un Mutuo con il Contraente.Si rinvia agli
articoli 1, 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per una più dettagliata illustrazione delle coperture
assicurative sopra indicate.
AVVERTENZA: le coperture assicurative previste dal presente Contratto sono soggette a limitazioni ed
esclusioni che possono dar luogo a una riduzione o a un mancato pagamento dell’indennizzo. Si vedano gli
articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori dettagli.
AVVERTENZA: il presente Contratto prevede i massimali e le franchigie di cui agli articoli 4 e 8 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: l’Assicurato non dovrà avere un’età superiore ai 60 anni al momento della conclusione del
Contratto, come meglio indicato all’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: si rinvia all’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione relativo ai periodi di carenza
contrattuale.
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ESEMPIO CARENZA:
La carenza è il periodo successivo alla decorrenza del contratto durante il quale le garanzie non sono operative.
Pertanto, il Sinistro per Inabilità Temporanea Totale ovvero Ricovero Ospedaliero verificatosi nei primi 60 giorni
dalla Data di Decorrenza della polizza non darà diritto al pagamento di alcuna indennità: ad esempio, se la Data
di Decorrenza della copertura è il 11/10/2010 la prima data utile per il verificarsi di un Sinistro che dia diritto
all’Indennità è il 10 dicembre 2010.
Il Sinistro per Disoccupazione verificatosi nei primi 180 giorni dalla Data di Decorrenza della polizza non darà
diritto al pagamento di alcuna indennità: ad esempio, se la Data di Decorrenza della copertura è il 11/10/2010
la prima data utile per il verificarsi di un Sinistro che dia diritto all’Indennità è il 10 aprile 2011.
ESEMPIO FRANCHIGIA:
La franchigia è un importo, una percentuale o un periodo iniziale fissi che non vengono conteggiati ai fini
dell’Indennizzo.
Non verrà pagato alcun Indennizzo per i primi 60 giorni di durata dell’Inabilità Totale Temporanea al lavoro
o della Disoccupazione. Solo a partire dal 61° giorno e a condizione che il Sinistro perduri fino almeno al 90°
giorno, l’indennità diverrà pagabile. Nell’ipotesi di una rata di Mutuo pari a € 1000, non verrà corrisposto alcun
indennizzo per i primi 2 mesi di durata del sinistro e verrà corrisposta una Indennità pari ad € 1200 a fronte del
periodo non inferiore a 30 giorni di ulteriore durata del Sinistro.
4. Dichiarazioni dell’Assicurando in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità
AVVERTENZA: si ricorda che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa illustrati
all’articolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Si rinvia all’articolo 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ciò che attiene le cause di nullità del
presente Contratto.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
In deroga alla regolamentazione di settore, la Compagnia rinuncia a che l’Assicurato dia comunicazione di
eventuali variazioni di professione, che comporteranno automaticamente la possibilità per l’Assicurato di
beneficiare delle coperture previste dal presente Contratto e corrispondenti al mutato stato professionale.
6. Premi
Il premio è calcolato al tasso di 2,3977 moltiplicato per la prima rata di Mutuo.
Esso è pagato dalla Contraente alla Compagnia in unica soluzione anticipata contestualmente alla data
di erogazione del Mutuo ed è addebitato all’Assicurato mediante deduzione dell’importo corrispondente
dall’importo complessivo di Mutuo erogato.
Il presente Contratto non prevede l’adeguamento delle somme assicurate né del premio pagato.
Sintesi dei Costi sostenuti dall’Assicurato in percentuale sul premio lordo
COSTI
PERCENTUALE
Costi Amministrativi1 (Costi della Compagnia di Assicurazione)
12,20%
Costi di Acquisizione (remunerazione per l’intermediario)
51,22%
1 I costi amministrativi sono interamente trattenuti dalla compagnia a fronte dell’attività di gestione del contratto
di assicurazione e non è prevista la retrocessione di una quota a favore dell’intermediario.
La quota parte retrocessa in media all’Intermediario per il periodo di commercializzazione del prodotto, da
Gennaio 2011 sino a dicembre 2011, è pari a € 822,62 su un premio medio di € 1.606,06.
AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o accollo del Mutuo la Compagnia restituirà all’Assicurato
la parte di premio netto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la
Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, da formularsi entro i 30 (trenta) giorni successivi all’estinzione/
accollo del Mutuo, secondo le modalità e i termini previsti dall’ articolo 17 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
7. Rivalsa
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso l’Assicurato.
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8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: il presente Contratto prevede il diritto di recesso per l’Assicurato entro 30 (trenta) giorni
dalla Data di Decorrenza, con comunicazione inviata alla Compagnia ai sensi dell’articolo 23 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
Nella comunicazione L’Assicurato dovrà indicare l’IBAN del conto corrente presso cui dovrà essere effettuato
l’accredito delle somme per la restituzione del Premio. Si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni Generali di
Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
L’Assicurato potrà altresì recedere dal presente Contratto in caso di estinzione totale del Mutuo o di accollo
totale del Mutuo, ai sensi dell’articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dandone contestuale
comunicazione alla Compagnia con le modalità previste dall’articolo 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione,
contestualmente alla richiesta di estinzione totale del Mutuo o di accollo totale. Resta salvo quanto previsto
dall’articolo 17.2 delle Condizioni generali di Assicurazione.
Salvo quanto previsto dall’articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione il recesso determina l’estinzione
delle coperture a partire dalle ore 24.00 dalla data di spedizione della raccomandata da parte dell’Assicurato e
la restituzione del Premio nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione di recesso.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto
I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al Contratto
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Le imposte e le tasse relative al presente Contratto sono a carico dell’Assicurato. Le somme corrisposte in virtù
del Contratto potrebbero essere soggette a tassazione in capo al Beneficiario o all’Assicurato ai sensi dell’art.6
del D.P.R. 917/1986. Al contratto di assicurazione, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la
normativa fiscale italiana così come disciplinata dalla L. 1216 del 1961 e successive modifiche. Nello specifico, il
trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede, così come disposto dalla normativa vigente,
l’imposizione, sul premio imponibile, dell’aliquota d’imposta del 2,50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
In caso di Sinistro, l’Assicurato è tenuto ad inviare alla Compagnia, tramite raccomandata A.R., entro e non oltre
il 60esimo giorno, da quando ha avuto conoscenza del verificarsi del Sinistro.
AVVERTENZA: si prega di leggere con attenzione le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione
relative all’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro nonché relative alla modalità e termini
per la denuncia del Sinistri.
Si rinvia agli articoli 12, 13 e 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori informazioni sulle
procedure liquidative.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati per iscritto alla sede della
Compagnia sotto indicata
CNP VIDA
Calle Ochandiano n. 10, - 28023 MADRID, Spagna
Fax: 0034 91 524 3401
e mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21,
00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia.
Nell’ipotesi di cui sopra, l’esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi al “Comisionado para la Defensa del
Asegurado” (Commissario per la difesa dell’assicurato) presso la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSFP), Paseo de la Castellana nº 44, 28046 Madrid, corredando l’esposto con la documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
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Si ricorda che per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente
al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato e Mediazione
Il presente Contratto NON prevede che la risoluzione di eventuali controversie tra le parti possa essere rimessa
alla valutazione di un collegio arbitrale.
Si ricorda che è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti
dal presente Contratto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate
al presente contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di
mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, con sede in Milano
Via Freguglia 1, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente Il regolamento,
la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura.
La sede della mediazione sarà Milano.
CNP Vida è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente
documento.
Il rappresentante legale
Francesc Rabassa Montesinos
(firma autografa)
(CNP VIDA)
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni qui di seguito stabilite, a corrispondere all’Assicurato l’Indennizzo
di cui all’art. 3 che segue al verificarsi di un Sinistro causato da:
a. Inabilità Totale e Temporanea al lavoro;
b. Disoccupazione, nel caso in cui l’Assicurato sia un Lavoratore Dipendente o un Dipendente Pubblico;
c. Ricovero Ospedaliero, qualora l’Assicurato sia un Lavoratore Autonomo o un Dipendente Pubblico.
Articolo 2 - COPERTURA DEL RISCHIO
Sono assicurabili le persone fisiche che al momento della sottoscrizione del Contratto versino nelle seguenti condizioni:
a. abbiano stipulato un Mutuo con la Banca in qualità di Mutuatario o abbiano prestato garanzia personale a
favore della Banca per il credito derivante dal Mutuo;
b. abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione;
c. godano di buona salute, i.e. non siano state affette da Malattie che necessitino di trattamento medico regolare e
continuato, e non siano state assenti, negli ultimi 12 mesi, dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni
consecutivi per Malattia o Infortunio;
d. siano Lavoratori Autonomi, Lavoratori Dipendenti o Dipendenti Pubblici da almeno 12 mesi;
e. siano maggiorenni e residenti e non abbiano superato il 60esimo anno di età, ferma restando che l’età massima ai
fini delle coperture assicurative è 65 anni.
Il presente Contratto copre sino a un massimo di 3 Assicurati, che si trovino in tutte le condizioni sopra elencate e che
abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione, in caso di pluralità di Mutuatari e/o garanti ai sensi della precedente
lettera (a). In tal caso ciascuno degli Assicurati è assicurato in proporzione al proprio reddito rispetto al reddito totale
di tutti gli assicurati.
Articolo 3 - INDENNIZZO
L’indennizzo viene definito come Rimborso Sicuro ed è pari al 120% della prima rata mensile del mutuo fatti salvi i
massimali indicati nel successivo articolo 4.
A. INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA E DISOCCUPAZIONE
Salva la franchigia di cui al successivo articolo 8, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato, alla scadenza di ogni
rata di Mutuo e in misura corrispondente a ciascun periodo di 30 (trenta) giorni, un Indennizzo pari all’importo del
Rimborso Sicuro per ciascun periodo di 30 (trenta) giorni durante il quale perduri l’Inabilità Totale Temporanea o la
Disoccupazione. L’Assicurato dovrà tempestivamente informare la Compagnia, secondo le modalità di cui successivo
articolo 23, della propria intenzione di iniziare un’attività lavorativa come Lavoratore Dipendente con un contratto
a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, qualora percepisca un Indennizzo per Disoccupazione. In
tal caso la Compagnia sospenderà il pagamento dell’Indennizzo che riprenderà, come continuazione del Sinistro
iniziale, qualora al termine del contratto di durata non superiore a 6 mesi persista la Disoccupazione.
B. RICOVERO OSPEDALIERO
Salva la franchigia di cui al successivo articolo 8, la Compagnia si impegna a corrispondere all’Assicurato l’Indennizzo
pari all’importo di Rimborso Sicuro in caso di Ricovero Ospedaliero alla scadenza di, ed in misura corrispondente a
ciascun periodo di 30 (trenta) giorni di durata del Sinistro.
C. INDENNIZZO IN CASO DI PLURALITÀ DI ASSICURATI
Per il caso di una pluralità di Assicurati, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato che abbia subito il Sinistro
un Indennizzo pari alla percentuale che esprime il rapporto, alla data di sottoscrizione del Mutuo, tra il reddito
dell’Assicurato che ha subito il Sinistro e la somma dei redditi di tutti gli Assicurati, come indicati nella
documentazione allegata al Mutuo. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Compagnia di
aver ricevuto una richiesta di liquidazione di Sinistro e a trasmettere i dati relativi al reddito degli Assicurati su
richiesta della Compagnia.
D. SOPRAVVENUTA DISOCCUPAZIONE
Salva la franchigia di cui al successivo articolo 8, la Compagnia si impegna a corrispondere all’Assicurato l’Indennizzo
pari all’importo di Rimborso Sicuro in caso di Disoccupazione alla scadenza di, ed in misura corrispondente a,
ciascun periodo di 30 (trenta) giorni di durata del Sinistro.
La Compagnia mette a disposizione degli Assicurati, per il caso di sopravvenuta Disoccupazione, un servizio di
collocamento (Outplacement) consistente in un programma di quattro colloqui individuali per un totale di 6 ore
complessive da effettuarsi nell’arco di 1,5 mesi.
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E. PLURALITÀ DI SINISTRI
Gli Indennizzi relativi a Sinistri di diversa natura sofferti dal medesimo Assicurato non sono cumulabili e pertanto
l’Assicurato non potrà richiedere alla Compagnia la liquidazione dell’Indennizzo qualora già percepisca dalla
Compagnia un Indennizzo per altro Sinistro.
Articolo 4 - MASSIMALI
Il valore massimo del Rimborso Sicuro indennizzabile è pari a € 1.549, 37: tale importo corrisponde al 120% di una rata
di mutuo iniziale pari a € 1.291,14. Il premio massimo corrispondente è pari a € 3.095,77 (ovvero rata mutuo massima
indennizzabile per tasso di premio: € 1.291,14 x 2,3977 = € 3.095,77).
A. In caso di un solo Assicurato: la Compagnia liquiderà per ciascun Sinistro un importo pari a 12 volte il Rimborso
Sicuro. Nel caso in cui si verifichino più Sinistri relativi alla stessa garanzia, la Compagnia liquiderà a titolo di
indennizzo un importo complessivo massimo pari a 24 volte l’importo del Rimborso Sicuro.
B. In caso di pluralità di Assicurati: la Compagnia liquiderà un importo massimo per ciascun Sinistro pari a 12 volte
la percentuale di Rimborso Sicuro di cui al precedente articolo 3. In caso di più Sinistri dello stesso tipo sofferti da
Assicurati diversi, la Compagnia liquiderà un Indennizzo complessivo non superiore a 24 volte la percentuale di
Rimborso Sicuro di cui al precedente articolo 3.
ESEMPIO:
a. Nell’ipotesi di un solo Assicurato che abbia contratto un Mutuo con rata mensile pari a € 2.967 per un singolo
Sinistro potrà essere corrisposta un’indennità massima a favore dell’Assicurato stesso di 12 rate, con un
massimale di € 1.549,37, corrispondenti quindi ad un importo massimo di € 18.592,44.
Nell’ipotesi del verificarsi di più Sinistri nel corso del Contratto, potrà essere corrisposta un’indennità massima
a favore dell’Assicurato stesso di 24 rate, corrispondenti quindi ad un importo massimo di € 37.184,88.
b. Nell’ipotesi di più Assicurati che abbiano contratto un Mutuo si dovrà applicare all’Indennizzo il rapporto illustrato
all’art. 3, lettera C.
Ipotizzando con rata mensile pari a € 2.967 e due Assicurati con un reddito rispettivamente di € 30.000 annui
e € 20.000 annui, quindi titolari l’uno del 60% e l’altro del 40% del reddito complessivo, e qualora l’Assicurato
con reddito di € 30.000 annui subisca un Sinistro, per il singolo Sinistro potrà essergli corrisposta un’indennità
massima pari al 60% di 12 rate, corrispondenti quindi ad un importo massimo di € 11.155,46.
Nell’ipotesi del verificarsi di più Sinistri nel corso del Contratto sullo stesso Assicurato, potrà essere corrisposta
un’indennità massima pari al 60% di 24 rate, corrispondenti quindi ad un importo massimo di € 22.310,93.
Ugualmente, l’Assicurato con reddito pari al 40% del reddito complessivo otterrebbe un indennizzo sul singolo
Sinistro pari al 40% di un massimo di 12 rate, corrispondenti quindi ad un importo massimo di € 7.436,98.
Nell’ipotesi del verificarsi di più Sinistri nel corso del Contratto sullo stesso Assicurato, potrà essere corrisposta
un’indennità massima pari al 40% di 24 rate, corrispondenti quindi ad un importo massimo di € 14.873,95.
Articolo 5 -COLPA GRAVE, TUMULTI, TERREMOTO
In deroga agli articoli 1900 e 1912 del codice civile, la Compagnia si impegna a liquidare l’Indennizzo anche in caso di
colpa grave dell’Assicurato e in caso di Sinistro determinato da movimenti tellurici nonché, a condizione che l’Assicurato
non vi abbia preso parte attiva, atti di terrorismo e tumulti popolari.
Articolo 6 - LIMITI TERRITORIALI DELLA COPERTURA
La copertura assicurativa offerta dal presente Contratto non si estende ai Sinistri verificatisi al di fuori degli Stati
appartenenti all’Unione Europea.
Articolo 7 - CARENZA
Sono previste le seguenti Carenze:
I. 60 giorni per l’Inabilità Temporanea Totale e il Ricovero Ospedaliero; e
II. 180 giorni per la Disoccupazione.
ESEMPIO:
a. La carenza è il periodo successivo alla decorrenza del Contratto durante il quale le garanzie non sono operative.
Pertanto, il Sinistro per Inabilità Temporanea Totale ovvero Ricovero Ospedaliero verificatosi nei primi 60 giorni
dalla Data di Decorrenza della polizza non darà diritto al pagamento di alcuna indennità: ad esempio, se la Data
di Decorrenza della copertura è il 11/10/2010 la prima data utile per il verificarsi di un Sinistro che dia diritto
all’Indennità è il 10 dicembre 2010.
b. Il Sinistro per Disoccupazione verificatosi nei primi 180 giorni dalla Data di Decorrenza della polizza non darà
diritto al pagamento di alcuna indennità: ad esempio, se la Data di Decorrenza della copertura è il 11/10/2010
la prima data utile per il verificarsi di un Sinistro che dia diritto all’Indennità è il 10 aprile 2011.
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Articolo 8 - FRANCHIGIE
A. INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA E DISOCCUPAZIONE
Non verrà pagato alcun Indennizzo per i primi 60 giorni di durata del Sinistro. Il diritto all’Indennizzo maturerà in
caso di Sinistro che, scaduto il periodo di franchigia, perduri almeno per un periodo di ulteriori 30 giorni consecutivi.
B. RICOVERO OSPEDALIERO
Non verrà pagato alcun Indennizzo per i primi 7 giorni di Sinistro.
ESEMPIO:
a. La franchigia è un importo, una percentuale o un periodo iniziale fissi che non vengono conteggiati ai fini
dell’Indennizzo. Non verrà pagato alcun Indennizzo per i primi 60 giorni di durata dell’Inabilità Totale Temporanea
al lavoro o della Disoccupazione. Solo a partire dal 61° giorno e a condizione che il Sinistro perduri fino almeno
al 90° giorno, l’indennità diverrà pagabile. Nell’ipotesi di una rata di Mutuo pari a € 1000, non verrà corrisposto
alcun indennizzo per i primi 2 mesi di durata del sinistro e verrà corrisposta una Indennità pari ad € 1200 a
fronte del periodo non inferiore a 30 giorni di ulteriore durata del Sinistro.
b. Non verrà pagato alcun Indennizzo per i primi 7 giorni di Sinistro. Solo a partire dall’ 8° giorno di durata del
Sinistro l’indennità verrà pagata in misura pari ad un Rimborso Sicuro, tenuto conto del massimale di € 1549,37.
Articolo 9 -DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto ha effetto dalla Data Iniziale e avrà una durata di 5 anni, con esclusione di tacito rinnovo.
Non sarà dovuto alcun Indennizzo nel caso in cui il periodo di franchigia, di cui al precedente articolo 8, termini dopo
la scadenza dei 5 anni di durata del Contratto.
Con la scadenza del Contratto cessa altresì ogni obbligo della Compagnia di corrispondere l’Indennizzo all’Assicurato
qualora a tale scadenza perduri un Sinistro e pertanto nulla sarà dovuto all’Assicurato in relazione al periodo di tempo
inferiore a 30 giorni che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento prima della scadenza e la data della scadenza.
In aggiunta a quanto sopra, il presente Contratto cessa di avere effetto nei confronti dell’Assicurato o di ciascuno degli
Assicurati alle ore 24 del giorno in cui scade il Mutuo, per scadenza originaria.
Senza pregiudizio a quanto sopra, inoltre, il presente Contratto cessa di avere effetto nei confronti dell’Assicurato o di
ciascuno degli Assicurati alle ore 24 del giorno in cui I’Assicurato fa domanda per ottenere il trattamento pensionistico
o, comunque, raggiunga il 65esimo anno di età.
Articolo 10 - RIQUALIFICAZIONE
Pagato un qualsiasi Indennizzo, il diritto dell’Assicurato ad ottenere un Indennizzo in relazione ad un nuovo Sinistro
dello stesso tipo di quello indennizzato sorgerà solo dopo che, una volta cessato il Sinistro precedente, l’Assicurato
abbia ripreso la sua Normale Attività Lavorativa per il periodo di tempo pari a:
i. in caso di Inabilità Totale Temporanea o Ricovero Ospedaliero, 30 giorni consecutivi, ovvero 180 giorni
consecutivi, se il nuovo Sinistro è dovuto alla stessa Malattia o Infortunio del Sinistro precedente;
ii. in caso di Disoccupazione, 180 giorni consecutivi.
Allo stesso modo qualora il Sinistro si verifichi durante la Carenza, I’Assicurato non avrà in questo caso nessun diritto
all’indennizzo e, prima di poter presentare la richiesta di Indennizzo per un nuovo Sinistro dello stesso tipo, dovrà aver
ripreso la propria Normale Attività Lavorativa per un periodo di tempo pari a quanto riportato al precedente punto.
Articolo 11 - ESCLUSIONI
Nessun Indennizzo è dovuto qualora l’Inabilità Totale Temporanea o il Ricovero Ospedaliero sia dovuta/o a:
• Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di
incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a
meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che
detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
• Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
• Infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni;
• Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
• Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
• Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc);
• Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco - depressive o stati paranoidi;
• Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di
ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità della assicurazione;
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•
Qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a
sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili;
• Conseguenze di Infortuni o situazioni patologiche preesistenti alla data iniziale, già note in tale data all’Assicurato;
• Le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatesi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa
fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non
superiore a 30 giorni;
• Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine
ad uno stato di Inabilità temporanea totale o a Ricovero ospedaliero.
L’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo qualora:
• La Disoccupazione sia conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni della garanzia per
Inabilità Temporanea Totale;
• L’Assicurato non abbia prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente o Dipendente Pubblico
in modo consecutivo per 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro, restando
inteso che eventuali interruzioni dell’attività lavorativa di durata non superiore a 2 settimane, non determinano il
venir meno della continuità della stessa;
• Al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l’Assicurato fosse a conoscenza della prossima
Disoccupazione, o comunque gli fossero note circostanze che oggettivamente facessero prevedere che tale evento
si sarebbe verificato;
• La Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
• La Disoccupazione derivi dalla natura stagionale o a tempo determinato del rapporto di lavoro dell’Assicurato;
• Al momento del Sinistro, l’Assicurato svolga la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che ciò non
avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
• L’Assicurato abbia risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
• L’Assicurato non sia iscritto nella lista di collocamento, salvo che tale iscrizione sia in contrasto con il regime di
Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al quale sia soggetto l’Assicurato;
• L’Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
• L’Assicurato, al momento dell’evento sia in periodo di prova.
Articolo 12 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
La Società liquiderà all’Assicurato l’Indennizzo a condizione che:
i. l’Assicurato abbia subito un Sinistro e, per il caso di Inabilità Totale Temporanea a seguito di Infortunio o
Malattia, sia temporaneamente nella totale incapacità fisica di attendere alla Normale Attività Lavorativa;
ii. alla data del Sinistro l’Assicurato sia in possesso dei requisiti sopra indicati e lo era fino al momento del Sinistro;
iii. il Sinistro sia avvenuto scadute le ore 24 della data termine della Carenza e comunque durante il periodo di
vigenza del Contratto;
iv. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 11;
v. sia trascorso il periodo di franchigia di cui all’art. 8;
vi. l’Assicurato abbia pagato il Premio.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito al Contraente un mandato all’incasso in relazione ai crediti che lo stesso
Assicurato possa vantare verso la Compagnia in conseguenza del verificarsi di un Sinistro, la Compagnia sarà liberata
da ogni obbligo verso l’Assicurato con il pagamento al Contraente dell’Indennizzo.
Articolo 13 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
In caso di Sinistro, l’Assicurato è tenuto ad inviare alla Compagnia, tramite raccomandata A.R., entro e non oltre il
60esimo giorno, da quando ha avuto conoscenza del verificarsi del Sinistro:
i. copia di un valido documento di identità;
ii. copia della Dichiarazione di adesione alla polizza “Barclays Rimborso Sicuro”;
iii. solo per il caso di più persone assicurate, copia della documentazione attestante il reddito di ciascuno degli
Assicurati, allegata al Mutuo.
L’Assicurato dovrà altresì inoltrare la seguente documentazione:
A. IN CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA O RICOVERO OSPEDALIERO:
i. certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale;
ii. certificato da cui risulti il Ricovero Ospedaliero; o
iii. per il solo caso di Inabilità Temporanea Totale, successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente,
il mancato invio del quale comporta la cessazione del diritto all’Indennizzo; o
iv. copia della cartella clinica e/o di ogni documentazione inerente al Sinistro che possa ragionevolmente essere
richiesta dalla Compagnia.
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B. IN CASO DI DISOCCUPAZIONE:
i. copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro (lettera di licenziamento); o
ii. copia della “Dichiarazione di disponibilità al lavoro”, rilasciata dal centro per l’impiego territorialmente
competente; o
iii. copia della “Scheda Anagrafica Professionale”, rilasciata dal centro per l’impiego territorialmente competente; o
iv. copia del “Stato Occupazionale” rilasciata dal centro per l’impiego territorialmente competente.
Inoltre l’Assicurato dovrà:
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti, e, in caso di Disoccupazione, il datore di lavoro;
• consentire indagini e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Compagnia, i cui costi saranno a
totale carico della stessa.
Articolo 14 - CONTINUAZIONE DI SINISTRO
Una volta avvenuto il pagamento dell’Indennizzo con riferimento al primo periodo di 30 (trenta) giorni di durata del
Sinistro o, nel caso del Ricovero Ospedaliero, una volta avvenuto il primo pagamento, qualora il Sinistro si protragga per
ulteriori 30 (trenta) giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi, l’Assicurato
è tenuto alla compilazione del modulo di continuazione di Sinistro, reperibile presso il Contraente o la Compagnia, che
dovrà essere trasmesso tempestivamente alla Compagnia, allegando i documenti da questa richiesti.
La Compagnia potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato di fornire le prove documentali in ordine al perdurante
diritto alle prestazioni di cui al presente Contratto.
Articolo 15 - CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE E MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
L’Assicurato che, durante il Contratto, modifichi la Normale Attività Lavorativa, es. passando da Lavoratore Autonomo
o Dipendente Pubblico a Lavoratore Dipendente e viceversa, accederà automaticamente alle sole coperture assicurative
previste per la condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo, Dipendente Pubblico o Lavoratore Dipendente)
al momento del Sinistro. L’Assicurato che sia Lavoratore Autonomo e, in pendenza del presente Contratto, diventi
Lavoratore Dipendente, ha diritto all’Indennizzo per Disoccupazione solo se lo stato di Disoccupazione sopravvenga
dopo che l’Assicurato abbia superato il periodo di prova e sia comunque trascorso un periodo di tempo di almeno 180
(centottanta) giorni consecutivi dal momento in cui questi sia diventato Lavoratore Dipendente.
L’Assicurato che sia Lavoratore dipendente e non sia Dipendente Pubblico, in pendenza del presente Contratto, diventi
Lavoratore Autonomo o Dipendente pubblico, ha diritto all’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero solo se il Sinistro
si verifichi dopo almeno 60 (sessanta) giorni dal momento in cui l’Assicurato ha iniziato la propria Normale Attività
Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Dipendente Pubblico.
Articolo 16 - PREMIO E COPERTURA ASSICURATIVA
Il Premio sarà corrisposto dall’Assicurato alla Compagnia in un’unica soluzione alla data di sottoscrizione della
Dichiarazione di Adesione che coincide con la data di erogazione del Mutuo.
Con la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l’Assicurato conferisce al Contraente mandato irrevocabile di
pagamento alla Compagnia del Premio, secondo le modalità specificate nella Dichiarazione di Adesione. Il Contraente è
contestualmente nominato delegato all’incasso per conto della Compagnia e pertanto, ai fini della validità delle coperture
assicurative, i Premi versati dall’Assicurato al Contraente si considereranno versati direttamente alla Compagnia. La
Compagnia rimborserà il Premio in caso di mancata accettazione della Dichiarazione di Adesione nei confronti di tutti
gli assicurati. In caso di accettazione della Dichiarazione di Adesione solo nei confronti di una parte degli Assicurati, Il
Premio resterà comunque interamente acquisito dalla Compagnia e le coperture assicurative di cui al presente Contratto
saranno efficaci per quegli Assicurati dei quali la Compagnia abbia accettato la Dichiarazione di Adesione.
Articolo 17 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO
17.1 In caso di estinzione anticipata del Mutuo per l’intero importo erogato ovvero in caso di accollo totale del Mutuo,
l’Assicurato potrà contestualmente recedere dal Contratto ai sensi del successivo articolo 25 e la Compagnia
restituirà all’Assicurato la parte di Premio netto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria entro
60 (sessanta) giorni dalla data di estinzione del Mutuo o dell’accollo totale del Mutuo, avuto riguardo al termine
di 30 (trenta) giorni riservato alle comunicazioni dell’Assicurato, di cui al comma successivo.
In caso di estinzione parziale del Mutuo non si procederà ad alcuna restituzione di Premio e l’Assicurazione rimarrà
operante fino alla scadenza del contratto.
17.2 In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, l’Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
estinzione ovvero di accollo del Mutuo, potrà comunicare alla Compagnia, con le modalità di cui al successivo
articolo 23, di voler mantenere le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria (e in tal caso, la
prestazione sarà calcolata in base al piano di ammortamento iniziale originariamente sottoscritto). In assenza di
qualsiasi comunicazione, la Compagnia provvederà al rimborso del Premio ai sensi del precedente comma 1 nei
60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione ovvero di accollo.
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17.3 In caso di restituzione del rateo di Premio relativo al residuo periodo di assicurazione, esso viene calcolato secondo
la seguente formula:
R = P*(1/(1+I))*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] + P*(1/(1+I))*H*[(N-K)/N]
Dove
P = Premio versato
I = Imposte
H = Costi sul premio = 65%
N = durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi
K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data di anticipata estinzione totale/surroga/accollo del
Finanziamento
Articolo 18 -DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO
Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato e/o del
Contraente sono causa di annullamento e/o legittimano la Compagnia a recedere dal presente Contratto.
Articolo 19 - ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative al, o comunque discendenti dal, presente Contratto sono a carico dell’Assicurato.
Articolo 20 - MODIFICHE AL CONTRATTO
Le eventuali modifiche al presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 21 - CESSIONE DEI DIRITTI
Il presente Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, a favore di terzi né i diritti da esso nascenti possono essere
vincolati a favore di terzi, salvo ove ivi espressamente previsto.
Articolo 22 - SURROGA
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga ex articolo 1916 del codice civile verso l’Assicurato.
Articolo 23 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di cui al presente Contratto, incluse a titolo esemplificativo le comunicazioni di recesso e le richieste
di indennizzo, dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata A.R. o inviate mediante fax al seguente indirizzo:
CNP VIDA
Calle Ochandiano n. 10, - 28023 MADRID, Spagna
Telefono 800.137.019
Fax 02.87.28.20.99
e mail: [email protected]
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto
dell’Assicurato.
Articolo 24 - PRESCRIZIONE
I diritti derivati dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sui
cui il diritto si fonda.
Articolo 25 - RECESSO
L’Assicurato potrà recedere dal presente Contratto entro 30 (trenta) Giorni dalla Data di Decorrenza, dandone
comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’articolo 23 che precede. Nella comunicazione L’Assicurato dovrà indicare
l’IBAN del conto corrente presso cui dovrà essere effettuato l’accredito delle somme per la restituzione del Premio.
L’Assicurato potrà altresì recedere dal presente Contratto in caso di estinzione totale del Mutuo o di accollo totale di
Mutuo, ai sensi del precedente articolo 17, dandone comunicazione alla Compagnia nelle modalità previste dall’articolo
23, contestualmente alla richiesta di estinzione totale o di accollo totale del Mutuo. Salvo quanto previsto dal precedente
articolo 17 il recesso determina l’estinzione delle coperture a partire dalle ore 24.00 dalla data di spedizione della
raccomandata da parte dell’Assicurato e la restituzione del Premio nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione
di recesso. In caso di più Assicurati, il recesso determina la cessazione di efficacia del presente Contratto unicamente
nei confronti dell’Assicurato che abbia esercitato il recesso. Il presente Contratto continuerà a rimanere in vigore per
gli altri Assicurati, restando il Premio interamente acquisito dalla Compagnia.
Articolo 26 - MEDIAZIONE
Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al presente
contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista
dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, con sede in Milano Via Freguglia 1, che le parti
espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle
indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà Milano.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni:
I dati personali dell’Assicurato acquisiti direttamente o per il tramite terzi, anche in corso di Contratto, saranno
utilizzati dalla Compagnia di assicurazione CNP VIDA, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, al solo
fine dare esecuzione ai rapporti derivanti dal contratto sottoscritto dall’Assicurato (attivazione copertura, raccolta
premi, trattazione reclami, gestione liquidazioni e sinistri, adempimenti relativi agli obblighi di legge) Per le finalità
sopra indicate, la Compagnia sopra menzionata potrebbe richiedere di comunicare dati sensibili (quali, ad esempio,
le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento
delle verifiche necessarie al Contratto (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la
liquidazione di Sinistri).
La richiesta dei dati personali risulta infatti necessaria per il perseguimento delle suddette finalità, rispetto alle quali,
in assenza di tali dati, la Compagnia non sarebbe in grado di eseguire le obbligazioni di cui al presente Contratto. I dati
personali, inclusi quelli sensibili, saranno utilizzati unicamente ed esclusivamente da personale preposto alla gestione
del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le
finalità sopra descritte.
Alcuni dati potrebbero essere comunicati a:
(i) società del gruppo della Compagnia e a società di fiducia della Compagnia, che svolgono per conto della stessa
attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari o di responsabili del trattamento, nonché
(ii) ad enti ed organismi pubblici associativi del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge o di
contratto.
L’Assicurato ha il diritto di ottenere:
(i) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma comprensibile dei dati medesimi, della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità
del trattamento e della logica su cui il trattamento si basa;
(ii) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
(iii) l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto (ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’Assicurato ha, altresì, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano:
(i) per motivi legittimi, anche se i dati sono pertinenti alle finalità per cui sono stati raccolti;
(ii) a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Taluni dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del gruppo della Compagnia situate in Paesi appartenenti
all’Unione Europea e negli U.S.A., qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla
elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei
Sinistri.
Si invita pertanto l’Assicurato a rilasciare alla compagnia sopra indicata il consenso al trattamento dei dati personali,
ivi compresi i dati sensibili eventualmente forniti. L’Assicurato potrà in ogni momento consultare i propri dati ed
eventualmente chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi all’Assicuratore.
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INFORMAZIONE RELATIVE ALLE SINGOLE COPERTURE
Eventi Assicurati
Inabilità Temporanea Totale
Ricovero Ospedaliero
Garanzia attiva per Assicurati
Indennizzo
Un Rimborso Sicuro per ciascun periodo consecutivo di 30 giorni di durata del Sinistro. In caso di più assicurati, una percentuale
del Rimborso Sicuro pari al rapporto tra il reddito dell’Assicurato e la somma dei redditi degli Assicurati alla data di sottoscrizione
del Mutuo.
Franchigie
Per i primi 60 giorni di Inabilità Temporanea
Totale non è dovuto alcun indennizzo.
Massimali
La Compagnia liquiderà al massimo 12 indennizzi mensili per sinistro e 24 indennizzi mensili per tutta la durata del Contratto. Il
valore massimo del Rimborso Sicuro indennizzabile è pari a € 1.549,37.
Carenza
60 giorni dopo la data di erogazione del Mutuo.
180 giorni dopo la data di erogazione del
Mutuo.
Periodo di Riqualificazione
30 giorni, ovvero 180 giorni se il nuovo Sinistro deriva dalla stessa Malattia o
Infortunio relativi al Sinistro precedente.
180 giorni
Esclusioni
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Lavoratori Autonomi e Dipendenti
Pubblici
Disoccupazione
Lavoratori Dipendenti, Lavoratori
Autonomi e Dipendenti Pubblici
Il primo indennizzo viene liquidato
dopo i primi 7 giorni di Ricovero
e successivamente ogni 30 giorni
consecutivi di durata del Sinistro
1. Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato
o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui
stesso procurata;
2. Infortuni o Malattie causati dall’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci,
uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci stupefacenti
o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta
prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
3. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
4. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni;
5. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia
preso parte attiva;
6. Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato o complicazioni derivanti
da tali eventi;
7. Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione
e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.)
8. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia , forme maniaco-depressive o stati paranoici;
9. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi
psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti
ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione.
10. Qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente
collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o a stato di immunodeficienza
acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili;
11. Le conseguenze di Infortuni o situazioni patologiche preesistenti alla Data
Iniziale, già note in tale data all’Assicurato;
12. Le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatesi mentre l’Assicurato
svolge la sua normale attività lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò
dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore
a 30 giorni;
13. Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami
radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea
Totale o a Ricovero Ospedaliero;
14. I sinistri verificatisi durante i periodo di Carenza.
Lavoratori Dipendenti e Dipendenti Pubblici
Per i primi 60 giorni di Disoccupazione non
è dovuto alcun indennizzo. Con il primo
indennizzo l’Assicurato ha diritto al servizio di
Outplacement
1. L’Assicurato non ha prestato la propria
attività lavorativa come Lavoratore Dipendente
o Dipendente Pubblico in modo consecutivo
per dodici mesi immediatamente precedenti
la data in cui si è verificato il sinistro. Eventuali
interruzioni del rapporto di lavoro di durata non
superiore a due settimane, non interrompono
il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
2. Al momento della sottoscrizione della
Dichiarazione di Adesione, l’Assicurato era a
conoscenza della prossima Disoccupazione,
o comunque gli erano note circostanze che
oggettivamente facevano prevedere che tale
evento si sarebbe verificato;
3. La Disoccupazione sia conseguenza di
licenziamento per giusta causa;
4. La Disoccupazione è un evento
programmato in base al contratto di lavoro
a tempo determinato, o il rapporto di lavoro
dell’Assicurato aveva carattere stagionale o,
comunque se è la conseguenza di scadenza
di un contratto a termine;
5. Al momento del Sinistro, l’Assicurato
svolge la propria Normale Attività Lavorativa
all’estero a meno che ciò non avvenga
nell’ambito di un contratto di lavoro regolato
dalla legge italiana;
6. L’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro
per sua volontà;
7. L’Assicurato non si è iscritto nella lista di
collocamento, salvo che ciò sia in contrasto
con i casi di messa in Mobilità e di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per
cui l’assicurazione è operante);
8. L’Assicurato percepisce il trattamento di
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
9. L’Assicurato al momento del Sinistro era in
periodo di prova;
10. La Disoccupazione è conseguenza di
uno degli eventi o cause che costituiscono
esclusioni della garanzia per Inabilità
Temporanea Totale;
11. I sinistri verificatisi durante il periodo di
Carenza.
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