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GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Dott. Avv. Giancarlo Sorrentino Bari, 1 ottobre 2013 e-mail: [email protected] L’offerta economicamente più vantaggiosa A) I criteri di aggiudicazione Limiti normativi B) I criteri di valutazione Definizioni Competenza Commistione requisiti soggettivi Il GPP e nuovi requisiti Pesi e punteggi C) La valutazione Sindacato del G.A. D) Le formule matematiche La riparametrazione Il MEPA 2 A) I criteri di aggiudicazione Direttiva 2004/18 L’aggiudicazione di un appalto pubblico “deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto g p dei pprincipi p di trasparenza, p di non discriminazione e di p parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l’applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del ≪prezzo più basso≫ e quello della ≪offerta economicamente più vantaggiosa≫. Codice dei contratti Art. 2. Principi L'affidamento L affidamento e ll'esecuzione esecuzione di opere e lavori pubblici, pubblici servizi e forniture .. deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Art.81 co.1 - 2 Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, specifici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso _o_ con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello _più adeguato_ in relazione alle caratteristiche dell’oggetto gg del contratto,, e indicano nel bando di ggara qquale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta. 3 A) I criteri di aggiudicazione AVCP determinazione n.5 del 08.10.2008 Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici Non è possibile stabilire a priori dei criteri specifici per la scelta del criterio di aggiudicazione; non è possibile dare indicazioni preventive ed astratte circa la scelta del criterio più adeguato privando le stazioni appaltanti. appaltanti Occorre tener conto delle caratteristiche del contratto La discrezionalità incontra il limite nell’adeguatezza, logicità, ragionevolezza del sistema prescelto in relazione alle caratteristiche dell’appalto. 4 A) I criteri di aggiudicazione TAR Lazio - ROMA SEZ. III QUATER - sentenza 24 aprile 2012, n. 3663 La scelta del criterio ppiù idoneo pper l’aggiudicazione gg di un appalto pp .... costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura ed all’oggetto gg del contratto, non sia manifestamente illogica g o arbitraria o macroscopicamente viziata da travisamento di fatti. Invero, l’art. 81 del codice dei contratti pubblici e la stessa normativa comunitaria (art. 53 Direttiva n.2004/18/CE), sanciscono una sostanziale equipollenza fra i criteri di valutazione delle offerte, con l’unico limite, imposto dal 2° comma del predetto art. 81, di una scelta che risulti la più adeguata possibile con riferimento "alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto". E’ legittimo l'operato di una P.A. che ha indetto, per motivi di urgenza, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l’affidamento per 6 mesi del servizio di ristorazione, nella parte in cui ha scelto il criterio del prezzo più basso (già di per sé non implausibile in ragione dell'esigenza ormai pressante di riduzione della spesa pubblica), bbli ) piuttosto i tt t che h quello ll dell’offerta d ll’ ff t economicamente i t più iù vantaggiosa, t i nell caso di previsione nel capitolato speciale di standard qualitativi minimi. Infatti, la scelta del criterio del prezzo più basso risulta adeguata quando la stazione appaltante richieda un target qualitativo prestabilito che assicuri la rispondenza della prestazione dedotta in appalto agli interessi pubblici sottesi alla fornitura dei beni richiesti. 5 A) I criteri di aggiudicazione Consiglio di Stato – sez. VI - Sentenza 14 luglio 2011 n. 4277 In tema di procedure di gara per ll’affidamento affidamento di lavori, è legittima ll’adozione adozione da parte della stazione appaltante del sistema di scelta del contraente basato sull’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di dare rilevanza non solo al prezzo ma anche alle modalità esecutive dell’opera. p Infatti,, la scelta dei criteri di aggiudicazione gg rientra nella discrezionalità della stazione appaltante. A tal fine è, dunque, irrilevante la circostanza che il progetto dell’opera sia completo e che, di conseguenza, la gara possa essere anche aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 6 A) I criteri di aggiudicazione Limiti normativi Dialogo competitivo art.58 co.4 Concessioni lavori pubblici 144 co.1 Finanza di progetto 153 co.4 Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità 160bis co.2 Servizi di ingegneria ed architettura 266 co.4 co 4 regolamento Appalto integrato 53 co.2 lett.b c Contratto di disponibilità art.160 ter co.3 7 A) I criteri di aggiudicazione Preferenze ** Regolamento DPR 207/10 --- Art.285 (Estratto) servizi sostitutivi di mensa Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell dell'articolo articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell dell'articolo articolo 82, 82 del codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. gg 8 novembre 2000, n. 328 "Legge gg q quadro p per la realizzazione del sistema ** Legge integrato di interventi e servizi sociali" --- art.5 (Estratto) ... gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore tt l piena la i espressione i d ll propria della i progettualità, tt lità avvalendosi l d i di analisi li i e di verifiche ifi h che h tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. ** Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” --- Art. 15. Procedure di gara (Estratto) 1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del d.lgs.n.163/06, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall dall'articolo articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 2006 n. n 163, 163 nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ... 8 B) I criteri di valutazione D fi i i i Definizioni I criteri di valutazione sono le componenti dell’offerta di cui la stazione appaltante tiene conto t per la l propria i valutazione; l t i sono variabili i bili in i relazione l i all tipo ti di appalto lt ed d alla ll natura t dell’intervento. Esistono di tipo quantitativo (prezzo, tempo, termini di consegna) e di tipo qualitativo (qualità materiali, impatto ambientale, caratteristiche estetiche). I pesi o fattori di ponderazione sono i dati numerici che esprimono l’importanza che la stazione appaltante attribuisce a quel criterio di valutazione. I pesi devono essere finalizzati a garantire un corretto rapporto qualità/prezzo. I coefficienti o valori di giudizio sono i voti assegnati in concreto dai commissari a ciascuna offerta per ciascun elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione. I punteggi sono il risultato finale, ovvero il numero di punti sul totale a disposizione della commissione . I criteri motivazionali sono i criteri di giudizio che fissano gli indicatori ai quali si atterrà la Commissione di gara per la valutazione delle offerte; i criteri motivazionali si differenziano dalla motivazione. La motivazione è il p percorso motivazionale in base al q quale la Commissione di gara attribuisce i punteggi. 9 B) I criteri di valutazione Competenza La Stazione appaltante o la Commissione ? Codice dei contratti Art.81 co.2 Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta. Art.83 co.4 (modificato dal terzo decreto correttivo D.lgs.n.152/2008) Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative l ti specificazioni, ifi i i che h verranno indicati i di ti nell bando b d di gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. bando Parte eliminata 10 B) I criteri di valutazione Corte di Giustizia europea, sez. I sentenza del 24 gennaio 2008, n. C-53206 Per il principio di trasparenza e di parità di trattamento, i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l’esistenza e la portata degli elementi di valutazione e la loro importanza. Pertanto, un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per gli elementi di valutazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti” Consiglio di Stato sez. V 7/1/2013 n. 7 L commissioni Le i i i sono chiamate hi add esprimere i un giudizio i di i che h deve d trovare il suo puntuale l substrato motivazionale nella rigorosa predeterminazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, nonché del loro specifico peso ponderale, fatta in occasione della redazione d i d ll lex della l specialis i li da d parte t della d ll Stazione St i appaltante lt t , cosìì eliminandosi li i d i ognii margine di discrezionalità in proposito in capo alle commissioni giudicatrici. (impianto fotovoltaico) Consiglio di Stato sez. III sent. 10/1/2013 n. 97 Va ritenuta indebita l'integrazione dei criteri e sub-criteri stabiliti dalla commissione, con la introduzione di nuovi elementi di valutazione, laddove, com'è noto, spetta solo alla lex specialis p a la determinazione e la specificazione p di eventuali sotto criteri di valutazione. 11 B) I criteri di valutazione Competenza IL RUP Codice dei contratti Art.83 co.4 4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub sub-criteri criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la g i criteri,, i ppesi,, i ppunteggi gg e le determina a contrarre,, affidando ad essi l'incarico di redigere relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. 1) Stazione appaltante: propri dipendenti 2) Possibilità di nominare uno o più esperti 12 B) I criteri di valutazione Lavori pubblici (artt. 10 e 15 DPR 207/10) Il Responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale: a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro; b) se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata; c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; d) se iin relazione l i alle ll caratteristiche tt i ti h dell'oggetto d ll' tt del d l contratto, t tt verràà adottato d tt t il criterio it i di aggiudicazione i di i all prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Forniture e servizi ((art.273 DPR 207/10)) Il Responsabile del procedimento ha i seguenti compiti: a) predisporre ovvero coordinare la progettazione dei contratti di forniture e servizi (art.279), curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; b) formulare la proposta all all’amministrazione amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell dell’intervento; intervento; c) coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento; d) coordinare le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art 84 del codice, dell’art. codice da parte dell’organo com-petente com petente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire; e) compiere le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell’efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza. 13 B) I criteri di valutazione L’individuazione dei criteri di valutazione Codice dei contratti Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell dell'offerta offerta, pertinenti alla natura, natura all all'oggetto oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera dell opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 14 B) I criteri di valutazione La commistione tra requisiti soggettivi e di valutazione Principio p ggenerale a livello comunitario : PAR CONDICIO Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2007 Requisiti di partecipazione Requisiti di partecipazione Criteri di valutazione Criteri di valutazione Idoneità degli offerenti i fini della partecipazione alla gara Qualità delle offerte ai fini dell’aggiudicazione Esperienza Qualifica professionale Referenze servizi già eseguiti Risorse disponibili Certificazione di qualità f d l à 15 B) I criteri di valutazione La commistione tra requisiti soggettivi e di valutazione Orientamento più moderno Consiglio di Stato sez. V 20/8/2013 n. 4191 Consiglio di Stato sez. V 3/10/2012 n. 5197 C i li di Stato Consiglio S sez. III sent. 19 giugno i 2012 n. 3550 Consiglio di Stato sez. VI sent. 15 dicembre 2010 n.8933 Consiglio di Stato sez. V, sentenza 12 giugno 2009, n. 3716, C i li di Stato Consiglio St t sez. V, V sentenza t 2 ottobre tt b 2009 n.6002. 6002 Consiglio g di Stato sez. III sent. 19 ggiugno g 2012 n. 3550 Non sempre è agevole tenere separati i due criteri considerati ( quello oggettivo di valutazione dell'offerta e quello soggettivo relativo alla capacità tecnica e professionale del concorrente )), ppoiché i p profili di organizzazione g soggettiva gg possono anche essere p idonei a riflettersi sull'affidabilità e sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della prestazione. Ne deriva che quando gli aspetti organizzativi non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell'offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta, il principio non risulta violato. 16 B) I criteri di valutazione La commistione tra requisiti soggettivi e di valutazione Consiglio di Stato sez. V sent. 3/10/2012 n. 5197 La possibilità di applicare in maniera "attenuata" il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto a) se aspetti della attività della impresa possano effettivamente "illuminare" la qualità lità della d ll offerta ff t b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. complessivo Parere AVCP n.98 del 27.06.2012 E' illegittima la clausola del disciplinare di gara, nella parte in cui stabilisce che "si riterranno preferibili, in termini di assegnazione di punteggio, le prestazioni svolte per enti ppubblici in conformità alle pprescrizioni delle leggi gg e dei regolamenti g sui LL.PP.”. 17 B) I criteri di valutazione Il GPP e nuovi requisiti + collegamento effettivo con l’oggetto dell’appalto + non discriminazione tra le imprese Consiglio di Stato sez. V, sent. 18/10/2011 n. 5583 La elencazione dei criteri, infatti, evidentemente non deve ritenersi tassativa, potendo essere pprevisti nel bando ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico p delle opere da realizzare. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.2.2012, n. 1150 La scelta da parte dell’amministrazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è connotata da ampia discrezionalità, ma deve avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, dovendo in ogni caso i singoli criteri essere riferiti direttamente ed esclusivamente alle prestazioni che formano oggetto specifico dell’appalto ed essere pertinenti alla natura, all’oggetto ed al contenuto del contratto. 18 B) I criteri di valutazione Il GPP e nuovi requisiti Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 18/4/2012 n. 59 (termini di pagamento) TAR Lazio sez. III sent. 5128 del 22.05.2013 (servizi aggiuntivi) Sindacato del GA Consiglio di Stato sez. III, sent. 15.04.2013 n. 2032 Scelta dei criteri sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo se non in presenza di irragionevolezza o incoerenza tecnica delle valutazioni medesime, incongruenza ed illogicità. Consiglio di Stato sez. V, sent. 16 giugno 2010 n.3806 La scelta dei criteri è espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante che sfugge gg al sindacato di legittimità g del G.A., tranne che – in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto- essa non si presenti manifestamente illogica, arbitraria, macroscopicamente viziata da travisamento dei fatti. 19 B) I criteri di valutazione Il GPP e nuovi requisiti C it i ambientali Criteri bi t li (art.83 ( t 83 co.11 lett.e l tt Codice C di dei d i contratti) t tti) Monitoraggio M it i AVCP Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) D.M. Min. Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile p 2008 D.M. Min. Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013 (revisione) Requisiti minimi e criteri di valutazione D.M. 12/10/2009: prodotti “ammendanti” e “carta in risme”; D.M 22/02/2011: prodotti “tessili”, “arredi per ufficio”, “illuminazione pubblica” e “ apparecchiature informatiche ”; D.M. 7/03/2012 : servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice i - servizio i i di riscaldamento/raffrescamento; i ld / ff D.M. 8/05/2012: veicoli adibiti al trasporto su strada; D.M. D M 24/05/2012: 24/05/2012 servizio i i di pulizia li i e per la l fornitura f it di prodotti d tti per l’igiene; l’i i D.M. 4/04/2013: “carta in risme” Revisione. 20 B) I criteri di valutazione Pesi e punteggi Codice dei contratti Art.83 co.2 2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio t i della d ll soglia li e quello ll massimo i relativo l ti all'elemento ll' l t cuii sii riferisce if i l soglia la li deve d essere appropriato. AVCP: determinazione n.4 del 20.05.2009 La discrezionalità della stazione appaltante trova ... l’unico limite della «manifesta irrazionalità» della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell’intervento. Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvengono l dd laddove, ad d esempio, i il valore l attribuito tt ib it ad d un elemento l t sia i tale t l da d precostituire, tit i neii confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio (conoscendo un punto di forza di un operatore), oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vantaggiosa venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri. AVCP: determinazione n.7 del 24.11.2011 l’Autorità evidenzia che l’impostazione p corretta tra il peso dei criteri qualitativi e quello dei criteri quantitativi (prezzo in primis) deve essere a favore dei primi. 21 B) I criteri di valutazione Pesi e punteggi Tar Lazio sent.998 del 2.12.2011 (elemento (e e e o prezzo p e o : peso pari p a 20)) L'amministrazione, in sede di formulazione dei bandi di gara, ha infatti ampia discrezionalità nella determinazione del "peso" p da attribuire ai vari elementi;; in qquesta prospettiva il "prezzo" è solo uno dei vari elementi che vengono in rilievo e la determinazione della sua rilevanza è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza; nella fattispecie la valutazione operata dal Comune (voce prezzo 20 punti su 100), venendo in rilievo un servizio, quale quello di trasporto, particolarmente complesso e in cui assume una particolare rilevanza il profilo della qualità, della sicurezza e della garanzia degli interessi dell'utenza, non appare certo irragionevole sotto il profilo all'esame e tanto basta a ritenere infondata la censura dedotta. 22 C) La valutazione Riferimento normati vo: art.84 La commissione giudicatrice Le regole: 1) Predeterminazione rigorosa dei criteri e sub-criteri di valutazione nella lex specialis i li Consiglio di Stato sez. V, sent. 15 maggio 2013 n.2625 Il giudizio i di i che h le l commissioni i i i sono chiamate hi t add esprimere i d deve t trovare il suo preciso i substrato motivazionale in una rigorosa predeterminazione, da parte della lex specialis, dei criteri e sub-criteri di valutazione, nonché del loro specifico peso ponderale con ll'eliminazione eliminazione di ogni margine di discrezionalità in proposito in capo alle commissioni giudicatrici 23 C) La valutazione 2) Predisposizione di una griglia di valutazione con i criteri motivazionali AVCP Determinazione n.7 del 24.11.2011 Il capitolato speciale d’appalto ed il progetto debbono essere estremamente dettagliati e precisi nel descrivere le prestazioni e i relativi livelli quantitativi, ai quali livelli corrispondono i punteggi affinché la Commissione si limiti ad accertare la corrispondenza tra un punteggio ed un livello predefinito. Per ogni criterio o sub-criterio, occorre predisporre una griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono (criteri motivazionali), ad ognuna delle quali, qualora sia presente nell’offerta, ll’ ff t sii farà f à corrispondere i d un prefissato fi t valore l d l coefficiente del ffi i t stabilito t bilit tra t zero ed d uno. I commissari stabiliranno, in relazione a quanto contenuto nell’offerta, a quale punto della griglia corrisponde -sulla base di una loro valutazione- il contenuto dell’offerta e, di conseguenza attribuiranno all conseguenza, all’offerta offerta il coefficiente ivi indicato. indicato I criteri motivazionali possono essere, invece, meno dettagliati se i coefficienti sono attribuiti mediante il “confronto a coppie”; in questo caso la motivazione della valutazione degli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto di ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima una indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna estrinsecazione logico argomentativa della preferenza, poiché il giudizio valutativo è insito nell’assegnazione ll’ i d ll preferenze, delle f d i coefficienti dei ffi i i edd in i quella ll consequenziale i l del d l punteggio”. 24 C) La valutazione 3) La valutazione espressa mediante il punteggio numerico TAR Campania Napoli, sez. V, sent. 30 maggio 2013 n.2836 TAR Lazio sez. III ter, sent. 22 maggio 2013 n. 5128 Consiglio di Stato sez. VI , sent. 19 marzo 2013 n. 1600 Consiglio g di Stato,, sez. V,, sent. 12 ggiugno g 2012 n. 3445 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 marzo 2012 n. 1332 In presenza di criteri e sub criteri sufficientemente puntuali e stringenti e comunque sufficientemente dettagliati, fissati dalla 'lex specialis’, la valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione può estrinsecarsi nell'attribuzione di punteggio alfanumerico, senza la necessità di ulteriore motivazione. La presenza di criteri dettagliati non supplisce all’assenza di motivazione, ma piuttosto è costitutiva i i della d ll stessa; quell che h cambia bi è il modo d di espressione, i numerico i anziché i hé logico-argomentativo, e non il principio di motivazione ex se, il quale continua a conservare la sua incontestabile vis vincolante. 25 C) La valutazione 4) Il metodo del “confronto a coppie” TAR Friuli Venezia Giulia sez. I , sent. 1 agosto 2013 n.414 Consiglio di Stato sez. III, sent. 6 febbraio 2013, n.688 Consiglio di Stato sez. IV , sent. 21 gennaio 2013, n. 341 TAR Basilicata sez. I,, sent. 23 marzo 2013 n.132 La previsione del metodo del confronto a coppie può valere, unicamente, ad attenuare l'onere di dettagliare i criteri motivazionali, ma non ad escluderlo del tutto. Tale metodo non influisce, infatti, in alcun modo sulle regole proprie della motivazione in relazione alle valutazioni tecniche espresse dalla stazione appaltante. Valgono, quindi, anche nel confronto a coppie le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza in ordine alla sufficienza sul piano motivazionale del punteggio numerico solo quando il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, specifici obiettivi e puntuali criteri di valutazione, valutazione con correlati punteggi e sub punteggi, in modo da formare una griglia di parametri valutativi capace di delimitare effettivamente la discrezionalità della commissione giudicatrice. 26 C) La valutazione Sindacato del G.A. GA TAR Toscana sez. I, sent. 6 giugno 2013 n. 927 Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 13.3.2012, n. 1409 Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.2.2012, n. 799 Le valutazioni della commissione di gara possono essere censurate solo per: -travisamento travisamento di fatto e manifesta illogicità -macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà ictu oculi rilevabile -valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli 27 D) Le formule matematiche Codice dei contratti Art.83 co.5 : Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico i parametro t numerico i finale fi l l'offerta l' ff t più iù vantaggiosa. t i D tt metodologie Dette t d l i sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice. Regolamento La valutazione delle offerte e l’assegnazione dei relativi punteggi avviene secondo le modalità riportate negli allegati del 207/10, 207/10 ed in particolare: All. G: per i lavori pubblici All. M : per i servizi di architettura ed ingegneria All. P: pper forniture di beni e servizi 28 D) Le formule matematiche AVCP Parere n.100 n 100 del 27 giugno 2012 TAR Puglia Lecce, sez. III, sent. 13 settembre 2013 n.1928 Per giurisprudenza consolidata, la stazione appaltante gode di piena discrezionalità nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura, gg e alle caratteristiche dell'appalto pp messo a ggara e con il solo limite all'oggetto dell'irragionevolezza o illogicità. In particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, con possibilità di modificare od integrare pure la formula proposta dalla normativa vigente. Ne consegue che "il relativo punteggio può, pertanto, essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalità o di progressività, purché il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta, e non si pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un'offerta economica più elevata di altre" 29 D) Le formule matematiche Metodo aggregativo – compensatore C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti; q ; Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria. Elementi qualitativi: 5 sistemi Elementi quantitativi: 2 formule 30 D) Le formule matematiche Formula 1 (elementi quantitativi) V(a)i = Ra/Rmax dove: Ra = valore offerto dal concorrente a Rmax = valore dell’offerta più conveniente La formula Ra/rmax è di tipo interdipendente ovvero il coefficiente da attribuire a ciascun concorrente è dipendente dal ribasso massimo offerto in sede di gara. gara La formula prevede il calcolo tra i ribassi a prescindere quindi dal valore risparmiato in termini assoluti: l’ipotesi di due offerte con ribassi pari rispettivamente ad 1% e 2% è equivalente all’ipotesi di ribassi pari al 10-20%. 31 D) Le formule matematiche ribasso sconto praticato C punteggio prezzo A 10% euro 10 000.00 0.25 10.00 B 20% euro 20 000.00 0.50 20.00 C 30% euro 30 000.00 0.75 30.00 D 40% euro 40 000 000.00 00 1 00 1.00 40 00 40.00 ribasso sconto praticato C punteggio prezzo A 1% euro 1.000,00 0,25 10,00 B 2% euro 2.000,00 0,50 20,00 C 3% euro 3.000,00 0,75 30,00 D 4% euro 4.000,00 1,00 40,00 ribasso sconto praticato C punteggio prezzo A 0,1% , euro 100,00 , 0,25 , 10,00 , B 0,2% euro 200,00 0,50 20,00 C 0,3% euro 300,00 0,75 30,00 D 0,4% euro 400,00 1,00 40,00 32 D) Le formule matematiche Formula 2 (per il solo elemento prezzo) Ci = X*Ai / Asoglia (per Ai <= Asoglia) Ci = X + (1,00 (1 00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] (per Ai > Asoglia) Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata) li t ) Amax= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente La formula è pensata per poter mitigare i ribassi eccessivi. Il funzionamento è legato al fatto che al ribasso pari alla media viene assegnato il coefficiente predeterminato edete i t (0.80-0.85-0.90) (0 80 0 85 0 90) e , di regola, e l provoca un effetto. effett 33 D) Le formule matematiche Formula 1 Formula 2 La soglia (Rmed) assume il valore di 0.80 del punteggio massimo 34 D) Le formule matematiche Formula 2 Funziona se Rmed è < 0,80 di Rmax 1° caso: Rmed = 8,3% e Rmax=15% ( (0,80 di 15% = 12%) ) Rmed < 0,80 Rmax (vale anche per 0,85 e 0,90) 35 D) Le formule matematiche Formula 2 2° caso: Rmed = 8,1% e Rmax=10% , (0,80 di 10% = 8%) Rmed > 0,80 Rmax (effetto negativo) effetto negativo) 36 D) Le formule matematiche La riparametrazione Regolamento Allegato M (servizi tecnici): “qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub‐criteri e sub‐pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub‐ gg criteri e sub‐pesi vanno riparametrati p p con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza”. AVCP Determinazione n.7 del 24 novembre 2011 Estensione a tutti i settori 37 D) Le formule matematiche La riparametrazione Riparametrazione: criterio n.1 suddiviso in 4 sub- criteri OFFERTE A B C D E F G H I J K L M N PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI 1.1. 1.2. 1.3. 3,853 4,316 3,972 3,427 2,550 1,748 1,084 3,250 4,520 4 735 4,735 2 115 2,115 4 286 4,286 1,787 1,787 5,000 1,133 2,070 3,972 1,968 1,223 2,776 2,816 2,550 3,972 1,133 2,550 2,240 5,000 5,000 3,436 1 381 1,381 1 787 1,787 4 119 4,119 3,499 2,507 3,972 0,510 1,223 1,548 2,390 1,223 1,548 SOMMA PUNTI 1.4. 3,185 3,185 0,944 4 104 4,104 1,667 1,667 1,667 3,185 1,293 0,884 1 293 1,293 3,185 0,884 5,000 15,325 10,911 9,798 15 240 15,240 10,241 8,841 7,634 12,523 7,216 14,320 8 580 8,580 13,163 4,165 10,160 MAX PUNTI ATTRIB. 15,325 COEFF. 1,000 0,712 0,639 0 994 0,994 0,668 0,577 0,498 0,817 0,471 0,934 0 560 0,560 0,859 0,272 0,663 PUNTI MAX CRITERIO 20 PUNTI ATTR. 20,000 14,238 12,787 19 688 19,688 13,365 11,537 9,963 16,343 9,417 18,688 11 197 11,197 17,178 5,435 13,259 38 D) Le formule matematiche Il MEPA A punteggio assoluto Lineare semplice Interdipendente X Lineare spezzata sulla media X Lineare alla migliore offerta X Lineare Min Max Lineare Min‐Max X X p Proporzionalità inversa X Non lineare concava X Non lineare a «S» X 39