Slide 1 - Politecnico di Bari

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GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Dott. Avv. Giancarlo Sorrentino
Bari, 1 ottobre 2013
e-mail:
[email protected]
L’offerta economicamente più vantaggiosa
A) I criteri di aggiudicazione
Limiti normativi
B) I criteri di valutazione
Definizioni
Competenza
Commistione requisiti soggettivi
Il GPP e nuovi requisiti
Pesi e punteggi
C) La valutazione
Sindacato del G.A.
D) Le formule matematiche
La riparametrazione
Il MEPA
2
A) I criteri di aggiudicazione
Direttiva 2004/18
L’aggiudicazione di un appalto pubblico “deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che
garantiscano il rispetto
g
p
dei pprincipi
p di trasparenza,
p
di non discriminazione e di p
parità di
trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.
Di conseguenza occorre ammettere soltanto l’applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del
≪prezzo più basso≫ e quello della ≪offerta economicamente più vantaggiosa≫.
Codice dei contratti
Art. 2. Principi
L'affidamento
L
affidamento e ll'esecuzione
esecuzione di opere e lavori pubblici,
pubblici servizi e forniture .. deve garantire la qualità
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità
indicate nel presente codice.
Art.81 co.1 - 2
Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative
alla remunerazione di servizi specifici,
specifici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più
basso _o_ con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello _più adeguato_ in relazione alle
caratteristiche dell’oggetto
gg
del contratto,, e indicano nel bando di ggara qquale dei due criteri di cui al
comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3
A) I criteri di aggiudicazione
AVCP determinazione n.5 del 08.10.2008
Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici
Non è possibile stabilire a priori dei criteri specifici per la scelta del criterio di
aggiudicazione; non è possibile dare indicazioni preventive ed astratte circa la scelta
del criterio più adeguato privando le stazioni appaltanti.
appaltanti
Occorre tener conto delle caratteristiche del contratto
La discrezionalità incontra il limite nell’adeguatezza, logicità, ragionevolezza del
sistema prescelto in relazione alle caratteristiche dell’appalto.
4
A) I criteri di aggiudicazione
TAR Lazio - ROMA SEZ. III QUATER - sentenza 24 aprile 2012, n. 3663
La scelta del criterio ppiù idoneo pper l’aggiudicazione
gg
di un appalto
pp
.... costituisce
espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito
dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che,
in relazione alla natura ed all’oggetto
gg
del contratto, non sia manifestamente illogica
g
o
arbitraria o macroscopicamente viziata da travisamento di fatti. Invero, l’art. 81 del codice
dei contratti pubblici e la stessa normativa comunitaria (art. 53 Direttiva n.2004/18/CE),
sanciscono una sostanziale equipollenza fra i criteri di valutazione delle offerte, con l’unico
limite, imposto dal 2° comma del predetto art. 81, di una scelta che risulti la più adeguata
possibile con riferimento "alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto".
E’ legittimo l'operato di una P.A. che ha indetto, per motivi di urgenza, una procedura
negoziata senza pubblicazione del bando, per l’affidamento per 6 mesi del servizio di
ristorazione, nella parte in cui ha scelto il criterio del prezzo più basso (già di per sé
non implausibile in ragione dell'esigenza ormai pressante di riduzione della spesa
pubblica),
bbli ) piuttosto
i tt t che
h quello
ll dell’offerta
d ll’ ff t economicamente
i
t più
iù vantaggiosa,
t
i
nell caso
di previsione nel capitolato speciale di standard qualitativi minimi. Infatti, la scelta del
criterio del prezzo più basso risulta adeguata quando la stazione appaltante richieda un
target qualitativo prestabilito che assicuri la rispondenza della prestazione dedotta in appalto
agli interessi pubblici sottesi alla fornitura dei beni richiesti.
5
A) I criteri di aggiudicazione
Consiglio di Stato – sez. VI - Sentenza 14 luglio 2011 n. 4277
In tema di procedure di gara per ll’affidamento
affidamento di lavori, è legittima ll’adozione
adozione da parte della
stazione appaltante del sistema di scelta del contraente basato sull’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di dare rilevanza non solo al prezzo ma
anche alle modalità esecutive dell’opera.
p
Infatti,, la scelta dei criteri di aggiudicazione
gg
rientra nella discrezionalità della stazione appaltante. A tal fine è, dunque, irrilevante la
circostanza che il progetto dell’opera sia completo e che, di conseguenza, la gara possa
essere anche aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
6
A) I criteri di aggiudicazione
Limiti normativi
Dialogo competitivo art.58 co.4
Concessioni lavori pubblici 144 co.1
Finanza di progetto 153 co.4
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità 160bis co.2
Servizi di ingegneria ed architettura 266 co.4
co 4 regolamento
Appalto integrato 53 co.2 lett.b c
Contratto di disponibilità art.160 ter co.3
7
A) I criteri di aggiudicazione
Preferenze
** Regolamento DPR 207/10 --- Art.285 (Estratto) servizi sostitutivi di mensa
Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell
dell'articolo
articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell
dell'articolo
articolo 82,
82 del
codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta.
gg 8 novembre 2000, n. 328 "Legge
gg q
quadro p
per la realizzazione del sistema
** Legge
integrato di interventi e servizi sociali" --- art.5 (Estratto)
... gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa
nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo
settore
tt
l piena
la
i
espressione
i
d ll propria
della
i progettualità,
tt lità avvalendosi
l d i di analisi
li i e di verifiche
ifi h che
h
tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del
personale.
** Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE” --- Art. 15. Procedure di gara (Estratto)
1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del d.lgs.n.163/06,
ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente
all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di
progettazione specificati dall
dall'articolo
articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
2006 n.
n 163,
163 nonché la
realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ...
8
B) I criteri di valutazione
D fi i i i
Definizioni
 I criteri di valutazione sono le componenti dell’offerta di cui la stazione appaltante tiene
conto
t per la
l propria
i valutazione;
l t i
sono variabili
i bili in
i relazione
l i
all tipo
ti di appalto
lt ed
d alla
ll natura
t
dell’intervento. Esistono di tipo quantitativo (prezzo, tempo, termini di consegna) e di tipo
qualitativo (qualità materiali, impatto ambientale, caratteristiche estetiche).
 I pesi o fattori di ponderazione sono i dati numerici che esprimono l’importanza che la
stazione appaltante attribuisce a quel criterio di valutazione. I pesi devono essere finalizzati a
garantire un corretto rapporto qualità/prezzo.
 I coefficienti o valori di giudizio sono i voti assegnati in concreto dai commissari a ciascuna
offerta per ciascun elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione.
 I punteggi sono il risultato finale, ovvero il numero di punti sul totale a disposizione della
commissione .
 I criteri motivazionali sono i criteri di giudizio che fissano gli indicatori ai quali si atterrà
la Commissione di gara per la valutazione delle offerte; i criteri motivazionali si differenziano
dalla motivazione. La motivazione è il p
percorso motivazionale in base al q
quale la Commissione
di gara attribuisce i punteggi.
9
B) I criteri di valutazione
Competenza
La Stazione appaltante o
la Commissione ?
Codice dei contratti
Art.81 co.2
Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in
relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale
dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
Art.83 co.4 (modificato dal terzo decreto correttivo D.lgs.n.152/2008)
Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri
e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite
la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la
determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le
relative
l ti specificazioni,
ifi i i che
h verranno indicati
i di ti nell bando
b d di gara.
La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in
via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e
subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
bando
Parte eliminata
10
B) I criteri di valutazione
Corte di Giustizia europea, sez. I sentenza del 24 gennaio 2008, n. C-53206
Per il principio di trasparenza e di parità di trattamento, i potenziali offerenti devono essere
messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte,
l’esistenza e la portata degli elementi di valutazione e la loro importanza. Pertanto,
un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri
per gli elementi di valutazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli
offerenti”
Consiglio di Stato sez. V 7/1/2013 n. 7
L commissioni
Le
i i i sono chiamate
hi
add esprimere
i
un giudizio
i di i che
h deve
d
trovare il suo puntuale
l
substrato motivazionale nella rigorosa predeterminazione dei criteri e sub-criteri di
valutazione, nonché del loro specifico peso ponderale, fatta in occasione della
redazione
d i
d ll lex
della
l specialis
i li da
d parte
t della
d ll Stazione
St i
appaltante
lt t , cosìì eliminandosi
li i d i ognii
margine di discrezionalità in proposito in capo alle commissioni giudicatrici. (impianto fotovoltaico)
Consiglio di Stato sez. III sent. 10/1/2013 n. 97
Va ritenuta indebita l'integrazione dei criteri e sub-criteri stabiliti dalla commissione, con
la introduzione di nuovi elementi di valutazione, laddove, com'è noto, spetta solo alla lex
specialis
p
a la determinazione e la specificazione
p
di eventuali sotto criteri di valutazione.
11
B) I criteri di valutazione
Competenza
IL RUP
Codice dei contratti
Art.83 co.4
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub
sub-criteri
criteri
e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite
la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la
g
i criteri,, i ppesi,, i ppunteggi
gg e le
determina a contrarre,, affidando ad essi l'incarico di redigere
relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.
1) Stazione appaltante: propri dipendenti
2) Possibilità di nominare uno o più esperti 12
B) I criteri di valutazione
Lavori pubblici (artt. 10 e 15 DPR 207/10)
Il Responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con
allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di
natura procedurale:
a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro;
b) se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
d) se iin relazione
l i
alle
ll caratteristiche
tt i ti h dell'oggetto
d ll'
tt del
d l contratto,
t tt verràà adottato
d tt t il criterio
it i di aggiudicazione
i di i
all
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Forniture e servizi ((art.273 DPR 207/10))
Il Responsabile del procedimento ha i seguenti compiti:
a) predisporre ovvero coordinare la progettazione dei contratti di forniture e servizi (art.279), curando la
promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
b) formulare la proposta all
all’amministrazione
amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell
dell’intervento;
intervento;
c) coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara
relativo all’intervento;
d) coordinare le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti
dell’art 84 del codice,
dell’art.
codice da parte dell’organo com-petente
com petente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica
e delle modalità da seguire;
e) compiere le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione
giudicatrice e l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell’efficiente svolgimento delle attività di rispettiva
competenza.
13
B) I criteri di valutazione
L’individuazione
dei criteri di valutazione
Codice dei contratti
Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di
gara stabilisce i criteri di valutazione dell
dell'offerta
offerta, pertinenti alla natura,
natura all
all'oggetto
oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell'opera
dell
opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
14
B) I criteri di valutazione
La commistione tra requisiti
soggettivi e di valutazione
Principio
p ggenerale a livello comunitario : PAR CONDICIO
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2007
Requisiti di partecipazione
Requisiti di partecipazione
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione Idoneità degli offerenti i fini della partecipazione alla gara Qualità delle offerte
ai fini dell’aggiudicazione Esperienza
Qualifica professionale
Referenze servizi già eseguiti
Risorse disponibili
Certificazione di qualità f
d
l à
15
B) I criteri di valutazione
La commistione tra requisiti
soggettivi e di valutazione
Orientamento più moderno
Consiglio di Stato sez. V 20/8/2013 n. 4191
Consiglio di Stato sez. V 3/10/2012 n. 5197
C i li di Stato
Consiglio
S
sez. III sent. 19 giugno
i
2012 n. 3550
Consiglio di Stato sez. VI sent. 15 dicembre 2010 n.8933
Consiglio di Stato sez. V, sentenza 12 giugno 2009, n. 3716,
C i li di Stato
Consiglio
St t sez. V,
V sentenza
t
2 ottobre
tt b 2009 n.6002.
6002
Consiglio
g di Stato sez. III sent. 19 ggiugno
g 2012 n. 3550
Non sempre è agevole tenere separati i due criteri considerati ( quello oggettivo di
valutazione dell'offerta e quello soggettivo relativo alla capacità tecnica e professionale
del concorrente )), ppoiché i p
profili di organizzazione
g
soggettiva
gg
possono anche essere
p
idonei a riflettersi sull'affidabilità e sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della
prestazione. Ne deriva che quando gli aspetti organizzativi non sono apprezzati in
modo autonomo, avulso dal contesto dell'offerta, ma quale elemento idoneo ad
incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro
afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta, il principio non risulta violato.
16
B) I criteri di valutazione
La commistione tra requisiti
soggettivi e di valutazione
Consiglio di Stato sez. V sent. 3/10/2012 n. 5197
La possibilità di applicare in maniera "attenuata" il divieto generale, di derivazione
comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti
soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto
a) se aspetti della attività della impresa possano effettivamente "illuminare" la
qualità
lità della
d ll offerta
ff t
b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per
attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non incida in maniera rilevante
sulla determinazione del punteggio complessivo.
complessivo
Parere AVCP n.98 del 27.06.2012
E' illegittima la clausola del disciplinare di gara, nella parte in cui stabilisce che "si
riterranno preferibili, in termini di assegnazione di punteggio, le prestazioni svolte per
enti ppubblici in conformità alle pprescrizioni delle leggi
gg e dei regolamenti
g
sui LL.PP.”.
17
B) I criteri di valutazione
Il GPP e nuovi requisiti
+ collegamento effettivo con l’oggetto dell’appalto
+ non discriminazione tra le imprese
Consiglio di Stato sez. V, sent. 18/10/2011 n. 5583
La elencazione dei criteri, infatti, evidentemente non deve ritenersi tassativa, potendo
essere pprevisti nel bando ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico
p
delle opere da realizzare.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.2.2012, n. 1150
La scelta da parte dell’amministrazione dei criteri di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa è connotata da ampia discrezionalità, ma deve
avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non
discriminazione, dovendo in ogni caso i singoli criteri essere riferiti direttamente ed
esclusivamente alle prestazioni che formano oggetto specifico dell’appalto ed essere
pertinenti alla natura, all’oggetto ed al contenuto del contratto.
18
B) I criteri di valutazione
Il GPP e nuovi requisiti
Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 18/4/2012 n. 59
(termini di pagamento)
TAR Lazio sez. III sent. 5128 del 22.05.2013
(servizi aggiuntivi)
Sindacato del GA
Consiglio di Stato sez. III, sent. 15.04.2013 n. 2032
Scelta dei criteri sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo se non in presenza di
irragionevolezza o incoerenza tecnica delle valutazioni medesime, incongruenza ed
illogicità.
Consiglio di Stato sez. V, sent. 16 giugno 2010 n.3806
La scelta dei criteri è espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante
che sfugge
gg al sindacato di legittimità
g
del G.A., tranne che – in relazione alla natura,
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto- essa non si presenti manifestamente
illogica, arbitraria, macroscopicamente viziata da travisamento dei fatti.
19
B) I criteri di valutazione
Il GPP e nuovi requisiti
C it i ambientali
Criteri
bi t li (art.83
( t 83 co.11 lett.e
l tt Codice
C di dei
d i contratti)
t tti) Monitoraggio
M it
i AVCP
Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)
D.M. Min. Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
p
2008
D.M. Min. Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013 (revisione)
Requisiti minimi e criteri di valutazione
 D.M. 12/10/2009: prodotti “ammendanti” e “carta in risme”;
 D.M 22/02/2011: prodotti “tessili”, “arredi per ufficio”, “illuminazione pubblica” e “
apparecchiature informatiche ”;
 D.M. 7/03/2012 : servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza
motrice
i - servizio
i i di riscaldamento/raffrescamento;
i ld
/ ff
D.M. 8/05/2012: veicoli adibiti al trasporto su strada;
 D.M.
D M 24/05/2012:
24/05/2012 servizio
i i di pulizia
li i e per la
l fornitura
f it
di prodotti
d tti per l’igiene;
l’i i
 D.M. 4/04/2013: “carta in risme” Revisione.
20
B) I criteri di valutazione
Pesi e punteggi
Codice dei contratti
Art.83 co.2
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo,
elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di
essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra
il punteggio
t i della
d ll soglia
li e quello
ll massimo
i
relativo
l ti all'elemento
ll' l
t cuii sii riferisce
if i
l soglia
la
li deve
d
essere appropriato.
AVCP: determinazione n.4 del 20.05.2009
La discrezionalità della stazione appaltante
trova ... l’unico limite della «manifesta irrazionalità» della distribuzione dei punteggi rispetto
allo scopo dell’intervento. Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvengono
l dd
laddove,
ad
d esempio,
i il valore
l
attribuito
tt ib it ad
d un elemento
l
t sia
i tale
t l da
d precostituire,
tit i
neii
confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio (conoscendo un punto di forza di
un operatore), oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa,
vantaggiosa venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da
rendere praticamente superflui tutti gli altri.
AVCP: determinazione n.7 del 24.11.2011 l’Autorità evidenzia che l’impostazione
p
corretta tra il
peso dei criteri qualitativi e quello dei criteri quantitativi (prezzo in primis) deve essere a favore
dei primi.
21
B) I criteri di valutazione
Pesi e punteggi
Tar Lazio sent.998 del 2.12.2011
(elemento
(e
e e o prezzo
p e o : peso pari
p a 20))
L'amministrazione, in sede di formulazione dei bandi di gara, ha infatti ampia
discrezionalità nella determinazione del "peso"
p
da attribuire ai vari elementi;; in qquesta
prospettiva il "prezzo" è solo uno dei vari elementi che vengono in rilievo e la
determinazione della sua rilevanza è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta
irragionevolezza; nella fattispecie la valutazione operata dal Comune (voce prezzo 20
punti su 100), venendo in rilievo un servizio, quale quello di trasporto, particolarmente
complesso e in cui assume una particolare rilevanza il profilo della qualità, della
sicurezza e della garanzia degli interessi dell'utenza, non appare certo irragionevole sotto
il profilo all'esame e tanto basta a ritenere infondata la censura dedotta.
22
C) La valutazione
Riferimento normati vo: art.84 La commissione giudicatrice Le regole:
1) Predeterminazione rigorosa dei criteri e sub-criteri di valutazione nella lex
specialis
i li
Consiglio di Stato sez. V, sent. 15 maggio 2013 n.2625
Il giudizio
i di i che
h le
l commissioni
i i i sono chiamate
hi
t add esprimere
i
d
deve
t
trovare
il suo preciso
i
substrato motivazionale in una rigorosa predeterminazione, da parte della lex specialis,
dei criteri e sub-criteri di valutazione, nonché del loro specifico peso ponderale con
ll'eliminazione
eliminazione di ogni margine di discrezionalità in proposito in capo alle commissioni
giudicatrici
23
C) La valutazione
2) Predisposizione di una griglia di valutazione con i criteri motivazionali
AVCP Determinazione n.7 del 24.11.2011
Il capitolato speciale d’appalto ed il progetto debbono essere estremamente dettagliati e
precisi nel descrivere le prestazioni e i relativi livelli quantitativi, ai quali livelli
corrispondono i punteggi affinché la Commissione si limiti ad accertare la corrispondenza tra
un punteggio ed un livello predefinito.
Per ogni criterio o sub-criterio, occorre predisporre una griglia di caratteristiche che lo
contraddistinguono (criteri motivazionali), ad ognuna delle quali, qualora sia presente
nell’offerta,
ll’ ff t sii farà
f à corrispondere
i
d un prefissato
fi t valore
l
d l coefficiente
del
ffi i t stabilito
t bilit tra
t zero ed
d uno.
I commissari stabiliranno, in relazione a quanto contenuto nell’offerta, a quale punto della
griglia corrisponde -sulla base di una loro valutazione- il contenuto dell’offerta e, di
conseguenza attribuiranno all
conseguenza,
all’offerta
offerta il coefficiente ivi indicato.
indicato
I criteri motivazionali possono essere, invece, meno dettagliati se i coefficienti sono
attribuiti mediante il “confronto a coppie”; in questo caso la motivazione della valutazione
degli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati
nel raffronto di ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima
una indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna
estrinsecazione logico argomentativa della preferenza, poiché il giudizio valutativo è insito
nell’assegnazione
ll’
i
d ll preferenze,
delle
f
d i coefficienti
dei
ffi i i edd in
i quella
ll consequenziale
i l del
d l
punteggio”.
24
C) La valutazione
3) La valutazione espressa mediante il punteggio numerico
TAR Campania Napoli, sez. V, sent. 30 maggio 2013 n.2836
TAR Lazio sez. III ter, sent. 22 maggio 2013 n. 5128
Consiglio di Stato sez. VI , sent. 19 marzo 2013 n. 1600
Consiglio
g di Stato,, sez. V,, sent. 12 ggiugno
g
2012 n. 3445
Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 marzo 2012 n. 1332
In presenza di criteri e sub criteri sufficientemente puntuali e stringenti e
comunque sufficientemente dettagliati, fissati dalla 'lex specialis’, la valutazione
dell'offerta tecnica da parte della Commissione può estrinsecarsi nell'attribuzione di
punteggio alfanumerico, senza la necessità di ulteriore motivazione.
La presenza di criteri dettagliati non supplisce all’assenza di motivazione, ma piuttosto è
costitutiva
i i della
d ll stessa; quell che
h cambia
bi è il modo
d di espressione,
i
numerico
i anziché
i hé
logico-argomentativo, e non il principio di motivazione ex se, il quale continua a
conservare la sua incontestabile vis vincolante.
25
C) La valutazione
4) Il metodo del “confronto a coppie”
TAR Friuli Venezia Giulia sez. I , sent. 1 agosto 2013 n.414
Consiglio di Stato sez. III, sent. 6 febbraio 2013, n.688
Consiglio di Stato sez. IV , sent. 21 gennaio 2013, n. 341
TAR Basilicata sez. I,, sent. 23 marzo 2013 n.132
La previsione del metodo del confronto a coppie può valere, unicamente, ad attenuare
l'onere di dettagliare i criteri motivazionali, ma non ad escluderlo del tutto.
Tale metodo non influisce, infatti, in alcun modo sulle regole proprie della motivazione in
relazione alle valutazioni tecniche espresse dalla stazione appaltante.
Valgono, quindi, anche nel confronto a coppie le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza in
ordine alla sufficienza sul piano motivazionale del punteggio numerico solo quando il bando
di gara abbia espressamente predefinito specifici,
specifici obiettivi e puntuali criteri di valutazione,
valutazione
con correlati punteggi e sub punteggi, in modo da formare una griglia di parametri valutativi
capace di delimitare effettivamente la discrezionalità della commissione giudicatrice.
26
C) La valutazione
Sindacato del G.A.
GA
TAR Toscana sez. I, sent. 6 giugno 2013 n. 927
Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 13.3.2012, n. 1409
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.2.2012, n. 799
Le valutazioni della commissione di gara possono essere censurate solo per:
-travisamento
travisamento di fatto e manifesta illogicità
-macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà
ictu oculi rilevabile
-valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli
27
D) Le formule matematiche
Codice dei contratti
Art.83 co.5 :
Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento
dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare
con un unico
i parametro
t numerico
i finale
fi l l'offerta
l' ff t più
iù vantaggiosa.
t
i
D tt metodologie
Dette
t d l i
sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove
occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi,
tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre
2005, in quanto compatibili con il presente codice.
Regolamento
La valutazione delle offerte e l’assegnazione dei relativi punteggi avviene secondo le
modalità riportate negli allegati del 207/10,
207/10 ed in particolare:
All. G: per i lavori pubblici
 All. M : per i servizi di architettura ed ingegneria
 All. P: pper forniture di beni e servizi
28
D) Le formule matematiche
AVCP Parere n.100
n 100 del 27 giugno 2012
TAR Puglia Lecce, sez. III, sent. 13 settembre 2013 n.1928
Per giurisprudenza consolidata, la stazione appaltante gode di piena discrezionalità
nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura,
gg
e alle caratteristiche dell'appalto
pp
messo a ggara e con il solo limite
all'oggetto
dell'irragionevolezza o illogicità.
In particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta
economica può essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, con
possibilità di modificare od integrare pure la formula proposta dalla normativa
vigente. Ne consegue che "il relativo punteggio può, pertanto, essere graduato
indifferentemente secondo criteri di proporzionalità o di progressività, purché il
criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo così ai concorrenti di
calibrare la propria offerta, e non si pervenga al risultato paradossale di assegnare il
maggior punteggio complessivo ad un'offerta economica più elevata di altre"
29
D) Le formule matematiche
Metodo aggregativo – compensatore
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
q
;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Elementi qualitativi: 5 sistemi
Elementi quantitativi: 2 formule
30
D) Le formule matematiche
Formula 1 (elementi quantitativi)
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
 La formula Ra/rmax è di tipo interdipendente ovvero il coefficiente da attribuire a
ciascun concorrente è dipendente dal ribasso massimo offerto in sede di gara.
gara
 La formula prevede il calcolo tra i ribassi a prescindere quindi dal valore risparmiato
in termini assoluti: l’ipotesi di due offerte con ribassi pari rispettivamente ad 1% e
2% è equivalente all’ipotesi di ribassi pari al 10-20%.
31
D) Le formule matematiche
ribasso
sconto praticato
C
punteggio prezzo
A
10%
euro 10 000.00
0.25
10.00
B
20%
euro 20 000.00
0.50
20.00
C
30%
euro 30 000.00
0.75
30.00
D
40%
euro 40 000
000.00
00
1 00
1.00
40 00
40.00
ribasso
sconto praticato
C
punteggio prezzo
A
1%
euro 1.000,00
0,25
10,00
B
2%
euro 2.000,00
0,50
20,00
C
3%
euro 3.000,00
0,75
30,00
D
4%
euro 4.000,00
1,00
40,00
ribasso
sconto praticato
C
punteggio prezzo
A
0,1%
,
euro 100,00
,
0,25
,
10,00
,
B
0,2%
euro 200,00
0,50
20,00
C
0,3%
euro 300,00
0,75
30,00
D
0,4%
euro 400,00
1,00
40,00
32
D) Le formule matematiche
Formula 2 (per il solo elemento prezzo)
Ci = X*Ai / Asoglia
(per Ai <= Asoglia)
Ci = X + (1,00
(1 00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
(per Ai > Asoglia)
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va
applicata)
li t )
Amax= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
 La formula è pensata per poter mitigare i ribassi eccessivi.
 Il funzionamento è legato al fatto che al ribasso pari alla media viene assegnato il coefficiente
predeterminato
edete i t (0.80-0.85-0.90)
(0 80 0 85 0 90) e , di regola,
e l provoca un effetto.
effett
33
D) Le formule matematiche
Formula 1
Formula 2 La soglia (Rmed) assume il valore di 0.80 del punteggio massimo
34
D) Le formule matematiche
Formula 2
Funziona se Rmed è < 0,80 di Rmax
1° caso: Rmed = 8,3% e Rmax=15% (
(0,80 di 15% = 12%)
)
Rmed < 0,80 Rmax
(vale anche per 0,85 e 0,90)
35
D) Le formule matematiche
Formula 2
2° caso: Rmed = 8,1% e Rmax=10% ,
(0,80 di 10% = 8%)
Rmed > 0,80 Rmax
(effetto negativo) effetto negativo)
36
D) Le formule matematiche
La riparametrazione
Regolamento Allegato M (servizi tecnici):
“qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub‐criteri e sub‐pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub‐
gg
criteri e sub‐pesi vanno riparametrati p
p
con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza”.
AVCP Determinazione n.7 del 24 novembre 2011
Estensione a tutti i settori
37
D) Le formule matematiche
La riparametrazione
Riparametrazione: criterio n.1 suddiviso in 4 sub- criteri
OFFERTE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
PUNTI ATTRIBUITI PER I
SOTTOCRITERI
1.1.
1.2.
1.3.
3,853
4,316
3,972
3,427
2,550
1,748
1,084
3,250
4,520
4 735
4,735
2 115
2,115
4 286
4,286
1,787
1,787
5,000
1,133
2,070
3,972
1,968
1,223
2,776
2,816
2,550
3,972
1,133
2,550
2,240
5,000
5,000
3,436
1 381
1,381
1 787
1,787
4 119
4,119
3,499
2,507
3,972
0,510
1,223
1,548
2,390
1,223
1,548
SOMMA
PUNTI
1.4.
3,185
3,185
0,944
4 104
4,104
1,667
1,667
1,667
3,185
1,293
0,884
1 293
1,293
3,185
0,884
5,000
15,325
10,911
9,798
15 240
15,240
10,241
8,841
7,634
12,523
7,216
14,320
8 580
8,580
13,163
4,165
10,160
MAX
PUNTI
ATTRIB.
15,325
COEFF.
1,000
0,712
0,639
0 994
0,994
0,668
0,577
0,498
0,817
0,471
0,934
0 560
0,560
0,859
0,272
0,663
PUNTI
MAX
CRITERIO
20
PUNTI
ATTR.
20,000
14,238
12,787
19 688
19,688
13,365
11,537
9,963
16,343
9,417
18,688
11 197
11,197
17,178
5,435
13,259
38
D) Le formule matematiche
Il MEPA
A punteggio assoluto Lineare semplice
Interdipendente
X
Lineare spezzata sulla media
X
Lineare alla migliore offerta
X Lineare Min Max
Lineare Min‐Max
X
X p
Proporzionalità inversa
X Non lineare concava
X Non lineare a «S»
X 39