La Costituzione e i diritti e i doveri dei cittadini

Transcript

La Costituzione e i diritti e i doveri dei cittadini
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
L a C o s t i t u zi o n e
e i d i r it t i e i d o v e r i d e i c it t a d in i
Com’
è nata la Costituzione
La nascita della Repubblica
La Liberazione
Il 25 aprile del 1945 è una data importante che tutti dobbiamo ricordare: è il giorno in cui
l’
avanzata alleata e la resistenza partigiana liberarono definitivamente l’
Italia dal fascismo e
dall’
occupazione tedesca. Le forze politiche antifasciste, rappresentate nel CLN (Comitato di
liberazione nazionale) si trovarono d’
accordo sul fatto che il futuro dell’
Italia doveva essere
deciso direttamente dal popolo.
Fu perciò lasciata ai cittadini, uomini e donne usciti da vent’
anni di dittatura, la possibilità di
scegliere se mantenere la monarchia o voltare completamente pagina dando vita a una
Repubblica. I cittadini stessi dovevano eleggere un gruppo di rappresentanti con il compito di
scrivere un nuovo testo costituzionale, in sostituzione dello Statuto albertino.
Il referendum
Questo accadde il 2 giugno 1946, data altrettanto importante da ricordare, quella che ha
segnato la nascita della Repubblica. Quel giorno i cittadini furono consultati mediante un
referendum istituzionale, cioè una votazione popolare e venne loro chiesto di scegliere tra
monarchia e repubblica per decidere il futuro assetto istituzionale dell’
Italia. Si trattava delle
prime elezioni libere dopo gli anni del regime fascista, ma anche delle prime elezioni veramente
a suffragio universale: votarono finalmente anche le donne, alle quali, fino a quel momento, il
diritto non era stato riconosciuto.
Nello stesso giorno furono eletti anche i deputati dell’
Assemblea Costituente, cui fu attribuito il
compito di redigere la nuova Costituzione.
Il referendum si risolse a favore della forma repubblicana: 12 milioni e 700.000 voti alla
repubblica e 10 milioni e 700.000 alla monarchia. Sia pure con una differenza di voti non molto
forte, lo Stato italiano divenne una Repubblica e il nuovo re Umberto II si rassegnò a lasciare il
Paese. All’
assemblea Costituente rimaneva il compito di eleggere un Capo provvisorio dello
Stato, che sostituisse il re, e di provvedere alla redazione materiale di un testo costituzionale che
stabilisse i meccanismi di funzionamento della nuova Repubblica.
La nascita della Costituzione
Lo Statuto albertino
Lo Statuto albertino, cioè la carta costituzionale che il regno d’
Italia aveva ereditato dallo stato
piemontese, era stato emanato da Carlo Alberto nel 1848 per far fronte ai moti insurrezionali
che in quell’
anno si stavano diffondendo in tutta Europa.
Il sovrano rinunciava a una parte dei suoi poteri assoluti e riconosceva ai sudditi alcune libertà
fondamentali. Si trattava di una costituzione “concessa”dall’
alto e non elaborata da un organo
rappresentativo del popolo, come è avvenuto per l’
attuale costituzione della Repubblica.
L’
Assemblea costituente
L’
Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946, era un organo collegiale, straordinario e
temporaneo, eletto con lo scopo di scrivere e di approvare la nuova Costituzione. Era un organo
straordinario, perché l’
esercizio della funzione costituente si esercita raramente nella vita di uno
Stato, e temporaneo, perché destinato a sciogliersi con l’
entrata in vigore della nuova
1
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Costituzione. Tra i suoi primi atti vi fu l’
elezione di Enrico De Nicola come Capo provvisorio dello
Stato.
Poiché l’
Assemblea costituente, composta da 556 membri, era un organo troppo numeroso per
poter elaborare un testo costituzionale, si decise di istituire una Commissione ristretta di 75
deputati con il compito di redigere materialmente il progetto di Costituzione, che fu poi discusso
in Aula e definitivamente approvato il 22 dicembre 1947.
La Costituzione entra in vigore
La Costituzione, dopo la promulgazione da parte del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Alla fine del 1948 l’
Assemblea costituente
si sciolse e tre mesi dopo si svolsero le elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della
Repubblica che, una volta insediati, in seduta comune elessero Luigi Einaudi come primo
Presidente della Repubblica.
Cos’
è e com’
è fatta la Costituzione
Cos’
è la Costituzione
Stato e Costituzione
La Costituzione è l’
insieme delle norme fondamentali su cui si regge uno Stato: quindi ogni
Stato ha una Costituzione. Il termine deriva dal latino constitutio, che indicava una legge di
particolare importanza, solitamente emanata dall'imperatore.
Negli Stati contemporanei la Costituzione ha la forma di un documento scritto, ed è la legge
fondamentale, che enuncia in modo solenne e sintetico quali sono le funzioni e i compiti dei vari
organi dello Stato, i limiti posti al potere di ogni organo, i rapporti tra lo Stato e i cittadini e i
diritti e i doveri dei cittadini.
La legge fondamentale
La Costituzione è una legge, non un insieme di leggi. Può essere modificata nel tempo da altre
leggi costituzionali (come avviene in Italia), ma è e rimane “la legge fondamentale”dello Stato.
Si trova al vertice delle fonti del diritto, tanto che viene spesso definita anche “legge delle leggi”
e “costituisce”l’
ordinamento giuridico perché contiene le norme di base a cui tutte le altre leggi
dello Stato devono ispirarsi.
Nell’
ordinamento giuridico italiano, per il principio di “gerarchia delle fonti”, una legge ordinaria
che fosse in contrasto con la Costituzione potrebbe essere dichiarata “incostituzionale” e,
quindi, dovrebbe essere annullata in tutto o in parte.
Questa importante funzione di controllo è esercitata dalla Corte Costituzionale.
La rigidità della Costituzione
La flessibilità dello Statuto.
Le costituzioni dell’
Ottocento non prevedevano particolari meccanismi per garantire la propria
superiorità sulle altre leggi, ed è proprio per questo motivo che il Parlamento poteva modificare
le norme costituzionali attraverso delle semplici leggi ordinarie.
Anche lo Statuto albertino non stabiliva nessuna procedura particolare per la sua modifica, per
cui il Parlamento poteva modificarlo senza problemi mediante le proprie leggi.
Questa sua flessibilità consentì al regime fascista di stravolgerlo con leggi che modificavano i
poteri degli organi dello Stato e limitavano i diritti dei cittadini, senza doverlo necessariamente
dichiarare decaduto.
2
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Le leggi costituzionali
Diversamente dallo Statuto, la nostra Costituzione è “rigida”. Non significa che essa è
immodificabile, ma che può essere cambiata solo attraverso leggi costituzionali, che richiedono
un procedimento lungo e un accordo di larga maggioranza tra le forze politiche presenti in
Parlamento.
L’
Assemblea costituente ha voluto in questo modo proteggere la Costituzione dal pericolo di
uno stravolgimento simile a quello subito dallo Statuto albertino per opera del fascismo.
La rigidità è rafforzata, inoltre, dai poteri attribuiti alla Corte Costituzionale, l’
organo che ha il
compito di annullare tutte le leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione.
La Corte costituzionale
Nonostante la possibilità rappresentata dall’
approvazione delle leggi costituzionali, non tutto può
essere modificato o cambiato: alcune parti della Costituzione si possono definire intoccabili. Ad
esempio, la Costituzione dichiara inviolabili, cioè non eliminabili in alcun modo, i diritti di
libertà; inoltre afferma esplicitamente che in Italia non potrebbe essere di nuovo reintrodotta la
monarchia.
Statuto albertino e Costituzione della Repubblica
Caratteri dello Statuto
Possiamo effettuare un confronto tra lo Statuto albertino e la nostra Costituzione.
Lo Statuto era:
Concesso: in quanto venne concesso da Carlo Alberto, re di Sardegna il 4 marzo 1848, non
tanto per benevolenza o generosità, ma per timore di perdere il trono a seguito dei moti
rivoluzionari.
Flessibile: perché modificabile con leggi ordinarie.
Breve: cioè si limitava ad enunciare in maniera sintetica i diritti dei cittadini e a delineare la
forma di governo.
Caratteri della Costituzione
La nostra Costituzione è:
Votata: perché il suo testo è stato approvato nel dicembre 1947 dall’
Assemblea costituente,
eletta a suffragio universale il 2 giugno 1946.
Rigida: perché può essere modificata solo mediante leggi costituzionali ed esiste un controllo di
costituzionalità sulle leggi ordinarie.
Lunga: dato che contiene numerose norme dirette a disciplinare in modo dettagliato i diritti e
doveri del cittadino e il funzionamento degli organi istituzionali.
La struttura della Costituzione
139 articoli
La Costituzione è composta da 139 articoli, anche se alcuni di questi sono stati abrogati nel
2001 con una legge costituzionale che ha modificato molto il “Titolo V”, riscrivendo le norme
che riguardano Regioni, Province e Comuni.
Le parti
Il testo costituzionale si apre con i “Principi Fondamentali”e poi si suddivide in due parti.
La prima riguarda i diritti e i doveri del cittadino (libertà personale, segretezza della
corrispondenza, diritto di voto ecc.), la seconda è dedicata all’
ordinamento della Repubblica,
cioè agli organi istituzionali (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo ecc..)
In fondo troviamo le norme transitorie e finali, cioè quelle di durata limitata che dovevano
garantire il passaggio alla nuova Costituzione.
Ciascuna delle due parti è suddivisa in ”titoli” che, a loro volta, si suddividono in “sezioni”che
contengono un numero variabile di articoli. Ogni articolo è formato da uno o più commi.
3
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
I principi fondamentali
I principi fondamentali della Costituzione
Le basi dell’
ordinamento giuridico
Nei primi 12 articoli della Costituzione sono enunciati i principi fondamentali dell’
ordinamento
giuridico della Repubblica.
Si trovano all’
inizio perché essi costituiscono “le fondamenta”, le basi su cui dovrebbero
poggiare tutte le altre norme dell’
ordinamento. Non regolano una materia specifica, ma
esprimono un complesso di valori che devono essere punto di riferimento per tutti, dal
Parlamento al semplice cittadino. Sono le idee guida del nostro Stato, i valori che
contraddistinguono il nostro sistema. Essi servono anche come chiavi di lettura per interpretare
tutte le altre norme della Costituzione e dell’
ordinamento giuridico.
Spesso la Corte costituzionale dichiara l’
incostituzionalità delle leggi ordinarie proprio perché
contrastano con uno di questi principi. Tra essi vi sono: il principio democratico, quello lavorista,
quello personalista, quello di eguaglianza.
Il principio democratico
Cos’
è la democrazia
Etimologicamente, la parola democrazia significa ”governo del popolo”.
L’
art. 1 afferma solennemente che “L’
Italia è una repubblica democratica ” e che “la sovranità
appartiene al popolo”. Significa che il popolo è il vero artefice e protagonista delle decisioni
politiche fondamentali che riguardano la collettività nazionale.
È il popolo che ha il diritto e la concreta possibilità di determinare l’
orientamento politico dello
Stato, perciò i governanti sono sottoposti alla volontà dei cittadini.
Democrazia rappresentativa
Il popolo in effetti non esercita direttamente la sovranità, se non in casi particolari (es.
referendum), limitandosi, invece, a scegliere dei rappresentanti che poi assumeranno le
decisioni politiche. I cittadini non possono influire molto sulle loro decisioni, ma hanno il potere
di decidere periodicamente se mantenerli o sostituirli, promuovendoli o bocciandoli nel
momento delle elezioni. Tutti gli stati democratici contemporanei si basano su questo principio e
anche la democrazia italiana è di tipo “indiretto”o “rappresentativo”.
Da cosa si riconosce la democrazia
Per accertare se un sistema è democratico occorre verificare se la sovranità dei cittadini è
garantita dal rispetto di alcune regole:
- tutti i cittadini maggiorenni godono dei diritti politici, cioè possono votare ed essere votati;
- essi devono essere liberi di votare secondo la propria opinione, formatasi attraverso la
valutazione di proposte politiche diverse;
- vale il principio della rappresentanza numerica: governa e decide chi ha il consenso della
maggioranza dei cittadini;
- la maggioranza non può limitare i diritti della minoranza, che può, quindi, fare opposizione e
aspirare a diventare, a sua volta, maggioranza.
Il principio lavorista
Il diritto al lavoro
Sempre l’
art. 1 definisce l’
Italia una “Repubblica democratica fondata sul lavoro”. La
Costituzione ha voluto con questa affermazione solenne attribuire al lavoro un valore primario,
in quanto momento di realizzazione della persona umana e, nello stesso tempo, strumento per
4
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
assolvere il debito dell’
individuo nei confronti della società.Nell’
art .4 “la Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo”. Questo non
vuol dire che un disoccupato possa ottenere lavoro rivolgendosi a un giudice, ma che il diritto al
lavoro deve essere reso effettivo: il potere politico può e deve adottare tutte le misure possibili
per combattere la disoccupazione.
Il dovere
Lavorare non è solo un diritto, ma anche un dovere di solidarietà. Il secondo comma dell’
art. 4
stabilisce che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere….. un’
attività o una funzione che concorra
al progresso materiale e spirituale della società”.
In sintesi, il lavoro è considerato come un mezzo attraverso cui ciascuno può realizzare la
propria personalità e contribuire all’
accrescimento del benessere della collettività.
Il principio personalista
L’
individuo prima dello Stato
L’
art. 2 afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”
È il riconoscimento della centralità della persona umana. Lo Stato, secondo la nostra
Costituzione, è al sevizio dell’
individuo e non viceversa, perché l’
individuo e la sua dignità sono
più importanti di qualsiasi altro obiettivo dello Stato.
L’
uomo è un fine e non un mezzo dello Stato per raggiungere i suoi scopi. Questo principio è in
netto contrasto con le ideologie totalitarie e con l’
oppressivo rapporto Stato-cittadino che aveva
caratterizzato il regime fascista. Che l’
uomo sia più importante dell’
istituzione lo si capisce anche
dall’
uso del verbo “riconoscere”. Non è la Repubblica che attribuisce i diritti, ma questi esistono
già da prima e sono connaturati alla persona, cioè nascono con lei. Lo Stato si impegna a
garantirli, cioè a rispettarli e farli rispettare.
Molti di questi diritti sono riconosciuti espressamente dalla Costituzione in articoli specifici (la
libertà personale, l’
inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestazione del pensiero ecc.) ma
l’
art. 2 garantisce, ovviamente, tutti gli altri diritti della persona, come quello alla vita, o alla
riservatezza. Questi diritti sono definiti “inviolabili”, nel senso che il Parlamento non potrebbe,
nemmeno con una legge costituzionale, limitarli o cancellarli.
Le formazioni sociali
I diritti non spettano solo all’
uomo considerato individualmente, ma anche alle formazioni
sociali o comunità di cui fa parte, dato che non vive isolato, ma è un essere sociale che sente il
bisogno di unirsi ai suoi simili in particolari gruppi: famiglie, comunità religiose, scuole,
associazioni, partiti politici, sindacati di lavoratori. A queste formazioni sono riconosciuti gli
stessi diritti spettanti al singolo, per cui esse possono manifestare liberamente le proprie idee,
rivolgersi a i giudici per tutelare i propri interessi, aprire sedi, organizzare riunioni ecc.
La Costituzione ci dice anche un’
altra cosa: che i diritti dei singoli sono protetti anche all’
interno
delle formazioni sociali, che non possono, quindi, commettere abusi nei loro confronti: si pensi
alla posizione dei figli all’
interno della famiglia, alla condizione degli studenti a scuola, alla
subordinazione degli operai in un’
impresa.
I doveri dei cittadini
Strettamente connesso con il principio personalista, c’
è anche quello solidarista. La Costituzione
stabilisce una simmetria tra i diritti e i doveri perché ai cittadini “richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
A questi doveri ciascuno adempie esercitando i propri diritti politici, come il voto, rispettando gli
obblighi imposti dalla Costituzione e dalle leggi, difendendo la Patria e pagando le tasse e le
imposte, in modo da dare il proprio contributo per sostenere le spese pubbliche.
5
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Il principio di uguaglianza.
L’
uguaglianza in senso formale
”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”:
questo è scritto in maniera molto chiara al primo comma dell’
art. 3 della Costituzione. La norma
non descrive, però, una situazione di fatto, dato che gli uomini nella società sono molto diversi
l’
uno dall’
altro: ci sono i sani e i malati, i ricchi e poveri, i giovani e gli anziani, i forti e i deboli,
gli istruiti e gli analfabeti, i capaci e gli incapaci…. Quando La Costituzione parla di uguaglianza,
non rappresenta la realtà così com’
è, ma si stabilisce una regola che impone di considerare gli
uomini uguali senza tenere conto delle loro diversità.
Questo è il principio dell’
uguaglianza “formale”e ha due aspetti.
Davanti alla legge
Quando leggiamo nelle aule dei tribunali “La legge è uguale per tutti” ci rendiamo conto che
oggi la legge si applica a tutti in modo uguale e non ci sono eccezioni o privilegi. Nessuno può
dire di essere sopra la legge, perché tutti sono uguali “davanti alla legge”.
Nella legge
A loro volta, le leggi approvate dal Parlamento devono dettare una disciplina uguale per tutti,
senza creare irragionevoli differenze tra i cittadini.
Le persone non possono essere discriminate e trattate diversamente sulla base della razza, della
religione, delle opinioni politiche ecc….
In questo caso si parla di uguaglianza “nella legge”o di “parità di diritti”
L’
uguaglianza in senso sostanziale
La Costituzione, tuttavia, va oltre e affida alla Repubblica un compito ulteriore, quello di
attenuare le distanze tra le condizioni di vita degli individui. Anche quando sono garantiti a tutti
gli stessi diritti, rimangono sempre delle differenze di ordine economico e sociale che rendono
profondamente diseguali le situazioni dei cittadini.
In questo caso l’
uguaglianza, che, come abbiamo visto, non corrisponde allo stato delle cose,
diventa per lo Stato un fine da raggiungere.
Il secondo comma dell’
art .3 contiene il
principio di “eguaglianza sostanziale”: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Impegno a favore dei deboli
In realtà, la Costituzione non promette l’
effettiva eguaglianza tra i cittadini, ma impegna la
Repubblica a intervenire per dare ai più deboli i mezzi e le opportunità per esercitare
effettivamente i propri diritti.
Questo avviene sia attraverso l’
accesso gratuito ai servizi pubblici, come l’
istruzione o la sanità,
sia mediante leggi che non trattano tutti allo stesso modo, ma creano delle condizioni più
favorevoli per chi è più debole, o più povero o più bisognoso di protezione.
Ecco perché ci sono delle norme che introducono regole che avvantaggiano certi soggetti
rispetto ad altri, perché essi si trovano in una situazione di fatto particolarmente critica:
diversamente abili, famiglie numerose, anziani, studenti capaci ma a basso reddito, disoccupati
ecc. Lo Stato può e deve intervenire, anche creando delle “disuguaglianze” legislative, per
contrastare e riequilibrare le disuguaglianze di fatto.
6
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
I diritti di libertà
I diritti civili
Difesa dal potere dello Stato
In tutte le costituzioni dalla fine del ‘
700 in poi, hanno trovato pieno riconoscimento i diritti di
libertà, intesi come protezione dall’
esercizio arbitrario del potere dello Stato nei confronti dei
cittadini. Poiché lo Stato ha il monopolio della forza, la libertà dell’
individuo è tutelata quando
viene limitato e definito l’
ambito entro cui lo Stato può usare i suoi poteri.
Questi diritti, che vengono chiamati “civili”, garantiscono una difesa dal potere coercitivo dello
Stato e la nostra Costituzione li enuncia nella Parte prima sotto il titolo “Rapporti civili”.
Il regime fascista aveva smantellato il sistema dei diritti riconosciuto dallo Statuto albertino:
perciò l’
Assemblea costituente non si è voluta fermare a una generica elencazione, ma ha
specificato i singoli diritti di libertà e i casi e i modi in cui possono essere limitati, per impedire
che in futuro venisse data un’
interpretazione della norma che potesse portare ancora a una loro
riduzione. La libertà viene presa in considerazione sia nei suoi aspetti materiali e fisici (libertà
personale, di domicilio, di circolazione e soggiorno), sia nei suoi aspetti spirituali (libertà
religiosa, di manifestazione del pensiero), sia nei suoi aspetti collettivi (libertà di riunione, di
associazione).
La libertà personale
Libertà preliminare alle altre
La libertà personale consiste nel non essere sottoposto a qualsiasi genere di costrizione fisica. Si
tratta, ovviamente, di una libertà fondamentale e preliminare rispetto a tutte le altre.
Un individuo che si trova con la paura di essere arrestato arbitrariamente, percosso o torturato,
come fa a trovare il coraggio di riunirsi liberamente con gli altri, votare, comunicare il proprio
pensiero?
Ecco cosa stabilisce l’
art. 13:
“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Riserva di legge
La Costituzione stabilisce con precisione in che modo lo Stato può limitare la libertà personale.
Innanzi tutto solo il potere legislativo, cioè il Parlamento, come organo che rappresenta
direttamente del popolo, può indicare i casi e i modi in cui è possibile limitare la libertà
personale e può farlo, naturalmente solo attraverso una legge.
Si parla in questo caso di “riserva di legge”.
Riserva di giurisdizione.
Solo i giudici, cioè magistrati che agiscono con imparzialità e obiettività e non sono sottoposti ad
altro potere che possa influenzare le loro decisioni, possono adottare misure restrittive della
libertà e quindi ordinare l’
arresto o la perquisizione di una persona.
Obbligo di motivazione
I giudici devono motivare il provvedimento restrittivo, cioè devono spiegare le ragioni per cui
hanno applicato le leggi e privato un individuo della sua libertà.
Poteri dell’
autorità di polizia
Da questi principi emerge che l’
arresto o la perquisizione devono essere preceduti da un
provvedimento giudiziario, motivato ed emesso in casi previsti dalla legge.
7
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Queste regole non possono essere applicate quando una persona viene colta in flagranza, cioè
mentre sta compiendo un reato. È il secondo comma dell’
art .13 che regola questa ipotesi:
“In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”
In sostanza: la polizia può arrestare una persona in particolari casi, ma entro un tempo
brevissimo il giudice deve convalidare l’
arresto, altrimenti la persona non può più essere
trattenuta.
No a forme di violenza
Il terzo comma dell’
art.13 vieta “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà” e l’
art. 27 stabilisce che le pene “non devono consistere in
trattamenti contrari al senso umanità” e devono comunque tendere alla “rieducazione del
condannato”.
Presunzione di non colpevolezza
Lo stesso art. 27 fissa il principio di non colpevolezza, secondo il quale” L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva”cioè una condanna che non può più essere
messa in discussione in un processo davanti a un giudice di livello superiore. Nel corso di un
processo penale l’
imputato non è necessariamente un “delinquente”e la sua colpevolezza deve
essere dimostrata, attraverso prove convincenti, dal magistrato che lo accusa.
L’
inviolabilità del domicilio
Cos’
è il domicilio
Il domicilio è inteso, secondo la Costituzione, come il luogo in cui una persona risiede, l’
ufficio in
cui esercita il proprio lavoro, o l’
albergo in cui si trova temporaneamente. La libertà di una
persona si esprime anche attraverso la possibilità di escludere gli altri, compreso lo Stato, dai
luoghi in cui si svolge la sua vita privata e la sua intimità.
Riserva di legge e di giurisdizione
L’
art. 14 afferma :”Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale”, cioè occorre un ordine motivato del giudice nei soli casi previsti
dalle leggi.
Anche qui, in caso di urgenza, le forze di polizia possono agire di propria iniziativa ed effettuare
perquisizioni senza l’
ordine di un giudice, ma devono ottenere successivamente la convalida da
parte del magistrato.
La libertà e la segretezza della corrispondenza
Forme di comunicazione
L’
art. 15 stabilisce che “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.” Sono protette da questa norma tutte le forme di
comunicazione, anche quelle che, negli anni in cui è stata scritta la Costituzione, non erano
nemmeno immaginabili: corrispondenza postale, chiamate telefoniche, sms, fax, posta
elettronica.
Viene riconosciuto al singolo il diritto di corrispondere e comunicare il proprio pensiero a
specifici destinatari senza che altri ne vengano a conoscenza, ma questo principio può subire
delle eccezioni quando le intercettazioni sono utili per smascherare i colpevoli di reati.
8
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Disciplina restrittiva.
Per evitare abusi, la legge prevede i casi in cui è possibile ricorrere a questi strumenti di
indagine e la stessa Costituzione detta una disciplina particolarmente restrittiva, perché
attribuisce solo ai giudici il potere di ordinare le intercettazioni: nemmeno in caso di urgenza la
polizia può sentirsi autorizzata a farlo autonomamente.
La libertà di circolazione e di soggiorno
Spostarsi e stabilirsi ovunque
La libertà di circolazione consiste nella possibilità di spostarsi senza limitazioni all’
interno del
territorio nazionale, mentre quella di soggiorno permette di stabilirsi in qualunque luogo, anche
temporaneamente. Questo diritto viene riconosciuto dall’
art. 16 :“Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.”
Limitazioni
Solo attraverso delle leggi è possibile stabilire limiti al soggiorno e alla circolazione delle persone
e, comunque, solo per ragioni di sanità, come ad esempio malattie contagiose, zone altamente
inquinate, oppure per ragioni di sicurezza, per la presenza di frane o di esercitazioni militari. In
questi casi è possibile vietare l’
accesso delle persone a una zona o la loro permanenza
nell’
area. In nessun caso la “restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.
Libertà di espatrio
Il terzo comma dell’
art. 16 stabilisce che “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”; in altre parole, sono circostanze che
limitano la libertà di espatrio il possesso di un passaporto o di una carta di identità non validi,
oppure l’
avere processi penali in corso per reati gravi. In tutti gli altri casi, il cittadino può
uscire dai confini nazionali e non gli può essere impedito il ritorno in Patria. Con l’
art. 35 la
Costituzione riconosce anche la libertà di emigrazione, cioè quella di recarsi all’
estero per
stabilirsi più o meno definitivamente nel territorio di un altro Paese per esercitarvi un’
attività
lavorativa
La libertà di riunione
Riunioni pacifiche
A differenza dei regimi totalitari, che vedono con sospetto tutte le manifestazioni, le assemblee
e le attività organizzate, la nostra Costituzione attribuisce loro un particolare valore, perché
servono ad esercitare in modo più efficace altre libertà civili, religiose, politiche e sindacali. Così
all’
art. 17 afferma che “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi”. Se la
riunione non è pacifica può esser sciolta dalla polizia anche con la forza.
Per riunione s’
intende la presenza, preventivamente concordata, di persone in uno stesso luogo
e per un tempo limitato. Queste persone possono stare ferme, come in un’
assemblea o in un
incontro con esponenti politici, oppure possono muoversi, come accade in una processione o in
un corteo.
In luogo pubblico
Le riunioni possono avvenire in luogo privato (una casa, la sede di un’
associazione o di un
partito), aperto al pubblico (un cinema, un teatro, uno stadio, il salone di un bar), o in luogo
pubblico (una strada o una piazza) e solo in quest’
utimo caso “deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica”(art. 17)
9
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Sono casi eccezionali, dovuti a particolari situazioni di tensione in città, tali da portare a
gravissimi disordini, o alla condizione dei luoghi, come ad esempio una manifestazione in una
zona terremotata.
La libertà di associazione
Pluralismo
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale”: così l’
art. 18 garantisce la libertà di associazione. Le
associazioni sono unioni di persone che durano nel tempo e sono dirette al raggiungimento di
scopi culturali, sportivi, politici, ricreativi. Tutto ciò che è permesso al singolo si può perseguire
anche in forma associata, senza bisogno di alcuna autorizzazione.
Il fascismo non vedeva
di buon occhio le libere associazioni perché potevano essere concorrenziali con quelle del
regime e, potenzialmente, sovversive, tanto che le aveva vietate quasi tutte. La Costituzione,
invece, vede l’
associazionismo non con timore, ma con favore e sottolinea che qualsiasi
associazione è un arricchimento per l’
individuo e per la collettività ed è un bene per la
democrazia, che si fonda sul pluralismo.
Associazioni vietate
Ciò che è vietato al singolo, perché costituisce reato, non può diventare attività esercitata in
forma associata, in tal caso si avrebbe un’
associazione a delinquere, come lo è una banda
armata, un’
organizzazione mafiosa o terroristica.
Sempre secondo l’
art. 18 “sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. Le associazioni
segrete sono quelle che tengono nascosta la loro esistenza, i loro scopi e i nomi degli associati,
e quindi si presume che perseguano finalità illecite o contrarie all’
ordine costituzionale.
Le associazioni a carattere militare (al cui interno c’
è un rigida gerarchia e un’
organizzazione
simile a quella dell’
esercito) sono vietate solo se manifestano l’
intenzione di raggiungere
determinati obiettivi politici.
La libertà religiosa
Stato laico
Uno Stato si definisce laico quando riconosce la libertà a tutte le confessioni religiose e non
esprime preferenze attribuendo ad una di esse la natura di “religione di Stato”. Ai tempi dello
Statuto Albertino vigeva il principio secondo cui doveva considerarsi come “sola religione dello
Stato”la “religione cattolica”. Nei Patti lateranensi, firmati tra lo Stato italiano e la Chiesa
cattolica nel 1929, era ribadito lo stesso concetto. Solo con il nuovo Concordato del 1984 si è
abbandonato questo principio e si è affermata l’
uguale libertà di tutte le confessioni, religiose, in
linea con quanto espresso dalla Costituzione nell’
art. 19: “Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume”.
Libertà di fede, di propaganda e di culto
La libertà religiosa è riconosciuta a “tutti”, quindi sia ai cittadini che agli stranieri che risiedono
nello Stato, e comprende innanzitutto la libertà di fede, cioè quella di aderire a un credo
religioso, di dissociarsi per abbracciarne un altro, di fare professione di ateismo, oppure di non
rivelare le proprie convinzioni. Il proprio credo può essere esercitato attraverso la creazione di
associazioni religiose, l’
attività di propaganda per acquisire nuovi seguaci e la manifestazione in
privato e in pubblico del culto attraverso la partecipazione alle funzioni religiose. Nel concetto
di libertà di culto è ricompresa anche la libertà di aprire edifici sacri (chiese, sinagoghe,
moschee o altri templi)
10
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
La libertà di manifestazione del pensiero
Pluralismo
L’
art. 21 riconosce a tutti “il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure”
Questa libertà garantisce a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni perché è dal
dibattito e dal confronto tra idee e posizioni diverse che la società si arricchisce e si evolve.
A differenza dei regimi autoritari, che sistematicamente reprimono il dissenso per affermare solo
un’
unica verità di Stato, corrispondente alle scelte politiche di chi governa, la nostra
Costituzione ritiene che il pluralismo ideologico costituisca uno dei fondamenti del sistema
democratico.
La libertà comprende non solo il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma anche il diritto al
silenzio, cioè quello di non esternare ciò che si pensa, e il diritto di utilizzare una pluralità di
mezzi di comunicazione: stampa, radio, manifesti, spettacoli, internet.
Limiti
La Costituzione stabilisce come limite al diritto il rispetto del “buon costume”, cioè del pudore
sessuale, tuttavia la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi fino a violare altri
diritti fondamentali, come l’
onore o il rispetto della persona, oppure la sua riservatezza.
Anche la divulgazione di segreti militari o di Stato o i risultati di un’
indagine giudiziaria ancora in
corso sono vietati e costituiscono limiti alla libertà riconosciuta dall’
art. 21.
Libertà di stampa
Il secondo comma dell’
art. 21 afferma che “La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure”, cioè vieta che lo Stato possa controllare il contenuto di libri e giornali
prima che vengano messi in circolazione.
Il controllo preventivo sulla stampa era ed è uno degli strumenti tipici dei sistemi autoritari per
impedire la diffusione di informazioni o idee pericolose. La Costituzione afferma, invece, la piena
libertà, per chiunque, di pubblicare e diffondere materiale stampato senza sottoporsi ad alcun
controllo preventivo.
Il diritto alla capacità giuridica, alla cittadinanza e al nome
Nessuna limitazione per motivi politici
Art. 22 “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.” Le leggi fasciste avevano limitato la capacità giuridica e privato della
cittadinanza gli appartenenti alla comunità ebraica e gli oppositori del regime fuggiti all’
estero.
In altri casi avevano imposto l’
italianizzazione dei cognomi stranieri a chi apparteneva alle
minoranze linguistiche (soprattutto di lingua slava).
Proprio per evitare che nell’
ordinamento repubblicano si possano ripetere situazioni altrettanto
odiose, la Costituzione vieta le limitazioni di questi diritti della persona quando siano dettate da
motivi politici.
Le prestazioni personali e patrimoniali imposte
Tributi e altre attività dovute nell’
interesse generale
Fin dalle prime costituzioni, al Parlamento venne attribuito il compito di approvare le leggi che
istituivano le imposte, infatti solo l’
organo che rappresenta il popolo può, mediante una legge,
imporre sacrifici ai cittadini. Anche la nostra Costituzione, all’
art. 23 afferma che ”Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”
11
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
La norma contiene una “riserva di legge” : solo attraverso un atto del Parlamento si può
chiedere ai cittadini il pagamento dei tributi o lo svolgimento di certe attività di interesse
pubblico. Le prestazioni patrimoniali consistono nell’
obbligo di versare determinate somme allo
Stato per contribuire alle spese pubbliche: tasse e imposte.
Le prestazioni personali comprendono ad es. l’
obbligo del servizio militare, l’
obbligo di fare il
testimone nei processi, l’
obbligo di assistenza dei medici e quello di assistenza legale degli
avvocati nei confronti di persone che non hanno mezzi per difendersi (gratuito patrocinio)
Diritto di accesso alla giustizia
Tutela giudiziaria
Non è sufficiente che la Costituzione si limiti a riconoscere diritti ai cittadini, non bastano le
dichiarazioni di principio, è necessario che alle persone sia riconosciuta la possibilità di rivolgersi
al giudice per ottenere il rispetto di questi diritti. Infatti l’
art. 24 stabilisce che:
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. ”
Sia i cittadini che gli stranieri possono ricorrere ai giudici per tutelare le proprie ragioni e non
hanno altro mezzo, perché nessuno può farsi giustizia da solo.
Diritto alla difesa
Sia l’
imputato nel processo penale, sia chi è chiamato davanti a un giudice civile per difendere
le proprie ragioni, ha diritto ad un difensore, cioè all’
assistenza di un avvocato, e ha diritto ad
un’
effettiva partecipazione agli atti e alle fasi del giudizio. Può, cioè, esporre i propri argomenti
a difesa, mostrare le prove e deve essere informato su tutto ciò che avviene nel processo e
sulle argomentazioni della parte avversa.
I rapporti etico-sociali
La formazione del cittadino
Gli articoli del “Titolo II” della Costituzione mettono al centro dell’
attenzione le istituzioni e le
formazioni sociali che hanno la funzione di educare, far crescere i cittadini e mantenere la loro
condizione di benessere psico-fisico: famiglia, scuola, tutela della salute.
La famiglia
Società naturale
“La Repubblica, afferma l’
art. 29 della Costituzione, riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.”La famiglia è la forma primaria di convivenza umana, fondata
sul bisogno dell’
uomo di superare la dimensione individuale, di instaurare una relazione
affettiva, di darsi reciproca assistenza e di garantire protezione e cura dei figli. È la prima cellula
della società e lo Stato non può fare altro che riconoscere la sua esistenza e non può mettere
ostacoli alla sua formazione o limitarne l’autonomia, intromettendosi nelle sue decisioni.
12
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Matrimonio e parità
La base dell’
unione familiare è il matrimonio, cioè quell’
atto giuridico solenne con il quale un
uomo e una donna si assumono determinati impegni reciproci. Dal matrimonio nasce la famiglia
“legittima”, mentre dalla semplice convivenza nasce la famiglia “di fatto”.
Le relazioni tra marito e moglie sono fondate “sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”,
cioè sulla parità dei diritti e dei doveri, per cui non è ammissibile che il marito mantenga una
posizione predominante all’
interno della coppia e se ne serva per prevalere nelle scelte che
riguardano i figli o la vita familiare.
I figli
L’
art. 30 stabilisce che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio”. I figli procreati durante il matrimonio, i cosiddetti “figli
legittimi”, quelli adottivi, e quelli nati da persone non sposate, cioè i figli “naturali”, tra loro
hanno gli stessi identici diritti e i genitori sono tenuti a fare il possibile per soddisfare i loro
bisogni materiali, affettivi e morali.
Quando i genitori non sono in grado di adempiere a questi doveri, possono perdere la potestà
sui figli.
La tutela della salute
Il diritto a essere curati
L’
art. 32 afferma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. La Costituzione definisce
“fondamentale” il diritto alla salute, proprio perché esso costituisce il presupposto per il pieno
godimento degli altri diritti costituzionali.
Tutti hanno diritto ad essere curati e lo Stato si impegna a garantire un servizio sanitario
pubblico e gratuito in grado di fornire le cure e le medicine necessarie per salvaguardare il
benessere dell’
individuo e, di conseguenza, della collettività.
Il diritto alla salute comprende anche il diritto ad un ambiente sano e non inquinato, a prodotti
alimentari e beni di consumo non nocivi, al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
L’
istruzione
Libertà di insegnamento
La Costituzione afferma che “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento” (art.
33).
Diversamente da quanto aveva tentato di fare il fascismo e da quanto, purtroppo, avviene
ancora in molti regimi autoritari, la Costituzione impedisce allo Stato di imporre agli scienziati,
agli artisti e agli insegnanti una determinata idea politica, una particolare ideologia o un credo
religioso. Si tratta dello stesso principio che sta alla base della libertà di manifestazione del
pensiero.
Scuola pubblica e privata
“La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.” (art. 33). Lo Stato, dunque, garantisce il pluralismo nell’
ambito
dell’
istruzione.
Innanzitutto, si assume il compito di istituire scuole di ogni ordine e grado, in modo da
assicurare a tutti, soprattutto a chi non può permettersi di frequentare istituti a pagamento, la
13
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
possibilità di avere un’
istruzione. Ma lascia anche la libertà ai privati di istituire scuole di ogni
tipo, a condizione che queste non comportino spese per lo Stato, che non è perciò tenuto a
forme di finanziamento o sostegno economico delle scuole private.
Diritto all’
istruzione
“La scuola è aperta a tutti” dichiara in modo esplicito l’
art. 34, cioè ai cittadini italiani e agli
stranieri, senza discriminazioni razziali, politiche, sociali o religiose. L’
istruzione, quindi, non può
essere privilegio di pochi, ma deve diventare diritto di tutti.
In particolare, “l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”.
L’
alunno ha l’
obbligo di frequentare la scuola fino ad una certa ètà, ma nello stesso tempo può
soddisfare il suo diritto perché la frequenza è gratuita.
Diritto allo studio.
L’
effettiva possibilità di accedere all’
istruzione, soprattutto a quella superiore e universitaria,
dipende però anche dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie. Per questa ragione la
Costituzione non si limita a dire che tutti hanno il diritto di accedere alla scuola, ma si
preoccupa di garantire agli studenti che raggiungono alti livelli di profitto, pur trovandosi in
condizioni disagiate, la possibilità di proseguire gli studi. Afferma sempre l’
art. 34: “i capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”
attraverso aiuti economici, borse di studio, assegni alle famiglie.
I rapporti economici
Economia mista
L’
intervento dello Stato
Il sistema economico delineato dalla Costituzione è un tipico sistema a economia mista, in cui la
proprietà dei beni, anche di quelli di produzione, può essere sia pubblica che privata; questo
tipo di sistema funziona grazie all’
iniziativa economica dei privati, ma con i limiti e i controlli
imposti dallo Stato per proteggere alcuni interessi sociali e lo Stato stesso può intervenire per
svolgere attività economica o indirizzare le scelte delle imprese e delle famiglie.
I diritti che la Costituzione, nel “Titolo III”, riconosce ai cittadini in campo economico riguardano
il lavoro, la proprietà e l’
iniziativa economica.
Il lavoro subordinato
Debolezza dei lavoratori
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”afferma l’
art. 35, prendendo
in considerazione il lavoro autonomo e quello alle dipendenze di altri, produttivo di beni
materiali o intellettuale, perché utile al progresso della società ( art. 4).
La situazione di particolare debolezza dei lavoratori subordinati, cioè di quelli che lavorano alle
dipendenze e sotto la direzione di altri, ha determinato, però, una maggiore attenzione verso di
essi e verso e i loro diritti.
La retribuzione
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art.
36).
14
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
La Costituzione stabilisce che a una determinata quantità e qualità di lavoro debba
corrispondere un adeguato stipendio, cioè che lavori uguali debbano essere retribuiti allo stesso
modo.
Ma non basta: in ogni caso, la retribuzione non può scendere al di sotto di un minimo che
permetta al lavoratore e alla sua famiglia di vivere dignitosamente. Questo minimo corrisponde
a quanto stabilito nei contratti collettivi.
Orario e riposo
“La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” (art. 36)
L’
orario massimo di lavoro, il riposo settimanale, il periodo annuale di ferie, sono previsti sia per
dare la possibilità di recuperare le proprie energie, sia, soprattutto, per lasciare ai lavoratori il
tempo da dedicare a se stessi e alla propria famiglia. Si tratta di diritti irrinunciabili, per cui ogni
accordo diverso sarebbe nullo.
Donne e minori
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore”(art. 37)
Le donne nel mondo del lavoro non devono essere discriminate. Va garantita assoluta parità di
diritti e di retribuzione, anzi, devono esistere leggi che proteggono in modo particolare le
lavoratrici madri, vietando, per esempio il loro licenziamento e riconoscendo loro un periodo di
assenza retribuita prima e dopo la nascita del figlio.
Per quanto riguarda il lavoro minorile, la costituzione afferma che ”la legge stabilisce il limite
minimo di età per il lavoro salariato” Inoltre, “la Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. (art.
37).
L’
età minima per potere assumere un ragazzo è oggi di 16 anni.
Previdenza e assistenza
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.”(art. 38). Lo Stato si occupa, perciò, dell’
assistenza
sociale delle persone con redditi molto bassi e che, per l’
età o per problemi fisici o mentali, non
sono in grado di lavorare. Questa protezione, che costituisce un’
espressione del principio di
solidarietà, viene attuata soprattutto attraverso pensioni, assegni o altre somme che lo Stato
concede a chi si trova nel bisogno.
La previdenza, invece è una cosa diversa. Il secondo comma dell’
art. 38 dice che “i lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”
Il sistema della previdenza sociale si rivolge ai soli lavoratori e ha lo scopo di garantire una
pensione in caso di vecchiaia, invalidità, disoccupazione. I datori di lavoro versano
obbligatoriamente per i lavoratori alle loro dipendenze determinate somme di denaro
(contributi) agli istituti di previdenza (es. INPS) che provvederanno poi a pagare le pensioni ai
lavoratori, quando questi ne avranno diritto.
La libertà sindacale
Associazioni di lavoratori
Il sindacato è un’
associazione di lavoratori costituita per proteggere i propri interessi nei
confronti dei datori di lavoro. Uno dei compiti del sindacato è quello di stipulare i contratti
collettivi di lavoro, che regolano per intere categorie di dipendenti il salario, l’
orario di lavoro, le
ferie ecc.
La Costituzione, all’
art. 39 sancisce che “l'organizzazione sindacale è libera” e questa libertà
comprende il diritto di costituire nuovi sindacati, di aderire a un sindacato esistente o di non
iscriversi a nessun sindacato, di fare propaganda e difendere i diritti dei lavoratori nei luoghi di
lavoro.
15
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Il diritto di sciopero
Il principale strumento di lotta sindacale è lo sciopero. I lavoratori subordinati, per chiedere un
aumento del salario o un miglioramento delle condizioni di lavoro, si astengono dal lavoro per
un certo periodo di tempo, creando un danno all’
impresa che è costretta a diminuire o fermare
la produzione.
Lo sciopero è un’
astensione collettiva dal lavoro, proclamata dai sindacati, che sospende il
rapporto di lavoro: il lavoratore non presta la sua attività e il datore di lavoro non lo retribuisce
per le ore o i giorni in cui ha scioperato.
L’
art. 40 afferma:”Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano” e,
quindi, lo riconosce espressamente come un diritto. Per questa ragione, lo Stato non può
vietare né punire l’
astensione collettiva dal lavoro e chi vi partecipa non può nemmeno essere
licenziato dal suo datore di lavoro.
Limiti al diritto
Per non danneggiare i cittadini che hanno bisogno di determinati servizi, la legge ha regolato il
diritto si sciopero nei servizi pubblici essenziali, come la sanità, la scuola, i trasporti. In questi
settori, i sindacati devono dare un preavviso e indicare la durata dello sciopero e, in ogni caso, i
lavoratori devono assicurare un livello minimo di funzionamento, come ad es. il pronto soccorso
negli ospedali.
Se questi limiti non vengono rispettati, i lavoratori possono essere precettati, cioè ricevere
l’
ordine di recarsi al lavoro nonostante sia stato proclamato lo sciopero.
La libertà di iniziativa economica
Impresa privata
Secondo l’
art. 41” l'iniziativa economica privata è libera”, cioè i privati possono svolgere
qualsiasi attività d’
impresa, cioè attività produttiva e di scambio finalizzata alla realizzazione di
un profitto. L’
iniziativa economica dei privati ha un ruolo decisivo per la creazione della
ricchezza e lo sviluppo, ma deve essere circondata da limiti e da cautele, per cui “non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana”.
L’
attività imprenditoriale non deve mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori, la loro libertà e
dignità e non può andare contro gli interessi della società, provocando danni ambientali o
diffondendo prodotti rischiosi per i consumatori.
Il diritto di proprietà
Proprietà privata e pubblica
La proprietà è il diritto di utilizzare e di cedere liberamente i propri beni, senza che gli altri lo
impediscano.
Recita l’
art. 42: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti”.
Funzione sociale
Secondo la Costituzione, la proprietà privata non è riconosciuta solo per assicurare l’
interesse
del suo titolare, ma anche per la sua funzione sociale. Essa, infatti, deve soddisfare l’
interesse
della collettività e favorire il suo progresso.
La propria ricchezza, se impiegata bene, può creare lavoro e benessere per tutti, così da
arrecare vantaggi a tutta la comunità.
16
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Espropriazione
Può accadere che un bene privato, come un terreno, debba essere destinato a un uso pubblico,
per esempio alla costruzione di un edificio pubblico o di una strada. In questi casi “la proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.”
Quando la legge lo prevede e ci sono ragioni di pubblica utilità, lo Stato o un altro ente
pubblico possono, dunque, togliere il bene al legittimo proprietario, pagandogli una somma
come indennità per la perdita subita.
I rapporti politici
I cittadini e lo Stato
Diritti
In un sistema democratico ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita del Paese attraverso
una serie di strumenti e di opportunità: il diritto di voto, di candidarsi alle elezioni, di dare vita o
di aderire a un partito politico.
In questo modo si pone in una posizione attiva di intervento e di indirizzo nella gestione della
vita pubblica.
Doveri
A fronte di questi diritti politici, e di tutti gli altri riconosciuti dalla Costituzione, ai cittadini è
richiesto l’
adempimento di una serie di doveri: la difesa della Patria, la fedeltà alla Costituzione,
il rispetto delle leggi, il contributo alle spese pubbliche attraverso il pagamento di tasse e
imposte.
Sono due facce della stessa medaglia: la dignità dell’
uomo e del cittadino non si raggiunge solo
attraverso l’
esercizio dei diritti, ma anche attraverso l’
impegno nell’
adempiere ai propri obblighi
verso la collettività.
Il diritto di voto
Suffragio universale
Il diritto di voto, cioè il diritto di esprimere il proprio voto alle elezioni e al referendum, è uno
dei più importanti diritti politici del cittadino.
“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”, dice la
Costituzione all’
art. 48.
Il suffragio universale, cioè maschile e femminile, è una conquista di civiltà relativamente
recente: in Italia il voto è stato esteso alle donne solo nel 1946.
Caratteri del voto
Sempre secondo l’
art. 48:”Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico”.
“Personale” vuol dire che l’
elettore deve esprimere il voto di persona e non può mandare al
seggio un proprio rappresentante.
“Uguale”significa che ogni elettore ha a disposizione un solo voto e ogni voto vale per uno, non
essendo ammissibile che un elettore possa votare più volte o che il suo voto valga il doppio o il
triplo di quello degli altri.
17
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Il voto per essere “libero”deve essere anche “segreto”: l’
elettore, cioè, non può subire nessuna
violenza, neppure di tipo psicologico, al momento del voto e la segretezza sulla sua scelta
politica è proprio la garanzia della sua libertà di voto.
Dovere civico
Il voto è un dovere morale e politico del cittadino e non un obbligo vero e proprio. Non sono
previste sanzioni per chi non vota perché l’
elettore è libero di astenersi, cioè di non andare
votare.
Il diritto di associarsi in partiti
Organizzazioni stabili
I partiti sono associazioni politiche che, ispirandosi ad alcuni interessi e valori, si prefiggono lo
scopo di conservare la società in un certo modo oppure di cambiarla e, per fare questo, mirano
alla conquista del potere politico o, comunque, a influenzare chi governa.
Si riconoscono per i loro simboli, hanno delle sedi, sono rappresentati da propri leader e hanno
un numero degli iscritti che può essere anche molto elevato. Di solito, quindi , hanno
un’
organizzazione stabile e regole interne.
Nei sistemi democratici i partiti hanno una funzione importante: fungono infatti da intermediari,
perché gli elettori non scelgono mai direttamente i propri rappresentanti, ma votano i partiti e,
di conseguenza, eleggono i candidati che gli stessi partiti hanno inserito nelle liste.
Pluralismo
La Costituzione all’
art. 49 afferma: ”Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”La libertà dei cittadini di dare vita a partiti assicura il pluralismo democratico, cioè la presenza
sulla scena politica di diversi soggetti che si confrontano e tra cui gli elettori possono scegliere.
Il metodo democratico va applicato anche all’
interno dei partiti, che devono dare agli iscritti la
possibilità di discutere la linea politica da seguire e di scegliere i propri leader.
L’
accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive
Uguaglianza e pari opportunità
Secondo l’
art. 51:“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”
Uomini e donne, in applicazione del principio di eguaglianza sancito dall’
art. 3, possono essere
assunti per svolgere pubblici uffici (impiegati dello stato, magistrati, poliziotti, militari, ecc.)
senza distinzioni, anzi, “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini”, impegnandosi a ridurre lo svantaggio di fatto delle donne nei confronti
degli uomini.
Il principio di parità vale anche per le cariche elettive, cioè per gli incarichi esercitati da persone
elette dai cittadini: si pensi al sindaco, o a un parlamentare, o a un consigliere regionale.
Il dovere di difendere la Patria
Patrimonio comune
La Patria non è intesa soltanto come “terra dei padri”, come un territorio da difendere dagli
attacchi esterni, ma anche come insieme di principi e di valori che abbiamo ereditato dai nostri
padri, soprattutto quelli che sono stati recepiti dentro la stessa Costituzione: libertà,
uguaglianza, democrazia, lavoro, rispetto del pluralismo delle culture. Secondo l’
art. 52 “La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”, e questo non è un semplice obbligo giuridico,
ma un impegno morale.
18
Liceo “Don Lorenzo Milani”Romano di Lombardia
Tale obbligo riguarda tutti i cittadini, uomini e donne, che, anche in tempo di pace, per esempio
in presenza di pericoli concreti, o di calamità naturali o di minacce terroristiche, sono tenuti a
prestare la loro opera di vigilanza, soccorso e di collaborazione.
Servizio militare
“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge”, dice l’
art. 52 della
Costituzione. Oggi il servizio obbligatorio per tutti i cittadini maschi è stato “sospeso” e i
volontari hanno sostituito i militari di leva. Non è stato, perciò, abolito e potrebbe essere
reintrodotto ancora in caso di entrata in guerra dell’
Italia o per altri eventi eccezionali.
Il dovere di pagare i tributi
Capacità contributiva
Il dovere di contribuire alle spese dello Stato versando i tributi (tasse e imposte), riguarda tutti
coloro che, siano cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato e hanno capacità
contributiva, cioè manifestano una certa ricchezza sotto forma di reddito o di patrimonio.
Infatti, l’
art 53 afferma: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva”
Chiunque ha una fonte di guadagno è tenuto a pagare i tributi, adempiendo ad preciso dovere
di solidarietà: senza entrate, infatti, lo Stato non potrebbe far fronte ai bisogni e alle necessità
della collettività.
Progressività
Sempre secondo l’
art. 53, ”il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Un’
imposta
può essere proporzionale o progressiva. Nel primo caso l’
aliquota, cioè la percentuale di reddito
che si deve versare allo Stato è uguale per tutti, indipendentemente dal reddito.
Con un’
aliquota del 10%, chi ha un reddito di 200 paga 20 di imposta e chi ha un reddito di
2000 paga 200: quindi il contribuente con una capacità contributiva alta paga più imposte
rispetto a chi ha meno entrate. Tuttavia, secondo la Costituzione, questo sistema non è
abbastanza equo, per cui impone il criterio della progressività, cioè aliquote che aumentano con
l’
aumentare della capacità contributiva. Così, ad es., ipoteticamente, a un reddito di 200
corrisponde un’
aliquota del 5%, a un reddito di 1000 il 10% e a un reddito di 2000 il 20%. In
Italia l’
imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva e, con sistema un po’ più
complesso, applica questo principio.
La fedeltà alla Repubblica
La forma repubblicana e i valori fondamentali
“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e
le leggi”, afferma l’
art. 54. L’
Assemblea Costituente, poiché operava quando la Repubblica era
appena nata, ha voluto sottolineare il dovere dei cittadini di essere fedeli alla forma
repubblicana e alla Costituzione, per evitare un possibile ritorno alla monarchia o ad altre forme
autoritarie.
Fedeltà alla Repubblica significa anche il divieto di compiere atti che possano danneggiare lo
Stato italiano nei suoi rapporti con gli altri Stati, ad esempio la rivelazione di segreti o lo
spionaggio. Inoltre, il dovere di fedeltà impone ai cittadini di non ricorrere a metodi violenti
nella lotta politica, ma di utilizzare il metodo democratico e di rispettare i principi e le norme
contenute nella Costituzione e nelle leggi.
Questi obblighi valgono in modo particolare per i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche.
Rev210911
liber@web
19