Guida all`impresa artigiana - Camera di Commercio Varese

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Guida all`impresa artigiana - Camera di Commercio Varese
Varese, Settembre 2005
II Edizione
In collaborazione con:
Guida
all’impresa
artigiana
A cura di: Formas – Istituto di Formazione e Assistenza allo Sviluppo
Con il contributo di:
Associazione Artigiani della Provincia di Varese
ACAI – Associazione Cristiana Artigiani Italiani
CNA – Confederazione Nazionale Artigianato
Coordinamento redazionale,
progetto grafico e videoimpaginazione:
Studio Benzoni S.r.l.
Illustrazioni:
Claudio Benzoni
Finito di stampare: Luglio 2005
Le informazioni contenute nel capitolo 10 “La Sicurezza” sono tratte dalla pubblicazione “Salute e
Sicurezza nelle Aziende Artigiane” curata da EBA (Ente Bilaterale dell’Artigianato della Provincia di
Varese) e OPTA (Organismo Paritetico Territoriale Artigiano).
INDICE
1
Come nasce un’impresa artigiana
pagina 6
2
La forma giuridica
pagina 8
3
L’organizzazione amministrativa dell’impresa
pagina 12
4
Gli aspetti fiscali
pagina 14
5
L’analisi di bilancio
pagina 20
6
Il controllo di gestione
pagina 22
7
Il credito per l’impresa artigiana
pagina 24
8
La previdenza obbligatoria
pagina 30
9
L’assunzione di dipendenti
pagina 36
10
La formazione
pagina 40
11
Il marketing
pagina 42
12
La Qualità certificata “Vision 2000”
pagina 45
13
La sicurezza
pagina 49
14
L’ambiente
pagina 53
15
La privacy
pagina 58
PREMESSA
L’impresa artigiana costituisce uno degli elementi più dinamici dell’economia
varesina e la Camera di Commercio ad essa rivolge da sempre particolare
attenzione.
La guida che presentiamo costituisce una delle iniziative messe in campo per
affiancare le nuove imprese che si iscrivono all’Albo nei primissimi anni di
attività, durante i quali l’imprenditore si trova ad affrontare problemi gestionali,
finanziari e di mercato talora imprevisti.
La “Guida all’impresa artigiana” affronta quindi le principali tematiche di
interesse per l’artigiano, analizzandole con linguaggio semplice e con esempi
concreti. Anche la seconda edizione, arricchita di specifici capitoli dedicati
all’organizzazione amministrativa dell’impresa, all’assunzione di dipendenti, alla
formazione e alla normativa sulla privacy, è stata predisposta con la
collaborazione costante delle Associazioni di Categoria, oltre che di esperti
professionisti.
Il volumetto rappresenta solo una delle iniziative previste all’interno di un vasto
progetto a sostegno della nuova impresa artigiana: questo comprende anche
interventi formativi e di aggiornamento, realizzati in stretta collaborazione con
FORMAS, Azienda speciale della Camera di Commercio di Varese.
Anche con questo progetto la Camera di Commercio intende fornire alle
imprese del territorio quegli strumenti di conoscenza indispensabili per fare
dell’economia locale un sistema competitivo nel mercato globale.
Angelo Belloli
Presidente della Camera di Commercio di Varese
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COME NASCE UN’IMPRESA ARTIGIANA
L’inizio di una nuova attività artigianale è un’operazione che può essere, a seconda delle
caratteristiche dell’impresa, semplice o complessa.
I principali passaggi burocratici ed amministrativi da compiere sono:
LA VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE
Le attività artigiane possono essere svolte presso la residenza del titolare, in forma ambulante o in un laboratorio. Se per l’esercizio si utilizza un locale, è doveroso verificare con
l’ASL competente il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti.
Licenze e autorizzazioni sono necessarie soltanto per attività disciplinate da leggi specifiche quali l’acconciatura, l’estetica, il settore alimentare, le autorimesse, il trasporto persone, la lavorazione dei preziosi etc.
L’ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere talune attività regolate da leggi speciali l’imprenditore artigiano deve essere
in possesso di requisiti di professionalità e di moralità previsti da apposite leggi (è il caso
dell’impiantistica, della riparazione degli autoveicoli, dell’acconciatura, dell’estetica, delle imprese di pulizia etc).
L’apertura dell’attività da parte di cittadini stranieri è subordinata al possesso di un idoneo
permesso di soggiorno.
L’ISCRIZIONE ALL’INAIL
I titolari di impresa artigiana che svolgono lavorazioni ritenute per legge fonti di rischio per infortuni e malattie professionali hanno l’obbligo di assicurarsi presso l’INAIL presentando
contestualmente all’inizio dell’attività la denuncia di lavori (denuncia di esercizio).
Il premio assicurativo, che è rapportato al rischio dell’attività svolta, deve essere versato
entro il 16 del mese di Febbraio di ogni anno.
Se l’impresa modifica o trasforma l’attività esercitata deve denunciare la variazione nel
termine di 30 giorni.
L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE – R.E.A. (PRESSO LE C.C.I.A.A.)
È obbligatoria per tutte le imprese e deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio attività.
L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
La legge di riferimento per l’imprenditoria artigiana è la legge quadro nº 443/85, che riconosce artigiana “l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, ha lo scopo prevalente di produrre beni o di prestare servizi”.
L’imprenditore individuale, l’impresa familiare, le Società in nome collettivo, le Società in
accomandita semplice, le Società a responsabilità limitata unipersonale hanno l’obbligo di
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richiedere l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, tenuto presso la C.C.I.A.A. della Provincia dove l’attività è esercitata, mentre alle Società a responsabilità limitata pluripersonali è invece lasciata la facoltà di iscriversi.
Le imprese costituite in forma societaria devono stipulare l’atto costitutivo pubblico, iscriversi nel registro imprese e solo successivamente procedere con la richiesta di iscrizione
nell’albo delle imprese artigiane.
L’avvenuta iscrizione comporta il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali, ma
anche qualche agevolazione di natura contributiva e creditizia.
È appena il caso di ricordare che le imprese artigiane non possono superare determinati
limiti dimensionali – comprensivi di Soci, coadiuvanti e dipendenti – variabili a secondo
della tipologia di attività.
L’APERTURA DELLA PARTITA IVA E DEL CONTO FISCALE
La neo impresa è tenuta a richiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, presso l’Ufficio delle Entrate competente, l’apertura della Partita Iva e, contestualmente, il numero di
conto fiscale richiesto per il versamento delle imposte dirette, indirette e sostitutive e ritenute alla fonte.
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LA FORMA GIURIDICA
Per avviare un’impresa è opportuno individuare la forma giuridica che si ritiene più idonea,
tenendo presenti vari fattori:
■ disponibilità di capitali;
■ grado di responsabilità accettabile dai partecipanti;
■ dimensione dell’impresa da costituire;
■ grado di responsabilità nei confronti dell’esterno;
■ possibilità di ricorso a particolari opportunità di finanziamento legate a determinate
forme giuridiche;
■ natura dell’attività esercitata.
Secondo il vigente ordinamento giuridico, un’impresa può essere organizzata nelle seguenti forme:
■ Impresa individuale
■ Società di persone
■ Società di capitale
L’IMPRESA INDIVIDUALE
Vantaggi
L’aspetto più interessante dell’impresa individuale è costituito da limitati vincoli
richiesti, sia per quanto concerne le formalità da espletare in fase di avvio che per
quanto riguarda le modalità di formazione delle decisioni, dal momento che un solo
imprenditore è nelle condizioni migliori per decidere rapidamente e liberamente le
strategie e l’operatività.
Svantaggi
Nell’impresa individuale il peso delle decisioni grava su una sola persona.
Che difficilmente mette nel conto di non riuscire e che non si pone il problema della fine dell’attività.
Un’impresa individuale che fallisce trascina anche il titolare, che ne risponde con il proprio patrimonio personale.
L’IMPRESA FAMILIARE
L’impresa individuale può essere gestita con la collaborazione dei familiari, sotto forma di
impresa familiare, anche se giuridicamente la responsabilità rimane in capo al titolare.
Nell’impresa familiare, che può essere costituita con i seguenti vincoli:
■ i collaboratori devono essere legati da un rapporto di parentela fino al terzo grado o di
affinità fino al secondo grado con l’imprenditore;
■ ai collaboratori può essere assegnato fino a un massimo del 49% degli utili realizzati.
Il reddito prodotto viene ripartito tra i soggetti che svolgono l’attività.
Vantaggi
Il più rilevante consiste nella possibilità di suddividere – entro il limite del 49 % - il reddito prodotto tra più soggetti, con un conseguente minor peso delle imposte sul reddito.
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Svantaggi
Anche per l’impresa familiare valgono le considerazioni esposte a proposito della responsabilità dell’impresa individuale.
Devono inoltre essere presi in considerazione i maggiori adempimenti richiesti in fase di
inizio attività, in quanto l’atto dell’impresa familiare deve essere redatto da un notaio.
LE SOCIETÀ DI PERSONE
Le due forme di Società di persone previste sono la Società in nome collettivo (SNC) e la
Società in accomandita semplice (SAS).
L’elemento comune che le contraddistingue è che i Soci – con la sola eccezione degli accomandanti nella SAS – hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni
societarie.
Illimitata significa che i Soci rispondono degli stati di insolvenza eccedenti il patrimonio
societario con i loro beni personali.
Solidale perché tutti i Soci sono chiamati a risponderne singolarmente.
Prima di costituire una Società di persone è quindi opportuno considerare:
■ Le caratteristiche personali e professionali degli altri Soci;
■ Le responsabilità personali dei Soci;
■ Gli ampi poteri che i singoli Soci hanno nell’amministrazione societaria.
Nella SNC tutti i Soci possono essere amministratori e, in ogni caso, tutti rispondono senza limiti dei debiti sociali.
Il carico fiscale viene ripartito tra i Soci, suddividendo gli utili prodotti in forma di reddito
da partecipazione in base alle quote stabilite nell’atto costitutivo.
La Società è invece assoggettata all’IRAP.
La particolarità delle SAS – per molti versi simile alla SNC – risiede invece nel fatto di prevedere due tipi di Soci: i Soci accomandatari ed i Soci accomandanti.
Mentre chi appartiene alla prima categoria è contemporaneamente amministratore e Socio illimitatamente responsabile, i Soci accomandanti rispondono solo nei limiti del capitale apportato.
Si configura, in altre parole, una specie di “società mista”, con le responsabilità limitate
ad una categoria di Soci.
Il trattamento fiscale è invece identico a quello delle Società in nome collettivo.
Vantaggi
Il grande pregio delle forme societarie è quello di consentire la divisione dei costi, degli impegni e del carico tributario tra tutti i soggetti che partecipano all’impresa.
Svantaggi
La costituzione di una società comporta una serie di costi aggiuntivi rispetto all’impresa individuale, a partire dall’atto costitutivo.
Inoltre, il fatto di svolgere l’attività insieme ad altri comporta maggiori vincoli ai singoli Soci nell’effettuazione delle scelte imprenditoriali.
Nelle SAS, per altro, il potere decisionale è riservato ai soli Soci accomandatari.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALE
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In linea generale, i Soci della Società di capitale sono responsabili verso i creditori limitatamente al solo capitale sottoscritto e versato. Il che significa che, in situazioni normali,
essi perdono al massimo la somma conferita a titolo di capitale sociale.
Le forme di Società di capitali previste nell’ordinamento sono:
■ La Società a responsabilità limitata (SRL);
■ La Società a responsabilità limitata unipersonale;
■ La Società cooperativa;
■ La Società per azioni (SPA);
■ La Società in accomandita per azioni (SAPA);
Tralasciando le Società per azioni, decisamente sproporzionate per avvio di nuove attività
e comunque non rientranti tra le forme giuridiche previste dalla legge quadro per l’artigianato, è possibile esaminare:
La Società a responsabilità limitata (SRL), che deve essere costituita con atto pubblico, con un capitale minimo di € 10.000.
Nelle SRL l’amministrazione non spetta in modo automatico ai Soci, come avviene nella
Società di persone, ma è l’Assemblea che lo deve decidere, con la possibilità di poter scegliere anche fuori dal novero societario.
Le nomine devono comunque sempre essere depositate nel Registro delle imprese, in modo da renderle pubbliche ai terzi.
A particolari dimensioni di capitale le SRL hanno l’obbligo di dotarsi di un organismo di
controllo legale dei conti (il revisore contabile, che ha sostituito il Collegio Sindacale).
Le SRL che svolgono attività di natura artigiana e nelle quali il capitale e l’esercizio dei poteri appartengono ai Soci operanti possono essere iscritte nell’Albo delle imprese artigiane.
Le imposte applicate sono l’IRES e l’IRAP.
Vantaggi
In aggiunta alla possibilità di suddivisione dei costi, imposte comprese, le Società di
capitale consentono di salvaguardare il patrimonio dei Soci, che rispondono delle obbligazioni limitatamente al patrimonio investito nella Società.
Svantaggi
Anche nel caso delle SRL i costi di costituzione e di gestione – vigono l’obbligo della
tenuta della contabilità ordinaria, della predisposizione, dell’approvazione e del deposito del bilancio nonché la tenuta dei libri sociali; le modifiche ai patti sociali ma anche il semplice trasferimento delle quote richiedono un atto pubblico – sono decisamente più elevati non solo di quelli dell’impresa individuale ma anche delle Società di
persone.
Mentre i vincoli di natura societaria riscontrati nelle Società di persone possono essere attenuati dalla ripartizione percentuale delle quote detenute e dalle opzioni che è
possibile stabilire in sede di costituzione.
Le SRL Unipersonali consentono l’esercizio di un’impresa individuale in regime di responsabilità limitata.
Per poter beneficiare di tale opportunità deve essere reso pubblico, per il tramite della
pubblicità del Registro delle imprese e comunicando le generalità dell’unico Socio, il fatto che la Società è unipersonale.
Inoltre, gli atti e la corrispondenza dovranno sempre specificare la sua particolare natura.
Per il resto, la SRL Unipersonale è regolata dalle norme relative ad una normale Società a responsabilità limitata, fermo restando il fatto che se dovesse esercitare un’attività artigiana vige l’obbligo – e non la facoltà – di richiedere l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane.
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Vantaggi
Nella SRL Unipersonale, rispettato il principio della pubblicità del suo status giuridico,
la responsabilità dell’unico Socio è limitata al capitale sottoscritto.
Sicuramente, poi, la concentrazione dei poteri e delle scelte gestionali in un’unica figura consentono una maggiore celerità nell’assunzione delle decisioni.
Svantaggi
Anche in questo caso consistono nell’elevato costo di costituzione e di mantenimento,
oltretutto in capo ad una sola persona.
Le Società cooperative a responsabilità limitata rappresentano una ulteriore possibilità – per il vero non particolarmente utilizzata – di esercizio dell’attività artigiana in forma societaria con limiti di responsabilità.
La normativa in materia è particolarmente complessa e, tra l’altro, non pienamente definita con gli Istituti previdenziali.
Nella pratica potrebbe essere una soluzione praticabile per attività specifiche (servizi alla
persona, imprese di pulizia…), anche se la complessità della gestione – ogni Socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal suo apporto di capitale e di lavoro, sono richiesti
organismi dirigenti e di controllo, soggiacciono a verifiche periodiche del Ministero del lavoro – la rende di difficile attuazione.
Il solo vantaggio concreto potrebbe consistere nelle agevolazioni di natura fiscale riservate
alla cooperazione, per altro di molto ridotte e possibili solo a ben determinate condizioni.
Un’ultima annotazione può essere fatta per i Consorzi d’Impresa, una forma consortile
di integrazione e di collaborazione tra imprese artigiane già esistenti finalizzata all’esercizio in comune di una o più fasi della produzione di beni o della prestazione di servizi.
Anche questa materia è particolarmente complessa, anche se è giusto ricordare che le forme di aggregazione d’impresa godono, per la loro natura di strumenti di crescita di aziende piccole, di incentivi e contributi specifici.
È possibile – e consigliabile, dal momento che incentivi e contributi sono riservati ai Consorzi in possesso del requisito – iscrivere i Consorzi d’impresa nell’Albo separato delle imprese artigiane tenuto presso le C.C.I.A.A. della Provincia ove è situata la sede legale.
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L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
DELL’IMPRESA
Sia che si disponga di un ampio ufficio o di un semplice armadio, è opportuno tenere in ordine la documentazione, con un occhio di riguardo a quella obbligatoria.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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Fatture – Devono essere conservate separatamente per ogni anno, suddivise tra fatture di vendita e di acquisto; possono essere archiviate in ordine di numero o in ordine
alfabetico a seconda delle esigenze.
Documenti di trasporto – Devono essere conservate insieme alle fatture cui si riferiscono o ordinate separatamente.
Ricevute fiscali – Devono essere conservate nel blocchetto.
Registri contabili – Devono essere tenuti senza cancellature o abrasioni, con i totali di pagina compilati.
Registri sezionali meccanografici – Vanno divisi per tipo (acquisto, vendite, corrispettivi) e per anno, ordinati a pagine progressive.
Ricevute di versamento (modello F24) – Devono essere archiviate per tipo in ordine cronologico.
Comunicazione agli uffici finanziari – Devono essere conservate insieme in ordine
cronologico.
Documenti obbligatori non fiscali – Sono, a titolo di esempio, il libro matricola, il
libro infortuni, i cedolini paga, le ricevute contributi e Irpef dipendenti, le denuncie e i
versamenti Inail, le ricevute dei versamenti IVS, le cartelle delle tasse, le assicurazioni e le altre spese personali: sarà opportuno ordinare il tutto separatamente per specie e in ordine cronologico.
TUTTI I DOCUMENTI OBBLIGATORI SONO DA CONSERVARE PER 10 ANNI
(13 ANNI PER INPS E INAIL)
STRUMENTI UTILI PER UNA BUONA GESTIONE
Rimanendo nello stretto ambito degli adempimenti di carattere fiscale ed organizzativo, è
buona norma prevedere:
■ Cartelle – Servono per l’archiviazione di documenti aziendali quali la corrispondenza,
i contratti, gli estratti conto bancari etc.
■ Schedari e scadenziari clienti e fornitori – Su carta o su computer è opportuno registrare l’esatta intestazione dei clienti e dei fornitori, controllare i pagamenti e le riscossioni, ordinare le scadenze.
■ Registro movimenti banche – Serve per il controllo dei saldi e delle condizioni applicate dalle banche.
Altri strumenti utili possono essere le schede di lavorazione, le schede commesse, i
prospetti per i preventivi, etc.
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GLI ASPETTI FISCALI
La persona fisica singola od associata (le società arl artigiane) che intenda intraprendere
una attività artigiana dovrà sottostare a due tipi di imposizione fiscale:
1. Imposte dirette
Imposte che chiunque eserciti una attività o percepisca un reddito deve versare allo Stato
in ragione della propria capacità contributiva; tali imposte sono l’Ire, l’Irap e l’Ires.
2. Imposte indirette
Imposta sul Valore Aggiunto meglio nota come IVA; sottostare a questo tributo significa
che tutte le operazioni che un soggetto mette in essere dovranno essere “maggiorate” della corrispondente aliquota IVA applicabile.
Le tasse e le imposte che si troverà ad affrontare saranno:
■ Ire
Imposta sul reddito delle persone fisiche
■ Ires
Imposta sul reddito delle società
■ Irap Imposta regionale sulle attività produttive
■ IVA
Imposta sul valore aggiunto
■ ICI
■ Tosap
Concessioni governative, bolli e imposta registro.
IMPOSTE DIRETTE
L’imposizione diretta è quella a cui tutti noi siamo soggetti per il fatto di possedere un determinato reddito. È la nostra stessa Costituzione a stabilire che ogni cittadino deve partecipare alla “spesa” del paese secondo la propria capacità contributiva.
Questa partecipazione avviene attraverso il pagamento di tre tipi di imposte: Ire, Ires e
Irap.
Ire
Imposta progressiva le cui percentuali variano in incremento al variare di determinati scaglioni di reddito.
Le aliquote attuali sono modulate sui seguenti scaglioni:
■ fino a € 26.000 – aliquota 23%
■ oltre € 26.000 e fino a € 33.500 – aliquota 33%
■ oltre € 33.500 e fino ad € 100.000 – aliquota 39%
■ oltre € 100.000 – si paga un contributo di solidarietà del 4% oltre alla aliquota del 39%
Irap e Ires
Imposte proporzionali pari rispettivamente al 4,25% ed al 33% della base imponibile.
Su cosa pago le imposte?
La base di calcolo delle imposte è l’IMPONIBILE. Esso è determinato da diverse tipologie
di reddito espressamente previste dalla legge:
■ lavoro dipendente e assimilato
■ impresa
■ lavoro autonomo
■ partecipazione
■ di capitale
■ fondiario
■ diverso
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REDDITO DELL’IMPRENDITORE ARTIGIANO = REDDITO DI IMPRESA
IMPONIBILE = Ricavi di competenza meno Costi di competenza fiscalmente deducibili
I costi di competenza fiscalmente deducibili
Secondo il nostro sistema fiscale, non tutti i costi che l’impresa sostiene per l’esercizio
della propria attività sono deducibili integralmente dai ricavi prodotti.
Questa indeducibilità porta quindi l’imprenditore a dover pagare delle imposte su importi
da lui non percepiti ma al contrario sborsati in quanto si tratta di costi. Le più importanti
limitazioni in tal senso sono:
■ spese relative ai beni ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari)
■ spese di manutenzione riparazione
■ spese di rappresentanza
■ imposte indeducibili
■ costi non documentati
IMPOSTE INDIRETTE
IVA – Imposta sul valore aggiunto
Imposta generale gravante sui consumi che si applica alle cessioni di beni ed
alle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
L’imposta come costo grava solo ed esclusivamente sui consumatori finali, mentre il “costo” amministrativo dell’imposta grava solo ed esclusivamente su coloro, persone fisiche
e non, che sono considerati soggetti passivi* del tributo.
* Il consumatore finale non è inteso come soggetto passivo.
Nell’ambito della propria attività si potranno verificare quattro diverse casistiche di operazioni IVA:
■ Imponibili: tutte le normali operazioni che sono soggette ad IVA ed a tutti i suoi adempimenti;
■ Non Imponibili: le operazioni di cessione all’esportazione; e/o le cessioni intracomunitarie.
■ Escluse: operazioni che esulano dall’applicazione del tributo;
■ Esenti: operazioni che per legge non sono soggette alla imposta.
Ma come funziona l’IVA:
Alfa vende a beta un bene al prezzo di € 1.000
Alfa emetterà una fattura di € 1.000 + 200 di IVA
Beta registrerà in contabilità l’acquisto di € 1.000 e l’imposta di € 200.
L’imposta pagata da beta costituirà un importo di IVA che dovrà essere decurtato dall’imposta addebitata in fattura ai clienti di beta.
Quindi per beta:
acquisto ad € 1.000 + € 200 di IVA
venduti prodotti per € 5.000 + € 1.000 di IVA
IVA dovuta da Beta = € 1.000 - € 200 = € 800
Operazione di detrazione dell’imposta
La legge considera generalmente detraibile l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività dell’impresa; il Diritto alla detrazione esiste solo se si possiede un
documento corrispondente valido, quali fatture, bolle doganali, ecc.
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DOCUMENTI CON OBBLIGO DI EMISSIONE
La legge impone l’emissione dei seguenti documenti:
■ FATTURA
■ SCONTRINO
■ RICEVUTA FISCALE
Contenuto minimo obbligatorio della fattura
Data di emissione
Numero progressivo
Dati identificativi dei soggetti
Partita IVA dell’emittente e codice fiscale
Natura qualità e quantità dei beni
Base imponibile
Aliquota eventuali indicazioni aggiuntive (non imponibilità ecc…)
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Termini di emissione
Immediata
Differita: entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni (DDT)
Art. 74 bis: 30 giorni dall’effettuazione
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Scontrino e Ricevuta Fiscale
Costituiscono due modalità alternative di documentazione delle operazioni nei casi in cui
non sia obbligatoria l’emissione della fattura o non esista una particolare esenzione.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 696/96 la valenza dello scontrino e della ricevuta ai fini di documentazione del costo sostenuto esiste se vengono rispettate le seguenti condizioni:
■ natura dell’operazione
■ numero codice fiscale dell’acquirente/committente
■ tale integrazione può esse manuale o meccanizzata
PIANIFICARE
L’avvio di una attività imprenditoriale ex novo deve prevedere un’attenta pianificazione
non solo degli aspetti produttivi e commerciali ma anche degli aspetti fiscali.
Vediamo di cogliere meglio questo aspetto importantissimo con un esempio.
esempio
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Fattura
Rappresenta il documento di base per la certificazione delle operazioni.
La fattura è prevista dall’art. 21 del DPR 633/72 per esercitare due tipi diversi di funzione:
■ formale: documentazione e controllo delle operazioni
■ sostanziale: esercizio della rivalsa e della detrazione IVA
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Supponiamo di avere iniziato la nostra attività di impresa di pulizie nel mese di gennaio dell’anno 2005 ed alla fine dell’anno 2005 ci ritroviamo con questi dati:
Fatturato
Costi totali
€ 100.000
€ 65.000
Di cui:
Deducibili
Indeducibili
Reddito civilistici
Reddito fiscale
€ 60.000
€ 5.000
€ 35.000
€ 40.000
esempio
Supponiamo che il contribuente (persona fisica) non possegga altri redditi e per cui
questo importo di € 40.000 rappresenti il reddito complessivo ci chiediamo ora quanto lo stesso dovrà pagare di imposte:
ANNO
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Totale
IMPOSTA
IMPORTO
=
Ire a saldo
Ire 1º acconto
Ire 2º acconto
Irap a saldo
Irap 1º acconto
Irap 2º acconto
0
10.990
4.352
6.528
1.700
666
999
25.235
Come si vede quindi, se non provvedo nel corso dell’anno a programmare e stimare
l’importo che verosimilmente dovrò pagare di imposte, potrò molto probabilmente ritrovarmi con seri problemi di liquidità l’anno successivo.
QUANDO DEVO DICHIARARE AL FISCO I MIEI REDDITI?
Presentazione cartacea della dichiarazione
Presentazione telematica della dichiarazione
Versamento delle imposte a saldo e primo acconto
Versamento rateale a partire dal
Versamento del secondo acconto
31 luglio
31 ottobre
20 giugno
20 luglio con maggiorazione
20 giugno
30 novembre
PER DETERMINARE IL REDDITO OCCORRE TENERE UN’ATTENTA E CURATA
CONTABILITÀ
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IL TIPO DI CONTABILITÀ
La legge pone al contribuente la possibilità di scegliere diversi regimi contabili adattabili
alle proprie esigenze di controllo e di fatturato.
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Regime delle nuove iniziative produttive
Chi inizia un’attività di impresa e precedentemente non ha mai avuto la partita IVA può
aderire a questo regime che ha queste caratteristiche:
■ volume massimo dei ricavi
■ nessun adempimento contabile periodico
■ presentazione della dichiarazione annuale
■ versamento in unica soluzione dell’IVA senza dover provvedere a liquidazioni periodiche
■ pagamento di una imposta sostituiva pari al 10%
■ pagamento dell’Irap
■ possibilità di farsi aiutare negli adempimenti da parte della Agenzia delle Entrate
Regime di contabilità semplificata
Tale regime può essere adottato dal contribuente con un volume di ricavi pari a un massimo di € 309.874,14 se esercita attività di prestazione di servizi, oppure di
€ 516.456,90 se esercita un’attività produttiva diversa.
Gli obblighi di tale contabilità sono:
■ registrazione entro certi termini delle fatture di vendita e delle fatture di acquisto
■ liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale)
■ versamento periodico dell’IVA
■ presentazione della dichiarazione dei redditi
■ conteggio delle imposte secondo le aliquote ordinarie
■ versamento delle imposte alle scadenze evidenziate
Regime di contabilità ordinaria
Prevede i seguenti obblighi:
■ registrazione entro certi termini delle fatture di vendita e delle fatture di acquisto
■ liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale)
■ versamento periodico dell’IVA
■ presentazione della dichiarazione dei redditi
■ conteggio delle imposte secondo le aliquote ordinarie
■ versamento delle imposte alle scadenze evidenziate
■ registrazione cronologica su libro giornale di tutti i movimenti finanziari dell’impresa
La differenza tra gli ultimi due tipi di regime consiste nel fatto che un imprenditore in contabilità ordinaria dovrà registrare anche tutti i movimenti del proprio conto corrente bancario e i movimenti di cassa.
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IL CONTROLLO
Il controllo della dichiarazione dei redditi
La dichiarazione viene controllata da parte della Agenzia delle Entrate competente la quale accerta i seguenti elementi:
■ correttezza dei conteggi inseriti
■ verifica dei versamenti effettuati
■ verifica del rispetto delle norme poste a base per la predisposizione della dichiarazione stessa;
■ verifica di congruità della dichiarazione agli studi di settore
Gli studi di settore
Rappresentano una metodologia di controllo per la verifica dei dati contabili ed extracontabili della ditta in esame. Ad esempio viene considerato il valore degli automezzi o delle
attrezzature a disposizione dell’azienda nonché quanti sono i Soci che prestano la propria
attività lavorativa e in quale misura.
L’elaborazione dei dati porta a un giudizio di congruità e di coerenza dei ricavi dichiarati; il
mancato raggiungimento della congruità comporta quanto segue:
■ l’ufficio imposte può effettuare un accertamento basato solo sui dati che derivano dall’applicazione degli studi di settore, se il regime adottato è quello a contabilità semplificata;
■ in regime di contabilità ordinaria, gli studi di settore possono essere utilizzati se per
due anni su tre consecutivi i ricavi non risultano congrui, ovvero a seguito di accertamento della inattendibilità della contabilità, anche sulla base di indicatori di coerenza
elaborati dalle Finanze.
Per evitare quindi sorprese occorre seguire durante l’anno l’andamento dei ricavi e dei costi facendo delle simulazioni evitando di preoccuparsi dei “conti” solo quando bisogna
provvedere alla dichiarazione dei redditi.
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19
5
5
L’ANALISI DI BILANCIO
COS’È L’ANALISI DI BILANCIO
L’analisi di bilancio è una tecnica che consente di organizzare e interpretare le informazioni che normalmente circolano all’interno dell’azienda per fornire ai soggetti interessati
(Amministratori, Soci, Finanziatori, ecc.) gli elementi utili per dare una valutazione dell’attività d’impresa.
GLI STRUMENTI
Gli strumenti atti a effettuare un’analisi sono:
■ il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e, ove possibile, nota integrativa
■ il bilancio dei concorrenti o delle aziende leader nel settore, qualora sia possibile ottenerlo
■ il bilancio dei periodi precedenti
LE TECNICHE
L’analisi di bilancio, pur essendo un sistema unico, viene condotto attraverso l’uso di tecniche distinte, che forniscono indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria.
Essa si distingue in:
■ analisi per indici (ratios)
■ analisi dei flussi (fonti/impieghi)
■ analisi del punto di pareggio (break even point analysis)
■ analisi della struttura patrimoniale
■ analisi degli investimenti
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
Ricavi netti di vendita
(+/-) Variazione scorte semilavorati, prodotti e commesse
(+) Capitalizzazioni ad immobilizzazioni
(-) Acquisti netti
(+/-) Variazione scorte materie prime
(-) Spese prestazioni di servizi
Valore aggiunto
(-) Costo totale del personale
Margine operativo lordo
(-) Ammortamenti
(-) Accantonamenti ai fondi vari (svalutazione crediti, magazzino)
Risultato operativo
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La determinazione del valore aggiunto è rilevante in quanto questa grandezza indica la ricchezza prodotta dall’azienda, che servirà poi a remunerare:
■ il personale
■ il rinnovo degli impianti
■ il capitale di terzi preso a prestito
■ il capitale dei Soci
■ i servizi pubblici
Tale remunerazione avverrà tramite l’imputazione:
del costo del lavoro
della quote di ammortamento
degli interessi passivi
dei dividendi
delle imposte e tasse
■
■
■
■
■
IL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
La differenza tra attività correnti e passività correnti viene detta capitale circolante netto (CCN) e misura di quanto le attività a breve termine superano, e quindi riescono a coprire, i debiti e breve termine.
Di conseguenza vale la formula: CCN > 0
GLI INDICI DI REDDITIVITÀ
Il ROE misura la remunerazione del capitale di rischio dell’imprenditore:
ROE = RN/PN (Reddito netto/Patrimonio netto)
Tale indice:
■ tiene conto della struttura finanziaria
■ tiene conto dei risultati caratteristici, non caratteristici e straordinari
■ tiene conto dell’impostazione fiscale
Il valore di riferimento del ROE è il seguente:
ROE > tassi di investimento alternativi, a rischio nullo
Esempio: ROE > tasso rendimento BOT, CCT, etc.
Il ROI misura la redditività del capitale complessivamente investito dall’azienda:
ROI = RO/CI (Risultato operativo/Capitale investito)
Tale indice:
■ prescinde dalla struttura finanziaria
■ prescinde dai risultati economici non caratteristici e straordinari
■ prescinde dalla imposizione fiscale
5
Il valore ottimale del ROI è il seguente:
ROI > costo medio delle fonti di finanziamento dell’azienda (ROD)
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6
IL CONTROLLO DI GESTIONE
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L’impresa deve essere considerata come una realtà mobile e in continua evoluzione.
Parlando delle imposte dirette si è detto che nella fase di avvio della attività occorre prestare molta attenzione, ed effettuare una precisa programmazione delle entrate e delle
uscite.
Per non trovarsi impreparati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
occorre seguire durante l’anno l’andamento dei ricavi e dei costi, evitando di
preoccuparsi solo all’ultimo momento.
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esempio
L’esempio riportato vuole chiarire questa affermazione.
Supponiamo che un’impresa abbia iniziato la propria attività in data 1 ottobre 2005,
fatturando un importo pari a € 50.000 e sostenendo costi per € 20.000.
Se analizziamo la situazione da un aspetto puramente economico, risulta che l’impresa ha generato un utile di ben € 30.000 sui quali l’imprenditore dovrà versare le dovute imposte. Può però succedere che l’imprenditore non abbia i soldi per poter provvedere a questo versamento di imposte.
Questo perché l’utile di € 30.000 può non essere subito disponibile, in quanto spesso
vengono concesse dilazioni di pagamento ai clienti.
Gli errori di gestione più comunemente commessi sono da attribuire all’errata valutazione
del risultato di esercizio e del fatturato.
Il fatturato da una parte rappresenta un indicatore della capacità dell’azienda di penetrare il mercato e di avere stabili rapporti commerciali, dall’altra costituisce un investimento
che l’azienda affronta.
Occorre bilanciare i tempi di incasso dei clienti con i tempi di pagamento dei
fornitori.
Fatturato =
{
Crediti verso i clienti
Valore delle rimanenze
Il valore dei crediti e delle rimanenze sono da considerare come un investimento che
l’azienda sta effettuando
■ i crediti vanno valutati come prestiti che l’impresa concede ai clienti.
■ il valore delle rimanenze rappresenta un valore-denaro immobilizzato in merci o semilavorati.
Per attuare un controllo di questo tipo l’imprenditore necessita di opportuni strumenti:
Riclassificazione del bilancio
Scomporre gli importi del conto economico e dello stato patrimoniale in valori e grandezze che permettano di evidenziare le dinamiche altrimenti non evidenti nei conti aziendali.
Analisi per indici
Costruire dei rapporti tra grandezze dello stato patrimoniale e del conto economico per verificare la solidità e l’economicità della gestione. Un indice estremamente importante è il
rapporto tra attività di breve termine e passività di breve termine; questo rapporto deve
sempre essere ≥1.
Analisi del flusso di cassa
Evidenziare la dinamica monetaria dell’impresa, tralasciando gli aspetti economici.
La corretta e costante applicazione di questi strumenti permette all’azienda di potersi presentare a qualsiasi istituto di credito con una maggiore credibilità, e la possibilità di ottenere l’ampliamento del fido di cassa o del castelletto di sconto delle ricevute bancarie.
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6
7
7
IL CREDITO PER L’IMPRESA ARTIGIANA
Gli imprenditori artigiani possono trovare risposta alle loro esigenze di credito seguendo
diversi canali di servizi attraverso:
■ Banche;
■ Consorzi Fidi.
Oltre a ciò che tradizionalmente può offrire una banca, esistono infatti i servizi dei Consorzi Fidi che, assieme alle organizzazioni di categoria, garantiscono alle imprese artigiane
assistenza finanziaria, fornendo servizi articolati in diversi prodotti di comprovata validità,
e la possibilità di accedere a contributi messi a disposizione da U.E., Stato, Regione, Provincia e Camere di Commercio.
È in ogni caso essenziale poter contare sulla consulenza di tecnici esperti.
Prima di entrare nello specifico delle misure previste a favore del settore artigiano, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti su alcune regole che governano il settore degli interventi pubblici e/o comunitari.
Regola del De minimis
Questa regola fissa la cifra massima al di sotto della quale l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della notifica alla Commissione: € 100.000 in tre anni. Ciò significa che un’impresa può ottenere, senza che lo Stato abbia l’obbligo di notifica alla Commissione, aiuti
a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 100.000 su un periodo di tre anni.
Quando viene erogato un contributo è opportuno che le imprese beneficiarie si informino
della natura de minimis dell’aiuto. Questo anche perché per alcuni settori tale regime non
è applicabile (e quindi non possono accedere ai contributi di questa natura). I settori esclusi sono: trasporti, costruzione navale, agricoltura e pesca e i settori disciplinati dal trattato CECA – siderurgia.
Tipologia agevolazioni comunitarie
Le agevolazioni comunitarie possono essere espresse in ESN (Equivalente Sovvenzione
Netto) e/o ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).
La percentuale in ESN esprime il contributo in cui è stata già calcolata e sottratta l’imposizione fiscale. La percentuale in ESL non tiene conto dell’imposizione fiscale cui sarà assoggettato il contributo.
Entità dei contributi statali
In applicazione della disciplina introdotta dall’art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
(legge finanziaria 2003), la quota pari al 50% dei contributi concessi alle imprese è soggetta a rimborso.
La decorrenza di tale rimborso inizia dal primo quinquennio della concessione del contributo e deve terminare, secondo un piano quinquennale di rientro, nel secondo quinquennio. Il tasso di interesse da applicare alla quota soggetta è pari allo 0.5%.
È consigliabile che ogni imprenditore verifichi periodicamente con il consulente del Consorzio Fidi l’operatività di ogni legge e la copertura finanziaria della stessa.
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LEGGI STATALI
Legge 1329/1965 – Legge Sabatini
Oggetto:
Agevolazioni per la compravendita o locazione finanziaria
di macchine nuove.
Beneficiari:
PMI e artigiani.
Caratteristiche:
Contributo in conto interessi su operazioni sconto cambiali
emesse per acquisto o leasing di macchinari.
Spese:
Macchine utensili sistemi e impianti, elaborazione dati.
Disponibilità/Bando: La Regione ha decretato sospensione della legge, ad eccezione
della imprese area Obiettivo 2.
Legge 215/92
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Imprenditoria femminile.
D.I. femminili e Società a prevalenza femminile.
a) Contributo a fondo perduto per investimenti.
b) Contributo a fondo perduto per spese di gestione.
Spese:
a) Per nuova attività: progettazione, impianti, macchinari,
brevetti; per rilevamento attività: costo acquisto attività,
ammodernamento; per attività di ricerca (solo già esistenti):
studi fattibilità, impianti, brevetti, personale ricerca.
b) Acquisto di servizi per produttività, innovazione tecnologica,
qualità.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
Legge 488/92
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Interventi Area (Obiettivo 2 – sostegno transitorio – art. 87 3.c.9).
Artigianato.
Contributo a fondo perduto pari 15% ESL o 8%ESN + 10%ESL
per investimenti min. € 52.000 max € 1.549.370,70.
Spese:
Studi fattibilità, terreno op. edili, macchinari, brevetti.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
Bando INAIL
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Finanziamento INAIL per sicurezza in azienda.
PMI e artigianato.
Finanziamento in conto interessi a tasso zero
min. € 10.329,14 max € 154.937,07.
Spese:
Asse 1 Sostituzione macchine senza marchio CE
Asse 2 Acquisto e ristrutturazione di impianti
Asse 3 Installazione dispositivi di sicurezza
Asse 4 Ristrutturazione ambienti
Asse 5 implementazione di sistemi di gestione della sicurezza.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
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LEGGI REGIONALI
Legge 35/96
Oggetto:
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Interventi regionali per agevolare accesso credito imprese
artigiane.
Beneficiari:
PMI e artigianato.
Caratteristiche:
Progetti innovativi. Progetti reindustrializzazione. Sviluppo delle
strutture di servizio alle PMI sui mercati nazionali ed esteri.
Accesso al credito agevolato. Consolidamento dei sistemi di
garanzia.
Disponibilità/Bando: Misure a bando.
Legge 1329/1965
Legge 34/96
Oggetto:
Agevolazioni PIA – Nuove imprese artigiane.
Investimento semplice.
Beneficiari:
Imprese artigiane e consorzi costituiti entro 12 mesi dalla
presentazione della domanda.
Caratteristiche:
L.1329/1965 – Contributo conto interessi su operazioni di sconto
effetti su contratto di compravendita.
L. 34/96 - Finanziamento a tasso agevolato
Contributo per riduzione tasso di 2 punti. Investimento da € 20
a € 250.000. Durata 5 anni.
Spese:
L.1329/1965 – Macchine utensili (costo non inf. € 50.000)
contrassegnate
L. 34/96 – Acquisto, ristrutturazione immobili e acquisto terreno,
impianti e attrezzature.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
Legge 34/96
Legge 949/52
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Agevolazioni PIA – Imprese Artigiane – Innovazione organizzativa.
Imprese artigiane e consorzi.
L. 34/96 – Finanziamento a tasso agevolato (0,5%-1%).
Investimento da € 20 a € 250.000. Durata 24-72 mesi.
L. 949/52 – Finanziamento con contributo in conto interessi.
Contributo del 45 % del tasso di riferimento (Obiettivo 2)
e 35% altre zone. Investimento da € 10 a € 250.000.
Durata 10 anni immobili 5 anni macchinari e 1 anno scorte.
Spese:
L. 34/96 – Impianti e macchinari, licenze brevetti, consulenze,
formazione, qualità, occupazione commercializzazione
L. 949/52 – Costruzione, acquisto ampliamento di sedi
produttive/commerciali, macchinari (anche usati), automezzi,
scorte e materie prime.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
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CONTRIBUTI CAMERALI
La Camera di Commercio propone annualmente contributi a favore di imprese artigiane e
piccole e medie imprese. Si tratta normalmente di contributi in conto capitale nel
rispetto della regola del de minimis. A titolo di esempio indichiamo i bandi del 2005:
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Fiere internazionali specializzate.
Artigianato, PMI, Commercio.
a) Fiere Internazionali in Italia 30% max € 750.
b) Fiere Internazionali all’estero 30% max € 2.000.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Disponibilità/Bando:
Fiere provinciali.
Artigianato, PMI, Commercio.
Fiere designate da CCIAA 30% max € 600.
Misura a bando.
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Cataloghi, listini.
Artigianato, PMI, Commercio.
Contributo 30% max € 2.500 per cataloghi cartacei,
max € 3.500 per cataloghi multimediali.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Disponibilità/Bando:
Sistemi di sicurezza anticrimine e contraffazione.
Artigianato, PMI, Commercio.
Contributo 30% max € 1.000.
Misura a bando.
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Disponibilità/Bando:
Certificazione qualità.
Artigianato, PMI.
Contributo 30% fino a max € 4.000 per prima certificazione.
Misura a bando.
Oggetto:
Credito agevolato per operazioni di patrimonializzazione e
ristrutturazione del debito.
Beneficiari:
1) Patrimonializzazione – Società di capitali.
2) Ristrutturazione debito – PMI.
Caratteristiche:
Contributo conto interessi (3%) per attività svolta da Consorzi fidi per
a) patrimonializzazione con aumento di c.s. e versamento Soci
in capitale
b) ristrutturazione del debito a breve termine, contributo max € 6.000.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Contributi check up finanziari.
PMI.
Contributo 50% sino ad un max di € 2.500 per analisi di situazione
contabile e finanziaria; attività di check-up svolta da Consorzi Fidi.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Contributi innovazioni, processi gestionali e recupero competitività.
Artigianato e PMI.
Spese per consulenze specialistiche (energia, trasporti e logistica);
contributo 50% max € 4.000.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
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Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Contributi per brevettazione europea e internazionale.
Artigianato e PMI.
Spese consulenze specialistiche da 1º giugno 2005 entro 12 mesi
da ammissione a contributo; contributo 50% max € 6.000.
Disponibilità/Bando: Misura a bando.
7
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Disponibilità:
Oggetto:
Beneficiari:
Caratteristiche:
Disponibilità:
Certificazione sicurezza aziendale (OHSAS 18001).
Artigianato, PMI.
a) Adozione di un sistema di gestione della sicurezza conforme
alla norma OHSAS 18001, contributo 50% max € 6.000.
b) conseguimento della prima certificazione del sistema
OHSAS 18001, contributo 50% max € 1.500.
Misura a bando
Processi di informatizzazione
Artigianato, PMI.
Spese per sviluppo di sistemi informatici per la gestione aziendale e
applicazioni internet di tipo avanzato; contributo 50% max € 5.000.
Misura a bando
LE LINEE DI CREDITO DEI CONSORZI FIDI
I Consorzi Fidi e le associazioni dell’artigianato forniscono assistenza specializzata alle imprese artigiane per l’informazione, l’assistenza, la predisposizione e l’inoltro di pratiche
per l’ottenimento di contributi regionali, statali e comunitari.
Oltre a questo i Consorzi Fidi mettono a disposizione strumenti finanziari appositamente
creati per le imprese artigiane, per garantirne l’accesso al credito nelle forme più utili, concedendo garanzie del 50% su operazioni bancarie (estese all’80% per le imprese neocostituite) a tassi e condizioni agevolati.
Questi i servizi principali che i Consorzi Fidi svolgono per le imprese artigiane:
Investimenti
Investimenti ordinari: Acquisto di macchinari, attrezzature, rilevazioni aziendali per ampliamento e ristrutturazione di impianti e laboratori.
Giovani imprese: Agevolare le imprese costituite da non più di 12 mesi.
Incremento dipendenti: Finanziare l’assunzione di nuovi dipendenti e copertura dei costi di
inserimento e formazione.
Sviluppo commerciale: Agevolare lo sviluppo commerciale mediante campagne pubblicitarie, partecipazioni a mostre e fiere, l’insediamento di sedi commerciali in Italia e all’estero.
Acquisto terreni e immobili da ristrutturare: Finanziare lo sviluppo del settore con particolare riferimento al recupero edilizio o alle nuove costruzioni.
Autovetture: Acquisto di autoveicoli ad uso aziendale e/o promiscuo.
Liquidità
Liquidità aziendale: Finanziare le esigenze di liquidità e le necessità economiche di breve
periodo (difficoltà e ritardi negli incassi, scadenze di pagamento e scarsa liquidità aziendale).
Liquidità differita: Finanziare la ristrutturazione e l’indebitamento aziendale nonché specifiche necessità a medio termine.
Prevenzioni antiusura: Prevenire il fenomeno dell’usura.
Acquisto scorte: Finanziare l’acquisto di materie prime e scorte di magazzino con pagamenti immediati e risparmio sui prezzi.
Pagamento imposte: Finanziare il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
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che, dell’IRPEF, dell’IRPEG e per il pagamento del premio assicurativo INAIL.
Pagamento 13ª/14ª mensilità: Finanziare le esigenze finanziarie per il pagamento di
mensilità aggiuntive ai dipendenti (tredicesime ed oltre).
Prestito d’uso per orafi: Finanziare l’acquisto della materia prima con risparmio sul tasso di interesse.
Speciali
Programma per il riequilibrio finanziario delle imprese artigiane:
Trasferimento dei debiti a breve termine (fidi bancari: fornitori, passavità a breve) nel medio lungo periodo consentendo un riequilibrio finanziario.
Investimenti con contributo camerale:
■ Finanziare l’acquisto di macchinari ed attrezzature attinenti alla attività svolta.
■ Acquisto di attrezzature e programmi informatici per la realizzazione di sistemi di commercio elettronico.
■ Introduzione di sistemi di certificazione qualità.
■ Implementazione di programmi di ricerca applicata ai prodotti e/o ai processi produttivi.
■ Investimenti tecnologici per la salvaguardia ambientale e la sicurezza del lavoro.
L’acquisto di autoveicoli è ammesso solo se destinato alle attività di taxi, autonoleggio,
autoscuola, pubblica rimessa, ovvero per le altre attività, solo se gli stessi sono adibiti al
trasporto di cose proprie.
Tutti i beni dovranno essere di nuova fabbricazione e installati o utilizzati in unità locali site in provincia di Varese (a valere della delibera CCIAA – Varese riguardante gli investimenti produttivi realizzati dai Settori Industria ed Artigianato. Disponibile fino ad esaurimento dei fondi stanziati dalla CCIAA di Varese).
Agevolazione: consiste nell’erogazione del contributo nella misura del 2,5% del finanziamento erogato per il 1º anno di ammortamento del prestito. Il tasso applicato all’operazione dalle banche aderenti non può superare quello previsto dalle disposizioni camerali.
L’agevolazione non è cumulabile con altre previste allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato, da Istituzioni e Enti Pubblici.
Legge 34/96:
Finanziamento di studio fattibilità, costituzione società, macchinari e attrezzi (nuovi o usati), materie prime, affitto, costo dipendenti.
Agevolazione: Interventi per avviamento di nuova impresa (misura 1), innovazione tecnologica, sviluppo produttivo e commerciale, ambiente e sicurezza (misura 2), eventi
straordinari (misura 3) e investimenti immobiliari (misura 4). Finanziamenti a tasso agevolato e locazione finanziaria per importo pari al 100% dell’investimento ammissibile
(min € 20.000 max € 250.000). Per la misura 4 l’investimento ammissibile sale a € 310.000.
Legge 949/52 Artigiancassa:
Agevolare gli investimenti finalizzati all’acquisto o ristrutturazine beni immobiliari, all’acquisto beni strumentali, all’acquisto scorte. L’operazione è appoggiata sulla Banca Artigiancassa a cui spetta l’erogazione del credito e dell’agevolazione.
Agevolazione: consiste nell’abbattimento del tasso di riferimento artigiano applicato all’operazione). La misura dell’abbattimento T.R.A. è del 45% per l’Area Obiettivo 2, del 35%
per le rimanenti Aree, del 30% in caso di “Acquisto scorte”.
Legge 108/96 art 36 – Prevenzione usura:
Finanziamento riservato alle imprese in crisi con garanzia dell’80% concesso dai Confidi a
favore delle banche al fine di prevenire il fenomeno dell’usura.
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8
LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
8
I CONTRIBUTI DEGLI ARTIGIANI
Soggetti obbligati
Hanno l’obbligo assicurativo gli artigiani titolari, gli artigiani Soci ed i familiari coadiuvanti.
Dal Giugno 1997 rientrano tra i soggetti obbligati anche i Soci accomandatari di società in
accomandita semplice e l’unico Socio di Società a responsabilità limitata.
Dall’Aprile 2001 sono assoggettati anche i Soci di SRL che hanno richiesto l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
Gli imprenditori artigiani iscritti negli albi possono avvalersi, in deroga alle norme che regolano la materia previdenziale, di collaborazioni occasionali di parenti entro il 3º grado
per un periodo complessivo non superiore ai 90 giorni nell’anno.
Iscrizione alla gestione assicurativa INPS
Dal 1º gennaio 2004 è attribuita efficacia anche ai fini previdenziali alle domande di iscrizione presentate al Registro delle imprese in CCIAA dalle imprese artigiane e commerciali; e quindi, in sede di iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare le notizie concer-
30
nenti la partecipazione all’attività aziendale con i requisiti previsti per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo del titolare, dei Soci e dei collaboratori familiari.
Contributi dovuti
Il contributo per la pensione è determinato in percentuale sulla totalità dei redditi
d’impresa dichiarati ai fini fiscali per l’anno cui il contributo si riferisce, con il rispetto di
un minimale e un massimale prestabiliti.
Le misure del minimale e del massimale valide per il calcolo dei contributi dell’anno vengono rese note nel mese di Gennaio dello stesso anno. I limiti in vigore per il 2005 erano
di € 13.133,00 (minimale) e di € 64.402,00 (massimale), anche se per i soggetti iscritti dopo il 31 Dicembre 1995 il massimale sale a € 84.049,00.
Ad oggi (Maggio 2005) l’aliquota contributiva per il calcolo dei contributi per il 2005 è fissata al 17,20 %. Per i redditi superiori al cosiddetto “tetto pensionabile” (per l’anno 2005
pari a € 64.402,00 l’aliquota è elevata al 18,20%.
■ Per i Soci delle SRL la base imponibile è rappresentata dal reddito d’impresa dichiarato ai fini fiscali attribuito al Socio in ragione della sua quota di partecipazione azionaria, al lordo di eventuali accantonamenti e l’obbligo contributivo sorge anche in mancanza di una effettiva distribuzione degli utili.
■ Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote percentuali sono ridotte di 3 punti.
■ I titolari di pensione diretta ultrasessantacinquenni – artigiani titolari di impresa
e familiari coadiuvanti – possono richiedere la riduzione al 50 % dei contributi dovuti.
La domanda ha effetto dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione.
Modalità di versamento dei contributi INPS
Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con il sistema unificato (Mod. F 24).
Tale sistema consente:
■ la compensazione tra crediti e debiti sussistenti nei confronti del Fisco, delle Regioni e
degli Enti previdenziali;
■ il versamento rateale delle somme dovute a saldo per l’anno precedente e in primo acconto per l’esercizio corrente.
Il versamento rateale comporta il pagamento degli interessi del 6% su base annua.
Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli delle banche convenzionate e degli
uffici postali abilitati.
Il termine normale per il pagamento dei contributi – che può essere modificato di anno in anno con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che, se cade nei giorni di sabato e
di domenica, può essere effettuato il primo giorno lavorativo utile – è riassunto nel prospetto:
CONTRIBUTI SUL MINIMALE
PERIODI
SCADENZA
Ottobre, Novembre
16 Febbraio
e Dicembre anno precedente
CONTRIBUTI ECCEDENTI IL MINIMALE
TIPOLOGIA
SCADENZA
Saldo
Entro il 20 Giugno
anno precedente anno in corso
Gennaio, Febbraio e Marzo
anno in corso
16 Maggio
1º Acconto
anno in corso
Entro il 20 Giugno
anno in corso
Aprile, Maggio e Giugno
anno in corso
16 Agosto
2º Acconto
anno in corso
Entro il 30 Novembre
anno in corso
Luglio, Agosto e Settembre
anno in corso
16 Novembre
Saldo
anno in corso
Entro il 20 Giugno
dell’anno successivo
Ottobre, Novembre
e Dicembre anno in corso
16 Febbraio
anno successivo
31
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Prescrizione
I contributi si ritengono prescritti entro cinque anni dal giorno in cui dovevano essere pagati. In questo caso non possono più essere versati, con grave danno per l’imprenditore artigiano che potrebbe non raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione o maturarne una
di importo inferiore.
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Sanzioni
Il mancato pagamento, oppure gli eventuali ritardi nel versamento dei contributi sono colpiti da pesanti sanzioni e dagli interessi di mora; la riforma della riscossione prevede, tra
l’altro, dopo l’emissione delle cartelle esattoriali, il fermo amministrativo ed il pignoramento dei beni.
Ripartizione del reddito tra titolare e familiari collaboratori
L’artigiano titolare dell’impresa è responsabile del pagamento dei suoi contributi e di quelli dei familiari collaboratori; è perciò opportuno ricordare che:
■ se è stata costituita impresa familiare, il reddito su cui conteggiare i contributi previdenziali è quello dichiarato ai fini IRPEF da ciascun soggetto assicurato, nel rispetto dei
minimali e dei massimali;
■ nel caso in cui non sia stata costituita impresa familiare, è data facoltà all’artigiano titolare – tramite una dichiarazione da presentare annualmente all’INPS – di ripartire il
reddito tra sé stesso e i familiari collaboratori.
In tal caso, il titolare non può attribuire ai familiari più del 49% del reddito prodotto.
Prosecuzione volontaria dell’assicurazione
In caso di cessazione dell’attività, l’imprenditore artigiano può dare continuità all’assicurazione INPS in modo volontario, con il risultato di:
■ Raggiungere i requisiti richiesti per il diritto alla pensione;
■ Conservare i requisiti contributivi richiesti per l’eventuale assegno di invalidità e per la
pensione di inabilità;
■ Incrementare l’importo della futura pensione.
Per proseguire volontariamente l’assicurazione è necessario presentare domanda ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
■ Non svolgere altre attività lavorative;
■ Non essere titolare di pensione diretta;
■ 3 anni di contribuzione versati negli ultimi 5 precedenti la domanda;
■ 5 anni di contribuzione versati in qualsiasi epoca.
Il pagamento dei contributi volontari deve essere effettuato trimestralmente, per mezzo di
bollettini di conto corrente postali predisposti direttamente dall’INPS.
L’aspetto previdenziale è di estrema importanza per il presente e per il futuro
di un lavoratore autonomo: ragion per cui è nell’interesse di ogni imprenditore
artigiano prestare la dovuta attenzione alla questione e dedicare un po’ di tempo all’esame della sua posizione, anche in previsione delle opportunità rappresentate dalla previdenza integrativa.
I Patronati delle Associazioni di categoria sono soggetti titolati e competenti
per una consulenza appropriata in materia.
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LE PENSIONI PER GLI ARTIGIANI
La pensione di vecchiaia
Gli artigiani possono ottenere la pensione di vecchiaia, a condizione di aver versato almeno 20 anni di contributi (in qualche caso bastano 15 anni), a 65 anni se uomini e a 60 anni se donne.
Il requisito contributivo può essere perfezionato anche mediante il cumulo dei contributi
versati in altre gestioni.
La pensione di anzianità
Possono ottenere la pensione di anzianità gli artigiani che hanno un’anzianità contributiva
non inferiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni, oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, quelli con 40 anni di contributi.
Il requisito contributivo può essere perfezionato anche mediante il cumulo dei contributi
versati in altre gestioni.
Nel prospetto che segue si riassumono le decorrenze possibili nel 2006 e le condizioni richieste:
DECORRENZA
1º Gennaio 2006
CONDIZIONI
Con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età entro il 30 Giugno
2005 o con 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.
1º Aprile 2006
Con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età
entro il 30 settembre 2005, o con 40 anni di contributi
a prescindere dall’età anagrafica.
1º Luglio 2006
Con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età
entro il 31 dicembre 2005,
o con 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.
1º Ottobre 2006
Con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età entro il 31 marzo
2006, o con 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.
La pensione per gli artigiani assicurati per la prima volta dopo il 1995 (Sistema
contributivo).
L’artigiano iscritto per la prima volta all’INPS successivamente al 31.12.1995 potrà andare in pensione di vecchiaia a partire dal 57º anno di età (sia gli uomini che le donne) a condizione che:
■ abbia un’anzianità contributiva non inferiore a 5 anni;
■ maturi un trattamento pensionistico non inferiore all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 20%;
■ non svolga un’attività di lavoro dipendente;
bisogna inoltre considerare che:
■ se perfeziona 40 anni di contributi può ottenere la pensione di vecchiaia anche prima
del 57º anno di età;
■ al raggiungimento del 65º anno di età non è più richiesto il requisito del trattamento
pensionistico non inferiore all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 20%;
■ la pensione sarà conteggiata con il sistema “contributivo” e non potrà essere integrata
al minimo.
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L’assegno di invalidità
Se la capacità lavorativa dell’imprenditore artigiano risulta ridotta a meno di un terzo, a
causa di infermità, egli matura il diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Oltre al requisito sanitario, occorrono almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio.
L’assegno di invalidità:
■ ha durata di tre anni, decorsi i quali, se sussistono le condizioni di invalidità, è possibile chiedere la riconferma per un ulteriore triennio;
■ al terzo riconoscimento consecutivo si intende confermato automaticamente;
■ si trasforma in pensione di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile e in presenza dei requisiti contributivi richiesti.
La pensione di inabilità
L’artigiano che per gravi motivi di salute dovesse trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può ottenere la pensione di inabilità.
Anche in questo caso il requisito contributivo richiesto è che risultino versati 5 anni di contributi, di cui 3 nell’ultimo quinquennio. La pensione di inabilità viene conteggiata sulla base dei contributi già versati, e tenendo conto degli anni che mancano al raggiungimento
dell’età pensionabile.
La pensione di inabilità non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative o con
l’iscrizione in albi; per ottenere il riconoscimento di questa forma pensionistica diventa indispensabile cancellare l’impresa dall’Albo delle imprese artigiane, non appena viene riconosciuto il diritto.
Qualora il titolare di pensione di inabilità si trovi nell’impossibilità di muoversi o di compiere gli atti quotidiani senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, è possibile ottenere in aggiunta alla pensione di inabilità un assegno mensile per l’assistenza personale.
La pensione ai superstiti
In caso di decesso dell’artigiano assicurato o del pensionato titolare di pensione diretta,
ai familiari superstiti può spettare la pensione indiretta o quella di reversibilità.
La pensione indiretta spetta a condizione che l’artigiano deceduto abbia avuto almeno 15
anni di contribuzione in qualsiasi epoca, oppure che abbia avuto 5 anni di contribuzione, di
cui almeno 3 nel decennio precedente il decesso.
La pensione di reversibilità spetta a condizione che il deceduto sia stato titolare di pensione diretta (di vecchiaia o di invalidità/inabilità).
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Possono beneficiare della pensione ai superstiti:
■ il coniuge (in taluni casi, anche il coniuge divorziato);
■ i figli fino al compimento della maggiore età; oppure fino a 21 anni, se studenti di scuola media e a 26 anni se studenti universitari; oppure senza limiti di età, se inabili e a
carico del genitore deceduto.
■ in mancanza del coniuge e di figli, i genitori, dopo i 65 anni di età e se a carico del figlio deceduto;
■ in mancanza dei genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili se inabili e a carico del defunto.
La differenza tra il sistema di calcolo “retributivo” e “contributivo”
Calcolo con sistema “retributivo”
La misura della pensione con il calcolo “retributivo” si ottiene applicando alla media dei
redditi rivalutati negli ultimi anni (15 o più, a seconda dell’anzianità contributiva maturata
al 31.12.1992) il 2% per ogni anno di anzianità contributiva, fino ad un massimo dell’80%
per 40 anni di anzianità.
Calcolo con sistema “contributivo”
Per determinare la misura della pensione con il sistema “contributivo” viene calcolato il
totale dei contributi versati nell’intera vita lavorativa.
I contributi versati vengono rivalutati alla fine di ciascun anno secondo coefficienti che variano di anno in anno e che concorrono a formare il cosiddetto montante contributivo individuale.
La pensione si calcola moltiplicando il montante contributivo individuale per una
percentuale stabilita in base all’età anagrafica al momento del pensionamento.
Gli assegni familiari per gli artigiani in pensione
L’artigiano pensionato può aver diritto agli assegni per i seguenti familiari a carico:
■ i figli di età non superiore ai 18 anni; di età non superiore ai 21 anni se frequentanti
una scuola media o professionale; di età non superiore ai 26 anni se universitari;
■ i figli di qualunque età, se inabili;
■ il coniuge, anche se pensionato.
Il beneficio degli assegni è subordinato al non superamento di uno specifico limite di reddito familiare ma anche di determinati limiti di reddito del familiare avente diritto.
L’importo degli assegni per i pensionati artigiani è pari a € 10,21 mensili per ciascun familiare e spetta per 12 mensilità.
Continuare a lavorare dopo il pensionamento
Anche questa materia è in fase di revisione.
Allo stato attuale:
■ se dopo il pensionamento l’attività artigiana prosegue, occorre continuare a versare i
contributi;
■ per i contributi versati dopo la maturazione della pensione spetta un supplemento che
può essere richiesto ogni 5 anni (per una sola volta il supplemento può essere richiesto dopo solo 2 anni dal compimento dell’età pensionabile);
■ se l’attività imprenditoriale prosegue in presenza di una pensione di invalidità o di anzianità superiore al trattamento minimo, è opportuno verificare se la pensione deve essere assoggettata a una trattenuta INPS.
Infatti, se la pensione è soggetta a trattenuta, scatta l’obbligo di dichiarare all’istituto,
entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF, i redditi percepiti nell’anno. La mancata presentazione di tale dichiarazione è pesantemente sanzionata.
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L’ASSUNZIONE DI DIPENDENTI
In premessa, deve essere precisato che la normativa in materia è oggetto di modifica da
parte del D. Lgs. 297/02, meglio noto come Riforma del collocamento; tale normativa
non è ancora totalmente entrata in vigore e si è in attesa dei Decreti attuativi.
DIRITTI E DOVERI DI DATORE DI LAVORO E LAVORATORE
Obbligo principale del lavoratore è quello di fornire la prestazione lavorativa nei tempi, luoghi e modalità decise dal datore di lavoro,osservando la diligenza richiesta, le disposizioni
per l’esecuzione della prestazione e la disciplina del lavoro impartita dal datore di lavoro.
Obbligo principale del datore di lavoro è quello di corrispondere la retribuzione e garantire l’assenza di rischio nello svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente.
Deve essere affisso, in luogo accessibile ai dipendenti, il Codice Disciplinare vigente in
azienda che elenca sommariamente i comportamenti vietati e i conseguenti provvedimenti applicabili.
LA LETTERA DI ASSUNZIONE
All’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore la lettera di assunzione contenente le informazioni essenziali sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro (identità delle parti, luogo di lavoro, data di inizio, durata del rapporto, inquadramento, livello, qualifica, mansioni, durata del periodo di prova, importo iniziale della retribuzione, orario di lavoro, termini del preavviso in caso di recesso e rinvio al contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato) oltre ad una dichiarazione relativa ai dati dell’avvenuta registrazione nel libro matricola.
COMUNICAZIONI AGLI ENTI
Una volta avvenuta l’assunzione, il datore di lavoro deve darne comunicazione:
Entro 5 giorni, al centro per l’impiego competente per territorio con il mod. C/ASS –
con l’entrata in vigore della Riforma la comunicazione dovrà essere immediata e dovrà
essere unica per tutti gli Enti.
■ In giornata all’INAIL con il mod. DNA. Con l’entrata in vigore della riforma la comunicazione sarà effettuata con lo stesso modello unico di cui al punto precedente.
■ Entro 48 all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione di assunzione di cittadino
extracomunitario.
■ Entro 30 giorni all’Amministrazione Provinciale su apposito modulo, l’assunzione dell’Apprendista, per la formazione esterna.
■
DENUNCIA DI ISCRIZIONE ALL’INPS
Con l’assunzione del primo dipendente il Datore di lavoro deve presentare domanda di
iscrizione redatta su apposito mod. DM68 all’INPS competente; la suddetta comunicazione riguarda anche la variazione, la sospensione e la chiusura dell’attività.
Mensilmente il DL deve denunciare all’INPS con il mod. DM10 le retribuzioni corrisposte
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ai dipendenti ed i contributi.
Per i collaboratori, i lavoratori a progetto, gli associati in partecipazione ed i lavoratori occasionali con reddito superiore a € 5.000,00, i datori di lavoro devono compilare invece
annualmente il mod. GLA.
Annualmente il datore di lavoro deve consegnare al prestatore di lavoro la certificazione
CUD comprensiva dei compensi erogati nell’anno precedente.
LIBRI REGOLAMENTARI
Il datore di lavoro deve tenere inoltre i seguenti libri regolamentari, preventivamente vidimati dall’INAIL e tenuti sul posto di lavoro e conservati per 10 anni dall’ultima registrazione:
■ Libro matricola: in cui viene iscritto ogni lavoratore secondo l’ordine cronologico di
assunzione con l’indicazione della qualifica professionale.
■ Libro paga: in cui vengono registrate le retribuzioni spettanti.
■ Libro Presenze: in cui vengono quotidianamente segnate le ore di lavoro ordinario e
straordinario.
(Questi ultimi due libri possono essere sostituiti da fogli mobili a compilazione manuale o
meccanografica).
■ Registro Infortuni: nel quale vanno annotati cronologicamente tutti gli infortuni che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre quello dell’evento. Deve essere vidimato dall’ASL prima dell’utilizzo e deve essere conservato per almeno 4 anni
dall’ultima registrazione.
VISITE MEDICHE
In generale il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore
alle mansioni da svolgere da parte di enti pubblici ed istituti specializzati, ma non da medici privati di fiducia.
La visita medica prima dell’assunzione è, invece, obbligatoria:
■ per gli apprendisti;
■ per i minori;
■ per una serie di lavorazioni che comportano rischi specifici.
DENUNCIA INFORTUNI
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inail e all’Autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni occorsi ai dipendenti con prognosi superiore a 3 giorni. La denuncia deve essere
presentata entro due giorni da quello in cui il DL ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. In caso di infortunio mortale la denuncia va fatta entro 24 ore.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Il Datore di lavoro deve presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione una Richiesta
di Nulla Osta al Lavoro completa di tutta la documentazione richiesta, autorizzazione che
verrà rilasciata nei limiti numerici fissati dai Decreti sui Flussi di ingresso. Successivamente, dietro richiesta del datore di lavoro, lo Sportello Unico invia la documentazione agli uffici consolari di residenza del lavoratore straniero che rilascia il Visto di Ingresso. Entro
8 giorni dall’ingresso in Italia lo straniero deve sottoscrivere presso lo Sportello Unico il
Contratto di Soggiorno e contestualmente richiedere il Permesso di soggiorno per
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motivi di lavoro che ha una validità non superiore ai due anni. Ottenuto il Permesso di Soggiorno lo straniero può venire assunto con le normali procedure.
RAPPORTI SPECIALI
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Apprendistato
È un contratto di lavoro speciale con finalità formative ed a termine. Il datore di lavoro è
obbligato ad impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per conseguire una capacità professionale e nel contempo gli è consentito di erogare una retribuzione ed una
contribuzione ridotta. Accanto alla formazione aziendale l’apprendista è tenuto a frequentare una formazione teorica esterna nella misura di 120 ore annue che costituisce presupposto per accedere ai benefici contributivi. La durata dell’apprendistato è fissata dai contratti collettivi.
Il numero massimo di apprendisti da assumere è determinato, per le imprese artigiane,
dalla legge quadro.
Il lavoratore assunto come apprendista deve avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (o
29 anni, ma solo se previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e se riferito a qualifiche ad altro contenuto professionale). Il contratto di apprendistato può essere stipulato
sia per le qualifiche operaie che per quelle impiegatizie.
Il D. Lgs. 276/03 ha innovato profondamente la materia, ma non è attualmente in vigore.
Lavoro a Domicilio
È quel particolare rapporto nel quale il lavoratore svolge la propria attività subordinata presso il proprio domicilio; il datore di lavoro che intende commissionare lavori a domicilio deve iscriversi nell’apposito registro dei committenti presso la DPL e deve tenere un apposito
Registro Aziendale dove annotare oltre alle generalità del lavoratore anche il tipo e la quantità del lavoro commissionato. Il datore di lavoro deve, inoltre, comunicare l’assunzione al
Centro per l’impiego, con le stesse modalità in vigore per le assunzioni ordinarie.
Lavoro part-time
Il part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario di lavoro ridotto rispetto a quello stabilito dal legislatore o dai contratti collettivi.
Il Contratto part time deve essere stipulato per iscritto e deve indicare puntualmente la durata della prestazione e la collocazione oraria. Nel lavoro part-time si seguono le stesse
procedure di assunzione previste per la generalità dei lavoratori subordinati.
Lavoro a termine
È un contratto in cui è indicata una durata prefissata e può essere stipulato in presenza di
ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, sostitutivo. Non è richiesta la sussistenza di specifiche ragioni per l’assunzione a termine di iscritti nelle liste di mobilità, di
disabili, di lavoratori che hanno differito il pensionamento. Il termine deve risultare da atto scritto dove devono essere indicate anche le ragioni giustificative del termine.
Lavoro a progetto
Si definiscono rapporti di lavoro a progetto quelli riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente o gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, non vi è subordinazione.
Il committente è tenuto a registrare i collaboratori nei libri matricola e paga.
Il compenso erogato deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro di determinate categorie di soggetti, attraverso un pro-
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getto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo. I destinatari del contratto di inserimento possono essere ricondotti a due categorie:
1. giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
2. lavoratori svantaggiati.
Dal punto di vista retributivo il lavoratore può essere inizialmente inquadrato sino a due livelli inferiori a quello da conseguire e dal punto di vista contributivo, ad esclusione della
fascia dei giovani, vengono versati contributi in misura ridotta.
Somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro consente alle aziende di beneficiare di una prestazione lavorativa senza che ciò comporti l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato. La forza-lavoro viene acquisita attraverso un contratto
stipulato con una società somministratrice di lavoro.
Il datore di lavoro deve aver effettuato la valutazione dei rischi e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro fissano limiti quantitativi all’assunzione.
Gli adempimenti e le comunicazioni agli enti spettano alla società somministratrice di lavoro.
ASSUNZIONI AGEVOLATE
Attribuiscono al datore di lavoro delle agevolazioni contributive differenziate in caso di assunzione di particolari soggetti come apprendisti, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
disoccupati da almeno 24 mesi, lavoratori in CIGS, sostituzioni di maternità.
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
L’obbligo di assumere soggetti disabili interessa i datori di lavoro che occupano almeno 15
dipendenti e il numero delle assunzioni da effettuare varia in base al numero dei lavoratori validi occupati e computabili.
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
Nel selezionare il personale da assumere il datore di lavoro si deve astenere da comportamenti pregiudizievoli o discriminatori legati alla religione, alla salute, alle convinzioni
politiche, agli handicap, all’età e all’orientamento sessuale.
ELBA
Le imprese artigiane con dipendenti sono tenute ad effettuare un versamento annuale all’ELBA (Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato) che è un ente mutualistico ed eroga prestazioni alle aziende ed ai lavoratori che si trovano in determinate condizioni.
Le prestazioni erogate sono:
■ contributi per Contratti di Solidarietà;
■ contributi per sospensione dell’Attività;
■ Interventi per la disoccupazione;
■ Anzianità Professionale Aziendale;
■ Incremento dell’Occupazione;
■ Borse di Studio;
■ Formazione e Aggiornamento professionale imprenditori e lavoratori;
■ Formazione esterna apprendisti;
■ Eventi eccezionali imprese;
■ Promozione Sistemi di Qualità.
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LA FORMAZIONE
Per aprire un'attività artigiana spesso, ma non in tutti i casi, occorre un corso di qualifica
apposito, come da indicazioni della Camera di Commercio. Una volta intrapresa l'attività,
vi sono dei casi in cui è obbligatorio frequentare dei corsi.
Inoltre, per mantenere in costante aggiornamento l'imprenditore e i suoi dipendenti, la Regione Lombardia, la Comunità europea, Il Ministero del lavoro e la Camera di Commercio
finanziano corsi manageriali o tecnici, abbattendo notevolmente i costi della formazione.
La realizzazione di tali corsi è affidata a centri di formazione specializzati. Tipiche realtà
formative strettamente legate al mondo dell'impresa sono: FORMAS, azienda speciale per
la formazione della Camera di commercio di Varese, ELFI ente di formazione della Confartigianato, ECIPA Lombardia, consorzio per la formazione della CNA.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Formazione per l’applicazione della sicurezza (D. Lgs. 626/94)
In primo luogo l’imprenditore che ha almeno un dipendente o un Socio operante dovrà frequentare un corso di almeno 16 ore per il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 626/94), inoltre l'impresa dovrà formare l'addetto/i alle
emergenze antincendio a basso o a medio rischio (D.M. del 10/03/1998) e infine dovrà formare l'addetto al pronto soccorso (D. Lgs. 388/2003).
Nelle microimprese spesso questi compiti sono assunti tutti dal titolare.
Se l'impresa ha almeno quindici dipendenti, dovrà far frequentare a un lavoratore, eletto dai
dipendenti, il corso per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Formazione per l’autotrasportatore
Quando un autotrasportatore vuole aumentare la quantità di merce da trasportare (oltre i
35 quintali di portata utile e i 60 quintali di portata complessiva), passare in sostanza da
un furgonato ad un vero e proprio camion, deve superare un esame per ottenere la capacità professionale per il trasporto merci conto terzi. Se non possiede un titolo di studio di scuola media superiore deve frequentare un corso apposito di 150 ore.
Il trasporto o lo stoccaggio di rifiuti è soggetto a una normativa particolare. Chi ha un
titolo di studio di scuola media superiore, unito ad alcuni anni di esperienza professionale (la casistica cambia a seconda del tipo di rifiuto), può iscrivere la propria impresa all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e quindi esercitare l'attività. Se non ha questi requisiti deve frequentare e superare un apposito corso organizzato
su più moduli.
Formazione per l’alimentarista
Le imprese lombarde che trattano alimenti devono formare tutti gli addetti con un corso
apposito di almeno 4 ore (Legge Regionale 12/03), da ripetersi ogni due anni.
Formazione per l’abilitazione per la conduzione di impianti civili al di sopra di
200.000 Kcal
I manutentori di caldaie al disopra delle 200.000 Kcal devono superare un esame frequentando un apposito corso.
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FORMAZIONE FACOLTATIVA
Per affrontare la complessità della gestione dell'impresa, l'imprenditore è supportato da
un'ampia offerta formativa nell'ambito manageriale (corsi di lingua straniera, di informatica, di comunicazione, di marketing, corsi per la lettura del bilancio e il controllo di gestione, corsi per definire i prezzi di vendita, valutare investimenti e finanziamenti, qualità,
internazionalizzazione, ecc.).
Vi sono poi corsi di aggiornamento normativo e tecnico legati alla specificità dei diversi settori (la certificazione degli impianti,la saldatura, le revisioni dei veicoli, ecc.).
Infine per adeguare le competenze dei lavoratori e migliorare il sistema azienda è stato
costituito a livello nazionale un fondo apposito per la formazione dei dipendenti,
denominato FONDARTIGIANATO (costituito dallo 0,30% dei contributi che le aziende
versano mensilmente all’INPS) che ha la funzione di finanziare percorsi formativi per l’aggiornamento dei dipendenti.
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IL MARKETING
Il marketing non è soltanto una funzione aziendale, ma bensì un atteggiamento mentale rivolto alla soddisfazione delle esigenze del cliente.
Una corretta e mirata attività di marketing deve rispondere alle seguenti domande.
Dove vendere
Valutare l’ambito geografico ed economico nel quale operare. Le linee di comunicazione,
il livello di reddito, le abitudini sociali, il livello di concorrenza con la quale competere.
A chi vendere
Qualsiasi cosa si debba vendere, l’interlocutore è una persona o un gruppo.
È a loro che vanno proposte le offerte, e loro, nel ruolo di acquirenti o di consumatori, decideranno se acquistare o rivolgersi alla concorrenza. La capacità di identificare i clienti a
cui vendere e di relazionarsi a loro correttamente corrisponde alla capacità di trovare la
giusta collocazione di mercato.
Che cosa vendere
Senza un prodotto da offrire non esiste azione di vendita e nemmeno business. Avere un
buon prodotto o servizio è dunque alla base di ogni attività di profitto.
A quanto vendere
Il prezzo non è solo un efficace strumento di comunicazione; dal prezzo dipende il volume
del venduto, il profitto e la soddisfazione della clientela.
Come vendere
Assieme alla promozione e alla distribuzione, la pubblicità è il mezzo attraverso il quale i
potenziali clienti vengono a conoscenza dell’offerta di un certo bene o servizio.
Contro chi vendere
È importante analizzare e capire chi sono i concorrenti dell’impresa; quanti sono, e dove
svolgono la loro attività; le loro caratteristiche, le loro attività e azioni promozionali; quali
sono infine i motivi del loro successo e quali i loro difetti.
Perché vendere
Il prodotto deve possedere una caratteristica speciale e particolare che lo renda diverso
dagli altri. Un prodotto generico non avrà mai successo. Lo sforzo deve essere rivolto a offrire qualcosa che sia riconosciuto e ricordato dalla clientela, per proporre un’offerta migliore rispetto alla concorrenza.
IL PIANO DI MARKETING
All’inizio di ogni attività, e in seguito con frequenza periodica, è fondamentale l’elaborazione di un piano di marketing, che permetta di concretizzare gli aspetti visti in precedenza.
Al fine di comprendere le potenzialità dell’impresa vanno definiti gli obiettivi generali, gli
scenari futuri in cui si opererà e le azioni necessarie per formulare una strategia.
Senza un piano di marketing non si può realizzare alcun tipo di pianificazione; non è possibile stabilire quanto denaro sarà necessario per finanziare le vendite – come si è detto
in merito alla pianificazione finanziaria – se non sappiamo quanti prodotti o quanti servizi
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venderemo; non si può stabilire cosa e quanto acquistare, quanta merce tenere a magazzino né il dimensionamento degli impianti e i costi complessivi derivanti dalle quantità prodotte o acquistate.
Tre sono i propositi generali in base ai quali si stabilisce il piano marketing:
1. far incontrare le aspettative del mercato con qualcosa di specifico che riesca a dare di
più e di meglio della concorrenza;
2. essere in grado di raggiungere tale obiettivo con le proprie competenze e riuscire a
mantenere nel tempo tale capacità;
3. essere così bravi e creativi da trovare quel mix di componenti che renda unica la propria offerta.
LE FASI DELLA PIANIFICAZIONE DI MARKETING
I bisogni espressi dai clienti non sono mai omogenei, pertanto è utile dare risposte alla domande dei potenziali clienti con esigenze specifiche.Le aziende che sviluppano un mercato di nicchia possono ottenere migliori risultati.
OBIETTIVI E STRATEGIA
Sulla base delle analisi effettuate e dei risultati ottenuti in termini di opportunità e difficoltà, punti di forza e di debolezza, si può determinare il modo in cui presentarsi sul mercato, la gamma dei prodotti da proporre, il dimensionamento degli impianti, il livello degli
investimenti da effettuare, ecc.
Andranno identificati gli elementi che il mercato richiede e sui quali puntare per avere successo, e fare in modo che la proposta risulti originale e interessante.
MARKETING MIX
È l’insieme coerente dei mezzi da utilizzare per presentare l’azienda nel modo migliore.
I suoi “ingredienti” sono:
■ il prodotto;
■ il prezzo;
■ il sistema di vendita e distribuzione;
■ la comunicazione.
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CONTROLLO DEI RISULTATI
Dopo aver avviato le attività e verificato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, si dovrà
eventualmente modificare o rivedere le scelte e gli elementi del mix. A tal fine è opportuno predisporre un sistema di controllo che rilevi gli scostamenti dai risultati previsti.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Con tale termine si intende l’opportunità, o molto spesso, la necessità di un’impresa di
avere contatti e rapporti con l’estero.
Quando nasce un’azienda, in particolare artigiana, è chiaro al suo titolare qual è l’ambito
geografico in cui intende operare ed è quasi sempre “locale”: la città o la provincia in cui
è allocata l’attività.
Oggi, come mai nel passato, è però necessario fare i conti con il resto del mondo che è diventato, a tutti gli effetti, più piccolo: le informazioni corrono velocemente, i mezzi di trasporto attraverso piattaforme logistiche sempre più efficienti riescono a far giungere le
merci sempre più rapidamente ovunque, le persone si spostano sempre di più con le loro
idee e con le loro culture, sono sempre più sfumati i confini tra nazioni e continenti; l’Unione Europea con i suoi 25 Stati Membri, con l’istituzione e l’adozione di un’unica moneta ed
una comune politica commerciale, per quanto ancora di difficile “applicazione e digestione“, è ormai diventata un vero e proprio “mercato interno domestico“ senza più barriere
per merci e persone.
In altre parole ha perso gran parte del suo significato, per quanto ne rimanga ancora l’abitudine, di parlare di “esportazione” dall’Italia alla Germania oppure dal Portogallo all’Ungheria.
Ebbene è all’interno di questi nuovi scenari che la “nuova“ azienda artigiana si deve muovere ed operare. Ed è in questo sempre più dinamico contesto che essa può cogliere opportunità od intuire minacce da cui difendersi e reagire.
Internazionalizzarsi, per una piccola impresa che decide di aprire la sua attività nella nostra provincia, non significa certo all’inizio “delocalizzarsi” trasferendo competenze ed
idee all’estero, ma perché non pensare che in un futuro non lontano questo possa avvenire come naturale evoluzione di questo primo passo?
Tanti italiani, con piccole e piccolissime imprese, hanno rafforzato e consolidato il loro successo di imprenditori utilizzando le loro capacità e professionalità prima in Italia e poi in
altri Paesi.
Lontano da dove si opera si può anche, e soprattutto, vendere e comperare, ma bisogna
conoscere bene le norme e le leggi che regolano le transizioni commerciali.
Per queste ragioni all’interno del sistema camerale vengono promossi incontri con operatori stranieri o momenti di approfondimenti su legislazione straniera che consentono di poter avvicinare nuovi mercati senza commettere errori grossolani.
In particolare su tale tema le associazioni artigiane hanno promosso con le CCIAA, le loro
società speciali ed i consorzi all’export un Osservatorio provinciale per l’internazionalizzazione in cui affrontare insieme tale non facile materia e poter dare non solo risposte generali, ma anche mirate a specifici settori produttivi e merceologici.
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LA QUALITÀ CERTIFICATA “VISION 2000”
Nella realtà attuale si sente frequentemente parlare di qualità, associando questo concetto a tutti gli aspetti del nostro mondo: la vita, l’ambiente, l’alimentazione, i rapporti interpersonali, la comunicazione.
L’accresciuta sensibilità per l’argomento riguarda da vicino anche l’ambito imprenditoriale, dove non sempre però viene compreso il significato di “produrre qualità”.
Questo capitolo vuole essere una riflessione e un contributo per meglio comprendere e utilizzare le potenzialità offerte dall’applicazione dei principi della qualità.
Per un’impresa artigiana lavorare in qualità significa adottare idonei strumenti e
metodologie per soddisfare le esigenze espresse dall’utente finale. Ciò si realizza
con l’erogazione di servizi innovativi, e il mantenimento e miglioramento della redditività
aziendale diretta (attraverso una più efficiente gestione d’impresa) e indiretta (implementando la conduzione della singola commessa), evitando così di offrire prestazioni a costi
non sostenibili.
Qualità significa inoltre migliorare l’immagine dell’impresa presso i potenziali
clienti ed erogare prestazioni secondo una logica coordinata e soddisfacente, con una
struttura dei costi compatibile. Queste iniziative, oltre a portare vantaggi concreti per la
produzione e la gestione, aumentano la possibilità di aggiudicazione di appalti pubblici, e
agevolano l’adeguamento ai requisiti autorizzativi disposti dalla legge.
Produrre qualità ed essere in grado di verificarne il livello implica la predisposizione di un Sistema della Qualità.
Ciò comporta la configurazione e l’attuazione di una struttura organizzativa
conforme al modello indicato dalla normativa ISO 9001:2000, per fornire evidenza tangibile del livello raggiunto.
Perché la realtà aziendale sia conforme e/o certificabile secondo questi requisiti, dovrà
raggiungere e attenersi alla configurazione definita nella documentazione del Sistema di
Gestione della Qualità nei seguenti settori di applicazione:
■ Manuale della Qualità
■ Istruzioni di lavoro
■ Processi
■ Documenti di registrazione della qualità
■ Procedure gestionali
Adottare un Sistema della Qualità strutturato consiste nell’individuare e applicare iniziative di organizzazione e di controllo dei processi di fornitura della prestazione, in termini generali (attraverso un’azione sui servizi e funzioni interne) e in termini particolari (nell’esecuzione della singola commessa di costruzione). Tali interventi rappresentano l’occasione
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per una riconduzione a sistema di processi e azioni che l’azienda già sviluppa, completandoli con metodologie di documentazione e controllo relative ad ogni fase dell’attività.
Questo sforzo offre un ottimo ritorno, in quanto lavorare in qualità e dimostrare la conformità alle norme ISO, consente di:
■ strutturare adeguatamente l’organizzazione dell’azienda, eliminando le attività a scarso valore aggiunto e misurando, attraverso appositi indicatori, le performance dei processi e la soddisfazione dei clienti;
■ aumentare la riconoscibilità dell’impresa nella promozione commerciale;
■ attuare sinergie lungo la catena di produzione con gruppi aziendali di medio-grandi dimensioni che operano con gestione di servizi all’esterno e clienti che operano in regime di qualità.
EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI QUALITÀ
Parlando di qualità riferita alle imprese, si possono individuare tre grandi momenti evolutivi che si sono sviluppati nel tempo determinando una crescita e un miglioramento graduali. Vengono illustrate in questo capitolo le tappe principali dell’evoluzione del Sistema
Qualità fino ai giorni nostri, per capire come e per quali motivi è nato, e quali sono gli
obiettivi futuri.
Dagli anni Quaranta agli anni Settanta
La qualità di prodotto
Il primo momento, che potremmo definire qualità di prodotto, ha origine negli anni Quaranta-Cinquanta e si protrae fino agli anni Settanta.
Lo scopo prioritario era dare all’acquirente garanzie sulla bontà del prodotto fornito e sui
metodi di controllo, essenzialmente statistici, che consentissero una rapida e attendibile
verifica dei requisiti.
Il campionamento per attributi
Tali metodi statistici, tuttora applicati, nacquero durante la Seconda Guerra Mondiale dall’esigenza dell’esercito americano di verificare la validità delle imponenti forniture di materiali bellici e logistici. Venne messa a punto una normativa militare (Mil Std 105D – Campionamento per attributi), tradotta poi in Italia nella norma UNI 4842.
I capitolati standard
Successivamente, in ambito NATO, furono creati appositi capitolati standard (AQAP) per
definire gli impegni dei fornitori.
Dal settore militare questo approccio si diffuse poi negli anni Settanta in quei settori industriali con particolari problemi di sicurezza, quali il nucleare, l’offshore, ecc.
La nascita dell’I.S.O.
La sensibilità nei confronti della qualità è testimoniata dalla creazione, nel 1947,
dell’I.S.O. (International Organization for Standardization), a cui oggi aderiscono circa 160
paesi, in qualità di organo mondiale di promozione della normazione, al fine di facilitare
gli scambi di beni e servizi.
La funzione dell’UNI e il CEN
Nel 1961 fu creata una struttura europea di coordinamento degli enti nazionali e di collegamento con ISO, denominata CEN (Comité Européen de Normalisation).
A livello nazionale questa funzione viene esercitata dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), nato nel 1921, che elabora, pubblica e diffonde le norme relative alla qualità.
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Anni Ottanta e Novanta
La qualità esterna
Il secondo momento, definibile come quello della qualità esterna è collocabile negli anni
Ottanta e Novanta, ed è caratterizzato dalla progressiva espansione del criterio di qualità
dal prodotto all’impresa, sulla spinta delle metodologie giapponesi.
In Italia il tentativo di adottare queste metodologie ha incontrato grosse difficoltà principalmente per la differenza sostanziale esistente tra il mondo imprenditoriale e la sensibilità culturale e sociale dei lavoratori italiani, raffrontati con i lavoratori del Sol Levante.
Si parla di “Circoli della Qualità”, di “Qualità Totale”, di “Assicurazione della Qualità”, fino a giungere all’idea di costruire norme che qualifichino l’azienda nel suo insieme al di là
dei singoli prodotti.
Le norme UNI/EN 29000/1978 e UNI/EN ISO 9000/1994
Nel 1987 viene pubblicato il primo complesso organico di norme UNI/EN 29000, che stabilisce i requisiti con cui poter accertare la qualità di un’impresa.
Nel 1994 vengono riviste le norme del 1987 – hanno una validità di sette anni – migliorando essenzialmente gli aspetti formali della versione precedente, ma lasciando inalterata
la logica di fondo del sistema normativo.
L’attenzione di queste norme è centrata sull’importanza di fornire al cliente la garanzia che
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tutti i prodotti del suo fornitore siano affidabili qualitativamente, in funzione della certificazione qualitativa dell’azienda.
Ciò avviene mediante un’analisi organizzativa guidata per settore aziendale, di cui venga
costruita e conservata un’estesa e particolareggiata documentazione e la cui realizzazione
venga controllata e convalidata da organismi di certificazione esterni all’azienda.
Il limite di queste prime edizioni delle norme UNI/EN/ISO 9000, è quello di essere pensate per imprese produttrici di beni industriali e di essere quindi difficilmente adattabili alle
imprese del terziario, soprattutto a quelle del terziario avanzato, ai servizi pubblici e, comunque, alle piccole imprese.
La certificazione
La certificazione, che sostituisce la convalida dell’avvenuta realizzazione del Sistema Qualità Aziendale nel rispetto delle norme ISO 9000, comporta una visita ispettiva iniziale per
il rilascio dell’attestato, e una serie di visite periodiche successive, per verificare che permangano i requisiti per il mantenimento della certificazione.
Nonostante queste norme non abbiano alcun valore giuridico, non essendo a tutt’oggi leggi o regolamenti dello Stato, il loro effettivo valore cogente è andato via via crescendo in
funzione dell’internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati e della sempre più frequente richiesta da parte delle grandi aziende e delle amministrazioni, della certificazione
di qualità come requisito indispensabile.
Anni Duemila
Le norme UNI/EN/ISO 9000/2000
Mettendo a profitto l’esperienza acquisita nei quattordici anni di vita delle norme, i comitati di studio nazionali e multinazionali facenti capo all’ISO, hanno emesso una nuova edizione delle norme, che ha visto la luce nel dicembre 2000 e che viene comunemente chiamata Vision 2000, anche se il nome ufficiale è Norma UNI/EN/ISO 9000:2000.
Questa nuova versione delle norme configura una sensibilità prevalente alla qualità interna all’azienda, poiché pone una maggiore attenzione alla adeguatezza sostanziale del sistema azienda nell’ottica di un continuo miglioramento qualitativo delle prestazioni, piuttosto che alla conformità formale delle procedure settoriali.
Numerose sono le innovazioni della “Vision 2000” pur in un’ottica di continuità con quelle
precedentemente in vigore, di cui vengono mantenuti i principali requisiti qualitativi.
Le innovazioni
Gli aspetti innovativi riguardano in particolare:
■ l’applicabilità a tutte le strutture imprenditoriali, sia manufatturiere che terziarie;
■ la flessibilità di applicazione, che prevede espressamente le esclusioni ammesse, cioè la
non applicazione di regole incongruenti con la natura e con la dimensione dell’azienda;
■ l’analisi aziendale per processo, anziché per funzione gerarchica, finalizzata a garantire la continuità dei flussi operativi e l’interazione delle varie attività;
■ l’obiettivo del miglioramento continuativo, misurabile attraverso la soddisfazione del
cliente e l’incremento del valore aggiunto;
■ la semplificazione della norma fondamentale (ISO 9001) e la sua totale compatibilità
con l’importante norma di supporto (ISO 9004);
■ lo snellimento degli adempimenti e della documentazione richiesti all’azienda.
Il principale punto di forza sta nel fatto che la norma è strutturata come uno strumento di
efficienza e di miglioramento, quindi di competitività per l’azienda invece che come un gravame burocratico finalizzato a fornire una “patente” più o meno credibile.
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LA SICUREZZA
I contratti di lavoro di categoria e la contrattazione collettiva hanno sempre considerato
prioritario il problema della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro.
Di conseguenza la nostra legislazione ha dovuto affrontare questo argomento con particolare riguardo. Attualmente il D. Lgs. 626/94 riprende e completa la precedente normativa,
rendendola più organica.
I temi affrontati nel D. Lgs. 626/94 sono quelli indicati dai titoli delle varie parti del decreto:
■ Disposizioni generali
■ Servizio di prevenzione e protezione
■ Prevenzione incendi, pronto soccorso
■ Sorveglianza sanitaria
■ Consultazione e partecipazione lavoratori
■ Informazione e formazione lavoratori
■ Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
■ Statistiche degli infortuni e malattie professionali
■ Luoghi di lavoro
■ Uso delle attrezzature di lavoro
■ Uso dei dispositivi di protezione individuale
■ Movimentazione manuale dei carichi
■ Uso di attrezzature munite di videoterminali
■ Protezione da agenti cancerogeni
■ Protezione da agenti biologici
■ Sanzioni
■ Disposizioni transitorie e finali
Le novità aggiunte sono:
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il rispetto e l’attuazione delle direttive europee (CEE)
l’obbligo di applicazione delle regole a tutti i settori di attività (pubblici e privati) e a
tutti i luoghi di lavoro, anche al di sotto dei 15 dipendenti
■ l’attribuzione di diritti e di doveri e quindi di responsabilità molto precise a tutti coloro che operano nell’ambito di lavoro
■ la definizione di figure molto precise e dei relativi compiti loro assegnati:
■ il datore di lavoro
■ i lavoratori
■ il medico competente
■ il responsabile alla sicurezza
■ il rappresentante alla sicurezza
IL DATORE DI LAVORO
Chi è
Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa.
Che compiti ha
Valuta i rischi redigendo una relazione
Individua le misure di prevenzione e protezione
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Programma l’attuazione delle misure
Designa gli addetti al servizio di prevenzione (anche esterni all’azienda)
Nomina nei casi previsti il medico competente
Informa i lavoratori sui rischi
Forma i lavoratori sui rischi e le misure adottati per eliminarli
Permette al rappresentante per la sicurezza la verifica e la consultazione preventiva
nonché la formazione alla sicurezza
■ Tiene il registro degli infortuni
■ Consulta il rappresentante per la sicurezza
■ Consegna a fine rapporto la cartella sanitaria
Il datore di lavoro che non rispetta gli obblighi previsti è punibile con sanzioni regolamentate dall’art. 89 del D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni del D. Lgs. 758/94.
I LAVORATORI
Chi sono
Dipendenti, Soci, coadiuvanti, prestatori d’opera anche gratuita.
Che compiti hanno
Seguire le istruzioni date dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori ai fini della protezione collettiva e individuale
■ Utilizzare correttamente:
■ macchinari
■ apparecchiature
■ utensili
■ sostanze pericolose
■ mezzi di trasporto
■ attrezzature di lavoro
■ dispositivi di sicurezza
■ Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
■ Segnalare il cattivo funzionamento di mezzi e dispositivi o le possibili condizioni di pericolo al rappresentante per la sicurezza
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Non spostare o modificare senza autorizzazioni e non prendere iniziative che possono
mettere in pericolo la propria sicurezza e quella degli altri
■ Sottoporsi ai controlli sanitari
■ Contribuire, insieme al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, all’adempimento di tutti gli obblighi previsti.
Sanzioni
I lavoratori che non rispettano gli obblighi previsti sono punibili con l’arresto fino a 1 mese o con ammenda.
IL MEDICO COMPETENTE
Chi è
È la persona in possesso di uno dei seguenti titoli:
■ specializzazione in medicina del lavoro preventiva dei lavoratori
■ docenza o libera docenza in:
■ medicina del lavoro
■ in medicina preventiva dei lavoratori
■ tossicologia industriale
■ fisiologia ed igiene del lavoro
■ autorizzazione prevista per decreto legislativo.
Che compiti ha
Effettua la vigilanza nei casi previsti dalla norma vigente
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
Effettua gli accertamenti sanitari
Esprime giudizi di idoneità alla mansione
Istruisce ed aggiorna la cartella sanitaria
Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
Informa i lavoratori sui risultati
Visita i locali almeno 2 volte l’anno
Si avvale di specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri
Non può svolgere l’attività descritta se non svolge attività di sorveglianza.
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Il medico competente che non rispetta gli obblighi previsti è punibile con sanzioni regolamentate dall’art. 89 del D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni del D. Lgs. 758/94.
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IL RESPONSABILE ALLA SICUREZZA
Chi è
Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.
Il responsabile può essere anche figura professionale esterna.
Nelle aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti il compito può essere svolto direttamente dal titolare, previo obbligatorio corso di formazione.
Nelle altre imprese (es. commercio, uffici) il numero degli addetti minimo sale a 200.
Che compiti ha
■ Provvede all’individuazione dei fattori di rischio e delle misure preventive
■ Propone programmi di informazione e formazione
■ Partecipa alle consultazioni
■ È tenuto al segreto dei processi lavorativi
Il responsabile alla sicurezza che non rispetta gli obblighi previsti è punibile con sanzioni regolamentate dal titolo IX del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni del D. Lgs. 758/94.
IL RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA
Chi è
Le persone elette o designate a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e sicurezza durante il lavoro.
Nelle imprese fino a 15 addetti il rappresentante può essere individuato per più aziende
nell’ambito territoriale, come definito dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Il numero, le modalità, la formazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Che compiti ha
Riceve le informazioni e la documentazione
Riceve la formazione adeguata
È consultato
Formula osservazioni
Svolge il proprio incarico senza perdita di retribuzione
Ha accesso ai documenti.
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Il rappresentate alla sicurezza che non rispetta gli obblighi previsti è punibile con sanzioni regolamentate dal titolo IX del D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni del D. Lgs.
758/94.
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L’AMBIENTE
Il tema della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile è diventato parte integrante del mondo dell’impresa e del lavoro e quindi, anche dell’artigianato, attraverso
una serie di adempimenti amministrativi e di disposizioni operative.
E, come capita spesso quando un problema viene affrontato in ritardo, la normativa che è
stata emanata per cercare di regolare il complesso rapporto tra produzione e gestione dei
rifiuti appare pesante, soprattutto per la piccola azienda.
La prima legge che ha modificato l’orientamento della nostra legislazione adeguandola ai
principi europei, è stato il decreto Ronchi sui rifiuti (D. L. 5 febbraio 1997, n. 22).
Questo decreto legge si è proposto come vera e propria legge guida per ciò che concerne
la normativa ambientale.
Da allora, tutte le normative in materia ambientale che si sono succedute hanno dovuto
tener conto del decreto Ronchi, soprattutto per quanto concerne il suo principio ispiratore,
vale a dire la prevenzione.
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D’altra parte, la gestione razionale dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata al fine di assicurare un’adeguata protezione dell’ambiente e controlli efficaci,
nel rispetto di una filosofia che prevede che i rifiuti debbano essere recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
Ambiente e salute come binomio inscindibile; rispetto di entrambi come missione dell’imprenditore.
GLOSSARIO DEI RIFIUTI
Rifiuto
Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui
il detentore abbia intenzione disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi (da art. 6 D. L. 22/97).
Rifiuti speciali
Tra i quali:
a) Rifiuti da attività agricole e agro-industriali.
c) Rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera f-quater.
d) Rifiuti da lavorazioni artigianali.
i) Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti.
(da art. 6 D. L. 22/97)
Rifiuti pericolosi
Rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G,
H ed I (modificato dal D. Lgs. 389/97, art. 1).
(da D. Lgs. 22/97, art. 7, comma 4)
Rifiuti assimilabili agli urbani
b) Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21,
comma 2, lettera g). (da D. Lgs. 22/97, art. 7).
L’assimilabilità agli urbani è stabilita dai comuni (art. 21, comma 2, lettera g).
Esclusioni
Dalla disciplina sui rifiuti sono escluse diverse tipologie di rifiuti tra cui i seguenti rifiuti
agricoli: le carogne (carcasse di animali morti), le materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, vegetali, terre e materiali litoidi (pietre e
rocce) derivanti dalle normali pratiche agricole (comprese terre e residui derivanti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili).
Riferimenti normativi
D. Lgs. 22/97 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
D. Min. 148/98 – Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del D. Lgs. 22/97.
D. Min. 145/98 – Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lettera e), e
comma 4, del D. Lgs. 22/97 (pubblicato sulla G.U. n. 109 del 13 maggio 1997).
Decr. 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi del D. Lgs. 22/97, artt. 31 e 33.
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Adempimento
Assimilabilità agli urbani – rifiuti pericolosi:
■ se ≤ 10 m3: i rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno;
■ se > 10 m3: i rifiuti devono essere asportati ogni 2 mesi.
Deposito temporaneo rifiuti non pericolosi:
■ se ≤ 20 m3: i rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno;
■ se > 20 m3: i rifiuti devono essere asportati ogni 3 mesi.
Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti destinati allo smaltimento.
Autorizzazione alla messa in riserva di materiali destinati al recupero.
Formulario di Trasporto:
■ i formulari, prima dell’uso, devono essere numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro
o dalla CCIAA (D. Lgs. 389/97, art. 26);
■ sono da compilare in quattro esemplari;
■ devono essere firmati dal produttore (o detentore) e controfirmati dal trasportatore.
Una copia rimane al produttore;
■ la quarta copia deve ritornare al produttore del rifiuto entro tre mesi dalla data di smaltimento;
■ le copie del formulario vanno conservate per 5 anni dalla data di ultima registrazione.
Tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti:
■ il registro prima di essere posto in uso deve essere numerato e vidimato dall’Ufficio del
Registro;
■ le annotazioni vanno effettuate entro una settimana dalla movimentazione del rifiuto
(produzione / smaltimento / recupero / trasporto);
■ il registro deve essere tenuto presso l’azienda;
■ i registri devono essere conservati per 5 anni dall’ultima registrazione.
■ sono escluse dalla tenuta del registro le piccole aziende agricole e le piccole imprese
artigiane con massimo 3 dipendenti (limitatamente però ai rifiuti non pericolosi);
Denuncia annuale dei rifiuti (MUD):
■ obbligo per le imprese tenute alla compilazione del registro;
■ da compilare entro il 30 aprile di ogni anno.
Verifica iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Sezione regionale dell’Albo istituita presso la CCIAA del capoluogo della regione.
Autorità competente
Comune
■ D. Lgs. 22/97.
■ D. Lgs. 22/97, art. 6, c. 1, lettera m (1, 2, 4) e successive modifiche ed integrazioni.
■ D. Lgs. 22/97, art. 6, c. 1, lettera m (1, 3, 4) e successive modifiche ed integrazioni.
Regione
■ D. Lgs. 22/97, art. 6, 27, 28 e successive modifiche ed integrazioni.
Ufficio del Registro o CCIAA
■ D. Lgs. 22/97, art. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
■ D. Lgs. 22/97, art. 10.
■ D. Min. 148/98, art. 2, c. 1.
Ufficio del Registro
■ D. Lgs 22/97, art. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
■ D. Min. 148/98, art. 1.
Sezione Regionale dell’Albo presso CCIAA del capoluogo di Regione
■ D. Lgs 22/97, art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
■ D. Lgs 22/97, art. 30, c. 4 e successive integrazioni.
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Adempimento
Recupero semplificato di rifiuti non pericolosi.
Autorizzazione di durata quinquennale per il recupero. Comunicazione D. Lgs. 22/97, art.
33 – Recupero rifiuti destinati al riutilizzo.
Autorità competente
Regione
■ Decreto 5/2/98.
Adempimento
Imballaggi
Raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti da imballaggio. Iscrizione al CONAI obbligatoria. I produttori possono scegliere di non aderire al CONAI, ma devono dimostrare di aver
attuato autonomamente un loro sistema cauzionale o di raccolta degli imballaggi da loro
immessi sul mercato.
Autorità competente
CONAI
■ D. Lgs. 22/97, art. 38, c. 2, 4 e successive modifiche ed integrazioni.
Adempimento
Oli esausti
Stoccaggio oli e grassi animali e vegetali esausti:
■ se il deposito è ≤ 10 m3: gli oli usati possono essere accumulati fino ad 1 anno;
■ se il deposito è > 10 m3: gli oli usati devono essere conferiti al COOU ogni 2 mesi.
Conferimento oli e grassi animali e vegetali esausti direttamente al COOU o a imprese autorizzate.
Per le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell’anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati: obblighi per stoccaggio e smaltimento.
Autorità competente
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi animali
e vegetali esausti (COOU)
■ D. Lgs. 22/97, art. 47, c. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
■ Modalità di stoccaggio: D. Min. 392/96, art. 2. Per stoccaggi superiori a 500 litri caratteristiche di cui al D. Min. 392/96, art. 2, allegato C.
■ Obblighi di cui all’art. 6 del D. Lgs. 95/92.
Adempimento
Beni in polietilene.
Autorità competente
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (esclusi gli imballaggi)
■ D. Lgs. 22/97, art. 48, c. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
Adempimento
Batterie usate
Deposito temporaneo:
■ se il deposito è ≤ 10 m3: le batterie usate possono essere accumulate fino ad 1 anno;
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se il deposito è > 10 m3: le batterie usate devono essere conferite al COBAT ogni 2 mesi.
Conferimento obbligatoriamente batterie usate al rivenditore.
Per piccoli quantitativi (30 Kg) il detentore può trasportarli lui stesso con proprio automezzo e senza compilare il formulario, fino ad un raccoglitore COBAT.
Autorità competente
Consorzio per il riciclaggio delle batterie usate (COBAT)
■ D. Lgs. 22/97, art. 48, c. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
■ D. Lgs. 22/97.
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LA PRIVACY
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 Nº 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI”
Il 1º gennaio 2004 è entrato in vigore il Testo Unico sulla Privacy approvato con Decreto
Legislativo del 30 Giugno 2003 nº 196. In questo documento sono unificati in un unico
codice le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il cui fine è quello di introdurre nuove garanzie per i cittadini, di razionalizzare le norme esistenti e di semplificarle. La nuova normativa obbliga tutte le imprese ad adottare specifiche misure organizzative e di sicurezza nel trattamento di dati personali e sensibili, così da evitare pesanti sanzioni amministrative e penali. L’introduzione di questa normativa implica anche un adeguamento dell’organizzazione aziendale sia a livello informatico sia procedurale.
Oggetto della tutela non è tanto il dato in quanto tale, ma l’utilizzo che di esso ne farà il
titolare del trattamento dei dati. L’ambito di applicazione del Codice della Privacy così come definito dall’art. 5 è rivolto a:
■ trattamenti di dati personali effettuati da titolari assoggettati alla normativa italiana;
■ trattamenti di dati personali effettuati sul territorio nazionale anche da titolari stranieri;
■ trattamenti di dati personali effettuati sul territorio nazionale;
■ trattamenti effettuati con strumenti situati nel territorio dello Stato italiano;
■ trattamenti di dati effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione.
La normativa non viene applicata nel caso di trattamento di dati anonimi, di trattamento di dati per scopi esclusivamente personali, e transito di dati sul territorio nazionale.
Vediamo ora alcuni termini con le relative definizioni contenute nell’art. 4.
Trattamento
Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, riguardanti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati anche nel caso in cui non siano registrati in una banca dati.
Dato personale
Qualunque informazione relativa a una persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, attraverso qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale.
Sono dati personali: i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio, il numero di telefono, ecc.
Dati identificativi
Dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato, quali nome, codice fiscale, un numero di riconoscimento, ecc.
Dati sensibili
Sono dati personali che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali che possano rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il soggetto cui si fa riferimento è esclusivamente una persona fisica.
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Dati giudiziari
Dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e
da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, nº 313, in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Titolare
Persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o
organismo cui competono, anche insieme ad altro titolare, le decisioni in ordine di finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, compreso il
profilo della sicurezza. Per titolare deve intendersi:
■ colui che decide in merito all’opportunità di effettuare un trattamento;
■ colui che fissa gli obiettivi, funzionali alla gestione della attività, cui è rivolto il trattamento dei dati;
■ colui che decide in ordine all’opportunità di effettuare un nuovo trattamento di dati;
■ colui che decide le modalità di svolgimento dei trattamenti di dati effettuati, informatico e/o cartaceo;
■ colui che sceglie gli adeguati sistemi di protezione e di conservazione dei dati utilizzati.
Responsabile
Persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. La nomina del responsabile del trattamento è facoltativa, nel caso ciò avvenga essere deve essere fatta con atto
scritto in cui sono elencati specificatamente i compiti assegnategli. Il responsabile se nominato deve possedere come requisiti esperienza, capacità e affidabilità e deve garantire
rispetto delle norme e sicurezza del trattamento.
Incaricati
Persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. Gli incaricati sono operatori che, pur effettuando materialmente il trattamento dei dati
personali, non sono chiamati a risponderne in caso di controversia con l’interessato. La designazione degli incaricati deve avvenire obbligatoriamente per iscritto, dove sono indicate in modo dettagliato anche tutte le operazioni del trattamento cui consentite allo stesso.
Interessato
Persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali. La normativa del codice attribuisce all’interessato solo diritti da esercitare nei confronti sia del titolare sia del garante. L’art. 7 definisce in modo preciso i diritti dell’interessato. Innanzitutto ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di sapere:
■ la provenienza dei suoi dati personali;
■ le finalità e le modalità di trattamento dei dati la logica applicata in caso di trattamento informatico;
■ chi è il titolare del trattamento, chi sono i responsabili;
■ l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati e chi può venirne a conoscenza.
L’interessato ha diritto di ottenere:
■ l’aggiornamento, la rettificazione l’integrazione dei propri dati personali;
■ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o trattenuti e/o trattati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti.
L’interessato può opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi legittimi o
quando il trattamento è finalizzato all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per lo svolgimento ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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I diritti dell’interessato in base all’art. 8 non possono essere esercitati quando i trattamenti sono effettuati:
■ in materia di antiriciclaggio;
■ in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
■ da commissioni parlamentari d’inchiesta;
■ da soggetto pubblico per finalità di controllo dei mercati creditizi e finanziari;
■ per lo svolgimento di investigazioni difensive;
■ per ragioni di giustizia;
■ dalle forze di polizia.
Comunicazione
Dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Diffusione
Portare a conoscenza dei dati personali soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Dato anonimo
Dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
Blocco
Conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento.
Banca dati
Qualsiasi complesso di dati personali organizzato sia con sistemi informatici sia con supporti cartacei, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
Garante
Autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, nº 675.
Misure minime
Complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’art. 31.
Strumenti elettronici
Elaboratori, programmi per elaboratori, e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento.
Autenticazione informatica
Insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità.
Credenziali di autenticazione
Dati e dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica.
Parola chiave
Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona e a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.
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Profilo di autorizzazione
Insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.
Sistema di autorizzazione
Insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
La normativa prevede in base all’art.11 che i dati personali oggetto del trattamento siano:
■ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
■ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
■ esatti e, se necessario, aggiornati;
■ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
■ conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
All’atto della cessazione del trattamento così come da art. 16 i dati in esso contenuti
devono essere:
■ distrutti;
■ ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con le finalità per cui erano stati raccolti;
■ conservati per fini esclusivamente personali;
■ conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici.
ADEMPIMENTI
Informativa (articolo 13 del Codice della Privacy)
All’atto della raccolta dei dati personali deve essere fatta preventivamente all’interessato
l’informativa che può essere orale, ma meglio per iscritto. Essa deve contenere:
■ le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
■ la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
■ le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
■ i soggetti a cui possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione degli stessi;
■ i diritti dell’interessato. È opportuno riportare nell’informativa non il richiamo all’art. 7
ma l’intero testo normativo dello stesso;
■ gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del rappresentante
L’informativa deve essere ripetuta se variano degli elementi in essa contenuti, deve riferirsi a tutti i trattamenti, può non contenere le informazioni già note all’interessato.
Consenso (articolo 23 della normativa)
Il consenso deve:
■ essere reso liberamente;
■ essere manifestato solo in seguito a idonea informativa;
■ essere in forma scritta quando riguarda dati sensibili;
■ può riguardare l’intero trattamento o singole parti di esso.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
■ è necessario per adempiere ad un obbligo di legge;
■ è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto;
■ riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
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riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche;
è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di
un terzo;
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive;
è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare;
è effettuato da associazioni, enti o organismi senza scopo di lucro;
è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica.
Misure di sicurezza (articolo 31)
L’adozione di misure di sicurezza è un passaggio necessario per evitare i rischi di:
■ distruzione e perdita di dati;
■ accesso non autorizzato alle banche dati o al trattamento;
■ trattamento non autorizzato o non conforme ai fini per cui sono stati raccolti i dati.
Gli articoli da 33 a 36 nonché l’allegato B) – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza –, forniscono le indicazioni per l’adozione delle misure minime di sicurezza, misure che devono essere obbligatoriamente adottate dal titolare del trattamento.
Le misure minime sono diversificate nel caso di trattamenti informatici o cartacei.
Il trattamento effettuato con strumenti informatici è permesso solo se il titolare ha adottato le seguenti misure minime di sicurezza:
■ autenticazione informatica;
■ procedure di gestione delle credenziali;
■ sistema di autorizzazione;
■ aggiornamento periodico dell’ambito del trattamento cui possono accedere o prendere
■ visione gli addetti alla gestione o manutenzione degli strumenti elettronici;
■ protezione degli strumenti da accessi non consentiti;
■ sistemi di effettuazione di copie di sicurezza e di ripristino;
■ documento programmatico sulla sicurezza;
■ codici identificativi per il trattamento di dati riguardanti lo stato di salute, la vita sessuale nell’ambito di trattamenti effettuati da organismi sanitari;
Le misure minime di sicurezza specificate nell’allegato B – Disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza – riguardano:
■ il trattamento dei dati è permesso solo ai soggetti appositamente incaricati;
■ gli incaricati devono essere in possesso di credenziali di autenticazione o di un codice
identificativo (login) associato ad una parola chiave (password);
■ la password deve essere conosciuta solo dall’incaricato cui appartiene;
■ agli incaricati devono essere fornite le necessarie istruzioni riguardo al comportamento da tenere nei confronti degli strumenti utilizzati, cioè che quando ci si allontana dal
posto di lavoro non si deve lasciare incustodito lo strumento elettronico, oltre al corretto uso dei login e delle password;
■ la password deve essere composta da almeno 8 caratteri, o nel caso il sistema non li
accetti, da un numero di caratteri pari a quello consentito dal sistema;
■ la password deve essere modificata dall’incaricato almeno ogni 6 mesi;
■ nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari la password deve essere modificata almeno ogni 3 mesi;
■ lo stesso login non può essere assegnato a soggetti diversi nemmeno in tempi diversi;
■ i login non utilizzati per un periodo di 6 mesi devono essere disattivate, eccetto che le
stesse siano assegnate a lavori discontinui o eventuali (manutenzione);
■ le credenziali devono essere disattivate nel momento in cui l’incaricato per la qualità
che lo autorizzava ad effettuare determinate operazioni;
■ deve essere prevista una figura professionale che sia depositaria delle credenziali di
autenticazione al fine di permettere l’accesso alle banche dati in caso di necessità.
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Almeno ogni anno devono essere riviste le autorizzazioni degli incaricati.
Almeno ogni 6 mesi devono essere aggiornati i programmi di protezione del sistema.
Almeno ogni settimana deve essere effettuato il salvataggio dei dati.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza che deve essere redatto entro il 31 dicembre 2005 poi deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, deve contenere:
■ l’elenco dei trattamenti di dati personali;
■ la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito del trattamento;
■ l’analisi dei rischi;
■ le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati;
■ i sistemi di protezione delle aree dove sono custoditi i dati;
■ la descrizione delle modalità di ripristino in caso di danneggiamento o di distruzione
delle banche dati;
■ gli eventuali corsi di informazione per gli incaricati;
■ la descrizione dei criteri di trattamento e di sicurezza da adottare nel caso in cui il trattamento sia affidato a soggetti esterni.
Il trattamento di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici, cioè su supporto cartaceo, è
ammesso solo se protetto dai seguenti accorgimenti:
■ aggiornamento periodico dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
■ introduzione di procedure che abbiano come fine quello della custodia dei documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei loro compiti;
■ conservazione dei documenti in archivi ad accesso selezionato con identificazione degli incaricati.
Per questi trattamenti il titolare dovrà:
■ fornire istruzioni scritte agli incaricati riguardo il controllo e la custodia dei documenti
necessari al trattamento;
■ identificare e registrare i soggetti ammessi nei luoghi in cui si svolge il trattamento al
di fuori dell’orario di lavoro;
■ autorizzare preventivamente le persone a cui è consentito l’accesso agli archivi, soprattutto quando questi non sono protetti elettronicamente.
Sanzioni
ILLECITO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Omessa o inidonea informativa
all’interessato
Da € 3.000
a € 18.000
Omessa o inidonea informativa
per dati sensibili o giudiziari
Da € 5.000
a € 30.000
Illegittima cessione dei dati
Da € 5.000
a € 30.000
Omessa informazione o esibizione
di documenti al garante
Da € 4.000
a € 24.000
SANZIONE PENALE
Trattamento illecito di dati
da parte di soggetti pubblici
per scopi non istituzionali
Se il trattamento causa un danno:
reclusione da 6 a 18 mesi.
Se è effettuato in violazione delle regole
relative alla comunicazione o diffusione:
reclusione da 6 a 24 mesi.
False dichiarazioni e notificazioni
al Garante
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Omessa adozione
delle misure minime
Inosservanza di provvedimenti
del Garante
Da € 10.000
a € 50.000
Reclusione fino a 2 anni
Reclusione da 3 mesi a 2 anni
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Istituto di Formazione e Assistenza allo Sviluppo
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese