AGGIORNAMENTI Notizie varie
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AGGIORNAMENTI Notizie varie
AGGIORNAMENTI Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione Curata da Francesco Boni trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it Mese di OTTOBRE 2009 Sommario: Notizie varie Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai Dalla Lista Sigillo Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali Scadenzario Segnalazione di giurisprudenza Giurisprudenza tributaria Diritto internazionale Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture Segnalazioni di siti web e programmi Agenda di incontri di interesse notarile Notizie varie Lombardia trasmissione degli atti in materia di certificazione energetica a mezzo posta elettronica certificata È operativa dal 1° ottobre 2009 , la convenzione tra il Consiglio Nazionale del Notariato, il Comitato Regionale Notarile Lombardo e Cestec S.p.A. (Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle piccole e medie imprese lombarde) per la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata delle copie degli atti ai sensi dell'art. 27 comma 17nonies della Legge Regionale Lombardia 24/2006. I notai trasmettono le copie degli atti ai sensi dell'art. 27 comma 17- nonies della Legge Regionale Lombardia 24/2006 a Cestec S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata. Si ricorda che ogni notaio è fornito di un indirizzo PEC tipo [email protected] . Da parte sua, Cestec S.p.A. istituirà uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata che verrà comunicato mediante pubblicazione sulla pagina internet http://www.cened.it/notai . I notai dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla registrazione, copia autentica in formato PDF dell'atto stipulato certificata conforme e sottoscritta a mezzo firma digitale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 82/05 Codice dell'amministrazione digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata così istituito. Tale modalità di trasmissione sarà operativa fino a quando non sarà sostituita da altra modalità che sarà concordata con altra convenzione modificativa della presente. Osservazioni al rapporto sulle libere professioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato un documento contenente osservazioni al rapporto sulle libere professioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con riferimento alle caratteristiche peculiari del Notariato. Il documento è stato inviato al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera ed al Ministro della Giustizia, nonché, per conoscenza, al Presidente dell’Autorità Garante. Esso tocca argomenti che hanno interessato da vicino la politica del Notariato nel corso di questi difficili anni, tra i quali la tariffa, le società multidisciplinari, l’obbligo di indicazione dell’ora di sottoscrizione, l’obbligo di lettura delle scritture private autenticate, la pubblicità. Esso riafferma la peculiarità del Notariato titolare di una pubblica funzione e pertanto la sua specificità, in relazione alle problematiche della concorrenza, in stretta connessione con la garanzia di imparzialità e di obbligo della prestazione che la legge ci impone. Aver mantenuto impregiudicata la questione della inderogabilità della tariffa, in presenza di una incertezza interpretativa che in sede politica, in quel momento, non consentiva una presa di posizione assolutamente certa, pena l’immediata risposta con strumenti normativi che avrebbero chiuso il discorso per sempre a nostro sfavore, consente oggi – alla luce dell’evoluzione favorevole anche in sede giurisdizionale, europea e nazionale – di dispiegare tutte le argomentazioni a favore della nostra peculiarità e di rafforzare il lavoro per il conseguimento di quell’obiettivo che mai era stato abbandonato nemmeno nei momenti più difficili. In particolare va sottolineato il fatto che, su quest’ultimo tema, le argomentazioni del Consiglio Nazionale vanno collocate in un contesto di discussione generale ancora in evoluzione. Per questo il Consiglio sta elaborando una proposta di riforma complessiva della tariffa, da porre all’attenzione del AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 1 Ministro della Giustizia, che possa rispondere alle esperienze di semplicità, trasparenza e inderogabilità in relazione alle prestazioni collegate alla pubblica funzione. Dal notiziario On-line del CNN 2 ottobre 5 ottobre 7 ottobre 12 ottobre 15 ottobre ■ Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 9-2009/E Acquisto da parte degli IACP di immobili aventi caratteristiche di edilizia residenziale pubblica sottoposti a procedure esecutive immobiliari o a procedure concorsuali 1. Testo della legge e sue finalità. 2. Presupposti per l'applicazione della norma. 3. Destinatari e soggetti. 4. Cessione in proprietà. Modalità e tempi. 5. Problemi di diritto transitorio. 6. Legge statale e legge regionale. 7. Suggerimenti operativi. ■ Legislazione LEGGE 3 ottobre 2009, n. 141 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (GU n. 230 del 3-10-2009) (in vigore dal 4 ottobre 2009) ______________________________ ■ Studi Civilistici Studio n. 411-2009/C Dismissione dei beni pubblici e beni culturali alla luce della più recente normativa 1. Normativa; 2. Cartolarizzazione e funzione della SCIP; 3. Disciplina precedente; 4. Disciplina successiva; 4.1. Art. 57-bis del codice dei beni culturali; 4.2 Soppressione della SCIP; 4.3. Conclusioni ■ Prassi Agenzia del Territorio DETERMINAZIONE 29 settembre 2009 (GU n. 232 del 6-10-2009) Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione. ■ Studi di Impresa Studio n. 132-2009/I Gruppi di società basati sull’attività di direzione e coordinamento e diritto di recesso nelle ipotesi di trasformazione con mutamento dello scopo sociale e di modifica dell’oggetto sociale della capogruppo (art. 2497-quater, primo co., lett. a) c.c.) Sommario.1. Premessa. L’articolo 2497 quater c.c., primo co., lett. a) c.c.). La ratio della norma alla luce della legge delega e della riforma del 2003, nel quadro della nuova concezione del recesso come rimedio a tutela del socio di minoranza; 2. La trasformazione della capogruppo con mutamento dello scopo sociale come causa di recesso “di diritto”. Le trasformazioni eterogenee. Le delibere di mutamento dello scopo e non dell’organizzazione come causa di recesso (trasformazioni eterogenee di scopo); 3. Le modifiche dell’oggetto sociale della capogruppo. Diverso settore di attività o merceologico e altro. Alterazione attuale e potenziale. Le modalità dell’alterazione: significati delle locuzioni “sensibile e diretto”. Le “condizioni economiche e patrimoniali” della società soggetta a direzione e coordinamento. La variabile dei vantaggi compensativi; 4. Questioni comuni alle due cause di recesso. Il presupposto dell’attività di direzione e coordinamento. L’assunzione delle delibere di trasformazione e di modifica dell’oggetto sociale dalla stessa capogruppo. Derogabilità della disciplina. Possibilità di previsione di ulteriori casi di recesso nello statuto della società diretta e coordinata. Termini e modalità di esercizio del recesso. Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 14 agosto 2009 (GU n. 239 del 14-10-2009 - Suppl. Ordinario n.188) Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 agosto 2009. Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai Quesito 475-2009/C 200-2009/I n. 139-2009/T Abstract Vendita a trattativa privata da parte del curatore fallimentare e condono edilizio E’ stato chiesto se il Curatore del fallimento debitamente autorizzato possa stipulare un atto di vendita qualora l'immobile sia abusivo e se l'acquirente possa in tal caso avvalersi della possibilità di sanare l'abuso come previsto dall'articolo 46 comma 5 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (in altre parole si chiede se la vendita a trattativa privata possa consentire all'acquirente di sanare l'abuso, visto che l'art 46 usa il termine "aggiudicatario", tale disposizione prevede infatti che “le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali e l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”). Secondo l’Ufficio nell’ambito di tali atti traslativi rientrano a pieno titolo le vendite e gli altri atti di liquidazione ex art. 107 l. fall., per i quali è imposto il ricorso a procedure competitive e fra di esse rientra anche la vendita a trattativa privata, che avviene con modalità semplificate. Applicabilità delle cd. agevolazioni “prima casa” ad un fabbricato in corso di AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 2 n. 732-2007/C n.205-2009/I n. 188-2009/C trasformazione da non abitativo ad abitativo E’ stato chiesto se sia possibile usufruire dei benefici “prima casa” per l’acquisto di un immobile classificato nella categoria C/2 (locale deposito) ma oggetto di lavori di ristrutturazione, debitamente autorizzati, diretti a trasformare il bene stesso in una casa di civile abitazione (con impegno alla presentazione dell’istanza per la necessaria variazione catastale dopo l’ultimazione dei lavori). Si riscontrano alcune pronunce giurisprudenziali favorevoli all’applicabilità dei benefici fiscali in esame all’acquisto di un immobile avente destinazione diversa da quella abitativa, «ma con progetto approvato e relativa licenza di trasformazione in abitazione», … considerato che la legge richiede che oggetto del trasferimento sia un fabbricato strutturalmente adeguato ad essere destinato all’uso, non occorrendo che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto». La fattispecie non è stata invece oggetto di specifici interventi da parte dell’Amministrazione finanziaria; tuttavia appare ragionevole ritenere che per essa possano valere considerazioni analoghe a quelle svolte espressamente con riferimento al fabbricato in corso di costruzione. L’Ufficio ritiene sia necessario avere un permesso di costruire o una DIA riferiti ad una costruzione avente destinazione abitativa; i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla registrazione dell’atto di acquisto e solo successivamente l'Amministrazione potrà controllare l'effettiva spettanza del beneficio, provvedendo al recupero dell'imposta nei casi in cui i lavori non siano ultimati o, in caso contrario, qualora il contribuente abbia costruito un'abitazione "di lusso". In conclusione, pertanto, nel caso di acquisto di un immobile destinato a divenire ad uso abitativo a seguito di ristrutturazione e che presenti in fieri le caratteristiche di abitazione non di lusso, dovrebbero essere concesse le cd. agevolazioni “prima casa” se sono stati rilasciati i relativi permessi edilizi ed i lavori di ristrutturazione sono iniziati, salvo la verifica, terminati i lavori, della sussistenza di un’abitazione non di lusso. Fabbricato rurale, vincolo di destinazione e commerciabilità E’ stato chiesto quali possano essere le conseguenze del cambio di destinazione d’uso di un fabbricato rurale oggetto di vincolo (unitamente al terreno agricolo) costituito dal proprietario coltivatore per ottenere concessione edilizia per edificare in zona agricola secondo il tuttora vigente piano regolatore (il mutamento della destinazione avverrebbe attraverso la cessione ad un artigiano destinerebbe il fabbricato a propria abitazione). L’Ufficio ha risposto che gli abusi edilizi che incidono sul piano della commerciabilità sono solo quelli primari (gli abusi di prima edificazione) mentre non incidono quelli di minor rilievo, compresi quelli consistenti nel mutamento di destinazione senza autorizzazione oppure senza concessione, nei limitati casi nei quali questa sia richiesta, soprattutto per effetto di normativa regionale. Ed appare del tutto indifferente che il mutamento di destinazione sia stato realizzato su area sottoposta a vincolo o meno. Questo principio dovrebbe valere a maggior ragione per vincoli derivanti da impegni del privato nei confronti della pubblica amministrazione. In definitiva l’impegno a mantenere la caratteristica di fabbricato rurale non sembra tale da incidere su un’irregolarità urbanistica così grave da pretendere l’incommerciabilità del bene. S.r.l. unipersonale, morte del socio e mancanza di eredi E’ stato chiesto quale sia la sorte di una SRL uni personale in caso di morte dell’unico socio, senza eredi (in cui subentra lo Stato); se si sia verificata una causa di scioglimento ad esempio per continuata inattività dell'assemblea e in tal caso chi debba procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della società. Premessi alcuni richiami all’art.586 C.C. (per mancanza di successibili in senso assoluto), ed ai concetti di eredità giacente e di eredità vacante (nel caso cui si ignori l’esistenza di successibili), l’Ufficio ha precisato che solo nel caso in cui sia assolutamente certo che non vi siano successibili entro il sesto grado non si fa luogo a giacenza dell’eredità. Diversamente il curatore, alla cui nomina provvede il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, può compiere atti sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione. Se, invece, si è certi dell’inesistenza di successibili, l’acquisto da parte dello Stato è automatico. E’ ben probabile che, pur nell’automaticità dell’acquisto (che opera di diritto, senza necessità di accettazione da parte dello Stato, e che comunque dà luogo ad una responsabilità intra vires hereditatis), la società non abbia svolto alcuna attività per diverso tempo, né si sia provveduto alla approvazione dei bilanci, con conseguente operare della causa di scioglimento prevista dal n. 3 (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea) dell’art. 2484 c.c. In tal caso sarebbe però necessario, al fine del prodursi degli effetti dello scioglimento, che l’organo amministrativo della società provveda alla iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione. Dovrebbe quindi essere il nuovo socio - lo Stato - a provvedere alla nomina del nuovo amministratore e a decidere sulle sorti (proseguire l’attività ovvero dar seguito allo scioglimento e procedere alla liquidazione) della s.r.l. Erronea indicazione dei dati anagrafici e atto di rettifica E’ stato chiesto se l’errore nell’indicazione dei dati anagrafici di un acquirente in un contratto di compravendita che costituisce titolo di provenienza di un negozio da stipularsi, comporti la necessità di procedere a rettifica. L’Ufficio ha distinto il caso in cui l’errata indicazione dei dati anagrafici della parte riguardi esclusivamente l’atto di provenienza da quello in cui l’errore si sia ripercosso anche sulla nota di trascrizione. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 3 n. 197-2009/I a) Per quel che riguarda l’atto, destinato pertanto ad avere effetti soltanto nei rapporti tra le parti, si ritiene che la rettifica del documento in cui sia indicato erroneamente o il giorno, o il mese o l’anno di nascita di una delle parti non sia strettamente necessaria e non inficia la validità del trasferimento, laddove si tratti di un errore materiale, oggettivamente rilevabile, che non ha determinato alcun errore sull’identità dell’altro contraente né alcuna discrepanza tra volontà e dichiarazione. Se l’errore materiale non è tale da creare incertezza circa l’effettiva identità del contraente, considerate anche le altre circostanze che hanno concorso alla sua realizzazione in sede di stipula, non preclude la possibilità di stipulare successivi atti traslativi dei beni; ciò non esclude, tuttavia, che, qualora il notaio incaricato della stipula dell’atto di rivendita dovesse ritenerlo opportuno a fini di maggiore chiarezza, lo stesso può senz’altro provvedere ad integrare o modificare il precedente rogito con un autonomo atto di rettifica, anche unilaterale, o nello stesso atto notarile richiesto. In tal caso, sembra legittimamente invocabile la prassi secondo la quale è sufficiente indicare l’errore in cui si incorse nel primo atto o in sede di costituzione delle parti o in sede di premessa del successivo atto di rivendita del bene, precisandone le esatte generalità. b) Diverso è invece il caso in cui l’errore dell’atto si sia ripercosso anche sulla nota di trascrizione, con la conseguente opponibilità ai terzi della vicenda traslativa. La rettifica dell’atto di provenienza, infatti, potrebbe rilevarsi opportuna al fine di effettuare la trascrizione in base ai dati anagrafici esatti in modo da garantire la continuità delle trascrizioni e assicurare l’opponibilità ai terzi dei successivi trasferimenti. Sebbene nella prassi sia invalso il ricorso ad un “atto di rettifica”, c’è dottrina che ritiene l’atto di rettifica superfluo rispetto alle finalità perseguite dalle parti concludendo che “la trascrizione in base alle generalità esatte può essere effettuata allegando all’atto pubblico un estratto integrale dell’atto di nascita della parte erroneamente identificata, accompagnato eventualmente da una certificazione dell’ufficiale di stato civile dalla quale risulti l’inesistenza di una (diversa) persona le cui generalità coincidano con quelle risultanti dall’atto pubblico. In tal caso il rifiuto del Conservatore dei RR. II. di provvedere alla trascrizione della nota nella quale vengano indicate le esatte generalità della parte erroneamente identificata nell’atto pubblico, dovrebbe considerarsi illegittima ai sensi dell’art. 30 della legge 25 giugno 1943, n. 540”. L’Ufficio ha concluso che nessuna norma pone un obbligo di effettuare la rettifica di atto esclusivamente sulla base di atto bilaterale o comunque facendo intervenire necessariamente nell’atto di rettifica tutti i soggetti che hanno presenziato alla stipula dell’atto da rettificare. Questi, in estrema sintesi, i motivi che suffragano questa conclusione: a) la mancanza di norme in senso contrario; b) la portata ridotta che ha l’atto di rettifica quanto ad identificare il bene negoziato; c) l’esigenza, specie in ordine ai dati catastali, di un pubblico archivio in grado di identificare senza possibilità di dubbio l’esatta identificazione catastale del bene; d) l’avvertenza che un atto correttivo non può mai essere utilizzato in sostituzione di una portata negoziale sostanziale, bensì esclusivamente allo scopo di correggere errori per altra strada facilmente avvertibili; d) l’esigenza di ricorrere all’atto di rettifica allo scopo di evitare errori nelle successive negoziazioni immobiliari, con l’avvertenza, comunque, che l’atto di rettifica non può mai determinare una modifica sostanziale del negozio posto in essere. Quanto al problema relativo alla formalità per l’attuazione della pubblicità dell’atto di rettifica, esistono al riguardo due orientamenti: 1) secondo autorevole dottrina (GAZZONI) la formalità in questione è quella dell’annotazione perché la rettifica non determina la risoluzione del primitivo contratto né una sostituzione di carattere latamente novativo, anzi, il contratto è rafforzato nel suo vigore e mantiene i propri effetti traslativi nonché l’efficacia che deriva dell’esser stato trascritto; 2) secondo altra parte della dottrina (ETTORRE – SILVESTRI), invece, anche in considerazione della novella della legge 52/1985, la formalità per ovviare agli errori materiali cui si è incorsi nella stipulazione degli atti o nella redazione delle note di trascrizione sarebbe comunque necessariamente quella della trascrizione. Concessione di ipoteca da parte di s.r.l. a favore della controllante E’ stato chiesto se sia legittima la concessione di un’ipoteca da parte di una SRL a garanzia di un mutuo, concesso ad un’altra SRL, unico socio della prima, entrambe rappresentate dal medesimo amministratore unico. Con riguardo al profilo della potenziale estraneità dell’operazione rispetto all'oggetto sociale, è da rilevare che sia la dottrina sia la giurisprudenza prescindono, nella valutazione delle singole attività, da una visione formalistica: la possibilità di ricomprendere un atto nell'oggetto sociale non dipende, cioè, dal semplice fatto che esso sia espressamente contemplato nella clausola dell’atto costitutivo che definisce l'ambito operativo della società, bensì dalla concreta aderenza dell'atto in questione all'attività commerciale per il cui svolgimento la società è stata costituita. Alla valutazione di estraneità di un atto rispetto all’oggetto sociale può giungersi, dunque, solo a seguito di un accertamento di merito, che comunque non compete al notaio. Con riguardo al potere gestorio degli amministratori, va precisato che nelle SRL (come nelle SPA), a seguito della riforma, gli amministratori, in assenza di specifica indicazione nell'atto costitutivo o nell'atto di nomina, hanno il potere di rappresentanza generale della società, limitata solo dalla legge e non più, come in passato, dall'oggetto sociale (eventuali limitazioni a tale potere, risultanti dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, pur se pubblicate, non sono di regola opponibili a terzi, con la conseguenza che l'atto posto in essere dall'amministratore è vincolante per la società, salvo il caso in AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 4 n. 77-2009/T n. 208-2009/I cui la società riesca a dimostrare che i terzi abbiano intenzionalmente agito a suo danno, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta pubblicazione della limitazione nel registro delle imprese. Ovviamente il compimento di un atto estraneo all’oggetto sociale continua ad essere fonte di responsabilità, per gli amministratori, nei confronti della società. Con riguardo al problema del possibile conflitto di interessi, viene in questione il primo comma dell’art. 2475-ter cod. civ. (norma che ricalca la disciplina dell’art. 1394 cod. civ.): “i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. Non potrebbe neppure escludersi un possibile rilievo penale della condotta, ex art. 2634 cod. civ. (Infedeltà patrimoniale), reato di danno, procedibile a querela della persona offesa. E’ stato anche ricordato come il comportamento infedele degli amministratori possa essere contestato nell’eventuale sede fallimentare, attraverso l’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l. fall. (in sede penale potrebbe venire in questione l’art. 223 l. fall. – Fatti di bancarotta fraudolenta). Verbali societari – imposte fisse di registro Un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ha diramato il 10 aprile 2009 una nota (prot. 37236), nella quale viene specificato che “gli atti contenenti più disposizioni in materia societaria non configurano un negozio complesso (tassabile ai sensi del secondo comma dell’art. 21 TUR), sussistendo, invece, una connessione funzionale tra le diverse disposizioni, ancorché riunite in un unico contesto. Quindi, si è in presenza di una pluralità di negozi collegati tra loro e riconducibili a distinti schemi causali funzionalmente connessi: ne consegue che ciascuna disposizione deve essere assoggettata ad autonoma tassazione, ai sensi del primo comma del citato art. 21, del d.p.r. 131/1986, con applicazione di tante imposte fisse (€ 168) quante sono le disposizioni rilevate”. La questione è stata sottoposta al Garante del contribuente, sulla base del disposto di cui all’art. 13 della L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). E’ stato ricordato che già la Ris. Min. Fin. Dir. Gen. II.II. del 5 giugno 1991, n. 529 chiarì che è “contrario a ogni logica applicativa del tributo di registro ritenere che quando in un verbale di assemblea siano contenute più modifiche statutarie debba corrispondersi un'imposta fissa per ciascuna modifica. Invero, ciò che soggiace all'obbligo di registrazione è il verbale contenente le modifiche statutarie e non il cumulo, discutibile (a livello di cernita) anche da un punto di vista pratico, delle modifiche stesse. Pertanto, le modifiche statutarie, a prescindere dal loro numero e dalla loro maggiore o minore rilevanza, non possono comportare affatto una pluralità di tasse fisse in quanto la loro imposizione si esaurisce nell'unica tassa fissa che colpisce il relativo verbale. L'inciso "altre modifiche statutarie ..." va dunque semplicemente inteso nel senso residuale e onnicomprensivo che deve logicamente essergli attribuito e non in quello di far assumere autonoma rilevanza impositiva a ciascuna delle ripetute modifiche statutarie”. Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Bari in relazione ad un atto avente ad oggetto una cessione di quote e contestuale trasformazione di s.a.s. in s.r.l. ha statuito che non è “legittimo percepire in sede di registrazione degli atti in esame due imposte fisse per ciascuna delle disposizioni contrattuali. Infatti, il Ministero Finanze, con la Circolare n. 250529 del 4 febbraio 1982 ha chiarito che un atto contenente convenzioni plurime, assoggettabili di per sé ciascuna ad ammontare d’imposta inferiore a quella fissa, deve scontare una sola imposta fissa, sia in primo luogo per la prevalente considerazione che unica è la formalità di registrazione, sia nel fatto che la registrazione è un servizio pubblico e che la somma a cui essa si riferisce rappresenta il costo minimo del servizio reso dalla pubblica Amministrazione. Pertanto appare inequivocabilmente simile a una tassa richiesta quale corrispettivo del servizio reso dallo Stato” (CTP di Bari, n. 143 del 18 maggio 2009, non edita. La giurisprudenza di merito sembra ritenere l’imposta di registro in misura fissa come tassa d’atto che assume a presupposto la presentazione del documento ed è dovuta quale remunerazione del servizio amministrativo di registrazione. Revoca della delibera di scissione E’ stato chiesto se, dopo la stipula di un atto di scissione, riscontrato il rifiuto di iscrizione da parte del Registro delle Imprese (per via della mancata decorrenza dei termini per l'opposizione tenendo conto della sospensione feriale del Tribunale): - sia possibile procedere alla revoca dell'operazione di scissione con verbale di assemblea totalitaria, da iscrivere prima del decorso del termine per l'opposizione dei creditori sociali richiesto dal Registro delle Imprese per procedere all'iscrizione dell'atto di scissione; - sia sufficiente un verbale di assemblea o se debbano intervenire successivi ulteriori atti per la revoca; - l'assemblea possa deliberare, contestualmente alla revoca dell'operazione di scissione, anche la messa in liquidazione volontaria della società. L’Ufficio ha risposto che per quanto riguarda la revoca della delibera di fusione o di scissione, si ritiene che tale revoca sia possibile fino all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione. La delibera, infatti, non produce di per sé alcuna modifica statutaria, essendo ciò rimesso all’atto di fusione o scissione (sicché nulla vieta che la stessa possa essere revocata sino al momento dell’atto di fusione o scissione); successivamente a tale momento, il termine ultimo è dato dall’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, che determina l’efficacia erga omnes dell’effetto dell’operazione). AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 5 n. 213-2009/I n. 146-2009/T n. 189-2009/I D'altro canto la revoca della delibera potrebbe essere opportuna per l'assemblea per evitare che gli amministratori, sentendosi investiti dalla delibera di fusione del potere di portare a compimento l'operazione, possano concludere la stessa anche laddove l’assemblea abbia mutato parere sull'opportunità della fusione. Quanto alla necessità dell’iscrizione della delibera di revoca, per taluni si tratterebbe di un esempio di atto oggetto di “iscrizione atipica”, sebbene si sia in senso dubitativo rilevato come non si tratti di una delibera portante modifica statutaria e che la stessa non è espressamente assoggettata ad iscrizione. Non sembrano esservi ragioni ostative a che l’assemblea deliberi, contestualmente alla revoca dell'operazione di scissione, anche la messa in liquidazione volontaria, pur trattandosi di delibere fra loro autonome. Questioni in tema di società consortile a r.l. E’ stato chiesto all’Ufficio: a) se lo statuto di una società consortile a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. possa prevedere il voto per teste e non in rapporto alla quota capitale; La risposta è stata che non sembra possibile applicare, in forza della “mutualità” che connota la società consortile, la regola una testa un voto propria della società cooperativa, proprio perché diverso è il significato della mutualità consortile rispetto a quella cooperativa. In altri termini, non appare possibile traslare alla SRL consortile la regola per cui ciascun socio ha un voto, a prescindere dal valore della quota, di cui all’art. 2538, comma 2, c.c.. A tale risultato non si può pervenire nemmeno ricorrendo all’art. 2468 c.c., comma 3, cioè attribuendo nell’atto costitutivo, ai singoli soci particolari diritti riguardati l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, in modo da parificare il “peso” dei singoli soci sulle decisioni sociali, prescindendo dall’entità della partecipazione, posto che, secondo la miglior dottrina perchè la deroga alla proporzionalità fra la partecipazione e i diritti sociali non può riguardare il diritto di voto che, in linea con i principi ispiratori della riforma, rimane assicurato ad ogni socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. In definitiva, il risultato una testa un voto è conseguibile solo laddove si deroghi (in sede di conferimento iniziale o di aumento di capitale) alla proporzionalità fra conferimento e valore della partecipazione, ma non con una applicazione diretta del principio sancito dall’art. 2538, comma 2, alla società consortile, né con un “riequilibrio” realizzato attraverso la previsione di “particolari diritti”. b) se sia possibile che il medesimo statuto contenga in contemporanea la previsione del capitale e del fondo consortile La risposta è stata che la compresenza di un fondo consortile insieme al capitale sociale crea notevoli perplessità in quanto essi svolgono la medesima funzione riguardo al regime di responsabilità, ma secondo regole diverse. Per le società consortili la struttura societaria che esse rivestono porta a ritenere applicabili esclusivamente le norme poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, ivi comprese quelle relative al regime di responsabilità divenendo quindi inutile, se non contraddittoria, la compresenza del fondo consortile. Anche la giurisprudenza si è espressa in tal senso. Potrebbe invece essere fatto salvo il caso in cui al fondo consortile in questione debba essere attribuita una diversa funzione, che tradotta sulla disciplina capitalistica potrebbe corrispondere a quella di una particolare riserva costituita con i contributi ex art. 2615-ter, comma 2, c.c.. Il che vale comunque a privare di significato tecnico (nel senso, cioè, dell’art. 2615 c.c.) la riserva chiamata “fondo consortile”. c) se sia oggi ammissibile, dopo la riforma, la previsione dell'assemblea ordinaria e straordinaria nel senso che la straordinaria deliberi su quanto previsto dalla legge e dallo statuto, dal momento che la legge non prevede nulla per la S.r.l.. La risposta è stata che una previsione statutaria siffatta ha senso solo se si prevede nell’atto costitutivo il rinvio alla disciplina della s.p.a. ovvero si stabiliscano a priori le materie di rispettiva competenza, non essendovi altrimenti una disciplina di default applicabile. Agevolazione “prima casa” nell’acquisto del diritto di enfiteusi su abitazione E’ stato chiesto se spetti l’agevolazione fiscale “prima casa” per l’acquisto di un immobile urbano posseduto a titolo di enfiteusi dal venditore, essendo concedente il terreno il Comune. L’Ufficio ha risposto che la c.d. agevolazione “prima casa” spetta ai sensi del quinto comma dell’art.1, parte prima, tariffa, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n.131, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis. Il primo comma del predetto articolo contempla gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento…”. Senza addentrarci nella dottrina civilistica sull’argomento è pacifico che l’enfiteusi costituisce un diritto reale di godimento da parte dell’enfiteuta su un bene immobile di proprietà del concedente. Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500novies c.c. E’ stato chiesto se l’art. 2500-novies c.c. trovi applicazione nel caso in cui una SRL consortile si trasformi in SPA. L’Ufficio ha ricordato che i novellati artt. 2500-septies e 2500-octies oggi definiscono espressamente come trasformazione “il mutamento organizzativo che veda sulla linea di partenza o alla meta una società di capitali ed una società consortile”. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 6 n. 170-2009/I Le società consortili tuttavia si caratterizzino per l’adozione della struttura organizzativa delle società capitalistiche o delle società di persone, o delle società cooperative, secondo l’autonomia privata. Invero, sulla stessa qualificazione della fattispecie in oggetto in termini di vera e propria “trasformazione” la dottrina non appare unanime. Peraltro, il dato normativo appare risolutivo, considerando in ogni caso come trasformazione eterogenea, con applicazione della relativa disciplina, la trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa. La disposizione dimostra l’intenzione del Legislatore di dare un particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in consortile ed impedisce all’interprete di qualificare tale deliberazione come semplice modifica dell’oggetto. Quindi anche in tutti i casi di mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal Legislatore per la trasformazione eterogenea”. Qualificando il passaggio da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, la deroga maggiormente rilevante al regime ordinario delle modificazioni concernenti l’oggetto sociale è rappresentata dalla applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione. E’ importante ricordare che l’art. 2500-novies c.c. non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. Si ha quindi una generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni. Ciò implica, comunque, il rispetto del termine di sessanta giorni di cui al comma 2 dell’art. 2500novies. Scissione di S.p.A. e modificazione del prestito obbligazionario E’ stato chiesto se sia possibile la scissione di una SPA (che abbia in corso un prestito obbligazionario non convertibile) attraverso la costituzione di quattro nuove beneficiarie sulle quali frazionare i debiti, compreso il prestito obbligazionario in quattro tranches, non essendo possibile rimborsare i prestiti ed emetterne nuovi per non perdere i benefici fiscali già maturati. E’ stato chiesto se sia possibile giungere al risultato mediante deliberazione dei soci e degli obbligazionisti, con unanimità dei consensi e se la suddivisione dei prestiti possa essere considerata una modifica dei medesimi ed entro quali limiti. L’Ufficio ha concluso che se l’operazione venisse approvata con unanimità dei consensi, sarebbe possibile frazionare il prestito obbligazionario tra le società beneficiarie della scissione, verificando in concreto il rispetto dei limiti all’emissione di obbligazioni relativamente a ciascuna assegnataria dello stesso. Il frazionamento costituisce altresì una modifica delle condizioni del prestito, la quale richiede una specifica approvazione di tale modifica. L’Ufficio ha spiegato che l’emissione di un prestito obbligazionario costituisce un’operazione unitaria di finanziamento a titolo di mutuo da parte di terzi in favore della società. Trattandosi di un debito della società nei confronti di terzi, in caso di scissione della società emittente trovano applicazione gli artt. 2506-bis, comma 3 e 2506-quater, comma 3, c.c., relativi alla sorte dei debiti della scissa, e l’art. 2503-bis c.c., relativo ai diritti degli obbligazionisti per il caso di fusione, applicabile anche alle scissioni in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2506-ter, comma 5, c.c. Né l’unicità della fonte del rapporto obbligatorio, né l’uguaglianza dei diritti connessi a ciascun titolo, sembrano presentare delle caratteristiche tali da impedire il frazionamento del prestito obbligazionario tra più beneficiarie della scissione. Pur essendo unico l’atto dal quale è sorto il prestito obbligazionario, e nonostante il fatto che tutti i titoli emessi a fronte dello stesso prestito attribuiscono uguali diritti, ciascuna obbligazione costituisce un distinto rapporto giuridico intercorrente tra la società e il sottoscrittore del titolo. Tale autonomia dei singoli rapporti obbligatori intercorrenti tra la società emittente e ciascun sottoscrittore sembra consentire di suddividere il prestito tra le diverse beneficiarie della scissione. Tuttavia, se il prestito viene frazionato tra più beneficiarie, gli obbligazionisti, pur conservando diritti identici a quelli anteriori alla scissione, non si trovano più in una posizione reciprocamente paritaria, in quanto a causa della pluralità delle società beneficiarie tra le quali dovrebbe essere ripartito il prestito, la valutazione in merito all’affidabilità del soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio varia a seconda della società assegnataria del titolo di ciascun obbligazionista. L’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti allora giustifica la preclusione delle opposizioni individuali nell’ipotesi in cui la maggioranza degli stessi sia d’accordo sui termini dell’operazione, in quanto essa è basata sul presupposto che tutti gli obbligazionisti si trovino nelle medesime condizioni, sia con riferimento ai diritti ad essi spettanti, sia con riferimento alla situazione patrimoniale ed economica del soggetto debitore. Qualora tutti gli obbligazionisti approvassero l’operazione di scissione con frazionamento del debito, il consenso unanime degli stessi renderebbe superfluo il ricorso alla disciplina di cui all’art. 2503-bis c.c., escludendo l’eventualità di opposizioni individuali alla scissione. In alternativa all’unanimità dei consensi, la necessità di rendere paritaria la valutazione degli obbligazionisti in sede di approvazione della scissione ex art. 2503-bis c.c. potrebbe essere soddisfatta redigendo il progetto adottando degli accorgimenti tali da garantire l’uguaglianza di trattamento dei possessori di obbligazioni. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 7 n. 218-2009/I n. 232-2009/I Ad esempio, si potrebbe prevedere la ripartizione del prestito tra più beneficiarie con estrazione a sorte delle obbligazioni da assegnare in concreto a ciascuna di esse. Compatibilità della funzione notarile con l’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo E’ stato chiesto se l’esercizio della funzione notarile sia compatibile con l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo, con relativa iscrizione in Camera di Commercio per tale attività. La norma che qui interessa, l’art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; si tratta di una disposizione che, per opinione pressoché unanime, è di stretta interpretazione e l’elenco ivi contenuto è da considerarsi tassativo, e non esemplificativo, essendo consentita solo una interpretazione estensiva. Il legislatore ha inteso escludere dal notariato situazioni che potessero vanificare la tradizionale terzietà dell’ufficio notarile, vale a dire la sua posizione super partes e la sua sostanziale estraneità al commercio dei beni che si traduce in attività negoziale. Le norme sull’incompatibilità notarile hanno lo scopo di tutelare il decoro della professione sotto un duplice profilo: tenere lontani dalla professione stessa occupazioni che non si addicono alla dignità del notaio, e comunque evitare che il notaio resti eccessivamente assorbito in compiti diversi da quelli che gli competono in quanto tale. Sotto altro profilo, appare invece possibile delimitare il significato del termine “commerciante” alla sola impresa avente carattere “commerciale”, ai sensi dell’art. 2195 c.c., con esclusione, quindi, della attività agricola, e con esclusione, come affermato anche dalla dottrina, della partecipazione a società semplici che, per loro natura, non possono avere oggetto commerciale. E ciò in ragione sia dell’oggetto della attività svolta (non contemplato dall’art. 2 della legge notarile), sia della non assoggettabilità a fallimento, elemento, quest’ultimo, che rientrava senz’altro nella ratio della previsione dell’incompatibilità del commerciante con la funzione notarile. Occorre comunque valutare attentamente se l’attività concretamente svolta sia effettivamente inquadrabile nell’ambito dell’impresa agricola, e non di quella commerciale, e da ricordare che, in ogni caso, lo svolgimento di detta attività non deve essere tale da compromettere, in ragione del tempo che vi è dedicato, gli obblighi di assistenza connessi alla funzione notarile. Consorzio tra medici odontoiatri E’ stato chiesto se sia possibile per un'associazione tra medici odontoiatri costituita nel 1992 ai sensi della legge 23/11/1939 n. 1815 per "l'esercizio, in forma associata, della professione di medico in odontoiatria" ed, altresì, per un medico odontoiatra, titolare di Partita I.V.A, partecipare in qualità di soci ad una società consortile, che si proporrebbe di "promuovere e favorire lo sviluppo delle organizzazioni dei soci attraverso promozione e commercializzazione dei servizi dei soci, gestione di studi odontoiatrici, in Italia e all’estero, in territori diversi a quelli serviti direttamente dai soci, gestione delle attività di accreditamento e/o di convenzione presso enti del servizio sanitario nazionale, realizzazione di studi e ricerche relativi al settore della chirurgia odontoiatrica, ricerche di mercato, rapporti con i mass-media, corsi di formazione, corsi di aggiornamento e seminari per i soci e non soci". Per quanto attiene alla partecipazione ad una struttura consortile di soggetti “non imprenditori”, l’Ufficio ha ricordato che presupposto indefettibile per la partecipazione ad un consorzio è, infatti, la qualità di imprenditore commerciale, e tale requisito deve permanere durante lo svolgimento del contratto, in quanto un’eventuale cessazione determinerebbe il venir meno della ragione della stessa partecipazione al contratto associativo. Nel caso di specie, né l’associazione fra professionisti (medici odontoiatri), né il singolo professionista possono essere considerati “imprenditori”, e pertanto non appare ammissibile una loro partecipazione alla struttura consortile. Dall’esame della giurisprudenza, la risposta incontra un duplice limite: - in primo luogo l’esser o meno l’associazione professionale un autonomo centro di imputazione di interessi (riconoscervi, in altre parole, una soggettività giuridica), il che è operazione ermeneutica allo stato attuale tutt’altro che agevole, posta la contraddittorietà degli orientamenti in materia, e che risente, ovviamente, della particolare configurazione della singola associazione (se cioè si tratti di accordo volto esclusivamente alla redistribuzione dei guadagni tra gli associati o se invece si connoti per un quid pluris). E sul punto non è possibile evincere una conclusione tranquillizzante, sia per le pronunce oscillanti della Suprema Corte, sia per la continua evoluzione del contesto normativo; - in secondo luogo, anche ammesso che l’associazione professionale abbia una rilevanza esterna, la società dalla stessa costituita dovrebbe poi caratterizzarsi, sul piano dell’oggetto sociale, per la strumentalità rispetto agli scopi dell’associazione. Il che, quindi, già di per sé si traduce in notevoli perplessità sulla percorribilità della soluzione prospettata. Ma, quando la società si configura come “consortile”, manca, nello specifico, l’elemento della imprenditorialità in capo ai soggetti partecipanti, il che rende impossibile una risposta positiva al quesito. Dalla Lista Sigillo 14 ottobre G.PREVETE ha scritto: Leggo nelle Rassegne della RUN ed in particolare nelle FAQ che è possibile utilizzare per una compravendita più assegni trasferibili ciascuno di importo inferiore ad € 12.500 e che i medesimi assegni possono essere usati sia per il pagamento del prezzo sia per il pagamento della AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 8 20 ottobre mediazione. Sono perplessa, pensavo che la possibilità di usare assegni trasferibili fosse limitata all'ipotesi in cui l'intero pagamento complessivo fosse inferiore al limite fissato dalla norma, e così mi sono regolata fino ad oggi, ma per due atti successivi che devo stipulare contestualmente l'uso di più assegni trasferibili ciascuno inferiore ad € 12.500 mi risolverebbe una quantità di problemi pratici. Qualcuno può confermarmi la liceità della procedura? M.KROGH ha risposto: il limite all'emissione di assegni senza clausola di intrasferibilità resta fissato in euro 12.500. L'art. 49 del d.lgs. 231 del 2007 non prevede operazioni di cumulo di più assegni di importo inferiore per imporre l'obbligo di apposizione della clausola anche ad assegni di importo inferiore a 12.500. Il cumulo è previsto esclusivamente dal 1° comma dell'art. 49 in tema di limitazione all'uso di denaro contante e titoli al portatore. Non mi risulta che sia stato emesso altro parere o circolare che abbia superato l'interpretazione espressa nel parere n. 62 del 1997 dalla Direzione Generale del Tesoro (comitato antiriciclaggio). Ciò non toglie che un ingiustificato frazionamento del pagamento del prezzo in tanti assegni di piccolo taglio senza la clausola di intrasferibilità può costituire anomalia che, unitamente ad altri elementi, potrebbe far sorgere l'obbligo di segnalazione dell'operazione all'UIF come sospetta. Si tratterebbe, in questo caso, non di comunicazione di infrazione al MEF, ma di segnalazione di operazione sospetta all'UIF. In proposito, nelle avvertenze da osservare ai fini di una corretta segnalazione, l'UIF ha evidenziato quanto segue: "Gli indicatori di anomalia sono uno strumento di ausilio, peraltro non esaustivo nè di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni sospette; la ricorrenza di uno o più indicatori va interpretata come circostanza finalizzata all’avvio di un processo di valutazione del comportamento del cliente e delle possibili finalità delle operazioni messe in atto, che può concludersi o meno con l’invio della segnalazione. Si rammenta che mere violazioni alle limitazioni al trasferimento, tra soggetti diversi, di contante o di strumenti e titoli al portatore, quando non suffragate da elementi di sospetto, non debbono essere oggetto di segnalazione, ma di diretta comunicazione - pena sanzioni amministrative - al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data nella quale se ne è avuta notizia (art. 51 del DLGS 231/2007), secondo le competenze territoriali di cui al D.M. del citato dicastero datato 21.04.2006. Il ricorso a forme di frazionamento nel pagamento di una transazione non può essere, nella generalità dei casi, di per sé motivo sufficiente per l’invio di una segnalazione. " La comunicazione d'infrazione al MEF, ovviamente, dovrà essere effettuata in presenza di una violazione al disposto dell'art. 49 che nel caso prospettato non sussiste. Per completezza, va ricordato, che è in corso di pubblicazione il decreto correttivo antiriciclaggio che prevede novità importanti in tema di utilizzo del denaro contante nei pagamenti frazionati. Marcello Zazzaro ha scritto: Egregi Colleghi, sarei curioso di conoscere l'atteggiamento dei vari Uffici dell'Anagrafe comunali relativamente all'annoso problema della pubblicità delle convenzioni matrimoniali di cittadini stranieri. A quanto mi risulta, con la sola (?) eccezione del Comune di Reggio Emilia, i vari Uffici comunali provvedono alla trascrizione dell'atto di matrimonio di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, ma rifiutano, in seguito, qualsiasi successiva annotazione a margine della predetta trascrizione. Tale atteggiamento, tuttavia, sembra evidentemente confliggere con la facoltà riconosciuta ai medesimi soggetti stranieri, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 218/1995, di eleggere la legge nazionale italiana per la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali familiari. In concreto, nel momento in cui viene ad essere negata la pubblicità della convenzione, diviene del tutto sterile ed insignificante la scelta legittimamente operata; ciò con l'aggravante dell'inopponibilità ai terzi sia dell'eventuale scelta del regime della separazione dei beni quanto - e soprattutto! - quella della eventuale costituzione di un fondo patrimoniale (considerato il mero valore di pubblicità notizia della trascrizione della convenzione). Per la mia esperienza personale, in una sola occasione sono riuscito ad ottenere da un Comune l'annotazione della scelta del regime di separazione dei beni, operata contestualmente all'adesione al disposto della Legge n.218/95; per la cronaca, quel medesimo Comune, pentendosi di quanto fatto in quell'occasione, oggi respinge qualsiasi nuova richiesta, trincerandosi dietro le disposizioni del Ministero dell'Interno e dell'ordinamento di stato civile. Vi risulta qualche novità al riguardo? Giuseppe Iannello ha risposto: le cose stanno come dici. Io ho fatto una simile convenzione e, di fronte al rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di annotare la convenzione contenente la scelta della legge italiana e del regime della separazione dei beni, ho fatto ricorso al Tribunale di Parma, che proprio ieri - 19 ottobre - ha adottato il provvedimento che ordina l'annotazione. Così cresce il numero dei Tribunali - dopo quelli di Venezia (decreto 15 settembre 2006), Monza (decreto 31 marzo 2007) e Torino (14 maggio 2009) - che seguono giustamente la tesi liberista; resta ancora, a quanto pare, il problema di convincere il Ministero dell'Interno a cambiare opinione. Enrico Barone ha aggiunto: A completamento di quanto riportato dal collega Iannello, segnalo che anche il Tribunale di Pisa (decreto del 25 novembre 2008) segue la cosiddetta tesi liberista. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 9 29 ottobre Raffaele Trabace ha gentilmente messo a disposizione una raccolta di appunti (Studi e Quesiti CNN, dottrina e giurisprudenza) in materia di Certificato di Destinazione Urbanistica Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali UIF - Unità di Informazione Finanziaria Comunicazione 24 settembre 2009 Antiriciclaggio: schemi rappresentativi di comportamenti anomali da parte di imprese in crisi e usura Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs. 231/2007 – imprese in crisi e usura: è stata inviata al Consiglio Nazionale, e pubblicata anche sul sito internet dell'Unità di informazione finanziaria www.bancaditalia.it/UIF, la comunicazione operativa circa le segnalazioni di operazioni sospette nel caso di soggetti in difficoltà economica e finanziaria. Gli schemi operativi descrivono possibili anomalie sotto il profilo soggettivo e oggettivo che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari, l’origine dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni poste sotto monitoraggio. A) Operatività connessa all’azione della criminalità nei confronti di imprese in difficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi 1. Sotto il profilo soggettivo · acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziaria da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell’impresa o che non risultano svolgere attività imprenditoriale; · improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell’amministrazione dell’impresa; · ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi; · ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l’impresa, specie se non risulti trasparente l’eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo; · trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell’impresa in Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio. 2. Sotto il profilo oggettivo ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell’impresa; · improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall’estero; · effettuazione di operazioni che - per importo, modalità, localizzazione territoriale e controparti interessate - presentano caratteristiche che non hanno alcun collegamento con l’attività economica svolta dall’impresa; · ricezione di flussi rilevanti dall’estero - in particolare da Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio – per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento; · cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all’esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato; · cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante; · contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante riconducibili al c.d. “giro di assegni”. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 10 B) Operatività connessa al rischio di usura 1. Sotto il profilo soggettivo · movimentazione del conto palesemente sovradimensionata rispetto al profilo economico del titolare e del tutto incoerente con quella attesa in relazione all’attività dichiarata (persone fisiche prive di collegamenti con il mondo produttivo), sia per l’alta frequenza delle operazioni, sia per i volumi e le modalità tecniche delle stesse; · i soggetti "finanziati" operano in settori d’attività differenti o comunque non ricollegabili a quello del titolare del conto; spesso si tratta di “protestati” o comunque di persone in difficoltà economiche o finanziarie; · frequente movimentazione da parte del soggetto “finanziatore” di conti intestati ad altri soggetti su cui, a diverso titolo, ha delega a operare; · apertura ovvero utilizzo anomalo di rapporti sui quali sono versati effetti “al dopo incasso”, non giustificabile con il profilo soggettivo del cliente, specie se censito come “famiglia consumatrice”. 2. Sotto il profilo oggettivo · rapporti che presentano una movimentazione vorticosa e un sostanziale pareggiamento tra addebiti ed accrediti ; frequenti operazioni di versamento di assegni bancari e di contante, nonché presentazione di pagherò cambiari, quasi sempre in cifra tonda · frequenti operazioni di versamento di assegni “sotto la soglia” con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti; gli assegni versati e i pagherò presentati risultano spesso emessi da nominativi ricorrenti, per lo più coincidenti con i soggetti che negoziano gli assegni tratti dal titolare del conto; contestuali prelevamenti di contante, in occasione del versamento di titoli di credito, spesso utilizzando moduli di sportello; tra gli assegni tratti a scopo di "finanziamento" e quelli presentati a scopo di "rimborso" si riscontra un arco temporale breve e spesso uno spread a favore del titolare del conto; · frequenti "richiami” di effetti presentati all'incasso; frequenti “ritorni” di assegni ed effetti impagati, cui alle volte fa seguito il pagamento "a mani notaio" o il protesto. Scissione totale proporzionale e seguente cessione delle quote: quando è elusione? Agenzia delle In un’operazione di scissione aziendale, in mancanza di un concreto progetto imprenditoriale, Entrate Risoluzione n. 256/E che dia maggiore impulso all’attività, l’Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali e attribuire alla scissione il carattere dell’elusività. Con la risoluzione l’Agenzia delle del 2 ottobre 2009 Entrate ritiene elusiva un’ipotesi di scissione totale proporzionale di una S.n.c. in due società che avranno “in consegna”, rispettivamente, una il ramo operativo, l’altra lo stabilimento dove si svolge l’attività produttiva, con il dichiarato intento di vendere successivamente le partecipazioni relative al complesso aziendale detenute da parte dei soci persone fisiche. Oggetto: quesiti in materia di Comunicazione unica. Ministero dello Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa - Art.9 del d.l. n.7/2007: parere su Sviluppo Economico Nota del 1° ottobre problematiche connesse all'avvio dell'attività e all'applicabilità della normativa alle imprese artigiane. 2009, n.85801 AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 11 Camera dei Deputati - VI Commissione Finanze Interrogazioni a risposta immediata 7 ottobre 2009 Regime tributario delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili da parte di persone fisiche L'Agenzia delle entrate fa presente che con la risoluzione n. 395 del 22 ottobre 2008 è stato espresso l'avviso che i fabbricati già destinati - la data della loro cessione - alla demolizione in base ad un piano di recupero definitivamente approvato dal comune che preveda altresì un incremento della cubatura sull'area, ai fini del regime fiscale delle plusvalenze, sono da assimilare ad un'area edificabile: pertanto, la loro cessione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, genera plusvalenze imponibili, per le persone fisiche, anche laddove si tratti di fabbricati posseduti da oltre cinque anni. La fattispecie esaminata nella citata risoluzione, come riferisce l'Agenzia, è caratterizzata dalla circostanza che il piano di recupero, già approvato dal comune, prevedeva che il terreno in cui era ricompreso il fabbricato fosse sottoposto a trasformazioni richiedenti la demolizione degli edifici esistenti. In relazione alla particolare fattispecie appena richiamata, ad avviso dell'Agenzia, devono ritenersi confermate le predette conclusioni che individuano il bene che costituisce l'oggetto effettivo della compravendita, piuttosto che quello che appare solo formalmente quale oggetto del negozio. Pur essendo, infatti, il bene catastalmente descritto come fabbricato, la circostanza che esso ricada in un piano di recupero che ne preveda la demolizione e stabilisca un incremento delle cubature esistenti sull'area fa sì che oggetto della compravendita sia stato considerato non il fabbricato in quanto tale, ormai privo di valore, bensì l'area di insistenza dello stesso, caratterizzata dalla maggiore potenzialità edificatoria. La soluzione interpretativa fornita dall'Agenzia fa riferimento ad una ipotesi specifica e circoscritta e non può essere assunta a principio di carattere generale applicabile a diverse ipotesi di contratti di compravendita, aventi ad oggetto fabbricati ricadenti in un piano di recupero. In conseguenza della soluzione adottata, con la richiamata risoluzione n. 395 del 2008 è stata riconosciuta la possibilità, per il cedente, di rivalutare il costo fiscale dell'area di insistenza del fabbricato, da individuare sulla base di una perizia di stima (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 - come modificato dall'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, successivamente, dall'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 3 giugno 2008. n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), applicando l'imposta sostitutiva del 4 per cento entro il 31 ottobre 2008. Con riferimento alla opportunità di proporre una proroga dei termini per la rivalutazione dei terreni, il Governo non pone questioni ostative, ma sulla decisione va coinvolto anche il Parlamento e le Commissioni di merito. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 12 Agenzia Entrate “Scudo fiscale”, online la circolare con le istruzioni operative. Comunicato Stampa Lo scudo mette al riparo dall’inversione dell’onere della prova in base alla quale il del 10 ottobre 2009 contribuente deve dimostrare che le attività detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio non sono frutto di evasione fiscale. Inoltre, l’emersione è ammessa anche nel caso in cui le attività siano detenute all’estero per il tramite di trust. Queste sono alcune delle novità contenute nella circolare n. 43/E, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, con cui le Entrate dettano le istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione. In particolare, l’adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall’articolo 12 del d.l. 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Inoltre, l’emersione è ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le attività sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust. Possibilità di accedere allo scudo anche per le Cfc (controlled foreign companies – n.d.r.), con i relativi effetti che si producono in capo al socio persona fisica che ne detiene il controllo. Tra le novità, anche il divieto di utilizzare lo scudo nei confronti di società di capitali, nel caso in cui il contribuente che accede alla regolarizzazione ne sia il dominus. Il testo della circolare n. 43/E è disponibile sul sito internet dell’Agenzia. Su FiscoOggi sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema. Nella circolare, sono esaminate le seguenti fattispecie: · ambito soggettivo e oggettivo; · intermediari abilitati; · termine per l’effettuazione delle operazioni di emersione; · rimpatrio e regolarizzazione; · modalità di determinazione dell’imposta straordinaria sostitutiva; · contenuto della dichiarazione riservata; · adempimenti a carico degli intermediari; · effetti del rimpatrio e della regolarizzazione; · redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate; · redditi plusvalenti prodotti successivamente al rimpatrio; · modifiche alla disciplina sanzionatoria. La circolare, che contiene l’elenco dei Paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione, si conclude con il rinvio ai documenti della precedente prassi amministrativa. Ministero Economia Antiriciclaggio: le indicazioni del Ministero dell'Economia in caso di "scudo fiscale" La circolare contiene informazioni sull'operatività connessa con lo "scudo fiscale" di cui all'art. e Finanze 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, ai fini antiriciclaggio. CIRCOLARE 12 ottobre 2009 Rendita vitalizia come corrispettivo della cessione dei diritti di immagine: Agenzia Entrate trattamento tributario Risoluzione L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento tributario per un'operazione di n. 255/E cessione dei diritti di sfruttamento di immagine a fronte del pagamento di una rendita 2 ottobre 2009 vitalizia, precisando che l’imposizione della cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine, prima, e della rendita vitalizia poi, non configura un fenomeno di doppia imposizione, trattandosi di fattispecie impositive che danno luogo a due diversi presupposti reddituali. Istituto di ricerca dei TRASFORMAZIONE ETEROGENEA – aspetti civilistici, fiscali e contabili Il documento chiarisce che dopo la rimozione del divieto, anche le cooperative potranno dottori trasformarsi in società di capitali ma solo passando attraverso la perdita della mutualità, commercialisti ed mentre permangono perplessità sulla possibile trasformazione eterogenea delle società esperti contabili. unipersonali, giustificata soltanto dalla dimostrazione che detta operazione straordinaria si Documento 3 concretizzi in uno strumento giuridico destinato ad evitare la propria dissoluzione. Ottobre 2009 Permangono numerose perplessità sull’obbligo di redazione della perizia di stima, di cui all’art. 2500-ter C.C., non richiesta esplicitamente per la trasformazione eterogenea, ancorché la dottrina la reputi necessaria per talune fattispecie al fine di garantire la consistenza del patrimonio, con utilizzo della stessa quale base contabile iniziale del soggetto trasformato. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 13 Agenzia delle Entrate CIRCOLARE 27 ottobre 2009 n. 44/E Agenzia Entrate Provvedimento 28 ottobre 2009 Protocollo n. 158096/2009 Detassazione del reddito di impresa per l'acquisto dei beni strumentali La detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 opera a prescindere dal risultato di esercizio ottenuto, potendo pertanto concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir. È uno dei chiarimenti della circolare n. 44/E del 27 ottobre, con cui l'agenzia delle Entrate illustra la disciplina della "Tremonti-ter". Si tratta dell'agevolazione, introdotta dall'articolo 5 del Decreto Legge 78/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 102/2009), consistente nella detassazione dal reddito di impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 78/09) e fino al 30 giugno 2010. Ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione: la circolare chiarisce che la nuova agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato - anche se costituiti o che iniziano l'attività nel periodo che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 - in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla dimensione assunta e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi. Sono invece esclusi dall'agevolazione i soggetti esercenti attività non produttive di reddito d'impresa, quali, ad esempio, le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola svolta entro i limiti previsti dall'articolo 32 del Tuir, le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa. Viene inoltre precisato che la norma, non subordinando l'applicazione dell'agevolazione all'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili da parte dei soggetti interessati, può applicarsi anche nei confronti dei contribuenti interessati in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa anche se gli stessi, per regime naturale o per opzione, determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano regimi d'imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati. Ambito oggettivo: individuazione dei beni agevolabili; la circolare chiarisce che il beneficio spetta per l'acquisizione di tutti i beni, purché nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ("fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.") comunque impiegati all'interno del processo produttivo, ma con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono ovviamente esclusi dall'agevolazione i beni destinati alla vendita (beni merce). Rispetto alla precedenti agevolazioni, quindi, sono agevolabili anche quei beni che non presentano il carattere della strumentalità e, pertanto, indipendentemente dalla circostanza che si tratti o meno di beni ammortizzabili. Tale importante precisazione risolve i dubbi circa l'individuazione dei beni agevolabili derivanti dal rinvio dell'articolo 5 del decreto alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 contenente una classificazione delle attività economiche e non di singoli beni. A seguito dei chiarimenti forniti, devono pertanto ritenersi agevolabili gli investimenti in tutti i beni, purché nuovi, comprese parti e accessori, solo se espressamente inclusi nella divisione 28. Ai fini dell'agevolazione, precisa infine la circolare, non rileva la provenienza dei beni oggetto dell'investimento (da imprese italiane o estere). Ciò che importa, invece, è che i beni oggetto di investimento agevolato siano allocati in strutture situate nello Spazio economico europeo. La circolare fornisce chiarimenti, inoltre, in merito a specifiche modalità di effettuazione dell'investimento agevolabile (appalto, beni realizzati in economia, leasing, patto di riservato dominio. Con la circolare 44/2009, l'Amministrazione fornisce importanti chiarimenti in merito all'articolata disciplina della revoca dell'agevolazione prevista dai commi 3 e 3-bis della disciplina in commento. "Scudo fiscale": aggiornato il modello di dichiarazione di attività emerse Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009, sono stati modificati il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, approvati lo scorso 14 settembre. Le variazioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche apportate alla norma che ha introdotto lo scudo fiscale (articolo 13-bis decreto legge 78/2009) dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del "decreto correttivo" (d.l. 103/2009) e per effetto delle precisazioni fornite dall'Agenzia con la circolare n. 43/2009. Fra le novità recepite nel modello e/o nelle istruzioni, in primo luogo il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione, che è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010); rimpatrio e regolarizzazione, inoltre, possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate (articolo 167 e 168 del Tuir). In questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse. Nella modulistica, per gli effetti dei chiarimenti arrivati con la circolare 43/2009, è stato previsto che il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, purché ragionevolmente ravvicinata, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito. Il modello aggiornato deve essere utilizzato, in sostituzione di quello approvato il 14 settembre scorso, a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento. Tuttavia sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato, fino a tale data, la precedente versione. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 14 Scadenzario 1 ottobre 2009 4 ottobre 2009 29 novembre 2009 6 dicembre 2009 31 dicembre 2009 31 dicembre 2009 1 aprile 2010 26 giugno 2010 La procedura relativa alla comunicazione unica per la nascita dell’impresa debutta ufficialmente. Il periodo di sperimentazione durerà fino al 1.04.2010: a partire da tale data, la comunicazione unica diverrà il solo mezzo per avviare, modificare e cessare un’attività di impresa. Entra in vigore la legge di conversione del c.d. Pacchetto Anticrisi (iter iniziato il 1° luglio 2009 attraverso i D.L. 78 e 103) In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altri professionisti, l’art. 12, comma 7, del D.L. 185/ 2008, n. 185 dispone che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione – da adempiersi entro il 29 novembre 2009 – debba essere effettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombe l’obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi dei notai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazione sia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato a cura – o per conto – e sotto la responsabilità dei consigli distrettuali). Sono dichiarati fuori corso i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire-euro e in euro. A partire da questa data le marche per cambiali in lire, lireeuro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro non potranno essere rimborsati - lasciando il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzare sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie. Scadenza del termine per le agevolazioni PPC (applicabili anche agli acquisti dell’imprenditore agricolo professionale, iscritto nell’apposita gestione previdenziale) In tema di riordino delle IPAB Scade la proroga del termine – previsto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che procedano al riordino in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali). Entra in vigore ComUnica: avvio obbligatorio della trasmissione al Registro delle Imprese della Comunicazione Unica. DPCM 6 maggio 2009 (Gazzetta Ufficiale 152 del 3 luglio 2009) Legge 3 ottobre 2009, n. 141 (GU n. 230 del 3-10-2009) conversione con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del D.L. 78 del 2009. D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12, comma 7 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008) DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 26 maggio 2009 (GU n. 131 del 9-6-2009) Art. 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008) Art. 2, comma 10, legge 22.12.2008, n. 203 (Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008) L’art. 23, comma 13 del D.L. n. 78/2009, cd. “decreto anticrisi”, apporta modifiche al comma 8 dell’art. 9 del D.L. n. 7/2007. Essendo trascorsi dodici mesi dalla "emanazione" delle linee DM 26 giugno 2009 guida nazionali sulla certificazione energetica, gli AQE (Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 rilasciati entro il 24 luglio 2009 perdono i propri effetti e non luglio 2009) possono essere utilizzati per l'adempimento degli obblighi di dotazione e consegna agli acquirenti. Segnalazione di giurisprudenza AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 15 Cassazione Sentenza 15 giugno 2009 n. 24647 sez. III penale Cassazione Sentenza 18.09.2009 n. 20144 sez. I civile EDILIZIA opere abusive in zona vincolata Le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. (V. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009). Trascrizione – opponibilità - MATRIMONIO Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, in quanto le indicazioni riportate nella nota stessa consentono di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, od il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa. Poiché, infatti, l’unica disciplina dell’opponibilità a terzi di un atto è quella derivante dalla trascrizione e dalla conoscibilità legale dell’atto medesimo da parte del terzo, il provvedimento di assegnazione dell’abitazione nella casa familiare in tanto è opponibile oltre il novennio al terzo acquirente in quanto sia stato precedentemente trascritto. MUTUO ipotecario – ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO Cassazione Deve essere comunicata alla polizia tributaria ex l. n. 646/82 la stipula di un mutuo ipotecario che – Sentenza pur se l’ipoteca, malgrado la sua funzione di garanzia, influisce sul valore del bene su cui è iscritta in 3 agosto 2009 misura più o meno corrispondente all’incremento realizzato con la disponibilità della somma n. 31817 mutuata – incide se non sull’entità, certamente sulla composizione del patrimonio. sez. VI penale NOTAIO – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE – sostituti ed ausiliari Cassazione Il rapporto professionale che intercorre tra notaio e cliente si inquadra nello schema del Sentenza mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l’incarico 29.09.2009 assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c., dei sostituti e degli ausiliari di n. 20825 cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell’opera, con conseguente sez. III civile sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell’incarico. (Nella specie la S.C. ha confermato la responsabilità di un notaio che aveva affidato, per comodità nella presentazione degli atti - dichiarazione di successione - fuori sede, una pratica ad un altro collega il quale aveva provveduto con troppo ritardo tanto che il cliente aveva dovuto pagare soprattasse e sanzioni). FONDO PATRIMONIALE – BISOGNI DELLA FAMIGLIA Cassazione Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva Sentenza sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni 7 luglio 2009 (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni n. 15862 della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla sez. V civile costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Nell'enunciare il suddetto principio la S.C. ha precisato che vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi). FONDO PATRIMONIALE ED AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Cassazione Il fondo patrimoniale non funge da scudo contro l’Amministrazione finanziaria. Infatti, possono Sentenza essere sequestrati i beni della società della famiglia anche se vi sono confluiti prima 7.10.2009 dell’accertamento fiscale e della procedura di riscossione. n. 38925 CONFLITTO TRA PRIVILEGIO ED IPOTECA Cass. S.U. Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i 1 ottobre 2009 crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto n. 21045 preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. testo completo in www.cortedicassazione.it civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del Segnalazione di fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto D.Muritano preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice. CONTRATTO PRELIMINARE Cassazione Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i Sentenza crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto 1 ottobre 2009 preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una n. 21045 AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 16 sez. Unite Civili Cassazione Sentenza 7 settembre 2009 n. 19288 sez. II civile Cassazione Sentenza n. 16463 15/7/2009 particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice. CONTRATTO – PATTO COMMISSORIO La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell’ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita che rende applicabile all’intero contratto la sanzione dell’art. 1344 c.c. RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO – TERMINE DI PRESCRIZIONE In tema di responsabilità del notaio il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato. Giurisprudenza tributaria Cassazione Sentenza 18.09.2009 n. 20096 sez. V civile Cassazione Ordinanza 1 luglio 2009 n. 15426 sez. V civile C.T.P. sentenza 30.09.2009, n. 179/01/09 da Italia Oggi 3.10.2009 p. 31 Cassazione Sentenza n. 38925 del 7.10.2009 Cassazione sentenza 11.09.2009 n. 19638 Cassazione Sentenza 21020/2009 BENI DI INTERESSE CULTURALE - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI L’agevolazione, prevista per i trasferimenti di beni d’interesse artistico, storico ed architettonico in materia di imposta di registro, non può essere estesa alle imposte ipotecaria e catastale, non essendo sufficiente, per giustificare l’estensione, la previsione di una base imponibile comune. E’ pertanto dovuta l’applicazione delle imposte in contestazione in misura proporzionale. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E COMUNIONE LEGALE Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il diritto dell’altro coniuge in regime di comunione legale di fruire delle agevolazioni fiscali ex art. 1, Nota II-bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 richieste dal coniuge resosi acquirente di un bene immobile ad uso abitativo. L’essere sprovvisto dei requisiti di legge ovvero l’omesso trasferimento della residenza nel Comune ove l’immobile è ubicato non ostano all’applicazione del regime agevolato. DETRAZIONE IRPEF 36% La Commissione tributaria provinciale ha precisato che la detrazione Irpef 36% spetta anche al familiare convivente, a condizione che questi abbia partecipato alle spese di ristrutturazione edilizia. Il fondo patrimoniale non fa da scudo fiscale La Corte ha statuito che possono comunque essere confiscati i beni fatti confluire in un fondo patrimoniale anche se l'operazione è avvenuta in data antecedente l'accertamento fiscale e la procedura di riscossione, ma dopo alcune verifiche della Guardia di finanza. Per la Suprema Corte affinché si possa configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è sufficiente che l'atto simulato o ritenuto fraudolento venga ritenuto idoneo a rendere inefficace, anche parzialmente, la procedura di riscossione coattiva posta in essere dall'Erario. ICI – giardino della villetta La Corte ha precisato che il giardino della villetta (se area edificabile) deve essere assoggettato ad Ici se non è stato dichiarato come pertinenza. A tal fine, che il contribuente può presentare in qualunque momento la dichiarazione per evitare l’imposta. Accertamento induttivo plusvalenze da avviamento Secondo la Cassazione, l’ufficio tributario è legittimato ad effettuare l’accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette sulla base di quanto accertato per l’imposta di registro in relazione alla plusvalenza riferita al valore dell’avviamento, realizzata mediante una cessione d’azienda. Peraltro, resta a carico del contribuente l’onere della prova contraria, anche mediante elementi AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 17 Commissione Tributaria Varese 6.10.2009 n.122 Corte Giustizia UE C29/08 Il Sole 24Ore 30.10.2009 p. 34 indiziari. Imposta di registro su cessione di quote SRL La Commissione tributaria provinciale di Varese, nella sentenza 6.10.2009 n. 122, ha chiarito che, ove un solo atto contenga diverse cessioni di quote sociali a favore di distinti soggetti acquirenti, l'imposta di registro in misura fissa (prevista dall'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86) è dovuta una sola volta. La sentenza, confermando l'impostazione accolta nelle precedenti sentenze della C.T. Prov. Como 12.1.2009 n. 2 e 13.1.2009 n. 2, contraddice apertamente quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nella ris. n. 225/E/2008. In questo documento, infatti, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dell'art. 21 co. 1 del DPR 131/86, aveva sostenuto l'applicabilità di tante imposte fisse quanti fossero i trasferimenti di quote operati con l'atto in questione. Secondo la Commissione tributaria di Varese, il riferimento all'art. 21 del DPR 131/86 non giustificherebbe la pretesa dell'imposta fissa “multipla”, che pare in contrasto non solo con la lettera dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che fa riferimento ad atti aventi ad oggetto “la negoziazione di quote”), ma anche con la natura e la ratio dell'imposta fissa. Cessione di azioni della controllante La Corte di Giustizia Europea ritiene la cessione di un pacchetto azionario detenuto da una società controllante come assimilabile ad una cessione d’azienda. La vendita di tutte le attività di una società e di tutte le sua azioni sono da considerarsi equivalenti sul piano funzionale; pertanto, in questo caso l’operazione non è esente, ma fuori campo Iva, sempre che il singolo Stato abbia optato per tale facoltà. Ciò comporterebbe che, in Italia, per il principio di alternatività Iva/registro, tale cessione potrebbe essere assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale. Diritto internazionale Le nuove Direttive europee in materia societaria È stata pubblicata, sulla Gazzetta dell’Unione Europea L258 del 1° ottobre 2009, la direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio. È stata pubblicata, sulla Gazzetta dell’Unione Europea L259 del 2 ottobre 2009, la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Senegal: successioni e diritto musulmano In una successione in cui concorrano ascendenti e fratelli, le previsioni di diritto islamico del codice della famiglia senegalese dispongono che, come nel diritto comune, i fratelli succedono per legge. Perché il suddetto diritto musulmano trovi applicazione, occorre dimostrare che in vita il de cuius aveva, espressamente o per comportamento concludente indiscutibile, manifestato la sua volontà di vedere la sua eredità devoluta secondo tale diritto musulmano, nel qual caso i fratelli succedono assieme a padre e madre. I fratelli sono totalmente esclusi se vi sia una figlia o una nipote. Inoltre, i fratelli sono totalmente esclusi dal padre se sono fratelli uterini, nel qual caso tale esclusione ridurrà da un terzo a un sesto la parte della madre. In ogni caso, in Senegal, occorre un atto di notorietà che accrediti chi sono gli eredi. Per saperne di più si può scaricare il testo del Codice della Famiglia del Senegal: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/CODE_FAMILLE.pdf Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture E.E.V.V. Gaetano Petrelli Il regime patrimoniale della famiglia Maggioli, L'evoluzione del principio di tassatività nella Edizioni Scientifiche trascrizione immobiliare (Trascrizioni, annotazioni, 2009 (pagine 439). cancellazioni: dalla "tassatività" alla "tipicità") Italiane, Segnalazioni di siti web e programmi e servizi Mercato immobiliare: nota trimestrale 2009 È stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia del Territorio la nota sull’andamento dei volumi delle compravendite effettuate in Italia nel corso del II trimestre 2009, messi a confronto con i dati dello stesso periodo nel 2008 (www.agenziaterritorio.it/). Banca Dati della Deontologia: disponibile il nuovo Manuale utente È disponibile la versione aggiornata del Manuale Utente per tutti coloro che consultano la Banca Dati della Deontologia. Il manuale è pubblicato sulla pagina di accesso alla Banca Dati dalla home page della RUN>Strumenti. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 18 La nuova versione comprende delle semplificazioni, essendo state soppresse spiegazioni relative a funzionalità non ancora operative, nonché delle nuove istruzioni. per aprire la scheda” permette di accedere alla scheda In particolare la nuova funzionalità “Clicca sul simbolo (comprendente i dati generali del documento, con titoletti e massima) dalla quale è poi possibile, cliccando sul tasto “visualizza” (in corso di trasformazione nel più descrittivo “visualizza provvedimento”) scaricare il testo integrale del provvedimento ricercato (decisione o sentenza). La Banca Dati di Deontologia contiene, ad oggi, 240 provvedimenti su 379 (tra decisioni CO.RE.DI. e sentenze di Corti di Appello, pervenute al Consiglio Nazionale del Notariato a partire dall’inizio dell’operatività delle CO.RE.DI.). In realtà il numero dei materiali inseriti è di molto superiore in quanto alcune decisioni e sentenze contengono una pluralità di argomenti, per cui vengono inserite suddivise in più documenti (“files”). Un nuovo motore di ricerca per la BDN Da lunedì 19 ottobre è utilizzabile da parte di tutti gli utenti della RUN la nuova modalità di ricerca e di recupero di documenti presenti nella Banca Dati del Notariato “Angelo Gallizia”. L’interrogazione avviene mediante utilizzo di termini contenuti in tutti i documenti esistenti nella Banca e il nuovo motore è compatibile con i browser più diffusi nel mercato. I documenti potranno essere visualizzati online o copiati localmente nel formato originale. L’esito della ricerca viene reso secondo un ordine di importanza determinato da logiche interne del motore dipendenti da algoritmi di proprietà di Google. Un nuovo Manuale Utente, una nuova Guida online e un elenco di risposte alle domande più frequenti aiutano gli utilizzatori ad ottenere i migliori risultati di ricerca. Al via la conservazione elettronica a norma dei documenti Il Consiglio Nazionale, tenuto conto dell’evoluzione nella esecuzione degli adempimenti notarili attualmente espletati mediante ampio ricorso a modalità telematiche, si è impegnato (con le delibere n. 1/1648 del 18 novembre 2004 e 1-89 del 19 dicembre 2008), “a promuovere e realizzare applicazioni per la conservazione di dati e documenti informatici con validità giuridica generale, estese alla generalità della categoria, ed idonee a assicurare ad ogni singolo notaio la disponibilità nel tempo dei dati e dei documenti relativi alla propria attività istituzionale”. In attuazione di dette delibere il Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso la Commissione Informatica con la collaborazione di Notartel s.p.a., ha realizzato un sistema di “Conservazione a Norma” conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il sistema di “Conservazione a Norma” consiste nel mantenimento in un “archivio” sicuro degli atti e documenti relativi all’attività notarile, originariamente formati su supporto informatico o derivanti dalla conservazione di documenti analogici. La corretta e completa alimentazione dell’archivio sarà effettuata a cura degli stessi notai i quali soli avranno il pieno accesso ai propri dati e documenti personali e la titolarità degli stessi. L“archivio” degli atti e documenti relativi all’attività notarile è disponibile per i notai che avranno fatto richiesta per la attivazione del servizio. Il servizio, per il primo periodo di avvio, sarà reso in maniera gratuita. Il servizio diverrà oneroso nel corso del primo trimestre del 2010. Dall’Area dedicata Servizi>Conservazione a norma dalla home page della RUN è possibile accedere alle informazioni utili e alla presentazione del nuovo servizio. La conservazione a norma dei documenti informatici consentirà, non appena emanata la normativa di coordinamento tra codice dell’amministrazione digitale e normativa di settore, la conservazione di atti pubblici e scritture private autenticate nel pieno rispetto della legge notarile. Il sistema di conservazione a norma potrà aprire anche nuovi scenari di utilizzo; verso la clientela, verso le imprese, verso la pubblica amministrazione. Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni Agenda Tutti i convegni e le attività formative dalla RUN Salla pagina di accesso della Intranet RUN, nella colonna di destra, sono stati raggruppati gli accessi ai siti del notariato collegati. Tra questi dalla pagina iniziale della Fondazione italiana per il Notariato si potrà accedere con comodità a tutte le informazioni necessarie relative al “Calendario Attività formative” (il relativo collegamento dalla RUN>Comunicazione è stato soppresso). Così, dalla RUN, in una logica di portale allargato del notariato, si avrà il collegamento ai dati disponibili e sempre aggiornati relativi ai convegni e eventi di interesse notarile organizzati su iniziativa della Fondazione, del Consiglio Nazionale, dei Consigli locali e delle altre Organizzazioni notarili nonché dei corsi e-learning. Nella home page della RUN saranno segnalati alcuni degli appuntamenti cronologicamente più vicini. http://www.fondazionenotariato.it/iniziative.asp?id=3&sid=218&xsID=22&anno=2009&mese=05&giorno=00&pg=1 AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 19 DATA: 20 novembre 2009, dalle ore 15 alle ore 19 LUOGO: Milano, Via Baracchini, presso la sede della Scuola di Notariato della Lombardia ARGOMENTO: “INVESTIMENTI IMMOBILIARI ED OPERAZIONI SOCIETARIE: ORIENTAMENTI E CASI PRATICI” Relatori, notaio Giuseppe Rescio, Professore Ordinario di Diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, notaio Corrado Malberti, Docente di Diritto commerciale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, notaio avvocato Maria Cristina Bonfio, Lugano, Francesco Macrì, collaboratore scientifico del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Berna; modera il notaio Massimo Caspani, Direttore della Scuola di Notariato della Lombardia. ORGANIZZAZIONE: Comitato Notarile Lombardo Ticinese - Scuola di Notariato della Lombardia Per tutte le informazioni e per le iscrizioni si può fare riferimento alla Scuola di Notariato della Lombardia (www.scuoladinotariatodellalombardia.org). Scuola di Notariato della Lombardia Via Locatelli, 5 - 20124 Milano tel: +39 02 66.94.503. - fax: +39 02 66.93.053 [email protected] La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n. 5 Crediti Formativi Professionali. DATA: 20 novembre 2009 – ore 9,30 LUOGO: Brescia, Salone della Camera di Commercio in Via Einaudi 23 ARGOMENTO: “DIRITTI E IMMIGRAZIONE” ORGANIZZAZIONE: Tribunale di Brescia, con il patrocinio dell'associazione "Il Notaio nella società" E’ stato richiesto il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali. DATA: 30 novembre 2009 LUOGO: Bergamo, presso la sede dell’ordine dei commercialisti, Rotonda dei Mille n.1 ARGOMENTO: Seminario “I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito della assistenza internazionale” ORGANIZZAZIONE: Ordine degli avvocati, con la collaborazione/patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Bergamo e del CND E’ stato richiesto il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali. Scuola di Notariato di Bologna “Rolandino Passaggeri”: “Corso di perfezionamento in Diritto commerciale” (2009/2010) La Scuola di Notariato di Bologna “Rolandino Passaggeri” ha programmato per l’anno accademico 2009/2010 un “Corso di perfezionamento in Diritto commerciale”. Il corso sarà aperto a Notai e praticanti (per questi ultimi è prerequisito inderogabile aver frequentato per un biennio la Scuola di Notariato di Bologna). La quota di iscrizione è pari a 300 euro (per 10 incontri); non è possibile iscriversi a singoli incontri. Di seguito il calendario del corso, gli argomenti e i docenti incaricati. Scuola di notariato ‘Rolandino Passaggeri’ Corso di perfezionamento in diritto commerciale 2009/2010 1. Giovedì 5 Novembre ore 15-18: Casi e questioni in materia di riduzione del capitale per perdite: casistica (Carlo Alberto Busi) 2. Giovedì 12 Novembre ore 15-18: Le trasformazioni: casi e questioni (Marco Maltoni) 3. Giovedì 19 Novembre ore 15-18: Leveraged buyout: il procedimento e ambito di applicazione dell’istituto (Danilo Galletti) Dalla RUN il collegamento al sito web della Scuola dove sono disponibili ulteriori informazioni utili ai fini dell’iscrizione http://www.scuolanotariatobologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=45 Il prossimo incontro i notai del Collegio di Milano è stato fissato presso l’Auditorium S. Fedele in Milano via Hoepli, 3/b il giorno: lunedì 30 novembre 2009 dalle ore 18,00. Nella riunione, oltre alle consuete comunicazioni del Presidente, verrà trattato il seguente argomento: La partecipazione all’incontro consente il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali. AGGIORNAMENTI – ottobre 2009 20