Ottobre 2013 - Comune di Cellere

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CELLERE – Una piacevole visita a sorpresa ha impreziosito l’ultima giornata di Cellere tra
natura e tradizione. Tra la tanta gente che ha affollato la Valle del Timone erano presenti
la regista Cinzia Th Torrini con il compagno, e attore, Ralph Palka. Un incontro che ha
incuriosito tantissimo i presenti, che si sono avvicinati, hanno chiesto autografi e fatto foto
ricordo. La famosa regista, di cui in questi giorni sono state apprezzate le repliche di Elisa
di Rivombrosa e Terra ribelle, ha salutato dal palco, dopo aver ricevuto omaggi di prodotti
tipici dalle mani del sindaco Peroni, e ha sottolineato la sua vicinanza alla Maremma: “Chi
ha visto Terra ribelle conosce la mia passione per questi luoghi, anche se per girare
purtroppo siamo finiti lontano. Magari ci saranno altre occasioni, perché questa terra ha
molto da raccontare, potremmo ambientarci storie di Maremma moderne, me lo auguro. Al
momento sarò impegnata a Ponza, per le riprese di ‘Un’altra vita’, la nuova fiction Rai che
vedrà protagonista Vanessa Incontrada”.
Cinzia Th Torrini ospite di Cellere tra natura e tradizione
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CONCETTO DI CONDOMINIO
Seconda
parte - Ripartizione delle spese
La ripartizione delle spese relative alle parti comuni avviene in base al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diverso criterio approvato in assemblea. Il valore della proprietà di ciascuno e'
convenzionalmente espresso dalle tabelle millesimali. Esse, come dice il nome, esprimono il
rapporto tra il valore di ciascuna unita' immobiliare e il valore dell'intero edificio fissato a 1000.
Ogni spesa viene quindi ripartita utilizzando queste tabelle, a meno che il condominio non abbia
deliberato un criterio diverso. Per le spese effettuate su parti comuni che sono diversamente
utilizzate il riparto puo' avvenire sulla base dell'utilizzo. Se un condominio ha più scale, accessi,
ascensori, cortili, lastrici solari o altre parti comuni, la ripartizione avviene sul gruppo di condomini
che ne trae utilità. Si vedano, ad esempio, questi casi particolari disciplinati dalla legge: - le scale e
gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dalle unita' immobiliari a cui servono, e le spese sono
ripartite per la meta' rispetto al valore delle singole proprietà (con i millesimi) e per l'altra meta' in
misura proporzionale rispetto all'altezza di ciascun piano - le spese di manutenzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani sovrastanti, in
questo modo: le spese di rifacimento del pavimento spettano al piano superiore e quelle del soffitto
al piano inferiore (intonaco, tinta, decorazioni). - se il lastrico solare o altre parti comuni sono date
in uso esclusivo ad uno o piu' condomini questi sono tenuti a farsi carico di un terzo delle spese di
manutenzione; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini o comunque di quei condomini
che.se.ne.servono.
Tabelle.millesimali
Come già visto, le tabelle millesimali costituiscono il criterio di legge (ma derogabile dal
regolamento di condominio che può prevederne uno diverso) a cui riferirsi per la divisione delle
spese tra i condomini. Il valore di ogni unita' abitativa e' espresso in millesimi calcolati
proporzionalmente rispetto al valore dell'intero immobile al quale viene convenzionalmente
assegnato il numero 1000. L'approvazione, cosi come ogni modifica o rettifica delle tabelle
millesimali necessita l'unanimità dell'assemblea. In questi termini perentori si e' espressa la legge di
riforma del condominio (legge 220/2012), nonostante i precedenti diversi orientamenti della
Cassazione . Solo in alcuni casi la modifica o rettifica -proposta anche da un solo condomino- può
essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la
meta' del valore dell'edificio:- se le tabelle sono frutto di un errore; - se i valori devono essere
ricalcolati in conseguenza ad una modifica subita dall'edificio (sopraelevazione, incrementi di
superfici o variazioni di unita' immobiliari) che alteri il valore delle unita' immobiliari (anche solo
di una) per più di un quinto. Il costo della variazione, in questi casi, e' pagato da chi ha dato luogo
alla modifica. Le tabelle vengono poi allegate al regolamento del condominio.
AMMINISTRATORE
:
nomina,
funzione
ed
obblighi
revoca
Nomina
Se i condomini sono più di otto (prima del 18/6 questo limite era di quattro), e' obbligatorio
nominare un amministratore. Per questa decisione e' necessaria, in assemblea, la maggioranza dei
presenti che rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. La carica dura un anno e viene
automaticamente prorogata di anno in anno a meno che non intervenga una revoca. All’atto
dell’accettazione della nomina, a pena di nullità della nomina stessa, l'amministratore e' tenuto a
comunicare l'importo delle proprie spettanze e a fornire a tutti i condomini i propri dati, completi di
riferimenti ed orari di ricevimento. I dati dell'amministratore o della persona che ne svolge le
funzioni sono affissi all'ingresso del condominio o nella parte comune di maggior uso.
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L'assemblea può condizionare la nomina alla presentazione di una polizza assicurativa professionale
che attesti la copertura dei rischi individuali relativi al proprio mandato.
Se l'assemblea non provvede alla nomina, questa può avvenire tramite ricorso di uno o più
condomini,
o
dell'amministratore
uscente,
all'autorità
giudiziaria.
Note:
- può essere nominato amministratore anche un condomino, non necessariamente un professionista.
Le caratteristiche necessarie sono fissate dall'art.71bis del regolamento attuativo del codice civile.
- l'incarico di amministratore può anche essere dato ad una società di servizi, che svolge la funzione
tramite professionisti, purché ovviamente in possesso dei necessari requisiti (vedi stesso art. 71bis).
- oltre all'amministratore l'assemblea può nominare, negli edifici con almeno 12 unita' immobiliari,
un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini con funzioni consultive e di
controllo.
Funzione.ed.obblighi
L'Amministratore e' il rappresentante legale del condominio; può quindi da una parte agire
legalmente nel nome del condominio verso un condomino o verso terzi; dall'altra può esser
chiamato in causa in azioni legali relative alle parti comuni del condominio. A suo nome vengono
inoltre notificati gli eventuali atti o provvedimenti della pubblica amministrazione relativi al
condominio. Se l'atto o il provvedimento esula dalle sue funzioni e/o competenze egli deve
immediatamente darne notizia ai condomini, pena la possibilità di essere revocato.
L'amministratore deve: - eseguire le deliberazioni dell'assemblea e convocarla annualmente per
l'approvazione del rendiconto condominiale; - curare l'osservanza del regolamento condominiale; disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi comuni; - riscuotere i contributi e
pagare le spese correnti; - compiere gli atti conservativi delle parti comuni; - eseguire gli
adempimenti fiscali; - tenere i registri obbligatori (di anagrafe condominiale, delle assemblee, degli
amministratori e della contabilità, vedi più avanti); - conservare tutta la documentazione inerente la
propria gestione; - fornire al condomino che ne faccia richiesta la situazione dei pagamenti e delle
eventuali liti; - redigere il rendiconto condominiale annuale e convocare, entro 180 giorni,
l'assemblea per l'approvazione dello stesso. I provvedimenti dell'amministratore sono obbligatori
per i condomini. Contro di essi può esser fatto ricorso davanti all'assemblea. Al pari delle delibere si
può procedere anche con un ricorso presso l'autorità giudiziaria entro 30 giorni.
Revoca
L'assemblea può deliberare sulla revoca dell'amministratore in qualsiasi momento, con la
maggioranza prevista per la nomina o secondo criteri stabiliti dal regolamento del condominio (che
comunque non possono derogare alle maggioranze previste dal codice art. 1138, quarto comma,
c.c.). La revoca può essere disposta anche dall'autorità giudiziaria dietro ricorso di uno o più
condomini nel caso in cui l'amministratore non rispetti i suoi obblighi o compia irregolarità.
Nel caso l'amministratore compia gravi irregolarità fiscali o non ottemperi all'apertura del conto
corrente condominiale e/o al suo utilizzo i condomini, anche singolarmente, possono convocare
l'assemblea per mettere fine alle violazioni e per deliberare la revoca dell'amministratore, liberi
comunque.di.rivolgersi.all'autorità.giudiziaria.
Costituiscono gravi irregolarità dell'amministratore: - omessa convocazione dell'assemblea
ordinaria o rifiuto ripetuto di convocare l'assemblea per la revoca e nomina di un nuovo
amministratore; - mancata esecuzione delle deliberazioni o di provvedimenti giudiziari o
amministrativi; - mancata apertura e/o utilizzo del conto corrente condominiale;
- gestione confusa tra il patrimonio del condominio e quello personale suo o degli altri condomini;
- negligenza nell'affrontare azioni di riscossione di crediti del condominio o accettazione della
cancellazione di un provvedimento di iscrizione sul registro dei beni immobiliari fatto a garanzia
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del condominio; - non accurata tenuta dei registri di anagrafe condominiale e delle assemblee;
- rifiuto di fornire al condomino che ne fa richiesta i dettagli della situazione dei pagamenti e delle
eventuali liti in corso; - mancata comunicazione ai condomini dei propri dati completi di orari e
riferimenti di ricevimento all'atto della nomina. Al termine del suo mandato l'amministratore deve
riconsegnare
tutta
la
documentazione
condominiale
in
suo
possesso.
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI : funzioni, convocazione, costituzione e votazione.
Impugnazione.delle.delibere.Funzioni
E' la riunione dove i condomini assumono le decisioni sulla gestione comune e sulle spese da
effettuare, lo strumento tramite il quale i condomini possono far sentire la propria voce, discutere e
deliberare. L'assemblea provvede alla: - conferma amministratore ed eventuale retribuzione;
- approvazione del preventivo di spesa annuale e del successivo consuntivo (rendiconto annuale)
con relativa ripartizione tra i condomini; - approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e
delle innovazioni con costituzione di un fondo speciale per la copertura delle spese dei lavori (prima
del 18/6/2013 non c'era alcun obbligo di costituzione del fondo). Riguardo alle opere straordinarie
l'amministratore può' se urgenti, provvedere direttamente riferendo poi alla successiva assemblea
utile. L'assemblea può anche autorizzare l'amministratore a partecipare ad iniziative locali
(pubbliche o private) relative al miglioramento urbano e al recupero del patrimonio edilizio e della
viabilità urbana che coinvolgano quindi il condominio e la zona ove esso e' ubicato.
Convocazione
L'amministratore deve convocare almeno un'assemblea all'anno (ordinaria), per l'approvazione del
rendiconto annuale e del conseguente riparto delle spese tra i condomini. Per la precisione la
convocazione deve avvenire entro 180 giorni dalla redazione del rendiconto. L'assemblea
(straordinaria) può anche essere convocata altre volte, quando l'amministratore stesso ne ravvisi la
necessita' o quando ciò viene richiesto da almeno due condomini che rappresentino un sesto del
valore dell'edificio (in quest'ultimo caso, se l'amministratore non provvede entro 10 giorni dalla
richiesta,
detti
condomini
possono
convocare
l'assemblea
direttamente).
Si ricorda anche che in caso di gravi irregolarità compiute dall'amministratore la convocazione
dell'assemblea può essere richiesta anche da un solo condomino, col fine di far cessare l'irregolarità
e revocare l'incarico all'amministratore. Questi, nel caso, può anche arrivare a far ricorso all'autorità
giudiziaria. L'avviso di convocazione, contenente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere
comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a
mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o tramite consegna a mano, e
deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. Disposizioni particolari riguardano
il caso in cui l'assemblea venga convocata per deliberare sul cambio di destinazione d'uso di una
parte comune, si veda la sezione. Note: - se non vi e' amministratore l'assemblea può essere
convocata su iniziativa di uno o più condomini. - l'assemblea non può deliberare se non sono stati
convocati tutti gli aventi diritto; - l'assemblea può anche svolgersi con più riunioni consecutive,
fissate preventivamente dall'amministratore e specificate nell'avviso di convocazione. - le
deliberazioni sono annullabili se non sono state rispettate le regole di convocazione dell'assemblea.
Ciò su istanza dei dissenzienti, assenti o non convocati. Si veda la sezione dedicata.
Costituzione.evotazione
Per la corretta costituzione dell'assemblea è necessaria la presenza: - in prima convocazione, di un
numero di partecipanti che rappresenti i dei due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei
condomini. - in seconda convocazione di un numero di partecipanti che rappresenti un terzo del
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valore dell'edificio e un terzo dei condomini. La seconda convocazione non può aver luogo il giorno
della prima e deve tenersi comunque entro 10 giorni dalla stessa. All'assemblea sono invitati a
partecipare tutti i condomini, di persona o tramite rappresentante delegato. Chi presenzia come
proprietario ha pieno diritto di voto, per chi ha altri diritti sull'unita' immobiliare il diritto di voto ha
dei limiti. Per l'usufruttuario il voto e' possibile nelle questioni di ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Possono partecipare all'assemblea anche gli
inquilini (conduttori in un contratto di affitto) con diritto di voto nelle delibere che riguardano la
gestione del riscaldamento (o condizionamento dell'aria) e senza diritto di voto sulle delibere
relative alle modifiche agli altri servizi comuni (vedi art.10 Legge 392/1978). Sulle rappresentanze,
che hanno regole particolari nei super-condomini, e sui diritti di voto dell'usufruttuario si veda
l'art.67 del regolamento attuativo del codice civile. Per l'approvazione delle decisioni e' necessaria
la maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. Se
si decide in seconda convocazione può bastare la maggioranza che rappresenti un terzo del valore
dell'edificio. Tra questi casi sembrare rientrare quello della nuova competenza riconosciuta
all’assemblea condominiale dal secondo comma dell’art. 1130- bis c.c. a mente del quale l’assise
“può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre
condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo” In alcuni casi sono richieste maggioranze precise, a prescindere dal fatto che si decida in
prima o seconda convocazione. Vediamo i casi più comuni: - nomina e revoca dell'amministratore:
maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. - ricostruzione
dell'edificio o riparazioni straordinarie di grossa entità: maggioranza dei presenti che rappresenti
almeno la meta' del valore dell'edificio. - tutela delle parti comuni, ovvero deliberazione per far
cessare attività che danneggiano o le stesse o incidono sulla loro destinazione d'uso: maggioranza
dei presenti che rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. - tutela delle parti comuni nei
casi di installazione di impianti ad uso personale (ricezione radiotelevisiva o produzione di energia
da fonti rinnovabili): l'assemblea può approvare soluzioni alternative o cautele con maggioranza dei
presenti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio. - innovazioni: maggioranza dei
presenti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio; se l'innovazione e' necessaria per
aumentare la sicurezza dell'edificio o migliorarlo (eliminazione barriere architettoniche,
installazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, etc.) basta la maggioranza dei
presenti che rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. - cambio di destinazione d'uso di
una parte comune: quattro quinti dei condomini che rappresentino i quattro quinti del valore
dell'edificio. - installazione di un impianto di sorveglianza sulle parti comuni: maggioranza degli
intervenuti che rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. - divisione delle parti comuni:
tutti i condomini, all'unanimità. - ricostruzione dell'edificio per perimento totale o superiore ai 3/4
del valore: tutti i condomini, all'unanimità. Impugnazioni delle delibere Le delibere dell'assemblea
sono vincolanti per tutti i condomini. Se esse sono contrarie alla legge o al regolamento del
condominio il condomino dissenziente, astenuto o assente all'assemblea può chiederne
l'annullamento all'Autorità giudiziaria entro 30 giorni calcolati dalla data di deliberazione (per i
dissenzienti e gli astenuti) o dalla data di comunicazione della deliberazione (per gli assenti).
L'azione di annullamento NON sospende gli effetti della delibera a meno che ciò non sia stato
disposto -dietro specifica richiesta- dal giudice.
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Crisi: le rinunce cambiano lo stile di vita degli
italiani
Sei famiglie su dieci sono in seria difficoltà, il 70% taglia cure mediche e generi alimentari.
La cinghia ormai è stretta a tal punto da non trovare più appigli, oltre non si può andare e per
sopravvivere gli italiani risparmiano sulla salute, eliminando visite mediche, analisi e radiografie,
ma non solo. In forte aumento (+9%) negli ultimi due anni sono coloro che si rivolgono al
Supermarket "Low Cost", per acquistare i generi alimentari di prima necessità, riducendo di molto
quantità e qualità dei prodotti. In breve, la crisi non lascia scampo e la recessione continua a
regnare sovrana nelle case del belpaese, cambiando radicalmente usi e abitudini, mutando in
maniera tangibile un futuro diversamente roseo.
L'espressione più alta del disagio sociale ed economico risiede nel sud del paese col 73% delle
famiglie che non riesce ad arrivare neanche alla seconda settimana del mese, rispetto al 62% del
centro-nord, dove in termini incrementali, la variazione diminuisce di circa undici punti percentuali,
nonostante lo stallo della produzione industriale. Cambiano i giudizi e le attese sull'attuale
situazione in cui versa il paese: le opinioni a livello nazionale mostrano un quadro sociale
profondamente modificato, dove la spirale dei consumi si è ridotta ai minimi storici, nonostante
l'attenuazione della dinamica inflazionistica, mentre per ciò che concerne l'elevato tasso di
disoccupazione elemento diretto della componente congiunturale, non sembra esserci nessuna via
d'uscita imminente.
Dalla fotografia del sistema paese, esce un altro quadro, profondamente preoccupante, inerente al
mercato del risparmio e degli investimenti, ridotti al limite (peraltro i dati sono confermati dalla
disponibilità di denaro sottratta al consumo), e sulla stessa scia le compravendite immobiliari, con
un crollo pari al 22,4%, il peggior dato dal 1985, insomma la situazione è tutt'altro che sotto
controllo. Infine, bisogna analizzare il complesso dell'attività economica nazionale in termini
di Pil (prodotto interno lordo), prevedendo una nuova contrazione dell'1,3% nell'anno in corso, che
non riassorbirà la crescita futura per via dell'elevato tasso di disoccupazione, (sono oltre 3 milioni le
persone in cerca di lavoro), e se non s'interviene sulla crescita strutturale della nazione,
difficilmente si riuscirà a spezzare questo circolo improduttivo a elevato default sistemico.
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L'amore di una mamma ( da i Valori della Vita)
Mamma, sono uscita con amici. Sono andata ad una festa e mi sono ricordata quello che mi
avevi detto: di non bere alcolici. Mi hai chiesto di non bere visto che dovevo guidare, cosi ho
bevuto una Sprite. Mi son sentita orgogliosa di me stessa, anche per aver ascoltato il modo in
cui, dolcemente, mi hai suggerito di non bere se dovevo guidare, al contrario di quello che mi
dicono alcuni amici. Ho f......atto una scelta sana ed il tuo consiglio è stato giusto. Quando la
festa e finita, la gente ha iniziato a guidare senza essere in condizioni di farlo. Io ho preso la
mia macchina con la certezza che ero sobria. Non potevo immaginare, mamma, ciò che mi
aspettava... Qualcosa di inaspettato! Ora sono qui sdraiata sull'asfalto e sento un poliziotto
che dice: "Il ragazzo che ha provocato l'incidente era ubriaco". Mamma, la sua voce sembra
così lontana... Il mio sangue è sparso dappertutto e sto cercando,con tutte le mie forze, di non
piangere. Posso sentire i medici che dicono: "Questa ragazza non ce la farà". Sono certa che il
ragazzo alla guida dell'altra macchina non se lo immaginava neanche, mentre andava a tutta
velocità. Alla fine lui ha deciso di bere ed io adesso devo morire... Perché le persone fanno
tutto questo, mamma? Sapendo che distruggeranno delle vite? Il dolore è come se mi
pugnalasse con un centinaio di coltelli contemporaneamente. Dì a mia sorella di non
spaventarsi, mamma, di a papà di essere forte. Qualcuno doveva dire a quel ragazzo che non
si deve bere e guidare... Forse, se i suoi glielo avessero detto, io adesso sarei viva... La mia
respirazione si fa sempre più debole e incomincio ad avere veramente paura... Questi sono i
miei ultimi momenti,e mi sento così disperata...Mi piacerebbe poterti abbracciare mamma,
mentre sono sdraiata, qui, morente. Mi piacerebbe dirti che ti voglio bene per questo... Ti
voglio bene e.... addio. Queste parole sono state scritte da un giornalista che era presente
all'incidente. La ragazza, mentre moriva, sussurrava queste parole ed il giornalista
scriveva...scioccato. Questo giornalista ha iniziato una campagna contro la guida in stato di
ebbrezza. Se questo messaggio è arrivato fino a te e lo cancelli... Potresti perdere
l'opportunità, anche se non bevi, di far capire a molte persone che la tua stessa vita è in
pericolo.
Questo
piccolo
gesto
può
fare
la
differenza.
MIKY (fatela leggere ai vostri figli e nipoti)
Crescenzio
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