Organizzazione di produttori
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Organizzazione di produttori
Lo Sviluppo Rurale 2014-2020: opportunità e criticità per il sistema del settore ortofrutta Dott. Agr. Adriano Antinelli Esperto dello Sviluppo Rurale Bologna, 13 gennaio 2014 LE NOVITA’ DEL REG. (UE) 1305/2013 La struttura della programmazione La condizionalità amministrativa e la riserva di performance Le misure per la gestione del rischio in agricoltura La revisione delle Zone Svantaggiate Il LEADER Gli strumenti per incentivare l’innovazione (PEI) LA NUOVA STRUTTURA DELLA PROGRAMMAZIONE: 3 LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE A livello comunitario definizione di un “Common Strategic Framework” comune per la politica di coesione, di sviluppo rurale e della pesca A livello nazionale stesso tipo di approccio attraverso l’elaborazione di un Contratto di Programma Possibilità di elaborare un nazionale” per lo sviluppo rurale Programmi regionali di Sviluppo Rurale “Framework nazionali o IL CONTRATTO DI PROGRAMMA: È un documento di programmazione che delinea le modalità di utilizzo dei Fondi per il raggiungimento degli obiettivi di EU2020 È un accordo Stato membro – Commissione, approvato entro 6 mesi dalla sua presentazione Prevede un forte coinvolgimento del partenariato. È un accordo tra Stato membro e CE che includerà: - il contributo dei Fondi rispetto agli obiettivi tematici - indicatori specifici collegati agli obiettivi - un approccio per lo sviluppo territoriale integrato supportato - soluzioni concrete per l’implementazione delle condizionalità exante e della riserva di performance - soluzioni per migliorare la capacità amministrativa e ridurre i costi amministrativi QUADRO STRATEGICO NAZIONALE PER LO SVILUPPO RURALE: Cosa contiene? Piano finanziario nazionale per gestione compensazioni per evitare disimpegno automatico (n+3) Modalità di gestione della riserva di performance “Norme” di attuazione comuni (es. sistema dei controlli e sanzioni, monitoraggio, spese ammissibili, ecc.) Misure tipo Cofinanziamento diverso misure nazionali v/s misure regionali I PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE • 6 nuove priorità in linea con obiettivi di Europa 2020 • Eliminazione degli Assi • Possibilità elaborare sotto-programmi (giovani, piccole aziende agricole, filiere corte, le zone montane, le donne nelle zone rurali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi nonché la biodiversità) VECCHI E NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO Introduzione misure per la gestione dei rischi Revisione delle zone svantaggiate e phasing out Misure agro-ambientali e complementarietà con primo pilastro (greening) Pacchetti, progetti innovazione integrati, cooperazione e LEADER: “nuovo strumento” di sviluppo locale con FESR e FSE Razionalizzazione di alcune misure AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE Rif. Articolo materiali: 17 - Investimenti in immobilizzazioni Richiesta allo Stato membro di fissare un limite dimensionale per gli investimenti nella ristrutturazione delle aziende agricole Rimozione dei vincoli dimensionali per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Vantaggi e svantaggi Per le aziende agricole: rischio discriminazione tra aziende di regioni diverse; fissazione del limite esclude aziende indipendentemente dal progetto di investimento; meglio la fissazione di un massimale di investimento come nell’attuale programmazione Per le imprese di trasformazione e commercializzazione: tasso di cofinanziamento uguale per tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione; l’articolo non prevede atti delegati da parte della CE, quindi assenza di rischi su reintroduzione limiti in un momento successivo MISURE AGRO-AMBIENTALI Pagamenti Agroamb. Perdita di reddito e maggiori costi derivanti dagli impegni (+ costi di transazione) Requisiti minimi su utilizzo dei fertilizzanti e dei pesticidi + altri requisiti obbligatori nazionali Baseline x Pagamenti Agroamb. Greening (diversificazione colture, aree ecologiche, Prati e pascoli permanenti) Cross-compliance (SM + BCCA) Fonte: DG AGRI COOPERAZIONE E INNOVAZIONE Obiettivo favorire la cooperazione tra i diversi attori nel settore agricolo e della food chain, della filiera forestale e altri attori, comprese le organizzazioni interprofessionali, favorire la creazione di cluster e di reti, sostenere la creazione di European Innovation Partenrship (EIP) in tema di agricoltura e sviluppo sostenibile Cosa si può finanziare: Progetti pilota Lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel campo agricolo, alimentare e forestale La cooperazione tra piccoli operatori e quella orizzontale e verticale tra attori della supply food chain, così come quella nel campo della produzione sostenibile di biomasse Azioni comuni per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e più in generale le “pratiche ambientali” L’elaborazione di Piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti QUESTIONI APERTE Piano finanziario nazionale e la ripartizione tra Regioni/P.A. Regole per “condizionalità amministrativa” e riserva di performance Misure nazionali Irrigazione) (RRN; Rischio; Biodiversità; Complementarietà con gli altri Fondi (PAC, OCM, ecc.) Potere di delega “eccessivo” lasciato alla Commissione su molte questioni non ancora definite nei Regolamenti IL RUOLO DELLE OP/AOP NEL PSR 2014/2020 Il termine “Organizzazione di produttori” non veniva mai menzionato nel precedente Regolamento sullo Sviluppo Rurale (Reg. 1698/05), mentre nel nuovo Reg. 1305/2013 tale parola configura ben 21 volte. Si fa riferimento alle “Organizzazioni/e di Produttori” nei seguenti articoli/considerando: •Considerando 21 •Art. 5 Priorità dell’Unione in materia di Sviluppo Rurale •Art. 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali •Art. 27 Costituzione di associazioni e Organizzazioni di produttori •Allegati Di seguito sono riportati gli articoli che fanno riferimento alle organizzazioni di produttori del Reg. 1698/2005 e del Reg. 1305/2013. Considerando 21 Le associazioni e le organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori dovrebbe essere pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno dovrebbe essere limitato alle sole associazioni e organizzazioni di produttori che si qualificano come PMI. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle associazioni e organizzazioni di produttori relative ai prodotti di qualità di cui alle misure sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del presente regolamento. Per assicurare che l'associazione o l'organizzazione di produttori diventi un'entità vitale, la concessione di un sostegno da parte dello Stato membro dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un piano aziendale. Affinché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori in base al suo piano aziendale. Articolo 5 - Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC: 3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali; b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali. Articolo 17 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola; 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Articolo 27 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 1.Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità: a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato; b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi. 2. Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI. 3. Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale. Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. 4. Il sostegno è limitato ai seguenti massimali: 10 % = In percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. Il sostegno è decrescente. 100 000 Euro = Importo massimo annuo in tutti i casi. 5. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel Reg. (UE) n. 1308/2013 (OCM). Articolo 35 – Cooperazione 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare: a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; b) la creazione di poli e di reti; c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, QUINDI, ASSUME UN RUOLO IMPORTANTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE SIA COME SINGOLO OPERATORE/SOCIO, SIA COME OP/AOP. Nel periodo di Programmazione 2007/2013 i produttori associati alle OP sono stati penalizzati rispetto agli altri produttori non associati per una demarcazione tra OCM e PSR iniqua ed applicata in modo differente tra Regione e Regione: è necessaria una maggiore uniformità per rilanciare la nostra competitività (De Ponti). TRA LE QUESTIONI APERTE RIMANE QUELLO DEL SUPERAMENTO DELLA LOGICA DELLA “DEMARCAZIONE” TRA I FONDI: è necessario garantire la “COERENZA” a livello nazionale degli interventi mediante l’utilizzo dei diversi strumenti di sostegno con l’adozione di regole di demarcazione che integrino l’utilizzo di diversi Fondi, garantendo il controllo circa il divieto di doppio finanziamento. E’ necessario superare la logica del “DIVIETO”. Si è aperto un tavolo di discussione presso il MIPAAF denominato: ORTOFRUTTA: COMPLEMENTARIETÀ E COERENZA TRA OCM E POLITICHE DI SVILUPPO RURALE - DEFINIZIONE DI PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014/2020. Sono oggetto di discussione TRE ipotesi di gestione: -Mantenimento dello status-quo; -Aggiustamenti nel modello di demarcazione in vigore; -Un nuovo approccio alla demarcazione. La convinzione è quella di addivenire ad un nuovo approccio che superi le vecchie logiche della demarcazione. Si ritiene che la coerenza tra i Fondi si possa garantire assegnando all’Ortofrutta la titolarità della strategia per la gestione del settore stabilendo obiettivi, strategie, priorità, efficienza. COMPLEMENTARIETÀ E COERENZA TRA OCM E POLITICHE DI SVILUPPO RURALE: IL NUOVO APPROCCIO Assunto: La “politica di indirizzo del sistema organizzato” viene definita nella STRATEGIA DELL’ORTOFRUTTA e finanziata con l’OCM ed il PSR. Pertanto, con lo SR non si dovrebbero finanziare ai soci delle OP spese od attività in contrasto con la linea di indirizzo della Organizzazione stessa, in quanto si avrebbe uno “spiazzamento” delle finalità di indirizzo. Nuovo approccio: Si ritiene necessario che le norme di demarcazione siano definite ed inserite nel ambito della Strategia nazionale dell’OCM ortofrutta e solo riprese nei Programmi Sviluppo Rurale e nei relativi bandi di misura. Attuazione: L’OP/AOP valuta il progetto del potenziale beneficiario e una volta approvato questo troverà il finanziamento dall’OCM o dal PSR a seconda delle regole stabilite (ad esempio: investimenti immobili/fissi nel PSR – investimenti mobili e lotta integrata volontaria nell’OCM). Se il potenziale beneficiario che partecipa alle misure del PSR è anche socio di una OP, la coerenza e la complementarietà tra ciò che viene chiesto nei PSR e la politica di investimento dell’OP, attuata con il Programma Operativo, verrebbe ad essere garantita mediante la preventiva acquisizione di una dichiarazione dell’OP attestante che quanto chiesto non sia in contrasto con il Programma Operativo e con le linee di indirizzo e sviluppo dell’Organizzazione dei Produttori. Tale attestazione, al pari degli altri documenti per la partecipazione alla specifica misura del PSR, andrebbe presentata dal potenziale beneficiario insieme alla domanda di partecipazione al bando. Effetti: In tale situazione l’OP verrebbe responsabilizzata impegnandosi a “certificare” il progetto del socio indirizzandolo verso il relativo Fondo (OCM o PSR) per il finanziamento dello stesso. Cosi facendo si verrebbe a determinare un sistema virtuoso di controllo che annullerebbe di fatto il rischio del doppio finanziamento. I produttori che vorranno fare investimenti mobili saranno incentivati ad aderire all’OP per la maggiore garanzia di finanziamento che l’OCM garantisce rispetto al PSR. Conseguenze pratiche: Gli Uffici di UNAPROA, sulla base di un’indagine campionaria, hanno determinato l’incidenza degli investimenti immobili/fissi che andrebbero finanziati dal PSR e di quelli mobili che rimarrebbero finanziati dall’OCM: - DATI RENDICONTAZIONE PO 2011: Investimenti realizzati = Euro 64.655.058. Campione di riferimento = 66,84% del totale in termini di VPC. Beni immobili = Beni mobili = 2,04% 97,96% - DATI RENDICONTAZIONE PO 2012: Investimenti realizzati = Euro 42.189.545. Campione di riferimento = 36,64% del totale in termini di VPC. Beni immobili = Beni mobili = 1,84 % 98,16 % Grazie per l’attenzione Dott. Agr. Adriano Antinelli Esperto dello Sviluppo Rurale E-mail: [email protected]