ingegneri architetti costruttori

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ingegneri architetti costruttori
24-06-2010
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INGEGNERI ARCHITETTI COSTRUTTORI
inarcos
710
-710_COP:-706_COPERTINA
1876
ANNO LXV - GIUGNO 2010 (5)
Spedizione in A.P. - 45% - Art. 2 Comma 20/b - Legge 662/96 - Fil. Bologna - € 3,30
BOLOGNA - STRADA MAGGIORE, 13
mensile di tecnica e informazione dell’associazione ingegneri e architetti
e del collegio costruttori della provincia di bologna
notiziario del collegio regionale ingegneri e architetti dell’emilia-romagna
notiziario della federazione degli ordini degli ingegneri della regione emilia-romagna
710
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ai siti web:
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e strumenti
per evitare le
frodi su Internet
giugno 2010
MONITORAGGIO
RUMORI E
VIBRAZIONI
pag 373
pag 383
pag 390
Membrane
per la separazione
di idrogeno
Verso gli edifici
a energia zero:
come cambia
la direttiva
europea
2002/91/CE
Applicazione dell’Analisi Armonica nello studio di Impalcati con Sezione Trasversale a Contorno Deformabile
MAURIZIO LENZI - PAOLA CAMPANA - IVAN MISSIROLI L’accesso sicuro ai siti web: regole e strumenti per evitare le frodi su
Internet ALBERTO ROSOTTI Dall’Università Dall’Istituto di Istruzione Professionale Edile Efficienza energetica
e sostenibilità Le aziende informano NOTIZIARI: Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia
di Bologna - Ordine Ingegneri della Provincia di Bologna - Ancebologna - Asso RUBRICHE: Corsi&Convegni
24-06-2010
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RISCHIO CADUTE DALL’ALTO E UTILIZZO SISTEMI ANTICADUTA
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INGEGNERI ARCHITETTI COSTRUTTORI
inarcos
1876
ANNO LXV - GIUGNO 2010 (5)
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710
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e Architetti di Modena - Associazione Ingegneri e Architetti di Ravenna - Ordine degli Ingegneri di Bologna - Ordine degli Ingegneri di PesaroUrbino - Collegio degli Ingegneri e Architetti di Cesena e Comprensorio - Collegio Regionale degli Ingegneri e Architetti Emilia-Romagna - Collegio
Costruttori di Bologna - Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia-Romagna - Asso: Ingegneri, Architetti Liberi Professionisti in Europa
rivista mensile edita dalla Associazione Ingegneri ed
Architetti della Provincia di Bologna (proprietaria).
Distribuita gratuitamente agli associati
Spedizione in A.P. - 45%
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Chiuso in tipografia il 01/7/2010
DIRETTORE RESPONSABILE
ARTICOLI
I
Applicazione dell’Analisi Armonica nello studio di Impalcati con Sezione Trasversale
a Contorno Deformabile
MAURIZIO LENZI - PAOLA CAMPANA - IVAN MISSIROLI ____________________________________ 361
I
L’accesso sicuro ai siti web: regole e strumenti per evitare le frodi su Internet
ALBERTO ROSOTTI ________________________________________________________________ 373
ALESSANDRO COCCHI
Direttore Amministrativo: Rocco Iascone
Comitato di Redazione:
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in data 29-4-65.
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e agli iscritti all’Ordine o al Collegio: Copia singola € 1,45
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pubblicare sulla rivista consultare le “norme” presenti sul
sito www.assiabo.it
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parte degli interessati. È vietata la riproduzione, anche
parziale, degli scritti senza citarne la fonte.
D A L L’ U N I V E R S I TÀ
I
Membrane per la separazione di idrogeno
FRANCESCO FUSI ______________________________________________________________________ 383
D A L L’ I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E P R O F E S S I O N A L E E D I L E
I
Individuazione e riduzione dei principali fattori di spreco nelle aziende edili
e corsi di sicurezza di base per l’edilizia
CECILIA ALESSANDRINI __________________________________________________________________ 389
E F F I C I E N Z A E N E R G E T I C A E S O S T E N I B I L I TÀ
I
Verso gli edifici a energia zero: come cambia la direttiva europea 2002/91/CE
MILENA VIZZARRI - SONIA SUBAZZOLI ______________________________________________________ 390
393
LE AZIENDE INFORMANO
NOTIZIARI
I
Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Bologna ________________________ 405
I
Ordine Ingegneri della Provincia di Bologna__________________________________________ 407
I
Ancebologna ______________________________________________________________________ 428
I
Asso ______________________________________________________________________________ 432
RUBRICHE
I
Corsi&Convegni ____________________________________________________________________ 436
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sono disponibili sul sito www.assiabo.it
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(1)
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PREMESSA
Nella realizzazione dei ponti a travata trovano da
tempo prevalente impiego soluzioni che vedono il
varo di elementi modulari prefabbricati, in c.a. p. o in
acciaio, che autoportanti in fase di montaggio vengono a formare un estradosso continuo una volta
completati in opera con il getto della soletta collaborante. La tendenza da anni è poi quella evitare, per
la loro complessità esecutiva, l’inserimento dei traversi in campata, circostanza questa che conferisce un
peculiare comportamento alla sezione trasversale nei
confronti dei carichi mobili. Lo studio della loro ripartizione non può più essere infatti condotto nell’ambito della torsione non uniforme adottata dal metodo di Engesser-Courbon che presuppone la conservazione di forma del contorno della sezione proprio in
virtù della presenza di traversi in campata. Nella configurazione priva di traversi la sezione trasversale si
distorce per effetto dell’azione dei carichi mobili,
venendo anzi tale aliquota a costituire il maggior
contributo al lavoro di deformazione che si compie a
seguito dell’instaurarsi di meccanismi di ripartizione
che attivano la rigidezza torsionale delle travi e quella flesso-tagliante della soletta.
Per questa ricorrente tipologia lo studio della ripartizione dei carichi viene usualmente condotto per
mezzo di modelli numerici agli elementi finiti o
modelli analitici a piastra ortotropa. Peraltro tale
analisi può essere effettuata efficacemente utilizzando un modello unitario, valido per impalcati di travi
sia a sezione aperta che a sezione chiusa, nel quale la
connessione in soletta tra travi contigue viene schematizzata con una cerniera cilindrica continua. In
questo modello si trascura quindi la rigidezza flessionale trasversale del collegamento rispetto a quello
flesso torsionale longitudinale delle travi, ipotesi
questa tecnicamente legittima spesso anche ove gli
spessori e l’armatura della connessione siano significative, come avviene ad esempio nelle solette dei
ponti. Il modello a cerniere cilindriche individua
infatti il regime principale degli sforzi di interazione
ed è quindi in grado di fornire una efficace rappresentazione dei meccanismi di ripartizione dei carichi
tra le varie travi dell’impalcato.
Nel seguito si riporta con questa finalità lo studio
della ripartizione trasversale per la tipologia di
impalcati indicata utilizzando lo sviluppo in serie di
Fourier dei carichi e dei movimenti. Questa tecnica di
analisi permette di identificare in forma adimensionale i parametri di natura sia geometrica che meccanica che governano la ripartizione dei carichi e di trasformare nel caso di travi in semplice appoggio il problema differenziale in uno algebrico equivalente,
con tutti i vantaggi che questa trasformazione com-
SOMMARIO
Nella nota viene analizzata la ripartizione dei carichi negli
impalcati privi di traversi in campata e nei quali pertanto
la sezione trasversale non può essere considerata a un
contorno indeformabile. La distorsione viene analizzata
mediante metodi di congruenza che consentono di determinare i tagli mutui che vengono scambiate lungo le connessioni tra le travi. Il metodo proposto per impalcati in
semplice appoggio viene poi esteso ad impalcati continui.
Vengono infine presentati confronti con misure sperimentali effettuate nel corso di prove di carico.
SUMMARY
In the paper the sharing of the moving load among the
girders of a beam and slab deck without inner diaphgrams
is analyzed. Mutual shear force acting between the girders are found by means of the compatibility method.
Simple supported and continuous decks are studied and
results are compared with the measures taken during load
test.
inarcos 361
1
2
porta. In tal modo un complesso problema a iperstaticità diffusa viene ricondotto alla risoluzione di un
sistema di equazioni con un modestissimo numero di
incognite, pari al numero delle travi ridotto di una
unità, facilmente implementabile su un foglio elettronico.
MODELLO CON CONNESSIONE
A CERNIERA CILINDRICA CONTINUA
Nel modello con connessione a cerniera cilindrica
continua si adotta l’ipotesi che lungo i bordi longitudinali delle travi vengano trasmessi solo azioni
taglianti verticali.
Per determinare il valore di questi sforzi mutui, tramite i quali si attiva la ripartizione trasversale, e per
individuare quindi lo stato di sollecitazione si utilizza
nel seguito il metodo delle forze imponendo la congruenza degli abbassamenti verticali dei bordi di due
elementi contigui pensati separati e soggetti ai carichi esterni ed ai tagli mutui che vengono scambiati
lungo i giunti longitudinali.
A questo scopo si rivela utile l’impiego dello sviluppo
in serie di Fourier che si basa sulla sovrapposizione
degli effetti di configurazioni elementari di carico
variabili con legge sinusoidale (fig. 1):
Per il caso di un carico q costante su un tratto di lunghezza 2d e baricentro xk tale componente ha invece
equazione:
dalla quale ponendo xk=d=L/2 si deduce l’espressione
seguente valida per un carico uniforme q esteso
all’intera lunghezza dell’elemento (n=1,3,5..):
RIGIDEZZE ARMONICHE
La caratteristica peculiare di questa procedura di
analisi risiede nel fatto che il legame tra il carico sinusoidale e lo spostamento verticale, che si deduce dall’equazione di equilibrio:
ottenendo per un elemento in semplice appoggio:
fornisce una deformata affine al carico e quindi un
valore della rigidezza alla traslazione verticale:
essendo n l’indice corrente dell’armonica. L’intensità,
pn , del carico sinusoidale é fissata per ogni armonica
in modo tale da riprodurre con la sovrapposizione
(fig. 2) l’andamento del carico p(x). Così, ad esempio,
per un carico concentrato P applicato all’ascissa xk la
componente armonica del carico ha l’espressione
seguente:
362
inarcos
costante lungo tutta la trave. Questa singolare proprietà comporta che nel caso di carichi sinusoidali la
ricerca degli spostamenti per le travi in semplice
appoggio non va più condotta nei riguardi della funzione incognita w(x) (problema differenziale) ma è
sufficiente limitare la ricerca all’ampiezza dello spostamento (problema algebrico) che assume così il
significato di variabile indipendente.
1 - Sviluppo in serie di Fourier di varie configurazioni di carico.
2 - Sovrapposizione delle componenti armoniche di un carico
uniforme.
3 - Componenti armoniche di coppie torcenti e rotazioni
torsionali.
4 - Modellazione attraverso rigidezze armoniche.
5 - Modello a cerniere lineari continue.
anch’essa affine alla distribuzione delle coppie applicate. Anche in questo caso si deduce che la rigidezza alla
rotazione è costante lungo la trave ottenendo (1):
La singola trave è quindi schematizzabile come un
elemento a sezione trasversalmente indeformabile
avente elasticità concentrata in molle di rigidezza
verticale K w e rigidezza rotazionale K q (fig. 4),
costanti lungo la trave.
La proprietà di costanza delle rigidezze lungo l’asse
longitudinale consente quindi di ricondurre lo studio
dell’impalcato soggetto a carichi armonici a quello di
una sua sezione trasversale corrente trattando le
ampiezze degli enti statici e cinematici come variabili algebriche.
In base alle considerazioni precedenti le ampiezze
armoniche degli spostamenti e delle sollecitazioni
della singola trave, tenuto conto delle relazioni di
equilibrio M” = – p ; T’ = – p tra sollecitazioni e
carichi esterni, risultano essere:
3
4
5
In termini analoghi può essere trattato il caso in cui
all’elemento trave sia applicata una coppia torcente
(fig. 3) variabile con legge:
Note le ampiezze è possibile ricavare i valori correlativi nelle sezioni correnti in base all’equazioni:
Utilizzando l’equazione di equilibrio alla rotazione
attorno all’asse longitudinale:
relazione nella quale GJt rappresenta la rigidezza torsionale primaria della sezione, si ricava per la rotazione torsionale l’espressione seguente:
(1)
Nei profili aperti dotati di rigidezza per ingobbamento EJω alla
rigidezza torsionale armonica primaria GJt(nπ/L)2 va aggiunta
anche la rigidezza torsionale armonica secondaria, pari a
EJω(nπ/L)4, ottenendo Kθ= GJt(nπ/L)2[1+ (nπ/L)2×EJω/GJt].
inarcos 363
6
7
che soddisfano le condizioni al contorno alle estremità di elementi in semplice appoggio, come nell’ipotesi qui adottata.
Nella scelta del numero delle armoniche va tenuto
presente che ciò che maggiormente interessa sono gli
effetti dei carichi e non tanto una fedele riproduzione del loro andamento. In genere il primo termine
della serie fornisce valori sostanzialmente esatti per
gli spostamenti e valori più approssimati per le sollecitazioni, con precisione che risulta migliore per i
carichi ripartiti o condizioni di carico a questa assimilabili rispetto a quella che si ottiene per i carichi concentrati.
La ricerca poi può essere effettuata, per le travi in
semplice appoggio, separatamente per ogni armonica. I vari termini della serie risultano infatti tra loro
disaccoppiati essendo nullo il lavoro mutuo compiuto da un carico armonico per effetto del campo di
spostamenti sinusoidali associato ad una armonica
con indice diverso.
Tali azioni mutue variano anch’esse con legge trigonometrica:
RICERCA DELLE AZIONI TAGLIANTI MUTUE
a) Definiti i presupposti teorici, al fine di individuare le modalità di ripartizione trasversale si considera una struttura composta da N moduli affiancati,
solidarizzati mediante k=N-1 connessioni a taglio
lungo i bordi. Ciascun modulo è sollecitato da un
carico lineare pi e da una coppia torcente mi variabili entrambi con legge sinusoidale. Nel meccanismo
di ripartizione l’elemento direttamente caricato
chiama a collaborare, attivando un sostegno eccentrico, i moduli ad esso contigui, che a loro volta interagiscono con quelli al loro fianco. Il quadro delle
azioni interne trasversali che si instaura ad esempio
nel caso di carichi concentrati su un singolo modulo
é illustrato in fig. 6 nella quale sono evidenziati i
tagli mutui scambiati tra i vari elementi dell’impalcato.
364
inarcos
attingendo valore nullo agli appoggi, ove la congruenza degli abbassamenti è implicitamente soddisfatta.
Considerando una generica armonica di carico, di cui
si omette per semplicità il pedice, ed indicando con ti
(i=1,2,..,k) le ampiezze incognite dei tagli mutui e con
λ la larghezza dei moduli, gli abbassamenti e le rotazioni torsionali risultano definiti dalle relazioni
seguenti:
Le incognite iperstatiche vengono poi determinate
imponendo le condizioni di congruenza degli spostamenti verticali dei bordi di due elementi contigui
(fig. 7) che, considerando positivi i movimenti verso
il basso e le rotazioni orarie, si esplicitano nelle k
relazioni (i=1,2, .., k):
Introdotto il parametro caratteristico:
e fatte le posizioni:
6
7
8
9
-
Azioni taglianti mutue.
Congruenza dei movimenti verticali tra moduli contigui.
Sezione trasversale dell’impalcato.
Coefficienti di ripartizione.
porto EJf/GJt tra la rigidità flessionale e torsionale della
sezione dell’elemento. Si può inoltre mostrare che per
valori di ρ prossimi a zero, ossia nel caso di forti snellezze (λ/L=2b/NL→0) o di sezione a forte rigidezza torsionale (EJf/GJt→0) il carico tende ad essere egualmente ripartito tra i vari moduli (ripartizione ottimale).
Viceversa per elevati valori di ρ ossia nel caso di elementi con snellezze λ/L=2b/NL contenute o di modesta
rigidezza torsionale degli elementi modulari, il valore
dei tagli mutui risulta trascurabile e non si instaura
alcuna apprezzabile ripartizione dei carichi, che vengono assorbiti completamente dai moduli direttamente caricati. Inoltre all’aumentare del numero di
travi, ossia della larghezza dell’impalcato, l’azione
specifica sulla singola trave si riduce, ma peggiora la
qualità della ripartizione aumentando l’amplificazione rispetto al carico medio. A parità di altre caratteristiche, al crescere della larghezza complessiva dell’impalcato la sezione trasversale risulta infatti nel suo
insieme meno compatta e quindi più deformabile.
Una volta ricavati i tagli trasversali è poi possibile
risalire alle ampiezze degli spostamenti e delle rotazioni dei vari moduli con le relazioni illustrate in precedenza e di seguito richiamate:
8
9
si ricava il seguente sistema di equazioni risolvente
nei k tagli mutui incogniti:
nonché le ampiezze armoniche delle sollecitazioni
flettenti e taglianti mediante le relazioni seguenti:
E’ immediato constatare che la matrice del sistema di
equazioni, e con essa i tagli mutui e la ripartizione dei
carichi, é per un’assegnata armonica funzione univoca
del parametro adimensionale ρ che dipende dal rapporto di forma λ/L tra l’interasse e la lunghezza delle
travi ed in misura più contenuta dalla radice del rap-
Si completa in tal modo la ricerca dello stato tensionale e del campo di spostamenti.
Esempio nr. 1
Si presenta a titolo esemplificativo l’applicazione del
metodo illustrato al caso di un impalcato avente luce
inarcos 365
10 - Disposizione sull’impalcato dei
carichi di collaudo - Trave di bordo.
11 - Disposizione sull’impalcato dei
carichi di collaudo - Trave centrale.
10
di 33.70 m e larghezza di 18.20 m, costituente la campata tipica di un viadotto a 9 campate in semplice
appoggio realizzato da ACMAR all’innesto della S.P.
Marecchiese con la SS.16. L’impalcato è composto da
7 travi a sezione scatolare ottenute assemblando travi
GED in c.a.p. aventi forma a V ed alte 1.60 m con una
soletta collaborante gettata in opera dello spessore di
25 cm (fig. 8) . Le travi sono disposte ad un interasse
costante di λ = 2.55 m. Il momento di inerzia flessionale e torsionale delle travi risultano valere:
Jf = 0.724 m4
Jt = 0.440 m4
mentre per i moduli elastici delle travi e della soletta
si è assunto:
E=35000 MPa
G=15000 MPa
Il coefficiente di interazione vale in questo caso :
valore che indica una spiccata capacità dell’impalcato di ripartizione dei carichi, mentre i coefficienti
caratteristici risultano pari:
Le linee di influenza dei coefficienti di ripartizione
dei carichi unitari mobili in senso trasversale sono
riportate in fig. 9 mentre in fig. 10 ed in fig. 11 sono riportate le configurazioni di carico utilizzate per
riprodurre in sede di collaudo statico le sollecitazioni
massime nelle travi di bordo ed in quella centrale. In
fig. 12 è invece riportato per la trave di bordo il confronto tra le misure degli abbassamenti registrate nel
corso della prova di carico ed i valori teorici. Come si
può notare il modello a cerniere riproduce con fedeltà l’andamento della deformata trasversale con un
sostanziale accordo tra misura e previsione per tutte
le travi dell’impalcato.
366
inarcos
Esempio nr. 2
Come secondo esempio si presenta l’applicazione del
modello nello studio di configurazioni iperstatiche,
ossia al caso di impalcati continui su più appoggi. La
procedura si esplica considerando in una prima fase
le campate semplicemente appoggiate determinando per ogni trave delle campata le rotazioni agli
appoggi. In una seconda fase si impone poi per le
travi di un dato allineamento, pensate ora separate
ed indipendenti da quelle adiacenti, la congruenza
delle rotazioni tra le varie campate in corrispondenza delle pile intermedie determinando in tal modo il
valore dei momenti di continuità. La procedura si può
iterare equiparando nell’iterazione successiva i
momenti iperstatici a carichi esterni, tuttavia la 1° iterazione è già tecnicamente sufficiente a determinare
lo stato tensionale e deformativo dell’impalcato.
La struttura presa in esame è un impalcato continuo
di un ponte a tre campate recentemente completato nell’ambito della variante di Alfonsine della SS 16
dall’A.T.I composta da ACMAR-ITER-GED (fig.11 12). Le luci sono pari a 32.10 m per la campata centrale ed a 26.10 m per le due campate laterali.
L’impalcato è composto da 4 travi a sezione scatolare ottenute assemblando travi a V di altezza di 1.60
m completate in opera da una soletta di 25 cm di
spessore. Il momento di inerzia della sezione composta è pari Jf=0.65 m4 mentre quello torsionale vale
Jt=0.39 m4. Le travi sono del tipo precompresso, sono
varate in opera in semplice appoggio e successivamente solidarizzate in corrispondenza delle pile
(fig. 15). Nello specifico si analizza la configurazione del carico di collaudo applicato alla campata centrale e costituito da 3 colonne affiancate composte
ciascuna da 2 autocarri a 4 assi del peso ognuno a
pieno carico di 400 KN (fig. 16). Con i criteri illustrati in precedenza si determina la ripartizione trasversale dei carichi e si ricava per ogni trave della
campata centrale, di luce l2, la freccia massima (ωο) e
la rotazione (ϕο) in condizione di semplice appog-
12 - Confronto tra misure teoriche e
sperimentali.
13 - Profilo longitudinale del
viadotto.
14 - Sezione trasversale
dell’impalcato e schema dei carichi
di collaudo.
11
Campata P5-P6
0.00
–0.20
1a+2a colonna
Valori misurati
1a+2a colonna
Valori teorici
1a colonna
Valori misurati
1a colonna
Valori teorici
–0.40
–0.60
–0.80
–1.00
–1.20
–1.40
12
Fig. 14
14
della freccia (w) nella mezzeria della campata centrale ottenendo:
13
gio, grandezze tra loro correlate per una deformata sinusoidale, dalla relazione:
Dalla condizione di congruenza delle rotazioni in corrispondenza delle pile, espressa per simmetria dalla
relazione seguente:
In Tab. I si riporta il confronto tra dati sperimentali e
frecce misurate nelle travi di bordo, confronto che
conferma anche nel presente caso come il modello in
esame consenta di cogliere con precisione il comportamento della struttura evidenziando l’effetto
saliente della continuità dell’impalcato.
ANNOTAZIONI CONCLUSIVE
si deduce per ogni trave il valore del momento di continuità (M) ad essa afferente e da questo il valore
La ripartizione dei carichi tra le travi di un impalcato costituisce un tema strutturale di indubbio interesse e valenza che può essere analizzato negli
Tab. 1 - Confronto tra frecce teoriche e sperimentali - Travi di bordo.
Configurazione di carico
Carico sulla campata centrale
Carico sulla campata laterale
Freccia teorica [mm]
8.0
5.4
Freccia sperimentale [mm]
7.9
5.3
inarcos 367
15 - Fasi del collaudo con carico sulla campata laterale.
16 - Schema di carico campata centrale.
15
16
impalcati privi di traversi con l’ausilio del metodo
della congruenza utilizzando un modello a cerniere
lineari continue. In tale modello si assumono come
incognite iperstatiche i tagli mutui che vengono
scambiati lungo connessione a taglio che uniscono
le travi e che vengono determinate imponendo la
congruenza degli spostamenti verticali dei bordi
longitudinali che si fronteggiano.
L’analisi così condotta mostra come la ripartizione
dei carichi venga in realtà a dipendere da un solo
parametro caratteristico adimensionale funzione
della geometria dell’impalcato (interasse, lunghezza e numero delle travi) e del rapporto tra le rigidezze flessionali e torsionali delle sezioni resistenti
delle travi. Lo strumento utilizzato è lo sviluppo in
serie di Fourier che nel caso di impalcati in semplice
appoggio consente di trasformare il problema da
differenziale ad algebrico, semplificando notevolmente la trattazione analitica.
Il metodo può essere esteso anche al caso di impalcati continui considerando dapprima le singole
campate in semplice appoggio ed operando la ripartizione dei carichi esterni tra le varie travi; poi imponendo condizioni di congruenza delle rotazioni tra
le campate.
I riscontri sperimentali confermano la validità del
modello proposto, s’intende nell’ambito dell’ipotesi assunte di impalcati a contorno deformabile per
l’assenza di traversi in campata e di prevalenti rigi368
inarcos
dezze flesso-torsionale longitudinali delle travi
rispetto a quelle trasversali della soletta.
I
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[01] Spinelli, P., Un metodo di analogia al continuo per
lo studio di impalcati realizzati con travi affiancate
collegate con cerniere lineari continue, INARCOS, nr.
439, pp 200-210, Bologna, Giugno 1983.
[02] Spinelli, P., Impalcati formati da pannelli prefabbricati accostati: alcuni risultai ottenuti attraverso
un metodo di analogia al continuo, Atti del 7°
Convegno CTE, par.c. pp.145-151, Marina di Ravenna, 1986.
[03] Pozzati, P. Teoria e Tecnica delle Strutture, Vol. 2*,
Cap. 10, Cap. X, pp. 192-214, Ed. UTET, Torino, 1986.
[04] Parducci, A. Tecnica delle costruzioni prefabbricate
Cap. 8, pp. 163-174, Ed. ESA Roma, 1986.
[05] Petrangeli, M., Progettazione e Costruzione di
Ponti, Cap. 7, pp. 171-212, Ed. Masson,
Milano,
1997.
[06] Lenzi, M., Gambi A. , Olivucci, G., Un modello a piastra ortotropa per impalcati di travi scatolari, Atti
del 13° Convegno CTE, Pisa, 2003.
[07] Lenzi, M. , Campana, P., Missiroli, I. , Un modello al
continuo per lo studio degli impalcati di travi scatolari, Rivista INARCOS nr. 709, Bologna, Maggio
2010.
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L’accesso sicuro ai siti web:
regole e strumenti per evitare
le frodi su Internet
Alberto Rosotti
Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro ed Urbino
RICONOSCERE UN SITO SICURO
Con l’avvento delle reti dati a banda larga è oggi
possibile accedere ad informazioni personali e sensibili via Internet. Se da un lato questa pratica agevola la vita di tanti individui, dall’altro li espone a notevoli rischi. Solamente alcuni siti web possono infatti
dirsi sicuri, offrendo la garanzia che i dati inseriti
vengano trattati solo per le finalità dichiarate e
visualizzati unicamente da personale autorizzato. La
legge 196/2003 offre tutele e garanzie a chi compie
le operazioni online ma è comunque consigliabile
conoscere alcuni elementi di base per proteggersi
dalle trappole che copiosamente si incontrano navigando in Internet.
Possiamo affermare che un sito web è sicuro quando:
1. fornisce certezze sulla sua identità;
2. possiede un certificato digitale che:
a. garantisca la riservatezza della comunicazione;
b. accerti l’identità del sito.
Fornire la certezza sull’identità di un sito significa
indicare il proprietario del sito stesso ed il suo amministratore. Quindi, la prima cosa da fare per verificare se un sito è sicuro, è accertarsi che l’indirizzo,
detto in gergo URL (Uniforme Resource Locator), sia
immediatamente riconducibile all’azienda che ne è
proprietaria. Ma attenzione: la somiglianza o una
semplice assonanza nei nomi non garantisce nulla;
ad esempio, www.repubblica.it è l’indirizzo corretto
di una famosa testata giornalistica mentre www.republica.it, con una sola “b”, è un indirizzo inesistente o
comunque non collegato al precedente. In certi casi
gli hacker sfruttano gli errori di digitazione o le assonanze nei nomi per creare siti web simili a quelli ufficiali e truffare gli utenti. Il miglior strumento per
verificare l’identità del proprietario di un sito web
nel dominio .it è disponibile su Internet all’indirizzo
http://www.nic.it (Network Information Center per
l’Italia).
All’interno del NIC, digitando ad esempio l’indirizzo
http://www.poste.it si otterranno informazioni di
questo genere:
Registrant
Name:
Poste Italiane spa
ContactID: POST52-ITNIC
Address:
Viale Europa, 190 00144 - Roma (RM) IT
Phone:
+39.0659581
Email:
[email protected]
Created:
2007-03-01 10:45:26
Admin
Name:
ContactID:
Address:
Phone:
Created:
Marco Barbuti
MB20282-ITNIC
Viale Europa, 190 00144 - Roma (RM) IT
+39.0659581
2001-01-18 00:00:00
Le informazioni ricevute certificano che il sito
www.poste.it ha come proprietario Poste Italiane
SOMMARIO
Tramite i siti web si compiono un gran numero di operazioni, come prenotare voli aerei, consultare il conto
corrente, acquistare e vendere oggetti o svolgere pratiche burocratiche. Questo articolo è una sintetica
guida al riconoscimento dei siti web sicuri, utile per
difendersi dalle truffe online.
SUMMARY
Through the websites we may complete a great number of operations, like reserving flights airplane, consulting the bank account, buy and sell objects or carry
out bureaucratic jobs. This article is a synthetic guide
to the acknowledgment of secure web sites, useful in
order to defend ourselves from the online fraud.
inarcos 373
1
Spa, che ha sede legale a Roma e che l’amministratore del sistema è il Sig. Barbuti. Per ottenere informazioni su altri domini, come .com, .net, .gov, ecc...
potremmo rivolgerci ai rispettivi siti di autorizzazione internazionale.
Dopo aver verificato chi sia il proprietario del sito al
quale ci accingiamo a lasciare i nostri dati, il secondo passo è quello di verificare se dispone di un certificato digitale. Il certificato contribuirà a confermare l’identità del sito e dell’amministratore, ma
soprattutto ci garantirà la riservatezza della comunicazione.
I CERTIFICATI DIGITALI
Un certificato digitale è l’equivalente elettronico di
un documento, quale per esempio il passaporto o la
carta d’identità. Viene erogato da un ente terzo,
imparziale e fidato, al proprietario di un sito e consente l’identificazione univoca di una persona o del
sito stesso. I certificati digitali sono quindi strumenti di identificazione elettronica ed assolvono a tre
fondamentali funzioni: garantire l’identità del sito
con cui si sta dialogando, garantire la privacy tramite criptazione dei dati e delle comunicazioni e
garantire l’integrità dei dati. Chiamati anche Digital
ID, i certificati possono essere emessi solo da autorità di certificazione ufficiali (Certification Authority),
come il CNIPA (Comitato Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione), Infocamere, ecc...
enti che prima di fornire il certificato compiono rigorose procedure di autenticazione, controllo e sicurezza.
I certificati utilizzano una coppia di chiavi software,
dette pubblica e privata, che possono servire per
cifrare un documento o un canale di comunicazione,
oppure per firmare comunicazioni digitali.
Nel caso in cui il certificato venga usato per creare
un canale sicuro sulla rete Internet, solo il mittente
374
inarcos
2
ed il destinatario dei dati che transitano nel canale
potranno vedere i dati in chiaro: tutti gli altri, ed in
particolare gli hacker collegati ai nodi della rete,
vedranno passare nel canale solo una serie di informazioni non intellegibili. Il canale può essere considerato come un tunnel, all’interno del quale i dati
vengono criptati attraverso una delle due chiavi del
certificato (quella pubblica), difficilmente violabile
da qualsiasi pirata informatico. I dati criptati all’interno del canale possono essere decifrati solo con la
chiave privata del certificato, cioè solo giunti a
destinazione: ciò costituisce una garanzia per
l’utente la cui operazione web (acquisto con carta di
credito, disposizione per bonifico, prenotazione
viaggio aereo, risultati di un’analisi sanitaria, ecc...)
sarà protetta.
A ciò si aggiunge il tema dell’integrità dei dati, poiché tramite funzioni di hash e certificati digitali si
può garantire che le informazioni inviate arrivino al
destinatario senza aver subito alcuna modifica.
Qualsiasi modifica alla comunicazione, eventualmente apportata da un pirata informatico, farà immediatamente terminare la comunicazione stessa e genererà un messaggio di allerta. Riassumendo, grazie ai
certificati digitali sia il sito web che l’utente riescono
ad avere la certezza dell’identità reciproca, della
riservatezza delle comunicazioni e dell’integrità dei
dati trasmessi.
Nella pratica, una volta entrati in un’area protetta di
un sito web, cliccando due volte sul lucchetto, presente nella “status bar” del desktop, comparirà una
Figura 1: Il sito della British Airways, con il lucchetto chiuso
nella status bar.
Figure 2 e 3: il certificato digitale della British Airways,
rilasciato dalla CA VeriSign.
come SSL, in grado di assicurare la riservatezza dei
dati ponendo la comunicazione in un canale sicuro.
L’AREA PROTETTA DI UN SITO WEB:
DA HTTP:// A HTTPS://
3
finestra con tutte le caratteristiche di sicurezza del
certificato digitale; qui si potranno controllare il
nominativo del certificato e la data di scadenza, vedi
figure 1, 2 e 3.
Allo stesso modo ci potremmo accorgere se la pagina web non ha o non sta usando un certificato digitale (lucchetto aperto): in questo caso meglio non
fidarsi, in quanto tutti i dati che eventualmente
lasceremo, viaggeranno in chiaro nella rete. Verifi chiamo quindi sempre che il lucchetto sia chiuso.
IL PROTOCOLLO SSL
Il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) effettua la
criptazione dei dati e protegge le pagine dei servizi
dei siti web fin dall’invio dei primi dati, in particolare di username e password. Questo significa che,
quando si accede ad sito o ad una sua qualsiasi sottosezione, i computer iniziano a scambiarsi dati utilizzando come mezzo di comunicazione il protocollo
http criptato con SSL, ovvero https//, in cui la ‘s’ sta
per secure. Questo sistema garantisce la protezione
non solo dei numeri delle carte di credito, dei moduli online e dei dati finanziari, ma protegge anche
dalla decodifica e dalla contraffazione delle informazioni confidenziali, riservate e sensibili.
Https garantisce che il flusso di informazioni tra utente e sito sarà criptato e non decifrabile da estranei,
grazie ai layer di trasmissione che inviano e ricevono
informazioni utilizzando un protocollo criptato,
All’ingresso di una pagina sicura o di un’area riservata di un sito web, solitamente appare un “Avviso
di protezione”, indicante che da quel momento
l’utente si trova in una zona difesa dagli attacchi
esterni. Gli URL (indirizzi dei siti) delle aree protette
sono raggiungibili tramite il protocollo https:// e non
più semplicemente dal noto http://
Molti siti web possiedono una parte generica non protetta, come la home page di benvenuto, ed una zona
riservata e protetta, per l’operatività dei clienti. Spesso
la prima pagina di un’area protetta contiene i campi
per effettuare il login, ovvero l’inserimento del nome
dell’utente e quello della password, affinché il sito
web possa identificare il cliente.
E’ fondamentale sapere che un sito web sicuro
deve essere protetto fin già nella pagina riservata al login. In altre parole è sicuro quel sito in cui
appare il “lucchetto chiuso” già al momento dell’inserimento delle credenziali. Ciò garantisce che
l’username e la password viaggino criptate sul canale, affinché un pirata non possa impossessarsene.
Poi, se il sito ci accetta potremmo continuare a lavorare sapendo che anche i dati viaggiano criptati,
mentre se il sito ci rifiuta, la comunicazione non
potrà proseguire. L’importante è non aver dato il
nostro account ad un sito non identificato oppure su
un canale non protetto.
Alcuni siti, specialmente quelli attraverso i quali si
effettuano transazioni di denaro, possono avere un
doppio livello di sicurezza: una prima password
permette di accedere, ad esempio, alla consultazione dei dati in sola lettura, mentre l’inserimento di
una seconda password consente di effettuare tran -
inarcos 375
Figura 4: un dispositivo OTP, utile per la
generazione di password di secondo livello.
Figura 5: configurazione di Microsoft Internet
Explorer, per la disattivazione della persistenza
dei dati utente.
4
sazioni. In questo modo l’utente gode di una protezione ulteriore: due ostacoli possono bloccare
meglio di uno, chi non ha buone intenzioni.
OTP (ONE TIME PASSWORD)
Un altro dispositivo che offre una sicurezza di secondo livello è l’OTP (One Time Password). L’OTP è uno
strumento poco costoso, sicuro e di semplice utilizzo,
delle dimensioni di un portachiavi, che alla pressione
di un pulsante visualizza un numero di 6 o 8 cifre, a
seconda della tipologia in uso, da utilizzare come
password di secondo livello, vedi figura 4. La password di secondo livello è molto utilizzata nell’home
bancking per la conferma delle disposizioni bancarie,
come bonifici, giroconti ed F24. La sequenza di cifre
generata dall’OTP deriva da una serie di grandezze
segrete, scritte nell’hardware dell’OTP stesso, ed è in
funzione di un orario fornito da un “real time clock”
interno al dispositivo. Ogni 36 secondi viene generata una nuova password completamente diversa e non
connessa alla precedente, utilizzabile una sola volta.
Dal punto di vista operativo, quando il cliente di un
sito web desidera generare una password di secondo
livello, clicca sul bottone dell’OTP, legge il numero sul
display e lo digita sulla tastiera come richiesto nella
procedura Internet, in tutta semplicità e sicurezza.
COME SCEGLIERE UNA PASSWORD SICURA
La scelta di una password è un tema importante per
accedere ai servizi web protetti. La password deve
essere un codice difficilmente intercettabile, affinché
nessuno possa scoprirlo e utilizzarlo per scopi fraudolenti. Molti utenti hanno la tentazione di scegliere per
comodità qualcosa di facile e breve; invece è indispensabile attuare un compromesso tra l’importanza dei
dati da proteggere e lo sforzo nella ricerca e memo376
inarcos
rizzazione. Purtroppo sono tanti i numeri che un adulto deve sforzarsi di ricordare (telefoni, indirizzi, pin
code, ecc ...), per cui a volte si assiste alla disdicevole
operazione di veder scritte le password sotto la tastiera o su un biglietto attaccato nel monitor. Nel seguito
sono elencate alcune semplici linee guida che tutti gli
utenti dovrebbero osservare per scegliere una password, come definito ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni:
• scegliere una password di lunghezza pari ad 8 o
più caratteri;
• evitare parole comuni di senso compiuto: esistono numerosi programmi software gratuiti che,
basandosi su dizionari internazionali, tentano di forzare i sistemi utilizzando tali termini, iniziando dai
più comuni; tale tecnica è denominata “brute force”;
• inserire nelle password numeri, lettere e simboli. Ad esempio, utilizzare il sostantivo “mare”
come password è inadeguato; possiamo però creare una password sicura inserendo prima, dopo o
all’interno, della medesima una serie di numeri. In
tal modo “123mare?!?” è estremamente più sicura
della precedente, per lunghezza e complessità.
Infatti i numeri e i simboli posizionati tra le lettere
(o viceversa) aumentano il numero di opzioni possibili per un determinato carattere e ciò rende più
sicura l’intera password;
• evitare i nomi dei propri figli, del coniuge o di un
animale domestico, le date di nascita dei parenti
stretti e tutte quelle parole che derivano da informazioni personali facilmente ottenibili da malintenzionati; vedi attacchi di Social Engineering;
• non usare una password che contenga il nome
utente o l’indirizzo e-mail;
• non utilizzare la stessa password per servizi
diversi. Sebbene sia un escamotage per non dover
ricordare decine di password diverse, alla fine la
probabilità che venga identificata aumenta enormemente. Usando la medesima password per il pc,
per la posta elettronica, per i giochi, gli account
5
dell’ufficio ed i database aziendali, c’è un’alta probabilità che questa venga violata, per una banale
vulnerabilità di uno di questi software. Ogni volta
che si deve scegliere una password è buona norma
inventarne una differente.
E’ possibile verificare, seppur in maniera empirica, la
sicurezza di una password utilizzando un qualsiasi
motore di ricerca (es. Google): se digitando la password nel campo di ricerca il motore restituisce
meno di 10 risultati, allora la password è sufficiente
sconosciuta, quindi sicura. Sempre su Internet, esistono programmi che gratuitamente generano password della complessità e lunghezza desiderate.
I consigli sopra esposti rendono sicura la scelta della
password ma la sicurezza deve proseguire con una
corretta conservazione. A tal fine può essere utile,
ad in alcuni casi è obbligatorio, seguire questi criteri:
• non digitare la password in presenza di estranei, che magari si trovano alle vostre spalle mentre la componete sulla tastiera. Un occhio attento,
o peggio una videocamera, può seguire i movimenti delle nostre mani;
• non trascrivere la password su un foglio di
carta, agenda, o in altro luogo. La password va
tenuta a mente, ed al limite chiusa in cassaforte o
altro luogo protetto in caso la scordassimo;
• non archiviarla in un file di un computer, ne sul
telefonino;
• non rivelare ad altri la propria password;
• non memorizzare la password nei tasti funzione
di un computer;
• modificare la password frequentemente: l’uso
costante e abitudinario della solita password è un
comportamento rischioso. Il D.Lgs 196/2003 obbliga a cambiare la password di accesso a sistemi che
gestiscono dati personali ogni 6 mesi, ed il tempo
è dimezzato se la password consente l’accesso a
dati sensibili.
Attenzione: i siti che permettono transazioni on line
non chiedono mai attraverso e-mail o contatti telefonici i dati di accesso (username e password) ai propri clienti. Qualora si ricevessero comunicazioni di
questo tipo, segnalatelo immediatamente alle autorità preposte ed al gestore del sito stesso, in quanto
si tratta probabilmente di un attacco informatico.
ACCORGIMENTI PER AUMENTARE
LA SICUREZZA DEI BROWSER
Ogni utente accorto e sensibile alle politiche di sicurezza dovrebbe eliminare dalle impostazioni del
proprio computer tutte quelle funzioni che permettono di salvare le password e di memorizzare la compilazione dei form automaticamente (le pagine che
contengono campi riempibili con un testo). Infatti
queste agevolazioni possono vanificare la scelta di
password sicure, in quanto i pirati informatici sanno
bene come individuarle ed utilizzarle. Per chi utilizza come browser Internet Explorer, è possibile disattivare la funzione “Persistenza dati utente” partendo dalla barra degli strumenti in Strumenti | Opzioni
Internet | Protezione | Livello personalizzato. (vedere figura 05).
IL SOCIAL ENGINEERING
Nel campo della sicurezza informatica il social engineering è lo studio del comportamento individuale e
l’insieme delle strategie psicologiche usate dagli
inarcos 377
aggressori al fine di ottenere dall’utente dati personali o sensibili oppure di indurlo a compiere una serie
di azioni pericolose, superando le sue barriere di sicurezza.
Conoscere le tecniche di social engineering è il modo
migliore per non diventarne noi stessi vittime.
I pirati informatici agiscono camuffando la propria
identità, ingannando per infondere fiducia nella vittima, sfruttando la sua disponibilità, la buona fede
ed anche un pizzico di umana curiosità. Nella maggioranza dei casi sono abilissimi nei rapporti umani,
risultano affascinanti, educati e simpatici. Per convesso, la maggior parte degli utenti pensa di essere
sufficientemente scaltro da non cadere in trappole
di questo genere.
L’hacker che sferra l’attacco è conscio di questa ingenuità comune e riesce a far sembrare tanto ragionevole la sua richiesta da non sollevare il minimo
sospetto mentre sfrutta la vittima.
La rassegna delle astuzie escogitate da chi ordisce
raggiri telematici è piuttosto variegata.
Soventemente l’aggressore si spaccia per un amico,
per un collega, per la segretaria di un amministratore, per il funzionario di una ditta o un ente pubblico
autorevole, al fine di indurre l’utente a rivelare
segreti o informazioni confidenziali.
In alcuni casi il malintenzionato invia una e-mail in
cui chiede di installare un software allegato oppure
di leggere un documento o visitare un certo sito.
L’allegato o il sito web contengono software che veicolano l’infezione o rubano dati personali e così il
social engineer ottiene i risultati sperati.
In altri casi questi affabulatori agiscono via telefono
fingendo di essere tecnici informatici che, dopo aver
descritto una situazione di pericolo sul computer,
propongono una soluzione urgente che richiede di
riferire una serie di informazioni riservate.
Se cediamo a queste tecniche, nonostante tutti i
sistemi di sicurezza installati sul computer, l’hacker
potrà agire per conto dell’utente, fin quando non
378
inarcos
verrà scoperto, o fintantoché l’utente non cambierà
la credenziali di accesso (per questo le password
robuste hanno una scadenza).
Qui sotto riportiamo un esempio di social engineering, il cosiddetto phishing, perpetrato tramite messaggio di posta elettronica:
Da: [email protected]
A: [email protected]
Oggetto: Aggiornamento Software
Gentile Utente,
abbiamo aggiornato il server del ns. database, in
cui Lei risulta inserito. Per problemi tecnici non ci è
stato possibile aggiornare la sua posizione, motivo
per cui La preghiamo di volerci comunicare al più
presto il suo username e la sua password, scrivendo
al nostro indirizzo e-mail:
[email protected]
La ringraziamo per la cortese attenzione.
Cordiali saluti
Il responsabile del servizio Tecnico
Ing. Alberto Trufolin
Per difenderci dai pericoli del social engineering suggeriamo di:
• verificare l’autenticità della fonte di qualsiasi
richiesta, tramite le modalità precedentemente illustrate, ed in caso di dubbio non fornire alcunché;
• essere prudenti nella trasmissione di informazioni
personali, evitando di comunicare dati confidenziali ad altre persone. Gli attacchi di social engineering possono essere perpetrati in più riprese,
neutralizzando per passi successivi le difese della vittima incrociando i dati raccolti con quelli ricevuti da
ignari conoscenti o colleghi della stessa;
• avvalersi delle norme di comportamento previste
dal D.Lgs 196/2003 che vietano di comunicare le
proprie credenziali segrete, in qualunque caso, per
qualunque motivo ed a qualunque persona, perfino al direttore generale dell’ente per il quale lavoriamo o all’amministratore del sistema informativo. Questi soggetti infatti avranno le password a
loro disposizione per compiere qualunque operazione, anche in nostra assenza.
IL PHISHING
Il phishing è una delle più comuni tecniche di social
engeneering; il suo nome deriva dal verbo inglese
‘to fish’ (pescare) e consiste in una truffa informatica ideata per ottenere le informazioni personali e i
dati sensibili direttamente dagli utenti. Come i pesci
in mare, anche gli utenti della rete devono prestare
molta attenzione alle esche che vengono preparate
dai phisher. La principale vittima di questa pesca
informatica è chi usufruisce dei servizi di home banking ed e-business (e-Bay, ad esempio).
Il phishing si presenta solitamente sotto forma di email. Apparentemente inviate da una fonte nota ed
autorevole, queste comunicazioni avvertono di un
imprecisato problema tecnico, di un disguido o di un
altro valido problema per risolvere il quale è necessario collegarsi al sito dell’ente stesso ed effettuare
un nuovo login, cioè scrivere username e password .
Per agevolare questa operazione nella e-mail è presente un link al sito. Se l’utente segue tutti questi
passaggi significa che l’esca ha funzionato ed il pirata potrà pescare le informazioni dell’utente.
Nella realtà il pirata informatico costruisce una
pagina simile a quella del sito affidabile che usa
come esca; cliccando il link riportato nella e-mail,
l’utente viene solo apparentemente trasportato nel
sito sicuro, mentre si trova nella pagina costruita da
phisher. I dati sensibili che l’utente immette vengono così inviati al pirata informatico, che potrà accedere ai servizi dell’utente, per esempio dando di-
sposizioni bancarie o acquistando oggetti per suo
conto. Inoltre i siti di phishing nascono e muoiono
molto velocemente, giusto il tempo di trarre in
inganno qualche utente per poi sparire senza lasciare tracce.
Il phishing induce l’utente a cadere in trappola perché la sua semplicità rende il trucco insospettabile.
Per evitare di trovarsi coinvolti nella truffa è necessario essere scrupolosi e seguire questi semplici consigli:
• gli istituti bancari e le aziende di e-business non
richiedono mai informazioni personali tramite email. Nel caso in cui sorga il dubbio che la mail sia
vera, prima di inserire qualsiasi dato è opportuno
contattare l’istituto bancario o l’azienda di e-business telefonicamente e chiedere conferma a
riguardo;
• non utilizzare mai il collegamento contenuto nelle
e-mail. Posizionando il mouse sul link verso cui il
messaggio ci invita a recarci, senza cliccare, po trem mo osservare sulla barra di navigazione il
nome dell’indirizzo verso il quale ci condurrebbe il
collegamento. Leggendo attentamente quell’indirizzo ci accorgeremmo che non corrisponde a quello del sito ufficiale, ma magari si differenzia da
esso solamente per l’aggiunta o l’eliminazione di
una lettera. In casi estremi l’indirizzo potrebbe
addirittura apparire uguale a quello del sito sicuro,
senza esserlo, perché contiene caratteri nascosti o
codici alfanumerici non visualizzabili. Quindi, per
raggiungere un sito web digitiamo sempre l’in dirizzo a noi noto: guidiamo noi, non facciamoci
guidare dai pirati.
• Esaminare regolarmente i rendiconti bancari e
quelli della carta di credito, in modo da accorgersi
prontamente di un qualsiasi spostamento sospetto. Nel caso si ritenga di essere vittime di una truffa, contattare immediatamente la Polizia Postale.
Nonostante tutti gli accorgimenti, il fenomeno del
phishing è in continuo aumento.
I
inarcos 379
omega graphics bologna
calcestruzzi preconfezionati
conglomerati bituminosi
materiali ghiaiosi
lavori stradali, autostradali
movimento terre, fognature
pavimentazioni speciali
stabilizzazione terreni
lavori in cemento armato
edilizia civile, industriale,
prefabbricazione, manutenzioni
restauri monumentali
e-mail produzione calcestruzzi preconfezionati: [email protected]
e-mail produzione conglomerati bituminosi: [email protected]
dall’UNIVERSITÀ
Francesco Fusi
Titolo della tesi
Membrane per la separazione di idrogeno
Relatore: Prof. Ing. Sarti Giulio Cesare
Correlatori: Ing.Giacinti Baschetti e Ing. Jacopo Catalano
Università degli studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in IIngegneria Chimica e di Processo
Data di Laurea: 20/1092009
Voto di Laurea: 110/110 e lode
Scopo del lavoro di sperimentazione è
stato indagare le proprietà di trasporto dell’idrogeno nelle leghe palladio
– argento.
Le membrane a base di palladio
hanno sempre mostrato una selettività e permeabilità nei confronti dell’idrogeno, superiore rispetto a tutti gli
altri sistemi metallici, fatto questo
che le rende oggi di interesse in virtù
delle nuove applicazioni che l’idrogeno è potenzialmente destinato ad
avere nel futuro prossimo come vettore energetico a basso impatto
ambientale.
La membrana NGK, da noi sperimentata, (vedere Fig. 1.1) è di tipo tubolare in lega di palladio e argento
depositata sulla superficie esterna di
un supporto poroso in allumina. Il
supporto in allumina è asimmetrico e
il top layer ha diametro medio dei
pori pari a circa 0.1 μm.
Tale membrana è stata prodotta con
una procedura basata su tre step: in
un primo stadio il palladio è stato
depositato sull’allumina via electroless plating, secondariamente l’argento è stato depositato via electrodeposition utilizzando lo strato di palladio
come elettrodo.
Infine, per ottenere la lega di palladio
e argento, è stato eseguito un trattamento termico. Lo strato metallico
così ottenuto risulta avere uno spessore di circa 2.5 μm con una composizione nell’ordine del 20% in peso di
argento. In Fig. 1.2 si riportano due
SEM della superficie e della cross section di una membrana analoga prodotta dalla NGK.
Sull’estremità aperta è presente un
raccordo di tipo VCR in acciaio inossidabile per la connessione al modulo
di separazione, mentre l’altra estremità è dotata di un tappo sempre in
acciaio inossidabile.
L’uso di una membrana così strutturata permette al lato cieco di espandersi all’interno della cella di prova evitando, in questo modo, gli stress meccanici, dovuti alle differenze di espansione termica dei materiali della membrana e del mantello, che si avrebbero
se la membrana fosse vincolata da
entrambi i lati.
Su questa membrana sono state effettuate numerose prove, sia per i composti puri che per miscele binarie(H N , H -H O, H -CO), e ternarie(H -N H O, H -H O-CO). Tutte le prove sono
state eseguite alla temperatura di
400°C per una durata complessiva di
circa 3000 ore senza che la membrana
perdesse la propria selettività che
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
risulta essere infinita; valutata sulla
base della sensibilità del gascromatografo dato che nel corso delle prove
la presenza di eventuali impurità presenti nella corrente di idrogeno permeato non è mai stata rilevabile neppure con tale strumento.
Tramite le prove con idrogeno puro è
stato possibile valutare permeabilità
e la permeanza della membrana NGK
alla temperatura di 400°C, riportando
in Fig. 1.3 i valori dei flussi di idrogeno per alimentazione del gas puro è
possibile infatti notare un buon
accordo con la linearità imposta dalla
legge di Sieverts. I valori calcolati, in
particolare, risultano rispettivamente
pari a 3.72 mol s m Pa e 3.574 e
mol s m Pa ; la permeabilità della
membrana dunque è risultata essere
in buon accordo con i valori di mem-1
-1
-2
-1
-0.5
-3
-0.5
1
2
inarcos 383
1 - Figura 1.1 - Membrana NGK.
2 - Figura 1.2 - Immagini SEM della: (a)superficie e (b) cross section della
membrana NGK.
3 - Figura 1.3 - Flusso di idrogeno permeato nella membrana NGK con alimentazione di idrogeno puro riportato nei confronti della forza motrice di
Sieverts. Dati collezionati a 400°C con portata nominale di 1 NL min .
4 - Figura 1.4A - Confronto del flusso di idrogeno permeato tra alimentazione di idrogeno puro (linea continua) e miscele a differenti contenuti di
azoto. Dati collezionati a 400°C con portata nominale di 1 NL min .
5 - Figura 1.4B - Confronto del flusso di idrogeno permeato tra alimentazione di idrogeno puro (linea continua), miscela H – N e miscela H – H O.
Dati collezionati a 400°C con portata nominale di 1 e 2 NL min .
6 - Figura 1.5 - Confronto del flusso di idrogeno permeato tra: alimentazione di idrogeno puro (linea continua), miscele H – N , H – H O e H – CO . Dati
collezionati a 400°C con portata nominale di 1 NL min .
7 - Figura 1.6 - Confronto del flusso di idrogeno permeato nella membrana
NGK con alimentazione di idrogeno puro iniziale (linea continua), dopo le
prove con H O e dopo le prove con CO, riportato nei confronti della forza
motrice di Sieverts. Dati a 400°C.
-1
-1
2
2
2
2
-1
2
2
2
2
2
-1
2
3
4
5
brane con simile tenore di argento
testate in letteratura mentre la permeanza è in generale maggiore dei
valori riportati in letteratura a causa
6
384
del minore spessore della membrana
NGK rispetto alla maggior parte delle
membrane tubolari oggi utilizzate
per la ricerca.
Nelle prove con miscele di azoto, sempre alla temperatura di 400°C, si è
riscontrato una diminuzione del flusso di idrogeno all’aumentare della
7
inarcos
8 - Figura 1.7: Microfotografia SEM del layer
metallico a seguito del lavaggio in aria.
Ingrandimento 1 μm.
9 - Figura 2.1 - Andamento della pressione parziale dell’idrogeno nella membrana e nella fase
gassosa, dove: – p
,p
si riferiscono al seno
della fase gassosa lato permeato e retentato;
–p
,p
sono rispettivamente, la pressione parziale della fase gas sulla superficie del
layer di palladio e su quella del supporto; – p
è la pressione parziale all’interfaccia tra il
layer metallico ed il supporto.
10 - Figura 2.2 - Rappresentazione schematica
dell’accumulo degli atomi di idrogeno all’interno delle zone difettive del reticolo cristallino,
dove: a) idrogeno assorbito convenzionalmente nella matrice metallica; b), c) idrogeno adsorbito sulla superficie; d) bordo di grano; e) spigolo; f) vacanza.
perm
H2
ret;IPd
H2
rett
H2
perm;IPd
H2
IPd;Isup
H2
8
9
N ; facendo riferimento agli studi condotti da Henderson et al., si apprende
che il vapor d’acqua può essere adsorbito sul layer della membrana sottoforma di dimeri, trimeri e piccoli cluster caratterizzati dalla presenza di
legami a idrogeno tra due o più molecole di acqua vicine. Un tale fenomeno risulterebbe ovviamente avere
effetti importanti sulla permeazione
in quanto ridurrebbe in modo rilevante il numero di siti disponibili per la
dissociazione dell’idrogeno e dunque
l’area della membrana attiva per la
permeazione.
Nell’utilizzo di CO, come nel caso dell’acqua, la membrana non recupera le
proprie caratteristiche in successive
prove con idrogeno puro (Fig. 1.6) che
invece mostrano una riduzione della
permeabilità della membrana, rispetto al caso iniziale, del 21.8% raggiungendo un valore pari a 2.795 e mol s
m Pa , inferiore, rispetto a quella
ottenuta dopo le prove in vapor
d’acqua che hanno comportato una
riduzione non trascurabile della permeabilità della membrana circa il
10% con un valore pari a 3.14 e mol
s m Pa .
Tale fenomeno, però risulta essere
reversibile tramite un lavaggio di 15
minuti con aria.
Il lavaggio in aria comporta una modificazione strutturale della superficie
del layer metallico, infatti come si può
notare dalle Fig. 1.7, dove si riporta
una microfotografia SEM della superficie, si denota la formazione di isole
di ossido che generano un aumento
della scabrezza superficiale della
membrana e quindi anche un incremento della superficie disponibile alla
permeazione di idrogeno, infatti gra2
10
composizione dell’inerte a parità della forza motrice di Sieverts.
Questa prima evidenza sperimentale
può essere giustificata dalla presenza
di una resistenza aggiuntiva in fase
gas in serie con quella fornita dal
layer di palladio.
La resistenza aggiuntiva, come già
supposto, sembra dunque essere
esterna alla membrana e localizzata
nel lato mantello ove probabilmente,
a causa delle caratteristiche del sistema, si hanno fenomeni di polarizzazione della concentrazione. Infatti un
aumento del flusso in ingresso non
influisce in alcun modo sulle proprietà della membrana mentre comporta
un aumento della velocità media
all’interno del modulo.
Ciò si riflette in un aumento del
numero di Reynolds e dunque in un
miglior trasporto di materia nella
fase gassosa e, concordemente, in
una diminuzione della resistenza correlata.
Nel caso del vapore d’acqua, come nel
caso dell’azoto, la riduzione di flusso
di idrogeno permeato può essere
attribuita alla presenza di polarizzazione di concentrazione, il diverso
andamento visibile però rispetto a
quello che era i comportamento in
azoto, può portare ad attribuire l’effetto anche a fenomeni aggiuntivi,
che non ritroviamo nelle miscele H –
2
-3
1
-2
-
-0.5
-3
-1
-2
-0.5
zie ad un’ulteriore prova in idrogeno
puro, a seguito del lavaggio, abbiamo
notato un incremento della permeabilità (rispetto al valore iniziale) del
7.23%, raggiungendo un valore pari a
3.833 e mol s m Pa .
-3
-1
-2
-0.5
Teoria del trasporto di idrogeno
Meccanismo di adsorbimento dell’idrogeno atomico sulla superficie del
layer metallico:
Conclusioni
Utilizzo della membrana per la purificazione dell’idrogeno ottenendo elevati gradi di purezza a fronte di un
consumo energetico estremamente
limitato, soprattutto rispetto all’assorbimento tradizionale tramite
colonne PSA.
Non è possibile effettuare una integrazione dei moduli a membrana all’interno dei reattori di steam reforming
poiché abbiamo notato che alcuni
composti presenti nella corrente di processo, in particolare, vapore d’acqua e
monossido di carbonio, vanno a
inficiare irreversibilmente sulle caratteristiche di permeazione del modulo
a membrana, riducendone le potenzialità.
Da un punto di vista impiantistico
converrebbe utilizzare membrane più
sottili possibile per ridurre i fenomeni
di polarizzazione di concentrazione
ma allo stesso tempo la membrana
deve garantire una vita utile elevata
che attualmente viene garantita solo
da membrana con uno spessore del
coating metallico maggiore.
I
inarcos 385
dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE EDILE
Cecilia Alessandrini
Individuazione e riduzione dei principali fattori di spreco
nelle aziende edili e corsi di sicurezza di base per l’edilizia
A breve partirà una nuova proposta formativa per le aziende edili mirata ad
individuare e ridurre i principali fattori di
spreco di denaro e di tempo presenti
all’interno delle imprese di costruzione.
A seguito del seminario dell’8 maggio,
tenutosi all’interno della 3° Campionato
Provinciale del Muratore, sulla “Caccia
agli sprechi”, alcune aziende hanno
manifestato interesse nel cercare di studiare un modello organizzativo che,
mixando le giuste tecniche/metodologie
permetta di ottenere delle linee guida
per una corretta gestione di un’azienda
edile. In particolare in un momento di
crisi economica una corretta gestione di
un’azienda permette di recuperare risorse da investire per far ripartire la propria
attività. A livello internazionale, in settori diversi da quello edile, è già universalmente riconosciuto che un buon modello organizzativo è assolutamente necessario per lo sviluppo e per la crescita di
un’azienda.
Ad oggi, però, ancora non esistono
modelli organizzativi di riferimento per il settore delle costruzioni e,
conseguentemente sarà in parte creato
ad hoc sulle esigenze delle imprese che
desiderano intraprendere il percorso
formativo che nello specifico sarà
finanziato attraverso i fondi di finanziamento per la formazione permettendo alla aziende di sfruttare questa
risorsa nel migliore dei modi Il percorso
progettato ha lo scopo di strutturare
un progetto nell’ambito del quale studiare un modello organizzativo che
supporti le aziende nel recuperare competitività. IIPLE ha già avviato un primo
corso che si è svolto nel mese di Giugno
tuttavia ha intenzione di riproporre
l’iniziativa nei prossimi mesi qualora ci
si riscontri interesse da parte delle
aziende edili. Per maggiori informazioni su questo percorso è possibile contattare la coordinatrice del corso
Eleonora Maurizzi al numero di telefono 051327605 oppure all’indirizzo email [email protected].
Tutte le più recenti ricerche italiane e
straniere rivelano uno stretto rapporto
di dipendenza tra la formazione e la
possibilità di ridurre gli infortuni sul
lavoro. Ad una maggiore attenzione
alla formazione dei lavoratori corrisponde inequivocabilmente un calo
degli infortuni sul lavoro. Per questa
ragione IIPLE – CPTO offre gratuitamente alle imprese i corsi di sicurezza
di base per i lavoratori del settore edile.
In particolare l’offerta formativa di base si articola su:
I CORSI DI 16 ORE PRE-INGRESSO che
rappresentano un’importante innovazione contrattuale introdotta nei Contratti Collettivo di Lavoro (Edili Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili
Cooperative) sottoscritti nel periodo
giugno-luglio 2008. L’innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza
dal 1° gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore
riceva, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla
sicurezza di 16 ore presso la locale
Scuola Edile. Per maggiori informazioni
sui calendari dei corsi a disposizione
presso IIPLE è possibile contattare la
coordinatrice Silvia Tarozzi al numero
051327605 oppure all’indirizzo [email protected]
I CORSI DI FORMAZIONE DI BASE DI 8
ORE previsti da tutti i CCNL per i
lavoratori che sono già all’interno
del settore edile. Grazie ad un impegno puntuale sulla formazione di sicurezza di 8 ore, l’IIPLE e il CPTO hanno dal
2007 formato fino ad ora più di 3000
lavoratori sostenendo completamente i
costi didattici dei corsi. Per maggiori
informazioni contattare Paola Gioacchini, coordinatrice dei corsi, al numero
051327605 o scrivendo all’indirizzo e –
mail [email protected], la quale, in tempi brevi, è in grado di predisporre l’inserimento dei lavoratori nei
corsi di formazione.
I professionisti possono diventare
soggetti attivi nell’aiutare questo
percorso di sensibilizzazione alla
formazione facendosi promotori
presso le aziende, con cui si trovano
a lavorare o con le quali entrano in
contatto, della necessità di assolvere all’obbligo formativo di 16 ore e
di 8 ore di sicurezza di base per tutti
i lavoratori.
inarcos
389
EFFICIENZA ENERGETICA e sostenibilità
Verso gli edifici a energia zero:
come cambia la direttiva europea 2002/91/CE
di Milena Vizzarri, Sonia Subazzoli
il caffè energetico
Anticipiamo nella rubrica di questo mese
un tema di grande interesse, su cui torneremo a breve per un dovuto approfondimento: la Direttiva europea 2002/91/CE, la
celebre EPBD (Energy Performance of Buil-
390
dings Directive) sta infatti per lasciare il
posto alla sua versione aggiornata, di recente approvata dal Parlamento Europeo.
Nel novembre 2008 la Commissione europea aveva presentato una prima proposta
legislativa per la rifusione (o recasting)
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, rientrante
nel pacchetto sull’efficienza energetica; in
questo anno e mezzo tante sono state le
modifiche formulate e discusse in sede
europea, che hanno portato all’approvazione della nuova direttiva sull’efficienza
energetica degli edifici, che vedrà l’abrogazione della 2002/91/CE dal 1° febbraio
2012.
Aspettando la pubblicazione della nuova
Direttiva per tracciarne un quadro completo, segnaliamo alcune novità salienti
di questo importante documento che ci
porterà nei prossimi 10 anni a costruire
edifici a impatto zero:
– La differenziazione del calcolo della prestazione energetica in base alla tipologia
di edificio (abitazione monofamiliare,
condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi
commerciali);
– L’introduzione del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti
minimi di prestazione energetica (Articolo
5): la Commissione stabilisce un quadro
metodologico comparativo per calcolare
livelli ottimali in funzione dei costi e si
avvale di parametri pertineneti che permettono di comparare i risultati con i
requisiti minimi di prestazione energetica
in vigore;
LA TURBINA EOLICA DEL FUTURO? SILENZIOSA E SENZA PALE
articolo tratto da www.edilone.it
Impianti eolici silenziosi e sicuri per gli animali:
la tecnologia per realizzarli ci sarebbe già
e potrebbe basarsi sulle scoperte di
Nikola Tesla. E’ stato infatti presentato nei giorni scorsi un prototipo che
si chiama “Solar Aero”, una turbina eolica che non utilizza alcun
tipo di pala.
Le turbine convenzionali sfruttano
il movimento dell’aria catturandolo
con le pale e usando poi questa forza
per far ruotare un asse, a quest’ultimo è collegato un generatore che produce energia elettrica. “Solar Aero” è basata invece
sulla turbina di tesla, sviluppata dallo scienziato serbo Nikola
Tesla, una delle menti più brillanti della scienza di fine ottocento. La turbina tesla consisterebbe di una serie di dischi sottilissimi e liscissimi, molto vicini tra loro. Il flusso dell’aria, che si muove
in parallelo con i dischi, aziona la turbina. Il vento, aderendo alla
superficie di questi dischi, trasmette ad essi una parte della propria energia cinetica.
inarcos
Innumerevoli i miglioramenti che questa tecnologia potrebbe fornire al mondo dell’energia
eolica. Innanzitutto l’assenza del rumore
tipicamente prodotto dalle turbine
eoliche tradizionali con la conseguente drastica riduzione dell’impatto ambientale in termini di
inquinamento acustico. Inoltre,
l’assenza di pale limiterebbe i
pericoli per i volatili. la nuova
turbina infatti sarebbe composta di
una struttura unica con l’intero meccanismo nascosto all’interno
di un contenitore chiuso, garantendo così la sicurezza assoluta
degli animali. Il dispositivo non è ovviamente ancora in commercio, eppure l’azienda che produce il “Solar Aero” avrebbe già
dichiarato che il prezzo del dispositivo dovrebbe attestarsi intorno al dollaro e mezzo per ogni watt di potenza e avere dei costi
di manutenzione sui 12 centesimi a kilowattora, fattore che renderebbe la nuova turbina decisamente meno costosa di quelle
tradizionali.
DOMANDE E RISPOSTE
Riportiamo l’interessante domanda giunta in redazione, inviataci dall’ing. Mauro Gambino, su un tema di interesse comune, la certificazione energetica degli appartamenti in condominio. Continuate a inviarci i vostri dubbi all’indirizzo
[email protected].
“[…] ho delle perplessità di tipo pratico sulla certificazione di un singolo appartamento in condominio con
impianto centralizzato privo di contabilizzazione del calore. Spesso capita che un proprietario di appartamento
venga a chiedere il certificato qualche settimana prima di andare a rogito: risulta difficile effettuare in così poco tempo
la certificazione dell’edificio di cui fa parte senza coinvolgere l’assemblea condominiale; quindi il costo sproporzionato della certificazione dell’intero fabbricato ricadrebbe sul singolo proprietario.
Ritengo inoltre che in quasi la totalità dei vecchi condomini a impianto centralizzato, si possa ricorrere alla lettera c) paragrafo “Certificazione energetica delle singole unità immobiliari” dell’allegato 8 DAL 156/08. Infatti quasi sempre un
appartamento si differenzia da un altro, a causa di diversi interventi su sistemi, impianti ed interventi di risparmio energetico. Ragion per cui è lecito effettuare la certificazione della singola unità immobiliare considerando l’adeguata percentuale di impegno del generatore.”
Il quesito dell’ing. Gambino tocca uno dei punti della DAL 156/08 che, negli ormai due anni di applicazione della Delibera,
si è rivelato tra i più controversi o comunque di più difficile applicazione.
Se infatti le motivazioni tecniche e teoriche che impongono di calcolare la prestazione energetica dell’intero
condominio se questo ha un impianto centralizzato privo di contabilizzazione del calore sono chiare, fare la
certificazione per l’intero condominio quando si presenta l’esigenza di avere il certificato energetico per un singolo proprietario (il primo che vende casa, o dal 1 Luglio 2010 il primo che affitta) nella pratica è quasi sempre impraticabile, non
tanto tecnicamente quanto per la ricaduta economica che la certificazione del condominio avrebbe sul singolo proprietario. Per cui di fatto nella quasi totalità dei casi il certificatore risolve questo impasse ricadendo, o facendo in modo di
ricadere, nella lettera c), da lei giustamente citata, che consente di certificare il singolo appartamento.
La proposta di modifica della DAL 156/08, approvata qualche mese fa con la DGR 139/10 che dovrebbe a breve sostituirne gli Allegati, ribadisce e chiarisce ulteriormente questo punto. Le riporto i passaggi salienti dell’Allegato 8 della DGR
139/10 sull’argomento:
“7. Certificazione energetica delle singole unità immobiliari.
L’attestato di certificazione energetica può riferirsi ad interi edifici o a singole unità immobiliari.
[…] Qualora l’edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da più unità immobiliari e sia servito da impianti centralizzati è preferibile procedere alla certificazione energetica dell’intero edificio, al fine di ottimizzare la
relativa procedura. La certificazione energetica della singola unità immobiliare può essere comunque effettuata secondo quanto nel seguito indicato:
a) in presenza di impianti termici centralizzati con contabilizzazione del calore, sulla base della valutazione del rendimento energetico della singola unità immobiliare in questione […] considerando il rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato;
b) in presenza di impianti termici centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica è determinato sulla base della valutazione del rendimento energetico dell’intero edificio
ripartito a livello della singola unità immobiliare in relazione alla superficie utile climatizzata dell’unità immobiliare medesima;
c) in presenza di unità immobiliari servite da un impianto termico centralizzato che si diversifichino per sistemi,
impianti, interventi di risparmio energetico, si procede conformemente a quanto stabilito dalla lett. a). In questo
caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.
In tali casi, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari in
relazione alla metodologia applicabile.”
– L'eliminazione sia per gli edifici di
nuova costruzione che per quelli esistenti
oggetto di ristrutturazioni importanti,
della soglia dei 1000 mq di superficie
utile per il soddisfacimento dei requisiti
minimi di rendimento energetico e
l'utilizzo di sistemi alternativi (rinnovabili,
cogenerazione, ...).;
– L’ottimizzazione del consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia
mediante la definizione dei requisiti di
sistema relativi alla prestazione energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e
al controllo adeguati dei sistemi stessi
(Articolo 8);
– L’obiettivo di avere entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione a energia quasi zero (Articolo 9);
– L’introduzione di adeguati strumenti di
finanziamento da mettere a disposizione per favorire la prestazione energetica
degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero (Articolo 10).
Per seguire da vicino questo tema rimandiamo al sito del Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.eu
DITE LA VOSTRA!
Continuate a segnalarci articoli e ad
inviare i vostri commenti sui temi
trattati nella rubrica all’indirizzo
[email protected], oppure contattandoci dal sito www.assiabo.it,
nella sezione SPECIALE CERTIFICAZIONE ENERGETICA; i vostri interventi troveranno come di consueto
spazio nella sezione “Il caffè energetico”.
inarcos 391
le aziende informano
MASSIME PRESTAZIONI E SEMPLICITA’
DI INSTALLAZIONE: URMET DOMUS
LANCIA 2VOICE, L’INNOVATIVO SISTEMA
VIDEOCITOFONICO A 2 FILI
Urmet Domus, azienda del Gruppo Urmet leader nei settori dell’automazione degli edifici, della videocitofonia, della sicurezza, del
controllo accessi e delle serie civili – presenta al
mercato 2Voice, un innovativo sistema videocitofonico, sviluppato appositamente per facilitare l’intervento degli installatori.
Infatti, grazie ad un cablaggio semplice e sempre uguale in qualsiasi tratta, 2Voice con soli 2
fili non polarizzati è in grado di soddisfare
ogni esigenza, dalle funzioni base a quelle più
articolate e di realizzare rapidamente impianti versatili in ville, condomini e grandi complessi residenziali.
2Voice, in caso di ristrutturazioni,
non richiede la sostituzione dei cavi
ma offre la possibilità di utilizzare
quelli esistenti, con un notevole
risparmio in termini economici e di
tempo. La programmazione è agevole anche in presenza di un elevato numero di utenze. Il sistema,
infatti, può associare fino a 32
colonne con un massimo di 128
utenti per colonna, senza dover
ricorrere ad apparecchi o altri componenti, ma utilizzando i dipswitch
presenti sui dispositivi. Questo fa sì
che l’impianto possa essere messo in funzione da un solo operatore. 2Voice consente di avere fino a 600 m di distanza tra la pulsantiera e il dispositivo interno per una estensione totale dell’impianto fino a 27.200 m.
Totale affidabilità anche per quanto riguarda le operazioni di
manutenzione, che possono essere eseguite ad impianto alimentato. In caso di cortocircuito, la protezione di cui è dotato
2Voice assicura una continuità di servizio ed il suo sistema di
blocco, delimitando la zona di guasto, rende immediato il riconoscimento dell’area di intervento.
Urmet Domus ha progettato 2Voice per renderlo adatto a
gestire molteplici servizi e garantire performance eccellenti,
anche in termini di sicurezza e comodità per l’utente finale.
2Voice è infatti predisposto per la videosorveglianza: due telecamere di controllo sono immediatamente collegabili ed è possibile arrivare fino a 5, per ciascun posto esterno, con l’aggiunta
di un commutatore ciclico. Inoltre, il centralino di portineria è direttamente installabile sul sistema e, in questo modo, può raccogliere le chiamate provenienti dalla postazione di chiamata esterna e trasferirle alle
abitazioni.
2Voice consente la massima libertà di comunicazione sia all’interno di un’abitazione, con la possibilità d’installare fino a 4
dispositivi (citofonico o videocitofonico) in
parallelo, sia tra diversi appartamenti
appartenenti alla medesima colonna.
Infine, il Gruppo Urmet offre l’opportunità di scegliere fra un’ampia gamma di
estetiche di videocitofoni come Aiko, Folio,
Signo e pulsantiere modulari dal design
esclusivo e ricercato, che sono in grado di
soddisfare anche i clienti più esigenti.
Daniele Micheletti, Product Manager di
Urmet Domus, dichiara: “2Voice, completamente progettato e prodotto in Italia,
nasce dall’approccio del Gruppo volto all’innovazione tecnologica. I suggerimenti e gli
input, provenienti dai professionisti del settore, sono i principi
ispiratori che guidano l’Azienda nella continua ricerca di nuove
soluzioni in grado di rispondere alle richieste del mercato.”
Gruppo Urmet - www.urmetdomus.it - con sede a Torino,
composto da 50 aziende nel mondo, è fra i principali esponenti
nel mercato internazionale dell’automazione degli edifici e della
sicurezza delle persone e dell’ambiente. Con una rete vendita
ramificata sul territorio nazionale, attraverso le filiali di Torino,
Milano, Roma, Napoli, Padova e Pescara, il Gruppo Urmet è partner unico per ogni esigenza progettuale ed installativa nei settori della videocitofonia, antintrusione, antincendio, videosorveglianza, apertura e controllo accessi, termoregolazione e serie
civili. In ambito civile, commerciale e terziario, dall’appartamento al complesso residenziale, dal negozio al centro commerciale,
dall’albergo all’aeroporto e alle aree pubbliche.
GRUPPO URMET
Via Bologna, 188/c - 10154 Torino
Tel: +39 011 2400000 - Fax: +39 011 24 00 300
[email protected]
inarcos 393
le aziende informano
PROCEQ SILVERSCHMIDT:
IL PRIMO SCLEROMETRO DIGITALE
INTEGRATO E LA RIVOLUZIONE
DEL NUOVO FATTORE “Q”
Cedimenti strutturali dovuti all’utilizzo di calcestruzzo con
caratteristiche inferiori alle specifiche posso avere conseguenze catastrofiche con gravi perdite di vite umane. Lo
sclerometro meccanico - il “martello originale” inventato
da Ernst Schmidt agli inizi degli anni ’60 e realizzato dalla
Casa svizzera Proceq - è tuttora riconosciuto come lo standard di riferimento nella diagnosi rapida di una struttura
in cemento armato. Il valore di rimbalzo R misurato in situ
con questo strumento è infatti strettamente correlato al
valore di resistenza alla compressione del calcestruzzo
ottenuto dalle prove di rottura sui provini in laboratorio.
Purtroppo, il valore di rimbalzo misurato dagli sclerometri
“tradizionali” è sempre stato inevitabilmente influenzato
da alcuni fattori determinanti: angolo di impatto, frizioni
delle parti meccaniche interne, snervamento di alcuni componenti, errori di lettura del risultato sulle curve di conversione ecc.. Per ovviare a tutti questi inconvenienti, dopo più
di 50 anni dall’esordio del “martello originale di Schmidt”
è proprio la stessa Casa svizzera a fare un altro definitivo
passo avanti con il nuovo sclerometro digitale integrato Proceq SilverSchmidt.
Con l’introduzione di un innovativo sensore di lettura ottico (IrLED & coppia di fotodiodi) vengono misurate – direttamente e senza contatto – la velocità di impatto e la velocità di rimbalzo della massa prima e dopo l’impatto stesso,
eliminando qualsiasi influenza dovuta alla gravità. Le
nuove curve di conversione che mettono in relazione il
valore di rimbalzo Q ottenuto con SilverSchmidt e la resistenza alla compressione hanno chiaramente evidenziato
una minore dispersione – su tutto il range di misura - dei
risultati ottenuti con SilverSchmidt rispetto agli strumenti
tradizionali.
La maggiore precisione nel risultato unitamente all’interfaccia utente pratica e intuitiva ne fanno uno strumento
veramente fuori dal coro. Nella sua versione più completa
(Mod. UN con interfaccia USB per PC) i risultati vengono
acquisiti, elaborati e memorizzati internamente, pronti per
essere scaricati a PC e restituiti in formato report grazie al
nuovo software Hammerlink in dotazione.
Quando sono richieste misurazioni accurate e veloci,
SilverSchmidt risponde a tutte le esigenze operative.
Grazie al suo range di misura esteso da 10 a 100
N/mm2, questo strumento rivoluzionario può lavorare sia
su calcestruzzi standard che HPC fornendo risultati diretti,
immediati e indipendenti dall’angolo di battuta.
Per ulteriori informazioni su SilverSchmidt e su
tutta la gamma completa di strumentazione
Proceq per PND su calcestruzzi: P.A.S.I. S.R.L. –
www.pasisrl.it – tel.011/6507033
P.A.S.I. S.R.L.
Via Galliari, 5/e - 10125 Torino Tel: 011/6507033 - Fax 011/658646
[email protected] - www.pasisrl.it
394
inarcos
Studio in fase progettuale della “vasca impermeabile strutturale”: analisi
delle campiture realizzative e risoluzione dei particolari costruttivi.
Il calcestruzzo nella sua natura di materiale compatto, ma con una
porosità intrinseca aperta, rimane vulnerabile all’acqua, ai contaminanti chimici in soluzione ed agli agenti atmosferici. Il Sistema
Penetron® Admix fornisce un’efficace e duratura soluzione a queste criticità prima che diventino un problema. Questa tecnologia
statunitense infatti, grazie all’esclusiva formulazione di componenti “attivi”, riduce drasticamente la permeabilità del calcestruzzo ed il ritiro igrometrico in fase di maturazione (causa della
formazione di fessurazioni), aumentando le caratteristiche prestazionali e la durabilità dell’opera “fin dal principio” nella fase di
esecuzione dei getti. Penetron® Admix viene aggiunto come additivo al “mix design” del calcestruzzo di progetto, in fase di confezionamento, per ottenere un’impermeabilizzazione integralecapillare della matrice strutturale congiunta ad una protezione
chimica delle armature. Il prodotto reagisce infatti con i vari composti minerali solubili presenti nel calcestruzzo e con l’acqua, formando un complesso cristallino, filiforme ed insolubile che sigilla
i pori, i capillari e le fessurazioni, con importanti conseguenze sull’ambiente alcalino che rimane costante, favorendo la conservazione dell’integrità delle armature. Questa capacità di autocicatrizzazione della matrice in calcestruzzo rimane sempre attiva nel
tempo e viene accentuata dalle caratteristiche idrauliche della
struttura e dalla presenza di acqua di falda. Il Sistema si basa naturalmente sulle caratteristiche prestazionali innovative dell’additivo, coniugate ad uno studio accurato delle partizioni realizzative
della “vasca impermeabile strutturale” ed alla risoluzione dei particolari costruttivi di riferimento: giunti di costruzione-ripresa di
getto, giunti di frazionamento-fessurazione programmata, elementi-attraversamenti passanti, distanziali-tiranti dei casseri, etc.
tramite la fornitura delle tecnologie accessorie idonee (elementi
complementari di Penetron® Admix). Il distributore nazionale
esclusivo PENETRON ITALIA s.r.l. insieme al proprio personale tecnico specializzato di distributori regionali qualificati e applicatori
fiduciari del Sistema, garantisce inoltre, a supporto della tecnologia Penetron®, un servizio di consulenza “sul campo” durante le
diverse fasi realizzative delle opere strutturali di contenimento.
Scegliere la tecnologia del Sistema Penetron® Admix significa
coniugare simultaneamente l’impermeabilizzazione-protezione
delle strutture interrate ed il getto in opera del calcestruzzo, ottenendo molteplici benefici nella flessibilità della programmazione
di cantiere. I tempi di attuazione dell’opera sono accelerati, i costi
complessivi vengono contenuti ed infine si eliminano il tempo e
l’onere di posa dei tradizionali metodi di impermeabilizzazione in
membrane sintetiche o pannelli bentonitici.
le aziende informano
SISTEMA PENETRON® ADMIX:
“IL CALCESTRUZZO IMPERMEABILE”
Qualifica del mix design e miscelazione
del Penetron® Admix in centrale di betonaggio.
Assistenza di personale qualificato per la corretta messa in opera
del calcestruzzo impermeabile secondo le prescrizioni del Sistema
Penetron®.
Collaudo finale dell’opera ed emissione delle garanzie postume
decennali.
PENETRON ITALIA srl
Crs. Peschiera, 336 D - 10139 Torino
Tel. 011/7740744 - 011/7204056 - Fax 011/7504341
www.penetron.it
inarcos 395
le aziende informano
UN’AREA DISMESSA RINASCE
COME NUOVO CENTRO RESIDENZIALE,
COMMERCIALE E TERZIARIO
Il Sistema Plan di Danesi è stato utilizzato con grande successo in un cantiere a Lograto, in provincia di Brescia. In
particolare i nuovi Blocchi a Setti Sottili hanno efficacemente risposto ai requisiti di isolamento termico, semplicità d’uso e velocità di posa richiesti dal team di progettazione e dall’impresa costruttrice
E’ ormai in avanzata fase di esecuzione il cantiere che darà vita a un nuovo
e prestigioso centro multifuzionale –
residenziale, commerciale e terziario
– nel cuore del comune di Lograto, in
provincia di Brescia. Infatti il comparto oggetto del Piano Particolareggiato, costituito dall’ex Consorzio
Agrario sito nel centro del paese di
Lograto e oggi dismesso, sorge lungo
la Strada Provinciale 235, un’arteria di
grande rilievo che attraversa l’intero
paese e che è quotidianamente caratterizzata da un intenso scorrimento
viabilistico. Si tratta quindi di un intervento di conversione e riqualificazione di un’area dismessa che si è posto
importanti e necessari obiettivi, quali:
il recupero dei volumi esistenti,
l’opportuno smantellamento di vecchi capannoni ancora ricoperti da
lastre di amianto e, primo fra tutti,
quello di trasformare un’area abbandonata in un nuovo luogo destinato
anche alla comunità, che rivestirà
importanza strategica per lo sviluppo
del paese e del territorio.
396
inarcos
Il progetto
Il Piano Particolareggiato nasce dalla collaborazione tra privato e
pubblico. La decisione finale di trasformazione dell’area a favore
di una nuova realizzazione che soddisfi le esigenze del paese è
stato infatti un fatto fortemente voluto sia dall’Amministrazione
Comunale che dal privato proprietario dell’area (Brick Immobiliare), e accolto con favore dalla stessa comunità di Lograto. Nel
nuovo complesso verranno ricavati negozi, uffici e residenze, con
i parcheggi necessari per tutte le attività commerciali e residenziali. L’intervento che si realizzerà è frutto di un disegno coerente e continuo e che consente di ricucire le cesure urbane attraverso l’introduzione di un edificio a corte, percorsi pedonali e spazi
aperti ben definiti, inserendo una piazza interna facilmente raggiungibile e quindi vivibile, grazie anche all’inserimento di nuovi
parcheggi (attualmente sono pochi e mal dislocati quelli a servizio
delle attività commerciali all’interno del comune) e all’integrazione dei passaggi pedonali con quelli carrai. Progettare il nuovo non
significa, però, cancellare o dimenticare il passato, ma piuttosto
reinterpretarlo. Il nuovo assetto planimetrico, quindi, riprende, in
pianta, il segno lasciato dal vecchio edificio, ridistribuendo i volumi per dare spazio alla nuova piazza e alla viabilità interna, migliorando, inoltre, la veduta verso la storica Villa Morando. Il nuovo
progetto architettonico prevede così due diversi corpi fabbrica, di
differenti dimensioni ma con eguale destinazione d’uso: commerciale, al piano terra, e residenziale, al primo e secondo piano.
Ogni residenza ai piani superiori è dotata di uno spazio aperto,
loggia o terrazza, che si affaccia prevalentemente verso il giardi-
TUTTI I VANTAGGI DELLA MONOMURATURA
le aziende informano
Il blocco a setti sottili per muratura portante Poroton Plan TS di Fornaci Laterizi Danesi offre prestazioni davvero straordinarie sotto il profilo statico, termico e acustico.
Isolamento termico: trasmittanza termica 0,237 W/mqK ottenuta grazie all’innovativa conformazione interna del blocco
a setti sottili, in aggiunta all’incastro a secco verticale e allo strato di collante dello spessore di solo 1 mm, che eliminano i
ponti termici rappresentati dai giunti di malta.
Inerzia termica: la massa superficiale della parete, 390 kg/mq, ben al di sopra dei limiti di legge, permette di raggiungere elevati valori di sfasamento e attenuazione dell’onda termica, garantendo comfort e risparmio energetico anche nel
periodo estivo.
Resistenza meccanica: l’eccellente qualità delle argille impiegate conferisce alla muratura elevati valori di resistenza meccanica, permettendo così la realizzazione di elementi strutturali portanti.
Traspirabilità: oltre a garantire eccezionali prestazioni termiche, la parete mantiene le note caratteristiche di traspirabilità e naturalità, che solo il laterizio è in grado di assicurare.
Durabilità: grazie alla composizione esclusivamente in argilla, i laterizi Poroton Plan TS mantengono inalterate nel tempo
tutte le loro prestazioni a garanzia di abitazioni fatte per durare.
no della prospiciente Villa Morando, regalando un’ampia veduta
verso uno spazio aperto che comprende natura e architettura,
spazi verdi rurali e spazi urbani contemporanei.
Tecnologie e prodotti - La scelta dei Poroton Plan TS
Il nuovo intervento sarà dotato di migliori e più moderne tecnologie edilizie con strutture antisismiche, impianto elettrico domotico, pannelli solari integrativi e materiali ecocompatibili per un
corretto risparmio energetico.
E proprio parlando di risparmio energetico, fondamentale è stata
anche la scelta dei laterizi per i quali i progettisti hanno deciso di
utilizzare gli innovativi blocchi Poroton Plan TS di Danesi e, in particolare, il blocco dello spessore di 40 cm per le pareti esterne. Una
scelta efficace, che ha permesso di realizzare una muratura monostrato che, intonacata tradizionalmente, permette di ottenere
una trasmittanza di 0,293 W/mqK, un valore che si pone ben al di
sotto dei limiti previsti dai Decreti Legislativi nazionali 192/05 e
311/06 e della normativa che la Regione Lombardia ha emanato
in materia di efficienza e risparmio energetico degli edifici.
La continua ricerca di elementi per muratura a elevate prestazioni e la costante innovazione a livello tecnologico hanno portato
infatti alla nascita dell’eccezionale linea di blocchi rettificati
Poroton Plan TS a setti sottili che, grazie alla nuova configurazione geometrica, consentono di realizzare pareti monostrato per
I principali dati tecnici relativi all’area di progetto
Superficie comparto
Superficie commerciale totale
Superficie residenziale totale
S.l.p. totale
Volume di progetto
Piazza interna pedonale/carrabile
Totale standard reperiti (parcheggi e verde)
Parcheggi pubblici
5.616,00 mq
1.900,00 mq
1.560,00 mq
3.460,00 mq
11.180,00 mc
1.340,00 mq
2.298,00mq
n.100
Scheda Tecnica
Oggetto: Complesso residenziale e terziario
Località: Lograto (Bs)
Committente
: Brick Immobiliare srl - Torbole Casaglia (Bs)
Impresa appaltatrice: GEO srl - Lograto (Bs)
Progetto Architettonico:
arch. Silvia Ometto - Torbole Casaglia (Bs)
Ing. Mauro Ometto - Torbole Casaglia (Bs)
geom. Dario Ravelli - Lograto (Bs)
Produttore laterizi: Fornaci Laterizi Danesi - Soncino (Cr)
Distributore laterizi: Latercom - Soncino (Cr)
edifici a basso consumo energetico, evitando l’impiego di ulteriori sistemi di isolamento, visto che con un unico blocco intonacato
tradizionalmente si può ottenere una trasmittanza termica di
0,237 W/mqK.
In secondo luogo, l’utilizzo dei blocchi Poroton Plan TS ha determinato elevata velocità e facilità di esecuzione offrendo, al contempo, massimo ordine e pulizia della struttura realizzata e del
cantiere stesso. Caratterizzati da un’elevata costanza dimensionale, i blocchi Poroton Plan TS di Fornaci Laterizi Danesi nascono da
un processo meccanizzato di rettifica che, con alta precisione e
ristrette tolleranze, rende le facce piane e parallele, con scarti
dimensionali dell’ordine di 0,2 mm. E’ in virtù di tale precisione che
la posa in opera viene effettuata con un semplice strato di collante cementizio di un solo millimetro di spessore, in sostituzione del
tradizionale letto di malta dello spessore di 8-12 mm. Questo, oltre
a comportare una riduzione dei costi per il legante, porta a un sensibile miglioramento dell’isolamento termico, grazie all’eliminazione dei ponti termici che si vengono a creare in corrispondenza
dei giunti di malta tradizionali. Inoltre, il posizionamento dei blocchi sulla muratura, facilitato dalla planarità delle facce da sovrapporre, riduce i tempi di messa in opera del 40% rispetto ai blocchi
tradizionali, migliorando anche la qualità e la pulizia del cantiere:
aspetto non secondario, sia in termini di efficienza che di minor
costo di realizzazione.
FORNACI LATERIZI DANESI SPA
Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030
[email protected] - www.danesilaterizi.it
inarcos 397
le aziende informano
TECNOCUPOLE PANCALDI TRASFORMA
IL LUCERNARIO DA ELEMENTO
DI COPERTURA A COMPONENTE
STRATEGICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
Tecnocupole Pancaldi- azienda leader nella produzione e
commercializzazione di lucernari ed evacuatori di fumo e
calore- è la prima, in Italia, ad aver ultimato le prove per
l’ottenimento della marcatura CE per i lucernari di propria
produzione, in ottemperanza alla Direttiva 89/106/CEE o CPD
(Construction Products Directive), che disciplina i requisiti di
idoneità dei prodotti da costruzione.
L’attività di ricerca è stata avviata da Tecnocupole Pancaldi
nel 2008, con la finalità di rispondere alle crescenti esigenze
del mercato di prodotti con maggiore contenuto tecnologico
in grado di garantire, insieme agli altri elementi costituenti
398
inarcos
l’involucro edilizio, un elevato risparmio energetico e comfort
abitativo. Naturalmente l’approccio scientifico adottato ha
avuto come riferimento il quadro normativo vigente, anche in
virtù dell’obbligatorietà della marcatura CE dei lucernari
monolitici, come previsto dalla EN 1873:2005 Prefabricated
accessories for roofing – Individual roof lights of plastics –
Product specification and test methods, a decorrere dal primo
ottobre 2009.
L’azienda ha concentrato la propria attenzione su tre caratteristiche del lucernario: permeabilità all’aria, trasmittanza termica e tenuta all’acqua, contemplate nell’allegato ZA della
le aziende informano
succitata norma, ma di cui soltanto le prime due hanno attualmente in Italia carattere di vincolo.
Tecnocupole Pancaldi ha pertanto eseguito più cicli di prove
su tutti i campioni rappresentativi della gamma di prodotti,
osservando i metodi di prova descritti nella norma UNI EN
12153, con il duplice scopo di ottimizzare le soluzioni e di classificarne le prestazioni. L’apparecchiatura per i test è stata
progettata e realizzata nello stabilimento, secondo le prescrizioni normative vigenti.
Al fine di classificare il lucernario relativamente alla caratteristica di permeabilità all’aria, il campione, una volta installato
sull’apparecchiatura di prova, è stato sottoposto a un ciclo di
sovraccarico, a pressioni gradualmente crescenti fino al valore massimo di 600 Pa, per misurare e registrare i valori del flusso d’aria in uscita dalla macchina, per ciascun incremento di
pressione applicata.
Per quanto riguarda la determinazione della trasmittanza
termica, essendo il “sistema lucernario” costituito da più
elementi quali: basamento, telaio, anta e cupola, che
costituiscono più nodi complessi e più ponti termici per le
diverse geometrie e materiali in uso, si è scelto di escludere
l’attività sperimentale, a vantaggio di un software validato
per la sua misurazione. Sono pertanto stati condotti calcoli in
conformità alle norme EN ISO 10077-2:2004 e UNI EN ISO
14683:2008 che hanno consentito di definire il valore di
trasmittanza termica per qualsiasi conformazione di
prodotto: fisso o apribile, simplex o duplex, con basamento
coibentato secondo le specifiche di capitolato, ecc.. Tale
attività ha consentito di realizzare prodotti correttamente
concepiti per ogni area climatica e ciascuna esigenza
progettuale.
Per la ricerca e la certificazione di tenuta all’acqua si è nuovamente fatto ricorso al metodo sperimentale. I lucernari
sono stati installati sull’attrezzatura di prova per la simulazione della pioggia ed il risultato, di tipo visivo, ha evidenziato la piena idoneità del prodotto.
Al termine dei test condotti dall’azienda, sono state effettuate, in regime di witness testing, ulteriori prove da parte
dell’Ente Notificato, volte alla certificazione CE ed alla redazione della Dichiarazione di Conformità del Prodotto, ovvero
l’atto formale di responsabilizzazione del produttore.
I lucernari di Tecnocupole Pancaldi, in polimetilmetacrilato
e policarbonato, oltre a garantire prestazioni ottimali, permettono di massimizzare l’apporto di luce naturale prove-
niente dall’esterno, assicurando sia una miglior gestione dei
consumi di energia elettrica, sia benefici effetti sulla salute
dell’uomo.
Laura Pancaldi, Amministratore di Tecnocupole Pancaldi,
dichiara: “Il nostro costante investimento in attività di ricerca
e sviluppo ci ha permesso, ancora una volta, di essere all’avanguardia nel nostro mercato, fornendo soluzioni altamente performanti. L’attività svolta ha rafforzato ulteriormente il
legame tra la nostra realtà e il mondo della committenza e
della progettazione che, ora più che mai, necessitano della
collaborazione qualificata di partner in grado di identificare
configurazioni di prodotto specifiche per le diverse applicazioni. Siamo inoltre orgogliosi di poter partecipare all’importante missione di riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento globale mettendo a disposizione del mondo
delle costruzioni tutto il nostro know how.”
Tecnocupole Pancaldi è specializzata nella termoformatura di
policarbonato e metacrilato per la produzione di sistemi di
illuminazione zenitale abbinati a sistemi di evacuazione di
fumo e calore. L’Azienda, con sede a Castel San Pietro Terme
in provincia di Bologna, opera dal 1958 come partner qualificato delle più importanti imprese di costruzione e prefabbricazione nel settore dell’edilizia industriale e civile, sia in Italia
sia all’estero.
TECNOCUPOLE PANCALDI
Via Cà Bianca, 700 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.6954911 - Fax 051.6954929
web: www.tecnocupole.com - mail: [email protected]
inarcos 399
le aziende informano
EDILTECO GROUP
PER I PROGETTISTI
Sono pronte le icone in formato .dwg dei profili per facciate
Baumit (distribuiti in Italia dal Gruppo di San Felice sul
Panaro). Edilteco mette a disposizione le icone ai progettisti
per un più agile inserimento dei profili nei loro progetti
La facciata di un edificio, lo sappiamo tutti, è la concretizzazione di un’idea, l’immagine che vogliamo imprimere negli
occhi di chi la guarda. In poche parole, il biglietto da visita di
chi abita l’interno dell’edificio.
Committenti e progettisti, attribuendo alla facciata il ruolo da
protagonista, ne studiano minuziosamente ogni particolare
senza che nemmeno il più piccolo particolare sia lasciato al
caso.
I profili per facciate, nel caso di ristrutturazione di edifici antichi o nella costruzione di un nuovo legato a tradizioni estetiche di un passato che resta saldamente legato alle nostre
emozioni, sono elementi che cambiano, migliorandola,
l’immagine della facciata donandole un aspetto unico e raffinato.
Ecco, in estrema sintesi, perché Edilteco Group ha deciso di
realizzare una serie completa di icone in formato .dwg di tutti
i profili per facciate Baumit (di cui Edilteco è distributore per
l’Italia).
Le icone sono a disposizione immediata del progettista, basta
andare sul sito www.edilteco.it, nella pagina dedicata ai profili, e scaricarle direttamente sul proprio computer.
L’idea nasce dalla volontà di realizzare un concreto aiuto per
i progettisti, i quali – grazie appunto alle icone in .dwg –
potranno dar vita a progetti dettagliati e facilmente “leggibili” da mostrare ai loro clienti.
I profili in PSE rivestito in cls polimerico Baumit - di facile
applicazione, pronti per il tinteggio, disponibili in numerose
tipologie standard e su richiesta realizzabili anche da disegno
– sono disponibili per cornicioni di porte e finestre, cornicioni
e marcapiani con gocciolatoio, cornicioni sottogronda, bugne
per spigoli, elementi decorativi ed elementi architettonici per
edifici a basso consumo energetico.
Non dobbiamo dimenticarci, inoltre, che i nuovi elementi
architettonici Austrotherm-Baumit sono stati studiati appositamente per case a basso consumo energetico e con sistema
di riscaldamento passivo. In poche parole questi nuovi elementi architettonici rappresentano la soluzione ottimale per
le spallette di porte e finestre grazie ad una migliorata incidenza della luce e ad elementi di design.
400
inarcos
Infine, come non sottolineare gli elementi isolanti Austrotherm
per davanzali? Stiamo parlando di un sistema appositamente
studiato per il risanamento delle finestre, per davanzali di
finestre mal isolati e per danni dovuti all’umidità in ambienti
interni. Questi elementi possono essere applicati sia sul lato
interno del vano sia all’esterno dello stipite della finestra consentendo un miglioramento delle proprietà di isolamento termico di finestre e davanzali senza che questi debbano essere
sostituiti.
EDILTECO Spa
Via Dell'Industria, 710 - 41038 San Felice Sul Panaro (MO)
Tel. 0535/82161 - Fax 0535/82970
E-Mail: [email protected] - www.edilteco.it
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Sede Legale: Via Audinot, 31 - 40134 Bologna
Uff. Tecnico: Via Finelli, 2 - 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel.051/729252 - Fax 051/728732
[email protected]
rimozione cemento amianto
coperture in lastre di alluminio
sovracopertura cemento amianto
copertura lastra alluminio comet
copertura rame doppia aggraffatura
copertura lastre alluminio preverniciate
copertura rheinzink
rivestimento rame tecupatina
rivestimento rheinzink
RHEINZINK Italia Srl
Via Marconi 21 - 37011 Bardolino VR
Tel. 0456 210 310 - Fax 0456 210 311
[email protected] - www.rheinzink.it
ALPEWA Srl
Via Negrelli 23 - 39100 Bolzano
Tel. 0471.933062 - Fax 0471.933059
E-mail: [email protected] - www.alpewa.it
UNIMETAL SpA
Via Giolitti, 92 - 12030 Torre San Giorgio (CN)
Tel. 0172/96155 - Fax 0172/96200 / 0172/96167
e-mail: [email protected]
web: www.unimetal.net
CAODURO® s.p.a
CAVAZZALE - VICENZA
[email protected] - www.caoduro.it
Associazione Ingegneri e Architetti
della Provincia di Bologna
www.assiabo.it
notiziari
CONVEGNO “IL FUTURO CON IL LEGNO”
In data 28 Aprile si è svolto presso la sede dell’Associazione
Ingegneri e Architetti della Provincia di Bologna il convegno “Il
futuro con il legno” durante il quale è stata presentata la tematica delle costruzioni in legno alla luce delle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni e delle evoluzioni tecniche e tecnologiche che hanno caratterizzato il settore legno in questi ultimi
anni.
L’evento ha riscosso un notevole successo di presenze, a testimonianza del crescente interesse, che le strutture in legno stanno suscitando nei tecnici e nei committenti finali.
Durante il convegno sono state affrontate alcune delle principali tematiche riguardanti le costruzioni in legno, con particolare
riferimento alle costruzioni in zona sismica, alla resistenza al
fuoco, alla durabilità, senza tralasciare le responsabilità introdotte dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per le
imprese e per i Direttori dei Lavori.
Al fine di presentare queste tematiche nel modo migliore possibile, Vibro-Bloc S.p.A. si è affidata a relatori di primo piano,
esperti a livello nazionale del settore legno, quali gli ingg.
Maurizio Follesa e Marco Pio Lauriola titolari dello studio Timber
Approvata definitivamente la Legge 4 giugno
2010, n. 96 Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2009
(10G0119) che, tra l’altro, rende retroattiva l’applicazione della legge 7/09 n. 88, in particolare
per quanto si riferisce all’applicazione del D.P.C.M.
5/12/97, requisiti acustici passivi degli edifici, al
contenzioso tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi. Il testo, pubblicato sulla G.U. n. 146
del 25/6/2010 - Suppl. Ordinario n. 138, entrerà in
vigore il 10/7/2010.
Engineering (specializzato nella progettazione di strutture in
legno), e il Dr. Marco Luchetti dell’ufficio normativa di Assolegno
di Federlegno-arredo (l’associazione che raggruppa le principali
imprese della filiera legno-arredo).
Durante il pomeriggio di formazione sono state affrontate le
tematiche della resistenza al sisma degli edifici a struttura di
legno, con particolare riferimento alle strutture a telaio plat-
inarcos 405
notiziari
form-frame e alle strutture a pannelli portanti con tecnologia XLam, di recente diffusione in Italia e centro Europa, impiegati
anche negli edifici del piano C.A.S.E. a L’Aquila. Sono stati esposti i principali accorgimenti tecnici e di dettaglio costruttivo per
garantire la corretta durabilità alle strutture, sia nel caso delle
coperture (quindi interfaccia legno-muratura) che nel caso degli
edifici a struttura di legno.
È stata data infine, particolare importanza alle responsabilità
introdotte dalle NTC per il Direttore dei Lavori e alle caratteristiche e qualificazioni che i centri di trasformazioni del legno
devono possedere per poter fornire elementi in legno impiegabile per fini strutturali.
Per chi fosse interessato è possibile scaricare dal sito www.vibrobloc.it, nella sezione download, le presentazioni dei relatori.
EDIFICI A IMPATTO “0“- CICLO DI SEMINARI
“Edifici a impatto “0“- Il sistema LEED” è il titolo di una serie di
incontri per contribuire alla divulgazione di una nuova cultura
nella costruzione degli edifici organizzati da Assform e GBC Italia
e che ha visto, fra gli altri, la partecipazione di Assiabo.
La situazione attuale vede l'Europa sempre più a favore della
sostenibilità delle strutture, l’impatto ambientale della progettazione, costruzione ed esercizio degli edifici è enorme: in
Europa essi sono responsabili, direttamente o indirettamente, di
circa il 40% del consumo di energia primaria complessiva.
L’enorme influenza negativa delle costruzioni richiede specifiche
azioni per contrastarne gli effetti ambientali. L’introduzione di
misure di efficienza energetica in edifici commerciali può ridurre sensibilmente i costi annui di esercizio e il riutilizzo o il riciclo
dei materiali, consente di minimizzare l’impatto sulle risorse
naturali per la costruzione di nuovi.
Entro il 31 dicembre 2020 gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero. Lo prevede la nuova normativa sull’efficienza energetica in edilizia approvata in sede
europarlamentare che stabilisce i requisiti minimi per la prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione e la loro
applicazione per le strutture esistenti. Tutti gli edifici costruiti
dalla fine del 2020 dovranno possedere elevati standard di
risparmio energetico e dovranno essere alimentati in larga misura con forme di energia rinnovabili e i progetti di costruzione
delle autorità pubbliche dovranno dare l’esempio partendo due
anni prima.
Anche a seguito di questo nuovo quadro normativo si sta introducendo un sistema di innovazione del mercato nazionale dell’edilizia sostenibile, grazie alla diffusione di una cultura di edilizia sotto i profili ambientale, sociale ed economico ed all’introduzione in Italia dello standard internazionale LEED. Un nuovo
sistema di rating per la certificazione di qualità in grado di implementare le potenzialità sistemiche e le prospettive di istituzioni
locali, aziende, operatori del mondo edilizio in Italia. Questo è
elemento base dei seminari "Edifici a impatto 0 - Il sistema
LEED." organizzati da Assform, Associazione volontaria no profit che realizza attività di Alta Formazione per il mondo delle
professioni, accreditata per le tipologie di Formazione
Superiore, Continua e a Distanza nelle regioni di EmiliaRomagna, Marche e Toscana. Introdotto da GBC Italia il sistema
di certificazione LEED si propone come uno standard, applicato
in oltre 100 Paesi nel mondo, in grado di indicare i requisiti per
costruire edifici ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista
energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse
ambientali coinvolte nel processo di realizzazione. I vantaggi
competitivi per l'adozione di standard LEED sono identificabili
406
inarcos
nella qualità finale del manufatto, nel risparmio di costi di
gestione che questi edifici permettono di ottenere se comparati
con edifici tradizionali e nella certificazione da parte di un ente
terzo.
Sono sette le sedi scelte da Assform per la divulgazione di questa nuova modalità di conoscenza: Ancona, Bologna, Ferrara,
Firenze, Modena, Pisa, Rimini. Assiabo, socio GBC Italia e partner
di Assform in questa iniziativa è stata rappresentata nell’incontro di Bologna del 18 maggio scorso dall’ing. Giovanni Semprini
(con un intervento dal titolo “Edifici per il benessere e a basso
consumo energetico”) e a Rimini il 25 maggio dall’ing. Dario
Vannini (con un intervento dal titolo “Oltre la certificazione
energetica: la valutazione della sostenibilità ambientale”).
Assiabo organizza al SAIE 2010
i seguenti convegni:
"Luce e risparmio energetico"
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adempimenti e proposte di riforma”
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notiziari
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
DISCIPLINA DELLE
VARIANTI IN CORSO
D’OPERA AI FINI DELLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO
PG/2010/114855 Bologna, 27 aprile
2010
Com’è noto, la disposizione transitoria di cui all’art. 20, comma 3, del D.L.
31 dicembre 2007, n. 248 (convertito
con modifiche dalla L. 28 febbraio
2008, n. 31), stabilisce che “per le
costruzioni e le opere infrastrutturali
iniziate … prima dell’entrata in vigore
della revisione generale delle norme
tecniche per le costruzioni …[di cui al
D.M. 14 gennaio 2008, cioè prima del
1° luglio 2009] continua ad applicarsi
la normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo”. Per effetto dell’art. 64, comma 7, della
L.R. n. 6 del 2009, questa disposizione trova applicazione nella nostra
regione per i lavori di natura privatistica per i quali entro la data del 30
giugno 2009 sia stata presentata al
Comune denuncia di inizio attività o
domanda per il rilascio del permesso
di costruire.
Da più parti è pervenuta richiesta di
chiarimenti in merito alla corretta
interpretazione del combinato disposto dell’art. 64, comma 7, della L.R. n.
6 del 2009 e dell’art. 9 della L.R. n. 19
del 2008, anche a seguito dell’appro-
vazione della delibera di Giunta regionale n. 121 del 2010, per la parte attinente alle varianti non sostanziali ai
progetti esecutivi riguardanti le strutture.
Si richiede, in particolare, se alle
varianti in corso d’opera realizzate
successivamente al 30 giugno 2009 si
applichi la normativa tecnica previgente utilizzata per la redazione dei
progetti ovvero la normativa tecnica
di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
1. La questione posta non trova una
esplicita disciplina nel dettato normativo vigente, ma può trovare soluzione attraverso l’applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali già
presenti nell’ordinamento. Appare
utile, a tal fine, muovere dall’esame
delle diverse fattispecie riconducibili
alla categoria generale delle varianti
in corso d’opera, presenti nella disciplina edilizia e nelle norme per la riduzione del rischio sismico, ed in particolare: a) le variazioni essenziali (artt. 18
e 23 della L.R. n. 31 del 2002); b) le
variazioni minori (art. 19 della L.R. n.
31 del 2002); c) le varianti sostanziali
(art. 9, commi 1 e 2, della L.R. n. 19 del
2008); d) le varianti non sostanziali
(art. 9, comma 4, della L.R. n. 19 del
2008).
a) La prima categoria annovera un
elenco tassativo di modificazioni al
progetto originario autorizzato che
la legge reputa particolarmente rilevanti. Tali ipotesi sono individuate
(da ultimo) dall’art. 23 della L.R. n. 31
ai fini della valutazione della gravità
dell’attività abusiva, ed in particolare
per individuare le difformità parziali
da equiparare alla assenza o totale
difformità dal titolo edilizio. Lo stes-
so elenco di modificazioni è poi
richiamato dall’art. 18 della mede sima legge per individuare le modificazioni che sono sottoposte per la
loro attuazione alla preventiva presentazione di un ulteriore titolo edilizio, integrativo di quello originario.
Le variazioni essenziali attengono
a significativi discostamenti dimensionali o localizzativi del manufatto
edilizio, al mutamento della destinazione d’uso con aumento del carico
urbanistico, alla modifica degli effetti delle azioni sismiche sulle strutture.
Per chiarire meglio quest’ultima fattispecie la medesima legge regionale
ne fornisce due diverse definizioni,
volte a descrivere i due opposti profili, quello attinente all’abuso edilizio
e quello attinente al corretto procedimento autorizzativo. In particolare
si precisa che:
– costituisce variazione essenziale, ai
fini dell’applicazione delle norme in
materia di abusivismo edilizio, ogni
variazione rispetto al titolo abilitativo
edilizio che comporti la “violazione
delle norme tecniche in materia di
edilizia antisismica” (art. 23, comma 1, lett. e), L.R. n. 31). In altre parole, è da equiparare all’assenza o alla
totale difformità dal titolo ogni difformità dal progetto originario autorizzato che sia in contrasto con le NTC
vigenti;
– occorre preventivamente richiedere
o presentare un titolo edilizio ove le
modifiche ipotizzate “modifichino in
modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura” (art. 18,
comma 1, L.R. n. 31). Tale tiolo edilizio
costituisce “parte integrante dell’originario titolo abilitativo” (art. 18,
comma 3, L.R. n. 31).
inarcos 407
notiziari
408
Appare chiaro tuttavia che entrambe le
nozioni si riferiscano per così dire alle
due facce della stessa medaglia: le variazioni, che interagiscono in modo sostanziale con la capacità di resistenza della
struttura all’azione sismica, richiedono
un titolo edilizio (integrativo di quello
originario) e la mancata richiesta dello
stesso costituisce un grave abuso edilizio che si qualifica come variazione
essenziale.
b) La nozione di variazioni minori, è
residuale e si desume a contrario dalla
precedente: l’art. 19 della legge regionale n. 31 precisa, infatti, che tutte le
variazioni che non siano essenziali sono
da considerarsi minori, tra cui dunque
anche le variazioni attinenti alle parti
strutturali dell’edificio che non comportino modifiche significative sugli effetti
delle azioni sismiche. Esse sono sottoposte a controllo attraverso il meccanismo
semplificato della DIA da presentarsi
(anche dopo la realizzazione dei lavori
e comunque) prima della comunicazione di fine lavori.
c) La fattispecie di variazione essenziale
attinente alla violazione delle norme
tecniche per le costruzioni è ripresa dall’art. 9 della L.R. n. 19 del 2008, che la
denomina “variante sostanziale”,
allo scopo di precisare, al comma 1, che
per la sua realizzazione è necessario
(assieme al titolo edilizio integrativo) il
rilascio di una apposita autorizzazione
sismica, integrativa di quella originaria
ovvero effettuare il deposito (integrativo) del progetto esecutivo riguardante
le strutture, a seconda che ricorrano i
casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della suddetta legge. Il
comma 2 del medesimo art. 9 della L.R.
n. 19 chiarisce meglio, dal punto di vista
tecnico, la definizione di variante
sostanziale, rispetto a quanto già specificato dall’art. 18, comma 1, della L.R. n.
31: “la variante è da considerare
sostanziale… quando comporta variazione degli effetti dell’azione
sismica o delle resistenze delle
strutture o della loro duttilità”.
d) Anche la nozione di varianti non
sostanziali, come quella di variazioni
minori di cui alla precedente lettera b),
si ricava a contrario dall’ipotesi opposta
(di variante sostanziale) ed attiene a
tutte quelle modificazioni alle strutture
degli edifici autorizzate che non comportano effetti significativi sulle stesse.
Allo scopo di semplificare il sistema dei
controlli, il legislatore regionale prescrive alla Giunta regionale di individuare,
con apposito atto di indirizzo (Questo
atto di indirizzo, che individua le varianti, riguardanti parti strutturali, che non
inarcos
rivestono carattere sostanziale e la
documentazione che è necessario elaborare per verificare che ne sussistano i
presupposti, è stato assunto con la delibera della Giunta regionale n. 121 del
2010), le varianti che presentano questa
caratteristica e stabilisce che le stesse
non sono sottoposte alla autorizzazione sismica preventiva ovvero a deposito
del progetto esecutivo riguardante le
strutture (art. 9, comma 4, della L.R. n.
19 del 2008). Pertanto la loro realizzazione in corso d’opera è subordinata
esclusivamente alla predisposizione di
una apposita documentazione progettuale, che verifichi la ricorrenza di detta
natura non sostanziale, da allegare alla
DIA da presentare prima della fine dei
lavori.
In conclusione, è possibile individuare
una perfetta coerenza della disciplina
edilizia con quella per la riduzione del
rischio sismico:
– le varianti non sostanziali costituiscono uno dei casi di variazioni minori. Esse
sono sottoposte al medesimo regime
semplificato, sia sotto l’aspetto edilizio
sia sotto quello sismico (DIA prima della
fine lavori e documentazione progettuale integrativa da conservare in cantiere nel corso dei lavori e da allegare
alla medesima DIA);
– le varianti sostanziali sono una delle
fattispecie ascrivibili alle variazioni
essenziali e, per i rilevanti effetti che
possono comportare, sono sottoposte
ad un regime rafforzato di controlli edilizi e sismici.
2. L’elemento che accomuna tutte le
forme di modificazioni al progetto originario fin qui esaminate è che esse non
richiedono nuovi provvedimenti autorizzativi sostitutivi del precedente, né
sotto il profilo edilizio né per quanto
riguarda quello sismico, ma una integrazione del titolo abilitativo (edilizio e
sismico) e della documentazione progettuale necessaria.
Si può quindi ritenere che sussista un
principio generale dell’ordinamento
per il quale, qualora le modifiche proposte non siano tali da richiedere una
totale rielaborazione del progetto originario (in quanto non innovano gli
elementi fondamentali dello stesso sia
dal punto di vista funzionale che tecnico strutturale), le varianti si configurano come esercizio dell’originario jus
aedificandi, con l’effetto, da una parte,
che le suddette modifiche richiedono
di integrare i titoli abilitativi originari e
la documentazione allegata ma non di
predisporre una nuova pratica autorizzatoria; dall’altra, che tali modifiche
sono soggette all’osservanza della nor-
mativa urbanistica vigente al momento
del rilascio del titolo originario. Infatti,
nei casi di variazioni essenziali per le
quali l’intervento edilizio continua ad
essere regolato dall’originario atto
autorizzativo, quest’ultimo conserva la
sua efficacia riferita al momento del
rilascio (ex tunc). Effetto di questa
mancanza di autonomia tra il provvedimento di variante e il titolo abilitativo originario è che devono ritenersi
inapplicabili, in sede di rilascio del titolo in variante, le sopravvenute normative intervenute nel frattempo.
La giurisprudenza in campo edilizio è
pacifica sul punto, ritenendo che può
parlarsi di permesso di costruire o
DIA “in variante” a fronte di modificazioni di non rilevante consistenza, per
le quali il provvedimento assuma una
connotazione di sostanziale complementarietà ed accessorietà rispetto al
progetto originario. (Tar Friuli-Venezia
Giulia 9 ottobre 1980, n. 259; Tar Veneto
1° luglio 1982 n. 511; Tar Lombardia,
Sez. II, Milano, 27 marzo 1992, n. 13; Tar
Valle d’Aosta, 20 marzo 1998, n. 40).
Diviene essenziale dunque definire il
limite tra le variazioni essenziali e la
completa rielaborazione dell’intervento originale.
Secondo la giurisprudenza, gli elementi
da prendere in considerazione per discriminare in concreto i casi nei quali
occorra un nuovo titolo edilizio da quelli nei quali sia richiesto un permesso di
costruire o una DIA “in variante” sono
costituiti “dalle modificazioni quantitative e qualitative apportate all’originario progetto, riguardanti la superficie
coperta, il perimetro, l’aumento del
numero dei piani, la volumetria, la
distanza dalle proprietà confinanti,
nonché le caratteristiche funzionali e
strutturali, interne ed esterne del fabbricato” (Vedi per tutti Cons. Stato, Sez.
V, 25 novembre 1988, n. 745).
3. Vista la perfetta simmetria delle due
discipline, si ritiene che i parametri elaborati dalla giurisprudenza in campo
edilizio possano trovare applicazione
anche con riguardo alla normativa tecnica per le costruzioni. Per effetto di
ciò, l’attuazione in corso d’opera di
modifiche sostanziali e non sostanziali
al progetto originario, che presentino
le caratteristiche di complementarietà
ed accessorietà sopra evidenziate,
comporta l’applicazione della normativa tecnica previgente. Invece, qualora
le modifiche ipotizzate siano tali da
richiedere la rielaborazione del progetto strutturale stesso, occorre, di
conseguenza, una nuova autorizzazione sismica o un nuovo deposito del pro-
di conformità del progetto presentato
alle norme tecniche, se ricorrano o
meno le medesime condizioni tecniche.
4. In sintesi, alla luce delle considerazioni fin qui svolte si può ritenere che
anche nel campo della riduzione del
rischio sismico sussistono tre gradi di
variazione al progetto originario: varianti non sostanziali, le quali, non
assumendo per definizione i caratteri
descritti al precedente punto 3, richiedono la predisposizione della documentazione progettuale integrativa,
di cui all’Allegato C della delibera
della Giunta regionale n. 121 del 2010,
da conservare in cantiere e da allegare
alla DIA di fine lavori di cui all’art. 18
della L.R. n. 31. Per gli interventi edilizi per i quali si applica l’art. 20, comma
3, del D.L. n. 248 del 2007, tale documentazione integrativa dovrà essere
predisposta dando applicazione alle
norme tecniche per le costruzioni previgenti utilizzate per la progettazione
originale;
– varianti sostanziali, le quali sono subordinate a titolo edilizio integrativo di
quello originale ai sensi dell’art. 19
della L.R. n. 31, nonché ad autorizzazione o deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, integrativi
della pratica sismica originale, da predisporsi nell’osservanza delle norme
tecniche per le costruzioni previgenti
utilizzate per la progettazione originale;
– varianti che si potrebbero denominare “innovative”, le quali presentano le
caratteristiche di cui al precedente
punto 3, si devono considerare come
una nuova e diversa costruzione e progettazione strutturale. Tali varianti
richiedono, di conseguenza:
a) la presentazione di un nuovo titolo
abilitativo edilizio, sostitutivo del precedente, il quale dovrà essere conforme alla disciplina, di piano e legislativa,
vigente al momento del suo rilascio;
b) la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione o il deposito del
progetto esecutivo riguardante le
strutture, anch’essi sostitutivi dei precedenti atti. In tale ipotesi gli elaborati progettuali, allegati alla richiesta di
autorizzazione o da depositare, dovranno risultare conformi alla normativa tecnica per le costruzioni approvata
con D. M. 14 gennaio 2008, anche nel
caso di interventi per i quali abbia trovato applicazione l’art. 20, comma 3,
del D.L. n. 248 del 2007.
Cordiali saluti
Gian Carlo Muzzarelli
Marioluigi Bruschini
QUESITI E RISPOSTE
DOCUMENTO UNICO
DI REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA (DURC)
QUESITO:
1) nei documenti ufficiali, che devono
rimanere agli atti, quale è la modalità/tipologia del documento DURC
(copia, copia conforme, originale, etc)?
2) ogni quanto deve essere aggiornato
il documento?
3) la società appaltante/committente è
responsabile in solido nel caso in cui la
società appaltatrice non paghi i propri
dipendenti/fornitori? Se si, quali sono
gli strumenti legislativi per tutelare
l’appaltante/committente e quali sono
gli strumenti di verifica affinchè si
possa controllare e preventivare la
situazione di cui sopra?
notiziari
getto esecutivo riguardante le strutture, basati sulle norme tecniche approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.
Anche in questo caso non è possibile
individuare specificamente i casi nei
quali si possa procedere in variante al
titolo originario e quelli nei quali
occorra munirsi di un nuovo titolo.
Possono essere richiamati allo scopo le
espressioni utilizzate nelle Circolari
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 5 agosto 2009 e dell’11
dicembre 2009, secondo cui anche per
la variante ai lavori il cui iter amministrativo sia stato avviato entro il 30
giugno 2009 dovranno essere integralmente applicate le nuove norme
tecniche approvate con il D.M. 14 gennaio 2008, “allorquando la variante
stessa modifichi in maniera sostan ziale l’organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale
della costruzione, conseguentemente
configurandosi una nuova e diversa
progettazione strutturale rispetto a
quella originaria”. In altre parole,
“l’elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del
comportamento statico globale dell’opera”.
Le modifiche al progetto originario non
sono autorizzabili se si applicano le
norme tecniche previgenti “qualora si
configurino come una nuova e diversa
progettazione strutturale”, potendo
“comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell’opera con
particolare riguardo al profilo della stabilità”.
“Pertanto, nei casi sopraindicati e solo
per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di
cui al decreto ministeriale 14 gennaio
2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruità
tecnica del progetto variato, con le
nuove norme tecniche, ovvero una
nuova progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo”.
Di conseguenza, appare evidente che
non tutte le varianti sostanziali richiedono la rielaborazione del progetto
esecutivo riguardante le strutture, ma
solo quelle che presentino i requisiti
appena indicati.
Come sottolinea la Circolare dell’11
dicembre 2009, la figura competente
a valutare la sussistenza delle suddette condizioni tecniche non può che
essere individuata nel progettista
strutturale dell’opera, il quale è pertanto chiamato ad evidenziare espressamente, nella propria asseverazione
RISPOSTA:
I quesiti sottoposti dall’iscritto prescindono da valutazioni circa la natura giuridica ed amministrativa del Documento
di cui si tratta. Pertanto, mi limiterò a
dare risposta alle domande, seguendo
la numerazione dettata dallo stessi
iscritto, semmai riservando ad altra sede
ogni altra considerazione qui non
richiesta.
1) Il DURC è stampato in duplice originale: il primo per chi ne abbia fatto
richiesta, il secondo da conservare agli
atti dell’Ente che lo abbia rilasciato.
Non sono previste copie e/o copie conformi del documento.
2) La durata di efficacia del DURC è
mensile per chi intenda fruire delle agevolazioni normative e contributive; trimestrale per i lavori privati in edilizia.
Tuttavia, il documento medesimo prevede espressamente i suoi limiti di validità. Aggiungo che la normativa è
molto più vincolante in tema di appalti
pubblici, ma sembra di capire che ciò
esuli dal tema imposto dalla domanda.
In ogni caso, il documento è rinnovabile una volta che venga a scadere.
3) Il rilascio del DURC, e nei limiti della
sua durata e dei suoi eventuali rinnovi,
è già forma di garanzia in tema di correttezza degli adempimenti periodici
della impresa appaltatrice nei confronti
degli enti previdenziali; pertanto, nei
limiti di durata del documento, ogni
pagamento effettuato dall’appaltante
all’appaltatore non è censurabile.
Quindi, l’esistenza del documento e la
sua efficacia solo la migliore forma di
verifica e di controllo circa l’operato
inarcos 409
notiziari
della impresa appaltatrice. Infine, vi è
responsabilità solidale fra committente
e appaltatore ed eventuale subappaltatore nei limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto in relazione a: a)
pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto; b) versamento dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e ritenute fiscali; c) nel
settore edile, pagamento di retribuzioni differite quali gratifiche natalizie e
ferie e pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali.
RESPONSABILITA’
PROGETTAZIONE
INGEGNERE DIPENDENTE
QUESITO:
Vi contattavo per chiedere dei chiarimenti in ordine di responsabilità
all’interno di un progetto. In particolare, essendo dipendente di una azienda
come impiegato progettista del 5° livello, contratto nazionale metalmeccanici,
e non firmando assolutamente nulla, se
non un segno sul cartiglio per
rintracciabilità dei documenti, potrei
avere delle responsabilità a livello
civile e penale?
RISPOSTA:
E’ principio generale del nostro ordinamento, sancito dalla norma prevista dall’art. 2049 cod. civ., quello secondo il
quale i committenti sono responsabili
per i danni arrecati dal fatto illecito dei
loro commessi nell’esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti. Il principio richiede alcune sommarie osservazioni, sia al fine di rendere attuali i concetti espressi dal legislatore del lontanissimo 1942, anno di pubblicazione del
nostro codice civile, sia al fine di dare il
necessario rilievo alle interpretazioni
giurisprudenziali pacificamente maturate in argomento.
La responsabilità del committente è
subordinata al concorso di due requisiti:
che il commesso agisca su richiesta e per
conto del committente, indipendentemente dalla permanenza dell’incarico e
dalla continuità della prestazione, e che
lo stesso commesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, al quale ultimo corrisponda un potere di direzione e sorveglianza sull’opera del primo. Vincolo di subordinazione, si è detto, anche se di
carattere occasionale e temporaneo,
che può addirittura prescindere dalla
esistenza di un rapporto di lavoro: infatti, il fondamento della responsabilità
410
inarcos
del committente va ricercato non nella
formale esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato, bensì nel rapporto
di fatto che si istituisce quando, per
volontà del committente, il commesso
esplica di fatto una attività per di lui
conto e sotto il di lui potere. Ed allora, il
principio di cui qui si tratta può oggi
leggersi con altri termini: sussiste a carico dell’imprenditore la responsabilità,
ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., per gli
atti illeciti produttivi di danni a terzi
compiuti dalle persone che, indipendentemente dall’esistenza o meno di
uno stabile rapporto di lavoro subordinato, siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell’organizzazione aziendale ed abbiano
agito, in questo contesto, su richiesta,
per conto e sotto la sorveglianza dell’imprenditore.
RESPONSABILE TECNICO
IMPRESA INSTALLATRICE
IMPIANTI
QUESITO:
a) Libero professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Bologna, ho avuto l’offerta di diventare Responsabile tecnico di un’impresa
installatrice per alcuni tipi di impianto
(lettere “c” e “g”)
b) Il comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 3708 impone che il Responsbile tecnico
svolga tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con
ogni altra attività continuativa.
Mi chiedo se un libero professionista
svolga una attività continuitiva e se
eventualmente esistono chiarimenti in
merito da parte del Ministero dello
Sviluppo economico.
RISPOSTA:
“”Come lo stesso Dott. Ing. XW ci ricorda
nel suo quesito, il D.M 22 gennaio 2008,
n. 37 (art. 3, secondo comma), stabilisce
espressamente l’incompatibilità della
qualifica di responsabile tecnico con qualsiasi altra attività lavorativa continuativa.
La norma, quindi, non fa distinzione tra
lavoro dipendente, lavoro autonomo e
libera professione, dal momento che il
solo requisito richiesto dalla norma sopra
citata è che si tratti di continuità della
attività lavorativa svolta. L’Ing. XW, pertanto, essendo il possesso dei requisiti
determinati dall’art. 4 del D.M. in oggetto, in via astratta potrebbe essere nominato responsabile tecnico.
Tuttavia, l’incarico di responsabile tecnico
non può essere affidato ad un libero pro-
fessionista in qualità di consulente esterno: la norma di cui all’art. 3, quinto
comma, del D.M. n. 37/2008 stabilisce
inderogabilmente che il possesso del requisito professionale debba appartenere
all’azienda medesima tramite l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da
essi preposto con atto formale, come prevede l’’art. 3, primo comma, del citato
D.M.; ciò significa che il legislatore ha
inteso salvaguardare l’esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l’impresa
ed il suo responsabile tecnico, escludendo
la possibilità che tale incarico venga
assunto da un professionista che rimanga
esterno alla impresa.
In tali sensi si è anche espresso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Aggiungo da ultimo, ma non per questo
meno importante, che l’esercizio della
libera professione è incompatibile con
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ovvero altro tipo di rapporto
continuativo dipendente.””
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
CIRCOLARE - XVII SESSIONE
PROPOSTA DI LAVORO CON LA FORMULA DEL CONTRATTO A PROGETTO
– ART.61 D.LGS. 276/2003 – COMPATIBILITÀ CON L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
PROFESSIONALE – CONDIZIONI – RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Con la presente si trasmette a tutti gli Enti
in indirizzo la risposta pervenuta dal
Centro di contatto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, cui il
Consiglio Nazionale si era rivolto a seguito di una richiesta di parere dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Taranto
su una tematica di estremo interesse.
La questione controversa – che ora il Ministero ha risolto positivamente – verteva
sulla possibilità per un professionista
Ingegnere, a date condizioni, di avvalersi della tipologia contrattuale, di recente
introduzione, denominata “Lavoro a
progetto”.
In sostanza, di fronte ad un iscritto che
aveva ricevuto da un’azienda privata
un’offerta lavorativa con la formula del
“contratto a progetto”, l’Ordine chiedeva
se tale contratto di lavoro comporti per
l’Ingegnere la necessità di cancellazione/sospensione dell’iscrizione all’albo
professionale, giusto il disposto dell’art.
disciplina continua ad applicarsi per le
attività enunciate nell’art.61, co. 3, d.lgs.
276/2003”.
Detto questo, la Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro afferma
che la problematica in esame appare risolta dall’Interpello n.65/2008, in materia di
contratto a progetto, relativo al conferimento di un incarico di ‘collaborazione
autonoma’ ad un soggetto, titolare di
partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un’attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta
l’iscrizione ad un albo professionale.
L’interpello ministeriale citato – che ad
ogni buon conto si trasmette in allegato –
sulla questione specifica precisa che “Il
soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di
collaborazione coordinata e continuativa
a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente”.
Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per la risposta ministeriale, che – al
ricorrere delle anzidette condizioni – conferma la possibilità per i professionisti di
stipulare contratti a progetto.
Tanto si doveva per opportuna informazione e a beneficio di tutti gli operatori
del settore, datori di lavoro ed Ingegneri.
***
DECRETO LEGISLATIVO
TITOLO VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI.
CAPO I - LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE ART. 61 - DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
TESTO ART. 61
Definizione e campo di applicazione.
1. Ferma restando la disciplina per gli
agenti e i rappresentanti di commercio,
i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,
di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l’esecuzione
della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1
sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di dura-
ta complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell’anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel
medesimo anno solare sia superiore a 5
mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a
fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate
e disciplinate dall’articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì
esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli
per il collaboratore a progetto.
notiziari
61 del decreto legislativo 10 settembre
2003 n. 276 (“Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003
n.30”).
Come noto, il terzo comma dell’art.61 del
d.lgs. 276/2003 – inserito nel Capo I
(“Lavoro a progetto e lavoro occasionale”) del Titolo VII della normativa citata –
afferma che : “Sono escluse dal campo di
applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle
quali è necessaria l’iscrizione in appositi
albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo …” (in allegato).
Sulla base di questa disposizione la ditta
privata sosteneva che gli Ingegneri iscritti all’albo non possono avvalersi della
tipologia del lavoro a progetto e che
quindi l’iscritto si doveva – per la durata
della prestazione lavorativa – cancellare
dall’albo.
Il Consiglio Nazionale, invece, – argomentando la propria richiesta di parere al
Ministero competente – ha affermato che
tale soluzione poteva dirsi corretta soltanto in certe ipotesi.
L’opinione del Consiglio Nazionale, infatti, era nel senso che l’esclusione disposta dal terzo comma dell’art.61 cit. è da
intendersi limitata alle attività professionali che per il loro esercizio richiedono
l’iscrizione agli albi professionali.
Mentre l’art.61, comma 3, del d.lgs.
276/2003 non varrebbe per il caso di un
Ingegnere, iscritto all’albo, destinatario di
un contratto a progetto per svolgere
un’attività lavorativa non riservata agli
iscritti all’albo e quindi diversa e distinta
rispetto alle prestazioni professionali
“per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali”
(v. richiesta di parere CNI del 3/02/2010
allegata).
Era quindi in discussione se è consentito
ad una persona, che ha anche il titolo e la
qualifica di Ingegnere iscritto all’albo, di
accettare lavori non afferenti e non riservati alla
professione di Ingegnere
mediante un contratto a progetto.
Adesso, nella sua risposta, la Direzione
Generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali afferma che l’esclusione
prevista dall’articolo 61, comma 3, del
decreto legislativo 276/2003 “opera nel
caso in cui l’attività prestata dal collaboratore sia attinente all’albo professionale di iscrizione”.
In via preliminare il Ministero ricorda che
il lavoro a progetto non rappresenta uno
schema contrattuale diverso, ma una
modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative, “la cui
***
RICHIESTA PARERE
PROPOSTA DI LAVORO CON LA FORMULA DEL CONTRATTO A PROGETTO
– ART.61 D.LGS. 276/2003 – COMPATIBILITÀ CON L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
PROFESSIONALE – RICHIESTA DI PARERE
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Taranto ha domandato, a seguito della
richiesta di un iscritto che ha ricevuto da
parte di una azienda privata un’offerta
lavorativa con la formula del “contratto a
progetto”(in allegato), se tale contratto
di lavoro comporti la necessità di cancellazione/ sospensione dell’iscrizione all’albo professionale, giusto il disposto dell’art.61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003 n.30”).
Come noto, il terzo comma dell’art.61 del
d.lgs. 276/2003 – inserito nel Capo I
inarcos 411
notiziari
412
(“Lavoro a progetto e lavoro occasionale”) del Titolo VII della normativa citata –
afferma che : “Sono escluse dal campo di
applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle
quali è necessaria l’iscrizione in appositi
albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo…”.
Trattandosi di normativa relativa al mercato del lavoro e all’occupazione, la competenza in materia spetta al Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, al quale si richiede quindi di pronunciarsi in merito.
Sembra necessario, però, sgombrare il
campo da un equivoco.
Da contatti informali avuti con il Centro di
contatto del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, risulta che
il Ministero del Lavoro è dell’opinione
che, in base all’art. 61, comma 3, del d.lgs.
cit., gli Ingegneri iscritti all’albo non possono avvalersi della tipologia del lavoro a
progetto.
In realtà questa soluzione – in base ad un
attento esame della lettera e della ratio
dell’art.61, terzo comma, d.lgs. 276/2003 –
a parere del Consiglio Nazionale, può
dirsi corretta soltanto in certi casi.
L’opinione del Consiglio Nazionale sul
punto infatti è nel senso che l’esclusione
disposta dal terzo comma dell’art.61 cit.
sia da intendersi limitata alle attività professionali che per il loro esercizio richiedono l’iscrizione agli albi professionali.
Ovvero, non potrebbe – nel nostro caso –
un Ingegnere iscritto all’albo avvalersi
della tipologia contrattuale “Lavoro a
progetto” per svolgere un incarico professionale rientrante nelle competenze
dell’Ingegnere per l’assolvimento del
quale la legge impone l’iscrizione al relativo albo (es., firmare un progetto edilizio).
Ma nulla osta a che un Ingegnere iscritto
all’albo possa essere destinatario di un
contratto a progetto per svolgere un’attività lavorativa non riservata agli iscritti
all’albo e quindi diversa e distinta rispetto alle prestazioni professionali “per
l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”.
Questa, a meno di stravolgimenti delle
finalità della normativa, appare l’interpretazione corretta del terzo comma
dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003, laddove
esclude le professionali intellettuali come
quella di Ingegnere “dal campo di applicazione del presente Capo”.
E proprio in questa seconda ipotesi
potrebbe cadere il caso prospettato dall’iscritto, qualora il progetto richiedesse
attività che non necessitano di iscrizione
all’albo.
L’interpretazione proposta, inoltre, pare
inarcos
l’unica che consente di dare un senso ed
un significato alla locuzione “professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi…” :
con ciò la legge intendendo chiaramente
– a parere di chi scrive – escludere dal
lavoro a progetto soltanto l’esercizio
della professione di Ingegnere e delle
altre professioni regolamentate.
Non è possibile (ed è vietato) quindi esercitare la professione di Ingegnere nella
forma del lavoro a progetto, ma è consentito ad una persona che ha anche il
titolo e la qualifica di Ingegnere iscritto
all’albo di accettare lavori non afferenti e
non riservati alla professione di ingegnere mediante un contratto a progetto.
Poiché la questione riveste valenza generale e appare necessario ottenere un chiarimento ufficiale che sia di ausilio per tutti
gli operatori del settore, datori di lavoro
e professionisti interessati, il Consiglio
Nazionale con la presente chiede al
Ministero del Lavoro di esprimere il proprio autorevole parere sulla tematica,
tenendo conto delle osservazioni e delle
argomentazioni prospettate, nonché di
indicare e specificare nel dettaglio quali
siano – in ipotesi – le ulteriori forme contrattuali a disposizione delle parti per
l’incarico lavorativo riferito dall’Ordine di
Taranto.
***
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
PROPOSTA DI LAVORO CON LA FORMULA DEL CONTRATTO A PROGETTO
- ART. 61 D.LGS. 276/2003 - COMPATIBILITÀ CON L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
PROFESSIONALE - RICHIESTA DI PARERE - PROT-CNI N. 5866.
Con riferimento al quesito posto nell’email da codesto Consiglio Nazionale,
relativo al fatto se un ingegnere cui
viene offerto di lavorare con il contratto di lavoro a progetto deve provvedere necessariamente alla cancellazione o
sospensione dell’iscrizione all’albo professionale, si osserva quanto segue.
Gli iscritti agli albi professionali ai sensi
dell’art. 61 d.lgs.276/03 sono esclusi, come è noto, dall’applicazione della disciplina del lavoro a progetto. Le esclusioni
previste dal citato articolo si riferiscono a
quelle categorie di lavoratori per le quali
il legislatore ha escluso il rischio di un utilizzo fraudolento delle collaborazioni
coordinate e continuative.
Tuttavia, come sottolineato dalla circolare ministeriale n. 1/04, l’esclusione opera
nel caso in cui l’attività prestata dal collaboratore sia attinente all‘albo profes-
sionale di iscrizione, conseguentemente,
in tale ipotesi, il professionista è legittimato a stipulare una collaborazione
coordinata e continuativa senza dover
fare riferimento alla normativa di cui agli
articoli 61 e seguenti del d.lgs.276/03.
Infatti, il lavoro a progetto non rappresenta uno schema contrattuale diverso
ma una modalità di svolgimento delle
collaborazioni coordinate e continuative, la cui disciplina continua ad applicarsi per le attività enunciate nell’art. 61
co.3 d.lgs.276/03.
In particolare, la citata circolare ha chiarito esplicitamente che: “la disciplina
che emerge dall’art. 61 è finalizzata a
impedire l’utilizzo improprio e fraudolento delle collaborazioni coordinate e
continuative. Al di fuori delle campo di
applicazione dell’art.61 si collocano, con
tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione
della normativa inderogabile del lavoro
... per le quali continua a trovare applicazione lo previgente disciplina”.
Ciò premesso, in ordine all’interpretazione prospettata, relativa alla possibilità di
un ingegnere di essere destinatario di un
contratto a progetto per svolgere un’attività lavorativa non riservata agli iscritti
all’albo, si evidenzia che la questione
appare risolta nell’interpello n. 65/2008,
in materia di contratto a progetto, nel
caso di conferimento di un incarico di
“collaborazione autonoma” ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto
alla Gestione separata INPS, che svolge
un’attività non rientrante tra quelle per le
quali sia prescritta l’iscrizione ad un albo
o ad un ordine professionale.
Al riguardo, il citato interpello specifica che “il soggelto titolare di partita
IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo
qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente. “
***
MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L‘ATTIVITÀ ISPETTIVA
Art. 9. D.Lgs. n. 124/2004 -incarico di
collaborazione autonoma e contratto
di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
La Confcommercio ha avanzato richiesta d’interpello per conoscere il parere
di questa Direzione riguardo alla sus-
coordinata e continuati va (anche
nella modalità a progetto) debbano
essere denunciati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipende nte ex
1111. 47. comma I. lett. c bis) TUIR. con
obbligo per il committente di consegna del prospetto paga al collaboratore (anche nelle forme della consegna di copia del Libro Unico del
Lavoro ai sensi dell’art. 39, comma 5,
del D.L. n. 112/2008), di versamento
dei contributi previdenziali alla
Gestione separata lNPS e del premio
assicurativo all’INAIL.
In altri termini, il soggetto titolare di
partita lVA può rendere prestazione
lavorativa in regime di collaborazione
coordinata e continuativa a progetto
solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta
professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire
reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell‘alveo di cui al citato art. 47
TUIR, senza obbligo di emettere fattura in quanto. trattandosi di reddito
assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione
dell”imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ.
n. 207/E del 16 novembre 2000).
***
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI PRESSO
IL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
Relazione idrologica e re lazione
idraulica - competenze professionali - richiesta di parere - prot. CNI
n.1198 .
Viene richiesto parere sulla competenza
esclusiva dell’Ingegnere in tema di relazione idrologica e relazione idraulica,
alla luce del quesito di un laureato in
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, vecchio ordinamento, che come
lavoratore dipendente si domanda se il
fatto di redigere e firmare relazioni
idrauliche possa determinare un miglior
inquadramento professionale presso
l’Ente per cui lavora.
Sulla questione si osserva quanto segue.
In primo luogo va rimarcato che per
legge le competenze professionali di un
Ingegnere sussistono esclusivamente in
forza dell’iscrizione all’albo, nella
Sezione A (Ingegneri) o B (Ingegneri
iuniores) e nei relativi settori a) civile e
ambientale, b) industriale, c) dell’informazione, a seguito di abilitazione con-
seguita mediante superamento del corrispondente esame di Stato (v. artt. da
45 a 49 del DPR 5/06/2001 n.328).
Per questo è sempre necessario fare
riferimento alla Sezione e al/ai settore/i di iscrizione all’albo per giungere
all’individuazione delle competenze
spettanti, mentre non è rilevante guardare al percorso universitario dell’interessato.
A ciò si aggiunga che l’unica Autorità
competente a rilasciare interpretazioni
ufficiali del DPR 328/2001 è il Ministero
della Giustizia, unitamente al Ministero
dell’Università, cui è dovuta la stesura
dell’atto regolamentare.
Il Consiglio Nazionale, pertanto, può
esprimere al riguardo soltanto il proprio
parere, non vincolante.
Detto questo, è possibile svolgere una
breve ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale sul tema.
Per quanto riguarda gli Ingegneri, il
Consiglio Nazionale è dell’avviso che la
relazione idraulica e la relazione idrologica siano di competenza degli iscritti al
settore a) civile e ambientale della
sezione A dell’albo, in forza del disposto dell’art.46, primo comma, lettera a),
(“la pianificazione, la progettazione, lo
sviluppo, la direzione lavori .... di opere
per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione ... di sistemi
e impianti civili e per l’ambiente e il territorio”) del DPR 328/2001.
In generale sulle competenze professionali in materia di relazioni idrauliche si
rinvia invece ai precedenti pareri CNI
28/02/2002 e 16/07/2002, allegati.
Si ritiene che quanto affermato per la
relazione idraulica debba valere anche
per la relazione idrologica.
Per l’affermazione dell’incompetenza
degli architetti in tema di opere idrauliche si allegano le sentenze Consiglio di
Stato n.416 del 6/04/1998 e Tar Campania, Napoli, n.2751 del 14/08/ 1998,
anch’esse - come varie altre - rinvenibili
sulla Banca Dati Internet del Consiglio
Nazionale.
Secondo la recente sentenza del Tar
Calabria, Catanzaro, 9 aprile 2008 n.
354, inoltre, “l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di opere per il
recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica
comunale non può essere riconducibili
all’alveo della progettazione di “opere
di edilizia civile”, ma piuttosto rientra
nell’ambito delle opere di ingegneria
idraulica, che, ai sensi degli artt. 51 e 54
del precitato R.D. 23 ottobre 1925 n.
2537, va considerata come testualmente esclusa dalla competenza degli architetti” (in allegato).
notiziari
sistenza o meno dei vincoli di cui agli
artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. in
materia di contratto a progetto, nel
caso di conferimento di un incarico di
“collaborazione autonoma” ad un
soggetto. titolare di partita IVA ed
iscritto alla Gestione separata INPS, che
svolge un’attività non rientrante tra
quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione ad un albo o ad un ordine
professionale.
In particolare si chiede. in caso di risposta affermativa, come coordinare le
disposizioni riguardanti l’obbligo di
erogazione del compenso e di predisposizione del relativo prospetto paga
con l’obbligo del collaboratore titolare
di partita IVA di emettere fattura.
Al riguardo acquisito il parere della
Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Occorre, in via preliminare, inquadrare
correttamente la fattispecie prospet tata, dal momento che la soluzione
della questione è differente a seconda
che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di lavoro
autonomo reso ai sensi dell’art. 2222
c.c.
In quest’ultimo caso, infatti. l’attività
è svolta in completa autonomia da
parte del lavoratore con riguardo in
particolare alle modalità della prestazione; non vi è infatti alcun coordinamento con l’attività del committente
né un inserimento funzionale del
lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Viceversa, le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate oltre che dall’elemento qualificatorio
essenziale, rappresentato dall‘autonomia del collaboratore nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e dalla irrilevanza del
tempo impiegato per l’esecuzione
della prestazione - dalla necessaria
coordinazione con il committente.
Secondo il modello approntato dal
D.Lgs. n. 276/ 2003, inoltre, dette collaborazioni devono essere riconducibili, come modalità organizzativa
della prestazione, ad uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o
fasi di esso. salvo i casi previsti dal
comma 2 e dal comma 3 dell’art. 61.
Non essendo preclusa la possibilità per
i soggetti titolari di partiva IVA di stipulare contratti a progetto. si ritiene
corretto affermare che i compensi percepiti non in relazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo reso
ai sensi dell’art. 2222 c.c .. ma nell’ambito di rapporti di collaborazione
inarcos 413
notiziari
Più precisamente, vi è un indirizzo giurisprudenziale che esclude dalle competenze degli architetti la progettazione
di opere idrauliche ed igieniche se non
strettamente connessa con i singoli fabbricati (Consiglio di Stato n.2938 del 22
maggio 2000).
Importante e degna di nota è - sui geometri - la recente deliberazione n.316
del 20 dicembre 2007 dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, allegata, che
ha affermato che la progettazione di
consistenti opere idrauliche e in particolare di interventi di sistemazione di
corsi d’acqua deve ascriversi “alla competenza esclusiva del tecnico ingegnere, trattandosi di attività non riconducibili ai canoni di minore complessità progettuale propri delle attribuzioni del
geometra” (per inciso, l’Autorità ha ivi
anche sostenuto che la progettazione a
firma di un geometra in materia riservata alla competenza professionale
degli ingegneri, illegittima, può configurare l’esercizio abusivo della professione e non abilita la stazione appaltante a liquidare alcun compenso al progettista geometra).
Per una limitata possibilità di intervento
dei geologi sulle relazioni idrauliche, oltre
al già citato parere CNI del 16/07/2002, si
veda il parere CNI 15/01/2007 allegato.
Per quanto concerne la possibilità di far
valere le prestazioni professionali svolte
come Ingegnere per ottenere un miglior inquadramento lavorativo - questione diversa da quella sin qui esaminata - si ritiene debba guardarsi che
cosa dispongono, al riguardo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale
di lavoro e quello aziendale, in uno con
le mansioni e la qualifica formalmente
possedute.
Resta ferma la possibilità per l’interessato di prendere contatti con la Commissione Ingegneri Dipendenti dell’Ordine o del Consiglio Nazionale.
In questi termini è il parere richiesto.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)
IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)
ALLEGATI:
1) Parere CNI 28/02/2002 ;
2) Parere CNI 16/07/2002 ;
3) Consiglio di Stato n.416/ 1998;
4) Tar Campania, Napoli, n.2751 /1998;
5) Tar Calabria, Catanzaro, n.354/2008;
6) Deliberazione Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici n.316
del 20 dicembre 2007;
7) Parere CNI 15/01/2007.
414
inarcos
ALLEGATO 1
Parere CNI 28/02/2002
TECNICI DIPLOMATI - COMPETENZE
PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI IDRAULICHE
Viene richiesto al Consiglio Nazionale di
fornire indicazioni circa i limiti di competenza professionale dei tecnici diplomati rispetto ai lavori di sistemazione e
regimazioni idrauliche. Sulla materia
esistono numerosi pronunciamenti e
precedenti, che conducono tutti alle
medesime conclusioni. E’ quindi possibile trasmettere una serie di sentenze e di
determinazioni dei massimi organismi
amministrativi, che affermano l’esclusiva competenza degli ingegneri in
tema di opere igienico - sanitarie. La
maggior parte delle pronunce statuisce
la competenza degli ingegneri con
esclusione degli architetti, di modo che
a maggior ragione le medesime conclusioni debbono valere per altri tecnici
non laureati (es. geometri). Così il
Consiglio di Stato n. 2938 del 22.5.2000
ha chiaramente affermato che la progettazione delle opere idrauliche ed
igieniche, che non siano strettamente
connesse con i singoli fabbricati, è di
pertinenza degli Ingegneri. (v. allegati)
Negli stessi termini si è varie volte in
passato autorevolmente pronunciato il
Consiglio Superiore Lavori Pubblici, sui
cui v. pareri CNI allegati. Sulla esclusione delle opere idrauliche dalla competenza dei dottori agronomi e forestali v.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
10320 del 24.10.1990, allegata. Riguardo i geometri l’incompetenza in materia di rete idrica è statuita dal Tar
Piemonte n. 263 del 18.6.1985. Quanto
sopra esposto è pienamente in linea con
quanto espressamente deliberato
dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, con determinazione 21 dicembre 2000 n. 57: dall’esame della normativa “deriva l’esclusiva competenza
degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di
deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed
agli impianti industriali, rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno
che dette opere non siano strettamente
connesse con i singoli fabbricati”.
Rientrando le opere idrauliche nel concetto di lavori relativi alle vie ed ai
mezzi di deflusso (v. art. 51 R.D.
23.10.1925 n. 2537), ne deriva quindi,
riaffermata la privativa dell’ingegnere
(v. Tar Toscana n. 119 del 17.4.1993 3
altre sentenze allegate). Tutti i documenti richiamati possono essere utilizzati dall’Ordine di Forlì Cesena per
difendere da ogni indebita ingerenza le
prerogative della categoria. Si rammenta, comunque, che sono rinvenibili
anche sulla banca dati CNI consultabile
via Internet. Confidando di aver fornito
l’apporto richiesto, cordiali saluti. A L L
E G A T I: 1) Consiglio di Stato n. 2938 del
2000; 2) Casso S.U. n. 10320 del 24.10.1990;
3) Tar Piemonte n. 263 del 1985; 4) Tar
Marche n. 480 del 1990; 5) Tar Molise n.
147 del 1990; 6) Regione Siciliana n. 217
del 1992; 7) Tar Toscana n. 119 del 1993;
8) Tar Campania n. 2751 del 1998; 9)
Cd.S. n. 416 del 1998; 10) Autorità
Vigilanza LL.PP. n. 57/2000; 11) parere
CNI 23.1.1992; 12) parere CNI 19.6.1995;
13) parere CNI 17.1.2001.
ALLEGATO 2
Parere CNI 16/07/2002
GEOLOGI E RELAZIONI IDRAULICHE COMPETENZA
Viene richiesto parere al Consiglio
Nazionale circa l’inclusione o meno delle
relazioni idrauliche tra le attività di competenza dei geologi. In primo luogo è
necessario operare una breve ricognizione della disciplina vigente in materia,
anche alla luce degli interventi chiarificatori della giurisprudenza. Vengono in
rilievo, da un lato, la legge n. 112 del
3/2/1963: “Disposizioni per la tutela del
titolo e della professione di geologo”,
dall’altro il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537:
“Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”. L’art. 3 della legge
n. 112 individua le prestazioni che formano oggetto della attività professionale del geologo (v. allegati). Così, ad es.,
secondo la lettera b) del primo comma
dell’art. 3 citato, spettano al geologo “le
rilevazioni e le consulenze geologiche
che riguardano il suolo e il sottosuolo ai
fini delle opere concernenti dighe ...
acquedotti ... porti”, nonché (lettera d)
le indagini geologiche “relative alle
acque superficiali e sotterranee”. Come
si vede la normativa de quo non contempla per i geologi alcuna attività di
progettazione (v. parere CNI 2001, allegato). Allo stesso modo la competenza
dei geologi è sempre accostata e ricollegata agli studi geologici, alle indagini
geologiche e ai rilevamenti negli stessi
ambiti. Dalle scarne indicazioni fornite
dall’Ordine non è chiaro di che tipo di
relazione idraulica trattasi. L’opera
idraulica è invece pacificamente ricompresa nelle attribuzioni degli ingegneri,
in base all’onnicomprensivo e assai vasto
disposto dell’art. 51 R.D. 2537/1925. Basti
pensare che la norma citata attribuisce,
tra l’altro, agli ingegneri i lavori “di
ALLEGATO 3
Consiglio di Stato n.416/ 1998
ARCHITETTI - OPERE IDRAULICHE COMPETENZA - ESCLUSIONE MASSIMA
Ai sensi degli artt. 51 e 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, le opere idrauliche
non rientrano nella competenza dell’architetto.
FATTO
Espone in fatto la difesa dell’appellante.
Il Comune di Rivoli, con deliberazione n.
417 del 23 ottobre 1986, affidava
all’Arch. Valdemaro Nigra, l’incarico per
la verifica della portata sia attuale che
futura delle vecchie sorgenti dell’acquedotto detto di “Buttigliera”, al fine di
un “loro eventuale riutilizzo per la rete
idrica della città di Rivoli”.
La deliberazione veniva annullata dal
Comitato Regionale di Controllo con
provvedimento n. 60131 del 23 ottobre
1986, con la seguente motivazione:
“considerato che non possono rientrare
nelle competenze degli architetti la progettazione di opere per la cui esecuzione siano necessarie conoscenze di materie specifiche e tecniche non ufficialmente previste nel piano di studi universitario; tenuto presente il contenuto
dei voti espressi in data 18 dicembre
1983, n. 228 e n. 62 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, partendo
dal concetto di “edilizia civile”, esclude
le opere igienico-sanitarie, gli impianti
elettrici, le opere idrauliche, non configurando in esse le caratteristiche peculiari delle opere di edilizia civile, ritenuto pertanto esorbitante dalle competenze dell’architetto, la costruzione dell’opera oggetto dell’atto in esame ....
annulla .... “.
Con atto notificato in data 5 marzo
1987, l’Arch. Valdemaro Nigra proponeva ricorso dinanzi al TAR del Piemonte
per ottenere l’annullamento della
determinazione dell’Organo di Controllo, nonchè degli atti presupposti, con
esplicito particolare riguardo ai pareri
nn. 62 e 228 del 18 dicembre 1983
dell’Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei LL.PP.
Si costituiva formalmente in giudizio la
Regione Piemonte, la cui difesa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità
del gravame per la mancata notificazione del ricorso al Ministero dei Lavori
Pubblici, e la sua infondatezza nel
merito.
Con la decisione in epigrafe indicata il
Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte da un lato respingeva l’eccezione di inammissibilità del gravame,
pur ritenendo inammissibile l’impugnazione nella parte rivolta avverso i menzionati pareri ministeriali e, dall’altro,
accoglieva il ricorso annullando il provvedimento del CO.RE.CO. e condannando l’Amministrazione al pagamento
delle spese processuali.
Con unico articolato motivo di appello
la Regione Piemonte deduce:
-violazione e/o falsa applicazione di
legge, con particolare riguardo alla normativa di cui alle leggi 24 giugno 1923,
n. 1395; R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e
R.D. 30 settembre 1938, n. 1652.
-Violazione e/o falsa applicazione della
norma di cui all’art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
-Erronea valutazione dei presupposti di
fatto e di diritto Motivazione carente,
perplessa e contraddittoria.
DIRITTO
1) La sentenza appellata va confermata
nella parte in cui ha ritenuto infondata
l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in primo grado dalla difesa
della Regione Piemonte e riproposta in
questa sede con il primo motivo dell’appello in esame ed incentrata sulla mancata notificazione del ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici che quale autorità
emanante i due pareri impugnati contestualmente al provvedimento n. 60131
del 17 novembre 1986 del CO.Re.Co. di
annullamento della delibera 23 ottobre
1986 del Consiglio Comunale di Rivoli
avrebbe dovuto essere evocato in giudizio quale parte necessaria. Si tratta dei
voti n. 62 e 228 del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici sui quali si è fondata
la delibera del Co. re. co. impugnata in
primo grado e che avevano escluso che
opere idrauliche potessero rientrare
nelle competenze degli architetti da
ritenere limitate alle opere di “edilizia
civile”.
A giudizio del Collegio è corretto il
ragionamento svolto dal giudice di
primo grado sul punto: i due pareri possono aver costituito il supporto di conoscenze per l’adozione dell’atto impugnato ma quest’ultimo è stato adottato
da una diversa autorità locale e non
centrale. Nessun potere è riservato nel
procedimento di controllo degli atti
degli enti locali ad autorità centrali con
funzioni consultive nè il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici ha competenza in materia di attività professionali degli ingegneri e degli architetti, pertanto, il richiamo ai suddetti pareri può
essere utile, per richiamare alcune considerazioni senza riprodurle, ma ai fini
della adozione della statuizione impugnata rimane privo di rilievo giuridico
se solo si tiene conto che l’eventuale
caducazione dei pareri lascerebbe
comunque indenne la delibera di annullamento dell’organo di controllo impugnata in primo grado.
2) Nel merito l’appello è fondato e va
accolto l’unico motivo in cui si denuncia
violazione degli artt. 51 e 52 del R.D. n.
2537 del 1925. Pertanto, in riforma della
sentenza appellata va respinto il ricorso
notiziari
deflusso e comunicazione, alle costruzioni di ogni specie”, nonché “in generale
alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”. Così,
secondo il Consiglio di Stato “ in tale formulazione ampia e comprensiva sono
ricomprese le costruzioni stradali, le
opere igienicosanitarie, e, di certo,
anche le opere di edilizia civile”
(Consiglio di Stato 6/4/1998 n. 416). La
giurisprudenza amministrativa, infatti, è
pacifica nel senso di escludere sulle
opere idrauliche la privativa degli architetti, riservandola ai soli ingegneri (v.
CdS 416/1998; CdS 19/2/1990 n. 92;
CdS 22/5/2000 n. 2938, TAR Lombardia
897/1997, allegati). Anche perché, secondo l’autorevole pronunciamento della
Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, vi è “l’esclusiva competenza
degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di
deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli
impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le
operazioni di estimo, a meno che dette
opere non siano strettamente connesse
con singoli fabbricati”. (determinazione
21/12/2000, allegata). Ferma restando la
piena competenza degli ingegneri in
tema di opere idrauliche, deve rilevarsi
come riguardo la relazione idraulica non
si siano rinvenuti documenti relativi ai
geologi, mancando precedenti precisi sul
punto. Data la peculiarità della questione sembra opportuno muoversi con prudenza, ma per quanto fin qui riferito
sembra potersi affermare in via interpretativa che se il concreto incarico conferito non presenta attinenza e legame con
rilevazioni e indagini geologiche non
possono i geologi redigere relazioni
idrauliche. In questi termini è il parere
richiesto, in base alla documentazione
disponibile, mentre l’Ordine di Torino
vorrà cortesemente segnalare ogni novità intervenuta sulla questione. Allegati:
a) art. 3 L. 112/1963; b) parere CNI del
2001; c) CdS n. 416 del 1998; d) CdS n. 92
del 1990; e) CdS n. 2938 del 2000; f) Tar
Lombardia n. 897 del 1997; g) Autorità
Vigilanza LL.PP. 21/12/2000.
inarcos 415
notiziari
416
originario proposto dall’Arch. Valdemaro Nigra rimanendo ferma la deliberazione n. 60131 del 17 novembre 1986
di annullamento della deliberazione del
Consiglio Comunale di Rivoli del 23
ottobre 1986 di affidamento dell’incarico per lo studio del riutilizzo delle sorgenti dell’acquedotto di “Buttigliera”
all’arch. Valdemaro Nigra.
A) Ed invero a giudizio del Collegio, così
come ritenuto dalla III Sezione (parere
n. 1538 in data 11 dicembre 1984) e
dalla IV Sezione (sentenza
n. 92/90 del 17 febbraio 1990) del Consiglio di Stato, non rientrano nelle competenze dell’architetto le opere idrauliche.
La tesi del giudice di primo grado secondo cui la regola discendente dalla interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. n.
2537/1925 è che ingegneri ed architetti
possono fungibilmente essere incaricati
dello svolgimento di eguali prestazioni
tecnico-professionali individuate con la
ampia accezione di opere di edilizia civile e che, di contro, l’art. 51 del richiamato Regio Decreto riserva ai soli ingegneri alcune competenze così come, il
successivo art. 52, II comma, riserva ai
soli architetti altre attribuzioni, non
può essere condivisa.
Secondo questa impostazione la mancata esplicita previsione delle opere idrauliche tra le competenze espressamente
riservate agli ingegneri giustificherebbe
la possibilità di affidamento delle stesse
ad un architetto.
Il quadro normativo di riferimento suggerisce una lettura diversa.
L’art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537
determina la competenza degli ingegneri nella progettazione e conduzione
dei lavori per “estrarre ed utilizzare i
materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e
per le industrie, dei lavori relativi alle
vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e
di comunicazione, alle costruzioni di
ogni specie, alle macchine ed agli
impianti industriali, nonchè, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo”.
In tale formulazione ampia e comprensiva sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione) gli impianti elettrici, le opere
idrauliche e, di certo, anche le opere di
edilizia civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”).
L’art. 52 dello stesso Regio Decreto dispone che rientrano nella competenza
comune di ingegneri ed architetti le
“opere di edilizia civile” ed il raccordo
con la norma che precede indica che
inarcos
questa categoria è stata individuata nell’ambito della più ampia e generale
competenza degli ingegneri “per
costruzioni di ogni specie”.
Il secondo comma dello stesso articolo
52 riserva agli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante
carattere artistico e di restauro ed il
ripristino degli edifici di interesse storico-artistico. Tuttavia la parte residua (e
quindi i calcoli, i rilievi geometrici, le
tecniche di intervento strutturale, la
parte ricostruttiva) rientra in altra ipotesi di competenza comune.
Non sembra corretto sostenere, su tali
basi normative, che la regola da valere,
salvo eccezione espressamente individuata, sia quella della equivalenza delle
competenze professionali di ingegneri
ed architetti.
Peraltro - e l’argomento assume un rilievo decisivo per la verifica dei contenuti
dispositivi degli artt. 51 e 52 del R.D. n.
2537 del 1925 - come ha osservato con
puntualità la IV Sezione del Consiglio di
Stato nella decisione richiamata in precedenza, l’art. 54, ultimo comma, del
R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 contempla
un allargamento della competenza
degli architetti, per i soli professionisti
appartenenti a questa categoria che
abbiano conseguito il diploma di architetto civile, in questi termini: “sono
autorizzati a compiere le attività di cui
all’art. 51” (vale a dire quelle riservata
agli ingegneri) “ ad eccezione però di
quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e
di trasporto ed alle opere idrauliche”.
Questa disposizione assume un senso
logico solo se la dizione “opere di edilizia civile” viene interpretata in modo
letterale e non estensivo: se le opere di
diverso genere fossero comprese nella
dizione edilizia civile l’eccezione disposta - sia pure transitoriamente per alcuni architetti non avrebbe alcun significato.
Pertanto, con riguardo al caso di specie,
trattandosi di un’opera idraulica questa, a tenore delle norme richiamate, è
testualmente esclusa dalla competenza
degli architetti che non abbiano conseguito il diploma di architetto civile e
non possono avvalersi della ripetuta
norma transitoria.
B) Rimane da puntualizzare che non
convincono le ulteriori argomentazioni
addotte dal giudice di primo grado a
sostegno della tesi accolta nella sentenza appellata:
a) non si vede quale valore possa assumere la disciplina unitaria dei compensi
professionali previsti per le due catego-
rie posto che la questione in esame è
ben diversa e riguarda la possibilità dal
se sia consentito agli architetti svolgere
una certa attività dopo di che, sciolto il
quesito in termini positivi, è ben comprensibile che il compenso da corrispondere al professionista a qualsiasi categoria appartenga sia uniforme. Nè le
disposizioni sulla determinazione delle
tariffe professionali possono in alcun
modo incidere sull’ambito della attività
propria della singola professione;
b) l’opera di cui trattasi trova collocazione agevolmente nella dizione “costruzioni di ogni specie” nonché nell’altra ”in generale alle applicazioni della
fisica” entrambe contemplate dall’art.
51 del R.D. n. 2537 del 1923;
c) sulla riconducibilità delle opere idrauliche all’art. 51 e sul significato della
dizione “opere di edilizia civile” si è già
detto.
3) Ricorrono giusti motivi per compensare. tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello indicato in epigrafe lo accoglie
e per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, rigetta il ricorso proposto in
primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
ALLEGATO 4
Tar Campania, Napoli, n.2751 /1998
ARCHITETTI – OPERE IDRAULICHE –
AMPLIAMENTO RETE IDRICA – COMPETENZA - ESCLUSIONE
Gli incarichi relativi all’ammodernamento e ampliamento della rete idrica
comunale non possono essere conferiti
ad architetti, avendo le opere idrauliche
un carattere marcatamente tecnico-specifico.
ALLEGATO 5
Tar Calabria, Catanzaro, n.354/2008
Con atto notificato in data 20.1.1998 e
depositato in data 30.1.1998, il ricorrente Consiglio dell‘Ordine degli Ingegneri
di Crotone premetteva che, con la delibera n. 288 del 1997, la Giunta Comunale di Cutro aveva approvato un bando
per l’affidamento dell’incarico progettuale per la realizzazione di opere per il
recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica.
Esponeva che, successivamente, con l’ epi-
OMISSIS DIRITTO
OMISSIS
2. Nel merito, parte ricorrente deduce
che, nella specie, la competenza per la
redazione del progetto per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di
distribuzione idrica sarebbe attribuita
ex lege esclusivamente alla figura professionale dell’ingegnere. Il capo IV
del Regolamento per le Professioni
d’Ingegnere e di Architetto, approvato
con Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.
2537, di esecuzione della legge 24 giugno 1923 n. 1395 disciplina l’oggetto
ed i limiti delle competenze spettanti
alle due figure professionali. L’art. 51
del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 determina la competenza degli ingegneri
nella progettazione e conduzione dei
lavori per “estrarre ed utilizzare i
materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e
per le industrie, dei lavori relativi alle
vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso
e di comunicazione, alle costruzioni di
ogni specie, alle macchine ed agli
impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i
rilievi geometrici e le operazioni di
estimo”. In tale formulazione ampia e
comprensiva sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico -sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti
di depurazione), gli impianti elettrici,
le opere idrauliche e, di certo, anche le
opere di edilizia civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”). L’art.
52 del medesimo Regio Decreto dispone che rientrano nella competenza
comune di ingegneri ed architetti le
“opere di edilizia civile” ed il raccordo
con la norma che precede indica che
questa categoria è stata individuata
nell’ambito della più ampia e generale
competenza degli ingegneri “per
costruzioni di ogni specie”. Il medesimo art. 52, comma II, riserva alla competenza degli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante
carattere artistico e di restauro ed il
ripristino degli edifici di interesse storico -artistico. Tuttavia la parte residua (e
quindi i calcoli, i rilievi geometrici, le
tecniche di intervento strutturale, la
parte ricostruttiva) rientra in altra ipotesi di competenza comune. Orbene,
non vi è dubbio che nella nozione di
“opere di edilizia civile” siano da comprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, purché, ovviamente, si
tratti di pertinenze al servIzIo di singoli fabbricati o complessi edilizi. Peraltro
(e l’argomento assume un rilievo decisivo ai fini della verifica dei contenuti
dispositivi degli artt. 51 e 52 del R.D. n.
2537 del 1925), l’art. 54, ultimo comma,
del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 contempla un allargamento della competenza degli architetti, per i soli professionisti appartenenti a questa categoria che abbiano conseguito il diploma
di architetto civile, in questi termini:
“sono autorizzati a compiere le attività
di cui all’art. 51” (vale a dire quelle
riservata agli ingegneri) “ad eccezione
però di quanto riguarda le applicazioni
industriali e della fisica, nonché i lavori
relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle opere idrauliche”. Ne consegue, su tali basi normative, che la regola da valere, salvo eccezione espressamente individuata, non
può affatto essere quella della equivalenza delle competenze professionali
di ingegneri ed architetti. E’ infatti
pacifico che la progettazione delle
opere viarie, idrauliche ed igieniche,
che non siano strettamente connesse
con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr.:Cons. Stato, Sez.
V, 6 aprile 1998, n. 416; Sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; Sez. III, Il dicembre
1984, n. 1538). Nella specie sub esame,
l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di
distribuzione idrica comunale non può
essere riconducibili all’alveo della progettazione di “opere di edilizia civile”,
ma piuttosto rientra nell’ambito delle
opere di ingegneria idraulica, che, ai
sensi degli artt. 51 e 54 del precitato
R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, va considerata come testualmente esclusa dalla
competenza degli architetti. In definitiva è, quindi, da escludere che l’incarico
in questione possa essere conferito ad
architetti, rientrando nella competenza esclusiva degli ingegneri, come
espressamente attribuita ex lege. Pertanto, il ricorso si appalesa fondato e,
per l’effetto, va annullato l‘impugnato
provvedimento.
ALLEGATO 6
Deliberazione Autorità per la Vi gilanza sui Contratti pubblici n. 316
del 20 dicembre 2007
Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Deliberazione n 316 - Adunanza del 20
dicembre 2007
Oggetto: 1. Incarico di progettazione
di “Sistemazione idraulica Torrente
Borbera ed Agnellasca”, L. n. 662/
1996, L. n. 208/1998. Euro 13.286,00
2. Incarico di progettazione di “Sistemazione idraulica Torrente Borbera e
Torrente Besante”, L. n. 662/1996, L. n.
20811998. Euro 13.139,99
Stazione appaltante: Comunità montana Val Borbera e Valle Spinti
notiziari
grafata delibera n. 329 del 20.11.1997, la
precitata Giunta Comunale di Cutro affidava l’incarico per la redazione del relativo progetto ad una equipe di tecnici,
tra cui 5 ingegneri ed i due controinteressati intimati, esercenti la professione
di architetto. Avverso l’operato dell’amministrazione comunale, parte ricorrente deduceva, con unico motivo di diritto: -violazione degli artt. 51 e 52 R.D. 23
ottobre 1925 n. 2537;
Secondo parte ricorrente, nella specie,
la competenza per la redazione del suddetto progetto sarebbe attribuita ex
lege esclusivamente alla figura professionale dell’ ingegnere. Concludeva per
l’accoglimento del ricorso, con vittoria
di spese.
Considerato in fatto
E’ pervenuto ali’Autorità l’esposto dell’ing. Giorgio Cremonte di Tortona (AL),
con cui sono segnalate presunte irregolarità nell’affidamento degli incarichi di
progettazione in oggetto da parte della
Comunità montana Borbera e Spinti,
con determinazioni dirigenziali del
20.10.2006 e successivi disciplinari
d’incarico del 9.11.2006.
In particolare, si contesta la competenza dei geometri incaricati a svolgere la
prestazione, trattandosi di progettazione di opere idrauliche rientrante nelle
attribuzioni esclusive degli ingegneri.
Anche l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Alessandria, con nota del 21
giugno 2001 indirizzata all’ Autorità, ha
ribadito gli argomenti addotti dal suo
iscritto circa l’incompetenza professionale dei progettisti incaricati, evidenziando altresì che l’incarico di cui al
punto l in oggetto, è stato affidato
senza alcun confronto concorrenziale,
in violazione dell’art. 91, comma 2, del
D.lgs. n. 163/2006.
Inoltre, considerato che per lo svolgimento dell’incarico, e in particolare
per la redazione della relazione idrologica richiesta dalle norme vigenti, il
professionista incaricato si è avvalso
della collaborazione di un ingegnere,
l’Ordine ha ipotizzato anche la ricorrenza della fattispecie illegittima del
subappalto di progettazione di cui
all’art. 91, comma 3, del citato D.lgs. n.
163/2006.
La Stazione appaltante, interpellata al
riguardo, ha prodotto le proprie contro-
inarcos 417
notiziari
deduzioni con nota del 18.10.2007, sostenendo in particolare che:
– i progetti commissionati, essendo relativi alla posa di massi a secco e al disalveo dei torrenti, sono pienamente alla
portata di geometri;
- la redazione della relazione idraulica,
in quanto “elaborato specialistico”. può
essere oggetto di subappalto ai sensi dell’art. 91 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006;
peraltro. ai sensi dell’art. 118 comma 12
dello stesso decreto, non è da considerarsi subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- la procedura adottata per gli affidamenti è conforme a quanto previsto
dall’art. 57, comma 5, lett. b (“ripetizione di servizi analoghi”) e all’art. 125,
comma 11 (affidamento in economia
per servizi di importo inferiore a 20.000
Euro) del D.lgs. n. 163/2006.
Con successiva nota del 27.11.2007, la
Stazione appaltante, su richiesta dell’
Autorità, ha fornito copia della predetta relazione idrologica. nonché dei contratti relativi ai precedenti incarichi affidati.
Ritenuto in diritto
1. Alla luce della normativa vigente, la
progettazione di consistenti opere
idrauliche e in particolare di interventi
di sistemazione di corsi d’acqua. non
rientra nelle attribuzioni dei geometri.
Difatti, il R.D. 274/1929 limita le competenze dei geometri alle “... piccole
opere inerenti alle aziende agrarie,
come strade vicinali senza rilevanti
opere d’arte, lavori di irrigazione e di
bonifica, provvista d’acqua per le stesse
aziende e riparto della spesa per opere
consorziali relative, esclusa, comunque,
la redazione di progetti generali di
bonifica idraulica ed agraria e relativa
direzione”.
Anche in base ai criteri interpretativi
dettati dalla giurisprudenza, le prestazioni in parola devono ascriversi alla
competenza esclusiva del tecnico ingegnere, trattandosi di attività non riconducibili ai canoni di minore complessità
progettuale propri delle attribuzioni
del geometra.
Non possono, infatti, non considerarsi i
rilevanti riflessi di tale attività progettuale sul profilo della sicurezza di persone e cose, nonché le approfondite
conoscenze idrauliche e idrologiche che
essa richiede. Ad esempio, nell’ambito
dello studio della rete idrografica o
delle piene ordinarie e straordinarie, la
relazione svolta dal tecnico geometra
ha affrontato delicate valutazioni quali:
l’analisi idrologica del bacino idraulico
che sottende l’intervento, la scelta del
418
inarcos
caso critico, l’adozione del modello
matematico per la indicazione del coefficiente di deflusso, la scelta del metodo
più adatto alla valutazione delle portata della piena.
Sotto questo profilo, non sono accoglibili le deduzioni della stazione appaltante, secondo cui l’intervento rientra
nelle competenze del geometra in
quanto consistente unicamente in lavori
di completamento di scogliere a secco e
di disalveo. Tali opere, infatti, ancorché
relativamente elementari dal punto di
vista esecutivo, devono comunque risultare da scelte progettuali complesse,
fondate su una elaborazione intellettuale afferente all’ambito dell’ingegneria idraulica, come sopra evidenziato.
Gli interventi che riguardano la morfologia degli alvei, infatti, si ripercuotono
sulla dinamica fluviale e, incidendo
sulla capacità di invaso del fiume, possono avere riflessi non facilmente preventivabile sia in termini di reazione
alle piene, sia in ordine ad altri aspetti
(come la stabilità delle opere di attraversamento o il funzionamento delle
falde sotterranee).
La complessità del progetto, inoltre,
deve ritenersi prescindente dall’entità
economica dell’intervento, con la conseguenza che in linea generale il costo
contenuto dell’opera non si traduce
immediatamente in una maggiore semplicità o tenuità della progettazione.
Ad ulteriore conferma, si consideri il
consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Cons. Sto sez. IV,
22 maggio 2000 n. 2938) che esclude
dalle competenze finanche degli architetti la progettazione di opere idrauliche non stretta.mente connessa con i
singoli fabbricati.
Ciò posto, la progettazione a firma di
un geometra in materia riservata alla
competenza professionale degli ingegneri, come quella in questione, deve
considerarsi illegittima e può configurare l’esercizio abusivo della professione
di cui all’art. 348 c.p. (Cass. penale, Sez.
VI, 20/11/2007, sentenza n. 42790).
Né vale. a rendere legittimo in tale
ambito un progetto redatto da un geometra, che esso sia stato vistato o controfirmato da un ingegnere ovvero che
un ingegnere esegua, ad esempio, la
parte di relativa competenza (ad es., i
calcoli del cemento armato), perché è il
professionista competente che deve
essere altresì titolare della progettazione (Cass. Civile Sez. Ir, 26/0712006, sentenza n. 17028).
Nel caso in esame, pertanto, non rileva
che il geometra incaricato si avvalga
della professionalità di un ingegnere
per la verifica idraulica e la redazione
della relativa relazione; tale circostanza
pone, anzi, in questione la configurabilità della fattispecie illegittima del subappalto di progettazione già ipotizzata
dall’Ordine degli Ingeneri, atteso che,
per quanto riferito dallo stesso Ordine,
detto ingegnere non fa parte della
struttura professionale del progettista
incaricato.
A tal riguardo si ricorda che l’art. 91
comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 (come, in
precedenza. l’art. 17 comma della legge
n. 109/94) stabilisce il divieto di subappalto per le prestazioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza, “fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche.
geotecniche e sismiche. a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali . ..
Le prestazioni escluse dal divieto di subappalto sono per l’appunto quelle
accessorie alla progettazione vera e
propria, consistenti in “attività materiali” con funzione solo “ricognitiva o
valutativa dell’esistente” e non “creative od elaborative” (Consiglio di Stato,
Sez. n. parere n. 1855 del 12.11.2003).
Inoltre, per “elaborati specialistici”
menzionati dalla norma è ragionevole
intendere quelli afferenti a competenze
specialistiche diverse da quelle necessarie per lo svolgimento della prestazione
principale. Ad esempio, nella progettazione di un edificio multipiano non è
legittimo subappaltare l’esecuzione dei
calcoli del cemento armato che costituiscono parte integrante del progetto
strutturale e quindi concorrono a definire la professionalità necessaria per lo
svolgimento dell’incarico di progettazione.
Pertanto si deve ritenere che la verifica
idrologica di cui trattasi, in quanto attività “elaborativa” intrinsecamente connessa allo svolgimento di un incarico di
sistemazione idrologica, non possa essere subappaltata allo scopo di rendere
accessibile l’incarico principale a professionalità diverse da quelle ad esso deputate.
Quanto alla rilevanza dell’art. 118
comma 12 del D.lgs. n. 163/2006, richiamato dalla S.A., in base ad un’interpretazione sistematica della norma, esso
non è applicabile ai servizi tecnici la cui
disciplina è contenuta nella norma speciale recata dall’art. 91 dello stesso
decreto. Una interpretazione diversa,
infatti, condurrebbe al risultato para-
termini e secondo le valutazioni precedentemente formulate.
2 Rileva che la progettazione di opere di
sistemazione idraulica di corsi d’acqua
rientra nelle competenze esclusive dell’ingegnere.
3 Rileva che lo svolgimento della progettazione richiamata in oggetto da
parte di professionisti geometri è illegittima e che pertanto non abilita la
Stazione appaltante al pagamento dei
compensi professionali.
4 Rileva che il subaffidamento delle attività di verifica idrologica ad un ingegnere è in contrasto con l’art. 91,
comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.,
inerente il divieto di subappalto dei servizi di ingegneria.
5 Rileva che l’assegnazione degli incarichi in parola tramite affidamento diretto non è conforme alle indicazioni dell’art. 57, comma 5, lett. b) e del1’art.
125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 (in
via transitoria DPR n 384/2001), non
ricorrendo i presupposti per l‘applicazione delle norme citate.
6 Manda al Servizio Ispettivo di trasmettere la presente deliberazione
all’esponente e alla Stazione appaltante, affinchè questa faccia conoscere,
entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione
del presente atto, le misure che intende
adottare per conformarsi alle indicazioni dell’Autorità.
7 Manda al Servizio Ispettivo di trasmettere, per opportuna conoscenza,
la pre deliberazione anche all’Os serva torio regionale della Regione
Piemonte.
ALLEGATO 7
Parere CNI 15/01/2007
QUESITO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI RELAZIONI IDRAULICHE
Si richiede parere sulle competenze professionali in tema di relazioni idrauliche, alla luce della istanza di un iscritto,
corredata dalla nota informativa trasmessa alle Autorità provinciali dell’Ordine Regionale dei Geologi della
Liguria. Sulla questione è possibile
osservare quanto segue. La fattispecie
rappresentata è assai specifica, per cui è
giocoforza in simili casi ricorrere a criteri e regole più generali, non essendovi
precedenti sul caso puntuale. Si riportano quindi i precedenti e più rilevanti
pareri CNI sull’argomento, datati
27/9/2001, 4/6/2002 e 16/7/2002, rinvenibili sulla Banca dati Internet del Consiglio Nazionale. Ne emerge in primo
luogo la indiscussa competenza degli
ingegneri a realizzare le opere idrauliche, e la contestuale assenza di una
attribuzione di potestà progettuale in
materia in capo ai geologi (v. allegati).
Anche le parti del DPR 5/6/2001 n. 328
richiamate dall’Ordine regionale dei
geologi -laddove si fa riferimento alle
“analisi e mitigazione dei rischi geologici”, alle “analisi e la modellazione dei
sistemi relativi ai processi geoambientali” e alla “idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali” -devono essere
lette in coordinamento con il secondo
comma dell’art. 1 del medesimo Regolamento, ove è espressamente stabilito
(tra le NORME GENERALI) che: “Le
norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle
attività attribuite o riservate, in via
esclusiva o meno, a ciascuna professione”. Non risulta quindi corretto, alla
luce del chiaro dettato legislativo, far
leva sul disposto degli artt. 41 e 42 del
DPR 328 per tentare di ampliare le proprie competenze come definite dalla
rispettiva legge professionale. Inoltre,
per avvalorare la propria posizione e le
proprie rivendicazioni l’Ordine regionale dei Geologi richiama, nell’ordine,
alcune parti del DPR 328, una tariffa di
settore, i decreti ministeriali sulle classi
delle lauree universitarie (definiti
“attribuzioni curriculari”), la consuetudine e i corsi di formazione. Ebbene, è
facile replicare che nessuno di questi
“argomenti” è pertinente allo scopo o
possiede un qualche valore giuridico.
Degli artt. 41 e 42 DPR 328 si è già detto.
Per quanto riguarda le previsioni tariffarie o sugli esami di Stato la giurisprudenza amministrativa e civile è pacifica
nell’escludere l’idoneità delle tariffe a
delimitare o modificare le competenze
professionali. Per il Consiglio di Stato
31/5/2003 n. 3039, ad es., “le tariffe”
sono provvedimenti inidonei a delimitare le competenze professionali, mentre
per la Corte di Cassazione, sez. III,
7/7/1999 n. 7023: “compito della tariffa
professionale non è quello di definire le
competenze dei singoli professionisti,
cui provvede la legge”. Ancora: per il
Consiglio di Stato 6/4/1998 n. 416 “Né le
disposizioni sulla determinazione delle
tariffe professionali possono in alcun
modo incidere sull’ambito dell’attività
propria della singola professione” (in
allegato). Di fronte a tali statuizioni del
giudice amministrativo di secondo
grado, e alla totale mancanza di sentenze favorevoli ad una legittimazione
dei geologi sul punto, hanno rilievo
nullo anche i pretesi richiami alla con-
notiziari
dossale di escludere dal divieto di subappalto tutti i servizi di ingegneria affidati a liberi professionisti.
In ultimo. è stato affermato in giurisprudenza (Cass. Civ. sez. II, sent. n. 17028/
2006 cit.) che, stante l’illegittimità dell’incarico ad un professionista non laureato, in siffatte circostanze la S.A. non può
liquidare alcun compenso al progettista
geometra, in mancanza del titolo legittimante, con la conseguenza che l’eventuale dazione di compenso professionale, anche in parte, può configurarsi come indebita.
2. In merito alle modalità di affidamento adottate (incarico diretto), è inconferente il richiamo. effettuato dalla S.A..
alle disposizioni dell’art. 57, comma 5,
lett. b) e dell’art. 125. comma 11, del
D.lgs. n. 163/2006.
Si rileva, infatti, che l’affidamento diretto allo stesso aggiudicatario di servizi (o
lavori) analoghi a quelli precedentemente affidatigli, ai sensi dell’art. 57, comma
5, lett. b) - in seguito modificato dal
D.lgs. n. 113/2007, che ha espunto il riferimento ai lavori - è ammesso solo al
ricorrere di particolari condizioni (in particolare, l’espletamento di una procedura aperta o ristretta per affidare il primo
contratto, la previsione dell’ipotesi di
ripetizione del servizio nel contratto iniziale); condizioni che non risultano soddisfatte nella presente fattispecie.
Si osserva, altresì, che in base all’art. 125
del D.lgs. n. 163/2006 (in via transitoria
DPR n. 384/2001, ex art. 253 comma 22
del citato decreto n. 163/06), l’affidamento in economia di servizi di progettazione è consentito al ricorrere di
determinati presupposti.
Esso deve conseguire a un provvedimento di carattere generale della
Stazione appaltante, che abbia preventivamente definito, con riguardo alle
proprie esigenze, quali siano le tipologie di servizi affidabili con tali modalità,
provvedimento che non risulta adottato
dalla Comunità montana. (II ricorso
all’acquisizione in economia è altresì
consentito nei casi previsti dal comma
10, secondo periodo, del citato art. 125,
tra cui non rientra il caso in esame.)
Ove sia ammesso l’affidamento in economia, e più precisamente mediante
cottimo fiduciario, è possibile procedere all’affidamento diretto solo per prestazioni di importo inferiore a 20.000
Euro. mentre al di sopra di tale soglia e
fino a 100.000 è obbligatorio il confronto concorrenziale tra almeno cinque
operatori economici.
In base a quanto sopra considerato ..
Il consiglio
1 Approva la presente deliberazione nei
inarcos 419
notiziari
suetudine (7) e alla organizzazione di
specifici corsi:è la legge che deve prevedere e fissare le competenze professionali. Si rammenta, inoltre, che con
determinazione datata 21/12/2000
l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici ha ribadito la esclusiva competenza degli Ingegneri -tra l’altro -sui
mezzi di trasporto, di deflusso e di
comunicazione, nonché per le costruzioni di ogni specie e le applicazioni
della fisica (v. allegati). In base a un tale
quadro normativa sembra allora più
corretto, come riportato nel parere
16/7/2002, escludere la competenza dei
geologi in tema di relazioni idrauliche,
per la mancanza di una positiva legittimazione sul punto, salvo che il concreto
incarico conferito non presenti attinenza e legame con rilevazioni e indagini
geologiche. Allegati: 1) parere CNI 27/9/
2001 (dv07838); 2) parere CNI 4/6/2002
(dv07702); 3) parere CNI 16/7/2002
(dv07751) 4) CdS n. 3039/2003 (massima)
(sz08719); 5) CdS n. 416/1998 (sz05331); 6)
Determinazione Autorità Vigilanza LL PP
21/12/2000.
RASSEGNA STAMPA
Ieri gli stati generali al Minngiustizia.
Grazie al confronto si ricompatta il fronte
diviso fra Cup e Pat
Alfano mette
d’accordo gli ordini
Dalle professioni un testo condiviso sui
principi generali
16 aprile 2010
Ormai non ci sono dubbi: la riforma delle
professioni si farà. Entro la fine della legislatura e con il contributo di tutti gli ordini e i collegi. Non aspettavano che questa
rassicurazione i 25 presidenti dei rispettivi consigli nazionali ricevuti, ieri, nell’exsala verde (ora dedicata al giudice Rosario
Livatino) del ministero della giustizia. E
proprio in quella stanza di via Arenula
tutte le rappresentanze del Cup e del Pat,
ascoltate una ad una, hanno manifesto la
volontà unitaria di arrivare compatti, al di
là delle sigle e al più presto, ad un testo
condiviso di principi generali a seguito del
quale poi saranno predisposte leggi ad
hoc per ogni categoria. È da lì infatti, ha
precisato il ministro della giustizia
Angelino Alfano, che si partirà per mette-
420
inarcos
re a punto una riforma che, innanzitutto,
ponga al centro il cittadino, garantendo
«un’alta qualità delle prestazioni rese dai
professionisti, tariffe chiare e trasparenti
che non siano un labirinto ma un rettilineo e assicurando ai professionisti la
dignità e il prestigio che derivano dall’essere laureati e aver superato un’abilitazione professionale», e mentre arriva
quindi l’ennesima stoccata alle liberalizzazioni del decreto Bersani, il guardasigilli ribadisce la volontà di portare a casa
una riforma «attesa da decenni e che
potrà incentivare la ripresa economica del
paese». Ma affinché gli obiettivi siano
centrati, il ministro non solo ha esortato a
far presto, ma ha spinto gli ordini a far
leva sulle proprie rappresentanze territoriali nel far veicolare, con maggiore forza,
il messaggio di riforma. E il mondo delle
professioni ha risposto compatto alle
parole di Alfano.
“Oggi le professioni», ha dichiarato Marina Calderone, presidente del Comitato
unitario delle professioni (Cup), «hanno
dimostrato piena unità a testimonianza
che quando si parla di questi temi, le differenze non esistono. Ecco perché come
Cup convocherò tutti, Pat (i professionisti
dell’area tecnica che sono usciti dal Cup,
ndr) compreso, per definire al più presto
una legge di principi espressione dei 25
ordini. E una scommessa decisiva, ma
credo che il mondo professionale abbia le
carte per vincerla».
«Finalmente», ha detto il munero uno dei
dottori commercialisti ed esperti contabili Claudio Siciliotti, «un’ipotesi di riforma
che parte da una chiara definizione di
professione, quelle cioè a cui si accede
dopo aver superato l’esame di stato previsto dall’articolo 33 della Costituzione».
E nell’esprimere il plauso dell’aver abbandonato il sistema duale, Siciliotti ha poi
indicato le priorità per la categoria: introduzione di un modello societario ad hoc,
formazione obbligatoria, riconoscimento
di percorsi di specializzazione. Il riferimento alla Costituzione è arrivato anche
dal presidente del notariato Paolo Piccoli
che ribadisce comunque che le specificità
della professione necessitano una serie di
garanzie: «Tariffa chiara, trasparente e
inderogabile e impossibilità di forme
organizzative societarie che mettano a
rischio la funzione stessa, come il socio di
capitali», Piena soddisfazione dal presidente del Cnf Guido Alpa soprattutto perché “la legge quadro corrisponde esattamente al testo di riforma dell’ordinamento forense predisposto da tutte le componenti dell’avvocatura istituzionale e associata», così come da parte del presidente
degli ingeneri, Gianni Rolando soprattutto perché per la prima volta è stato evi-
denziato il ruolo e la funzione sociale
delle professioni. È proprio per questo
che dobbiamo dimostrare di non avere
divisioni e presentare compatti una proposta unitaria Ora non deve esistere Cup
o Pat. Sulla stessa scia anche Giuseppe
Jogna che parlando in rappresentanza
del Pat, ha espresso grande apprezzamento per le parole del ministero: “E
un’occasione storica che nessuno può permettersi di fallire e faremo tutto quanto
è nelle nostre possibilità”, Della stessa
opinione Andrea Sisti, presidente degli
agronomi e forestali, che ha precisato
come questa sia una possibilità da non
perdere e davanti alla quale le professioni tecniche si sono presentate unite e
compatte».
Soddisfazione per l’impianto della riforma anche per Pietro De Paola numero
uno dei geologi che ha precisato «ricalca
esattamente le aspettative, più volte da
noi espresse di un ammodernamento
delle norme che sia tale da garantire prestazioni professionali all’insegna della
qualità e della tutela dei cittadini”.
I
I vertici degli ordini sulla sentenza della
Cassazione in materia di verifiche fiscali
Professionisti
preoccupati
Chi controlla non può avere una licenza
senza limiti
DI
BENEDETTA PACELLI
11.05.2010
Non si può pensare che chi controlla abbia
una licenza senza limiti. Né che si utilizzi
la deroga al segreto concessa dal giudice
per allungare l’occhio su carte e rapporti
di un cliente che nulla entra rispetto
all’accertamento richiesto al professionista. È una sentenza che proprio non va giù
ai professionisti quella della cassazione
Sezioni Unite civili 11082/2010 (si veda
dell’8-05-10) con la quale è stato stabilito
che tutta la documentazione o la corrispondenza tra clienti e professionista (nel
caso specifico si tratta di un avvocato)
possono essere esaminati dalla Guardia di
finanza alla ricerca di attività professionali fiscalmente rilevanti e non dichiarate.
Una decisione che, per Guido Alpa presidente del Consiglio nazionale forense,
presenta luci e ombre. Perché, «se è senz’altro condivisibile, in linea di principio,
l’assunto per cui il segreto professionale è
un istituto posto a tutela del diritto di
difesa del cliente, e non un privilegio del
professionista» è altrettanto vero che
Trainata da due maxi bandi di servizi nel
1° quadrimestre
L’ingegneria risale
Baglioni: grave il Cipe disatteso
DI MARCO SOLAIA
12.05.2010
Sono i maxi appalti di servizi tecnici e di
progettazione a salvare il mercato del-
l’ingegneria e dell’architettura dalla
crisi; è infatti positivo il primo quadrimestre del 2010 rispetto al 2009, anche
se il ribasso medio è salito al 37,1%. È
quanto emerge dall’Osservatorio OiceInformatel del mese di aprile che registra due maxi bandi, pubblicati uno
dall’IspraA e l’altro dalla regione Sicilia,
che coprono il 65% dei 109 milioni di
euro messi in gara complessivamente
nel mese. Il primo quadrimestre si attesta su di un valore di 283,3 milioni di
euro (230,7 sopra soglia) con un miglioramento rispetto all’analogo periodo
del 2009: nonostante il numero delle
gare scenda dell’1,7% (-28,0% sopra
soglia e +2,2% sotto soglia), il loro valore cresce del 14,0% (+17,7% sopra
soglia e +0,2% sotto soglia). Merito dei
due maxibandi citati cui si aggiunge
quello emesso a febbraio di 66 milioni
pubblicato da ‘Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova spa. Rispetto ad
aprile 2009, il mese che si è chiuso registra una diminuzione del numero del
5,2% (-30,4% sopra soglia e -1,6% sotto
soglia) e un aumento del valore del
65,9% (+83,8% sopra soglia e +0,3%
sotto soglia).
In crescita, ormai costante e preoccupante, il dato del ribasso medio che è
salito al 37,1% (era al 36,5% con i dati
di marzo), con una punta del 70% nell’aggiudicazione della gara di progettazione emessa dalla Gesin.spa di Torino
(per un importo a base d’asta di 510.656
euro).
«Le preoccupazioni per l’instabilità del
mercato», ha dichiarato il presidente
Oice, Braccio Oddi Baglioni, «che quando cresce lo deve solo ai maxi bandi,
sono rafforzate dal montare dei ribassi
con cui vengono aggiudicate le gare. A
ciò si aggiungono, però, alcuni problemi generali, irrisolti, che riguardano
innanzitutto le risorse, in questo
momento bloccate anche per interventi
di manutenzione ordinaria: appare
grave non avere dato seguito agli
annunci relativi agli impegni di spesa
approvati dal Cipe e all’avvio di quegli
interventi per piccole e medie opere,
che all’estero sono stati realizzati con
successo proprio per tentare di sostenere la crescita e l’occupazione, Altrettanto grave», ha continuato il presidente Oice, «è non avere risolto il problema
dei ritardati pagamenti, che sta mettendo in ginocchio l’intero settore; grave è
anche il ritardo nel varo del regolamento che, a parte il problema della disciplina delle opere superspecialistiche,
ben potrebbe essere messo a regime. Va
peraltro detto che, in una situazione
come questa, continuano a essere vara-
te mini-modifiche al Codice dei contratti che rendono costantemente incerta la
situazione di fondo. Anche su questo
aspetto occorre chiarezza. Siamo disponibili a studiare, come stiamo facendo,
alcuni correttivi al Codice, ma ciò deve
avvenire garantendo una visione unitaria del disegno legislativo. Nel merito
delle ipotesi di modifica riteniamo
essenziale salvaguardare la centralità
del progetto. Gli strumenti possono
essere diversi: i referendum per risolvere le questioni dì consenso, le conferenze di servizi preliminari, una effettiva
validazione del progetto, il ricorso a criteri reputazionali per i progettisti che
premino i più efficienti e più affidabili.
La richiesta dell’ingegneria e dell’architettura organizzata è, quindi», ha concluso Oddi Baglioni, «quella dì garantire che le poche risorse siano effettivamente spese in maniera efficiente, che
chi ha già lavorato sia remunerato
senza dovere aspettare anche più di un
anno e che si definisca rapidamente il
quadro normativo attuale e le eventuali ipotesi correttive da apportare».
I
notiziari
questo non significa che «l’amministrazione possa utilizzare contro i clienti elementi magari acquisiti durante le verifiche disposte per vagliare la posizione del
professionista- contribuente». Dito puntato anche sul profilo procedimentale.
Secondo il numero uno degli avvocati il
fatto che la Cassazione ritenga l’autorizzazione del pubblico ministero non
autonomamente impugnabile di fronte
al Tar ma solo di fronte al giudice tributario che eventualmente potrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale,
rischia di comportare difficoltà pratiche di
tutela.
È un classico episodio, commenta invece
Marina Calderone presidente dei Consulenti del lavoro «in cui c’è la necessità di
tutelare diverse esigenze, quella dell’interesse generale del principio di legalità,
quella della privacy dei contribuenti non
coinvolti alla verifica e quella dell’interesse professionale». Non c’è dubbio per la
Calderone che è il principio di legalità a
dover prevalere, «però è fondamentale
che queste situazioni anche a livello giurisprudenziale vengano trattate con grande equilibrio per evitare derive inquisitorie che certo non giovano a uno stato di
diritto. Ovviamente questo non fa venire
meno la massima disponibilità dei professionisti a collaborare per incentivare
l’emersione dall’economia sommersa». E
di «deriva sostanzialista» parla poi il
numero uno dei dottori commercialisti ed
esperti contabili Claudio Siciliotti che
vede in questo episodio il pericolo di
andare verso «un filone meno garantisca
e più sostanzialista». Certo, per il presidente del Cndcec, «il segreto professionale non può e non deve proteggere i reati,
ma deve comunque esserci un indizio di
reato. L’impressione è che si voglia far
svolgere ai professionisti compiti di supplenza a quelli svolti normalmente dalla
pubblica amministrazione e dall’accusa
senza per altro riconoscergli il ruolo. Se
dovesse prendere piede una posizione di
questo tipo andremmo verso una pericolosa deriva sostanzialista».
I
Il documento
Senza invio la multa è
solo di 258 euro
17 maggio 2010
Il mio studio ha quattro pareti: sfido
qualunque comune cittadino a dirmi
con sicurezza quali sono portanti e quali
no. Giancarlo Maussier, presidente di
Federarchitetti Roma, ricorre a una provocazione per spiegare perché c’è bisogno del progettista anche per i piccoli
lavori. Altro che lobby, quindi. Secondo
i tecnici, la relazione con gli elaborati
progettuali è il minimo indispensabile
per evitare pericolosi fai-date tra le
mura di casa.
L’intervento di un tecnico rientra nella
logica delle cose, perché c’è in gioco
anche la sicurezza pubblica, aggiunge
Fausto Savoldi presidente del Consiglio
nazionale dei geometri.
Il testo varato dalla Camera chiede che
la relazione abbia “data certa” (anteriore almeno di un giorno all’apertura
del cantiere) e che l’autore sia un tecnico abilitato senza rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente.
inarcos 421
notiziari
Quanto al progetto, rileva Savoldi, “servono” gli opportuni elaborati progettuali, quindi nei casi più semplici, come
lo spostamento di una porta, potrebbe
bastare una dichiarazione o una piantina.
Non dovrà essere allegato, invece, il
Durc dell’impresa appaltatrice, della
quale basterà indicare il nome. “E questo è un grave errore-osserva Maussier perché si aprono le porte al lavoro nero.
Così come è un errore aver previsto una
sanzione di 258 euro per chi non fa la
comunicazione: un importo così basso
potrebbe indurre qualcuno a rischiare”.
La parcella a carico del proprietario,
secondo i tecnici, dovrebbe essere un
po’ pió bassa di quella richiesta per la
Dia “classica”. Gli adempimenti per il
professionista sono sostanzilamente gli
stessi - osserva Maussier - ma è probabile che la relazione sia pagata meno
della Dia, vuoi per la concorrenza tra i
tecnici, vuoi perché l’importo è sempre
il frutto di una trattativa con il proprietario. Concorda Savoldi: “La libera competizione tra i tecnici limerà i prezzi al
ribasso, senza dimenticare che questi
compensi vengono concordati prima di
effettuare i lavori”.
Per avere un’idea, le attività professionali (progettazione architettonica e
degli impianti, coordinamento della
sicurezza, direzione dei lavori, rilascio
del certificato energetico, calcoli, collaudo ed eventuale aggiornamento
catastale) in Lombardia possono arrivare a pesare per il 15% del valore dei
lavori, per interventi nell’ordine dei
50mila euro; nel Lazio, invece, l’incidenza si abbassa intorno al 10 per
cento.
I
Lavori in casa subito
al via ma servirà
il progetto
Eliminata la Dia c’è l’obbligo della relazione
17 maggio 2010
Semplificazione, per adesso, fa rima con
confusione. Il tentativo di alleggerire la
burocrazia per i piccoli interventi di edilizia domestica ha aperto mille incertezze tra i cittadini, ma anche tra gli amministratori locali. Nei giorni scorsi il Sole
24 Ore ha contattato un campione di 80
comuni, fingendo di dover effettuare
un intervento di manutenzione straor-
422
inarcos
dinaria all’interno di un alloggio. L’inchiesta è stata effettuata interpellando
soltanto comuni delle regioni che non
hanno leggi specifiche e in cui si applica
immediatamente il Dl 40/2010.
Il risultato è che nel 7,5% dei casi i tecnici comunali non hanno fornito una
risposta univoca, mentre nel 36%
hanno richiesto la presentazione della
Dia, la denuncia d’inizio attività (il dettaglio dell’indagine è nell’articolo in
basso). Una situazione di incertezza
generata dal quadro ancora in evoluzione delle norme nazionali, ma anche
dall’estrema frammentazione delle disposizioni locali.
Una relazione in più
La versione iniziale del Dl 40/2010, varato alla fine di marzo, introduceva una
semplice comunicazione al comune – al
posto della Dia – per i lavori di manutenzione straordinaria “leggera”, e per
alcuni altri piccoli interventi. Padroni in
casa propria, per riprendere un vecchio
slogan politico.
Nel percorso di conversione in legge,
però, la Camera ha introdotto l’obbligo
di allegare alla comunicazione una relazione firmata da un tecnico abilitato,
che «asseveri» (cioè certifichi) la conformità dei lavori al piano regolatore e al
regolamento edilizio comunale. Manca
ancora l’ok del Senato, che deve arrivare entro il 25 maggio, ma il ministero
dell’Economia sembra orientato a non
ammettere modifiche.
Semplificazione annullata, dunque?
Non esattamente, perché, rispetto alla
Dia classica, il proprietario potrà fare a
meno di aspettare 30 giorni prima di
dare il via ai lavori. Dove rischia di essere tutto come prima, invece, è sul fronte dei costi per il proprietario. Architetti
e geometri sono convinti che la concorrenza ridurrà gli importi (si veda
l’articolo a destra) ma – ad oggi – la relazione tecnica non si discosta troppo
dalla Dia in termini di contenuti. Per lo
spostamento di una porta o l’abbattimento di una parete, quindi, dovrebbero servire indicativamente 300 o 400
euro, fino ad arrivare ad alcune migliaia
di euro per gli interventi più articolati.
Un adempimento inutile, secondo gli
amanti del laissez faire. Troppo poco,
secondo alcuni tecnici – come l’Ordine
degli architetti di Roma – che lamentano l’assenza, dalla relazione tecnica,
della direzione lavori e del collaudo
finale.
nali sulle leggi regionali. A parte le
regioni a statuto speciale e le province
autonome, le altre potrebbero solo
potenziare la semplificazione: estendendo la comunicazione ad altri interventi, oppure imponendo l’obbligo
della relazione tecnica per altri interventi liberalizzati, o ancora stabilendo
altri contenuti per la relazione tecnica.
Non potrebbero, invece, pretendere la
Dia per la manutenzione straordinaria.
Il che pone un bel problema a tutte
quelle regioni a statuto ordinario che,
oggi, chiedono la Dia: Campania, Emilia
Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana
e Umbria.
La questione è dubbia sotto il profilo
costituzionale (si veda il Sole 24 Ore di
lunedì 10 maggio). La prima impressione, però, è che si andrà verso un graduale adeguamento. L’assessore emiliano all’Urbanistica, Gian Carlo Muzzarelli, ha convocato i propri tecnici per
fine mese – quando il Dl sarà definitivo –
e ha ipotizzato di introdurre un modello
unico di relazione. La Lombardia, invece,
subito dopo l’emanazione del decreto si
era appellata alla clausola delle «più
restrittive disposizioni previste dalla
disciplina regionale», che sul territorio
impone il titolo abilitativo (Dia o permesso di costruire). Ora però questa
clausola è saltata e gli uffici del Pirellone
stanno
rivalutando
il
tutto:
«Attendiamo la conversione in legge per
prendere una posizione definitiva»,
fanno sapere. Tra le regioni che non
hanno leggi specifiche, il neo-assessore
piemontese Ugo Cavallera valuterà la
possibilità di «ampliare la portata della
semplificazione». E anche in Veneto gli
uffici tecnici stanno studiando degli adeguamenti della normativa regionale.
Se le leggi regionali saranno in qualche
modo scavalcate dalla semplificazione,
non così le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali: ed è proprio su
questo fronte che potrebbero annidarsi
le complicazioni (e le confusioni) maggiori.
I
Immobili. Con le correzioni al Dl incentivi,
relazione tecnica al posto della DIA
Lavori in casa,
serve il progetto
Sulla semplificazione resta l’ostacolo delle
norme locali
17 maggio 2010
Leggi locali superate
Un’altra novità introdotta alla Camera è
la prevalenza delle nuove regole nazio-
La semplificazione delle pratiche edilizie per i piccoli lavori in casa “ritrova” il
Dentisti, architetti, legali: clienti a caccia di
low cost
Si moltiplica l’offerta di
consulenze a prezzi
bassi
Chiara Bussi
17 maggio 2010
Avvocati che “scendono in strada” e allo
studio ovattato preferiscono il piano
terra con tanto di vetrina. Dentisti che
offrono prestazioni a prezzi scontati. O
architetti che con l’aiuto del web forniscono una consulenza virtuale con un
taglio dei costi. E persino psicologi che
hanno sostituito il lettino di Freud con
una semplice sedia e utilizzano la Rete
per farsi conoscere.
Per i professionisti è in atto una vera e
propria mutazione genetica all’insegna
del low cost e del 2,0. Un fenomeno che
ha ricevuto una forte spinta dal decreto
Bersani sulle liberalizzazioni del 2006
che ha abolito le tariffe minime e consentito ai professionisti di pubblicizzare
la propria attività. E che la crisi, con
l’esigenza di tenere sotto controllo il
portafoglio, ha accentuato sempre di
più. Anche se gli Ordini non lo accolgono con entusiasmo. (Si tratta ancora di
un mercato di nicchia, un low cost di
qualità chiarisce il presidente di Assolowcost Andrea Cinosi - con un valore
stimabile tra i 20 e i 25 milioni di euro
nel 2009, il doppio rispetto al 2008 e
destinato a crescere ancora quest’anno.
L’unica inquietudine è rappresentata
dai progetti del ministro della Giustizia
Angelino Alfano di reintrodurre le tariffe minime per i professionisti. Anche se
gli addetti ai lavori assicurano che il loro
valore aggiunto non risiede solo nel
prezzo.
Per gli avvocati la rivoluzione copernicana è iniziata nel 2005 a Genova.
Pionera è stata Chiara Romeo, fondatrice del Negozio Giuridico. “Sono
iscritta all’albo da vent’anni e mi sono
accorta che in una società complessa
come la nostra la figura dell’avvocato è
diventata essenziale”. Oggi il “negozio” conta cinque sedi (ha aperto anche
a Mariano Comense, Rimini, San
Giuliano Milanese e Firenze). “Siamo
avvocati di pace e non di guerra spiega
- perché trattiamo solo casi che non
comportano contenzioso in tribunale”.
La prima consulenza si paga perché il
lavoro intellettuale va retribuito. La
nostra tariffa base è di 78 euro (65 più
lva), quella minima dell’Ordine per una
consulenza è di 12,50 euro. Per Francesca Passerini, che insieme al collega
Cristiano Cominotto nel gennaio 2008
ha dato vita a “Al. Assistenza legale” la
novità sta nell’eliminazione delle barriere. “Avevamo notato che c’era una
fascia di cittadini che non si rivolgeva ai
legali perché spaventata da una serie di
ostacoli, come lo studio, la segretaria,
gli appuntamenti: qui si entra anche
senza preavviso,la prima consulenza è
gratuita, ma fin da subito mettiamo in
chiaro quanto costerà l’intera pratica”.
Oggi A.L. conta l4 studi in vetrina in 12
città e 60 avvocati impegnati nel progetto. Accanto ai legali che abbandonano lo studio tradizionale per la
nuova frontiera, c’è anche chi decide di
far convivere le due esperienze. E’ il
caso di Marcella Bajona, titolare di uno
studio a Milano, che un mese fa ha deciso di aprire una finestra low cost il sabato: “Diamo la possibilità spiega - di una
tariffa agevolata di 50 euro per i casi
più semplici che vengono risolti con un
solo appuntamento. E’ una sorta di
sportello per un’azione legale preventiva”.
Per i dentisti l’opzione del low cost è
stata la risposta al cosiddetto “turismo
dentale” verso paesi che applicano
prezzi scontati rispetto a quelli italiani.
E’ a questo che hanno pensato i cinque
soci (tre medici, un tecnico di laboratorio e un manager) che nel marzo 2008
hanno fondato Progetto Dentale Apollonia a Gemonadel Friuli. “Applichiamo
uno sconto tra il 30 e il 50% -sottolinea
il presidente Sandro Marini - frutto dell’ottimizzazione di tutti i passaggi della
filiera, dallo stoccaggio all’uso dei
materiali. Abbiamo un nostro laboratorio con 18 odontotecnici, tutto il lavoro
lo facciamo noi. Siamo low cost, ma di
qualità. Tanto che oggi abbiamo clienti
sloveni che si rivolgono ai nostri centri,
perché a parità di prezzi hanno una
qualità superiore. E quest’anno il centro ha aperto altre tre cliniche nella
regione.
La formula ha contagiato anche gli
architetti, che sfruttano soprattutto le
potenzialità offerte dal web. “La parte
principale del nostro lavoro resta
l’attività tradizionale”, chiarisce Gianluca Baroni, professionista di Ascoli
Piceno che un anno fà insieme a due colleghi ha fondato il portale Arredy, che
offre soluzioni di arredamento realizzate su planimetrie virtuali colorate a 50
euro per appartamento. “Tutto avviene
attraverso il pc: in questo modo riusciamo a risparmiare in carta e tempo”.
L’approdo al low cost si rivela in alcuni
casi una carta da giocare per entrare nel
mercato del lavoro in un momento di
particolare difficoltà. E’ successo a
Federica Camellini, psicologa 32enne
milanese, che insieme a tre colleghi ha
dato vita all’inizio dell’anno a uno studio low cost con una vetrina su Internet.
La prima consulenza è gratuita, poi una
seduta costa 40euro. Il nostro obiettivo
– dice – è avvicinare la psicologia alla
gente, anche dal punto di vista economico. C’è una fascia di popolazione che
ha bisogno di cure ma non può permetterselo?. Dopo lo scetticismo iniziale
l’esperienza ha avuto successo, anche
grazie al web. Tanto che a breve il team
aprirà due nuovi studi in Lombardia e
uno in Piemonte.
I
notiziari
progetto. Il testo del decreto incentivi
approvato dalla Camera, infatti, introduce l’obbluigo di allegare alla comunicazione al comune una relazione tecnica. Un documento redatto da un professionista che contenga anche gli elaborati progettuali necessari, Secondo le
categorie, la relazione costerà un po’
meno della Dia, alla quale – comunque
– si avvicina molto per i contenuti.
Sulla semplificazione, però, si allunga
l’ombra delle norme locali. E’ vero che il
nuovo testo del decreto punta a scavalcare le leggi più restrittive varate da
alcune regioni, ma i proprietari di casa
dovranno far i conti con le richieste dei
singoli comuni, che potrebbero porre
paletti e ostacoli ulteriori.
I
Caccia alle consulenze
a buon mercato
Dai dentisti agli architetti si moltiplicano i
servizi low cost ma gli Ordini mettono in
guardia sulla qualità
17 maggio 2010
Tutto è cominciato al parco giochi tra scivoli e altalene. «Avevo appena avuto un
bimbo e quando gli altri genitori venivano a sapere che ero avvocato iniziavano a
tempestarmi di domande. Ho capito che
c’era una domanda crescente di consulenza legale». Per Italia Policastro
l’esperienza del negozio legale low cost è
iniziata così. Nel giugno 2008 insieme a
cinque colleghi ha aperto la Bottega
Giuridica a Milano. Una vetrina discreta
tra un bar e l’ingresso di un condominio.
Pareti colorate e arredamento classico.
«Siamo un servizio professionale di consulenza: chi viene da noi è un po’ come se
andasse dal medico, cerca un servizio take
inarcos 423
notiziari
vergognano di rivolgersi ad amici legali
dello studio blasonato per risolvere
questioni personali. Professionisti incuriositi dal nuovo che avanza e persino
immigrati in cerca di un sostegno.
Nonostante molti dubbi (e anche qualche intervento) degli Ordini professonali, che vigilano in particolare sui fronti
pubblicità e tariffe e mettono in guardia sulla qualità, il fronte delle consulenze economiche si allarga. Il contatto
immediato con il cliente spesso si trasforma in un rapporto di fiducia che
dura nel tempo. Una sorta di “ciambella di salvataggio” che in alcuni casi non
sarebbe possibile lanciare per esigenze
di prezzo, come spiega Federica Camellini, psicologa low cost dichiarata con
tanto di sito web. «Intercettiamo fasce
della popolazione che non potrebbero
permettersi una terapia e che con la crisi
sono diventate sempre più isolate, c’è
una mancata condivisione della sofferenza».
Psiche, ma non solo. Oggi arredare la
casa con gusto è un lusso: con meno
tempo e meno soldi si sceglie la Rete per
la consulenza virtuale e poco costosa di
un architetto. Si risparmia su tutto, persino sulle cure odontoiatriche, tanto che
gli studi dentistici soffrono la sindrome
della poltrona vuota e anche il ceto
medio scopre le cliniche low cost.
I
La revisione. Aggiornate quattro metodologie
Per architetti e panifici
cambiano i controlli
18 maggio 2010
away», racconta al termine di una mattinata densa di colloqui. «Quello che i clienti apprezzano – aggiunge Beatrice
Tenucci, contitolare dello studio A.L.
Assistenza legale sempre a Milano – è
l’assenza di barriere che possono intimorire: qui si può entrare senza appuntamento e fin da subito facciamo un preventivo sul costo totale dell’assistenza».
424
inarcos
Il “negozio” diventa così una finestra
sul mondo che cambia e uno sguardo
privilegiato sulla crisi: cinquantenni
affermati che perdono il lavoro e cercano una soluzione perché non ce la
fanno più a pagare l’affitto, ma anche
proprietari disperati che contavano sul
canone per far fronte alle nuove esigenze di liquidità. Clienti facoltosi che si
Aggiornate quattro metodologie di
controllo dall’agenzia delle Entrate
relative a ingegneri, architetti e geometri, panifici, servizi degli istituti di bellezza e stabilimenti balneari.
Le metodologie rappresentano un
vademecum per l’esecuzione delle verifiche nei confronti dei vari operatori.
Le linee guida sono state predisposte a
partire dai primi anni del 2000 e, ad
oggi, sono in tutto 96: quelle relative ai
professionisti tecnici, ai panifici, ai servizi degli istituti di bellezza e agli stabilimenti balneari sono state definite alla
fine delle scorso anno, anche se sono
state rese note ieri.
La circostanza che una metodologia
riguardi una specifica attività commerciale o professionale, ovvero il suo
aggiornamento, non equivale a mag-
Società civile e legalità
Ordini professionali
più severi per lottare
contro la corruzione
UMBERTO AMBROSOLI
12 maggio 2010
Nelle azioni dell’ imputato, si legge in
una sentenza datata ma sempre attuale, «si manifesta anche (e soprattutto)
una radicata concezione del potere,
secondo la quale il potere meramente
formale ed apparente, che si fonda
sulle leggi e si esercita attraverso le istituzioni pubbliche, è destinato fatalmente, in caso di conflitto, a soccombere a fronte di quello effettivo e reale,
che promana da certe condizioni di
fatto, quali le amicizie influenti, la complicità, gli appoggi politici che contano,
la disponibilità di denaro e la possibilità di ricatto, di corruzione e intimidazione». Questo ci sembra anche il
«potere» che constatiamo ogni giorno:
guardando ciò che emerge dalle inchieste giudiziarie o giornalistiche, osservando la realtà che ci circonda. Così, se
dobbiamo prenotare un esame medico
in una struttura pubblica, prima di metterci in lista d’ attesa ci interroghiamo
sull’ esistenza di un amico di un amico
da interessare per ottenere speditezza.
Se dobbiamo realizzare un’ opera edile,
ci soffermiamo sull’ opportunità di selezionare il nostro consulente non sulla
base delle sue capacità tecniche, ma per
il fatto che sia introdotto nell’ ufficio
amministrativo competente. Per non
parlare di questioni fiscali. Molti, poi,
alla fine si rivolgono all’amico dell’amico o al tecnico introdotto. Molti no: per
senso di responsabilità verso sé stessi e
la collettività, e per fiducia nel significato delle istituzioni e dell’ ordinamento. Le misure del mondo che ci circonda
le abbiamo prese. Così come ha fatto
chi dall’estero opera nel nostro Paese o
lo osserva. Nel 2009 l’Italia è retrocessa,
rispetto all’anno precedente, collocandosi 55ª nella classifica stilata da
Transparency International dei 180
Paesi nei quali è meno percepita la diffusione della corruzione. Il mondo della
politica, e non è una questione di schieramento, con grave irresponsabilità
non dà risposte, né peso - tra gli altri alla dimensione «pedagogica» delle
condotte illecite. Constatare che un
assessore ha svenduto il mandato piegando la propria funzione all’ interesse
di qualcuno, o che un ministro ha coltivato il proprio interesse guadagnando
dalla generosità di faccendieri che contrattano con il suo ministero, produce
un effetto gravissimo sul Paese. La
costante presa d’atto che la corruzione
sia diffusa a ogni livello senza remore e
timori produce l’ effetto di frustrare
coloro che si chiedono se ricorrere al
sistema dell’amico dell’amico o meno.
La consapevolezza del «lo fanno tutti e
a tutti i livelli» diviene l’ alibi di chi, più
debole, cede alla tentazione. Fa impressione constatare come il mondo politico preferisca impedire la conoscenza
(sia in fatto di divulgazione che di indagini) del fatto di malaffare, piuttosto
che rendere più complesso e pericoloso
corrompere e farsi corrompere.
Sappiamo che le responsabilità sono a
tutti i livelli: dalla politica all’impresa e
ai sindacati, dai singoli cittadini (che
non rappresentano il desiderio di vivere in un mondo ove vige il primato del
diritto) ai professionisti. Soffermiamoci
su questi ultimi: tra di essi ci sono quelli
che operano per mera appartenenza a
un gruppo, e appartenenza significa
anche diventare strumenti (schermi) di
dazioni corruttive, ci sono quelli che
agiscono non per realizzare il fine dell’
ordinamento in uno con l’interesse del
loro cliente, ma questo in antitesi al
primo. C’è chi propone solo un equilibrio tra i vantaggi dell’elusione della
norma e il rischio dell’essere scoperti;
chi costruisce complesse operazioni con
società sparse ovunque per aiutare i
propri clienti a realizzare riserve occulte volte a creare l’occasione per comprare l’ esito di una gara d’ appalto. Se
il mondo politico sembra non avere
interesse a trovare soluzioni, bisogna
che altri diano l’esempio. Pensiamo agli
ordini professionali: anche da lì deve
giungere un contributo. Gli ordini di
avvocati, ragionieri e commercialisti,
geometri, architetti e notai devono
fare il vuoto intorno a quei professionisti che collaborano a giochi corruttivi;
le professioni devono pretendere al
proprio interno la fedeltà all’ordinamento e sanzionare senza indugi, ad
esempio, gli artefici seriali degli strumenti di raccolta e distribuzione di
riserve occulte, o chi partecipa attivamente e consapevolmente a trasferimenti di proprietà (aziendali o immobiliari) realizzati attraverso la sistematica mistificazione della realtà (prezzo e identità delle parti), o chi accetta
di porsi come schermo per azioni di corruttela o di elusione della normativa
tributaria (premessa di ancor più significative violazioni). La via per la legalità, insomma, non passa solo dalla politica, ma transita attraverso diverse
assunzioni di responsabilità.
I
notiziari
giori controlli nei confronti di quei
determinati operatori.
La finalità, infatti, è di impartire direttive sull’esecuzione dell’attività ispettiva
nei vari settori, uniformando i comportamenti dei verificatori.
Al di là infatti delle regole procedurali,
che sono comuni a tutte le verifiche, è
evidente che l’individuazione di determinati illeciti presuppone delle specifiche conoscenze del tipo di attività da
controllare. Se, ad esempio, per gli ingegneri potrà essere rilevante riscontrare
il numero di pratiche svolte presso
determinati uffici pubblici, per i panifici
sarà importante prestare attenzione
agli acquisti di materie prime e ai consumi energetici.
I
I colletti bianchi «intellettuali»
Professioni, strategia
in quattro mosse
GIAN PAOLO PRANDSTRALLER
18 maggio 2010
È difficile pensare che le professioni
intellettuali possano avere, d’ora in
avanti, strategie puramente difensive o
solo (pragmaticamente) economiche. Le
professioni sembrano obbligate a varare strategie coerenti con il significato
intrinseco di questo termine, si dovranno muovere tra forze ostili affermando
tuttavia i valori che caratterizzano il
lavoro intellettuale. Capire quali possono essere le strategie future non è certo
facile. È però ormai inevitabile. Vi sono
alcuni obiettivi verso i quali dovrebbe
essere indirizzato lo sforzo delle professioni, se vorranno mantenere un peso
reale nella società attuale. Vediamone
alcuni che sembrano fondamentali:
1) Acquisire autostima, nel senso concreto di saper gestire i servizi più difficili e sofisticati, che sono l’essenza d’ogni
società avanzata.
2) Acquisire nuove funzioni, sia in forma
surrogatoria rispetto ad altre forze
sociali, sia come interpretazione dei
bisogni (nuovi) che via via si presentano.
Ciò darà luogo a conflitti, ma porterà
alla consapevolezza della insostituibilità delle professioni e offrirà nuovo
potere ai professionisti.
inarcos 425
notiziari
3) Necessità di accordi con altre forze
sociali per rimediare allo stato di esclusione prodotto dall’attuale corporativismo
duale (costituito da sindacati e Confindustria) e concorrere a ripristinare il peso
sociale dei ceti intermedi, altrimenti condannati a una caduta irrimediabile.
4) Sostegno esplicito alle politiche volte
a realizzare la «società della conoscenza» attraverso la rivalutazione della
scienza, della ricerca e della creatività
come obiettivi fondamentali di qualsiasi società civile.
Si dirà: non è poco, oppure addirittura è
troppo. Molti professionisti aggiungeranno prosaicamente: la cosa più importante è guadagnare quanto occorre per
vivere bene. Chi scrive pensa che gli
obiettivi sopraindicati siano essenziali
proprio per acquisire uno status migliore; che il benessere economico dei professionisti sia cosa giusta, ma che essi
non debbano dimenticare obbiettivi più
generali, funzioni più impegnative, per
il semplice motivo che dall’ importanza
delle funzioni deriva anche il prestigio
sociale e la congruità dei compensi.
Occorre volare alto se non si vuole rimanere impigliati nella rete paralizzante
della quotidianità lamentosa.
I
Alfano blinda gli ordini
Bersani pronto
alle barricate
DI
BIANCA DI GIOVANNI
16 aprile 2010
L’attesa è forte, e Angelino Alfano promette scintille. Una riforma complessiva
delle professioni nel giro di tre anni:
entro il 2013. Pensare che si aspetta da
15 anni, e nessuno è mai riuscito a portarla a termine. Ieri il Guardasigilli ha
incontrato i presidenti dei 25 ordini professionali: e già questo dice molto della
prima mossa. Partire dalle professioni
già «normate» da un ordine, lasciando
sullo sfondo le altre, quelle che finora si
riconoscono in semplici associazioni. Il
ministro ha indicato un processo in due
tappe. Prima lo Statuto generale sulle
professioni, contenente principi generali validi per tutti gli ordini, poi interventi di adeguamento delle regole delle
singole professioni. Si parte subito con
un gruppo di lavoro.
426
inarcos
I consumatori
«La riforma mira a contemperare la
tutela dei consumatori con quella dei
professionisti in un modo più efficace e
profondo rispetto a quanto fatto nel
recente passato, coniugando la garanzia della qualità della prestazione professionale con la equa commisurazione
del compenso». Queste le buone intenzioni dichiarate dal ministro. Sul tavolo
saranno la modifica della disciplina del
tirocinio e dell’accesso agli albi, l’introduzione dell’aggiornamento professionale obbligatorio, maggiori garanzie di
trasparenza ed efficienza della giustizia
disciplinare, la disciplina della responsabilità dei professionisti, della pubblicità
e del diritto all’informazione dei clienti,
la semplificazione delle tariffe professionali e l’esercizio in forma associata
delle professioni. Dai presidenti degli
ordini è partito un peana per il giovane
ministro. In effetti l’attesa è molto
forte, per via dei continui rinvii degli
anni scorsi. bene l’impostazione, si pensi
ai clienti, hanno detto i notai. Soddisfatti dell’incontro si dichiara l’ordine forense (sugli avvocati è all’esame del
senato una riforma ad hoc). Architetti e
ingegneri lanciano la richiesta di inserire le tariffe minime almeno nei lavori
pubblici, per evitare il massimo ribasso.
I commercialisti chiedono di modernizzare gli ordini, mentre chimici e geologi
giudicano positiva la discussione. Tutto
a posto? peccato che a parlare sono gli
ordini attuali, e non chi ci deve entrare.
Tanto meno le associazioni dei consumatori, tenuti alla larga dagli stati
generali voluti dal ministro.
Opposizione
E si capisce perché. I capitoli elencati da
Alfano hanno già scatenato una battaglia con l’opposizione. A leggerli tutti in
fila, infatti, si capisce che le barriere
d’accesso alle professioni si fanno più
insormontabili. Se a questo si aggiunge
la volontà - già anticipata alla vigilia - di
reinserire le tariffe minime, invece che
lasciarle al mercato (come chiede
l’Antitrust), si capisce che l’idea è di tornare indietro. «Vedremo ma temo il
peggio. Temo uno schiaffo alle nuove
generazioni e se sarà così, da parte
nostra un’opposizione dura», dichiara
Pier Luigi Bersani. La formula proposta
è sempre la stessa: chi è già dentro si
salva, chi è fuori resta fuori. Anna
Finocchiaro aggiunge che per i giovani
avvocati resistono troppe barriere. La
replica arriva a stretto giro: il Pd viene
accusato dall’Unione dei giovani avvocati di aver fatto troppo poco, per esempio sull’accesso dei giovani tra i cassa-
zionisti. Certo, dentro i Democrats convivono più anime: ma resta il fatto che il
Pd ha votato contro le proposte del Pdl,
proprio sulle barriere. Anche l’Udc è critica con la legge sulla professione forense, oggi all’esame dell’Aula di Palazzo
Madama. I radicali, dal canto loro, sono
pronti a stare sulle barricate contro chi
vorrebbe reintrodurre tariffe amministrate. Il Pd annuncia una sua proposta
sul riordino complessivo.
I
La guerra sotterranea
fra chi ha un Albo
e chi no
I progetto di riforma del governo dovrà
fare i conti con il contrasto tra le professioni già tutelate e quelle nuove che via via
si creano e che cercano spazi. In Italia la
questione è più complicata che altrove
ING. ANTONIO BOSSOLA
17 maggio 2010
Uno dei temi più interessanti di ogni
progetto di riforma delle professioni anche di quello in atto da parte del
governo Berlusconi, che, come ricorda
qualcuno, è almeno il venticinquesimo
da quando esiste la Repubblica Italiana
- è la dicotomia tra i professionisti che
hanno già un Albo e un Ordine e quelli
che, invece, non ce l‘hanno. Va da sé che
la prima richiesta di ogni gruppo di
“nuovi” professionisti sia quella di ottenere un Albo, che poi significa un riconoscimento pubblico e anche maggior
potere nella trattativa con i partiti e il
parlamento. Inoltre, in genere con l
‘Albo si gestisce anche l’accesso alla professione e questo dà ulteriore potere.
Dall‘altra parte, i “vecchi“ professionisti, quelli già “protetti” da un Albo, sono tentati, in generale, di scavare dei
fossati tra loro e le nuove professioni
che avanzano, mentre tentano di conservare o addirittura allargare i loro privilegi (magari con l’esclusiva su certe
funzioni, come quella che adesso gli
avvocati di nuovo rivendicano sulle liti
stragiudiziali). La dialettica fra vecchi e
nuovi, presente certo in ogni altro
Stato, ha in Italia una particolare connotazione, perché di Albi parla proprio
la Costituzione. In altri paesi, di diversa
tradizione, come la Gran Bretagna, non
esistono gli albi ma soltanto “associazioni” tra professionisti. Dunque in quei
CONSULENZE LEGALI E AVVOCATI
Il testo di riforma dell’ordinamento
forense in discussione al Senato è un
concentrato di come non deve essere
una riforma delle professioni. In primo
luogo, viene proposta l’estensione
delle attività riservate alla consulenza
legale e all’attività stragiudiziale, andando contro l’interesse pubblico e le
indicazioni comunitarie: la proposta
tende solo all’aumento del campo di
azione protetto, con tariffe non sindacabili, ed è a totale danno dei cittadini/utenti. Infatti, come si può davvero
pensare che tutti i duecento mila avvocati italiani, dai giovani che hanno
appena superato l’esame di stato ai
molti che si occupano solo di risarcimenti danni e piccole beghe di pretura,
siano più capaci di fornire, ad esempio,
consulenza nel diritto bancario dei funzionari delle banche, o nel diritto assicurativo di quelli presenti nelle direzioni generali delle assicurazioni, o nel
diritto dei lavori pubblici degli ingegneri e architetti che si sono specializzati in questo settore? Viene poi
istituzionalizzata l’autoreferenzialità
degli Ordini che si ritagliano il compito
di autoriformarsi, di darsi un codice
deontologico, ponendo in sottordine il
ruolo del ministero di Giustizia, che
dovrebbe essere invece il loro controllore e garante. Ancora, viene introdotta la possibilità di dar conto all’utente
delle specializzazioni dell’iscritto e
della formazione continua, facendo
propria l’istanza di base delle libere
associazioni professionali, solo che si fa
finta di non considerare che questo
compito, che ha indiscutibili risvolti
economici è in contrasto con il concetto stesso di Ordine professionale e va a
innestare un insanabile conflitto di
interessi con il suo ruolo di magistratura. Se per riformare l’’ avvocatura ci si fa
guidare dagli avvocati e non si coinvolge nel processo decisionale l’utente
finale della riforma che è il cittadino
allora è inevitabile che prevalga la conservazione a danno dell’innovazione,
l’interesse della corporazione a danno
del cittadino.
MEGLIO IL LIBERO MERCATO
Gli avvocati talvolta insegnano ai clienti come sottrarsi al pagamento dei debiti, rimanendone pure vitti- me, quando
questi diventano “nullatenenti”, con
conseguente difficile recupero della
parcella. Allora è preferibile concordare
liberamente un compenso che sia realmente pagato e fatturato. A conti fatti
corrisponde alla tariffa! La soppressione
dei minimi tariffari, praticata dalla maggioranza dei colleghi da tempo prima
del decreto Bersani, può danneggiare
quegli avvocati che hanno per clienti
banche, assicurazioni e grandi imprese.
Dalla mia esperienza ritengo trattarsi di
pochi colleghi e studi legali, che compensano il perduto privilegio della tariffa minima con la quantità degli incarichi
che ricevono da quei medesimi clienti,
in genere con lo stesso oggetto e con
scarso valore aggiunto (recupero crediti, procedure esecutive e fallimentari).
Pure per i professionisti mi sembra
meglio la legge di mercato con la relativa filosofia del rischio e della concorrenza, che li rende imprenditori. Ciò disturba, tuttavia fa crescere in intelligenza, uguaglianza e libertà. Contribuirà
pure a cambiare il Paese.
IN DIFESA DELL’ATTUARIO
Fiducia è la parola chiave per uscire
dalle crisi e per sostenere l’ economia.
Una corretta valorizzazione delle professioni contribuisce a creare fiducia.
All’Ordine il professionista accede per
merito. Sostenere le professioni è sostenere il valore del merito e dell’ impegno
dell’individuo. Svilire le professioni, è
svilire le competenze individuali. Sono
un attuario e voglio gridare a tutti cm
sono. L’attuario è il professionista delle
assicurazioni e delle pensioni, anche se
pochissimi lo sanno. Ma riconoscere il
valore dell’attuano iscritto all’Ordine è
una garanzia per la Società stessa.
Perché l’attuario interviene nelle valutazioni di stima di “cose” che interessano tutti, come la pensione o l’assicurazione auto. Ci sono competenze
professionali che e’ facile riconoscere,
come il medico, mentre altre come quelle dell’attuario si confondono con il
matematico, il commercialista o l’ingegnere. L’attuario sa leggere i numeri,
costruisce i modelli di stima per valutare situazioni di incertezza e oggi, più
che in passato, è richiesto per valutare
alcune voci del rilancio delle Società,
come il Tfr. Riserve matematiche firmate da un attuario sono la garanzia di un
bilancio correttamente rappresentativo
degli impegni della Compagnia o di un
fondo pensione.
COME FUNZIONANO LE GARE
PER GLI INGEGNERI
Sono un vecchio ingegnere che si è occupato per tutta la vita di opere pubbliche.
Pertanto vorrei spiegare ai “non addetti
ai lavori”, come funzionano le gare per
l’affidamento delle “prestazioni” proprie
di un ingegnere (progettazione, direzione lavori, responsabilità delle sicurezza)
in un’ opera pubblica e dimostrare che le
“lenzuolate” di Bersani sono sacrosante.
Quando un’amministrazione pubblica
mette in gara l’affidamento di una prestazione ingegneristica, (L. 109/1994) ha
due elementi di valutazione e confronto:
Il “curriculum” del soggetto partecipante
e il prezzo che lo stesso offre. Per quanto
concerne il “curriculum”, nei bandi di
gara, seguendo le indicazioni della normativa, si fa riferimento, oltre all’esperienza e capacità professionale vera e propria, anche ad un insieme di altre caratteristiche (molto spesso messe apposta per
favorire qualcuno) quali il volume
d’affari, il luogo ove si è operato, la capacità economica, ecc. Il “prezzo”, prima del
D. leg. 31.07.2007, non aveva. alcuna
importanza. I corrispettivi, infatti, erano
“minimi inderogabili” riferiti alla “tariffa” della legge 143 del 1949 ed era evidente che tutti i concorrenti si attenessero alla tariffa stessa. il “prezzo”, perciò,
non poteva più rappresentare un elemento di confronto. Prima del 2007, dunque, l’unico elemento di confronto era il
“curriculum” che ovviamente favoriva i
vecchi e grossi studi professionali a scapito degli altri e soprattutto dei giovani.
Giovani che, però, erano assoldati dai vincitori ed eseguivano l’incarico, remunerati con compensi molto inferiori alla “tariffa”. Alzi la mano chi non ha fatto questa
esperienza!
Oggi questo è cambiato. Fermo restando il necessario e doveroso accertamento della capacità professionale, è entrato con predominanza il “prezzo” che,
specie in periodo di crisi, è importante
nell’economia dell’opera. Il giovane,
che ha tutto l’interesse a dimostrare la
propria capacità, consente all’amministrazione di avere la stessa prestazione,
applicando, però, un costo moto più
basso. Nei rapporti con committenti privati l’applicazione della “tariffa minima” è semplicemente anacronistica. In
regime di libero mercato non si capisce
perché non si possa pattuire il costo di
una prestazione.
I
notiziari
paesi e negli altri che hanno la stessa
tradizione, quando una nuova professione emerge, essa si fa strada semplicemente raccogliendo i componenti in
nuove associazioni, che poi si faranno
valere a livello politico e istituzionale.
Qui da noi le cose sono maledettamente più complicate. E anche il tentativo di
ogni governo di creare un minimo
comun denominatore, Con leggi anche
a vantaggio dei professionisti, si arena
sempre di fronte al mare magnum delle
diversità che sembrano inconciliabili.
inarcos 427
notiziari
Elenco delle circolari indirizzate da ANCEBOLOGNA – Collegio Costruttori Edili dal
1° maggio al 31 maggio 2010 alle imprese associate
Circ. num.
428
Prot.
Data
261/2010
262/2010
858
862
03/05/2010
05/05/2010
263/2010
864
05/05/2010
264/2010
872
05/05/2010
265/2010
266/2010
874
876
05/05/2010
06/05/2010
267/2010
878
06/05/2010
268/2010
879
06/05/2010
269/2010
270/2010
881
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06/05/2010
06/05/2010
271/2010
884
07/05/2010
272/2010
885
07/05/2010
273/2010
888
07/05/2010
274/2010
889
07/05/2010
275/2010
891
07/05/2010
inarcos
Oggetto
Elenco circolari diramate nel mese di aprile 2010.
Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n. 53:
attuazione della Direttiva 2007/66/CE. Modifica
delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti e di gestione del
contenzioso nell’esecuzione del contratto.
Comune di Bologna: dal 3 maggio 2010 contributi
economici per l’installazione di sistemi
antiparticolato (FAP) per veicoli commerciali.
Settori speciali: sistema di qualificazione di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A.
MUD 2010: pubblicati i modelli mancanti.
Seminario, organizzato da AICARR, sul tema
“DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ESISTENTI: ASPETTI RELATIVI A INVOLUCRO
EDILIZIO E IMPIANTI, VALUTAZIONI TECNICOECONOMICHE”. Lunedì 24 maggio 2010,
Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria, Aula Magna.
INPS - Sgravio contributivo relativo all`elemento
economico territoriale per l’anno 2008 Ammissione alla fruizione del beneficio da parte di
imprese precedentemente escluse.
Nuovi adempimenti: operazioni con Paesi in black
list. Trasmissione telematica dei dati all’Agenzia
delle Entrate. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del D.M. 30.3.2010.
Festività cadenti nel mese di maggio 2010.
Emanata dalla Regione Emilia Romagna una
Circolare sulla disciplina delle varianti in corso
d’opera ai fini della riduzione del rischio sismico.
PG/2010/114855 del 27 aprile 2010.
ICI: determinazione base imponibile per le aree
edificabili. Situazione in Emilia Romagna: aree
edificabili inserite in PSC ma non in POC.
Suggerimento operativo.
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC):
richiesta per documentazione. Proroga dei termini.
INPS: trasmissione telematica delle certificazione
di malattia del medico curante. Istruzioni operative.
Comune di Pianoro (BO): bando di selezione per la
concessione del diritto di uso degli impianti
fotovoltaici realizzati su alcuni edifici di proprietà
comunale. Termine di presentazione delle offerte:
14 giugno 2010 ore 12.00.
Provincia di Bologna: avviso di asta pubblica per la
vendita dell’ex casa cantoniera in Comune di
Casalecchio di Reno (BO), località Ceretolo, Via
Autore
Servizio
CP/aa
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
Tecnico
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/aa
Tecnico
LD/df
CP/df
Tecnico
A.G. - Segr. -Amm.
LD/df
Lavoro
CP/aa
Tributario
LD/aa
CP/df
Lavoro
Tecnico
CP/aa
Tributario
CP/aa
Tecnico
LD/aa
Lavoro
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
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277/2010
894
07/05/2010
278/2010
895
07/05/2010
279/2010
896
07/05/2010
280/2010
903
10/05/2010
281/2010
910
12/05/2010
282/2010
283/2010
911
912
12/05/2010
12/05/2010
284/2010
913
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285/2010
914
12/05/2010
286/2010
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287/2010
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289/2010
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290/2010
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CP/aa
Tecnico
CP/df
Tecnico
CP/df
Tecnico
CP/df
Tecnico
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Lavoro
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A.G. - Segr. - Amm.
LD/df
CP/df
Lavoro
A.G. - Segr. - Amm.
LD/df
Tecnico
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/df
A.G. - Segr. - Amm.
CP/df
Tecnico
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
LD/df
Lavoro
CP/aa
Tributario
CP/vc
A.G. - Segr. - Amm.
CP/aa
Tributario
LD/aa
Lavoro
CP/aa
Tecnico
notiziari
276/2010
Bazzanese n. 103. Prezzo a base d’asta: euro
255.000,00. Scadenza presentazione delle offerte:
ore 12 del 9 giugno 2010.
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa: Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Economia e delle Finanze dell’8 marzo 2010.
Attuazione nella provincia di Bologna.
Decreto “Minsviluppo” 26 marzo 2010 attuativo
dell’art. 4, comma 1 del D.L. 40/2010: chiarimenti
del Ministero sui contributi per l’acquisto di
immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica.
1 - Ministero dell’Interno, dipartimento dei vigili del
fuoco, prevenzione incendi: Guida per
l’installazione degli impianti fotovoltaici.
2 - Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas:
pubblicata la “Relazione tecnica circa le modalità e
le condizioni tecnico-economiche per lo scambio
sul posto”.
3 - In vigore l’obbligo della marcatura CE sui
serramenti.
4 - ASHRAE pubblica il nuovo standard per la progettazione
degli edifici “verdi” ad alte prestazioni.
Regione Emilia Romagna: L.R. 19/2008 “Norme
per la riduzione del rischio sismico”. Incontri
sull’entrata in vigore – dal 1 luglio 2010 – del
Titolo IV e sulle principali novità nel rapporto con il
titolo abilitativo edilizio e alla procedura di
autorizzazione e di deposito dei progetti.
Sicurezza e salute sul lavoro. Responsabilità dei
dirigenti. Corsi organizzati da IIPLE per la
formazione alla sicurezza sul lavoro dei dirigenti
che organizzano l’attività lavorativa.
Incontro di approfondimento sul tema “Lavori
Pubblici - Novità legislative e regolamentari con
riferimento a: gestione del contenzioso, requisiti
generali in sede di qualificazione SOA, rinnovo e/o
verifica attestazione SOA”. Martedì 25 maggio
2010, ore 15.00/18.30, c/o ANCEBOLOGNA, Via
Zaccherini Alvisi n. 20 - Bologna. Parking adiacente.
INAIL – Tasso medio di tariffa per prevenzione.
Graduatoria del Terzo Campionato provinciale dei
muratori. Sviluppi successivi del campionato.
Appuntamento al campionato 2011!
Radiazioni ottiche artificiali (ROA). ROA presenti
nel settore edile. Integrazione valutazione dei rischi.
Il credito in Italia ed in Emilia Romagna. Nuova
pubblicazione “ANCE Credit Monitor 1/2010 Emilia Romagna”.
Comune di Minerbio (BO): avviso di adozione di
modifica del Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE). Osservazioni entro le ore 12.00 del 3 luglio 2010.
Incontro UNINDUSTRIA BOLOGNA sul tema “La
nuova disciplina della territorialita’ delle prestazioni
di servizi iva e i nuovi obblighi Intrastat 2010”.
Giovedì 27 maggio 2010, ore 9,15-13,30, Sala
Congressi del Boscolo Hotels - Via Lenin, 43 - Bologna.
PSC, RUE e POC del Comune di Bologna:
interventi realizzabili fuori dal POC in relazione
alle “soglie” dimensionali fissati dal PSC e dal RUE
nei diversi ambiti omogenei del territorio comunale.
Tribunale di Bologna - Sezione Fallimentare:
Gruppo ARCTEC S.p.A. n. 2/2010. Invito per
manifestazione di interesse per un complesso
immobiliare industriale sito a Bologna ed un ramo d’azienda.
Sicurezza sul lavoro. 17 maggio - 21 maggio 2010.
Settimana speciale di vigilanza coordinata nei
cantieri edili della provincia di Bologna.
Affitti abitazione principale: il quadro delle
detrazioni per gli inquilini.
Viaggio dal 9 al 16 settembre 2010 per
aggiornamento professionale e sviluppo della
rappresentanza promosso da ANCEBOLOGNA
“Better City Better Life: Edilizia, Architettura e
Innovazione. Partecipazione al Bologna Day
nell’ambito di Shanghai Expo 2010”. Adesioni
entro e non oltre il 4 giugno 2010.
Accertamento “valore normale”. Approfondimenti
ANCE alla luce dell’abrogazione.
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e
apprendistato professionalizzante.
EXPO 2015: iscrizione nell’Albo Fornitori.
inarcos 429
notiziari
430
296/2010
933
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19/05/2010
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312/2010
975
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313/2010
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316/2010
982
21/05/2010
inarcos
Contrassegni operativi per l’accesso alla ZTL del
Comune di Bologna (A - DS - DSI - F) in scadenza il
31.07.2010. Preavviso ricevimento lettera del
Comune di Bologna - Settore Mobilità. Pagamenti
entro il 31.7.2010.
Incontro sul tema “Metrotranvia per la città di
Bologna - Linea 1 (Fiera Michelino-Stazione FS) e
2A (Stazione-Ospedale Maggiore, solo opere civili
al grezzo): illustrazione del progetto approvato dal
CIPE”. Mercoledì 9 giugno 2010, ore 17.00 - 19.00,
c/o ANCEBOLOGNA, Via G. Zaccherini Alvisi n. 20
- Bologna. Parking adiacente.
Coefficiente per la rivalutazione del TFR - aprile
2010.
Workshop ANCE: “Le politiche per la trasformazione
urbana e l’edilizia privata sociale: il ruolo della
Cassa depositi e prestiti”. Giovedì 20 maggio 2010,
ore 14,30, c/o ANCE, Via Guattani n. 16 - Roma.
Scadenze fiscali giugno 2010.
INPS: differimento degli adempimenti contributivi
per ferie collettive. Scadenza: 31 maggio 2010.
DDL “Comunitaria 2009”: dal Senato il via libera
definitivo. Nuove norme per l’acustica in edilizia.
Entrata in vigore dalla pubblicazione sulla G.U.
Effetti sulle controversie in corso. Obblighi derivanti
da regolamenti edilizi comunali.
Responsabilità solidale in materia di appalto e
rilascio del DURC. Precisazioni dell’INPS.
Prestazioni economiche di maternità. Chiarimenti
dell’INPS.
Pubblicato il decreto caro materiali per i lavori
contabilizzati nel 2009. Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2010.
Segnalazione n. V/2010 elenco indicativo dei
bandi di gara disponibile sul sito internet di
ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili,
www.ancebologna.it.
Tribunale di Bologna - Sezione Fallimentare:
fallimento Costruzioni Reno srl. Vendita lotto 1
(terreno edificabile), lotto 2 (capannone) e lotto 3
(fabbricato ad uso uffici). Basi d’asta: 373.000,00
euro (lotto 1); 613.000,00 euro (lotto 2) e
131.000,00 euro (lotto 3). Giorno dell’udienza: 23 giugno 2010.
Nuovo provvedimento generale in materia di
videosorveglianza.
Parcheggi pertinenziali realizzati da terzi in aree
esterne ai fabbricati, pubbliche o private.
1 - Gestore dei Servizi elettrici (GSE): pubblicata la
quinta edizione della Guida al Conto energia per il
fotovoltaico. Aggiornamenti anche per
l’integrazione architettonica dei moduli fotovoltaici.
2 - Normativa tecnica: pubblicata la terza parte
della norma UNI TS 11300 “Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione estiva”.
MUD 2010 - Proroga al 30 giugno 2010 il termine
per la presentazione della dichiarazione rifiuti.
Convenzione per la compilazione del MUD.
Equo canone e disciplina delle locazioni. Indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al mese di aprile 2010.
Convenzioni alberghiere 2010 nella città di Roma.
Convenzione con catene alberghiere.
Nuove disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto in vigore dall’anno 2010. Disciplina del
periodo transitorio per le operazioni effettuate nel
territorio dello Stato da soggetti non residenti e
nuova disciplina degli elenchi INTRA. Decreto
Legislativo n. 18 dell’11 febbraio 2010 (in vigore
dal 20 febbraio 2010) Decreto Ministeriale 22
febbraio 2010 - C.M. n. 5/E del 17 febbraio, n.
12/E del 12 marzo e n. 14/E del 18 marzo 2010.
Comunicazione indirizzo posta elettronica
certificata (PEC) ANCEBOLOGNA:
[email protected].
Incontro sul tema “ANCEBOLOGNA, FIDINDUSTRIA
E-R, CARIPARMA Crèdit Agricole per il credito alle
imprese edili-immobiliari”. Illustrazione nuovi
prodotti garantiti “Pronta Liquidità”, “Conto Proprio”
e “Conto Terzi”. Operatività. Crédit Agricole nella
finanza di progetto. Giovedì 10 giugno 2010, ore
17-19, ANCEBOLOGNA, Via G. Zaccherini Alvisi n.
20 - parcheggio adiacente.
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Tecnico
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A.G. - Segr. - Amm.
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Lavoro
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Tecnico
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Tecnico
CP/df
Tecnico
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Tecnico
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CP/vc
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993
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25/05/2010
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1000
26/05/2010
323/2010
1002
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324/2010
1004
27/05/2010
325/2010
1007
27/05/2010
326/2010
1008
28/05/2010
327/2010
1009
28/05/2010
328/2010
1011
28/05/2010
329/2010
1015
28/05/2010
330/2010
1021
31/05/2010
Corso IIPLE “Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti”.
Nuove deroghe alle distanze minime per interventi
di efficienza energetica degli edifici. D.Lgs. n. 56
del 29.03.2010 “Modifiche ed integrazioni al
decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante
attuazione della Direttiva 2006/32/CE”.
Compatibilità con l’Atto di Indirizzo Regionale del 04.03.08.
Comune di Pianoro (BO): bando di asta pubblica
per la vendita di appezzamento di terreno posto in
Via Giardino 11 con annesso fabbricato rurale da
demolire denominato “Canovetta”. Prezzo a base
d’asta: euro 910.000,00. Scadenza presentazione
delle offerte: ore 12 del 28 giugno 2010.
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL Imola (BO): avviso pubblico di vendita
all’asta di immobile di proprietà dell’Azienda USL
di Imola (BO). Prezzo a base d’asta: euro
5.700.000,00. Scadenza presentazione delle
offerte: ore 12 del 16 luglio 2010.
Decreto “Minsviluppo” 26 marzo 2010 attuativo
dell’art. 4, comma 1 del D.L. 40/2010: attivata la
procedura on line per usufruire degli incentivi economici
per l`acquisto di immobili ad alta efficienza energetica.
Pubblicato il nuovo modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi”.
IRE-IRPEF: assistenza fiscale ai lavoratori
dipendenti. Operazioni di conguaglio sulle
retribuzioni di competenza del mese di luglio.
Obblighi dei datori di lavoro.
Le cauzioni per imballaggi a rendere. Il trattamento
contabile e fiscale.
Tavola Rotonda “Scenari del mercato immobiliare
bolognese, residenziale e produttivo, in cerca di
nuove interpretazioni”. Mercoledì 12 maggio 2010.
Disponibilità materiali.
Comune di Ozzano dell’Emilia (BO): adozione
Piano Operativo Comunale. Osservazioni entro il
25 luglio 2010.
Questionario sulle attività delle imprese di
costruzioni italiane all’estero - anno 2009.
Segnalazione n. VI/2010 elenco indicativo dei
bandi di gara disponibile sul sito internet di
ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili, www.ancebologna.it.
Beni immobili posseduti all’estero. Quadro RW.
Aggiornamento e precisazioni.
Comune di Bologna: approvazione della
Zonizzazione Acustica Comunale ed adempimenti
conseguenti. Contrasto fra normativa nazionale e
locale nella disciplina dei requisiti acustici passivi
degli edifici. Suggerimento operativo.
LD/df
CP/df
A.G. - Segr. - Amm.
Tecnico
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/df
Tecnico
CP/aa
Tributario
LD/aa
Tributario
CP/aa
Tributario
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/aa
A.G. - Segr. - Amm.
CP/aa
Tecnico
CP/aa
Tributario
CP/df
Tecnico
notiziari
317/2010
318/2010
L’aggiornamento in tempo reale degli oggetti delle circolari indirizzate da ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili alle imprese
associate è consultabile sul sito internet: www.ancebologna.it.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
DEL
OGGETTO
103
G.U.
05.05.2010
103
05.05.2010
104
06.05.2010
104
06.05.2010
116
20.05.2010
117
21.05.2010
117
21.05.2010
S.O. N. 114/L
31.05.2010
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 9 APRILE 2010
Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno
2009, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 26 APRILE 2010
Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in materia di rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente.
MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 8 APRILE 2010
Modifiche all’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia
di procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 8 MARZO 2010
Riparto delle risorse del piano nazionale di edilizia abitativa.
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - Comunicato
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2010, che si pubblicano ai sensi
dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 2010, N. 72
Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote
di emissione CO .
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 7 APRILE 2010
Certificazione, fino a tutto il 2009, del maggior gettito dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI).
DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
2
inarcos 431
notiziari
www.assoinar.it
Formazione, assistenza sanitaria
integrativa e previdenza
complementare, i pilastri
da rivalutare
UN EQUO COMPENSO
PER I PRATICANTI
E’ la proposta di Confprofessioni
a favore dei giovani
L’attenzione dei media e dei più quotati opinion maker verso il mondo
delle professioni e, più in generale,
del lavoro autonomo cresce proporzionalmente con le problematiche che
emergono dalla base del comparto
professionale. Al di là delle derivazioni politiche che la materia solleva e, en
passant, degli insospettabili appetiti
che l’esposizione mediatica stuzzica,
la questione è troppo seria per banalizzarla in un battibecco sull’articolo
18 o, peggio, semplificarla in un conflitto generazionale che, tra l’altro,
smentisce le tesi di quanti (e sono
ancora molti) giudicano il sistema
delle professioni come una casta chiusa e inaccessibile.
AI pari di altri settori produttivi, gli
studi professionali sono stali investiti
da una crisi senza precedenti che ha
portato a galla tutte le contraddizioni
di un comparto alla ricerca di una sua
identità. Negli ultimi anni l’esplosione
della domanda di servizi professionali
ha generato una crescita tumultuosa
degli studi che, però, non è stata
accompagnata da adeguati strumenti
normativi in grado di interpretare
l’evoluzione dell’organizzazione del
lavoro nelle strutture professionali.
L’assenza di interventi fiscali a soste-
432
inarcos
gno dei professionisti, assieme alla
recrudescenza, per esempio, degli
studi di settore sul comparto intellettuale ha spostato il baricentro della
crisi verso le fasce professionali più
deboli. generando una caotica stratificazione di figure intermedie (apprendisti, praticanti, collaboratori. parasubordinati. partite Iva... ) tra il professionista e il mercato. Per comodità o
per approssimazione, oggi si tende ad assommare l’attività professionale con il lavoro autonomo,
sovrapponendo profili e mansioni
che squalificano la prestazione
intellettuale verso il cittadino e
mortificano le sacrosante aspettative dei più giovani che premono
per veder riconosciuto il loro status di
“professionista”, prima ancora del
loro diritto a una equa retribuzione.
Una pericolosa deriva che. in una prospettiva darwiniana, potrebbe collocare i professionisti tra le “specie protette”, se è vero che il numero degli iscritti agli albi professionali ha registrato
una brusca frenata Ira il 2005 e il 2009.
La proposta di garantire una retribuzione a chi svolge praticantato
negli studi professionali lanciata
da Confprofessioni sulle pagine
del Corriere della Sera è “figlia” di
una attenta analisi dei nuovi modelli organizzativi degli studi professionali e nasce dall’esigenza di
garantire pari dignità a chi si affaccia per la prima volta al lavoro
intellettuale. Può apparire una proposta impopolare o populista (dipende dalla prospettiva di chi guarda), ma
non più derogabile. Su questa direttrice, infatti, si stanno muovendo le
grandi riforme in discussione in parlamento: il riordino delle professioni in
primis e il nuovo Statuto dei lavori. che
sta ridisegnando gli assetti organizzalivi e contrattuali del mercato del lavoro, anche negli studi professionali. Al
di là di una politica di equo trattamento salariale e di una ridefinizione
più moderna dei profili professionali
di quanti lavorano in uno studio,
emerge sempre più nitidamente la
necessità di individuare forme alternative di tutela che possano bilanciare gli attuali squilibri economici delle fasce meno protette e
dei giovani. In uno scenario di mercato in sofferenza, dove parcelle e salari
vengono erosi dal minor potere
d’acquisto dei cittadini. appare dunque indispensabile ricorrere a strumenti di “retribuzione figurativa“ attraverso lo sviluppo di servizi e prestazioni garantiti dagli enti bilaterali,
come più volte ha sottolineato il ministero del Welfare. Su questo fronte un
nuovo impulso verrà codificato dagli
interventi legislativi allo studio del
dicastero guidato da Maurizio Sacconi
in materia di sicurezza, privacy ed
equo compenso, ma oggi il sistema
delle professioni si poggia su tre
pilastri che soddisfano la crescente richiesta di maggiori tutele
alternative. Assistenza sanitaria
integrativa, previdenza complementare e la formazione continua
giocano, infatti, un ruolo decisivo
per “monetizzare” bisogni e aspettative di quanti lavorano in uno
studio professionale. La sfida che ci
attende oggi è quella di allargare
tutele e prestazioni ai giovani professionisti.
Articolo di Gaetano Stella, Presidente
Confprofessioni, pubblicato su “Italia
Oggi” del 25/02/2010
***
Lettera aperta al Ministro
della Giustizia Angelino ALFANO
sulla riforma delle professioni
CONFPROFESSIONI
SCRIVE AD ALFANO
Anche il sindacato al tavolo
sullo statuto delle professioni
ressi degli iscritti. La riforma che il
Vostro Ministero sta approntando,
a nostro modesto avviso, deve
distinguere la rappresentanza istituzionale della professione, quale
presidio a tutela dell’interesse generale prevalente sotteso al corretto esercizio delle attività professionali, dalla rappresentanza sociale,
economica e politica dei professionisti esercitata dalle libere associazioni di categoria.
Il Vostro obiettivo di avviare la riforma
partendo dagli ordinamenti trova ampi
consensi tra la base dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi professionali.
Accesso, formazione, pubblicità, tariffe
sono temi già ampiamente acquisiti
nella prassi quotidiana dei professionisti. Su queste problematiche, posso assicurarvi, c’è la massima convergenza di
tutto il comparto professionale. Tuttavia, una vera riforma ha il dovere
morale di assegnare agli ordini quel
primato costituzionale di garanti
della professione che si è andato
affievolendo nel corso degli anni.
Oggi, i liberi professionisti, soprattutto i
più giovani, faticano a riconoscersi in
un’istituzione che appare obsoleta
davanti al mutato contesto economico e
sociale. I principi fondativi degli ordinamenti sono tutt’oggi validi, ma necessitano di un’ampia revisione alla luce
della sovrapposizione di profili e di
competenze che si sono stratificati nel
corso degli ultimi anni all’interno degli
studi professionali, penalizzando soprattutto i giovani che si affacciano alla libera professione. Abbiamo di fronte una
straordinaria opportunità per estendere il perimetro dell’operatività degli
studi professionali, pensiamo per esempio alle potenzialità che potrebbero
esprimere le società tra professionisti
per assecondare la richiesta, da parte di
cittadini e imprese, di nuovi servizi professionali che fino ad oggi, salvo rare
eccezioni, non hanno trovato libero
sfogo a causa delle rigidità del sistema.
La strada più difficile che attende la
Vostra missione è quella di restituire ai liberi professionisti l’orgoglio
di essere protagonisti della loro
professione.
Articolo di Gaetano Stella, Presidente
Confprofessioni, pubblicato su “Italia
Oggi” del 15/04/2010
notiziari
Abbiamo accolto con grande interesse, e
con un pizzico di apprensione, la Vostra
decisione di formulare uno Statuto
delle Professioni entro il 2011. Dopo
anni di vacatio legislativa e di illusorie
speranze, spesso vanificate da prowedimenti che hanno penalizzato le categorie professionali, la convocazione dei
presidenti degli Ordini Professionali
presso il Ministero della Giustizia il 15
aprile p.v. ci ha confermato la Vostra
ferma volontà di portare a compimento
un percorso di riforma tanto urgente,
quanto atteso da oltre due milioni di
professionisti e altrettanti lavoratori
dipendenti e collaboratori degli studi
professionali. Per questo desidero
esprimerVi il pieno plauso dei liberi professionisti italiani. Tuttavia, ci corre
l’obbligo di rilevare, ancora una volta, la
scarsa lungimiranza dei vertici ordinistici che hanno voluto privilegiare le istanze di riordino degli albi e ordini, trascurando invece le reali problematiche che
investono quotidianamente gli studi.
Siamo certi che la Vostra sensibilità saprà
contemperare le esigenze di rinnovamento degli ordinamenti che fanno
capo al Vostro Ministero con le più stringenti necessità di rilancio dei liberi professionisti che, in ultima analisi, determinano l’esistenza stessa degli ordini. La
convocazione del 15 aprile dei presidenti degli ordini è sicuramente un buon
punto di partenza, che dovrà necessariamente estendersi alle associazioni di
rappresentanza delle categorie professionali. Qualsiasi disegno di riforma
delle professioni non può prescindere infatti dal contributo che Confprofessioni, principale organismo
di rappresentanza nazionale dei liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi, nonché autonoma parte sociale del comparto e firmataria del Ccnl
degli studi professionali, è pronta a
mettere a disposizione dell’istituendo gruppo di lavoro che darà forma
alla riforma, a tutela dei legittimi
interessi delle categorie professionali.
L’impegno che il Vostro Ministero ha
assunto davanti ai liberi professionisti è
senza dubbio carico di attese e incide
profondamente sull’attività quotidiana
degli studi professionali, alle prese con
una profonda crisi economica determinata anche da precedenti interventi
legislativi inopportuni e maldestri. La
complessità del settore e le competenze
trasversali che lo formano, impongono
un nuovo assetto normativo che possa
garantire ai cittadini un preciso riferimento giuridico della professione e
della prestazione intellettuale, in un
contesto di mercato in continuo divenire. Qualità, efficienza e trasparenza sono i principi cardine che differenziano
l’attività intellettuale dai servizi cosiddetti professionali, in un quadro competitivo spesso confuso e non sempre
leale che spinge verso una inevitabile
ridefinizione e più ampia attribuzione
delle attività tipiche riservate agli iscritti nei registri professionali. AI tempo
stesso, appare non più procrastinabile
un pieno riconoscimento del comparto
libero professionale, quale soggetto
integrato nelle scelte economiche, politiche e sociali del “Sistema Paese”. Sono
alcune criticità che ci permettiamo di
segnalarVi e che potrebbero inopinatamenle inficiare un compiuto disegno di
riforma che vuole abbracciare gli ordini
professionali e i liberi professionisti. Il
distinguo non è banale; anzi, riteniamo
che il buon esito del disegno di riforma
all’esame del Vostro Ministero passi
attraverso una netta separazione di
ruoli e funzioni nella rappresentanza
delle professioni. Per troppi anni il sistema professionale ha vissuto nell’equivoco di un dualismo che vedeva contrapporsi, da un lato, gli ordini e, dall’altro,
le associazioni di rappresentanza nella
tutela degli interessi dei professionisti
iscritti agli albi. Per anni Confprofessioni si è battuta, non senza difficoltà,
per dirimere l’annosa questione. Abbiamo lavorato in ogni angolo del Paese
per garantire ai liberi professionisti gli
strumenti idonei per assicurare continuità agli studi professionali: dagli
organismi della bilateralità agli ammortizzatori sociali, dall’assistenza sanitaria
integrativa alle misure di sostegno al
reddito per i lavoratori in caso di crisi. E
altri sforzi ci attendono nel prossimo
futuro che affronteremo con la caparbietà che ci contraddistingue. In fondo
è la nostra mission: tutelare gli interessi
dei liberi professionisti. Non possiamo
immaginare un modello diverso, né sarebbe auspicabile, oltreché anacronistico, attribuire agli ordini professionali la
duplice veste di garanti della deontologia e della prestazione professionale e,
al tempo stesso, di difensori degli inte-
inarcos 433
rubriche
CORSI E CONVEGNI
LA POMPA DI CALORE
INVERTIBILE
E LA CRISI ENERGETICA
NEL CONVEGNO
AICARR DI BOLOGNA
Bologna, Ottobre 2010
Ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Bo logna e dell’Associazione Ingegneri e
Architetti della provincia di Bologna
il Convegno organizzato come ogni
anno da AICARR, nel corso di Saie.
Questa edizione del Convegno, che si
terrà a Bologna il 28 ottobre, all’interno del Salone, verterà sul tema
“Rispondere alla crisi energetica con
l’integra zione edificio-impianto: la
pompa di calore invertibile”.
Nel corso del Convegno, qualificati
relatori a invito porranno l’accento
sulla problematica della progettazione integrata del sistema edificioimpianto di climatizzazione, in particolare su come la realizzazione di edifici sempre più isolati consenta di utilizzare terminali di impianto a mediobassa temperatura e quindi generatori termici che possono avvantaggiarsi di questa nuova possibilità,
come le pompe di calore.
Verrà quindi sottolineata l’impor tanza di un’adeguata progettazione
della tipologia d’impianto e della
scelta della pompa di calore ad esso
associata, che deve essere adeguata
sia all’impianto sia alla sorgente termica fredda disponibile a minor
costo, che può risultare diversa a
seconda delle zone climatiche.
Un altro tema di particolare interesse è rappresentato dalla Direttiva
2009/ 28/CE, che ha incluso tra le
fonti di energia rinnovabili l’aria
436
inarcos
ambiente, le acque di superficie
(fiumi, laghi, mare) e il sottosuolo
(terreno, rocce e acque di falda):
considerato che tali fonti citate sono
sfruttabili solo attraverso l’impiego
delle pompe di calore, questa tecnologia viene rilanciata dall’intervento
legislativo quale ausilio all’impiego
di fonti rinnovabili per il soddisfacimento delle richieste energetiche
degli edifici.
Il Convegno analizzerà poi la particolare convenienza che la pompa di
calore invertibile assume quando
occorre sia riscaldare d’inverno che
raffrescare d’estate, permettendo di
utilizzare un’unica macchina, con evidenti risparmi economici.
Verrà infine presentato lo sviluppo
della normativa tecnica relativa al
calcolo delle prestazioni medie stagionali, finalizzato alla definizione
del fabbisogno di energia primaria, e
sarà illustrato come le diverse regioni
e lo Stato hanno inquadrato l’im piego della pompa di calore ai fini di
possibili contribuzioni dirette o indirette.
Le relazioni libere si confronteranno
invece con l’applicazione della tecnologia della pompa di calore, invertibile e non, documentando i pro e i contro che la realizzazione pratica dei
concetti affrontati nella relazione ad
invito comporta.
Il Convegno proporrà poi nel pomeriggio una tavola rotonda sugli aspetti economici, tariffari e normativi, in
cui si potranno ascoltare in particolare professionisti, produttori e consumatori, sviluppando un dibattito su
quanto presentato dai relatori.
Per informazioni e iscrizioni:
www.aicarr.org
***
EDILTEK
Busto Arsizio, Settembre 2010
Quest’anno Ediltec , l’undicesima edizione dell’edilizia, si terrà a Malpensa
Fiere dal 24 al 26 settembre 2010. La
manifestazione fieristica dedicata
agli operatori del settore, ma anche
agli utenti finali interessati al mondo
della casa e dell’arredo, anticipa
l’apertura a fine estate, sfruttando
l’opportunità offerta dalle temperature mito per ampliare ulteriormente
l’area espositiva esterna dedicata alle
prove tecniche sul campo, ai mini cantieri e alle macchine e messo di taglia
extra large. Tra le novità dell’edizione 2010 c’è “Casa 21 outdoor”: soluzioni per l’arredo giardino; vera e
propria new entry di casa 21, altra iniziativa di richiamo, che raccoglie le
idee e proposte per la progettazione
dell’abitazione del futuro nel rispetto degli equilibri tra uomo e ambiente.
Riconfermati, inoltre, gli eventi trainanti della manifestazione: il Salone
del Trasporto e il Salone delle energie
rinnovabili Eco&nergia.
***
KLIMAENERGY
Bolzano, settembre 2010
Fiera Bolzano, in collaborazione con
l’Assessorato all’urbanistica, ambiente
ed energia della Provincia Autonoma
di Bolzano, ha aperto le iscrizioni per
partecipare alla terza edizione del
Klimaenergy Award, concorso legato
al Klimaenergy, manifestazione interamente dedicata alle ultime innova-
***
TECNARGILLA
Rimini, settembre 2010
Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2010 di Ceramic TTD
la giornata di trasferimento tecnologico in programma il 30 settembre a
Rimini durante Tecnargilla 2010. Si
tratta di un’occasione unica di incontro tra domanda/offerta di tecnologia per il settore ceramico che fa
incontrare il mondo della ricerca con
quello industriale per sviluppare collaborazioni business-oriented, cooperazioni tecnologiche, sviluppo e approfondimento di nuove tecnologie. Le
domande/offerte di tecnologia pervenute attraverso i form presenti su
www.ceraicttd.it, dopo la valutazione da parte del comitato tecnico,
saranno pubblicate sul sito. Oltre alla
giornata di trasferimento tecnologico, la fiera ospiterà un’altra giornata
di approfondimento sui temi della
ricerca avanzata in campo ceramico.
Il 29 settembre, all’interno delle attività in programma a Kermat, la sezione del salone riminese dedicata ai
ceramici avanzati, si svolgerà un simposio internazionale dove si parlerà
delle nuove frontiere dei materiali
ceramici e delle loro applicazioni
nelle fonti rinnovabili, nel risparmio
energetico, nei sistemi energetici
innovativi, nelle nano tecnologie,
nelle superfici funzionalizzate, nello
sviluppo e applicazione di nuovi
materiali, sistemi e dispositivi per
l’edilizia.
***
NOVITÀ PER SAIE 2010
Anno di svolta, il 2010, per Saie.
Nuovo formato, nuovi contenuti e
nuove proposte per la prossima, 46°
edizione del Salone Internazionale
per l’Edilizia, in programma a
Bologna dal 27 al 30 ottobre 2010,
offrirà a tutti gli operatori del mondo
delle costruzioni. Molte le novità, per
i 170.000 visitatori e i 1.700 espositori che abitualmente convengono nei
235.000 metri quadrati della fiera,
riunite sotto lo slogan “Integrare per
costruire”. Obiettivo di Saie 2010 è
fornire infatti un contributo di eccellenza a una piena ed efficace integrazione di saperi, competenze e tecnologie, allo scopo di spingere
l’edilizia verso quel salto di qualità
tanto atteso da tutti gli operatori del
settore. Tra le principali aree tematiche attraverso le quali si snoda
l’edizione 2010 Saie: sostenibilità,
produzione e servizi.
Tre aspetti complementari e integrati
di un’unica attività, tre aree nelle
quali si innescano i già esistenti saloni tematici Latersaie, Saiebit, Saie legno, Saie New Strone Age Design,
Saienergia, Saiecantiere, Saieprcast e
Saieconcrete.
In ogni area, un programma articolato di iniziative offrirà a visitatori ed
espositori un quadro globale ed esaustivo delle tendenze più attuali.
A completamento degli eventi 2010,
SAIE offre una serie di servizi finalizzati a supportare e migliorare il business di espositori e visitatori;
– nuovi servizi web, col servizio di
preview per le aziende in modo da
dare visibilità alle informazioni fino a
3 mesi prima della manifestazione;
– seminari on-line, in collaborazione
con tecnici e progettisti; uno spazio
di confronto tra operatori e aziende;
– biglietteria on-line, per accorciare i
tempi tecnici di ingresso alla fiera;
– newsletter tematiche, mirate alle
iniziative di settore, che raggiungano
la vastissima banca dati di operatori
del settore costruita da SAIE in oltre
40 anni di attività;
– animazioni settoriali, finalizzate al
coinvolgimento attivo di operatori e
visitatori;
– web community, in collaborazione
col portale Edilio, attiva durante
tutto l’anno.
***
EOLICA EXPO’
MEDITERANEAN 2010
Roma, Settembre 2010
Torna con l’ottava edizione il salone
romano diventato ormai il riferimento mondiale per l’energia eolica nel
Mediterraneo. Dal 7 al 9 Settembre
2010 l’Eolica Expò Mediterranean,
come per le edizioni passate, sarà
uno degli appuntamenti più attesi di
ZeroEmission Rome. L’evento, che
avrà luogo alla fiera di Roma, ha visto
nel 2009 la partecipazione di oltre
200 aziende segnando un incremento
del 30% rispetto al 2008. L’Eolica
Expò Mediterranean si colloca al
quinto posto nella scala mondiale
delle fiere internazionali del settore,
terza a livello Europeo e primo per
quanto riguarda l’area mediterranea.
rubriche
zioni tecnologiche per la produzione
di energia rinnovabile per usi commerciali e pubblici che avrà luogo il
prossimo settembre nel quartiere fieristico di Bolzano. Tutti i Comuni e le
Province italiane potranno candidare i
propri progetti improntati sul risparmio energetico e sulla produzione di
energia da fonti rinnovabili entro il 31
luglio. Sarà possibile presentare i lavori portati a termine da gennaio 2007 o
quelli che saranno conclusi entro
dicembre 2010. Una giuria di esperti
valuterà i progetti che verranno presentati in conformità a criteri quantitativi e qualitativi che riguardano il
risparmio di CO2. Per ogni categoria
saranno selezionati tra i migliori progetti che verranno presentati in occasione del Klimaenergy per la votazione finale e successiva premiazione. I
Comuni vincitori riceveranno la targa
Klimaenergy Award 2010 e un incentivo per partecipare, con uno stand, alla
prossima edizione della fiera. Ai progetti vincitori, inoltre, sarà garantita
visibilità sulla stampa nazionale.
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