1 IL CIRCOLO La Costituzione della Repubblica

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1 IL CIRCOLO La Costituzione della Repubblica
IL CIRCOLO
La Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ individuo,
sia come singolo cittadino, che come componente di aggregazioni sociali che si sviluppano sotto
varie forme e denominazioni. Il legislatore, negli ultimi anni ha posto mano alla normativa “sociale”
emanando i regolamenti che permettono lo sviluppo di una corretta attività associazionistici. Non ci
sono limiti alle attività che possiamo svolgere, purché nel rispetto dei regolamenti comunali e della
legge . Pertanto se l’attività è rivolta ad una determinata cerchia di persone (soci), non diventa di
tipo commerciale, quindi non è soggetta a tassazione.
L’associato, interessato a svolgere un’attività ludico ricreativa non commerciale, è opportuno abbia
una conoscenza, anche se elementare delle normative per gestire correttamente una associazione di
promozione sociale. Con il nostro aiuto e consulenza, seguendo le indicazioni che gli esperti del
settore forniranno, divertendosi, potrà operare in totale sicurezza.
Per Circolo si intende l’associazione che svolge come attività principale quella ludico ricreativa e
non sportiva.
Abbiamo suddiviso in tre comparti il settore:
Parte Prima: - NORMATIVA CIVILISTICA E DEL LAVORO
Parte Seconda: - NORMATIVA AMMINISTRATIVA
Parte Terza: - NORMATIVA TRIBUTARIA E FISCALE
Parte Prima
DISCIPLINA CIVILISTICA
Essa comprende i punti basilari, che, indicativamente sono i seguenti:
1) Natura e posizione giuridica del circolo in riferimento alle norme della Costituzione e del Codice
Civile;
2) Modalità di costituzione di un’associazione;
3) Organi sociali del circolo;
4) Diritti e doveri del circolo.
1.1) NATURA GIURIDICA DELL’ASSOCIAZIONE
Il circolo assume la figura giuridica della libera associazione non riconosciuta (priva, cioè, del
riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’ordinamento giuridico). Il circolo si
caratterizza come organizzazione stabile creata da un gruppo di cittadini per il perseguimento in
comune di uno scopo ideale e non lucrativo. La vita interna del circolo è regolata esclusivamente
dalla volontà degli associati. L’associazione, come organizzazione collettiva, che, pur non
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essendo sottoposta al controllo dello Stato, trova tutela e disciplina sia nella Costituzione, che nel
Codice Civile. In particolare, la Costituzione riconosce, all’art. 2, il diritto dello individuocittadino di far parte di organizzazioni sociali; all’art. 9, riconosce il diritto alla cultura ed allo
sviluppo della propria personalità sociale; all’art. 18, riconosce il diritto di associarsi liberamente
per il perseguimento di fini non vietati dalle leggi penali.. con riferimento alla normativa
ordinaria, gli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile delineano la particolare fisionomia
dell’associazione che, si pone e viene riconosciuta come soggetto distinto e diverso dagli
associati, i quali ne formano la base sociale, ed, in quanto tale, dispone di una propria autonomia
patrimoniale e gode di una propria autonoma capacità negoziale e processuale, che si realizza
attraverso le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali interni. In definitiva,
quindi, la associazione è un contratto tra più soggetti che si propongono e si impegnano a
lavorare insieme per realizzare un interesse comune e condiviso. Il circolo è “una struttura
aperta”, nella quale possono confluire nuovi associati, senza che il loro ingresso modifichi la
struttura di base posta in essere con l’atto costitutivo.
1.2) COSTITUZIONE DEL CIRCOLO
Il modo più frequente di costituzione di un circolo è quello della aggregazione spontanea di un
gruppo di cittadini, i quali, nella veste di soci promotori, dopo aver stabilito le finalità comuni ed
abbozzato un programma di attività diretto a realizzarle, riuniti in assemblea costituente, stilano e
approvano l’atto costitutivo e lo statuto sociale e procedono alla nomina delle prime cariche sociali,
offrendo, sin da subito, ad altri cittadini la possibilità di entrare a far parte del sodalizio mediante la
presentazione della domanda di ammissione a socio.
Va precisato che, anche se il nostro sistema giuridico non richiede, per la costituzione di
un’associazione privata, alcuna specifica formalità, si consiglia che l’atto costitutivo e lo statuto
sociale siano redatti in forma scritta, sia come atto pubblico notarile, sia come scrittura privata
registrata presso l’Ufficio delle Entrate territorialmente competente, perché innumerevoli sono le
circostanze in cui il circolo deve allegare alle proprie istanze copia dei propri atti fondanti. A titolo di
esempio si ricorda la denuncia di inizio di attività (DIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede il
circolo qualora questo circolo abbia necessità di svolgere servizio di somministrazione di alimenti e
bevande ai propri soci; la richiesta di contributi alle pubbliche amministrazioni; la possibilità di
ricevere ed accettare sponsorizzazioni e cessioni di beni a titolo di liberalità ed, infine, la possibilità
di svolgere attività di tipo commerciale, in via occasionale o strumentale rispetto all’attività
istituzionale, anche e soprattutto per ragioni di autofinanziamento.
Gli atti fondanti e fondamentali dell’associazione sono: l’atto costitutivo e lo statuto sociale
1.2.1) L’ATTO COSTITUTIVO
L’atto costitutivo è il documento che racchiude e condensa gli intendimenti comuni ed i
programmi di attività sociali dichiaratamente voluti dai soci, e che, in quanto tale, individua con
esattezza l’oggetto sociale. L’atto costitutivo viene redatto, nella maggioranza dei casi, nella
forma della scrittura privata da registrarsi presso l’Ufficio delle Entrate, per assolvere all’obbligo
di iscrizione all’anagrafe tributaria. L’atto costitutivo viene posto in essere nel corso
dell’assemblea costituente promossa dai soci fondatori, per auto-convocazione, nella forma di
verbale della riunione, sottoscritto dal presidente eletto e dal segretario verbalizzante.
L’atto costitutivo si configura come patto associativo di natura contrattuale, un contratto a più
parti, che, per la sua stessa validità, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) scopo ed oggetto sociale;
b) mancanza di fine di lucro;
c) elenco dei soci costituenti;
d) denominazione e sede sociale;
e) data di costituzione;
f) indicazione dei componenti del primo Consiglio Direttivo;
g) indicazione di componenti eletti alle altre cariche sociali.
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1.2.2) LO STATUTO SOCIALE
Lo statuto è l’atto che, per accordo intervenuto tra i soci costituenti, fissa le regole per il
funzionamento della vita del circolo e si pone, quindi, come patto associativo di natura contrattuale
per il perseguimento dell’oggetto sociale. In quanto contratto, lo statuto deve contenere i seguenti
elementi essenziali:
a) la denominazione e la sede del circolo;
b) gli scopi e le finalità non lucrative;
c) le norme di ammissione a socio;
d) il principio di uguaglianza di diritti dei soci;
e) il principio di uguaglianza di doveri dei soci;
f) il patrimonio sociale;
g) la intrasmissibilità della quota associativa;
h) l’obbligo di redazione annuale di un rendiconto economico di gestione;
i) la durata del patto sociale;
j) la procedura di modifica delle norme statutarie;
k) la procedura di scioglimento e l’obbligo di devoluzione del residuo patrimonio a fini di
pubblica utilità;
l) gli organi sociali dell’associazione, i loro compiti, i loro poteri e le relative modalità di
elezione.
Analizzando i predetti elementi esenziali, si precisa che:
- La denominazione sociale altro non è che il nome del circolo, il marchio distintivo, che, in quanto
tale, gode di specifica tutela giuridica ai sensi dell’art. 7 del C.C., che ne sanziona l’uso illegittimo e
l’abuso dello stesso.
- La sede sociale è il luogo in cui si svolge la vita associativa;
Gli scopi e le finalità individuano i principi e le regole su cui il circolo basa la propria azione nello
svolgimento delle attività sociali e nella fornitura di servizi ai soci ( ad esempio, la mancanza di fine
di lucro e l’eventuale servizio di ristorazione interna al circolo);
- Le norme di ammissione a socio servono a regolare i rapporti tra il circolo ed il socio, condensate,
talvolta, in un regolamento interno che precisa i contorni ed i vantaggi dello “status di socio”;
- Gli associati possono essere di numero illimitato ed a tutti è riconosciuta la parità di diritti, che
vanno dal diritto di voto a quello di elettorato attivo e passivo (per i maggiorenni), dal diritto di avere
la tessera sociale nominativa, al diritto di recesso, al diritto di fruire dei servizi organizzati dal circolo
per se e per i componenti della propria famiglia, per i quali non vi è l’obbligo di prendere la tessera.
L’associato ha il dovere di rispettare lo statuto e l’eventuale regolamento interno; di sottostare alle
decisioni legittimamente assunte dagli organi sociali; al dovere di versare le quote associative annuali
e quelle suppletive per poter usufruire di particolari servizi. Il socio, sempre e comunque, è obbligato
a tenere un comportamento che non arrechi, in alcun modo, danni all’associazione. In caso di
mancato rispetto dei predetti doveri, il socio può essere prima sanzionato e, poi, espulso dal circolo;
- Il patrimonio sociale è il fondo comune, indivisibile durante la vita dell’associazione, che
assomma tutti i cespiti patrimoniali che pervengono al circolo, a qualsiasi titolo, dalle quote
associative annuali, ai contributi elargiti dalla pubblica amministrazione. Il patrimonio, in definitiva,
è la cassa sociale con la quale far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, i quali, solo
in via sussidiaria, possono agire nei confronti di coloro che hanno operato in nome e per conto del
circolo;
- Al socio è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto associativo, mediante lettera di dimissioni
indirizzata al Consiglio Direttivo, ma non ha mai il diritto di pretendere la restituzione della quota
sociale e degli altri eventuali contributi versati. La quota associativa annuale, infatti, per disposizione
statutaria, è nominativa ed intrasmissibile a qualunque titolo. La dirigenza del circolo è tenuta a
redigere, alla fine di ogni esercizio sociale, un bilancio della attività di gestione, sotto la forma di
rendiconto economico;
- Normalmente la durata della vita dell’associazione è fissata a tempo indeterminato, cioè sino a
quando la maggioranza dei soci ha interesse a tenerla in piedi.
- Circa la procedura di modifica delle norme statutarie, si afferma il principio che la materia è
riservata all’ esclusiva competenza della Assemblea Generale, sia essa ordinaria, che straordinaria,
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che deve presentare un quorum di presenze non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto al voto
e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L’assemblea, quindi, può deliberare la messa in stato
di liquidazione dell’associazione, statuendo, insieme alla procedura di scioglimento del sodalizio,
anche la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo ad altra associazione avente fini
analoghi;
- Gli organi del circolo sono strutture interne elettive che hanno il potere di porre in essere atti
vincolanti per la base sociale, sotto la forma di deliberazioni che esprimono la volontà
dell’associazione e garantiscono la corretta gestione delle attività sociali programmate.
3) – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
1. L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI;
2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
3. IL PRESIDENTE;
4. Eventualmente IL COLLEGIO DEI SINDACI;
5. Eventualmente IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
1.3.1) L’ASSEMBLEA GENERALE è l’organo deliberante e sovrano. Ad essa hanno diritto a
partecipare tutti gli associati per deliberare democraticamente, sulla base di un Ordine del
Giorno prefissato, sulle questioni più importanti, come la nomina dei componenti del
Consiglio Direttivo, l’approvazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, e del
rendiconto economico e patrimoniale di fine d’anno. All’assemblea compete, inoltre, di
approvare l’eventuale regolamento interno; decidere, come giudice di appello, sui ricorsi
presentati dai soci avverso le decisioni assunte, in primo grado, dal Collegio dei Probiviri;
decidere, in ogni caso, le linee generali di programmazione delle attività sociali e decidere
sulle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell’associazione. L’Assemblea è
Generale Ordinaria, ma può anche essere straordinaria, quando è convocata per discutere
e deliberare su problemi di particolare urgenza ed importanza. L’Assemblea, in prima
convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi
diritto al voto, ivi compreso il computo dei soci rappresentati per delega scritta, e delibera
a maggioranza assoluta dei presenti. Ove non si raggiunga il numero legale alla prima
convocazione, in seconda convocazione (che deve essere sempre prevista e
programmata), l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea è convocata dal
presidente del circolo, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del
rendiconto economico e patrimoniale di gestione ed, in via straordinaria, quando ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo della base sociale o dal Collegio Sindacale, entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta. L’annuncio della convocazione dell’Assemblea
deve essere comunicato agli associati almeno quindici giorni prima, mediante avviso
affisso in bacheca, indicante il giorno, l’ora e la sede della riunione e deve elencare,
chiaramente, nell’Ordine del Giorno i punti messi in discussione. L’Assemblea è
presieduta dal presidente del circolo o da un suo delegato e le deliberazioni adottate
devono essere annotate nello apposito registro dei verbali dell’assemblea. Le votazioni, su
ogni singolo punto, normalmente, avvengono per alzata di mano ed eccezionalmente per
appello nominale.
1.3.2) Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l’organo esecutivo del circolo, nel senso che ad esso
spetta mandare ad esecuzione le deliberazioni assunte dall’Assemblea. Tale organo si
compone di un numero di membri compreso tra tre e nove (e comunque sempre in numero
dispari), i quali, eletti dall’assemblea, durano in carica, normalmente, per un quadriennio e
sono rieleggibili Il C.D. amministra il patrimonio del circolo ed, in stretta collaborazione
con il presidente, esercita la gestione pratica di tutte le attività dirette al raggiungimento
dello scopo sociale Il C.D. decide l’importo della quota associativa annuale a copertura
dei costi di esercizio e delle eventuali spese straordinarie. Il Consiglio delibera a
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maggioranza assoluta ed i suoi atti di gestione devono essere annotati nell’apposito
Registro dei verbali del Consiglio Direttivo. Nel caso di rinnovo delle cariche sociali il
Consiglio Direttivo uscente resta in carica, per il disbrigo dell’attività di ordinaria
amministrazione, sino al passaggio di consegne alla nuova dirigenza eletta.
1.3.3) IL PRESIDENTE del circolo, che viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la
rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la rappresentanza processuale nei rapporti
esterni. Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e stipula gli atti relativi alle
attività sociali, sostituito dal vice-presidente in caso di suo impedimento o di prolungata
assenza.
1.3.4) Facoltativamente può essere inserito nello Statuto la clausola dell’istituzione del
COLLEGIO SINDACALE, che sarà l’organo di controllo, di garanzia e di trasparenza
nella gestione degli affari sociali. Il Collegio è composto da tre membri effettivi che
durano in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti del Consiglio Direttivo e
sono rieleggibili. Il Collegio elegge nel suo seno il presidente, al quale compete di
convocare e presiedere le riunioni. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente
la contabilità presentata dal Consiglio Direttivo, quale organo di gestione, raffrontandola
con le pezze giustificative di spesa esibite ed ha il compito di esaminare il rendiconto
economico di gestione, per poter redigere la relazione di accompagnamento dello stesso
alla Assemblea, per la sua approvazione. Gli atti compiuti dal Collegio devono essere
annotati nell’apposito registro dei verbali del Collegio Sindacale.
1.3.5) Facoltativamente può essere inserito nello Statuto la clausola dell’istituzione del
COLLEGIO DEI PROBIVIRI che si compone di tre membri eletti dall’assemblea e
dura in carica sino alla scadenza prevista per gli altri organi. Il Collegio è l’organo
giudiziario interno di primo grado, al quale è demandato il compito di dirimere le
controversie insorgenti tra gli associati e tra questi e gli organi sociali, decidendo, senza
l’osservanza di particolari procedure, ma in via equitativa e nello spirito di bonaria
composizione. Avverso le decisioni assunte dal Collegio è ammesso fare ricorso, in grado
di appello, all’assemblea generale degli associati, con specifico punto all’O.del G. e con
deposito di memorie difensive, o alla Magistratura ordinaria. Qualora nello Statuto non è
presente il Collegio dei Probiviri, è necessario indicare le norme di una composizione
bonaria arbitrale tra le parti, evitando il ricorso giudiziale alla Magistratura.
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ADEMPIMENTI
OBBLIGO DI TENUTA DEI LIBRI SOCIALI
In ottemperanza al criterio della trasparenza e della regolarità gestionale, nello svolgimento delle
attività sociali, i responsabili della gestione del circolo devono istituire una serie di registri ed un
sistema contabile semplificato di documentazione delle entrate e delle uscite.
1.4.1) LIBRO SOCI, che è l’elenco delle generalità complete di tutti gli associati con nome
cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
1.4.2) LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE, che è la raccolta sistematica delle delibere
assunte in assemblea;
1.4.3) LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, che è la raccolta sistematica
delle delibere dell’attività di gestione dell’organo esecutivo;
1.4.4) LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE – che è la raccolta dell’attività di
controllo svolta periodicamente dai revisori contabili (se previsto il Collegio nello Statuto);
1.4.5) LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – che è la raccolta dei
provvedimenti assunti nei casi sottoposti ad esame e giudizio (se previsto il Collegio nello Statuto).
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5) DIRITTI DEL CIRCOLO
Nel quadro della tutela generale assicurata alle associazioni non riconosciute, ad esse sono
riconosciuti alcuni diritti fondamentali, che, in quanto tali, non possono essere sospesi, né
misconosciuti da alcuna altra norma o da alcuna autorità esecutiva. Il nostro sistema giuridico
riconosce alle associazioni non riconosciute i seguenti diritti fondamentali:
a) Libertà di associazione. Diritto riconosciuto e garantito dall’art. 18 della Costituzione alla
associazione alla quale è concesso il diritto di costituirsi senza aver bisogno di alcuna
autorizzazione di Pubblica Sicurezza, né permesso o autorizzazione di altra autorità statale o
locale.
b) Libertà di manifestazione di pensiero e di stampa. Il circolo può usare tutti i mezzi di
diffusione per far conoscere il proprio programma e messaggio sociale, con la sola esclusione
dell’utilizzo dei mezzi usuali di propaganda commerciale.
c) Libertà di riunione. All’interno della propria sede sociale ed altrove il circolo può tenere
riunioni per i propri soci, senza doverne dare avviso alle autorità e munirsi di autorizzazioni
di polizia.
d) Inviolabilità del domicilio. La sede del circolo gode della stessa garanzia di inviolabilità che
è riconosciuta alla abitazione privata. La perquisizione della sede sociale può essere effettuata
solo se supportata da specifico mandato emesso dal giudice territorialmente competente,
salvo il caso di fragranza di reato o presunzione di esso ai sensi della legge penale. In ogni
caso gli agenti di P.S. e della tributaria sono tenuti ad indicare al responsabile del circolo il
motivo del loro intervento.
6) - DOVERI DEL CIRCOLO
In estrema sintesi, si può affermare che il circolo e per esso i dirigenti in carica hanno soltanto il
dovere di osservare il complesso di disposizioni legislative che l’attuale ordinamento giuridico pone a
carico del singolo cittadino italiano. Da quanto predetto deriva che, per alcune attività, come ad
esempio la gestione del servizio bar-ristoro, per gli spettacoli e per le operazioni di tipo commerciale,
che pure sono ammesse e permesse, in via sussidiaria ed occasionale, ai soli fini
dell’autofinanziamento, il circolo deve sottostare alla normativa amministrativa e fiscale che regola
la singola materia di interesse. In tal senso va intesa la prescrizione di osservanza di un minimo di
adempimenti formali, come la tenuta dei libri sociali, per la verbalizzazione delle delibere adottate;
della prima nota-cassa e del consuntivo economico e patrimoniale, i quali sono tutti strumenti
finalizzati a garantire la regolarità e la trasparenza della gestione del circolo, anche a futura memoria
7) DISCIPLINA DEL LAVORO
In considerazione del fatto che l’associazione ed il circolo fonda la sua stessa ragione d’essere nello
svolgimento di attività di utilità sociale, e giusto affrontare con un breve accenno alla disciplina del
settore del lavoro, anche se la comune esperienza insegna che, nella organizzazione gestionale del
circolo, la stragrande maggioranza delle attività lavorative finalizzate al raggiungimento degli scopi
istituzionali sono svolte dagli associati, a titolo di volontariato, inteso come impegno sociale e non
retribuito per cui, solo raramente, si possono verificare situazioni configurabili come rapporto di
lavoro dipendente, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale. L’attività lavorativa che si svolge
all’interno del circolo si può raggruppare in tre tipologie:
Lavoro volontario;
Per lavoro volontario si intende la prestazione lavorativa del socio che non persegue un fine
personale di carattere economico, ma persegue il fine della realizzazione dell’oggetto sociale del
circolo, senza orario fisso di lavoro e senza obbligo della subordinazione. Trattasi, dunque, di
prestazione lavorativa spontanea del socio a favore del sodalizio. Il lavoro subordinato, invece, è
quello a contratto, con tutte le implicanze relative al rispetto del Contratto Nazionale Collettivo di
Lavoro.
L’art. 2222 C.C. stabilisce che ci si trova davanti ad un contratto di lavoro autonomo “quando una
persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del cliente”.
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Per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro dipendente, non avendo Sport Nazionale
stipulato alcun contratto a livello nazionale, i presidenti dei circoli possono stipulare con i
dipendenti, contratti individuali, facendo riferimento alla normativa generale ed applicando le
disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che più si avvicina, per analogia, al tipo di
attività svolta dal circolo.
Altra forma particolare di rapporto di collaborazione di natura associativa è il contratto di
associazione in partecipazione”,con il quale l’associante riconosce all’associato (che, di solito, è un
socio) una partecipazione agli utili di gestione, in cambio di un determinato apporto di attività
lavorativa utile (come ad esempio, la gestione del servizio bar-ristoro). La caratteristica di questa
forma di rapporto di collaborazione sta nel fatto che, pur mancando il vincolo della dipendenza,
all’associante è riconosciuta la facoltà di impartire direttive di gestione, quali l’osservanza di un
orario di lavoro. Mentre ai fini dell’IVA, per le ragioni che saranno nei punti successivi specificati,
non sussiste alcun obbligo per l’associante. L’associato, viceversa, ha l’obbligo di presentare, entro il
31 maggio di ogni anno la denunzia dei redditi con Mod. 740, per i guadagni conseguiti. Con
riferimento alla normativa INPS, nessun obbligo sussiste per l’associante, mentre l’associato deve
fare iscrizione, come lavoratore autonomo, entro il 31 dicembre di ogni anno.. Con riferimento alla
normativa INAIL, per l’associante non è stabilito nessun obbligo di legge.
Parte Seconda
2.1) DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Il richiamato art. 18 delle Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza
necessità di alcuna autorizzazione, per il perseguimento di fini sociali che non siano vietati dalla
legge penale e dalle norme del buon costume. Il Ministero dell’Interno, ad alcuni Enti Nazionali con
finalità assistenziali, come Sport Nazionale, ha attribuito un valore all’azione svolta verso la società
civile, con una sana politica di gestione del tempo libero, inteso come post-lavoro, mediante
l’incentivazione e la promozione di attività culturali, sportivo-amatoriali, turistico-sociali e,
comunque, ricreative in genere. Da tale riconoscimento discendono numerose agevolazioni che, per
la proprietà transitiva, si estendono a tutte le associazioni ed i circoli aderenti e affiliati a Sport
Nazionale. L’esempio più chiaro e diffuso è quello della gestione del servizio di bar-ristoro,
all’interno della sede sociale. Infatti, se un circolo decide di offrire ai propri associati un servizio di
ristorazione-bar, per una più confortevole presenza nella sede sociale, non deve affrontare la trafila
burocratica per la concessione dell’autorizzazione amministrativa, perché ai sensi della Legge
287/91, i circoli affiliati agli enti nazionali riconosciuti assistenziali dal Ministero dell’Interno, con
proprio stesso decreto, restano esclusi dal piano commerciale comunale, con la conseguenza che, il
circolo:
2.1.1) non deve essere iscritto alla Camera di Commercio;
2.1.2) il presidente del circolo non deve essere iscritto al REC;
2.1.3) circolo non è assoggettato ai limiti o contingenti che sono fissati per i pubblici esercizi e non
deve, quindi, passare al vaglio del parere della commissione comunale. Unica condizione e
requisito per poter usufruire della deroga alla normativa che regola l’attività dei pubblici
esercizi è quello che l’attività di somministrazione deve essere condotta dal presidente del
circolo o da un suo incaricato. e, mai, comunque, nella forma imprenditoriale.
2.2) - NATURA GIURIDICA DEL CIRCOLO
Innanzitutto va detto e ribadito il principio che il circolo privato non è un pubblico esercizio, ma si
configura come un ente non commerciale di tipo associativo, il cui oggetto esclusivo e principale è lo
svolgimento di attività non commerciali. Il circolo, costituito secondo la normativa vigente, presenta
le seguenti caratteristiche peculiari:
2.2.1) svolge la propria attività a favore dei soci;
2.2.2) non ha fine di lucro, ma di promozione sociale;
2.2.3) è un ente associativo, il cui oggetto principale non è lucrativo;
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2.2.4) le somme versate dal socio, per il godimento di servizi programmati e resi, assumono il
carattere di finanziamento alla cassa sociale.
2.3) - ESERCIZIO ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
Una volta verificata la presenza dei requisiti essenziali, che, si ripete, sono:
2.3.1) requisito della autorizzazione igienico-sanitaria per il locale destinato a sede
dell’associazione;
2.3.2) il requisito del possesso per il personale addetto alla somministrazione di alimenti e bevande
del richiesto libretto sanitario e la certificazione, per il responsabile del servizio, di aver
frequentato un corso HACCP ex D.Lgs 155/97:
2.3.3) Il requisito delle sorvegliabilità del locale, ai sensi di legge;
il presidente del circolo comunica al Sindaco del Comune di residenza l’intenzione dell’ avvio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci, con la presentazione della
D.I.A. Trascorsi 30 giorni deve presentare la notifica dell’inizio attività
A tal proposito, va tenuto presente che il disposto dell’art. 19 della Legge 287/91, che disciplinava
tutti i casi in cui lo svolgimento di un’attività privata era subordinata all’autorizzazione o, ad altro
atto di consenso, è stato superato e sostituito dal disposto dell’art. 2 delle Legge 235/2001, che
introduce la novità dell’istituto della denunzia di inizio di attività (DIA), per la somministrazione, da
presentarsi, da parte dell’interessato (il presidente pro-tempore del circolo) alla Pubblica
Amministrazione competente, con la sola attestazione della esistenza dei presupposti e requisiti
richiesti dalla legge. Il Comune, al quale va presentata la “D.I.A.”, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data del protocollo di arrivo, deve, come atto dovuto e non discrezionale,
verificare la sussistenza dei requisiti di legge. Ma, poiché il controllo del Comune si fonda
sull’istituto del silenzio-assenso, il circolo, può, sin da subito, allestire e far funzionare, al proprio
interno, il servizio di bar- ristorazione, sempre ad uso esclusivo dei propri associati. 1. Il Comune,
deve verificare la regolarità della costituzione del circolo nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla ricezione della DIA, termine oltre il quale decade dal potere di inibizione. Nel caso di riscontro
di incompletezza documentale o carenza sanabile di requisiti, il Sindaco ordina l’integrazione in
sanatoria della documentazione mancante, assegnando un termine di sessanta giorni per provvedere.
Alla scadenza, del predetto termine, se il circolo non avrà ottemperato a dare esecuzione delle
prescrizioni notificate, si potrà far luogo ad una ordinanza di cessazione dell’attività di
somministrazione. Contro tale provvedimento, al circolo è consentito presentare ricorso al T.A,R.
(Tribunale Amministrativo Regionale) territorialmente competente, per richiedere la sospensione
provvisoria del provvedimento impugnato. In definitiva, quindi, si può ritenere che, decorso il
termine di sessanta giorni dalla regolare e completa denuncia di inizio di attività ed, in assenza di
provvedimento formale di diniego del Comune, il circolo si deve ritenere legalmente costituito e
legittimato ad operare, secondo le regole del proprio statuto.
Parte Terza
1) DISCIPLINA FISCALE
Sotto l’aspetto fiscale le associazioni ed i circoli affiliati a Sport Nazionale rientrano nella categoria
dei cosiddetti enti non commerciali di tipo associativo (art.108 e segg. TUIR), in quanto sono
strutture sociali organizzate, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali ed il fine di lucro. Da tale qualificazione giuridica deriva l’importante conseguenza che
non tutte le entrate del circolo sono rilevanti fiscalmente e, quindi, soggette ad imposizione diretta
(IRPEG) ed indiretta (IVA), ma soltanto, in via di eccezione, alcune di esse. Si parte dalla divisione
delle associazioni e circoli in due grandi categorie:
3.1.1) Le associazioni che limitano la loro attività solamente all’esercizio dell’attività istituzionale,
senza nemmeno prevedere la possibilità di alcuna altra entrata di tipo commerciale;
3.1.2) Le associazioni che svolgono, in via occasionale e strumentale all’attività istituzionale, anche
attività commerciali , come la somministrazione di alimenti e bevande ai soci e, talvolta,
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anche a terzi, come accade nel caso della gestione di un bar organizzato presso un impianto
sportivo di calcio.
Tutte le associazioni ed i circoli, come primo atto successivo alla loro costituzione, devono, su
apposito modello prestampato, sottoscritto dal presidente pro-tempore, fare richiesta di attribuzione
del numero di codice fiscale allo Ufficio delle Entrate, territorialmente competente. L’acquisizione
del numero di codice fiscale vale come iscrizione all’anagrafe tributaria, senza comportare, per esso
stesso adempimento, alcun obbligo fiscale per il circolo. Il codice fiscale si pone come elemento
essenziale di operatività, perché deve essere indicato in molti atti posti in essere dal circolo, come ad
esempio, la stipula di contratti di assicurazione; la registrazione del contratto di affitto o di
comodato; i contratti per la fornitura di energia elettrica, di telefono e gas, di acquedotto e fogna e,
comunque, deve essere indicato in tutte le domande per ottenere licenze ed autorizzazioni dalla
pubblica amministrazione. Occorre tener presente che la omessa o inesatta indicazione del codice
fiscale, nei casi in cui è specificatamente richiesta, può essere sanzionata con l’erogazione di una
pena pecuniaria. Per le associazioni ed i circoli che svolgono, in via occasionale o strumentale
all’attività istituzionale, anche attività di natura commerciale, il presidente deve richiedere
l’attribuzione del numero di partita IVA, adempimento che può essere fatto contestualmente alla
richiesta del numero di codice fiscale o anche successivamente, quando se ne verifichino le
condizioni per doverlo fare.
2) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI SOCIALI
Una volta ottenuto il numero di codice fiscale del circolo, l’adempimento successivo è quello di
provvedere al pagamento della imposta di Registro, utilizzando un mod. F.23, da presentare ad uno
sportello bancario o anche a mezzo di versamento su conto corrente postale, per l’importo di circa
€.168,00, più alcune marche da bollo di €14,61 (una ogni cento righe). Una copia del versamento
effettuato va allegata al duplice originale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, muniti di una
marca da bollo ogni cento righi. Con la registrazione degli atti sociali, avendo assolto la richiesta
formale di pubblicizzazione, il circolo è regolarmente costituito come struttura sociale autonoma e,
quindi, può dare inizio allo svolgimento delle programmate attività sociali. I codici di sono: Natura
Giuridica 12, Codice attività 92722 (92621 per le associazioni sportive)
3) REGIME TRIBUTARIO DI FAVORE
La normativa vigente riconosce alle associazioni e circoli affiliati a Sport Nazionale, in quanto enti
non commerciali di tipo associativo, uno speciale regime tributario di favore, nel momento in cui
individua un elenco tassativo di entrate alla quali è riconosciuta la qualifica di proventi neutri ai fini
fiscali, nel senso che si statuisce che le predette entrate non concorrono alla formazione del reddito.
Questo trattamento agevolativo di non imponibilità, sia ai fini delle imposte sui redditi, che ai fini
dell’IVA, è strettamente limitato ai proventi cosiddetti istituzionali, cioè, alle entrate rivenienti dallo
svolgimento di attività poste in essere dal circolo in attuazione delle proprie finalità statutarie. Le
entrate che non concorrono alla formazione del reddito del circolo sono:
3.3.1) Le quote associative, intese come il complesso di somme che l’associato versa alla cassa
sociale per acquisire e conservare la qualifica di socio.;
3.3.2) Le quote integrative e suppletive per fruizione di servizi particolari, intese come somme
versate dal socio per poter essere ammesso ad usufruire delle attività programmate, quali ad
esempio la frequenza ad un corso di formazione ed addestramento su materie rientranti nell’
attuazione dell’oggetto sociale;
3.3.3) La cessione a terzi di pubblicazioni realizzate per gli associati, intese come proventi
rivenienti dalla vendita di periodici e pubblicazioni sociali a quanti ne facciano richiesta;
3.3.4) La somministrazione di alimenti e bevande, intesa come corrispettivi pagati dall’associato per
la fornitura di alimenti e bevande presso il servizio interno di bar- ristorazione;
3.3.5) L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, intesa come somme corrisposte dal socio per
poter usufruire di attività promozionali di programmazione turistica e vacanziera organizzate
dal circolo, a condizioni di favore, in riferimento ai costi del libero mercato;
3.3.6) I contributi concessi da Enti Pubblici o da terzi, intesi come “atti di liberalità”, diretti ad
agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali;
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3.3.7) I contributi erogati da Enti Pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione,
intesi come somme concesse dall’ente pubblico per agevolare la realizzazione di attività di
notevole spessore sociale, rientranti, come servizio di pubblica utilità, sia nelle finalità
dell’ente erogante, che dell’associazione percipiente;
3.3.8) Le raccolte pubbliche di fondi, intese come somme percepite per la vendita di beni di modico
valore o la prestazione di servizi al pubblico, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione. I proventi di dette raccolte godono della totale esenzione da
ogni tipo di tributo sia erariale che locale;
3.3.9) I proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi
istituzionali, intesi come entrate derivanti da sponsorizzazioni, cene sociali, lotterie, ecc., alla
sola condizione che la predetta cessione di beni o prestazione di servizi sia effettuata in via
occasionale e saltuaria.
4) CONDIZIONI DI ACCESSO AL TRATTAMENTO AGEVOLATIVO FISCALE
Le condizioni essenziali richieste dalla normativa vigente sono rappresentate dalla necessità di
inserire negli atti sociali i seguenti principi di gestione:
3.4.1) Il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve di capitale durante la vita del sodalizio;
3.4.2) L’obbligo di redigere ed approvare annualmente, entro il primo quadrimestre, rendiconto
economico-patrimoniale di gestione, secondo le disposizioni statutarie;
3.4.3) L’obbligo di prevedere la eleggibilità di tutti gli associati alle cariche sociali, del voto
singolo, della sovranità dell’assemblea generale dei soci e della pubblicità delle deliberazioni
e rendiconti;
3.4.4) L’obbligo di redigere un rendiconto analitico della movimentazione delle entrate ed uscite di
cassa, accompagnato da una relazione riepilogativa, sotto la forma di un bilancio consuntivo
da realizzarsi alla fine di ogni anno sociale.
3.4.5) La non trasmissibilità della quota associativa individuale e la sua non rivalutabilità;
3.4.6) L’obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’associazione, ad
altra struttura sociale avente fini analoghi.
5) RIEPILOGO
ad un lettore attento non saranno sfuggite alcune ripetizioni, il cui inserimento è dettato
dall’esperienza acquisita in tutti questi anni di attività e, dalla necessità di chiarire bene, aspetti
semplici, che purtroppo spesso vengono disattesi dagli stessi interessati.
Sempre partendo dalla divisione degli enti non commerciali di tipo associativo in due categorie:
3.5.1) I circoli che non hanno proventi di tipo commerciale i quali, in quanto affiliati a Sport
Nazionale, Ente Nazionale Assistenziale riconosciuto dal Ministero dell’Interno, devono operare
come segue:
a) Non devono richiedere alla pubblica amministrazione l’attribuzione del numero della partita IVA,
ma prendere ed usare solamente il numero di codice fiscale, essendo considerati consumatori finali;
b) Devono tenere una contabilità istituzionale delle attività sociali svolte, solo per comprovare la
movimentazione delle entrate e delle uscite, per realizzare un rendiconto economico, che deve essere
approvato annualmente all’assemblea generale degli associati;
c) Non devono presentare alla pubblica amministrazione alcun tipo di bilancio, ma limitarsi a tenere
a disposizione la documentazione contabile per un triennio, per eventuali possibili controlli;
d) Non devono presentare dichiarazione dei redditi.
3.5.2) I circoli che hanno proventi commerciali, devono:
a) - richiedere l’attribuzione del numero della partita IVA;
b) - tenere una contabilità commerciale separata da quella istituzionale, per la determinazione del
reddito imponibile;
c) - presentare la dichiarazione dei redditi, optando per uno dei tre regimi contabili previsti dalla
legge.
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A tal proposito, vanno ricordate e riassunte in preciso elenco le entrate che, in ogni caso, non vanno
assoggettate né alle imposte dirette, né all’IVA, le quali sono:
1) - Le quote ed i contributi associativi di base, cioè tutti i contributi versati alla cassa sociale dai
soci, per il solo fatto di essere tali;
2) - I corrispettivi specifici ed i contributi aggiuntivi che i soci pagano per il godimento di
particolari servizi resi dal circolo, motivati dalla necessità di coprire le spese dei maggiori costi
di esercizio;
3) - I contributi erogati da enti pubblici (stato, regione, provincia e comune) o da privati cittadini, a
titolo di pura liberalità, in quanto diretti al finanziamento della attività istituzionali del circolo.
Riassumendo, le associazioni, sempre per la loro natura di enti non commerciali di tipo associativo,
godono di regime fiscale agevolato, che può essere riassunto come segue:
1. sono considerati consumatori finali ai fini dell’IVA,
2. non sono obbligati alla tenuta di alcun registro o libro contabile diverso dalla prima nota-cassa, che
è istituito per uso interno;
3. non devono presentare alcun tipo di bilancio agli organi della pubblica amministrazione;
4. devono richiedere ed operare solamente con il numero di codice fiscale, senza dove chiedere
l’attribuzione del numero di partita IVA;
5. non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;
6. non sono obbligati al rilascio dello scontrino fiscale e/o di ricevute fiscali per compensi incassati.
Con riferimento a questo ultimo punto, si ritiene utili provare a dare un doveroso contributo di
chiarezza sul tema dell’obbligo del rilascio o meno dello scontrino nello svolgimento dell’attività di
ristorazione.
Fermo restando che il bar- ristoro deve essere interno al circolo, le ipotesi possibili di gestione sono
tre opzioni:
a) Bar gestito direttamente dal circolo, a mezzo di soci volontari o, anche dipendenti, le cui
somministrazioni (alimenti e bevande) siano destinate e fornite solamente agli associati.
In questa ipotesi, l’attività del servizio di ristoro viene inteso come attività decommercializzata, con la conseguenza che le entrate del bar non sono imponibili ai fini
fiscali;
b) Bar gestito direttamente dal circolo, a mezzo di soci- lavoratori volontari o anche
dipendenti, in cui il servizio di ristorazione è aperto anche a non soci (come, ad esempio,
nel caso di gestione, da parte di un’associazione sportiva, di un bar collocato all’interno di
un campo di calcio aperto al pubblico). In questo caso, le entrate costituiscono reddito
d’impresa e sono soggette alla normativa fiscale prevista per le attività commerciali;
c) Bar interno al circolo, ma affidato in gestione ad un gestore terzo, il quale deve essere
iscritto al REC e deve rilasciare scontrino fiscale.
A cura della Segreteria Generale dei Circoli ricreativi di Sport Nazionale
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