Untitled - Informazione Locale
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Collana StoriaMemoria Renato Codovini Presenza ebraica a Fratta perugina nel XIV e XV secolo Gruppo Editoriale Locale ISBN 978-88-96330-10-4 © Gruppo Editoriale Locale di Digital Editor S.r.l. Progetto grafico: Digital Editor S.r.l. Stampa: Digital Editor S.r.l. È vietata la riproduzione, anche parziale e ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzato. Premessa metodologica A partire dal XIII secolo, durante l’emigrazione da Roma del- le famiglie ebraiche di mercanti e banchieri Romanam Curia sequentes, dirette anche verso l’Umbria1, alcune di queste si stabilirono a Fratta perugina (ora Umbertide), ove rimasero e lavorarono nei secoli XIV e XV. Le loro principali attività consistevano essenzialmente nel prestito di denaro su pegno2, in ciò legalmente autorizzati dalla comunità di Perugia (città dominante), e nell’arte medica, della quale possedevano ec- cellenti competenze, anche oltre la valenza dei loro colleghi cristiani. Qui di seguito tratteremo di queste due loro attività e ciò sulla base della documentazione trovata nell’Archivio comunale di Umbertide e che riportiamo negli Allegati a fine libro, sia nella stesura originale che nella relativa trascrizione. Per quanto riguarda l’archivio cittadino di Umbertide dobbiamo precisare, anche dal punto di vista metodologico, che esso ha inizio a partire dall’anno 1374, ma solo relativamen- te al Fondo notarile storico. Il primo notaio che vi appare è Giunta Loli, di Montone, ma residente in Fratta, e comprende principalmente atti riguardanti riferme di contratti di affitto o di compera di immobili (case e terreni). Risulta determinante consultare gli atti di tale notaio soprattutto per la storia di Fratta-Umbertide, in quanto nel primo libro di Giunta Loli possiamo trovare anche la descrizione delle prime vicende occorse per la costruzione della Rocca. -5- Compresi fra questi atti ne troviamo alcuni riguardanti l’attività di banchieri ebrei che, a Fratta, esercitavano l’attività di prestatori di denaro; costoro facevano par- te della famiglia di Dattilo di Salomone (o Salamone), la quale rappresentava una delle più antiche famiglie ebraiche del perugino, già provenienti da Roma durante il ricordato flusso migratorio. -6- Vita ebraica a Fratta perugina Volendo ricostruire il modo di vivere di questa comu- nità, il Lettore non può non tener conto delle grandi difficoltà che gli ebrei via via incontravano nei rapporti con i cristiani: a tal riguardo possiamo notare come a Roma e nelle grandi città i rapporti sociali non erano certamente improntanti all’inclusione; tuttavia, essi trovarono condizioni di vita abbastanza agevolate man mano che si allontanarono da Roma. Alla luce degli attuali studi possiamo affermare che essi trovarono maggior accoglienza nella nostra Alta Valle del Tevere e su ciò troviamo cenni di conferma nei documenti da noi allegati. Uno di questi esempi lo troviamo all’Allegato 2, dove si evidenzia un rapporto commerciale che ha per oggetto la compravendita di una certa quantità di vino fra un produttore di Fratta ed un banchiere ebreo di Perugia. Dalle carte emergono relazioni di reciprocità, nonché ci dicono di scambievoli e pacifici rapporti fra cristiani ed ebrei. Questo atto notarile, datato 6 marzo 1464 - una delle due parti del contratto coinvolgeva un familiare dell’antica famiglia frattigiana dei Burelli3 -, riveste inoltre una particolare importanza per Umbertide, in quanto ci ricorda l’onomastica cittadina. Il fatto, come nella trascrizione del documento notarile, si snoda attraverso questi eventi: -7- nel 1461 Abramo di Salomone4, ebreo perugino, si era recato alla Fratta perugina per comperare 12 barili di vino (o “mosto” - “seu musti” - allora termini usati uno per l’altro). Venditore era Tommaso, di Bartolomeo Burelli. Questo vino però non venne pagato da Abra- no di Salomone e, perciò, il creditore Burelli dovette iniziare un’azione legale presso il Collegio dell’Arte della Mercanzia di Perugia, il 6 di marzo del 1464 (cioè dopo tre anni), per poter recuperare la somma a lui do- vuta. Fu così che il sei di marzo di quell’anno un certo Pier Antonio di ser Jacobo, di Perugia Porta S. Ange- lo, si presentò nel Palazzo dell’Arte della Mercanzia, sito sulla piazza Grande di Perugia. Detto Pier Antonio agiva quale Procuratore di Tommaso Burelli, figlio di Bartolomeo, evidentemente impossibilitato ad essere presente all’udienza. Pier Antonio riscosse, in detta occasione, dieci libra di denaro5 dall’ebreo Abramo di Salamone, alla presenza dei testimoni di quell’ufficio e alla presenza del notaio dell’Arte della Mercanzia, per formalizzare i vari atti di competenza di quell’Arte. Riscosse quindi tutte monete d’argento, per il quale importo il Pier Antonio rilasciò una ricevuta ad Abramo, con la solita clausola “de ulterio non petendo”, cioè di non chiedere altro per l’avvenire. L’atto si chiuse poi con la determinazione delle clausole finali6 (vds. Allegato 2) . Un altro esempio di questa pacifica convivenza fra la -8- comunità ebraica e quella cristiana si rileva dai rapporti tra gli israeliti e i monaci cistercensi della vicina Abbazia di S.Salvatore di Monte Acuto (odierna Badia di Montecorona). In questo caso, pur senza generalizzare, si possono notare i legami di reciprocità con i monaci, i quali non sembrano trovino difficoltà ad affittare le loro terre ai banchieri ebrei, abitanti in Fratta (vds. Allegati 2 - 3 - 5 ). Un’ultima prova a favore di questi pacifici rapporti in- tessuti dagli ebrei con gli abitanti di Fratta ed anche con il clero (in particolare con il vescovo di Gubbio), traspare poi da un documento contro l’’usura, datato 27 febbraio 1374 (vds. Allegato 1), emanato dal vescovo di Gubbio. In tale documento, mentre detto vescovo mostra usare una mano pesante contro gli usurai che circolano per la diocesi, e che non sono riconosciuti, nulla dice nei confronti dei banchieri ebrei, che pur sa operare nel territo- rio, dal momento che a loro era riconosciuta legalmente l’attività. -9- Gli ebrei a Fratta: personaggi e famiglie Chi sono, in realtà, gli ebrei che agiscono a Fratta ? Alla luce dei pochi documenti giacenti nell’Archivio comunale di Umbertide possiamo tracciare una serie di scarni profili, anche se ci restituiscono le condizioni di vita materiale e sociale del contesto storico di riferimento, così come uno spaccato della vita ebraica. Aleuccio di Salamone I due documenti più retrodatati che abbiamo trovato nell’Archivio comunale di Umbertide e che riguardano le presenza ebraica in Fratta perugina portano le date del 14 aprile e del 17 maggio dell’anno 1374. I docu- menti descrivono l’attività di un certo Aleuccio7, figlio di Salamone, ebreo di Perugia (già abitante in Porta S. Angelo e Parrocchia di S. Stefano) ed allora abitante alla Fratta (più avanti specificheremo la precisa ubicazione). Il primo documento, datato 14 aprile 1374, è un atto notarile di rescissione di mutuo di denaro (prestito su pegno), dell’importo di 15 fiorini d’oro, che Aleuccio riceveva da un certo Petrutio di Romano, abitante nella Villa di Romeggio, sopra chiamata Mangino8. Il secondo atto notarile, datato 17 maggio 1375 riguarda anch’esso una rescissione di contratto di prestito su pegno. Qui Aleuccio riceveva 20 fiorini d’oro da Bar- 10 - nabutio Junta e da Ciliberto di Ranutio, ambedue di Fratta (vds. Allegato 13). In tale occasione costoro riprendevano in possesso quanto avevano dato in pegno all’atto dell’accensio- ne del mutuo. Questa rituale dazione viene descritta precisamente dal notaio, il quale annotava una “guar- nacchia” con rifiniture d’argento ed oro e in più alcuni “panni”, non meglio classificati, cioè stoffe di lana per vestiti, di colore “pavonazza”, vale a dire di una grada- zione del rosso9. Va ricordato qui, per inciso, che i ve- stiti, anche se di comune fattura, venivano spesso dati in pegno perché, avuto riguardo alle coeve condizioni storiche, erano considerati beni di molto valore. Dobbiamo precisare che molti di questi atti notarili del notaio Giunta Loli riguardano vicende relative ai beni immobili di proprietà del monastero cistercense di San Salvatore di Monte Acuto. Questo monastero affittava i beni immobili ai terzi attraverso la particolare forma giuridica, allora molta in uso ed oggi praticamente residuale, dell’enfiteusi10. Non a caso, il 12 di giugno 1374, riscontriamo una di queste cessioni enfiteutiche dalla quale risulta che il venditore non era il proprietario. Difatti un certo Bar- tolo, proprietario enfiteuta, vendette una casa situata nel Terziere di Porta Nova di Fratta11. Chi comprò era appunto il banchiere ebreo Aleuccio di Salamone, che divenne in tal modo il nuovo enfiteuta. - 11 - All’inizio dell’atto (Allegato 2), il notaio indica che il venditore Bartolo riconosceva al monastero cistercense di San Salvatore di Monte Acuto12 la proprietà di questa casa, usando le parole “recongnosscens..... ... possidere pro dicto Monasterio”. L’atto rivela inoltre che Bartolo ne stava pagando il censo annuale di due denari (ossia “il laudemio”): l’atto specifica altresì che esso cedeva questa casa, da lui goduta, all’ebreo suddetto (cioè Aleuccio), per il tempo di quattro anni, a cominciare dalle “calende” di luglio (prima decade di luglio). Soffermiamoci un poco su tale abitazione, oggetto della disposizione notarile, poiché ci restituisce il contesto generale ed alcune informazioni sulla vita materiale degli ebrei a Fratta. Intanto essa era situata nel Terziere di Porta-Nova, cioè all’interno delle mura castellane. La cessione di questo diritto enfiteutico, nella sua interezza, fu valutata per 32 fiorini d’oro, che Aleuccio pagò immediatamente, avanti al notaio ed ai testimoni. Dall’atto deduciamo che Aleuccio, probabilmente, si era trasferito per sempre a Fratta, pur mantenendo, for- se, la sua vecchia residenza di Perugia presso Porta San Pietro. A rafforzare tale ricostruzione (Aleuccio e la fa- miglia si trasferirono a Fratta) ci soccorre un altro atto notarile, redatto l’otto di novembre dello stesso anno 1374. In questo atto ritroviamo Petrutio di Romano, detto Mangina, di Romeggio, che nell’aprile avevamo visto pagare il mutuo che il banchiere israelita gli aveva - 12 - concesso già in altro tempo (forse addirittura nell’anno 1373!). Ora Petrutio (Romani Iohannoli) concedeva (cioè ven- de, “vendidit et tradidit”) il proprio diritto enfiteutico ad Aleuccio ebreo (Aleutio Salamonetti, nella forma, dunque, del dativo seguito dal genitivo - ad Aleuccio di Sa- lamonetto). Detto diritto era relativo ad un terreno che in parte sorgeva a vigna (“vineata et non”), posto sulla collina di Romeggio (“in Curia Castri Romeggi”), ove questa sembra adagiarsi sulla pianura sottostante (Allegato 3). È precisamente la parte situata nel luogo allora chiamato Le “Piaggie” e che si considerava una parte del co- siddetto “Piano di Metula”, comprendente quella gran fascia semicircolare di terreno che ha la propria base nella pianura del Tevere (fra l’odierna strada “Tre Bis” e la strada che conduce alla Badia di Montecorona). Vo- gliamo altresì notare che questo terreno confinava con quello di Vanguiarella di Nicola da un lato e, da un altro lato, con Biancolo di Andreuccio, persone che ritroviamo citate all’ Allegato 5, datato 14 luglio 1375. Aleuccio comprò questa terra a nome proprio ma an- che a nome di suo padre Salamonetto Dactoli (a volte troviamo scritto “Adactoli”, ma l’uno significa l’altro), nomi che ci consentono di attribuire un primo assetto alla genealogia della famiglia (riportiamo questo primo ramo in quanto successivamente avremo modo di ritrovare gli stessi nomi nel secolo seguente). - 13 - DATTILO Salamonetto Consiglio Aleuccio (Elia) La cessione della terra suddetta venne stipulata al prez- zo di 15 fiorini d’oro che, però - sottolineatura di non poco conto -, doveva essere puro e del giusto peso (“puri aurei et iusti ponderis”). Perché tale clausola? In quei tempi, chi si trovava per le mani delle monete d’oro era infatti portato e limarne un poco, con evidente frode. La permanenza in Fratta di Aleuccio ci risulta anche nel seguente anno 1375 in quanto si presentò nelle vesti di testimone in un atti di affitto di un terreno. Era questo un aiuto che concedeva ad un certo Giovacchino Nuti, anch’esso proprietario di una vigna nel Piano di Metula di Romeggio e quindi probabilmente suo confinante e vicino. Quel 21 febbraio del 1375 ci indica molto di più di quanto è scritto. Infatti, la testimonianza di Aleuccio conferma ulteriormente le sicure relazioni di buon vi- cinato, ma anche la valenza positiva che caratterizza la stima di cui Aleuccio godeva nella tollerante Fratta pe- rugina. Anche di ciò riportiamo il documento originale (Allegato 4) dal quale ci si può rendere conto anche di quali fossero le modalità che allora si richiedevano - 14 - circa le lavorazioni agricole, in particolare delle vigne. Altre notizie riguardanti Aleuccio di Salamonetto le ricaviamo da un documento che si riferisce al 14 luglio dello stesso anno 1375; nella circostanza ritroviamo Aleuccio intento ad attivarsi quale agricoltore e, specificamente, quale vignaiolo. La conferma ci viene data da un atto: il giorno 14 luglio egli deve rifermare il terre- no acquistato (acquisto enfiteutico; non si dimentichi!) l’otto di novembre 1374 (Allegato3): per tale motivo Aleuccio intratteneva affari con il vero proprietario, ossia il monastero cistercense di S. Salvatore di Monte Acuto. Per la terra oggetto della riferma non si era fissato, a quel tempo, il periodo dell’affitto/vendita; che però la terra fosse la stessa di cui sopra, lo deduciamo dai suoi confini, visibili nell’Allegato 3 (confina con Biancolo di Andreuccio e con Vagniarello di Nicola). Il possesso di questa terra da parte di Aleuccio durò cir- ca otto mesi (8/11/1374 - 14/7/1375), una circostanza molto difficile che si fosse plausibilmente verificata. Potrebbe significare che Aleuccio intendesse regolariz- zare i suoi diritti di enfiteuta con il vero proprietario, vale a dire il monastero concedente, anche perché era probabilmente intenzionato ad acquisire un altro terreno, in aggiunta a quello che di già possedeva. Constatiamo, infatti, che Aleuccio chiedeva ed otteneva in affitto (“locationem”) un’altra vigna nell’adiacente Pian di Metola, anch’essa di proprietà del monastero suddet- 15 - to e situata nella curia del castro di Romeggio. Tale situazione emerge dalla lettura del resoconto di un’apposita riunione che il suddetto monastero volle concertare all’interno del suo giardino (“in giardino dicti Monasterii”), ubicato davanti alla porta del monastero (“ante portam ipsius Monasterii”); stesura ese- guita dal loro notaio preferito, o comunque ricorrente, che era Giunta Loli, espressamente arrivato dalla Fratta (Allegato 5). Oltre a questo terreno della ‘Piaggia’, Aleuccio prese in affitto enfiteutico anche un altro terreno, probabilmente adiacente, in quanto posto in vocabolo “Piano di Metu- la”. Per il compendio, Aleuccio sborsò sei fiorini d’oro, più il censo annuo di sei denari (era il “laudemio”), da pagarsi, questo, però in occasione della festa di Santa Maria di febbraio (la Candelora). Va specificato che, a carta 119/v, troviamo poi un’ag- giunta relativa sempre a tale contratto e che ci sembra insolita, poiché di difficile ricorrenza nei contratti enfiteutici. Si tratta di un’attestazione con la quale Aleuccio dichiarava di avere avuto questa terra “pro Mona- sterio”, riconoscendo cioè la proprietà dei citati frati cìstercensi. Probabilmente la specificazione legale fu voluta dallo stesso monastero, sapendo di avere a che fare con un ebreo (o sono da vedersi come disposizio- ni statutarie del monastero?). Con essa si attestava, nel contempo, che Aleuccio versò in acconto del laudemio - 16 - di sei denari (annualmente così stabilito e dovuto), un anticipo di due denari, e di tal somma l’abate Nicola gli restituì regolare ricevuta. In conseguenza di tale forma- lizzazione è legata un’ulteriore aggiunta, con la quale Aleuccio prometteva di pagare quattro fiorini d’oro. Qui una contraddizione: perché tale ulteriore pagamento, che tra l’altro Aleuccio promette solamente di fare? Tale pagamento non era da considerare come un accon- to, perché i sei fiorini di oro, stabiliti a fine di carte 109/ verso, erano già stati versati (il notaio, precisamente, aveva scritto “fuerunt confessi habuisse et recepisse”). Comunque è un fatto certo che tale aggiunta fu poi de- pennata (tre linee oblique) in tempo successivo, come si può constatare dall’originale. E che il sopra detto sia stato cassato dal notaio lo si vede in una successive ag- giunta (l’ultima), eseguita il dì 20 settembre dello stesso 1375 (circa due mesi dopo), allorquando 1’abate Nicola dette ordine a due suoi procuratori di recarsi nella vigna di Aleuccio, proprio a tale scopo (vds. l’Allegato 5). Dalle diverse fonti e dall’analisi del contesto emergo- no, dunque, i molti e reiterati rapporti commerciali fra l’ebreo Aleuccio ed i frati del monastero di S. Salvatore di Monte Acuto; reiterate relazioni che avevano favo- rito un rapporto di amicizia, il quale ci sembra invece contrastare con i desiderata dell’autorità ecclesiastica di Perugia, sempre pronta a creare ostacoli fra la comunità cristiana e la comunità ebraica. - 17 - I rapporti amichevoli, certamente alieni da qualsiasi di- scriminazione, vengono confermati dall’atteggiamento del Priore del monastero, il quale, nei suoi spostamenti dall’Abbazia all’abitato di Fratta, non disdegnava fer- marsi alla vigna di Romeggio ove risiedeva Aleuccio13. Era questa l’occasione per scambiare due chiacchiere, come suol dirsi, ma anche per assaggiare un bicchie- re del buon Trebbiano rosso, prodotto dalla vigna di Aleuccio, e che, al dire dell’Abate del monastero (che probabilmente se ne intendeva), si trattava del miglior vino prodotto nella zona14. Beniamino di Aleuccio Da altro autore15 veniamo a sapere che Aleuccio aveva un figlio, a nome Beniamino. Nel 1398 troviamo tale Beniamino esule e Mantova, dove teneva un “banco” di prestito di denaro. Consiglio di Salamonetto L’ultimo documento che possediamo riguardante l’atti- vità dei banchieri ebrei in Fratta nel secolo XIV porta la data del 27 gennaio del 1389 (vds. Allegato 6). Si tratta della riscossione di un credito da parte di Consiglio di Salamonetto anch’egli abitante in Fratta perugina e quindi, probabilmente, fratello di Aleuccio. L’atto notarile è redatto dal notaio Marino Loli, figlio del notaio Giunta, in casa degli eredi di Mella di Van- 18 - ne. Debitore in questo caso è Vita Baldini, personaggio questo che fa parte delle “storie” della Fratta, in quanto il 15 di luglio del 1374 lo incrociamo nella carica di “Sindico” e Procuratore del Comune di Fratta. In quel tempo ed in quella funzione costui ebbe l’incarico di comperare, per il Comune, tre casette poste sulle mura castellane di nord-est del Castello, in occasione della costruzione della Rocca perugina. Dattilo di Salomone Dattilo di Salomone proviene da una di quelle famiglie di banchieri romani che, come si disse, emigrarono in Perugia. In questa città lo troviamo lavorare per la sua comunità e tenere un “Banco” di prestito16. Non sappiamo se tenesse “banco” anche nella nostra Fratta, ma dobbiamo accennare a lui in quanto sappiamo che, sposata una certa Bellaflora, ebbe diversi figli, fra i quali David, Elia, Salomone e Samuele, i quali esercitarono il prestito anche in Fratta. Non è affatto opinabile, pertanto, che sia stato proprio Dattilo, loro padre, ad iniziare questa attività nel Castello di Fratta. Dattilo morì nel 146217. Elia di Dattilo Partiamo, per contestualizzare, da una prima notizia certa: Elia nel 1456 si trovava ancora a Roma, dove lavorava ed era anche riconosciuto quale uno dei rife- 19 - rimenti della comunità ebraica18. Seguendo sempre la scansione temporale, nel 1458 (ottobre 19) Elia si trasferì probabilmente a Perugia; infatti, in questa città, assunse la carica di membro del Tribunale rabbinico. Lo troviamo impegnato in una controversia giudiziaria sorta tra ebrei19. Nel 1462 morì Dattilo, padre di Elia e degli altri suoi fratelli20. Nell’aprile del 1462, la città di Perugia revocò tutte le concessioni fatte agli ebrei, per cui costoro si videro costretti e fare il prestito in clandestinità. Motivo di tutto ciò è da ricercarsi nella istituzione, da parte del Comune di Perugia, del Monte dei Pegni (è il Monte dei Poveri),voluto proprio dai cristiani21. Il 12 giugno 1462 il banchiere Elia di Dattilo, residen- te alla Fratta ed operante nell’attività feneratizia (ma, con i fratelli, aveva banco anche a Perugia ed a Deruta - eredità del padre22) non se la sentì, però, di prestare denaro in clandestinità e quindi, assieme ad alcuni altri banchieri ed ai suoi fratelli David e Salomone, avanza- rono una richiesta a Papa Pio II Piccolomini23 per essere reintegrati nei precenti diritti. Il Papa concesse quanto da essi richiesto in data 12 giugno, dichiarando che ciò avesse valore per altri sei anni. Tale assenso papale fu trasmesso subito a Perugia per essere applicato, ma i Priori non eseguirono quanto stabilito da Roma, per cui le diverse attività seguitarono come prima. Nel 1463 Elia di Dattilo procedette per il riconoscimento della legittimazione papale: chiese formalmente, infatti, alla - 20 - Comunità di Perugia la registrazione del Breve Papale nella Cancelleria priorale, peraltro non ancora da essa trascritto; il 30 di marzo gli ebrei perugini (e frattigiani) furono poi reintegrati parzialmente nei loro diritti24. Nel 1473 i figli di Dattilo tenevano ancora “banco” di pegno in Fratta ed altre loca1ità del perugino: dal modo di agire ci sembra che Elia debba considerarsi il capo famiglia. Possiamo affermarlo poiché agiva “anche e nome dei suoi fratelli” Salomone e David (probabilmente tenitori dei banchi di Fratta e di Perugia). Nella primavera del 1473 Elia avanzò una richiesta ai Priori di Perugia affinché la giurisdizione civile e penale che riguardava gli ebrei perugini fosse affidata ai Consoli della mercanzia e agli Uditori del Cambio. Inoltre essi chiesero “...spetialmente che may per niuno tempo possano essere convenuti da niuno prete né frate per qualunque cagione”. Queste loro richieste furono poi accolte da Papa Sisto IV, l’otto di agosto dello stesso anno 147325. Nel settembre dello stesso anno, Elia ricoprì la carica di rap- presentante della comunità ebraica di Perugia, per la riscossione di oggetti sacri rubati nella Sinagoga peru- gina26. Da ultimo, nel 1484, (febbraio 12) Elia locò un proprio terreno olivato che egli teneva vicino al cimitero ebraico27. - 21 - David di Dattilo La prima notizia che abbiamo su David di Dattilo risale al 1456 (31 maggio), allorquando si ebbe una contro- versia fra gli ebrei perugini e gli ebrei romani (eredità di maestro Musetto di Aleuccio da Perugia). Alla fine, poi, si arrivò ad un compromesso e gli ebrei di Perugia furono difesi da David di Dattilo, il quale agiva anche a nome di sua madre Bellaflora e dei fratelli Elia, Salomone e Samuele. A fine anno 1457 (23 dicembre) si addivenne a nuovi Capitoli fra la città di Perugia e la comunità ebraica. L’oggetto riguardava la regolamen- tazione dei pegni e la condizione giuridica degli ebrei, ma si pose anche attenzione alle prescrizioni compor- tamentali e limitazioni civili (portare il segno giallo, chiudersi in casa durante le feste del cristiani, ecc.). In calce a questi Capitoli figurava 1’elenco degli ebrei pe- rugini (prestatori) fra i quali riscontriamo la firma di “Davitte de Dactilo e i frategli”, come conferma Ariel Toaff che lo chiama “David di Dattilo della Fratta”28. Tale autorevole conferma ci assicura che, nel 1457, i fratelli Di Dattolo tenevano ancora il banco del prestito in Fratta perugina. Tuttavia, nel 1463 (31 ottobre), gli ebrei perugini fu- rono obbligati a non esercitare più il prestito su pegno a causa della presenza del Monte dei Poveri, costituito dai cristiani. La sanzione a tale violazione constava di mille fiorini d’oro. Fra i firmatari di questa solenne pro- 22 - messa (sono dieci dei maggiori ebrei del perugino), vi fu anche David di Dattilo della Fratta, che sottoscrisse anche a nome dei suoi fratelli Elia e Salomone29. Particolare rilevante è che David di Dattilo firmò per primo, confermando che egli era considerato uno dei maggiori esponenti della comunità ebraica dell’intero territorio perugino. Nella petizione, tra l’altro, si rileva che: “Davit Dettoli de la Fratta, nomine suo et suorum fratrum promiserunt et convenerunt dictis magnificis dominio Prioribus... non fenerari, seu (cioè) facere pre- stum aut prestare ad usuras per se, vel alba, sub pena et ad penam mille florenorum auri pro quolibet... Et pro- miserunt, et promietendo iuraverunt in lieteris ebreis et per legem datam Moisi in monte Sinai et per decem precepta... “30. Salomone di Dattilo Anche Salomone era figlio di David di Dattilo (Elia e Samuele erano i fratelli di Salomone). Ciò viene chiarificato dalla difesa che David di Dattilo sostenne nella causa (del 1456) che oppose gli ebrei perugini agli ebrei romani (vds. supra ). Che Salomone di Dattilo svolgesse nella comuni- tà ebraica un ruolo centrale emerge altresì nel 1473, quando egli espressamente avanzò la richiesta, anche a nome dei fratelli Elia e David, ai Priori di Perugia, per la conferma dei precedenti Statuti31. La richiesta origi- 23 - nò da specifici fattori, in particolare dalla reclamata tutela di protezione contro gli abusi che commettevano i frati predicatori contro gli ebrei (“... che mai più possano essere molestati da niuno prete e frate per qualunque cagione”). Del resto, il Comune di Perugia, il giorno 8 di agosto, concesse poi quanto da essi richiesto32, a conferma dei rapporti tra la comunità ebraica di Fratta e Perugia e le coeve istituzioni. Samuele di Dattilo Per ricostruire la personalità di Samuele di Dattilo dobbiamo partire dal 28 gennaio 1438. In quel giorno Samuele di Dattilo si recò, insieme con i suoi fratelli David, Elia e Salomone, all’ufficio del Catasto di Pe- rugia per testimoniare a favore dei tre figli di Salomone Pisano, Manuelli ed altri ebrei, evidentemente loro conoscenti. Nella circostanza emerge la solida cultura giuridica e legalitaria della comunità ebraica perugina e di Fratta, ma anche la stima che ricevevano dalla città33. Non a caso è proprio dalla causa giudiziaria di cui sopra che, il 31 maggio 1456, Samuele di Dattilo risulta confermato come figlio di Dattilo di Salomone e, pertanto, fratello di Elia e Salomone. In tale circostanza il nome di Dattilo venne scritto nella forma, a volte usata nei contratti, di Adactoli, come emerge, del resto, dall’Allegato 3. - 24 - Dattilo di Salomone Dalle fonti (Allegato 7) emerge che nel 1440 Dattilo di Salomone proveniva da Perugia, in particolare da Porta Santa Susanna e dalla Parrocchia S. Antonio; arrivò in Fratta nell’inverno dello stesso anno. Egli era presta- tore di denaro (banchiere), ben conosciuto a Perugia e possedeva inoltre un banco anche in Fratta. Qui svol- geva la sua funzione di prestatore, convenzionandosi a volte con lo stesso Comune di Fratta. Nei vari documenti dell’Archivio comunale di Umbertide (fondo notarile storico del notaio Nicolò di Anto- nio) possiamo rilevare come la sua opera fosse di una certa consistenza, tanto che prestò ai cittadini di Fratta somme che non di rado raggiungevano i 50 ed anche i 100 fiorini d’oro (vds. Allegato 7). La famiglia possedeva certamente buone competenze economiche e giu- ridiche, poiché nelle liti avanti al Tribunale di Perugia Dattilo di Salomone soleva farsi rappresentare da suo fratello Manuele, peraltro anch’esso abitante in Frat- ta. In una di tale controversie con il Comune di Fratta, come si evince dal documento notarile del 17 genna- io del 1448 (Allegato 8), il Comune di Fratta adunò all’uopo il Consiglio Generale34, nella sala superiore del Palazzo Comunale35, dietro richiesta del Podestà Polimante di Bartolomeo. Erano presenti tre dei quattro difensori. Costoro, di concorde volontà, nominarono il Procuratore del Comune nella persona di ser Contu- 25 - lo Ficini, di Perugia, in quel momento assente. Costui avrebbe dovuto rappresentare il Comune di Fratta pres- so qualsiasi ufficio perugino o presso qualunque per- sona di Perugia, nelle cause che Fratta avrebbe potuto adire o essere convenuta nella città dominante. Massi- mamente (“maxime specialiter”), nella causa che Fratta aveva (“quam dictum Comune habet”) contro Dattilo di maestro Salomone ebreo. La suddetta causa si tenne in Perugia, davanti (“coram”) il Governatore della città (Allegato 8). Manuele di Salomone Manuele era fratello di Dattilo, come conferma lo stes- so Ariel Toaff (vds. Allegato 7). Dalla documentazione consultata risulta che Manuele soleva contribuire al la- voro della famiglia, rappresentando il fratello Dattilo nelle cause presso il Tribunale di Perugia. Manuele da Monticolo Nel marzo del 1447 prese servizio come medico di Fratta (Allegato 7). Il maestro Manuele da Monticolo abitava in Fratta (ora Umbertide) a pigione in una casa situata nel Terzerio Superiore, ossia nell’odierna via Alberti, piazzetta delle Erbe e la Rocca. Emanuele di Angelo (medico) Nel 1475, mastro Emanuele di Angelo, da Padova, - 26 - svolgeva la professione di medico condotto in Montone36. Abitava in via Fonte, in una casa confortevole di proprietà dei monaci della Abbazia di San Bartolo- meo di Campo Reggiano, nelle adiacenze del palazzo del Conte Carlo Fortebracci di Montone37. Certamente nel 1482 Emanuele di Angelo svolgeva l’attività presso Fratta. La circostanza è confermata attraverso un atto - dell’Archivio comunale di Umbertide - del notaio Giovanni di Bartolomeo (vds. Allegato 9) datato 23 febbraio, redatto nella bottega (“apoteca”) di Giovanni di Ursino. Dallo snodarsi dell’atto, si evince che, nel periodo di tempo in cui mastro Emanuele esercitava in Montone, originò una lite fra costui e un certo Baldassarre (di Montone). Non a caso, quest’ultimo nominò, quale procuratore, Giovanni suo figlio; si trattò di una procura generale poiché si assumeva la rappresentanza in tutte le controversie di Baldassarre, in special modo (“maxime”) nei confronti di certo Emanuele, ebreo di Pavia38. Questa lite, forse originatasi per prestazioni mediche, si trascinerà per qualche tempo, almeno fino al febbraio 1485. In questo anno Emanuele di Angelo lavorava alla Fratta quale medico condotto. L’Archivio notarile sto- rico di Umbertide conserva un atto del notaio Giovanni di Bartolomeo39, datato 22 febbraio 1485, ove ci riporta un’azione legale promossa dal suddetto medico ebreo. Va notato che il notaio Giovanni di Bartolomeo riferiva - 27 - che detto Emanuele medico era “di Padova”, mentre nel precedente atto del febbraio 1482, specificava che era di “Pavia”. La contraddizione che emerge dai docu- menti lascia logicamente il dubbio, il quale, tuttavia, è sciolto da Ariel Toaff che definisce Emanuele di Angelo medico come proveniente da Padova40. Comunque, qui, ci interessa focalizzare l’attenzione sul fatto che maestro Emanuele di Angelo risiedeva nel 1485 a Perugia, ma svolgeva la professione anche in Fratta. Infatti nominò, quale suo procuratore alle liti, un certo ser Pietro di maestro Angelo da Montone (suo figlio ?). Questo suo procuratore avrebbe dovuto rappre- sentarlo in qualsiasi controversia giudiziaria, in special modo (“maxime”) nella lite che ha contro Baldassarre di Giovanni (di Angelo) da Montone (vds. Allegato 10). Ovviamente Baldassarre da Montone era proprio colui che trascinava ancora, dal febbraio 1482 (vds. Allegato 9), con Emanuele di Angelo la vecchia questione. - 28 - Genealogia della famiglia di Dattilo (Roma, Perugia, Fratta) - 29 - NOTE 1 Va ricordato che la Curia romana, nel corso del Duecento, mirò a rendere più stretti i vincoli tra le città delle province e Roma. Uno strumento efficace di controllo delle città era proprio la dipendenza economica dei comuni dai banchieri e mercatores Romanam Curiam sequentes. Per le diverse questioni si rimanda allo studio analitico di Toaff Ariel, Gli ebrei a Roma, in Storia d’Italia, Annali 11, tomo 1, Gli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1996, pp. 121-152. 2 Il prestito di denaro era disciplinato dalla città di Perugia con una legislazione rigorosa, per cui chi non era autorizzato veniva severamente perseguito. La Comunità, di conseguenza, rivolgeva massima attenzione a tutti i prestatori “fuori matricola” (c.d. usurai), e ciò anche a mezzo del vescovo della Diocesi, in quanto questi dipendeva, a sua volta, dal cardinale Legato in Perugia. La questione è affrontata nell’atto notarile esistente nell’Archivio comunale di Umbertide, stilato dal notaio Giunta Loli (anno 1374 -carta 70/recto). Tale atto fu redatto nella chiesa di S. Erasmo di Fratta, sopra l’Altar maggiore (ante et iuxta altare; vds. Allegato 1). Il Cappellano di questa chiesa era, nel 1374 (27 febbraio), un certo Ceccho Villani, pievano di S.Giovanni di Pisciano e vicario per Fratta di Giovanni, vescovo di Gubbio. Negli settanta del secolo XIV, il vescovo suddetto della Diocesi di Gubbio decise di indagare sul fenomeno dell’usura anche nel Distretto di Fratta, dipendente appunto dalla Diocesi di Gubbio. Per tale ragione egli dette ordine al suo vicario Ceccho Villani di verificare, nel Territorio di Fratta, tutti coloro che avessero avuto a che fare con gli usurai della zona per riferirne al vescovo stesso. A sua volta il cappellano Ceccho dette ordine al Bailo di Fratta, certo Catodio, di andare in giro per il Territorio (“quatenus vadit per dictum castrum et eius burgos”) al fine di bandire (“bannet et notificat”) questi desiderata del Vescovo Giovanni nei luoghi a ciò stabiliti (“in locis publicis et consuetis”;quanto a questi “luoghi” si confrontino gli Statuti di Fratta a carta 35/recto); e tutto ciò si comunichi ad “alta voce”. In particolare il “bando” si riferiva a un certo Pietro Jangnioli (usuraio che prestava denero in Fratta) e chiavesse a che fare con quest’ultimo avrebbe dovuto farne denuncia al detto cappellano e vicario Ceccho Villani entro tre giorni, specificando la natura dell’usura o di altra cosa non lecita (“vel aliqua inlicita dicta”). Per l’occasione il vescovo ricordò anche di cercare prove contro un altro usuraio, certo Angelutio Vinoli, ora defunto, e di - 30 - relazionarsi con quei notai che avessero in mano documenti notarili su su fatti d’usura o, comunque, non leciti (Allegato n. 1). Dalle diverse fonti emerge, dunque, che Fratta dipende da Perugia, ove il potere d’inchiesta e provvedimantale è in mano anche ai religiosi (cardinale vicario, nominato e dipendente de Roma; a lui sono sottoposti i vescovi del Territorio di Perugia); il vescovo di Gubbio può emanare legittimamente tali “ordinanze”. Il quadro normativo ed istituzionale appare chiaro: esiste un totale assenso e coordinamento tra l’autorità ecclesiale e civile di Perugia. Tuttavia il vescovo, pur avendo contezza della presenza in Fratta di “non riconosciuti” e di prestatori di denaro della comunità ebraica, non li nomina né li cerca. 3 Si parla di Tommaso Burelli, figlio di Bartolomeo Burelli (di Nello, di Tommaso, di Orazio); suo padre Bartolomeo è colui che finanzierà in parte la costruzione della chiesa di Santa Maria a Fratta, nell’anno 1482. 4 Abramo di Salomone, nel 1457, fu uno dei tre Giudici del Tribunale rabbinico di Perugia; abitava in Porta Eburnea. Per Abramo si veda anche in Archivio di Stato di Perugia, Fondo Notarile, Atti di ser Tommaso di Antonio Bastardello n. 391, Carta I90/recto. Nel 1461 lo troviamo poi abitante in Porta Santa Susanna. 5 La libra, o lira, non era in quegli anni una moneta effettiva, ma solo una moneta di conto. A Perugia veniva usata come riferimento ad un valore, in tutti gli uffici (al Catasto, ad esempio, la si usava nella allibrazione dei beni immobili). Essa equivaleva a 20 soldi (moneta d’argento, questa effettiva e circolante). In questo esempio, quindi, le “10 libra” riscosse sono, in effetti, 200 soldi; 100 soldi sono pari ad un fiorino d’oro, sicché il credito del Burelli amontava a due fiorini d’oro in totale. Altri esempi, tratti dalla quotidianeità, ci restituiscono un quadro dei valori dell’epoca. Il prezzo del vino all’osteria, nell’anno 1461, è presto calcolato: sono dodici barili, acquistati per 200 soldi. Un barile valeva dai 16 ai 17 soldi. Considerato che un barile era formato da 20 boccali si può affermare con una certa sicurezza che il vino costava quattrini 9,9 a boccale; considerato che un boccale conteneva 2,1 degli odierni litri, se ne deduce che quel vino costava quattrini 4,7 al litro (odierno); tutto ciò considerando 1 soldoeguale a 12 quattrini. 6 Cfr. Toaff A., Il vino e la carne: una comunità ebraica nel medioevo, il Mulino, Bologna, 1989, p. 97 con il nostro Allegato 2. - 31 - 7 Aleuccio è il vezzeggiativo italiano dell’ebraico Elia. Circa altri nomi e altre derivazioni ricordiamo per gli uomini David, che troviamo anche in Davitte Davino. Emanuele che deriva da Immanuel; Simone deriva dall’ebraico Shim’on e anche Shemeuel. Per quanto riguarda Dattilo, ma anche Dactilo, Dattolo si riferisce ad un nome portato in genere dagli ebrei di Roma, che poi si stabilirono prima a Perugia e poi anche in Fratta. Beniamino è di origine biblica ( può essere derivato da “Jedidya”cioè “caro a Dio”). Dal secolo XIV al XVI troviamo che alcuni nomi ebraici sono seguiti dal nome della città di provenienza (Camerino, Ascoli, Belgrado, Bevagna). Poi, dalla fine del XVI secolo alla metà del XVII questi toponimi si trasformeranno in cognomi. Tra i nomi di donna troviamo: Amata Anna, Benvenuta, Biellita, Brunetta, Bellaflora, Chiarucciola, Cilla, Consolsa, Caracosa, Chiarastella, Caradonna, Dolcetta, Dolcefiore, Dolce, Frescarosa, Fiore, Gentile, Gentilina, Giusta, Letizia, Morbidella, Meora, Ora, Perna, Ricca, Riccadonna, Rosa, Stella, Stellina, Stelluccia, Susanna, Verena, Zingara; vds. Toaff A., Il vino e la carne, op. cit. 8 Archivio comunale di Umbertide, Notaio Giunta Loli, catalogo n. 1, carta 93/r. Vds. nostro Allegato 12. 9 Guarnacchia era un vestito da donna, con unito un mantello; pertanto era un capo composto da due pezzi. Questo capo ha rifiniture in argento, in parte coperte d’oro, nonché un capo molto fine. Inoltre si possono notare due “panni” di lana, cioè due “tagli” di stoffa per confezionare vestiti, di colore pavonazzo (sul rosso). Vds. Archivio comunale di Umbertide, Notaio Giunta Loli, catalogo n. 1, carta 106/recto. 10 Enfiteusi è un diritto reale di godimento su cose altrui - ormai desueto - che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di miglioralo e pagando un canone periodico. Al tempo si configurava come una particolare forma di affitto con la quale il proprietario di un terreno lo affittava anche per un lungo periodo di tempo, addirittura per una, due o tre generazioni. Nella nostra fattispecie era praticato da un istituto religioso (il monastero cistercense di S.Salvatore di Monte Acuto) il quale, per suoi motivi statutari, lo praticava per pochi anni . La stessa cosa pretendeva dai suoi vari enfiteuti. 11 Porta Nova era il Terziere detto anche “Inferiore”, cioè quella - 32 - parte del castello di Fratta cinto dalle mura, ma comprendente solo “il terzo”, oggidì sviluppantesi all’aincirca intorno all’odierna via Mancini ad Umbertidei. La posizione urbanistica ricopriva la zona sud della Chiesa di S. Giovanni ai lati della vecchia via di San Giovanni, fino al Baluardo di sud-ovest, dove aveva inizio il ponticello ela strada che conducevano verso l’odierna piazza San Francesco. Ad est di tale Terziere ci sono le mura castellane est, con il torrione di difesa costruito nel 1480. 12 Il monastero di S.Salvatore di Monte Acuto fu camaldolese dall’anno 1008 (anno della fondazione) fino al 26 giugno 1231, quando papa Gregorio IX lo concesse ai monaci cistercensi (vds. Mittarelli Costadoni, “Annales Camaldulenses”, Libro 4, cap.X). Fu quindi cistercense da questa data fino all’anno 1528 quando, nel febbraio, Papa Clemente VII concesse, a Paolo Giustiniani, il riconoscimento della nuova “Società degli eremiti di Monre Corona”. I frati camaldolesi resteranno poi nel monastero suddetto fino al 16 giugno del 1861. 13 Toaff A. Il vino e la carne: una comunità ebraica nel medioevo, op. cit., p. 96. 14 Ibidem, p. 96. 15 Colorni, V., Prestito ebraico e Comuntà ebraiche nell’Italia centrale e settentrionale, p. 45 e ss. 16 Ogni familgia di banchieri ebrei si articolava, in media, in un gruppo comprendente una decina di filiali e succursali. (vda., Toaff A., Il vino e la carne, op. cit., p. 291). Per tale ragione è credibile che la famiglia Dattilo potesse possedere nel medesimo tempo più banchi, oltre che a Perugia, anche a Deruta ed in Fratta perugina. 17 Toaff A., Gli ebrei a Perugia, Arti Grafiche, Città di Castello, 1975, p.114 e nota 117. 18 Toaff, Gli ebrei a Perugia, op. cit., p. 91. 19 Ibidem, p. 100 20 Ibidem, p. 114 e nota 117. Vds., inoltre, Majarelli S., Nicolini U., Il Monte dei poveri di Perugia: periodo delle origini 1462-1474, a cura della Banca del Monte di credito nel 5. centenario della fon- - 33 - dazione 1962 , Tip. Porziuncola, Assisi, pp. 235-237. 21 Toaff A., Gli ebrei a Perugia, op. cit., p. 70-71. 22 Majarelli S., Nicolini U., Il Monte dei Poveri a Perugia, op. cit., pp. 235-237. 23 Toaff A., Gli ebrei a Perugia, op. cit., pp. 74-79; nota 117. 24 Ibidem, p. 72. 25 Ibidem, p. 90. 26 Ibidem, p. 97. 27 Ibidem, p. 96. 28 Ibidem, p. 68. 29 Ibidem, p. 73. 30 Ibidem, p. 73. Ma anche cfr. Majarelli S., Nicolini U., Il Monte dei Poveri a Perugia, op. cit., pp. 237-239. 31 Ibidem, p. 79. 32 Ibidem, p. 79. 33 Ibidem, p. 268. 34 Nel sec. XIV i Consigli comunali di Fratta erano i seguenti: Consiglio Segreto (o Minore) o dei Dodici. Era formato dai quattro Difensori, più i quattro Consiglieri (dei Difensori), più i tre Sopra la Guardia, più il Camerlengo “della pecunia”. Gli Statuti non ci danno una definizione precisa del Consiglio dei Quaranta. Si afferma: “… considerate tutte le cose comprese nella definizione del Consiglio Generale”. Ora considerato che il Consiglio Generale riguarda anche i Capi Famiglia, potrebbe voler dire che vengono chiamati a Consiglio anche i Capo famiglia, ma fino a raggiungere il totale di 40 persone (compreso il Consiglio dei dodici). Il Consiglio Generale era composto da un uomo per famiglia, con un minimo di 80 uomini (capi famiglia), ai quali venivano aggiunte le persone del Consiglio dei dodici. Però si potrebbe intendere che i - 34 - capo familgia potevano anche essere tutti presenti. 35 Palazzo Comitativo. Il Palazzo Comunale di Fratta - ora Umbertide - si trovava, nel 1440, ancora nella primitiva sede, cioè nel palazzo d’angolo fra la piazzetta della contro-porta di nord ovest (parte superiore della “Piaggiola”) e l’inizio (ovest) dell’odierna Via Alberti (odierno palazzo Castelletti). 36 Toaff A., Il vino e la carne, op. cit., pp. 213-214. 37 Archivio comunale di Gubbio, Fondo notarile storico, Notaio Benedetto di Giuliano, Carta 24/recto protoc. sine coll. 38 L’atto notarile dice “da Pavia”, ma questo è un errore del notaio scrivente, il quale avrebbe dovuto scrivere “da Padova”, come risulta anche dall’Allegato 10. Che detto ebreo sia di Padova lo afferma altresì Ariel Toaff (cfr. Gli ebrei a Perugia, op. cit., p. 285). La conferma ulteriore risulta anche dalla documentazione di un notaio di Gubbio (cfr., Archivio comunale di Gubbio, Fondo notarile storico, Notaio Bnedetto di Giuliano, Protoc, sine coll.). 39 Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giovanni di Bartolomeo, Catalogo n. 41 40 Toaff A., Il vino e la carne, op. cit., p. 285. - 35 - - 36 - ALLEGATI - 37 - ALLEGATO 1 Fonte: Archivio storico comunale di Umbertide, vecchio catalogo, n. 257/25; nuovo catalogo n. 1 Carta 70/recto, data 27 febbraio 1374. Usura - Disposizioni del vescovo di Gubbio per Fratta - Notaio Giunta Loli - TRASCRIZIONE Die XXVII mensis februarii, in burgo superiori castri Fracte Filiorum Uberti, in ecclesia Sancti Herasmi, ante et iuxta altare ipsius ecclesie, presentibus dompno Tomasso Cecchi de Eugubio et dompno et dompno (sic) Johanne Mancie, monacho Sancti Benedicti de Eugubio et Mella Vannis de castro Fracte Filiorum Uberti, testibus rogatis; honestus et religiosus vir, dompnus Cecchus Vilani de Eugubio, plebanus plebis Sanctis Jo- 38 - hannis, de Pisciano, diocesis eugubine, nec non capellanus et vicarius in hac parte reverendi in Christo Patris et Domini domini fratris Johannis episcopi eugubini, in castro Fracte Filiorum Uberti et eius districtu ut de eius mandato dixit patere manu ser Tommasi de Florenorum, nec non ser Petri Vagniocci de Eugubio prout etiam constato in litis dicti domini Episcopi eius pontificali sigillo bullatis, a mandatario visi et lectis, sedens ante iuxta dictum altare commisit, imposuit et mandavit Catodio, publico baiulo ac iuramento impretio diete curie, presenti et intelligenti, quatenus vadat per dictum castrum Fracte et eius burgos et in locis publicis et consuetis, alta voce bannet et notifficet quod, quicumque teneretur aliquod recipere a Petro Jangnioli et supra suis bonis et ab heredibus Angelutii Vinoli defunti de diete castro, occasione usuram, vel aliqua alia inlicita dicta, debeat porrigere petitionem suam coram diete dompno Ceccho et dicere et adlegare contra ipsos quiquid volunt et possunt infra tres dies proxime venture et pro quibus notariis qui habent aliquod instrumentum usurorum predictorum debent, infra dictum terminum, coram dieta dompno Ceccho, prescutare vel procedere ut iure fuerit et sub pena exconrretionis….. - 39 - ALLEGATO 2 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo n. 1, Carta 45/v e 46/recto. Aleuccio di Salomone - Casa in affitto TRASCRIZIONE Eodem die, loco et testibus - dictus Bartolus, deliberato animo, recongnosscens dominium et proprietatem dicte rei tenere et possidere pro dicto Monasterio, solvit pro censu dicte reij dicto domino Abbati pro dicto Monasterio due denarios de quibus fecit eidem refutationem et ipse sic promisit solvere in futurum. Dedit, cessit et concessit, atque locavit ad pensionem per tempus quatuor annorum proxime venturorum, - 40 - incipiendorum in Kalendis mensis iulii proxime venturi et finiendorum deinde ad quatuor annos proxime venturos, Aleutio Salamonetti de Perusio, Porte Sancti Petri et Parochie Sancti Stephani, presenti,stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus, et cui ius suum concesserit unam domum positam in castro fracte Filiorum Uberti,in tertio Porte Nove, fines a duobus via, ab elio heredes Petrutii Vannis et ab alio Petrus Mutii pro parte, et pro parte ipse Franciscus, vel alii si qui forent meliores vel veriores confines, ad habendum, tenendum et possidendum hinc ad dictum tempus completum: et promisit quod de dicta domo nemini alii ius aliisque datum est et ceteram, et ipsam promisit defendere ab omni persona et nemini alli locare in sui preiuditium hinc ad dictum tempus completum: et hoc fecit pro pretio et nomine pretii triginta duorum florenorum auri quos fuit confessus habuisse et cetera, et etiam fecit eidem finem refutationem de omni pensione quam sibi petere posset pro pensione dicta domus usque in presenti die etcetera, et in fine dicti temporis promisit eidem dictam domum reconsingniere liberam et expeditam et cetera, reservans exceptioni et cetera, que omnia et singula et cetera, sub pena dupli et cetera, et de predictis promisit facere confessionem coram iudice Comunis Perusii, et cetera. - 41 - ALLEGATO 3 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 2, Carta 13/v, data 8 novembre 1374. Aleuccio di Salomone - Acquisto terreno TRASCRIZIONE Eodem die, in castro Fracte Filiorum Uberti, in domo francisci Bartolutii hnbitationis infrascripti Aleutii, presentibus Petro Martini, et Marcho Cecchi de Vil- 42 - la Pulgeti et Prucello Mutii de castro Fracte Filiorum Uberti, testibus rogantis Petrutius Romani Iohannoli de castro Romeggi, Comitatus Perusii, Porte Sancti Angeli, per se et suos heredes, vendit et tradidit iure livelli Monasterii Sancti Salvatoris de Monte Acuto, Aleutio Salamonetti, iudeo de Perusio Porte Sancti Angeli et Parochie Sancti Stephani, habitatori dicti castri Frecte, presenti, stipulanti et recipienti pro se et Salamonetto Dactoli (Adactoli ?) eius patre, et eorum heredibus et cui ius suum concesserit, unam petiam terre vineata et non, posita in Curia castri Romeggi, in loco dicto Piaggie, fines ab uno Vangniarellus Nicole et pro parte Biancholus Andrutii, ab alio via et ab alio Biancholus Andrutii pro parte et pro parte via, vel alii si qui forent meliores vel veriores confines et cetera, ad habendum, tenendum et possidendum vendendum at alienandum et permutandum et cetera, et promisit quod de dicta re nemini ius datum est etcetera, quod si datum adpareret, promisit ipsum ius reaquirere et cetera, et de dicta re promisit ullo tempore aliquam vel questionem non facere et cetera, sed ipsam rem promisit defendere ab omni persona et cetera et possessionem dicte rei promisit eidem dare et tradere liberam, vacuam et expeditam et cetera; et hoc fecit pro pretio et nomine pretii .XV. florenorum puri auri et iusti ponderis, quas fuit confessus et contentus habuisse et recepisse et cetera, reservans exceptioni dicte dactionis, vendictionis et concessionis, promissionis et obligatio- 43 - nis supra et infrasripte non facte et cetera. Que oiunia et singule et cetera, sub pena dupli et cetera, et de predictis promisit facere confessionem coram iudice comunis Perusii et cetera, , et insuper iurevit et cetera. Petruii Romani - Eodem die, loco et testibus - Aleutii Salamonetti iudeus de Perusio, Porte Sancti Petri et Parecchie Sancti Stephani, habitator castri Fracte filiorum Uberti, per se et suos heredes fecit finem et refutationem, absolutionem et pactum de ulterius non petendo Petrutio Romani, alias dicte Mangino de castro Romeggi, stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus et cui ius suum concesserit, de .XV. florenus auri , quos sibi dare tenebatur, ut constat manu mei notarii: et hoc fecit quia fuit confessus hebuisse et recepisse et cetera promictens quod nemini alli ius aliquod datum est et cetera. Que omnia et singula et cetera, sub pena dupli et cetera, quam penam et cetera, dempna et expensas promisit reficere et cetera, et de predictis promisit facere confessionem coram iudice Comunis Perusii et cetera, et insuper iuravit et cetera. - 44 - ALLEGATO 4 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 2, Carta 64r, data 21 febbraio 1375. Aleuccio di Salomone - testimone acquisto terreni TRASCRIZIONE Javachinus Nutii Petro Vannis Eodem die et loco, presentibus Magio Iohannis et Aleutio Salamonetti iudeo de dicto castro, testibus rogatis. Jovachinus Nuti de castro Fracte Filiorum Uberti, per se et suos heredes dedit, concessit atque locavit ad laborerium per tempus unius anni, ita una vendemmia sive fructus de infrascripta re recolligatur, Petro Vannis dicto Brocto, de dicto castro Fracte stipulenti et recipienti pro se et suis heredibus et cui ius suum concesserit certam partem unius petie terre vineate posita in - 45 - curia castri Romeggi, in plano Metule, videlicet ex parte versus Fractam prout dividit vioctola quando homo ingredit ianuam: fines a tribus vie et ab alio Berardellus Vannis, vel si qui et esse ad habendum, tenendum et possidendum hinc ad dictum tempus quam promisit defendere et nemini alii locare in sui preiuditium hinc ad dictum tempus completum et comprestare eidem, unum florenum hinc ad vendemmia et dare eidem XV centenaria palorum. Et hec fecit quia dictus Broctus promisit eidem dictam vineam bene colere et laborare congruis temporibus et ipsam potare, sappare, ligare et occhare et affusatare ad usum boni laboratoris; et arbores et sepes non expedare nec malo modo deramare sine eius expressa licentia et dare eidem medietatem fructuum recolligendorum super dicta possessione et in fine dicti temporis, readsingniare eidem liberam et expeditem, et cetera. Renuntiantes exceptioni dicte dactionis et concessionis, promissionis et obligationis non facte, rei non sic geste et cetera - Que omnia et singula etc. - Sub pena dupli etc.- Quam rem etc. - Dampna et expensas promiserunt ad invicem inter se reficere etc.- Et de predictis promiserunt facere confessionem coram iudice Comunis Perusii et coram quolibet alio iudice competente, ad petitionem partis, etc. - 46 - ALLEGATO 5 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 2, Carta 119/recte e verse, data 14 luglio 1375. Aleuccio di Salomone – riferma due terreni in Romeggio TRASCRIZIONE Eodem die, in Monasterio Sancti Salvatoris de monte Acuto, in giardino dicti Monasterii, ante portam ipsius Monasterii, presentibus (presentibus - sic) dompno Be- 47 - nedicto Maffey de castro Montonis et dompno Iohanne Magistri Munaldi de castro Sancte Iuliane, testibus rogatis. -Reverendus in Christo pater et dominus, dominus Nicolaus, Dey et apostolice Sedis gratia Abbas Monasterii Sancti Salvatoris de Monte Acuto, Cistercensis Ordinis et perusine Diocesis una cum honestis et religiosis viris dompno Andrea magistri Angeli, Priore claustri dicti Monasterii, ac etiamo Sancte Juliane, - dompno Tadeo Andrutioli, Priore Sancti Pietri de Carpina, - frate Jacobus Andree - frate Agustino Rentii, monaci dicti Monasterii et ipsi una cum eo per eos et eorum subcessores et vice et nomine dicti Monasterii, dederunt, locaverunt et refírmaverunt iure livelli in emphiteosim, certam partem unius petie terre vineate [depennato], cum porta et medietate domus in ea existentibus, positam in curie castri Romeggi, in loco dicto Piano de Metola, fines cuius a duobus via, ab alio Berardellus Vannis, ab alio Jovachinus Nuti mediante vioctolo, quam emit a dicto Jovachino: item unam petiam terrz vineata et non et olivata, posita in curia castri Romeggi , in loco dicto ‘Piaggie’, fines a duobus via, ab alio Vangninrellus Nicole, et a duobus Biancholus Andrutii, vel alii, si qui ferent meliores vel veriores confines, ad habendum, tenendum et possidendum et cetera. - 48 - Et promiserunt quod de dictis rebus nemini ius datum est et cetera, et dictas res promiserunt defendere et guarentare de facto et dicto dicti Monasterii: quam dictam locatianem et refirmationem et omnia et singula supra et infrascripta fecerunt eidem pro pretio et nomine preti sex florenorum auri, fuerunt confessi habuisse et cetera: et pro eo quis promiserunt dominium et proprietatem dictarum rerum tenere et possidere pro dicta Monesterio et nemini vendere et cetera: Item pro eo quod promiserunt solvere omni anno in festo Sancte Marie de mense februarii, pro censu dictarum rerum apud dictum Monasterium,sex denarios reservantes exceptioni et cetera, que omnia et singula et cetera: sub pena dupli et cetera, et de predictis et cetera . - 49 - Census dicto Carta 119/verso . Aleutii Eodem die et loco et testibus, Aleutius Salamonetti predictus, deliberato animo, ricongnioscens dominium et proprietatem dictarum rerum tenere et possidere pro dicta Monasterio, solvit pro censu dictarum rerum, dicto domino Abbati, pro pfesenti anno, duos denarios, de quibus fecit eidem refutationem et ipse sic promesit solvere in futurum. Domini Abbatis Eodem die et loco at testibus, Aleutius Salamonett predictus, per se et suos heredes, promisit et convenit dare et solvere et cum effectu numerare dicto domino Abbati stipulanti et recipienti pro se at suis sucessoribus et cetera, hinc ad Kalendas mensis agusti proxime venturi at deinde ad ipsius petitionem pro parte pretii supra dicte refirme sibi facte, non obstante confessione de pretio facta, ut supra constat manu may notarii, quatuor florenos auri, volens et cetera, reservans at cetera, sub pena dupli et cetera, et de predictis promisit facere confessionem coram iudice Comunis Perusii et cetera. Cassum de mandato dicti domini Abbatis, in Curia castri Romeggi, in vinea dicti Aleutii, presentibus Vanne Tornoli et Soldano Averelli de castro Fracte filiorum Uberti et cetera, sub annis Domini millesimo trecen- tesimo septuagesimo quinto, die vigesimo mensis Septembris. - 50 - ALLEGATO 6 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Marino di Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 3, Carta 29/verso, data 27 gennaio 1389. Consiglio di Salomone - riscossione proprio credito. TRASCRIZIONE Die XXVII mensis ianuarii, in castro Fracte filiorum Uberti, in domo heredum Melle Vannis presentibus An- 51 - gelutio Bartolutii, Canbene Cole, et Brozzo Vannis de Fracta testibus regatis. ConsilgliusSalamonis ebreus habitator castri Fracte, per se et suos heredes, se et omnia sua bona presentia et futura obligando, fecit finem et refutationem, absolutionem et pactum de ulterius non petendo Vita Baldini de dicto castro, presenti et recipienti pro se et cetera, de octo libras denariorum perusinorum quos ipse Vita dare eidem tenebatur, manu mei notarii, quod instrumentum voluitt esse cassatum et cancellatum et nullius valoris et ex nunc, in presentia supradictorum testium, dedit mihi notario infrascripto licentiam supradictum rogitum cassare et cancellare et hoc fecit quia fuit confessus et contentus habuisse et cetera, prout et cetera, renumptiando et cetera, parte et cetera, et de predictis et cetera. - 52 - ALLEGATO 7 Fonte: Lettera manoscritta del Prof. Ariel Toaff, docente di Storia dell’ebraismo all’Università Bar Ilan di Tel Aviv, data 23 luglio 1993 Ebrei residenti in Fratta perugina TRASCRIZIONE Egr. Sig. 23.7.91 Renato Codovini Via Alberti, 1 06019 Umbertide (Pg) - 53 - Caro sig. Codovini, il documento che mi ha mandato in visione è una procura concessa dai governanti della Fratta a ser Contulo da Perugia perché rappresenti il Comune presso le autorità perugine nella lite che la oppone all’ebreo Dattilo di Salomone, abitante alla Fratta. Da altri documenti, numerosi presso lo stesso notaio Niccolò di Antonio, sappiamo che Dattilo era prestatore di denaro, convenzionato con il comune. Dattilo proveniva da Perugia (quartiere di Porta Susanna, parrocchia di S. Antonio) ed aveva iniziato le sue operazioni di mutuo alla Fratta nell’inverno del 1440. L’ebreo prestava ai cittadini della Fratta somme di una certa consistenza, che non di rado raggiungevano i 50 o i 100 fiorini, ed era rappresentato nelle liti in tribunale da suo fratello Manuele, anch’egli abitante alla Fratta. Nel Marzo del 1447 aveva iniziato ad operare alla Fratta anche il medico ebreo mastro Manuele da Monticolo, che aveva preso in affitto una casa nel Terziere superiore. Questo è il poco che ho potuto trovare nei miei appunti sul personaggio in questione. Cordiali saluti Ariel Toaff - 54 - ALLEGATO 8 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Nicolò di Antonio, Catalogo nuovo n. 14, Carta 11/v e 12/r, data 17 gennaio 1448. Dattilo di Salomone - nomina procuratore da parte del Comune contro Dattilo. - 55 - TRASCRIZIONE Eodem die. Actum in castro Fracte Filiorum Uberti, Comitatus perusii Porte Sancti Angeli in palatio Cmunis et residentiae potestatis dicti castri, in sala superiori dicti palatii, presenti bus ser Iohanne Angelutii Venture de Monte Megiano, cives Civitatis Castellli et Blaxio quondam Angelutii Montèrculo, ad presens habitatoribus in dicto castro Fractae, testi bus ad infrascripta vocatis, habitis et rogatis. Convocata, congregata et cohadunata publica et gene- 56 - rali adunantia Comunis, hominum et universitatis castri Fractae filiorum Uberti, Comitatus Perusii Porte Sancti Angeli in Palatio dicti Comunis, in sala superiori dicti palatii, de mandato prudentis viri Polimantis May Bey de Perusio, honorabilis potestatis dicti castri Fractae et de voluntate et deliberatione spectabilium virorum Crescini Bartolutii, Stefani Iohannes Nicole et Federigi Iohannis, trium ex qautuor defensoribus dicti castri, absente Paulo Angeli eorum collega, ad sonum campane, vocemque preconis more solite, in quaquidem adunantis sive arenga interfuerunt dictus domino potestas, defensores tres super custodia sindicatus et IIII consiliarii et alii quam plurium nomine de dicto castro in sufficienti numero secundum formam iurium, statutorum et ordinamentorum dicti castri, facientes publicam et generalem adunantiam sive arengham dicti castri, quequidem adunantia seu arengha et omnes dicti offitiales et nomine in ea existentes, de eorum comui concordia et una animi volunta eorum nemine discrepante, pro bono comodo et utile et honore dicti Comunis et omni modo, via, iure et forma quibus magis, melius, utilius ac validus fieri potuit, federrunt, costituerunt etcetera eorum et dicti Comunis verum et legitium procuratorem, actorem, factorem sindicum et certum nuptium specialem egregium iurisperitum virum ser Contolum Ficini de Perusio, absentem tamquam presentem ad omnnes et singulas lites, causa set questiones qua dictum Comune seu dicti costituentes habent, seu habituri sunt cum - 57 - quibuscumque personis, comuni, corpore, collegio et universitate, in quacumque curia perusina, coram dominis potestate, maiori sindico, barigello, iudice iustitiae apellationum nullitatis et recursus, offitialibus dampnorum datorum, coram consulibus mercato rum, auditori bus cambii et aliis quibuscumque camerariis et assessori bus artium dicte civitatis Perusii, coram domino episcopo perusino, coram reverendissimo domino gubernatore eorumque vicariis et curia seu auditoribus et coram alio quocumque iudice ordinario delegato et subdelegato et coram quibuscumque aliis magistratibus offitialibus et commissariis quovis fugantur offitium et nominibus censeatur: et maxime specialiter et expresse in causa quam dictum Comune ….. costituentes habent coram domino Auditore et commissario reverendissimi domini domini Gubernatoris perusini cum Dattilo magistri Salamonis ebreo, ratificando, confirmando et cetera, habendo quolibet gesta per dictum ser Dactolum in dicta causa, ad agendum, petendum et defendendum tam civiliter quam criminaliter se nomine dicte Comunitatis et dictorum constituen representandum et cetera, excipiendo et cetera, libellum seu libello set petitionem dandam et cetera, terminos et dilationem petendum et cetera, adprobandum et protestandum et cetera, ponendum et articulandum et cetera articulantes ad versus petitionem respondendum et cetera, confitendum seu negandum et cetera, testes infrascriptes et iura quelibet ipsius constituentes inducendum et producendum - 58 - et cetera: et contra testes adversus petitionem et totum processum opponendum et cetera: crimina et defectus quoslibet atterandum [?] et cetera: omnem contumacem persequendum et cetera: excusandum et cetera in causa seu causis concludendum, sententiam audiendum et ab omni et quolibet alio gravamine applicandum et cetera: ad transsigendum, componendum, paciessciendum, conveniendum et compromictendum et cetera; dampa, lites [?], exspensas et interesse sibi refici et referri petendum et faciendum et cetera; et ad substituendum et subrogandum et cetera: et generaliter et cetera: dante set cetera: et [?] si talia tenent que mandatum exigerent speciale et cetera promictentes et cetera et non contravenireet cetera: sub pena et ypoteca obligationis omnium et singolorum bonorum mobilium et stabilium, presentium et futurorum dicte universitatis: et volentes dicta eorum procurationem et substituctionem a beo ab omni onere satisfationis [?] relevare, promiserunt mihi notario tamquam persone ut supra stipulantis de iudicio sisti [?] et iudicato solvere dicto fideiussori pro eis in omnem casum et eventum, sub pena et ypoteca obligationis predictis. - 59 - ALLEGATO 9 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giovanni di Bartolomeo, Catalogo nuovo n. 38, Carta 27/r, data 23 febbraio 1482. Emanuele ebreo, medico - 60 - TRASCRIZIONE Die XXIII mensis februarii Actum in apotecha Johannis Ursini posita in dicto castro Fracte, iuxta stratam publicam … et bona heredum ser Nicolai et Antonii Andree et alia latera - presentibus Bernardino Nicolai gostantini et Juliano Antonii, alias ‘de la giucopecera’ de dicto castro, testibus ad hec habitis et vocatis. Balthasar Johannis Angeli de castro Montone omni meliore modo fecit, constituit, creavit atque ordinavit eius verum et legitimum procuratorem, factorem et certum numptium speciale ser Jhoannem eius filium, absentem tamquam presentem et omnes et singulas lites, questiones et controversias que et quas dictus constituens habet et habiturus est et sperat habere contra quascumque personas, Comune, corpus, collegium et universitatem, et precipue contra maestrus Emanuellus ebreo de pavia, tam in agendo quam in defendendu et corm quiscumque iudice eccellentissimo aut secundum omni Perusiae delegatus aut sub delegatus et coram venerabilis … monasteri Sancti Petri de Perusia, ad agendum, petendum et agendum et defendendum et ad substituendum unum et plures per eum in loco sui prout et ... sibi videtur et placebit …. - 61 - ALLEGATO 10 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giovanni di Bartolomeo, Catalogo nuovo n. 41, Carta 41/r, data 22 febbraio 1485. Maestro Emanuele di Angelo da Padova TRASCRIZIONE Dicta die - Actum in domo heredum Bavaglionis, po- sita in castro Fracte iuxta stra (sic) stratam publicam - 62 - et heredum Mariotti … et barbacane castri Fracte presentibus Andrea Bavaglionis et petro balestracci, testibus ad hoc instrumenta vocatis, habitis et rogatis. Magister Emmanuel agnielis hebreum de padua, habitator civitatis perusiae mag (sic) meliori modo, via, iure et forma et forma (sic) quibus mag (sic) magis melius ac validius de jure … fecit, constituit, creavit atque ordinavit eius verum et … procuratorem et certum numptium specialem ser Petrum magistri Angeli de Montone, absente tam quam presentem ad omnes … lites, questiones et causas quae et quas dictus constituens habet et habiturus est videtur et sperat contra quascumque personas, Comune, corpus, collegium et universitatem et maxime contra Baltassarre Johannis Angeli de Montone, ad agendum, petendum, defendendum , etc ... - 63 - ALLEGATO 11 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giacomo di Lorenzo Bastardello, Catalogo vecchio n. 239, Carta 25/r, data 6 marzo 1464. Abramo di Salomone - riscossione da parte di Burelli TRASCRIZIONE In nomine Dominni Amen – Anno Domini Limmesimo CCCCLXIIIJ – Indictione XII tempore domini Pii di- 64 - vina providentia Pape secundi, dies sexta mensis martii - Actum Perusia in audentia Merchantia Civitatis Perusii, sita in platea magna dicte Civitatis. Presentibus ser Lucha Augustini Porte Soli et ser Angelus Tomae Porta Eburnea, testibus ad hoc rogatis, etc. Perus Antonius ser Iacobi de Perusio Porta S. Angeli ut Procuratore et procuratorio nomine Tomassi Mey Burelli de castro Fracta Filiorum Uberti Comitaus Perusi Porta Sancti Angeli, habens ad infrascripta mandatum a dicto Tomasso ut patet dixit manu publici notari et pro quo Tomasso promisit de rato et cetera, obligando se et dictum Tomasso et eorum heredibus et bona presente et futura fecit confessus et contentus habuisse et recepisse et habuit et recepit in presentia dictorum testium et me notari infrascripti in quantitate in moneta de argento ab Abramo Salamonis de Perusia Porte Sancte Susanne ebreo libras decem denariorum debitas eidem Tomasso pro pretio XII barilium vinii seu musti venditi et traditi eidem Abramo per dictum Tomasso iam fuerunt tres annis elapsi et ultra, in tempore vendemmiae anni 1461, de cuibus libras decem fecit dicto Abramo presente, stipulante et recipiente per se et suis heredibus finem et refutationem et factum de ulterius non petendo et promisit quod de dicta quanti tate librarum X nemini ius … etcetera – quod si datum etcetera - … beneficium novarum constitutiones etcetera – iurante etcetera – ad penam etcetera quam penam etcetera – et facta confessione etcetera …. - - 65 - ALLEGATO 12 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 1, Carta 93/r, data 14 aprile 1374. Aleuccio ebreo - rescissione di un pegno da Petruccio di Romano - 66 - ALLEGATO 13 Fonte: Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 2, Carta 106/r, data 17 maggio 1375. Aleuccio di Salomone - riscossione prestito e restituzione pegno - 67 - - 68 - BIBLIOGRAFIA - 69 - FONTI Archivio comunale di Umbertide, catalogo n. 1 - Carta 70/recto, data 27 febbraio 1374. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo n. 1, Carta 45/v e 46/recto. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 2, Carta 13/v, data 8 novembre 1374. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 2, Carta 64r, data 21 febbraio 1375. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 2, Carta 119/recte e verse, data 14 luglio 1375. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Marino di Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 3, Carta 29/verso, data 27 gennaio 1389. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Nicolò di Antonio, Catalogo nuovo n. 14, Carta 11/v e 12/r, data 17 gennaio 1448. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giovanni di Bartolomeo, Catalogo nuovo n. 38, Carta 27/r, data 23 febbraio 1482. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giovanni di Bartolomeo, Catalogo nuovo n. 41, Carta 41/r, data 22 febbraio 1485. - 70 - Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giacomo di Lorenzo Bastardello, Catalogo vecchio n. 239, Carta 25/r, data 6 marzo 1464. Archivio comunale di Umbertide, Fondo notarile, Notaio Giunta Loli, Catalogo nuovo n. 1, Carta 93/r, data 14 aprile 1374. Archivio comunale di Gubbio, Fondo notarile, Notaio Benedetto di Giuliano , Protocollo sine collocazione Lettera manoscritta del Prof. Ariel Toaff, docente di Storia dell’ebraismo all’Università Bar Ilan di Tel Aviv, data 23 luglio 1993. BIBLIOGRAFIA CITATA Colorni, V., Prestito ebraico e Comuntà ebraiche nell’Italia centrale e settentrionale. Majarelli S., Nicolini U., Il Monte dei poveri di Perugia: periodo delle origini 1462-1474, a cura della Banca del Monte di credito nel 5. centenario della fondazione 1962 , Tip. Porziuncola, Assisi. Toaff A., Gli ebrei a Perugia, Arti Grafiche, Città di Castello, 1975. Toaff A., Il vino e la carne: una comunità ebraica nel medioevo, il Mulino, Bologna, 1989. Toaff A., Gli ebrei a Roma, in Storia d’Italia, Annali 11, tomo 1, Gli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1996. - 71 - BIBLIOGRAFIA CONSULTATA Bonazzi L., Storia di Perugia, Vol. I, Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1959. Castelli E., I banchi feneratizi ebraici nel mantovano: 1386-1808, Tip. industriale mantovana, Mantova, 1959. Colorni V., Judaica minora: saggi sulla storia dell’ebraismo italiano dall’antichità all’eta moderna: nuove ricerche, Giuffrè, Milano 1991. Colorni V., La comunità ebraica mantovana: appunti di storia, Mantova ebraica, 2000. Fabretti A., Sulle condizioni degli ebrei in Perugia dal secolo XIII al XVII, Torino, 1891. Luzzati M., Banchi e insediamenti ebraici nell’Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell’Età moderna, in Storia d’Italia, Annali 11, tomo 1, Gli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1996. Origo I., The World of S. Bernardino, Reprint Society, London, 1962. Toaff A., The Jews in Umbria, Vol. I-II-III, E. J. Brill, Leiden, 1994-1995. - 72 - POSTFAZIONE - 73 - Gli archivi comunali rappresentano un inestimabile “bene culturale” senza il quale non sarebbe possibile “fare” storia o interpretarla. La microstoria (la storia quotidiana, ma anche la storia locale) e la macrostoria (la storia dei grandi avvenimenti e la storia nazionale o universale) sono davvero legate e tenute insieme da quei giacimenti preziosi che sono appunto gli archivi storici delle città. La costruzione della memoria collettiva e della storia di una comunità passano necessariamente dentro le loro polverose stanze e attraverso il lavoro di scavo e di contestualizzazione di qui frequenta quelle stanze. Renato Codovini ha frequentato certamente quelle stanze e le ha frequentate assiduamente perché ci restituisce una rigorosa ricostruzione dell’ebraismo territoriale, snodato tra vita materiale, ricorrenze, specificità che confermano, alle volte integrano, la storia generale e gli studi nazionali su quei delicatissimi e complicati nodi che sono i rapporti tra cristianesimo-ebraismo e il prestito ebraico. Anzi, il lavoro svolto con acribia filologica dallo storico locale Renato Codovini, permette di legare quei due nodi che, di passaggio, ricordiamo al Lettore. In generale il prestito al consumo, in prevalenza su pegno, era esercitato - nei secoli che prende in considerazione Codovini - a seguito di concessioni e licenze ufficiali (capitoli, condotte, pacta) in edifici o botteghe, denominati casane o banchi o apothecae, gestiti da - 74 - operatori indicati come prestatori, usurai, feneratori o banchieri. Si trattava di un’articolata varietà di attività commerciali e finanziarie sulle quali si era abbattuta la condanna della Chiesa fin dal 1215 con il IV Concilio lateranense, rafforzata poi dall’elaborazione dottrinale della Summa di diritto canonico di Enrico di Susa per giungere al II Concilio di Lione del 1274 e alla bolla Exit qui seminat del 1279. Da questo apparato emerse la qualifica dell’usura come forma deviata del profitto, diversa dal profittevole cambio delle valute, svolto fino ad allora - senza alcuna distinzione - dai cosiddetti caorsini (dalla città di Cahors in Francia) cristiani, dai lombardi cristiani (prestatori italiani del centro nord), e appunto dagli ebrei. Ma con la condanna definitiva lanciata dal Concilio di Lione del 1274, nel quale si creò la tipologia degli usuraii manifesti quali stranieri alle terre in cui compaiono (“alienigenas et alios non oriundos de terris”), si fissò lo stereotipo usaraio-ebreo. O meglio, all’equazione tra Judei=alienigenae=usuraii manifesti, veniva contrapposta l’apprezzata figura del mercate-cambiavalute cristiano. L’effetto simbolico e materiale fu devastante: gli “usurai” (banchieri, feneratori, prestatori, ecc) non si sottrassero alla condanna della Chiesa che li considerava pubblici peccatori, escludendoli dai sacramenti ed esponendoli al discredito sociale. Così la perfezione della “societas cristiana” era salva; la dicotomia cristiani-ebrei diventò un fatto; lo stereotipo usaraio-ebreo si fissò, negativamente, nel- 75 - la mentalità collettiva. Eppure, come Renato Codovini mette in evidenza nel suo saggio, il banco degli ebrei era funzionale alla società cristiana. L’idea di tollerare il pubblico esercizio del prestito affidandolo agli ebrei presentava non pochi vantaggi per la società cristiana, a partire da quelli economici fono al controllo politico. Sugli ebrei si poteva fare pressione più efficacemente che sui cristiani per costringerli ad abbassare i tassi in generale, sia a fornire prestiti, gratuiti o a speciali condizioni, ai governi e alle amministrazioni locali, sia a ridurre i margini di guadagno nella vendita dei pegni non riscattati. Del resto fu la stessa Curia romana a sollecitare semi-ufficialmente gli ebrei romani, verso la fine del Duecento, ad emigrare verso le Marche e l’Umbria. Non a caso, la storia che ci racconta Codovini degli ebrei verso Fratta è figlia, appunto, di questi profondi processi sociali e compromessi politici e la rafforza dal punto di vista documentario. Va ricordato, peraltro, per la ricostruzione di una corretta storia dell’ebraismo italiano, che l’esodo romano verso l’Umbria degli ebrei fu anche causato - esattamente nel 1322 - dall’espulsione che il papa Giovanni XXII, con sede ad Avignone, decretò (accanto al rogo del Talmud che si verificò pubblicamente a Roma) nei confronti della comunità romana. Comunque, gli ebrei a Fratta portarono (e qui un’altra conferma) un valore in più. Come anche in altri territori, nel gruppo ebraico ospitato a Fratta erano presenti me- 76 - dici (lo stesso “banchiere” fungeva allo stesso tempo da medico) e, soprattutto, portò un patrimonio culturale di notevole spessore: si pensi, solo per fare qualche esempio che Renato Codovini conferma con i documenti, all’approccio legalitario e al rispetto della legge oppure alle abilità in campo agricolo e alle competenze in campo economico-finanziario. Rispetto a quest’ultimo settore, il prestito ebraico a Fratta conferma le stesse caratteristiche di quello tipico del Trecento e Quattrocento: il patto tra ebrei e città con il precisarsi delle tecniche del credito cristiano, basate sulla distinzione che la dottrina canonica e teologica, ma anche la lettura penitenziale e la legislazione ecclesiastica conducono - tra pecunia lucrosa e pecunia mortua dell’usuraius. Il tema si ricollega - e Codovini ne dà una sintetica quanto opportuna analisi - alla nascita dei Monti di Pietà. Qui la questione diventa in generale più intricata per i rapporti tra ebraismo e cristianesimo, soprattutto per l’Umbria e il territorio del perugino, compresa infatti l’antica Fratta. Tentiamo, brevemente, una chiarificazione. Il Monte di Pietà fu una creazione conseguente all’insegnamento, per oltre quaranta anni (1405-1444), di Bernardino da Siena, frate minore di “regolare osservanza” che soleva mettere al centro dei suoi infuocati interventi proprio il tema dell’usura, dentro il discorso più ampio della necessità della povertà, ma anche del dovere di nuove forme di assistenza per le masse diseredate, nonché - 77 - dell’appropriatezza di opere di beneficenza. La predicazione antiebraica dei frati minori (sull’esempio coinvolgente di Bernardino da Siena predicano Barnaba da Terni, Bernardino da Feltre, Giacomo della Marca conosciuto come Jacopo da Monteprandone) si legava, dunque, alla polemica nei confronti dell’usura, pur se inserita nel progetto di un grande apostolato di purificazione. I discepoli di Bernardino da Siena, come applicazione dell’insegnamento del maestro, fondarono appunto i Monti di Pietà, istituti alternativi al prestito ebraico. Ebbene, l’Umbria, terra del francescanesimo, fu il primo e il più fecondo campo della loro azione. Nel 1462 fu fondato a Perugia il primo Monte di Pietà (guarda caso è l’anno in cui il banchiere ebreo Elia di Dattilo residente a Fratta chiede al Papa la legalizzazione della sua attività), dopo le prediche tenutevi da Barnaba di Terni; nel 1463 venne creato a Gubbio (diocesi che interessa Fratta), nel 1464 a Orvieto, nel 1465 a Foligno e nel 1468 ad Assisi. Il rapporto tra Monti di Pietà e prestito ebraico, dopo una prima fase di coesistenza, diventò però problematico: Codovini lo dimostra allorquando cita la richiesta di Salomone di Dattilo, nel 1473, alla città di Perugia per una protezione contro gli abusi che commettevano i frati predicatori contro gli ebrei. Del resto vi era una prassi costante dei frati minori dopo la fondazione dei Monti di Pietà: nella città prescelta venivano tenute delle prediche nelle quali i frati minori imputavano, eccitando le emozioni popo- 78 - lari, all’usura ebraica l’ira divina dei tempi. Seguivano processioni propiziatorie nelle quali si raccoglievano oblazioni che permettevano, attraverso le persone benestanti, di costituire una congrega filantropica. L’insieme di queste donazioni dava luogo al primo capitale di esercizio del Monte di Pietà che, però, era limitato come quantità e destinato ad esaurirsi rapidamente, date anche le scarse garanzie di recupero. Si andava a configuarare così un conflitto tra due modi antitetici di costituire un “banco” creditizio, ebraico e cristiano, destinato però quest’ultimo a svuotarsi. Non a caso troviamo spesso la definizione di Monte di seconda, terza e quarta creazione che sta ad indicare come uno due o tre Monti creati in precedenza in una data città erano poi falliti. Allora si coglie, in tale orizzonte, l’avversione cristiana nei confronti del prestito ebraico. Naturalmente le cose sono molto più articolate e complesse della nostra semplice narrazione, che ha inteso ricostruire parzialmente la nascita dello stereotipo antiebraico, che tanto ha pesato e ancora pesa sull’immaginario collettivo. Per questo il lavoro di Renato Codovini, alieno da ogni ideologismo, deve ancor più essere apprezzato: fa parlare documenti e fonti dando una lezione di etica prima che di storia. A conferma che dalla periferica provincia italiana - dal locale - si può guardare con più disincanto ed oggettivamente il mondo. Giovanni Dei Lumi Tevet 5771/ Shevat 5771 - 79 - gennaio 2011 Le Sinagoghe in Umbria del sec. XV - 80 - - 81 - - 82 - INDICE Premessa metodologica Vita ebraica a Fratta perugina Gli ebrei a Fratta: personaggi e famiglie 7 10 Aleuccio di Salamone 10 Consiglio di Salamonetto 18 Beniamino di Aleuccio Dattilo di Salomone Elia di Dattilo 18 19 19 David di Dattilo 22 Samuele di Dattilo 24 Salomone di Dattilo Dattilo di Salomone Manuele di Salomone Manuele da Monticolo Note 5 Emanuele di Angelo (medico) Allegati 23 25 26 26 26 30 37 Bibliografia 69 Cartina Sinagoghe in Umbria 80 Postfazione - 83 - 73 Finito di stampare nel mese di gennaio 2011 dalla Digital Editor - Umbertide (PG). - 84 -