QUI - Studio Legale Magri

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QUI - Studio Legale Magri
UNIVERSITY OF BRESCIA
www.unibs.it
Università degli Studi di Brescia
10 ottobre 2014 Villa Fenaroli - Rezzato
Prof. C. Amato - Università di Brescia
1
‘Omogenitorialità : quali modelli possibili
- Aspetti comparatistici’
Prof. Cristina Amato
Università degli studi di Brescia
[email protected]
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Breve premessa: omogenitorialità fuori dall’UE
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Tutele e riconoscimenti legali per coppie omosessuali
██ Matrimonio tra persone dello stesso sesso
██ Altri tipi di unioni civili (o coabitazioni registrate)
██ Riconoscimento dei matrimoni celebrati all'estero
██ Nessun riconoscimento per le coppie di persone dello stesso sesso
Pratiche omosessuali illegali o altre restrizioni
██ Grave reato (codice penale)
██ Imprigionamento a vita (condanna all'ergastolo)
██ Pena di morte
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Il caso degli Stati Uniti d’America
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U.S.A.
Legislazione federale
• D.O.M.A. (Defence of
Marriage Act), 1996, s. 3, s. 2∗
• Disegno di legge State
Marriage Defense Act (HR),
9/1/2014 e Bill S 2024 del
24/2/2014●: limita il governo
federale a sindacare la validità
del matrimonio sulla base
della legislazione dello stato di
residenza degli sposi
Giurisprudenza federale
• Lawrence v. Texas, U.S.S.C
2003
• United States v. Windsor,
U.S. S.C., 2013:
incostituzionalità della s. 3
del DOMA per violazione
della ‘equal protection
clause’ (V Em.)
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Segue: U.S.A.
Legislazione statale
California
•
•
•
•
Massachussetts
In re Marriage Cases, Ct. Suprema
Cal., 16/6/2008: abrogazione della
l. 17/8/1977, n. 697, sul divieto dei
matrimomi omosessuali
6/11/2008: approvazione di una
proposta referendaria sull’illegalità
delle licenze matrimoniali
(Proposition 8)
Ricorso alla giurisdizione federale:
Perry v. Schwarzenegger, 2010,
appellata al IX Circ come Perry v.
Brown, infine decisa dalla Supreme
Court come Hollingsworth v. Perry,
26/6/2013: incostituzionalità della
Proposition 8
• L. 1913∗, abrogata nel 2008
• Goodridge v. Department of
Public Health, Mass. SJC 2003:
“We declare that barring an
individual from the
protections, benefits, and
obligations of civil marriage
solely because that person
would marry a person of the
same sex violates the
Massachusetts Constitution
(equal protection and due
process clause)”.
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Situazione stati al
momento della sentenza
Corte Suprema USA
6/10/2014
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Parte I
Omogenitorialità in Europa. I dati
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Coppie omosessuali/ PMA /
Adozione
Paesi europei
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Paese
Autorizzazione al matrimonio
per le coppie omosessuali
Accesso alla PMA alle coppie
omosessuali
Accesso all’adozione alle
coppie omosessuali
Belgio
SI
L. 13 febbraio 2003
SI
(l.18 maggio 2006)
Lussemburgo
SI
L. 6 luglio 2007 apre la PMA anche alle donne
single
SI
L. 18/6/2014
SI
SI
Francia
SI
L. n° 2013-404 17 maggio2013
‘ouvrant le mariage aux couples de
personnes de même sexe ‘
SI
L. 1 luglio 2005, n. 13
NO
(riservata alle coppie etero e di fatto – 2 anni
di vita comune + infertilità)
Si
L. n° 2013-404 17 maggio2013
SI
L. 26 maggio 2006/7 November 2006
apre la PMA anche alle donne single
SI
L. 1 luglio 2005, n. 13
Norvegia
SI
L. 1 gennaio 2009
SI
L. 1 gennaio 2009
SI
L. 1 gennaio 2009
Danimarca
SI
L. 15 giugno 2012
SI
Dal 2006
Si
4 Maggio 2010, Adozione congiunta
Islanda
SI
L. 27 giugno 2010
SI
L. 2 giugno 2006
SI
Dal 1996 adozione del fiiglio biologico del
partner; no adozione congiunta
Paesi Bassi
SI
L. 1 aprile 2001
SI
L. 2 marzo 1994 - apre lla PMA anche alle
donne single
SI
L. 1 aprile 2001, anche del figlio biologico di
uno dei partner
Portogallo
SI
L. 8 gennaio 2010
NO
(riservata alle coppie etero e di fatto – 2 anni di
vita comune + infertilità)
NO
Spagna
Svezia
Regno Unito
SI
SI
21 gennaio 2009, entrata in vigore il 1
Dal 2005
maggio
102009
ottobre 2014 Villa Fenaroli - Rezzato
Si Prof. C. Amato - Università di BresciaSI
SI
Dal 1995
SI
13
Finlandia
Irlanda
Repubblica Ceca
Slovenia
Germania
SI
“Act on Registered Partnerships”
n. 950/2001, in vigore dal 1° marzo
2001
Si
« Civil Partnership and Certain
Rights
and
Obligations
of
Cohabitants Act » del 2010
SI
Partenariato registrato, introdotto on
L. n. 115/2006 entrata in vigore il 1
luglio 2006.
SI
“Same-Sex Civil Partnerships Act”,
entrato in vigore l’ 8 luglio 2005
SI
16 febbraio 2001
SI
SI
SI
NO
.
Il partenariato permette la patria
potestà congiunta sui figli biologici
di uno dei partners, o l’adozione del
figlio biologico da parte dell’altro
partner. Non è possibile l’adozione
congiunta
NO
Non è possibile l’adozione congiunta,
né l’adozione del figlio biologico da
parte dell’altro partner.
NO
Non è possibile l’adozione
congiunta, né l’adozione del figlio
biologico da parte dell’altro partner.
Il partenariato permette la patria
potestà congiunta sui figli biologici
di uno dei partners, o l’adozione del
figlio biologico da parte dell’altro
partner. Non è possibile l’adozione
congiunta
NO
Il partenariato permette la patria
(riservata alle coppie etero e di fatto – restrizioni per le potestà congiunta sui figli biologici
coppie etero di fatto)
di uno dei partners, o
l’adozione del figlio biologico da
parte dell’altro partner. Non è
possibile l’adozione congiunta
Austria
SI
Austrian Registered Partnership Act, 1
gennaio 2010
SI
SI
Svizzera
SI
L. 18 giugno 2004
NO
SI
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Paese
Nessun riconoscimento
per le coppie
omosessuali
Accesso alla PMA alle
coppie omosessuali
Accesso all’adozione
alle coppie
omosessuali
Italia
√
NO
NO
Grecia
√
NO
NO
NO
NO
Estonia
√
Romania
√
NO
NO
Slovacchia
√
NO
NO
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Paesi
MATRIMONI OMOSESSUALI
ILLEGALI
Accesso alla PMA alle
coppie omosessuali
Accesso all’adozione
alle coppie
omosessuali
Lettonia
√
NO
NO
Lituania
√
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Polonia
.√
Ungheria
√
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Coppie omosessuali/ PMA / Adozione
Paesi europei: Alcune note critiche
PMA
Filiazione e adozione
•
In tutti i paesi considerati le
questioni del matrimonio omo e
accesso alla PMA sono
indipendenti . Alcuni paesi
riconoscono il matrimonio omo ma
non l’accesso alla PMA (Portogallo);
altri rifiutano il matrimonio (solo
partenariato) ma autorizzano la
PMA (Finlandia, Svizzera)
•
Il diritto di accesso alla PMA viene
disciplinato nelle leggi di bioetica
In tutti i paesi in cui è ammesso,
l’accesso alla PMA include anche le
donne single
•
• Tranne il caso del PORTOGALLO,
nei paesi che riconoscono il
MATRIMONIO alle coppie
omosessuali si riconosce
l’adozione, spesso con la stessa
legge (v. Spagna e Paesi Bassi)
• I paesi che autorizzano le unioni
civili hanno situazioni variegate;
alcuni NON riconoscono
l’adozione (Rep. Ceca, Irlanda),
alcuni solo l’adozione del figlio
biologico del partner (Germania,
Finlandia, Slovenia).
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La posizione della Corte EDU
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Schalk and Kopf c. Austria
22 novembre 2010, 30141/04
• Il caso
• Violazione dell’art. 12 CEDU?
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(Segue): Schalk and Kopf c. Austria
22 novembre 2010, 30141/04
• Violazione dell’art. 12
CEDU (diritto di fondare
una famiglia per le coppie
omo)?
• Violazione dell’art. 8
CEDU (tutela della vita
privata e familiare)?
• Violazione dell’art. 14
CEDU (divieto di ogni
discriminazione)?
• No: nessun orientamento
europeo condiviso sul
diritto di contrarre
matrimonio
• La relazione affettiva
omosessuale rientra nella
sfera familiare (non solo
privata)
• Obbligo degli stati di
tutelare le unioni omo
senza discriminazione
alcuna
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Segue: orientamenti dell’UE
• Art. 9 Carta di Nizza: nessun riferimento all’identità
sessuale dei nubendi nella tutela del matrimonio: ‘The right
to marry and the right to found a family shall be
guaranteed in accordance with the national laws governing
the exercise of these rights’
• 13 marzo 2012 risoluzione Parlamento Europeo: contro le
definizioni ‘restrittive’ di famiglia
• CGEU (Tadau Maruko v. Versorgungsanstalt derDeutschen
Buhnen, C-276/06): equiparazione dell’unione omosessuale
al matrimonio lasciata alla discrezionalità degli stati membri
• Corte EDU : proporzionalità tra mezzo (discriminazione) e
fine (tutela della famiglia tradizionale)∗
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Segue: Schalk and Kopf c. Austria
22 novembre 2010, 30141/04
• No interesse ad agire della coppia poiché in
Austria sussiste dal 2010 l’unione registrata
anche di coppie omosessuali
• Nessuna discriminazione nella vita familiare
anche se permangono differenze tra unioni
civili e matrimonio: nessun diritto al
matrimonio
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Ulteriori interventi della
Corte EDU
- OLIARI and A. against Italy and Gian
Mario FELICETTI and others v. Italy,
2012
- Orlandi and Others v Italy, 2012
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(segue):
Corte EDU
• V. Gas and N. Dubois v. France, 2012
• Hämäläinen v. Finland, 2014
• Corte cost. it. 18/06/2014, n. 170
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PARTE II:
Quali modelli?
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I. Nessun intervento legislativo
• Ruolo leader della giurisprudenza
• Prevalenza dell’autonomia negoziale (accordi
di convivenza)
• Frammentarietà dei diritti/doveri
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II. Interventi legislativi per le unioni civili
(prevalentemente) etero (unione civile ‘leggera’),
registrate e non registrate
• Prevale il paradigma del contratto: accordi di
convivenza che non modificano lo stato civile
• Si rafforza l’istituto matrimoniale
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III. Interventi legislativi per le sole unioni civili
omosessuali registrate (unione civile ‘forte’, modello
scandinavo)
• Effetti giuridici assimilabili al matrimonio.
Principali differenze: requisiti di registrazione,
filiazione, scioglimento, ampiezza dei doveri
personali
• Soddisfano meglio l’esigenza di parità di
trattamento rispetto alle coppie etero
• Elenco significativo dei paesi: non più
eccezione
• Prevale il paradigma dello status
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IV. Assimilazione perfetta matrimonio/unione
civile (soprattutto omo)
• Limiti ai requisiti per il matrimonio∗
• Soddisfano appieno l’esigenza di parità di
trattamento rispetto alle coppie etero
• All’esigenza di procreazione si affiancano in
piena assimilazione altre esigenze (emotive,
sessuali, assistenziali).
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Grazie per l’attenzione
C. Amato
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