Materiali ACCREDIA Corso CSI 27 maggio 2010
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Materiali ACCREDIA Corso CSI 27 maggio 2010
Milano 27 maggio 2010 Roma 30 giugno 2010 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER I CSI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO Alberto Musa – Direttore Dip. Francesco Santini – Coordinatore settore Food ed Ispettore ACCREDIA Silvia Tramontin - Ispettore ACCREDIA L’attuale significato dell’accreditamento - Il regolamento 765/2008 e l’accreditamento - Gli attuali regolamenti comunitari sui prodotti alimentari - Relazione tra i controlli ufficiali e l’attività di vigilanza sui prodotti alimentari Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento REGOLAMENTO CE Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, è stato pubblicato in GU il 13.08.2008. Si applica dal 1 gennaio 2010. Fa parte di un “pacchetto” (Revisione del nuovo approccio) insieme a: - Decisione 768: quadro comune per la commercializzazione dei prodotti; - Regolamento 764: applicazione di regole tecniche nazionali a prodotti commercializzati in altri Stati membri. Obiettivi Agevolare la libera circolazione dei prodotti nell’UE attraverso un rafforzamento del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e della vigilanza del mercato. Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento Stabilisce un quadro complesso di regole e principi in materia di: Accreditamento Vigilanza del mercato Controlli provenienti da paesi terzi Marcatura CE Integrare e rafforzare le disposizioni vigenti Capitolo Page 4 REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato ) Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento REGOLAMENTO CE 765/08 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II ACCREDITAMENTO CAPO III QUADRO COMUNITARIO IN MATERIA DI VIGILANZA DEL MERCATO E CONTROLLI SUI PRODOTTI CHE ENTRANO NEL MERCATO COMUNITARIO CAPO IV CAPO V CAPO VI MARCATURA CE FINANZIAMENTO COMUNITARIO DISPOSIZIONI FINALI Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO Valutazione della conformità “Procedura atta a dimostrare che le prescrizioni specifiche relative ad un prodotto, processo, servizio, sistema, persona od organismo sono state rispettate”. Vigilanza del mercato “Insieme delle svolte e provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria di armonizzazione o non pregiudicano la protezione della salute, della sicurezza, o altri aspetti di pubblico interesse”. La vigilanza è affidata a strutture statali, compete agli Stati membri, è uno strumento complementare al sistema di valutazione della conformità operante sotto accreditamento, necessario per garantire che prodotti non conformi vengano individuati per proteggere gli utilizzatori/consumatori. L’attività di accreditamento può essere svolta da organismi non pubblici. Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO Più ampia definizione dell’accreditamento: “Attestazione, da parte di un organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, segnatamente quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”. Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento ORGANISMO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO Organismo Nazionale di accreditamento Unico Ente di accreditamento riconosciuto dallo Stato “L’unico organismo che, in un Stato Membro, è stato designato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento”. Organismo di valutazione della conformità Un Organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni Principio di non competizione Gli Organismi nazionali di accreditamento non sono in concorrenza con gli Organismi di valutazione della conformità … e … non sono in concorrenza con altri Organismi nazionali di accreditamento. Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento ORGANISMO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO Membership EA dell’Ente di accreditamento L’Organismo nazionale di accreditamento è membro dell’Organismo riconosciuto ai sensi dell’Art. 14 (EA – General Guidelines for the cooperation with EC del 1° aprile 2009) e deve soddisfare le prescrizioni del Regolamento (art. 8): indipendenza, obiettività, imparzialità, competenza, distinzione dei ruoli, riservatezza, definizione e documentazione di schemi di accreditamento e procedure, verifiche degli organismi accreditati, pubblicazione di resoconti … Presunzione di conformità Gli Stati Membri si assicurano che gli Organismi di Accreditamento siano sottoposti alla valutazione inter pares di EA con riferimento ai requisiti del Regolamento e delle norme armonizzate citate nello stesso. La Commissione e gli Stati Membri verificano il buon funzionamento del sistema. Se un O.A. supera la V.I.P., gli S.M. sono tenuti a riconoscere l’equivalenza dei servizi prestati (es. certificazioni emesse sotto accreditamento). Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento ORGANISMO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO Il processo della valutazione inter pares funziona come meccanismo di garanzia del sistema di accreditamento prospettato dal nuovo Regolamento, dal momento che, reggendosi su regole vincolanti, assicura e accresce la fiducia reciproca tra gli Stati membri in termini di: equivalenza del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità; accettazione generale dei certificati di accreditamento e delle valutazioni di conformità effettuate dagli organismi accreditati. Il principio del riconoscimento reciproco ne esce rafforzato. Il nuovo sistema normativo in materia di accreditamento ORGANISMO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO L’attività di accreditamento dovrebbe coprire tutte le attività di valutazione della conformità, sia nel volontario che nel cogente. Per quanto attiene al settore cogente, oltre alle direttive del nuovo approccio, vanno considerate le verifiche nel settore ambientale (EMAS, ECOLABEL) e nel settore agro-alimentare (biologico, IGP, DOP, …). L’Unione Europea attribuisce un ruolo fondamentale alle certificazioni accreditate, sia per favorire la circolazione delle merci tra gli Stati Membri che per garantire la tutela di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori e dell’ambiente. Nei settori regolamentati, tuttavia, il ricorso all’accreditamento non è obbligatorio per gli Stati membri (art. 5. c. 2). Art. 19 …..Qualora gli operatori economici presentino rapporti di prova o certificati di conformità rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di tali rapporti o certificati …….. L‘Ente Italiano di accreditamento Percorso SINAL 1988 – SINCERT 1991 – ACCREDIA 2009 Il nuovo Ente nazionale di accreditamento nasce dalla fusione di SINAL (accreditamento Laboratori di prova) e SINCERT (accreditamento Organismi di certificazione e ispezione) per dare compiuta e sollecita attuazione al Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, in applicazione dal 1°° gennaio 2010. 13 marzo: approvazione dello Statuto (Consigli Direttivi) 3 aprile: delibera della fusione (Assemblee) 5 giugno: sottoscrizione dell’atto di fusione 15 luglio: iscrizione nel registro delle persone giuridiche 22 dicembre: designazione del Governo 20 09 Di ce m br e 22 Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell’Interno delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare delle Infrastrutture e dei trasporti del Lavoro e delle politiche sociali della Salute dell’Istruzione dell’università e della ricerca della Difesa DECRETA 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Legge, Art. 2 (Designazione) ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, codice fiscale 10566361001, è designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento. L‘Ente Italiano di accreditamento Compagine Sociale ACCREDIA riunisce tra i suoi associati i principali soggetti istituzionali, scientifici e tecnici, economici e sociali aventi interesse nelle attività di accreditamento e certificazione: 55 Soci, tra cui 7 Ministeri, altre Pubbliche Amministrazioni Nazionali, Enti di ricerca, tutte le principali Organizzazioni imprenditoriali, le Associazioni dei soggetti accreditati, i 2 Enti di Normazione nazionali e numerose Associazioni di servizi di consulenza, consumatori ed importanti imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità. 1 dicembre 2009 L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)- e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) entrano in ACCREDIA come Soci promotori. L‘Ente Italiano di accreditamento Operatività ACCREDIA opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, individuato dai decreti come Autorità Nazionale per le attività di accreditamento in Italia e punto di contatto con la Commissione. L'Ente Unico lavorerà di concerto con tutti gli altri Ministeri e Pubbliche Amministrazioni interessati all'accreditamento, garantendone la piena partecipazione nei propri Organi. Operatività Dip.Lab. di prova Dip. Lab. di prova per la sicurezza degli alimenti Laboratori di prova Laboratori di prova Dip.Certificazione ed Ispezione OdC di sistemi OdC di prodotti 9001 SGQ ….. Reg. 834/07 Global GAP.. OdC del personale 19011auditor ….. OdC di ispezione Validazione di progetti…. Dip. Lab. di taratura Centri di taratura L‘ Ente Italiano di accreditamento RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE ACCREDIA è full member di EA - European cooperation for accreditation riconosciuta dalla Commissione Europea come infrastruttura europea di accreditamento ai sensi del Regolamento 765 (EA General Assembly 27-28 maggio 2009). L’EA MLA Council (29 maggio 2009) ha anche deliberato che in capo ad ACCREDIA si trasferisca lo status di firmatario degli accordi EA MLA (per gli schemi SGQ, SGA, PRS, PRD, ISP e TL). Gli Accordi EA MLA consentono alle valutazioni di conformità rilasciate dagli Organismi accreditati dagli Enti firmatari, di essere riconosciute in tutti i principali mercati mondiali IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI ACCREDITAMENTO E IL MUTUO RICONOSCIMENTO ILAC IAF International Laboratory Accreditation Cooperation International Accreditation Forum EA European Cooperation for Accreditation COFRAC Francia UKAS United Kingdom ACCREDIA Italia •Accordo di Mutuo Riconoscimento (MLA):31 Enti di Accreditamento europei •Accordo Bilaterale con 9 Membri extra europei ……….. Il nuovo Ente nazionale di accreditamento SETTORI REGOLAMENTATI FOOD - BIO Regolamento (CE) n. 2092/1991 …gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011. Regolamento (CE) n. 834/2007 Produzioni biologiche …l’organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti. MIPAAF: “Dal 1 gennaio 2009 gli Organismi di certificazione per l’agricoltura biologica che non hanno provveduto ad effettuare l’accreditamento non possono procedere a rilasciare certificazioni”. 12 OdC ACCREDIA LS-11 “Elenco degli Organismi di certificazione accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 45011 ed. 1999 per il rilascio di certificazioni di prodotto ai sensi del regolamento (CE) 834/2007” Il nuovo Ente nazionale di accreditamento SETTORI REGOLAMENTATI FOOD – IGP, DOP Regolamento (CE) n. 2082/1992 (IGP DOP) Per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011. Regolamento (CE) n. 510/2006 Indicazioni geografiche e denominazioni di origine Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1 maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse. Il nuovo Ente nazionale di accreditamento SETTORI REGOLAMENTATI FOOD - STG Regolamento (CE) n. 2081/1992 (STG) Per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011. Regolamento (CE) n. 509/2006 Specialità tradizionali garantite Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1 maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse. Il nuovo Ente nazionale di accreditamento SETTORI REGOLAMENTATI FOOD – IGT, DOC, DOCG Regolamento (CE) n. 479/2008 Organizzazione comune del mercato vitivinicolo Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1°° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida. DOP – IGP – STG – IGT – DOC – DOCG - … In tutti questi ambiti, le funzioni di controllo delle Autorità competenti (Ministero e Regioni) risulteranno rafforzate dalla sinergia con il sistema volontario a cui l’accreditamento fa capo, che consiste nell’accertamento tecnico iniziale delle caratteristiche dell’organismo di certificazione e nella verifica costante nel tempo tramite sorveglianza. I principi base della certificazione - Imparzialità, competenza, trasparenza, riservatezza; L’obiettivo principale della certificazione è di infondere fiducia, a tutte le parti coinvolte, che un sistema di gestione soddisfi i requisiti specificati. Il valore della certificazione è il grado di fiducia e credibilità, pubblicamente riconosciuto, che deriva da una valutazione imparziale e competente, effettuata da una terza parte. (vedi Art. 19 reg. 765/08) UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 I principi necessari per infondere fiducia comprendono: - imparzialità; - competenza; - responsabilità; - trasparenza; - riservatezza; e - rapida ed efficace risposta ai reclami. Il rispetto dei principi costituisce la base per i requisiti di prestazione e per i requisiti descrittivi, e dovrebbero essere applicati come guida per le decisioni che possono rendersi necessarie in caso di situazioni impreviste. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 IMPARZIALITA’ Definizione Imparzialità: Presenza reale e percepita di obiettività. Nota 1 Obiettività significa che non esistono conflitti di interesse o che questi sono stati risolti in modo da non influenzare negativamente le conseguenti attività dell’organismo di certificazione. Nota 2 Altri termini utili per trasmettere il concetto d’imparzialità sono: obiettività, indipendenza, assenza di conflitto di interessi, assenza di preconcetti, assenza di pregiudizi, neutralità, onestà, apertura mentale, equità, distacco, equilibrio. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 Imparzialità Per un organismo di certificazione è necessario essere imparziale ed essere percepito come tale per rilasciare una certificazione che trasmetta fiducia. È un fatto notorio che la fonte di reddito per un organismo di certificazione è il proprio cliente, il quale paga per la certificazione e che questo fatto costituisce una potenziale minaccia all’imparzialità. È essenziale, per ottenere e mantenere fiducia, che le decisioni di un organismo di certificazione siano basate su evidenze oggettive di conformità (o non conformità), ottenute dall’organismo stesso, e che le sue decisioni non siano influenzate da altri interessi o da altre parti in causa. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 Minacce all’imparzialità a) Minacce derivanti da interessi propri: minacce che provengono da una persona o organismo che agisce nel suo proprio interesse. Una preoccupazione legata alla certificazione, quale minaccia all’imparzialità, è costituita dall’interesse proprio di natura finanziaria; b) Minacce derivanti da auto-valutazione: minacce che provengono da una persona o organismo che riesamina il proprio lavoro. Effettuare audit di sistemi di gestione di un cliente, al quale l’organismo di certificazione ha fornito prestazioni di consulenza relative ai sistemi di gestione, dovrebbe essere considerata una minaccia di auto-valutazione; c) Minacce derivanti da familiarità (o da fiducia): minacce che provengono da una persona o organismo che ha troppa familiarità o fa troppo affidamento, su un'altra persona invece di cercare l’evidenza dell’audit; d) Minacce derivanti da intimidazioni: minacce che provengono da una persona o da un organismo che ha la percezione di essere oggetto di coercizione, aperta o nascosta, come la minaccia di essere sostituito o denunciato ad un superiore. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 CONFLITTI DI INTERESSE E MINACCE ALL’IMPARZIALITA’ Nota Una relazione che minaccia l’imparzialità di un organismo di certificazione può derivare da fattori quali la proprietà, la governance, la direzione, il personale, le risorse condivise, le risorse finanziarie, i contratti, il marketing ed il pagamento di commissioni di vendita o altri incentivi all’individuazione di nuovi clienti, ecc. Nel caso in cui una relazione costituisca una minaccia inaccettabile all’imparzialità (come quando una filiale interamente di proprietà dell’organismo di certificazione richiede la certificazione all’organismo stesso) la certificazione non deve essere rilasciata. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 CONFLITTI DI INTERESSE E MINACCE ALL’IMPARZIALITA’ L’organismo di certificazione e ogni altra parte dello stesso soggetto giuridico, non devono offrire o fornire prestazioni di consulenza relative ai sistemi di gestione. Ciò si applica ugualmente a quella parte di una entità governativa identificata come organismo di certificazione. offrire o fornire servizi di audit interni ai propri clienti certificati. L’organismo di certificazione non deve certificare un sistema di gestione, per il quale ha fornito servizi di audit interni, prima di due anni dalla conclusione degli audit stessi. certificare un altro organismo di certificazione per le sue attività di certificazione di sistemi di gestione. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 CONFLITTI DI INTERESSE E MINACCE ALL’IMPARZIALITA’ L’organismo di certificazione non deve certificare il sistema di gestione di un cliente che ha ricevuto prestazioni di consulenza per il sistema di gestione o per gli audit interni, qualora la relazione fra l’organizzazione di consulenza e l’organismo di certificazione costituisca una minaccia inaccettabile all’imparzialità dell’organismo di certificazione stesso. Nota 1 Uno dei modi per ridurre la minaccia all’imparzialità ad un livello accettabile, consiste nel lasciar passare un periodo minimo di due anni dalla fine della consulenza relativa al sistema di gestione. affidare all’esterno attività di audit ad un’organizzazione di consulenza in materia di sistemi di gestione, poiché questo fatto costituisce una minaccia inaccettabile all’imparzialità dell’organismo di certificazione. Questo fatto non si applica alle persone singole con contratto come auditor UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 CONFLITTI DI INTERESSE E MINACCE ALL’IMPARZIALITA’ L’organismo di certificazione deve identificare, analizzare e documentare i possibili conflitti di interessi derivanti dalle attività di certificazione, inclusi i conflitti che possono nascere dalle proprie relazioni. Mantenere relazioni non rappresenta necessariamente un conflitto di interessi per un organismo di certificazione. Tuttavia, se qualche relazione crea minacce all’imparzialità, l’organismo di certificazione deve documentare, ed essere capace di dimostrare, come elimina o minimizza tali minacce. Queste informazioni devono essere rese disponibili al Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità. La dimostrazione deve riguardare tutte le potenziali fonti di conflitto di interessi identificate, sia che provengano dall’interno dell’organismo di certificazione, sia dalle attività di altre persone, organismi o organizzazioni. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 CONFLITTI DI INTERESSE E MINACCE ALL’IMPARZIALITA’ Per garantire che non vi sia conflitto di interessi, il personale che ha svolto attività di consulenza sul sistema di gestione, compreso quello che opera a livello direzionale, non deve essere impiegato dall’organismo di certificazione, in audit o in altre attività di certificazione, se è stato coinvolto in attività di consulenza sullo stesso sistema di gestione, nei confronti del cliente in questione, nei due anni successivi alla fine della prestazione di consulenza. L’organismo di certificazione deve adottare misure per rispondere a qualsiasi minaccia alla propria imparzialità derivante dalle azioni di altre persone, organismi o organizzazioni. Tutto il personale dell’organismo di certificazione, sia interno che esterno, o i comitati, che potrebbero avere influenza sulle attività di certificazione, devono agire in modo imparziale e non devono permettere che pressioni commerciali, finanziarie o di altra natura, ne compromettano l’imparzialità. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 CONFLITTI DI INTERESSE E MINACCE ALL’IMPARZIALITA’ Gli organismi di certificazione devono richiedere al proprio personale, interno ed esterno, di segnalare ogni situazione a loro nota che possa costituire, per loro stessi o per l’organismo di certificazione, un conflitto di interessi. Gli organismi di certificazione devono utilizzare queste informazioni come elementi in ingresso per identificare minacce all’imparzialità derivanti dalle attività di tale personale o dalle organizzazioni che li impiegano e non devono utilizzare tale personale, sia interno che esterno, a meno che possano dimostrare che non vi sia alcun conflitto di interessi. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 CONFLITTI DI INTERESSE E MINACCE ALL’IMPARZIALITA’ Analisi del rischio L’organismo di certificazione deve essere in grado di dimostrare che ha valutato i rischi derivanti dalle proprie attività di certificazione ed ha preso misure opportune (per esempio assicurazione o riserve) per coprire le responsabiltà che derivano dalle proprie operazioni in ciascuno dei campi di attività e delle aree geografiche in cui opera. L’organismo di certificazione deve valutare la propria situazione finanziaria e le proprie fonti di reddito e dimostrare al Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità, sia inizialmente che nel seguito, che le pressioni commerciali, finanziarie o di altra natura, non ne compromettano l’imparzialità. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 CONFLITTI DI INTERESSE E MINACCE ALL’IMPARZIALITA’ Analisi del rischio Certification bodies shall demonstrate how they manage their certification business and any other activities so as to eliminate actual conflict of interest and minimize any identified risk to impartiality. The demonstration shall cover all potential sources of conflict of interest, whether they arise from within the certification body or from the activities of related bodies. IAF GD 5:2006 - IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996 General Requirements for Bodies operating Product Certification Systems L’indipendenza, l’imparzialità e la competenza (adeguatezza delle risorse) dell’Organismo di certificazione devono essere gestite e assicurate da un organo (es. comitato) sufficientemente rappresentativo delle Parti aventi interesse alle attività di certificazione svolte dall’Organismo stesso. COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ La composizione e le regole di funzionamento di tale comitato devono assicurare la continua adeguatezza ed il costante equilibrio delle rappresentanze. RG-01 rev. 00 GESTIONE DELL’IMPARZIALITA’ L’organismo di certificazione deve dimostrare l’impegno dell’alta direzione all’imparzialità nelle attività di certificazione dei sistemi di gestione. dichiarazione, pubblica ed accessibile, in cui l’organismo stesso riconosce l’importanza dell’imparzialità nello svolgimento delle proprie attività di certificazione dei sistemi di gestione, gestisce i conflitti di interesse e garantisce l’obiettività delle proprie attività di certificazione dei sistemi di gestione. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 Competenza Per rilasciare una certificazione che trasmetta fiducia è necessaria la competenza del personale, supportata dal sistema di gestione dell’organismo di certificazione. La competenza è la capacità dimostrata di applicare conoscenze ed abilità. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 Responsabilità L’organizzazione cliente, e non l’organismo di certificazione, ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione. L’organismo di certificazione ha la responsabilità di valutare evidenze oggettive sufficienti su cui fondare la decisione di certificazione. Sulla base delle conclusioni dell’audit, l’organismo prende la decisione di rilasciare la certificazione, se vi è sufficiente evidenza di conformità, o di non rilasciarla, se non sussiste tale evidenza. Nota Ogni audit è basato sul campionamento di un sistema di gestione di un’organizzazione e, quindi, non costituisce una garanzia del 100% di conformità ai requisiti. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 Trasparenza Un organismo di certificazione è tenuto ad assicurare accesso pubblico o a divulgare, appropriate e tempestive informazioni circa i suoi processi di audit e di certificazione, e sullo stato della certificazione (per esempio il rilascio, l’estensione, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione, la riduzione del campo di applicazione o la revoca della certificazione) di tutte le organizzazioni, al fine di accrescere la fiducia circa l’integrità e la credibilità della certificazione stessa. La trasparenza è un principio base per consentire l’accesso, o per divulgare, informazioni appropriate. Per accrescere o mantenere la fiducia nella certificazione, un organismo di certificazione dovrebbe consentire l’accesso nei modi appropriati, o divulgare, a specifiche parti interessate, informazioni non riservate relative alla conclusione di audit particolari (per esempio audit in risposta a reclami). UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 Riservatezza Per ottenere l’accesso privilegiato alle informazioni che sono necessarie all’organismo di certificazione per valutare adeguatamente la conformità ai requisiti per la certificazione, è essenziale che un organismo mantenga riservata ogni informazione di proprietà del cliente. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 Rapida ed efficace risposta ai reclami Le parti che fanno affidamento sulla certificazione si attendono che i reclami siano esaminati e, qualora si dimostri che questi sono fondati, dovrebbero avere fiducia che essi siano trattati in modo appropriato e siano fatti ragionevoli sforzi per risolverli. La rapida ed efficace risposta ai reclami costituisce un mezzo importante di protezione dell’organismo di certificazione, dei suoi clienti e degli altri utilizzatori della certificazione contro errori, omissioni o comportamenti irrazionali. La fiducia nelle attività di certificazione è salvaguardata quando i reclami sono trattati in modo appropriato. Nota Per dimostrare integrità e credibilità nei confronti degli utilizzatori della certificazione, è necessario un adeguato bilanciamento fra i principi di trasparenza e riservatezza, compresa la rapida ed efficace risposta ai reclami. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 Il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità - Composizione, mandato, compiti, autorità, competenza e responsabilità dei membri del CSI COMITATO PER L’IMPARZIALITÀ La struttura dell’organismo di certificazione deve salvaguardare l’imparzialità delle attività dell’organismo stesso e deve prevedere un COMITATO per: a) affiancare l’organismo nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie attività di certificazione; b) contrastare ogni tendenza, da parte dell’organismo di certificazione, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione; c) fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico; d) condurre un riesame, almeno una volta all’anno, circa l’imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali dell’organismo di certificazione. Altri compiti o attività possono essere affidati al comitato, purché tali compiti o attività addizionali non ne compromettano il ruolo essenziale di garantire l’imparzialità. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 ORGANIZZAZIONE e) avere una struttura documentata che salvaguardi l'imparzialità, comprese le prescrizioni rivolte ad assicurare l’imparzialità delle attività dell'organismo di certificazione; tale struttura deve consentire la partecipazione di tutte le parti significativamente coinvolte in modo specifico nelle politiche e nei principi riguardanti il contenuto e il funzionamento del sistema di certificazione; f) garantire che ogni decisione circa la certificazione sia presa da una persona o da più persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; g) avere diritti e responsabilità relativi alle proprie attività di certificazione; h) prendere disposizioni adeguate per coprire le responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni e/o attività; i) avere stabilità finanziaria e risorse adeguate per il funzionamento del sistema di certificazione; UNI CEI EN 45011: 1999 G.4.2.13 “This structure shall be formally established at the highest level within the organization either in the documentation that establishes the certification body’s legal status or by some other means that prevents it being changed in a manner that compromises the safeguarding of impartiality. Any change in this structure should take into account advice from the committee, or equivalent, referred to in clause 4.2.e). This committee, or equivalent, shall a) assist in developing the policies relating to impartiality of its certification activities b) counteract any tendency on the part of the owners of a certification body to allow commercial or other considerations to prevent the consistent objective provision of certification activities. c) advise on matters affecting confidence in certification, including openness and public perception.” IAF GD 5:2006 COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ La composizione, il mandato, i compiti, l’autorità, la competenza dei membri e le responsabilità di tale comitato, devono essere formalmente documentati, e autorizzati da parte dell’alta direzione dell’organismo di certificazione, per garantire: a) l’equilibrio degli interessi rappresentati in modo che nessun singolo interesse sia predominante (il personale interno o esterno dell’organismo di certificazione si considera come un singolo interesse e non deve predominare); b) l’accesso a tutte le informazioni necessarie per consentire al comitato di svolgere le proprie funzioni c) il diritto del comitato di intraprendere azioni indipendenti (per esempio, informando le autorità, gli organismi di accreditamento, le parti interessate) qualora l’alta direzione dell’organismo di certificazione non tenga conto del suo suggerimento (nel rispetto dei requisiti di riservatezza) UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ Sebbene tale comitato non possa rappresentare ogni interesse, un organismo di certificazione dovrebbe identificare e sollecitare la partecipazione degli interessi principali. Tali interessi possono comprendere: i clienti dell’organismo di certificazione, i clienti delle organizzazioni i cui sistemi di gestione sono certificati, i rappresentanti delle associazioni industriali e del commercio, i rappresentanti di organismi governativi di controllo o di altre entità governative, i rappresentanti di organizzazioni non-governative, comprese le organizzazioni dei consumatori. UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 COMITATO PER L’IMPARZIALITÀ Per le certificazioni di prodotti, le parti rappresentate nel comitato devono comprendere almeno una rappresentanza per le seguenti categorie generali: produttori di beni e fornitori servizi (es. associazioni industriali, dell’agricoltura, del commercio, del terziario) operanti nei settori coperti dalle attività dell’Organismo o in settori ad essi affini; committenti, utilizzatori o utenti/consumatori dei prodotti/servizi coperti dalle certificazioni rilasciate dall’Organismo (es. ancora associazioni di produttori come sopra e associazioni di consumatori); Autorità di regolazione competenti nei settori di attività dell’Organismo. Ove possibile, è auspicabile che suddetta composizione venga integrata con la partecipazione di esponenti degli Enti di normazione, di Enti di studio e ricerca (es. università) e degli Ordini professionali. RG-01 rev. 00 COMITATO PER L’IMPARZIALITÀ Composizione La composizione del Comitato per l’Imparzialità deve comprendere, al momento della decisione, le rappresentanze prescritte con le presenze previste nel Regolamento e/o nelle procedure dell'OdC. Tale documentazione deve fornire evidenza delle azioni intese a garantire l'adeguatezza nel tempo della presenza di dette rappresentanze. La conformità a tali requisiti è puntualmente verificata dagli Ispettori ACCREDIA, attraverso l'esame dei relativi verbali di riunione che devono essere redatti secondo un formato predefinito dall’OdC. RG-01 rev. 00 COMITATO PER L’IMPARZIALITÀ Gli amministratori dell’Organismo devono assicurare che il comitato per l’imparzialità abbia la possibilità di supervisionare il funzionamento dell’Organismo, incluso il monitoraggio sugli aspetti finanziari, con particolare riferimento agli aspetti di imparzialità. sensibilizzare i membri del comitato per l’imparzialità affinché siano consapevoli dell’importanza del proprio ruolo rispetto alla terzietà, indipendenza, competenza e conformità complessiva di funzionamento dell’Organismo di certificazione. RG-01 rev. 00 COMITATO PER L’IMPARZIALITÀ L’organizzazione ed il funzionamento di tale comitato devono essere regolate da apposite procedure (Regolamenti) che definiscano le modalità adottate dal comitato stesso per procedere alla verifica periodica: - dell’analisi dei rischi elaborata dall’Organismo; - che pressioni commerciali, finanziarie o di altra natura non compromettano l’imparzialità - nonché alla verifica, almeno annuale, dell’imparzialità complessiva dell’Organismo, in relazione alle attività di audit, delibera della certificazione, processi decisionali, ecc. RG-01 rev. 00 COMITATO PER L’IMPARZIALITÀ Regole di funzionamento Il Comitato per l’imparzialità, così come le funzioni di delibera delle certificazioni, devono operare secondo opportuni regolamenti e/o procedure documentate che definiscano ruoli, compiti e responsabilità. Per il Comitato per l’imparzialità, vanno definite le modalità di campionamento e di verifica sull’imparzialità e sull’adeguatezza delle attività della struttura dell’Organismo. Il Comitato per l’imparzialità deve riunirsi con una frequenza congruente con l’entità delle attività svolte e con il numero delle certificazioni gestite. Adeguate registrazioni devono essere mantenute, sia in relazione alla documentazione utilizzata per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni, sia in relazione alla documentazione delle decisioni assunte. RG-01 rev. 00 Il processo di certificazione Le fasi principali del processo di certificazione e prove e rischi associati Le fasi principali del processo di certificazione 1 - DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE 2 - PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE 3 - VALUTAZIONE 4 - RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE 5 - DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE 6 - SORVEGLIANZA 7 - RINNOVO DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE L'OdC deve specificare le condizioni per il rilascio, il mantenimento e l'estensione della certificazione e le condizioni secondo cui le stesse certificazioni possono essere sospese o ritirate, parzialmente o globalmente. L'OdC deve avere procedure per: a) rilasciare, mantenere, revocare e, se necessario, sospendere la certificazione; b) estendere o ridurre il campo di applicazione della certificazione; c) eseguire valutazioni supplementari nel caso di modifiche che influenzano significativamente la progettazione o le specifiche del prodotto, o di variazioni delle norme di ri-ferimento per la conformità del prodotto, o di modifiche dell'assetto proprietario o direzionale del fornitore, oppure nel caso che ogni altra informazione indichi che il prodotto non è più conforme alle prescrizioni del sistema di certificazione UNI CEI EN 45011:1999 DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE L'OdC deve fornire al richiedente una descrizione aggiornata e dettagliata delle procedure di valutazione e di certificazione riguardanti ciascuno schema di certificazione e i documenti contenenti i requisiti per la certificazione e quelli che illustrano i diritti ed i doveri del fornitore che ha prodotti certificati (inclusi gli importi che devono essere pagati da chi presenta domanda e dal fornitore di prodotti certificati). UNI CEI EN 45011:1999 DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE Tempo e competenze sono i principali parametri che determinano il costo della certificazione. Esistono criteri per la definizione del tempo ? Esistono criteri per la definizione dei costi ? Le tariffe sono applicate con imparzialità a tutti i richiedenti? Esistono politiche per la gestione degli sconti? PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE L'OdC deve preparare un piano per le attività di valutazione al fine di assicurare che vengano adottati i necessari provvedimenti (UNI CEI EN 45011:1999) Valutare che l’OdC possegga le competenze Identificazione delle risorse necessarie in termini di competenze e tempo necessario all’esecuzione della valutazione Scelta del metodo di prova e sua disponibilità PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE L’OdC deve assicurare, tramite definizione dei requisiti e dimostrazione della conformità agli stessi, che il personale addetto all’attività di certificazione (funzioni interne di gestione delle pratiche e ispettori): - possieda adeguata conoscenza dei prodotti valutati e dei relativi processi di produzione, nonché dei problemi correlati con il loro impiego. - disponga delle necessarie conoscenze relativamente alle prove effettuate, all’analisi dei relativi risultati e loro applicazione ai fini dell’attestazione di conformità. Ciò comporta, fra l’altro, conoscenze in materia di tecniche di campionamento, validità e validazione dei metodi di prova, gestione delle incertezze associate ai risultati. - sia coinvolto, nella misura del possibile, in attività di normazione e ricerca in ambito nazionale ed internazionale, in relazione ai prodotti valutati. Il grado di estensione e profondità delle conoscenze e attività di cui sopra deve essere correlato alla mansione svolta e può risultare differenziato per il personale della struttura e per il personale ispettivo. RG-01 rev. 00 VALUTAZIONE L'OdC deve valutare la conformità dei prodotti del richiedente, alle norme rientranti nel campo di applicazione della certificazione definito nella relativa domanda e ai criteri specificati nelle regole dello schema di certificazione. UNI CEI EN 45011:1999 Valutazione Campionamento e prove L’organismo di certificazione deve prendere tutte le misure necessarie per valutare la conformità alle norme relative al prodotto secondo i requisiti di uno specifico sistema di certificazione di prodotto. L’organismo di certificazione deve specificare le norme relative o parti di esse ed ogni altro requisito, come i requisiti per il campionamento, le prove e l’ispezione che costituiscono la base del sistema di certificazione applicabile. Nello svolgere le attività di certificazione, l’organismo deve rispettare i requisiti di idoneità e competenza dell’(degli) organismo(i) o della(e) persona(e) che eseguono attività di prova, ispezione e certificazione come specificato nelle Guida ISO/IEC 25, Guida ISO/IEC 39 e Guida ISO/IEC 62. UNI CEI EN 45011:1999 RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE L’organismo di certificazione deve adottare procedure per la gestione dei rapporti di valutazione, che siano idonee alle sue necessità; queste procedure devono almeno garantire che: a) il personale indicato per la valutazione della conformità dei prodotti deve fornire all’organismo di certificazione un rapporto con le risultanze circa la conformità a tutti i requisiti richiesti per la certificazione; b) un rapporto completo sulle conclusioni della valutazione sia prontamente inviato dall’organismo di certificazione al richiedente indicante tutte le non conformità che devono essere eliminate al fine di soddisfare tutti i requisiti richiesti per la certificazionee la necessità di ulteriore valutazione o prove supplementari. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE L’Organismo di Certificazione deve disporre delle competenze necessarie per l’adozione di valide ed efficaci deliberazioni in materia di rilascio di certificazione Tale attività può essere svolta da una singola persona, oppure da un apposito comitato tecnico di delibera (le persone della struttura dell'OdC ed i suoi auditor, dipendenti o collaboratori): - possono fare parte dell'organo/funzione deliberante, purché la deliberazione non riguardi una specifica certificazione in cui siano stati coinvolti a qualsiasi titolo; - non possono essere membri del Comitato per l’imparzialità, salvo nel caso in cui partecipino, senza diritto di voto, in qualità di elemento di congiunzione istituzionale con l’organo deliberante. La persona della struttura delegata alla firma dei certificati dal Legale Rappresentante dell'OdC, può essere Membro di tutti gli organi/Funzioni senza diritto di voto. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE La composizione del Comitato può essere variabile, purché al momento della delibera, siano presenti o si siano formalmente espresse almeno le seguenti competenze: - competenze generali relative allo schema coperto da accreditamento (es. SGQ, PRD, ecc..), quali conoscenza delle norme quadro applicabili e esperienza di applicazione delle norme stesse; - competenze in materia di conduzione di verifiche ispettive (ove richiesto); - competenza tecnica specialistica relativa allo specifico settore (categorie di prodotti per lo schema PRD) a cui si riferisce la certificazione oggetto di delibera, con particolare riguardo al relativo scopo di certificazione. Tale competenza deve derivare da un’esperienza di lavoro almeno triennale nel settore in oggetto in forma di attività connesse con la R&S, la progettazione, fabbricazione, il collaudo, la fornitura di servizi, nonché di attività ispettive. RG-01 rev. 00 Decisione per la certificazione La decisione se certificare o meno un prodotto deve essere presa dall'OdC sulla base delle informazioni raccolte durante il processo di valutazione e di ogni altra informazione pertinente. L'OdC non deve delegare la propria autorità a persona o enti esterni, per la concessione, il mantenimento, l'estensione, la riduzione, la sospensione o la revoca della certificazione. L’OdC deve garantire che ogni decisione circa la certificazione sia presa da una persona o da più persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; segue Decisione per la certificazione G.12.1 “The information gathered during the certification process should be sufficient: • for the certification body to be able to take an informed decision on certification; • for traceability to be available in the event, for example, of an appeal or for planning for the next activity (possibly by a different person or body); • for the basis for ongoing surveillance activities to ensure continued conformity with certification requirements.” G.12.6 “Certification shall not be granted until all criteria are met. Nonconformities, which raise any doubt as to the conformity of the product must be corrected and the correction verified by the certification body (by site visit or other appropriate forms of verification) before certification is granted The nonconformities and their resolution should be documented by the certification body.” SORVEGLIANZA L’organismo di certificazione deve avere procedure documentate per l’esecuzione della sorveglianza con i criteri applicabili nel relativo sistema di certificazione. L’organismo di certificazione deve richiedere al fornitore di essere informato circa ogni modifica menzionata al punto 4.6.2 c), riguardante il prodotto, il processo di fabbricazione o, se pertinente, il sistema qualità, se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso. L’organismo di certificazione deve determinare se le modifiche comunicate richiedano ulteriori esami. In questo caso, non deve essere consentita al fornitore la distribuzione di prodotti certificati a seguito di tali modifiche finché l’organismo di certificazione non abbia notificato al fornitore il proprio consenso. L’organismo di certificazione deve documentare le proprie attività di sorveglianza. the elements of a surveillance program can change on an ongoing basis; RICORSI E RECLAMI L’organismo di certificazione deve richiedere al fornitore dei prodotti certificati di: a) mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti della norma di riferimento e rendere disponibile su richiesta dell’organismo di certificazione stesso, tali registrazioni; b) adottare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione; c) documentare le azioni adottate. UNI CEI EN 45011:1999 RICORSI E RECLAMI L’Organismo di certificazione deve definire e rendere operativa una procedura per la sistematica analisi delle segnalazioni e dei reclami provenienti dal mercato, sia a carico del proprio operato, sia a carico dei soggetti certificati, che prescriva di fornire sempre una chiara ed esaustiva risposta al reclamante. Detta analisi deve avere l’obiettivo di individuare eventuali carenze del sistema, prodotto, persona, rispetto ai riferimenti normativi di certificazione, al fine di intervenire presso le entità interessate, per ottenere i trattamenti e le azioni correttive e preventive richiesti. Il programma annuale di miglioramento, la documentazione degli scostamenti dagli obiettivi e le azioni correttive e preventive devono essere messi a disposizione di ACCREDIA in occasione delle verifiche ispettive. RG 01 rev 00 Cenni sulla futura norma ISO IEC 17065