CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SENATO ACCADEMICO
Verbale n. 05
Adunanza del giorno 9 Luglio 2007
Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Luglio
2007, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro, con l’intervento dei componenti di seguito indicati:
Il Rettore-Presidente
Prof. Paolo GARBARINO
I Presidi:
Prof. Mario VALLETTA, Facoltà di Economia
Presente
Presente
Prof.ssa Elisa MONGIANO, Facoltà di Giurisprudenza
Presente
Prof. Giovanni VACCA, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Presente
Prof. Corrado MALANDRINO Facoltà di Scienze Politiche
Presente
Presente
Prof. Aldo MARTELLI, Facoltà di Farmacia
Prof. Giacomo FERRARI, Facoltà di Lettere e Filosofia
Partecipa la delegata,
Prof.ssa Raffaella
TABACCO
Prof. Leonardo CASTELLANI, Facoltà di Scienze MM.FF.NN
I Rappresentanti dei Dipartimenti:
Presente
Prof. Emanuele ALBANO
Presente
Prof. Francesco MONACO
Prof. Pier Luigi FOGLIO BONDA
Presente
Presente
Prof. Pier Luigi CANONICO
Partecipa il delegato, Prof.
Giorgio GROSA
Prof. Giovanni FRAQUELLI
Presente
Prof. Ugo PERONE
Presente
Prof. Andrea BALDISSERA
Prof. Pier Luigi STANGHELLINI
Presente
Assente giustificato
Prof. Aldo VIARENGO
Presente
Prof. Alberto CASSONE
Prof. Giuseppe CLERICO
Prof. Andrea BOBBIO
Prof.ssa Maria Luisa BIANCO
Presente
Presente
Presente
Partecipa la delegata,
Prof.ssa Anna Rosa
FAVRETTO
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli
Tel. 0161/261557 Fax 0161/214214
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I rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo
Dott.ssa Marisa ARCISTO
Dott. Francesco Mario CELLERINO
Dott. Alberto CUTTICA
Presente
Assente giustificato
Presente
I Rappresentanti degli Studenti
Sig. Giorgio BOVO
Sig. Gianluca TORRISI BERTELLI
Dott.ssa Ilaria ELLENA
Assente
Assente
Presente
Partecipa alla seduta con voto consultivo e con funzioni di Segretario verbalizzante il
Direttore Amministrativo, Dott. Pasquale MASTRODOMENICO.
Assiste alla riunione la Dott.ssa Chiara Viviani, dipendente dell’Ateneo, al fine di aiutare il
Direttore Amministrativo a raccogliere i dati per la stesura del verbale.
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il Presidente dichiara aperta la
seduta.
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INDICE
1. Comunicazioni del Rettore-Presidente
pag. 5
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
pag. 8
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza
3.1 D.R.U. n. 24 del 18.06.2007
3.2 D.R.U. n. 25 del 22.06.2007
pag. 8
pag. 17
4. Accordi, Convenzioni, Centri
4.1 Istituzione del XXIII ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, a.a 2007- 2008
pag. 25
6. bis Carta della sicurezza ICT di Ateneo
pag. 30
4.2 Approvazione della Convenzione per la creazione di una Scuola Dottorale Internazionale nel
campo delle Scienze Umane, delle Lettere, degli Studi storici e sociali e degli studi transfrontalieri,
« EDI-TranSHalp ». Sede Amministrativa Università della Savoia (Chambéry)
pag. 34
4.3 Adesione al “Centro Interuniversitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e
l’Adolescenza – C.I.R.S.F.I.A.
pag. 38
4.4 Approvazione di accordo internazionale con Durham University (Gran Bretagna)
pag. 44
4.5 Approvazione Statuto e business plan “Incubatore d’Impresa Novara” Scrl
pag. 49
4.6 Convenzione Quadro tra Aress ed Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per attività
di ricerca e collaborazione di carattere scientifico e per attività didattica e formazione
pag. 71
4.7 Approvazione accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università degli
Studi del Piemonte orientale e Politecnico di Torino per il potenziamento del sistema della ricerca e
dell'alta formazione - attuazione della L.R. 4/2006, art. 2: attrattività e investimenti in capitale
umano
pag. 78
5. Questioni relative al personale
5.1 Conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza al Dott. Gregorio Peces-Barba
Martinez
pag. 92
6. Questioni relative agli studenti
6.1 Convenzione per Corso di Italiano per studenti Erasmus, studenti stranieri in mobilità
nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale e studenti stranieri regolarmente iscritti
all’a.a. 2007-2008
pag. 93
6.2 Stipula della Convenzione promossa dalla Commissione Regionale per la realizzazione delle
pari opportunità tra uomo e donna, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per l'istituzione di corsi universitari
di "Storia delle Donne e di Genere"
pag. 97
6.3 Istituzione della III edizione del corso di Master di I livello in “Management Infermieristico per
le funzioni di coordinamento” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico
2007/2008
pag. 102
6.4 Istituzione della II edizione del corso di Master di I livello in “Management per i Beni e le
Attività Culturali” presso la Facoltà di Economia per l'anno accademico 2007/2008
pag. 106
3
6.5 Istituzione del Corso di Perfezionamento in “Counseling” presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia per l'anno accademico 2007/2008
pag. 110
6.6 Istituzione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, della prima edizione del corso di Master di I
livello in “Sviluppo di sistemi e metodi di comunicazione plurimediale per il giornalismo” a.a.
2007/2008
pag. 111
6.7 Modifiche al Regolamento per il conferimento del premio ai migliori studenti per ogni anno
accademico
pag. 111
6.8 Esonero dal pagamento della contribuzione studentesca, per l'a.a. 2007/2008, a favore dei
Laureati Triennali dell'Ateneo che si iscrivano ad un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale
pag. 115
6.9 Istituzione della I edizione del corso di master di I livello in "Comunicazione politica" presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia per l'a.a. 2007/08 (sede lezioni Torino)
pag. 117
6.10 Istituzione della I edizione del corso di master di i livello in "Redazione e Management di
Progetti Comunitari" presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per l'a.a. 2007/08
pag. 117
6.11 Istituzione della I edizione del corso di master di I livello in " Project Management" presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia per l'a.a. 2007/08
pag. 118
7. Patrocini
7.1 Richiesta di Patrocinio per il XXI Seminario Nazionale sul tema “Nuove frontiere assistenziali e
terapeutiche in medicina geriatria: scelte condivise” – AIMA Alessandria
pag. 119
7.2Richiesta di Patrocinio per la pubblicazione delle “Memorie di Camillo Leone”(Fondazione
Istituto Belle Arti e Museo Leone di Vercelli – Amedeo Corio Presidente)
pag. 121
7.3 Richiesta di Patrocinio per il Congresso “Gli Allergeni Alimentari, Ricerca e territorio:quali
sinergie?” (Prof. Marco Arlorio)
pag. 123
8. Varie ed eventuali:
pag. 124
4
1. Comunicazioni del Rettore-Presidente
Il Presidente rivolge il saluto ai Senatori e apre la seduta dando notizia della conferma
del Prof. Giacomo Ferrari alla presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia e dell’elezione dei
Professori Salvatore Rizzello e Aldo Viarengo rispettivamente alle presidenze delle Facoltà di
Giurisprudenza e Scienze M.F.N. Il Presidente formula a nome di tutto il Senato i migliori
auguri di buon lavoro ai neo eletti e ringrazia i predecessori Mongiano e Castellani per il lavoro
svolto e l’impegno profuso.
Il Presidente illustra i seguenti documenti, trasmessi ai Senatori nei giorni precedenti la
riunione tramite posta elettronica:
1. Note CRUI –Provvedimenti in Consiglio dei Ministri: emanazione decreto legge che prevede
l’esclusione delle Università dai versamenti di cui all’art. 22 della L. 248/86 (tagliaspese
Bersani), sblocco finanziamenti PRIN, ripristino degli originari 120 milioni di euro per il piano
triennale, commento al decreto legge n. 81/2007.
2. Decreto Ministeriale sulla programmazione delle Università per il triennio 2007-2009.
3. Relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli studenti a.a 2005/2006.
4. Relazione annuale sullo stato del Sistema Bibliotecario di Ateneo – anno 2006. Il Presidente
informa i Senatori a questo proposito che il Prof. Saverio Lomartire, Presidente della
Commissione di Ateneo per le Biblioteche, illustrerà la relazione al Senato Accademico in una
prossima riunione.
5. Questionario sulla Carta europea dei Ricercatori.
6. Nota Regione Piemonte – nascita del portale regionale su ricerca e innovazione.
7. Le Guide di Repubblica - dati Censis sulle Facoltà migliori delle Università italiane. Il
Presidente illustra i dati contenuti sulla Guida e segnala, per quanto riguarda il Piemonte
Orientale il buon posizionamento di tutte le Facoltà, in particolare, il giudizio eccellente per le
Facoltà di Economia, di Scienze Politiche e per quella di Farmacia, che risulta la Facoltà con il
giudizio migliore a livello di Ateneo e la seconda a livello nazionale. Il Presidente invita a
riflettere sul giudizio non troppo favorevole espresso nella sezione dedicata ai rapporti
internazionali. Il Presidente sottolinea come in parte questa situazione sia dovuta al fatto che si
tratta di un Ateneo di recente istituzione, che ha puntato inizialmente su altri fattori, quale
quello del radicamento sul territorio. Occorre invece ora pensare di migliorare e rafforzare i
rapporti internazionali, sia per quanto riguarda i programmi Erasmus in entrata, sia per quanto
riguarda la mobilità di docenti e ricercatori, in entrata e in uscita. Il Presidente informa i
Senatori a questo proposito che la Regione intende stanziare dei fondi a favore
dell’internazionalizzazione degli Atenei piemontesi, di cui anche il Piemonte Orientale potrà
beneficiare. A proposito della difficoltà ad attrarre studenti Erasmus in entrata il Presidente
segnala la situazione critica dal punto di vista di strutture ricettive nelle tre sedi. Per il momento
soltanto Vercelli dispone di residenze EDISU, mentre, soprattutto la sede di Alessandria si
mostra molto carente da questo punto di vista.
OMISSIS
8. Il Presidente invita il Senato a prendere visione del documento, elaborato dalla Dott.ssa
Cristina Coloccini dell’Ufficio Ricerca Scientifica, che contiene il censimento aggiornato
dei Centri, dei Consorzi e degli Accordi a cui l’Ateneo aderisce. Si tratta di un documento
informativo, utile per avere una visione generale di tutti i rapporti dell’Università. Il
Presidente ringrazia la Dott.ssa Coloccini per il lavoro svolto e invita i Senatori a
comunicare all’Ufficio Ricerca eventuali lacune o imprecisioni.
9. Riunione IPSET (International Pole for the Support of Education and Training) del 27
giugno 2007. Il Presidente cede la parola al Prof. Perone, che riferisce al Senato in merito
alla riunione IPSET, associazione che riunisce enti pubblici e privati coinvolti nelle politiche
e nelle attività di formazione. Il Prof. Ugo PERONE informa il Senato che si è trattato di
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una prima riunione interlocutoria, nella quale sono stati definiti gli obiettivi da
intraprendere, in modo da coordinare IPSET con il lavoro degli Atenei. In particolare si è
discusso in merito ai contatti con l’Osservatorio regionale per l’Università e il Diritto allo
Studio e alle informazioni che ciascun Ateneo fornirà per ciò che concerne le politiche di
internazionalizzazione.
10. Il Presidente comunica l’elezione degli Organi di gestione del Centro Interdisciplinare di
biotecnologie per la ricerca medica applicata, in particolare informa della designazione della
Prof.ssa Fabiola Sinigalia alla Direzione del Centro e di quella dei Professori Gaidano,
Graziani, Stratta, Isidoro e Sinigaglia nel Comitato tecnico scientifico.
11. Il Presidente comunica l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del
Bilancio Consolidato, avvenuta il 22 giugno scorso. Il Presidente cede la parola al Direttore
Amministrativo, Dott. Mastrodomenico per l’illustrazione di alcuni punti. Il Dott. Pasquale
MASTRODOMENICO illustra il bilancio richiamandosi a quanto contenuto nella relazione
tecnica e soffermandosi sugli aspetti legati alla liquidità di cassa e alla presenza di
consistenti avanzi di amministrazione presso alcuni Centri di Gestione Autonoma. Sulla
questione si sono espressi anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che
hanno invitato l’Amministrazione a tenere conto di questi aspetti in sede di assegnazione di
nuovi fondi e a una maggiore vigilanza su alcune situazioni.
12. A seguito del rinnovo dell’amministrazione comunale della Città di Alessandria, il
Presidente informa il Senato di aver incontrato il nuovo sindaco, Dott. Prof. Piercarlo Fabbio
e il nuovo Assessore all’ Università, Dott. Prof. Luciano Vandone. Il Presidente ricorda al
Senato che Alessandria è l’unica città con la quale l’Università non ha ancora rinnovato
l’Accordo di Programma già sottoscritto invece da parte delle amministrazioni comunali e
provinciali di Vercelli e Novara. Il sindaco ha manifestato la forte intenzione della nuova
Amministrazione di chiudere in breve tempo l’Accordo e ha ribadito su un piano più
specifico l’impegno per l’attribuzione a titolo gratuito all’Università del basso fabbricato che
si trova di fronte all’ex ospedale militare, di cui potrebbe beneficiare in termini di spazi la
Facoltà di Giurisprudenza. L’aspetto più interessante dell’incontro è stato in particolare
quello che ha riguardato la notizia del coinvolgimento dell’Ateneo nel progetto per i Piani
Regionali Integrati, che sono in via di definizione da parte della Regione Piemonte per tutte
le aree geografiche del Piemonte. La Regione aveva tra l’altro dato mandato di coordinare la
redazione dei progetti per l’area alessandrina al Prof. Paolo Perulli. Con l’aiuto del
professore è stata pertanto creata una scheda dell’Università, che prevede l’impegno
dell’Università sul piano dei rapporti con le imprese, e su quello del trasferimento
tecnologico in tutte le attività scientifiche che l’Ateneo svolge sul territorio alessandrino,
dalle materie plastiche, all’ambiente, all’informatica, ai servizi alle imprese. Il Presidente
sottolinea l’importanza del coinvolgimento dell’Università, che costituisce un dato politico
rilevante nei rapporti tra l’Ateneo e l’Amministrazione locale, pur segnalando il permanere
di alcune problematiche legate in primo luogo alla localizzazione del collegio universitario.
A seguito di un recente colloquio con il sindaco è emerso come la sede dell’ex mercato
ortofrutticolo, individuata dalla precedente Amministrazione come futura sede per il collegio
universitario, sia ritenuta non idonea dall’Amministrazione attuale. Il Presidente osserva con
rammarico come questa scelta, se confermata, comporterà ulteriori ritardi nella realizzazione
dell’opera, rendendo più difficoltosa la sistemazione degli studenti e dei docenti fruitori dei
servizi delle Facoltà alessandrine. L’auspicio è che si possa addivenire in tempi brevi alla
stipula di un nuovo Accordo di Programma, che chiarisca questi aspetti e che tenga conto
delle esigenze dell’Università sul territorio alessandrino. OMISSIS
13. Per quanto riguarda la questione delle nuove classi di laurea il Presidente informa il Senato
che è già stata effettuata una riunione di presentazione con i Presidi di Facoltà. Il
provvedimento con le nuove classi dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
prossimo 15 luglio e a quel punto il Ministero dovrebbe anche emanare delle linee guida per
6
l’applicazione del nuovo decreto. Il Presidente invita i Senatori a far pervenire eventuali
osservazioni, che verranno trasmesse al Prof. Decleva per la discussione in commissione
ministeriale.
14. Il Presidente invita i Senatori a prendere visione dei documenti CRUI sui requisiti minimi di
docenza, per i quali dovrebbe essere emanato un decreto ministeriale, contestuale a quello
sulle classi di laurea. Nella migliore delle ipotesi la fase preparatoria di entrambi i
provvedimenti dovrebbe concludersi entro il mese di luglio, in tal modo gli Atenei
potrebbero operare a pieno ritmo avendo chiaro il quadro di riferimento. Dovendo i nuovi
corsi di laurea essere approvati anche dai Comitati regionali di coordinamento e dal CUN è
ragionevole supporre che la banca dati dell’offerta formativa possa chiudersi in via
eccezionale il 15 giugno, anziché il 31 marzo prossimo. Il Presidente informa i Senatori che
al gruppo di lavoro ministeriale partecipa anche il CINECA, che si è impegnato a rendere
coerenti con le nuove regole le banche dati e i sistemi di caricamento. OMISSIS
15. Il Presidente illustra al Senato il programma di iniziative che si svolgeranno nel corso delle
celebrazioni per il decennale dell’Ateneo, che si apriranno con la cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico, alla quale verrà invitato il Ministro dell’Università, On. Mussi. Per
quanto riguarda la prolusione il Presidente propone di sospendere per l’occasione il normale
iter di turnazione tra le Facoltà per invitare un ospite al di sopra delle parti che tenga il
discorso inaugurale. Il Presidente propone la figura del Prof. Georg Winckler, Presidente
della European University Association e già Rettore dell’Università di Vienna. E’ inoltre in
programma il conferimento di alcune lauree honoris causa, a cui si darà inizio con il
conferimento di quella in Farmacia al Prof. Napoleone Ferrara il giorno 11 ottobre prossimo.
Nei festeggiamenti verrà anche inserita la giornata del laureato, che dovrebbe svolgersi nella
sede di Alessandria il 21 ottobre prossimo. Sarebbe interessante in quella occasione avere
come ospite un relatore di un certo rilievo. E’ in programma un Convegno sulle pari
opportunità organizzato dal Comitato di Ateneo e si pensa di organizzare, presumibilmente
nella sede di Alessandria, un Convegno sugli Atenei di recente istituzione, coinvolgendo i
Rettori che li rappresentano. La giornata del Dottorato di ricerca, la cui prima edizione ha
avuto buon successo, si svolgerà nella sede di Novara. Il Pro-Rettore ha preso contatti con
l’Assessorato regionale alle politiche territoriali, che sarebbe disposto a finanziare una
mostra itinerante sull’identità del territorio nelle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli. La
cerimonia di chiusura dei festeggiamenti si terrà invece a Vercelli il 23 ottobre 2008 con un
concerto di musica sinfonica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, il Comune e la
Provincia hanno confermato l’assenso al finanziamento dell’iniziativa. Il Presidente
comunica di avere preso contatti con la Fondazione Lingotto musica di Torino, che ha
informato della presenza a Torino nell’autunno 2008 della Filarmonica di San Pietroburgo,
che sarebbe disponibile a suonare in occasione della cerimonia di chiusura dei
festeggiamenti per il decennale dell’Università. A giudizio del Presidente si tratta di
un’iniziativa di pregio culturale da offrire non solo all’Ateneo e alle sue componenti ma
all’intera cittadinanza. OMISSIS
16. Il Presidente conclude le comunicazioni informando il Senato che prenderà parte ai
festeggiamenti per il decennale dell’Università di Bolzano, che si terrà il 22 ottobre
prossimo. Dal momento che in quella data era prevista la riunione del Senato Accademico
parrebbe opportuno anticipare la seduta al 15 ottobre. Il Senato concorda.
******************
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2. Approvazione del verbale della seduta precedente:
5/2007/2
Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta precedente domandando ai
Senatori di formulare eventuali osservazioni o richieste di correzione.
Il verbale viene approvato senza osservazioni all’unanimità dai presenti alla seduta del 5
giugno 2007.
******************
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza
5/2007/3.1
Il Presidente illustra il sottoriportato decreto d’urgenza.
Decreto Rettorale d’Urgenza
Repertorio nr. 24/2007
Prot. n. 15927 del 18/06/2007
Tit. III
cl. 12
Oggetto: sottoscrizione dell’accordo attuativo della convenzione quadro tra l’Universita’
degli Studi di Torino, l’Universita’ degli Studi “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale e
l’Osservatorio Valle di Susa.
IL RETTORE
VISTO
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 475 del 30/12/2003;
VISTA
la Convenzione quadro stipulata in data 16 novembre 2006 tra il Politecnico di
Torino, l’Università degli studi di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Osservatorio della Val di Susa in merito al
proseguimento dei lavori di studio, preparazione e realizzazione dell’asse
ferroviario ad alta capacità Torino-Lione;
VISTA
la delibera del Senato Accademico n. 3/2006/5.5. del giorno 8 maggio 2006
relativa alla approvazione della Convenzione sopra citata;
CONSIDERATO che per perseguire il suo obiettivo principale - che consiste nell’esaminare,
valutare e rispondere alle preoccupazioni espresse dalle popolazioni della Val
di Susa, in contemperamento all’interesse generale del Paese di far parte del
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collegamento europeo del “Corridoio 5”- l’Osservatorio può avvalersi, per
l’assolvimento di specifichi incarichi nell’ambito delle discipline ambientali,
sanitarie, economiche, logistiche, sociali, di esperti da individuarsi a cura
rispettivamente dal Politecnico di Torino, dall’Università degli Studi di Torino
e dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, le
quali, in virtù del loro ruolo di istituzione scientifiche super partes,
svolgeranno funzione di garanzia e di supporto scientifico neutrale e imparziale
nell’intento di realizzare uno stretto collegamento tra la realtà accademica e
quella territoriale;
PRESO ATTO
che, in particolare l’art. 2 della Convenzione Quadro , prevede la possibilità di
instaurare tra i vari Enti coinvolti un rapporto convenzionale ulteriore in grado
di realizzare attività di ricerca nell’ambito ambientale, sanitario, economico,
logistico, sociale;
VALUTATO
ogni opportuno elemento;
RILEVATO
che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, previste rispettivamente per il 9 luglio 2007 e 22 giugno
2007, si svolgeranno in tempo non più utile per consentire la sottoscrizione
dell’accordo;
VISTO
l’art. 12 dello Statuto di Ateneo che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di
indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi
accademici collegiali presieduti;
RITENUTA
pertanto l’urgenza e la necessità di procedere
DECRETA
1. di sottoscrivere l’accordo attuativo della Convenzione Quadro tra l’Universita’ degli
Studi di Torino, l’Universita’ degli Studi “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale e
l’Osservatorio Valle di Susa qui allegato.
RETTORE
Prof. Paolo GARBARINO
ACCORDO ATTUATIVO
DELLA CONVENZIONE QUADRO
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO,
UNIVERSITA’ “AMEDEO AVOGADRO” DEL PIEMONTE ORIENTALE
E
OSSERVATORIO VALLE DI SUSA
Con il presente accordo tra
9
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, nella persona del Rettore, Prof. Ezio Pelizzetti,
domiciliato per la carica in Torino, via Verdi 8, con i poteri fissati dal proprio Statuto emanato con
Decreto Rettorale n. 54 dell’8.2.1999 e s.m.i.;
UNIVERSITA’ “AMEDEO AVOGADRO” DEL PIEMONTE ORIENTALE, nella persona del
Rettore, Prof. Paolo Garbarino, domiciliato per la carica in Vercelli, via Duomo 6, con i poteri
fissati dal proprio Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001
E
OSSERVATORIO VALLE DI SUSA, (Osservatorio/Arch.VIRANO) nel seguito Osservatorio,
rappresentato dal Presidente Arch. Mario Virano nato a Rivoli (TO) il 07/01/1944, domiciliato per il
presente atto in via Del Corso 184 – 00186 Roma c/o la Struttura di Missione “Torino-Lione”
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermato nelle funzioni con D.P.R. 16 agosto
2006
qui di seguito chiamati anche Parti
Premesso che:
•
in data 16.11.2006 è stata stipulata la convenzione quadro tra l’Università degli Studi di
Torino, l’Università “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale, il Politecnico di Torino e
l’Osservatorio Valle di Susa, con la quale le parti si sono proposte, nell’ambito del
proseguimento dei lavori rivolti alla realizzazione della “Linea Ferroviaria Torino-Lione”,
di instaurare tra loro un rapporto non episodico di collaborazione per realizzare uno stretto
collegamento tra la realtà accademica e quella territoriale, attraverso l’assunzione, da parte
degli Atenei, del ruolo di garanti e lo svolgimento da parte dei medesimi di attività di
ricerca e consulenza in ambito strutturale, ambientale, sanitario, economico, logistico,
sociale, ecc.;
•
le attività di cui al punto precedente saranno definite di volta in volta con appositi atti;
tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
L’Osservatorio affida all’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Sanità Pubblica e
Microbiologia, in collaborazione con l’Università “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale, in
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relazione a quanto concordato nella citata convenzione quadro, lo svolgimento di attività di ricerca
sul seguente tema:
-
Il profilo sanitario-epidemiologico delle popolazioni dei territori interessati: situazione, criticità,
fattori di rischio, confronto con situazioni comparabili, ecc.;
Il tema sopra citato è definito e dettagliato all’interno dell’allegato tecnico 1 al presente accordo
attuativo, il quale indica le attività che verranno svolte, le modalità e le tempistiche delle stesse.
Questo contratto regola la Fase 1 delle attività di ricerca.
Articolo 2 – Responsabili scientifici
I responsabili scientifici delle attività di cui all’articolo precedente sono indicati nell’allegato
tecnico 1.
Articolo 3 – Durata e rinnovo
Il presente accordo attuativo entra in vigore alla data della firma e terminerà il 30.06.2007.
Per quanto riguarda le fasi successive alla Fase 1, le Parti con successivo atto potranno concordare
le modalità di prosecuzione della attività.
Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Per le attività scientifiche di cui all'art. 1, l’Osservatorio riconosce all’Università degli Studi di
Torino
–Dipartimento
di
Sanità
Pubblica
e
Microbiologia,
un
corrispettivo
globale
omnicomprensivo pari a € 27.500,00 + I.V.A. relativo alle Fase 1 della linea di ricerca specificata
nell’allegato tecnico 1.
Tale importo sarà corrisposto in un’unica rata all’Università degli Studi di Torino - Dipartimento
di Sanità Pubblica e Microbiologia, a seguito della presentazione al Commissario degli elaborati
conclusivi.
L’importo relativo sarà versato dall’Osservatorio entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta
richiesta di pagamento.
All’atto dell’avvenuto pagamento l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Sanità
Pubblica e Microbiologia invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72).
L’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia provvederà a
trasferire il 50% dell’importo complessivo all’Università “Amedeo Avogadro” del Piemonte
Orientale.
L’accordo formerà oggetto di apposito decreto di impegno contabile che sarà sottoposto all’esame
dell’Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza.
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Articolo 5 – Variazione del programma
Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione delle attività
di ricerca di cui all’art. 1 e all’allegato tecnico al presente accordo, tale modifica dovrà essere
concordata fra le parti con scambio di lettera.
Articolo 6 – Collaboratori esterni
Parte della somma prevista all'art. 4 può essere destinata a collaborazione di personale esterno agli
Atenei e/o al finanziamento di assegni di ricerca o borse di studio per l'esecuzione di specifici
compiti relativi alle attività di ricerca.
Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
L’Osservatorio si impegna a fornire tutta l’assistenza necessaria per condurre le attività di ricerca di
cui al presente accordo.
Il personale di ciascuna parte che, in virtù del presente accordo, ha diritto di accesso alle strutture
ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli
infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
Il personale di ciascuna parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra parte senza
preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Articolo 8 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
Le parti si danno reciprocamente atto che nell’ambito delle attività di ricerca oggetto del presente
contratto non scaturiranno risultati
brevettabili ovvero tutelabili attraverso altre privative
industriali. Qualora, nel corso dell’attività dovessero occasionalmente scaturire risultati brevettabili
(ovvero tutelabili attraverso altre privative industriali) la titolarità degli stessi sarà, in via esclusiva,
dell’Università degli Studi presso la quale il risultato è stato conseguito.
12
Articolo 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati
Le parti concorderanno le modalità per la divulgazione dei risultati oggetto del presente contratto.
l’Università degli Studi di Torino e l’Università “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale
potranno comunque utilizzare i risultati per le attività di ricerca interna.
Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, la
parte titolare, ovvero contitolare, dei diritti previsti all’articolo precedente, concede sin da ora alle
altre parti il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per
pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi
necessari per il deposito del brevetto.
Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti
L’eventuale utilizzo del nome, marchio o altra designazione delle parti firmatarie del presente
contratto dovrà essere concordata tra le parti stesse in modo espresso.
Articolo 11 – Riservatezza
Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in
esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
•
non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma,
qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
•
non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione
confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente
accordo.
Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali,
la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente
necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta
previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni
confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della
comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del
settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a
conoscenza abbia violato il presente accordo.
13
Articolo 12 – Trattamento dei dati
l’Università degli Studi di Torino e l’Università “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale
provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al
presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal
proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del
decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne
alcun altro uso. I Titolari del trattamento dei dati personali per gli Atenei contraenti sono i
rispettivi Rettori pro-tempore.
L’Osservatorio si impegna a trattare i dati personali dell’Università degli Studi di Torino e
dell’Università “Amedeo Avogadro” del Piemonte Orientale unicamente per le finalità connesse
all’esecuzione del presente accordo. Il Titolare del trattamento dei dati personali per Osservatorio .è
---------------che ha nominato in qualità di responsabile per il trattamento degli stessi -------.
Articolo 13 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro
esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità,
l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto.
Articolo 14 – Registrazione e spese
Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131
del 26.4.1986, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico dell’Osservatorio
Articolo 15 – Rimandi
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Torino,
14
Il Rettore
dell’Università degli Studi di Torino
(Prof. Ezio PELIZZETTI)
Il Rettore
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
(Prof. Paolo GARBARINO)
Il Presidente
dell’Osservatorio Valle Di Susa
(Arch. Mario VIRANO)
Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse
dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le
disposizioni contenute negli articoli 3 (Durata e rinnovo), 4 (Corrispettivo e modalità di
pagamento), 8 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 9 (Utilizzazione
scientifica e divulgazione dei risultati), 13 (Controversie).
Il Rettore
dell’Università degli Studi di Torino
(Prof. Ezio PELIZZETTI)
Il Rettore
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
(Prof. Paolo GARBARINO)
Il Presidente
dell’Osservatorio Valle Di Susa
(Arch. Mario VIRANO)
15
Allegato 1
Allegato Tecnico delle attività di ricerca/consulenza:
Il profilo sanitario-epidemiologico delle popolazioni dei territori interessati: situazione, criticità,
fattori di rischio, confronto con situazioni comparabili, ecc.
Atenei coinvolti
Responsabile/i Ateneo/i :
Responsabile dell’Osservatorio:
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO,
LE ATTIVITA’ DI
RICERCA/CONSULENZA SOTTO INDICATE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO
TRA IL POLITECNICO DI TORINO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITA’
“AMEDEO AVOGADRO” DEL PIEMONTE ORIENTALE E OSSERVATORIO VALLE DI SUSA
DEL 16.11.2006
1. Titolo delle attività:
Il profilo sanitario-epidemiologico delle popolazioni dei territori
interessati: situazione, criticità, fattori di rischio, confronto con
situazioni comparabili, ecc.;
2. Ricercatori principali: Identificare i dipendenti degli Atenei che effettueranno le attività di ricerca e
consulenza.
3. Descrizione delle attività: Inserire o allegare una descrizione delle attività che saranno condotte da
ciascuna parte.
4. Durata: Piano temporale per l’esecuzione delle attività identificate nel punto 3.
5. Corrispettivo: Il pagamento sarà effettuato dall’Osservatorio all’Ateneo/i che svolge/ono le attività
identificate nel punto 3 a seguito di emissione di richiesta di pagamento. Inserire lo schema di riparto
dei corrispettivi spettanti a ciascun Ateneo in base alle attività svolte (vd. Articolo 4 dell’Accordo
Attuativo).
Osservatorio Valle di Susa
Ateneo/i
Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il suddetto decreto.
******************
16
5/2007/3.2
Il Presidente illustra il sottoriportato decreto d’urgenza.
Decreto Rettorale d’Urgenza
Repertorio nr. 25/2007
Prot. n. 16226 del 22/06/2007
Tit. V cl. 2
OGGETTO: Manifesto per l’accesso al Corso di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia (cl. 46/S) – Anno Accademico 2007/2008.
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
VISTO il D.L. 18 maggio 2006 n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2006 n. 0 - “Competenze e Uffici del Ministero dell'Istruzione e del
Ministero dell'Università e della Ricerca”;
VISTA la Legge 17 luglio 2006 n. 233 – “Conversione in legge, con modificazioni, del DecretoLegge 18 maggio 2006 n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento
delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge n. 104/1992 così come modificata della Legge n. 17/1999 recante norme sulle
esigenze degli studenti in situazione di handicap;
VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed in particolare l’art. 39 (c. 5);
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000 relativo alla determinazione delle Classi delle Lauree
Specialistiche;
VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189 - “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo” - ed in particolare l’art. 26;
VISTO Il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 - “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004,
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTE le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le
immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007 e successive
modifiche ed integrazioni;
17
ESAMINATE le Delibere del Senato Accademico n. 2/2007/7.2 del 12 marzo 2007 e del Consiglio
di Amministrazione n. 3/2007/7.1 del 30 marzo 2007, inerenti l’Offerta Formativa per l’a.a.
2007/2008;
VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 3/2007/8.1 del 7 maggio 2007, relativa ai criteri della
contribuzione studentesca per l’a.a. 2007/2008;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2007/6.1 del 18 maggio 2007, di
approvazione della contribuzione studentesca per l’a.a. 2007/2008;
VISTO il D.M. 17 maggio 2007 recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai Corsi di
Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale programmati a livello nazionale per l’a.a. 2007/2008;
ESAMINATE le Delibere del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 17 ottobre 2006
riguardante la determinazione del contingente riservato ai cittadini stranieri e del 20 febbraio 2007
di definizione dell’Offerta Formativa dei Corsi ad accesso programmato per l’a.a. 2007/2008;
ESAMINATA la Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 20 marzo 2007,
concernente il potenziale formativo per i corsi ad accesso programmato nell’a.a. 2007/2008;
ESAMINATA la Delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 22 maggio 2007,
concernente le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale per l’a.a.
2007/2008 e l’approvazione dei relativi Manifesti;
CONSIDERATA la rettifica alla suddetta delibera pervenuta dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia
e concernente il nominativo del Presidente della Commissione per la prove di ammissione;
VISTO il D.M. 19 luglio 2007 di determinazione del numero dei posti disponibili a livello
nazionale per le immatricolazioni al Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia per l’a.a.
2007/2008;
ATTESO che la prova di ammissione al Corso di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia è stata fissata per il giorno 4 settembre 2007;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 (c. 1) della citata Legge 2 agosto 1999 n. 264, il bando
per le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato deve essere pubblicato almeno sessanta
giorni prima dello svolgimento;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VALUTATO ogni opportuno elemento;
DECRETA
1. di approvare il sotto riportato Manifesto per l’accesso al Corso di Laurea
Specialistica/Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe delle Lauree
Specialistiche in Medicina e Chirurgia – cl. 46/S) della Facoltà di Medicina e Chirurgia
relativo all’anno accademico 2007/2008:
18
MANIFESTO PER L’ACCESSO AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
A LIVELLO NAZIONALE - ANNO ACCADEMICO 2007/2008
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
– Corso di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia –
Classe delle Lauree Specialistiche in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S)
Sono individuati n. 75 posti per gli studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia
ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 189/2002 e n. 5 posti per studenti non comunitari residenti
all’estero che non rientrano nella previsione dell’art. 26 della Legge n. 189/2002.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione dovrà essere presentata dal 1° al 31 agosto 2007, su modulo già
predisposto presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Via Perrone, 18 –
28100
Novara)
o
scaricabile
dal
sito
web
dell’Ateneo
http://www.rettorato.unipmn.it/studenti/iscriversi/segreterie/mod.htm.
Contestualmente, gli studenti dovranno presentare:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, lettera m), D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, attestante il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (ex art. 6, c. 1 del D.M. n. 270/04) e
indicante il voto finale (lo schema di tale dichiarazione si trova già predisposto unitamente
all’apposito modulo per la domanda di ammissione);
2. quietanza di versamento della quota di partecipazione all’esame di ammissione di € 40,00
tramite distinta di pagamento emessa dalla Segreteria Studenti.
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n.
104, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili
necessari in relazione al loro handicap, nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento della prova.
La relativa domanda andrà presentata, contestualmente a quella di ammissione all’esame, al
Responsabile del Procedimento Amministrativo, depositandola presso la Segreteria Studenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione si svolgerà il giorno martedì 4 settembre 2007, secondo le indicazioni
fornite nell’allegato n. 1 del D.M. 17 maggio 2007. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30
presso il Polo Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Via Perrone, 18 – 28100 Novara).
La prova avrà inizio tassativamente alle ore 11.00.
Per lo svolgimento della medesima è assegnato un tempo di due ore.
La prova di ammissione per l’accesso al Corso di Laurea Specialistica/Magistrale consiste nella
soluzione di 80 (ottanta) quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque
indicate, su argomenti di:
19
- logica e cultura generale (33 quesiti);
- biologia (21 quesiti);
- chimica (13 quesiti);
- fisica e matematica (13 quesiti).
I quesiti vengono predisposti sulla base dei programmi sotto riportati.
I candidati saranno ammessi a sostenere l’esame di ammissione previa esibizione di un valido
documento di identità personale. Il candidato:
- dovrà utilizzare la penna a inchiostro nero che gli verrà fornita;
- potrà correggere una e una sola risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra; dovrà, in ogni
caso, risultare un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata
la sua volontà, diversamente si riterrà non data alcuna risposta;
- ha la facoltà di trascrivere il proprio codice identificativo onde individuare sul sito web del
Ministero il punteggio attribuitogli;
- dovrà, pena l’esclusione, compilare e sottoscrivere il modulo dell’anagrafica e annullare,
barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte NON destinato al CINECA;
- al momento della consegna, dovrà aver cura di inserire non piegato, nella busta vuota, il solo
modulo di risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio.
La busta contenente il modulo risposte non dovrà essere né firmata dal candidato né da alcun
componente la Commissione a pena di NULLITA’ della prova.
L’inserimento del modulo anagrafica nella busta destinata alla correzione costituirà elemento
di ANNULLAMENTO della prova.
È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri, manoscritti o
fotocopie, dizionari, computer portatili, palmari, telefoni cellulari o altri sistemi di comunicazione
via etere o via cavo.
È fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza della prova,
salvo motivi di stretta necessità.
VALUTAZIONE DELLA PROVA E GRADUATORIA
Nella valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
a)
1
punto per ogni risposta esatta;
- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0
punti per ogni risposta non data;
b) in caso di parità di voti, prevale la votazione dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
c) in caso di ulteriore parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal
candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura
generale, biologia, chimica, fisica e matematica.
L’esito del concorso sarà reso noto esclusivamente mediante l’affissione della graduatoria all’albo
della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Via Perrone, 18 – 28100 Novara) e
sul sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia http://www4.med.unipmn.it/edu/corsi/med/test.
NON SARANNO DATE COMUNICAZIONI PERSONALI.
20
TRATTAMENTO DEI DATI
L’Ateneo, in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato esclusivamente per l’espletamento delle procedure
concorsuali e per fini istituzionali.
IMMATRICOLAZIONI
L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN MEDICINA E CHIRURGIA AVVIENE PREVIO ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ
PSICOFISICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SPECIFICHE DEL SINGOLO
PROFILO PROFESSIONALE. IN MANCANZA DELL’IDONEITÀ PSICOFISICA, IL
CANDIDATO VERRÀ ESTROMESSO DALLA GRADUATORIA.
I candidati ammessi al primo anno di corso dovranno – a pena di decadenza – perfezionare
l’iscrizione presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Via Perrone, 18 28100 Novara) mediante la consegna della documentazione prescritta (compreso il certificato di
idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale),
ENTRO E NON OLTRE GLI OTTO GIORNI SUCCESSIVI (CONSECUTIVI) ALLA
DATA DI AFFISSIONE DELLA GRADUATORIA.
Trascorso tale termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti, in seguito alla rinuncia da parte
di candidati prioritariamente collocati nella graduatoria, saranno riassegnati secondo l’ordine
progressivo della graduatoria.
RIASSEGNAZIONE DEI POSTI
Le operazioni di riassegnazione saranno comunicate agli interessati mediante l’affissione presso la
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Via Perrone, 18 – 28100 Novara) e sul
sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia http://www4.med.unipmn.it/edu/corsi/med/test.
I candidati che risulteranno nella graduatoria di riassegnazione dei posti dovranno – a pena di
decadenza – perfezionare l’iscrizione ENTRO E NON OLTRE I DUE GIORNI SUCCESSIVI
ALLA DATA DI AFFISSIONE DELLA GRADUATORIA DI RIASSEGNAZIONE.
IL TERMINE ULTIMO PER LE RIASSEGNAZIONI SARA’ VALUTATO DAL PRESIDE
CON RIFERIMENTO ALL’INIZIO DEI CORSI.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è formata dai Proff. ODERDA Giuseppina (Presidente), CARRIERO
Alessandro e PATERNOSTER Delia Maria e dai Sigg. BRUNA Riccardo e BARRA Federico.
Per il corretto svolgimento della prova verrà nominata dal Preside una Commissione di vigilanza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ nominato, quale Responsabile del Procedimento Amministrativo, il Preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Prof. VACCA Giovanni.
21
AVVERTENZE
1) TUTTE LE COMUNICAZIONI AI CANDIDATI AVVERRANNO MEDIANTE AFFISSIONE
ALL’ALBO DELLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E
CHIRURGIA (Via Perrone, 18 – 28100 NOVARA) e sul SITO WEB della Facoltà di Medicina
e Chirurgia http://www4.med.unipmn.it/edu/corsi/med/test.
L’AFFISSIONE della graduatoria presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia (Via Perrone, 18 - 28100 NOVARA) e sul sito web della Facoltà di Medicina e
Chirurgia
http://www4.med.unipmn.it/edu/corsi/med/test
costituirà
ATTO
DI
COMUNICAZIONE UFFICIALE.
2) I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA CHE NON
PROVVEDERANNO AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DI CORSO
NEL TERMINE STABILITO SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI.
Programmi relativi alla prova di ammissione
per il Corso di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
LOGICA e CULTURA GENERALE
Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le
premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla
formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
BIOLOGIA
CHIMICA
La Chimica dei viventi. I bioelementi. La costituzione della materia: gli stati di
L'importanza biologica delle interazioni deboli. aggregazione della materia; sistemi eterogenei
Le proprietà dell'acqua. Le molecole organiche e sistemi omogenei; composti ed elementi.
presenti negli organismi viventi e rispettive La struttura dell'atomo: particelle elementari;
funzioni. Il ruolo degli enzimi.
numero atomico e numero di massa, isotopi,
La cellula come base della vita. Teoria cellulare. struttura elettronica degli atomi dei vari
Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed elementi.
eucariote. La membrana cellulare e sue funzioni. Il sistema periodico degli elementi: gruppi e
Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni. periodi; elementi di transizione; proprietà
Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo periodiche degli elementi: raggio atomico,
cromosomico. I tessuti animali.
potenziale di ionizzazione, affinità elettronica;
Bioenergetica. La valuta energetica delle cellule: metalli e non metalli; relazioni tra struttura
ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD. elettronica, posizione nel sistema periodico e
Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. proprietà.
Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Il legame chimico: legame ionico, legame
Fermentazione.
covalente;polarità dei legami; elettronegatività.
Riproduzione ed Ereditarietà. Cicli vitali. Fondamenti
di
chimica
inorganica:
Riproduzione sessuata ed asessuata. Genetica nomenclatura dei composti inorganici: ossidi,
Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni. idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema
Genetica
classica:
teoria
cromosomica periodico, cenni sulle proprietà e sui principali
dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio,
cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e magnesio, calcio, ferro, rame, zinco, alluminio,
geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi carbonio (composti inorganici), piombo, azoto,
proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma fosforo, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo,
degli eucarioti. Regolazione dell'espressione iodio, gas nobili.
genica. Genetica umana: trasmissione dei Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso
caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie. atomico e molecolare, numero di Avogadro,
22
Le nuove frontiere della genetica: DNA
ricombinante e sue possibili applicazioni
biotecnologiche.
Ereditarietà e ambiente. Mutazioni. Selezione
naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi
genetiche dell'evoluzione.
Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.
Anatomia dei principali apparati e rispettive
funzioni e interazioni. Omeostasi. Regolazione
ormonale. L'impulso nervoso. Trasmissione ed
elaborazione delle informazioni. La risposta
immunitaria.
Diversità tra i viventi. Virus. Batteri. Protisti.
Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla
animali. I principali agenti patogeni.
Interazione tra i viventi. Catene alimentari.
Cenni sui cicli biogeochimici: acqua; carbonio;
azoto; fosforo.
FISICA
Le misure: misure dirette e indirette, grandezze
fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle
grandezze, conoscenza del sistema metrico
decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS,
Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI),
delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità
fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli
(nomi e valori).
Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari
con particolare riguardo a moto rettilineo
uniforme e uniformemente accelerato; moto
circolare uniforme; moto armonico (per tutti i
moti: definizione e relazioni tra le grandezze
cinematiche connesse).
Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze,
momenti delle forze rispetto a un punto.
Composizione vettoriale delle forze. Definizioni
di massa e peso. Accelerazione di gravità.
Densità e peso specifico. Legge di gravitazione
universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica.
Lavoro, energia cinetica, energie potenziali.
Principio di conservazione dell’energia.
Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di
misura (non solo nel sistema SI). Principio di
Archimede. Principio di Pascal. Legge di
Stevino.
Termologia, termodinamica: termometria e
calorimetria. Calore specifico, capacità termica.
Meccanismi di propagazione del calore.
Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei
concetto di mole, conversione da grammi a
moli e viceversa, calcoli stechiometrici
elementari, bilanciamento di semplici reazioni,
vari tipi di reazioni chimiche.
Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua;
solubilità; principali modi di esprimere la
concentrazione delle soluzioni.
Ossidazione e riduzione: numero di
ossidazione, concetto di ossidante e riducente.
Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità,
neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il
pH.
Fondamenti di chimica organica: legami tra
atomi di carbonio; formule grezze, di struttura
e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi
alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi
funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi,
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.
La Chimica e la vita: Biomolecole: glicidi, lipidi,
amminoacidi e proteine, acidi nucleici.
MATEMATICA
Insiemi numerici e algebra: numeri naturali,
interi, razionali, reali. Ordinamento e
confronto; ordine di grandezza e notazione
scientifica. Operazioni e loro proprietà.
Proporzioni e percentuali. Potenze con
esponente intero, razionale e loro proprietà.
Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10
e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo
combinatorio.Espressioni algebriche, polinomi.
Prodotti notevoli, potenza n-esima di un
binomio, scomposizione in fattori dei
polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e
disequazioni algebriche di primo e secondo
grado. Sistemi di equazioni.
Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e
loro rappresentazioni grafiche (dominio,
codominio, segno, massimi e minimi, crescenza
e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari:
algebriche intere e fratte, esponenziali,
logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte
e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni
goniometriche.
Geometria: poligoni e loro proprietà.
Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze,
superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed
equivalenze nel piano. Luoghi geometrici.
Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno,
coseno, tangente di un angolo e loro valori
notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione
dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano
23
gas perfetti. 1° e 2° principio della
termodinamica.
Ottica e Acustica: cenni sui fenomeni acustici e
ottici
elementari
(riflessione,
rifrazione,
dispersione).
Elettrostatica e elettrodinamica: legge di
Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante
dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie
ed in parallelo. Corrente continua. Legge di
Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze
elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza,
effetto
Joule.
Generatori.
Induzione
elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle
correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).
nel piano. Distanza di due punti e punto medio
di un segmento. Equazione della retta.
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità.
Distanza di un punto da una retta. Equazione
della circonferenza,della parabola, dell’iperbole,
dell’ellisse e loro rappresentazione nel piano
cartesiano. Teorema di Pitagora.
Probabilità e statistica: distribuzioni delle
frequenze a seconda del tipo di carattere e
principali rappresentazioni grafiche. Nozione di
esperimento casuale e di evento. Probabilità e
frequenza.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA STUDENTI:
LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ ORE 9.00-12.00;
MARTEDI’ E GIOVEDI’ ORE 13.00-15.30
Vercelli, 21 giugno 2007
Il Direttore Amministrativo
Dott.PasqualeMASTRODOMENICO
F.to Pasquale MASTRODOMENICO
Il Rettore
Prof. Paolo GARBARINO
F.to Paolo GARBARINO
2. di disporre l’affissione del suddetto Manifesto all’albo di tutte le Presidenze, di tutte le
Segreterie Studenti e di tutti i Dipartimenti ed il suo inserimento nel sito web di Ateneo:
www.unipmn.it;
3. è nominato il Responsabile del Procedimento Amministrativo nella persona del Preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Giovanni VACCA.
IL RETTORE
(Prof. Paolo GARBARINO)
Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il suddetto decreto.
******************
Il Presidente invita il Prof. Bona a entrare a far parte del Senato.
Il Prof. Gianni BONA entra a far parte della riunione alle ore 11.00.
24
4. Accordi, Convenzioni, Centri
4.1 Istituzione del XXIII ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, a.a 2007- 2008
5/2007/4.1
Ufficio Ricerca scientifica e Relazioni internazionali
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si sottopone all’attenzione del Senato Accademico la presente proposta di delibera relativa
all’istituzione del XXIII ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca.
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella relazione del 24 maggio 2007, ha proceduto ad una
valutazione complessiva delle proposte di istituzione presentate ed ha redatto, a tal fine, tre distinte
graduatorie per i Corsi di dottorato con sede amministrativa presso il nostro Ateneo e due distinte
graduatorie per i Corsi di dottorato con sede presso altra Università, per i quali sono state richieste
borse di studio, elaborate in base a diversi parametri qualitativi e quantitativi.
In base alla comparazione di tali graduatorie è stato possibile elaborare una graduatoria
finale ai fini dell’attribuzione delle borse di studio.
In considerazione delle risorse finanziarie disponibili, idonee a coprire il costo di 15 borse di
studio, da assegnare ai 9 corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Ateneo, la Scuola di
Alta Formazione propone al Senato l’attribuzione ai corsi delle suddette borse.
Si allegano, alla presente proposta di delibera, la relazione del Nucleo di Valutazione di
Ateneo sulle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca per il ciclo XXIII, la
simulazione relativa all’assegnazione delle 15 borse finanziabili a carico del Bilancio di Ateneo.
Si allega infine la proposta della Scuola di Alta Formazione relativa alla distribuzione delle
borse di studio suddette tra i vari corsi, nonché la proposta di ripartizione delle 9 borse di studio
aggiuntive assegnate dal Ministero ex D.M. 198/03.
Si chiede a codesto Senato Accademico di esprimere il proprio parere in merito.
OMISSIS
Il Prof. Gianni BONA lascia la seduta alle ore 11.40.
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA
la Legge 03.07.1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei
Ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;
VISTO
il D.M. 30.04.1999, n. 224, recante in rubrica “Regolamento in materia di
dottorato di ricerca”;
VISTO
lo Statuto di Ateneo;
VISTO
il D.M. 22.10.2004, n. 270, concernente l’autonomia didattica degli Atenei;
VISTO
il D.M. 14.09.2006, n. 191, concernente i criteri per la ripartizione tra le
Università e gli Istituti Universitari delle risorse destinate al finanziamento delle
borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca;
VISTO
il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 475 del 30.12.2003;
RITENUTO
di dover procedere all’istituzione del XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
al fine di potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico
2007/08;
CONSIDERATO che per il XXIII ciclo sono pervenute al Nucleo di Valutazione di Ateneo nove
proposte di istituzione di corsi di dottorato con sede amministrativa presso il
25
nostro Ateneo e quindici proposte di istituzione di consorzi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso altre Università;
VISTA
la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 24.05.2007 relativa alla
valutazione delle proposte di attivazione dei dottorati di ricerca per il XXIII
ciclo;
PRESO ATTO che nella suddetta relazione sono state predisposte tre distinte graduatorie per i
Corsi di dottorato con sede amministrativa presso il nostro Ateneo e due distinte
graduatorie per i Corsi di dottorato con sede presso altra Università, per i quali
sono state richieste borse di studio, elaborate in base a diversi parametri
qualitativi e quantitativi;
RITENUTO
opportuno privilegiare, nell’assegnazione di borse di studio per l’a.a. 2007/08, i
dottorati con sede amministrativa presso l’Ateneo, a causa della ridotta
disponibilità di risorse finanziarie;
PRESO ATTO dell’assegnazione ministeriale di 9 borse di studio aggiuntive per dottorato di
ricerca ex D.M. 198/03;
CONSIDERATO che la Scuola di Alta Formazione nella seduta del 12.06.2007 ha proposto un
piano di distribuzione delle 15 borse disponibili a Bilancio tra i 9 corsi di
dottorato con sede amministrativa presso l’Ateneo e ha proposto la distribuzione
delle 9 borse di studio aggiuntive assegnate dal Ministero ex D.M. 198/03;
VISTA
la Relazione dell’Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza
DELIBERA
1.
E’ approvata l’allegata relazione del Nucleo di Valutazione in merito alle proposte di
istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico 2007/08 (ciclo
XXIII).
2.
Sono istituiti i seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico 2007/2008
(XXIII ciclo) aventi Sede Amministrativa presso l’Ateneo e si propongono le seguenti
assegnazioni di borse di studio a carico del bilancio di Ateneo:
DOTTORATO DI RICERCA
durata
DIPARTIMENTO
PROPONENTE
COORDINATORE
Biotecnologie Farmaceutiche e
Alimentari - 3 anni
Biotecnologie per l’uomo
3 anni
Filosofia - 3 anni
DISCAFF
Prof. Menico RIZZI
Dipartimento di
Scienze Mediche
Dipartimento di Studi
Umanistici
Dipartimento di
Medicina Clinica e
Sperimentale
Dipartimento di
Scienze Mediche
DISCAFF
Prof. Claudio
SANTORO
Prof. Claudio
CIANCIO
Prof.ssa Marisa
GARIGLIO
1
Prof. Umberto
DIANZANI
Prof. Giovanni
2
Medicina Clinica e
Sperimentale - 3 anni
Medicina Molecolare
3 anni
Scienza delle Sostanze
Proposta di
assegnazione di
borse di studio a
carico del
bilancio di Ateneo
2
2
1
1
26
Bioattive - 3 anni
Scienze Ambientali (Acque
interne e agroecosistemi)
3 anni
Scienze Chimiche - 3 anni
Scienze Storiche – 3 anni
SORBA
Dipartimento di
Scienze
dell’Ambiente e della
Vita
Dipartimento di
Scienze
dell’Ambiente e della
Vita
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Avanzate
Dipartimento di Studi
Umanistici e
Dipartimento di
Politiche Pubbliche e
Scelte Collettive
Prof.ssa Graziella
BERTA
2
Prof. Domenico
OSELLA
2
Prof. Angelo
TORRE
2
3. L’istituzione dei corsi di dottorato per i quali è stata proposta l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio, è subordinata al reperimento, da parte dei Dipartimenti proponenti, di fondi tali da
consentire il finanziamento di un’ulteriore borsa di studio.
4. Sono approvate le proposte di istituzione per l’anno accademico 2007/08 (XXIII ciclo) per i
seguenti corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altri Atenei:
DOTTORATO DI RICERCA
DIPARTIMENTO
PROPONENTE
SEDE AMM.VA
Fisica e Astrofisica
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Avanzate
Dipartimento di Studi
per l’Impresa e il
Territorio
Dipartimento di Studi
per l’Impresa e il Ter.
Dipartimento di
Informatica
Dipartimento di
Scienze Giuridiche
ed Economiche
Dipartimento di
Scienze Economiche
e Metodi Quantitativi
Dipartimento di
Politiche Pubbliche e
Scelte Collettive
Dipartimento Scienze
Giuridiche ed Econ.
Dipartimento di Studi
Torino
Geopolitica, Geostrategia e
Geoeconomia
Economia Aziendale
Informatica
Fondamenti del Diritto Europeo
e Metodologia Comparatistica
Economia (ex Scienze
Economiche)
Economia delle complessità e
della creatività
Letteratura e Linguistica
Proposta di
assegnazione di borse
di studio a carico del
bilancio di Ateneo
Trieste
Torino
Torino
Palermo
Torino
Torino
Torino
27
Tedesca
Archeologia
curriculum “Archeologia e
antichità post–classiche”
Diritto ed Economia dei Beni
Pubblici e delle Fonti di Energia
Discipline canonistiche ed
ecclesiasticistiche
Economia politica e finanza
pubblica
Marketing e Gestione delle
imprese
Sociologia Applicata e
Metodologia della Ricerca
Sociale
Storia Antica
Umanistici
Dipartimento di Studi
Umanistici
Roma “La
Sapienza”
Dipartimento di
Scienze Giuridiche
ed Economiche
Dipartimento di
Scienze Giuridiche
ed Economiche
Dipartimento di
Scienze Economiche
e Metodi Quantitativi
Dipartimento di Studi
per l’Impresa e il
Territorio
Dipartimento di
Ricerca Sociale
Trieste
Dipartimento di Studi
Umanistici
Perugia
Cattolica Sacro
Cuore - Milano
Pavia
Milano Bicocca
Milano Bicocca
5. Ai dottorati di cui al punto 4 è destinata, in attesa della esatta determinazione
dell’assegnazione ministeriale straordinaria ex D.L. 2 luglio 2007, n. 81, una risorsa
economica pari ad una borsa di studio, divisa per il 50% a favore del primo corso in
graduatoria e per il 50% a favore del secondo; la rimanente parte è a carico del Dipartimento
proponente.
A seguito della quantificazione dell’assegnazione di cui al suddetto Decreto, potrà essere
destinata una ulteriore borsa, divisa nelle medesime proporzioni, al terzo e al quarto corso in
graduatoria.
Ogni eventuale ulteriore risorsa aggiuntiva, derivante sempre dal Decreto di cui sopra, sarà
invece destinata ai corsi con sede amministrativa presso l’Ateneo.
6. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione delle convenzioni per il funzionamento dei corsi
di dottorato di ricerca in consorzio per l’anno accademico 2007/08 (XXIII ciclo) con sede
amministrativa presso altri Atenei.
7. E’ approvata la distribuzione delle 9 borse di studio aggiuntive assegnate dal Ministero ex
DM 198/03:
28
N.
Ambito di Indagine Prioritario
Dottorato - Ciclo
Borse
Assegnate
Cifre
Assegnate
1
Salute dell’uomo (studio e
trattamento dei tumori e delle
malattie degenerative con nuovi
approcci derivati dalla conoscenza
del genoma umano)
BIOTECNOLOGIE PER L’UOMO
(XXIII)
1
110.896,26
1
MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE (XXIII)
1
MEDICINA MOLECOLARE (XXIII)
2
Rilancio dell’industria farmaceutica
anche attraverso la chimica fine dei
composti naturali per nuove
applicazioni diagnostiche e nuovi
principi attivi
SCIENZA DELLE SOSTANZE
BIOATTIVE (XXIII)
3
Nuove applicazioni dell’industria
biomedicale
MEDICINA MOLECOLARE (XXIII)
1
36.965,42
4
Valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agroalimentare e sicurezza
alimentare
attraverso nuovi sistemi di
caratterizzazione e garanzia di
qualità
BIOTECNOLOGIE
FARMACEUTICHE E ALIMENTARI
(XXIII CICLO)
1
73.930,84
SCIENZE AMBIENTALI (Acque
interne e agroecosistemi) (XXIII)
1
Risparmio energetico e
microgenerazione distribuita
SCIENZE CHIMICHE (XXIII)
1
36.965,42
9
332.688,78
5
1
73.930,84
1
SCIENZE CHIMICHE (XXIII)
TOTALE
******************
29
6 bis Carta della Sicurezza ICT di Ateneo
5/2007/6 bis
Il Presidente invita la Prof.ssa Egidi a entrare a far parte del Senato.
La Prof.ssa Lavinia EGIDI entra a far parte della riunione alle ore 11.40.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA
la relazione “Carta della sicurezza ICT di Ateneo”;
UDITA
l’illustrazione della professoressa Lavinia Egidi, responsabile
del progetto “Reti e Sicurezza”,
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di approvare i principi contenuti nella seguente Carta della sicurezza ICT di Ateneo.
Carta della sicurezza ICT di Ateneo
1. Obiettivi e finalità
L’obiettivo di questo documento è sancire i principi fondamentali di sicurezza informatica per
raggiungere un sufficiente livello di sicurezza, onde garantire il più possibile l’utilizzo efficiente ed
aperto dei servizi di rete, compatibilmente col contesto normativo e tecnico di riferimento (è
allegato, come parte integrante del presente documento, un elenco della normativa vigente,
mantenuto aggiornato dagli uffici competenti).
In particolare:
1. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ (d’ora in poi definita
Ateneo) ritiene opportuna l’adozione di tecnologie telematiche per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali e per il miglioramento costante dei servizi offerti all’utenza e ne incentiva
l’utilizzo ispirandosi al principio della circolazione interna delle informazioni.
2. L’Ateneo ritiene indispensabile la più ampia visibilità esterna di informazioni relative alla propria
attività istituzionale attraverso Internet.
3. L’Ateneo recepisce pienamente il quadro normativo dello Stato italiano in materia di sicurezza
informatica, trattamento dei dati personali e criminalità informatica, nonché le indicazioni degli
organi di riferimento nazionali e internazionali.
4. L’Ateneo riconosce che le informazioni gestite dai suoi sistemi informativi e le risorse di rete
costituiscono una risorsa di valore strategico e che questo patrimonio deve essere efficacemente
utilizzato e promosso per la crescita e lo sviluppo dell’Ateneo, nonché protetto e tutelato al fine di
prevenire possibili alterazioni. Pertanto, l’Ateneo ritiene necessario raggiungere livelli di
riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni, che siano commisurati alla natura delle
informazioni stesse e alla qualità dei servizi che si vogliono offrire, anche in ottemperanza ai
requisiti di legge.
5. La continuità operativa dei servizi amministrativi erogati per via informatica rappresenta un
impegno inderogabile per l’Ateneo.
30
6. L’implementazione di misure di sicurezza va considerata come uno strumento per migliorare la
qualità complessiva dei servizi offerti dall’Ateneo; la sicurezza della rete e dei servizi di rete
dell’Ateneo deve basarsi su principi di elevata disponibilità ed efficienza e deve essere commisurata
in ciascun caso alla natura dei servizi e alla tipologia delle informazioni da proteggere.
7. I servizi di rete possono essere erogati in modo distribuito, lasciando spazi di autonomia alle
singole strutture erogatrici, purché tali iniziative siano armonizzate da regolamenti e politiche
comuni con una precisa individuazione dei ruoli e relative assunzioni di responsabilità.
8. L’Ateneo considera l’istruzione degli utenti e l’aggiornamento del personale lo strumento
principale per l’utilizzo efficiente, corretto e sicuro dei servizi di rete.
2. Strategie di sicurezza
Il mantenimento a regime di adeguate misure di sicurezza richiede che, con frequenza almeno
annuale, sia condotta un'analisi del livello di criticità dei servizi e dei dati: tale analisi deve rilevare
quali sono i dati considerati rilevanti per assicurare la continuità dei servizi, quale sia la richiesta di
disponibilità del servizio (es.: che tipo di malfunzionamento sia accettabile, quanto veloce debba
essere il ripristino in caso di incidenti e /o malfunzionamenti) e quali siano i tempi di conservazione
previsti per ciascun tipo di dati, per legge e/o per il corretto funzionamento del servizio.
I dati critici devono comprendere i dati sensibili e giudiziari, il cui flusso e localizzazione vengono
descritti nel DPS di Ateneo.
Il diritto alla riservatezza dei dati personali è regolato dalle vigenti norme in materia.
Il DPS di Ateneo elenca tutti i computer su cui sono presenti dati sensibili e giudiziari, e non è
consentito conservare tali dati su altri elaboratori.
Le strategie di sicurezza adottate sono classificabili sotto tre aspetti:
- sicurezza organizzativa
- sicurezza fisica
- sicurezza logica
2.1 Sicurezza organizzativa
Per la gestione della rete, della sicurezza ICT e della fonia, nonché dei dati di carattere scientifico,
conformemente alla normativa vigente e agli scopi istituzionali dell’Ateneo, si individuano due
ambiti:
1. Documentazione: regolamenti e procedure, che permettano una gestione uniforme della rete,
della fonia e della sicurezza ICT in tutte le strutture dell’Ateneo e che regolamentino la condotta
degli utenti;
2. Modello organizzativo: ruoli, funzioni e responsabilità coinvolte nella realizzazione e gestione
dei sistemi.
2.1.1 Documentazione
Per ottenere un adeguato funzionamento della rete, oltre al presente documento (d'ora in poi definito
semplicemente Carta), se ne norma la gestione tramite l’individuazione di procedure formalizzate
attraverso Linee Guida di Sicurezza ICT di Ateneo (d’ora in poi Linee Guida) e Regolamento per la
gestione e l’utilizzo della rete di Ateneo (d’ora in poi Regolamento), periodicamente aggiornati in
relazione all’evoluzione tecnologica del settore.
È parte integrante della documentazione relativa alla gestione della sicurezza informatica il
Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) di Ateneo.
L’Ateneo conforma i propri regolamenti di reti informatiche e sicurezza ICT a quelli del provider
Internet cui si richiede il servizio di accesso alla rete esterna.
31
2.1.2 Modello organizzativo
Il modello organizzativo prevede:
A. la gestione di reti informatiche (compresa la fonia) e sicurezza ICT
B. il controllo (auditing).
A. Gestione di Reti informatiche e Sicurezza ICT
Le strutture per la gestione delle reti informatiche (compresa la fonia) e della sicurezza ICT sono
individuate in:
1. Comitato Esecutivo del CeSPA, al quale sono affidate le funzioni di pianificazione politica e
l’emanazione delle Linee Guida;
2. Responsabile delle Reti e della Sicurezza ICT di Ateneo: è il soggetto di comprovata capacità
tecnica informatica 1 al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative in
attuazione delle direttive del CeSPA. Riferisce periodicamente al CeSPA sullo stato di sicurezza
ICT dell’Ateneo.
3. Commissione Tecnica permanente di Reti e Sicurezza di Ateneo: con funzioni di
pianificazione tecnica in ambito di sicurezza informatica. Ha il compito di approvare e validare, da
un punto di vista tecnico, i piani di sicurezza ICT proposti dal Responsabile Reti e Sicurezza, e di
definire le norme attuative (Regolamento) delle Linee Guida, in armonia con quanto stabilito dal
CeSPA. E’ un gruppo a carattere permanente, presieduto dal Responsabile Reti e Sicurezza. E’
composto dai PdC e dall'Ufficio di Reti e Sicurezza ICT di Ateneo 2.
4. Responsabile informatico locale o Persona di Contatto (PdC), per ogni sede distaccata o
gruppo di sedi quando la gestione lo permette 3: soggetto di comprovata competenza tecnica che,
riveste il ruolo di responsabile della sicurezza presso le unità organizzative periferiche. La sua
presenza capillare all’interno dell’amministrazione garantisce l’attuazione delle normative
dell’Ateneo seguendo le direttive del Responsabile delle Reti e della Sicurezza ICT di Ateneo.
Inoltre, il PdC è il canale di riporto ai vertici dei possibili problemi.
5. Ufficio di Reti e Sicurezza ICT di Ateneo (Ufficio Reti): E’ un gruppo di lavoro permanente,
composto da persone di comprovata capacità tecnica 4, dedito a problematiche di gestione di
sicurezza ICT. In particolare effettua controlli e monitoraggio sullo stato della rete di Ateneo. Fa da
riferimento centrale per coloro che si occupano di sicurezza ICT. Con l’Ufficio Reti collaborano,
secondo le necessità, gli altri tecnici dell’Ateneo.
B. Il Controllo (Auditing) 5
È istituita una struttura di controllo al fine di attivare un processo sistematico, indipendente e
documentato e per ottenere evidenze oggettive che permettano di determinare il grado di conformità
alla regolamentazione per la sicurezza, alle procedure o ai requisiti presi come riferimento, da parte
del servizio/sistema/organizzazione esaminato.
1
A regime, deve essere un tecnico informatico
Nell’attuale fase transitoria il ruolo della Commissione Tecnica deve essere svolto dai partecipanti al progetto Reti e
Sicurezza, il cui capoprogetto potrebbe temporaneamente rivestire il ruolo di Responsabile di Reti e Sicurezza.
3
Attualmente si può pensare ad un PdC per ciascuno dei seguenti gruppi:
1. Rettorato
2. Facoltà di Lettere,
3. Facoltà di Medicina,
4. Facoltà di Farmacia,
5. Facoltà di Economia,
6. Facoltà di Scienze MFN,
7. Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza.
4
Nell’attuale fase transitoria sarà composto da una parte delle persone che lavorano al Progetto Reti e Sicurezza.
5
Si ritiene opportuno che il gruppo di Auditing venga istituito solo al termine della fase di ristrutturazione prevista dal
Progetto Reti e Sicurezza.
2
32
Il responsabile e gli eventuali addetti alle verifiche di controllo ICT devono essere indipendenti
dalle funzioni o dalle attività soggette a revisione.
La struttura di Audit è composta da:
Responsabile Struttura di Auditing: presiede la Struttura di Auditing e riferisce periodicamente al
CeSPA; verifica come Carta, Linee Guida, norme e procedure sono applicate.
Struttura di Auditing (eventuale): elabora un processo sistematico, indipendente e documentato
per ottenere evidenze oggettive che, valutate con obiettività, consentano di determinare il grado di
conformità alla politica di sicurezza, alle procedure o ai requisiti presi come riferimento, da parte
del servizio/sistema/organizzazione esaminato.
2.2 Sicurezza fisica
La sicurezza fisica implica la predisposizione di opportuni servizi di vigilanza, di sistemi
antiintrusione in locali specifici, e di dispositivi anti-incendio e di continuità elettrica, nel rispetto
della normativa vigente e in conformità con i risultati dell’analisi del livello di criticità dei servizi e
dei dati.
I requisiti che devono essere rispettati nella sua realizzazione sono dettagliati nelle Linee Guida, e la
loro realizzazione è demandata a ciascuna sede dell’Ateneo.
2.3 Sicurezza logica
Le norme di sicurezza si fondano sui seguenti criteri:
a) La rete di Ateneo deve essere suddivisa in reti logiche (amministrativa, ricerca, didattica, ecc.),
su ciascuna delle quali viene implementato un livello di sicurezza adatto alla natura dei dati trattati e
alla sua funzionalità, in conformità con i risultati dell’analisi del livello di criticità dei servizi e dei
dati.
b) La rete di Ateneo è organizzata in modo che i vari livelli di sicurezza stabiliti vengano rispettati.
c) L’equilibro tra necessità di riservatezza e necessità di controllo sulla rete è definito nella Linee
Guida. Ogni utilizzo delle informazioni tracciate deve essere rigorosamente documentato.
d) Le informazioni poste in siti pubblici esterni all’Ateneo sono accessibili ai client del personale
strutturato nei limiti delle esigenze di sicurezza. L’accesso diretto a servizi di altre strutture è
regolamentato secondo la rete di appartenenza del computer client e le specifiche esigenze.
e) I client esterni accedono solo ai servizi di Ateneo autorizzati. I servizi dell’Ateneo sono erogati
all’esterno solo dai server autorizzati con modalità descritte da specifici regolamenti. E’ compito del
Comitato Esecutivo del CeSPA indicare quali server debbono essere visibili all’esterno e le
modalità d’accesso.
3. Gestione della Rete
La progettazione, lo sviluppo, l’aggiornamento, il controllo e la gestione della rete di Ateneo intesa
come infrastruttura di cablaggi negli edifici, reti locali e di interconnessione, i collegamenti
metropolitani, gli apparati attivi compresi i server che erogano i servizi centralizzati di rete (DNS,
mail, web, proxy), i relativi contratti di manutenzione ed assistenza tecnica sono compiti della
Commissione Tecnica di Reti e Sicurezza che li attua tramite l’Ufficio Reti e Sicurezza, in
conformità con le direttive della presente Carta e dei documenti attuativi, e seguendo le direttive di
pianificazione politica del CeSPA.
Nello stesso modo spetta alla Commissione Tecnica la pianificazione tecnica per la realizzazione
delle misure di sicurezza e per le misure atte a garantire la continuità dei servizi.
La Prof.ssa Lavinia EGIDI lascia la seduta alle ore 12.00.
******************
33
4. Accordi, Convenzioni, Centri
4.2 Approvazione della Convenzione per la creazione di una Scuola Dottorale Internazionale
nel campo delle Scienze Umane, delle Lettere, degli Studi storici e sociali e degli studi
transfrontalieri, « EDI-TranSHalp ». Sede Amministrativa Università della Savoia
(Chambéry)
5/2007/4.2
Ufficio Ricerca scientifica e Relazioni internazionali
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si sottopone all’attenzione del Senato Accademico la presente proposta di delibera relativa
all’approvazione della Convenzione costitutiva della Scuola Dottorale Internazionale nel campo
delle Scienze Umane, delle Lettere, degli Studi storici e sociali e degli studi transfrontalieri,
denominata « EDI-TranSHalp » con Sede Amministrativa presso l’Università della Savoia,
Chambéry (Sciences de l’Homme, des Humanités et de la Société - Etudes Transfrontalières “EDITRANSHALP”).
Il Consiglio della Scuola di Alta Formazione nella seduta del 12.06.2007 ha espresso parere
favorevole all’adesione alla suddetta Scuola di Dottorato internazionale.
La sottoscrizione della relativa Convenzione non comporta l’impegno di risorse finanziarie
per borse di studio a carico dell’Ateneo, a cui competeranno invece le spese di missione del
personale partecipante agli Organi della Scuola, e permetterà il potenziamento della dimensione
internazionale degli studi di dottorato di ricerca, già avviata con Accordi –quadro tra la Conferenza
dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e analoghe istituzioni straniere.
Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di esprimere il proprio parere in merito.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA
la Legge 03.07.1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei
Ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;
VISTO
il D.M. 30.04.1999, n. 224, recante in rubrica “Regolamento in materia di
dottorato di ricerca”;
VISTO
lo Statuto di Ateneo;
VISTO
il D.M. 22.10.2004, n. 270, concernente l’autonomia didattica degli Atenei;
VISTO
il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
CONSIDERATO che è pervenuta all’Ateneo, dall’Università della Savoia, la richiesta di adesione
ad una Scuola Dottorale Internazionale nel campo delle Scienze Umane, delle
Lettere, degli Studi storici e sociali e degli studi transfrontalieri, denominata
« EDI-TranSHalp », in consorzio con le Università degli Studi di Torino, di
Ginevra, di Losanna e della Savoia;
CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola di Alta Formazione nella seduta del 12.06.2007 ha
espresso parere favorevole all’adesione alla Scuola suddetta;
RITENUTO
che l’adesione alla Scuola dottorale in esame permetterebbe il potenziamento
della dimensione internazionale degli studi di dottorato di ricerca;
PRESO ATTO che la sottoscrizione della relativa Convenzione non comporterà l’impegno di
risorse finanziarie per borse di studio a carico dell’Ateneo;
RITENUTO
opportuno, pertanto, approvare la relativa Convenzione;
34
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
E’ approvata la Convenzione per la creazione della Scuola Dottorale Internazionale nel campo delle
Scienze Umane, delle Lettere, degli Studi storici e sociali e degli studi transfrontalieri, denominata
« EDI-TranSHalp », in consorzio con l’Università degli Studi di Torino, di Ginevra e di Losanna e
della Savoia secondo lo schema sottoriportato.
CONVENZIONE COSTITUTIVA
DELLA SCUOLA DOTTORALE INTERNAZIONALE
SCIENCES DE L’HOMME ET DES HUMANITÉS
ETUDES TRANSFRONTALIÈRES
EDI-TRANSHALP
Tra (in ordine alfabetico)
L’Université de Genève, rappresentata dal suo Rettore
L’Université de Lausanne rappresentata dal suo Rettore
L’Université de Savoie (Chambéry/Annecy), rappresentata dal suo Rettore
L’Università degli Studi di Torino, rappresentata dal suo Rettore,
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal suo
Rettore
Indicate qui di séguito come « le Parti »
Si conviene quanto segue :
1. DICHIARAZIONE D’INTENTI
Conformemente allo spirito e agli obiettivi degli accordi bilaterali che le legano, le Parti concordano
la creazione di una Scuola Dottorale Internazionale nel campo delle Scienze Umane, delle Lettere,
degli Studi storici e sociali e degli studi transfrontalieri, di seguito denominata « EDI-TranSHalp ».
La creazione di EDI-TranSHalp è proposta dall’insieme delle Parti in riferimento alla legislazione
francese relativa alle scuole dottorali (Decreto del 7 agosto 2006 relativo alla formazione dottorale),
in vista del suo riconoscimento dal Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
La domanda congiunta di riconoscimento avverrà in deroga al primo comma dell’art.7 del
sopracitato decreto.
35
L’Université de Savoie è indicata quale istituzione coordinatrice della scuola dottorale, ed avente la
gestione amministrativa .
2. OBIETTIVI E FINALITA’
L’EDI-TranSHalp ha lo scopo di :
-
Organizzare la formazione dei futuri dottori di ricerca e prepararne il loro inserimento
professionale ;
Dare ai dottorandi un approccio internazionale e una formazione pluridisciplinaire
nell’ambito del loro specifico progetto scientifico.
A tale scopo, l’EDI-TranSHalp si pone quali obiettivi di :
-
Arricchire l’offerta formativa proponendo ai Dottorandi un insieme complementare
d’approccio teorico, critico e metodologico;
Diversificare i percorsi formativi mirando ad un migliore adeguamento della formazione
dottorale ai progetti individuali di ricerca ed inserimento professionale ;
Favorire le commissioni miste, le tesi in cotutela, i doppi diplomi e il rilascio di un dottorato
riconosciuto dagli Stati rispettivi delle Parti firmatarie, in vista di una migliore mobilità
scientifica e professionale;
Rinforzare l’apertura internazionale della formazione dei dottorandi in vista
dell’acquisizione di una più vasta coscienza europea;
Favorire le ricerche sulla dimensione storica, culturale e sociale dello spazio
transfrontaliero.
3. ORGANIZZAZIONE DI EDI-TRANSHALP
Concorrono all’ EDI-TranSHalp le seguenti strutture dottorali:
- Per l’Università di Torino:
- la Scuola di Dottorato in Culture classiche e moderne
- la Scuola di Dottorato in Filosofia
- la Scuola di Dottorato in Ricerca sociale comparata
- la Scuola di Dottorato in Scienze del linguaggio e della comunicazione
- la Scuola di Dottorato in Scienze Umane
- la Scuola di Dottorato in Studi storici
Per l’Università di Savoia (Chambéry):
- il Laboratorio “Langages, Littératures, Sociétés”
Per l’Università del Piemonte Orientale (Vercelli):
- la Scuola di Dottorato
La collaborazione delle strutture dottorali sopra individuate in seno all’EDI-TranSHalp non esclude
altre collaborazioni.
Il percorso di ogni dottorando sarà modulabile a seconda dell’offerta formativa delle strutture
dottorali dell’EDI-TranSHalp e in funzione del suo specifico progetto di ricerca.
36
4. ORGANIZZAZIONE DI EDI-TRANSHALP
Gli organi di EDI-TranSHalp sono i seguenti:
a) Il direttore
Il direttore è designato dalle Parti dopo parere favorevole dei rispettivi organi competenti. Le sue
funzioni corrispondono alle disposizioni degli artt 10 e 11 del sopracitato decreto.
b) Il consiglio
Il Consiglio è costituito secondo le disposizioni dell’ art. 12 del sopracitato decreto.
È formato da 22 membri, così ripartiti :
-
11 membri, così suddivisi : 10 Docenti (2 per ognuna delle Parti) ed 1 rappresentante del
Personale Tecnico-amministrativo ;
5 rappresentanti dei dottorandi;
3 personalità scientifiche italiane o straniere;
3 personalità italiane o straniere del mondo della cultura, della società o dell’economia.
Gli statuti preciseranno le modalità di funzionamento del Consiglio e saranno allegati alla presente
convenzione.
5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Qualora il progetto preliminare venga approvato dal ministero francese, verrà istituita una
commissione paritaria degli Atenei interessati per definire i progetti didattici e scientifici di EDITranSHalp e le sue modalità di funzionamento.
Questa commissione si fisserà come obiettivo l’apertura di EDI-TranSHalp all’inizio dell’anno
accademico 2008-2009.
6. RÉGOLAMENTO APPLICABILE
Ogni Parte si attiene alle leggi in vigore nel proprio Stato e alle disposizione interne alla propria
università. Gli obiettivi della presente convenzione e le loro modalità applicative saranno conformi
a tali leggi e disposizioni.
7. ADESIONE DI NUOVI MEMBRI
L’EDI-TranSHalp può estendersi a altre strutture dottorali proprie alle Parti.
L’EDI-TranSHalp può estendersi ad altre università ed organismi di ricerca italiani e stranieri
previo accordo delle Parti ed approvazione dei Ministeri competenti.
L’adesione di nuovi membri sarà oggetto di un allegato alla presente convenzione.
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8. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Prima che l’EDI-TranSHalp sia dotata di propri mezzi finanziari, le spese di missione del personale
in mobilità saranno a carico dell’università di origine.
9. DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è conclusa per la durata di 3 anni 6, salvo rescissione da parte di una delle
università contraenti con preavviso di 6 mesi.
Nel caso di rescissione, ciò non dovrà compromettere la conclusione degli studi dei dottorandi
iscritti a EDI-TranSHalp.
Chambéry
Genève
Lausanne
Turin
Vercelli
Il Rettore
Il Rettore
Il Rettore
Il Rettore
Il Rettore
In principio, salvo deroghe , la durata della convenzione non può eccedere quella del contratto
quadriennale dell’Université de Savoie (anni solari 2007-2010) (N.B.: in realtà fino a settembre
2011).
******************
4. Accordi, Convenzioni, Centri
4.3 Adesione al “Centro Interuniversitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e
l’Adolescenza – C.I.R.S.F.I.A.
5/2007/4.3
Ufficio Ricerca scientifica e Relazioni internazionali
Al Presidente del Senato Accademico
Oggetto: adesione al “Centro Interuniversitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e
l’Adolescenza – C.I.R.S.F.I.A.”
Su iniziativa del Dipartimento di Ricerca Sociale si sottopone a codesto spettabile Senato
Accademico la proposta di adesione al “Centro Interuniversitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie,
l’Infanzia e l’Adolescenza – C.I.R.S.F.I.A”.
Il Centro, a cui aderiscono l’Università degli Studi di Urbino, l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Trieste, ha
come scopo la promozione, la realizzazione e il coordinamento delle attività di studio e di ricerca, di
carattere sociologico, sulle famiglie, i bambini e gli adolescenti, nonché quello di favorire lo
scambio di informazioni e di materiali tra gli Istituti e i Dipartimenti delle Università consociate e
tra i ricercatori del settore.
Il Centro Interuniversitario ha sede presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
38
Sono organi del Centro il Consiglio Scientifico, il Direttore del Centro e la Segreteria.
L’adesione al Centro non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ateneo.
Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di esprimere il proprio parere in merito.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO
che il Dipartimento di Ricerca Sociale ha proposto l’adesione dell’Ateneo al
“Centro Interuniversitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e
l’Adolescenza – C.I.R.S.F.I.A”;
CONSIDERATO che il Centro, a cui aderiscono l’Università degli Studi di Urbino, l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Milano e
l’Università degli Studi di Trieste, ha come scopo la promozione, la realizzazione
e il coordinamento delle attività di studio e di ricerca, di carattere sociologico,
sulle famiglie, i bambini e gli adolescenti, nonché quello di favorire lo scambio
di informazioni e di materiali tra gli Istituti e i Dipartimenti delle Università
consociate e tra i ricercatori del settore;
CONSIDERATO che il Centro ha sede presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”;
CONSIDERATO che sono organi del Centro il Consiglio Scientifico, il Direttore del Centro e la
Segreteria;
VISTA
la legge n. 168 del 9/5/89;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. n. 475 del 30/12/2003;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ricerca Sociale del 31/05/2007;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1)
di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al “Centro Interuniversitario di
Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e l’Adolescenza – C.I.R.S.F.I.A” secondo
l’allegato Regolamento istitutivo;
39
CIRSFIA
Centro Interuniversitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e l’Adolescenza
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCHE E STUDI SULLE FAMIGLIE, L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA – CIRSFIA
Tra
L’Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni
BOGLIOLO - codice fiscale n. 82002850418, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del
Consiglio di Amministrazione del................... ;
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo
PELLACANI –codice fiscale n. 00427620364, autorizzato a firmare il presente atto con delibera
del ................... ;
l’Università degli studi di Milano, rappresentata dal Rettore, Prof. Enrico DECLEVA - codice
fiscale n.80012650158 autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di
Amministrazione del ................... ;
l’Università degli studi di Trieste, rappresentata dal Rettore, Prof. Domenico ROMEO - codice
fiscale n. 80013890324, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di
Amministrazione del ................... ;
ai sensi ed agli effetti dell’art. 91 del DPR n. 382 dell’11.7.1980 e dei riferimenti in esso contenuti,
è istituito il Centro Interuniversitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e l’Adolescenza
- CIRSFIA al fine di promuovere e gestire iniziative comuni di ricerca.
Il Centro è regolato dai seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro
medesimo (ex. Art. 1)
STATUTO
Art. 1 – Costituzione del CIRSFIA
Il Centro è costituito a norma dell’art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, fra le Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli
Studi di Milano ; l’Università degli Studi di Trieste.
Afferiscono al CIRSFIA i sottoelencati Dipartimenti e Istituti delle Università Convenzionate:
• Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Istituto di Sociologia – Via Saffi, 15 – Urbino
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze del Linguaggio e
della Cultura – Largo Sant’Eufemia, 19 - Modena
• Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Studi Sociali e Politici - Via Conservatorio, 7
- Milano
• Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Via Tigor, 24 –
Trieste
40
Art. 2 - Finalità del Centro
Il Centro si propone di:
a. promuovere, realizzare e coordinare attività di studio e di ricerca, di carattere sociologico,
sulle famiglie, i bambini e gli adolescenti;
b. favorire lo scambio di informazioni e di materiali tra gli Istituti e i Dipartimenti delle
Università consociate e tra i ricercatori del settore, anche nel quadro di una collaborazione
con altri Istituti e Dipartimenti universitari, con organismi di ricerca nazionali e
internazionali, unità operative costituite presso Enti pubblici e privati e, in particolare, con
l’Associazione Italiana di Sociologia;
c. favorire iniziative di ricerca e di collaborazione interdisciplinare e multidisciplinare sia a
livello nazionale che internazionale;
d. privilegiare nello studio e nella ricerca sulle politiche sociali i loro riflessi sulla condizione
delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti;
e. coordinare con le proprie le iniziative di altri soggetti attivi nel territorio, in vista della
creazione di Osservatori su famiglie, bambini e adolescenti
f. progettare e realizzare attività di formazione rivolte ad utenze esterne all'ambito
universitario, con particolare riguardo alla formazione nei servizi e nel volontariato;
g. fornire consulenza e collaborazione di ricerca e progettazione ad enti pubblici e privati;
h. promuovere la potenziale utenza esterna delle competenze presenti nel Centro con iniziative
di divulgazione scientifica, congressi, simposi, scuole e con collaborazioni in attività di
ricerca e di sviluppo.
Art. 3- Attività del Centro
Il Centro persegue i propri scopi promuovendo:
a. la diffusione dell’informazione;
b. la formazione di ricercatori nel settore;
c. l’attività dei ricercatori afferenti;
d. specifici indirizzi e progetti di ricerca, anche mediante la stipulazione di apposite
convenzioni con enti pubblici e privati e mediante la definizione di accordi di cooperazione
con altri centri e istituti;
e. occasioni di scambio e di incontro tra ricercatori, istituti, centri di ricerca, servizi
territoriali, enti locali e con la popolazione in generale, mediante iniziative di formazione e
divulgazione, conferenze, seminari, congressi
Art. 4 - Collaborazioni specialistiche esterne
Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne
.Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità stabilite dalla normativa vigente in
materia.
Art. 5 - Sede del Centro
Il Centro ha sede presso l’Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" .
Tale sede può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.
Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi
in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi artt. 6 e
seguenti.
Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che gli Istituti
e i Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a
disposizione per gli scopi del Centro.
La gestione amministrativa contabile è affidata al Centro in accortdo con le norme del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.
41
Art. 6 - Organi del Centro
Sono Organi del Centro:
a. il Consiglio Scientifico;
b. il Direttore del Centro;
c. la Segreteria.
Art. 7 - Il Consiglio Scientifico
Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da rappresentanti delle Università convenzionate in
ragione di uno per ciascuna di esse. Tali rappresentanti sono proposti dagli Istituti e Dipartimenti e
nominati mediante designazione delle Università afferenti in conformità alle norme previste dalle
disposizioni organizzative in vigore presso ogni Ateneo. Il Consiglio Scientifico può cooptare con
decisione unanime fino a cinque membri designati tra rilevanti personalità scientifiche nel campo
degli studi e delle ricerche sulle famiglie, l’infanzia e l’adolescenza.
Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni
Esso:
a. elegge al proprio interno il Direttore;
b. fissa le linee generali dell’attività del Centro;
c. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
d. approva la relazione sulle attività svolte, predisposta dal Direttore;
e. predispone e approva, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, il
Regolamento interno del Centro e lo modifica, su motivata proposta, con la stessa
maggioranza.
f. delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione del Centro;
g. delibera sulle richieste di nuove adesioni;
h. delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore;
i. assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro;
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voto, prevale il voto del
Direttore.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o su
richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
Art. 8 - Il Direttore
Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i suoi componenti. Il Direttore dura in
carica quattro anni e può essere immediatamente rieletto una sola volta.
Il Direttore:
a. rappresenta il Centro e ne è responsabile;
b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico
c. propone al Consiglio Scientifico il programma delle attività del Centro e predispone la
relazione sulle attività svolte dal Centro;
d. sottopone al Consiglio Scientifico per l’esame e l’approvazione il bilancio preventivo e il
rendiconto consuntivo;
e. sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le funzioni che comunque
interessano il Centro.
Il Direttore nomina tra i componenti del Consiglio Scientifico due Vice Direttori che lo coadiuvino
nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscano in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 9 - La Segreteria
La Segreteria è composta da un Segretario Generale e da un Vice-Direttore entrambi nominati dal
Direttore.
42
La Segreteria resta in carica per la durata del mandato del Direttore. Assicura la continuità della
gestione delle attività del Centro e rende operativi gli indirizzi generali di studio e di ricerca,
definendone i dettagli operativi. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro
argomento che gli viene sottoposto dal Direttore. Predispone annualmente la relazione sulle attività
svolte dal Centro, da pubblicarsi nel Bollettino.
Art. 10 Nuove adesioni al Centro
Al Centro possono aderire tutti gli Atenei con Istituti o Dipartimenti che svolgono attività di ricerca
su famiglie, bambini e adolescenti. Le richieste di adesione sono presentate al Direttore del Centro e
su di esse delibera il Consiglio Scientifico.
Le nuove ammissioni sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.
Art. 11 - Funzionamento del Centro
La gestione del Centro segue il regime amministrativo degli Istituti e dei Dipartimenti afferenti ed è
disciplinata dalla normativa vigente in materia
I bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Centro dovranno essere approvati dal Consiglio
Scientifico, rispettivamente entro il 30 novembre di ogni anno ed entro 90 giorni dalla data di
chiusura dell’esercizio.
Art. 12 - Finanziamenti Il Centro opera mediante risorse finanziarie e contributi provenienti :
a. da eventuali conferimenti degli Istituti e Dipartimenti aderenti ;
b. dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ;
c. dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
d. da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario;
e. da altri Enti pubblici o privati e fondazioni operanti in settori di interesse del Centro;
f. da piani di settore o altri fondi pubblici di ricerca finalizzata;
g. da eventuali lasciti e donazioni;
h. compensi derivanti da eventuali prestazioni conto terzi.
Le richieste e l’accettazione di ogni finanziamento o contributo dovranno essere approvate dal
Consiglio Scientifico e firmate dal Direttore del Centro
Art. 13 - Beni mobili
I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono di proprietà del Centro e sono
inventariati presso la sede amministrativa del Centro. I beni potranno essere destinati o affidati alle
singole Università contraenti con apposita delibera del Consiglio Scientifico.
Art. 14- Durata e recesso
La presente convenzione entra in vigore alla data della stipulazione e ha validità di quattro anni.
Con delibera delle Università consociate sarà rinnovabile di quattro anni in quattro anni, previa
presentazione di una relazione sui risultati dell’attività scientifica condotta. Ciascuna Università
consociata può esercitare l’azione di recesso da comunicarsi, con un anticipo di almeno sei mesi,
mediante lettera raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro.
Eventuali fondi residui saranno ripartiti equamente tra le sedi convenzionate.
Al termine della convenzione il Direttore del Centro presenterà ai Rettori delle Università contraenti
una relazione sui risultati conseguiti.
Art. – 15 Arbitrato
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia sarà
risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli art. 806 e seguenti del C. P. C. italiano.
43
L’arbitrato avrà luogo in Urbino. Il collegio arbitrale sarà composto di cinque arbitri, quattro
nominati dalle Università afferenti al Centro e il quinto con funzioni di Presidente nominato dai
primi quattro.
Qualora i quattro arbitri designati non raggiungessero l’accordo sulla nomina del quinto arbitro,
questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Urbino.
Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti ed immediatamente esecutive.
Art. 1 6 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche alle norme del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Scientifico e approvate
con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Art. 17 - Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 - Tariffa Parte
Seconda del D.P.R. n. 131/86.
Art. 18- Imposta di bollo
La presente convenzione è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 Tabella del D.P.R. n. 642/72.
******************
4. Accordi, Convenzioni, Centri
4.4 Approvazione di accordo internazionale con Durham University (Gran Bretagna)
5/2007/4.4
Ufficio Ricerca scientifica e Relazioni internazionali
Al Presidente del Senato Accademico
Oggetto: approvazione accordo di cooperazione internazionale
Su iniziativa del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita si sottopone a codesto
spettabile Senato Accademico la proposta di sottoscrizione dell'accordo generale di cooperazione
per le attività di scambio internazionale e dell’accordo specifico di collaborazione tra l'Ateneo e la
Durham University (Gran Bretagna).
L’accordo generale, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, fra le due
istituzioni, di ricerche e di altre attività accademiche e culturali mediante lo scambio di docenti e
ricercatori, l’implementazione di progetti comuni di ricerca, lo scambio di informazioni e materiali
di interesse comune, la realizzazione di conferenze ed eventi di rilevanza scientifica e culturale, lo
scambio di studenti.
Il protocollo aggiuntivo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere la ricerca su temi
specifici che saranno curati dal Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita.
Per la realizzazione degli accordi non sono previsti oneri a carico dell’Università.
Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di esprimere il proprio parere in merito.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO
che il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita ha proposto la
sottoscrizione dell'accordo generale di cooperazione per le attività di scambio
44
internazionale e dell’accordo specifico di collaborazione tra l'Ateneo e la
Durham University (Gran Bretagna);
CONSIDERATO che l’accordo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo,
fra le due istituzioni, di ricerche e di altre attività accademiche e culturali
mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l’implementazione di progetti
comuni di ricerca, lo scambio di informazioni e materiali di interesse comune, la
realizzazione di conferenze ed eventi di rilevanza scientifica e culturale, lo
scambio di studenti;
CONSIDERATO che il protocollo aggiuntivo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere
la ricerca su temi specifici che saranno curati dal Dipartimento di Scienze
dell’Ambiente e della Vita;
CONSIDERATO che per la realizzazione degli accordi non sono previsti oneri a carico
dell’Università;
VISTA
la legge n. 168 del 9/5/89;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’allegato accordo generale di
cooperazione per le attività di scambio internazionale e dell’allegato accordo specifico di
collaborazione tra l'Ateneo e la Durham University (Gran Bretagna).
CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT
BETWEEN UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO” AND DURHAM UNIVERSITY
The Rector of the Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, and the ProVice Chancellor of Durham University consider cultural and scientific relations among universities
a necessary and important tool for mutual understanding of cultures and for the advancement of
knowledge and its dissemination.
According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations,
the parties intend therefore to foster one or more of the following actions which will be regulated
from time to time in separate and more specific agreements. The content of this agreement shall be
considered by each party as a declaration of intents which commits the parties exclusively for those
initiatives agreed in the specific agreements.
Among the possible actions they agree on:
45
1. The co-operation in common research projects which shall imply:
1.1. the mobility of researchers and teachers of both Institutions;
1.2. the mobility of young researchers, eventually granted, involved in post-graduated
programmes;
1.3. the exchange of scientific material.
2. The co-operation in the study programmes of the students enrolled in both Institutions which
shall imply:
2.1. the mobility of students for periods of one semester at least, according to a plan which
shall specify the number of students, temporary enrolment procedures and financial
conditions, the possible grants, the guarantee of allocation, transfer and recognition of
academic credits;
2.2. the mobility of teachers in the framework of agreed training projects;
2.3. the drawing up of common study programmes aiming at joint degrees.
3. The joint participation:
3.1. in programmes promoted by the European Commission or by other bodies or
foundations;
3.2. in the co-ordination of proposals directed to the acquisition of funds for the realisation
of structures and for the implementation of research and/or training projects.
This agreement shall be in force for five years once signed by both parties.
The renewal and any amendment shall be made in written by the parties.
The terms and conditions of this agreement, as well as those of the specific agreements related to it,
must conform to the laws and statutes regulating both Institutions. The parties will not be obliged to
respect those commitments resulting from the specific agreements which could contravene this
principle.
Specific agreements shall refer to this framework agreement.
Vercelli, .....................................
The Rector of Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
.........................................
The Pro-Vice Chancellor of Research of Durham University
46
CO-OPERATION AGREEMENT (ADDITIONAL PROTOCOL)
BETWEEN UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO” AND DURHAM UNIVERSITY
The University of Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, represented by the Rector, Prof. Paolo
Garbarino
and
Durham University represented by the Pro-Vice Chancellor for Research, Prof_W James Stirling,
having regard to the Co-operation Framework Agreement signed on ...................
in order to establish and maintain scientific research and teaching relationships between the two
Institutions agree as follows:
Art. 1
The University of Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Italy,
and Durham University, UK
hereinafter referred to as the Institutions, agree upon a co-operation on the following topics:
1. Magnetic resonance studies of metal complexes
2. Characterisation of paramagnetic complexes by spectroscopy
3. Development of new imaging probes for use in biological systems
The persons in charge of the programme will be:
Prof. Mauro Botta, Faculty of Science, Department of Environmental and Life Sciences of the
University of Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Responsible of the Italian side
Prof. David Parker, Faculty of Science, Department of Chemistry, Durham University Responsible of the British side
Art. 2
For such purpose, the Institutions agree to improve their co-operation as follows:
-
by carrying out joint research projects,
by exchanging academics, researchers, technical-administrative staff and other experts, students;
by free admittance to the libraries and free access to the to research facilities existing in the
participating Institutions ;
participation in conferences, symposia, congresses with scientific papers ;
by exchanging scientific information and materials on conditions agreed upon;
by joint publications of the results obtained in joint projects;
by any other kind of co-operation that may result useful to reach the joint objectives.
47
The programme could be increased and modified according to the common requirements and to the
development of the undertaken research.
Art. 3
Within the limits of the regulations in force in each country, the parties agree to find the financial
means necessary to reach the above mentioned objectives. The expenses will be jointly identified
and will be charged to the department/laboratory directly involved in the present agreement, unless
specific funds from private or public institutions are available.
Art. 4
All people concerned with the activities provided in this agreement, shall submit an insurance
scheme at the original Institution's charge.
Art. 5
Unless otherwise agreed, the parties will jointly own the technological and scientific results
obtained within the present co-operation programme. They undertake to protect and exploit them,
according to the industrial laws and regulations in force in both Institutions. In order to allow an
easier negotiability of the results, each party undertakes to prevent any claim of rights by its
personnel or by persons in contact with the Institution.
Art. 6
This agreement shall be in force for ____ (3-5 years maximum), from the date of the last signature
by the legal representative of the contracting Institutions.
The renewal and any amendment shall be made in written by the parties.
Vercelli, ________________
The Rector of Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
________________________
The Pro-Vice Chancellor (Research) of Durham University
_________________________
******************
48
4. Accordi, Convenzioni, Centri
4.5 Approvazione Statuto e business plan “Incubatore d’Impresa Novara” Scrl
5/2007/4.5
Ufficio Ricerca scientifica e Relazioni internazionali
Al Presidente del Senato Accademico
Oggetto: approvazione del Progetto “Incubatore di Impresa Novara Sc.r.l.”
Si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico il progetto relativo alla costituzione
della società consortile a responsabilità limitata “Incubatore di Impresa Novara”.
Lo scopo del progetto è la realizzazione di un Incubatore universitario polisettoriale, con
l’obiettivo di promuovere la cultura imprenditoriale sul territorio novarese , attraverso la creazione
di una struttura che possa ospitare gli aspiranti imprenditori, agevolare la nascita di nuove imprese e
offrire servizi a favore della realtà imprenditoriale e socio-economica locale.
La Società si propone di dare impulso alla nascita e allo sviluppo competitivo di nuove
imprese, fornendo a condizioni agevolate servizi di amministrazione, marketing, fiscali e legali,
consulenze, infrastrutture tecnologiche e multimediali, in modo da consentire alle aziende in via di
costituzione, anche se non legate all’Università del Piemonte Orientale, di avviare la fase di entrata
e consolidamento sul mercato.
La Società, per il perseguimento degli obiettivi, potrà sottoscrivere accordi a livello
comunitario, nazionale, regionale e locale per l’attuazione di iniziative e programmi, attivare
specifiche convenzioni con la Regione Piemonte, i Parchi Scientifici e Tecnologici, i Soci e gli altri
soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento delle finalità societarie.
Potranno essere valutate e selezionate le idee di impresa provenienti da gruppi che hanno
partecipato al concorso Start Cup Torino Piemonte e ad analoghe competizioni per idee innovative,
spin-off promossi da personale docente e non docente dell’Università del Piemonte Orientale, spinoff promossi da ricercatori afferenti ad altri centri di ricerca o di trasferimento tecnologico del
territorio o da altre Università, spin-off generati da imprese già costituite, start-up generiche.
Sono Soci fondatori l’Università del Piemonte Orientale, la Provincia di Novara, il Comune
di Novara, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara, l’Associazione
Industriali di Novara, Finpiemonte.
Potranno, inoltre, aderire alla Società gli enti pubblici, le associazioni di categoria, gli Istituti
di diritto pubblico, i Parchi scientifici, le fondazioni, le aziende pubbliche e private che abbiano tra i
loro fini lo sviluppo scientifico, economico e sociale del territorio, fino ad una quota complessiva
non superiore al 49% del capitale sociale.
Gli organi della società sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente, il Direttore, il Collegio Sindacale.
Si allegano per l’approvazione da parte di codesto Spettabile Senato Accademico la bozza di
Statuto della società e il relativo piano di impresa.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO
che, in accordo con la Provincia di Novara, il Comune di Novara, la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara, l’Associazione
Industriali di Novara e Finpiemonte, è stato elaborato il progetto relativo alla
costituzione della società “Incubatore di Impresa Novara Sc.r.l.”;
49
CONSIDERATO che lo scopo del progetto è la realizzazione di un Incubatore universitario
polisettoriale, finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale sul
territorio novarese, attraverso la creazione di una struttura in grado di ospitare gli
aspiranti imprenditori, agevolare la nascita di nuove imprese e offrire servizi a
favore della realtà imprenditoriale e socio-economica locale;
CONSIDERATO che la Società si propone di dare impulso alla nascita e allo sviluppo competitivo
di nuove imprese, fornendo a condizioni agevolate servizi di amministrazione,
marketing, fiscali e legali, consulenze, infrastrutture tecnologiche e multimediali,
in modo da consentire alle aziende in via di costituzione, anche se non legate
all’Università del Piemonte Orientale, di avviare la fase di entrata e
consolidamento sul mercato;
CONSIDERATO che la Società, per il perseguimento degli obiettivi, potrà sottoscrivere accordi a
livello comunitario, nazionale, regionale e locale per l’attuazione di iniziative e
programmi, attivare specifiche convenzioni con la Regione Piemonte, i Parchi
Scientifici e Tecnologici, i Soci e gli altri soggetti pubblici e privati interessati al
perseguimento delle finalità societarie;
CONSIDERATO che saranno Soci fondatori l’Università del Piemonte Orientale, la Provincia di
Novara, il Comune di Novara, la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Novara, l’Associazione Industriali di Novara, Finpiemonte, e che
potranno aderire alla Società gli enti pubblici, le associazioni di categoria, gli
Istituti di diritto pubblico, i Parchi scientifici, le fondazioni, le aziende pubbliche
e private che abbiano tra i loro fini lo sviluppo scientifico, economico e sociale
del territorio, fino ad una quota complessiva non superiore al 49% del capitale
sociale;
CONSIDERATA la struttura societaria proposta;
VISTA
la legge n. 168 del 9/5/89;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. n. 475 del 30/12/2003;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1)
di esprimere parere favorevole al Progetto di costituzione della società “Incubatore di
Impresa Novara Sc.r.l.” e dei relativi Statuto e piano di impresa;
50
STATUTO
Della Società Consortile a responsabilità limitata“Incubatore di impresa Novara”
INDICE
Articolo 1 – Denominazione
Articolo 2 – Oggetto sociale
Articolo 3 – Sede
Articolo 4 – Durata
Articolo 5 – Soci
Articolo 6 – Capitale sociale, requisiti ed obblighi dei soci
Articolo 7 – Domiciliazione
Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
Articolo 9 – Recesso
Articolo 10 – Esclusione
Articolo 11 – Liquidazione delle partecipazioni
Articolo 12 – Soggezione ad attività di direzione e controllo
Articolo 13 – Organi societari
Articolo 14 – L’Assemblea dei soci, funzionamento e poteri
Articolo 15 – Il Consiglio di Amministrazione
Articolo 16 - Il Presidente
Articolo 17 - Il Direttore
Articolo 18 – Compensi degli amministratori
Articolo 19 – Il Collegio Sindacale
Articolo 20 - Bilancio e utili
Articolo 21 – Scioglimento e liquidazione
Articolo 22 – Sanzioni amministrative
Articolo 23 – Clausola compromissoria
51
Articolo 24 – Rinvio alle disposizioni di legge
STATUTO
della Società Consortile a responsabilità limitata
“Incubatore di Impresa Novara”
Articolo 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità
limitata senza fini di lucro con la denominazione (“Incubatore di impresa Novara”) di seguito
denominata Società.
Articolo 2 – Oggetto sociale
Scopo della Società, che non persegue fini di lucro, è quello realizzare un Incubatore universitario
polisettoriale, con l’obiettivo di promuovere la cultura imprenditoriale sul territorio novarese ,
anche attraverso la creazione di un ambiente fisico che possa ospitare gli aspiranti imprenditori,
agevolare la nascita di nuove imprese e offrire servizi a favore della realtà imprenditoriale e socioeconomica locale.
La Società si propone , a favore dei propri consorziati, di dare un aiuto concreto alla nascita e allo
sviluppo competitivo di nuove imprese fornendo servizi – di amministrazione, marketing,
informazioni fiscali e legali – consulenze, infrastrutture tecnologiche e multimediali in modo da
consentire alle aziende appena costituite o in via di costituzione e a chiunque, anche se non legato
all’Università del Piemonte Orientale, abbia un’idea innovativa di muovere i primi passi per potersi
consolidare nel mercato.
In particolare gli obiettivi dell’oggetto sociale sono i seguenti:
promozione della cultura imprenditoriale;
formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
allestimento di uffici presso i quali ospitare i neo imprenditori;
messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;
partecipazione, anche in associazione a partner pubblici e privati, italiani e non, a progetti e gare
nazionali e internazionali per l’acquisizione di risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo
di nuova imprenditoria e innovazione tecnologica;
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società, in particolare, potrà:
1. sottoscrivere accordi a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per l’attuazione di
iniziative e programmi;
2. attivare specifiche convenzioni con la Regione Piemonte, i Parchi Scientifici e Tecnologici, i
Soci e gli altri soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento delle finalità societarie.
La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari
necessarie e/o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
La Società potrà anche assumere partecipazioni in altre società e consorzi purché aventi scopi affini
connessi al proprio, nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la
Società potrà svolgere le attività di cui sopra anche a non consorziate a fronte di corrispettivo .
La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o del personale
messo a disposizione dai soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei
rispettivi ordinamenti, e stipulare contratti e/o convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle
attività nonché studi specifici e consulenze.
I Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” potranno essere
affidatari privilegiati delle attività di consulenza a favore della Società.
Potranno essere valutate e selezionate le idee di impresa provenienti da :
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gruppi che hanno partecipato al concorso Start Cup Torino Piemonte e ad analoghe competizioni
per idee innovative;
spin-off promossi da personale docente e non docente dell’Università del Piemonte Orientale
(inclusi titolari di assegni di ricerca, borse di studio e studenti dell’Università)
spin-off promossi da ricercatori afferenti ad altri centri di ricerca o di trasferimento tecnologico del
territorio o da altre Università;
spin-off generati da imprese già costituite;
start-up generici;
imprese già costituite, purchè da non oltre un anno al momento della presentazione della domanda
di ammissione,
L’ammissione all’incubatore sarà regolamentata sulla base degli obiettivi della struttura e delle
valutazioni del idee di impresa, come da apposito Regolamento che sarà redatto entro 6 mesi dalla
costituzione .
La Società opererà in stretta sinergia con le strutture universitarie, il mondo delle imprese e delle
camere di commercio, attraverso le quali potrà ottenere servizi specifici alle imprese quali ad
esempio, la consulenza per la brevettazione di invenzioni, la commercializzazione dei brevetti e il
supporto per la predisposizione di pratiche di ottenimento di seed capital e venture capital.
La Società potrà essere beneficiaria di agevolazioni previste in iniziative e programmi comunitari,
nazionali e regionali nonché ricevere contributi dai soci e da terzi finalizzati alla realizzazione della
propria attività.
Articolo 3 – Sede
La Società ha sede legale nel Comune di Novara, all’indirizzo risultante da apposita iscrizione
eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111ter delle disposizioni di attuazione del
Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta siano utili al conseguimento dell’oggetto sociale,
potrà istituire altre sedi secondarie, amministrative, filiali, agenzie ed uffici senza rappresentanza
stabile, mentre in caso di istituzione con rappresentanza stabile la competenza a deliberare sarà
dell’Assemblea dei Soci.
Il trasferimento della sede nell’ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica
del presente Statuto e potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione.
Occorrerà invece la decisione dell’Assemblea dei soci per il trasferimento della sede sociale in altro
Comune, in quanto modifiche statutarie.
Articolo 4 – Durata
La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 salvo proroga di una o più volte oppure
anticipato scioglimento stabiliti con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 5 – Soci
Sono Soci fondatori l’Università del Piemonte Orientale, la Provincia di Novara, il Comune di
Novara, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara, l’Associazione
Industriali di Novara, la Finpiemonte.
Potranno, inoltre, aderire alla Società gli enti pubblici, le associazioni di categoria, gli Istituti di
diritto pubblico, i Parchi scientifici, le fondazioni, le aziende pubbliche e private che abbiano tra i
loro fini lo sviluppo scientifico, economico e sociale del territorio, fino ad una quota complessiva
non superiore al 49% del capitale sociale.
L’ammissione dei nuovi soci, da attuarsi a seguito di aumento del capitale sociale o per
trasferimento delle partecipazioni come più avanti specificato, è stabilita dall’Assemblea dei Soci,
su proposta del Consiglio di Amministrazione, con i voti favorevoli dei due terzi del capitale
sociale.
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Per l’ammissione alla società di nuovi soci, gli spiranti devono inoltrare domanda al Consiglio di
Amministrazione.
L’istanza di ammissione alla Società dovrà contenere l’esatta denominazione o ragione sociale e le
generalità del legale rappresentante, copia, quando necessario, della delibera o altro provvedimento
assunto dall’organo competente, l’attività svolta o le finalità istituzionali, l’impegno di versare la
quota sottoscritta ad ammissione avvenuta, di rispettare e accettare incondizionatamente le
disposizioni contenute nello statuto della Società e nelle deliberazioni legittimamente adottate dai
suoi organi.
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del
presente Statuto
La decisione di non ammissione è assunta dall’Assemblea dei Soci con atto motivato.
Sono soci ordinari tutti gli altri soggetti ammessi dal Consiglio di Amministrazione.
Ove non specificato, con il termine soci si intendono nel presente statuto entrambe le suddette
categorie di soci.
Articolo 6 – Capitale sociale, requisiti ed obblighi dei soci
Il capitale sociale è stabilito in 400.000 €.
Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti
del Codice Civile.
Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter del C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati
anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che
non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 del C.C..
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere
omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482-bis,
comma secondo del C.C. in previsione dell’assemblea ivi indicata.
Qualora la Società necessitasse di finanziamenti, il Consiglio di Amministrazione potrà farne
richiesta ai soci che potranno provvedere mediante l’effettuazione di versamenti in conto capitale o
con finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive quote di
partecipazione, sotto l’osservanza della vigente normativa in materia e con l’obbligo di rimborso.
I suddetti finanziamenti non costituiranno in nessun caso sopravvenienza attiva nemmeno in caso di
rinunzia ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.
La presente pattuizione non costituisce e non vuole costituire raccolta di risparmio.
Ciascun socio consorziato assume, ai sensi dell’articolo 2603, numero 3 del C.C. e sotto pena di
esclusione, i seguenti obblighi:
espletare su incarico del Consiglio di Amministrazione determinate funzioni operative, il tutto in
base a corrispettivo che graverà sulla Società Consortile quale costo di gestione;
provvedere, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al rimborso, in favore della
Società Consortile, della quota parte di sua spettanza delle spese da questa sostenute.
Articolo 7 – Domiciliazione
Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i rapporti con la Società, è quello che
risulta dai libri sociali.
Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
Il socio che voglia cedere le proprie quote dovrà darne comunicazione a mezzo lettera
raccomandata agli altri soci che risultino a tale data iscritti nel libro dei soci, i quali avranno diritto
di esercitare la facoltà loro riservata di acquisto della quota stessa entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione.
L’offerta di vendita deve contenere l’indicazione del prezzo e le relative condizioni di pagamento.
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Nell’ipotesi di trasferimento eseguito senza l’osservanza di quanto di seguito prescritto, l’acquirente
non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli
altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.
Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta
spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi
posseduta.
Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a
lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa,
intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto
dell’esercizio della prelazione loro spettante.
La comunicazione dell’intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate
equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’articolo 1326 C.C.. Pertanto il contratto si intenderà
concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza
dell’accettazione dell’altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il
cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all’iscrizione nel libro dei soci, con
contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.
La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente e qualora il prezzo richiesto
sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di
cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti
di comune accordo tra loro.
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l’intera partecipazione offerta poiché tale è
l’oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la
partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà
libero di trasferire l’intera partecipazione all’acquirente indicato nella comunicazione entro 15
(quindici) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.
Articolo 9 – Recesso
Il recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine
sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal primo comma dell'articolo 2437 bis del codice civile.
Articolo 10 – Esclusione
L’esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dall’Assemblea nei confronti del socio
che:
si sia reso insolvente;
si sia reso colpevole di gravi inadempienze;
non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata
assunta e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante
della società.
La deliberazione può essere impugnata avanti ad un apposito Collegio Arbitrale.
L’impugnativa ha effetto sospensivo delle deliberazioni; trascorsi trenta giorni senza che la delibera
sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.
Articolo 11 – Liquidazione delle partecipazioni
Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in
proporzione del patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei
sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito
al giorno della morte del socio ovvero al momento di efficacia del recesso o dell’esclusione.
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Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza
patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è
effettuata su istanza della parte più diligente ai sensi del terzo comma dell’art. 2473 del C.C..
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall’evento dal
quale consegue la liquidazione.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro
partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza
riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l’articolo 2482
C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio
receduto, la società si scioglie ai sensi dell’articolo 2484, comma primo, nr. 5 C.C.
Articolo 12 – Soggezione ad attività di direzione e controllo
La Società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di direzione e
coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma
secondo C.C..
Articolo 13 – Organi societari
Gli organi della società sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Direttore;
il Collegio Sindacale.
Articolo 14 – L’Assemblea dei soci, funzionamento e poteri
I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo
del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci:
1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del loro
numero nei limiti previsti dall’articolo 15;
3) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
4) le modificazioni dello Statuto;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
7) la definizione degli orientamenti strategici delle attività societarie e l’elaborazione degli indirizzi
generali delle attività tecnico scientifiche.
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o
divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell’articolo 2466, comma quinto C.C.) non può
partecipare alle decisioni dei soci.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell’art.
2372 C.C., anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla Società.
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali
facoltà e limiti di subdelega.
56
Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o ai sindaci se nominati.
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del
consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è
soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla
decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più
documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la
maggioranza del capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine
indicato nel testo della decisione.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel
libro delle decisioni dei soci.
Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai punti 4, 5 e 6 del presente articolo,
nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto oppure quando
lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede
sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere
convocata dal Collegio Sindacale o anche da un socio.
L’Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente,
ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera inviata
all’indirizzo e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto
ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e
l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il
caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente
costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste
per la prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando
ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono
presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano all’Assemblea, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere
informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla
trattazione degli stessi.
L’Assemblea è presieduta dalla persona designata dai membri legittimamente intervenuti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare
l’identità e la legittimità dei presenti, verificare le eventuali deleghe, dirigere e regolare lo
svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la
maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal presente
articolo, ai punti 4,5 e 6 , è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il 75% del capitale sociale.
Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso
per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75%
del capitale sociale.
57
Restano, comunque, salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari
decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario, se nominato dal presidente, o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il
capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e
deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti di cui sopra fatti dal Presidente.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine
del giorno.
Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio,
nel libro delle decisioni dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e dello Statuto ivi
compreso l’aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull’eventuale
scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.
L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo il
disposto dell’art. 2369, c. 4 c.c., è validamente costituita e delibera con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale.
E' consentito che le riunioni si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il
Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità
dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la
discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o
visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.
Articolo 15 – Il Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria gestione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge o lo
Statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea dei soci.
È composto da nr. 7 componenti.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente , scelto tra la componente
universitaria, ed un Vicepresidente.
Gli amministratori restano in carica per tre anni salvo revoca o dimissioni.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo
organo amministrativo è stato ricostituito.
Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o
più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in
carica sino alla prossima assemblea.
Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri o la maggioranza degli stessi in caso di
numero dispari, si applica l’art. 2386 C.C..
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare :
-convoca, in via ordinaria, l’Assemblea;
-provvede alla nomina del Direttore;
-provvede all’attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell’ambito delle
proprie competenze;
-approva gli eventuali regolamenti interni della società;
-predispone il bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
58
-predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
-esamina l’ammissione di nuovi soci;
-esamina le richieste di ammissione all’incubatore e delibera in merito, avvalendosi, se ritenuto
utile, di apposite commissioni scientifiche.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione
scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è
soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare
alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più
documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli
amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato
nel testo della decisione.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza
degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni
degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di due o
più amministratori, con lettera inviata all’indirizzo e-mail degli amministratori e dei sindaci
effettivi almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza e, nei casi di urgenza, con fax
da spedire almeno 24 ore prima della riunione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.
Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un
altro Stato membro dell’Unione Europea.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,
quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza dello
stesso si richiede la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di
parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se
nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
E' consentito che le riunioni si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il
Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità
dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la
discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o
visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.
Articolo 16 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, a lui
compete la firma di qualsiasi atto.
E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Ha altresì tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti al
Consiglio di Amministrazione dal presente statuto o che il Consiglio di Amministrazione ritenesse
di riservarsi.
Procede alla determinazione dei poteri e delle attribuzioni del Direttore della Società.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio stesso, coadiuvato dal Direttore.
Riferisce all’Assemblea dei Soci sull’attività della Società.
59
In caso di impedimento, il Presidente potrà essere sostituito dal Vicepresidente.
Articolo 17- Il Direttore
Il Direttore della Società coadiuva il Presidente al quale si riferisce.
È nominato dal Consiglio di Amministrazione, che gli attribuisce i relativi poteri e ne determina il
relativo compenso .
In particolare il Direttore, secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dal Consiglio di
Amministrazione, provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Società li
sovrintende ed è responsabile del loro buon andamento. Cura inoltre le attività legate alla
promozione dell’incubatore nel territorio di riferimento.
Articolo 18 – Compensi degli amministratori
La carica di Presidente e Vice Presidente, Presidente e componente del Collegio Sindacale è svolta
con i compensi stabiliti di volta in volta dall’Assemblea dei Soci, fatto salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
Articolo 19– Organo di controllo: Il Collegio Sindacale
La Società può nominare un proprio Collegio Sindacale.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 C.C. la nomina del Collegio
Sindacale è obbligatoria.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei soci in occasione della nomina
dello stesso Collegio.
Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel
registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se
nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399
C.C.
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si
applica il secondo comma dell’articolo 2399 C.C..
I sindaci sono nominati dall’Assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono
alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il
controllo contabile sulla società.
Si applicano a tal proposito le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma
C.C..
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni
del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono
essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione.
Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per
teleconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al
precedente articolo 15, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato
ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell’Assemblea dei soci. La
decisione di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale, sentito l’interessato.
In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I
nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dell’Assemblea dei soci per l’integrazione del
60
collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione , nei successivi trenta giorni. I
nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla
decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.
I sindaci sono rieleggibili.
Articolo 20 - Bilancio e utili
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è presentato ai soci dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior
termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale alle condizioni di cui
all’art. 2364 C.C., secondo comma.
Lo scopo consortile della società configura quel interesse dei soci che giustifica l’assenza di finalità
lucrative; è pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva
legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, dovranno essere reinvestiti per la
realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.
Articolo 21 – Scioglimento e liquidazione
La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
per il decorso del termine;
per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo
che l’assemblea, all’uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche
statutarie;
per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo
2482-ter C.C.;
nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 C.C.;
per deliberazione dell’Assemblea dei soci;
per le altre cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti
pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
L’Assemblea dei soci, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà, con
deliberazione con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75 % del capitale sociale,
uno o più liquidatori determinando:
il numero dei liquidatori;
in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al
funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
a chi spetta la rappresentanza della Società;
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
gli eventuali specifici poteri dell’organo di liquidazione.
Articolo 22 – Sanzioni amministrative
Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali
commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro
poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il
relativo onere con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.
L’assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha
agito in danno della società con dolo o colpa grave.
61
Articolo 23 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, che abbia ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge
prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio
Arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede
la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte
più diligente.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale.
La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.
Resta sin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale
vincoleranno le parti.
Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori,
liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale.
Articolo 24 – Rinvio alle disposizioni di legge
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti in materia.
______Articoli Codice Civile citati ___________________________
(1)
2615-ter. Società consortili.
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli
scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro
(2)
Art. 111-ter
Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese all’atto costitutivo di una società deve
indicarne nella domanda l’indirizzo comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua
sede . In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano
apposite dichiarazioni presso il registro delle imprese.
(3)
2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal
numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
(4)
2473. Recesso del socio.
L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni
caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o
del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al
trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto
costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia
di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
62
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni
momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo
può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di
mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle
spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito
entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire
anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure
da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il
rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo
il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non
risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in
liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la
delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
(5)
2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni
provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione
patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio
sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle
osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea,
perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione
della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere
convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione
delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi
dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
(6)
2603. Forma e contenuto del contratto.
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità [c.c. 1350, n. 13, 2657, 2725].
Esso deve indicare:
1) l'oggetto [c.c. 2606, 2611, n. 2] e la durata [c.c. 2604, 2611, n. 1] del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
63
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio
[c.c. 2608];
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione [c.c. 2609];
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve
inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad
una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria,
se sono manifestamente inique od erronee [c.c. 1349, 2264], entro trenta giorni dalla notizia [c.c.
2964].
(7)
1326. Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione
dell'altra parte [preleggi 25; c.c. 782, 1328, 1330, 1333, 1335, 1401].
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [c.c. 1328, 1362, 2964].
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso
all'altra parte [c.c. 1457].
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha
effetto se è data in forma diversa [c.c. 1352].
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta [c.c. 1335, 1336]
(8)
2437-bis. Termini e modalità di esercizio.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici
giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione
delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento,
del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto
che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua
conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere
depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,
la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
(9)
2473. Recesso del socio.
L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni
caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o
del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al
trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto
costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
64
attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia
di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni
momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo
può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di
mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle
spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito
entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire
anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure
da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il
rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo
il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non
risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in
liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la
delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
(10)
2482. Riduzione del capitale sociale.
La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo
2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei
versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni
dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo
termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società
abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
(11)
2484. Cause di scioglimento.
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [c.c. 2250,
2485, 2486, 2519, 2710, 2711]:
1) per il decorso del termine [c.c. 2272, n. 1, 2328, n. 13];
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [c.c.
2272, n. 2, 2328, n. 3], salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le
opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea [c.c. 2409];
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli
2447 e 2482-ter [c.c. 2327];
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea [c.c. 2272, n. 3, 2369];
65
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 2272, n. 5].
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni
dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del
primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione
con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo
comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono
determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di
cui al precedente comma.
(12)
2497-bis. Pubblicità.
La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la
sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli
enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al
comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che
la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei
dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di
direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con
chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché
l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
(13)
2466. Mancata esecuzione dei conferimenti.
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio
moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere
azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla
loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del
medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per
l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto [c.c. 2472].
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio,
trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente [c.c. 2482].
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci [c.c. 2344].
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano
scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi
dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del
corrispondente importo di danaro (.
(14)
2372. Rappresentanza nell'assemblea.
66
Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La
rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati
dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere
conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si
tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente
collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile
nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo
o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società
previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non
superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque
milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha
capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata
delle azioni per procura.
(15)
2369. Seconda convocazione e convocazioni successive.
Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale
richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata [c.c. 2376, 2484,
n. 5].
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione
[c.c. 21]. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la
seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta
giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto
ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere
trattati nella prima [c.c. 2366], qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti,
e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del
capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea [c.c. 2348, 2365, 2415, 2487, 2489, 2456, 2460].
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per
la nomina e la revoca delle cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale
per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società,
lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma
dell'articolo 2351.
67
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale più elevata.
(16)
2386. Sostituzione degli amministratori.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre
costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in
carica fino alla prossima assemblea [c.c. 2383, 2393, 2393-bis, 2457].
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica
devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti [c.c. 2454].
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del
comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina [c.c. 2401].
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni
amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata
d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in
tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina
dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale
[c.c. 2366, 2406], il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
(17)
2477. Controllo legale dei conti.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio
sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello
minimo stabilito per le società per azioni [c.c. 2478, n. 4].
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati
superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due
esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per
azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio
sindacale.
(18)
2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti [c.c. 74] e gli affini [c.c. 78] entro il quarto grado degli amministratori della
società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
delle società da questa controllate [c.c. 2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte
a comune controllo;
68
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza (1).
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti
dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [c.c. 2231].
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e
limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
(16)
2403. Doveri del collegio sindacale.
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di
corretta amministrazione [c.c. 2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile [c.c. 2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma
(17)
2403-bis. Poteri del collegio sindacale.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare
informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria
responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si
trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a
informazioni riservate
(18)
2406. Omissioni degli amministratori.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori [c.c. 2363, 2366, 2367,
2386, 2408, 2626], il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni
prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti
censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere
(19)
2407. Responsabilità.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui
fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente [c.c. 1292] con gli amministratori per i fatti o le omissioni di
questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi della loro carica [c.c. 2409, 2449].
69
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 [c.c. 2364, n. 4, 2434, 2632].
(20)
2408. Denunzia al collegio sindacale.
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener
conto della denunzia nella relazione all'assemblea [c.c. 2406].
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un
cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale
deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare
l'assemblea [c.c. 2364, n. 4, 2366]. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di
partecipazione.
(21)
2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza.
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria [c.c. 2368]:
1) approva il bilancio [c.c. 20, 2423, 2433];
2) nomina e revoca gli amministratori [c.c. 2350, 2383]; nomina i sindaci e il presidente del
collegio sindacale [c.c. 2398, 2400] e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo
contabile;
3) determina il compenso degli amministratori [c.c. 2389] e dei sindaci [c.c. 2402], se non è
stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori,
ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti [c.c. 2393, 2393-bis, 2407, 2408,
2434];
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata [c.c. 2367, 2386, 2401, 2409, 2446, 2447, 2485, 2486]
almeno una volta l'anno [c.c. 20, 2217, 2426, 2472], entro il termine stabilito dallo statuto e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può
prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società
tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella
relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
(22)
2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal
numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
(23)
2473. Recesso del socio.
70
L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni
caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o
del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al
trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto
costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia
di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni
momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo
può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di
mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle
spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito
entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire
anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure
da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il
rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo
il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non
risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in
liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la
delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
******************
4. Accordi, Convenzioni, Centri
4.6 Convenzione Quadro tra Aress ed Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per
attività di ricerca e collaborazione di carattere scientifico e per attività didattica e formazione
5/2007/4.6
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
Al Presidente del Senato Accademico
Lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale prevede che l’Ateneo possa
stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni e con altri soggetti pubblici e privati per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, per lo svolgimento di attività scientifiche di
ricerca e per l’istituzione di strutture formative.
Si sottopone, pertanto, a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di sottoscrizione
della Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e
l’A.Re.S.S. – l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, per l’instaurazione di una collaborazione
continuativa che realizzi l’integrazione tra le attività di studio e di ricerca condotte dall’Università e
le corrispondenti attività sviluppate dall’Agenzia.
La Convenzione ha durata di tre anni con facoltà di rinnovo alla scadenza.
71
È stato individuato quale responsabile della Convenzione il Preside della Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Prof. Giovanni Vacca.
La sottoscrizione alla convenzione non comporterà inoltre alcun onere finanziario a carico del
bilancio di Ateneo.
Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO
che tra la Regione Piemonte e gli Atenei Piemontesi è stata sottoscritta una
Intesa programmatica volta, tra l’altro, alla valorizzazione delle competenze
presenti sul territorio, alla qualificazione dell’offerta formativa, alla
promozione delle attività di ricerca e di innovazione;
ATTESO
che è interesse dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” collaborare con la Regione Piemonte all’attuale fase di
realizzazione di una forte integrazione nel Sistema Sanitario Regionale,
mediante la partecipazione allo studio di modelli organizzativi innovativi;
CONSIDERATO
che l’ A.Re.S.S -Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari – ha formulato la
presente proposta di convenzionarsi con l’Ateneo allo scopo di instaurare un
rapporto continuativo di collaborazione , nel quale le attività di studio e
ricerca condotte dall’Università possano integrare, con l’utilizzo di risorse
qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate
dall’Agenzia;
CONSIDERATO
che la Convenzione sopracitata ha durata di tre anni con facoltà di rinnovo
alla scadenza;
DATO ATTO
che l’Università contribuirà alla collaborazione con l’A.Re.S.S. attraverso
attività di carattere scientifico, studi e ricerche in aree tematiche di comune
interesse;
CONSIDERATO
che non vi sarà alcun onere a carico del bilancio dell’Ateneo;
VISTA
la Legge n. 168 del 09.05.1989 di istituzione del Ministero dell’Università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale“A. Avogadro”,
emanato con D.R. n. 539 del 12.12.2001 come modificato con D.R. n. 67 del
24.02.2003, in particolare l’art. 5 che prevede che l’Università, per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può stipulare accordi e
convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e
privati, nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. n. 475 del 30.12.2003;
VALUTATO
ogni opportuno elemento
72
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare il testo della Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” e l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari – A.Re.S.S. - per
l’instaurazione di una collaborazione continuativa che realizzi l’integrazione tra le attività di
studio e di ricerca condotte dall’Università e le corrispondenti attività sviluppate
dall’Agenzia., come riportato in allegato (Allegato 1);
2. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto nel testo allegato (Allegato 1).
Allegato 1
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“A. AVOGADRO” E L’agenzia regionale per i servizi sanitari (a.re.s.s.) per attività di ricerca
e collaborazione di carattere scientifico e per attività didattica e formazione
PREMESSO
a) che nell’ambito della disciplina del Sistema Sanitario Regionale è in corso di definizione il
Protocollo di intesa relativo alla regolamentazione dei rapporti Regione Università;
b) che è stata sottoscritta tra la Regione Piemonte e gli Atenei piemontesi una Intesa
programmatica volta, tra l’altro, alla valorizzazione delle competenze presenti sul territorio, alla
qualificazione dell’offerta formativa, alla promozione delle attività di ricerca e di innovazione;
c) che la forte integrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” nel Sistema Sanitario Regionale stimola la partecipazione allo studio di modelli
organizzativi innovativi destinati a migliorare il soddisfacimento delle reciproche esigenze;
d) che nello spirito della collaborazione tra enti possono essere condotti utili riflessioni e studi
sulla configurazione di nuove figure professionali ovvero di innovativi percorsi di formazione
professionale;
e) che l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), Ente strumentale della Regione
Piemonte, costituita con L.R. n. 10 del 16.03.1998, ha stipulato con il Politecnico di Torino e
l’Università di Torino una convenzione quadro per instaurare un rapporto di collaborazione di
studio e di ricerca nei settori dell’edilizia e della progettazione sanitaria;
f) che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” esprime il proprio
interesse a raccordare iniziative, proposte e qualsivoglia proficuo apporto nelle diverse fasi
progettuali;
g) che il D.P.R. n. 382/1980 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le
università e gli enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art.
92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento
di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della
formazione accademica e professionale (art. 27).
CONSIDERATO
a) che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) intendono instaurare un rapporto continuativo di
collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università possano
73
integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività
sviluppate dall’Agenzia;
b) che l’Università deve contribuire per gli aspetti concernenti le strutture e le attività
assistenziali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di
ricerca, all’elaborazione di Piani Sanitari Regionali, nonché alla definizione di indirizzi di
politica sanitaria e di ricerca, programmi di intervento e modelli organizzativi delle strutture
e delle attività sopraccitate;
c) che l’A.Re.S.S. può peraltro contribuire all’attività didattica dell’Università sia in termini di
disponibilità del personale, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali
tesi di laure, nonché di strutture per eventuali stage, ecc. e favorire attività didattiche
integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, anche al
fine di fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;
d) che l’A.Re.S.S. ha interesse a collaborare con l’Università al fine di promuovere dottorati di
ricerca;
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F. n. 94021400026
rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Garbarino, nato a Canelli (AT) il 27.2.1954, domiciliato per
la sua carica in qualità di legale rappresentante presso l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale avente sede legale in: Via Duomo, 6 -13100 Vercelli (VC), ed autorizzato alla
stipulazione del presente atto con delibera del Senato Accademico del __________ n. __________,
nel seguito indicato come "Università",
E
l'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S) P.I. 07619630010, con sede legale in Torino,
via San Domenico, n. 46 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Oscar BERTETTO, nato a
Torino il 26.08.1951, domiciliato per la carica presso la sede dell' A.Re.S.S.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità della convenzione
L'Università e l'A.Re.S.S si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra i rispettivi
ambiti di competenza, attuando forme di collaborazione di carattere scientifico, studi e ricerche in
aree tematiche di comune interesse.
Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi.
Art. 2
Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e collaborazione di carattere scientifico
L'Università e l' A.Re.S.S. favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca relativa a
modelli gestionali ed organizzativi delle Aziende Sanitarie, modelli di reti territoriali per
l'integrazione dell'assistenza ospedale-territorio, ospedali d'insegnamento, modelli innovativi per la
formazione continua e l'aggiornamento del personale sanitario, biotecnologie e sviluppo di
incubatori organicamente collegati alle strutture di ricerca trasnazionale, nonché per la gestione di
base dati, la progettazione di forme tecnologiche innovative di didattica e ricerca (e-Learning,
74
accesso a materiale bibliografico, pubblicazioni on line, ecc.), architettura di reti innovative
specializzate. Tali collaborazioni, per le quali l'Università e l'A.Re.S.S. mettono a disposizione le
proprie risorse sia di personale sia di attrezzature e strutture, potranno svolgersi nelle forme sotto
indicate:
- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato
impegno di risorse;
- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da
espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
- commesse di ricerca affidate dall' A.Re.S.S. ai Dipartimenti Universitari secondo le modalità
previste nei contratti attuativi;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.
Art. 3
Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione
L' A.Re.S.S favorirà:
- la collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati individuati dagli organi competenti
dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, ecc.),
fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli
insegnamenti;
Nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione quadro ed in base alle finalità di cui
all'art. 1, possono essere definite di comune accordo tra le parti, borse di studio/dottorati di ricerca e
altri sussidi a favore di studenti specializzandi, dottorandi e neolaureati. Tali borse di studio
potranno esser indette dall'A.Re.S.S. o dall'Università nell'ambito dei progetti di ricerca attivati di
comune accordo.
L'Università si impegna a:
- consentire al personale dell' A.Re.S.S. di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti/Centri
dell'Università e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi di
interesse per l'A.Re.S.S.;
L'A.Re.S.S. e l'Università dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed
eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui
seguenti temi:
- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione;
- realizzazione di corsi integrativi per neolaureati;
- realizzazione e attivazione di Master universitari;
- sperimentazione di corsi e/o seminari con tecnologie e-learning;
- preparazione e svolgimento di seminari su tematiche di avanguardia.
Art. 4
Responsabili della convenzione
L'Università indica quale referente responsabile della presente convenzione, il Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, con delega nel relativo settore, Prof. Giovanni Vacca, assicurando nel
contempo il coinvolgimento di ogni Facoltà, Dipartimento, Centro qualificati per specifici progetti
e/o iniziative di più ampio contenuto innovativo, anche nella prospettiva di futuro sviluppo.
L'A.Re.S.S. indica quale referente responsabile della presente convenzione il Dott. Mario
Lombardo, responsabile Area Organizzazione e Programmazione.
75
Art. 5
Durata e rinnovo
La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere
rinnovata alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le parti. L'eventuale disdetta
di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata A.R., con un
preavviso di almeno due mesi.
Art. 6
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
Qualora si rendesse necessario, l'A.Re.S.S. consentirà al personale dell'Università incaricato dello
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta
in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle
disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di
protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione, ha diritto di
accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra parte, è civilmente responsabile dei danni
causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna parte garantisce la copertura
assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da
responsabilità civile.
Le parti si impegnano a garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile del!' ente nei
confronti dei terzi.
Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra
parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Art. 7
Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
E' riconosciuta la contitolarità delle eventuali invenzioni brevettabili o tutelabili attraverso altre
privative industriali, derivanti dall'esecuzione dei contratti di collaborazione stipulati tra le Parti in
attuazione della presente convenzione.
La gestione di tali diritti verrà regolata nell'ambito dei contratti attuativi.
Art. 8
Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati
I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito della presente convenzione, qualora non
tutelabili attraverso privative industriali, possono, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati
dalle parti.
Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, le
Parti avranno il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per
pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi
necessari per il deposito del brevetto.
76
Art. 9
Riservatezza
Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in
esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia
forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione
confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente
accordo.
Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente
necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a
loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente
accordo.
Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni
confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della
comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del
settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a
conoscenza abbia violato il presente accordo.
Art. 10
Trattamento dei dati
L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali
relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di
quanto previsto dal proprio regolamento - nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004
- in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si
impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è
il Rettore. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione quadro, il Rettore ha
nominato come responsabile per il trattamento dei dati il Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia responsabile delle attività stesse.
L'A.Re.S.S. si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali
dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il
Titolare del trattamento dei dati personali per l'A.Re.S.S. è il Direttore Generale Dott. Oscar
Bertetto e il responsabile per il trattamento degli stessi è il Responsabile dell'Area Organizzazione e
Programmazione Dott. Mario Lombardo. L'A.Re.S.S. e l'Università sono autorizzate a rendere nota,
sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto della presente convenzione e a pubblicare sul
medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i contratti attuativi della presente
convenzione tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/collaborazione, nominativo del
committente.
Art. 11
Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
In caso contrario, le parti indicano come competente per qualunque controversia inerente la validità,
l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione il Foro erariale .
77
Art. 12
Registrazione e spese
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo
comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Art. 13
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto,
Vercelli,
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
Il Rettore
(Prof. Paolo Garbarino)
AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI SANITARI
Il Direttore Generale
(Dott. Oscar Bertetto)
******************
4.7 Approvazione accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università
degli Studi del Piemonte orientale e Politecnico di Torino per il potenziamento del sistema
della ricerca e dell'alta formazione - attuazione della L.R. 4/2006, art. 2: attrattività e
investimenti in capitale umano
5/2007/4.7
Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali
Al Presidente del Senato Accademico
Si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico il testo dell’accordo tra Regione
Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte orientale e
Politecnico di Torino per il potenziamento del sistema della ricerca e dell'alta formazione.
La L.R. n. 4/2006, come noto, è stata emanata con l’obiettivo di rafforzare il “sistema
regionale per la ricerca e l’innovazione”, attraverso il potenziamento di strutture e infrastrutture
dedicate alla ricerca, con particolare riguardo alla crescita ed alla valorizzazione del “capitale
umano”; a questo scopo è stato proposto l’accordo in oggetto, finalizzato ad aumentare le
potenzialità di ricerca degli Atenei piemontesi, anche attraverso l’incremento della consistenza
numerica di giovani ricercatori.
Nello specifico sono previste quattro linee di intervento: contenimento del brain drain
(incentivazione alla permanenza in Piemonte di giovani ricercatori), rientro dall’estero dei
ricercatori italiani che lavorano presso centri di ricerca europei o extraeuropei; attrazione di
ricercatori stranieri interessati ad esercitare presso i laboratori degli Atenei piemontesi; attrazione di
visiting professor italiani o stranieri che lavorino stabilmente presso un ateneo straniero.
78
La Regione Piemonte, in particolare, intende intervenire per incrementare le risorse
necessarie al finanziamento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (articolo 51
comma 6 della Legge n. 449/1997) e per attrarre studiosi di fama internazionale, mettendo a
disposizione una quota finanziaria pari al 50% del costo annuale di un numero di assegni pari a
quelli finanziati dagli Atenei con fondi ministeriali.
Si prevede l’attivazione, per l’Ateneo di 45 assegni relativi alla azione “giovani ricercatori”,
10 relativi al “rientro di ricercatori italiani impegnati all’estero”, 15 per l’attrazione di “ricercatori
stranieri”, e l’attivazione di contratti semestrali per “visiting professor”.
Gli assegni avranno durata biennale, con possibilità di rinnovo, per un importo annuo di €
22.000.
a)
Per aumentare l’attrazione dei ricercatori che lavorano all’estero, è stata prevista anche una
quota, a carico della Regione, per le spese di trasferimento o rientro dall’estero e di sistemazione in
Piemonte.
Inoltre, considerato che i settori scientifici umanistico-sociali presenterebbero maggiori
difficoltà nel reperire le risorse per cofinanziare la loro parte, la Regione Piemonte individua, in
questo caso, una specifica quota di finanziamento affinché le Università possano sostenere
opportunamente anche tali settori.
In base all’accordo gli Atenei si impegnano ad applicare, anche mediante apposita
commissione, rigorosi metodi di selezione sia nella fase di scelta dei programmi di ricerca
presentati dai Dipartimenti, sia nella valutazione dei candidati assegnisti.
Si ritiene opportuno sottoporre alla valutazione del Senato Accademico l’opportunità di
procedere, considerata l’entità del finanziamento e il numero di assegni da bandire, anche ad una
modifica del Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca, al fine di permettere agli
assegnisti attualmente in servizio, che presentino i requisiti necessari, di poter partecipare alle
selezioni che saranno bandite.
Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di esprimere il proprio parere in merito.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO
che la L.R. n. 4/2006 è stata emanata con l’obiettivo di rafforzare il “sistema
regionale per la ricerca e l’innovazione”, attraverso il potenziamento di strutture
e infrastrutture dedicate alla ricerca, con particolare riguardo alla crescita ed alla
valorizzazione del “capitale umano”;
CONSIDERATO che, a questo scopo, è stato proposta dalla Regione Piemonte la sottoscrizione di
un accordo con gli Atenei piemontesi, finalizzato ad incrementare le potenzialità
di ricerca degli Atenei piemontesi e la consistenza del numero di giovani
ricercatori altamente professionalizzati che possano incontrare anche l’interesse
delle imprese regionali;
CONSIDERATO che, nello specifico, sono previste quattro linee di intervento: contenimento del
brain drain (incentivazione alla permanenza in Piemonte di giovani ricercatori),
rientro dall’estero dei ricercatori italiani che lavorano presso centri di ricerca
europei o extraeuropei; attrazione di ricercatori stranieri interessati ad esercitare
presso i laboratori degli Atenei piemontesi; attrazione di visiting professor
italiani o stranieri che lavorino stabilmente presso un ateneo straniero;
CONSIDERATO che la Regione Piemonte, in particolare, intende intervenire per aumentare le
risorse necessarie al finanziamento degli assegni per la collaborazione ad attività
79
di ricerca (articolo 51 comma 6 della Legge n. 449/1997), mettendo a
disposizione una quota finanziaria pari al 50% del costo annuale di un numero di
assegni pari a quelli finanziati dagli Atenei con fondi ministeriali;
CONSIDERATO che l’attuazione dell’accordo prevede l’attivazione, per l’Ateneo, di 45 assegni
relativi alla azione “giovani ricercatori”, 10 relativi al “rientro di ricercatori
italiani impegnati all’estero”, 15 per l’attrazione di “ricercatori stranieri”, e
l’attivazione di 6 contratti semestrali per “visiting professor”;
CONSIDERATO che la Regione Piemonte individua, nel caso dei settori umanistico-sociali, una
specifica quota di finanziamento affinché le Università possano sostenere
opportunamente anche tali settori;
CONSIDERATO che gli Atenei si impegnano ad applicare, anche mediante apposita commissione,
rigorosa selezione sia nella fase di scelta dei programmi di ricerca presentati dai
Dipartimenti, sia nella valutazione dei candidati assegnisti;
VISTO
il testo dell’accordo proposto, attualmente in fase di revisione da parte della
Regione sulla base delle indicazioni e delle proposte ricevute dagli Atenei;
VISTA
la legge n. 168 del 9/5/89;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1)
di esprimere parere favorevole al sottoriportato accordo tra Regione Piemonte,
Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte orientale e
Politecnico di Torino per il potenziamento del sistema della ricerca e dell'alta
formazione, in attuazione della L.R. 4/2006, art. 2: attrattività e investimenti in capitale
umano;
2)
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione, conferendogli mandato di valutare eventuali
successive variazioni nel testo, attualmente in fase di revisione da parte della competente
Direzione regionale;
3)
l’attività di selezione delle proposte progettuali oggetto degli assegni di ricerca
cofinanziati dalla Regione, che dovranno essere banditi entro il 30 settembre, sarà
effettuata dai Dipartimenti proponenti, attraverso apposite Commissioni. Le proposte
saranno valutate da una Commissione di Ateneo presieduta dal Delegato del Rettore alla
Ricerca e composta dai Professori Giacomo Ferrari e Aldo Martelli; la Commissione
avrà lo scopo di certificare la validità dei progetti e la rispondenza alle finalità del
provvedimento regionale e selezionerà, tra tutti i progetti giudicati validi, quelli per i
quali sarà proposta la pubblicazione del bando;
4)
di proporre alla Regione di innalzare il limite di età, di cui all’art. 10 comma 1, da trenta
a trentacinque anni senza distinzioni relative alla tipologia del percorso formativo, in
considerazione del fatto che si tratta di una prima applicazione dell’iniziativa e inoltre
80
che le date previste di chiusura dei bandi non consentono la partecipazione dei
dottorandi dell’ultimo ciclo che conseguiranno il titolo nel primo semestre del 2008, e
quindi successivamente alla scadenza del bando;
5)
per consentire una più ampia possibilità di fruizione delle opportunità legate al presente
accordo, non si applica – esclusivamente in riferimento alla partecipazione ai bandi per
gli assegni cofinanziati dalla Regione su questa iniziativa – quanto previsto dall’articolo
7 comma 4 del Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca.
Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte
Orientale, Politecnico di Torino, per il potenziamento del sistema della ricerca e dell’alta
formazione.
(L.R. n. 4/2006, art. 2 lett. A, punti 3 e 4: attrattività e investimenti in capitale umano)
PREMESSO CHE:
a) In coerenza con la riforma dell’articolo 117 della Costituzione, la Regione Piemonte ha
adottato la L.R. n. 4/2006, un importante ed innovativo strumento per sviluppare il proprio
“sistema regionale per la ricerca e l’innovazione”. Questo sistema, comprende una buona
dotazione di strutture ed infrastrutture dedicate alla ricerca che necessitano e meritano di essere
rafforzate e sviluppate. A tal fine, una delle risorse principali da prendere in considerazione è
quella dei ricercatori. Per un solido e duraturo sviluppo del sistema della ricerca piemontese è
necessaria una particolare attenzione alla crescita ed alla valorizzazione del suo “capitale
umano”.
b) Con una precisa strategia di incremento del numero di ricercatori, soprattutto giovani, e di
attrazione verso gli atenei della Regione di persone con elevata professionalità scientifica, si può
ottenere un moderno e competitivo sistema regionale per la ricerca e l’innovazione.
c) A questo proposito, nella L.R. n. 4/2006, al secondo articolo, troviamo due precisi indirizzi di
intervento: alla lettera a) punto 3, quello di “promuovere l'attrattività della Regione Piemonte
nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, in particolare dei
ricercatori italiani operanti all'estero”; al punto 4, quello di “favorire gli investimenti in capitale
umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori”.
d) Le “Linee generali di intervento”, atto di programmazione previsto dall’articolo 4 della L.R. n.
4/2006, individuano al punto 2 le strategie della Regione Piemonte per il sostegno della ricerca e
dell’innovazione. Più precisamente il punto 2.2 “Sostenere direttamente lo sviluppo di nuove
conoscenze e nuovi saperi, costruire un sistema di opportunità per chi opera nel sistema della
ricerca”, recita:
• il bene conoscenza/sapere qualificato è la vera risorsa scarsa e come tale deve essere
adeguatamente valorizzata; la sua creazione deve essere considerata la priorità assoluta nella
definizione delle politiche;
• tale bene risiede principalmente nelle sedi pubbliche istituzionalmente preposte alla ricerca
scientifica ed esse devono quindi essere oggetto privilegiato delle politiche di sostegno, anche
in considerazione delle difficoltà contingenti in cui esse si trovano ad operare;
• l’attrazione dei talenti e il contenimento del cosiddetto fenomeno della fuga dei cervelli (brain
drain) si realizza principalmente attraverso l’eccellenza scientifica e didattica delle istituzioni
piemontesi a livello internazionale. Le misure di attrazione coatta o di incentivazione alla
81
•
mobilità devono quindi essere considerate al più uno strumento di accompagnamento
subordinato all’esistenza di eccellenze nel sistema piemontese;
la formazione post-laurea e le attività dei giovani ricercatori costituiscono la più preziosa fonte
di nuove conoscenze, competenze e saperi. Su tali attività devono essere principalmente
concentrate e specializzate le risorse;
Inoltre, nelle linee d’azione per il sostegno diretto alla ricerca, sono previste:
• attrazione di giovani ricercatori, anche dall’estero, per consolidare il sistema della Regione
Piemonte, favorire la contaminazione dei saperi e aprire il sistema piemontese al confronto con
le realtà internazionali più qualificate. Tale attrazione si fonda prioritariamente sulla rimozione
delle principali barriere che limitano l’attrattività del sistema piemontese, in particolare la
mancanza di adeguate infrastrutture residenziali, la scarsità di gruppi di ricerca e di risorse
economiche di dimensione adeguata alla realizzazione di programmi scientifici di eccellenza,
misure di sostegno all’attrattività del contesto socio-culturale della regione;
• programmi di cofinanziamento di attività di ricerca di attestato valore scientifico
internazionale.
e) Anche il “programma triennale”, stilato ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 4/2006, riprende e
sviluppa il tema della valorizzazione del capitale umano sia all’interno dell’obiettivo strategico
2, sia dell’obiettivo strategico 3.
Obiettivo strategico (2): Sostenere e potenziare l’attrattività internazionale del sistema regionale
della ricerca e dell’alta formazione. Obiettivi operativi:
2 azioni volte a favorire l’attrazione di ricercatori stranieri, nell’ambito di grandi progetti di
ricerca di alto livello, tra cui:
2.1 Incentivare la permanenza nel territorio regionale di ricercatori stranieri per lo
svolgimento di progetti di ricerca di comprovata validità scientifica, con risorse non
vincolate al settore disciplinare di afferenza ed in particolare attrarre “visiting
professors” per i loro “sabbatici” presso gli Atenei e i Centri di ricerca piemontesi.
2.2 Incentivare l’attrazione di team di ricerca stranieri, composti da un ricercatore esperto
e da ricercatori junior. Il periodo di permanenza dovrà avere una durata pluriennale.
L’attrazione dovrà avvenire sulla base di progetti di ricerca di comprovato valore
scientifico, preferibilmente in collaborazione con imprese, che riguardino uno dei
quattro settori di cui all’obiettivo strategico (1).
2.5 Contrastare il fenomeno del brain drain favorendo l’attrazione congiunta di ricercatori
piemontesi che studiano e lavorano all’estero e loro collaboratori.
Obiettivo strategico (3): Sostenere e potenziare il sistema regionale dell’alta formazione. Obiettivi
operativi:
3.1 Incentivare l’attrazione di ricercatori e docenti italiani provenienti da altre regioni
ovvero di ricercatori e docenti stranieri sulla base di progetti formativi di comprovato
valore.
3.4 Sostenere l’emergere di un sistema di opportunità di impiego per i Dottori di ricerca.
f) La Regione Piemonte, attraverso gli strumenti e le azioni indicate dalla L.R. n. 4/2006 intende
sostenere direttamente lo sviluppo del capitale umano di tutti gli organismi di ricerca presenti
sul proprio territorio. Il presente accordo, adottato in collaborazione con gli Atenei piemontesi,
rappresenta un primo esempio di questa strategia. Sempre nel 2007, verranno promossi nuovi
interventi che coinvolgeranno gli altri soggetti del sistema regionale per la ricerca.
g) L’articolo 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, prevede che le Università possano
cofinanziare, con il MiUR, gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Tali assegni di
ricerca sono contratti pluriennali (massimo 4 anni rinnovabili nel limite massimo di 8) per
dottori di ricerca o laureati con adeguata esperienza da ricercatori, i quali sotto la responsabilità
82
di un docente coadiuvano le attività di ricerca dei dipartimenti universitari. Seppure non si
configurino come rapporti di lavoro subordinato e non diano luogo a diritti in ordine all’accesso
ai ruoli delle Università, gli assegni rappresentano un’ottima opportunità d’impiego per i
laureati che dopo il dottorato intendono continuare la carriera da ricercatori.
h) Lo scopo principale del presente accordo, intervenendo sul contenimento del cosiddetto brain
drain, è sia quello di incrementare le potenzialità di ricerca degli Atenei piemontesi, sia quello
di ampliare la consistenza del numero di giovani ricercatori altamente professionalizzati che
possano incontrare l’interesse delle imprese regionali. Tale interesse dovrebbe orientarsi verso
la possibilità di inserire personale di elevata esperienza nei laboratori di ricerca privati, e verso
l’opportunità di assumere personale tecnico ed amministrativo, a livello dirigenziale, con
notevole esperienza nel campo dell’innovazione, in grado di raccogliere e sostenere la sfida
delle competitività globale. Per realizzare questo obiettivo risulterà determinante l’impegno che
gli Atenei produrranno affinché si rafforzi un circolo virtuoso tra aziende e Dipartimenti (ad
esempio attraverso il cofinanziamento privato degli assegni), per incrementare le opportunità di
impiego dei ricercatori. In tal senso l’intervento finanziario regionale intende fornire ulteriori
possibilità di integrazione e collegamento tra il mondo della conoscenza e quello produttivo.
i) Negli ultimi anni la quota di assegni di ricerca che gli Atenei del Piemonte sono riusciti ad
attivare è ragguardevole. Nonostante questo i fondi del MiUR e le altre fonti di finanziamento
che gli Atenei mettono a disposizione per questo tipo di contratti non sono sufficienti per
inserire nei percorsi di ricerca le risorse umane indispensabili per ottenere un decisivo salto di
qualità. Inoltre, la lettura della situazione esistente evidenzia la necessità di costituire strutture di
ricerca con una massa critica professionale adeguata agli standard imposti per l’accesso ai
programmi finanziati a livello comunitario e più in generale dalle pubbliche amministrazioni.
j) La Regione Piemonte, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla L.R. n 4/2006, ritiene
opportuno intervenire in accordo con Università degli studi di Torino, Università del Piemonte
Orientale e Politecnico di Torino per incrementare le risorse necessarie al finanziamento degli
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (articolo 51 comma 6 della Legge n.
449/1997) e per attrarre “visiting professor”.
k) La Regione Piemonte intende mettere a disposizione una quota finanziaria pari al 50% del costo
annuale di un numero di assegni concordato con gli Atenei. Inoltre, considerato che i settori
scientifici umanistico-sociali presenterebbero maggiori difficoltà nel reperire le risorse per
cofinanziare la loro parte, la Regione Piemonte individua, in questo caso, una specifica quota di
finanziamento affinché le Università possano sostenere opportunamente anche tali settori. Per
aumentare l’attrazione dei ricercatori che lavorano all’estero, la Regione prevede una quota
minima incentivate per le spese di trasferimento o rientro dall’estero e di sistemazione in
Piemonte.
l) Qualora siano completamente utilizzate le opportunità derivate dall’intervento finanziario
regionale, si potrebbe raggiungere l’obiettivo del raddoppio degli assegni di ricerca adottati in
Piemonte negli ultimi anni.
Tutto ciò premesso,
TRA
la Regione Piemonte,
l’Università degli Studi di Torino,
l’ Università del Piemonte Orientale,
83
il Politecnico di Torino
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo e ne costituiscono i presupposti sia
in termini di motivazione, sia in termini di logica dell’intervento.
Articolo 2
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, definita in seguito la Regione e l’Università degli studi di Torino,
l’Università del Piemonte Orientale, il Politecnico di Torino, definiti in seguito gli Atenei, si
impegnano a collaborare per potenziare il sistema della ricerca e dell’alta formazione
realizzando una serie di iniziative nell’ambito della L.R. n. 4/2006, art. 2 lett. A, punti 3 e 4:
attrattività e investimenti in capitale umano.
2. La Regione e gli Atenei concordano che gli investimenti in risorse umane rappresentano
un’azione indispensabile per potenziare le fondamenta del sistema della ricerca piemontese.
Concordano altresì sulla necessità di aprire nuovi spazi, da un lato per far rientrare
dall’estero i ricercatori italiani, dall’altro per attrarre ricercatori e docenti esteri che
intendano collaborare alle attività di ricerca degli Atenei piemontesi.
3. Regione e Atenei, nel pieno rispetto delle proprie autonomie, collaborano al perseguimento
delle finalità di cui ai commi precedenti mettendo reciprocamente a disposizione le strutture,
i dati e le informazioni necessarie per realizzare le azioni previste dal presente accordo.
Articolo3
(Azioni)
1. Si concorda di attivare quattro distinte linee d’azione:
a) contenimento del brain drain, contrastando il fenomeno dei giovani ricercatori che, non
trovando opportunità di lavoro in Italia, si trasferiscono all’estero;
b) rientro dall’estero dei ricercatori italiani che lavorano presso centri di ricerca europei o
extraeuropei;
c) attrazione di ricercatori stranieri interessati ad esercitare presso i laboratori degli Atenei
piemontesi;
d) attrazione di visiting professor italiani o stranieri che lavorino stabilmente presso un ateneo
straniero e svolgano attività coerenti con quelle dell’ateneo piemontese ospitante.
2. Il finanziamento attribuito ad ogni singola azione è da considerarsi esclusivo e quindi
può essere riversato sulle altre.
non
84
Articolo4
(Strumenti normativi)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente si concorda di usare, come
riferimento, la normativa relativa agli assegni e ai contratti per la collaborazione ad attività
di ricerca (articolo 51, comma 6 della Legge n. 449/1997).
2. Si conviene che gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di seguito definiti
assegni, attivati ai sensi del presente accordo, avranno tutti una durata biennale,
eventualmente rinnovabile (massimo 4 anni complessivi).
3. I contratti di visiting professor avranno una durata variabile tra i 6 e 12 mesi. I contratti
semestrali potranno essere eventualmente rinnovati per una sola volta.
Articolo 5
(Qualità dell’intervento e verifiche)
1. Obiettivo dell’accordo non è solo l’aumento dei ricercatori impegnati negli Atenei
piemontesi, ma specialmente l’innalzamento del livello complessivo della qualità e
dell’efficacia del sistema.
2. Pertanto gli Atenei si impegnano ad applicare rigorosi metodi di selezione sia nella fase di
scelta dei programmi di ricerca presentati dai Dipartimenti, sia nella valutazione dei
candidati assegnisti, adottando criteri finalizzati ad individuare soggetti di comprovata
eccellenza professionale. In particolare verranno adottati i seguenti criteri:
a) la selezione dei programmi per i quali si attivano gli assegni viene effettuata tenendo conto
delle esigenze delle attività di ricerca delle singole strutture, in coerenza con le prospettive
di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dagli Atenei;
b) la selezione dei ricercatori avviene mediante concorso per titoli e per colloquio: la
Commissione all’uopo nominata deve verificare che i candidati abbiano le conoscenze
necessarie per svolgere il programma delle ricerche per le quali è stato bandito il concorso;
c) l’attività dei titolari degli assegni di cui alla presente convenzione viene valutata
annualmente: l’eventuale giudizio negativo espresso dagli organi competenti conduce alla
risoluzione del contratto;
d) il rinnovo degli assegni avviene su proposta motivata del responsabile scientifico e potrà
avere corso solo dopo verifica dell’effettiva disponibilità di bilancio;
e) la selezione dei programmi di ricerca tenderà a rappresentare la domanda di innovazione che
emerge dal sistema delle imprese regionali.
3. La Direzione Regionale competente costituirà un apposito gruppo di lavoro con gli Atenei
per valutare e monitorare la qualità delle azioni e le performance dei programmi. Sulla base
delle risultanze saranno proposte aggiunte e modifiche al presente accordo e verrà definita
l’entità del futuro rifinanziamento delle azioni stesse.
Articolo 6
(Azione a - contenimento del brain drain)
1. Per la prima linea d’azione, contenimento del brain drain, è previsto un cofinanziamento da
parte della Regione pari, di norma, al 50% della spesa per attivare una serie di assegni
biennali, eventualmente rinnovabili per una sola volta (2 anni + 2 anni: massimo 4 anni). Si
85
conviene che l’importo annuale dell’assegno sia pari a € 22.000,00 (50% a carico della
Regione 50% a carico degli Atenei).
2. Nel primo anno di applicazione è prevista una base di finanziamenti, da parte della Regione,
pari a € 4.015.000,00 (per un totale di n. 365 assegni) nell’ipotesi che tutti gli assegni siano
cofinanziati al 50%. Tale somma, sulla base degli assegni già attivati dagli Atenei nel corso
dell’anno precedente (in riferimento alla quota cofinanziata dal MiUR), viene così ripartita:
€ 1.760.000,00 (n. 160 assegni) a favore dell’Università degli studi di Torino; € 495.000,00
(n. 45 assegni) a favore dell’ Università del Piemonte Orientale; € 1.760.000,00 (n. 160
assegni) a favore del Politecnico di Torino.
3. La Regione si impegna inoltre a mettere a disposizione delle Università le risorse finanziarie
necessarie a garantire una quota aggiuntiva di cofinanziamento esclusivamente per gli
assegni relativi ai settori scientifici umanistico-sociali: per l’Università degli studi di Torino
€ 264.000,00, per l’ Università del Piemonte Orientale € 66.000,00. Tali fondi vengono
utilizzati per diminuire il cofinanziamento dell’Università per la quota strettamente
necessaria all’attivazione dell’assegno.
4. Gli Atenei, in base ai regolamenti per l’attribuzione degli assegni, attivano le procedure per
selezionare i programmi di ricerca. Entro il 30 settembre 2007, gli Atenei comunicano ai
competenti uffici della Regione il numero e l’importo complessivo degli assegni banditi ai
sensi del presente accordo; nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai commi 1 e 2.
Nella comunicazione, la quota di assegni cofinanziata al 50% sarà distinta dal dettaglio degli
assegni relativi ai settori scientifici umanistico-sociali, con particolare riguardo al rispetto
delle condizioni sull’attivazione di assegni in soprannumero rispetto a quelli cofinanziati al
50% con i fondi del MiUR.
5. Gli atenei si impegnano in primo luogo nella selezione dei programmi di ricerca, come
previsto al precedente articolo 5 e, in secondo luogo, a dare ai bandi un’adeguata pubblicità
a livello nazionale.
6. Gli Atenei possono chiedere la liquidazione di un acconto fino al 50% del cofinanziamento
regionale in un'unica soluzione, quando gli assegnisti avranno firmato i contratti e
comunque non oltre il 15 dicembre 2007.
7. Entro il 30 settembre 2008, gli Atenei comunicano ai competenti uffici della Regione il
numero e l’importo complessivo degli assegni in atto che proseguiranno per la seconda
annualità. Contestualmente, gli Atenei potranno richiedere un acconto fino al 50% del
cofinanziamento regionale previsto per il secondo anno.
8. Dopo il secondo anno gli assegni possono essere rinnovati per ulteriori due annualità: entro
il 30 settembre di ogni anno gli Atenei comunicano alla Regione il numero e l’importo
complessivo degli assegni in atto che proseguiranno per la terza e quarta annualità.
Contestualmente alla richiesta di rinnovo per la terza e quarta annualità sarà possibile
chiedere un acconto fino al 50% del cofinanziamento regionale.
9. Gli Atenei possono chiedere la liquidazione del saldo del cofinanziamento regionale, in
un'unica soluzione, quando tutti gli assegnisti avranno concluso i primi 12 mesi di attività e
dopo che la relazione annuale, prevista dai regolamenti degli Atenei, sarà stata validata
secondo le procedure interne di ciascun Ateneo. Per le annualità successive si segue la
medesima procedura.
86
Articolo 7
(Azione b - rientro dall’estero dei ricercatori Italiani)
1. Per la seconda linea d’azione, rientro dall’estero dei ricercatori Italiani, è previsto un
cofinanziamento da parte della Regione per attivare una serie di assegni biennali,
eventualmente rinnovabili per una sola volta (2 anni + 2 anni: massimo 4 anni). Si conviene
che l’importo annuale dell’assegno sia pari a € 30.000,00. L’assegno prevede la somma di €
22.000,00 (50% a carico della Regione 50% a carico degli Atenei) come nella linea d’azione
a) maggiorata di € 8.000,00 (completamente a carico della Regione) a parziale copertura
delle spese di rientro dall’estero e di sistemazione in Piemonte dei ricercatori.
2. Nel primo anno di applicazione è incentivata l’attivazione di 30 assegni (10 assegni per ogni
Ateneo) per un ammontare di finanziamenti pari a € 570.000,00 così ripartiti:
€ 190.000,00 a favore dell’Università degli studi di Torino; € 190.000,00 a favore dell’
Università del Piemonte Orientale; € 190.000,00 a favore del Politecnico di Torino.
3. Gli Atenei, in base alle norme contenute nei regolamenti per l’attribuzione degli assegni,
attivano le procedure per selezionare i programmi di ricerca. Entro il 15 ottobre 2007, gli
Atenei comunicano ai competenti uffici della Regione il numero e l’importo complessivo
degli assegni banditi ai sensi del presente accordo
4. Gli atenei si impegnano in primo luogo nella selezione di progetti di ricerca a livello
internazionale, come previsto al precedente articolo 5 e, in secondo luogo, a dare ai bandi
un’adeguata pubblicità a livello internazionale.
5. Gli Atenei possono chiedere la liquidazione di un acconto fino al 50% del cofinanziamento
regionale in un'unica soluzione, quando gli assegnisti avranno firmato i contratti e
comunque non oltre il 15 dicembre 2007.
6. Per il secondo anno, entro il 30 settembre 2008, gli Atenei comunicano ai competenti uffici
della Regione il numero e l’importo complessivo degli assegni in atto che proseguiranno per
la seconda annualità. Contestualmente, gli Atenei potranno richiedere anche un acconto fino
al 50% del cofinanziamento regionale previsto per il secondo anno.
7. Gli assegni possono essere rinnovati per ulteriori due annualità ed anche in questo caso entro
il 30 settembre di ogni anno, gli Atenei comunicano ai competenti uffici della Regione il
numero e l’importo complessivo degli assegni in atto che proseguiranno per la terza e quarta
annualità. Contestualmente alla richiesta di rinnovo per la terza e quarta annualità sarà
possibile chiedere un acconto fino al 50% del cofinanziamento regionale.
8. Gli Atenei possono chiedere la liquidazione del saldo del cofinanziamento regionale, in
un'unica soluzione, quando tutti gli assegnisti avranno concluso i primi 12 mesi di attività e
dopo che la relazione annuale, prevista dai regolamenti degli Atenei, sarà stata validata
secondo le procedure interne di ciascun Ateneo. Per le annualità successive si segue la
medesima procedura.
87
Articolo 8
(Azione c - attrazione di ricercatori stranieri)
1.
Per la terza linea d’azione, attrazione di ricercatori stranieri, è previsto un cofinanziamento
da parte della Regione per attivare una serie di assegni biennali, eventualmente rinnovabili
per una sola volta (2 anni + 2 anni: massimo 4 anni). Si conviene che l’importo annuale
dell’assegno sia pari a € 35.000,00. L’assegno prevede la somma di € 22.000,00 (50% a
carico della Regione 50% a carico degli Atenei) come nella linea d’azione a) maggiorata di
€ 13.000,00 (completamente a carico della Regione) a parziale copertura delle spese di
trasferimento dall’estero e di sistemazione in Piemonte dei ricercatori.
2.
Gli Atenei si impegnano a rispettare l’autonomia e l’indipendenza dei ricercatori assegnisti
ed inoltre a fornire loro adeguati spazi, strutture e strumenti per poter sviluppare ricerche
qualificate e di livello internazionale.
3.
Nel primo anno di applicazione è prevista l’attivazione di 45 assegni (15 assegni per ogni
Ateneo) per un ammontare di finanziamenti pari a € 1.080.000,00 così ripartiti:
€ 360.000,00 a favore dell’Università degli studi di Torino; € 360.000,00 a favore dell’
Università del Piemonte Orientale; € 360.000,00 a favore del Politecnico di Torino. Tali
risorse non potranno essere utilizzate per incrementare il numero di assegni delle linee
d’azione a) e b) e d).
4.
Gli Atenei, in base alle norme contenute nei regolamenti per l’attribuzione degli assegni,
attivano le procedure per selezionare i progetti di ricerca e definiscono il numero di assegni
da bandire. Entro il 15 ottobre 2007, gli Atenei comunicano ai competenti uffici della
Regione l’importo complessivo degli assegni attivati.
5.
Gli Atenei possono chiedere la liquidazione di un acconto fino al 50% del cofinanziamento
regionale in un'unica soluzione, quando gli assegnisti avranno firmato i contratti e
comunque non oltre il 15 dicembre 2007.
6.
Per il secondo anno, entro il 30 settembre 2008, gli Atenei comunicano ai competenti uffici
della Regione il numero e l’importo complessivo degli assegni in atto che proseguiranno
per la seconda annualità. Contestualmente, gli Atenei potranno richiedere anche un acconto
fino al 50% del cofinanziamento regionale previsto per il secondo anno.
7.
Gli assegni possono essere rinnovati per ulteriori due annualità ed anche in questo caso
entro il 30 settembre di ogni anno, gli Atenei comunicano ai competenti uffici della
Regione il numero e l’importo complessivo degli assegni in atto che proseguiranno per la
terza e quarta annualità. Contestualmente alla richiesta di rinnovo per la terza e quarta
annualità sarà possibile chiedere un acconto fino al 50% del cofinanziamento regionale.
8.
Gli Atenei possono chiedere la liquidazione del saldo del cofinanziamento regionale, in
un'unica soluzione, quando tutti gli assegnisti avranno concluso i primi 12 mesi di attività e
dopo che la relazione annuale, prevista dai regolamenti degli Atenei, sarà stata validata
secondo le procedure interne di ciascun Ateneo. Per le annualità successive si segue la
medesima procedura.
Articolo 9
(Azione d - attrazione di visiting professor)
1.
Per la quarta linea d’azione, attrazione di visiting professor, è previsto un cofinanziamento
da parte della Regione per attivare una serie di contratti, di durata almeno semestrale, con
docenti (italiani o stranieri) che siano stabilmente impegnati presso un ateneo straniero. Si
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conviene che l’importo semestrale del contratto sia pari a € 42.000,00. Il contratto prevede
la somma di € 32.000,00 (50% a carico della Regione 50% a carico degli Atenei)
maggiorata di € 10.000,00 (completamente a carico della Regione) in qualità di parziale
copertura delle spese di trasferimento dall’estero e di sistemazione in Piemonte. Tali
importi si considerano comprensivi degli oneri stabiliti per legge. Inoltre la Regione
assegnerà alle strutture di ricerca una quota pari a € 5.000,00 a semestre per gli oneri
connessi con l’attività di ricerca.
2.
Gli Atenei si impegnano a rispettare l’autonomia e l’indipendenza dei visiting professor, a
fornire loro adeguati spazi, strutture, strumenti, connessioni alla rete elettronica e accesso al
catalogo bibliotecario per poter sviluppare attività di ricerca in stretta interrelazione con i
membri del Dipartimento, nonché ad organizzare la loro attività didattica per un massimo di
50 ore a semestre da tenersi in lingua inglese esclusivamente in corsi di dottorato, nelle
lauree specialistiche o in attività seminariale. I lavori pubblicati relativi alla ricerca del
periodo dovranno indicare come ateneo di afferenza quello ospitante.
3.
La permanenza potrà essere articolata in due periodi, purché la suddivisione sia concordata
e sia compatibile con gli impegni di didattica e di ricerca assunti dal visiting professor. La
permanenza massima di un visiting professor è di un anno e non è prevista una procedura di
rinnovo automatico.
4.
Nel primo anno di applicazione è prevista l’attivazione di 3 anni di contratto per ogni
Ateneo per un ammontare di finanziamenti pari a € 423.000,00 così ripartiti: € 141.000,00 a
favore dell’Università degli studi di Torino; € 141.000,00 a favore dell’ Università del
Piemonte Orientale; € 141.000,00 a favore del Politecnico di Torino.
5.
Le strutture di ricerca formulano annualmente delle proposte per posizioni di visiting
professor. Tali proposte, corredate da una chiara illustrazione degli interessi di ricerca del
candidato, dall’elenco delle pubblicazioni dell’ultimo triennio e da un programma di attività
da compiere presso l’ateneo. La selezione sarà effettuata sulla base di un adeguato
referaggio esterno, che dovrà considerare la coerenza delle attività programmate rispetto
alle attività del dipartimento. Gli atenei potranno effettuare una o più selezioni.
6.
Gli Atenei, in base alle proposte delle strutture di ricerca, attivano le procedure per le
selezioni e definiscono il numero di visiting professor da attivare. Entro il 15 ottobre 2007,
gli Atenei comunicano ai competenti uffici della Regione l’importo complessivo delle
selezioni attivate.
7.
Gli Atenei possono chiedere la liquidazione di un acconto fino al 50% del cofinanziamento
regionale in un'unica soluzione, quando gli assegnisti avranno firmato i contratti e
comunque non oltre il 15 dicembre 2007.
8.
Gli Atenei possono chiedere la liquidazione del saldo del cofinanziamento regionale, in
un'unica soluzione, quando i contrattisti hanno concluso il periodo di attività. Le strutture di
ricerca ospitanti, sono tenute, entro 3 mesi dalla conclusione dell’attività del visiting
professor a presentare una relazione sull’attività svolta da quest’ultimo.
Articolo 10
(Caratteristiche degli assegnisti e dei professor)
1. Per la prima linea d’azione, contenimento del brain drain, i bandi dovranno rivolgersi ai
dottori di ricerca con un curriculum adeguato al programma di ricerca a cui aspirano ed un
età non superiore a 30 anni. Sono equiparati ai dottori di ricerca i laureati con
specializzazione in ambito medico/clinico purché in possesso di un curriculum adeguato al
programma di ricerca a cui aspirano ed un età non superiore a 35 anni. Nel caso di
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ricercatori stranieri i candidati devono possedere un titolo equivalente a quello di dottore di
ricerca.
2. Per la seconda linea d’azione, rientro dall’estero dei ricercatori Italiani, i bandi dovranno
rivolgersi ai dottori di ricerca oppure a laureati del vecchio ordinamento e laureati con laurea
specialistica o magistrale ai sensi del D.M. n. 270/04 con adeguata esperienza di ricerca. Al
momento della scadenza dei bandi i candidati dovranno essere impegnati nell’attività di
ricerca presso un laboratorio estero al momento della candidatura ed avere svolto almeno 24
mesi di attività da ricercatori.
3. Per la terza linea d’azione, attrazione di ricercatori stranieri, i bandi dovranno rivolgersi ai
ricercatori stranieri che abbiano un titolo equivalente al dottore di ricerca con adeguata
esperienza di ricerca. Al momento della scadenza dei bandi i candidati dovranno essere
impegnati nell’attività di ricerca presso un laboratorio estero al momento della candidatura
ed avere svolto almeno 24 mesi di attività da ricercatori.
4. Nel caso in cui un assegnista risolva il contratto prima della scadenza prevista, gli Atenei
possono rimpiazzarlo attingendo alla graduatoria degli idonei per quel bando, dandone
immediata comunicazione agli uffici regionali. Il costo complessivo dell’assegno
(sommando le mensilità del primo e del secondo assegnista) non dovrà, in ogni caso,
eccedere i limiti fissati al primo comma degli articoli 7, 8 e 9.
5. Per la quarta linea d’azione, attrazione di visiting professor, i bandi dovranno rivolgersi ai
ricercatori italiani o stranieri stabilmente operanti in atenei o centri di ricerca stranieri da
almeno 3 anni.
Articolo 11
(Coordinamento amministrativo)
1. E’ costituito un comitato per il coordinamento amministrativo del presente accordo formato
da un funzionario della Regione incaricato dal Direttore competente e dai responsabili
amministrativi degli Atenei o loro delegati incaricati dai Rettori.
Articolo 12
(Ulteriori impegni reciproci)
1. Il finanziamento attribuito ad ogni singola azione è da considerarsi esclusivo e quindi non
può essere riversato sulle altre.
2. Gli Atenei si impegnano a selezionare i programmi di ricerca, come previsto al precedente
articolo 5, attivando con i fondi regionali degli assegni in soprannumero rispetto all’attuale
consistenza, senza diminuire o distrarre le risorse attuali e future impiegate o impiegabili per
finanziare gli assegni al netto delle opportunità offerte dal presente accordo.
3. Gli Atenei si impegnano a non cofinanziare gli assegni di ricerca o i contratti istituiti ai sensi
del presente accordo con fondi derivanti da altri interventi di finanziamento pubblico per la
ricerca (PRIN, FIRB, CIPE …), fondi europei inclusi. Gli Atenei si impegnano a garantire
che le somme stanziate da parte loro derivino da fondi propri, da Enti bancari (Fondazioni) e
soprattutto dal settore privato, al fine di favorire l’integrazione tra attività di ricerca e mondo
delle imprese e facilitare l’inserimento dei giovani ricercatori nel sistema produttivo.
4. La Regione si impegna a mettere a disposizione degli Atenei la propria quota di
cofinanziamento per un massimo di 4 anni sulla base delle seguenti condizioni:
a) prosecuzione delle attività di ricerca;
b) disponibilità finanziaria degli Atenei al cofinanziamento;
c) pieno utilizzo delle risorse Ministeriali per gli assegni;
90
d) verifica che i nuovi assegni relativi ai settori scientifici umanistico-sociali non vadano a
sostituirsi, bensì ad aggiungersi, ai precedenti assegni cofinanziati dal MiUR al 50%;
5. L’impegno futuro della Regione sarà proporzionato alla valutazione dei risultati ottenuti
sulla base delle risultanze emerse dalla valutazione dei rendiconti annuali (di cui all’articolo
11 comma 2) da parte del gruppo di lavoro (di cui all’articolo 5 comma 4.) e alle verifiche
che la stessa Regione effettuerà, in particolare tramite il Ministero competente, sull’effettivo
effetto di incremento ottenuto dalle azioni finanziate.
6. Gli atenei al termine di ciascuna annualità presenteranno un rendiconto finanziario sulla
base di procedure e modulistica predisposte dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 11.
Articolo 13
(Comunicazione ed informazione)
1. Compatibilmente con le esigenze interne, gli Atenei si impegnano ad uniformare le
procedure di selezione dei programmi di ricerca e degli assegnisti e, come previsto nei
precedenti articoli, a dare adeguata pubblicità ai bandi avendo particolare riguardo agli
aspetti internazionali ed alla semplificazione delle procedure di accesso.
2. La Regione e gli Atenei si impegnano reciprocamente per avviare le procedure per attivare
una comune banca dati che raccolga i progetti di ricerca e le relazioni annuali degli
assegnisti, consultabile dalla comunità scientifica.
Articolo 14
(Durata dell’accordo)
1. Il presente accordo ha validità annuale, fatti salvi gli impegni e gli effetti che si snodano su
periodi pluriennali a far data dalla firma dei contratti relativi agli assegni.
2. Dopo il primo anno, sulla base delle risultanze emerse, il presente accordo può essere
rinnovato nella parte normativa e modificato negli importi e nelle scadenze con un apposito
atto integrativo senza che ciò comporti la riscrittura dell’impianto generale.
Torino, li
Letto, confermato e sottoscritto.
L’ASSESSORE REGIONALE ALL’UNIVERSITÀ, RICERCA, POLITICHE PER
L'INNOVAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Andrea Bairati
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Ezio Pelizzetti
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
Paolo Garbarino
IL RETTORE DEL POLITECNICO DI TORINO
Francesco Profumo
91
******************
(La Dott.ssa Ilaria ELLENA lascia la seduta alle ore 13.10)
5. Questioni relative al personale
5.1 Conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza al Prof. Gregorio Peces-Barba
Martinez
5/2007/5.1
Ufficio Personale Docente
Al Presidente del SENATO ACCADEMICO
Si riporta di seguito l’esposizione della Prof.ssa Elisa MONGIANO Preside della Facoltà di
Giurisprudenza e la deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di GIURISPRUDENZA nella
seduta del 15.05.2007 con le quali si è proposto il conferimento Laurea Honoris Causa in
Giurisprudenza al Prof. Gregorio Peces-Barba Martinez. Visto il curriculum del medesimo, la figura
dello studioso è stata delineata come segue: “Il Prof. Gregorio Peces-Barba Martinez fu fondatore
e, dal 1989 al 2007, Rettore dell’Università Carlos III di Madrid. Laureatosi in Giurisprudenza
presso l’Università Complutense di Madrid, qui divenne docente di I fascia di Filosofia del Diritto.
Dal 1962 esercitò l’avvocatura presso l’Ordine degli Avvocati di Madrid fino al 1977. Durante il
franchismo difese imputati di reati politici davanti al Tribunale per l’Ordine Pubblico (TOP).
Nel 1963 fondò la rivista “Cuadernos para el Dialogo” con Joaquin Ruiz Jimenez, sostenendo idee
democristiane. Fece parte del Partido Socialista Obrero Espanol e Deputato al Parlamento per la
città di Valladolid nelle prime tre legislature (1977, 1979, 1982). Come membro della Costituente
contribuì all’elaborazione della Costituzione del 1978 che tuttora è vigente.
Nella prima legislatura socialista (1982-1986) divenne Presidente del Congreso de los Diputados.
Nel 1986 abbandonò l’attività politica per dedicarsi all’Università diventando il Fondatore-Rettore
dell’Università Carlos III di Madrid che oggi vanta 18.000 studenti, 1800 docenti e tre campus.
Nel 2004 gli venne conferita la carica di Alto Commissario per le Vittime del Terrorismo, incarico
di nuova istituzione, abolito successivamente nel 2006 dal governo spagnolo ed equiparato ad un
Segretariato di Stato.
I suoi scritti hanno favorito la diffusione degli studi giuridici italiani nei paesi di lingua spagnola,
essendo legato da profonda amicizia a Norberto Bobbio e Renato Treves.
E’ già insignito di cinque lauree honoris causa e di numerose onorificenze di Stato, sia spagnole, sia
straniere. E’ Presidente della Società spagnola di Filosofia Giuridica e Sociale, membro
dell’Accademia Reale di Scienze Morali e Politiche e dell’Istituito Internazionale per i Diritti
Umani di Strasburgo.
La sua incessante attività accademica è attestata anche dalla sua estesa bibliografia, nella quale
figurano una sessantina di saggi scientifici, collaborazioni alla stampa e numerosi libri.
Il Prof. Gregorio Peces-Barba Martinez è una delle figure eminenti nella cultura e nella politica
della Spagna odierna. Partecipò come protagonista alla transazione dal franchismo alla democrazia
e fu uno dei sette Padri Costituenti, cui la Spagna deve nel 1978 l’attuale Costituzione democratica.
Nella sua vita infaticabile l’Università è sempre stata al centro tanto della sua passione intellettuale
quanto della sua vita organizzativa”.
Per tutto quanto sopra esposto il Consiglio di Facoltà all’unanimità propone il conferimento honoris
causa della laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG01) al Prof. Gregorio Peces-Barba Martinez.
Si prega codesto Senato di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di conferimento
Laurea Honoris Causa al Prof. Gregorio Peces-Barba Martinez da parte di questa Università.
92
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
Vista la proposta di conferimento della Laurea Honoris Causa in Giurisprudenza al Prof. Gregorio
Peces-Barba Martinez da parte del Preside della Facoltà di Giurisprudenza Prof.ssa Elisa
MONGIANO;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nella seduta del
15.05.2007, intesa ad avviare l’iter procedurale necessario a detto conferimento;
Visto il curriculum vitae et studiorum del Prof. Gregorio Peces-Barba Martinez;
Visto il R.D. 31.08.1933, n. 1592, in particolare l’art. 169;
Visto la Circolare Ministeriale 13.6.1962, n. 2170
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
esprime parere favorevole al conferimento della Laurea Honoris Causa al Prof. Gregorio PecesBarba Martinez da parte della Facoltà di GIURISPRUDENZA di questo Ateneo.
******************
6. Questioni relative agli studenti
6.1 Convenzione per Corso di Italiano per studenti Erasmus, studenti stranieri in mobilità
nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale e studenti stranieri regolarmente
iscritti all’a.a. 2007-2008
5/2007/6.1
Ufficio Ordinamenti Didattici
Oggetto: Convenzione per Corso di Italiano per studenti Erasmus, studenti stranieri in mobilità
nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale e studenti stranieri regolarmente iscritti
all’ a.a. 2007-2008.
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Anche per l’ A.A. 2007-2008 sarà ospite presso le tre sedi del nostro Ateneo un numero ancora non
conosciuto di studenti stranieri in mobilità Erasmus e di studenti stranieri in mobilità nell’ambito di
altri accordi di cooperazione internazionale.
Negli anni accademici passati l’ Ateneo, al fine di facilitare questi studenti nell’ apprendimento
della lingua italiana, ha sottoscritto una convenzione con la Facoltà di Lettere e Filosofia di Vercelli
per la realizzazione di un corso di italiano estendendo, a partire dall’a.a. 2005-2006, la possibilità di
frequentare tale corso anche agli studenti stranieri iscritti presso il nostro Ateneo (quindi non in
mobilità Erasmus o nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale).
L’Amministrazione propone di confermare tale Convenzione tra l’Amministrazione e la Facoltà di
Lettere e Filosofia, mantenendo una formula già collaudata negli anni precedenti dal punto di vista
contenutistico.
In particolare, si propone di riconfermare l’attribuzione di un numero di crediti prestabilito per tutti
gli studenti Erasmus e per gli studenti stranieri in mobilità nell’ambito di altri accordi di
cooperazione internazionale ospiti presso il nostro Ateneo e frequentanti il corso. Verranno
93
attribuiti 6 cfu, in caso di corso della durata di 40 ore, o 12 cfu in caso di corso della durata di 80
ore.
Si propone inoltre che resti libera, da parte dei Presidi delle singole Facoltà, la valutazione in crediti
formativi del corso seguito da parte degli studenti stranieri iscritti presso l’Ateneo (in questo caso il
certificato finale dovrà contenere gli estremi necessari a tale valutazione).
Si sottopone quindi a questo Senato Accademico, per l’approvazione, l’allegata proposta di delibera
riguardante il testo aggiornato dell’accordo per la realizzazione del corso di italiano destinato agli
studenti stranieri Erasmus, agli studenti stranieri in mobilità nell’ambito di altri accordi di
cooperazione internazionale e agli studenti stranieri regolarmente iscritti presso il nostro Ateneo.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO l’impegno assunto con l’ E.U.C. (University Erasmus Charter) che prevede
l’impegno dell’Ateneo ai fini del sostegno degli studenti stranieri in mobilità Erasmus nell’utilizzo
della lingua italiana, finalizzato all’ottimizzazione del percorso di studio in Italia;
CONSIDERATO che l’Ateneo per adempiere a tale impegno ha negli ultimi 6 anni accademici
stipulato con la Facoltà di Lettere e Filosofia una convenzione per la realizzazione di un corso di
Italiano per gli studenti stranieri Erasmus ospiti;
CONSIDERATO che tale Corso ha riscosso molto successo ed è stato apprezzato dagli studenti
che vi hanno partecipato;
ATTESO che é prevista anche per l’anno 2007/2008 la presenza di studenti stranieri in mobilità
Erasmus e nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale nelle tre sedi dell’Ateneo;
CONSIDERATO inoltre che diversi studenti stranieri iscritti presso il nostro Ateneo hanno
manifestato il loro interesse a frequentare i corsi in oggetto, al fine di migliorare la conoscenza della
lingua Italiana;
VALUTATA l’opportunità di estendere la partecipazione dei Corsi di Lingua Italiana anche agli
studenti stranieri iscritti presso l’Ateneo, al fine di facilitare l’apprendimento della lingua Italiana;
VISTA la lett. Prot. n. 9026 del 12/04/2007 con cui l’ Ateneo richiedeva alla Facoltà di Lettere e
Filosofia il rinnovo della Convenzione per la realizzazione dei Corsi di Italiano per studenti stranieri
in mobilità Erasmus e nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale, con estensione per
gli studenti stranieri regolarmente iscritti per l’ A.A. 2007-2008;
VISTA la delibera n. 47 del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia del 16 maggio 2007 che
approva il rinnovo della Convenzione per l’anno 2007/2008 con l’estensione per gli studenti
stranieri regolarmente iscritti per l’ A.A. 2007-2008;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
VISTO Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
94
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
Articolo 1. Di procedere al rinnovo della Convenzione con la Facoltà di Lettere e Filosofia per la
realizzazione del Corso di Italiano rivolto agli studenti Erasmus, agli studenti stranieri in mobilità
nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale e agli stranieri regolarmente iscritti all’
a.a. 2007-2008 nel testo sottoriportato:
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA ITALIANA DESTINATI
AGLI STUDENTI STRANIERI OSPITI PRESSO L’ATENEO PER IL PROGRAMMA
LLP/ERASMUS, AGLI STUDENTI STRANIERI IN MOBILITÀ NELL’AMBITO DI
ALTRI ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PER GLI STUDENTI
STRANIERI REGOLARMENTE ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2007/2008.
Tra
L’Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di
seguito denominata Amministrazione Centrale, con sede in Vercelli Via Duomo n. 6, nella persona
del Direttore Amministrativo, Dott. Pasquale Mastrodomenico;
e
La Facoltà di Lettere e Filosofia, con sede in Vercelli, Via Galileo Ferraris 116, nella persona del
Preside Prof. Giacomo Ferrari;
Premesso
che tra gli obiettivi specifici di SOCRATES esposti nella decisione che istituisce il programma, ed
in particolare negli Articoli 126 e 127 del Trattato di Maastricht é chiaramente indicato l’intento di
sviluppare la dimensione europea dell’istruzione a tutti i livelli in modo da rafforzare lo spirito di
cittadinanza europea, valorizzando il patrimonio culturale di ogni stato membro e promuovendo un
miglioramento qualitativo e quantitativo della conoscenza delle lingue dell’Unione Europea, in
particolare di quelle meno diffuse ed insegnate;
che il buon andamento del corso di Italiano, approvato nel CdA del 6 marzo del 2000 ha permesso il
pieno svolgimento dei percorsi di studio degli studenti presenti in Erasmus e nell’ambito di altri
accordi di cooperazione internazionale presso le facoltà dell’ateneo nei sei anni della sua
applicazione;
che diversi studenti stranieri iscritti presso il nostro Ateneo hanno manifestato il loro interesse a
frequentare i corsi in oggetto, al fine di migliorare la conoscenza della lingua Italiana;
che il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sancisce che
“l’Università ha piena autonomia negoziale nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi
generali che regolano la sua autonomia funzionale”
Si conviene quanto segue:
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Art.1
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale istituisce corsi di lingua italiana destinati sia agli
studenti stranieri presenti presso l’Ateneo nell’ambito del progetto LLP/Erasmus, sia agli studenti
stranieri in mobilità nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale, sia agli studenti
stranieri regolarmente iscritti. L’Amministrazione affida a tal fine alla Facoltà di Lettere e Filosofia,
la realizzazione dell’attività.
Art.2
La Facoltà di Lettere e Filosofia si impegna ad eseguire l’incarico di organizzare sia dal punto di
vista didattico che da quello operativo corsi di lingua e cultura italiana da attivare sulle tre sedi di
Alessandria, Novara e Vercelli, in favore degli studenti stranieri aderenti al programma di mobilità
LLP/Erasmus, degli studenti stranieri in mobilità nell’ambito di altri accordi di cooperazione
internazionale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e degli studenti stranieri
regolarmente iscritti presso l’ Ateneo.
Art.3
I nominativi dei responsabili didattici e organizzativi e del personale coinvolto saranno comunicati
all’Ufficio Ordinamenti Didattici prima dell’inizio del corso.
Il progetto verrà realizzato attraverso l’impiego di personale qualificato per l’insegnamento della
lingua italiana agli stranieri. A fianco dei partecipanti al progetto è previsto il coinvolgimento del
personale di supporto per la realizzazione di moduli di sostegno dedicati agli studenti con maggiori
difficoltà.
Art.4
La realizzazione del corso avverrà nelle forme e nei modi che saranno successivamente indicati
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia prima dell’inizio del corso, che saranno comunicati all’Ufficio
Ordinamenti Didattici prima dell’inizio del corso stesso. Il corso sarà strutturato in modo da
garantire un riconoscimento in crediti formativi. A conclusione del corso, é previsto un esame di
valutazione finale e il rilascio di un attestato di frequenza. Per gli studenti Erasmus e per gli studenti
stranieri in mobilità nell’ambito di altri accordi di cooperazione internazionale frequentanti il corso,
tale attestato, tra le altre cose, dovrà indicare il valore in crediti attribuito al corso stesso, che sarà
pari a 6 cfu, in caso di corso della durata di 40 ore, o 12 cfu in caso di corso della durata di 80 ore.
Per quanto riguarda gli studenti stranieri regolarmente iscritti all’Ateneo invece, l’attestazione di
frequenza dovrà indicare gli elementi necessari affinché i Presidi delle Facoltà di afferenza possano
autonomamente stabilire il peso in crediti da attribuire al corso in oggetto.
Art.5
Sarà compito della Facoltà di Lettere e Filosofia di accertare la disponibilità delle sedi dei corsi,
verificare le strutture in dotazione e valutarne l’idoneità. Al termine del Corso la Facoltà di Lettere
e Filosofia fornirà all’Amministrazione una dettagliata rendicontazione finanziaria dell’attività
svolta.
Art.6
Quale corrispettivo per l’attività oggetto del presente accordo (predisposizione del progetto,
realizzazione sulle tre sedi, compenso dell’attività professionale di tutto il personale afferente al
gruppo di lavoro, incluse le risorse umane aggiuntive), l’Amministrazione corrisponderà alla
Facoltà di Lettere e Filosofia una somma equivalente all’importo rendicontato per l’attività relativa
ad ogni anno accademico di riferimento. Sulla base del numero degli studenti presenti nelle varie
sedi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare i corsi in una sola sede, ovvero in due sole
sedi.
96
Art.7
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità per l’anno accademico
2007/2008 salva la possibilità di proroga.
Per eventuali nuove esigenze sopravvenute in corso d’opera, adeguatamente documentate a mezzo
di relazione scritta, é prevista la possibilità di riesaminare l’accordo.
Letto, approvato e sottoscritto
Vercelli, ……………………….
Il Direttore Amministrativo dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
(Pasquale Mastrodomenico)
(Prof. Giacomo Ferrari)
Articolo 2. Di attribuire agli studenti Erasmus e agli studenti stranieri in mobilità nell’ambito di
altri accordi di cooperazione internazionale frequentanti il Corso di italiano di cui all’ art. 1, un
numero pari a 6 cfu, in caso di corso della durata di 40 ore, o 12 cfu in caso di corso della durata di
80 ore;
Articolo 3. che i Presidi delle singole Facoltà, possano autonomamente valutare la quantità di
crediti formativi da attribuire agli studenti stranieri iscritti presso l’Ateneo, frequentanti il corso di
italiano.
******************
6. Questioni relative agli studenti
6.2 Stipula della Convenzione promossa dalla Commissione Regionale per la realizzazione
delle pari opportunità tra uomo e donna, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di
Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per l'istituzione di
corsi universitari di "Storia delle Donne e di Genere"
5/2007/6.2
Ufficio Ordinamenti Didattici
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si prega di sottoporre all’approvazione di Codesto Spettabile Senato Accademico l’allegata
proposta di delibera concernente la stipula della Convenzione, promossa dalla Commissione
Regionale per la realizzazione delle pari opportunità, tra la Regione Piemonte, l’Università degli
Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l’istituzione di
97
insegnamenti di “Storia delle Donne e di Genere” al fine di promuovere la storia delle donne e di
genere a livello universitario nel territorio della Regione Piemonte.
Si precisa che, dalla sottoscrizione della predetta Convenzione non derivano oneri finanziari
a carico dell’Ateneo.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
PRESO ATTO
ESAMINATO
ESAMINATO
ESAMINATA
ESAMINATA
DATO ATTO
DATO ATTO
VALUTATA
VALUTATO
la Legge Regionale 46/86 di istituzione della Commissione Regionale per la
realizzazione delle pari opportunità tra Uomo e Donna e successive modifiche ed
integrazioni;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
la Legge Regionale Statutaria n. 1/2005 “Statuto della Regione Piemonte” che
inquadra la Commissione Regionale Pari Opportunità tra gli istituti di garanzia;
la Delibera della Giunta Regionale D.G.R. n. 42-5637 del 2 aprile 2007
pervenuta in data 19 giugno 2007 di stipula della Convenzione per l’istituzione
di corsi annuali di “Storia delle Donne e di Genere”;
che la Commissione Regionale Pari Opportunità ha deciso, in seduta del 7
novembre 2006, di istituire n. 3 corsi universitari sulla storia delle donne, n.
180 ore complessive per la durata di un anno, presso l’Università di Torino –
Facoltà di Lettere, e presso l’Università del Piemonte Orientale – Facoltà di
Lettere, sede di Vercelli e Facoltà di Scienze Politiche sede di Alessandria;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. Rep. n. 67 del 24 febbraio 2003 ed
in particolare l’art. 5, ai sensi del quale l’Università, per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali, stipula Accordi e Convenzioni con altre
istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati (nazionali,
dell’Unione Europea, internazionali);
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 325 del 20
settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
la Delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze politiche n. 2.2/2007 del 2
febbraio 2007 di attivazione dell’insegnamento di “Storia delle Donne e di
Genere”;
la Delibera del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia n. 65 del 13
giugno 2007 di attivazione dell’insegnamento di “Storia delle Donne e di
Genere”;
della conformità della suddetta attivazione ai Regolamenti dei corsi di Studio
della Facoltà di Lettere e Filosofia, e della Facoltà di Scienze Politiche;
della conformità della suddetta attivazione al Regolamento Didattico di
Ateneo;
l’opportunità di promuovere la storia delle donne e di genere a livello
universitario nel territorio della Regione Piemonte;
ogni opportuno elemento
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
98
DELIBERA
1. di approvare il sotto riportato testo della Convenzione, tra la Regione Piemonte, l’Università
degli Studi di Torino, e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per
l’istituzione di insegnamenti di “Storia delle Donne e di Genere”.
CONVENZIONE PROMOSSA DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA, TRA LA
REGIONE PIEMONTE, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” PER LA ISTITUZIONE
DI CORSI UNIVERSITARI DI “STORIA DELLE DONNE E DI GENERE”
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore Formazione Professionale – Lavoro della Regione
Piemonte, n. 750 del 30 novembre 2006, si è provveduto a dar seguito alla iniziativa della
Commissione Regionale per la realizzazione delle pari Opportunità tra uomo e donna, deliberata in
data 7 novembre 2006, diretta a promuovere la “Storia delle donne e di genere” a livello
universitario nel territorio della Regione Piemonte;
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale si è provveduto ad impegnare la necessaria somma
complessiva di Euro 18.000,00 per l’istituzione e l’attivazione, per un anno accademico, di n. 3
corsi di Storia delle donne, ognuno da 60 ore:
presso l’Università di Torino (Facoltà di Lettere) e
presso l’Università del Piemonte Orientale
o
sede di Vercelli (Facoltà di Lettere e Filosofia)
o
sede di Alessandria (Facoltà di Scienze Politiche).
Tale iniziativa risponde alla considerazione che la comprensione dell’attuale condizione femminile
non possa prescindere da quadri interpretativi di lunga durata e dalla conoscenza di processi sociali,
culturali e politici comparati. Inoltre la formazione pubblica universitaria garantisce la trasmissione
di contenuti scientificamente consolidati e metodologicamente rigorosi.
Per l’attivazione dei corsi in oggetto la procedura prevista è quella della approvazione e
sottoscrizione della presente Convenzione con le suddette Università, attraverso il Comitato
Interateneo della Regione Piemonte, a seguito delle quali verrà poi bandito il concorso, da parte
delle Università medesime, per l’assegnazione delle docenze, tenendo conto del profilo
professionale indicato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, ed in particolare dovranno
essere selezionate candidate/i che abbiano esperienza di ricerca e didattica nel campo della storia
delle donne e di genere in età moderna e/o contemporanea, con particolare riferimento alle
condizioni sociali, agli atteggiamenti culturali e ai movimenti politico-sociali in Italia e in Europa.
Preso atto che il Comitato Interateneo si è espresso in merito;
- ritenuto di sottoporre alla sottoscrizione la presente convenzione tra la Regione Piemonte e le
Università interessate al tipo di corsi che si intende istituire ed attivare;
Tutto ciò premesso,
TRA:
la REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016 e P. IVA 02843860012), Piazza Castello, 165
10122 Torino rappresentata dalla Prof.ssa Mercedes BRESSO, nata a Sanremo il 12 luglio 1944,
Presidente della medesima di seguito denominata “Regione” o “soggetto promotore”
E:
le UNIVERSITÀ sotto descritte e di seguito denominate “Università” o “soggetti gestori”:
99
-
-
l’Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018 e P. IVA 02099550010), con sede in
Via Verdi 8, Torino, rappresentata dal Prof. Ezio PELIZZETTI, Magnifico Rettore protempore della medesima;
l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (C.F. 94021400026 e P. IVA
01943490027), Rettorato, Via Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, rappresentata dal Prof. Paolo
GARBARINO, Magnifico Rettore pro-tempore della medesima;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 (Oggetto della Convenzione)
La Regione e le Università intendono dar corso alla iniziativa della Commissione Regionale per la
realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna, di promuovere la storia delle donne e di
genere a livello universitario nel territorio della Regione Piemonte, mediante l’istituzione di
appositi corsi annuali di storia delle donne.
Tale iniziativa risponde alla considerazione che la comprensione dell’attuale condizione femminile
non possa prescindere da quadri interpretativi di lunga durata e dalla conoscenza di processi sociali,
culturali e politici comparati.
Inoltre la formazione pubblica universitaria garantisce la trasmissione di contenuti scientificamente
consolidati e metodologicamente rigorosi.
ART. 2 (Impegno e prescrizioni)
La Regione si impegna a garantire, attraverso il finanziamento di Euro 18.000,00 l’istituzione di n.
3 corsi di studio di “Storia delle donne e di genere”, ognuno di durata annuale da 60 ore, promossi
dalla Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, da
attivare presso le seguenti Università:
- Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale, Sede di Alessandria, Facoltà di Scienze
Politiche;
- Università degli Studi del Piemonte Orientale, Sede di Vercelli, Facoltà di Lettere e
Filosofia.
Le Università descritte si impegnano ad inserire nel programma dei corsi di studio i corsi di “Storia
delle donne e di genere” e ad attivarli a seguito di concorso per l’assegnazione delle docenze
tenendo conto delle indicazioni della Commissione circa il profilo da adottare.
Le Università, attraverso le Facoltà prescelte, si impegnano, dopo aver definito il programma dei
corsi in oggetto (contenuti, tempi e modalità), a comunicarlo formalmente alla Commissione
Regionale Pari Opportunità.
ART. 3 (Durata e tipologia dei corsi)
I corsi hanno durata di 60 ore ciascuno, da tenersi presso le Facoltà delle Università sopra descritte.
Per il loro superamento sono attribuiti 10 crediti formativi..
ART. 4 (Assegnazione dei corsi)
I corsi saranno assegnati a seguito di indizione di concorso, da parte delle Università indicate,
previa consultazione con il Comitato Interateneo della Regione Piemonte. Nel bando di concorso
sarà prevista la selezione di candidate/i che abbiano esperienza di ricerca e didattica nel campo della
storia delle donne e di genere in età moderna e/o contemporanea, con particolare riferimento alle
condizioni sociali, agli atteggiamenti culturali e ai movimenti politico-sociali in Italia e in Europa.
100
ART. 5 (Valutazione finale sullo svolgimento dei corsi)
Le Università si impegnano a far rispettare il progetto dei corsi concordato in tutti gli aspetti
(finalità, contenuti, tempi e modalità) e a trasmettere alla Commissione Regionale pari opportunità
la valutazione finale sul regolare svolgimento dei corsi stessi.
ART. 6 ( Pagamenti)
La corresponsione del finanziamento sarà erogata ad espletamento avvenuto dei corsi stessi, a
seguito verifica della regolarità degli stessi in base all’art.5.
ART. 7 (Durata della convenzione)
La presente convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa
e potrà essere rinnovata nell’arco della presente VIII Legislatura Regionale a seguito di verifica
congiunta tra la Commissione Pari Opportunità e le Università interessate.
ART. 8 ( Registrazione e spese)
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d’uso. Le spese di bollo inerenti la
presente convenzione sono a carico della Regione Piemonte.
ART. 9 (Foro competente)
Per ogni controversia che dovesse insorgere si stabilisce che il Foro competente sarà quello di
Torino.
ART. 10 (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni vigenti,
regolamentari e legislative, dei rispettivi Ordinamenti.
Letto, approvato e sottoscritto
Torino, lì
Regione Piemonte
La Presidente della Giunta Regionale
(Prof. ssa Mercedes BRESSO
…………………………………………...
Per l’Università degli Studi di Torino
IL RETTORE
(Prof. Ezio PELIZZETTI)
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
IL RETTORE
(Prof. Paolo GARBARINO)
2. si autorizza il Sig. Rettore – Prof. Paolo Garbarino – alla stipula della suddetta Convenzione.
******************
101
6. Questioni relative agli studenti
6.3 Istituzione della III edizione del corso di Master di I livello in “Management
Infermieristico per le funzioni di coordinamento” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
per l'anno accademico 2007/2008
5/2007/6.3
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si chiede di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di istituzione per
l’anno accademico 2007/2008 della III edizione del Corso di Master di I Livello, di durata annuale,
in “Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento”
Si tratta di un progetto formativo organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che attraverso
l’acquisizione di competenze specifiche nell’area gestionale-organizzativa di primo livello, mira a
realizzare l’interazione fra persone e contesto di lavoro nell’ambito infermieristico.
Il Corso è finalizzato, infatti, all’esercizio delle funzioni di coordinamento, così come
disciplinato dall’art. 6 della 1 febbraio2006, n. 43.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATA
RITENUTO
ACCERTATO
l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4;
gli artt. 3, comma 8, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,
Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare il suo Titolo V;
l’art. 30 dello Statuto dell’Università;
la delibera del Senato Accademico n. 11/2002/2 del 26/11/2002 che sancisce
il principio in forza del quale tutte le attività didattiche post-lauream devono
essere organizzate con la copertura totale delle spese;
il Regolamento di Ateneo per la realizzazione dei Corsi di Master di I e II
livello emanato con Decreto Rettorale n. 198 del 06/04/2006;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 22 maggio
2007, assunta al Prot. n. 14009 del 29 maggio 2007, concernente la proposta
di istituzione della III edizione del Corso di Master di I livello, di durata
annuale, in “Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento”;
di voler procedere all’istituzione del corso di Master proposto dalla struttura
didattica competente;
che la realizzazione del corso di Master non comporta alcun onere a carico
del bilancio di Ateneo
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. E’ istituito, per l’a.a. 2007/2008, la III edizione del corso di Master di I livello, di durata
annuale, mediante approvazione del seguente ordinamento didattico:
102
Corso di Master Universitario di I livello
in
“Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento
(a.a. 2007/2008 – III edizione)
Tipologia, durata e denominazione del corso
Il corso è denominato Master in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento”,
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” ed è un Master di I livello di durata annuale.
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
9 Diploma di Infermiere Professionale e Diploma di maturità quinquennale;
9 Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche (DUSI);
9 Diploma Universitario per Infermiere (DUI);
9 Diploma di Laurea triennale in Infermieristica di primo livello.
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Il Master in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” è un corso di
formazione universitario per l’acquisizione di competenze specifiche nell’area gestionaleorganizzativa di primo livello e si focalizza sull’interazione fra persone e contesto di lavoro.
Al termine del Master lo studente sarà in grado di:
1) operare coerentemente con le politiche di programmazione sanitaria;
2) analizzare i sistemi organizzativi;
3) progettare e gestire processi produttivi e assistenziali;
4) fornire consulenza su tematiche di competenza specifica;
5) progettare e gestire un sistema di sviluppo della risorsa umana;
6) progettare e gestire interventi formativi finalizzati;
7) progettare e gestire processi di miglioramento di qualità e di ricerca;
8) sviluppare e controllare il sistema informativo;
9) sviluppare meccanismi di pianificazione e controllo;
10) utilizzare strategie di leadership.
Lo sbocco professionale, cui mira il Corso di Master, è l’esercizio della funzione di coordinamento,
come disciplinato dall’art. 6 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43.
Piano didattico:
Il Corso di Master è di durata annuale, prevede 1500 ore divise tra attività didattica, tirocinio e
studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti.
Il Master si sviluppa su n. 6 insegnamenti modulari, strutturati in corsi integrati, come da allegato
“Piano didattico”.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di impegno è la
seguente:
103
TEORIA
Denominazione
Insegnamento
Programmazione e
Organizzazione
sanitaria
Organizzazione
infermieristica
Programmazione e
Controllo dei processi
produttivi
Gestione e Sviluppo
delle risorse
La Qualità nei servizi
sanitari
Metodologia della
ricerca infermieristica
Project Work - Tesi
MASTER
Totale
ore
225
Totale ORE CREDITI
crediti
9
75
3
STUDIO
TIROCINIO
INDIVIDUALE
ORE CREDIT ORE CREDIT
I
I
50
2
100 4
275
11
100
4
75
3
100
4
275
11
100
4
75
3
100
4
300
12
125
5
75
3
100
4
225
9
75
3
50
2
100
4
150
6
50
2
50
2
50
2
50
1500
2
60
=
525
=
21
=
375
=
15
=
550
=
22
La Tabella della docenza “PIANIFICAZIONE DIDATTICA (DOCENZA UNIVERSITARIA DOCENZA A CONTRATTO)” è riportata nell’Allegato n. 1, pagg. 6-7, parte integrante del
presente provvedimento.
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno della struttura universitaria, hanno
l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base e constano di lezioni frontali,
alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo.
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla componente
universitaria e da quella aziendale, hanno l’obiettivo di sviluppare competenze specialistiche
comuni e irrinunciabili e constano di visite nelle strutture, discussione con i professionisti impegnati
nella pratica, esercitazioni pratiche e altre attività vicine alle condizioni reali di lavoro.
Il project work (PW) ha l’obiettivo di completare e personalizzare all’interno dell’azienda il
percorso formativo dei partecipanti, viene svolto presso le aziende coinvolte, e consta di un
coinvolgimento nelle attività pratiche dell’azienda per le quali il discente viene formato, organizzate
in progetti specifici. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il discente dovrà compilare la
tesi finale.
Modalità di attestazione della frequenza
La frequenza alle lezioni è organizzata con modello Block-sistem a cadenza mensile (da Dicembre
2007 a Giugno 2008) per circa 2-3 settimane consecutive a seconda del numero di ore di didattica
del modulo stesso.
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore di ogni corso integrato di
cui si compone il modulo.
La frequenza del tirocinio deve essere del 100% delle ore di cui si compone il tirocinio
professionalizzante relativo al modulo stesso.
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 30 unità.
104
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base dell’esame e della discussione del curriculum
vitae e sul colloquio professionale che valuterà le attitudini e le motivazioni.
L’ammissione al master è determinata da una graduatoria derivante da:
9 diplomi di laurea attinenti alla disciplina
1 punti;
9 titoli DAI - IID – DDSI
2 punti;
9 ruolo di coordinamento certificato dalla Direzione generale
1 punto ogni anno;
9 anzianità di servizio
4 punti);
1 punto ogni 5 anni (max.
9 docenze universitarie (DUSI, DUI, CdLI)
docenza;
0,5 punto ogni anno di
9 attività di complemento alla didattica
0,2 punti ogni anno;
9 pubblicazioni su riviste infermieristiche accreditate
0,4 punti cadauna;
9 pubblicazioni di testi di specifico infermieristico
0,6 punti cadauna;
9 un colloquio / test professionale
max. 10 punti.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
La Commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Panella Massimiliano, Direttore del Master, da
due docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Prof. Carriero Alessandro e Dott. Palin Lucio
Antonio), dal Coordinatore del Master (Dott.ssa Scapparone Paola) e da un coordinatore del Corso
di Laurea in Infermieristica (Dott.ssa Vendramin Tosca).
Verifiche intermedie del profitto
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazioni con l’obiettivo di valutare il percorso
formativo del discente.
La valutazione dello studente è cosi articolata:
- esame di corso integrato
- valutazione del tirocinio
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale consistente nella
produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca effettuati (Tesi - 2
CFU).
Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia conseguito i 58 CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, avendo
superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun modulo, oltre che dalla
frequenza dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master
Universitario di I livello in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” a firma
del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master.
******************
105
6. Questioni relative agli studenti
6.4 Istituzione della II edizione del corso di Master di I livello in “Management per i Beni e le
Attività Culturali” presso la Facoltà di Economia per l'anno accademico 2007/2008
5/2007/6.4
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si chiede di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di istituzione,
presso la Facoltà di Economia per l’anno accademico 2007/2008 della II edizione del Corso di
Master di I Livello, di durata annuale, in “Management per i Beni e le Attività Culturali”.
Si tratta di un progetto formativo, organizzato dalla Facoltà di Economia in collaborazione con
l’Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale (Enaip) di Borgomanero, che partecipa al Bando
Provinciale della provincia di Novara – Direttiva Disoccupati (Mercato del Lavoro 2007/2008).
Il progetto, nello specifico, rientra nell’Asse IV Capitale Umano, Obiettivo Specifico L):
“Creazione di reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con
particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione”, finalizzato alla
realizzazione di Corsi di Master Universitari intesi come percorsi di alta specializzazione che si
caratterizzano per il loro alto contenuto professionale attraverso un diretto riscontro con le esigenze
della realtà socio-economica locale a cui sono riferite.
A tal fine il Corso è finalizzato allo sviluppo da parte dei partecipanti di competenze di management
con riferimento ai beni, alle attività, ai servizi e più in generale alle politiche culturali.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATA
RITENUTO
ACCERTATO
l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4;
gli artt. 3, comma 8, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,
Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare il suo Titolo V;
l’art. 30 dello Statuto dell’Università;
la delibera del Senato Accademico n. 11/2002/2 del 26/11/2002 che sancisce
il principio in forza del quale tutte le attività didattiche post-lauream devono
essere organizzate con la copertura totale delle spese;
il Regolamento di Ateneo per la realizzazione dei Corsi di Master di I e II
livello emanato con Decreto Rettorale n. 198 del 06/04/2006;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 21 giugno 2007,
assunta al Prot. n. 17119 del 4 luglio 2007, concernente la proposta di
istituzione della II edizione del Corso di Master di I livello, di durata annuale,
in “Management per i Beni e le Attività Culturali”;
di voler procedere all’istituzione del corso di Master proposto dalla struttura
didattica competente;
che la realizzazione del corso di Master non comporta alcun onere a carico
del bilancio di Ateneo
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
106
DELIBERA
1. E’ istituito, per l’a.a. 2007/2008, la II edizione del corso di Master di I livello, di durata
annuale, mediante approvazione del seguente ordinamento didattico:
Corso di Master Universitario di I livello
in
“Management per i Beni e le Attività Culturali”
(a.a. 2007/2008 – II edizione)
Tipologia, durata e denominazione del corso
Il corso è denominato Master in “Management per i Beni e le Attività Culturali” ed è la seconda
edizione di un Master di I livello di durata annuale di durata pari a 1.500 ore organizzato presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con la collaborazione di
Enaip Borgomanero e finanziato con fondi FSE.
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la laurea
triennale o magistrale in materie umanistiche o scientifiche, con un interesse specifico a sviluppare
competenze di management culturale.
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Il Master in Management per i Beni e le Attività Culturali è progettato affinché i partecipanti
possano sviluppare competenze di management con riferimento ai beni, alle attività, ai servizi
e più in generale alle politiche culturali. Perché questo possa accadere, partecipanti e docenti
lavorano insieme lungo le seguenti linee progettuali:
Capire il contesto: chiarire il quadro di riferimento in cui operano le aziende culturali
pubbliche e private (profit e non profit) è una condizione fondamentale per rinnovare la
gestione. L’MMC fornisce un quadro chiaro e completo della struttura e delle caratteristiche
del settore dei beni e delle attività culturali italiano evidenziando le implicazioni critiche per il
management;
Sapere e saper fare: il manager culturale deve avere solide conoscenze concettuali, ma
soprattutto deve essere in grado di applicarle. Per questo il programma MMC è nello stesso
tempo teorico e applicativo; fornisce al partecipante le logiche e gli strumenti di Management
Culturale insieme agli schemi concettuali necessari per utilizzarli;
Presidiare le politiche culturali: il manager culturale ha tra i suoi compiti quello di aiutare i
policy-makers a progettare e attuare politiche culturali integrate efficaci a beneficio della
comunità. Per questo l’MMC permette ai partecipanti di misurarsi con la complessità di questi
processi affrontando un tema di grande rilievo nello scenario economico nazionale;
Cominciare ad essere operativi: l’apprendimento in aula è fondamentale ma non basta.
Misurarsi con problemi complessi applicando le proprie competenze in ambienti di lavoro
sfidanti completa il bagaglio professionale del partecipante all’MMC. Per questo motivo il
percorso formativo del Master prevede lavori di ricerca sul campo e la realizzazione di field
project;
Sviluppare una diversa visione professionale: nel Management per i Beni e le Attività
Culturali non contano solo conoscenze e strumenti. Il modo con il quale le persone operano
nelle diverse amministrazioni e aziende culturali, interagendo con altri, è fondamentale per il
107
successo collettivo e individuale. Per questo motivo, chi partecipa all’ MMC è costantemente
stimolato ad operare professionalmente nei confronti dei colleghi, dei docenti, degli
interlocutori esterni e soprattutto di se stessi.
Piano didattico:
Il Master si sviluppa su n° 20 insegnamenti. L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati
per settore scientifico disciplinare, per crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente:
INSEGNAMENTO
Accoglienza e Progetto Personale
Modulo Omogeneizzante I
Modulo Omogeneizzante II
Pari Opportunità
Società dell’informazione
Introduzione all’economia Aziendale
Introduzione all’economia politica
Legislazione dei beni e delle attività
culturali
Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche dei beni
culturali e ambientali
I modulo
Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche dei beni
culturali e ambientali II modulo
Elementi di Marketing e
comunicazione per i beni culturali e lo
spettacolo dal vivo
Misura dell’economicità aziendale
(contabilità, analisi di bilancio e
aspetti fiscali) nelle aziende culturali Il project management nelle aziende
culturali pubbliche e private
Economia della cultura
Economia del turismo
Politiche e strumenti per la gestione
dei finanziamenti comunitari alla
cultura - I modulo
Politiche e strumenti per la gestione
dei finanziamenti comunitari alla
cultura - II modulo
Politiche e strumenti per la gestione
dei finanziamenti comunitari alla
cultura - III modulo
La gestione degli strumenti di
programmazione negoziata
SSD
SECS/09
INF/01
SECS-P/07
SECS-P/01
IUS-10
1
0.5
0.5
1
1
3
2
3
STRUTTURA DEL CREDITO
ore di attività ore di studio
didattica
individuale
16
9
20
4
10
5
10
15
24
10
24
25
16
25
24
40
SECS-P/07
2
16
20
SECS-P/07
2
16
20
SECS-P/08
4
32
44
SECS-P/07
5
40
50
SECS-P/07
2
16
32
SECS-P/06
SECS-P/06
SECS-P/11
3
3
4
24
24
32
20
20
25
SECS-P/11
2
16
12
SECS-P/11
2
16
12
SECS-P/07
4
32
48
SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/07
CFU
108
La strategia nelle amministrazioni
pubbliche: il cultural planning come
strumento per la valorizzazione del
territorio e delle risorse culturali
SECS-P/07
2
16
40
47
TOTALE
424
476
CFU
NUMERO DI ORE
Field Research (attività formativa di didattica sperimentale)
5
176
Stage
8
400
APPRENDIMENTO PRATICO
PROVA FINALE
CFU
-
NUMERO DI ORE
24
TOTALE COMPLESSIVO
CFU
60
NUMERO DI ORE
1.500
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: Lezione frontale, lezione interattiva,
problem-solving, casi aziendali, lavoro di gruppo, testimonianze aziendali, visite aziendali,
role playing.
Le ore di laboratorio comprendono le seguenti attività: lezione interattiva in aula informatica.
Le ore di stage e/o tirocinio comprendono le seguenti attività: sono rivolte alla conoscenza
diretta e pratica del lavoro svolto nelle diverse aree aziendali. In tale contesto vengono
esaminate le problematiche che quotidianamente incontrano i manager delle aziende culturali
pubbliche e private.
Modalità di attestazione della frequenza
Ogni partecipante al corso di Master dovrà seguire almeno il 75% delle ore previste per le
lezioni, per il field research e il field project, lo stage. L’attestazione delle presenze avverrà
tramite apposito registro delle presenze.
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 18 unità.
L’obiettivo del processo di selezione è determinare quanto il candidato/a sia adatto al MMC,
ma anche quanto il MMC risponda alle aspettative del candidato/a.
Il processo di selezione prevede la valutazione del Curruculum Vitae, dei titoli e di un
colloquio individuale teso a dimostrare la motivazione del candidato. Qualora il Consiglio del
Corso di Studi lo ritenesse opportuno si procederà ad una prova di selezione scritta.
109
I membri della commissione selezionatrice dovranno, preferibilmente, essere componenti del
Consiglio di Corso di studio.
Il processo di selezione resta comunque sotto la supervisione del Preside o suo delegato e del
Direttore del Master presso la Facoltà di Economia di Novara.
Verifiche intermedie del profitto
Gli accertamenti in itinere saranno basati su test scritti su singoli insegnamenti o gruppi di materie
affini con un punteggio espresso in trentesimi. La registrazione degli insegnamenti sarà effettuata
accorpando i risultati secondo i diversi settori scientifico-disciplinari, tramite la media dei punteggi
pesata in base ai crediti dei singoli insegnamenti.
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale consistente nella
elaborazione e presentazione della propria tesi al tutor universitario (un professore del master) e al
tutor aziendale. La tesi avrà come oggetto la predisposizione di un progetto elaborato durante lo
stage aziendale e la relativa valutazione.
Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale verrà
rilasciato il titolo di Diploma Master universitario di I livello in Management per i Beni e le Attività
Culturali a firma del Rettore, con valutazione espressa secondo la seguente scala:
A
= ottimo - Votazione ottenuta tramite la media (ponderata rispetto ai crediti didattici) dei
risultati riportati nelle singole prove d’esame con votazione compresa tra 26,5 e 30/30 e
lode;
B
= buono - Votazione ottenuta tramite media (ponderata rispetto ai crediti didattici) dei
risultati riportati nelle singole prove d’esame con votazione compresa tra 23,5 e 26,4;
C
= sufficiente - Votazione ottenuta tramite media (ponderata rispetto ai crediti didattici) dei
risultati riportati nelle singole prove d’esame con votazione compresa tra 18 e 23,4.
******************
6. Questioni relative agli studenti
6.5 Istituzione del Corso di Perfezionamento in “Counseling” presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia per l'anno accademico 2007/2008
5/2007/6.5
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
OMISSIS
******************
110
6. Questioni relative agli studenti
6.6 Istituzione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, della prima edizione del corso di Master
di I livello in “Sviluppo di sistemi e metodi di comunicazione plurimediale per il giornalismo”
a.a. 2007/2008
5/2007/6.6
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si chiede di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di istituzione,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, per l’anno accademico 2007/2008, della I edizione del
Corso di Master di I Livello, di durata annuale, in “Giornalismo, Metodi e Tecnologie per la
Comunicazione Plurimediale”.
Si tratta di un progetto formativo, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione
con l’Ente Formativo CSF Enaip di Torino, che partecipa al Bando Provinciale Mercato del Lavoro
della provincia di Torino, relativo alla chiamata a progetti per le attivita’ formative riferite alla
formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione, anno accademico
2007/2008.
Il progetto, nello specifico, rientra nell’Asse IV.L.17.01,, finalizzato alla realizzazione di Corsi di
Master Universitari intesi come percorsi di alta specializzazione che si caratterizzano per il loro alto
contenuto professionale attraverso un diretto riscontro con le esigenze della realtà socio-economica
locale a cui sono riferite.
A tal fine il Corso di Master è volto a formare operatori nel campo della comunicazione e a fornire
una preparazione su alcuni argomenti chiave utili a sostenere l’esame di stato necessario per
svolgere la professione del giornalista e a fornirne le competenze essenziali nella formazione di tale
figura.
OMISSIS
******************
6. Questioni relative agli studenti
6.7 Modifiche al Regolamento per il conferimento del premio ai migliori studenti per ogni
anno accademico
5/2007/6.7
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica
Ufficio Diritto allo Studio e Orientamento
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Nel sottoporre le modifiche del testo del Regolamento per il conferimento del premio ai
migliori studenti per ogni anno accademico, si chiede l’approvazione dell’allegata proposta di
delibera.
Il Regolamento sopra citato è stato emanato nel 2001 e modificato nel 2005, a causa della
sopravvenuta necessità di adeguarlo al nuovo Ordinamento Didattico e alle risorse finanziarie
disponibili.
111
Nel corso dei due anni trascorsi, si è reso evidente un significativo incremento del numero di
candidati al premio, con conseguente difficoltà da parte delle Commissioni opportunamente istituite
all’interno delle Facoltà di procedere alla selezione basandosi soltanto sui criteri stabiliti dal
Regolamento. Si ritiene quindi opportuno inserire nello stesso il riferimento alla possibilità da parte
delle Commissioni di prendere in considerazione requisiti aggiuntivi oltre a quelli precedentemente
stabiliti.
Ulteriori modifiche sono dettate dall’opportunità di inserire il riferimento alla laurea
magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Giurisprudenza e di togliere i riferimenti alla
denominazione “laurea specialistica” per le diverse Facoltà.
Per motivi di trasparenza, si ritiene di dover specificare che il premio consiste in un
riconoscimento economico il cui importo è da intendersi lordo e comprensivo delle ritenute a carico
dell’Ente.
Infine, ritenendo che il titolo “Premio ai migliori studenti per ogni anno accademico”, non
contenendo il riferimento al fatto che solo i laureati possono concorrere allo stesso né un
riferimento alle Facoltà, potrebbe risultare fuorviante, si propone di modificarlo in “Premio ai
Migliori Laureati di ogni Facoltà”.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO il testo del “Regolamento per il conferimento del premio ai migliori studenti per ogni anno
accademico” emanato con D.R. n. 134 del 23/03/2001 e successivamente modificato con D.R.
Repertorio n. 374/2005, Prot. n. 23410 del 05/10/2005;
CONSIDERATO che il premio è concesso ai migliori laureati e ai migliori laureati magistrali
ovvero ai migliori laureati magistrali a ciclo unico per ogni Facoltà;
CONSIDERATA l’opportunità di adeguare il “Regolamento per il conferimento del premio ai
migliori studenti per ogni anno accademico” alla nuova Offerta Formativa;
PRESO ATTO della necessità di prevedere ulteriori criteri relativi al merito, al fine di far fronte
all’incremento del numero dei candidati al premio;
CONSIDERATA la natura del premio, che lo rende soggetto a tassazione, secondo le leggi vigenti;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” emanato
con Decreto Rettorale 539 del 12/12/2001 e successivamente modificato con Decreto Rettorale n.
67 del 24/02/2003;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” emanato con Decreto
Rettorale n. 475 del 30/12/2003;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di modificare le seguenti disposizioni del “Regolamento per il conferimento del premio ai
migliori studenti per ogni anno accademico”:
112
•
Il titolo è così riformulato: “Regolamento per il conferimento del Premio ai Migliori
Laureati di ogni Facoltà”;
• L’art. 1 è riformulato nel testo che segue: “Il seguente provvedimento è finalizzato
alla regolamentazione del premio ai migliori studenti che abbiano onorato
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” realizzando
eccellenti risultati di profitto. Saranno premiati fino a un massimo di due studenti
per ogni Facoltà e per ogni Anno Accademico: uno studente laureato e uno studente
laureato magistrale (ovvero, per le Facoltà di Farmacia, Giurisprudenza e Medicina
e Chirurgia, uno studente laureato magistrale a ciclo unico), in conformità ai criteri
stabiliti all’art. 2. Gli studenti iscritti a un Corso di Laurea Interfacoltà saranno
selezionati dalla Commissione di una delle Facoltà coinvolte (procedendo negli anni
a una rotazione tra le Facoltà interessate), fermo restando che il numero dei premi
relativi a ognuna delle diverse Facoltà non possa superare il sopra citato limite dei
due studenti premiati. Il premio consisterà in un riconoscimento economico, che non
potrà superare il limite individuale di 2.000,00 Euro, da definire annualmente sulla
base di una cifra globalmente stanziata in bilancio, che sarà equamente suddivisa tra
le diverse Facoltà. L’importo è da intendersi lordo e comprensivo delle ritenute a
carico dell’Ente”.
• L’art. 2 è riformulato nel testo che segue: “Il conferimento del Premio ai Migliori
Laureati di ogni Facoltà può essere concesso, per ogni Anno Accademico, a favore
degli studenti che:
- siano stati regolarmente iscritti a corsi di laurea ovvero corsi di laurea magistrale
ovvero corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso l’Ateneo;
- abbiano ottenuto il titolo di studio in qualità di studenti in corso;
- abbiano ottenuto un punteggio di 110 e lode;
- non abbiano mai effettuato iscrizione in qualità di ripetenti e/o fuori corso”.
• L’art. 3 è riformulato nel testo che segue: “Ogni Facoltà costituisce un’apposita
Commissione al fine di selezionare il nominativo di uno studente laureato e il
nominativo di uno studente laureato magistrale (ovvero, per le Facoltà di Farmacia,
Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia, uno studente laureato magistrale a ciclo
unico), in conformità ai criteri stabiliti all’art. 2. La Commissione dovrà formulare
una graduatoria di merito. A parità dei criteri di cui all’art. 2, la Commissione potrà
utilizzare ulteriori criteri utili alla selezione, quali:
- la media delle votazioni riportate nei singoli esami;
- il maggior numero di lodi;
- il numero di Crediti Formativi Universitari acquisiti dal superamento di esami con la
votazione di 30/30 e lode;
- eventuali menzioni;
- la priorità della sessione di laurea nella quale il titolo di studio è stato conseguito;
- la minore età.
Le Segreterie Studenti devono fornire agli Uffici di Presidenza della relativa Facoltà, al
termine dell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico di riferimento, i nominativi
degli studenti con le caratteristiche sopra riportate e successivamente metteranno a
disposizione delle Commissioni il materiale utile alla selezione. I lavori delle
Commissioni dovranno terminare entro il 30 settembre di ogni anno. I Presidi di
Facoltà, entro il 15 ottobre di ogni anno, provvederanno a inoltrare i singoli nominativi
all’Ufficio del Rettorato addetto”.
2. Il testo del Regolamento risultante dalle modificazioni sopra indicate viene allegato alla
presente delibera per farne parte integrante.
113
REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO AI MIGLIORI LAUREATI
DI OGNI FACOLTA’
ART. 1 – Finalità
Il seguente provvedimento è finalizzato alla regolamentazione del premio ai migliori studenti che
abbiano onorato l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” realizzando
eccellenti risultati di profitto.
Saranno premiati fino a un massimo di due studenti per ogni Facoltà e per ogni Anno Accademico:
uno studente laureato e uno studente laureato magistrale (ovvero, per le Facoltà di Farmacia,
Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia, uno studente laureato magistrale a ciclo unico), in
conformità ai criteri stabiliti all’art. 2.
Gli studenti iscritti a un Corso di Laurea Interfacoltà saranno selezionati dalla Commissione di una
delle Facoltà coinvolte (procedendo negli anni a una rotazione tra le Facoltà interessate), fermo
restando che il numero dei premi relativi a ognuna delle diverse Facoltà non possa superare il sopra
citato limite dei due studenti premiati.
Il premio consisterà in un riconoscimento economico, che non potrà superare il limite individuale di
2.000,00 Euro, da definire annualmente sulla base di una cifra globalmente stanziata in bilancio, che
sarà equamente suddivisa tra le diverse Facoltà. L’importo è da intendersi lordo e comprensivo
delle ritenute a carico dell’Ente.
ART. 2 – Beneficiari
Il conferimento del Premio ai Migliori Laureati di ogni Facoltà può essere concesso, per ogni Anno
Accademico, a favore degli studenti che:
• siano stati regolarmente iscritti a corsi di laurea ovvero corsi di laurea magistrale ovvero corsi di
laurea magistrale a ciclo unico presso l’Ateneo;
• abbiano ottenuto il titolo di studio in qualità di studenti in corso;
• abbiano ottenuto un punteggio di 110 e lode;
• non abbiano mai effettuato iscrizione in qualità di ripetenti e/o fuori corso.
ART. 3 – Modalità di concessione del Premio
Ogni Facoltà costituisce un’apposita Commissione al fine di selezionare il nominativo di uno
studente laureato e il nominativo di uno studente laureato magistrale (ovvero, per le Facoltà di
Farmacia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia, uno studente laureato magistrale a ciclo unico),
in conformità ai criteri stabiliti all’art. 2.
La Commissione dovrà formulare una graduatoria di merito. A parità dei criteri di cui all’art. 2, la
Commissione potrà utilizzare ulteriori criteri utili alla selezione, quali:
• la media delle votazioni riportate nei singoli esami;
• il maggior numero di lodi;
• il numero di Crediti Formativi Universitari acquisiti dal superamento di esami con la
votazione di 30/30 e lode;
• eventuali menzioni;
• la priorità della sessione di laurea nella quale il titolo di studio è stato conseguito;
• la minore età.
Le Segreterie Studenti devono fornire agli Uffici di Presidenza della relativa Facoltà, al termine
dell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico di riferimento, i nominativi degli studenti con le
caratteristiche sopra riportate e successivamente metteranno a disposizione delle Commissioni il
materiale utile alla selezione.
114
I lavori delle Commissioni dovranno terminare entro il 30 settembre di ogni anno. I Presidi di
Facoltà, entro il 15 ottobre di ogni anno, provvederanno a inoltrare i singoli nominativi all’Ufficio
del Rettorato addetto.
ART. 4 – Commissione
Le Commissioni di selezione sono istituite presso ogni Facoltà con Decreto del Preside. Esse sono
composte da tre docenti ognuna.
ART. 5 – Premiazione
La premiazione verrà effettuata durante una cerimonia ufficiale all’uopo predisposta, la cui data
verrà stabilita compatibilmente con le esigenze dell’Ateneo.
ART. 6 – Ammontare finanziario del premio
L’Ateneo provvederà, in sede di approvazione del bilancio preventivo, alla definizione della cifra
economica globale, che non potrà superare il limite individuale di 2.000,00 Euro, che sarà
successivamente equamente suddivisa tra tutti i vincitori selezionati.
******************
6.8 Esonero dal pagamento della contribuzione studentesca, per l'a.a. 2007/2008, a favore dei
Laureati Triennali dell'Ateneo che si iscrivano ad un Corso di Laurea
Specialistica/Magistrale
5/2007/6.8
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si sottopone all’approvazione di Codesto Spettabile Senato Accademico l’allegata proposta
di delibera, volta a stabilire – per l’a.a. 2007/2008 - l’esonero totale dal pagamento della
contribuzione studentesca (I e II rata), relativa al primo anno di corso, in favore degli studenti che
abbiano conseguito la Laurea triennale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.
Avogadro”, con votazione pari o superiore a 110/110, nei tre anni regolari di corso e che abbiano
intenzione di iscriversi ad un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale dello stesso Ateneo.
Si precisa che, decade dal beneficio:
a) lo studente che non termina gli studi entro la durata normale dei due anni;
b) lo studente che presenta domanda di trasferimento ad altro Ateneo all’inizio del secondo anno
con recupero, in entrambi i casi, da parte dell’Università della contribuzione studentesca relativa al
primo anno di corso.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA
VISTA
VISTA
la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente gli interventi correttivi di
finanza pubblica;
la Legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009";
115
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
ESAMINATE
ESAMINATA
ESAMINATA
ESAMINATO
ESAMINATO
RILEVATA
VALUTATO
l’art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n. 148 - “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997”;
il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 - “Regolamento recante disciplina in materia di
contributi universitari”;
l’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - “Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante norme sull’ordinamento giudiziario e
sulle misure privative della libertà;
il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente:
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della Legge
2 dicembre 1991, n. 390”;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
il D.M. 26 febbraio 2007 con il quale è stato determinato l'importo minimo della
tassa di iscrizione alle Università per l'anno accademico 2007/2008 in € 178,41;
delle considerazioni emerse nell’incontro con i Rappresentanti degli Studenti
della Commissione paritetica per la Didattica tenutosi in data 7 marzo 2007 per
la presentazione della nuova procedura di autocertificazione e criteri generali
della contribuzione studentesca;
le Delibere del Senato Accademico n. 2/2007/7.2 del 12 marzo 2007 e del
Consiglio di Amministrazione n. 3/2007/7.1 del 30 marzo 2007, inerenti
l’Offerta Formativa per l’a.a. 2007/2008;
la Delibera del Senato Accademico n. 3/2007/8.1 del 7 maggio 2007, relativa ai
criteri della contribuzione studentesca per l’a.a. 2007/2008;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2007/6.1 del 18 maggio 2007,
di approvazione della contribuzione studentesca per l’a.a. 2007/2008;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. 67 del 24 febbraio 2003 e
successive integrazioni;
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 325 del 20 settembre
2001 e successive integrazioni;
la volontà dell’Ateneo di premiare i propri laureati che abbiano conseguito il
titolo accademico di I livello con merito (con votazione pari o superiore a
110/110 e nei tre anni regolari di corso) ed intendano proseguire gli studi per
ottenere una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata
qualificazione
in
ambiti
specifici
con
iscrizione
alla
Laurea
Specialistica/Magistrale presso la stessa Università;
ogni opportuno elemento;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di autorizzare, per l’a.a. 2007/2008, l’esonero totale della contribuzione studentesca (I e II
rata) relativa la primo anno di corso in favore di coloro che abbiano conseguito la Laurea Triennale
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e che si iscrivano ad un
Corso di Laurea Specialistica/Magistrale dello stesso Ateneo ”, con votazione pari o superiore a
116
110/110, nei tre anni regolari di corso e che abbiano intenzione di iscriversi ad un Corso di Laurea
Specialistica/Magistrale dello stesso Ateneo.
2. di far decadere lo studente dal beneficio, di cui al punto 1, nelle seguenti ipotesi:
a) non conseguimento del titolo nei termini regolari di corso (due anni);
b) presentazione della domanda di trasferimento ad altro Ateneo all’inizio del secondo anno.
Nel caso in cui si verifichi una delle suddette ipotesi, lo studente sarà tenuto al pagamento
della contribuzione studentesca relativa al primo anno di corso.
******************
6.9 Istituzione della I edizione del corso di master di I livello in "Comunicazione politica"
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per l'a.a. 2007/08 (sede lezioni Torino)
5/2007/6.9
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si chiede di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di istituzione,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, per l’anno accademico 2007/2008, della I edizione del
Corso di Master di I Livello, di durata annuale, in “Comunicazione Politica”.
Si tratta di un progetto formativo, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione
con il Consorzio EuroQualità, che partecipa al Bando Provinciale Mercato del Lavoro della
Provincia di Torino, relativo alla chiamata a progetti per le attivita’ formative riferite alla
formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione, anno accademico
2007/2008.
Il progetto, nello specifico, rientra nell’Asse IV.L.17.01,, finalizzato alla realizzazione di Corsi di
Master Universitari intesi come percorsi di alta specializzazione che si caratterizzano per il loro alto
contenuto professionale attraverso un diretto riscontro con le esigenze della realtà socio-economica
locale a cui sono riferite.
A tal fine il Corso di Master si pone l'obiettivo di sviluppare competenze e professionalità nel
marketing e nella comunicazione politica. La finalità è quella di creare, attraverso una formazione
compiuta e mirata ai singoli aspetti d'interesse specifico, tutte quelle figure professionali legate alla
politica: consulenti politici, portavoce, assistenti parlamentari, responsabili della comunicazione ed
esperti di marketing politico.
OMISSIS
******************
6.10 Istituzione della I edizione del corso di master di i livello in "Redazione e Management
di Progetti Comunitari" presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per l'a.a. 2007/08
5/2007/6.10
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si chiede di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di istituzione,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, per l’anno accademico 2007/2008, della I edizione del
Corso di Master di I Livello, di durata annuale, in “Redazione e Management di Progetti
Comunitari””.
117
Si tratta di un progetto formativo, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione
con il Consorzio EuroQualità, che partecipa al Bando Provinciale Mercato del Lavoro della
Provincia di Torino, relativo alla chiamata a progetti per le attivita’ formative riferite alla
formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione, anno accademico
2007/2008.
Il progetto, nello specifico, rientra nell’Asse IV.L.17.01,, finalizzato alla realizzazione di Corsi di
Master Universitari intesi come percorsi di alta specializzazione che si caratterizzano per il loro alto
contenuto professionale attraverso un diretto riscontro con le esigenze della realtà socio-economica
locale a cui sono riferite.
Il Master si propone di formare una figura professionale esperta nel campo dei finanziamenti
comunitari che sappia porsi come tramite tra gli enti erogatori ed i soggetti utilizzatori nonché
sovrintendere alla loro fruizione.
OMISSIS
*****************
6.11 Istituzione della I edizione del corso di master di I livello in " Project Management"
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per l'a.a. 2007/08
5/2007/6.11
DIVISIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO
Si chiede di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di istituzione,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, per l’anno accademico 2007/2008, della I edizione del
Corso di Master di I Livello, di durata annuale, in “Project Management””.
Si tratta di un progetto formativo, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione
con il Consorzio EuroQualità, che partecipa al Bando Provinciale Mercato del Lavoro della
Provincia di Vercelli, relativo alla chiamata a progetti per le attivita’ formative riferite alla
formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione, anno accademico
2007/2008.
Il progetto, nello specifico, rientra nell’Asse IV.L.17.01,, finalizzato alla realizzazione di Corsi di
Master Universitari intesi come percorsi di alta specializzazione che si caratterizzano per il loro alto
contenuto professionale attraverso un diretto riscontro con le esigenze della realtà socio-economica
locale a cui sono riferite.
Il Master si propone di formare una figura professionale esperta nel campo dei finanziamenti
comunitari che sappia porsi come tramite tra gli enti erogatori ed i soggetti utilizzatori nonché
sovrintendere alla loro fruizione.
OMISSIS
******************
118
7. Patrocini
7.1 Richiesta di Patrocinio per il XXI Seminario Nazionale sul tema “Nuove frontiere
assistenziali e terapeutiche in medicina geriatria: scelte condivise” – AIMA Alessandria
5/2007/7.1
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Al Presidente del Senato Accademico
OGGETTO: Richiesta di Patrocinio per il XXI Seminario Nazionale sul tema “Nuove frontiere
assistenziali e terapeutiche in medicina geriatria: scelte condivise” ( AIMA Alessandria – Daniela
Conzano, Presidente).
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di
nulla osta per il patrocinio per il XXI Seminario Nazionale sul tema “Nuove frontiere assistenziali e
terapeutiche in medicina geriatria: scelte condivise”.
Allegati: scheda riassuntiva; richiesta.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
•
•
•
•
•
•
VISTO il D.M. 30.07.1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro”;
VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sull’istruzione superiore approvato con R.D.
31.08.1933, n. 1592 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge 09.05.1989, n. 168;
VISTA la delibera n. 12/2005/8.1 del Senato Accademico del 12.12.2005 di approvazione
dell’integrazione al Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per
l’erogazione di contributi per iniziative culturali;
CONSIDERATO l’interesse culturale della manifestazione;
SENTITO il Direttore Amministrativo
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al patrocinio per il XXI Seminario Nazionale sul tema “Nuove
frontiere assistenziali e terapeutiche in medicina geriatria: scelte condivise”.
119
SCHEDA DI INIZIATIVA
PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO
Tipologia dell’iniziativa
‰ convegno ‰ congresso
‰ laboratorio ‰ premio
Livello dell’iniziativa
‰ internazionale
Titolo dell’iniziativa
Nuove frontiere assistenziali e terapeutiche in medicina geriatria:
scelte condivise
Richiesta pervenuta
12/06/2007
Facoltà / Dipartimento proponente
-
Ente esterno proponente
A.I.M.A. Alessandria Onlus – Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer
Referente
‰ seminario
; altro
; nazionale
‰ locale
Daniela Conzano (Presidente)
Docenti coinvolti nell’iniziativa
Proff.ri P. Garbarino; G. Clerico;
; patrocinio
‰ contributo
Richiesta
‰ compartecipazione
Quantificazione economica
Periodo di svolgimento
dell’iniziativa
13,14,15 settembre 2007
Luogo di svolgimento dell’iniziativa
Breve descrizione dell’iniziativa
Pregressi
Proposta in S.A.
Alessandria
Il seminario è volto allo sviluppo e alla promozione della rete dei
servizi geriatrici territoriali e ospedalieri integrati per i pazienti “fragili” e
per una nuova cultura socio-assistenziale della non abilità, per la
valorizzazione dell’uomo, per una società per tutte le età nello spirito
del piano nazionale e regionale “Obiettivo tutela salute anziani”
—
9 luglio 2007
******************
120
7. Patrocini
7.2Richiesta di Patrocinio per la pubblicazione delle “Memorie di Camillo Leone”(Fondazione
Istituto Belle Arti e Museo Leone di Vercelli – Amedeo Corio Presidente)
5/2007/7.2
Al Presidente del Senato Accademico
OGGETTO: Richiesta di Patrocinio per la pubblicazione delle “Memorie di Camillo
Leone”(Fondazione Istituto Belle Arti e Museo Leone di Vercelli – Amedeo Corio Presidente).
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di
nulla osta per il patrocinio per la pubblicazione delle “Memorie di Camillo Leone”
Allegati: scheda riassuntiva; richiesta.
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
•
•
•
•
•
•
VISTO il D.M. 30.07.1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro”;
VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sull’istruzione superiore approvato con R.D.
31.08.1933, n. 1592 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge 09.05.1989, n. 168;
VISTA la delibera n. 12/2005/8.1 del Senato Accademico del 12.12.2005 di approvazione
dell’integrazione al Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per
l’erogazione di contributi per iniziative culturali;
CONSIDERATO l’interesse culturale della manifestazione;
SENTITO il Direttore Amministrativo
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al patrocinio per la pubblicazione delle “Memorie di Camillo
Leone”.
121
SCHEDA DI INIZIATIVA
PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO
‰ convegno ‰ congresso
‰ laboratorio ‰ premio
Tipologia dell’iniziativa
‰ internazionale
Livello dell’iniziativa
Titolo dell’iniziativa
Richiesta pervenuta
Facoltà / Dipartimento proponente
Ente esterno proponente
Referente
‰ seminario
; altro
‰ nazionale
; locale
Pubblicazone del volume “Memorie di Camillo Leone”
3.07.07
Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone Vercelli
Amedeo Corio (Presidente)
Proff.ri Giusi Baldissone,Edoardo Tortarolo.
Docenti coinvolti nell’iniziativa
; patrocinio
‰ contributo
Richiesta
‰ compartecipazione
Quantificazione economica
Periodo di svolgimento
dell’iniziativa
Luogo di svolgimento dell’iniziativa
Breve descrizione dell’iniziativa
Pregressi
Proposta in S.A.
18 settembre 2007
Vercelli
In occasione del centenario della morte del notaio Camillo Leone,
fondatore del museo omonimo,verrà pubblicato un volume sulle circa
500 pagine manoscritte ora trascritte e informatizzate, permettendo
quindi l’approfondimento di interessanti temi di vita cittadina e la
ricerca sull’origine della collezione.
9.07.2007
******************
122
7. Patrocini
7.3 Richiesta di Patrocinio per il Congresso “Gli Allergeni Alimentari, Ricerca e
territorio:quali sinergie?” (Prof. Marco Arlorio)
5/2007/7.3
Al Presidente del Senato Accademico
OGGETTO: Richiesta di Patrocinio per il Congresso “Gli Allergeni Alimentari, Ricerca e
territorio:quali sinergie?” (Prof. Marco Arlorio).
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di
nulla osta per il patrocinio per il Congresso “Gli Allergeni Alimentari, Ricerca e territorio: quali
sinergie?” (Prof. Marco Arlorio).
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
•
•
•
•
•
•
VISTO il D.M. 30.07.1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro”;
VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sull’istruzione superiore approvato con R.D.
31.08.1933, n. 1592 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge 09.05.1989, n. 168;
VISTA la delibera n. 12/2005/8.1 del Senato Accademico del 12.12.2005 di approvazione
dell’integrazione al Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per
l’erogazione di contributi per iniziative culturali;
CONSIDERATO l’interesse culturale della manifestazione;
SENTITO il Direttore Amministrativo
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al patrocinio per il Congresso “Gli Allergeni Alimentari, Ricerca e
territorio: quali sinergie?” (Prof. Marco Arlorio)
123
SCHEDA DI INIZIATIVA
PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO
Tipologia dell’iniziativa
‰convegno ; congresso
‰ laboratorio ‰ premio
Livello dell’iniziativa
‰ internazionale
Titolo dell’iniziativa
Richiesta pervenuta
Facoltà / Dipartimento proponente
Ente esterno proponente
“Gli Allergeni Alimentari.Ricerca e territorio:quail sinergie?”
9.07.07
Facoltà di Farmacia
Fondazione per le Biotecnologie
Referente
‰ seminario
‰ altro
;nazionale
‰ locale
Prof. Marco Arlorio
Prof. Marco Arlorio
Docenti coinvolti nell’iniziativa
; patrocinio
‰
contributo
Richiesta
‰ compartecipazione
Quantificazione economica
Periodo di svolgimento
dell’iniziativa
Luogo di svolgimento dell’iniziativa
Breve descrizione dell’iniziativa
Pregressi
Proposta in S.A.
13 – 14 settembre 2007
Torino - Eataly
Il congresso è organizzato in due giornate e prevede interventi
scientifici e una tavola rotonda. L’evento rappresenterà il momento
costitutivo e la presentazione pubblica della costituenda Rete
Regionale Inter-disciplinare sulle Allergie Alimentari. Prevede la
partecipazione di esperti regionali e Nazionali nel campo delle allergie
alimentari, nonché di individui allergici.
—
9.07.2007
******************
8. Varie ed eventuali
******************
Il Presidente, alle ore 13.45 esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pasquale MASTRODOMENICO)
IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Paolo GARBARINO)
124