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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016
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CAPO I – GOVERNANCE E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE
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INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE DEI VICECOMMISSARI
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FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E DEI VICE COMMISSARI
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
​
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE
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CAPO II – LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA, MISURE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E
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L’AMBIENTE. TRASPARENZA E LEGALITÀ
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TITOLO I – LA RICOSTRUZIONE
RICOSTRUZIONE PRIVATA
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CRITERI E MODALITÀ GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA
INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE, O RICOSTRUZIONE, DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALL’EVENTO SISMICO.
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INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE
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CONTRIBUTI AI PRIVATI PER I BENI MOBILI DANNEGGIATI
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RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
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INTERVENTI SU EDIFICI GIÀ FINANZIATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI E NON ANCORA CONCLUSI
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA
SOGGETTI ATTUATORI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI
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CONFERENZA PERMANENTE
ART BONUS
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DEROGHE PER GLI APPALTI DEL COMMISSARIO
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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TITOLO II - LE MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016.
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INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA.
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DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE PER AZIENDE AGRICOLE, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE.
​24
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA.
RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO ED AGROINDUSTRIALE
PROMOZIONE TURISTICA
MISURE PER LE AREE INTERNE
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CONTRIBUTI INAIL PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI
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TITOLO III – MISURE PER L’AMBIENTE
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DIFFERIMENTI, SOSPENSIONI E PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI
NORME IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI COINVOLTI DAL SISMA
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TITOLO IV – TRASPARENZA E LEGALITÀ
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LEGALITÀ E TRASPARENZA
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CONTROLLO ANAC SULLE PROCEDURE DEL COMMISSARIO
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CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
PREFETTO UNICO
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LISTA DI MERITO DELLE IMPRESE
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QUALIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI
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TUTELA DEI LAVORATORI
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CAPO III- MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL
SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA E PER IL
PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
​
COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
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TITOLO I - MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO
​38
NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA
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DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI AL D. LGS. 231/2002
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DISCIPLINA CONCERNENTE L’OBBLIGO TEMPORANEO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN OCCASIONE DI EMERGENZE DI PROTEZIONE
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CIVILE DI RILIEVO NAZIONALE
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DISPOSIZIONI URGENTI PER L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
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MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA DELLE RETI DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E COMPLETAMENTO DEL
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PIANO RADAR NAZIONALE
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CAPACITÀ OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DISPOSIZIONI INERENTI GLI STANZIAMENTI RESIDUI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL’UNIONE EUROPEA
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DISPOSIZIONI INERENTI LA CESSIONE DEI BENI
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TITOLO II - MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA
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24 AGOSTO 2016
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DEL MATERIALE DERIVANTE DAL CROLLO PARZIALE O TOTALE DEGLI
DEL
EDIFICI
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.
SOLUZIONI TEMPORANEE PER SERVIZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
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REPERIMENTO ALLOGGI PER LA LOCAZIONE
CAPO IV – MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI TERMINI E TRIBUTI
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TITOLO I – MISURE PER GLI ENTI LOCALI
SOSPENSIONE MUTUI EELL
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DEROGA ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
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DIFFERIMENTO DI TERMINI PER GLI ENTI LOCALI.
TITOLO II – MISURE PER I LAVORATORI
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SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI
TITOLO III - SOSPENSIONI TERMINI E TRIBUTI E MISURE FISCALI
PERDITE D’ESERCIZIO ANNO 2016
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DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI CONCESSI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
PROROGA SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI, NONCHÉ SOSPENSIONE TERMINI AMMINISTRATIVI.
TERMINI PROCESSUALI E SOSTANZIALI. PRESCRIZIONI E DECADENZE. RINVIO UDIENZE, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE
ATTI
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CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PERSONALE DELLE REGIONI E DEI COMUNI
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ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
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CAPO I – GOVERNANCE E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE
Art.
Individuazione dell’ambito di applicazione e istituzione dei Vicecommissari
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori delle Regioni, Abruzzo, Lazio,
Marche, e Umbria, di seguito denominate “Regioni”, interessate dagli eventi sismici del 24
agosto 2016, per i quali il Consiglio dei Ministri del …. 09.2016 ha dichiarato lo stato di
emergenza.
2. Perimetrazione delle Aree interne
3. Le disposizioni del presente decreto volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e
l’assistenza alla popolazione si applicano altresì negli altri comuni delle Regioni qualora venga
dimostrato il nesso di causalità con gli eventi sismici.
4.
Il Commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è
delegato all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
5. In seguito al sisma del 24 agosto 2016, considerati l’entità e l’ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma,
lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è
prorogato fino al 31 dicembre 2018.
6. I Presidenti delle Regioni opereranno con il Commissario di cui al comma 3 in qualità di Vice
Commissari per gli interventi di cui al presente decreto. A tale scopo il Commissario costituirà
un Tavolo di coordinamento della ricostruzione da esso presieduto, per concordare i contenuti
dei provvedimenti e per assicurare l’applicazione uniforme ed unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e delle direttive dallo stesso emanate e per la verifica periodica
dell’avanzamento del processo di ricostruzione.
7. In ogni Regione sarà costituito dai Vice Commissari un “Comitato istituzionale” composto dal
Presidente della Regione, che lo presiede, dal/i Presidente/i della provincia/e e dal/i Sindaci dei
comuni di cui al comma 1. Nei Comitati istituzionali verranno condivise le scelte strategiche, di
competenza dei Presidenti, per l’attuazione delle attività di cui al presente decreto.
8.
Il Commissario può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Presidenti delle
Regioni, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi le attività oggetto della presente
normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e
regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.
9. Il Commissario assicura una ricostruzione unitaria ed omogenea nel territorio colpito dal sisma
ed a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie assegnate, approva le ordinanze e le
direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per la
determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno e della
vulnerabilità e di costi parametrici.
Art.
Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari
1.
Il Commissario straordinario, avvalendosi della struttura posta alle sue dipendenze a norma
dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016:
a)
opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento per la protezione civile, al fine di
coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo
la conclusione di quest’ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo …
del presente decreto, sovraintendendo all’attività dei Vicecommissari di concessione ed
erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, come
dettagliato all’art….;
c) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici di cui al Titolo
… del presente decreto, come dettagliato all’art….;
d)
sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al Titolo … del presente decreto, al fine di
favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
e)
istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui agli articoli …, raccordandosi con le autorità
preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della
criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;
f) tiene e gestisce la contabilità speciale di cui all’articolo …, comma …
2.
Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono
emanate a seguito della condivisione in sede di tavolo di coordinamenti con i Presidenti delle
Regioni interessate. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
sensi dell’art…
3. I Vice Commissari, nell’ambito dei territori interessati e avvalendosi delle strutture e risorse di
cui dispongono:
a) presiedono il Comitato istituzionale di cui all’articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire
il superamento
dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione di cui all’articolo …;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di competenza
delle regioni a norma dell’articolo …;
d)
attuano i procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all’articolo …;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno
alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo … del presente decreto.
Art.
Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016
1.
Per la gestione della ricostruzione è costituito, in ogni Regione, un “ufficio comune”, di cui
all’art. 30 d.lgs 267/2000, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”,
con sede individuata da ogni Regione.
2.
L’ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 è istituito con una convenzione
obbligatoria tra i Comuni e la Regione, sulla base di uno schema tipo predisposto dal
Commissario, sentito il Comitato Istituzionale.
3.
Nel caso in cui il Comune o i Comuni non aderiscano alla convenzione per la costituzione
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, è prevista l’azione sostitutiva, che sarà
attivata dalla Regione competente, secondo modalità indicate dal Commissario straordinario.
4. Con provvedimento del Commissario straordinario, agli Uffici speciali per la ricostruzione sono
assegnate, previa ripartizione, le centoventi unità di personale di cui all’articolo …, comma …,
ultimo periodo.
5.
L’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 curerà la pianificazione urbanistica
connessa alla ricostruzione, il rilascio delle concessioni contributive e tutti gli altri adempimenti
relativi alla ricostruzione privata.
6. Presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 viene costituito un Suap unitario
per tutti i comuni coinvolti. La competenza ad adottare l’atto finale per il rilascio del titolo
abilitativo e per l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo resta in capo ai singoli
comuni. L’ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 opera come back office a
servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi. In ogni comune di cui
all’art. 1 commi 1 e 2 verrà istituito uno sportello informativo di rapporto con i professionisti ed
i cittadini.
7.
L’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 provvede altresì alla diretta attuazione
del ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e/o ai beni culturali nonché per la
realizzazione delle soluzioni temporanee di cui all’art…, compreso il ruolo di stazioni appaltanti
assegnato alle regioni, per tutti gli interventi ricompresi nel territorio di ciascuna regione, di
competenza degli enti locali.
Art.
Erogazione dei contributi per la ricostruzione
Questa è la nostra versione proposta al MEF
1. I contributi di cui all’articolo [●], destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione
di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all’attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla
delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la
continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di
stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dal Commissario straordinario del Governo per
la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 con i provvedimenti di cui
al comma 7, sono alternativamente erogati, nel limite massimo di [ ● ] milioni di euro, in via
diretta ovvero con le modalità del finanziamento agevolato, in entrambi i casi sulla base degli
stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle
acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
2. I contributi di cui all’articolo [●], destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di
funzionamento e le spese per l’assistenza alla popolazione, nei limiti stabiliti dal Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto
2016 con i provvedimenti di cui al comma 7 sono erogati nel limite massimo di [●] milioni di
euro in via diretta.
3.
Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati
all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo [●] del [●] possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti
dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall’evento sismico. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente articolo e
sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al
presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati di cui al comma 3, in capo al beneficiario del
finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte
capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi
finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma
7. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale
del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti
beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e
l’importo delle singole rate.
5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 3 hanno durata massima venticinquennale e possono
coprire [le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito
bancario, e successivamente ammesse a contributo]. I contratti di finanziamento prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego
del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da
quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento,
il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di
ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica al Commissario di cui al comma 1, per la successiva iscrizione a ruolo, i
dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del
soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal
beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al [fondo per la ricostruzione].
6. Ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il Commissario di cui al comma 2 può essere
autorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui
di durata [●], sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a carico del Bilancio dello Stato, con la Banca Europea per gli Investimenti,
con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato.
7.
Il Commissario di cui al comma 1 definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo,
anche per assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle
risorse, nonché tutte le conseguenti disposizioni attuative, anche al fine di assicurare il rispetto
del limite di [ ● ] milioni di euro di cui ai commi 1 e 2 dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 7.
8. Al fine dell’attuazione di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di
[●] milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro [●] mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è
determinato il riparto della predetta autorizzazione di spesa da destinare alla copertura degli
oneri dei mutui di cui al comma 2 e/o dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3.
9. Al fine dell’attuazione di cui al comma 2 del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di
[●] milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Art.
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Questa è la nostra versione proposta al MEF
1.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere
dall’anno 2017, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, da
assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.
2. Al Fondo per la ricostruzione sono assegnati XXX milioni di euro per la prima attuazione degli
interventi di cui al presente decreto.
3.
Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal
Fondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio
dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite; b) con i mutui di cui al
precedente art. comma 2; …..
4. Al Commissario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale su cui
sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al
finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni
culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e le spese per
l’assistenza alla popolazione, …. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire
inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
5.
Ai Presidenti delle Regioni in qualità di Vice Commissari sono intestate apposite contabilità
speciali aperte presso la Tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario
per l’attuazione degli interventi loro delegati.
CAPO II – LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA, MISURE PER LE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E L’AMBIENTE. TRASPARENZA E LEGALITÀ
TITOLO I – LA RICOSTRUZIONE
Art.
Ricostruzione privata
1.
Per le necessità connesse alla ricostruzione il Commissario predispone, di concerto con le
Regioni ed il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, secondo criteri omogenei,
il quadro complessivo dei danni ed il relativo fabbisogno finanziario, ripartito per ogni Regione,
nonché la programmazione delle risorse finanziarie nei limiti delle risorse assegnate di cui
all’articolo ………….
2.
Nell’ambito dei territori interessati dal sisma, il Commissario, ai fini dell’applicazione dei
benefici di cui agli articoli ……….., provvede, con criteri omogenei, a:
a) disciplinare il processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato prevedendo:
- la riparazione con rafforzamento locale immediata degli edifici residenziali e produttivi
che presentano danni lievi;
b)
-
il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione puntuale delle abitazioni e
attività produttive danneggiate e/o distrutte che presentano danni gravi;
-
la ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici ricompresi all’interno dei comuni di cui all’articolo 1
commi 1 e 2;
definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e
miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; i criteri devono rendere compatibili gli
interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche
mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e
l’efficientamento energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo
degli interventi. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel
processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui
alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e/o di ripristino e a
definire le relative procedure e modalità di attuazione;
d)
individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di
cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o
la ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione e/o attività produttive
danneggiate e/o distrutte che presentano danni gravi e a definire le relative procedure e
modalità di attuazione;
e)
definire i criteri in base ai quali le regioni perimetrano, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare
interesse maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti
urbanistici attuativi;
f)
stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici;
3. Il Commissario stabilisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti nel
presente decreto legge, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità e modalità
attuative per la concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese
occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità di cui all’articolo……………… In
particolare, può essere disposta la concessione di contributi:
a) per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso
produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature
pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative
agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano
subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;
c) previa presentazione di perizia giurata, per il risarcimento dei danni economici subiti da
prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui
all’articolo 1, comma 1, del presente decreto;
d) ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il
danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati;
e) per i danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
f)
​per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
g) a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, nonché’ delle risorse necessarie all’allestimento di alloggi
temporanei;
h) a favore della delocalizzazione temporanea delle attività economiche e dei servizi pubblici
danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e dei servizi pubblici;
i) a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati,
nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
seguito degli eventi sismici;
l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi
alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le
proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture
conseguenti agli eventi sismici;
Art.
Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione
privata
1.
Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati
dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri di cui all’art. … e nei limiti dei parametri
stabiliti dal Commissario straordinario, è concesso:
a)
per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio
relativi alla ricostruzione, da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento e nel limite
delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienicosanitario ed energetico;
b)
per la riparazione con rafforzamento locale o per il ripristino con miglioramento sismico
degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia
stabilita dal Commissario è concesso un contributo per la riparazione delle strutture, ivi
compreso il miglioramento sismico, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni ,
comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.
c)
2.
per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità
superiori alla soglia stabilita dal Commissario è concesso un contributo pari al costo degli
interventi sulle strutture, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli
elementi architettonici esterni , comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni
dell’intero edificio.
I contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 24 agosto 2016 sono concessi, a domanda del
soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. …., a favore:
a)
dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si
sostituiscano ai proprietari, delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 24
agosto 2016 e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, terzo, quarto e
quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011;
b)
dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si
sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 24
agosto 2016 e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del sisma del 24 agosto 2016, risultavano
concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o
assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e risultavano adibite a residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;
c)
dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei
familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal
sisma del 24 agosto 2016 e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
d)
dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si
sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle
strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 24 agosto
2016 e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici stessi, era presente
un’unità immobiliare di cui alle precedenti lettere a) , b) o c);
e) dei titolari di attività produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base di
altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti e beni mobili strumentali
all’attività danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 e che a tale data risultavano adibite
all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
3.
La concessione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), è
subordinata all’assunzione dell’impegno, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, alla
prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, e per
un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato o
dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici. In caso di rinuncia dell’avente diritto
è possibile locare ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma
del 24 agosto 2016.
4. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui alla lettera c) del precedente comma 1, per gli
interventi posti al di fuori del cratere o delle aree interne ai sensi dei commi 1 e 2 dell’arti 1, è
subordinata all’assunzione dell’impegno, sottoscritto in sede di presentazione della domanda di
contributo, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, alla stipula di un contratto di locazione
a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un
periodo non inferiore a quattro anni, successivamente all’esecuzione dell’intervento di
riparazione o ristrutturazione con miglioramento sismico o ricostruzione.
5. Per i finanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, la percentuale riconosciuta
è sino al 100% del contributo dovuto secondo le modalità stabilite dal Commissario
Straordinario.
6. Per i finanziamenti di cui al comma 4, la percentuale del contributo dovuto non supera il 50%
secondo le modalità stabilite dal Commissario Straordinario.
7.
Il contributo del Commissario Straordinario è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri
contributi pubblici.
8.
Il Commissario Straordinario con propri provvedimenti adottati, in coerenza con il presente
decreto, individua una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo
convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle
parti comuni di ciascun edificio ed i computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezziari
regionali tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.
9. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati,
nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
10. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti
e all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la
copertura dei medesimi danni.
11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi da parenti o affini fino al
quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione
che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al
rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del
bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti dal Commissario straordinario.
12.
In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di
recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere
disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi
previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
13.
Fermo restando l’esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e
trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche i contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli
interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo xx,
comma xx del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 18
aprile 2016, n. 50.
14.
La selezione dell’impresa esecutrice dovrà avvenire attraverso procedura concorrenziale con
affidamento lavori alla migliore offerta. Alla selezione potranno partecipare solo le imprese che
risultano iscritte nella lista di merito di cui all’art. xxx comma xxx del presente decreto, in
numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale completi della
documentazione stabilita dal Commissario Straordinario con proprio provvedimento sono
allegati alla domanda di contributo.
Art.
Interventi per la riparazione, o ricostruzione, degli immobili danneggiati o distrutti
dall’evento sismico.
1.
I contributi per la riparazione, o la ricostruzione, degli immobili ad uso abitativo, ad uso
produttivo, ad uso agricolo, per servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto,
distrutti o danneggiati dall’evento sismico, sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1 e 2, e quando ne ricorrano le condizioni per il
beneficio, a:
a) riparare e migliorare, o ricostruire, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non, ad
uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi privati, compresi quelli
destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico; l’intervento di miglioramento
sismico può far conseguire alla costruzione una capacità di resistere ad azioni sismiche pari
all’80% di quelle adottate ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni per un
edificio di nuova realizzazione, e comunque non minore del 60%;
b) riparare e adeguare, o ricostruire, gli immobili ad uso strategico e per le scuole, danneggiati
o distrutti dall’evento sismico; per tali immobili, l’intervento di riparazione e adeguamento
deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni
vigenti;
c)
2.
riparare e migliorare gli immobili formalmente soggetti alla tutela del codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., danneggiati dall’evento
sismico; per tali immobili, l’intervento di miglioramento deve raggiungere il massimo
livello di sicurezza compatibile con la concomitante e opposta finalità di tutela e
conservazione dell’identità culturale del bene stesso.
I contributi per la riparazione, o la ricostruzione, degli immobili ad uso abitativo, ad uso
produttivo e commerciale, ad uso agricolo, per servizi pubblici e privati, compresi quelli
destinati al culto, distrutti o danneggiati dall’evento sismico, sono finalizzati, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 3, e quando ne ricorrano le
condizioni per il beneficio, debbono far conseguire alla costruzione una capacità di resistere ad
azioni sismiche pari al 60% di quelle adottate ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le
Costruzioni per un edificio di nuova realizzazione.
Art.
Interventi di immediata esecuzione
1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni
di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, per i soli edifici con danni
lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES e/o nei casi specifici verificati
dai professionisti abilitati, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione e/o
ripristino, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e
asseverazione da parte di un professionista abilitato il quale documenta il nesso di causalità tra il
sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno,
effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
2.
Il Commissario Straordinario, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, emana
disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma
1.
3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i
soggetti interessati comunicano agli Uffici speciali della Ricostruzione ed ai comuni l’avvio dei
lavori edilizi di riparazione e/o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni
del Commissario straordinario, dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei
vincoli paesaggistici, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione,
del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché’ le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di
demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza
e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall’inizio dei lavori provvedono
a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori per la
riparazione o il ripristino per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo
edilizio nonché’ per la presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica.
4. Entro 60 giorni dall’emanazione delle disposizioni del Commissario Straordinario in materia di
disciplina dei contributi i soggetti interessati dovranno presentare agli Uffici speciali per la
ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati pena la
perdita dei contributi stessi.
5.
L’affidamento dei lavori, di cui al presente articolo, deve essere effettuato ad imprese che
risultano in regola con le vigenti disposizioni antimafia, possedere il DURC regolare ed aver
presentato istanza di iscrizione alla white list presso le Prefetture in cui ha la sede legale
l’impresa appaltatrice. Per importi dei lavori superiori ai 150 mila euro è previsto l’obbligo della
SOA per l’impresa esecutrice.
Art.
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. Per i beni mobili, ai proprietari alla data del 24 agosto 2016, è assegnato un contributo a fondo
perduto fino a…………………… per cento del valore del danno subito, accertato con le
modalità stabilite dal Commissario, nel limite massimo complessivo di €……………. per
ciascun nucleo familiare;
Art.
Ruderi ed edifici collabenti
1.
Non sono ammissibili a contributo, gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad
abitazioni e/o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere
utilizzabili a fini residenziali e/o produttivi.
2. Sono ricompresi negli edifici di cui al comma 1 quelli che alla data del sisma erano collabenti,
fatiscenti, ovvero inagibili, di fatto o a seguito di certificazione o accertamento comunale, per
motivi statici od igienico sanitari, privi di impianti e/o non allacciati alle reti di pubblici servizi.
3. L’utilizzabilità degli edifici alla data del sisma dovrà essere dichiarata dal tecnico al momento
della presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata.
L’Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede Aedes, la
presenza delle condizioni per l’ammissibilità a contributo.
4.
Per i proprietari degli immobili oggetto del presente articolo è possibile riconoscere un
contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, della
rimozione dei materiali e pulizia dell’area.
Art.
Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali
1.
Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi
dell’articolo …, comma …, lettera …), gli Uffici speciali per la ricostruzione, sentiti i comuni e
le Regioni, e le altre amministrazioni pubbliche interessate, assicurando un ampio
coinvolgimento delle popolazioni coinvolte, predispongono strumenti urbanistici attuativi,
completi dei relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti
religiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione
secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016;
b) la ricostruzione, o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e
degli immobili utilizzati per le attività produttive;
c) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi
da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi compreso la rete
connessione dati (smart city).
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni si sostituiscono agli Uffici speciali
per la ricostruzione inadempienti.
3.
Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 dovranno essere elaborati secondo i
principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti dal Commissario Straordinario con proprio
provvedimento adottato entro il ………………….
4.
Negli strumenti urbanistici attuativi, di cui al comma 1, oltre la definizione dell’assetto plani
volumetrico degli insediamenti sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi
degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui
all’articolo …, le volumetrie, superfici e destinazioni d’uso degli immobili, la individuazione
delle Unità Minime di Intervento UMI ed i soggetti realizzatori degli interventi. Gli strumenti
attuativi individuano altresì le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell’articolo ….,
comma …, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l’attuazione del piano stesso.
5.
Il comune adotta, con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 e li
trasmette al Commissario Straordinario per l’approvazione attraverso la Conferenza permanente
di cui all’art………….,
6.
I comuni ricompresi all’articolo 1 commi 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti
dal sisma, delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio ai
centri storici ed ai nuclei urbani e rurali, possono, con apposita deliberazione del Consiglio
comunale assunta entro il termine di centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge e pubblicata sul sito istituzionale del comune, altresì individuare gli aggregati edilizi da
recuperare attraverso interventi unitari. Negli aggregati edilizi la progettazione deve tener conto
delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo
quanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente. Con il medesimo
provvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli
insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione
del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità
di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assetto
urbanistico.
7.
Per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e
privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 7 i proprietari si costituiscono in consorzio
obbligatorio entro trenta giorni dall’invito ad essi rivolto dall’Ufficio speciale per la
ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che
rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell’immobile, determinate
ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici
ad uso non abitativo. Per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo …., commi ………,
il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
8. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per
l’esecuzione degli interventi mediante l’occupazione temporanea degli immobili, che non può
avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i
contributi di cui all’articolo ………...
9.
Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui
proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione
per gli immobili privati di cui all’articolo …., comma …., siano superiori al contributo
ammissibile.
Art.
Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
1.
L’istanza di concessione dei contributi di cui agli articoli … è presentata dai soggetti
legittimati di cui all’articolo … al Comune territorialmente competente unitamente alla
richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.
Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il
rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AEDES a norma del…… ;
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco di cui
articolo …, attestante la riconducibilità causale dei danni esistenti all’evento sismico del
24 agosto 2016;
c)
progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e
riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico (DOLCE) riferiti
all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti
l’entità del contributo richiesto;
d) indicazione delle imprese affidatarie dei lavori, con allegata documentazione relativa alla
loro selezione e attestazione dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo …
2. Il Comune, all’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a
norma della vigente legislazione, rilascia il titolo edilizio e contestualmente trasmette
l’istanza e la documentazione allegata all’Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente, per la verifica della spettanza e della congruità del contributo
richiesto.
3. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e la spettanza del
relativo importo, trasmette al Vicecommissario territorialmente competente la proposta di
concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche, che non possono
eccedere il 10% dell’importo complessivo dei lavori.
4. Il Vicecommissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del
contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. Il contributo è erogato sotto forma di
credito di imposta a norma dell’articolo…
5.
La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli
interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del
presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei
contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i
contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, è disposto
l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi ed è
richiesta la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti del Commissario straordinario, sono definite le modalità e i termini per
la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative
pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. Nei
medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da
produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli
interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito
alle verifiche di cui al comma 5.
Art.
Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi
1.
Per i Comuni ricompresi nella regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore, con
aggravamento, di immobili oggetto di finanziamento con il precedente evento sismico del 2009 e
per i quali i lavori non sono conclusi l’istruttoria delle istanze ulteriori è effettuata dagli attuali
soggetti che gestiscono le procedure.
2. Il commissario stabilirà modalità e termini per il riconoscimento del contributo aggiuntivo e le
procedure operative per la sua assegnazione ed erogazione.
Art.
Ricostruzione pubblica
1. Il Commissario stabilisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti nel
presente decreto legge, la concessione dei contributi per la ricostruzione, riparazione e ripristino
per assicurare la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché gli interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale attraverso la concessione di contributi per:
a)
gli immobili adibiti all’uso scolastico o educativo pubbliche o paritarie per la prima
infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle
caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che sono equiparati ai beni pubblici;
b) le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa
idraulica e per l’irrigazione;
c) edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine
equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
d)
gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle
strutture cimiteriali
2. Al fine di dare attuazione agli interventi si cui al comma 1 il Commissario provvede a:
a) predisporre ed approvare il Piano delle Opere Pubbliche, comprensivo degli interventi sulle
urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per
le quattro Regioni, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento, in base alla risorse
disponibili;
b)
predisporre ed approvare il Piano dei Beni Culturali, articolato per le quattro Regioni, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento, in base alle risorse disponibili;
c)
predisporre ed approvare un Piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le
quattro Regioni, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o
infrastrutture.
d)
predisporre ed approvare un Piano per lo sviluppo delle infrastrutture ed il rafforzamento
del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni limitatamente ai territori dei
comuni di cui all’articolo 1 commi 1 e 2 del presente decreto;
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove
o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque
destinabili a tale scopo.
Art.
Soggetti attuatori per interventi relativi alla opere pubbliche e beni culturali
1.
Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all’art……comma……., i soggetti attuatori risultano essere:
le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzioni, per i territori di competenza, il
Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi.
2.
I soggetti di cui al comma 1 sono gli unici abilitati ad essere stazioni appaltanti per la
realizzazione degli interventi, nel rispetto del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016.
3. Le Diocesi possono stipulare convenzioni sia con il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e
del Turismo che con le Regioni finalizzate ad affidare l’esecuzione degli interventi sui beni
ecclesiastici e/o religiosi di loro competenza.
Art.
Conferenza permanente
1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24
agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e
nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di
ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di
attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, è affidata a un organo
unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato
“Conferenza permanente”, presieduto dal Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione, o suo delegato, e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero
dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell’Ente
Parco e del comune territorialmente competenti. La Conferenza è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le modalità di
funzionamento, anche telematiche, sono stabilite con proprio atto dal Commissario straordinario
del Governo, che provvede alla convocazione della Conferenza. La determinazione motivata di
conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La
determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Si
applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali
tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio sono rese dal rappresentante
del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Sono
assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche
consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell’inchiesta pubblica, definite dal
Commissario straordinario nell’atto di disciplina del funzionamento della Conferenza
permanente.
2. La Conferenza, in particolare:
a) approva gli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni; tali piani innovano
gli strumenti urbanistici vigenti e, limitatamente ai beni paesaggistici, in quanto rispondenti
ai contenuti previsionali e prescrittivi stabiliti dagli articoli 135 e 143 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, sono considerati a tutti gli effetti piani paesaggistici, limitatamente al territorio
considerato, a condizione che su di essi abbia espresso il suo assenso il rappresentante del
Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza; nel caso in
cui i predetti strumenti urbanistici attuativi contengano idonee previsioni e prescrizioni di
dettaglio, in ordine, in particolare, alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari
degli immobili e delle aree interessati e alle specifiche normative d’uso preordinate alla
conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni, delle tipologie
architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, la realizzazione dei singoli
interventi può avvenire mediante autocertificazione, prodotta dall’interessato, della
conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano di recupero avente valore sia
paesaggistico che urbanistico;
b)
approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dalle
stazioni appaltanti di cui all’art….comma….. e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi
sui beni culturali che è resa in seno alla Commissione stessa dal rappresentante del
Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo;
c)
laddove previsto, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello di tutela dei
beni culturali, che è reso in seno alla Commissione stessa dal rappresentante del Ministero
dei beni, delle attività culturali e del turismo, per gli interventi privati prima del rilascio
della concessione dei contributi e dei benefici di legge.
3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24
agosto 2016 presso ogni regione è istituita una “commissione paritaria” presieduta dal Vice
Commissario, o suo delegato, e composta da un rappresentante della struttura competente al
rilascio delle autorizzazione sismiche e del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del
Turismo.
4. La Commissione paritetica, per ogni regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i
progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del D. Lgs. 42/2004 e
limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei Parchi Nazionali o delle aree protette regionali.
5. Il Commissario Straordinario, con propri provvedimenti, provvede a disciplinare le modalità di
funzionamento della Conferenza permanente di cui al comma 1 e della Commissione paritaria di
cui al comma 3.
Art.
Art Bonus
1.
Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni,
spetta, nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo
stato d’emergenza, anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei Beni
delle Attività Culturali e del Turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e
successive e modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Art.
Deroghe per gli appalti del Commissario
Art.
Centrale unica di committenza
1.
Tutte le stazioni appaltanti di cui all’art. … comma …, per la realizzazione degli interventi
pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono
della centrale unica di committenza.
2.
La centrale unica di committenza è individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti S.p.A.
3.
I rapporti tra il Commissario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 è
regolata dalla convenzione di cui al comma… dell’art…
TITOLO II - LE MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO
ECONOMICO
Art.
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016
1. Per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro,
piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali
ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e che abbiano subito danni in
conseguenza di tali eventi, l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli
altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e
cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è
pari all’80 percento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi
di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell’importo
garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell’80 percento.
Art.
Sostegno delle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016.
NON ARRIVATO TESTO MEF
1.
È autorizzata la spesa di XXX milioni di euro per l’anno 2016, da trasferire, su ciascuna
contabilità speciale, in apposita sezione, in favore delle Regioni, per la concessione di
agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali
ubicate nei territori di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto, che hanno subito
danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i
beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui
all’articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la
ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l’applicazione del presente articolo.
2.
Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dal sisma
del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate
anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino,
ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori
individuati dal commi 1 e 2 dell’articolo 1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di
cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)
n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli,
ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati. 1-quater. Alla
concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i Presidenti delle Regioni
in qualità di Vice Commissari, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1; i criteri, le condizioni e le
modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalle Regioni. Tali atti stabiliscono, in
particolare, l’ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l’accesso, per l’erogazione e
per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.
Art.
Interventi per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari dei territori colpiti dal
sisma.
1.
Al fine di sostenere le imprese del settore agricolo e agro-alimentare del territorio delle
province di Rieti, Perugia, L’Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Teramo e Fermo colpite dal sisma
del 24 agosto 2016, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un Fondo volto alla
valorizzazione e al sostegno della
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, con una dotazione iniziale pari a 5
milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro per l’anno 2017. Entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle
risorse del Fondo di cui al primo periodo.
2. Gli interventi finanziati dal Fondo di cui al comma 1 sono definiti nel rispetto degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede….
Art.
Disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e
zootecniche.
1.
In considerazione della necessità immediata di provvedere al ricovero e cura degli animali
allevati o comunque detenuti, è consentito lo spostamento e lo stazionamento degli animali in
stalle o ricoveri temporanei in deroga alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 146, a ogni altra norma europea o nazionale specifica in materia di protezione degli
animali, anche con riferimento alla movimentazione, nonché in deroga alle norme nazionali e
regionali in materia di effluenti di allevamento, purché vengano adottate le misure adeguate atte
ad evitare a detti animali dolori, sofferenze o lesioni. La durata del periodo di deroga non supera
i cinque anni, fatte salve eventuali proroghe motivate, disposte con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute.
2.
La localizzazione delle stalle o dei ricoveri temporanei può avvenire in deroga ai vincoli
culturali e paesaggistici stabiliti in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle
pertinenti norme di salvaguardia previste in ciascun regolamento di Parco, stabilite ai sensi
dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle pertinenti norme previste nei Piani
di Gestione o Misure di Conservazione stabilite in attuazione della direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992. La durata del periodo di deroga non supera i cinque anni, fatte
salve eventuali proroghe motivate, disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del
mare.
3. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nel quadro delle misure necessarie ad assicurare
la continuità dell’attività produttiva, provvedono alla realizzazione e alla messa in opera di
manufatti, ricoveri e impianti temporanei, per la produzione, la stabulazione, l’alimentazione e la
mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e degli altri prodotti
agroalimentari, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili. A tal fine le regioni si
avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è stanziata la somma di euro XXX, a valere sul Fondo per gli
interventi di cui all’articolo XXXX.
Art.
Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici dell’agosto 2016.
1.
Alle imprese agricole ubicate nelle province di Rieti, Perugia, L’Aquila, Ascoli Piceno,
Macerata, Teramo e Fermo, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, nel limite delle disponibilità di
cui al comma 4, possono essere concessi prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze
di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare
al tasso agevolato del 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario
oltre i 18 mesi; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in
scadenza nei 12 mesi successivi all’evento sismico inerenti all’impresa agricola.
2. Gli istituti ed enti abilitati all’esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche
in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui al precedente comma 2, a richiesta
degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle
operazioni di credito agrario. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali sono determinate le modalità per la concessione dell’agevolazione del concorso nel
pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui.
3.
In favore delle imprese agricole e agroalimentari ubicate nelle province di Rieti, Perugia,
L’Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Teramo e Fermo, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono
trasferiti 2,5 milioni di euro ad ISMEA destinati ad abbattere per intero, secondo il metodo di
calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le
commissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 sono stanziate, rispettivamente, le somme di 2,5 milioni di
euro e di 2,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per gli interventi di cui all’articolo XXXX.
Art.
Ulteriori interventi in favore della zootecnia.
1.
All’articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 1 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell’11 aprile 2016 e dare
attuazione alle misure di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della
Commissione dell’8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016,
di cui 1 milione di euro per l’anno 2016 è destinato alle aziende zootecniche ubicate nelle
province di Rieti, Perugia, L’Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Teramo e Fermo, colpite dal
sisma del 24 agosto 2016.».
Art.
Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
1.
Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma e di
sostenere un programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, l’intera quota del cofinanziamento regionale dei
Programmi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle regioni di cui all’articolo X, limitatamente alle
annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
Art.
Promozione turistica
NON ARRIVATO NESSUN TESTO
1.
Il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo promuove per il tramite della
struttura di missione per il rilancio dell’Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre
2011, iniziative di informazione anche all’estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del
patrimonio culturale.
2.
A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell’anno 2016
con procedura d’urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in
materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici
internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell’offerta di
servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque
nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art.
Misure per le aree interne
Contributo Lucatelli
1. Per la programmazione degli interventi sviluppo dei territori interessati dal sisma del 24 agosto
2016, di cui all’art. 1 commi 1 e 2, il Commissario, di concerto con i Presidenti delle Regioni in
qualità di Vice commissari, promuove Accordi di Programma Quadro (APQ).
2.
Gli APQ riguarderanno, in particolare, la connessione tra interventi straordinari, strettamente
finalizzati alla ricostruzione, a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture e lo sviluppo
economico e sociale. Gli APQ riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture ed il rafforzamento
del sistema delle imprese, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con
particolare riferimento ai Parchi nazionali dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga ed alle aree
protette regionali coordinandosi con le Strategie per le Aree Interne di ciascuna regione.
3.
Al fine di favorire la nascita e/o la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali nel
territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto 1 settembre 2016 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, alle imprese attive nei settori
dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi che avvieranno nuove iniziative
imprenditoriali in quei territori è concessa un’agevolazione (per gli investimenti iniziali?) pari a
200 mila euro in tre esercizi finanziari.
4.
L’agevolazione in forma di…. è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal
Regolamento UE n 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
5. L’agevolazione non è cumulabile con aiuti de minimis nè con altri aiuti che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
6.
Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi… sono stimati in ….. euro per gli
anni…… Ai predetti oneri si fa fronte per……euro con risorse a valere……..; per …..euro con
risorse a valere………
Art.
Contributi INAIL per messa in sicurezza immobili produttivi
1. Per consentire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i
lavoratori nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24
agosto 2016, viene trasferita alla contabilità speciale di cui all’art. … del presente decreto la
somma di trenta milioni di euro destinata dall’INAIL , nel bilancio di previsione per l’anno
2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro – bando ISI 2016 - ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni.
2.
La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente comma e i relativi
criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimento del Commissario.
3.
Per le finalità individuate dal comma …. del presente articolo si provvede mediante le risorse
già programmate nel bilancio 2016 dell’INAIL per il finanziamento di progetti di cui all’articolo
11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI), il cui stanziamento
complessivo è pari ad euro 204.901.691,00.
TITOLO III – MISURE PER L’AMBIENTE
Art.
Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
1. L’Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V
dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla bonifica dei siti
contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto
verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti
interessati.
2. Per le installazioni che svolgono attività individuate dall’Allegato 8, alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (installazioni soggette ad AIA) i termini dei
procedimenti di riesame in corso alla data di adozione dell’ordinanza, in deroga all’articolo 29ter, comma 10, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospesi per 180
giorni.
3. Per le installazioni che svolgono attività individuate dall’Allegato 8, alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (installazioni soggette ad AIA) i termini per la
presentazione tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame, già determinati alla data di
adozione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono prorogati di 180 giorni.
4. Per le installazioni che svolgono attività individuate dall’Allegato 8, alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (installazioni soggette ad AIA), dalla data di adozione
dell’ordinanza fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del termine per la presentazione tutte
le informazioni necessarie ai fini del riesame è effettuata dall’autorità competente in un periodo
compreso, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, tra 180 e 230 giorni.
5. Per le installazioni che svolgono attività individuate dall’Allegato 8, alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (installazioni soggette ad AIA) che hanno subito danni
in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente
ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti
nell’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando l’obbligo comunitario di garantire
almeno una visita in loco ogni tre anni.
6. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai
procedimenti di rinnovo e ai controlli delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa
vigente non soggette ad AIA.
Art.
Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma
1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l’esercizio
finanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 21,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; di cui agli articoli 61 e 67 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; di cui all’articolo 1, commi 141 e 142, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Le somme disponibili in applicazione del precedente comma 1 sono utilizzate dagli Enti parco
nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini per gli interventi necessari a
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni
successivi.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione della
Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
TITOLO IV – TRASPARENZA E LEGALITÀ
da coordinare con la norma del Prefetto unico
Art.
Legalità e trasparenza
1. I prefetti delle province interessate, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano
il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle
infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti
pubblici e privati aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e
concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per la ricostruzione nelle aree di
cui all’articolo 1.
2.
Al fine di assicurare l’efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di
coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell’articolo 180,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto dei
prefetti territorialmente competenti, attraverso sezioni specializzate istituite presso le prefetture
– uffici territoriali del Governo che costituiscono una forma di raccordo operativo tra gli uffici
già esistenti e che non possono configurarsi quali articolazioni organizzative di livello
dirigenziale. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni
strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Ferme restando le disposizioni del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare
contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi di
ricostruzione, il committente deve in ogni caso acquisire la documentazione antimafia di cui
all’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle competenze e
modalità di cui agli articoli 87 e 90 del medesimo decreto.
4.
Le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i
controlli antimafia sui contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, nonché
sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le
concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate
dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga alle
disposizioni regolamentari contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per
l’efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle
erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136, a favore di soggetti privati per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
5.
Fermo restando quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale per i contratti
pubblici, i contratti privati, per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di
ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera
chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia
di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e dell’impresa;
b)
requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell’impresa, con
l’espressa indicazione delle esperienze pregresse e del fatturato degli ultimi cinque anni,
nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità
contributiva;
c)
attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all’assunzione del contratto,
per tutti i lavori di importo superiore a euro centocinquantamila;
d) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
e) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
f) modalità e tempi di consegna;
g) sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi
di cui alla precedente lettera e) e per ulteriori inadempimenti.
6.
Per l’efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto,
nonché al fine di assicurare la massima trasparenza e tracciabilità nelle relative attività, l’elenco
cui al comma 1 dei soggetti operanti nei settori di cui al successivo comma 5, è quello a cui
dovranno rivolgersi gli esecutori pubblici e privati dei lavori di ricostruzione. Per l’affidamento
e l’esecuzione, anche nell’ambito di subcontratti ove consentiti, di attività indicate nel comma
5 è necessario comprovare l’avvenuta iscrizione dell’operatore nell’elenco sopracitato, per i
lavori sia pubblici che privati.
7. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) lavorazioni, forniture e servizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b)
interventi di restauro, ripristino, ricostruzione e risanamento di edifici pubblici, nonché
fornitura, trasporto e posa in opera dei materiali necessari per gli interventi stessi;
c) lavorazioni, forniture e servizi attinenti al ripristino e alla ricostruzione di edifici destinati
ad attività produttive (industriali, recettive, rurali, commerciali, di servizi e similari), nonché
ogni altro intervento comunque necessario alla ripresa delle stesse;
d) demolizione di edifici e di altre strutture e sistemazione del terreno per il cantiere edile;
e) movimenti di terra quali scavi, livellamenti, riporti di terreno e sbancamenti;
f) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
g) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
h) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
i) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
j) noleggio con conducente di mezzi speciali;
k) noli a freddo di macchinari;
l)
fornitura, trasporto, posa in opera e manutenzione di impianti e macchinari destinati ad
attività produttive e prestazione di servizi strumentali a dette attività;
m) fornitura di ferro lavorato;
n) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
o) fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate dagli
eventi sismici e prestazione dei servizi a questa strumentali;
p) autotrasporti per conto di terzi;
q) guardiania dei cantieri.
8. Ogni altra attività individuata con ordinanza del Commissario straordinario, conseguentemente
alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione.
9.
L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 4 è subordinata al possesso dei requisiti di cui
all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, e alle verifiche
antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti in relazione alla
sede sociale del soggetto richiedente. Con l’istanza di iscrizione, ciascun operatore interessato
deve inoltre fornire informazioni complete sulla propria struttura e composizione sociale, con
l’indicazione nominativa di soci e amministratori, nonché di tutte le proprie eventuali
partecipazioni in altre imprese o società, anche fiduciarie; in tale ipotesi, anche le imprese
partecipate devono essere iscritte nell’elenco di cui al comma 4. Qualsiasi modificazione
soggettiva degli operatori iscritti nell’elenco rispetto alle informazioni rese al momento
dell’iscrizione, anche se operata attraverso operazioni di fusione o incorporazione societaria
ovvero di cessione d’azienda, deve essere previamente comunicata e autorizzata dal
Commissariato straordinario.
10. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012. Con apposite ordinanze del
Commissario straordinario, possono essere stabilite ulteriori disposizioni per il conseguimento
delle provvidenze destinate alle ricostruzioni private e per l’esecuzione dei relativi interventi,
ivi compresa l’approvazione di un modello-tipo di contratto anche in deroga alle norme del
codice civile.
11.
Con cadenza periodica, le prefetture – uffici territoriali del Governo competenti a norma del
comma 6 procedono a verifiche dirette ad accertare la persistenza dei requisiti di iscrizione
all’elenco e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, lettere a),
b) e c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fornendo i relativi aggiornamenti al
Commissariato straordinario. Qualora si accerti la perdita dei requisiti suindicati ovvero il
sopravvenire della suindicate condizioni ostative, o ancora che l’operatore è stato interessato da
modifiche soggettive non previamente comunicate o autorizzate a norma dell’ultimo periodo
del comma 6, il Commissario straordinario dispone l’esclusione dell’operatore interessato
dall’elenco di cui al comma 4. L’accertamento delle dette condizioni, ove intervenuto durante
lo svolgimento di una procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture avente a oggetto
una o più delle attività indicate al comma 5, comporta l’esclusione dell’impresa interessata
dalla procedura medesima o la revoca dell’aggiudicazione, se già disposta; qualora sia stato già
stipulato il contratto di appalto, questo si intende risolto di diritto. Il presente comma si applica
anche ai contratti fra privati di cui al comma 1.
12.
Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma 1, non è
consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Gli operatori economici interessati possono partecipare alle procedure
esclusivamente riunendosi in raggruppamenti temporanei ai sensi dell’articolo 48 del
medesimo decreto. A tal fine, è consentita l’iscrizione unitaria dei raggruppamenti temporanei
nell’elenco di cui al comma 4, fermo restando il necessario possesso dei relativi requisiti in
capo a ciascuna delle imprese riunite.
13. Nei contratti tra privati di cui al comma 11 è sempre obbligatorio l’inserimento delle clausole
relative alla tracciabilità finanziaria e all’antimafia, le quali dovranno essere debitamente
accettate ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, cod. civ. In particolare, quanto alla tracciabilità
finanziaria, l’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136, nonché a dare immediata comunicazione alla struttura commissariale ed alla prefettura
competente dell’eventuale inadempimento dei propri subappaltatori o subaffidatari agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; inoltre, nell’ipotesi di violazione dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, deve essere prevista, oltre
all’esclusione dell’impresa responsabile della violazione dall’elenco di cui al comma 4, la
perdita totale del contributo percepito nel caso in cui una transazione finanziaria di qualsiasi
importo fra il beneficiario e l’esecutore dell’appalto sia stata effettuata senza avvalersi di
banche o di Poste Italiane S.p.a., e la revoca parziale del beneficio, in misura corrispondente
all’importo della transazione, nel caso in cui questa sia stata eseguita senza la corretta
osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l’utilizzo del conto dedicato o con
mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale. Quanto all’antimafia, nel contratto
dovranno essere previsti:
a) la facoltà del committente di attivare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456
cod. civ. nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore sia emessa documentazione antimafia
interdittiva, come stabilito dall’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modifiche e integrazioni;
b)
l’impegno dell’appaltatore a inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole
risolutive espresse la cui attivazione si colleghi all’emissione di documentazione antimafia
interdittiva, come stabilito dall’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modifiche e integrazioni, nei confronti della propria controparte;
c)
l’impegno dell’appaltatore a interrompere in ogni caso e immediatamente i rapporti di
approvvigionamento con fornitori della filiera che risultino colpiti da documentazione
antimafia interdittiva, come stabilito dall’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, ovvero da provvedimento di esclusione
dall’elenco di cui al comma 4.
14.
Il subappalto per le opere pubbliche è consentito nei limiti previsti dal decreto legislativo
50/2016. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa
autorizzazione del committente, nel limite massimo di tre affidamenti e in misura non superiore
al 10% dell’importo dell’appalto per ciascun subappaltatore. In tale ipotesi, il contratto deve
contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione della misura e
dell’identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti all’elenco di cui al
comma 4. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto al di fuori dei casi e dei
limiti sopra indicati.
15.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell’affidatario di lavori, servizi o forniture di
cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 80, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e il
Commissario straordinario dispone l’esclusione dell’impresa dall’elenco di cui al comma 4. La
stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di
altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso
dall’affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento
sono nulli. L’autorizzazione alle modifiche soggettive del Commissario straordinario di cui
all’ultimo periodo del precedente comma 6 non può mai essere concessa laddove dalla
modifica derivi una cessione o un trasferimento, anche parziale, del contratto di appalto.
16. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello
svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi
per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, assumono la qualifica di incaricato di pubblico
servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.
17. Tutti gli atti del Commissariato straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori
e consulenti, alla predisposizione dell’elenco unico di cui al comma 4 e alle relative iscrizioni
ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure
per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e
concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati
ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162 del decreto legislativo 16
marzo 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Commissariato
straordinario, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì pubblicati gli
ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art.
Controllo ANAC sulle procedure del Commissario
1.
Per gli interventi di cui all’art. … comma…, si applica l’art. 30 del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2.
Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 saranno disciplinati con
successivo accordo tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario
straordinario di Governo e la centrale unica di committenza di cui all’art….
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Unità Operativa Speciale di cui all’art. 30, comma 1,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti
pubblici di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
4.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione all’Autorità
nazionale anticorruzione il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all’art. 19,
comma 3 lettera c), del decreto legge 24 giugno 2016, n. 90. La presente norma non comporta
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
Controllo della Corte dei Conti
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la
seguente: “c-bis) i provvedimenti di natura regolamentare ed organizzativa, ad esclusione di
quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario del Governo, nominato ai
sensi dell’art. 11 della legge 23 Agosto 1988, n. 400, ai fini della ricostruzione nei territori dei
comuni delle Regioni interessati dall’evento sismico del 24”.
2. All’art. 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole “f-bis) e f-ter)” sono
sostituite dalle seguenti: “c-bis) f-bis e f-ter)”.
3. All’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1.bis. Per i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c bis), della legge 14 gennaio
1994, n. 20, i termini previsti dal comma 1 sono dimezzati. In ogni caso l’organismo emanante
ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci”.
Art.
Prefetto unico
Art.
Lista di merito delle imprese
1. Al fine di garantire la
massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e
costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, nonché’ di favorire
un’adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all’esecuzione degli
interventi, il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art….comma …., emana un avviso
pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici,
definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità
tecnica per l’iscrizione nella lista di merito. La Lista di merito, una volta approvata, è resa
disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, di Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Perugia, dell’Aquila e Teramo nonché presso tutti i comuni interessati dalla
ricostruzione e gli Uffici Speciali per la ricostruzione.
2.
Con il provvedimento del Commissario Straordinario, di cui al comma 1, sono stabilite le
tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere
l’iscrizione alla lista di merito con le specifiche richieste ai fini dell’ammissibilità.
3.
L’iscrizione nella lista di merito è subordinata all’iscrizione nell’elenco degli operatori di cui
all’art. … e comunque al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016,
nonché a quelli di affidabilità tecnica definiti con il citato atto generale.
Art.
Qualificazione dei professionisti
1.
Il Commissario Straordinario emana altresì un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le
manifestazioni di interesse dei professionisti abilitati, definendo preventivamente con proprio
atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. Tale elenco, una volta
approvato, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, di Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Perugia e dell’Aquila e Teramo nonché presso tutti i comuni
interessati dalla ricostruzione e gli Uffici Speciali per la ricostruzione.
2.
I soggetti privati potranno conferire gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino
degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 tra i professionisti
iscritti all’elenco predisposto dal Commissario.
3.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti
iscritti agli Ordini e Collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità
e professionalità e siano in regola con il DURC.
4. Il direttore dei lavori non può avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti
di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa
affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne’ rapporti di
parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore
dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresi’, copia
agli Uffici Speciali Regionali della Ricostruzione. Il Commissario si riserva la facoltà di
effettuare appositi controlli anche a campione.
5.
Il contributo massimo, a carico del Commissario Straordinario, per tutte le attività tecniche
poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10%, è al netto
dell’IVA e dei versamenti previdenziali e sarà disciplinato in modo articolato con
provvedimento del Commissario che potrà eventualmente riconoscere un contributo aggiuntivo
limitato alle sole indagini e/o prestazioni specialistiche nella misura massima del 2%.
6.
Per quanto attiene le opere pubbliche, compreso i beni culturali delle Diocesi e del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Commissario con proprio provvedimento
fisserà una soglia massima di acquisizione degli incarichi tenendo conto dell’organizzazione
dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
7.
Anche per quanto attiene la ricostruzione privata il Commissario con proprio provvedimento
indicherà criteri finalizzati ad evitare concentrazione degli incarichi che non trovano
giustificazione nell’organizzazione tecnico-professionale.
Art.
Tutela dei lavoratori
1.
La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di
edifici privati danneggiati o distrutti, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, per i quali è
concesso un contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti
pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al Documento unico
di regolarità contributiva (DURC).
2. L’iscrizione alla lista di merito del Commissario Straordinario, di cui all’art… comma….. può
essere effettuata solo dalle imprese che presentano il DURC regolare.
3. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve
essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all’art…. comma….. con
riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
4.
Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o
ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 hanno l’obbligo di
iscrizione e di versamento presso le Casse edili delle Provincie di Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Perugia e dell’Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
5.
Le imprese di cui al precedente comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata
sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci interessati
dai lavori ed ai Comitati paritetici territoriali per la Prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente
di lavoro - CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalità di sistemazione alloggiativa dei
suddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile.
6.
Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard
minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al precedente comma 4.
7.
Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo sono tenute a fornire ai propri
dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi
vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 gli elementi
identificativi.
8. E’ prevista l’istituzione presso Gli uffici del lavoro / Casse Edili delle provincie interessate dalla
ricostruzione post – sisma 2016 di liste di prenotazione per l’accesso al lavoro. Le liste si
articolano in due tipologie: una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi
sismici e un’altra per i lavoratori residenti al di fuori.
9.
Presso le Prefetture interessate verrà stipulato un protocollo di legalità che dettaglierà nello
specifico le procedure attuative per i lavoratori edili impegnati nella ricostruzione prevedendo
altresì l’istituzione di un tavolo permanente.
CAPO III- MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA
CAPO III- MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA
OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE IN CASO DI EMERGENZA E PER IL PASSAGGIO DALLA
GESTIONE
DELL’EMERGENZA
ALLA
RICOSTRUZIONE
NEI
TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
TITOLO I - MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA
OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO
DI EMERGENZA
Art.
Differimento dei termini di cui al D. LGS. 231/2002
1.
Le Amministrazioni coinvolte negli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell’articolo 5, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di specifiche motivazioni, possono differire i termini
di cui al comma 2, dell’articolo 4, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo
strettamente necessario e, comunque, non oltre i 120 giorni.
Art.
Disciplina concernente l’obbligo temporaneo di effettuazione del servizio in occasione di
emergenze di protezione civile di rilievo nazionale
1. Al verificarsi di un evento avente le caratteristiche previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare la salvaguardia della vita umana
mediante la necessaria e indispensabile attività di assistenza alla popolazione colpita dall’evento,
il Comitato Operativo della Protezione Civile, di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decretolegge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge, constatata l’impossibilità di provvedere
altrimenti, dispone, autorizzando l’adozione di provvedimenti concernenti l’obbligo temporaneo
di effettuazione del servizio di noleggio di bagni chimici per esigenze di protezione civile nella
gestione delle emergenze per un periodo massimo di 60 giorni nei territori colpiti ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 836 del codice civile, con le modalità di seguito specificate.
2.
All’esecuzione delle disposizioni di cui al comma 1, provvede il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile adottando provvedimenti rivolti agli operatori abilitati allo svolgimento del
servizio di cui al comma 1 iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria relativa
alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R.
20.03.04, operanti sul territorio nazionale in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Dipartimento della Protezione Civile
provvede all’istituzione dell’elenco dei soggetti aventi i requisiti di cui al presente comma e lo
aggiorna entro il 30 gennaio di ogni anno, verificando il mantenimento dei requisiti stessi. Per
l’individuazione dei soggetti abilitati da inserire nell’elenco, il Dipartimento della protezione
civile si avvale della Consip S.p.A.. L’acquisizione del servizio noleggio di bagni chimici per
esigenze di protezione civile nella gestione delle emergenze da parte del Dipartimento della
protezione civile, in esito ad apposita procedura di gara esclude, per l’intera durata del contratto,
la possibilità di ricorrere all’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatti
salvi i casi di inadempienza del fornitore del servizio dovuti a cause di forza maggiore connesse
con l’evento calamitoso stesso.
3.
Attesa l’eccezionalità e la straordinarietà della situazione di emergenza, ai fini dell’assistenza
della popolazione, le determinazioni del Comitato Operativo di Protezione Civile di cui al
comma 1, nonché i provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui al
comma 2, sono immediatamente efficaci e non possono essere sospesi prima di 60 giorni dalla
loro adozione se non dall’organo che li ha emanati. Le eventuali azioni giudiziarie proposte
avverso gli stessi, sono procedibili decorsi 60 giorni dalla loro emanazione. Nelle determinazioni
e nei provvedimenti sono indicati:
a)
la quantificazione di massima del numero dei bagni chimici mobili da mettere a
disposizione, proporzionale alle capacità degli operatori individuati;
b) la durata dell’obbligo temporaneo, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4;
c) i territori e le destinazioni dove rendere utilizzabili i predetti bagni chimici mobili, anche
mediante temporanei stoccaggi in aree di ammassamento provvisorie;
d)
le modalità di raccordo con le strutture di coordinamento delle attività di protezione civile
operanti nelle aree colpite, ai fini delle necessarie istruzioni operative di dettaglio;
e)
le modalità con le quali provvedere alla successiva gestione, anche ai sensi dell’azione di
vigilanza di cui al successivo comma 5;
f)
l’applicazione, per la gestione semplificata degli aspetti amministrativi per i soggetti che
effettuano il servizio di cui al comma 1, delle disposizioni di cui all’articolo 193, comma 4
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, relative
al trasporto dei rifiuti, prevedendo, comunque, misure volte ad assicurare la tutela
ambientale ed igienico-sanitaria, nelle more dell’introduzione di specifiche disposizioni in
materia di gestione dei rifiuti in situazioni di emergenza di protezione civile.
4. Entro il termine di 60 giorni di cui al comma 1 devono essere individuate e realizzate soluzioni
alternative che non prevedano l’utilizzo dei predetti bagni chimici mobili se non in casi specifici,
adeguatamente motivati.
5. A decorrere dall’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2, gli obbligati, che assumono
la qualifica di soggetti incaricati di pubblico servizio, sono tenuti al diligente svolgimento
dell’attività ivi prevista sotto la vigilanza dell’Arma dei Carabinieri, che ha assorbito le funzioni
del Corpo Forestale dello Stato in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che
dispone con immediatezza, anche sulla base delle informazioni rese disponibili nel Comitato
Operativo della Protezione Civile sull’entità ed estensione dell’evento, il necessario e tempestivo
rinforzo del dispositivo territoriale nelle aree colpite, quantificando i successivi oneri straordinari
nell’ambito delle attività di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge n. 225/1992 e
successive modifiche e integrazioni.
6. Il soggetto obbligato, che opera mantenendo la piena titolarità delle responsabilità connesse con
l’esercizio della propria attività d’impresa, ha diritto ad un indennizzo, che viene determinato
tenendo conto dei prezzi di mercato, delle condizioni di espletamento del servizio in ragione
dell’estensione e dell’entità dell’evento, oltre che dell’eventuale decremento dell’utilità
patrimoniale subita e dimostrata dai soggetti obbligati. Alla determinazione dell’indennizzo, in
contraddittorio con l’obbligato, provvede una commissione composta da tre componenti di cui
uno designato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con funzioni di Presidente, uno designato
dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno
designato dall’Agenzia delle Entrate.
7.
Gli effetti dei provvedimenti adottati in attuazione del presente articolo sono espressamente
confermati nel decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri qualora ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto–legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, ovvero nella deliberazione adottata dal
Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1.bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile
1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l’impiego del volontariato di protezione civile, a
fronte dell’eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici di cui al
presente decreto, i rimborsi di cui al comma 5, dell’articolo 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194,
relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all’istruttoria tecnica di
competenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del
credito di imposta.
2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata
dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione
con i propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità
stabilite dal medesimo Dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del
Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta fruiti ai
sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dell’articolo 9 del
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art.
Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e
completamento del Piano radar nazionale
1.
Al fine di implementare l’efficacia degli interventi nella attività di soccorso e assistenza alle
popolazioni coinvolte dall’evento sismico che, il 24 agosto 2016, ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con particolare riferimento alle attività di gestione
del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti
provvisori, relativamente alle annualità 2016 e 2017, è autorizzata la spesa nella misura massima
di 6 milioni di euro annui, destinata ad assicurare, senza soluzione di continuità, l’efficienza e
l’attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle
attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idrometeorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali
regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito delle attività di
protezione civile, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 6 milioni per l’anno
2016 e ad euro 6 milioni per l’anno 2017, a valere sulle risorse di cui all’art. _______ del
presente decreto.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2015 emanato ai sensi del comma 1-septies,
dell’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 2014, n. 93.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad
utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento,
in termini di urgenza, del Piano radar nazionale di cui decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento della protezione civile.
Art.
Misure urgenti per garantire la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile
1. In considerazione delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e
operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, al
fine di assicurare l’operatività nella funzione di coordinamento delle attività emergenziali, anche
in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dall’evento sismico
del 24 agosto 2016 e di completare l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2,
dell’articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad espletare,
entro il 31 dicembre 2017 e con le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, le procedure concorsuali di cui al comma 2 del citato
articolo, per la copertura del 70% delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del ruolo
speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 e successive modificazioni, disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Per le motivazioni di cui al comma 2 , il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad
avviare, previo espletamento di apposita procedura selettiva, l’immissione nell’area A, fascia
retributiva F1 per il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui
all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni,
appartenente, alla data di pubblicazione del presente decreto, all’area B, posizione economica
equivalente o superiore alla fascia retributiva F 5 nel limite dell’80% delle posizioni disponibili
nella predetta area A alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro
1.415,466,00 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede a valere ……….
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, nel limite complessivo massimo di euro
112.584,00 annui a decorrere dall’anno 2017 si provvede a valere ……….
5. ……….
6. Al secondo periodo del comma 222-quater dell’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono aggiunte infine le seguenti parole: “nonché, fino alla data del 31 dicembre 2017, le sedi del
Dipartimento della protezione civile”.
Art.
Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea
1.
Le risorse che residuano all’esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della
protezione civile e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti
dall’Unione Europea quale rimborso per l’attuazione degli interventi statali di prima emergenza,
confluiscono per l’80% sul fondo delle emergenze nazionali (FEN) e per il restante 20% sul
fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non
strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell’emergenza di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3 della legge 225/92.
Art.
Disposizioni inerenti la cessione dei beni
1.
I beni assegnati alle Regioni e agli Enti locali di proprietà delle Amministrazioni dello Stato,
impiegati per la realizzazione di interventi connessi con eventi calamitosi per i quali sia
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che in attività di protezione civile di comune interesse, non
più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause
tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo
parere di una commissione istituita allo scopo dal titolare del centro di responsabilità.
TITOLO II - Misure per il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione nei
territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
- norme che implementano misure già parzialmente anticipate in Ordinanze di protezione civile
che richiedono integrazioni di rango primario;
-
norme che disciplinano il trasferimento di attività e responsabilità relative alla prima
emergenza alle Regioni, come individuate nel Capo II.
Art.
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici
2. In deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal
crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli
edifici pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti
competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con
codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui al comma 4, fatte salve le situazioni in
cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.
3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché
quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che
ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del
Turismo definisce, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, le
conseguenti disposizioni applicative. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela
del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l’assenso manifestato, anche
seduta stante, mediante annotazione nel verbale sottoscritto, dal rappresentante del Ministero che
partecipa alle operazioni.
4. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 1 nei siti di deposito temporaneo di cui al
comma 4 è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani presso i territori interessati o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolte,
direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate. Il Centro di Coordinamento (CdC)
Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a
proprio carico.
5. Anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle
condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati dai
Presidenti delle Regioni interessate, appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque
prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, autorizzati a ricevere i materiali predetti nei sei
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dalla diversa data del decreto di dissequestro
adottato dall’Autorità giudiziaria, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non
superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. I titolari delle attività che
detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere
frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune
territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il
Commissario delegato autorizza, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti
autorizzati di recupero/smaltimento. Il Commissario delegato stabilisce altresì le modalità di
rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 1 raccolti e trasportati, nonché dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero/smaltimento.
6. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 4 ricevono i mezzi di trasporto dei
materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole
attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti di
trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti
altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario
delegato, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti
pericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di
recupero/smaltimento
7. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza della popolazione colpita
dall’evento sismico sono gestiti secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e
ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle
autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi.
8. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato di Indirizzo e Pianificazione delle attività di
rimozione dei rifiuti e della ricostruzione costituito con proprio decreto, presieduto dal
Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni
interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante rispettivamente del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei Beni delle
Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento dei Vigili del
fuoco del Ministero dell’interno, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Comando
Carabinieri per la tutela dell’ambiente - CCTA, del Corpo Forestale dello Stato, di ISPRA, di
ISS, del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini. Ai componenti del Comitato di Indirizzo e Pianificazione non sono corrisposti gettoni,
compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano
comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.
9. Il Commissario delegato, con il supporto del Comitato di Indirizzo e Pianificazione di cui al
comma 7, previa intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione, predispone e approva il Piano per la gestione delle
macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione, individuando
gli impianti idonei alla gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.9. Il Piano di cui al comma 8
è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai
crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per
la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di
recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di
materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il
recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati
come nuova materia prima.
10. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da
coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili che devono essere preventivamente
rimossi conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre
1994, con le seguenti modalità:
a) in caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e
confinate, e l’accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne
l’agibilità e provvedere all’eventuale messa in sicurezza;
b) in caso di edifici lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare
le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto
tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre;
c) in edifici con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli
operatori che intervengono devono adottare fin dall’avvio dei lavori le precauzioni standard
(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole
antiscivolo);
d) i dispositivi di protezione individuale, una volta usati, devono essere smaltiti nel rispetto della
vigente normativa;
e) per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire
correttamente tutto il materiale, devono presentare all’Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Tale piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità
pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle
aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
11. Le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Unità Sanitaria Locale
territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela
ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei Beni delle
Attività Culturali e del Turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di
trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il
rispetto del presente articolo.
12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo ed in particolare a quelli relativi alla
raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, si provvede, nel limite di 6
milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, nell’ambito delle risorse del Fondo della Protezione
Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e dei giorni
successivi. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art.
Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
1. Al fine di garantire l’attività di ricostruzione prevista all’articolo XXX, nei territori di cui
all’articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovano
applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.
161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
Art.
Soluzioni temporanee per servizi pubblici o di uso pubblico
1. I Presidenti delle Regioni in qualità di Vice Commissari di cui all’articolo …., comma ….. del
presente decreto, provvedono, nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici iniziati il
24 agosto 2016, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di soluzioni
temporanee finalizzate alla prosecuzione dell’attività scolastica, degli uffici pubblici e/o di uso
pubblico, della continuità del culto e delle aree commerciali temporanee in cui troveranno
collocazione le attività delocalizzate, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi,
per consentire la sollecita ripresa delle attività istituzionali, dei servizi pubblici e privati a
supporto della popolazione terremotata.
2. I comuni individuano, con unico documento programmatico, anche attraverso la consultazione
pubbliche della popolazione e soggetti economici e sociali interessati, le aree ove ubicare gli
insediamenti temporanei di cui al comma 1 tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti,
degli aspetti naturalistici ed ambientali al fine di non pregiudicare le caratteristiche dei luoghi
che dovranno essere ripristinate al termine dell’emergenza. I Presidenti delle Regioni, Vice
Commissari delegati, provvedono, secondo le indicazioni dei sindaci dei comuni interessati, alla
localizzazione delle aree destinate alla realizzazione delle soluzioni temporanee di cui al comma
1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di
ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di
occupazione d’urgenza delle aree individuate.
3.
L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti
urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione delle soluzioni temporanee
dovranno essere soggette alla destinazione d’uso di area di ricovero. In deroga alla normativa
vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o
interessato da essa previste, i Presidenti delle Regione, Vice Commissari delegati, danno notizia
della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento
all’albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione
regionale. L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della
pubblicazione all’albo comunale. Non si applica l’articolo 11 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4.
Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del
piano di cui al comma 1, i Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, provvedono,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce
provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione,
se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale,
specificatamente indicato nel verbale stesso. L’indennità di provvisoria occupazione o di
espropriazione è determinata dai Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, entro
dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche
antecedenti la data del 24 agosto 2016.
5.
I Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, consentono l’utilizzo a titolo gratuito a
favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica
ovvero a uffici pubblici, di uso pubblico, per la continuità del culto o per le aree commerciali e
delle relative aree di sedime e pertinenziali. Le spese di funzionamento e l’assicurazione degli
edifici temporanei sono a carico dei soggetti utilizzatori.
6.
I Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, provvedono al trasferimento a titolo
gratuito dei beni immobili di cui al comma 5 a favore delle amministrazioni pubbliche di
riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da
ogni effetto fiscale.
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso
esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8.
L’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del
verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta
dai Presidenti delle Regioni, Vice Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio
provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L’atto
di acquisizione di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Presidenti
delle Regioni, Vice Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di
altro ente pubblico anche locale.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse
dell’articolo………………………
Art.
Reperimento alloggi per la locazione
1.
I Vice Commissari, possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate
anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni
nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la
determinazione del corrispettivo d’uso.
2. Il Commissario con proprio provvedimento definisce i criteri per l’assegnazione degli alloggi di
cui comma 1 e le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei
beneficiari. L’assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato.
​
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CAPO IV – MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI TERMINI E
TRIBUTI
TITOLO I – MISURE PER GLI ENTI LOCALI
Art.
Sospensione Mutui EELL
1.
Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui [•], nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti
al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è differito,
senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Art.
Deroga alle disposizioni relative all’equilibrio di bilancio
NON ARRIVATO TESTO MEF
Art.
Differimento di termini per gli enti locali.
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
può essere disposto il differimento dei termini per:
1) la deliberazione del bilancio di previsione 2016;
2) il conto annuale del personale.
TITOLO II – MISURE PER I LAVORATORI
Art.
Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito
degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in
materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2016, una indennità, definita anche secondo le
forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi
dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore
a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al
comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti, da definire con il
decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a
qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l’attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di
cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto
di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
3.
Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto. Ai fini dell’attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli
eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70
milioni di euro complessivi per l’anno 2016, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di
cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L’onere derivante dal
riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l’anno 2016 è posto a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
4.
I datori di lavoro che presentino entro il XXX domanda di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016, sono
dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei
limiti temporali previsti dall’art. 15, comma 2, art. 25, comma 1, art. 30, comma 2 e art. 31,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5.
È concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa
contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi, a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2016, in favore dei:
a.
lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività
lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende
operanti in uno dei comuni di cui al comma 1 e per i quali non trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b.
lavoratori, di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati
nella cura dei familiari con loro conviventi.
6. L’indennità di cui al comma 7 per i lavoratori di cui alla lettera a), è riconosciuta, limitatamente
ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi
previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola. La medesima indennità viene riconosciuta ai lavoratori di cui al
comma 7, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco
temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di ………giornate di retribuzione.
7.
I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in
conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate
massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148 del
2015.
8.
È concessa una riduzione del XXX della contribuzione addizionale relativa ai periodi di
trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria rispetto a quella prevista
dall’articolo 5 del decreto n. 148 del 2015.
9. È possibile prolungare i limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale
previsti dall’articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a quattro mesi
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende
ubicate nei comuni di cui all’art. 1 commi 1 e 2;
10.
I trattamenti e le indennità previste nei commi precedenti sono autorizzate dalle predette
Regioni, nei limiti di ……… milioni di euro. L’onere derivante dal riconoscimento dei predetti
benefici è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale viene incrementato di ……milioni di
euro.
11.
La disponibilità finanziaria di cui al comma…, le condizioni e i limiti concernenti
l’autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo, saranno oggetto
di apposita Convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed i
Presidenti delle Regioni.
12.
Non sono computabili, (totalmente o parzialmente), ai fini della definizione del reddito di
lavoro dipendente di cui al TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi - i sussidi occasionali,
erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte di datori di lavoro privati
operanti nei Comuni di cui all’art. 1 commi 1 e 2 ovvero a favore di lavoratori residenti nei
medesimi Comuni;
13.
Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo……. sono disciplinati, per il periodo
………., gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali
pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non
abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del …… per cento dei fondi
disponibili, localizzati nei territori dei comuni di cui al comma 1. (Anche al fine di evitare i
maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al
presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti
previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli
in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le
iniziative già deliberate ??).
14.
Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, si applicano agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli
elenchi anagrafici dei comuni individuati da …, anche dipendenti di aziende agricole non
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi di …
TITOLO III - SOSPENSIONI TERMINI E TRIBUTI E MISURE FISCALI
Art.
Perdite d’esercizio anno 2016
NON ARRIVATO TESTO MEF
1. A partire dalla data del 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel
territorio dei comuni di cui all’articolo 1 commi 1 e 2, le perdite relative all’esercizio in corso alla
data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi
successivi, ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545duodecies del codice civile.
Art.
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti concessi a seguito del sisma del 24 agosto
2016
1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 settembre 2016, n. 207, che abbiano subito danni,
verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, i contributi, gli indennizzi e i
risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità
di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive fino all’anno
d’imposta 2019.
2. L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 50 del medesimo regolamento,
che disciplina gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
Art.
Proroga sospensione adempimenti e versamenti tributari, nonché sospensione termini
amministrativi.
Vedi appendice con nostra proposta a MEF da integrare con la loro
1. Il termine del 16 dicembre 2016 previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella G.U. 5 settembre 2016, n. 207 è prorogato
al 30 Settembre 2017.
2.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta con il
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 settembre 2016, pubblicato nella G.U. 5
settembre 2016, n. 207, così come prorogata dal comma 1 avviene, senza l’applicazione di
sanzioni e interessi, mediante il pagamento di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di ottobre 2017. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto
della medesima sospensione sono effettuati entro il mese di ottobre 2017. Le modalità per
l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata
sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
3. La sospensione prevista dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre
2016, pubblicato nella G.U. 5 settembre 2016, n. 207, così come prorogata dal comma 1, si
applica anche ai termini relativi agli adempimenti verso le Amministrazioni Pubbliche effettuati
o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino
nei comuni colpiti dal sisma individuati nell’allegato al Decreto di cui al comma 1, anche per
conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale
sociale.
4. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, purché distrutti
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in
quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle
società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino
all’anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti
dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini
del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o
l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
5.
In aggiunta a quanto disposto dal 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 130 del 6 giugno 2012 sono altresì sospesi:
1) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti
dagli atti di cui all’articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della
riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari,
ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
2)……
3)……
Art.
Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio udienze, comunicazione e
notificazione atti
1. Fino al 31 dicembre 2016, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza
di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici
giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del
tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di
interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli
abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle
cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In
quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al
ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile;
2. Fino al 31 dicembre 2016, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del
procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui
all’articolo 1, comma 2;
3.
Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2016, le udienze processuali civili e
amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro
difensori, con nomina antecedente al 24 agosto 2016, sono soggetti che, alla data del 24 agosto
2016, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. É fatta salva la facoltà
dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio;
4.
Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o
esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal
sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei
termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per
lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i
termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi
verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per
la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti
nel periodo che va dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, relativi a vaglia cambiari, a
cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso
periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di
garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;
6.
Fino al 31 dicembre 2016, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni
individuati ai sensi dell’articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini
preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in
qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e
nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui
all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni;
7.
Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o dei loro difensori,
nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma: a) sono
sospesi, fino al 31 dicembre 2016, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di
inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di
reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace
o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31
dicembre 2016;
8.
La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del
fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in
stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di
imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti
processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa;
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali
sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è
rinviato ai sensi del comma 7, lettera b);
CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI
PERSONALE
Art.
Organizzazione e personale della struttura del Commissario straordinario
1. Al fine di assicurare la tempestività, l’efficienza e la trasparenza nell’attuazione degli interventi
di cui al presente decreto, il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e
funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate.
2. La struttura del Commissariato straordinario si articola nelle seguenti aree e unità organizzative:
a)
Unità organizzativa per gli interventi di ricostruzione, che opera in stretto raccordo con gli
Uffici speciali regionali per la ricostruzione di cui all’articolo … ai fini della progettazione
degli interventi di ricostruzione di immobili pubblici e della concessione dei contributi per la
ricostruzione privata, nonché delle attività connesse, soprintende alla pianificazione
urbanistica ed all’effettuazione dei controlli;
b)
Unità operativa per il recupero delle attività economiche e dello sviluppo socio-economico
nei territori colpiti dal sisma, che sovraintende all’attuazione delle misure di cui al Titolo IV;
c)
Area tecnica per la gestione degli interventi di competenza diretta del Commissario, che si
avvale anche di personale specializzato con qualifica tecnica quale ingegnere, architetto,
geometra, geologo, ovvero di qualsiasi altra professionalità necessaria in ragione delle
esigenze operative;
d)
Area legalità e trasparenza, col compito di curare gestire l’istituzione e la tenuta degli
elenchi speciali di cui agli articoli …, di raccordarsi con le autorità preposte alla vigilanza
contro la corruzione e le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di
ricostruzione pubblica e privata e di curare l’esatta osservanza della normativa sulla
trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario;
e)
Area amministrativo-contabile, col compito di curare l’ordinaria gestione degli uffici e del
personale della struttura commissariale, ivi compresa la predisposizione e redazione degli atti
e provvedimenti del Commissario straordinario e la tenuta della contabilità speciale di cui
all’articolo …
3. Oltre al personale di cui all’articolo 2 del DPR 9 settembre 2016, sono assegnate alla struttura
commissariale, per l’esercizio delle funzioni di sua competenza, settantadue unità di personale
da destinare alle unità ed aree di cui al comma 2. Nell’ambito di tale provvista di personale sono
ricompresa un’unità con qualifica di dirigente generale e cinque unità con qualifica di dirigente
di seconda fascia, da assegnare anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Alla struttura sono altresì assegnate
centoventi ulteriori unità di personale destinate a operare presso gli Uffici speciali regionali per
la ricostruzione di cui all’articolo …. Il personale di cui al presente comma sarà individuato
anche sulla base di apposite convenzioni con enti e società pubbliche. Per le prime necessità di
funzionamento della struttura il Commissario si avvale di personale messo a disposizione da
Invitalia e FINTECNA, o società da queste interamente controllata, previa intesa con gli organi
di amministrazione, per le attività dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze
dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
4. Per la definizione dei criteri di cui all’art. …comma 2 lettera b) il Commissario si avvale di un
Comitato Tecnico Scientifico composto nella misura massima di 15 esperti di comprovata
esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione beni culturali e
ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento
saranno definiti con successivo provvedimento del Commissario.
5.
Per il consigliere giuridico di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo alinea, del DPR 9 settembre
2016, ove proveniente da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento
fuori ruolo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo.
6.
Al dirigente generale di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento economico spettante ai
dirigenti generali di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo
7.
In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo
1, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle
già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1 gennaio e fino al termine dello stato di
emergenza. Al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle
amministrazioni di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle predette attività, è riconosciuta
una indennità di funzione pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio
prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1 ottobre 2016
al 31 dicembre 2016. Dal 1 gennaio 2017 e sino al termine dello stato di emergenza, la suddetta
indennità è ridotta al 20%, in deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
8.
La dotazione organica di cui al presente articolo può essere implementata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, su motivata richiesta del Commissario straordinario sulla scorta del monitoraggio degli
interventi da eseguire e delle connesse esigenze di organizzazione e gestione.
Art.
Personale delle Regioni e dei Comuni
1.
Per il soddisfacimento di nuove e maggiori esigenze delle Regioni, connesse all’espletamento
delle attività di emergenza e di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 24 agosto 2016,
ciascuna regione è autorizzata, in deroga alla normativa vigente in materia di personale, ad
assumere a tempo indeterminato fino a dodici unità di personale, in possesso di specifiche
professionalità necessarie allo svolgimento di tali attività, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche semplificate ed accelerate, in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti.
2. In deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività
delle strutture regionali di Protezione Civile, dei Centri Funzionali Decentrati e delle Sale
Operative, per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria
competenza e legate al sisma del 24 agosto 2016, le Regioni, possono disporre il trasferimento
nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, avvalimento o distacco
presso le suddette strutture e facilitare l’accesso nelle predette strutture di personale già
qualificato, mediante trasferimento e comando da altre Amministrazioni nonché avviare
procedure straordinarie di reclutamento, finalizzate all’assunzione di personale a tempo
indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso la medesima Regione o
dal personale titolare di contratto a tempo determinato nonché da personale che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ha maturato, negli ultimi sei anni, almeno due anni di
servizio, esclusivamente presso le medesime strutture, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni stabiliranno le modalità valutative
anche speciali per il reclutamento del predetto personale, in deroga all’applicabilità del limite
delle assunzioni e di altri limiti previsti dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità
specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, attraverso la definizione delle relative
procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato o con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa interessato dalle procedure di cui al comma precedente
potrà essere mantenuto in servizio presso le Regioni fino alla conclusione delle stesse.
4.
Le Regioni, per il potenziamento degli uffici a supporto della ricostruzione post-sisma 2016,
sono autorizzate ad assumere personale dirigenziale, in deroga alla normativa vigente, ed in
particolare all’art.1, comma 219 della L. 208/2015 e alla L.124/2015 e dei limiti percentuali di
cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fino ad un
massimo di 3 dirigenti ciascuna anche con contratti a tempo determinato.
5.
Le Regioni, ai fini di assicurare la piena operatività degli uffici regionali a supporto della
ricostruzione, sono autorizzati a prorogare i contratti a tempo determinato, anche per il personale
dirigenziale, per un periodo non superiore a due anni.
6.
Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al comma precedente, le regioni sono
autorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente per il tempo di vigenza della
dichiarazione dello stato di emergenza, alla proroga e/o ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo
determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere con i soggetti
operanti presso le strutture regionali di protezione civile dei Centri Funzionali Decentrati delle
sale operative e delle strutture regionali competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo.
7.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5 e 6 si provvede con risorse a carico dei
rispettivi bilanci regionali.
8.
Sono prorogati fino al XXX i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione
coordinata, continuativa od occasionale stipulati dagli Enti locali, in scadenza al XXX;
Art.
Organizzazione uffici del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo
1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività e unitarietà della gestione degli interventi
operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, di avvio delle azioni di recupero e della
successiva ricostruzione nelle aree colpite da eventi calamitosi, all’articolo 54, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole comprese da “ferma” a “pubblica” sono sostituite dalla seguenti: “anche in
soprannumero rispetto alla dotazione organica complessiva”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per garantire l’immediata operatività degli uffici
riorganizzati ai sensi del presente comma: a) i relativi incarichi dirigenziali sono conferiti dal
competente dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, anche in deroga alle procedure e
ai contingenti stabiliti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 e successive
modificazioni, entro cinque giorni dall’emanazione del decreto di riorganizzazione di cui al
precedente periodo; b) tali uffici possono avvalersi del personale assegnato alle altre strutture
periferiche del Ministero già operanti nelle aree interessate. Agli eventuali oneri aggiuntivi
derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del
Ministero”.
2. La Soprintendenza di cui al comma 2 ha una competenza funzionale ed esclusiva estesa a tutte le
procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione post sisma del 24 agosto 2016.
APPENDICE
PARTI IN GIALLO MANCANO NELLA VERSIONE MEF,
ATTENDIAMO LORO INTEGRAZIONE
Art.
Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali.
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 5
settembre 2016, e successive integrazioni, e fermo che la
mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento
delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto
decreto a partire dal 24 agosto 2016 e fino all'entrata in vigore
del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il XXX
senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi
fino al XXX:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui
all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli
agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e
decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi
compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili
agricoli
ed
extragricoli;
OK
INCLUSO
IN
CONTRIBUTO MIPAAF quindi verificare con testo
MEF
5) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso
abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi
a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà
dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici
statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in
ritardo, purché entro il XXX, le domande di iscrizione alle
camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di
dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70
nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di
misura ed il pagamento della relativa tariffa;
8) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario
di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario,
erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla
formazione del reddito d'impresa, nonché alla base
imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.
Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di
canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche
parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si
applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili
strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale, agricola o professionale; OK Già INCLUSO
CONTRIBUTO MIPAAF quindi verificare con testo
MEF
9) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della
proprietà coltivatrice.
10) la sospensione del pagamento delle prestazioni e degli
accertamenti che sono effettuati dai Servizi Veterinari del
Sistema Sanitario Nazionale a carico dei residenti e/o
titolari di attività zootecniche e del settore alimentare
coinvolti negli eventi del sisma. AGGIUNTO DA
MIPAAF quindi verificare con testo MEF
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del
gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo
di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con
propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere
dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture
emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al
servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze
situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni
dalla data di conversione in legge del presente decreto, l’autorità
di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le
modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati
sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce
agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze
situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche
le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove
opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del
24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre
2016, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità
dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente
sono, altresì, esenti dall’applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno
2016 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati
stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può
dichiarare, entro il 30 novembre 2016, la distruzione o
l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia
dell’atto di verificazione all'ufficio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente.
4. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo
51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i
benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di
lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1°
settembre 2016 di differimento dei termini per l’adempimento
degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 207 del 5 settembre 2016 ed
eventuali modifiche ed integrazioni sia da parte dei datori di
lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in
relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.
5. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2016 senza
sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche
effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni
e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei
comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e
clienti non operanti nel territorio, nonché' di società di servizi
e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
6. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 24 agosto
2016 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le
applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle
comunicazioni
obbligatorie
e
degli
adempimenti
amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
7. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da
considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo
1218 codice civile, anche ai fini dell'applicazione della
normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla
Centrale dei rischi.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali,
registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché'
registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco
temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli
animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1 marzo
2017. OK INCLUSO IN CONTRIBUTO MIPAAF quindi
verificare con testo MEF
9. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all’art. 1 comma 1
sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le
istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31
dicembre 2016.
10. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti connessi
alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli
assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climaticoambientale di cui al regolamento 1305/2013, nonché al
metodo di produzione biologica in conformità al regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le
aziende agricole ricadenti nei comuni interessati dall’evento
sismico mantengono, per l’anno di domanda 2016, il diritto
all’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli
obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell’articolo 4 del
regolamento (UE) 640/2014. La dichiarazione dell’autorità
amministrativa competente è considerata ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 2 del ciato regolamento. AGGIUNTO DA
MIPAAF quindi verificare con testo MEF
11. Le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche autorizzano le
aziende biologiche situate nei comuni interessati da
circostanze calamitose ad usufruire, per un periodo di tempo
non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall’articolo
47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del
5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione
europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio
delle stesse, le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche
comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali l’elenco delle aziende oggetto di deroga.
AGGIUNTO DA MIPAAF quindi verificare con testo
MEF
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