Referto in ritardo, si al danno da perdita di chance

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Referto in ritardo, si al danno da perdita di chance
, . Per la mancata consegna di un pap test
Referto in ritardo,
si al danno
da perdita di chance
Selene Passasi
Spetta il risarcimento del
danno daperditadi chance perla
morte di una paziente malata di
cancro, informata in ritardo del
suo stato di salute. La donna ha
infatti perso,perilritardo,laconcreta possibilità di vivere il tempo restante nel modo meno doloroso possibile. Lo ha affermato
il Tribunale di Trento, conia s entenza 893 del 22 settembre 2oi6
(giudice Attanasio).
Lacausaprendelemosse dalla
citazioneper danni dell'ospedale
e dell'aziendasanitariapresentata dal vedovo della paziente, alla
quale nel 2007 venne riscontrato
un carcinoma, mediante un pap
test eseguito su prescrizione del
medico che l'aveva visitata in intra-moenia. Mala donna apprese
la diagnosi solo cinque mesi dopo, quando la figlia ritirò il referto.Lapazienteiniziòlachemioterapiamamori amaggio de12o08 a
seguito diuno shock settico.Ilvedovo presentò quindi domanda
di risarcimento dei danni morali
e materiali e da perdita di chance
per tardiva informazione sull'esito dell'esame: l'amministrazione, vista la gravità del referto,
avrebbe dovuto contattare immediatamente lapaziente.
Il Tribunale, premesso che
l'indagine va condotta in base al
criterio del "più probabile che
non", boccia la domanda di risarcimento del danno da morte
(provocata dallo shock settico e
non dalla patologia tumorale),
mariconoscelaperditadi chance,
pur riducendo di netto la somma
chiesta dal ricorrente. Si tratta infatti di domande distinte secondo
il giudice, che si allinea alla sentenza 21245/2012 della Cassazione, prendendo le distanze dalla
tesi dell'infrazionabilità del diritto al risarcimento causato da una
determinata condotta, affermata
dall a pronuncia 17879/2on della
Cassazione.
Il giudice definisce la perdita di
chance come«perditadellapossibilità consistente di conseguire il
risultato utile di cui risul ti provata
lasussistenza».Dato chenelgenerale dovere d'informazione del
paziente rientra quello di dargli
notizia degli esiti degli accertamenti, specie se positivi, il danno
da perdita di chance è ravvisabile
nei casi in cui il malato, anche se
una pronta informativa non
avrebbe potuto salvarlo, abbia comunque, per via del ritardo o dell'inadempimento, perso delle opportunità che statisticamente
aveva (si veda la sentenza
7195/2o14dellaCassazione).Nella
vicenda esaminata dal giudice, la
paziente, se la comunicazione del
referto delpaptestfosse stata fatta
senza ritardo, «avrebbe potuto
sottoporsi al solo intervento chirurgico, evitando così il trattamento chemioterapico e le deterioricondizionidivita che essonecessariamente comporta sotto il
profilo sia fisico che psicologico».
La chance persa, e quindi il danno,
siidentificano in questo caso «nellapossibili tàdiconservare,durante ildecorso dellamalattia,unamigli ore qualitàdell avita» (sentenza
23846/2008 della Cassazione). Il
tribunale ha quindi riconosciuto
al vedovo il risarcimento del danno daperditadichance,maperun
importo ridotto rispetto a quello
richiesto perché il danno è stato
calcolato in base alla durata del ciclo chemioterapico.
Un ulteriore risarcimento, più
elevato, sempre per la perdita di
chancemain questo caso «consistente nella perdita della possibilità di sopravvivenza», è stato riconosciuto per ilritardo nellagestione dell'emergenza a seguito
dello schock settico.
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