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TeamSystem Labour review n. 197-198 Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro In collaborazione con Periodico di informazione lavoristica e previdenziale L review POLYEDRO La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi Dall’esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d’ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione, dalla contabilità all’archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino. La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un’offerta innovativa per Professionisti e Aziende. LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un’evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi. 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Riproduzione vietata Sommario Osservatorio del lavoro 2 Normativa e prassi in evidenza ANF: le indicazioni del Ministero Economia sulla rivalutazione dei redditi 18 24 Bonus Irpef: indicazioni operative e gestione per percettori di redditi diversi da prestazioni previdenziali 25 Decontribuzione: al via la presentazione delle domande Schede operative Le novità del modello 770/2014 Semplificato Istituito il fondo di solidarietà residuale presso l’Inps Il lavoro part-time e la gestione dell’assicurazione Inail Quando il padre deve convalidare le dimissioni alla DTL 32 39 41 44 Contrattazione collettiva Rinnovi contrattuali giugno 2014 - luglio 2014 47 Scadenzario Principali scadenze dei mesi di agosto e settembre L review R 1 57 Osservatorio del lavoro Rapporto di lavoro In G.U il decreto contenente incentivi per l’assunzione di giovani in agricoltura È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno il D.L. n.91 del 24 giugno, contenente, tra le altre, disposizioni urgenti per il settore agricolo e per il rilancio e lo sviluppo delle imprese. In particolare sono previste: • disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare; • disposizioni per l’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura; • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi; • misure a favore del credito alle imprese. Per quanto riguarda l’assunzione stabile di giovani, è istituito un fondo che prevede un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 3 anni e che garantisca almeno 102 giornate lavorative l’anno, lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. L’incentivo previsto per i datori di lavoro è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti. L’incentivo per le assunzioni a tempo determinato è pari a: 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione. L’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è pari a 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto l’Inps stabilirà le procedure per la presentazione della domanda. D.L. 24/6/2014, n.91; G.U. 24/6/2014, n.144 Iscrizione Registro imprese: casella PEC specifica per ogni azienda Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n.3670/C del 23 giugno, ha ribadito che l’obbligo di iscrizione nel registro imprese della propria PEC comporta necessariamente che ad ogni singolo soggetto economico corrisponda uno specifico indirizzo di posta certificata. Pertanto è necessario che l’indirizzo PEC registrato sia univocamente ed esclusivamente riferibile all’impresa stessa (societaria o individuale). Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 23/6/2014, n.3670/C Permessi ex L. n.104/92: diritto alla fruizione per parenti e affini entro il terzo grado Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.19 del 26 giugno, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art.33, co.3, L. n.104/92, come modificato dall’art.24, L. n.183/10, che ha esteso anche al parente o affine entro il terzo grado il diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. Il Ministero chiarisce che per la fruizione dei suddetti permessi da parte di un parente o affine entro il terzo grado deve essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma L review R 2 Osservatorio del lavoro (abbiano compiuto i 65 anni di età; siano affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti), a nulla rilevando invece il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/6/2014, n.19 Limitazioni al lavoro notturno per genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.18 del 26 giugno, ha precisato che il genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni rientra tra le tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dall’art.11, co.2, D.Lgs. n.66/03, volta alla tutela del minore: il genitore che si trovi in questa condizione, pertanto, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/6/2014, n.18 Possibile il ricorso al lavoro intermittente per l’impresa appaltatrice che svolge servizi di pulizia Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.17 del 26 giugno, ha chiarito che un’impresa appaltatrice può ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” di cui al n.5 della tabella allegata al R.D. n.2657/23 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera (impresa committente). L’art.40, D.Lgs. n.276/03 dispone che, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere al lavoro intermittente, risulta possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n.2657/23. Inoltre il medesimo art.40, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente, afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto. Pertanto, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, l’impresa appaltatrice può legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n.5 della suddetta tabella. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/6/2014, n.17 Fisioterapisti: applicazione della presunzione di parasubordinazione Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.16 del 26 giugno, ha precisato che l’attività svolta dai fisioterapisti può essere ricompresa nell’ambito delle prestazioni professionali di cui all’art.69bis, co.3, D.Lgs. n.276/03, con la conseguente esclusione dall’applicazione della presunzione di parasubordinazione solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di un’Amministrazione pubblica. A prescindere dall’operatività o meno della presunzione, resta fermo che, laddove siano riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potrà essere “direttamente” ricondotta a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/6/2014, n.16 Certificazione di regolarità contributiva per le società operanti in regime di accreditamento con il SSN Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.15 del 26 giugno, ha chiarito che, relativamente alla certificazione della regolarità contributiva per le società operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale nei confronti del Fondo degli specialisti esterni istituito presso L review R 3 Osservatorio del lavoro l’Enpam, le Asl sono tenute sia all’acquisizione d’ufficio del Durc sia, in sede di stipula del contratto di accreditamento e al momento della liquidazione delle fatture, a richiedere all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al Durc, che attesti il regolare adempimento degli obblighi contributivi previsti in favore del Fondo degli specialisti esterni istituito presso l’Enpam stesso. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/6/2014, n.15 Assunzione o trasferimento all’estero di un lavoratore italiano: autorizzazione obbligatoria Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.13 del 26 giugno, ha chiarito che i datori di lavoro che intendano assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano sono tenuti alla richiesta dell’autorizzazione di cui al D.P.R. n.346/94, a prescindere dal fatto che il lavoratore venga assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra Ue oppure sia assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/6/2014, n.13 Riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi Inail: pubblicato il decreto Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 22 aprile 2014, che ha fissato al 14,17% la riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’esercizio 2014. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 22/4/2014 Astensione lavorativa dei consulenti del lavoro: approvato il codice di autoregolamentazione La Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha approvato il Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai consulenti del lavoro, che regola l’astensione dalle prestazioni professionali degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in particolare per le attività a carattere previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso e giurisdizionale per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti. Il testo stabilisce che la proclamazione delle astensioni collettive è stabilita dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dalle organizzazioni di riferimento della categoria e deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell’astensione, con l’indicazione della specifica motivazione e della sua durata. L’astensione, in ogni caso, non può superare otto giorni lavorativi consecutivi. Viene chiarito che possono essere sospese tutte le attività obbligatorie dei consulenti del lavoro, eccetto: la presentazione delle dichiarazioni annuali riferite alla gestione dei rapporto di lavoro (dichiarazione dei sostituti di imposta, prospetto informativo disabili, autoliquidazione del premio Inail ecc); la presentazione delle denunce contributive mensili; la compilazione del Libro Unico del Lavoro mensile; le comunicazioni di assunzione al Centro per l’impiego dei lavoratori. Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai consulenti del lavoro Avviato il programma Italia Startup Visa per imprenditori extra-Ue Il Ministero del Lavoro, con comunicato sul proprio sito, ha reso noto che ha preso avvio un programma innovativo denominato Italia Startup Visa, con l’obiettivo di facilitare in modo significativo la fase di ottenimento del visto d’ingresso per lavoro autonomo per i cittadini dei Paesi extra-Ue che intendono avviare una start-up nel nostro Paese. La procedura è gestita in modalità telematica attraverso il sito italiastartupvisa.mise.gov.it. Ministero del Lavoro, sito L review R 4 Osservatorio del lavoro Federalberghi: accordo per apprendistato e contratti a termine In data 16 giugno 2014 è stato sottoscritto da Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, con la partecipazione di Confcommercio, un accordo contrattuale in tema di contratto a termine e apprendistato, in attuazione della L. n.78/14. L’accordo definisce i limiti quantitativi del lavoratori a tempo determinato che possono essere contemporaneamente impiegati in ogni unità produttiva. Federalberghi, Faita, con la partecipazione di Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, accordo 16/6/2014 Corte Giustizia Europea: mantenimento dello status di “lavoratrice” anche nel periodo di maternità La Corte di Giustizia Europea, con sentenza n.C-507/12 del 19 giugno, ha affermato che deve conservare lo status di “lavoratrice” una donna che si possa considerare temporaneamente inabile al lavoro a causa delle limitazioni fisiche delle ultime fasi della gravidanza. Tale status è mantenuto sino al momento in cui è ragionevole che l’interessata torni al lavoro o cerchi un’occupazione, dopo la nascita del figlio. Per garantire l’osservanza del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, tale periodo non può essere inferiore al periodo previsto dalla normativa nazionale che disciplina il periodo durante il quale le donne incinte sono dispensate dall’obbligo di essere disponibili sul mercato del lavoro o di cercare attivamente un’occupazione. CGE, sentenza 19/6/2014, n.C-507/12 Apprendistato: firmato il decreto per la sperimentazione dell’alternanza scuola-lavoro In data 5 giugno i Ministeri del Lavoro, dell’Economia e dell’Istruzione hanno sottoscritto un decreto interministeriale, che, per il triennio 2014- 2016, prevede l’avvio di un programma sperimentale di alternanza scuola-lavoro, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno di scuola superiore. Il progetto prevede la stipulazione di contratti di apprendistato per l’alta formazione, con oneri a carico delle imprese interessate. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, decreto 5/6/2014 Coloni e piccoli compartecipanti familiari: fissate le retribuzioni medie giornaliere per provincia Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 29 maggio, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere 2014, per singole province, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 29/5/2014 Jobs Act: l’analisi della Fondazione Studi La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.13 del 12 giugno, effettua un’analisi del c.d. Job Act, evidenziandone le criticità e fornendo indicazioni applicative. Tra le interpretazioni fornite, si evidenzia quanto segue. Riguardo al limite legale dii contratti a termine, pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione, nel caso in cui il risultato dia luogo a decimali, secondo la Fondazione questi potranno consentire la stipulazione di un contratto a termine part time. Ad esempio il datore di lavoro con 32 lavoratori a tempo indeterminato full time può assumere fino al limite di 6,4 contratti a termine. Il criterio da applicare in questo caso è quello di consentire l’assunzione di n. 6 lavoratori a termine full time ed una unità a termine part time al 40% (per coprire il decimale dello 0,4). L review R 5 Osservatorio del lavoro Sempre per il contratto a termine, il tetto delle 5 proroghe non si riferisce ad ogni singolo contratto a termine stipulato tra le parti ma all’intero periodo di tempo (36 mesi) indicato dalla norma. In altre parole, se le parti utilizzano le 5 proroghe nel primo contratto a termine (ad esempio, di durata annuale comprese le proroghe), saranno libere di stipulare altri contratti a termine sino al tetto dei 36 mesi (art. 5, co. 4-bis) ma non potranno più utilizzare l’istituto della proroga.Rimane invece in essere la necessità che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 12/6/2014, n.13 Contributi e fisco Piano Welfare to work: come richiedere e fruire degli incentivi L’Inps, con il messaggio n.5791 del 3 luglio, ha fornito le istruzioni per la richiesta e la fruizione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio, previsto dal Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014”. L’incentivo è riconosciuto all’impresa che, nell’arco temporale del percorso di reinserimento, assume il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi, anche part time, purché con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali; l’incentivo spetta anche in caso di proroga di un precedente rapporto a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, se la durata complessiva supera i dodici mesi, nonché in caso di trasformazione a tempo indeterminato, intervenuta entro i primi sei mesi. L’agevolazione è pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione ed è corrisposto dall’Istituto in un’unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. L’impresa che assume un lavoratore titolare del sussidio inoltrerà la richiesta dell’incentivo a un ufficio indicato dalla Regione, che effettuerà gli accertamenti istruttori e adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo. La richiesta, qualora venga accolta, vale anche come istanza all’Istituto di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti. Inps, messaggio 3/7/2014, n.5791 Le istruzioni Inps per l’ampliamento della salvaguardia L’Inps, con circolare n.86 del 3 luglio scorso, ha offerto le istruzioni applicative del regolamento relativo all’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso Inps, ex Enpals ed ex Inpdap (art.24, co.18, D.L. n.201/11), volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l’Inps e presso le gestioni ex Enpals ed ex Inpdap, per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Inps, circolare 3/7/2014, n.86 Contenzioso tra Ente previdenziale e pensionato: la disciplina dei termini di decadenza La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.15 del 3 luglio, ha esaminato i rapporti di forza nel contenzioso tra pensionato ed ente previdenziale, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.98/11. In particolare l’analisi verte sulle innovazioni apportate alla disciplina dei termini di decadenza cui è sottoposta l’azione giudiziaria del pensionato in caso di controversie inerenti al diritto e, soprattutto, alla misura della prestazione. Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 3/7/2014, n.15 L review R 6 Osservatorio del lavoro L’Inail ha diffuso il nuovo manuale Inps di classificazione dei datori di lavoro L’Inail, con nota n.4293 del 27 giugno, ha trasmesso la circolare Inps n.80/14, con cui l’Istituto previdenziale ha introdotto una nuova procedura automatizzata di inquadramento e ha aggiornato con la codifica delle attività economiche ATECO 2007 il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali. L’Inail anticipa che interverrà con successive istruzioni per la gestione dei casi particolari. Inail, nota 27/6/2014, n.4293 ANF: le indicazioni del Ministero Economia sulla rivalutazione dei redditi Il Ministero dell’Economia, con circolare n.20 del 19 giugno, ha reso noto che, a far data dal 1° luglio 2014, sono rivalutati i livelli di reddito familiare e le relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice Istat, come indicato dall’Inps con circolare n.76/14, dove sono riepilogate le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 201-30 giugno 2015. La circolare del MEF ricorda che i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad Irpef, ma vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righi 147 e 148 del mod.730-3 e dal rigo RN50, colonne 1 e 2, del mod. Unico. Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare 19/6/2014, n.20 Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del decreto Irpef È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 23 giugno 2014, la Legge 23 giugno 2014, n.89, di conversione del D.L. n.66/14, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”. Legge 23/6/2014, n.89; G.U. 23/6/2014, n.143 Rateizzazione: istanze entro il 31 luglio per chi non era in regola con i pagamenti al 22 giugno 2013 Equitalia, con comunicato stampa del 3 luglio, ha reso noto che esiste una nuova possibilità per chi ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013. Infatti, secondo quanto stabilito dal D.L. n.66/14, convertito con modificazioni in L. n.89/14, i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio tramite i moduli disponibili alla sezione “Rateizzare” del sito internet www.gruppoequitalia.it. Il nuovo piano concesso prevede però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate). Equitalia, comunicato stampa 3/7/2014; modulo richiesta rateazione Riduzione dei contributi agricoli 2014: istruzioni operative L’Inps e l’Inail, con circolare congiunta del 1° luglio, hanno reso noto che la riduzione percentuale dell’importo dei contributi agricoli da applicare per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2014 è pari al 14,7% e deve applicarsi in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi. Inoltre la riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” e agevolazioni. L review R 7 Osservatorio del lavoro Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei parametri di inizio delle lavorazioni (iniziate da oltre un biennio o da meno di un biennio) e gestione assicurativa. Per le imprese operanti da non oltre un biennio la domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di attività, utilizzando l’apposito servizio telematico. Inps, circolare 1/7/2014, n.83; Inail, circolare 1/7/2014, n.32 Versamenti volontari del settore agricolo 2014: modalità di calcolo L’Inps, con circolare n.82 del 27 giugno, ha illustrato le modalità di calcolo, per l’anno 2014, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Inps, circolare 27/6/2014, n.82 Incentivi per assunzione di lavoratori percettori di ASpI: le istruzioni per le aziende agricole L’Inps, con circolare n.81 del 27 giugno, ha indicato le modalità operative che le aziende agricole dovranno seguire per l’accesso e la fruizione del beneficio in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori disoccupati beneficiari dell’indennità ASpI. Viene precisato che per accedere all’incentivo i datori di lavoro trasmetteranno all’Inps specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e dichiarazione di responsabilità tramite la funzionalità “Incentivo ASpI” del Cassetto previdenziale Aziende agricole, sezione Comunicazione on line. Tramite la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio. Nell’ipotesi di ammissione, nell’apposito campo “Note Comunicazione”, sarà comunicato il piano di fruizione del beneficio con l’indicazione del numero delle quote d’incentivo mensili spettanti e il loro importo. Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) “A2”, consultabile attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” della sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole. La circolare precisa che le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.2, L. n.240/84, dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative impartite con circolare n.175/13 per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Inps, circolare 27/6/2014, n.81 Bonus Irpef: indicazioni operative e gestione per percettori di redditi diversi da prestazioni previdenziali L’Inps, con messaggio n.5661 del 27 giugno, ha offerto le istruzioni operative in ordine alle modalità per il riconoscimento e pagamento del credito e alle attività relative alla gestione del flusso di eventuali comunicazioni provenienti dagli assicurati titolari di altri redditi rispetto a quelli derivanti da prestazioni previdenziali. L’Istituto ricorda che il credito d’imposta deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta. Inoltre per la determinazione del credito i sostituti d’imposta devono stabilire la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Gli assicurati potranno presentare - attraverso i canali internet, mail, fax, sportello previdenziale - dichiarazioni, richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito utilizzando il modello SR150. Inps, messaggio 27/6/2014, n.5661 L review R 8 Osservatorio del lavoro Bonus Irpef erogato anche agli iscritti Inpgi L’Inpgi, con comunicato del 2 luglio, ha reso noto che il bonus Irpef di € 80,00, introdotto dal D.L. n.66/14 (conv. in L. n.89/14), è riconosciuto anche ai giornalisti che abbiano percepito, nell’anno 2014, un reddito complessivamente inferiore a € 26.000,00, compreso il trattamento di Cigs e/o disoccupazione, ma con esclusione del reddito derivante dalla prima casa. Il suddetto bonus non è invece riconosciuto ai giornalisti incapienti il cui reddito da lavoro dipendente o assimilato (incluso il trattamento di disoccupazione e cassa integrazione) risulti inferiore a € 8.145,32, poiché in tale fattispecie non sussistono le condizioni per ottenere il credito d’imposta. L’Istituto precisa che il bonus sarà erogato agli aventi diritto non appena completate le procedure tecnico informatiche necessarie alla gestione del nuovo istituto. Inpgi, comunicato 2/7/2014 Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati: graduatorie e adempimenti L’Inps, con messaggio n.5658 del 27 giugno, ha comunicato che la graduatoria delle istanze accolte in relazione al beneficio per il reimpiego di lavoratori licenziati è pubblicata nel Cassetto previdenziale Aziende e nel Cassetto previdenziale Aziende agricole, nella sezione relativa al modulo LICE. L’ammissione al beneficio è stata comunicata ai singoli datori di lavoro mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato, cui è allegato il piano di fruizione dell’incentivo. Viene precisato che per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2 della circolare n.32/14. L’Istituto precisa infine che, nell’ipotesi in cui siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140,00 qualora tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato, ovvero di € 2.280,00 qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato; il messaggio reca alcuni esempi per chiarire meglio questo passaggio. Inps, messaggio 27 giugno 2014, n.5658 Istanza di riduzione contributiva per imprese agricole: disponibile il modulo on line L’Inail, con nota n.4203 del 25 giugno, ha reso noto che dall’11 giugno, sul sito Inail ‒ al percorso “servizi online- denunce - Modulo riduzione agricoli (legge 147/2013 primo biennio)” ‒ è disponibile il modulo telematico per la presentazione delle istanze di riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione di lavoratori agricoli autonomi e dipendenti dalle imprese operanti nel primo biennio di attività. L’Istituto ricorda che per accedere al servizio è necessario essere registrati al portale e identificati da un “codice ditta” (iscritta all’Inail) o da un codice “utente generico”: le imprese agricole prive di codice identificativo dovranno effettuare preventivamente la registrazione sul portale, seguendo il percorso guidato “Registrati- Registrazione utente generico”. Infine viene precisato che, per quanto riguarda l’inserimento del codice CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale Inps) in fase di compilazione del modulo di richiesta di riduzione, qualora la ditta non ne sia in possesso, dovrà essere indicato il codice 000000. Inail, nota 25/6/2014, n.4203 Sgravio contributivo incentivazione contrattazione II livello: on line la procedura sperimentale L’Inps, con messaggio n.5613 del 26 giugno 2014, ha reso noto che dal 26 giugno 2014 e fino alle ore 23.00 del 4 luglio 2014, sarà disponibile la versione sperimentale dell’applicazione “Sgravi contrattazione II livello 2013” ‒ disponibile tra i Servizi per le Aziende e Consulenti all’interno della sezione Servizi on-line del sito internet www.inps.it ‒ per l‘acquisizione e l’invio delle domande di L review R 9 Osservatorio del lavoro sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013. L’Istituto precisa che, trattandosi di una versione sperimentale finalizzata a testare le procedure, i dati acquisiti e trasmessi non avranno alcun valore ai fini dell’ammissione allo sgravio e a conclusione della sperimentazione saranno cancellati. Inps, messaggio 26/6/2014, n.5613 Emilia Romagna: accordo sulla prosecuzione di Cigo e Cigs in deroga fino al 31 agosto 2014 La Regione Emilia-Romagna e le Parti sociali hanno sottoscritto, in data 30 giugno 2014, l’addendum di accordo sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga sino al 31 agosto 2014, che permette di presentare le domande di Cigo e Cigs in deroga per il periodo 1° luglio-31 agosto 2014. Regione Emilia Romagna, accordo 30/6/2014 Veneto: accordo sulla prosecuzione della cassa integrazione in deroga fino al 31 agosto 2014 La Regione Veneto e le Parti Sociali hanno siglato, in data 1° luglio 2014, l’accordo “ponte” che proroga fino al 31 agosto 2014 le disposizioni contenute nell’accordo quadro 2013 relativamente alla cassa integrazione in deroga. Regione Veneto, accordo 1/7/2014 Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro: disponibile la nuova procedura automatizzata L’Inps, con circolare n.80 del 25 giugno, ha illustrato la nuova procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, strutturata per attribuire l’inquadramento previdenziale sulla base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell’autocertificazione dell’attività attraverso la compilazione di un questionario, personalizzato in base all’attività indicata. Sono escluse dalla procedura alcune attività di per sé non suscettibili di inquadramento automatizzato, sia per la loro specificità sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti. In questi casi, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede Inps competente. Viene precisato che non sarà possibile ottenere l’inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’attività con dipendenti: in tal caso l’inquadramento sarà effettuato dalla sede competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva, se ritenuto necessario. Viene precisato che resta immutato il potere/dovere dell’Inps di effettuare i controlli delle autocertificazioni: tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno, quindi, sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato; in caso di esito positivo l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato. Inoltre, i datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all’Inps hanno l’obbligo di comunicare il codice dell’attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007: laddove il codice ATECO 2007 riguardante l’attività economica esercitata e/o la descrizione di quest’ultima ‒ da indicare all’atto della richiesta dell’apertura di una posizione aziendale per i dipendenti ‒ non coincidesse con il corrispondente Ateco2007 presente nella Camera di Commercio, si precisa che l’inquadramento previdenziale dovrà comunque essere attribuito in relazione all’attività economica dichiarata e/o al codice ATECO 2007 indicato nella domanda d’iscrizione all’Istituto. In ogni caso, si chiarisce che l’adozione della classificazione ATECO 2007 lascia impregiudicato il potere dell’Istituto di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in fun- L review R 10 Osservatorio del lavoro zione dell’attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall’Istat. Infine, l’Istituto precisa che il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non può considerarsi discrezionale, ma deve intendersi come obbligatorio. Per consentire un graduale adeguamento, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2014, entro il quale datori di lavoro e/o intermediari dovranno registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie. In caso di mancato adempimento, le Sedi cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria. Inps, circolare 25/6/2014, n.80 Applicabilità del trattamento di disoccupazione edile Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.14 del 26 giugno, ha chiarito che il trattamento speciale di disoccupazione edile ex art.11, co.2, L. n.223/91, è applicabile “nelle aree nelle quali il CIPI (…) accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione” e licenziati a causa di tale stato di crisi. Il trattamento in questione risulta esteso ai lavoratori residenti in circoscrizioni che presentano “un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro”. La soglia della media nazionale è stata fissata dal Ministero del Lavoro nel 18,4%. In allegato al D.M. 14 gennaio 2003 risultano riportati i dati riferibili alle circoscrizioni territoriali che determinano il relativo rapporto percentuale: tali dati, in assenza dell’emanazione di successivi provvedimenti, possono essere ancora utili ai fini della fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 26/6/2014, n.14 Compensazione del bonus Irpef: l’analisi della Fondazione Studi La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.14 del 20 giugno, è tornata ad analizzare il D.L. n.66/14, in particolare per quanto riguarda le criticità legate all’applicazione del bonus Irpef e alle modalità di recupero del sostituto d’imposta. I dubbi riguardano la compensazione del bonus in F24: la Fondazione ritiene che la compensazione sia sempre possibile. Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 20/6/2014, n.14 Obblighi fiscali relativi ai documenti informatici: pubblicato in G.U. il decreto È stato pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno il decreto 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ai fini delle disposizioni tributarie e le modalità di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale. Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 17/6/2014, G.U. 26/6/2014, n.146 Istituita la causale contributo EBIN L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.66/E del 23 giugno, ha istituito la causale contributo “EBIN” denominata “Ente Bilaterale E.Bi.N. – Ente Bilaterale Nazionale” per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale E.Bi.N. – Ente Bilaterale Nazionale. Agenzia delle Entrate, risoluzione 23/6/2014, n.66/E ZFU siciliane: istituiti i codici F24 per fruire dell’agevolazione L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.65/E del 23 giugno, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni in favore delle PMI localizzate nelle Zone Franche L review R 11 Osservatorio del lavoro Urbane della Regione Sicilia ricadenti nell’Obiettivo “Convergenza”. Tali codici tributo consentono di utilizzare le somme riconosciute per le agevolazioni, compensando eventuali debiti relativi ad altri tributi. Agenzia delle Entrate, risoluzione 23/6/2014, n.65/E Sgravio contributivo contrattazione di II livello: le indicazioni Inps per il 2013 L’Inps, con circolare n.78 del 17 giugno, ha offerto le prime istruzioni in merito allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello e sulle condizioni di accesso al beneficio per i datori di lavoro per l’anno 2013, in seguito alla pubblicazione in G.U. del D.M. 14 febbraio 2014, che ha dettato le regole per la fruizione dell’incentivo. Il D.M. ha stabilito che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale o di secondo livello possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. L’Istituto ricorda che, per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali o di secondo livello devono: • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto; • prevedere erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Inps, circolare 17/6/2014, n.78 San.Arti: possibile l’iscrizione anche per i familiari dei lavoratori San.Arti., con circolare n.7 dell’11 giugno, ha reso noto che l’accordo interconfederale delle parti sociali del 25 ottobre 2013 e il C.d.A. del Fondo del 29 aprile 2014 hanno stabilito l’estensione della platea dei beneficiari delle prestazioni sanitarie del Fondo San.Arti. ai familiari dei lavoratori delle aziende artigiane, nello specifico: al coniuge (anche se separato); al convivente more uxorio; ai figli a carico (cioè i figli di età inferiore ai 18 anni; i figli di età superiore a 18 anni e fino al compimento del 30° anno di età che versino in stato di inoccupazione/disoccupazione; i minori legalmente affidati). I familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane potranno essere iscritti a San.Arti. dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno. L’iscrizione avviene telematicamente mediante una scheda informatica dedicata sul sito internet del Fondo. Il versamento della quota contributiva per i familiari è annuale anticipata ed è calcolata sulla base della fascia di età dei familiari, come illustrato nella circolare. I familiari dei lavoratori dipendenti per i quali è stata effettuata l’iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative a partire dal 1° gennaio del successivo anno solare. San.Arti., circolare 11/6/2014, n.7 Fondi di solidarietà del credito: ripristinato l’obbligo del versamento del contributo L’Inps, con messaggio n.5409 del 17 giugno, ha comunicato che, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi del fondo di solidarietà, è ripristinato, per il periodo 1° gennaio 2014-30 giugno 2014, l’obbligo del versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento del Fondo di solidarietà per i dipendenti del credito. L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 1% (decreto del Ministro dell’Economia 13 dicembre 2013) computati dal 1° marzo 2014 e fino alla data di versamento. Inps, messaggio 17/6/2014, n.5409 L review R 12 Osservatorio del lavoro Detassazione: firmato l’accordo Confimi In data 10 giugno è stato sottoscritto l’accordo tra Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil per l’applicazione della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione a incrementi di produttività per l’anno 2014. Viene confermato che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi dell’accordo 1° agosto 2013, abbiano già comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per il 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della L. n.228/12, art.1, co.481 e dunque possono fruire, anche per l’anno 2014, della relativa agevolazione. Confimi, Cgil, Cisl e Uil, accordo interconfederale 10/6/2014 Detassazione: siglata l’intesa Confapi In data 10 giugno 2014 è stata siglata l’intesa interconfederale tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil sulla detassazione 2014 del salario di produttività. L’accordo, attuativo del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, conferma che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014, che abbiano già comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma e possono fruire, anche per l’anno 2014, della relativa agevolazione. Confapi, Cgil, Cisl e Uil, accordo interconfederale 10/6/2014 Modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario: aggiornamenti L’Agenzia delle Entrate, in data 19 giugno, ha pubblicato i seguenti aggiornamenti: software di controllo del modello 770 Semplificato 2014 (versione 1.0.1); software di controllo del Modello 770 Ordinario 2014 (versione 1.0.1); software di compilazione del modello 770 Ordinario 2014(versione 1.0.1); software di compilazione del modello 770 Semplificato 2014 (versione 1.0.1). Agenzia delle Entrate, sito Modello 730/2014: aggiornata la procedura di controllo In data 18 giugno è stato reso disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento della procedura di controllo del modello 730/2014 (versione 1.0.2). Agenzia delle Entrate, sito Durc interno negativo: modalità di invio del preavviso e gestione delle dilazioni L’Inps, con messaggio n.5192 del 6 giugno, ha fornito indicazioni relative alle modalità di invio del preavviso e alla gestione delle istanze di dilazione in caso di “DURC interno negativo”, integrando e modificando i contenuti del messaggio n.2889/14. In particolare, viene precisato che il preavviso di Durc interno negativo, che invita a regolarizzare la propria posizione, viene inviato tramite Pec all’intermediario; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo Pec dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo Pec dell’azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo Pec la comunicazione viene spedita all’azienda con raccomandata. Il processo di invio della Pec si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario; in caso di mancata consegna si provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna. Inps, messaggio 6/6/2014, n.5192 Start-up innovative: le Entrate illustrano le agevolazioni fiscali L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.16/E dell’11 giugno, ha analizzato sconti, incentivi e facilitazioni riservati alle start-up innovative e agli incubatori certificati (D.L. n.179/12). L review R 13 Osservatorio del lavoro Le principali agevolazioni prevedono: detrazione Irpef per gli investimenti in start-up; deduzione Ires per gli investimenti in start-up; credito d’imposta al 35% per nuove assunzioni con tetto massimo a 200 mila euro; il reddito da lavoro corrisposto a amministratori, lavoratori dipendenti e collaboratori continuativi, sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi, non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. In particolare, viene precisato che la detrazione di imposta Irpef al 19% è destinata non solo ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, ma anche alle società semplici, alle società equiparate a quelle di persone e alle imprese familiari. La detrazione è pari al 25% per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Relativamente al credito d’imposta per nuove assunzioni viene chiarito che le start-up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato, cioè in possesso di dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo, accedono con modalità semplificate e in regime de minimis al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di € 200.000,00, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (due nel caso di piccole e medie imprese). L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa dell’11 giugno, ha riassunto le principali disposizioni contenute nel documento di prassi. Agenzia delle Entrate, circolare 11/6/2014, n.16/E; comunicato stampa 11/6/2014 Credito da 730/2014 superiore a € 4.000,00: controlli preventivi L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 10 giugno, precisa che solo una parte dei rimborsi Irpef superiori a € 4.000,00 derivanti dal modello 730 sarà sottoposta a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, la verifica preventiva verrà effettuata esclusivamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore a € 4.000,00 sia determinato anche da detrazioni per familiari a carico (non da assegni per il coniuge separato) o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Pertanto i rimborsi superiori a € 4.000,00 derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni o interessi passivi sul mutuo prima casa, avranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente. Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 10/6/2014 Applicazione della riduzione contributiva per imprese agricole operanti nel primo biennio di attività L’Inail, con nota n.3806 del 9 giugno, ha reso noto che a breve sarà disponibile il nuovo servizio online per la presentazione delle istanze di riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione di lavoratori agricoli autonomi e dipendenti dalle imprese operanti nel primo biennio di attività relative all’annualità 2014, come previsto dall’art.1, co.128, L. n.147/13. L’accesso alla riduzione, avente effetto dal 1° gennaio 2014, è subordinata al possesso di due specifici requisiti, che dovranno essere certificati: essere in regola con gli adempimenti contributivi; essere in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal D.Lgs. n.81/08. L’Istituto chiarisce che la domanda di riduzione deve essere presentata, esclusivamente con modalità telematica, non oltre il termine di scadenza del biennio di attività. Eccezionalmente, per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione, qualora il primo biennio scada nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza è stato differito al 30 giugno 2014. Alla nota sono allegati il modulo di domanda e la guida alla compilazione. Inail, nota 9/6/2014, n.3806 L review R 14 Osservatorio del lavoro Tfr: indice di rivalutazione di maggio 2014 Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2013, per il mese di maggio 2014 è pari a 0,765056. L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di maggio è pari a 107,3. Istat, comunicato stampa 13/6/2014 BCE: ridotti i tassi allo 0,15% La Banca Centrale Europea, con comunicato stampa del 5 giugno, ha reso noto che a far data dall’11 giugno 2014 il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) è pari allo 0,15%. BCE, comunicato stampa 5/6/2014 Aggiornati i tasso di interesse, rateazione e dilazione Inail e Inps L’Inail, con circolare n.31 del 6 giugno, a seguito del comunicato BCE del 5 giugno, ha fissato i nuovi tassi di interesse per rateazione, dilazione e sanzioni civili, validi dall’11 giugno 2014: 6,15% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori, 5,65% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate: • a partire dall’11 giugno 2014, • in data anteriore all’11 giugno 2014 a condizione che la sede Inail non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione ovvero abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 11 giugno o successiva. Anche l’Inps, con circolare n.75 dell’11 giugno, ha reso noto che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,15% annuo, con riferimento alle domande di rateazione presentate a decorrere dall’11 giugno 2014. In relazione alle sanzioni civili, viene chiarito che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,65% in ragione d’anno. Inail, circolare 6/6/2014, n.31; Inps, circolare 11/6/2014, n.75 Gestione artigiani, commercianti, autonomi: compilazione quadro RR di Unico e calcolo dell’imponibile L’Inps, con circolare n.74 del 6 giugno, ha riepilogato per tutte le categorie di contribuenti iscritte alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e alla gestione separata Inps le modalità di compilazione del quadro RR del modello unico 2014/PF, in cui va precisato l’ammontare dei contributi versati nell’anno 2013. La circolare ha inoltre illustrato le modalità per determinare l’imponibile, il calcolo del dovuto e le modalità di pagamento. Inps, circolare 6/6/2014, n.74 Detassazione: sottoscritto l’accordo quadro per il comparto artigiano In data 6 giugno è stato stipulato un accordo tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai e Cgil, Cisl e Uil, ai fini di attuare nel comparto artigiano, per l’anno 2014, l’agevolazione fiscale sulla retribuzione di produttività erogata da contratti territoriali o aziendali, confermando l’attuazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013. Le parti hanno reso disponibile due modelli di accordo quadro territoriale: uno per le Regioni che hanno già sottoscritto accordi per la detassazione nell’anno 2013, di conferma delle condizioni dell’accordo 2013; l’altro per le Regioni che nell’anno 2013 non hanno sottoscritto alcun accordo. Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai, Cgil, Cisl e Uil, accordo quadro 6/6/2014 L review R 15 Osservatorio del lavoro Contributi alla Cassa Assistenza Sanitaria Quadri: istituita la causale L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.58/E del 9 giugno, ha istituito la causale contributo “QUAS” denominata “Cassa Assistenza Sanitaria Quadri - QUAS”, per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS Agenzia delle Entrate, risoluzione 9/6/2014, n.58/E Pos negli studi professionali: il parere del MEF Il Ministero dell’Economia, con parere del 10 giugno, è intervenuto relativamente all’obbligo di dotarsi di Pos per i professionisti, riepilogando la normativa in materia. In particolare, in relazione alle eventuali sanzioni in caso di mancato adempimento entro il 30 giugno prossimo, il parere riprende la circolare interpretativa del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui, trattandosi di un onere piuttosto che di un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali siano i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito, non è prevista alcuna sanzione per il professionista inadempiente. Secondo il Ministero sembra deporre in tal senso “il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica”. Ministero dell’Economia e delle Finanze, parere 10/6/2014 Fondo vittime dell’amianto: fissata la determinazione dell’acconto 2013 Il Presidente Inail, con determina n.159 del 17 giugno, ha stabilito che la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva del Fondo delle vittime dell’amianto per l’anno 2013 è pari a 11,9%. Inoltre, tenuto conto della percentuale del primo acconto fissata dal citato Decreto interministeriale n.30/11, la misura del secondo acconto per l’anno 2013 risulta pari a 1,9%. Inail, determina del Presidente, 17/6/2014, n.159 Lavoratori agricoli: pubblicato il I elenco di variazione 2014 L’Inps, in data 16 giugno, ha pubblicato il primo elenco di variazione 2014 dei lavoratori agricoli, che sarà visualizzabile sino al 4 luglio 2014. Inps, I elenco variazione 2014 agricoli, 16/6/2014 Fondo di solidarietà residuale: in G.U. il decreto istitutivo È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno il decreto 7 febbraio 2014 dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, che ha disposto l’istituzione presso l’Inps del Fondo di solidarietà residuale, allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di cui ai co.4 e 14, art.3, L. n.92/12, ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Inps dovrà provvedere ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 7/2/2014, G.U. 6/6/2014, n.129 Finanziamento per sospensione attività settore credito: istanza per riutilizzo somme residue L’Inps, con messaggio n.5273 dell’11 giugno, è intervenuto in materia di finanziamento richiesto dalle aziende del settore credito nei casi di sospensione di attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro, relativamente all’ipotesi in cui le somme richieste e deliberate non vengano interamente utilizzate dalle aziende nell’arco di tempo indicato nella delibera di autorizzazione. L review R 16 Osservatorio del lavoro L’Istituto chiarisce che, su richiesta dell’azienda, la parte residua dei finanziamenti può essere messa nuovamente a disposizione della stessa azienda per finanziare successive richieste, previa rideterminazione da parte del Comitato dell’importo originariamente autorizzato. Pertanto, esaurito l’arco temporale indicato in delibera, l’azienda che voglia fruire di nuove prestazioni a carico del Fondo, anche in relazione ad importi oggetto di precedenti autorizzazioni, congiuntamente alla nuova domanda di finanziamento dovrà inviare un’apposita dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il fac simile allegato al messaggio, con la quale il rappresentante legale attesti gli importi effettivamente fruiti a titolo di prestazioni e di contribuzione correlata. Inps, messaggio 11/6/2014, n.5273 ANF: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015 L’Inps, con circolare n.76 dell’11 giugno, ha comunicato che a decorrere dal 1° luglio 2014 sono stati rivalutati, in base all’indice Istat, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. Alla circolare sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Inps, circolare 11/6/2014, n.76 L review R 17 Normativa e prassi in evidenza Decontribuzione: al via la presentazione delle domande Inps, messaggio 8 luglio 2014, n.5887 Inps, messaggio 26 giugno 2014, n.5613 Inps, circolare 17 giugno 2014, n.78 Con il messaggio n.5887 del 8 luglio 2014, l’Inps rende noto che, a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 9 luglio 2014 e fino alle ore 23.00 di giovedì 7 agosto 2014, potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente che tramite i flussi XML – le domande per lo sgravio contributivo per l’anno 2013 relativo all’incentivo della contrattazione di secondo livello. Le istruzioni operative per l’agevolazione erano state diffuse con la circolare n.78 del 17 giugno 2014 e con il messaggio n.5613 del 26 giugno 2014. Il testo del messaggio n.5887 Inps, messaggio 8 luglio 2014, n.5887 Oggetto: Rilascio procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (Circolare 78/2014). Con la circolare n.78 del 17/06/2014 sono stati illustrati i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013. Con messaggio n. 5613 del 26/06/2014 è stata avviata la fase di sperimentazione per l’acquisizione delle domande di sgravio ed è stata fornita la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML ed il manuale utente della procedura. Si comunica che, a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 09/07/2014 alle ore 23.00 di giovedì 07/08/2014, potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2013. Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 08/08/2014. La circolare e il messaggio succitato sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della sezione “Informazioni” –“Aziende, consulenti e professionisti” – “Sgravi contrattazione II livello 2013”. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Con riferimento, infine, alla determinazione della percentuale di sgravio spettante1 si precisa che il contributo addizionale ASpI (1,40%) potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Si ricorda che, per la quota datoriale, il beneficio trova applicazione entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. 1 L review R 18 Normativa e prassi in evidenza Il testo del messaggio n.5613 Inps, messaggio 26 giugno 2014, n.5613 Oggetto: Rilascio procedura sperimentale di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (Circ. n. 78 del 2014). Documentazione tecnica e manuale utente. Con la Circ. n. 78 del 17 giugno 2014 sono stati illustrati i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013. Si comunica che, a partire dal giorno 26/06/2014 fino alle ore 23.00 del 04/07/2013, sarà disponibile la versione sperimentale dell’applicazione “Sgravi contrattazione II livello 2013” per l’acquisizione e l’invio delle domande di sgravio in oggetto. Le domande potranno essere trasmesse via internet sia singolarmente che tramite flussi XML contenenti molteplici domande. L’applicazione sarà disponibile tra i Servizi per le Aziende e Consulenti all’interno della sezione Servizi on-line del sito internet www.inps.it Si fa presente che, trattandosi di una versione sperimentale, finalizzata al test delle procedure, i dati acquisiti e trasmessi non avranno alcun valore ai fini dell’ammissione allo sgravio. A conclusione della sperimentazione tutti i dati inseriti saranno cancellati. I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura sono indicati nel paragrafo 9 della Circ. n. 78 del 2014. Con successivo messaggio sarà data informazione circa i tempi di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’anno 2013. Si fornisce, inoltre, la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML e il manuale utente della procedura. La documentazione allegata contiene: • Dettaglio dei controlli e dei Formati previsti per l’invio di domande tramite file xml (versione 1.0); • Specifiche tecniche per la creazione del flusso dati per la compilazione delle domande di sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello (versione 1.2); • Schema XSD (versione 1.0); • Esempio di file xml strutturalmente corretto contenente solo domande valide (n° 1); • Esempi di file xml strutturalmente corretti contenenti sia domande valide che domande non valide (n° 2); • Esempi di file xml non strutturalmente corretti (n° 2); • Manuale utente della procedura (versione 1.0). La circolare e la documentazione succitata sono in corso di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della sezione “Informazioni” - “Aziende, consulenti e professionisti” - “Sgravi contrattazione II livello 2013”. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Il testo della circolare n.78 Inps, circolare 17 giugno 2014, n.78 Oggetto: Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2013. Premessa Con l’articolo 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il legislatore - a far tempo dal 2012 - ha apportato modifiche alla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contratta- L review R 19 Normativa e prassi in evidenza zione di secondo livello, al fine di stabilizzare l’incentivo e razionalizzare il plafond a disposizione, attraverso una più puntuale allocazione delle risorse. Va evidenziato che, con riferimento all’anno 2013, sulla materia sono - altresì - intervenuti la legge di stabilità 2013 (1), il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (2) e, più recentemente, il decreto interministeriale 14 febbraio 2014. In particolare: ͳͳ l’articolo 1, comma 249 della legge n. 228/2012, per finanziare il ripristino delle ricongiunzioni gratuite nei termini stabiliti dalla medesima norma, ha ridotto il budget originario (650 milioni di euro), di 43 milioni per il 2014 e per importi più consistenti negli anni futuri (3); ͳͳ il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, all’articolo 10, comma 2, modificando l’impianto normativo precedente, ha stabilito che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrenti dall’anno 2014, come rideterminate ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità 2013 (vedi sopra), si riferiscono allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente. Inoltre, il medesimo comma ha previsto che, a decorrere dall’anno in corso, il decreto attuativo - utile a disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente - sia emanato entro il mese di febbraio; ͳͳ il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 (4) (Allegato 1) ha dettato le regole per la pratica fruizione dell’incentivo. Anche per il 2013 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (1° gennaio-31 dicembre). 1. Contenuto del provvedimento L’art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello del 2013 (607 milioni di euro). Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all’altra tipologia. 2. Oggetto del beneficio Per l’anno 2013, il D.M. stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Il provvedimento ministeriale prevede che - in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura L review R 20 Normativa e prassi in evidenza del 5%. 3. Retribuzione contrattuale Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”. A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli anni precedenti (5). 4. Misura dello sgravio Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato: • entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro (6), al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; • totale sulla quota del lavoratore (7). 5. Condizioni di accesso Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche: ͳͳ essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto (8); ͳͳ prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni. 6. Esclusioni Come può evincersi dall’impianto legislativo, per l’accesso al beneficio rimane vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. Sono, altresì, escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN. Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno L review R 21 Normativa e prassi in evidenza solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 7. Modalità di richiesta dello sgravio Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell’art. 3 del decreto. Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati (9) - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere: a) i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda); b) la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione territoriale del lavoro competente; d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici (10); e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto. La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio - sia con acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici istanze - con apposito messaggio verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens. 8. Ammissione allo sgravio Il decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità. A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo. Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota. 9. Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello L review R 22 Normativa e prassi in evidenza è consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line. ---------(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (2) Il D.L. n. 102/2013 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. (3) La norma prevede una riduzione di 51 milioni di euro per l’anno 2015, 67 milioni per l’anno 2016, 88 milioni per l’anno 2017, 94 milioni per l’anno 2018, 106 milioni per l’anno 2019, 121 milioni per l’anno 2020, 140 milioni per l’anno 2021 e di 157 milioni a decorrere dall’anno 2022. (4) Il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 è stato pubblicato nella G.U. n. 123 del 29 maggio 2014 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. (5) Cfr. circolari n. 82/2008; 39/2010; 51 e 96/2012. (6) La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’INPS. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI. (7) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla C.i.g.s. (art. 9, legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2013 € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.836,00). (8) Il D.M. è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (29 maggio 2014). Atteso che il 30° giorno successivo cade di sabato, il termine di deposito slitta al primo giorno utile successivo (lunedì 30 giugno 2014). (9) Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. (10) Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente (INPGI) ovvero alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS e di contribuzioni minori dovute all’INPS, devono essere trasmesse due distinte domande. L review R 23 Normativa e prassi in evidenza ANF: le indicazioni del Ministero Economia sulla rivalutazione dei redditi Ministero dell’Economia, circolare 19 giugno 2014, n.20 Il Ministero dell’Economia, con circolare n.20 del 19 giugno, ha reso noto che, a far data dal 1° luglio 2014, sono rivalutati i livelli di reddito familiare e le relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice Istat, come indicato dall’Inps con circolare n.76/14, dove sono riepilogate le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 201-30 giugno 2015. La circolare del MEF ricorda che i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad Irpef, ma vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righi 147 e 148 del mod.730-3 e dal rigo RN50, colonne 1 e 2, del mod. Unico. Il testo della circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare 19 giugno 2014, n.20 Oggetto: corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 2014. L’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2014, è risultata pari all’1,1 per cento. In relazione alla suindicata rivalutazione si fa presente che l’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, con Circ. 11 giugno 2014, n. 76, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2013, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015. Tali tabelle, allegate anche alla presente circolare unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno, sono rese disponibili esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare per posta elettronica; consultazione della circolare nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/. Con l’occasione si ribadisce che, con l’istituzione dell’IMU nell’anno 2012, i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF ma, mantenendo la loro natura reddituale, vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righi 147 e 148 del mod. 730-3 e dal rigo RN50, colonne 1 e 2, del mod. Unico. Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso. L review R 24 Normativa e prassi in evidenza Bonus Irpef: indicazioni operative e gestione per percettori di redditi diversi da prestazioni previdenziali Inps, messaggio 27 giugno 2014, n.5661 L’Inps, con messaggio n.5661 del 27 giugno, ha offerto le istruzioni operative in ordine alle modalità per il riconoscimento e pagamento del credito e alle attività relative alla gestione del flusso di eventuali comunicazioni provenienti dagli assicurati titolari di altri redditi rispetto a quelli derivanti da prestazioni previdenziali. L’Istituto ricorda che il credito d’imposta deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta. Inoltre per la determinazione del credito i sostituti d’imposta devono stabilire la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Gli assicurati potranno presentare - attraverso i canali internet, mail, fax, sportello previdenziale - dichiarazioni, richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito utilizzando il modello SR150, nei seguenti casi: • gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Inps, che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; • gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal co.1-bis, art.13 Tuir per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito; • gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal co.1-bis, art.13 Tuir per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere a uno dei sostituti d’imposta di non riconoscere il credito, in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto. Qualora l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro, la comunicazione all’Inps prevede regole diverse a seconda che il rapporto di lavoro sia antecedente o successivo alla prestazione stessa. Il bonus è riconosciuto dall’Inps a decorrere dal mese di giugno 2014 (luglio 2014 per i pensionati), con procedure diverse per le prestazioni a sostegno del reddito e per le prestazioni pensionistiche. Nel primo caso, sarà inviato un avviso sms del seguente tenore: «è stato disposto un pagamento in suo favore per: Credito ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 66/2014». L’Istituto precisa che il contribuente che abbia percepito dal sostituto d’imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Infine, si precisa che è previsto il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito: a seguito del ricalcolo potrà verificarsi sia il caso del recupero del credito già erogato da effettuare con i pagamenti successivi sia il riconoscimento del credito in precedenza non spettante, da corrispondere in occasione del primo pagamento utile. L review R 25 Normativa e prassi in evidenza Il testo del messaggio Inps, messaggio 27 giugno 2014, n.5661 Oggetto: Art. 1 D.L. 24 aprile 2014, n. 66. “riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” - Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Premessa L’art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha riconosciuto, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, per i quali l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Con la Circ. n. 67 del 29 maggio 2014 u.s., cui si fa esplicito rimando, sono stati illustrati i criteri per la concessione e la determinazione del credito in favore dei titolari di redditi derivati da prestazioni previdenziali sia pensionistiche che a sostegno del reddito. Come previsto dalle nuove disposizioni, il credito di imposta deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto di imposta senza bisogno di una richiesta esplicita. Inoltre per la determinazione del credito i sostituti di imposta, quindi anche l’Istituto, devono determinare la spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale ed alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori da corrispondere durante l’anno, nonché in base ai dati di cui il sostituto medesimo entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014. Come già indicato nella citata Circ. n. 67 del 2014, per quanto concerne il requisito soggettivo, interessati dall’applicazione delle novità in argomento e quindi potenziali beneficiari del credito, sono i titolari di prestazioni a sostegno del reddito come indicati al punto 4.1, nonchè i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, i titolari delle prestazioni pensionistiche come indicato ai punti 5 e 6 della stessa circolare e i dipendenti dell’Istituto. Restano escluse, per le prestazioni a sostegno del reddito alcune tipologie espressamente indicate nella Circ. n. 67 del 2014 al punto 4.2. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 8/E del 2014, i sostituti di imposta devono riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio, salve esigenze tecniche legate alle procedure di pagamento che consentono di effettuare i pagamenti anche a partire dalle retribuzioni/indennità erogate nel mese di giugno. Con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative in ordine alle modalità per il riconoscimento e pagamento del credito nonché alle attività relative alla gestione del flusso di eventuali comunicazioni provenienti dagli assicurati titolari di altri redditi rispetto a quelli derivanti da prestazioni previdenziali. Riconoscimento e pagamento credito Tale attività viene effettuata centralmente a partire dal mese di giugno corrente. L’Istituto riconosce il credito in via automatica ai beneficiari, utilizzando tutti i dati a disposizione inerenti ai redditi percepiti dall’assicurato derivanti sia da prestazioni a sostegno del reddito che da prestazioni pensionistiche. 1. Per le prestazioni a sostegno del reddito si utilizzerà sia il calcolo del reddito previsionale sia quello a consuntivo come indicato nel paragrafo 4.1. della Circ. n. 67 del 2014. Il pagamento del credito agli interessati verrà effettuato centralmente mediante una procedura predisposta appositamente allo scopo. Il primo pagamento sarà effettuato entro la fine del mese di giugno 2014. In questa prima fase operativa, al beneficiario sarà data comunicazione tramite SMS, per i numeri di telefonia mobile censiti negli archivi dell’Istituto, del seguente tenore: “ è stato disposto un pa- L review R 26 Normativa e prassi in evidenza gamento in suo favore per: Credito ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 66 del 2014”. Per la gestione di eventuali riaccrediti e la riemissione di pagamenti non andati a buon fine, si fa riserva di dare indicazioni operative con successivo messaggio. 2. Per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione (in particolare le categorie 029 e 198 relative ai titolari di assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, e la categoria 199 relativa ai beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’ex art. 4, da commi 1 a 7-ter della L. n. 92 del 2012), aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014. L’importo è evidenziato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con il codice 862 = Bonus 80 euro - cong. credito. L’indicazione è fornita all’interessato nel dettaglio di comunicazione, disponibile fra i servizi online a disposizione dei cittadini in possesso di PIN”. 3. Per i dipendenti dell’Istituto, individuati quali beneficiari della norma in argomento, il credito viene erogato, unitamente alla retribuzione, a partire dal corrente mese di giugno, come indicato nel Msg. n. 5348 del 13 giugno 2014. Comunicazioni dell’assicurato: dichiarazioni rinuncia/richiesta concessione del credito Fermo restando che l’Istituto deve riconoscere in via automatica il credito sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso i canali di presentazione sottoelencati, dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti e di seguito elencate: ͳͳ gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; ͳͳ gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito; ͳͳ gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto. Si potrebbe verificare altresì l’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro. In particolare: • il titolare di prestazione previdenziale nel 2014 che, antecedentemente al godimento della stessa abbia intrattenuto nel corso del medesimo anno un rapporto di lavoro, può produrre all’Istituto la relativa certificazione fiscale (modello CUD) relativa ai redditi da lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. In tale caso l’Istituto terrà conto anche dei dati esposti nella certificazione fiscale prodotta per la determinazione del credito. In assenza di certificazione (modello CUD) per la certificazione dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, la determinazione della spettanza del credito e del relativo importo sarà effettuata in base ai soli dati reddituali a disposizione dell’Istituto, così come chiarito nella Circ. n. 67 del 2014; L review R 27 Normativa e prassi in evidenza • analogamente, l’assicurato che nel corso del 2014 sia stato titolare di redditi da prestazioni previdenziali e che abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro, potrà consegnare al nuovo sostituto di imposta la certificazione fiscale (modello CUD) rilasciata dall’Istituto relativa alle prestazioni erogate, che consentirà al nuovo sostituto l’esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. Si rammenta, ad ogni buon fine, che il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Funzioni per gli operatori delle strutture territoriali e cittadino Per visualizzare eventuali pagamenti le Strutture territoriali possono consultare il cassetto previdenziale del cittadino, nella sezione PROCESSI\Assicurato pensionato, presente nell’homepage dell’intranet dell’Istituto. Il pagamento del credito in argomento risulterà alla voce “Credito art. 1 D.L. n. 66 del 2014”. Tale funzionalità sarà a disposizione dell’interessato anche tramite Contact Center Multicanale, raggiungibile mediante numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico, che potrà fornire l’informazione all’utente previa identificazione di quest’ultimo attraverso la procedura PIN di riconoscimento già in uso per lo stesso Contact Center e nel rispetto delle misure di sicurezza in essere in Istituto a protezione dei dati personali. Sono in corso di implementazione, inoltre, le seguenti nuove funzionalità (saranno disponibili entro fine luglio e sarà data comunicazione con successivi messaggi) per gestire le dichiarazioni rinunce/ richieste come sopra descritte: 1. verifica del diritto, presente all’interno del cassetto previdenziale del cittadino, che permetterà agli operatori delle strutture territoriali di verificare se un soggetto ha diritto o meno al credito, esponendo alcuni elementi di base utilizzati per la determinazione del diritto e per il calcolo della misura. Tale funzionalità sarà a disposizione dell’interessato anche tramite Contact Center Multicanale (raggiungibile secondo le modalità sopra descritte). Si ricorda che il diritto e la misura del credito sono determinati su dati previsionali, per cui potrebbe accadere che, per uno stesso soggetto, sia il diritto che la misura possano cambiare da un mese all’altro. Sarà a cura degli operatori consultare tutte le procedure istituzionali, per dare maggior supporto agli interessati; 2. comunicazione di assenza dei requisiti al diritto, al seguente percorso: Intranet\PROCESSI\ Assicurato pensionato\Cassetto previdenziale del cittadino\Prestazioni (sulla sinistra dopo la ricerca)\Bonus D.L. n. 66 del 2014, che permetterà agli operatori di sede di registrare la comunicazione da parte dei soggetti, che dichiarano di non aver i presupposti per l riconoscimento del beneficio. Tale funzionalità sarà presente anche on-line per i cittadini sul sito dell’Istituto, nella sezione Servizi per il cittadino (credenziale Codice Fiscale + PIN)\Fascicolo previdenziale del cittadino\Menù Prestazioni (sulla sinistra)\BONUS D.L. n. 66 del 2014; 3. acquisizione del CUD di altri sostituti e/o acquisizione di dichiarazione di possesso di altri redditi da lavoro dipendente con l’importo presunto per l’anno 2014, presente nell’intranet dell’Istituto, nella sezione SERVIZI\Punto fiscale, che permetterà agli operatori di sede di acquisire i redditi, comunicati dagli interessati, provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno. Le autorizzazioni di accesso alla procedura dovranno essere date tramite IDM. Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito Così come disposto con la Circ. n. 67 del 2014, è previsto il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito sia a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno sia a fronte di dati ulteriori di cui l’Istituto entra in possesso. L review R 28 Normativa e prassi in evidenza A seguito del ricalcolo potrà verificarsi sia il caso del recupero del credito già erogato da effettuare con i pagamenti successivi sia, invece, il riconoscimento del credito in precedenza non spettante da corrispondere in occasione del primo pagamento utile. Tali operazioni saranno effettuate centralmente e mensilmente. Le procedure afferenti (pensioni, prestazioni temporanee a sostegno del reddito, personale, ...) forniranno entro il 2 di ogni mese alla piattaforma fiscale tutti i dati necessari a determinare il diritto e la misura. La piattaforma fiscale restituirà alle procedure afferenti entro il 7 del mese i risultati riguardanti i soggetti aventi diritto e il credito da pagare. Modulistica e modalità di presentazione Si allega al presente messaggio (all. 1) il modulo di dichiarazioni/richiesta o consegna (SR150) relativo al procedimento di riconoscimento del credito di cui all’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014. Il modulo verrà pubblicato in INTRANET - Utilità - Modulistica on line a disposizione per gli operatori delle Strutture. Il cittadino può visualizzare e stampare il modulo direttamente dalla sezione “Moduli” presente nella Home page del sito istituzionale www.inps.it. La eventuale presentazione delle comunicazioni in argomento potrà essere effettuata, oltre che con la modalità prevista per il cittadino che si autentica con PIN solo per l’invio della comunicazione di assenza dei requisiti per il diritto e descritta al punto 2 del paragrafo “FUNZIONI PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI e CITTADINO”, anche: ͳͳ presso le Strutture dell’Istituto con la consegna della comunicazione allo sportello; ͳͳ attraverso comunicazione elettronica /FAX I cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, PEC e posta elettronica ordinaria possono inviare la comunicazione attraverso la propria casella di posta elettronica inserendo come oggetto “Riduzione del cuneo fiscale art. 1 D.L. n. 66 del 2014”. La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC della Struttura territoriale di riferimento, reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione “Le nostre Sedi” , e dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di identità. Le eventuali comunicazioni potranno, comunque, essere inviate anche tramite FAX, al numero della Struttura territoriale, reperibile sempre sul sito dell’Istituto nella sezione “Le nostre Sedi”, e dovranno essere accompagnate dalla copia del documento di identità. Aspetti fiscali Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, come chiarito nella Circ. n. 8/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate, il credito “non concorre alla formazione del reddito”, e quindi, le somme ricevute a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali. Inoltre, “non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti”; ciò comporta che la contabilizzazione di queste somme dovrà essere effettuata in un conto diverso da quello ove confluiscono le retribuzioni, al fine di consentirne l’evidenza e la deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP. Istruzioni contabili La rilevazione in bilancio del credito per la riduzione del cuneo fiscale di cui all’art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 è strutturata nell’ambito delle partite di giro. L’erogazione del credito, per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni economiche temporanee, di trattamenti pensionistici e di assegni straordinari aventi diritto sarà imputata in compensazione con le imposte dovute dall’Istituto. L’erogazione del credito, disposto con procedura accentrata, a favore dei beneficiari di prestazioni L review R 29 Normativa e prassi in evidenza economiche temporanee, sarà rilevata contabilmente a livello territoriale attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PD”, che consentirà l’assunzione del debito al conto GPA11220 (causale FC 21312) e dell’onere al conto GPA35220, entrambi di nuova istituzione. Predisposto il lotto, sulla contabilità della Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento, al conto di interferenza GPA55174, già in uso, per consentire successivamente, sulle contabilità di sede, con tipo operazione “DP”, la chiusura del debito GPA11220 in contropartita dello stesso conto di interferenza. Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine, sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno imputate al conto di interferenza GPA55180, già in uso, movimentabile soltanto da procedura automatizzata. La chiusura del conto di interferenza avverrà in contropartita del conto GPA10031, assistito da partitario contabile con l’indicazione del codice di bilancio appositamente istituito “03131 somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni economiche temporanee - riduzione del cuneo fiscale di cui all’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014. L’erogazione del credito in argomento, a favore dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, verrà effettuata, con l’imputazione al conto di nuova istituzione GPA35221, dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni, opportunatamente aggiornata. Eventuali riaccrediti per pagamenti di pensione non andati a buon fine verranno imputati al conto GPA10031 con l’indicazione del codice bilancio appositamente istituito “03132 - somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni pensionistiche - riduzione del cuneo fiscale di cui all’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014. Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, la rilevazione contabile del credito di cui all’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014 deve essere imputata al conto di nuova istituzione GPA35222. Inoltre, trovando applicazione la norma in argomento anche per i beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’art. 4, commi 1 - 7 ter della L. n. 92 del 2012, la relativa imputazione contabile deve essere effettuata al conto di nuova istituzione GPA35223. Infine, con riferimento al Msg. 13 giugno 2014, n. 5348 si comunica l’istituzione del conto GPA35224 per la rilevazione del credito, conseguente alla riduzione del cuneo fiscale, a favore del personale dipendente dell’Istituto. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti. Aspetti organizzativi Le comunicazioni presentate dagli utenti titolari di Prestazioni a sostegno del reddito saranno prese in carico e gestite dalla LPS Prestazioni a sostegno del reddito. Le attività connesse alla gestione delle comunicazioni presentate da titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione (punto 5 della Circ. n. 67 del 2014) o di prestazioni pensionistiche (punto 6 della Circ. n. 67 del 2014), saranno presidiate dalla LPS Assicurato/Pensionato o dalla LPS Prodotti ad elevata specializzazione ove presente. - Punto di consulenza “sportello amico” Con i Msg. n. 12196 del 2012 e Msg. n. 12310 del 2012 sono state fornite disposizioni in merito all’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” rivolti, come noto, a target specifici di utenza. A tale proposito si precisa che tali disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione privata, anche per le fattispecie di cui all’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014. Relativamente agli utenti della gestione pubblica, si rappresenta che gli stessi potranno ugualmente fare riferimento al numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; tuttavia sarà cura L review R 30 Normativa e prassi in evidenza dell’operatore del CCM fornire un’informazione sulla base degli elementi a sua disposizione e, qualora necessario, provvedere: ͳͳ a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate; ͳͳ ad invitare l’utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica, che dovrà, comunque, dedicare una particolare attenzione alla problematica in esame considerato la tipologia di utenza coinvolta. Nel caso in cui l’utente si rechi direttamente in sede, sarà cura del funzionario fissare un appuntamento presso il punto di consulenza previsto, facendo riferimento, per gestire situazioni di particolare urgenza, al punto di consulenza Sportello Amico c.d. “veloce”. Aspetti di comunicazione Dell’avvio dell’operazione e delle relative modalità di presentazione delle istanze verrà data comunicazione all’utenza attraverso una campagna informativa multicanale. Contatti È stata istituita la casella di posta dedicata [email protected] per le Strutture territoriali, per segnalare ogni eventuale criticità, problematiche varie o richieste di chiarimenti. Ad ogni buon fine si allega il materiale informativo presentato nella videoconferenza il giorno 13 giugno u.s. e già pubblicato nella Sezione Materiali didattici della DC Formazione. L review R 31 Schede operative Le novità del modello 770/2014 Semplificato I l modello 770, nella sua forma semplificata, ha assunto, da qualche anno, una struttura stabile , con piccole novità che riguardano i provvedimenti legislativi intervenuti nel corso del 2013 ed in parte già presenti nel Cud 2014. Molto più incerto è il termine di presentazione: fissato in via ordinaria il 31 luglio, è fortemente probabile che, come negli anni passati, si proceda con la proroga. Frontespizio Redazione della dichiarazione Nel Frontespizio, nella sezione “Redazione della dichiarazione”, è stata introdotta una nuova casella per identificare i sostituti d’imposta che inviano il modello senza allegare i prospetti ST, SV e SX. In particolare, il nuovo campo può essere compilato con uno dei seguenti codici: • 1 - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo (non obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX); • 2 - nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2013 (non obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV). Firma della dichiarazione Nella sezione della firma della dichiarazione, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno inserito una nuova casella denominata “Attestazione” che deve essere barrata al fine di poter gestire quanto è stato previsto con la Legge di Stabilità del 2014 (art. 1 c. 574, L. n. 147/2013) relativamente alle nuove limitazioni circa la disciplina delle compensazioni tributarie. La norma si occupa dei crediti relativi a: • imposte sui redditi (Ires, Irpef e relative addizionali); • ritenute alla fonte di cui all’art.3, D.P.R. n.602/73; • imposte sostitutive delle imposte sul reddito; • Irap. In sostanza viene stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale, per il tramite del modello F24, i crediti risultanti da dichiarazioni fiscali per importi superiori a € 15.000,00, per singolo tributo, dovranno richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il suddetto credito. In caso di dichiaranti società o enti soggetti ad imposta sulle persone giuridiche, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai soggetti che esercitano l’attività di controllo contabile, i quali sono tenuti anche a barrare la casella “Attestazione”. È subito evidente come, a differenza di quanto previsto per la compensazione del credito Iva, la certificazione sia richiesta solo in sede di dichiarazione. È stato inoltre chiarito che non risulta necessario presentare anticipatamente la dichiarazione con la barratura del campo in commento al fine di poter fruire del credito, evidenziato nella colonna 6 del rigo SX4 del prospetto SX, ancorché lo stesso sia superiore a € 15.000,00, essendo il medesimo compensabile già a partire dal 1° gennaio 2014. Il visto di conformità, è utile ricordare, consiste in un’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie e si concretizza in un’attestazione (tramite l’indicazione del codice fiscale del professionista direttamente in dichiarazione) circa la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e ai documenti di riferimento. Il contribuente potrà compensare liberamente nell’anno 2014, senza apposizione del visto, in due soli casi: • crediti inferiori a € 15.000,00 sorti nel periodo di imposta 2013; • crediti superiori a € 15.000,00 maturati nel periodo di imposta 2012. Oltre alla firma del dichiarante o del suo legale rappresentante, nella sezione “Firma della dichia- L review R 32 Schede operative razione” dovrà essere apposta la firma del soggetto che sottoscrive la relazione di revisione con indicazione del relativo codice fiscale. In particolare è stata confermata casella “Soggetto”, che potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4 a seconda della tipologia del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Comunicazioni dati di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale Parte A – Dati relativi al dipendente Eventi eccezionali Come già nel Cud 2014, in questa sezione del modello, destinata all’indicazione dei dati del dipendente, per la compilazione del punto 11 “Eventi eccezionali” è stato previsto il nuovo codice “2”, da riportare per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, per i quali il D.M. Economia e Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013. Parte B – Dati fiscali Secondo o unico acconto Irpef - Implementazione dell’annotazione BA In questa sezione, già presente nel CUD 2014, nella parte destinata all’esposizione dei dati relativi ai lavoratori che hanno fatto riscorso all’assistenza fiscale, una novità è rappresentata dall’implementazione dell’annotazione “BA”, che comprende anche il caso di rideterminazione del secondo o unico acconto Irpef. Come gli scorsi anni, ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 21, 22, 24 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’Irpef e dell’acconto di addizionale comunale all’ Irpef e nei punti 26 e 27 vanno esposti rispettivamente gli importi della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale. La novità è rappresentata dal fatto che nel caso in cui il sostituto abbia rideterminato l’importo del secondo o unico acconto Irpef come stabilito dal D.L. n.76/13, con il codice BA dovrà indicare l’ammontare della rata ricalcolata. L’art.11, co.18 e 19, D.L. n.76/13, infatti, con decorrenza dal periodo d’imposta 2013, ha aumentato dal 99 al 100% la misura dell’acconto Irpef complessivamente dovuto, prevedendo che nel caso di contribuenti che si sono avvalsi nel 2013 dell’assistenza fiscale il ricalcolo della seconda (o unica) rata fosse effettuato direttamente dal sostituto d’imposta. Parte B – Altri dati Detrazioni per carichi di famiglia – Annotazione AC Come sempre, nel punto 102 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all’art.12, co.1, Tuir. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non chieda espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta, se ovviamente i familiari per i quali chiede le detrazioni sono stati a carico per un periodo maggiore alla durata del rapporto di lavoro. La novità, già presente nel CUD 2014, è rappresentata dalla previsione che, nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate solo in relazione al periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nelle annotazioni, con il codice AC. In tal modo si dà maggiore evidenza alla possibilità, prevista dall’art.12 Tuir, di fruire delle detrazioni per carichi di famiglia (c.d. detrazioni soggettive) per tutto il periodo in cui i familiari sono stati a carico e non solo in relazione alla durata del rapporto di lavoro, come invece previsto per le detrazioni di cui all’art.13 Tuir (detrazioni “oggettivamente” legate alla percezione di un reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilato). L review R 33 Schede operative Contributi previdenza complementare – annotazione CC e Lavoratori di prima occupazione Come già per il CUD 2014, le istruzioni per la compilazione di questa sezione, dedicata all’esposizione dei contributi versati alla previdenza complementare e ai c.d. lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.252/05 (1° gennaio 2007), per i quali è previsto un particolare regime di deducibilità di tali contributi, quest’anno si arricchiscono di una nuova annotazione e nuove precisazioni. Come sempre, nel punto 120 va indicato l’importo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari ed escluso dai punti 1 e 2, deducibili dal reddito, ai sensi dell’art.10 Tuir, nei limiti previsti dall’art.8, D.Lgs. n.252/05 (€ 5.164,57 annui, sommando quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore, salvo deroghe per i c.d. lavoratori di prima occupazione). Quest’anno le istruzioni precisano che, per i lavoratori di prima occupazione, l’ammontare di contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di € 5.164,57. Nel punto 121 va indicato l’importo dei contributi non escluso dai punti 1 e 2, ad esempio perché eccedente il limite previsto dall’art.10, co.1, lett.e-bis Tuir. Ulteriore precisazione di quest’anno è rappresentata dal fatto che, nel caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni, riportando il codice CC, per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi. Oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 Nuovo è il punto 130, già presente nel CUD 2014, che è stato introdotto per consentire al dipendente di recuperare, nello stesso periodo d’imposta o in periodi di imposta successivi, le somme restituite al datore di lavoro e che quest’ultimo non ha potuto dedurre, per incapienza, dal reddito corrisposto nell’anno di restituzione. In questo punto, infatti, va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’art.10, co.1, lett.d-bis) Tuir, come modificato dall’art.1, co.174, della Legge di Stabilità 2014, ossia “somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti” che non sono state dedotte dai redditi indicati nei punti 1 e 2 e per le quali è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi. Ovvero, in alternativa, il sostituito può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La legge di Stabilità, infatti, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ha modificato la lett.d-bis, co.1, art.10 Tuir, che prevede, tra gli oneri deducibili, le somme restituite al soggetto erogatore che sono state assoggettate ad imposizione in anni precedenti, situazione che può verificarsi, ad esempio, nel caso di un datore di lavoro che recuperi al dipendente delle somme indebitamente corrisposte in periodi d’imposta precedenti. La novità consiste nell’aver introdotto la previsione che, se non sia possibile dedurre tutta la somma nell’anno in cui la stessa viene restituita (ad esempio per incapienza del reddito), la quota eccedente può essere portata in deduzione autonomamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi dello stesso anno di restituzione, se vi sono altri redditi da dichiarare, oppure negli anni successivi, ovvero lo stesso può chiedere il rimborso dell’imposta versata sugli oneri non dedotti. Il sostituto d’imposta, con il nuovo codice CG informa il contribuente che, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente. Trattamento di fine rapporto La sezione riservata al Tfr è stata implementata per consentire l’esposizione dei dati nel caso in cui sia il Fondo di Tesoreria Inps ad erogare direttamente al dipendente il Tfr accantonato dal 2007 in poi. L review R 34 Schede operative Come previsto dal D.M. 30 gennaio 2007, infatti, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle dipendenze almeno 50 dipendenti, devono accantonare presso il Fondo di Tesoreria Inps un contributo pari alla quota di Tfr maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare. Il Tfr e le sue anticipazioni continuano ad essere erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte versata al Fondo di Tesoreria Inps, salvo poi conguagliare tale importi con i contributi dovuti, in via prioritaria, al Fondo e, in caso di incapienza, con l’ammontare dei contributi (IVS e altri contributi “minori”) dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese. Nel caso in cui l’importo del Tfr di competenza del Fondo di Tesoreria ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti nel mese di erogazione, il datore è tenuto a comunicare l’incapienza al Fondo di Tesoreria, il quale deve provvedere, entro 30 giorni, ad erogare l’intera quota di sua competenza direttamente al lavoratore. In tali casi, il Fondo di Tesoreria Inps è tenuto a certificare nel CUD gli importi erogati e di conseguenza a compilare i relativi campi nel modello 770. In particolare il Fondo di Tesoreria Inps deve compilare: • i punti da 401 a 408; • i punti 414 e 415; • la sezione relativa al Tfr maturato dal 1° gennaio 2001. In tale sezione il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi che ha erogato, per il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007, avendo cura di barrare la casella 455 “Fondo di tesoreria” e di indicare al punto 456 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006. A sua volta, il datore di lavoro deve: • riportare i dati relativi agli importi che ha erogato, avendo cura di barrare la casella 454 “Datore di lavoro” per il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 presente nella sezione relativa al Tfr maturato dal 1° gennaio 2001. Tale casella va barrata solo nell’ipotesi di erogazione del Tfr maturato al 1° gennaio 2007da parte del Fondo di Tesoreria; • indicare nel punto 461 “TFR maturato” il Tfr complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2001 fino alla cessazione del rapporto. • indicare nel punto 462 “TFR erogato nel 2013” solo la parte di Tfr di sua competenza e da lui erogato. Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c’è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella “Fondo di Tesoreria”. Con riferimento alla tassazione ordinaria della quota di Tfr eccedente il milione di euro, è stato inserito, affianco del punto 507, il nuovo punto 508 ”Importo che concorre alla tassazione ordinaria – Anni precedenti”, per l’indicazione dell’importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata negli anni precedenti. Comunicazioni dati certificazioni lavoro provvigioni e redditi diversi Anche per quel che riguarda la sezione delle comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il modello 770/2014 presenta qualche novità. Prima di esaminare i nuovi campi introdotti per questa “campagna dichiarativa” è opportuno ricordare che il quadro in esame deve essere utilizzato per indicare: • corresponsioni di somme erogate nel corso del 2013 riferite a redditi di lavoro autonomo; • provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2013, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo di imposta; • corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti di appalto cui si rende applicabile la disciplina dell’effettuazione della ritenuta di imposta; • indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, da funzioni notarili e dell’attività sportiva quando il rapporto è di natura autonoma; L review R 35 Schede operative • indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (con esclusione dei rimborsi spese documentati relativi al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune). Nello specifico occorre precisare che qualora il dichiarante abbia erogato nell’anno 2013 somme a favore di soggetti esercenti l’attività sportiva dilettantistica, dovrà aver cura di compilare il campo 19 (causale di pagamento) con la lettera “N”. In funzione proprio della completa esposizione delle ritenute relative a questi ultimi compensi, secondo quanto disposto dalla risoluzione n.106/E/12, il modello 770/2014 si arricchisce di nuovi campi al fine di poter evidenziare le somme relative all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta a titolo di acconto e di imposta. Per poter meglio comprendere gli ulteriori obblighi a carico del sostituto di imposta è utile ripercorrere le regole generali sul tema. Come è noto, infatti, l’art.67, co.1, lett.m) Tuir, qualifica tra i redditi diversi, e pertanto da evidenziare qualora corrisposti nell’apposito quadro del modello 770/2014 anche se non raggiungono i limiti, di cui si dirà più oltre, e quindi non soggetti a ritenute (l’intera somma corrisposta verrà indicata nel campo 22 e la quota non soggetta sarà da esporre nel successivo campo 25), “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati...nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dal’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. Per la determinazione del reddito imponibile viene previsto uno specifico regime di favore: le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui al citato art.67, co.1, lett.m, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a € 7.500,00. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale. Viene inoltre stabilito che sulla parte imponibile dei redditi come sopra richiamati (eccedenti quindi € 7.500,00) le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (23%), maggiorata delle addizionali di compartecipazione sul reddito delle persone fisiche ovvero delle addizionali regionali e comunali. È bene ricordare che sino al 2012 l’Agenzia delle Entrate non riteneva applicabile alle somme suindicate l’addizionale comunale e, pertanto, tutta la modulistica dichiarativa non conteneva alcun campo dove allocare le ritenute le imposte locali ritenute, mentre aveva già previsto appositi campi per quelle regionali. Da ciò ne consegue che in sede di effettuazione delle ritenute a titolo di addizionali il sostituto dovrà ora individuare le aliquote deliberate dalle regioni e dai comuni in cui il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale. A seguito delle suddette operazioni il sostituto sarà poi tenuto a compilare campi da 30 a 35 del quadro dedicato ai lavoratori autonomi. Qualora occorresse dichiarare anche i compensi erogati da altri soggetti, il medesimo sostituto dovrà compilare, relativamente alle addizionali comunali, i nuovi campi da 53 a 55 del medesimo quadro. Si ricorda ai Signori clienti che il modello 770 Semplificato dovrà essere trasmesso in via telematica all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 luglio 2014 (fatte salve proroghe dell’ultimo minuto). Entro tale data il sostituto d’imposta potrà provvedere a sanare, con l’istituto del ravvedimento operoso (codice tributo 8906), la violazione di omesso e insufficiente versamento delle ritenute dichiarate nel modello 770 Semplificato secondo la tabella seguente: L review R 36 Schede operative Omissione Termine entro il quale Sanzione applicabile effettuare il versamento Omesso o insuffi- Entro 14 giorni dall’omissione ciente versamento tributo Entro 30 giorni dall’omissione Omessa effettuazione delle ritenute2 Violazioni formali che non incidono sul pagamento ma ne ostacolano l’attività di accertamento4 Violazioni sostanziali tali da incidere direttamente sulla determinazione o sul pagamento del tributo5 Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa 1/15 del minimo Sanzione 1/10 del minimo 0,20% per ogni giorno di ritardo 3%1 1/8 del minimo 3,75%1 1/8 del minimo (20%)3 2,5% 1/8 del minimo € 32,00 1. Ritenute non versate e som1/8 del minimo + 6 € me non dichiarate per ogni percipiente non dichiarato 12,5%6 2. Ritenute interamente versa- 1/8 del minimo6 + 6 € te e somme non dichiarate per ogni percipiente non dichiarato Errori meramente Prima dell’inizio dell’attività Nessuna sanzione formali controllo 1. Oltre alla sanzione saranno da calcolare e versare gli interessi legali. € 32,00 - 2. In tal caso si applicano anche le sanzioni per mancato versamento delle ritenute. 3. Non sono dovuti gli interessi. 4. Per l’omessa, inesatta, o incompleta indicazione dati contribuente la sanzione varia da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 4.131,00. 5. In entrambi i casi di “dichiarazione infedele” la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo con la presentazione di una dichiarazione integrativa. 6. In questo caso la sanzione prevista va da € 258,00 a € 2.065,00. Si ricorda che per poter usufruire dell’agevolazione del ravvedimento operoso la violazione che si intende regolarizzare non deve essere già stata oggetto di contestazione; inoltre non dovranno essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. L’omessa presentazione della dichiarazione si realizza nei seguenti casi: • dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni; • dichiarazione redatta su Modelli non conformi (dichiarazione nulla); • dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da un soggetto privo della Rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata nei termini. In caso di omessa presentazione sono previste sanzioni diverse nell’ipotesi di: • ritenute interamente versate: sanzione da € 258,00 a € 2.065,00; • ritenute non versate: dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate con un minimo di € 258,00, a cui si aggiunge la sanzione per omesso versamento (30% dell’importo versato + gli interessi legali). La dichiarazione presentata oltre la scadenza (31 luglio 2014), ma entro i 90 giorni, è considerata L review R 37 Schede operative valida. Tuttavia si realizza l’ipotesi della tardiva presentazione, che è punibile con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00. Nei casi di cui sopra è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso solo qualora la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione ordinario. Diversamente, oltre i 90 giorni, non è possibile fruire del ravvedimento operoso. Da quanto appena detto ne consegue che l’istituto è applicabile solo per la dichiarazione tardiva, da cui: • ritenute interamente versate: sanzione pari a 1/10 del minimo, € 25,00. • ritenute non versate: sanzione di € 25,00 + sanzione del 30% per omesso versamento. Per ultimo, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati, è prevista una sanzione da € 516,00 a € 5.164,00. In tal caso il ravvedimento operoso da parte dell’intermediario si realizza mediante l’invio della dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, nonché con il pagamento della sanzione ridotta pari a € 51,00 (1/10 del minimo € 516,00). Per completezza è opportuno ricordare che sino al 31 dicembre 2013 l’interesse legale era pari al 2,5%, in seguito all’emanazione del D.M. 13 dicembre 2013 l’interesse, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è pari a 1%. RIFERIMENTI Agenzia delle Entrate, provvedimento 15.1.2014 Agenzia delle Entrate, provvedimento 12.5.2014 L review R 38 Schede operative Istituito il fondo di solidarietà residuale presso l’Inps É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno scorso il D.M. 7 febbraio 2014, con il quale è stato istituito il Fondo volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Tale Fondo trova la sua origine nella legge di riforma del lavoro Fornero che ha previsto che fossero costituiti, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con le suddette finalità o, in alternativa e in riferimento ai settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, la possibilità per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di adeguare le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali. Inoltre, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, per i quali non fossero stati attivati i citati fondi o esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore, la norma prevede l’istituzione di un Fondo di solidarietà residuale presso l’Inps, oggetto, appunto, del citato decreto. L’Inps dovrà individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo residuale. Si resta pertanto in attesa delle apposite istruzioni. Qualora dovessero essere istituiti nuovi fondi di settore in seguito, dalla data di decorrenza dei medesimi, i datori di lavoro interessati non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo residuale, ma a quella dei nuovi fondi, ferma restando la gestione delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti resteranno acquisiti al Fondo residuale, che potrà anche proporre di mantenere in capo ai datori di lavoro l’obbligo di versare la quota di contribuzione necessaria al finanziamento di prestazioni già deliberate. Prestazioni Il Fondo riconoscerà, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di attività, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti a carico degli apprendisti che rimane nelle disponibilità del Fondo. Agli interventi e ai trattamenti concessi si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali. Per le prestazioni è dovuto a carico del Fondo, alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione. Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi che, in casi eccezionali, può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. Le prestazioni possono essere riconosciute: • solo nel rispetto dei limiti di disponibilità del Fondo; • a partire dal 2020 in rapporto ai contributi al fondo dovuti dall’impresa negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni già autorizzate e le contribuzioni correlate; • solo in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. Il Fondo, sulla base del bilancio di previsione, può proporre modifiche all’importo delle prestazioni L review R 39 Schede operative o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Finanziamento del Fondo residuale Per le prestazioni è dovuto al Fondo: • un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; • un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per quelle che occupano più di 50 dipendenti. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, incluse quelle in tema di prescrizione, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Le imprese destinatarie delle disposizioni devono versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 e il contributo è mensilmente dovuto solo dalle aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti nel semestre precedente. RIFERIMENTI D.M. 7.2.2014 febbraio 2014, G.U. 6.6.2014, n.129 L. n.92/12 L review R 40 Schede operative Il lavoro part-time e la gestione dell’assicurazione Inail A seguito della nota n.3413 del 5 maggio 2014 emanata dall’Inail, relativa ad alcuni quesiti riguardanti la richiesta di disapplicazione, nel periodo di pausa contrattuale, in caso di part-time ciclico, dell’art.70, D.P.R. n.1124/65, secondo il quale il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore, si riepilogano, nel pezzo che segue, le principali specificità della gestione dell’infortunio sul lavoro in caso di rapporti part-time. Come noto il rapporto di lavoro part-time è un contratto individuale che prevede un orario di lavoro ridotto rispetto a quello fissato dalla legge o dai CCNL e può assumere diverse forme: il part-time orizzontale quando il lavoratore lavora tutti i giorni a un orario ridotto; il part-time verticale quando lavora a tempo pieno ma per periodi della settimana, del mese o dell’anno; il part-time misto che è una combinazione tra il part-time orizzontale e verticale; il part-time ciclico se il lavoro si svolge in alcuni periodi dell’anno o del mese prestabiliti e con orario giornaliero intero. È importante sottolineare che il contratto di lavoro part-time si differenzia da quello a tempo pieno per il numero di ore prestate, ma il lavoratore beneficia degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno ricevendo evidentemente una retribuzione inferiore. Nella determinazione del trattamento economico il lavoratore part-time non può essere discriminato e, pertanto, il trattamento economico non può essere meno favorevole di quello spettante al lavoratore a tempo pieno a lui comparabile. Questo principio comporta che al lavoratore part-time spetta la stessa retribuzione del lavoratore a tempo pieno, riproporzionando, in ragione della prestazione lavorativa, la retribuzione globale e le singole componenti, fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere che, in deroga alla regola dei riproporzionamenti, alcuni emolumenti siano calcolati in maniera più che proporzionale. L’obbligo assicurativo Inail e la determinazione dell’imponibile I lavoratori part-time sono obbligatoriamente assicurati all’Inail quando il contatto ha per oggetto una attività tutelata ai sensi dell’art 1 del DPR n. 1124/65. Per questi lavoratori vige una specifica modalità di calcolo della retribuzione imponibile ai fini dell’assicurazione obbligatoria che prescinde dalla retribuzione effettivamente percepita, ma tiene conto anche della retribuzione convenzionale oraria prevista dalla legge e del numero di ore retribuite nel periodo assicurativo. Il principale riferimento alle modalità di calcolo della retribuzione è individuabile nella circolare Inail n.57/04 laddove viene specificato che per tutti i lavoratori part-time il datore di lavoro deve pagare il premio assicurativo adottando la retribuzione imponibile maggiore tra la: a) retribuzione oraria convenzionale (prendendo la retribuzione tabellare annua , solo paga base, prevista dal CCNL per un dipendente di pari qualifica a tempo pieno e dividendola per le ore annue previste dallo stesso CCNL); b) retribuzione oraria minima (prendendo la retribuzione minima giornaliera prevista per la generalità delle retribuzioni effettive ex L 537/81 e moltiplicandola per 6 giorni settimanali e dividendola per le ore settimanali previste dal CCNL). L review R 41 Schede operative Esempio di calcolo per l’imponibile Retribuzione tabellare annua: € 12.500,00 Orario settimanale: 40 ore Ore lavorative annue: 40 ore x 52 settimane = 2.080 ore Retribuzione tabellare oraria: € 12.500,00 : 2080 ore = € 6,01 Retribuzione minima oraria 2014: € 47,07 x 6 gg.: 40 ore = € 7,06 L’imponibile sarà pari a € 7,06 per le ore retribuite Le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro Nell’allegato n.2 alla circolare Inail n.21/1999 sono stati indicati i criteri di calcolo della retribuzione per i lavoratori part-time e relativamente alle prestazioni economiche è stato ribadito che ai fini del calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta la retribuzione oraria, così come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, dovrà essere moltiplicata per il numero di ore di lavoro settimanali previste dal contratto di lavoro a parziale orario (ricomprendendo ovviamente nel computo anche le ore di lavoro supplementare o straordinario) e dividendo il prodotto per sei. In caso di inabilità permanente la rendita verrà invece calcolata su una retribuzione non inferiore al minimale vigente per il settore industriale. Vediamo ora alcuni approfondimenti sul tema con particolare riferimento al part-time verticale ciclico che l’Istituto assicuratore ha affrontato in due importati note inviate alle sue strutture territoriali. Nota Inail n.2319/13 in tema di base retributiva per la liquidazione della temporanea La nota fa riferimento all’argomento della base retributiva per le liquidazione della l’indennità per inabilità temporanea assoluta per lavoratori che prestano la loro attività in regime di part-time verticale ciclico, dove cioè la prestazione lavorativa è a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni mesi dell’anno. In particolare, viene affrontato il quesito se la base retributiva per il calcolo dell’indennità di temporanea debba essere rapportata, in virtù del principio di riproporzionamento, al guadagno medio percepito nel corso dell’intero anno, richiamando il principio di non discriminazione, citato in premessa. In applicazione di tale principio la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno e per questo la circolare Inail n.57/2004 aveva previsto che per il calcolo dell’indennità di inabilità temporanea assoluta dei lavoratori in part-time “la retribuzione convenzionale oraria, come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, deve essere moltiplicata per il numero delle ore settimanali complessive da retribuire e dividendo poi il prodotto per sei”. Le istruzioni della circolare n.57/04 vanno poi raccordate con il disposto dell’art.117 del DPR n.1124/65, ai sensi del quale la retribuzione rilevante ai fini della determinazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta è quella percepita negli ultimi quindici giorni, di modo che il suddetto calcolo deve essere sviluppato sulle due settimane precedenti l’evento infortunistico. La retribuzione part-time da valere ai fini assicurativi prescinde sempre dalla retribuzione effettivamente percepita in quanto è fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale, in assenza di una disposizione normativa o regolamentare che disciplini il part-time verticale ciclico in maniera difforme rispetto alle altre tipologie di part-time, deve essere presa in considerazione anche per il part-time verticale ciclico. Inoltre, al fine di evitare la violazione dell’art.3 della Costituzione, anche il meccanismo di calcolo previsto dall’art.116, comma 2, del DPR 1124/65, il quale prevede che la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene svolta, deve essere applicato a tutti i tipi di part-time, ivi L review R 42 Schede operative compreso il part-time verticale ciclico. Ai fini del calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta inoltre verranno sempre utilizzati i parametri fissati dalla circolare n.57/2004, con la conseguenza che, nelle ore settimanali complessive da retribuire, dovranno essere comprese anche quelle di lavoro supplementare indicate nella contrattazione collettiva. Nota Inail n.3413/14 in tema di applicabilità dell’art.70, DPR 1124/65 Con la nota n. 3413 del 5 maggio 2014, l’Inail ha risposto ad alcuni quesiti riguardanti la richiesta di disapplicazione, nel periodo di pausa contrattuale, in caso di part-time ciclico, dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965 secondo il quale il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore. Ribadendo ancora una volta il principio di non discriminazione l’Istituto ha affermato che non è possibile la disapplicazione dell’art.70 del DPR 1124/1965 con la conseguenza che l’anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro non può essere sospesa durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part-time verticale ciclico. Quando ci sono più rapporti di lavoro Nel comparto privato, di cui ci stiamo occupando in questa sede, nessuna norma vieta il cumulo di prestazioni lavorative e la possibilità di svolgere più lavori alle dipendenze di più datori di lavoro. Il lavoratore part time ha però l’onere di comunicare a ciascun datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la sua attività, nel rispetto dei limiti relativi al riposo giornaliero e settimanale e sempre nei limiti del dovere di fedeltà del lavoratore e del divieto di concorrenza. La stessa nota Inail n. 2319 del 2013 affermava che “nel caso di più rapporti di lavoro, il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base al computo delle retribuzioni percepite” quindi i lavoratori part-time che intrattengono contemporaneamente più rapporti di lavoro, in caso di infortunio, hanno diritto ad una indennità giornaliera Inail che tenga conto di tutte le retribuzioni percepite e non solo di quelle erogate dal datore di lavoro presso il quale si è verificato l’infortunio. In analogia con quanto previsto dalla Circolare Inail n. 49/78 (cfr. “nell’ipotesi in cui il lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento lesivo risulti essere stato occupato, contemporaneamente o successivamente, in più attività lavorative tutelate … va effettuato il cumulo delle retribuzioni anche se di natura eterogenea-effettiva e media o convenzionale”) il calcolo della prestazione per la temporanea deve essere effettuato sul cumulo delle retribuzioni percepite nei 15 giorni precedenti l’infortunio. Nel caso di un lavoratore con due contratti di part-time il datore di lavoro presso cui il lavoratore ha subito l’infortunio è tenuto al pagamento dell’integrazione dell’indennità di temporanea durante tutto il periodo di assenza. Per quanto riguarda l’altro datore di lavoro questi dovrà considerare l’assenza pur sempre per infortunio, sebbene occorso presso un altro datore di lavoro, e applicare le relative norme a suo carico. Tutto ciò anche alla luce del fatto che l’indennità per inabilità temporanea assoluta è incumulabile con quella di malattia comune erogata dall’Inps, sino a concorrenza del suo ammontare, e l’assenza del lavoratore deve ritenersi nei confronti di tutti i datori di lavoro assenza per infortunio . Certamente in un quadro cosi delineato è importante che il lavoratore part-time si impegni a monte a dichiarare sempre se presta attività presso altri datori di lavoro (anche al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di legge). Evidentemente al verificarsi dell’infortunio il lavoratore ha poi anche il dovere di comunicare agli altri datori di lavoro l’evento accaduto; è altrettanto importante che ciascun datore di lavoro conosca il giorno di ripresa del lavoro, tramite la trasmissione della apposita certificazione medica. RIFERIMENTO Inail, nota 5.5.2014, n.3413 L review R 43 Schede operative Quando il padre deve convalidare le dimissioni alla DTL N el presente articolo affronteremo la problematica delle dimissioni del padre lavoratore alla luce delle novità apportate dalla legge 28 giugno 2012, n.92 (c.d. Riforma Fornero), in materia di maternità, paternità e dimissioni. Come si ricorderà, al fine di contrastare il noto fenomeno delle “dimissioni in bianco”, che talvolta le lavoratrici ed i lavoratori si vedevano costretti a sottoscrivere contestualmente all’assunzione, nel timore di perdere l’impiego, con l’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) è stato introdotto l’obbligo per il lavoratore di confermare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto attraverso diverse procedure, che diano certezza sia della effettiva volontà del lavoratore di voler risolvere il rapporto di lavoro, che della data in cui tale volontà viene manifestata. I commi da 16 a 23 dell’art. 4 della riforma tutelano l’abuso del fenomeno delle dimissioni in bianco e delle risoluzioni consensuali il quale, nonostante riguardi tutti i lavoratori in generale, ha un impatto notevole nei confronti delle donne. I metodi per le dimissioni si differenziano a seconda della situazione: per le lavoratrici in gravidanza (o per i lavoratori in periodo protetto) e per la generalità dei lavoratori. L’iter è il medesimo anche in caso di risoluzione consensuale. Dimissioni durante il periodo protetto La legge estende da un anno a tre anni il periodo durante il quale le dimissioni devono convalidate presso la DTL competente per territorio. In particolare, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate: a) alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza; b) dalla lavoratrice o dal lavoratore: ͳͳ durante i primi tre anni di vita del bambino, ͳͳ o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, ͳͳ o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Resta fermo il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino. Dimissioni rese dalla generalità dei lavoratori Per la generalità dei lavoratori, invece, l’efficacia delle dimissioni (o della risoluzione consensuale) è condizionata alla convalida da effettuare presso: • la Direzione territoriale del lavoro; • o il Centro per l’impiego territorialmente competente; • o le sedi individuate dai CCNL. L’alternativa sarà la sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della Comunicazione di cessazione. In caso di mancata convalida si applica la nota procedura di cui all’art. 4, commi 17-23, legge n. 92/2012. Come deve comportarsi il datore di lavoro? Nel caso in cui il lavoratore non provveda alla convalida con le modalità sopra esposte sopra L review R 44 Schede operative il datore di lavoro deve invitare con comunicazione scritta il lavoratore a convalidare le dimissioni. Alla comunicazione scritta il datore di lavoro dovrà allegare copia della comunicazione di cessazione inviata ai Servizi per l’Impiego. A questo punto il lavoratore può: • convalidare le dimissioni entro 7 giorni dalla ricezione della convalida; il rapporto si intende estinto per il verificarsi della condizione sospensiva. • non convalidare le dimissioni entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta; il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva; • revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito di convalida da parte del datore di lavoro. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse. Qualora, in mancanza della convalida, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. Violazione Sanzione Salvo che il fatto costituisca reato, abuso del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al SA da euro 5.000 ad euro 30.000 fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto Qualche dubbio (che chiariremo in seguito) circa i soggetti che devono confermare le dimissioni alla DTL entro i tre anni previsti dalla legge, era sorto a seguito dell’introduzione del nuovo comma 4 dell’art. 5 TU maternità di cui di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. “4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”. Rispetto al testo previgente, la nuova disposizione assicura una tutela più duratura e più estesa, comprendendo anche la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e chiarisce che la convalida non è richiesta per la validità, ma per l’efficacia dell’atto. Rimangono comunque limitati al primo anno di vita del figlio sia il divieto di licenziamento previsto dal precedente art.54, sia il diritto della lavoratrice dimissionaria di ricevere le indennità previste in caso di licenziamento a norma del primo comma dello stesso art.55 (preavviso, disoccupazione e ASpI dal 2013). Resta salva, inoltre, la speciale disciplina delle dimissioni rassegnate durante il periodo di divieto di licenziamento decorrente dalla data delle pubblicazioni delle nozze fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio, per la cui validità è richiesta la convalida da parte della Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni (art.35 del D.Lgs. n.198/06) competente per territorio. L review R 45 Schede operative Un interessante aspetto da analizzare è la competenza territoriale delle DTL laddove la lavoratrice debba rassegnare le dimissioni durante i periodi protetti citati. Si pone il problema di quale sia l’ufficio territorialmente competente ad asseverare la libera e genuina volontà della lavoratrice di risolvere il rapporto di lavoro. Normalmente la competenza delle Direzioni territoriali è circoscritta alle aziende situate sul proprio territorio. Tuttavia, i lavoratori potrebbero risiedere in un’altra provincia e trovare più agevole rivolgersi all’ufficio di quel luogo, anziché tornare laddove si trova l’azienda, in cui non lavora più. In quest’ottica il Ministero dovrebbe permettere la convalida delle dimissioni anche presso la DTL del luogo di residenza del lavoratore. Il padre quando deve convalidare le dimissioni? La formulazione sopra riportata del nuovo comma 4 aveva portato alcuni a credere che il padre, fino a tre anni di età del bambino, dovesse anch’esso sempre convalidare le dimissioni pur non trovandosi nel caso dell’art.28 TU maternità ovvero il congedo di paternità: 1. il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; 2. il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al riguardo, la DTL di Cremona, con nota n. 4199 del 19 marzo 2014, ha chiarito ogni dubbio. La DTL di Cremona, ha allineato il proprio operato a quello emerso nella riunione di coordinamento tenutasi presso la Direzione Regionale della Lombardia. Si procederà, dunque, alla convalida delle dimissioni solo per quei lavoratori risultanti quali unici genitori per le casistiche contemplate nell’art. 28 del TU, quindi meritevoli di tutela. I padri che non rientrano nella casistica seguiranno la procedura di cui all’art. 4, commi 17-23, legge n. 92/2012. RIFERIMENTO Legge 28.6.2012, n.92, art.4, co.16-23 L review R 46 Contrattazione collettiva Rinnovi contrattuali giugno 2014 - luglio 2014 Consorzi agrari - Accordo 18 giugno 2014 Una tantum È previsto, per il periodo di carenza contrattuale 1° giugno 2012-31 marzo 2014, il riconoscimento al personale in servizio alla data del 1° aprile 2014, a titolo di una tantum, dell’importo pari ad euro 250,00, al lordo delle ritenute di legge, da non computarsi agli effetti dei vari istituti, da corrispondere unitamente alle retribuzioni dei mesi di luglio 2014, nella misura del 50%, e di gennaio 2015, nella restante misura del 50%. Minimi contrattuali Lo stipendio base del 3° Livello è aumentato nei seguenti termine: ͳͳ dal 1° aprile 2014: € 25,00; ͳͳ dal 1° gennaio 2015: € 25,00; ͳͳ dal 1° maggio 2015: € 25,00; ͳͳ dal 1° dicembre 2015: € 25,00. Sistema contrattuale e procedure per il rinnovo del CCNL Il contratto nazionale avrà durata triennale sia per la parte economica che per la parte normativa e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso. Contrattazione di secondo livello Gli accordi integrativi aziendali hanno durata triennale e la loro stipulazione non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del CCNL. La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal CCNL con gli artt. 4, 8, 15 (secondo e terzo comma), 22 (sesto, ottavo, nono e decimo comma), 23 terzo comma), 26 (terzo, quinto e settimo comma), 30 (quinto comma), 33 (secondo comma), 35 (terzo, quarto e sesto comma), 39 (secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma), 40, 45, 51 (primo, terzo e quarto comma). Diritti di informazione Prima che vengano avviati processi di fusione, di costituzione di società controllate, a cui delegare specifiche attività, o di terziarizzazione di altre, le Parti nazionali in apposito incontro, assistite dalle rispettive rappresentanze aziendali, assumono tutte le informazioni necessarie, sia per verificare le possibili soluzioni da adottare, sia per contenere gli effetti di tali scelte sugli organici aziendali, sia, ancora, per convenire sull’eventuale diverso trattamento contrattuale applicabile. Preventivi incontri avranno luogo in caso di fusione, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell’organizzazione del lavoro, in relazione ai consistenti riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro. In caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali modificative dell’organizzazione del lavoro le Parti locali si incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Organizzazione del lavoro Non possono essere instaurati rapporti di consulenza con il personale dipendente cessato dal servizio per un periodo superiore a sei mesi. Di particolari deroghe o eventuali proroghe, comunque L review R 47 Contrattazione collettiva eccezionali, sarà data comunicazione motivata alle R.S.U./R.S.A. Assemblee Le assemblee potranno essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle R.S.U./R.S.A. costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle stesse Organizzazioni Sindacali territoriali, preavvisando la direzione del Consorzio almeno il giorno precedente. I nominativi dei dirigenti sindacali esterni che partecipano all’assemblea, dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale. Ambiente di lavoro Sono considerate mansioni particolarmente pesanti quelle che prevedono la movimentazione manuale dei carichi di peso superiore ai trenta chilogrammi. Per la movimentazione manuale dei carichi dovranno essere adottate le misure previste all’art. 168, secondo comma, del D.Lgs. n. 81/2008. Assunzioni L’assunzione del personale deve essere effettuata nel rispetto degli obblighi di legge e di informazione sanciti dal D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni e comunicata dal Consorzio all’interessato con lettera nella quale devono essere specificati: a) la data di assunzione; b) l’inquadramento con indicazione sommaria delle mansioni; c) il trattamento economico iniziale; d) la durata dell’eventuale periodo di prova con precisazione se il rapporto è a termine o a tempo indeterminato; e) tutte le altre condizioni eventualmente concordate; f) la sede di lavoro. Periodo di prova L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: ͳͳ 6 mesi per il personale di 1° e 2° livello; ͳͳ 3 mesi per il personale di 3° livello; ͳͳ 2 mesi per il personale di 4° e 5° livello; ͳͳ 1 mese per il personale del 6° livello. Classificazione del personale La classificazione del personale si articola nei seguenti livelli, sulla base delle declaratorie e dei profili professionali esemplificativi indicati per ciascun livello. Livelli di professionalità 1° Livello - Lavoratori in possesso di preparazione e capacità professionali, che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell’azienda. Profili professionali esemplificativi: 7. Responsabile nella sede centrale di tutte le attività contabili (clienti, fornitori, banche, ecc.) nell’ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti preposti. 8. Responsabile nella sede centrale delle vendite e degli acquisti riguardanti un singolo settore, con compiti di coordinamento, che provveda alla soluzione dei connessi problemi commerciali nell’ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti preposti. 9. Responsabile di importante complesso industriale che provveda alla programmazione dell’attività produttiva nell’ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti preposti. L review R 48 Contrattazione collettiva 10.Lavoratori che svolgano funzioni di rilievo analogo a quello dei profili precedenti, con compiti di coordinamento e in piena autonomia organizzativa nel campo tecnico, commerciale e amministrativo, nell’ambito delle direttive generali impartite dai dirigenti preposti. 11.Responsabile del centro elaborazione dati che operi con autonomia e coordini più addetti con ruoli operativi. 12.Responsabile di filiale in cui svolga tutte le attività commerciali, provveda alla raccolta dei prodotti agricoli e al coordinamento commerciale e ispettivo delle agenzie site nella sua zona assegnata. 13.Responsabile dell’attività della agenzia generale FATA che, con autonomia organizzativa, sviluppi un rilevante volume d’affari e coordini il personale di produzione e amministrativo. 14.Responsabile nella sede centrale dell’organizzazione logistica per il ritiro delle merci dai fornitori, la raccolta dei prodotti agricoli e la distribuzione delle merci alle unità periferiche. 2° Livello - Lavoratori in possesso di preparazione e capacità professionali comportanti l’espletamento di importanti funzioni con discrezionalità operativa e decisionale nell’ambito delle direttive generali ricevute in uno specifico settore e/o nell’ambito di unità funzionali complesse. Profili professionali esemplificativi: 1. Responsabile, nell’ambito di unità funzionali complesse, di un sottosettore commerciale o amministrativo che operi con discrezionalità operativa e decisionale e coordini il personale addetto. 2. Responsabile di sottosettore che provveda alla definizione con i vettori di contratti di trasporto. 3. Responsabile di centro elaborazione dati inserito in unità funzionale complessa. 4. Ispettore commerciale, tecnico o amministrativo che proceda a rilevazioni sull’andamento gestionale dell’organizzazione periferica, con facoltà di adottare gli eventuali necessari provvedimenti tecnici e funzionali. 5. Analista sistemista di centro elaborazione dati. 6. Esperto di elevata qualificazione professionale (in possesso di laurea o diploma, in quest’ultimo caso con quattro anni di esperienza nel settore a cui è addetto) che in piena autonomia tecnica e decisionale, svolga compiti di assistenza agli imprenditori agricoli anche quando abbia accessorie funzioni di vendita. 7. Responsabile del coordinamento operativo di una o più officine con funzioni organizzative, amministrative e tecniche. 8. Responsabile del complesso dei magazzini centrali. 9. Enologo, tecnico oleario o tecnico mangimistico responsabile del completo ciclo di lavorazione. 10.Responsabile del magazzino per la stagionatura del formaggio. 11.Responsabile dell’attività di agenzia generale FATA con una ridotta raccolta premi rispetto alla media generale, con coordinamento del personale di produzione e amministrativo. 12.Coordinatore commerciale delle agenzie o di filiali operanti nella zona assegnata. 3° Livello super - Lavoratori in possesso di preparazione teorica e capacità professionali comportanti lo svolgimento in piena autonomia di importanti compiti e/o con incarico di guida e controllo di unità funzionali operative. Profili professionali: 1. Consegnatario di magazzino centrale (anche settoriale), con responsabilità tecnica e amministrativa che provveda al ricevimento delle merci e alla loro distribuzione ai punti di vendita periferici, con scelte operative nella organizzazione della distribuzione, coordinamento dei lavoratori addetti e eventuali funzioni di vendita al pubblico. 2. Addetto alla elaborazione delle paghe e stipendi che, con applicazione delle leggi e dei contratti collettivi, provveda ai vari adempimenti contabili, assicurativi, previdenziali e fiscali, collaborando con il C.E.D. per l’impostazione e l’aggiornamento delle necessarie procedure e che intrat- L review R 49 Contrattazione collettiva tenga i rapporti con i vari Enti. 3. Programmatore del C.E.D. minutatore di programmi. 4. Produttore commerciale di elevata professionalità che con autonomia e ampia iniziativa, collabori con il responsabile del settore alla definizione degli obiettivi di vendita e alla loro realizzazione. 5. Tecnico veterinario, sementiero o fitoiatra, con funzioni di vendita, che esplichi l’attività di assistenza agli imprenditori agricoli in attuazione degli indirizzi generali elaborati dai responsabili di settore alla loro prima esperienza di lavoro. 6. Tecnico di laboratorio o di ricerca applicata che raccolga e analizzi, con specifica valutazione, i risultati della produzione industriale, delle materie prime utilizzate, delle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli conferiti e delle sperimentazioni genetiche in campo, assumendo la responsabilità delle analisi sottoscritte verso i responsabili del settore. 7. Tecnico responsabile del funzionamento degli impianti elettronici con quattro anni di esperienza nella mansione. 8. Addetto al settore commerciale che collabori con il responsabile nella acquisizione di forniture o servizi con autonoma valutazione delle proposte. 9. Addetto all’espletamento di lavori di contabilità generale che provveda alla elaborazione di bilanci di attività autonome di modesta dimensione. 10.Responsabile di unità periferica, dotata di importanti attrezzature per la raccolta, conservazione e distribuzione dei prodotti, che provveda anche allo sviluppo delle vendite nella zona assegnata con compiti di coordinamento del personale assegnato. 11.Addetto all’esame della documentazione contabile delle agenzie e alla elaborazione dei relativi dati da trasmettere alla contabilità generale. 12.Addetto all’esame della documentazione amministrativa relativa alle forniture e provveda alla predisposizione di eventuali contestazioni. 13.Addetto alla contabilità clienti che con analisi delle singole situazioni debitorie provveda alla raccolta dei dati da trasmettere ai legali per il recupero crediti. 14.Cassiere della sede centrale svolgente i connessi lavori di contabilità e inserimento dati secondo il piano dei conti. 15.Capo officina preposto a unità tecnologicamente dotata delle attrezzature e impianti indispensabili nella normale attività di riparazione di tutte le macchine, attrezzature e mezzi trattati dal Consorzio, che svolga anche lavoro manuale. 16.Addetto al quadro centrale degli stabilimenti mangimistici che provveda alla realizzazione dei formulari in piena autonomia. 17.Cantiniere responsabile delle varie fasi di lavorazione delle uve con guida di altri lavoratori. 18.Lavoratore altamente specializzato che in piena autonomia provveda a riparazioni e effettui interventi di elevato grado di difficoltà sui mezzi meccanici commercializzati dal Consorzio (macchine movimento terra o lavorazione terreno, trattori, mietitrebbie, ecc.), o sui vari impianti produttivi o sulle attrezzature normalmente presenti nei Consorzi, sommando più specializzazioni. 3° Livello Lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali di elevata qualificazione o specializzazione, anche quando tali conoscenze siano state acquisite attraverso esperienze aziendali o con incarico di responsabili di unità funzionali periferiche. Profili professionali esemplificativi: 1. Cassiere della sede centrale del Consorzio o di sede di equivalente importanza, che provveda alle sole registrazioni del libro cassa. 2. Addetto alla elaborazione di pratiche amministrative, finanziarie o di recupero crediti, espletando la relativa corrispondenza. L review R 50 Contrattazione collettiva 3. Contabile con compiti di codificazione della documentazione per l’imputazione in base al piano dei conti, controllo degli elaborati del C.E.D., emissione delle relative eventuali note di rettifica e predisposizione delle situazioni contabili e finanziarie periodiche delle varie gestioni. 4. Operatore di elaboratore con controllo di flusso. 5. Produttore addetto alla vendita dei mezzi tecnici o delle macchine agricole con ampie cognizioni sulle merci trattate. 6. Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa e con coordinamento dei lavoratori addetti. 7. Responsabile di unità periferica dotata di limitate attrezzature con compiti di coordinamento del personale addetto. 8. Capo officina di riparazione e assistenza che svolga anche lavoro manuale. 9. Lavoratore di elevata specializzazione che provveda a riparazioni e interventi di notevole difficoltà sui vari mezzi meccanici commercializzati dal Consorzio (macchine movimento terra o lavorazione terreno, trattori, mietitrebbie, ecc.), o sugli impianti produttivi o sulle attrezzature normalmente presenti nei Consorzi. 10.Responsabile di riparazione e manutenzione degli impianti industriali con guida del personale addetto. 11.Addetto al quadro centrale di stabilimenti industriali. 12.Addetto al controllo di qualità delle produzioni. 4° Livello super - Lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali, acquisite anche attraverso esperienza aziendale, comportanti lo svolgimento di attività richiedenti una notevole qualificazione o specializzazione o comportanti la conduzione del personale addetto a strutture o impianti produttivi. Profili professionali esemplificativi: 1. Addetto alla preparazione di pratiche di finanziamento agevolato o alla compilazione di prospetti relativi a situazioni amministrative o contabili che provveda alla elaborazione di corrispondenza tipo. 2. Addetto alla predisposizione di polizze assicurative e all’incasso dei premi. 3. Capo squadra di magazzino o di specifiche lavorazioni negli stabilimenti industriali o nelle centrali ortofrutticole. 4. Produttore con dodici mesi di esperienza nella mansione. 5. Magazziniere nelle unità periferiche con funzioni di vendita delle merci in consegna e di emissione e registrazione di documenti anche a mezzo terminale. 6. Addetto al ricevimento, alla distribuzione e alla vendita dei pezzi di ricambio con specifiche cognizioni tecniche e merceologiche con predisposizione delle segnalazioni reclamo. 7. Conduttore di caldaia a vapore quando per l’impianto sia necessaria la patente di 1° o di 2° grado. 8. Conducenti autocisterna con capacità superiore a 200 quintali, di automezzo articolato o di autotreno con patentino per il trasporto di merci classificate pericolose; conducenti di automezzo munito di gru; conduttori patentati di locomotore diesel. 9. Lavoratori specializzati che eseguano lavori complessi di riparazione e installazione di macchine utensili o apparecchiature varie. 10.Lavoratori specializzati che nei reparti di produzione regolino e conducano complessi impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti (fioccatura mangimi, disidratazione erba medica o impianti di analoga complessità). 11.Lavoratori specializzati che effettuino, previa individuazione dei guasti, complessi interventi di riparazione, anche in assistenza esterna, sulle parti idrauliche o elettriche o meccaniche o di aggiustaggio sul banco motori. 12.Addetto alla correzione del formaggio in stagionatura. L review R 51 Contrattazione collettiva 4° Livello - Lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali, acquisite anche attraverso esperienza aziendale, comportanti lo svolgimento di compiti nell’ambito di metodologie o direttive permanenti. Profili esemplificativi: 1. Lavoratori che effettuino operazioni contabili di riscontro e quadratura. 2. Lavoratori addetti alla raccolta e classificazione della documentazione amministrativa o contabile provvedendo alla conseguenti registrazioni. 3. Lavoratore addetto al servizio di esazione, in quanto autorizzato a rilasciare ricevute e versare. 4. Addetto alle esecuzione di analisi di routine con strumentazioni automatiche. 5. Produttore commerciale alla prima esperienza nella mansione. 6. Cassiere/commesso di punto vendita o di negozio anche con mansioni di sistemazione dei prodotti. 7. Magazziniere con ampie cognizioni sulla classificazione e sulla qualità merceologica delle merci. 8. Gruista portuale. 9. Conducenti di autocisterna e di autobotte chilolitrata per la distribuzione dei carburanti responsabili della corretta documentazione di trasporto o conducenti di camion di portata superiore a 130 quintali dotati di patentino per il trasporto di merci pericolose. 10.Addetto al ricevimento, alla distribuzione e alla vendita dei pezzi di ricambio. 11.Addetto a linee di confezionamento con conduzione dell’intero impianto e regolazione dei vari macchinari che lo compongono. 12.Lavoratore specializzato nella normale riparazione, previa individuazione dei guasti, di macchine agricole anche in assistenza esterna. 13.Addetto alla cura del formaggio in stagionatura. 14.Conduttore di caldaia a vapore quando per l’impianto sia richiesta la patente di 3° grado. 5° Livello - Lavoratori in possesso di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionali comportanti lo svolgimento di compiti esecutivi variabili. Profili professionali esemplificativi: 1. Addetto alla raccolta e collazione di dati o documenti amministrativi o contabili con relativa codificazione. 2. Addetto a mansioni d’ordine d’ufficio. 3. Addetto alla compilazione e trasmissioni di ordini ai fornitori. 4. Centralinista. 5. Lavoratore qualificato che esegua lavori di manutenzione o riparazione di macchine o attrezzature esistenti nel Consorzio (attrezzista, meccanico, aggiustatore, carpentiere, elettricista, muratore, addetto al tornio, alla fresa, alla rettificatrice, alla saldatrice o a mansioni equivalenti). 6. Lavoratori che nei reparti di lavorazione conducano macchine per la lavorazione o il confezionamento di prodotti o provvedano alla movimentazione di merci e prodotti nei reparti o nei magazzini. 7. Addetto alle operazioni di riempimento delle cisterne o dei silos con uso di apparecchiature elettromeccaniche, ovvero addetto al carico e allo scarico delle merci con ausilio di mezzi meccanici di cui curi anche la manutenzione ordinaria. 8. Addetto alla consegna o alla pesa e immagazzinamento delle merci ricevute senza effettuare campionamenti. 9. Portiere con compiti di controllo, o custode o pesatore che provveda alle relative registrazioni. 6° Livello - Lavoratori di prima assunzione o in possesso di capacità comportanti l’espletamento di lavori semplici o manuali. L review R 52 Contrattazione collettiva Profili professionali esemplificativi 1. Addetto a mansioni d’ordine d’ufficio alla prima esperienza di lavoro. 2. Addetto a operazioni di officina o di stabilimento industriale alla prima esperienza di lavoro. 3. Addetto a lavori di pulizia. Non rientrano tra gli esperti tecnici del profilo n. 6 del 2° livello coloro che prevalentemente esplicano l’attività di assistenza in applicazione di definiti indirizzi tecnici preordinati dal responsabile del settore. Si considera acquisita la qualifica di produttore comportante l’inserimento nel 3° livello, quando il lavoratore abbia in tali compiti una esperienza di ventiquattro mesi. I lavoratori inquadrati nel 6° livello, fatto salvo quanto stabilito nell’accordo sul contratto di apprendistato (Allegato E) o di inserimento (Allegato F), passeranno al livello immediatamente superiore al compimento del primo anno di permanenza nel suddetto livello di partenza. La classificazione unica di cui al presente articolo non implica il superamento della distinzione tra le varie categorie dei prestatori d’opera agli effetti delle norme di legge in vigore. Per quanto attiene al trattamento economico di malattia sono da qualificare come operaie le mansioni di cui ai seguenti livelli e profili professionali: ͳͳ 3° livello super: 15, 16, 17, 18. ͳͳ 3° livello: 8, 9, 10, 11, 12. ͳͳ 4° livello super: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ͳͳ 4° livello: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ͳͳ 5° livello: 5, 6, 7, 8, 9. ͳͳ 6° livello: 2, 3. Mutamento di mansioni e passaggi di livello Al dipendente che sia destinato a compiere mansioni di livello superiore verrà corrisposta una indennità temporanea pari alla differenza tra gli stipendi base. Trascorso un periodo di due mesi avverrà il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, al livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di assenti con diritto alla conservazione del posto. Lavoro supplementare e straordinario Le prestazioni effettuate in turni regolari periodici, nei limiti del normale orario di lavoro, saranno compensate come segue: ͳͳ ore di lavoro in turno notturno, dalle 22 alle 6: maggiorazione del 25%; ͳͳ ore di lavoro diurno in giorni festivi: maggiorazione del 20%; ͳͳ ore di lavoro diurno domenicale con riposo compensativo: sola maggiorazione del 20%. Assenze - Permessi personali - Cure termali 3. Al lavoratore che ne faccia richiesta, la direzione del Consorzio potrà accordare, compatibilmente con le esigenze del servizio da essa valutate, permessi di breve durata non recuperabili, per un massimo di 24 ore annue, senza decurtazione del normale periodo di riposo annuale e senza detrazione di retribuzione, sempreché dette richieste siano adeguatamente motivate. Eguale trattamento è dovuto per le assenze di breve durata giustificate alla direzione nei termini prestabiliti e da essa riconosciute. Permessi di studio I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio, non dovranno superare il 5% del totale della forza occupata. Dovrà essere, comunque, garantito, in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con le R.S.U./R.S.A. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 250 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno per un massimo di 150 ore, sempreché il corso al quale il lavora- L review R 53 Contrattazione collettiva tore intenda partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine, il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda almeno tre mesi prima. Nell’anno in cui viene sostenuto l’esame per il conseguimento del diploma per acquisire il titolo di scuola media inferiore, di secondo grado o il diploma di laurea il monte ore dei permessi viene incrementato di ulteriori cinquanta ore. Congedi parentali e per gravi motivi familiari Al lavoratore padre, in occasione della nascita, dell’adozione o di affido familiare di un figlio, verrà concessa una giornata di permesso retribuito. Per l’adozione e l’affido farà fede il provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. Indennità varie Ai lavoratori aventi responsabilità di cassa, in relazione all’effettivo e prevalente esercizio della mansione, competerà una indennità mensile, stabilita nelle seguenti misure: ͳͳ cassiere della sede centrale e delle sedi periferiche del Consorzio: € 50,00. Decorrenza e durata Il presente contratto decorre dal 1° giugno 2012 e la sua scadenza, originariamente prevista per il 31 maggio 2015, viene prorogata al 31 dicembre 2015. Sono fatte salve le diverse decorrenze stabilite nei vari articoli del presente contratto. L review R 54 Contrattazione collettiva Turismo Federalberghi - Accordo 16 giugno 2014 Lavoro a tempo determinato Limiti di contingentamento Il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva è pari a: Base di computo N. di lavoratori 0-4 5-9 10-25 4 6 7 26-35 36-50 Oltre 50 9 12 20% La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano ai contratti a termine stipulati dalle aziende di stagione (articoli 82, comma 1, 205 e 254 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010) nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010. Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL possono modificare tali limiti. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge. Diritto di precedenza I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato stagionale (articoli 82 e 83 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010) hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica. Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all’azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione. In relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo n. 368/2001, considerata l’esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli articoli 82 e 83 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010. Per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all’articolo 16, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento L review R 55 Contrattazione collettiva alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Il diritto di precedenza di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, dev’essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui al comma 2 dell’articolo articolo 78 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010. Successione dei contratti La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 non trova applicazione: ͳͳ nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli articoli 82 e 83 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo articolo 86 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010; ͳͳ nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali. La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001, non trova applicazione: a) nei casi sopra indicati; b) nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo; c) ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, C.i.g.o., C.i.g.s., mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999; d) in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello. L review R 56 Scadenzario Principali scadenze dei mesi di agosto e settembre sabato 16 agosto Giornalisti previdenza complementare Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione. mercoledì 20 agosto Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Irpef versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Irpef versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps – Gestione separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. L review R 57 Scadenzario Contributi Inps – Artigiani e commercianti Versamento della seconda rata trimestrale dei contributi dovuti sul minimale. Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio Versamento della rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2013 e all’acconto 2014, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale. Enasarco – Versamento Versamento dei contributi relativi al 2° trimestre relativi agli agenti e rappresentanti. lunedì 25 agosto Contributi Enpaia – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. domenica 31 agosto Uniemens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente. Fasi – Versamento Pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali. mercoledì 10 settembre Giornalisti previdenza complementare Invio della lista di contribuzione. lunedì 15 settembre Inail domande di accentramento Termine per presentare la domanda di autorizzazione all’accentramento delle posizioni assicurative Inail, per le aziende dislocate sul territorio nazionale. martedì 16 settembre Giornalisti previdenza complementare Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani. Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro L review R 58 Scadenzario autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Irpef versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Irpef versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps – Gestione separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011 n.201 ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al primo trimestre. giovedì 25 settembre Contributi Enpaia – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. L review R 59 Scadenzario martedì 30 settembre Uniemens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente. Inps – Versamenti volontari Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 2° trimestre. L review R 60 Evolve La Business Intelligence per i Professionisti Un’ampia disponibilità di dati, accessibili in ogni momento: questo il grande pregio di Evolve, l’applicativo per i professionisti orientato alla Business Intelligence, uno strumento che apre possibilità che fino ad ora erano a disposizione solo di strutture molto grandi. Nato dalla collaborazione tecnologica tra TeamSystem e QlikView, Evolve è un programma pensato appositamente per consentire analisi interattive e presentazioni dinamiche di dati aziendali. Tutto questo a costi contenuti e con una grande facilità di utilizzo. www.teamsystem.com Evolve permetterà al commercialista di realizzare con semplicità e velocità elaborazioni di scenari, anche a partire da grande mole di dati, così che i clienti possano valutare e scegliere le alternative migliori per loro. Inoltre è possibile con un solo click esportare i dati da Excel® a Evolve, facilitando un’interazione essenziale con i programmi preesistenti. 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