Scarica - Collegio Geometri Genova

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Scarica - Collegio Geometri Genova
il geometra
ligure
anno 53º - n. 5 • settembre- ottobre 2004
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DBC Genova - Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54
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Ridolfo del Ghirlandaio “Ritratto di Cristoforo
Colombo”. (Per gentile concessione dell’Archivio
Fotografico del Comune di Genova).
sommario
186 “Continuità dei percorsi formativi tra istruzione superiore ed Università: prospettive per gli Istituti Tecnici per Geometri”
191 L’acqua nelle case
197 Funicolari e ascensori in una città “verticale”
202 A proposito di… -
Amianto: nuove disposizioni
204 Legislazione dello Stato
La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti all’albo professionale della Provincia di
Genova ed ai Collegi dei Geometri
d’Italia.
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Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né la Redazione, né il Collegio di cui il periodico
è l’organo.
Stampato nel mese di settembre
2004 dalle Grafiche Fassicomo Via Imperiale, 41 - 16143 Genova
Questo periodico è
associato alla Unione
Stampa Periodica Italiana
215 Giurisprudenza
217 Informativa
- Gestione della qualità delle acque potabili
“le nuove normative per gli impianti idrici”
221
Assemblea per Bilancio Consuntivo 2003
226 Navigando in rete
227 Cultura Ligure - “L’Età di Rubens: dimore, committenti
e collezionisti genovesi”
230 Recensioni
232 Atti del Collegio
Seminario – Convegno, presso l’Istituto Secondario Superiore “Giovanni Falcone” in Loano (SV)
“Continuità dei percorsi formativi
tra istruzione superiore ed
Università: prospettive per gli
Istituti Tecnici per Geometri”
geom. Filippo Finocchiaro
C
ome spesso avviene poche persone di buona
volontà hanno organizzato un
seminario / convegno presso
l’Istituto per Geometri “G.
Falcone” di Loano, rivolto ai
giovani delle classi quarte e
quinte, ma anche utile quale
momento di confronto per gli
“addetti ai lavori” (direttori
didattici, docenti della scuola
secondaria e dell’Università e
rappresentanti di categoria).
Tutta la mattinata del giorno 06 aprile 2004 è stata
impegnata nell’esposizione
dei programmati interventi e
nelle risposte ai successivi
quesiti; per il Comitato dei
Collegi Liguri era presente il
Presidente, Geom. Domenico ANSELMO.
Il Dirigente Scolastico dell’ospitante ITG Falcone, Prof.
Guglielmo MARCHISIO,
ha introdotto i successivi interventi evidenziando l’importanza dei rapporti tra gli Istituti per geometri e l’Università e il significato positivo
della collaborazione dei relativi docenti, anche manifestando forte preoccupazione
per la riforma dei cicli scolastici che in futuro investirà la
scuola secondaria; ha proseguito rilevando l’importanza
sotto il profilo umano e delle
risorse della figura professionale e tecnica del geometra,
auspicando la sconfitta del
pessimismo della ragione con
l’ottimismo della volontà.
Il Prof. Natale RUSSO,
organizzatore di questa come
di altre iniziative in favore dei
geometri, ha esposto l’importanza del coordinamento tra i
diversi ITG per confrontare i
dati costantemente rilevabili
nella Regione Liguria; l’istituto Falcone ha registrato un
incremento del 25% nelle
iscrizioni al corso per geometri.
Il Prof. Giulio PEIRONE,
per la “PROBLEM SOLVING” di Genova, in tema di
statistiche ha riferito dell’esito di un’interessante indagine
recentemente svolta nei mesi
di febbraio e marzo 2004, nella provincie di Savona ed
Imperia, presso le forze imprenditoriali, gli “opinion leader” e gli studenti.
L’oggetto era il comparto
edile, fonte di sviluppo economico, da sempre al centro
di problematiche gravi quali:
il lavoro nero, la concorrenza
sleale, la frammentazione e la
mancanza di sicurezza.
In particolare, gli studenti
contattati, di età compresa tra
i 15 ed i 17 anni, nel 79%
maschi e nel 21% femmine,
tra le tante domande a cui
sono stati sottoposti, hanno
espresso l’intenzione di esercitare l’attività nel settore
edile (43%) e, in particolare,
l’attività in proprio (80%) e
il lavoro dipendente (20%),
cogliendo così il significato
sociale di quella trasformazione in atto che non assicura
più il “posto di lavoro” certo
e inamovibile per tutta la vita
lavorativa del soggetto.
“Continuità dei percorsi formativi tra istruzione superiore ed università: …
Gli stessi studenti hanno
manifestato sensibilità ai problemi connessi alla sicurezza
negli ambienti di lavoro (61%)
e interesse alle mansioni di
cantiere (38%).
Pur con tutte le riserve che
sono connesse alle problematiche dell’età adolescenziale,
circa il 43,5% degli studenti
ha dichiarato di aver scelto
l’Istituto per Geometri per le
buone prospettive lavorative
nell’attività di geometra ma,
anche, di architetto ed ingegnere.
Lo scrivente,Geom. Filippo FINOCCHIARO, ha
esposto i seguenti argomenti:
“… L’opportunità offerta
dall’iniziativa dell’Istituto
ospitante e dell’Università è
stata colta dalla Categoria con
favore e con la consapevolezza che questa esperienza rappresenti e nobiliti la fase iniziale di un rapporto diretto tra
gli studenti, la scuola, le istituzioni e il mondo del lavoro,
sempre più legati dalle nuove
logiche volute dalla comunità europea.
La Categoria che, nell’occasione, rappresento (Vi porto i cordiali saluti dei Collegi
Liguri) non è nuova alle iniziative in tema di istruzione e
formazione nel presupposto
dell’evoluzione positiva del
ruolo insostituibile del geometra.
In questo senso riteniamo
siano indirizzati tanti giovani
che hanno intrapreso un tipo
di studio specifico e che stanno apprezzandone le caratteristiche conoscitive e tecnologiche.
In contrapposizione alla
staticità delle istituzioni e
della società nel corso dei
decenni passati, da qualche
anno, sono state adottate una
serie di normative modificatorie e sono state progettate
diverse riforme con l’obiettivo di innovare profondamente la scuola, la formazione, il
mondo del lavoro ed il vivere
sociale.
Ne consegue la necessità
di cambiare la tradizionale
mentalità, divenuta quasi abitudine, adeguandoci alle nuove esigenze di vita ed alla
elasticità e duttilità di adattamento a cui proprio i giovani
offrono maggior disponibilità.
Non è di poco conto il
segnale offertoci dall’indagine effettuata dalla “Problem
Solving” che ha rilevato
un’alta percentuale di giovani che intendono indirizzarsi
verso la libera professione;
d’altronde il tradizionale mito
del lavoro dipendente che
offre garanzia di sicurezza e
continuità per tutto il percorso della vita lavorativa, si
evolve velocemente in favore
del riconoscimento di meriti
e di scientificità che implica-
187
no un continuo aggiornamento, quale perenne sfida nel
miglioramento del “saper
fare” individuale nel lavoro.
In questo processo “sociale” il ruolo del geometra ha
una sua dignità che, dimostrata da sempre quale riferimento nelle piccole comunità e
insostituibile professionista
nelle città ove la vita rende il
rapporto umano più anonimo,
offre un servizio di tecnico
intermedio insostituibile nel
contesto di un processo che
non deve essere considerato
conflittuale ma collaborativo
con le altre categorie di tecnici (ingegneri, architetti, periti, ecc.).
Al di là delle prospettive
future (la riforma dei cicli
scolastici deve ancora attuare
i percorsi della scuola secondaria), tutt’ora l’accesso alla
professione del geometra è
regolato dalla normativa della legge 07 marzo 1985, n°75;
l’Albo è unico e le competenze sono multidisciplinari
per tutti gli Iscritti.
Nuove vie d’accesso agli
albi sono state introdotte dalla normativa del D.P.R. 05
giugno 2001, n°328, che, tra
188
le diverse possibilità, prevede
la “laurea di primo livello”
e ammette la frequentazione
di corsi “IFTS”, quali modi
alternativi al tradizionale tirocinio biennale (presso studi tecnici) o quinquennale
(rapporto di dipendenza con
mansioni tecniche), conservando l’iscrizione obbligatoria al praticantato ai fini dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
geometra.
Le nuove prospettive richiedono l’equivalenza del
titolo di geometra dal livello
del tirocinio biennale (corrispondente a 120 crediti formativi) a quello di altre forme triennali per complessivi
180 crediti formativi.
L’attuazione di questo
obiettivo ha indotto la Categoria, nonostante i buoni risultati dati dall’esperienza dei
corsi IFTS, a credere indispensabile la progettazione di
percorsi nella futura scuola
secondaria (istituti tecnologici) di corsi mirati alla professione del geometra (multidisciplinari o specialistici) che
possano offrire continuità con
la successiva adesione a corsi
di laurea di primo livello (possibilmente anch’essi multidisciplinari e/o specialistici).
Sempre sotto il profilo
normativo, la riforma dell’istruzione non può essere
pensata disgiuntamente dalla
riforma delle professioni, nel
senso che occorre un profondo adeguamento degli ordinamenti professionali, la cui
portata deve “guardare” all’incalzante sviluppo delle tecnologie, con un concetto dinamico molto diverso dall’ori-
Il geometra ligure
ginaria staticità degli Ordini
e Collegi le cui funzioni, per
decenni, si sono limitate ai
soli aspetti istituzionali di
tutela.
Si deve considerare che,
comunque, in linea con le
normative generali (europee o
nazionali) l’attività dell’istruzione è gestita anche a livello
locale, in quanto deve calarsi
nelle diverse realtà territoriali; tanto più il taglio di questo seminario è calzante, in
quanto una regione piccola
come la nostra, ma dalle diverse culture, offre un fertile
terreno per progettare e sperimentare esperienze diversificate nel rispetto delle fondamentali attività del geometra (la topografia, le costruzioni e l’estimo).
Senza entrare nel dettaglio
di tante iniziative nell’istruzione pre o post diploma, così
come dell’attuazione, quasi
ormai consueta, di corsi di
“formazione–continua” per
gli Iscritti agli albi (talune
normative richiedono espressamente la frequentazione di
corsi di durata definita per
l’ammissione a funzioni tecniche e/o l’appartenenza ad
albi specifici), mi piace ricordare che dalla collaborazione
di tutti gli “addetti ai lavori”
emergono potenzialità insperate che consentono di concretizzare percorsi formativi
del tutto nuovi.
È così che nello scorso
anno 2003 l’Università, il
Comitato Regionale dei Collegi Liguri, il Dipartimento
Regionale del MPI, le Scuole
Edili, le forze imprenditoriali
e l’ITG di La Spezia, hanno
consentito l’attuazione di un
progetto corsuale IFTS, coerente con il disposto del
D.P.R. 328/2001, della durata
di 2.400 ore, con un tirocinio
di almeno sei mesi presso studi tecnici ed imprese localizzati sul territorio delle rispettive province; a tale corso, che
si svolge in La Spezia per le
ore d’aula, hanno aderito una
ventina di partecipanti, opportunamente selezionati tra oltre un centinaio provenienti
dalle quattro province liguri,
che sono sollevati da qualsiasi costo, anche di trasferta,
grazie al riconoscimento del
Consiglio Nazionale Geometri ed al contributo economico della Cassa Italiana Geometri.
Ovviamente, una simile
esperienza rappresenta una
sorta di privilegio rispetto alle
forme tradizionali di tirocinio
e consentirà ai geometri che
vi partecipano di accedere
all’Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione con
un livello culturale e conoscitivo molto superiore rispetto
a quello tradizionale.
Il corso di laurea triennale
di primo livello (“Tecniche
per la Costruzione Edilizia”),
illustrato più dettagliatamente dai docenti delle Facoltà di
Ingegneria e Architettura, proviene da un progetto a cui ha
partecipato anche la nostra
Categoria, unitamente a tutte
le tradizionali istituzioni, e
offre una serie di discipline il
più possibile estesa e rispondente alle aspettative della
specifica attività del geometra
La Categoria, più volte
interrogatasi in proposito e
attenta agli sviluppi delle si-
“Continuità dei percorsi formativi tra istruzione superiore ed università: …
tuazioni normative di cui si è
fatto cenno, propende per
l’istituzione di percorsi formativi all’interno dei futuri
licei tecnologici mirati alla
successiva adesione ai corsi
di laurea triennale (anch’essi
caratterizzati dalle discipline
peculiari dell’attività del geometra); dalla loro corretta
progettazione, con l’ausilio di
tutte le istituzioni e delle attività imprenditoriali, potrebbe generarsi una sorta di percorso guida che preveda i
giusti adattamenti a livello
locale senza comportarne la
nuova progettazione.
Nel dare atto dell’importanza che rivestono momenti di
incontro e di confronto come
questo, ringrazio da parte del
Comitato Regionale per la
sensibilità mostrata dai promotori dell’inziativa, Prof. Russo, Prof. Dassori e il Dirigente Scolastico, Prof. Marchisio,
nonché tutti coloro che, contribuendo allo studio ed alla
realizzazione di attività formative, dimostrano di credere nel
futuro della nobile professione di geometra, rappresentato dai giovani a cui offriamo
tutta la nostra solidarietà e collaborazione.”
Il Prof. Enrico DASSORI,
docente della Facoltà d’Ingegneria di Genova, ha illustrato
nelle grandi linee la gamma
di corsi di laurea organizzati
dalle Facoltà di Architettura e
Ingegneria, sia i così detti CL3
(laurea breve triennale) sia i
CLS (laurea specialistica quinquennale) con la possibilità di
successivi masters.
I corsi triennali (CL3), con
il riconoscimento di 180 crediti solo in parte riconosciuti
nel caso di prosieguo per la
laurea specialistica, comportano la laurea e la cerimonia
del titolo.
La Facoltà d’Ingegneria di
Genova ha organizzato, allo
stato attuale, corsi di laurea
triennale in Ingegneria Civile
Ambientale (Ingegneria delle
Coste, Ingegneria della Acque
e Difesa Suolo e Ingegneria e
Trasporti e Logistica); i diplomati geometri iscritti ad Ingegneria rappresentano circa
un 25% / 30% del totale degli studenti di tale facoltà (anche il tasso generale di abbandono nel corso degli anni
ha una forte incidenza).
Sia i laureati triennali
(LC3), ingegneri junior, sia i
laureati specialistici (LCS),
ingengeri senior, possono accedere all’Albo degli Ingegneri in due sezioni diverse
(rispettivamente “B” e “A”),
così come possono accedere
all’Albo dei Geometri (unica
sezione).
Il compito dell’Università
è la didattica: i corsi triennali
danno la professionalità; sui
temi formativi nei prossimi
anni ci attenderanno importanti confronti.
Infine, viene dato cenno al
progetto congiunto Facoltà di
Ingegneria, Facoltà di Architettura, Collegi dei Geometri,
Imprenditori, ITG, Dipartimento Scolastico, per laurea
triennale di primo livello
(CL3), suddivisa in due corsi
(uno per ciascuna facoltà)
così titolati:
• corso di laurea in tecniche
per la progettazione architettonica (già attivato presso la Facoltà di Architettura);
189
• corso di laurea in tecniche
per la costruzione edilizia
(da attivare presso la Facoltà d’Ingegneria).
Come si rileva dalla tabella allegata (fig.2) ben 114
crediti formativi sono in comune ai due corsi, lasciando
alle due caratterizzazioni circa 66 crediti, che ne differenziano sostanzialmente la natura formativa.
L’anzidetto corso di laurea che sarà gestito presso la
Facoltà d’Ingegneria si presterà particolarmente alla formazione del geometra laureato visto i moduli formativi
di cui è composto e tenuto
conto che, come l’altro corso di laurea triennale, comporterà un tirocinio di almeno 600h. tale da consentirne
il riconoscimento per l’accesso all’Albo dei Geometri
previo il relativo Esame di
Stato.
Il Prof. Fausto NOVI,
docente della Facoltà di Architettura di Genova, premesso che nel campo del “fare”
l’Architetto si occupa di tutto
così come si occupa del “costruire” dal cucchiaio alla città, ha illustrato nelle grandi
linee la gamma di corsi di
laurea organizzati dalla Facoltà di Architettura (sia CLS sia
CL3).
In particolare, per quanto
attiene la Facoltà di Architettura, ha sviluppato gli aspetti
del “Corso di Laurea Specialistica in Architettura CEE” e
dei seguenti corsi di laurea
triennali:
• corso di laurea in tecniche
della progettazione e costruzione;
• corso di laurea in restauro:
190
• corso di laurea in paesaggio;
• corso di laurea in pianificazione;
• corso di laurea in disegno
industriale e design navale
e nautico.
Nel corso del successivo
dibattito sono emersi impor-
Il geometra ligure
tanti temi sull’argomento. Di
particolare rilievo quelli sollevati dal Prof. RUSSO, circa il progetto di un prossimo
“forum” quale confronto sulla formazione, la valenza della riforma dei cicli dell’istruzione superiore per quel che
attiene gli “Istituti Professio-
nali” o i “licei tecnologici”,
la pari dignità formativa degli “Istituti Tecnici per Geometri”, il concetto di “minimi formativi” per i geometri
e la certificazione dei “momenti formativi” acquisiti
dagli studenti nei diversi percorsi di studio e di stages.
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua
acqua acqua
acqua
acqua
l’acqua nelle case
geom. Adolfo Morasso
G
li agglomerati residenziali, la città vecchia, i
rustici di campagna e le ville
che i narratori descrivono in
tanti modi a seconda della
storia che raccontano, sono
posseduti da una naturale presenza: l’acqua.
Mentre dentro ai muri di
una casa coloro che vi abitano, benestanti o disagiati trovano il loro rifugio all’ostile
vita quotidiana e non importa
se la casa sia centrale o in vie
dove di notte nessuno ama
passare, se sia piccola o grande, di pochi piani o un grattacielo, antica o di recente
costruzione, l’acqua è presente ovunque, dai sotterranei al
tetto.
In casa l’acqua si vede
quando scende rumorosa dai
rubinetti, frizzante dalla doccia, quieta nella vasca da bagno, precipitosa dalla cassetta di cacciata o muta nelle
delicate goccioline delle condense, ma è invisibile nell’arioso vapore, nelle ingiu-
ste infiltrazioni, nelle calme
ed implacabili trasmigrazioni
capillari tra gli interstizi delle murature.
Quando capita di osservare una macchia talora bagnata sul soffitto o su di una
parete, raramente si sa con
certezza da dove l’acqua proviene, forse dal tetto solitario, forse da una vecchia condotta che perde, ma potrebbe
essere un muro non protetto,
o un vecchio intonaco fattosi
poroso, una maledetta crepa
Gli
agglomerati
residenziali,
la città
vecchia, i
rustici di
campagna e
le ville, sono
posseduti da
una naturale
presenza,
l’acqua.
192
Il geometra ligure
Quando
capita di
osservare una
macchia
talora
bagnata sul
soffitto o su
di una parete,
raramente si
sa con
certezza da
dove l’acqua
proviene.
In casa
l’acqua
scende
frizzante
dalla doccia
come la
pioggia.
o un insufficiente ricambio di
aria nei locali, una superficie
fredda come quella di un pilastro o di un trave in cemento armato che più scuro appare sul soffitto del solaio più
alto.
Nell’aria della casa sono
sospese minute particelle di
acqua la cui quantità varia in
relazione alla temperatura, più
alta è la temperatura maggiore è la quantità di vapore ed
a seconda dei valori termici
si determina una “umidità
relativa”, relativa appunto alla
temperatura dell’aria.
Quando l’aria ad una certa
temperatura con la corrispondente quantità di umidità lambisce una struttura più fredda, come muri di perimetro,
o il solaio più alto insufficientemente isolato, o travi e pilastri che generano un ponte
termico, l’aria su quella superficie si raffredda e le particelle di acqua sospesa, in
quel punto condensano formando umidità sulla muratura.
La presenza di acqua nelle
murature ne riduce la resistenza termica, raffreddando ulteriormente le superfici inte-
ressate ed aggravando il fenomeno della condensa.
Se la superficie è impermeabile l’acqua si presenta
sotto forma di goccioline che
precipitando formano rigagnoli, ma se la superficie muraria è permeabile e porosa
l’umidità penetra nella struttura muraria formando col
tempo in superficie muffe di
colore nero o verde, ciò avviene anche in prossimità di
una condotta fredda che incassata nella muratura trasuda e sulle pareti dei locali
senza circolazione di aria.
Anche la pioggia spinta dal
vento causa umidità nelle case
quando i muri maestri non
sono adeguatamente protetti
dall’intonaco fattosi col tempo poroso, per capillarità l’acqua trasmigra negli interstizi
della muratura giungendo talora all’interno della casa.
La causa del degrado delle murature esposte ai fenomeni ambientali è sopra tutto
nel contatto con aria ed acqua a temperature diverse che
alterano chimicamente la
composizione dei materiali di
superficie, ma anche microrganismi e nelle città l’aggres-
sione chimico fisica dell’inquinamento atmosferico producono un progressivo inevitabile indebolimento delle
strutture esterne di una casa
rendendo meno omogenee le
malte facendole porose fino a
sbriciolarsi in polvere.
Quando piove l’acqua che
cade sui tetti seguendo il verso della natura, scivola nelle
pendenze fino ai canali di
gronda che la raccolgono
portandola ai pluviali dove
precipita a terra in pozzetti
collegati ad una condotta per
sole acque piovane interrata
e collegata alla fogna comunale.
In tal modo l’acqua viene
allontanata dalla casa, ma solo
in parte, perchè è compito
delle pareti esterne e degli
infissi delle finestre impedire
che l’acqua nelle giornate di
pioggia entri nei locali abitati
ed a terra l’intercapedine sotto al solaio più basso ed a
perimetro della costruzione
limita l’azione ascensionale
nelle murature dell’umidità
dalla terra.
Nelle vecchie case, i muri
portanti in pietra o mattoni
che sorreggono le strutture
portate, hanno le fondazioni,
quando non c’è roccia, direttamente appoggiate sul terreno.
Per il fenomeno della
capillarità, che infrange il
principio dei vasi comunicanti, i muri nella parte fondale
a contatto con il terreno assorbono nel loro interno l’acqua dal sottosuolo che lentamente trasmigra e sale negli
interstizi murari fino ad altezze notevoli.
Tale fenomeno si manife-
l’acqua nelle case
sta sia sulle superfici interne
che esterne delle pareti del
piano terreno.
L’acqua, che abbonda in
tali murature, evapora depositando in superficie dei composti salini che formano in
superficie effluorescenze,
sfarinamento, rigonfiamento
dell’intonaco e talora distacco, mentre l’aria di tali locali
si raffredda per l’intensa evaporazione, ed aumenta l’umidità relativa che determina
situazioni non igieniche e
nocive.
Nelle costruzioni recenti i
Regolamenti Comunali, con
l’intento di ovviare tale inconveniente, prescrivono la costruzione di una intercapedine
ventilata sia sotto al solaio più
basso che lungo il perimetro
della casa.
Le case moderne sono in
muratura, sia nella struttura
portante che portata, ma prima dell’introduzione del cemento armato in edilizia, il
legno era largamente usato,
nelle strutture portate come i
solai, nella costruzione della
copertura a tetto, in palificazioni di fondazione, nella realizzazione delle volte e degli sporti.
Anche le strutture in legno
delle vecchie case erano e
sono soggette a degrado a
causa non tanto degli insetti
quanto dell’acqua e delle
modificazioni dell’umidità e
della temperatura, presentando sulle parti esterne un mutamento di colore.
L’umidità nel legno favorisce la presenza di organismi
infestanti (funghi e batteri)
che talora, in ambiente con
stasi di aria, portano un tale
193
Quando i
muri non
sono protetti
dall’intonaco,
per
capillarità
l’acqua della
pioggia
spinta dal
vento
trasmigra
nella
muratura
talora fino
all’interno
della casa.
degrado della struttura, sopra
tutto agli appoggi, come le
testate dei travi e delle capriate, a situazioni molto pericolose con l’eventuale rischio di
un crollo.
L’acqua in una casa è talora responsabile anche di dissesti, conseguenti a cedimenti
fondali, siano essi compresi
tra due contigue (intermedi)
che interessanti le estremità
del tronco murario (terminali).
Mentre l’acqua viene allontanata dalla casa come un
nemico temuto e dannoso, per
altre vie l’acqua viene portata come un dono prezioso
dentro alle mura, è l’acqua
attinta dall’acquedotto municipale e convogliata con tubazioni di ferro zincato nella
casa.
In passato, nei palazzi delle città dall’acquedotto l’acqua potabile giungeva sul
piano più alto da dove scendeva distribuita per gravità
alle abitazioni sottostanti mediante un semplice ripartitore
che alimentava in parti uguali
dei serbatoi privati collocati
o sul tetto o negli stessi alloggi in alto, da dove cadeva
in tubi verso il basso alimentando gli apparecchi erogatori con una pressione che
dipendeva dall’altezza di
ubicazione del recipiente.
Quando
piove l’acqua
scivola fino
ai canali di
gronda che la
raccolgono
portandola ai
pluviali.
194
Un tempo
l’uomo portò
l’acqua tra le
case, costruì
fontane…
Nelle case moderne l’acqua giunge direttamente ai
rubinetti con una notevole
pressione e la quantità utilizzata è misurata da un contatore.
Gli edifici che attingono
acqua potabile dalla condotta
pubblica, in basso a livello
della condotta stradale sono
dotati di una cisterna, accuratamente protetta ed avvolta da
intercapedini con sopra una
In casa c’è
acqua anche
nei vasi sui
terrazzi o sui
poggioli.
Il geometra ligure
camera d’aria,
quale deposito
di riserva nel
caso l’acqua
venga a mancare e mediante
idonei mezzi di
sollevamento,
l’acqua così
portata nelle
abitazioni sopperisce, limitatamente al periodo di interruzione del servizio, ai bisogni
degli abitanti
dello stabile.
Un tempo
l’acqua era attinta alle sorgenti ed ai corsi d’acqua, poi col passare del
tempo l’uomo scavò dei pozzi, costruì canali e portò l’acqua tra le case, costruì fontane dove tutti potevano bere ed
attingere, mentre le donne ai
lavatoi pubblici lavavano i
panni con intorno i bambini
che giocavano.
E’ dolce nel ricordo Fabrizio De Andrè:
Nell’acqua della chiara
fontana
lei tutta nuda si bagnava
quando un soffio di tramontana
le sue
vesti in cielo portava...
Il dopo è sempre la conseguenza del prima.
Passò ancora del tempo ed
il dopo di allora diventò l’oggi con l’acqua corrente in
casa.
Oggi l’acqua che usiamo
non è solo fredda e calda dai
rubinetti, ma diventa caldissima nelle lavatrici e nelle
lavastoviglie, bollente nelle
pentole, vapore nei ferri da
stiro e fredda fino a ghiacciare nei frigoriferi.
Oltre all’acqua l’uomo
moderno si è portato in casa
anche il fuoco, e si sa col
fuoco non si scherza, se non
controllato potrebbe diventare un incendio e bruciare la
casa, per ostacolarlo e per
spegnerlo c’è l’acqua e nelle
case più alte di 24 metri le
norme di sicurezza prescrivono un impianto antincendio
con acqua ad alta pressione
in condotte, con al piede di
ogni colonna idoneo attacco
di mandata per autopompa,
reti idranti, manichette e
lance.
Accade che l’acqua che
giunge in un fabbricato dall’acquedotto sia in parte trattenuta, mentre la rimanente
parte, dopo essere stata utilizzata, viene allontanata con le
tubazioni discendenti di scarico insieme alle acque luride,
raccolta alla base in pozzetti
ed incanalata con andamento
sub-orizzontale nella fognatura nera Comunale.
Una parte dell’acqua che
l’acqua nelle case
rimane nella casa riempie un
impianto particolare che serve a scaldare gli ambienti
rendendo la temperatura dell’aria confortevole anche nei
rigori invernali, inoltre il calore previene il formarsi della condensa .
In tali impianti l’acqua è
riscaldata in una caldaia dalla fiamma di un bruciatore.
La caldaia è collegata
mediante una rete di tubazioni di acciaio ai caloriferi nei
locali degli appartamenti ai
quali l’acqua giunge calda
riscaldando l’involucro di
metallo che la contiene, il
metallo a sua volta cede calore all’aria ad esso esterna
che ne lambisce la superficie
(2° principio della termodinamica: “Il calore fluisce spontaneamente dai corpi più caldi a quelli più freddi. Mai
viceversa”).
Il caldo, come un’ignota e
misteriosa magia vaga allora
nelle nostre stanze riempendole di un benevole tepore
che invisibile e silenzioso
avvolge ogni cosa ma soprattutto il nostro corpo confortandolo dalle fredde offese del
crudo inverno.
L’acqua contenuta nell’impianto di riscaldamento non
esce dalla casa, ma circola
ininterrottamente in un circuito chiuso dove il flusso, un
tempo naturale, è oggi impresso dalle pompe.
Non solo le nostre abitazioni sono riscaldate con l’acqua, ma in un circuito separato dello stesso impianto si
riscalda anche l’acqua che
giunge fredda dall’acquedotto portandola calda a perdere
ai gruppi erogatori.
195
Nelle
abitazioni
l’acqua è
anche nei
piccoli
acquari.
L’acqua dell’impianto idrico così riscaldata ed utilizzata, dopo l’uso si allontana
dalla casa negli scarichi insieme all’acqua fredda.
In casa l’acqua fredda o
calda è usata oltre che in cucina e nel bagno per quei servizi che ben conosciamo, anche per l’igiene della casa in
una continua pulizia dei pavimenti, dei vetri. marmi ecc.
In casa c’è acqua anche nei
vasi sui terrazzi o sui poggioli, nei piccoli acquari, nella
scodella del cane, nella bottiglia sulla tavola e negli alimenti cucinati.
L’acqua portata nella casa,
come in natura, scende, riempie spazi e se ne va, non è
sempre la stessa ma è sempre
la stessa.
La casa come la conosciamo è il rifugio dell’uomo dei
nostri giorni, in tempi ancestrali l’uomo era una grossa
scimmia e viveva tra gli alberi di lussureggianti foreste,
oggi scomparse, nutrendosi di
foglie, noci, frutti ed insetti,
che allora erano abbondanti,
ma non aveva un rifugio, non
era necessario.
Passarono milioni di anni,
prima che i nostri progenitori
lasciassero la foresta per avventurarsi negli spazi aperti a
cacciare, fu in questa nuova
condizione, anche di dieta,
che maturò l’esigenza di un
rifugio per proteggersi dalle
intemperie, dai predatori e per
le riserve di cibo.
Lentamente quell’uomo
primitivo abbandonò le grotte che erano vere e proprie
tane, umide ed infestate da
parassiti e costruì le prime
case, ancora a scopo difensivo ma arieggiate ed asciutte su palafitte vicine all’acqua.
Da quel momento in poi
la storia dell’uomo e della sua
casa con l’acqua vicina, fino
ai giorni nostri è nota.
E’ bello osservare non senza stupore, come nel tempo
l’uomo si sia portato lentamente alcuni elementi della
natura in casa, come l’acqua
ad esempio; la sorgente è diventata il rubinetto, la piog-
196
Il geometra ligure
Le ancestrali
pozze dei
torrenti e dei
fiumi sono in
casa nella
vasca da
bagno.
gia scende dalla doccia, le
quiete pozze dei fiumi sono
nella vasca da bagno, nei piccoli acquari nuotano i pesciolini, i fiori del prato innaffiati
nei vasi, gli uccellini in gabbia, il gatto sul sofà e l’ancestrale sciacallo dal manto
dorato in svariate forme nel
cane che conosciamo.
Nelle chiese l’acqua benedetta non è corrente, è stagnante nelle acquasantiere
artisticamente lavorate, quasi
a trattenere un bene reso più
prezioso nel simbolo, nelle
gocce della benedizione o nel
getto freddo del battesimo,
purificatore di arcaiche colpe
sconosciute.
Anche il battesimo, un
tempo donato agli innocenti
sulle rive del Giordano, l’uomo moderno se l’è portato in
casa, in una casa particolare,
dove tutti possono entrare,
dove in segreto si può manifestare la propria sofferenza
e trovare in quella spontanea
ed innocente purezza che si è
potuta esprimere, il senso
della specie in Dio, amore,
comprensione e consolazione
del cuore.
Quando entriamo in quella “casa” cerchiamo subito
l’acqua per intingerci le dita,
con quel gesto si varca una
soglia e l’intorno sembra illuminarsi, il quotidiano scompare in un senso di dolcissima pace.
Che immensità per poche
gocce d’acqua che scivolano
sulle dita a nostra insaputa,
residua presenza di una luce
vuota senza stella che giunge
fino a noi celando la sua trascendenza infinita.
Gocce d’acqua, che per i
bimbi di oggi non sono che il
movimento di miliardi di elettroni che ruotano attorno al
proprio atomo.
Acqua sconosciuta e misteriosa anche nelle nostre
case.
L’uomo contemporaneo non vuole riconoscere che, pur con tutta la
sua razionalità e la sua efficienza, è in balia di “forze”non controllabili.
Carl Gustav Jung
Funicolari e ascensori
in una città “verticale”
di Mauro Bocci
Sono mezzi di trasporto a loro modo più discreti (e sicuramente meno inquinanti)
dell’autobus. E funicolari e pubblici ascensori, magari con terminale panoramico, contano una presenza significativa a Genova: città da sempre cresciuta in altezza per
mancanza di spazio, ne fa anche attualmente ampio uso.
D
ue funicolari, una ferrovia a cremagliera,
nove ascensori pubblici - tutti gestiti dall’Azienda Mobilità e Trasporti (Amt) - costituiscono per moltissimi cittadini un sistema di collegamenti spesso insostituibile, e
talvolta coordinato, che riesce
a “tagliare” il traffico urbano,
by-passando ingorghi e rallentamenti. Due elevatori un
poco speciali possono poi
essere presi a simbolo di due
momenti di crescita per la Superba, l’ascensore più veloce
del mondo - nel grattacielo di
piazza Dante - negli anni
Trenta e il Bigo negli anni
Novanta.
Risale all’ultimo Ottocento
l’introduzione delle funicolari
di Sant’Anna (a forza idraulica) e del Righi, e della ferrovia a cremagliera - dotata cioè
di una ruota dentata, per meglio sopportare il dislivello di Granarolo. Queste strutture
collegavano - e ancora collegano - alcuni punti urbani
appena a ridosso dell’antico
centro storico medioevale con
la città collinare, che si era
andata espandendo soprattutto a partire dal progetto di via
Assarotti (1852), dall’apertura della Circonvallazione a
monte e dall’allargamento negli anni Settanta del XIX
secolo - ai sei
Comuni della
bassa valle bisagnina (Foce,
San Francesco
e San Martino
d’Albaro, San
Fruttuoso, Marassi e Staglieno). Sotto l’impulso del sindaco Andrea Podestà e di una
classe imprenditoriale particolarmente attiva (e che avrebbe trovato il proprio momento
di autocelebrazione nelle ma-
nifestazioni colombiane del
1892), la Superba si andava
dotando di civici servizi spesso all’avanguardia, attenta ai
rapidi sviluppi tecnologici del
tempo.
Il costruttore americano
Andrew Hallidie aveva inventato nel 1869 un mecca-
198
nismo che consentiva di agganciare e fissare una cabina a un cavo in continuo
movimento. La prima funicolare venne introdotta nel
1873 a San Francisco in
California, città dalla fisionomia in salita, dove fra l’altro la presenza di una forte
e operosa comunità ligure
risaliva addirittura agli anni
della caccia all’oro (1848).
Il geometra ligure
Un altro statunitense, Elisha
Otis, aveva
ideato già nel
1853 un ascensore dotato di
un dispositivo
di sicurezza in
grado di bloccare la caduta
della cabina in
caso di rottura
della fune di
sollevamento,
che utilizzava
una cremagliera posta di lato
al vano di corsa per sostenere la struttura.
Tre anni dopo,
in un grande
magazzino
newyorkese fu installato il
primo elevatore meccanico
per il trasporto di persone. Fu
invece il tedesco Werner von
Siemens - esponente di una
dynasty che tanto ha dato all’industria, compreso il settore siderurgico, così importante per Genova fra Otto e
Novecento - a ideare una cabina a motore elettrico. Da
allora, il mezzo divenne fa-
miliare in alcuni spazi pubblici e urbani, e progressivamente anche all’interno di
abitazioni private.
In pieno e rigoglioso sviluppo industriale - anche le
strutture portuali erano state
poderosamente ampliate, fino
al 1888, dopo la donazione del
duca di Galliera - Genova realizzò tra l’altro una delle prime tramvie elettriche in Italia.
Fu la Aeg, il colosso dell’elettrotecnica tedesca divenuto
concessionario dei trasporti
genovesi, che - mentre il
tycoon Erasmo Piaggio andava attirando a Genova il capitale finanziario germanico e si
creavano solidi legami marittimi con l’Impero guglielmino - cominciò a dare dal 1895
una razionale impostazione al
problema della difficile viabilità sotto la Lanterna: rapidamente la Superba ebbe una
rete tramviaria di poco più di
cinquanta chilometri. La presenza tedesca nei trasporti
pubblici genovesi continuò
intanto fino alla Grande Guerra; nel 1903 l’Aeg fondava
intanto in Germania una impresa insieme con la Siemens,
la grande azienda del creatore
dell’ascensore elettrico e dei
suoi fratelli.
Figlie di quell’epoca, le
due funicolari - e poco dopo
la ferrovia a cremagliera rendevano più vicine al cuore
della città tanto zone in pieno
fermento urbanistico (quella
di Sant’Anna), quanto punti
meno abitati, soprattutto allora, ma deputati alle scampagnate e al divertimento nel
nascente concetto di tempo
libero (Righi e Granarolo).
Dall’alto di quelle colline si
Funicolari e ascensori in una città “verticale”
coglievano en plein air paesaggi altrove imprendibili
sulle valli del Bisagno e del
Polcevera, magari nelle tiepide giornate di primavera, con
una tovaglia stesa sull’erba
per un picnic a base di fave,
formaggio e salame; o dopo
allegre libagioni in qualche
piccola trattoria. La tradizione delle domeniche fuori porta al Righi, paragonabile a
quella del treno popolare degli anni Trenta, che a un certo punto la accompagnò, durò
fin verso il 1960, quando la
motorizzazione di massa e il
boom dei consumi indussero
altri interessi nelle fasce meno
ricche. Particolarmente suggestivo risulta il percorso della
funicolare che porta al Righi:
costeggia, e lascia intravedere, antiche creuze dal selciato
di mattoni incrociati. Forse
Fabrizio De André ( 19401999), cantore in musica di
una Genova d’antan ormai
perduta, le aveva in mente
quando creò uno dei suoi
capolavori, la genovesissima
Creuza de ma (1984).
Se piace pensare alle salitine, ora ombrose e ora assolate, che costeggiano la funicolare del Righi - illustrate anche da tanta pittura locale, di
taglio talvolta felicemente
postimpressionista - come
ispiratrici di una delle più belle canzoni di Faber, uno dei
più grandi poeti novecenteschi,
Giorgio Caproni (1912-1990)
già aveva espresso nei suoi
versi una passione speciale per
quella funicolare, che nel suo
percorso inclinato e verticalizzante diviene per lui veicolo
di percezione in crescendo
d’una fisicità paesaggistica di
vibrante efficacia evocativa e,
nel tempo stesso, metafora
dell’esistenza e perfino del
mistero della sua conclusione.
I luoghi evocati da Caproni,
livornese d’origine, genovese
ad honorem e di sentimento,
sono riconoscibilissimi, nel
poema Stanze della funicolare
(l952), della raccolta Il passaggio d’Enea (1943-1955):
… I lati
vibrano della muta arpa
che inclina
unicorde a altre balze, ma
già un Righi
199
rosso da un’altra Genova
la cima
tira inflessibile al cavo dai gridi
l’arca e dalle persiane verdi l’ora
stacca come un sospiro,
oltre cui sta
di specchiere freschissima
la sola
stanza ove lieve era chiedere l’alt.
A Genova, il più noto degli
elevatori pubblici, quello che
porta al belvedere della spianata di Castelletto, venne rea-
200
Il geometra ligure
lizzato nei primi anni del
Novecento, con chiosco d’arrivo in uno stile liberty ferrovetro, che non ha forse in città
riscontri altrettanto brillanti.
Già una foto Alinari del 1910
rendeva del resto celebre l’impareggiabile veduta della Superba - del suo centro storico
e del suo mare - che si gode
da quel punto panoramico.
L’ascensore collega ora con
due cabine - capaci di trasportare 25 persone ciascuna piazza Portello (vi si accede
attraverso una interminabile
galleria, che i ragazzi del liceo artistico hanno riempito di
piccoli bassorilievi d’ardesia)
con il belvedere Montaldo,
viaggiando per un’altezza di
57 metri. E, sulla spianata, un
capolinea d’autobus lo connette con i quartieri in collina.
Altri versi caproniani,
quelli di L’ascensore, lo rievocano, e sono fra i più citati
del poeta. Il tono è lieve,
quasi di scherzo, in questo
caso, almeno nell’incipit, anche se poi l’atomosfera si vela
di un sottile filo di malinconia nell’evocazione della madre, in una sorta di pensoso
sguardo serale sul panorama
della città (“Con lei mi metterò a guardare / le candide
luci sul mare”).
Quando andrò in paradiso
non voglio che una campana
lunga sappia di tegola
all’alba - d’acqua piovana.
Quando mi sarò deciso
di andarci, in paradiso
ci andrò con l’ascensore
di Castelletto, nelle ore
notturne, rubando un poco
di tempo al mio riposo.
Funicolari e ascensori in una città “verticale”
Nei pressi dell’ascensore
di Castelletto ne sbuca un
altro, detto di Castelletto Ponente, che compie 61 metri
fra la galleria Garibaldi - realizzata nel 1927 - e una strada vicino al belvedere. Ha
pressappoco capienza e “prestazioni” del gemello.
Ugualmente panoramico
può essere considerato l’elevatore che conduce da via XX
Settembre a corso Andrea
Podestà, in vista del parco
ottocentesco dell’Acquasola.
Un altro ascensore particolarmente significativo - sebbene avulso dal contesto delle
comunicazioni urbane - è quello, considerato per lungo tempo il più veloce del mondo,
del più alto dei due grattacieli
realizzati da Marcello Piacentini negli anni Trenta in piazza Dante. L’edificio era stato
innalzato per diventare uno dei
luoghi di rappresentanza del
nuovo centro, la city mercantile e industriale; da piani alla
sua cima - per lungo tempo
luogo d’incontro mondano all’insegna di una marca di
vermouth e oggi sede di
Primocanale, la più popolare
delle emittenti locali - si può
avere un’altra visione di Genova e del suo porto dall’alto,
di notevole suggestione. Da
ultimo, con la profonda trasformazione del Porto Antico
in occasione delle manifestazioni colombiane del 1992, un
elevatore virtuale, il Bigo - che
fin dal nome richiama i grossi
alberi di un solo fusto utilizzati per alcuni lavori di forza
sulle navi e negli arsenali - ha
aggiunto agli ascensori utilizzati da una utenza cittadina un
elevatore virtuale, assai spet-
201
tacolare, che supera
l’altezza di 40 metri e
ruota per 360 gradi,
mostrando ai turisti da
un lato lo specchio
d’acque degli antichi
moli ristrutturati da
Renzo Piano e dall’alto gli strati successivi
dello sviluppo in altezza di un significativo passaggio della
città medioevale. Ma
esistono a Genova
anche altri ascensori,
che ancora Caproni
evoca, in quella Litania che rappresenta
uno degli atti d’amore più alti riservati in
versi a una città. Il
poeta sembra coglierli nei turbamenti di
una quotidianità che
porta in sé affanni e
grigiore, quasi che al
momento del paradisiaco salire corrispondesse l’amaro ritorno
alla realtà dello scendere, del doversi calare nelle cose.
Genova d’ascensore
patema, stretta al
cuore.
Sono, questi ultimi, elevatori che portano in quartieri popolosi, con il loro saliscendi distratto.
L’arrivo di uno di
essi quello di via
Ponterotto - è addirittura nell’atrio di un edificio privato.
Ma perfino questa circostanza dà una prova di quanto sia
profondo e familiare il loro
legame con la città.
Tratto da La Casana
n. 1 gennaio-marzo 2004
Le foto che illustrano
questo articolo sono di
Fulvio Magurno.
A proposito di…
Amianto: nuove disposizioni
Alberto Verardo
A
l fine di consentire il
trasferimento delle dovute informazioni ai propri
Committenti o l’acquisizione
delle medesime per l’eventuale esercizio dell’incarico di
Responsabile Tecnico, di seguito si riportano, espresse in
modo sintetico, le recenti
novità normative riguardanti
l’iscrizione all’Albo delle
imprese che attuano bonifica
da amianto.
A far data dal 15 giugno
2004 le attività di bonifica da
amianto, per effetto delle recenti normative adottate dal
Ministero dell’ambiente e dal
Comitato Nazionale dell’Albo, potranno essere svolte
solamente da imprese iscritte nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti
amianto”.
Infatti il D. I. 406/98, che
aveva definito il regolamento
dell’Albo istituendo tale categoria, è stato integrato dal
D. I. 5 febbraio 2004 che ha
fissato le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie obbligatorie dovute per
legge.
Su questi presupposti il
Comitato Nazionale dell’Albo delle Imprese che effettua-
no la Gestione dei Rifiuti ha
adottato, in data 30 marzo, le
deliberazioni n. 1 con la quale ha stabilito i requisiti per
l’iscrizione e n. 2 di approvazione della modulistica da
utilizzare per l’iscrizione.
L’iscrizione all’Albo nella
categoria 10 - Bonifica del
beni contenenti amianto - è
obbligatoria e riguarda tutte
le imprese che intendono operare indifferentemente nelle
sub categorie 10A - materiali
edili contenente amianto legato in matrice cementizia o
resinoide 10B - materiali d’attrito, isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili,
spruzzati, stucchi, smalti,
bitumi, colle, guarnizioni, altri isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori
uso, materiali incoerenti contenenti amianto.
L’iscrizione alla categoria
10B comprende anche l’iscrizione alla categoria 10A. Per
potersi iscrivere occorre che
l’impresa soddisfi alcuni requisiti: la titolarità delle
attrezzature necessarie, la presenza di un responsabile tecnico, la dimostrazione della
capacità finanziaria dell’impresa, l’osservanza degli obblighi stabiliti dai decreti le-
gislativi 15.8.1991 n. 277 e
19.9.1994 n. 626.
A far data dal 15 giugno
2004, le imprese che hanno
presentato domanda di iscrizione all’Albo nella categoria 10, devono - in via transitoria e per il tempo necessario al Comitato Regionale
dell’Albo di espletare le procedure di valutazione delle
domande - allegare al piano
di lavoro che viene inoltrato
all’ASL per l’esame, copia
della domanda medesima con
sottoscrizione di attestazione
di copia conforme o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445 del 28.12.2000); ha validità anche la copia della domanda con timbro di ricezione o corredata da documento
postale equivalente.
La figura del Responsabile Tecnico dell’impresa, prevista esplicitamente dalla normativa, può essere ricoperta
da persona in possesso di
specifici Diploma di Laurea
(ingegnere, architetto, chimico, geologo, biologo o altro
soggetto abilitato sulla base
dei rispettivi ordinamenti professionali) o diploma di Scuola Media Superiore (geometra, perito industriale, perito
Amianto: nuove disposizioni
chimico o altro soggetto abilitato sulla base dei relativi
ordinamenti professionali) o,
se priva di titolo di studio
adeguato, da persona che abbia frequentato gli specifici
corsi previsti dalla delibera
dell’Albo 3/99 che ne ha fissato i criteri, le modalità ed i
contenuti.
I corsi in questione si articolano in due momenti, uno
di livello di base di 40 ore, il
secondo di livello specialistico anch’esso di 40 ore; il livello specialistico non è chiesto per le persone che sono
già in possesso o che conseguiranno l’abilitazione a “Di-
203
rigente delle Attività di Bonifica da Amianto” secondo i
dettami del DPR 8.8.94.
In tutti i casi il titolo scolastico o formativo è previsto
sia accompagnato da un numero di anni di esperienza
maturata nello specifico settore, variabile per categoria e
classe di iscrizione. Per la
regolarizzazione dell’iscrizione è necessario che le imprese interessate producano la
seguente documentazione:
Domanda di Iscrizione
(art. 1 c. 1 dcna 2/04)
Foglio notizie categoria
10A e/o 10B (Art. 2 c. 3 dcna
1/04)
Attestazione conformità
impresa ai requisiti 277/91 e
626/94 (art. 2 c. 4 dcna 1/
04)
Dimostrazione capacità finanziaria nel quinquennio (o
in alternativa bilancio aziendale o fido bancario) (art. 4
dcna 1/04)
Intercalare P di nomina di
persona a specifica carica
sociale
Intercalare RT di nomina
di responsabile tecnico
Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio per dichiarazioni
generiche qualora ve ne fossero o fossero ritenute utili o
necessarie.
L’indiano e le altre creature che erano nate qui e che vivono qui,
avevano una madre comune: la Terra. Perciò egli era imparentato con
tutto ciò che vive, e riconosceva a tutte le creature gli stessi diritti
come a se stesso.
Orso in piedi
Legislazione dello Stato
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 21 giugno 2004
Norme tecniche e procedurali per la classificazione
di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed
altri elementi di chiusura.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei
compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento”, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n.577, recante “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi”;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante
“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte
ed altri elementi di chiusura”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, recante “Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999,
recante “Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi
di chiusura”;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001,
recante “Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di
grandi dimensioni”;
Viste la norme UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN 13632:2001 recanti rispettivamente “Prove di resistenza al
fuoco: requisiti generali” e “Prove di resistenza al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive”;
Vista la norma UNI EN 1634-1:2001 recante “Prove di
resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura”;
Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000
recanti rispettivamente “Windows and doors Resistance to repeated opening and closing - Test
method” e “Industrial, commercial and garage doors
and gates - Mechanical aspects - Test method”;
Vista la decisione della Commissione della Comunità
europea 2000/367/EC del 3 maggio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6
giugno 2000, “che attua la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio per quanto riguarda la classificazione della
resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi”;
Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia di
prove di resistenza al fuoco e la futura attivazione
della procedura di marcatura CE dei prodotti da costruzione;
Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento
della norma europea UNI EN 1634-1:2001 che specifica il metodo di determinazione della resistenza al
fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura da
installare nelle aperture degli elementi di separazione
verticali;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione n.
260 dell’11 marzo 2003 dal Comitato centrale
tecnicoscientifico per la prevenzione incendi di cui
all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura d’informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica
la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (2004) D/50563, dalla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1.
Classificazione
1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonché le modalità di redazione del rapporto di
prova in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto
specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto
Legislazione dello Stato
da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e
UNI EN 1363-2.
2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta
previo il condizionamento meccanico previsto al punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il
condizionamento meccanico va eseguito secondo quanto descritto nell’allegato A.
3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello specifico punto della tabella
4 della decisione della Commissione del 3 maggio
2000, riportato nell’allegato B al presente decreto.
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per
porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia
RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EIZ rispettivamente. Laddove
nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l’impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EIZ potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione
RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste
dal presente decreto.
5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell’interno cura gli
adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell’interno 26 marzo 1985. Per l’effettuazione di prove
valide ai fini delle omologazioni secondo le norme
di cui al comma 1 del presente articolo, la suddetta
Direzione centrale predisporrà la modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato di
prova.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per “Omologazione” si intende l’atto conclusivo
attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle
porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento è
autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa
immissione in commercio di porte resistenti al fuoco
omologate, con le variazioni consentite dalla norma
UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del
risultato di prova integrate dalle variazioni riportate
nell’allegato C;
b) per “Prototipo” si intende il campione, parte del
campione medesimo e/o la documentazione idonea alla
completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio che rilascia il
certificato di prova;
c) per “Porta omologata” si intende la porta o altro
elemento di chiusura per la quale il produttore ha
espletato la procedura di omologazione;
d) per “Produttore” della porta resistente al fuoco, si
205
intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti
l’accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo
il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante
autorizzato dallo stesso purché residente in uno dei
Paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei Paesi
costituenti l’accordo SEE;
e) per “Laboratorio” si intende l’area di protezione
passiva della Direzione centrale per la prevenzione e
la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno o altro
laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del
Ministero dell’interno 26 marzo 1985, ovvero altro
laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell’Unione
europea o dei Paesi contraenti l’accordo SEE, che
provvede alla esecuzione delle prove e all’emissione
del certificato di prova ai fini dell’omologazione della
porta resistente al fuoco;
f) per “Certificato di prova” si intende il documento,
rilasciato dal laboratorio o da un organismo di
certificazione, con il quale, sulla base dei risultati
contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe
di resistenza al fuoco del campione sottoposto a prova;
g) per “Rapporto di prova” si intende il documento,
rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al punto 12 della norma EN 16341 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;
h) per “Dichiarazione di conformità” si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la
conformità della porta resistente al fuoco alla porta
omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:
h.1) nome del produttore;
h.2) anno di costruzione;
h.3) numero progressivo di matricola;
h.4) nominativo del laboratorio e dell’organismo di
certificazione se diversi;
h.5) codice di omologazione;
h.6) classe di resistenza al fuoco.
Con la dichiarazione di conformità il produttore si
impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano le modifiche apportate alla porta
resistente al fuoco tra quelle consentite nell’atto di
omologazione;
i) per “Marchio di conformità” si intende l’indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore
sulla porta resistente al fuoco contenente almeno il
numero progressivo di matricola ed il codice di
omologazione;
j) per “Libretto di installazione, uso e manutenzione”
si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta, come
minimo, i seguenti contenuti:
j.1) modalità ed avvertenze d’uso;
j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
206
Il geometra ligure
Art. 3.
Utilizzazione
1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al
fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi
devono essere omologate.
2. La documentazione da disporre per la immissione in
commercio di porte resistenti al fuoco è composta da:
a) copia dell’atto di omologazione della porta;
b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;
c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
3. L’installatore è tenuto a redigere a propria firma la
dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del
decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.
4. L’utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza
ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli
periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’art.
2, lettera j), presenti nel libretto di uso e manutenzione.
Art. 4.
Procedure per il rilascio dei certificati di prova
1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26
marzo 1985.
2. Per l’ottenimento del certificato di prova ai fini del
rilascio dell’omologazione si adotta la seguente procedura:
a) il produttore trasmette l’istanza e la documentazione tecnica relativa al campione da sottoporre a prova;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta
giorni, l’invio della campionatura di prova e comunica l’importo della somma occorrente per l’esecuzione
delle prove;
c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta comprensiva del campione testimone previsto
all’art. 14 del decreto 26 marzo 1985 e l’attestato di
versamento relativo alla somma di cui alla precedente
lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; in caso di mancato invio, la
pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
campionatura e del pagamento di cui alla lettera c);
e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di
prova entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel
suddetto elenco cronologico e si impegna a conservare, in locale idoneo, il campione testimone per un
periodo di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di prova.
Art. 5.
Procedure per il rilascio dell’atto di omologazione
1. Il rilascio dell’atto di omologazione rientra tra i
servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965,
n. 966, e successive modifiche.
2. Per l’ottenimento dell’atto di omologazione della porta
resistente al fuoco si adotta la seguente procedura:
a) il produttore inoltra apposita istanza all’area di
protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno, corredata dal certificato di prova a lui intestato,
rilasciato dal laboratorio, in originale;
b) l’area di protezione passiva avvia il procedimento
amministrativo e comunica all’interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, l’importo della somma occorrente per il rilascio;
c) il produttore invia l’attestato di versamento relativo
alla somma di cui alla precedente lettera entro trenta
giorni dalla data della comunicazione dell’area di
protezione passiva; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
d) l’area di protezione passiva, valutata la documentazione presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento dell’istanza dell’attestato di versamento, a rilasciare al produttore l’atto di omologazione
della porta resistente al fuoco contenente tutte le
modifiche consentite sul prototipo, motivando l’eventuale diniego.
3. L’area di protezione passiva renderà noto, periodicamente, l’elenco aggiornato delle porte resistenti al
fuoco omologate.
Art. 6.
Omologazione di porte certificate
in ambito comunitario
1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate in
uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero in uno dei
Paesi contraenti l’accordo SEE, sulla base delle norme di cui all’art. 1 secondo metodi di controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono essere
omologate in Italia per essere impiegate nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure
previste all’art. 5, garantendo l’identificazione delle
modalità di controllo riconosciute dal Paese dell’Unione europea ovvero contraente l’accordo SEE.
3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata
da traduzione in lingua italiana.
Art. 7.
Obblighi e responsabilità per il produttore
1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti
adempimenti sotto la sua personale responsabilità civile e penale:
a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità di cui all’art. 2, lettera h);
b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia
dell’atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui al comma precedente;
c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d’uso
e manutenzione di cui all’art. 2, lettera j);
d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio
di conformità di cui all’art. 2, lettera i);
207
Legislazione dello Stato
e) consentire l’accesso ai locali di deposito, fornire
tutte le informazioni necessarie alla verifica della
conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo
di quanto necessario alle operazioni di controllo di
cui al successivo art. 8.
Art. 8.
Controlli e vigilanza
1. Il Ministero dell’interno ha facoltà di effettuare
controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco
omologate.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli
importatori, i commercianti e gli utilizzatori.
3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli
sui prodotti antincendio omologati dal Ministero dell’interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità di
individuazione, di prelievo e di esecuzione delle verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonché gli
importi dei corrispettivi dovuti dai produttori per le
operazioni descritte.
Art. 9.
Validità, rinnovo, decadenza e annullamento
dell’omologazione
1. L’omologazione ha validità cinque anni ed è
rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo
dell’atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e
successive modifiche.
2. L’omologazione non è rinnovabile in caso di revoca.
3. L’omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica
non prevista nell’atto di omologazione. La nuova
normativa stabilirà i tempi necessari per l’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle
scorte.
4. Il Ministero dell’interno ha facoltà di revocare
l’omologazione se:
a) viene rilevata la non conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata;
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli
obblighi fissati all’art. 7.
5. La revoca o la decadenza dell’omologazione comportano il divieto dell’immissione sul mercato e il
divieto di emissione della dichiarazione di conformità
per la porta resistente al fuoco omologata.
Art. 10.
Norme transitorie
1. Ai fini del rilascio dell’atto di omologazione di cui
all’art. 3, comma 1, del presente decreto, a decorrere
da sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, le prove di resistenza al fuoco si eseguono
secondo le norme di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto.
È inoltre consentito eseguire le prove di resistenza al
fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF 9723/
FA1 fino all’entrata in vigore dell’obbligo della
marcatura CE.
2. È consentito il rilascio di atti di omologazione del
prototipo o per estensione dei risultati di porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e, con decorrenza immediata, anche nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco rilasciate ai sensi del decreto 14 dicembre 1993 non
decadono.
4. La produzione e la immissione in commercio di
porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, di cui
all’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999,
potrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste
all’art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 2001 e dal
comma punto 2 dell’allegato C al presente decreto.
Roma, 21 giugno 2004
Il Ministro: Pisanu
ALLEGATO A
Modalità di condizionamento meccanico
1. Prima di sottoporre il campione alla prova di resistenza al fuoco, va verificata la funzionalità del campione mediante un minimo di 500 cicli di apertura e
chiusura, da eseguirsi secondo le procedure previste
nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della
tipologia di porta.
2. Prima di sottoporre alla prova di resistenza al fuoco
il campione va sottoposto ad un minimo di 5000 cicli
di apertura e chiusura (sbattimento), da eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN 1191 o
EN 12605 a seconda della tipologia di porta avendo
cura di aumentare la velocità di apertura del 50% per
porte ad apertura manuale e alla massima velocità
operativa per porte automatizzate.
3. In alternativa alle procedure previste nelle norme
EN 1191 e EN 12605 è consentita l’esecuzione dei
500 cicli per la verifica della funzionalità e dei 5000
cicli di sbattimento secondo le procedure di seguito
indicate:
Verifica di funzionalità
a) Posizionare il campione sul supporto previsto per
la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1.
b) Misurare ed annotare, prima dell’inizio dei cicli, le
seguenti grandezze:
b.1) la forza massima espressa in N con precisione al
2% necessaria per aprire la porta con dispositivo di
chiusura sbloccato;
208
Il geometra ligure
b.2) la corsa dell’anta (o delle ante) espressa in gradi
o in millimetri;
b.3) le distanze tra i punti di riferimento individuati
per testimoniare l’usura.
c) Sbloccare il dispositivo di chiusura applicando una
forza che aumenti del 50 ± 10% la forza operativa
necessaria per lo sblocco per dispositivi a sblocco
manuale ovvero alla massima forza imposta dal meccanismo di sblocco per dispositivi a sblocco motorizzato.
d) Portare l’anta (o le ante) in posizione di apertura
fino a 90° ± 10° (misurati dalla posizione di chiusura)
ovvero fino alla posizione di arresto del limitatore o
del dispositivo di chiusura se ciò accade prima dei
90°; in ogni caso la posizione di arresto non deve
intervenire prima del 60% della posizione di fine corsa.
Nel caso di porte ad apertura manuale, la velocità
massima di apertura dell’anta (o delle ante) deve essere pari a 0,5 ± 0,05 m/s se la parte mobile ha una
massa non superiore a 400 kg e pari a 0,2 ± 0,02 m/
s se la parte mobile ha una massa superiore a 400 kg.
Nel caso di porte ad apertura motorizzata va settata la
velocità come sopra descritto. Nel caso di motori a
velocità non settabile la velocità di apertura sarà quella effettivamente permessa dal sistema. Detta velocità
massima di apertura va raggiunta fra i 20° e i 60° di
apertura o fra il 20% e il 60% della corsa dell’anta e
mantenuta costante fino a fine corsa.
e) Lasciare in posizione di apertura l’anta per un tempo non superiore a 4 s se la porta è ad apertura manuale. Per porte ad apertura motorizzata il tempo di
apertura è quello previsto dal dispositivo di apertura
nel funzionamento effettivo.
f) Portare l’anta in chiusura con il dispositivo di
autochiusura sincerandosi che l’arresto della fase di
chiusura avvenga per battuta dell’anta (o delle ante)
sul telaio.
g) Bloccare il dispositivo di chiusura.
h) Osservare un periodo di riposo nella posizione di
chiusura così come previsto alla lettera d).
i) Ripetere ed annotare, alla fine del numero di cicli
previsto, le misure di cui alla lettera e), unitamente ad
ogni anomalia riscontrata.
Sbattimento
a) Posizionare il campione sul supporto previsto per
la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1 con i
dispositivi di chiusura rimossi o interdetti.
b) Ripetere l’operazione di apertura descritta per la
verifica di funzionalità alla lettera d) avendo cura di
aumentare la velocità operativa del 50% per porte ad
apertura manuale e per porte ad apertura motorizzata
con velocità settabile ovvero alla velocità realmente
consentita per porte ad apertura motorizzata con velocità non settabile.
c) Ripetere l’operazione descritta per la verifica di
funzionalità alla lettera e).
d) Effettuare l’operazione di chiusura come descritto
alla lettera b) per la fase di apertura.
e) Ripetere l’operazione descritta per la verifica di
funzionalità alla lettera h).
ALLEGATO B
CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO
Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è di seguito illustrato:
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW
20 30
60
Il requisito di tenuta E è l’attitudine di una porta o
altro elemento di chiusura a non lasciar passare né
produrre, se sottoposto all’azione dell’incendio su
un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto.
La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno
dei seguenti fenomeni:
aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni (punto 10.4.5.3 della UNI EN 1363-1);
accensione di un batuffolo di cotone posto ad una
distanza di 30 mm per un massimo di 30 s (punto
10.4.5.2 della UNI EN 1363-1) su tutta la superficie;
presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta.
Il requisito di isolamento I è l’attitudine di una porta
od altro elemento di chiusura a ridurre entro un dato
limite la trasmissione del calore dal lato esposto all’incendio al lato non esposto.
La perdita del requisito di tenuta significa anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite specifico di temperatura sia stato superato o meno.
Sono previsti due criteri di isolamento.
Isolamento I1.
Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti
fenomeni:
l’aumento della temperatura media sulla faccia non
esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN
1634-1);
l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta,
con esclusione della zona entro 25 mm dal bordo
visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto
9.1.2.4 lettera b) della UNI EN 1634-1);
l’aumento della temperatura sul telaio supera i 180°C
a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il
telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza
possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm
(punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).
Isolamento I2.
Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti
fenomeni:
l’aumento della temperatura media sulla faccia non
esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN
1634-1);
209
Legislazione dello Stato
l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta,
con esclusione della zona entro 100 mm dal bordo
visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto
9.1.2.3 lettera c) della UNI EN 1634-1);
l’aumento della temperatura sul telaio supera i 360°C
a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il
telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza
possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm
(punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).
Il requisito di irraggiamento W è l’attitudine di una
porta o altro elemento di chiusura a resistere all’incendio agente su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali costituenti
la superficie non esposta sia ad altri materiali o a
persone ad essa adiacenti.
Una porta od altro elemento di chiusura che soddisfa
i criteri di isolamento I1 o I2 si ritiene che soddisfi
anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso
tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa
automaticamente perdita del requisito di irraggiamento W.
ALLEGATO C
VARIAZIONI CONSENTITE AGGIUNTIVE
1) Fatti salvi i limiti di estendibilità indicati nel campo di applicazione diretta dei risultati di prova, sono
consentiti i seguenti trasferimenti dei risultati:
a)
è consentito il trasferimento dei risultati di prova da
porte scorrevoli a più ante a porte scorrevoli con un
minore numero di ante costruttivamente identiche in
ogni dettaglio;
b)
è consentito il trasferimento dei risultati di prova da
porta a due ante a battente, a porta realizzata con la
sola anta primaria a condizione che il telaio fisso e la
sezione dell’anta rimangano invariati mentre la nuova
battuta dell’anta corrisponda alla battuta sul telaio
perimetrale dell’anta del prototipo provato;
c)
è consentito il trasferimento dei risultati di prova da
porta senza battuta a pavimento, a porta con battuta a
pavimento;
d) è consentito il trasferimento dei risultati di prova
da porta a due ante uguali di cui una cieca e l’altra
munita di specchiatura di diversa natura da quella di
base di superficie non maggiore di 0,25 m2 e del 15%
dell’intera superficie dell’anta stessa quale dei due
inferiori, a porta con entrambe le ante o cieche o con
specchiatura come l’anta del prototipo provato. In caso
di prototipo con ante disuguali, le variazioni ammesse
o da apportarsi sulla seconda specchiatura, corrispondono a quelle dei casi di variazione dimensionale di
cui alla successiva lettera e);
e) è consentito il trasferimento dei risultati di prova,
nel caso di porte con ante con specchiatura, di diversa
natura da quella di base, a porte con ante di dimensioni maggiori, minori o invariate nel rispetto delle se-
guenti condizioni: la specchiatura può essere ridotta o
eliminata, per prototipi provati con specchiatura di
superficie non maggiore di 0,25 m2 o del 15% dell’intera superficie dell’anta stessa, quale dei due inferiore;
la specchiatura può essere ridotta fino al 0,25 m2 o al
15% dell’intera superficie dell’anta stessa, quale dei
due superiore, per prototipi provato con specchiatura
di superficie maggiore di suddette dimensioni;
le distanze dal bordo superiore e dai bordi laterali
della nuova anta alla relativa specchiatura, devono
essere non inferiori alle corrispondenti distanze del
prototipo provato. Inoltre la distanza dal bordo inferiore della nuova anta alla relativa specchiatura non
deve essere inferiore alla distanza del bordo superiore
del prototipo provato alla relativa specchiatura;
non è ammesso alcun aumento dell’altezza e/o della
larghezza della specchiatura che, inoltre, deve mantenere la stessa figura geometrica senza alcuna possibilità di rotazione. Nel caso di specie, rettangoli e quadrati possono essere considerati come una stessa figura geometrica.
2) È ammesso il trasferimento dei risultati di prova a
porte di dimensioni estese oltre il campo di applicazione diretta dei risultati di prova a condizione che:
a) il campione in prova abbia dimensioni pari alle
massime compatibili con la bocca del forno (2600
mm in larghezza e 2700 mm in altezza o superiori);
b) il campione in prova abbia conseguito l’ulteriore
margine di resistenza al fuoco previsto;
c) il sistema costruttivo sia rigorosamente rispettato;
d) siano presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare un
degrado della resistenza al fuoco (punti di chiusura,
punti di ancoraggio fra i componenti, punti di fissaggio all’elemento di supporto proporzionali alle dimensioni lineari dell’elemento stesso e quant’altro il produttore ritenga necessario e adeguatamente
sperimentato).
Pubblicato su G. U. n. 155 del 05.07.2004
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
DECRETO 22 giugno 2004
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il titolo V della Costituzione;
Visto l’art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzio-
210
ne della legge-quadro in materia di lavori pubblici,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
Considerato che il comma 11 dell’art. 14 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e integrazioni demanda al Ministro dei lavori pubblici
ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
compito di definire, con proprio decreto, gli “schemitipo” sulla base dei quali i soggetti di cui all’art. 2,
comma 2, lettera a) della legge, redigono ed adottano
il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali
e gli elenchi annuali dei lavori;
Considerato che i suddetti “schemi-tipo” debbono conformarsi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di
redazione contenuti nell’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni nonché agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato
regolamento;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 14, comma
11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni e dell’art. 14, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono
essere trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori
pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori
pubblici 4 agosto 2000 per l’interpretazione autentica
del decreto ministeriale 21 giugno 2000;
Ritenuta la necessità di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni di cui al citato decreto
ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 e delle relative schede allegate;
Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con
il quale è stato costituito un tavolo tecnico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni e
province autonome, allargato alla partecipazione di
ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero dei
lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate;
Ritenuto che i siti internet individuati dal decreto
ministeriale del Ministero dei lavori pubblici n. 20 del
6 aprile 2001 relativi alla pubblicazione dei bandi,
degli avvisi di gara e degli avvisi di interventi
realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-bis
dell’art. 37-bis della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni e integrazioni, hanno assunto, nell’ottica di un sistema informativo e informatico di tipo
federato, rilevanza nazionale di libero e puntuale accesso;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 685/IV del 7 maggio 2004;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in partico-
Il geometra ligure
lare l’art. 4 la cui rubrica reca “studi di fattibilità delle
amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali”;
Ritenuta la necessità della pubblicazione informatica
della programmazione triennale e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici;
Considerato che ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno
2000, a seguito di proposte di modifica al citato decreto, il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi
l’esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno,
ad approvare le opportune modifiche procedendo alla
integrale pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1.
Redazione ed approvazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2,
comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni e integrazioni, fatte
salve le competenze legislative e regolamentari delle
regioni e delle province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di
lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo
allegati al presente decreto.
2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono
redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima
della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente secondo i
rispettivi ordinamenti.
3. Entro novanta giorni dall’approvazione della legge
di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono
all’aggiornamento definitivo del programma triennale
unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare
nel primo anno ai sensi dell’art. 13, comma 3, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Gli altri
soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i
medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’art.
14, comma 9, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni
sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei
lavori pubblici, le amministrazioni individuano un
referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet
predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province
autonome, competenti territorialmente. In caso di
mancata attivazione da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza
l’accreditamento avviene per il tramite del sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4
Legislazione dello Stato
è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.
Art. 2.
Attività preliminari alla redazione del programma
1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste
nei documenti di programmazione, dei bisogni che
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di
lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell’art. 14,
comma 2, legge n. 109/1994, e dei beni immobili che
possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi
dell’art. 19, comma 5-ter, legge n. 109/1994, il quadro
delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo
schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del programma. Nella
scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, comma 4,
della legge n. 109/1994.
2. Per l’inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere
sintetici studi ai sensi dell’art. 11, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nei quali
sono indicati le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie dell’intervento
stesso, corredati dall’analisi dello stato di fatto per
quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 109/
1994. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell’intervento di
cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni
di euro i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo
quanto previsto dall’art. 4 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell’art. 14, comma 6, della
legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni.
5. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono inserire nel programma triennale i relativi interventi ove
dispongano della progettazione preliminare redatta ai
sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nella
scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell’intervento, la stima dei costi, la tipologia e la cate-
211
goria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale
privato indicati nella tabella 3, allegate al presente
decreto.
2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da
realizzarsi nell’anno cui l’elenco si riferisce oltre al
responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo
la tabella 5 allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l’ordine di priorità in conformità all’art. 14,
comma 3, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni, secondo una scala di priorità
espressa in tre livelli.
Art. 4.
Redazione dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno e adeguamento dell’elenco annuale a flussi di spesa
1. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è
subordinata alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità o della progettazione preliminare secondo
quanto disposto dall’art. 14, comma 6, della legge n.
109/1994, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La formulazione dell’elenco annuale, corredato
dell’elenco dei lavori da eseguire in economia, è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell’art. 14, comma
9, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni
e integrazioni, un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste disponibili tra i mezzi finanziari dell’amministrazione stessa al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d’asta o di economie.
3. Ove necessario, l’elenco annuale viene adeguato in
fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al
monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi
le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di
impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell’elenco annuale procedono all’adeguamento
dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
effettuate nell’osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.
Art. 5.
Pubblicità e pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno stesso
1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza
amministrativa gli schemi adottati dei programmi
triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima
dell’approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno sessanta giorni conse-
212
Il geometra ligure
cutivi, nella sede dell’amministrazione procedente, che
può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all’art. 1, comma 3.
2. Quando il programma dell’amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti
da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche
presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi
triennali nel corso del primo anno di validità degli
stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto
che li approva.
4. Il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori
pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli
appositi siti internet predisposti rispettivamente dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, fermo restando gli
adempimenti di cui all’art. 14, comma 11, della legge
n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni
e all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Art. 6.
Applicazione e aggiornamento
1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i
soggetti di cui all’art. 1 inviano, entro il 30 marzo di
ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la regolazione dei
lavori pubblici, eventuali proposte di integrazione e
modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l’esigenza,
provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto con le relative schede allegate
modifica e sostituisce il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/
21/65.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 22 giugno 2004
p. Il Ministro: Martinat
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 66
Pubblicato su G. U. n. 151 del 30.06.2004
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2004, n.152
Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 12
giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune
adibiti al trasporto di persone.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo
2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210,
recante attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone
e relativo sistema sanzionatorio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attività
produttive e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all’articolo 23
del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210
1. Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo
12 giugno 2003, n. 210, è sostituito dal seguente:
“2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati
per l’approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico
ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma
restando l’applicazione delle altre norme del presente
decreto, è consentita in deroga a quanto previsto dagli
articoli 9 e 11 a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e
le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e
rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti
di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell’impianto
ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1;
b) la costruzione dell’impianto sia completata entro e
non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio
2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei
mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).”.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Legislazione dello Stato
Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 2004
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche
comunitarie
LUNARDI, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
FRATTINI, Ministro degli affari esteri
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell’economia e
delle finanze
MARZANO, Ministro delle attività produttive
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Pubblicato su G. U. n. 144 del 22.06.2004
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
26 Aprile 2004, n. 107
Testo del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 27
aprile 2004), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2004, n. 162, recante: “Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici”.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma
1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10,
comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
213
Art. 1.
L’articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:
Art. 4 (Validità attestazioni SOA). - 1. È prorogata al
15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al
comma 5 dell’articolo 15 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e successive modificazioni rilasciate dalle
Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le
quali la scadenza del termine per la verifica triennale
ivi prevista interviene prima di tale data.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell’art. 15, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante: “Istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109” e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
29 febbraio 2000, supplemento ordinario n. 35, è il
seguente:
“5. La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a
cinque anni con verifica triennale del mantenimento
dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di
capacità strutturale di cui all’art. 15-bis. La efficacia
delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata
a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza
del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto
con la medesima SOA o con un’altra autorizzata”.
Art. 1-bis.
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini
relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9
e OG10, di cui all’articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell’art. 22, commi 2 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è
il seguente:
“2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione
nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all’art. 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente
la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
(Omissis).
4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle
categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all’art.
18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA”.
Art. 1-ter.
1. Le disposizioni relative alla certificazione per l’ese-
214
Il geometra ligure
cuzione dei lavori della categoria OS12, previste
dall’articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell’art. 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è il
seguente:
“8. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le
essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di
cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio,
sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non
inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito
per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni
5 di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per
la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di
ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento
precedentemente adottato per un periodo pari alla metà
della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con
riferimento alla durata del piano di ammortamento
concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria
OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo
gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo
pari o superiore alla III (euro 1.032.913), l’impresa
deve essere titolare della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al
montaggio e alla installazione dei beni oggetto della
categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in
via transitoria per le altre classifiche le imprese non
certificate presentano, ai fini della collaudazione di
lavori della categoria OS12 di importo superiore a
50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni
oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.”.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Pubblicato su G.U. n. 148 del 26.6.2004
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, relativi al mese di maggio 2004, che si
pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e
2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al
corrispondente mese dell’anno precedente e di due
anni precedenti risultano:
Pubblicato su G. U. n. 142 del 19.06.04
Il testo completo dei provvedimenti legislativi qui richiamati è disponibile,
per gli iscritti, presso la sede del Collegio.
I sensi non ingannano, inganna il giudizio
Johann Wolfgang von Goethe
Giurisprudenza
GEOMETRA
Maggio 2004
CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 13 gennaio 2003, n.
311 - SPADONE Presidente - ELEFANTE Relatore. Zavattaro e Abbo (avv.ti Pontecorvo, Guadagnini) Mariotto (avv. Contaldi).
Professioni intellettuali - Geometra - Responsabilità professionale - Responsabilità contrattuale Azione risarcimento danni - Prescrizione - Decorrenza (C. c. artt. 1218, 2935, 2946).
L’art. 2935 c. c, norma generale sulla decorrenza della
prescrizione, che colloca il dies a quo nel “giorno in
cui il diritto può essere fatto valere” va inteso in relazione a ciascuna situazione protetta, in caso di divergenza tra interesse tutelato in astratto e richiesta
in concreto di tutela. Pertanto nell’azione di responsabilità contrattuale, legata essenzialmente all’elemento del danno, il momento iniziale della decorrenza del
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno va individuato in quello in cui, a seguito dell’altrui condotta, si verifica la lesione concreta (e non
potenziale) nella sfera giuridica del danneggiato. (Nella specie la S. C. ha ritenuto che la prescrizione del
diritto ad ottenere il risarcimento del danno, causato
dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento professionale da parte di un geometra nella richiesta di
condono edilizio, danno consistente nella perdita di
tale beneficio, inizi a decorrere dalla data in cui è
scaduto il termine per poter presentare la domanda di
condono).
TECNICA LEGALE
maggio 2004
APPELLO LECCE, II SEZIONE, 26 febbraio 2002, n. 104
- LAMORGESE Presidente - CASABURI Consigliere FARINA Relatore. - Cesaria G., Cesaria L., Cesaria G.
e Leobilla P. (avv.ti Costantino, De Mauro) - Cesaria
C. (avv. Sgura).
Comodato - Comodato per un uso determinato Destinazione ad uso abitativo “vita natural durante” - Termine di adempimento della obbligazione
di restituzione - Determinazione della destinazione
d’uso per facta concludentia - Sussistenza (C. c.
artt. 1803, 1809, 1810).
Comodato - Estinzione - Morte del comodante Richiesta eredi del comodante - Comodato “vita
natural durante” - Fattispecie relativa a comodato
di immobile - Insussistenza (C. c. artt. 1803,1811).
Nel contratto di comodato, caratterizzato dalla destinazione ad un determinato uso, la mancanza di un
termine finale direttamente previsto dalle parti non
autorizza il comodante a richiedere ad nutum la restituzione dell’immobile, laddove sia possibile configurare una indiretta determinazione di durata per facta
concludentia, vale a dire attraverso la delimitazione
dell’uso consentito della cosa, desumibile dalla natura stessa, dal rapporto di parentela intercorrente tra
le parti, dal comportamento del comodante, dall’esame degli interessi e dalle utilità perseguite dai contraenti ed assegnatari, nonché dalle finalità del negozio.
La morte del comodante non determina, cosi come
previsto dall’art. 1811 c. c. nel caso di morte del
comodatario, la estinzione del contratto di comodato.
In tale fattispecie l’elemento della fiducia caratterizza
esclusivamente il rapporto intercorrente tra comodante
e comodatario e non viceversa. Ne consegue che, stante
il carattere eccezionale dell’art. 1811 c. c., è riconosciuto solo e soltanto al comodante la facoltà di richiedere agli eredi del comodatario la restituzione dei
beni concessi in comodato.
maggio 2004
CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 1° aprile 2003, n 4905
- SPADONE Presidente - SETTIMJ Estensore - RUSSO P.M.
(conf.). - Aleya Imm. s.r.l. (avv. De Tilla) - Cond. Via
Riviera di Chiaia n. 9/A Napoli (avv. Campese).
Conferma Trib. Napoli, 29 ottobre 1999.
Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Parti comuni - Alloggio del portiere - Attribuzione in proprietà esclusiva ad uno dei condomini
- Mantenimento del vincolo di destinazione - Am-
216
Il geometra ligure
missibilità - Natura giuridica del vincolo – Obbligazione propter rem (C. c. art. 1117).
Controparte - Dubbio - Insufficienza (C. c. artt. 1147,
1159).
Configura un’obbligazione propter rem, suscettibile
di trasmissione ai successivi acquirenti dell’immobile
anche in assenza di trascrizione, il mantenimento dell’originaria destinazione al servizio condominiale del
locale adibito ad alloggio del portiere, che sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
L’esatta individuazione del bene nel titolo e l’identità
di tale bene con quello successivamente posseduto sono
elementi necessari al fine del verificarsi dell’usucapione abbreviata a prescindere dalla qualità di possessore dell’alienante.
La buona fede ai fini del verificarsi dell’usucapione
abbreviata va verificata al momento della conclusione
del contratto, o in quello successivo dell’immissione
nel possesso e la sua mancanza deve essere provata
dalla controparte. A tal fine non è sufficiente
l’allegazione di un mero sospetto di una situazione illegittima ma il dubbio deve risultare comprovato da
circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche.
maggio 2004
CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 18 aprile 2003, n. 6323
- CORONA Presidente - DE JULIO Relatore - CARESTIA
P.M. (conf.). - Basili (avv. Brigida) - Cond. Via Appia
Nuova, 270, Roma (avv. Pinto).
Conferma App. Roma, 18 novembre 1999.
Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Spese necessarie per la conservazione della
cosa comune - Obbligo di contribuzione - Insorgenza - Trasferimento della proprietà esclusiva Soggetto obbligato (C. c. art. 1123; Disp. att. c. c.
art. 63).
L’obbligo del condomino di contribuire alle spese
necessarie alla conservazione delle parti comuni dell’edificio sorge per effetto dell’esecuzione dei lavori
di restauro (nell’applicare tale principio la Corte ha
confermato la sentenza di merito che aveva condannato un condomino, che aveva alienato il suo appartamento, a contribuire ad un intervento di restauro
anteriore alla vendita, reputando irrilevante la circostanza che le delibere assembleari di approvazione
della spesa sostenuta e di ripartizione della stessa
fossero intervenute successivamente alla vendita).
maggio 2004
CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 21 maggio 2003, n. 7966
- SPADONE Presidente - GOLDONI Relatore - UCCELLA
P.M. (conf.). - Esposito Luigi e altri (avv. Maglione)
Papaccio Antonio e altri (avv.ti Aievola, Iovino).
Conferma App. Napoli, 29 luglio 1999.
Usucapione - Abbreviata - Possesso - Alienazione Possesso del dante causa - Non necessarietà (C. c.
artt. 1159, 1479).
Usucapione - Abbreviata - Buona fede - Prova -
URBANISTICA
Maggio 2004
CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 21 ottobre 2003, n. 6529
(decisione) - QUARANTA Presidente - PULLANO Estensore.
- Immovilli e Tambolla (avv.ti Cassietti, Menghini)
Comune di Verbania (avv.ti Santilli, Romanelli).
Edilizia e urbanistica - Procedimento di rilascio
della concessione edilizia - Potere e dovere dell’amministrazione di verificare la sussistenza del requisito della legittimazione del richiedente - Sussiste
(L. 28 gennaio 1977, n. 10, art.4).
Edilizia e urbanistica - Richiesta di concessione in
sanatoria (ex art. 13 L. 28 febbraio 1985, n. 47) Potere e dovere dell’amministrazione di verificare
la sussistenza del requisito della legittimazione del
richiedente - Sussiste - Trova applicazione la regola generale di cui all’art. 4 della legge n. 10/1977.
La necessaria distinzione fra gli aspetti civilistici e
quelli pubblicistici dell’attività edificatoria non impedisce di riconoscere l’esistenza di significativi punti
di contatto fra i due profili, non può pertanto porsi in
dubbio che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia l’amministrazione abbia il potere ed il
dovere di verificare se sussiste il requisito della
legittimazione del richiedente.
La richiesta di sanatoria è pur sempre volta al rilascio di una concessione o autorizzazione edilizia con
l’unica differenza che si tratta - in tale ipotesi - di
dare il consenso ad un progetto edilizio già realizzato; trova dunque applicazione la regola generale di
cui all’art. 4 della legge n. 10/1977.
Le note giurisprudenziali sopra riportate sono state tratte dalla rivista
“Giurisprudenza Italiana” edita dalla UTET.
Informativa
Gestione della qualità delle acque potabili
“le nuove normative per gli
impianti idrici”
Alberto Verardo
Funzionario della Regione Liguria Dipartimento Sanità - Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria
I
l coacervo della normativa in essere riguardante l’acqua destinata al consumo umano
definisce una strategia integrata finalizzata a
garantire al consumatore uno standard di qualità adeguato ai bisogni ed alle aspettative.
L’acqua è l’alimento principale di ogni
essere vivente che la consuma con continuità
ed in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro
alimento.
È altresì elemento importante ed insostituibile che contribuisce ad assicurare all’uomo un buon livello di qualità della vita sempre che l’acqua sia salubre.
Condizioni di scarsa igiene o di qualità
inidonea rendono l’acqua fattore di diffusione di malattie e conseguentemente inidonea
al consumo umano.
Il rilevante incremento nella produzione di
rifiuti urbani ed industriali da parte della
popolazione e delle aziende produttive, determina l’esigenza di vigilare con sempre maggiore attenzione sulle acque superficiali e
sotterranee che di fatto sono i potenziali
ricettori di questi scarichi, spesso inquinati da
sostanze tossiche o cancerogene (metalli, solventi, pesticidi, ce.).
A queste acque viene attinto in modo crescente ed è quindi necessario che le stesse
siano tutelate e vigilate in funzione del conseguimento dell’obiettivo già citato in precedenza di garantire al consumatore un adeguato standard di qualità.
La stessa Unione Europea ha operato per
elaborare e definire una strategia integrata di
livello comunitario basata sulla selezione dei
corsi d’acqua da utilizzare per produrre acqua potabile, scartando quelle acque che –
per la presenza di fonti inquinanti (insediamenti produttivi, ce.) – dovessero risultare inquinate e non trattabili e dettando regole per
evitare l’utilizzo, da parte dell’uomo, di acqua che non abbia precisi requisiti di qualità.
All’interno delle norme di riferimento da
considerare, pare opportuno richiamare in
questa circostanza:
218
- il decreto legislativo 152/99 laddove detta criteri in base ai quali le Regioni dovranno
classificare le acque superficiali di fiumi e
laghi che dovranno essere destinate alla
potabilizzazione prima dell’utilizzo ed esclude le acque sotterranee in quanto meno soggette ad inquinamento e non verificabili visivamente nel loro percorso;
- il decreto legislativo 31/01 che stabilisce
invece i requisiti di qualità che devono possedere le acque destinate al consumo umano
qualunque ne sia l’origine (fonte o acquedotti
pubblici);
- l’accordo Stato Regioni del 12 dicembre
2002 che definisce le linee guida per la tutela
della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse
idriche.
Le disposizioni nazionali in materia di
acqua potabile, risalenti al recepimento della
Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n°778 del 15 luglio 1980 (80/778/CEE)
concernente la qualità delle acque destinate
al consumo umano, traevano origine da studi
e ricerche iniziati intorno al 1975 e rispecchiavano le conoscenze scientifiche e tecnologiche del periodo.
Essenzialmente l’obiettivo della Direttiva
fu quello di stabilire i requisiti di qualità delle
acque destinate al consumo umano.
Il Consiglio dell’Unione europea incaricò
nel 1993 la Commissione di procedere all’adeguamento della direttiva al progresso scientifico e tecnologico istituendo un quadro
normativo visibile e trasparente ed al riesame
della direttiva nel rispetto del principio della
sussidiarietà che è alla base dell’azione comunitaria a sostegno ed integrazione delle
autorità competenti negli Stati membri.
Venne così elaborata ed approvata la Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n°83
del 3 novembre1998 (98/83/CE) concernente
la qualità delle acque destinate al consumo
umano che ha come obiettivo la protezione
della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano garantendone salubrità
e pulizia.
A decorrere dal 25 dicembre 2003, la Di-
Il geometra ligure
rettiva 80/778/CEE sarà abrogata dalla Direttiva 98/83/CE che intende rafforzare i criteri
di valutazione ed i controlli dell’inquinamento delle acque destinate al consumo umano
oltre che accelerare l’armonizzazione di tali
criteri a livello europeo.
Le acque minerali naturali e le acque medicinali non rientrano nel campo di applicazione della nuova direttiva; sono invece incluse le acque utilizzate nell’industria alimentare.
Per acque destinate al consumo umano si
intendono tutte le acque che siano
- destinate al consumatore (per usi domestici, tramite acquedotti o cisterne)
- utilizzate da un’impresa alimentare come
ingrediente per la fabbricazione, il trattamento e la conservazione di cibi e bevande
- distribuite da un’impresa alimentare tramite bottiglie o contenitori.
Il Decreto Legislativo 2.2.2001 numero 31
e successive integrazioni
- è norma di riferimento per la concreta
attuazione alla normativa comunitaria.
- allarga il concetto di potabilità non solo
alle acque destinate all’alimentazione, ma
anche ad usi igienici o, più in generale, domestici (pulizia, innaffiamento, ecc.), in quanto
i rischi possono sussistere anche se dell’acqua non viene fatto un uso alimentare (es.
rischi di dermatiti per contatto con sostanze
nocive)
- regolamenta le acque utilizzate nelle
imprese alimentari, quando tali acque entrano
a far parte o possono comunque influenzare il
prodotto alimentare finale. Il titolare dell’impresa è responsabile della qualità dell’acqua
impiegata nel ciclo di produzione, sia che si
tratti di acqua utilizzata come materia prima,
sia che si tratti semplicemente di acqua utilizzata per il lavaggio dei prodotti o dei macchinari.
Sulle acque destinate al consumo umano
debbono essere svolte specifiche analisi
tossicologiche di laboratorio che non riguardano (nè potrebbero riguardare) tutti gli innumerevoli composti chimici esistenti in natura
(giova segnalare che ogni anno vengono me-
“le nuove normative per gli impianti idrici”
diamente immessi nel mercato diverse centinaia di nuove sostanze chimiche i cui effetti
sulla salute dell’uomo potrebbero risultare di
difficile determinazione).
La scelta conseguente è stata quella di fissare degli standards di sicurezza per tutta una
serie di parametri che in modo più frequente
determinano l’inquinamento dell’acqua.
Sono stati, pertanto, fissati dei limiti che
non possono essere superati perché, in caso
contrario, il consumo dell’acqua diventerebbe pericoloso per la salute e sono stati introdotti nuovi parametri più specifici per la qualità delle acque fissando limiti più restrittivi
per i metalli valutati più tossici (piombo, nichel, arsenico).
E’ oramai superata la convinzione che il
controllo di qualità dell’acqua erogata sia
unicamente o prevalentemente di competenza
della struttura sanitaria (ASL coadiuvata per
i prelievi e le analisi da ARPAL). Infatti le
precise normative nazionali, recepite a livello
locale, che individuano negli enti acquedottistici i soggetti deputati ad esercitare la delicata funzione di controllo ai fini della garanzia
della qualità dell’acqua erogata.
I controlli obbligatori previsti sono definiti
esterni ed interni; nel dettaglio essi si connotano nel modo seguente:
- i controlli esterni, di competenza
dell’ASL, mirano ad accertare la qualità dell’acqua distribuita per il consumo umano onde
adottare, in caso di fornitura di acqua di qualità non conforme, i provvedimenti necessari
a salvaguardare la salute pubblica (e per applicare le sanzioni previste)
- i controlli interni sono controlli che l’ente gestore dell’acquedotto (o il titolare dell’azienda alimentare) è tenuto ad eseguire per
verificare e garantire egli stesso le condizioni
di potabilità dell’acqua che va a distribuire
alla popolazione (o che usa come ingrediente
nel ciclo produttivo dei cibi e bevande).
Gli acquedotti devono dotarsi di un laboratorio interno per il controllo analitico dei
parametri del ciclo della potabilizzazione. La
legge consente altresì di appoggiarsi in tutto
o in parte a laboratori esterni qualificati.
Relativamente ai punti di prelievo essi sono
219
specificamente individuati e pertanto i controlli periodici andranno effettuati:
- al punto di presa delle acque (alla sorgente per le acque superficiali, ai pozzi per le
acque sotterranee)
- agli impianti di adduzione (pompe aspiranti, ecc.)
- nei serbatoi di accumulo
- alla rete di distribuzione
- agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori
- sulle acque utilizzate dalle imprese alimentari
- sul mezzo di trasporto quando l’acqua
viene fornita tramite cisterna.
Per quanto riguarda le acque utilizzate dalle
industrie alimentari, i prelievi e le relative
analisi vanno ripetute almeno una volta all’anno per ciascun punto di prelievo interessato.
Pare opportuno a questo punto fare un
doveroso riferimento al Decreto Ministeriale
21.12.1990 numero 443.
Il Ministero della Sanità, verificata la crescente presenza sul mercato di apparecchi
propagandati e venduti quali tendenti a migliorare le caratteristiche dell’acqua, ha ritenuto opportuno, da tempo, emanare una normativa che ne regolasse la circolazione.
Tali apparecchi innanzitutto non rendono
potabile un’acqua inquinata, ma vengono uti-
220
lizzati su acque già potabili al fine di migliorarne alcune caratteristiche, quali la durezza,
per meglio adattarla a specifici usi domestici
(bucato, cottura alimentare, ecc.).
Inoltre, se tali apparecchiature non vengono adeguatamente installate e, soprattutto,
gestite correttamente (es. sostituzione periodica dei filtri, ecc.), potrebbero dar luogo ad
inconvenienti di ordine igienico sanitario (peggioramento dell’acqua erogata e rischi di inquinamento).
L’identificazione dei soggetti tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dall’applicazione del Decreto Legislativo 31/01 presuppone,
come visto, che la distribuzione dell’acqua a
terzi derivi da un’iniziativa organizzata, sia
che essa avvenga:
- tramite consumo diretto (acqua fornita
da acquedotti, cisterne mobili o imbottigliate)
- tramite consumo indiretto (acqua utilizzata per la preparazione di prodotti alimentari).
Obblighi per gli acquedotti:
- dotazione di laboratori interni per il controllo (consentito ricorrere a laboratori esterni
riconosciuti)
Il geometra ligure
- controlli periodici sull’acqua (campionamento ed analisi di laboratorio)
- rispetto di tutti i parametri contenuti nell’allegato al Decreto (conformemente ai parametri richiesti nel “controllo di routine” e
nel “controllo di verifica”)
- tempestiva attuazione dei provvedimenti
necessari a ripristinare la qualità dell’acqua.
Obblighi per le imprese alimentari;
- controllo almeno annuale sull’acqua usata nel processo produttivo
- rispetto di tutti i parametri contenuti nello specifico allegato al Decreto (conformemente ai parametri chiesti nel “controllo di
routine” e nel “controllo di verifica”)
- garanzia di rispetto della qualità dell’acqua utilizzata in ogni punto di prelievo identificato dalla norma: al punto di presa, nei
serbatoi di accumulo, negli impianti di lavaggio, ecc.
L’inosservanza delle norme contenute nell’atto di riferimento comporta l’applicazione
di sanzioni amministrative che sono qui
espresse:
- fornitura tramite acquedotti o cisterne
mobili, di acqua potabile priva dei requisiti di
qualità (limiti tabellari annessi al decreto)
- vendita per le imprese alimentari
di acqua in bottiglie o contenitori (con
dicitura “acqua da tavola”) priva dei
requisiti di qualità (stessi limiti
tabellari)
- per gli edifici e le strutture nelle
quali l’acqua è fornita al pubblico
priva dei requisiti di qualità, nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto (sanzione a carico del titolare o
del responsabile dell’edificio o della
struttura)
- utilizzo di acqua per le imprese
alimentari che, pur conforme al punto di consegna (contatore), non lo
sia al punto in cui essa fuoriesce dal
rubinetto o dal macchinario (inquinamento interno all’azienda).
Informativa
Assemblea per Bilancio
Consuntivo 2003
geom. Filippo Finocchiaro
I
n data 23 aprile 2004 presso la sala conferenze del Collegio si è svolta l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2003, tenutasi in seconda convocazione, alle ore 17,30; erano presenti, oltre
circa n. 100 iscritti, tutti i Consiglieri, il Presidente, Geom. Luciano PICCINELLI, il Segretario, Geom. Filippo FINOCCHIARO, e il
Tesoriere, Geom. Eugenio GORI SAVELLINI.
Il Presidente, Geom. Piccinelli, dopo un
minuto di silenzio in ricordo dei Colleghi che
sono recentemente deceduti ed un ringraziamento alla Segreteria (in questi ultimi mesi
con personale ridotto), nel preannunciare una
prossima inaugurazione delle sale conferenze
dedicate ai Geometri Cravero e Vignale, ha
esposto la propria relazione sui temi di seguito trattati.
Riforma delle professioni: si segnala la
proposta di alcuni senatori, in alternativa al
progetto di riforma “Vietti”, che prevede la
formazione a cura dei Consigli Nazionali,
degli Ordini e dei Collegi.
Il giorno 09 maggio 2004 si terrà a Napoli
un importante convegno sull’argomento.
Esami di abilitazione: almeno ancora per
quest’anno si terranno gli Esami di Stato, con
inizio anticipato al 26 ottobre 2004 e prosieguo
nei giorni 28-29 con le prove scritto/grafiche; al
momento risultano iscritti circa 110 candidati.
Come ogni anno il Collegio organizza, con
la collaborazione di Colleghi iscritti, per le
docenze, un corso di preparazione che avrà
inizio il 31 agosto 2004.
Sito internet: rileviamo un crescente interesse nei confronti del sito del Collegio che
viene mantenuto aggiornato in tempo reale
con notizie e informazioni di maggior interesse.
Condono edilizio: la Regione Liguria, sulla
scorta della previsione della legge 326/2003,
Il tavolo
della
presidenza.
222
Il geometra ligure
una soluzione più pratica e veloce per la visura
presso l’Archivio Progetti del Comune di Genova, prossimamente si provvederà a consegnare all’Assessore all’Edilizia Privata una
proposta, allo stato, in fase di studio presso il
Collegio
Il Presidente
del Collegio
di Geometri
di Genova
Geom.
Luciano
Piccinelli
espone ai
presenti la
propria
relazione.
Privacy: la specifica disciplina introdotta
dalla L.675/96 è stata recentemente rivisitata
dal D.Lgs.196/2003 che prevede l’adozione,
entro il 30 giugno 2004, di una serie di
adempimenti da parte del singolo professionista, tra l’altro, di recente (22 marzo 2004)
riveduti e corretti dal Garante della Privacy;
sull’argomento il Collegio ha provveduto a
chiedere un parere legale di cui sarà data notizia agli iscritti.
ha provveduto alla adozione della legge n°5
del 29 marzo 2004 (entrata in vigore in data
01 aprile 2004) che puntualizza diversi aspetti inerenti le zone a vincolo, adegua gli importi delle oblazioni e oneri concessori, introduce una importante norma derogatoria per
gli abusi antecedenti la data del 01 settembre
1967 (fortemente voluta e caldeggiata dal Collegio) e introduce norme circa la definizione
dei condoni edilizi pregressi.
Comune di Genova: unitamente alla Consulta per l’Edilizia il Collegio ha portato avanti
l’iniziativa promossa dal “S.I.T.” del Comune
di Genova afferente l’informatizzazione delle
carte tematiche (PUC, vincoli, ecc.).
Per quanto attiene l’esigenza di ricercare
Un aspetto
della sala
conferenze
del Collegio.
Informatizzazione del Collegio: è stata
recentemente completata l’installazione del
sistema audio-video della sala conferenze;
quanto prima sarà reso più funzionale l’arredo della sala informatica, peraltro da tempo
disponibile e a servizio degli iscritti.
Analisi delle proposte di legge: nell’ambito dell’obiettivo di collaborare con le diverse istituzioni per lo studio e la stesura di
normative tecniche specifiche, il Collegio ha
seguito con attenzione l’evoluzione della normativa regionale in tema di condono edilizio.
Si ricorda che il giorno 01 maggio 2004
entrerà in vigore il nuovo “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio” ai sensi dell’art.10
della legge 06 luglio 2002, n°137; sull’argomento, che prevede tra l’altro l’impossibilità
di ottenere il titolo abilitativo in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi, il Collegio, grazie all’opera encomiabile di alcuni iscritti, sta portando
avanti una serie d’iniziative a livello nazionale nel tentativo di rivedere la norma.
Convenzioni: Sulla traccia di quanto già
fin qui effettuato è in corso di approntamento
una convenzione con l’ANACI inerente le attività preliminari di ricerca e studio della regolarità edilizia degli immobili amministrati
dai rispettivi iscritti.
Assemblea per Bilancio Consuntivo 2003
223
Prosegue l’attività di alcuni iscritti nella
convenzione sottoscritta con la Provincia di
Genova per la redazione di stati testimoniali
di consistenza.
È in corso una proposta di collaborazione
con il Servizio Centro Storico del Comune di
Genova per il rilievo topografico di alcuni
isolati del “Ghetto”.
Promozione e tutela della Categoria: in
tema di promozione della figura professionale del geometra, oltre l’informazione della
attività di categoria tramite gli organi di stampa e televisione nel contesto di convegni, incontri, ecc., stiamo prendendo in considerazione la partecipazione ad una serie di trasmissioni televisive nel corso delle quali saranno trattati specifici aspetti dell’attività tecnica del geometra.
Restiamo ancora in attesa della discussione del ricorso al TAR Liguria avverso il Comune di Genova circa la presunta incompatibilità del geometra alla redazione di relazioni ex-lege 10/1991.
Ancora da discutere in sede di TAR Liguria il ricorso avverso il Comune di Genova
sull’applicazione dell’art.62 del REC.
Ristampa Albo Professionale: entro fine
anno si procederà alla ristampa dell’Albo che,
peraltro, è visionabile ed aggiornato in tempo
reale sul sito del Collegio; il Consiglio cercherà il modo più economico e soddisfacente
per procedere alla ristampa.
Formazione e aggiornamento professionale: entro la fine del prossimo mese di maggio sarà attivato il corso di aggiornamento
su “Pregeo 8”, a cui hanno aderito circa 50
iscritti.
Nel corso del prossimo mese di giugno avrà
inizio il corso CTU, della durata di circa quattro
giornate oltre un seminario di aggiornamento in
convocazione con l’Associazione Geometri.
Il giorno 07 maggio p.v., alla presenza del
Presidente del CNG Geom. Pietro PANUNZI,
sarà presentata l’inizativa di costruzione presso il Collegio dello “Sportello della Conciliazione”
Appuntamenti: il giorno 29 aprile si terrà
presso “Palazzo Tursi” la presentazione del
volume “Il Recupero del Centro Storico di
Genova”, contenente la pubblicazione degli
atti del convegno tenutosi presso il Palazzo
della Commenda il 14 dicembre 2002, con la
partecipazione del Collegio.
Il giorno 19 maggio 2004 si terrà presso il
Collegio un seminario organizzato dall’ALP
sul tema del “fascicolo del fabbricato”.
Il Tesoriere, Geom. Gori Savellini, premesso che il Consiglio ha sviluppato una
politica promozionale e di tagli ad alcune
spese per mantenere il bilancio nella normalità pur adeguando il Collegio alle sempre
crescenti esigenze, ha dato lettura della relazione del “bilancio consuntivo dell’anno
2003”.
Posto in votazione, il bilancio è stato approvato all’unanimità degli iscritti presenti.
Il Segretario, Geom. Finocchiaro, ricordando l’importanza della frequentazione del
sito del Collegio quale strumento di aggiornamento continuo dell’attività di Categoria,
aggiornamento professionale e normativo, iniziative di altre categorie nel campo tecnico,
ecc., ha informato brevemente sull’attività di
istruzione e formazione a cui il Collegio sta
dedicandosi:
Corsi IFTS di 1200h per la figura del
“Tecnico Superiore di Cantiere”, organizza-
Il Segretario
del Collegio
dei Geometri
dl Genova
Geom.
Filippo
Finocchiaro
relaziona
sul lavoro
svolto.
224
to dalle “Scuole Edili Savonese e Genovese”, finanziato dalla Regione Liguria, così
come altro corso di formazione di 600h per
“Assistente Tecnico Edile”, in via di approvazione da parte della Provincia di Genova;
partecipazione dei quattro Collegi Liguri ad
un Convegno, organizzato dall’ITG di Loano
e dalle Facoltà di Ingegneria ed Architettura
di Genova, sul tema “CONTINUITA’ DEI
PERCORSI FORMATIVI TRA ISTRUZIONE SUPERIORE ED UNIVERSITA’: PROSPETTIVE PER GLI ISTITUTI TECNICI
PER GEOMETRI”.
Per quanto attiene l’immagine del geometra quale figura di tecnico intermedio con un
ruolo sociale ed operativo indispensabile, oltre l’azione continua sia del Collegio sia delle
altre istituzioni di categoria, costante è la
nostra azione presso gli istituti tecnici per
geometri (alternanza scuola/lavoro e incontri
con gli studenti del quinto anno), estesa anche all’affiancamento degli itg nel reperimento
di nuove iscrizioni provenienti dalla scuola
media inferiore.
Il Consigliere, Geom. Copello, riferisce del
progetto di “Geoval – Esperti” per la formazione, con TecnoBorsa, di una banca dati dei
valori immobiliari; inoltre, evidenzia quale
successo del Collegio di Genova il “Corso
Nazionale per Tutors in materia estimativa”
La sala vista
dal banco
della
presidenza.
Il geometra ligure
tenutosi in Genova nel mese di novembre
2003.
Dopo aver illustrato la natura istitutiva
dell’Associazione “TEGOVA” (che riunisce
tutti gli esperti estimatori del settore),
preannuncia che la stessa ha organizzato un
convegno internazionale del settore in Santa Margherita Ligure, dal 10 al 13 maggio
2004.
Il Consigliere, Geom. Torri, comunica l’organizzazione di un incontro esplicativo sulla
nuova versione per la procedura del Catasto
Terreni (“Pregeo 8”), fissata presso il Collegio di Genova per il giorno 14 maggio 2004;
altro analogo corso sarà organizzato nel Levante; i contatti con l’Agenzia del Territorio
sono costanti e mirati a migliorare l’operatività
degli addetti ai lavori.
Il Delegato CIG, Geom. Juvara, esordisce
con un riferimento agli ottimi risultati della
rivista “Il Geometra Ligure”, di cui è il Direttore Responsabile, ribadendo che la Redazione è aperta a nuovi eventuali redattori.
Per quanto riguarda la Cassa Italiana Geometri accenna brevemente agli argomenti che
saranno oggetto del prossimo Comitato dei
Delegati.
IL CPA del 4% adottato dalla CIG non
trova l’allineamento dell’Inarcassa; sono pre-
Assemblea per Bilancio Consuntivo 2003
225
viste riduzioni del sistema sanzionatorio per i
futuri tardivi pagamenti dei contributi; si dovrebbe modificare la rivalutazione delle pensioni di vecchiaia dal principio di ripartizione
a quello di capitalizzazione.
Il Direttore
Responsabile
della rivista
del Collegio
“Il geometra
ligure”
Geom.
Arnoldo
Juvara,
relaziona sul
successo ed i
riconoscimenti
ottenuti per
la stupenda
pubblicazione.
Il Presidente dell’Associazione Geometri del Levante, Geom. Vircillo, illustra l’importanza del varo dello “Sportello della Conciliazione” presso il Collegio di Genova che
si terrà il giorno 07 maggio 2004; si diffonde
poi sui diversi aspetti organizzativi e culturali
dell’iniziativa il cui peso avremo modo di
valutare nei prossimi mesi, cioè dopo che i
relativi corsi formeranno un certo numero di
conciliatori.
Il Presidente dell’Associazione Geometri di Genova, Geom. Mattei, preannuncia il
programma per la determinazione dei costi
della sicurezza dall’Associazione elaborato
con IPSOA, che presto sarà concretizzato con
un testo i cui ricavi saranno dedicati dall’Associazione per la formazione di un fondo di
solidarietà per gli iscritti.
La comunità, anche quando viene messa di fronte a concetti nuovi
brillanti e stimolanti, basati sull’applicazione di una intelligenza pura
ed obbiettiva, resta attaccata a pregiudizi ed abitudini familiari.
Desmond Morris
Pagina dell’informatica
Navigando in rete
geom. Alessio Danovaro
Continuiamo ad inserire in questa pagina
brevi note informative di aziende presenti sul
mercato italiano dei materiali edili, tratte dai
rispettivi siti Internet.
Euwork (www.euwork.it)
Il gruppo Euwork si occupa del risanamento, della protezione e dell’impermeabilizzazione di strutture, siano esse in calcestruzzo o
in muratura.
Sul sito sono disponibili le schede tecniche dei prodotti commercializzati.
Fassa Bortolo (www.fassabortolo.com/it)
Fassa Bortolo è un’azienda da anni impegnata nella produzione di materiali per l’edilizia, tra cui intonaci premiscelati e leganti a
base calce.
On-line è disponibile il catalogo prodotti
con le schede tecniche in formato Acrobat
(.pdf).
Per chi volesse è anche possibile richiedere il catalogo prodotti su cd-rom.
Laterlite (www.laterlite.it)
Laterlite è un’azienda che nasce negli anni
’60 e si occupa della diffusione del marchio
Leca® in Italia.
Nel sito è presente il catalogo aggiornato
dei prodotti Leca®, con schede tecniche e voci
di capitolato.
Gras Calce (www.grascalce.it)
Gras Calce è un’azienda italiana nata nel
1967 con la produzione di calce spenta. Oggi
produce malte predosate, fornendo il Nord
Italia ed il Canton Ticino.
Nel sito è possibile visionare e scaricare le
schede tecniche e di sicurezza dei materiali
commercializzati.
Ruredil (www.ruredil.it)
Il gruppo Ruredil è un pool di cinque aziende che sviluppano, producono e commercializzano materiali e tecnologie per l’edilizia,
tra i quali confezionamento, risanamento e manutenzione del calcestruzzo, delle murature,
rinforzi strutturali in fibre di carbonio, ...
Sul sito è disponibile il catalogo prodotti;
per poterne stampare le schede occorre eseguire la registrazione gratuita.
Tassullo (www.tassullo.it)
Tassullo è una ditta che dal 1909 studia,
produce e commercializza prodotti a base
calce idraulica naturale.
Nel sito è disponibile il catalogo prodotti
ed è possibile scaricare, previa registrazione,
le singole schede tecniche.
L’amore è cieco e gli innammorati non possono vedere le leggiadre
follie che essi commettono.
William Shakespeare
Cultura Ligure
“L’Età di Rubens:
dimore, committenti
e collezionisti genovesi”
Dott.sa Chiara Finocchiaro
Si è da poco conclusa a
Palazzo Ducale una delle
mostre più importanti per
“Genova 2004 – Capitale europea della cultura”, un’esposizione di rilievo non solo per
il livello delle opere esposte,
quanto per il significato simbolico che colloca la città,
facendo il punto definitivo
sulla situazione, nella posizione di rilevante centro per la
committenza artistica europea
nella prima metà del 1600.
Il filo conduttore è costituito dall’opera artistica di
Rubens, presente in città dal
1604, entrerà in contatto con
molte di quelle famiglie di
banchieri, finanzieri e grandi
mercanti che avrebbero costituito una committenza variegata, favorita dal regime repubblicano vigente a Genova
e non costretta sotto un gusto
ufficiale imposto da un sovrano, caratterizzata pertanto da
una libertà di scelte e di gusto, orientate per lo più verso
le aree ove il collezionista
svolgeva i propri affari (Venezia e Anversa per i Balbi,
Napoli e Milano per i Doria).
Pertanto, l’aspetto nuovo
dell’esposizione era costituito
dalla divisione in sezioni per
famiglie di committenti, nell’intento di ricostruire le
ambientazioni delle quadrerie
dei nobili genovesi, collezioni
che ospitavano sicuramente al-
meno un’opera di Rubens,
l’artista che quella nobiltà aveva celebrato oltre che nei suoi
favolosi e incisivi ritratti, nella sua opera senza precedenti
di descrizione delle magnifiche dimore genovesi, il volu-
1. Pietro
Paolo Rubens
Siegen 1577Antwerp
1640
Ritratto
equestre di
Gio. Carlo
Doria
Databile al
1606
“Un ritratto
del S.r Gio:
Carlo a
cavallo di
Pietro Paolo
cornice finta
et oro”
Genova,
Galleria
Nazionale
della Liguria
a Palazzo
Spinola
228
me “I Palazzi di Genova”
edito per la prima volta ad
Anversa nel 1622.
La ricostruzione e la celebrazione di un’epoca tanto
economicamente ed artisticamente viva per la città, quale
fu il seicento genovese, la specificità del collezionismo ed il
suo rilievo internazionale, sono
all’origine delle celebrazioni
per Genova 2004, che non si
concludono con questa significativa esposizione, ma proseguono nelle magnifiche dimore riportate al loro antico
splendore, con la riapertura dei
2. Pietro
Paolo Rubens
Siegen 1577Antwerp
1640.
Ritratto di
Brigida
Spinola
Doria
1606.
Washigton,
National
Gallery of
Art,
Collezione
Samuel H.
Kress
Image©2003
Board of
Trustees
National
Gallery of Art
Il geometra ligure
palazzi di Strada Nuova, delle
quadrerie di Palazzo Bianco e
Palazzo Rosso, dimora-museo
di origine seicentesca di proprietà della famiglia Brignole
Sale, con gli arredi storici e i
cicli di affreschi, fino alla dimora che è stata scelta come
sede distaccata della mostra di
Palazzo Ducale, conservatasi
integra nel tempo e sempre
visitabile in quanto Galleria
Nazionale di Palazzo Spinola,
che ospita l’importante collezione di Ansaldo Pallavicino,
ricca di dipinti di scuola genovese, dal Piola allo Strozzi
a Gregorio de Ferrari, oltre che
di opere di grande pregio, quali il bellissimo “Sacrificio di
Isacco” di Orazio Gentileschi,
l’intenso “Ecce Homo” di
Antonello da Messina ed il
meraviglioso “Ritratto equestre di Gio Carlo Doria” dipinto da Rubens nel 1606 (foto
1) opera ammirevole perché
ritrae in dimensioni più grandi del naturale, sullo sfondo
di un buio bosco e un cielo
burrascoso, il signore sul suo
cavallo e con il suo cane, simbolo di fedeltà e di potere, ma
mentre la figura del nobile è
piuttosto statica, non fosse per
il drappo rosso legato al braccio che svolazza, unica nota
di colore, ciò che conquista lo
spettatore è quel cavallo, con
le zampe anteriori sollevate nel
gesto di imbizzarrirsi, mentre
il cane sotto è fermato nel
momento in cui scatta per non
essere investito, la luce che illumina tutta la parte anteriore
del cavallo, le zampe sollevate, il petto imponente, il muso,
e soprattutto gli occhi di dell’animale catturano chi guarda, è dipinto con tale maestria
difficile da dimenticare, come
se l’attenzione dell’artista fosse tutta concentrata sul ritratto
dell’animale.
Tali opere conservate nelle nobili dimore fanno ormai
parte del patrimonio artistico
cittadino, al contrario l’importanza dell’esposizione di Palazzo Ducale stava proprio
nell’aver riportato temporaneamente nella città che le ha
originate, tutta una serie di
altre opere di committenza
genovese, ormai sparse nelle
collezioni pubbliche o private del mondo.
“L’Età di Rubens: dimore, committenti e collezionisti genovesi”
Seguendo la divisione per
famiglie di committenti adottata nel percorso espositivo,
si potevano pertanto ammirare nella sala dei Doria, il
“Ritratto a Brigida Spinola”
commissionato al Rubens da
Giacomo Doria in occasione
del suo matrimonio con la
nobildonna nel 1606, attualmente nella National Gallery
di Washington (foto 2), opera
in cui si può ammirare la sapiente tecnica dell’artista nella resa delle ricche stoffe,
delle perle dell’acconciatura,
degli alti pizzi del collo, che
circondano fino a concentrare l’attenzione su quel viso,
cosi splendidamente reso, e
quello sguardo, al tempo stesso vacuo ed incisivo.
Altro dipinto di Rubens
degno di nota sia per le dimensioni sia per la complessità del tema trattato con grande maestria, è “Giunone e
Argo” di collezione Balbi,
datato 1658 e conservato al
museo di Colonia (foto 3):
l’episodio tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, racconta di
come Argo, dotato di molti
occhi, fosse stato ucciso da
Mercurio su incarico di Giove, geloso della sua giovane
amante Io, mentre a Giunone
sarebbe spettato il compito di
applicare i suoi numerosi occhi sulla coda del pavone,
animale che sarebbe stato caratterizzato da quel particolare disegno della coda diventando simbolo della dea stessa. La scena dipinta da
Rubens vede Argo decapita-
to in torsione come un corpo michelangiolesco nella
parte inferiore destra della
tela, dietro a lui un’ancella
tiene avvolta in un drappo
la testa del dio mentre Giunone rimuove dal capo i
molti occhi e li sparge sulla
coda di due meravigliosi
pavoni multicolori che occupano tutta la parte centrale
del dipinto.
Sempre di collezione Balbi,
ora di proprietà della Fondazione Carige di Genova, era
presente in mostra una delle
versioni di “Susanna e i
vecchioni” del Veronese insieme ad una grande “Cena”
dello stesso autore proveniente dalla Galleria Sabauda di
Torino.
Esposta in mostra anche
la famosa tela del Caravag-
229
gio “Giuditta e Oloferne”
ora alla Galleria Nazionale
di Palazzo Barberini a Roma, facente parte della collezione del banchiere ligure
Ottavio Costa, il quale, trasferitosi a Roma nella prima metà del seicento era
entrato a far parte dell’ambiente dei grandi collezionisti romani ed aveva potuto
commissionare la tela al già
noto artista.
Sempre appartenenti al filone del realismo seicentesco
caravaggesco, erano esposte
una bellissima “Morte di
Lucrezia” di Artemisia Gentileschi dalla collezione Etro
di Milano e il già citato “Sacrificio di Isacco” di Orazio
Gentileschi temporaneamente trasportato da Palazzo Spinola.
3. Pietro
Paolo Rubens
Siegen 1577Anversa
1640.
Giunone e
Argo
“Giunone et
Argo del
Rubens palmi
10.10”
Riferibile al
1610-1611
circa
Colonia,
WallrafRichartzMuseum,
Fondazione
Corboud
Recensioni
Tullio D’Angelo – “LA DIVISIONE DEGLI IMMOBILI” –
trattato teorico pratico di consulenze tecniche, manuale operativo con esempi commentati di perizie giudiziali – Editore
DARIO FLACCOVIO – Palermo, febbraio 2004 – pagine 985Prezzo Euro 58,00
Il trattato dedicato integralmente alla divisione degli immobili
ed ai problemi ad essa connessi, nasce nella rinnovata edizione con
l’intento di fornire una guida non solo esclusivamente teorica.
Il nuovo testo è stato, infatti, elaborato per formare sulla concretezza dei casi attinenti la divisibilità degli immobili esponendo
con esattezza il concetto di comoda divisibilità ed apportando un
cospicuo numero di esempi.
Il consulente tecnico è chiamato a sviluppare ed operare in
materia di divisibilità di immobili in tutti quei casi in cui si richieda la divisione o lo scioglimento di una qualsiasi comunione. In
questo intervento il professionista procede alla valutazione ed alla stesura del prospetto di divisione
dei beni immobili, prestando attenzione agli aspetti estimativi ed ai fondamenti essenziali della consulenza tecnica.
Il volume “ LA DIVISIONE DEGLI IMMOBILI” è strutturato in due parti, distinguendo quella
teorica da quella operativa, utili, la prima per impostare e sviluppare la consulenza, la seconda per
favorire l’acquisizione di una praticità che deve rivelarsi flessibile e coerente nello stesso tempo.
L’esemplificazione di stime riportate nella seconda parte del libro, alcune semplici, altre particolari, sono integrate con note esplicative, commenti, giurisprudenza, riferimenti bibliografici ed una
antologia di testi. Trattano una vastità di tipologie che illustrano gli innumerevoli modi di operare
nell’ambito della divisibilità degli immobili valutandone la loro idoneità ad essere suddivisi.
Nell’insieme l’opera vuole soddisfare l’esigenza di coloro che hanno necessità di conoscere, attraverso un testo specifico, le attività tecnico estimative di ausilio all’attività giudiziaria in materia di
stime divisionali. Individua, nella ricchezza di materiale conoscitivo: pareri, interpretazioni dottrinarie
e applicazioni di diritto; uno strumento di suggerimento e confronto e le metodologie appropriate per
predisporre un elaborato compiuto e logico.
geom. Liliana Olcese
Recensioni
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Mario di Nicola – “Beni Culturali e del Paesaggio: nuove procedure, nuove autorizzazioni” – Maggioli Editore – Giugno 2004
– pagg. 307 – contiene CD ROM – Prezzo euro 32,00
Questo testo si rifà, ovviamente, al Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio, di cui al D. Lvo. 22 Gennaio 2004 n. 42, percorrendone tutti gli aspetti più significativi e, ciò che più conta per noi
tecnici, approfondisce gli aspetti per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, dedicando un intero capitolo che, per molti aspetti,
è innovativo.
L’opera si divide in due parti:
• Beni Culturali;
• Beni Paesaggistici
e, nell’ambito di queste due parti, in capitoli sulla individuazione dei beni, la loro tutela e conservazione e sulle sanzioni. Per i
beni paesaggistici in particolare, si parla anche di controllo e gestione degli stessi, procedimenti e modulistica.
Si tratta pertanto di un buon strumento per l’approfondimento di una materia spesso trascurata, che
invece ha sempre avuto grande rilevanza ed ora è stata ulteriormente “perfezionata”, la cui inosservanza comporta conseguenze serie che non possono essere ignote a noi che operiamo con frequenza
nel settore immobiliare e della progettazione. Esso, tra l’altro, oltre che divulgativo, è anche altamente
operativo, nel senso che indica al professionista come meglio muoversi nell’ambito delle non sempre
facilmente interpretabili norme cui il testo fa riferimento e ciò anche grazie ad un CD-ROM unito al
testo, che contiene la modulistica per la formazione dei progetti, degli atti procedurali, degli atti
amministrativi e la normativa di alcune regioni, tra cui la Liguria.
Geom. Arnoldo Juvara
Mario Vettori – La chiave dell’ ”Arco Latino” – Edizione aprile 2004 – Tipografia Moderna Chiavari
Ho aderito alla richiesta, fattami in Redazione, di recensire
quest’ultima fatica del Collega Mario Vettori per puro spirito di
servizio poiché, se la recensione di un libro è sempre un impegno
un po’ condizionante, quando si tratta dell’opera di un Collega il
condizionamento è ancora maggiore, in quanto maggiore è il rischio di essere scarsamente obiettivi.
Per l’Autore, l’occasione di rimettere mano alla penna è stata,
questa volta, la designazione di Genova quale Capitale Europea
della Cultura per l’anno 2004 e lo scopo che si è posto è stato
quello di ricordare il passato di questa nostra stupenda città per
farcene apprezzare il presente e, per quanto di nostra competenza
e possibilità, per stimolarci a contribuire al disegno di un suo
degno futuro.
Dopo una presentazione del Presidente della Regione Liguria,
Sandro Biasotti, una prefazione del Presidente della Società Economica di Chiavari, G. Carosini, e
un prologo dell’Autore, l’opera si sviluppa in 15 capitoli e si conclude con un epilogo, il tutto in 38
pagine.
Ebbene, seppur di modeste dimensioni, il “libretto” riesce a farci trovare molti aspetti di Genova
e dei Liguri, ma soprattutto ci fa capire quanto affetto e orgoglio Mario Vettori provi per questa terra
e per coloro che l’hanno resa grande.
Per questi nobili sentimenti che impregnano la sua opera, il Collega ci induce a perdonargli le
contorsioni di alcuni periodi e le numerose “scivolatine” che con una più attenta rilettura delle bozze
si sarebbero potute eliminare.
Ritengo di essere stato sufficientemente obiettivo, ma attendo la prossima occasione per una
recensione di maggior peso.
geom. Ettore Fieramosca
Atti del Collegio
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 01.06.2004
NUOVE
ISCRIZIONI
Albo N.3237/2004 – BRUNO Laura
s) 16046 GENOVA GE: Via San Luca d’Albaro, 61/4 – Tel.010/318906
DIMISSIONI
POCHINTESA Luigi
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15.06.2004
Albo N.3238/2004 – MANIGLIA Giuseppe
s) 16153 GENOVA GE: Piazza S. Arrivabene, 1/2 – Tel.010/6044173
DIMISSIONI
CARELLI Dante
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29.06.2004
Albo N.3239/2004 – CAPELLETTI Diego
s) 16043 CHIAVARI GE: Via N. Sauro, 13/18 – Tel.0185/370398
Albo N.3240/2004 – ZAGHETTO Cristian
s) 16040 COGORNO GE: Corso Risorgimento, 80/8 – Tel.0185/382894
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FAZZARI Marco
-s) 16152 GENOVA GE: Via Cornigliano, 53/5A – Tel.010/6143048