TAR Lazio, sentenza 5 luglio 2011, n. 5880
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TAR Lazio, sentenza 5 luglio 2011, n. 5880
N. 11141/2009 REG.RIC. 1 di 7 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/... N. 05880/2011 REG.PROV.COLL. N. 11141/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11141 del 2009, proposto da: Marco Di Porto, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pendibene, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Po, 28; contro -la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, in persona del legale rappresentante p.t.; -Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento a)del provvedimento emanato dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali – Presidenza del Consiglio dei Ministri – n. 90897 del 22.9.2009 notificato in data 7 ottobre 2009; b)di ogni provvedimento consequenziale e/o presupposto, o comunque connesso; 31/05/2012 11.24 N. 11141/2009 REG.RIC. 2 di 7 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/... Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comm.Ne Provvidenze Perseguitati Politici Antifascisti o Razziali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il Sig. Marco Di Porto, nato a Roma il 24 maggio 1944, ha presentato istanza, in data 21.7.2008, alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta ad ottenere la qualifica di perseguitato razziale ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi nn. 541/1971, 336/1970 e 17/1978. Con delibera n. 90897 del 22.9.2009 la Commissione predetta, riscontrando la domanda di cui sopra, non ha riconosciuto all’istante la qualifica di perseguitato razziale ai fini dell’applicazione delle leggi n. 541/71 e n. 140/85, sul rilievo che “la città di Roma è stata liberata dall’occupazione nazi-fascista il 4 giugno 1944” e che “dall’esame degli atti non risulta che l’istante abbia riportato alcun pregiudizio fisico o economico o morale, così come prescritto dall’art. 1 della succitata legge n. 1/78 per il riconoscimento della qualifica richiesta”. Avverso tale determinazione è insorto tuttavia il Sig. Di Porto dinanzi a questo Tar, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione dell’art. 1 della legge n.1/78, dell’articolo unico della L. n. 541/71, difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento ed 31/05/2012 11.24 N. 11141/2009 REG.RIC. 3 di 7 illogicità, http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/... carenza di istruttoria, in proposito prospettando (e documentando) di essere nato, in condizioni di difficoltà, il 24.5.1944 (in pieno regime nazi fascista), non in una casa o in ospedale ma in un istituto di suore dove i suoi genitori si erano dovuti rifugiare per sfuggire alle persecuzioni, e che la Commissione intimata ha omesso ogni istruttoria, per gli effetti di cui alla legge n. 17/78, in ordine alla dicitura “razza ebraica” verosimilmente riportata sulla certificazione anagrafica di nascita del ricorrente stesso. L’Amministrazione si è costituita in giudizio e con apposita memoria del 24.2.2011 ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il ricorrente, anche col supporto di documentazione anagrafica prodotta, ha insistito per l’accoglimento del gravame, giusta memoria depositata il 3.3.2011. Il ricorso è fondato. Stabilisce il primo comma dell’art. 1 della legge 16 gennaio 1978, n. 17 (contenente “norme di applicazione della L. 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti”) che “ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale”. Soggiunge peraltro il secondo comma del medesimo articolo che “il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di «razza ebraica» sui certificati anagrafici”. Ebbene, il ricorrente ha dimostrato, con memoria e documentazione illustrativa di quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo, che nel proprio certificato di nascita era stata riportata la dicitura “razza ebraica” (cfr. dicitura stampigliata a margine del certificato di nascita dell’istante, 31/05/2012 11.24 N. 11141/2009 REG.RIC. 4 di 7 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/... depositato il 22.2.2011; provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 10.2.2011 di autorizzazione, per gli usi consentiti, all’Ufficiale di stato civile a riprodurre al momento del rilascio al Sig. Di Porto, sull’estratto del relativo atto di nascita, la dicitura “di razza ebraica”; nota del Comune di Roma, a riscontro di richiesta del ricorrente in data 15.2.2011, con la quale si chiarisce che successivamente alla caduta del regime fascista, il riferimento alla razza all’interno del certificato –nella copia rilasciata è effettivamente presente una copertura non rimovibile compresa nella frase tra “cittadini italiani” e “residenti in Roma”, “dove effettivamente veniva dichiarata all’epoca la tipologia della razza”- è stato necessariamente coperto). Sussistevano quindi nella specie i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento al ricorrente del richiesto beneficio, mentre il diniego opposto dall’Amministrazione è illegittimo, come dedotto dal ricorrente stesso, per difetto di istruttoria in relazione a quanto sopra. Sul tema, del resto, del riconoscimento dei benefici di legge ai perseguitati razziali e sui relativi oneri probatori, pare al Collegio non inutile richiamare quanto affermato recentemente da questo Tribunale, Sez. I, nella sentenza n. 36610 del 13.12.2010, nella parte, specificamente, in cui si precisa quanto segue: - in considerazione della drammaticità degli eventi storici considerati, tali da aver più volte postulato l’intervento normativo in favore di coloro che di quegli eventi sono stati vittime, l’accertamento dei presupposti, cui le norme fanno conseguire l’attribuzione di determinati benefici, al quale pure l’amministrazione deve provvedere, non può che essere parametrato alla drammaticità delle condizioni evocate, alla natura delle circostanze, ed ora anche al notevole lasso di tempo trascorso”. “Ciò significa che la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio di legge, lungi dall’ancorarsi ad un rigido dato 31/05/2012 11.24 N. 11141/2009 REG.RIC. 5 di 7 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/... documentale, deve essere conseguita attraverso ogni possibile valutazione, anche secondo il criterio, elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, del cd. “più probabile che non” (Cass. n. 22022/2010), ovvero “alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata dai dati della comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali” (Cass., sez. III civ., n. 22837/2010)”. “Ne consegue che la prova della sussistenza dei requisiti di legge non incombe solo sul richiedente il beneficio, ma anche sulla stessa pubblica amministrazione, che non può limitarsi a riscontrare un difetto o insufficienza di prova fornita dall’interessato (non gravando, appunto, su quest’ultimo l’onere in via esclusiva), ma deve essa stessa accertare, anche in base alla mera valutazione dei fatti ed in via presuntiva, tale sussistenza”. “Nelle ipotesi oggetto delle disposizioni evocate, non ricorre una ipotesi per così dire “ordinaria” di procedimento amministrativo, cui consegue l’esercizio di un potere concessorio da parte della Pubblica Amministrazione; non si tratta, cioè, di riconoscere (o meno), ricorrendone i presupposti, un beneficio normativamente previsto all’istante che ne faccia richiesta, come pure accade in altri innumerevoli casi”. “Nelle ipotesi qui considerate, il presupposto cui la norma ricollega l’attribuzione di determinati benefici è costituito da uno dei maggiori drammi della storia che, nella sua negativa incommensurabilità, rende anche lo stesso sindacato giurisdizionale (e prima ancora, l’esercizio di potestà amministrativa) consapevole della propria sostanziale inadeguatezza (di fronte ad esso e alle conseguenze sui soggetti coinvolti)”. “Un dramma, dunque, che – in quanto evocato dalla norma come presupposto per l’esercizio di potere concessorio dell’amministrazione – costituisce esso stesso “prova” delle conseguenze cui la legge ricollega tale esercizio, onerandosi semmai l’amministrazione di un accertamento rigoroso (e documentalmente provato) in ordine all’insussistenza 31/05/2012 11.24 N. 11141/2009 REG.RIC. 6 di 7 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/... (soggettiva o oggettiva) dei presupporti indicati dalla legge”. Soggiunge il Collegio che anche la stessa motivazione dell’atto impugnato è illogica e irrazionale. Invero, seppure per pochi giorni, tenuto conto che l’interessato è nato il 24.5.1944 e Roma è stata liberata dal regime nazi-fascista il 4 giugno 1944, il ricorrente è stato assoggettato ad un regime e relative leggi persecutorie di carattere razziale, come dimostra, al di là di qualsiasi possibile o ragionevole dubbio, il certificato suddetto e, prima ancora di esso, l’avvenuta nascita del ricorrente, in condizioni certamente di emergenza, in un convento romano che all’epoca forniva rifugio ed assistenza agli ebrei di Roma durante l’occupazione nazista della città. Quanto poi alla mancanza di pregiudizi fisici, economici e morali, cui si riferisce la P.A. nell’atto impugnato, le circostanze esposte dal ricorrente ne comprovano invece l’inveramento, quanto meno sotto il profilo morale, non potendo del resto il pregiudizio subito nel caso negarsi in ragione dell’età che l’interessato aveva (pochi giorni) all’epoca dei fatti, poiché anzi le lesioni di valori primari della persona, anche di natura morale, sono più gravi ed odiose proprio se e quando rivolte contro soggetti minori ed indifesi. In base alle esposte considerazioni e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, il proposto ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione a rifondere euro 1000,00 (mille,00) al 31/05/2012 11.24 N. 11141/2009 REG.RIC. 7 di 7 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3/... ricorrente, a titolo di spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati: Bruno Amoroso, Presidente Domenico Lundini, Consigliere, Estensore Giuseppe Sapone, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/07/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 31/05/2012 11.24