regolamento comunale per la disciplina dell`orario di servizio e di
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regolamento comunale per la disciplina dell`orario di servizio e di
COMUNE di TORTORETO Provincia di Teramo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 29/07/2010. 29/07/2010 Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario Straordinario n. 1del 03/01/2017, assunta con i poteri della Giunta Comunale. INDICE Premessa • Art. 1 – Definizioni • Art. 2 - L’orario di servizio • Art. 3 - L’orario di apertura al Pubblico • Art. 4 - L’orario di lavoro ordinario • Art. 5 - La flessibilità • Art. 6 - Le prestazioni di lavoro straordinario • Art. 7 - Riposo compensativo • Art. 8 - Ferie annuali • Art. 9 - Norme finali e entrata in vigore Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degli interventi, in relazione agli orari di servizio definiti in sede di concertazione. Fermo restando l’orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali e 35 ore settimanali per il personale turnista, si ritiene di programmarlo e articolarlo settore per settore, a seconda delle esigenze di servizio e tenendo conto: a) di una migliore efficienza e produttività dell’Amministrazione; b) di una più efficiente erogazione di servizi a favore dei cittadini e ampliamento dell’arco temporale di fruibilità dei servizi; c) di una riduzione al ricorso al lavoro straordinario; d) dei carichi di lavoro. L’orario sarà comunque, articolato secondo le seguenti linee generali: a) arco massimo giornaliero 10 ore. Il lavoratore, comunque, ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. b) ricorso alla turnazione c) ricorso all’orario spezzato Art. 1 Definizioni 1. Nel presente Regolamento alle sottoelencate espressioni si attribuisce il significato a fianco di ciascuno indicato: a) Orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli Uffici comunali e l’erogazione dei servizi all’utenza; b) Orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell’utenza; c) Orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Art. 2 L’orario di servizio 1. L’orario di servizio si articola, di regola, su sei giorni alla settimana; 2. L’orario di servizio per i singoli Settori e Servizi si articola nel modo seguente: dal lunedì al sabato SEGRETERIA STATO CIVILE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI RAGIONERIA ADDETTI CIMITERO 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 9,00-12,00/14,30-17,30 periodo ottobre/marzo 9,00-12,00/15,30-18,30 periodo aprile/settembre ADDETTI PULIZIA UFF.COM/LI AUTISTI SCUOLABUS 14,00-18,00 7,30-19,00 dal lunedì al sabato UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA OPERAI ESTERNI 8,00-14,00 8,00-14,00 periodo ottobre/aprile 7,00-13,00 periodo maggio/settembre *** dal lunedì al venerdì SCUOLE MATERNE ASILO NIDO 7,30-18,30 *** POLIZIA MUNICIPALE l’orario di servizio è organizzato con turnazione del personale di vigilanza su sette giorni a settimana con le seguenti fasce orarie: 7,30-13,20/13,20-19,10; in occasione del mercato settimanale del sabato un turno, con l’impiego di una unità lavorativa, inizierà alle ore 7,00 e terminerà alle ore 12,50; periodo estivo 1° giugno/30 settembre: terzo turno 19,10-01,00 per eventuali manifestazioni organizzate dall’Ente nei periodi delle festività di Pasqua e Natale: terzo turno 19,10-01,00 Art. 3 L’orario di apertura al Pubblico 1. L’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali deve essere ricompreso nelle seguenti fasce orarie: SEGRETERIA-PROTOCOLLO SERVIZI DEMOGRAFICI SEDE RAGIONERIA E PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA’ RICR.CUL SERVIZI DEMOGRAFICI LIDO URBANISTICA ED EDILIZIA LAVORI PUBBLICI SETTORE MANUTENZIONE/ DEMANIO/AMBIENTE UFFICIO TRIBUTI SERVIZI SOCIALI POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO COMMERCIO tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Art. 4 L’orario di lavoro ordinario 1. L'orario ordinario di lavoro dei dipendenti del Comune di Tortoreto è articolato in via generale su sei giorni settimanali dal lunedì al Sabato per 36 ore settimanali, 35 per i turnisti, distribuite in sei ore giornaliere. 2. Articolazioni diverse rispetto all'orario ordinario di lavoro, comprese quelle eventualmente da stabilire per il periodo estivo, possono essere regolate in caso di orario plurisettimanale, tenuto comunque conto che non si possono superare le 48 ore settimanali. 3. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa di durata non inferiore a dieci minuti, trenta minuti nei casi previsti dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 (Mensa e buoni pasto). 4. Al responsabile del Servizio spetta il controllo dei cartellini marcatempo e/o di qualsiasi altro strumento in uso per la rilevazione dell'orario di lavoro dei dipendenti a lui assegnati nelle sedi sprovviste di orologio marcatempo, e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. Tuttavia comunque, i singoli provvedimenti autorizzativi di concessione della flessibilità, di orari di servizio differenziati rispetto a quello ordinario e/o di previsione di orari di servizio plurisettimanali e loro successive modifiche devono essere disposti con determinazione del Responsabile del Servizio, sentito il Direttore Generale e l’Assessore preposto e tempestivamente comunicati al servizio del personale. Art. 5 La flessibilità 1. L'orario di lavoro per il personale del Comune di Tortoreto come negli enti locali è di 36 ore settimanali, e la distribuzione dello stesso sarà improntata a criteri di flessibilità. 2. L'orario flessibile (esclusi i Servizi Asilo Nido e Farmacia Comunale) permetterà di posticipare l'orario d'inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario (fascia rigida) la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura, così come meglio evidenziato nelle seguenti tabelle. NUOVO ORARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO FLESSIBILITA MATTINA FASCIA RIGIDA FLESSIBILITA PRANZO PAUSA MINIMA MEZZORA 7:45-8:45 8:45-13:30 13:30-14:30 14:30-15:15 FASCIA RIGIDA FLESSIBILITA SERALE 15:15-17:30 17:30-19:00 NUOVO ORARIO PERSONALE ESTERNO FLESSIBILITA MATTINA FASCIA RIGIDA FLESSIBILITA PRANZO PAUSA MINIMA MEZZORA 6:45-7:45 7:45-12:30 12:30-13:30 13:30-14:15 FASCIA RIGIDA FLESSIBILITA SERALE 14:15-16:30 16:30-18:00 3. Le fasce in cui tutti i dipendenti sono tenuti ad assicurare la propria presenza in ufficio sono le seguenti. MATTINO 8:45 – 13:30 TOTALE hm 4:45 POMERIGGIO 15:15 – 17:30 TOTALE hm 2:15 4. In riferimento al Settore di Polizia Locale la flessibilità dell’orario potrà essere usufruita dal personale in questione, fermo restando la garanzia dell’ordine di servizio per le attività con orario rigido. 5. Le rimanenti ore che concorreranno a determinare il plafond mensile obbligatorio potranno essere effettuate indifferentemente nell'ambito delle fasce flessibili che vanno dalle ore 7:45 alle ore 8:45, dalle ore 13:30 alle ore 14:30, dalle ore 14:30 alle ore 15:15 e dalle ore 17:30 alle ore 19:00. 6. La pausa pranzo dovrà avere una durata minima di 30 minuti e max 2 ore. 7. Le eventuali ore mancanti a completare il plafond di ore obbligatorio, potranno essere recuperate anche negli altri pomeriggi nei quali non è previsto il rientro (lunedì, mercoledì e venerdì) purché non prima di 30 minuti dall’uscita e sino alle ore 19,30, dietro autorizzazione preventiva da parte del Responsabile del Settore. Prestazioni a recupero non autorizzate in via preventiva non saranno riconosciute e conteggiate. Nei giorni di rientro obbligatorio (martedì e giovedì) sarà consentito prolungare l’orario di lavoro oltre le nove ore giornaliere, con preventiva autorizzazione, fino alle 19.30. Le maggiori prestazioni saranno poste esclusivamente a compensazione delle rese in meno dello stesso mese. In particolare: 8. 9. 10. 11. 12. a) Gli eventuali minuti accumulati in virtù dell’orario flessibile possono essere usati solo per compensare le ore effettuate in meno. E’ consentito riportare un’eccedenza in positivo o in negativo pari a 12 ore mensili, non cumulabili, nel mese successivo. Le maggiori prestazioni saranno decurtate d'ufficio. Le minori prestazioni saranno oggetto di provvedimenti di recupero sul trattamento economico corrispondente nel periodo di paga successivo a quello di acquisizione della relativa comunicazione che si visualizzerà sui totalizzatori dei riepiloghi mensili delle timbrature. b) Non sarà valutata la presenza in servizio al di fuori degli orari prescritti, salvo che la stessa venga espressamente richiesta e formalmente autorizzata. Le ore di lavoro straordinario propriamente detto dovranno essere espressamente autorizzata con richiesta redatta su apposito modulo, che l'ufficio rilevazione presenze metterà a disposizione del personale. Il dipendente, in accordo con il Responsabile e nei limiti del monte ore assegnato al settore, avrà la facoltà di computare le ore di straordinario effettuate e preventivate autorizzate per la liquidazione o per riposo compensativo, ovvero per accantonamento sulla banca delle ore. I minuti non lavorati nelle fasce rigide saranno scalate dalle 36 ore annue di permessi personali. Si rammenta che il ricorso all’orario flessibile da parte del dipendente trova un limite nella prestazione massima giornaliera di n. 10 ore. Per il lavoro straordinario ed il recupero dei permessi personali occorre la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile del Settore, con indicazione del giorno e del periodo orario di fruizione. I permessi personali brevi vanno rilevati sull’orologio marcatempo con l’apposito codice e se non superano i 15 minuti non devono essere autorizzati in forma scritta. Art. 6 Le prestazioni di lavoro straordinario 1. 2. 3. 4. 5. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli Responsabili di Servizio che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti assegnatigli. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell'ordinario orario di lavoro ovvero dello specifico orario di servizio plurisettimanale autorizzato dal responsabile di Servizio ai suoi dipendenti. Ogni responsabile di Servizio non può chiedere né autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinarie eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all'inizio dell’anno. Le prestazioni di lavoro straordinario danno diritto alla retribuzione salvo che nell'ipotesi in cui si sia esaurito il fondo destinato all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario. In tal caso il dipendente, preventivamente informato, potrà dare la propria disponibilità all’effettuazione di eventuale recupero. Non si avrà diritto a retribuzione per lavoro straordinario se non si sarà recuperato tutto il monte orario mensile derivante da permessi. Art. 7 Riposo compensativo 1. 2. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, c. 2, lett. b, del CCNL 14.9.2000 con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. La fruizione del riposo compensativo non comporta comunque alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Art. 8 Ferie annuali 1. 2. 3. Il dipendente ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite così come previsto dai CCNL vigenti in materia. Tale periodo va goduto per almeno la metà nel corso dell’anno di maturazione e per la restante metà nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il dipendente che ne faccia richiesta ha diritto ad almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre. Il dipendente è tenuto a presentare il piano ferie entro il 30 aprile di ciascun anno. Art. 9 Norme finale – Entrata in vigore 1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Tortoreto (TE) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.