regolamento comunale per la disciplina dell`orario di servizio e di

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regolamento comunale per la disciplina dell`orario di servizio e di
COMUNE di TORTORETO
Provincia di Teramo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL’ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 29/07/2010.
29/07/2010
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario
Straordinario n. 1del 03/01/2017,
assunta con i poteri della Giunta Comunale.
INDICE
Premessa
• Art. 1 – Definizioni
• Art. 2 - L’orario di servizio
• Art. 3 - L’orario di apertura al Pubblico
• Art. 4 - L’orario di lavoro ordinario
• Art. 5 - La flessibilità
• Art. 6 - Le prestazioni di lavoro straordinario
• Art. 7 - Riposo compensativo
• Art. 8 - Ferie annuali
• Art. 9 - Norme finali e entrata in vigore
Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato
funzionamento dei servizi da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici,
evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degli interventi, in relazione
agli orari di servizio definiti in sede di concertazione.
Fermo restando l’orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali e 35 ore settimanali per il personale
turnista, si ritiene di programmarlo e articolarlo settore per settore, a seconda delle esigenze di
servizio
e tenendo conto:
a) di una migliore efficienza e produttività dell’Amministrazione;
b) di una più efficiente erogazione di servizi a favore dei cittadini e ampliamento dell’arco
temporale di fruibilità dei servizi;
c) di una riduzione al ricorso al lavoro straordinario;
d) dei carichi di lavoro.
L’orario sarà comunque, articolato secondo le seguenti linee generali:
a) arco massimo giornaliero 10 ore. Il lavoratore, comunque, ha diritto a undici ore di riposo
consecutivo ogni ventiquattro ore.
b) ricorso alla turnazione
c) ricorso all’orario spezzato
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente Regolamento alle sottoelencate espressioni si attribuisce il significato a fianco di
ciascuno indicato:
a) Orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità
degli Uffici comunali e l’erogazione dei servizi all’utenza;
b) Orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario
di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte
dell’utenza;
c) Orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario
d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito
dell’orario di servizio.
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro. La
durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni,
le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Art. 2
L’orario di servizio
1. L’orario di servizio si articola, di regola, su sei giorni alla settimana;
2. L’orario di servizio per i singoli Settori e Servizi si articola nel modo seguente:
dal lunedì al sabato
SEGRETERIA
STATO CIVILE
URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
RAGIONERIA
ADDETTI CIMITERO
8,00-14,00
8,00-14,00
8,00-14,00
8,00-14,00
8,00-14,00
9,00-12,00/14,30-17,30 periodo ottobre/marzo
9,00-12,00/15,30-18,30 periodo aprile/settembre
ADDETTI PULIZIA
UFF.COM/LI
AUTISTI SCUOLABUS
14,00-18,00
7,30-19,00
dal lunedì al sabato
UFFICIO DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA
OPERAI ESTERNI
8,00-14,00
8,00-14,00 periodo ottobre/aprile
7,00-13,00 periodo maggio/settembre
***
dal lunedì al venerdì
SCUOLE MATERNE
ASILO NIDO
7,30-18,30
***
POLIZIA MUNICIPALE l’orario di servizio è organizzato con turnazione del personale di
vigilanza su sette giorni a settimana con le seguenti fasce orarie:
7,30-13,20/13,20-19,10;
in occasione del mercato settimanale del sabato un turno, con
l’impiego
di una unità lavorativa, inizierà alle ore 7,00 e terminerà alle ore
12,50;
periodo estivo 1° giugno/30 settembre: terzo turno 19,10-01,00
per eventuali manifestazioni organizzate dall’Ente nei periodi delle
festività di Pasqua e Natale: terzo turno 19,10-01,00
Art. 3
L’orario di apertura al Pubblico
1. L’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali deve essere ricompreso nelle seguenti
fasce orarie:
SEGRETERIA-PROTOCOLLO
SERVIZI DEMOGRAFICI SEDE
RAGIONERIA E PERSONALE
SERVIZIO ATTIVITA’ RICR.CUL
SERVIZI DEMOGRAFICI LIDO
URBANISTICA ED EDILIZIA
LAVORI PUBBLICI
SETTORE MANUTENZIONE/
DEMANIO/AMBIENTE
UFFICIO TRIBUTI
SERVIZI SOCIALI
POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO COMMERCIO
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Art. 4
L’orario di lavoro ordinario
1. L'orario ordinario di lavoro dei dipendenti del Comune di Tortoreto è articolato in via generale
su sei giorni settimanali dal lunedì al Sabato per 36 ore settimanali, 35 per i turnisti, distribuite in
sei ore giornaliere.
2. Articolazioni diverse rispetto all'orario ordinario di lavoro, comprese quelle eventualmente da
stabilire per il periodo estivo, possono essere regolate in caso di orario plurisettimanale, tenuto
comunque conto che non si possono superare le 48 ore settimanali.
3. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di
una pausa di durata non inferiore a dieci minuti, trenta minuti nei casi previsti dagli artt. 45 e 46
del CCNL 14.09.2000 (Mensa e buoni pasto).
4. Al responsabile del Servizio spetta il controllo dei cartellini marcatempo e/o di qualsiasi altro
strumento in uso per la rilevazione dell'orario di lavoro dei dipendenti a lui assegnati nelle sedi
sprovviste di orologio marcatempo, e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal
presente regolamento. Tuttavia comunque, i singoli provvedimenti autorizzativi di concessione
della flessibilità, di orari di servizio differenziati rispetto a quello ordinario e/o di previsione di
orari di servizio plurisettimanali e loro successive modifiche devono essere disposti con
determinazione del Responsabile del Servizio, sentito il Direttore Generale e l’Assessore
preposto e tempestivamente comunicati al servizio del personale.
Art. 5
La flessibilità
1. L'orario di lavoro per il personale del Comune di Tortoreto come negli enti locali è di 36 ore
settimanali, e la distribuzione dello stesso sarà improntata a criteri di flessibilità.
2. L'orario flessibile (esclusi i Servizi Asilo Nido e Farmacia Comunale) permetterà di
posticipare l'orario d'inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà,
limitando al nucleo centrale dell'orario (fascia rigida) la contemporanea presenza in servizio di
tutto il personale addetto alla medesima struttura, così come meglio evidenziato nelle seguenti
tabelle.
NUOVO ORARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO
FLESSIBILITA
MATTINA
FASCIA
RIGIDA
FLESSIBILITA PRANZO
PAUSA MINIMA
MEZZORA
7:45-8:45
8:45-13:30
13:30-14:30
14:30-15:15
FASCIA
RIGIDA
FLESSIBILITA
SERALE
15:15-17:30
17:30-19:00
NUOVO ORARIO PERSONALE ESTERNO
FLESSIBILITA
MATTINA
FASCIA
RIGIDA
FLESSIBILITA PRANZO
PAUSA MINIMA
MEZZORA
6:45-7:45
7:45-12:30
12:30-13:30
13:30-14:15
FASCIA
RIGIDA
FLESSIBILITA
SERALE
14:15-16:30
16:30-18:00
3. Le fasce in cui tutti i dipendenti sono tenuti ad assicurare la propria presenza in ufficio sono le
seguenti.
MATTINO
8:45 – 13:30
TOTALE hm 4:45
POMERIGGIO
15:15 – 17:30
TOTALE hm 2:15
4. In riferimento al Settore di Polizia Locale la flessibilità dell’orario potrà essere usufruita dal
personale in questione, fermo restando la garanzia dell’ordine di servizio per le attività con
orario rigido.
5. Le rimanenti ore che concorreranno a determinare il plafond mensile obbligatorio potranno
essere effettuate indifferentemente nell'ambito delle fasce flessibili che vanno dalle ore 7:45 alle
ore 8:45, dalle ore 13:30 alle ore 14:30, dalle ore 14:30 alle ore 15:15 e dalle ore 17:30 alle ore
19:00.
6. La pausa pranzo dovrà avere una durata minima di 30 minuti e max 2 ore.
7. Le eventuali ore mancanti a completare il plafond di ore obbligatorio, potranno essere recuperate
anche negli altri pomeriggi nei quali non è previsto il rientro (lunedì, mercoledì e venerdì)
purché non prima di 30 minuti dall’uscita e sino alle ore 19,30, dietro autorizzazione preventiva
da parte del Responsabile del Settore. Prestazioni a recupero non autorizzate in via preventiva
non saranno riconosciute e conteggiate. Nei giorni di rientro obbligatorio (martedì e giovedì) sarà
consentito prolungare l’orario di lavoro oltre le nove ore giornaliere, con preventiva autorizzazione,
fino alle 19.30. Le maggiori prestazioni saranno poste esclusivamente a compensazione delle rese in
meno dello stesso mese.
In particolare:
8.
9.
10.
11.
12.
a) Gli eventuali minuti accumulati in virtù dell’orario flessibile possono essere usati solo per
compensare le ore effettuate in meno. E’ consentito riportare un’eccedenza in positivo o in
negativo pari a 12 ore mensili, non cumulabili, nel mese successivo. Le maggiori prestazioni
saranno decurtate d'ufficio. Le minori prestazioni saranno oggetto di provvedimenti di
recupero sul trattamento economico corrispondente nel periodo di paga successivo a quello
di acquisizione della relativa comunicazione che si visualizzerà sui totalizzatori dei riepiloghi
mensili delle timbrature.
b) Non sarà valutata la presenza in servizio al di fuori degli orari prescritti, salvo che la stessa
venga espressamente richiesta e formalmente autorizzata.
Le ore di lavoro straordinario propriamente detto dovranno essere espressamente autorizzata con
richiesta redatta su apposito modulo, che l'ufficio rilevazione presenze metterà a disposizione del
personale. Il dipendente, in accordo con il Responsabile e nei limiti del monte ore assegnato al
settore, avrà la facoltà di computare le ore di straordinario effettuate e preventivate autorizzate per
la liquidazione o per riposo compensativo, ovvero per accantonamento sulla banca delle ore.
I minuti non lavorati nelle fasce rigide saranno scalate dalle 36 ore annue di permessi personali.
Si rammenta che il ricorso all’orario flessibile da parte del dipendente trova un limite nella prestazione
massima giornaliera di n. 10 ore.
Per il lavoro straordinario ed il recupero dei permessi personali occorre la preventiva autorizzazione
scritta del Responsabile del Settore, con indicazione del giorno e del periodo orario di fruizione.
I permessi personali brevi vanno rilevati sull’orologio marcatempo con l’apposito codice e se non
superano i 15 minuti non devono essere autorizzati in forma scritta.
Art. 6
Le prestazioni di lavoro straordinario
1.
2.
3.
4.
5.
La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli Responsabili di
Servizio che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali
e tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione del lavoro dei dipendenti assegnatigli.
Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di
fuori dell'ordinario orario di lavoro ovvero dello specifico orario di servizio plurisettimanale
autorizzato dal responsabile di Servizio ai suoi dipendenti.
Ogni responsabile di Servizio non può chiedere né autorizzare l'effettuazione di prestazioni di
lavoro straordinarie eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all'inizio dell’anno.
Le prestazioni di lavoro straordinario danno diritto alla retribuzione salvo che nell'ipotesi in cui
si sia esaurito il fondo destinato all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario. In tal caso
il dipendente, preventivamente informato, potrà dare la propria disponibilità all’effettuazione di
eventuale recupero.
Non si avrà diritto a retribuzione per lavoro straordinario se non si sarà recuperato tutto il
monte orario mensile derivante da permessi.
Art. 7
Riposo compensativo
1.
2.
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo festivo
settimanale deve essere corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso
aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, c. 2, lett. b, del CCNL
14.9.2000 con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo. La fruizione del riposo compensativo non comporta
comunque alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Art. 8
Ferie annuali
1.
2.
3.
Il dipendente ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite così come previsto dai CCNL
vigenti in materia. Tale periodo va goduto per almeno la metà nel corso dell’anno di
maturazione e per la restante metà nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il dipendente che ne faccia richiesta ha diritto ad almeno due settimane continuative di ferie nel
periodo 1° giugno-30 settembre.
Il dipendente è tenuto a presentare il piano ferie entro il 30 aprile di ciascun anno.
Art. 9
Norme finale – Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Tortoreto (TE) a
decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente
regolamento.