Condizioni d`assicurazione

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Condizioni d`assicurazione
Condizioni generali d’assicurazione (CGAOSP99) per litigi contrattuali con medici, chiropratici e persone la cui
attività deve essere autorizzata dalla competente autorità di sanità.
1. Base
Il contratto redatto tra l’Organizzazione Svizzera
dei Pazienti e Coop Protezione Giuridica è la
base per le prestazioni della protezione giuridica
dei pazienti.
2. Campo d’applicazione
2.1. Persone assicurate
E` assicurato il membro dell’Associazione dei
donatori dell’Organizzazione Svizzera dei Pazienti (OSP) che ha provveduto al pagamento
della quota, come pure i membri della famiglia
facenti parte della stessa economia domestica
del membro OSP. Non sono assicurati i membri
di un contratto collettivo.
Se una persona assicurata muore in seguito ad
un evento assicurato, i suoi successori legali
sono assicurati per questo caso.
2.2. Copertura
A.
Disposizioni generali
Coop Protezione Giuridica accorda la protezione
giuridica alle persone assicurate (2.1.) in caso di
litigi contrattuali con un medico, un dentista, un
chiropratico, un ospedale privato o pubblico o
tutte le altre persone la cui attività è autorizzata
dalla competente autorità di sanità.
B.
Sono assicurati i litigi in relazione a:
•
L’eventuale inosservanza del dovere di diligenza durante un trattamento o il mancato
rispetto del dovere di informazione concernenti le persone assicurate (2.1)
La violazione delle disposizioni a tutela dei
dati medici del paziente e loro divulgazione
(legge federale sulla protezione dei dati, rispettivamente l’ordinanza cantonale sulla
protezione dei dati)
•
C.
•
•
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•
Non sono assicurati i litigi in relazione
a:
trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici
sbagliati
controversie inerenti fatture o onorari
prestazioni delle casse-malati e delle compagnie d’assicurazione
prestazioni in caso di rimpatrio
2.3. Validità temporale
La protezione giuridica è accordata per i litigi
che sopravvengono dopo e durante l’adesione
all’OSP, a condizione che la quota sia stata
pagata. La stessa è considerata come tale se il
pagamento viene effettuato entro e non oltre il
30 settembre dell’anno corrente.
•
•
•
le spese giudiziarie e di procedura a carico
dell’assicurato
i costi d’incasso delle indennità a favore
dell’assicurato
le indennità processuali a favore della controparte ed a carico dell’assicurato
3.2. non vengono coperti:
•
•
i risarcimenti danni
i costi a carico di terzi responsabili
4. Comunicazioni
2.4. Validità territoriale
Il caso di protezione giuridica deve essere
annunciato immediatamente dall’assicurato al
competente servizio dell’OSP, presso la sede
principale di Coop Protezione Giuridica oppure
ad una delle sue filiali.
La protezione giuridica è accordata per i litigi a
condizione che il diritto svizzero o del Principato
del Liechtenstein sia applicabile oppure che il
foro si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
5. Trattamento del caso di protezione giuridica
•
3. Prestazioni
3.1. Sono assicurati la presa a carico degli interessi giuridici dell’assicurato e il pagamento dei
costi fino ad un massimo di fr. 250'000.— per
caso, per
•
il trattamento dei casi di protezione giuridica da Coop Protezione Giuridica, previa
consultazione con la OSP
•
la messa a disposizione di un avvocato o
un consulente giuridico
•
i costi di periti incaricati da Coop Protezione Giuridica o dall’avvocato incaricato o da
un’autorità civile, penale o amministrativa
•
•
•
Di principio, i sinistri vengono evasi dal
competente servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica. L’OSP, in collaborazione
con i suoi avvocati, è d’accordo di esaminare i casi annunciati prima di sottometterli in
seguito a Coop Protezione Giuridica.
Nel caso in cui risulti necessario l'incarico
di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l'assicurato può proporne uno di sua scelta.
E unicamente ed esclusivamente compito
della Coop Protezione Giuridica dare il
mandato all'avvocato prescelto.
Se le trattative per un componimento amichevole falliscono, la Coop Protezione Giuridica decide sull’opportunità della condotta
del processo. Se dal punto di vista della
Coop Protezione Giuridica le speranze di
•
successo non sono sufficienti e perciò rifiuta di intervenire o di continuare le trattative,
di aprire o di proseguire una procedura o di
prendere un mezzo legale, quest’ultima
deve comunicarlo all’assicurato per iscritto.
L’assicurato ha poi il diritto di far esaminare
la domanda sull’utilità di un ulteriore procedimento legale del caso in disaccordo da
un giurista svizzero scelto in comune (p.es.
avvocato, giudice). Le spese di questo procedimento arbitrale saranno a carico della
parte soccombente. Se non si arriva a un
comune accordo sulla scelta dell’arbitro,
verranno praticate le norme del concordato
sulla giurisdizione arbitrale.
Inoltre, in caso di disaccordo, l’assicurato
può lui stesso ed a proprie spese prendere
tutte le misure che ritiene necessarie. Se
raggiunge in tal modo un risultato di base
migliore della proposta di liquidazione formulata da Coop Protezione Giuridica,
quest’ultima gli rimborserà secondo le norme di questo contratto tutte le spese
dell’ulteriore procedimento, come se essa
stessa avesse acconsentito a tale procedura.
6. Foro e diritto applicabile
6.1. Foro
Coop Protezione riconosce come foro giudiziario
il luogo di domicilio svizzero dell’assicurato oppure Aarau.
6.2. Diritto applicabile
A complemento delle condizioni generali di assicurazione si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e l’ordinanza
sull’assicurazione di protezione giuridica.
CGAOSP99-1198I