Condizioni d`assicurazione
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Condizioni d`assicurazione
Condizioni generali d’assicurazione (CGAOSP99) per litigi contrattuali con medici, chiropratici e persone la cui attività deve essere autorizzata dalla competente autorità di sanità. 1. Base Il contratto redatto tra l’Organizzazione Svizzera dei Pazienti e Coop Protezione Giuridica è la base per le prestazioni della protezione giuridica dei pazienti. 2. Campo d’applicazione 2.1. Persone assicurate E` assicurato il membro dell’Associazione dei donatori dell’Organizzazione Svizzera dei Pazienti (OSP) che ha provveduto al pagamento della quota, come pure i membri della famiglia facenti parte della stessa economia domestica del membro OSP. Non sono assicurati i membri di un contratto collettivo. Se una persona assicurata muore in seguito ad un evento assicurato, i suoi successori legali sono assicurati per questo caso. 2.2. Copertura A. Disposizioni generali Coop Protezione Giuridica accorda la protezione giuridica alle persone assicurate (2.1.) in caso di litigi contrattuali con un medico, un dentista, un chiropratico, un ospedale privato o pubblico o tutte le altre persone la cui attività è autorizzata dalla competente autorità di sanità. B. Sono assicurati i litigi in relazione a: • L’eventuale inosservanza del dovere di diligenza durante un trattamento o il mancato rispetto del dovere di informazione concernenti le persone assicurate (2.1) La violazione delle disposizioni a tutela dei dati medici del paziente e loro divulgazione (legge federale sulla protezione dei dati, rispettivamente l’ordinanza cantonale sulla protezione dei dati) • C. • • • • Non sono assicurati i litigi in relazione a: trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici sbagliati controversie inerenti fatture o onorari prestazioni delle casse-malati e delle compagnie d’assicurazione prestazioni in caso di rimpatrio 2.3. Validità temporale La protezione giuridica è accordata per i litigi che sopravvengono dopo e durante l’adesione all’OSP, a condizione che la quota sia stata pagata. La stessa è considerata come tale se il pagamento viene effettuato entro e non oltre il 30 settembre dell’anno corrente. • • • le spese giudiziarie e di procedura a carico dell’assicurato i costi d’incasso delle indennità a favore dell’assicurato le indennità processuali a favore della controparte ed a carico dell’assicurato 3.2. non vengono coperti: • • i risarcimenti danni i costi a carico di terzi responsabili 4. Comunicazioni 2.4. Validità territoriale Il caso di protezione giuridica deve essere annunciato immediatamente dall’assicurato al competente servizio dell’OSP, presso la sede principale di Coop Protezione Giuridica oppure ad una delle sue filiali. La protezione giuridica è accordata per i litigi a condizione che il diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein sia applicabile oppure che il foro si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 5. Trattamento del caso di protezione giuridica • 3. Prestazioni 3.1. Sono assicurati la presa a carico degli interessi giuridici dell’assicurato e il pagamento dei costi fino ad un massimo di fr. 250'000.— per caso, per • il trattamento dei casi di protezione giuridica da Coop Protezione Giuridica, previa consultazione con la OSP • la messa a disposizione di un avvocato o un consulente giuridico • i costi di periti incaricati da Coop Protezione Giuridica o dall’avvocato incaricato o da un’autorità civile, penale o amministrativa • • • Di principio, i sinistri vengono evasi dal competente servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica. L’OSP, in collaborazione con i suoi avvocati, è d’accordo di esaminare i casi annunciati prima di sottometterli in seguito a Coop Protezione Giuridica. Nel caso in cui risulti necessario l'incarico di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l'assicurato può proporne uno di sua scelta. E unicamente ed esclusivamente compito della Coop Protezione Giuridica dare il mandato all'avvocato prescelto. Se le trattative per un componimento amichevole falliscono, la Coop Protezione Giuridica decide sull’opportunità della condotta del processo. Se dal punto di vista della Coop Protezione Giuridica le speranze di • successo non sono sufficienti e perciò rifiuta di intervenire o di continuare le trattative, di aprire o di proseguire una procedura o di prendere un mezzo legale, quest’ultima deve comunicarlo all’assicurato per iscritto. L’assicurato ha poi il diritto di far esaminare la domanda sull’utilità di un ulteriore procedimento legale del caso in disaccordo da un giurista svizzero scelto in comune (p.es. avvocato, giudice). Le spese di questo procedimento arbitrale saranno a carico della parte soccombente. Se non si arriva a un comune accordo sulla scelta dell’arbitro, verranno praticate le norme del concordato sulla giurisdizione arbitrale. Inoltre, in caso di disaccordo, l’assicurato può lui stesso ed a proprie spese prendere tutte le misure che ritiene necessarie. Se raggiunge in tal modo un risultato di base migliore della proposta di liquidazione formulata da Coop Protezione Giuridica, quest’ultima gli rimborserà secondo le norme di questo contratto tutte le spese dell’ulteriore procedimento, come se essa stessa avesse acconsentito a tale procedura. 6. Foro e diritto applicabile 6.1. Foro Coop Protezione riconosce come foro giudiziario il luogo di domicilio svizzero dell’assicurato oppure Aarau. 6.2. Diritto applicabile A complemento delle condizioni generali di assicurazione si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e l’ordinanza sull’assicurazione di protezione giuridica. CGAOSP99-1198I