Dispensa modulo "Normativa"

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Dispensa modulo "Normativa"
Polizia Nautica Provinciale
Navigazione da diporto Inquadramento normativo
Evoluzione legislativa
A cura del Responsabile
Comm. C. Lucio Semenzato
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DIZIONARIO DI CAPITAN TRINCHETTO
TERMINI MARINARESCHI
• Abbrivio: Velocità iniziale o residua di una nave, in altre parole, movimento di
una nave rispetto al fondo marino, qualunque ne sia la causa.
• Accostare: Movimento angolare di una nave per mutar rotta,
• Alare: significa fare forza su un cavo per tesarlo e sollevare un peso.
• Ammainare: Sostituisce, nel linguaggio di bordo quasi tutti i verbi contenenti
l'idea di " portare dall'alto in basso", si ammainano le vele, la bandiera, etc.
• Arare: dicesi della nave o della sua ancora quando, per forza di vento, l'ancora
striscia sul fondo e non riesce a trattenere la nave.
• Arenarsi: incagliarsi sul fondo sabbioso
• Attraccare: l'avvicinarsi di una nave ad una banchina o ad altra nave.
• Bagnasciuga: la zona della superficie esterna della nave che per le variazioni di
immersione si trova alternativamente sopra e sotto il pelo dell'acqua.
• Barra: leva applicata alla testa del timone per effettuare la manovra.
• Beccheggio: il movimento d'oscillazione della nave nel senso longitudinale.
• Bitta: bassa colonna metallica solidamente fissata sulla nave, sulle banchine
per dar volta a cavi e catene d'ormeggio.
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Gavitello: piccolo galleggiante, generalmente formato da due coni uniti per la
base; si fila in mare ad indicare la posizione della propria ancora.
Gavone: spazio ricavato alle estremità della nave.
Mascone: ciascuna delle due parti laterali, o guance della prora.
Murata: è la fiancata della nave sopra la linea di galleggiamento.
Risacca: il ritorno di un'onda che ha urtato contro un ostacolo naturale o in
porto.
Rollio: è movimento d'oscillazione di una nave intorno al proprio asse
longitudinale.
Sagola: cima di canapa a treccia, di piccolo diametro.
Sassola: grosso cucchiaio che serve per svuotare le imbarcazioni.
Scalmo: supporto per il remo
Tuga: genericamente, ogni sovrastruttura che, sui ponti superiori forma
passaggi coperti o casotti.
Virare - viramento: è la manovra che fa ogni veliero quando stringendo il vento
da un lato, gira per stringerlo dall'altra parte.
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OBBLIGHI E DOVERI DEL COMANDANTE
Il "Capitano" è responsabile della sicurezza dell'equipaggio e dello scafo.
Il "Capitano" ha l'obbligo di prestare assistenza alle altre imbarcazioni e
di tentare il salvataggio delle persone in pericolo, a meno che non ci sia
grave rischio per la propria incolumità.
Il "Capitano" ha il dovere di conoscere e Mettere in pratica tutte le
Norme da rispettare prima di partire e sapere come comportarsi in caso di
evento straordinario (uomo a mare, incendio, falla, salvataggio, SOS,
collisione, abbandono dello scafo).
Il "Capitano" in ogni situazione di pericolo deve evitare il panico e
infondere a tutti la massima fiducia per il buon esito.
Il "Capitano" in caso di evento straordinario, ha il dovere di presentare
una denuncia di ciò che è successo all’Autorità Portuale o alla Polizia.
Il comandante dell'imbarcazione assume le responsabilità di cui al codice
della navigazione, mantenendo comunque inalterata l'ordinaria catena di
controllo e comando per l'attuazione degli interventi di soccorso
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Art. 593 Codice Penale- Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo
minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di
provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo,
per vecchiaia o per altra causa, omette di darne
immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o
altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza
occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione
personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la
pena è raddoppiata.
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Art. 489 Codice della Navigazione- Obbligo di assistenza
1. L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque
interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria,
in quanto possibile senza grave rischio della nave
soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre
che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo
della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.
2. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a
partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o
da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti
predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando
possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno
che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in
condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso
potrebbe portarla.
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Art. 490 Codice della NavigazioneObbligo di salvataggio
1.Quando la nave o l'aeromobile in
pericolo sono del tutto incapaci,
rispettivamente, di manovrare e di
riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice
è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati
dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio,
ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il
salvataggio delle persone che si trovano a bordo.
2. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il
tentativo di salvare persone che siano in mare o in
acque interne in pericolo di perdersi.
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Articolo 54 Codice Penale- Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo
da lui non volontariamente causato, nè altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al
pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si
applica anche se lo stato di necessità è determinato
dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso
dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a
ommetterlo
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La responsabilità del comando (Art. 265 e seguenti Codice della
Navigazione) Riflessione 1
In mare come nelle acque interne le conseguenze degli errori
commessi si pagano penalmente e civilmente. Sicuramente nella
nautica, con un poco di buonsenso, è facile prevenire, perché il
tempo a disposizione per decidere è generalmente sufficiente a
ragionare. Basta non essere disattenti, tenere sotto controllo tutte
le acque attorno e non farsi mai prendere dal panico. E a tale scopo
sulle navi si organizza, appunto, un servizio di guardia, suddividendo
i vari compiti di comando, pilotaggio, controllo della strumentazione
di navigazione e avvistamento tra diverse persone. Invece, su un
natante, tutto confluisce in genere su un'unica persona.
Normalmente la persona al timone di un natante oltre che della
conduzione della barca è responsabile anche del comando dell'unità;
su imbarcazioni più grandi, invece, diventano più importanti la
corretta suddivisione dei compiti e la perfetta collaborazione di
tutto l'equipaggio impegnato nelle manovre, ma soprattutto sono
fondamentali la coordinazione e la sorveglianza del Comandante.
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Riflessione 2
La responsabilità del comando comporta diritti, come
l'obbedienza delle persone a bordo agli ordini impartiti,
e doveri, come dover rispondere penalmente e civilmente
di eventuali errori o mancanze, non solo suoi ma anche
delle altre persone a bordo. Al Comandante spetta
sempre l'ultima parola, ma è anche l'ultimo ad
abbandonare la nave in caso di emergenza, è colui che
deve coordinare tutte le operazioni a bordo e garantire
la sicurezza. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che,
oltre i danni che derivano da collisioni, si deve
rispondere anche dei danni provocati semplicemente dal
moto ondoso causato dalla barca in navigazione, è bene
ricordarsi di ciò quando si naviga a più di 3 nodi in porto
o si passa a grande velocità a ridosso di altri scafi in
mare aperto.
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Atti correlati precedenti e necessari
Legge 15 Marzo 1997 n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
alle Regioni
ed enti Locali per la Riforma della P.A. e per la semplificazione
semplificazione
Amministrativa.
D.L.gs. 31 Marzo 1998 n. 112
Nuovo modello delle Autonomie Locali
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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171
Codice della Nautica da Diporto
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo
legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600
Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde
Regolamento Regionale 26 settembre 2002 n. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
Convenzione fra la Svizzera e l’
l’Italia
per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano
Legge Regionale 14 Luglio 2009 n. 11
Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Trasporti
Modificata con Legge regionale 6 Novembre 2009 n. 24
Regolamento Regione Piemonte n. 5 R del 22 Giugno 2009
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Codice Nav. Dip.
Dip. - Finalità
Finalità e ambito di applicazione
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla
alla navigazione da
diporto.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto
diporto quella effettuata
in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza
senza fine di lucro.
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Art. 3 Codice nav. Dip. Unità da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono
denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla
navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo
le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione
dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo
di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro
metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla
lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a
remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla
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lettera b).
Art. 15 Codice Nav. Dip.
Dip. Registri di iscrizione
1.Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono
iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli
uffici circondariali marittimi, nonché
nonché dagli uffici
provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri
é approvato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un’
un’imbarcazione da diporto può chiedere
l’iscrizione provvisoria dell’
dell’unità
unità, presentando apposita
domanda.
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Art. 19. Regolamento Cod. Nav.
Nav. Dip.
Dip. Sigle di individuazione
1. Per le unità
unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15
del codice, la sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio
di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera
lettera D,
nel caso di imbarcazioni, ovvero ND,
ND, nel caso di navi da diporto.
2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile
delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
trasporti
terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice,
codice, la
sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di
immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.
Uffici Marittimi
Esempio Savona
SV 0000 D
SV 0000 ND
imbarcazione diporto
Dipartimento Trasporti terrestri
Esempio Milano
N O0000 MI
nave diporto
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Art. 27 Codice Nav. Dip.
Dip. Natanti da diporto
1. I natanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall’obbligo
dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 15, della licenza di navigazione di cui
all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle
imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite
o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato
ai sensi dell’articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a
bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi,
pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4
metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari.
NOTA: oltre 300 m dalla costa/riva obbligo dotazioni previste.
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Art. 22 Codice Nav. Dip.
Dip. Documenti di navigazione e tipi di
navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall’
dall’ufficio
che detiene il relativo registro all’
all’atto dell’
dell’iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e
in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilit
à.
navigabilità
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati
rilasciati
dall’
dall’ufficio che detiene il relativo registro all’
all’atto dell’
dell’iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle
caratteristiche di costruzione dell’
dell’unità
unità, indicate nella dichiarazione di
conformità
conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel
nel
territorio dell’
dell’Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità
idoneità rilasciata
da un organismo notificato ai sensi dell’
dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità
navigabilità.
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Art. 25 Codice Nav. Dip.
Dip. Bandiera nazionale e sigle di individuazione
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri
espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla
sigla
dell’
dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo
Dopo
il numero di iscrizione é apposta la lettera D nel caso di
imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da
diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità
unità da
diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facoltà
facoltà di contraddistinguere l’l’imbarcazione o
la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da
ogni altro già
già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda all’
all’estero l’l’unità
unità da
diporto é tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla
dismissione della bandiera.
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Art. 28 Codice nav. Dip. Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio
come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di
bordo.
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Art. 34 Codice nav. Dip. Numero Massimo della persone
trasportabili sulle unità da diporto
1 (omissis)
2 (omissis)
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle
persone trasportabili é documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta
del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai
punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione
e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 65.
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Art. 60. Regolamento Cod. Nav. Dip. Persone trasportabili su natanti non
omologati ed omologati
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non
omologati privi della marcatura CE
e' determinato come segue:
a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri
3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri
4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00
e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri
7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri
8,50.
2. omissis.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero
numero
delle persone trasportabili e'
ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale
imbarcato.
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Il miglio marino
Il miglio marino o, più precisamente, il miglio nautico internazionale
(abbreviato con il simbolo nmi, dall'inglese nautical mile) è una unità di
misura di lunghezza equivalente a 1852 metri.
Il miglio marino è pari alla lunghezza dell'arco di meridiano sotteso da
un angolo di 1' sul parallelo medio di 44° 13'.
Infatti sapendo che la circonferenza della terra all'equatore o di un
circolo massimo (meridiano e antimeridiano) è di circa 40.000 km e che
ogni circonferenza è composta di 360 gradi e in ogni grado ci sono 60
primi possiamo dedurre che dividendo i 40.000 km nei 21.600 primi
(360x60) otteniamo la misura di 1851,85 arrotondati per convenzione a
1852 metri.
Ma la misura di 1852 metri per il miglio nautico è una media tra le
misurazioni a latitudini diverse. Perché la terra, a causa della rotazione
attorno al proprio asse, non è una sfera perfetta ma è schiacciata ai
poli.
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Art. 39 Codice Nav. Dip.
Dip. Patente nautica
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a
ventiquattro metri é obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su
moto d’acqua
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo
dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a
750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a
carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o
a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a
2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw
o a 40,8 cv.
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2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore
ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave
da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari
o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla
costa e a bordo delle quali é installato un motore di potenza e
cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto
il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con
superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità
a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
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6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita
al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto
indicate per le rispettive categorie:
a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da
diporto;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da
diporto.
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Art. 25
Regolamento Cod. Nav. Dip. Patenti
di categoria A
1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di
navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta
delle unita' a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
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Art. 26
Regolamento Cod. Nav. Dip. Patenti
di categoria B
1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono
comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore
a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
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Art. 27 Regolamento Cod. Nav. Dip. Patenti di categoria C
1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da
diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a
bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non
inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie
per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in
mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in
grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione
della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei
motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti
portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina
prevista per le patenti di categoria A.
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Codice delle assicurazioni private
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 123 Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono
essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate
se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista
dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di
riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla
persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le
acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non
superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza
superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al
servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso
assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto
compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
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D.M. 1 aprile 2008, n. 86
Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
Art. 4 Natanti
1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi
di cui all'articolo 123 del Codice tutte le unità da diporto, i natanti ed i motori
amovibili, così come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo,
posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico
o in acque a queste equiparate;
b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorché di uso privato, tutte le acque
aperte alla navigazione del pubblico.
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Sanzioni
Art. 53 Codice nav. Dip. Violazioni commesse con unità da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di
una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei
euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o
ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto
senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti; la sanzione é raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da
diporto.
PMR € 2754,33
PMR Nave € 5508,67
Art. 123, Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209
Art. 193 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Navigare, ormeggiare in luogo aperto al pubblico senza copertura assicurativa:
Sanzione PMR € 787,00
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NAVIGAZIONE SUI LAGHI
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Art. 87 LR 14 Regione Lombardia - LUGLIO- 09 (Disciplina della
circolazione nautica)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del
codice della navigazione e della presente
legge, disciplina, con propri regolamenti, la circolazione sulle vie navigabili
attraverso:
a) la definizione di regole di circolazione sia generali che specifiche per ogni
via navigabile;
b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione
nautica e limiti di velocità per l'unità di navigazione nella fascia costiera
e al di fuori di essa;
c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di
navigazione pubblica;
d) la classificazione delle vie navigabili con l'indicazione delle limitazioni da
rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;
e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove
infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse
possano comportare limitazioni alla navigazione;
f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e
delle zone portuali.
2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le
regioni e altri organismi pubblici e privati al
fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e
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soccorso sulle vie navigabili lombarde.
Titolo I O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Lombardia Norme generali
( Regolamento Piemonte)
Fascia costiera
1. Nella fascia costiera dei laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo ( «laghi
Maggiori») sino ad una distanza di 50 metri dalla riva(150 m in Piemonte) (ferma
restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda), la navigazione è
consentita ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela, nonché ai
natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3HP (2,208 Kw),
ad una velocità inferiore a 5 nodi. In tale fascia (da 0 a 50 metri ) è vietata la
navigazione a motore (motore a scoppio) se non per la partenza, l’approdo e
l’attraversamento, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente.
2. Nella fascia costiera da 50 a 150 metri (ferma restando la specifica
normativa vigente per il lago di Garda), la navigazione a motore è consentita ad
una velocità non superiore a 10 nodi. La velocità al di fuori della fascia costiera
di 150 metri dalla riva non può superare il limite massimo di 27 nodi (25 nodi in
Piemonte), nelle ore diurne; (omissis). Nelle ore notturne le unità inferiori ai
sette metri con la sola luce bianca di segnalazione a 360º non devono superare i
sette nodi, le altre unità di navigazione non devono superare i dieci nodi.
(E’ vietata la navigazione di notte senza luci di individuazione)
35
Allegato V Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146
DOTAZIONI DI BORDO MINIME:
• estintore per tutti i natanti muniti di motore nota: i natanti a motore
marcati CE hanno l’estintore in dotazione come da manuale del
proprietario anche se non rientra nelle dotazioni prescritte dall’allegato
V del Regolamento della Navigazione da Diporto.
• un salvagente anulare con cima
• giubbini di salvataggio per tutte le persone a bordo 100N (EN
ISO12402-4) o superiore
• una pompa o altro mezzo d'esaurimento (sassola). Tutte le unità devo
o essere munite di avvisatore acustico da poter utilizzare in caso
d'emergenza.
DOTAZIONI DI BORDO OLTRE UN MIGLIO DALLA RIVA
Nelle zone del Lago Maggiore indicate in rosso, nella mappa,
la distanza dalla riva supera il miglio, pertanto alle dotazioni
citate si devono aggiungere le seguenti:
• boetta fumogena
• fanali regolamentari
• 2 fuochi a mano a luce rossa
36
Legge Regionale 14 Luglio 2009 n. 11
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di
trasporti
Modificato con Legge Regionale
6 Novembre 2009 n. 24
37
Art. 83 (Deposito di beni mobili sul demanio e ormeggi abusivi)
1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni
mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e
gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli
spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa
semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a
cura degli enti delegati o degli enti affidatari, con esecuzione in danno
del proprietario, ove conosciuto.
2 In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore è
tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 60 euro a 600 euro PMR € 120.
38
Art. 84 (Disposizioni contro l'inquinamento delle acque)
1. In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre
pertinenze è vietato:
a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di
sentina;
c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di
ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione.
2 Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che gli scarichi
avvengano secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti.
3 I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare
l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i
tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le
strutture pubbliche sono finanziati con il programma previsto dall'articolo 13.
naturale, senza possibilità di ulteriori rinnovi.
39
Titolo II O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Sci nautico e
altri sports al traino
Punto 1. Sci nautico libero.
Nell’esercizio dello sci nautico libero si osservano le
seguenti norme:
a) è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in presenza
di luce, buone condizioni meteorologiche e lago calmo
nelle acque distanti almeno 300 metri dalla riva per
tutti i bacini lacuali;
(omissis)
( In piemonte: 150 m dalle 8:00 al tramonto)
40
Titolo III O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Moto d’acqua
e mezzi similari
Punto 1. La navigazione, l’alaggio ed il varo delle moto d’acqua e di altri mezzi
motorizzati similari possono avvenire alle seguenti condizioni:
a) sono normalmente permessi solo dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 19.00 oltre i 150 metri di distanza dalla riva (fermo restando
la specifica normativa vigente per il lago di Garda); (stesso in Piemonte)
b) sono vietati lungo le rotte dei battelli di linea;
c) sono ammessi nello specchio d’acqua compreso tra la riva e i 150 metri
(stesso in Piemonte) esclusivamente per l’attraversamento di detta fascia per
approdare o partire, purché detta manovra avvenga solo in modo
perpendicolare, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque tale da evitare
che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua;
Omissis
e) durante la navigazione dovrà obbligatoriamente essere indossato un regolare
giubbotto di salvataggio e/o idonea muta di salvataggio;
Omissis
Punto 3. E’ facoltà dei sindaci dei comuni rivieraschi di un ambito lacuale
omogeneo assumere, d’intesa, provvedimenti a contenuto identico atti a
vietare l’uso delle moto d’acqua e altri mezzi similari.
41
ATTIVITA’ SUBACQUEE
Art. 91 Reg. Cod. Dip. Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante
di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del
presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a
giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale.
Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile,
di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da
utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla
verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di
posizionamento del subacqueo.
42
Art. 90 Regolamento Cod. Dip. Mezzi di salvataggio e dotazioni di
sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati
nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei
imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in
caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione
obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera
c), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata
di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire
l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni
subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
43
c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con
caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A
allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio
1988, n. 279, e una maschera di insufflazione,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente
svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),
anche portatile, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
richiedono la presenza di una persona abilitata al primo
soccorso subacqueo.
44
Titolo IV O.p.g.r. 3 luglio 1997 - n. 58600 Natanti minori a remi e a
pedali
Punto 4. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini,
pattini) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche.
Su tali natanti possono essere trasportate un numero massimo di persone
stabilite dal costruttore e le dotazioni di bordo devono essere quelle della
normativa vigente.
L’impiego di piccoli natanti a remi o a pedali è vietato sulle rotte delle unità
in servizio di linea, nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto
d’acqua) e nei corridoi di uscita per le unità a motore; alle unità che sono
propulse esclusivamente a vela è consentita solo l’entrata e l’uscita dai
porti.
(oltre 300 metri dalla riva queste unità devono essere equipaggiate con le
dotazioni previste dall’Allegato V Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.
146 )
45
Ai sensi del combinato disposto Art. 1 Legge N°19 del 20/01/97
(Convenzione Italo-Elvetica) e art 43 Regolamento internazionale per
la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano:
1 I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m, come
pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di
altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare
esclusivamente in prossimità della riva ed all’interno di una fascia di
150 m dalla riva stessa; in nessun caso essi possono essere forniti
di motore.
2 Non sono sottoposti a questa disposizione i natanti a remi da
competizioni, le canoe, i caiacchi, i sandolini, le tavole a vela e
simili purché sprovvisti di motore.
46
Art. 85 Legge Regionale 14 Luglio 2009 n. 11 (Vigilanza sul demanio e in
materia di navigazione interna)
4 Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del
demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo
di 60 euro a un massimo di 600 euro, ove non diversamente previsto ai sensi
della l.r. 90/1983. Per l'applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di
cui alla l.r. 90/1983.(40)
5 Gli avvisi conseguenti ai processi verbali di accertamento di violazione emessi
dai soggetti abilitati devono indicare il canone, le sanzioni e il termine di
sessanta giorni per il pagamento.
6 Gli avvisi di accertamento sono notificati al trasgressore, a pena di
decadenza, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata accertata
la violazione. Nel caso di somme versate ma non dovute può essere richiesto il
rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione.
7 Per la riscossione coattiva delle entrate di cui ai commi 1,2,3, 4, 5, 6, si
procede secondo le modalità previste dal d. Igs. 13 aprile 1999, n. 112
(Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337).
47
8 Nei casi di violazione delle disposizioni prescritte in materia di
navigazione e di demanio, è ammesso il pagamento di una somma ridotta
nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 16 della L. 689/1981.
9 Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il
pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta allo
stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con
dichiarazione di quietanza. Se il trasgressore non provvede al pagamento
immediato, l'unità di navigazione viene sottoposta a sequestro e restituita
a chi ne ha titolo a pagamento effettuato.
10 Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui
ai commi 8 e 9, il rapporto di cui all'articolo
comma 1, della legge 689/1981 è trasmesso al comune del luogo dove la
violazione è stata consumata. Entro il termine di trenta giorni dalla data
di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di
essere sentiti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
comma 1, della legge 689/1981. Qualora ritenga fondato l'accertamento,
il comune determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge 689/1981.
48
SEGNALI SONORI PRINCIPALI DELLE UNITÀ NAUTICHE
49
Segnali per attirare l’attenzione
Se necessario, per attirare l’attenzione di un’altra unità,
una nave può emettere dei segnali luminosi o sonori che
non possano essere scambiati per qualche segnale
autorizzato
50
Precedenze in funzione di rotta e vento
51
52
Scala Beaufort
La velocità del vento viene indicata in km/h (chilometri all'ora). La media riporta la velocità mediata degli
ultimi dieci minuti, la punta la raffica più elevata misurata nell'ora trascorsa. La scala Beaufort si riferisce
alla velocità media del vento.
53
54
"MARE SICURO"- C.I.R.M. Assistenza Radio Medica
Il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) offre assistenza medica gratuita
a distanza alle imbarcazioni in navigazione senza medico a bordo, in stretto
coordinamento con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto per le
operazioni di soccorso. Il servizio è stato esteso anche al mondo della vela e del
diporto.
Durante la navigazione, ma anche prima di partire, si può contattare il C.I.R.M. per
eventuali problemi medici per ridurre i rischi e le difficoltà di un’emergenza in
mare.
Puoi contattare il C.I.R.M. attraverso le stazioni costiere italiane e via:
Telefono: 06-5923331/2
E-Mail: [email protected]
Telefax: 06-54223045
Cellulare: 348-3984229
Web: www.cirm.it
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Lago di Varese
Limiti potenza motori
Comune di Azzate 6 Hp (5,9 CV)
Comune di Bardello 7,5 KW (10 CV)
Comune di Biandronno 7,5 KW (10 CV)
Comune di Bodio Lomnago 7,5 KW (10 CV)
Comune di Buguggiate 6 Hp (5,9 CV)
Comune di Cazzago Brabbia 7,5 KW (10 CV)
Comune di Galliate Lombardo 25 CV
Comune di Gavirate 7,5 KW (10 CV)
Comune di Varese 7,5 KW (10 CV)
DOCUMENTI PRESCRITTI
ASSICURAZIONE
CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE,
56
Lago di Varese
DOTAZIONI DI SICUREZZA
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
salvagente anulare con cima di 30 m galleggiante;
pompa o altro mezzo di esaurimento per vuotare lo scafo dall’acqua entro 300
metri dalla riva non sono previste le citate dotazioni;
un estintore per i natanti equipaggiati con motore a scoppio
Luci
Luce bianca visibile a 360° (per navigazione notturna)
Velocità da mantenere
Da 0 a 50 m dalla riva:
La navigazione è vietata ai natanti con motore non elettrico.
I natanti equipaggiati con motore elettrico di potenza massima di 3 hp possono
navigare paralleli rispetto alla riva, alla velocità massima consentita di 5 nodi.
Da 50 a 100 m dalla riva:
la velocità massima consentita è di 10 nodi
Oltre i 100 m dalla riva:
la velocità massima consentita è di 15 nodi.
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Valori approssimativi della velocità del vento
Kts (Kmh)
58
MOTTO:
I nostri laghi, le onde ed il
vento non chiedono la patente
nautica ma rispetto
Polizia Provinciale Squadra Nautica
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