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REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI
CAP- I
PRINCIPI GENERALI
ART.1 Oggetto
Il Comune di Melfi garantisce il sostegno alle condizioni economiche e sociali
delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano
impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per
cause fisiche, psichiche e sociali.
Nel limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio di previsione approvato dal
Consiglio Comunale, il Comune di Melfi concederà a coloro che dispongono di
risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le forme di assistenza
economica alternative previste dal presente regolamento.
Art.2 Obiettivi
Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o
ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da
non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, ad aiutare il cittadino a
godere dei valori e dei diritti costituzionali della dignità della persona e della
libertà messi in discussione dalla insufficienza dei mezzi di sussistenza,
perseguendo nel contempo il reinserimento del nucleo familiare assistito
attraverso azioni di responsabilizzazione e di partecipazione ad attività
considerate di pubblico interesse o comunque finalizzate al superamento dello
stato di indigenza.
ART.3 Destinatari
Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal
presente regolamento i cittadini italiani residenti nella città di Melfi.
Hanno altresì diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini
stranieri residenti a Melfi, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello
Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti
asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo
all’assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.
Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio della città di
Melfi si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili coinvolgenti
persone anche non residenti in città, possono essere erogati, a favore delle
stesse, servizi o interventi straordinari, sempre che sia accertato, previa intesa
con i servizi sociali del Comune di riferimento, anche per vie brevi, lo stato di
indigenza temporanea o permanente del richiedente. La sussistenza delle
situazioni di bisogno deve essere convalidata dall’Assistente Sociale.
CAP. II
INTERVENTI ECONOMICI
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ART.4 Requisiti di accesso/ esclusione
Accesso
Possono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento i
cittadini:
 la cui certificazione ISEE dell’anno di riferimento risulti inferiore al
minimo vitale attualmente calcolato sulla soglia di accesso della pensione
integrata al minimo INPS pari a €. 500,00 mensili e comunque non
superiore a €. 6.500,00/annuo;
 il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di
abitazione del nucleo;
 che sottoscrivono il piano assistenziale individualizzato predisposto dal
servizio sociale professionale.
Su proposta dell’Ufficio, all’inizio di ogni anno la Giunta potrà aggiornare il
valore della soglia ISEE sulla base della eventuale rivalutazione della pensione
sociale minima.
Esclusione
Non possono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento i
cittadini:
 destinatari di contributi regionali per patologie conclamate (L.r. 26/89 e
L.R.30/ ecc) .
 destinatari di contributi regionali e/o comunali quali assegno di cura;
assegno contrasto alla povertà ed esclusione sociale (Copes); contributi
per filiazione naturale;
ART.5 Tipologia degli interventi
Gli interventi di assistenza economica sono strumenti per il raggiungimento
delle finalità di cui all’art.2 del presente regolamento e consistono in:
 contributi economici ordinari
 contributi straordinari finalizzati.
Entrambe le tipologie di contributo, sulla base di giustificato motivo accertato
dall’assistente sociale possono essere erogate con quietanza diversa dal
destinatario, al fine di garantirne un corretto uso.
Gli interventi assistenziali, previa valutazione del bisogno da parte del servizio
sociale, possono essere erogati anche in forme alternative a quella monetaria,
sotto forma di prestazioni di beni (es. pasto a domicilio) o servizi (es. trasporto
presso case di cura e/o ospedali; collaborazioni con il servizio sanitario
regionale o nazionale, tutela temporanea dei minori ecc.);
Tale opzione sarà specificata e motivata all’interno del PAI redatto
dall’Assistente sociale.
ART.6 Contributi Economici Ordinari
I contributi economici ordinari sono contributi a carattere continuativo erogati
in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche al di sotto dei parametri
di minimo vitale e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni
primari ed hanno durata massima di mesi dodici. In caso di ritardo
nell’istruttoria con delibera della Giunta Municipale potrà essere disposta la
proroga per un periodo non superiore a sei mesi.
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Il contributo è sospeso in caso di presenza o di sopravvenienza di una fonte di
reddito, anche temporaneo (ivi comprese le prestazioni sostitutive erogate
dallo Stato come la disoccupazione), e il soggetto potrà essere ripreso in carico
dal servizio sociale e, quindi, essere nuovamente destinatario degli aiuti per i
mesi restanti fino alla fine del piano, sempreché persistano le condizioni
economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale.
Completato il percorso di autonomia personale o familiare che ha determinato
la non autosufficienza economica si procede alla dimissione dal servizio sociale
del soggetto beneficiario.
Il contributo ordinario annualmente erogabile è proporzionale al numero dei
componenti della famiglia, parametrato secondo gli indici ISEE così come alla
tabella che segue:
Numero
componenti
familiari
1
2
3
4
5 e oltre
Parametro Massimo
erogabile/anno
1.00
1.57
2.04
2.46
2.85
1.200,00
1.600,00
1.836,00
2.214,00
2.565,00
L’assistenza economica ordinaria, di norma è finalizzata e consiste in:
interventi a favore di soggetti o nuclei familiari per l’autonomia degli stessi,
con impegni definiti e tempi certi di durata del beneficio.
Con la presa in carico del soggetto e/o nucleo familiare il fruitore
dell’intervento viene coinvolto in modo attivo, rendendolo partecipe all’azione
di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l’interessato deve
svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale. Il
destinatario degli aiuti maturerà un vero e proprio debito in termini di attività
da svolgere in favore della comunità che l’Amministrazione Comunale dovrà
esigere, con modalità flessibili entro la durata del piano di assistenza,
attraverso la costituzione di una vera e propria “banca ore del sociale”.
Tali prescrizioni di norma si concretizzano nella messa a disposizione del
proprio impegno con l’avvio ad uno dei seguenti interventi organizzati
dall’Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello
stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al
minimo vitale sopra indicato:
- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione apertura e chiusura di strutture
pubbliche (palestre, biblioteca, campi
sportivi, etc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizi strumentali a quelli erogati dall’Ente;
- servizi o attività presso altre organizzazioni (pubbliche o private) giudicate
dall’A.C. adeguate al perseguimento degli obiettivi fissati dal PAI.
I soggetti avviati agli interventi di inserimento sociale e lavorativo saranno
affidati a soggetti (pubblici o privati) accreditati dall’A.C., abilitati a svolgere la
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funzione di Garante per lo svolgimento di attività di accompagnamento e
tutoraggio dei beneficiari. Le attività affidate dovranno tener conto delle
eventuali inabilità parziali e, quindi, della residua capacità lavorativa da
valutare caso per caso.
Per ogni contratto di inserimento gestito, il Garante del contratto percepirà un
contributo per il rimborso delle spese sostenute nella misura definita con
delibera della Giunta Municipale.
L’avvio agli interventi di inserimento sociale e lavorativo non costituirà un
rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo
determinato né a tempo indeterminato.
Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell’interessato.
Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente
residuale che potranno essere erogate ai cittadini impossibilitati a
qualsiasi svolgimento di attività lavorativa.
In caso di rinuncia a svolgere l’attività, o in caso di assenza dell’interessato,
senza giustificati motivi, sul luogo dove svolgere il servizio, il responsabile
dell’ufficio procederà a dichiarare la decadenza del beneficio dopo aver sentito
l’interessato in contraddittorio.
In caso di decadenza, l’utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di
assistenza erogata dal Comune nei dodici mesi successivi.
ART. 7 Contributi Economici Straordinari
L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una Tantum" rivolto a
nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una
improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da
avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare,
quali ad esempio spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale,
per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte
dal Servizio Sanitario Nazionale o il venire meno di un congiunto per morte,
abbandono, carcere, etc..
L’eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonea
documentazione.
Possono accedere a tale contributo i soggetti la cui certificazione ISEE dell’anno
di riferimento risulti inferiore a €. 8.000,00/annuo.
La Giunta Comunale, sulla base della relazione predisposta dall’Assistente
Sociale, determina il quantum di assistenza economica che sarà commisurato
alla situazione complessiva del richiedente.
Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di euro 1.200,00
per anno solare.
Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono
ricevere eventuali sussidi continuativi e/o temporanei per il semestre di
erogazione del contributo "una tantum".
ART. 8 Procedura
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Ogni anno, di norma entro il mese di Luglio, fatta salva diversa direttiva
emanata dalla Giunta Municipale, il Comune di Melfi pubblicherà un bando per
l’accesso ai sussidi di cui al precedente art.6.
L’accesso alle forme di assistenza economica ordinaria è subordinata alla
presentazione della domanda resa ai sensi del DPR 445/00 attestante:
1. di trovarsi in situazione di bisogno economico
2. di non percepire altri tipi di aiuto economico e/o sussidi
ovvero
3. di percepire e/o di aver percepito i seguenti aiuti–sussidi economici
□ assegno maternità
□ assistenza economica Caritas o altro Ente /associazione
□ aiuti economici da familiari
□ assegno di accompagnamento
□ fondo locazioni
□ agevolazioni mensa scolastica
□ iscrizioni tasse scolastiche
□ contributi buoni libro
□ esenzioni varie (indicare quali)
4. di non essere in possesso di auto con cilindrata superiore agli 80 cv e di
anzianità inferiore a 5 anni
5. di possedere una sola auto □ di possedere numero ____auto
a. (in caso di nucleo familiare indicare numero di macchine in
dotazione alla famiglia)
6. di accettare il PAI e di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità
corredata dalla seguente certificazione :
 attestazione dell’indicatore della situazione economica ISEE
 eventuale contratto di locazione
 certificato di detenzione o dimissioni dal carcere (se occorre)
 certificato medico attestante particolari patologie (se occorre)
 certificato di morte dei genitori o del coniuge ,qualora siano gli unici
produttori di reddito(se occorre)
 indennità di accompagnamento (se occorre)
 sentenza di separazione legale o di divorzio (se occorre). In caso di
separazione con figli minori è richiesta specifica dichiarazione concernente la
non erogazione di sostegni economici dall’altro coniuge.
Costituisce motivo di esclusione il verificarsi anche di una sola delle seguenti
circostanze:
 Reddito complessivo, del nucleo familiare superiore al minimo vitale
 la mancata presentazione al colloquio con l’Assistente Sociale
 risultare occupati
 dichiarazione carente dei dati richiesti nell’apposito modulo di domanda
 carente presentazione dei documenti richiesti.
Art. 9 ISTRUTTORIA
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Le istanze pervenute sono istruite dall’ufficio sociale entro i trenta giorni
successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, tenendo
conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
Il Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per
l’istruttoria della domanda.
Il Dirigente dell’ufficio, previa completamento dell’istruttoria, svolta di norma
dall’Assistente sociale o da altro funzionario incaricato, dopo il colloquio con il
richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, redigerà la graduatoria
provvisoria degli aventi diritto e la sottoporrà alla Giunta Municipale per la
relativa approvazione.
L’assistenza economica ordinaria è concessa previa sottoscrizione, da parte del
soggetto beneficiario, del PAI.
Il PAI individua i tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto
individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto
organizzazione del nucleo o della persona.
I destinatari saranno coinvolti in un percorso di “aiuto sociale” finalizzato a
promuovere il raggiungimento dell’autonomia della persona e il superamento
delle difficoltà che presuppone la partecipazione attiva dell’interessato
soprattutto con la partecipazione alle attività svolte con l’ausilio del soggetto
accreditato dall’AC.
La presa in carico si articola in tre fasi:
1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall’Assistente sociale
attraverso l’ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla
persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la
messa in rete delle risorse della persona, della famiglia , del contesto
sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. predisposizione di un piano assistenziale individualizzato (PAI) che
preveda l’assunzione di precisi compiti ,impegni e responsabilità da parte
della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare
le condizioni del bisogno, anche attraverso lo svolgimento di attività
lavorativa/formativa;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell’intervento.
I sostegni economici ordinari sono tesi a stimolare l’autosufficienza e le risorse
personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire
il rischio di marginalità sociale.
L’erogazione dei contributi economici ordinari è subordinata alla condizione, da
parte degli interessati, di rendersi disponibili anche allo svolgimento
dell’attività lavorativa /formativa che sarà loro proposta ove questi siano abili
al lavoro ovvero altra azione proposta dal Servizio Sociale tesa ad agevolare la
graduale autonomia e i percorsi di reinserimento sociale.
Il mancato rispetto del PAI da parte dell’utente, comporta l’immediata
cessazione della prestazione e il soggetto non potrà accedere a qualsiasi altra
forma di assistenza erogata dal Comune nei dodici mesi successivi all’anno di
riferimento.
A tal fine saranno considerati inadempienti coloro che:
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1. abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto nel
precedente comma;
2. abbiano cessato volontariamente un’attività lavorativa
3. abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un
lavoro, anche a carattere stagionale,
4. non abbiano rispettato gli impegni assunti nel P.A.I. .
I contributi economici ordinari sono intesi come interventi residuali, limitati al
tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i
richiedenti e da essi sottoscritto.
Art.10 Definizione della situazione reddituale
Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento
per tutti gli interventi economici previsti dal presente regolamento è quello del
nucleo familiare.
Per nucleo familiare si intende quello composto da una o più persone legate da
vincoli di parentela o di affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, o
comunque da persone che di fatto
siano stabilmente coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso Comune.
Alla formazione del reddito concorrono tutti i componenti la famiglia anagrafica
o di convivenza.
Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello
risultante dalla certificazione ISEE ai sensi del d.lgs n.109/98 e dlgs 130/2000
e smi.
Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l’autocertificazione di eventuali altri
proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti
il suo nucleo di convivenza nonché l’indicazione:
 del numero di auto in possesso
 del possesso di auto con cilindrata superiore agli 80 cv di anzianità non
superiore ai 5 anni
 del numero di abitazioni in proprietà ulteriori alla casa di abitazione
dell’interessato.
Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a
zero devono essere segnalate per gli atti di controllo a carico della guardia di
finanza.
ART. 11 Quantificazione del contributo- Tabella
Il contributo economico viene quantificato partendo dalla tabella 1)A relativa
all’ISEE del cittadino che presenta la domanda.
Al punteggio ISEE si sommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle
successive.
I punteggi calcolati con le tabelle 1B) e 1C) si sottraggono al punteggio ISEE.
Il punteggio della tabella 1)D si sommano al punteggio ISEE.
Tabella 1A ) Punteggio ISEE
0,00-1.000,00
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100
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1.000,01-2.000,00
90
2.000,01-3000,00
80
3.000,01-4.000,00
70
4.000,01-6.500,00
50
Oltre 6.500,01
0
Tabella 1B) ulteriori redditi e/o altri benefici
Aiuti ricevuti da associazioni o enti
-10 punti
Rete familiare (presenza di familiari x
aiuto economico)
Assegno di accompagnamento
-30 punti
Assegno di invalidità
-15 punti
Assegno di maternità
Assegno nucleo familiare (terzo figlio)
-5 punti
-5 punti
-25 punti
Tabella 1C) Indicatori tenore di vita
Possesso auto con cilindrata
-5 punti
superiore agli 80 cv fiscali
inferiore a 5 anni di anzianità
Possesso di doppia auto
-10 punti
Tabella 1D) Valutazione del bisogno
Disagio abitativo (condizioni igienico
+5 punti
sanitarie ,sovraffollamento)
Abitazione in affitto con canone < a 400,00
+10 punti
euro mensili comprensive di condominio
e/o rata di mutuo < a 400,00 euro mensili
Bisogno assistenziale emerso dalla
+10 punti
valutazione dell’ufficio sociale
Tabella 1E) Valutazione nucleo familiare
Nucleo monogenitoriale con n.1 figlio
+20 punti
minore
Nucleo monogenitoriale con n.2/3 figli
+50 punti
minori
Nucleo monogenitoriale > 3 figli minori
+80 punti
Nucleo con 1/3 figli minori
+20 punti
Nucleo con figli minori >3
+50 punti
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RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLA STADIO DI BISOGNO
Somma degli indicatori
Situazione
economica(tab.1A+1B+1C)
Valutazione del bisogno
(tab 1D)
Valutazione nucleo
familiare.(tab. 1E)
In base al punteggio complessivo ottenuto si calcola il quoziente di contributo
erogabile
PUNTI
CONTRIBUTO
EROGABILE
0 a 10
0%
11-a 40
40%
41 a 55
50%
56 a 65
60%
66 a 85
80%
86 oltre 100
100%
Il quoziente di contributo erogabile viene incrociato con il parametro
relativo al numero dei componenti la famiglia e la relativa tabella ISEE
da cui deriverà il contributo da erogare.
Numero componenti parametro
Massimo
erogabile/anno
1
1,00
1.200,00
2
1,57
1.600,00
3
2,04
1.836,00
4
2,46
2.214,00
5
2,85
2.565,00
Da cui deriverà la seguente tabella applicativa (importo annuo)
Numero Param.
compon.
1
1,00
Max.erogabile Punti Punti
in un anno
da 0
da 11 a
a 10
40
0%
40%
1.200,00
0,00
480,0
2
3
4
5
1,57
2,04
2,46
2,85
1.600,00
1.836,00
2.214,00
2.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
734,00
885,00
1.026,00
Punti
Punti
da 41 a da 56 a
55
65
50%
60%
600,00
720,00
800,00
918,00
1.107,00
1.282,50
960,00
1.101,60
1.328,40
1.539,00
Punti
da 66 a
80
80%
960,00
1.280,00
1.468,80
1.771,20
2.052,00
Punti
da 81
oltre100
100%
1.200,00
1.600,00
1.836,00
2.214,00
2.565,00
ART. 12 CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI
Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del cc sono
preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro
coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi,
un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere
economico avanzate dal richiedente.
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In presenza del coniuge, parenti affini in linea retta non si farà riferimento ai
parenti in linea collaterale.
Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di
ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via
surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni
possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
ART. 13 CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA-PENALITA’
L’Ufficio, nell’ambito delle proprie competenze, ha facoltà di eseguire i dovuti
controlli in ogni fase del procedimento di concessione del beneficio economico.
Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a
campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della P.A.
Le verifiche sono disposte dal dirigente e verranno effettuate dalla Guardia di
Finanza sulla base di stipula di specifica convenzione con il Comune di Melfi.
Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a 0,
nonché le autocertificazioni da cui risulti un reddito pari a 0 sono soggette a
verifiche attraverso la Guardia di finanza.
ART.14 AZIONI DI RIVALSA DEL COMUNE- PERDITA CONTRIBUTO
I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati
dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per
legge ai sensi dell’art. 496 del c.p..
Qualsiasi dichiarazione mendace, accertata, determinerà la cessazione del
contributo, il rimborso dell’intera somma fino a quel momento percepita e il
diniego automatico alla richiesta di ulteriori aiuti per i successivi 24 mesi.
La mancata dichiarazione di eventuale variazione della situazione economica
familiare avvenuta durante l’erogazione del beneficio determinerà la cessazione
immediata del contributo, il rimborso della somma non dovuta rapportata al
momento in cui si è verificata la variazione e il diniego automatico alla richiesta
di ulteriori aiuti per i successivi 12 mesi.
CAP. III
NORME ATTUATIVE E TRANSITORIE
ART. 15 MONITORAGGIO
Il PAI è monitorato trimestralmente dall’Ufficio.
Si terrà conto in particolar modo dello stato di realizzazione del Piano
Assistenziale, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del PAI, della
valutazione finale dell’efficacia dell’intervento.
ART. 16 DISPOSIZIONI ATTUATIVE RISERVATE ALLA GIUNTA
La Giunta Municipale è delegata ad emanare indirizzi attuativi e interpretativi
del presente regolamento.
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La Giunta, tra l’altro, potrà stabilire:
1. le forme di erogazione degli aiuti;
2. l’obiettivo che con l’erogazione del contributo si vuole raggiungere (ad
es.: pagamento tributi comunali, utenze domestiche, canoni di locazione,
viveri etc..);
3. i costi da rimborsare ai soggetti accreditati per l’attuazione del PAI;
4. ogni ulteriore indirizzo attuativo e interpretativo del presente
regolamento.
Previa proposta dell’Ufficio, la Giunta Municipale approverà le singole richieste
di accreditamento, avanzate ai sensi dell’art.6 del presente regolamento, da
parte dei soggetti pubblici e/o privati (aziende, associazioni, cooperative,
società, consorzi, fondazioni etc..) che si dichiareranno disponibili a svolgere il
ruolo di garante per l’attuazione delle attività finalizzate all’inserimento dei
soggetti presi in carico.
ART. 17 NORME ABROGATE
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli art. 15-1617-18-19-20-21-22-23-24-25-26 del regolamento comunale
per la
realizzazione di interventi e prestazioni di servizio in campo sociale, approvato
con delibera Consiliare n. 129/2002.
Norma transitoria
Il CC demanda alla giunta la determinazione della data di entrata in vigore del
presente regolamento.
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