Regolamento contributi economici Pagina 1
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REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI CAP- I PRINCIPI GENERALI ART.1 Oggetto Il Comune di Melfi garantisce il sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali. Nel limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, il Comune di Melfi concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le forme di assistenza economica alternative previste dal presente regolamento. Art.2 Obiettivi Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, ad aiutare il cittadino a godere dei valori e dei diritti costituzionali della dignità della persona e della libertà messi in discussione dalla insufficienza dei mezzi di sussistenza, perseguendo nel contempo il reinserimento del nucleo familiare assistito attraverso azioni di responsabilizzazione e di partecipazione ad attività considerate di pubblico interesse o comunque finalizzate al superamento dello stato di indigenza. ART.3 Destinatari Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nella città di Melfi. Hanno altresì diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri residenti a Melfi, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo all’assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio della città di Melfi si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili coinvolgenti persone anche non residenti in città, possono essere erogati, a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari, sempre che sia accertato, previa intesa con i servizi sociali del Comune di riferimento, anche per vie brevi, lo stato di indigenza temporanea o permanente del richiedente. La sussistenza delle situazioni di bisogno deve essere convalidata dall’Assistente Sociale. CAP. II INTERVENTI ECONOMICI Regolamento contributi economici Pagina 1 ART.4 Requisiti di accesso/ esclusione Accesso Possono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento i cittadini: la cui certificazione ISEE dell’anno di riferimento risulti inferiore al minimo vitale attualmente calcolato sulla soglia di accesso della pensione integrata al minimo INPS pari a €. 500,00 mensili e comunque non superiore a €. 6.500,00/annuo; il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo; che sottoscrivono il piano assistenziale individualizzato predisposto dal servizio sociale professionale. Su proposta dell’Ufficio, all’inizio di ogni anno la Giunta potrà aggiornare il valore della soglia ISEE sulla base della eventuale rivalutazione della pensione sociale minima. Esclusione Non possono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento i cittadini: destinatari di contributi regionali per patologie conclamate (L.r. 26/89 e L.R.30/ ecc) . destinatari di contributi regionali e/o comunali quali assegno di cura; assegno contrasto alla povertà ed esclusione sociale (Copes); contributi per filiazione naturale; ART.5 Tipologia degli interventi Gli interventi di assistenza economica sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all’art.2 del presente regolamento e consistono in: contributi economici ordinari contributi straordinari finalizzati. Entrambe le tipologie di contributo, sulla base di giustificato motivo accertato dall’assistente sociale possono essere erogate con quietanza diversa dal destinatario, al fine di garantirne un corretto uso. Gli interventi assistenziali, previa valutazione del bisogno da parte del servizio sociale, possono essere erogati anche in forme alternative a quella monetaria, sotto forma di prestazioni di beni (es. pasto a domicilio) o servizi (es. trasporto presso case di cura e/o ospedali; collaborazioni con il servizio sanitario regionale o nazionale, tutela temporanea dei minori ecc.); Tale opzione sarà specificata e motivata all’interno del PAI redatto dall’Assistente sociale. ART.6 Contributi Economici Ordinari I contributi economici ordinari sono contributi a carattere continuativo erogati in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari ed hanno durata massima di mesi dodici. In caso di ritardo nell’istruttoria con delibera della Giunta Municipale potrà essere disposta la proroga per un periodo non superiore a sei mesi. Regolamento contributi economici Pagina 2 Il contributo è sospeso in caso di presenza o di sopravvenienza di una fonte di reddito, anche temporaneo (ivi comprese le prestazioni sostitutive erogate dallo Stato come la disoccupazione), e il soggetto potrà essere ripreso in carico dal servizio sociale e, quindi, essere nuovamente destinatario degli aiuti per i mesi restanti fino alla fine del piano, sempreché persistano le condizioni economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale. Completato il percorso di autonomia personale o familiare che ha determinato la non autosufficienza economica si procede alla dimissione dal servizio sociale del soggetto beneficiario. Il contributo ordinario annualmente erogabile è proporzionale al numero dei componenti della famiglia, parametrato secondo gli indici ISEE così come alla tabella che segue: Numero componenti familiari 1 2 3 4 5 e oltre Parametro Massimo erogabile/anno 1.00 1.57 2.04 2.46 2.85 1.200,00 1.600,00 1.836,00 2.214,00 2.565,00 L’assistenza economica ordinaria, di norma è finalizzata e consiste in: interventi a favore di soggetti o nuclei familiari per l’autonomia degli stessi, con impegni definiti e tempi certi di durata del beneficio. Con la presa in carico del soggetto e/o nucleo familiare il fruitore dell’intervento viene coinvolto in modo attivo, rendendolo partecipe all’azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l’interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale. Il destinatario degli aiuti maturerà un vero e proprio debito in termini di attività da svolgere in favore della comunità che l’Amministrazione Comunale dovrà esigere, con modalità flessibili entro la durata del piano di assistenza, attraverso la costituzione di una vera e propria “banca ore del sociale”. Tali prescrizioni di norma si concretizzano nella messa a disposizione del proprio impegno con l’avvio ad uno dei seguenti interventi organizzati dall’Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato: - servizio di custodia, vigilanza e manutenzione apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, campi sportivi, etc.); - servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; - servizi strumentali a quelli erogati dall’Ente; - servizi o attività presso altre organizzazioni (pubbliche o private) giudicate dall’A.C. adeguate al perseguimento degli obiettivi fissati dal PAI. I soggetti avviati agli interventi di inserimento sociale e lavorativo saranno affidati a soggetti (pubblici o privati) accreditati dall’A.C., abilitati a svolgere la Regolamento contributi economici Pagina 3 funzione di Garante per lo svolgimento di attività di accompagnamento e tutoraggio dei beneficiari. Le attività affidate dovranno tener conto delle eventuali inabilità parziali e, quindi, della residua capacità lavorativa da valutare caso per caso. Per ogni contratto di inserimento gestito, il Garante del contratto percepirà un contributo per il rimborso delle spese sostenute nella misura definita con delibera della Giunta Municipale. L’avvio agli interventi di inserimento sociale e lavorativo non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell’interessato. Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale che potranno essere erogate ai cittadini impossibilitati a qualsiasi svolgimento di attività lavorativa. In caso di rinuncia a svolgere l’attività, o in caso di assenza dell’interessato, senza giustificati motivi, sul luogo dove svolgere il servizio, il responsabile dell’ufficio procederà a dichiarare la decadenza del beneficio dopo aver sentito l’interessato in contraddittorio. In caso di decadenza, l’utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune nei dodici mesi successivi. ART. 7 Contributi Economici Straordinari L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una Tantum" rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali ad esempio spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venire meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, etc.. L’eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonea documentazione. Possono accedere a tale contributo i soggetti la cui certificazione ISEE dell’anno di riferimento risulti inferiore a €. 8.000,00/annuo. La Giunta Comunale, sulla base della relazione predisposta dall’Assistente Sociale, determina il quantum di assistenza economica che sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di euro 1.200,00 per anno solare. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi e/o temporanei per il semestre di erogazione del contributo "una tantum". ART. 8 Procedura Regolamento contributi economici Pagina 4 Ogni anno, di norma entro il mese di Luglio, fatta salva diversa direttiva emanata dalla Giunta Municipale, il Comune di Melfi pubblicherà un bando per l’accesso ai sussidi di cui al precedente art.6. L’accesso alle forme di assistenza economica ordinaria è subordinata alla presentazione della domanda resa ai sensi del DPR 445/00 attestante: 1. di trovarsi in situazione di bisogno economico 2. di non percepire altri tipi di aiuto economico e/o sussidi ovvero 3. di percepire e/o di aver percepito i seguenti aiuti–sussidi economici □ assegno maternità □ assistenza economica Caritas o altro Ente /associazione □ aiuti economici da familiari □ assegno di accompagnamento □ fondo locazioni □ agevolazioni mensa scolastica □ iscrizioni tasse scolastiche □ contributi buoni libro □ esenzioni varie (indicare quali) 4. di non essere in possesso di auto con cilindrata superiore agli 80 cv e di anzianità inferiore a 5 anni 5. di possedere una sola auto □ di possedere numero ____auto a. (in caso di nucleo familiare indicare numero di macchine in dotazione alla famiglia) 6. di accettare il PAI e di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità corredata dalla seguente certificazione : attestazione dell’indicatore della situazione economica ISEE eventuale contratto di locazione certificato di detenzione o dimissioni dal carcere (se occorre) certificato medico attestante particolari patologie (se occorre) certificato di morte dei genitori o del coniuge ,qualora siano gli unici produttori di reddito(se occorre) indennità di accompagnamento (se occorre) sentenza di separazione legale o di divorzio (se occorre). In caso di separazione con figli minori è richiesta specifica dichiarazione concernente la non erogazione di sostegni economici dall’altro coniuge. Costituisce motivo di esclusione il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: Reddito complessivo, del nucleo familiare superiore al minimo vitale la mancata presentazione al colloquio con l’Assistente Sociale risultare occupati dichiarazione carente dei dati richiesti nell’apposito modulo di domanda carente presentazione dei documenti richiesti. Art. 9 ISTRUTTORIA Regolamento contributi economici Pagina 5 Le istanze pervenute sono istruite dall’ufficio sociale entro i trenta giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda. Il Dirigente dell’ufficio, previa completamento dell’istruttoria, svolta di norma dall’Assistente sociale o da altro funzionario incaricato, dopo il colloquio con il richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, redigerà la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e la sottoporrà alla Giunta Municipale per la relativa approvazione. L’assistenza economica ordinaria è concessa previa sottoscrizione, da parte del soggetto beneficiario, del PAI. Il PAI individua i tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto organizzazione del nucleo o della persona. I destinatari saranno coinvolti in un percorso di “aiuto sociale” finalizzato a promuovere il raggiungimento dell’autonomia della persona e il superamento delle difficoltà che presuppone la partecipazione attiva dell’interessato soprattutto con la partecipazione alle attività svolte con l’ausilio del soggetto accreditato dall’AC. La presa in carico si articola in tre fasi: 1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall’Assistente sociale attraverso l’ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia , del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale; 2. predisposizione di un piano assistenziale individualizzato (PAI) che preveda l’assunzione di precisi compiti ,impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare le condizioni del bisogno, anche attraverso lo svolgimento di attività lavorativa/formativa; 3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell’intervento. I sostegni economici ordinari sono tesi a stimolare l’autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale. L’erogazione dei contributi economici ordinari è subordinata alla condizione, da parte degli interessati, di rendersi disponibili anche allo svolgimento dell’attività lavorativa /formativa che sarà loro proposta ove questi siano abili al lavoro ovvero altra azione proposta dal Servizio Sociale tesa ad agevolare la graduale autonomia e i percorsi di reinserimento sociale. Il mancato rispetto del PAI da parte dell’utente, comporta l’immediata cessazione della prestazione e il soggetto non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune nei dodici mesi successivi all’anno di riferimento. A tal fine saranno considerati inadempienti coloro che: Regolamento contributi economici Pagina 6 1. abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto nel precedente comma; 2. abbiano cessato volontariamente un’attività lavorativa 3. abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, anche a carattere stagionale, 4. non abbiano rispettato gli impegni assunti nel P.A.I. . I contributi economici ordinari sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto. Art.10 Definizione della situazione reddituale Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente regolamento è quello del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende quello composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, o comunque da persone che di fatto siano stabilmente coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Alla formazione del reddito concorrono tutti i componenti la famiglia anagrafica o di convivenza. Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello risultante dalla certificazione ISEE ai sensi del d.lgs n.109/98 e dlgs 130/2000 e smi. Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l’autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza nonché l’indicazione: del numero di auto in possesso del possesso di auto con cilindrata superiore agli 80 cv di anzianità non superiore ai 5 anni del numero di abitazioni in proprietà ulteriori alla casa di abitazione dell’interessato. Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a zero devono essere segnalate per gli atti di controllo a carico della guardia di finanza. ART. 11 Quantificazione del contributo- Tabella Il contributo economico viene quantificato partendo dalla tabella 1)A relativa all’ISEE del cittadino che presenta la domanda. Al punteggio ISEE si sommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive. I punteggi calcolati con le tabelle 1B) e 1C) si sottraggono al punteggio ISEE. Il punteggio della tabella 1)D si sommano al punteggio ISEE. Tabella 1A ) Punteggio ISEE 0,00-1.000,00 Regolamento contributi economici 100 Pagina 7 1.000,01-2.000,00 90 2.000,01-3000,00 80 3.000,01-4.000,00 70 4.000,01-6.500,00 50 Oltre 6.500,01 0 Tabella 1B) ulteriori redditi e/o altri benefici Aiuti ricevuti da associazioni o enti -10 punti Rete familiare (presenza di familiari x aiuto economico) Assegno di accompagnamento -30 punti Assegno di invalidità -15 punti Assegno di maternità Assegno nucleo familiare (terzo figlio) -5 punti -5 punti -25 punti Tabella 1C) Indicatori tenore di vita Possesso auto con cilindrata -5 punti superiore agli 80 cv fiscali inferiore a 5 anni di anzianità Possesso di doppia auto -10 punti Tabella 1D) Valutazione del bisogno Disagio abitativo (condizioni igienico +5 punti sanitarie ,sovraffollamento) Abitazione in affitto con canone < a 400,00 +10 punti euro mensili comprensive di condominio e/o rata di mutuo < a 400,00 euro mensili Bisogno assistenziale emerso dalla +10 punti valutazione dell’ufficio sociale Tabella 1E) Valutazione nucleo familiare Nucleo monogenitoriale con n.1 figlio +20 punti minore Nucleo monogenitoriale con n.2/3 figli +50 punti minori Nucleo monogenitoriale > 3 figli minori +80 punti Nucleo con 1/3 figli minori +20 punti Nucleo con figli minori >3 +50 punti Regolamento contributi economici Pagina 8 RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLA STADIO DI BISOGNO Somma degli indicatori Situazione economica(tab.1A+1B+1C) Valutazione del bisogno (tab 1D) Valutazione nucleo familiare.(tab. 1E) In base al punteggio complessivo ottenuto si calcola il quoziente di contributo erogabile PUNTI CONTRIBUTO EROGABILE 0 a 10 0% 11-a 40 40% 41 a 55 50% 56 a 65 60% 66 a 85 80% 86 oltre 100 100% Il quoziente di contributo erogabile viene incrociato con il parametro relativo al numero dei componenti la famiglia e la relativa tabella ISEE da cui deriverà il contributo da erogare. Numero componenti parametro Massimo erogabile/anno 1 1,00 1.200,00 2 1,57 1.600,00 3 2,04 1.836,00 4 2,46 2.214,00 5 2,85 2.565,00 Da cui deriverà la seguente tabella applicativa (importo annuo) Numero Param. compon. 1 1,00 Max.erogabile Punti Punti in un anno da 0 da 11 a a 10 40 0% 40% 1.200,00 0,00 480,0 2 3 4 5 1,57 2,04 2,46 2,85 1.600,00 1.836,00 2.214,00 2.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 734,00 885,00 1.026,00 Punti Punti da 41 a da 56 a 55 65 50% 60% 600,00 720,00 800,00 918,00 1.107,00 1.282,50 960,00 1.101,60 1.328,40 1.539,00 Punti da 66 a 80 80% 960,00 1.280,00 1.468,80 1.771,20 2.052,00 Punti da 81 oltre100 100% 1.200,00 1.600,00 1.836,00 2.214,00 2.565,00 ART. 12 CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del cc sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. Regolamento contributi economici Pagina 9 In presenza del coniuge, parenti affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. ART. 13 CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA-PENALITA’ L’Ufficio, nell’ambito delle proprie competenze, ha facoltà di eseguire i dovuti controlli in ogni fase del procedimento di concessione del beneficio economico. Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della P.A. Le verifiche sono disposte dal dirigente e verranno effettuate dalla Guardia di Finanza sulla base di stipula di specifica convenzione con il Comune di Melfi. Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a 0, nonché le autocertificazioni da cui risulti un reddito pari a 0 sono soggette a verifiche attraverso la Guardia di finanza. ART.14 AZIONI DI RIVALSA DEL COMUNE- PERDITA CONTRIBUTO I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del c.p.. Qualsiasi dichiarazione mendace, accertata, determinerà la cessazione del contributo, il rimborso dell’intera somma fino a quel momento percepita e il diniego automatico alla richiesta di ulteriori aiuti per i successivi 24 mesi. La mancata dichiarazione di eventuale variazione della situazione economica familiare avvenuta durante l’erogazione del beneficio determinerà la cessazione immediata del contributo, il rimborso della somma non dovuta rapportata al momento in cui si è verificata la variazione e il diniego automatico alla richiesta di ulteriori aiuti per i successivi 12 mesi. CAP. III NORME ATTUATIVE E TRANSITORIE ART. 15 MONITORAGGIO Il PAI è monitorato trimestralmente dall’Ufficio. Si terrà conto in particolar modo dello stato di realizzazione del Piano Assistenziale, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del PAI, della valutazione finale dell’efficacia dell’intervento. ART. 16 DISPOSIZIONI ATTUATIVE RISERVATE ALLA GIUNTA La Giunta Municipale è delegata ad emanare indirizzi attuativi e interpretativi del presente regolamento. Regolamento contributi economici Pagina 10 La Giunta, tra l’altro, potrà stabilire: 1. le forme di erogazione degli aiuti; 2. l’obiettivo che con l’erogazione del contributo si vuole raggiungere (ad es.: pagamento tributi comunali, utenze domestiche, canoni di locazione, viveri etc..); 3. i costi da rimborsare ai soggetti accreditati per l’attuazione del PAI; 4. ogni ulteriore indirizzo attuativo e interpretativo del presente regolamento. Previa proposta dell’Ufficio, la Giunta Municipale approverà le singole richieste di accreditamento, avanzate ai sensi dell’art.6 del presente regolamento, da parte dei soggetti pubblici e/o privati (aziende, associazioni, cooperative, società, consorzi, fondazioni etc..) che si dichiareranno disponibili a svolgere il ruolo di garante per l’attuazione delle attività finalizzate all’inserimento dei soggetti presi in carico. ART. 17 NORME ABROGATE Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli art. 15-1617-18-19-20-21-22-23-24-25-26 del regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizio in campo sociale, approvato con delibera Consiliare n. 129/2002. Norma transitoria Il CC demanda alla giunta la determinazione della data di entrata in vigore del presente regolamento. Regolamento contributi economici Pagina 11