allegato Marino
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REGOLAMENTO IN VIGORE Art. 1 – Finalità. 23 giugno Art. 1 – Finalità. Riorganizzata MARINO 1 Art. 1 – Finalità. 1. Il presente regolamento disciplina la gestione 1. Il presente regolamento disciplina la gestione 1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia faunistica e venatoria del cinghiale in provincia faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Benevento. L’obiettivo della Provincia è il di Benevento. L’obiettivo della Provincia è il di Benevento. L’obiettivo della provincia è il mantenimento di nuclei autosufficienti di mantenimento di nuclei autosufficienti di mantenimento di nuclei autosufficienti di cinghiali la cui presenza sul territorio deve cinghiali la cui presenza sul territorio deve cinghiali la cui presenza sul territorio deve essere gestita come una risorsa che allo stesso essere gestita come una risorsa che allo stesso essere gestita come una risorsa ed allo stesso tempo non arrechi danni all’ambiente agricolo tempo non arrechi danni all’ambiente agricolo tempo non deve arrecare danni all’ambiente e forestale. e forestale. agricolo e forestale. 2. Le linee guida della gestione faunistica e 2. Una diversa organizzazione della caccia al 2. Le linee guida della gestione faunistica e cinghiale in provincia di Benevento mira a venatoria del cinghiale in provincia di venatoria del cinghiale in provincia di favorire il legame delle squadre e dei cacciatori Benevento sono definite dalla collaborazione Benevento sono definite dalla collaborazione al territorio, coinvolgendo i cacciatori in una tra Provincia e Ambito Territoriale di Caccia tra Provincia e Ambito Territoriale di Caccia gestione attiva della specie per tutta la durata attraverso il suo Comitato di Gestione e attraverso il suo Comitato di Gestione e dell’anno. Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.). Provinciale (C.T.F.V.P.). 3. La Provincia, d’intesa con l’Ambito Territoriale Caccia di Benevento, in linea con la legge 3. Una diversa organizzazione della caccia al 3. 3.Un diversa organizzazione della caccia al Regionale del 9 agosto 2012, n.26, cinghiale in provincia di Benevento mira a cinghiale in provincia di Benevento mira a successivamente modificata con la legge favorire il legame delle squadre e dei cacciatori favorire il legame delle squadre e dei cacciatori Regionale del 6 settembre 2013, n.12, al territorio, coinvolgendo i cacciatori in una al territorio coinvolgendo i cacciatori in una disciplina il presente regolamento. gestione attiva della specie per tutta la durata gestione attiva della specie per tutta la durata dell’anno. dell’anno. 4. L’Ambito Territoriale di Caccia di Benevento essendo organo responsabile del Territorio 4. La Provincia, d’intesa con l’Ambito Territoriale 4. La Provincia in linea con la L.R. n. 8/96 Utile alla Caccia – T.U.C. - esprime parere su Caccia di Benevento, in linea con la legge disciplina con il presente regolamento il ogni modifica del disciplinare, comprese le Regionale del 9 agosto 2012, n.26, prelievo del cinghiale e ne accerta la modifiche alle A.V.C.C.. successivamente modificata con la legge consistenza sul territorio provinciale tramite Regionale del 6 settembre 2013, n.12, censimenti organizzati d’intesa con l’Ambito 5. L’Ambito Territoriale di Caccia di Benevento, in disciplina il presente regolamento. Territoriale di Caccia (A.T.C.). collaborazione con i coadiutori addetti al controllo numerico dei cinghiali, organizza 5. L’Ambito Territoriale di Caccia di Benevento, in azioni di monitoraggio sul territorio provinciale collaborazione con i coadiutori addetti al per accertarne la consistenza numerica. controllo numerico dei cinghiali, organizza azioni di monitoraggio sul territorio provinciale per accertarne la consistenza numerica. 1/17 2 Art. 13 – Modalità di caccia. Art. 12 – Modalità di caccia. 1. Per il territorio provinciale di Benevento sono previste due modalità di caccia: in braccata ed in girata che possono essere svolte in contesti differenti. 2. Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è svolta esclusivamente da squadre autorizzate dalla Provincia ad effettuare gli abbattimenti con la tecnica della braccata ovvero battuta con l’uso di cani da seguita. 3. Nelle aree non vocate la Provincia può organizzare e autorizzare operazioni di caccia temporanea in girata al fine di controllare la specie. Art. 14 – Composizione delle squadre. 1. Per richiedere l’iscrizione al Registro provinciale, le squadre di caccia al cinghiale devono essere composte da almeno 30 persone. La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero minimo di cacciatori pari a 20. 2. La partecipazione ad ogni battuta è attestata con apposita firma sul registro fornito dalla Provincia. 3. Possono prendere parte alla battuta cacciatori non iscritti alla squadra fino ad un massimo di 1/3 dei partecipanti iscritti alla Art. 2 – Modalità di caccia al Cinghiale. 1. Nel territorio provinciale di Benevento sono 1. Nel territorio provinciale di Benevento sono previste le seguenti modalità di caccia: in previste le seguenti modalità di caccia: braccata o girata. a. in braccata o girata a squadra autorizzate. 2. Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è svolta esclusivamente da squadre autorizzate 2. Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è svolta esclusivamente da squadre autorizzate dalla dalla Provincia ad effettuare gli abbattimenti Provincia ad effettuare gli abbattimenti con la con la tecnica della braccata ovvero battuta tecnica della braccata ovvero battuta con l’uso con l’uso di cani da seguita. di cani da seguita. 3. Nelle aree bianche la Provincia, su parere vincolante dell’ATC di BN, in rispetto alle Leggi 3. Nelle aree bianche la Provincia, d’intesa con dell’ATC di BN, in rispetto alle Leggi e e Regolamenti Regionali, può autorizzare Regolamenti Regionali, può autorizzare operazioni di caccia temporanea in girata al operazioni di caccia temporanea in girata al fine di controllare la specie, qualora la fine di controllare la specie, qualora la presenza dei cinghiali in quella area si presenza dei cinghiali in quella area si dimostrasse un pericolo per le persone e per dimostrasse un pericolo per le persone e per le le coltura. coltura. Art. 3 – Composizione delle squadre. 1. Per richiedere l’iscrizione al Registro provinciale, la Provincia stabilisce, che per le annate venatorie 2014 e 2015 la squadra deve essere composta da un minimo di 25 caccaitori. La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero minimo di cacciatori pari a 15. 2. Dal 2016 in poi è prevista una riduzione del numero dei componenti la squadra calcolato in base alla eventuale percentuale di riduzione delle squadre e dei cacciatori iscritti all’A.T.C. 2/17 squadra. 3 4. La partecipazione ad ogni battuta è attestata con apposita firma sul registro fornito dalla Provincia. 5. Possono prendere parte alla battuta cacciatori non iscritti alla squadra fino ad un massimo di 5 purché iscritti all’ATC BN. Art. 15 – Composizione del gruppo per la girata. 1. 2. Alla girata possono prendere parte non più di cinque cacciatori con uno o due cani. Ogni gruppo che attua la girata deve avere un proprio responsabile cui spetta il compito di organizzare la cacciata d’intesa con la Provincia. L’azione copre una parte di territorio relativamente limitato e si svolge in tempo breve, ed è utile per operazioni di contenimento della specie. Il gruppo della girata può essere composto esclusivamente da cacciatori iscritti al distretto nella quale si opera. Per gli interventi avranno la priorità a gruppi composti da cacciatori proprietari o conduttori di fondi, in quanto questo metodo di caccia presuppone una adeguata conoscenza dei luoghi nella quale è previsto l’intervento o nelle immediate vicinanze. Art. 13 – Composizione del gruppo per la girata. Art. 4 – Composizione del gruppo per la girata. 1. 1. Alla girata possono prendere parte non più di cinque cacciatori, con uno o due cani. Ogni gruppo che attua la girata deve avere un proprio responsabile cui spetta il compito di organizzare la cacciata d’intesa con la Provincia e l’ATC . Tale attività, utile per il contenimento della specie, dovrà essere svolta 2. in territori circoscritti e in tempi limitati Alla girata possono prendere parte non più di cinque cacciatori con uno o due cani. Ogni gruppo che attua la girata deve avere un proprio responsabile cui spetta il compito di organizzare la cacciata d’intesa con la Provincia e l’ATC. L’azione copre una parte di territorio relativamente limitato e si svolge in tempo breve, ed è utile per operazioni di contenimento della specie. 3. Il gruppo della girata può essere composto esclusivamente da cacciatori iscritti al Registro Provinciale e che facciano parte della squadra che opera nel territorio oggetto di girata. 4. Per tali interventi avranno la priorità i gruppi composti da cacciatori proprietari o conduttori dei fondi, in quanto questo metodo di caccia presuppone una adeguata conoscenza dei luoghi nella quale è prevista l’operazione o nelle immediate vicinanze. Art. 2 – Registro provinciale dei cacciatori di cinghiale e coadiutori Art. 5 – Registro provinciale dei cacciatori di cinghiale e coadiutori Art. 2 – Registro provinciale dei cacciatori di 1. È istituito presso la Provincia di Benevento – 1. È istituito presso la Provincia di Benevento – cinghiale. 3/17 1. È istituito presso la Provincia di Benevento – Assessorato per le politiche per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità montane e rurali - Settore attività produttive, sviluppo attività economiche e agricolturaServizio Forestazione, Caccia e Pesca – il Registro Provinciale dei cacciatori e delle 2. squadre di caccia al cinghiale. 2. I cacciatori e le squadre non iscritti all’albo provinciale non possono esercitare la caccia al cinghiale nel territorio provinciale. Assessorato per le politiche per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità montane e rurali - Settore attività produttive, sviluppo attività economiche e agricoltura- Servizio Forestazione, Caccia e Pesca – il Registro Provinciale dei cacciatori e delle squadre di caccia al cinghiale. Assessorato per le politiche per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità montane e rurali - Settore attività produttive, sviluppo attività economiche e agricoltura- Servizio Forestazione, Caccia e Pesca – il Registro Provinciale dei cacciatori e delle squadre di caccia al cinghiale. 4 La richiesta d’iscrizione della squadra al 2. La richiesta d’iscrizione della squadra al registro Provinciale, attraverso un apposito registro Provinciale, attraverso un apposito modulo fornito dall’Ente provinciale, viene modulo fornito dall’Ente provinciale, viene presentata annualmente dal 1 maggio al 30 presentata annualmente dal 1 maggio al 30 giugno. Le squadre già iscritte non devono giugno. Le squadre già iscritte non devono presentare richiesta tranne nei casi in cui la presentare richiesta tranne nei casi in cui la composizione della stessa venga modificata. composizione della stessa venga modificata. 3. L’iscrizione al registro avviene annualmente, attraverso un apposito modulo provinciale, dal 2 al 30 maggio, e viene riconfermata 3. I Cacciatori e le squadre non iscritte all’albo 3. I Cacciatori e le squadre non iscritte all’albo provinciale non possono esercitare la caccia al provinciale non possono esercitare la caccia al automaticamente per l’anno successivo salvo cinghiale nel territorio provinciale. cinghiale nel territorio provinciale. richieste di modifica. 4. Al cacciatore è consentito iscriversi ad una 4. Al cacciatore è consentito iscriversi ad una sola squadra operante nel territorio di sola squadra operante nel territorio di 4. È consentita l’iscrizione ad un’unica squadra Benevento. Benevento. operante nel territorio di Benevento. 5. Le squadre al momento dell’iscrizione al 5. Le squadre al momento dell’iscrizione al 5. Le squadre al momento dell’iscrizione al Registro Provinciale indicano: l’elenco dei Registro Provinciale indicano: l’elenco dei Registro Provinciale indicano: l’elenco dei cacciatori, il Responsabile della squadra e due cacciatori, il Responsabile della squadra e due cacciatori, il Responsabile della squadra e Capicaccia responsabili delle braccate. Nello Capicaccia responsabili delle braccate. Nello due Capo caccia responsabili delle braccate. stesso tempo chiedono l’iscrizione ad una o più stesso tempo chiedono l’iscrizione ad una o più Allo stesso tempo richiedono l’iscrizione ad Aree a Caccia Specifica (A.V.C.C.). Aree a Caccia Specifica (A.V.C.C.). un Distretto di gestione del cinghiale specificando una o più Aree a Caccia 6. Alla richiesta d’iscrizione della squadra al 6. Alla richiesta d’iscrizione della squadra al Specifica (A.C.S.) dove intendono cacciare. registro Provinciale, dovrà essere allegata una registro Provinciale, dovrà essere allegata una proposta di piano di gestione della specie. proposta di piano di gestione della specie. Pena il ritiro del decreto di assegnazione dell’ Pena il ritiro del decreto di assegnazione dell’ A.V.C.C. il piano indica i miglioramenti A.V.C.C. il piano indica i miglioramenti ambientali e il foraggiamento dissuasivo con ambientali e il foraggiamento dissuasivo con semine, da attuare nel perimetro dell’area semine, da attuare nel perimetro dell’area data in gestione, allo scopo di incrementare data in gestione, allo scopo di incrementare tutta la fauna in genere.. Tale piano deve tutta la fauna in genere.. Tale piano deve essere approvato dalla Provincia con il parare essere approvato dalla Provincia con il parare 4/17 dell’ATC di BN. Titolo II – Gestione del territorio provinciale. Art. 3 – Organizzazione provinciale. del territorio 1. La Provincia individua nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale il territorio vocato e non vocato per il cinghiale. 4. 4.Nel territorio non vocato non è tollerata la presenza del cinghiale, perseguendo l’obiettivo della “totale assenza della specie”. Art. 4 – Distretti di gestione. 1. La Provincia d’intesa con l’A.T.C. ed il C.T.F.V.P. suddivide il territorio vocato al cinghiale in Distretti di gestione omogenei. 5 Titolo II – Gestione del territorio provinciale. Titolo II – Gestione del territorio provinciale. Art. 3 – Organizzazione provinciale. Art. 6 – Organizzazione provinciale. del territorio del territorio 1. Il territorio provinciale è organizzato in Aree 1. Il territorio provinciale è organizzato in Aree Vocate per la Caccia al Cinghiale – A.V.C.C. -. Vocate per la Caccia al Cinghiale – A.V.C.C. -. 2. La Provincia d’intesa con l’A.T.C. di BN ed il 2. La Provincia d’intesa con l’A.T.C. di BN ed il C.T.F.V.P. suddivide il territorio vocato al C.T.F.V.P. suddivide il territorio vocato al cinghiale in aree, dette A.V.C.C., delimitate da cinghiale in aree, dette A.V.C.C., delimitate da confini naturali o ben identificabili sul confini naturali o ben identificabili sul territorio. territorio. 3. La Provincia, su richiesta motivata dei 3. La Provincia, su richiesta motivata dei responsabili delle squadre, può modificare i responsabili delle squadre, può modificare i confini e le caratteristiche delle A.V.C.C. con il confini e le caratteristiche delle A.V.C.C. parere vincolante dell’ATC BN. d’intesa con l’ATC BN. 2. Nel territorio vocato la presenza della specie è da ritenersi compatibile con le attività agricole e con la tutela degli habitat e delle specie selvatiche. Nel territorio vocato si attua la 4. gestione faunistica e venatoria del cinghiale con l’obiettivo di mantenere la specie a densità agro-forestali sostenibili con le attività antropiche e con le finalità di conservazione 5. degli habitat e di tutta l’altra fauna. 3. Tutto il territorio provinciale è organizzato in unità minime di gestione definite Distretti di Gestione comprendenti più A.C.S.. dell’ATC di BN. La Provincia, d’intesa con l’ATC BN, provvede 4. La Provincia, d’intesa con l’ATC BN, provvede ad aggiornare i confini delle A.V.C.C. con ad aggiornare i confini delle A.V.C.C. con l’aggiornamento del P.F.V.P.. l’aggiornamento del P.F.V.P.. Nel territorio vocato la presenza della specie è 5. Nel territorio vocato la presenza della specie è da ritenersi compatibile con le attività agricole da ritenersi compatibile con le attività agricole e con la tutela degli habitat e delle specie e con la tutela degli habitat e delle specie selvatiche. La gestione faunistica e venatoria selvatiche. La gestione faunistica e venatoria del cinghiale, si attua, con l’obiettivo di del cinghiale, si attua, con l’obiettivo di mantenere la specie a densità agro-forestali mantenere la specie a densità agro-forestali sostenibili con le attività antropiche e con le sostenibili con le attività antropiche e con le finalità di conservazione degli habitat e di tutta finalità di conservazione degli habitat e di tutta la fauna. Comunque nel rispetto dei criteri per la fauna. Comunque nel rispetto dei criteri per la prevenzione e il contenimento dei danni da la prevenzione e il contenimento dei danni da cinghiali emanato della Giunta Regionale. cinghiali emanato della Giunta Regionale. 6. Nel territorio non vocato non è tollerata la 6. Nel territorio non vocato non è tollerata la presenza del cinghiale, perseguendo l’obiettivo presenza del cinghiale, perseguendo l’obiettivo della “totale assenza della specie”, dopo avere della “totale assenza della specie”, dopo avere applicato i criteri per la prevenzione e il applicato i criteri per la prevenzione e il contenimento dei danni da cinghiale emanato contenimento dei danni da cinghiale emanato 5/17 2. Ogni Distretto di gestione è costituito da un’area con caratteristiche ambientali simili e delimitata da confini naturali o ben identificabili sul territorio. 3. I confini dei Distretti di Gestione vengono aggiornati con il P.F.V.P. dalla Provincia, ed eventualmente rivisti dopo tre anni dall’applicazione del P.F.V.P. 4. Per tutta la durata del PFVP 2007-2011 i Distretti di gestione sono individuati su base comunale in numero di cinque di seguito elencati insieme ai comuni che ne fanno parte. della Giunta Regionale. della Giunta Regionale. 6 Distretto Matese – Valle Telesina: Amorosi, Campolattaro, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Santa Croce del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Sassinoro, Telese Terme. Distretto Fortore – Alto Tammaro: Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere di Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, Molinara e S. Marco dei Cavoti. Distretto Basso Tammaro: Apice, Buonalbergo, Fragneto l'Abate, , Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Reino, Sant'Arcangelo Trimonte, San Giorgio la Molara. 6/17 Distretto Colline Beneventane: Apollosa, Arpaise, Benevento, Bonea, Calvi, Campoli del Monte Taburno, Art. 7 – Aree Vocate per la Caccia al Cinghiale Castelpoto, Cautano, Ceppaloni, Foglianise, Art. 4 – Aree Vocate per la Caccia al Cinghiale Montesarchio, Pannarano, Paupisi, Sant'Angelo a Cupolo, San 1. La Provincia con il supporto del l’A.T.C. BN. 1. La Provincia con il supporto del l’A.T.C. BN. provvede a tabellare le A.V.C.C. (le tabelle provvede a tabellare le A.V.C.C. (le tabelle Giorgio del devono indicare l’intera area e devono essere devono indicare l’intera area e devono essere Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino numerate con l’indicazione della posizione). numerate con l’indicazione della posizione). Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Tocco Caudio, 2. Ogni A.V.C.C. è contrassegnata in mappa da 2. Ogni A.V.C.C. è contrassegnata in mappa da Torrecuso, una numerazione e per raggiungere una una numerazione e per raggiungere una Vitulano. superficie ottimale al servizio della squadra superficie ottimale al servizio della squadra Distretto Valle dell'Isclero: Airola, Arpaia, può comprendere anche delle sub aree. può comprendere anche delle sub aree. Bucciano, Dugenta, Durazzano, Forchia, Limatola, 3. Sul territorio di ogni Comune, dovrà essere 3. Sul territorio di ogni Comune, dovrà essere Melizzano, Frasso garantita la disponibilità per la caccia garantita la disponibilità per la caccia Telesino, Moiano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti e programmata libera e quindi non interessata programmata libera e quindi non interessata Solopaca. dalle battute. La suddetta superficie, dovrà dalle battute. La suddetta superficie, dovrà essere non inferiore al 25% di territorio utile essere non inferiore al 25% di territorio utile alla caccia, soggetta a rotazione di anno in alla caccia, soggetta a rotazione. di anno in Art. 5 – Aree a Caccia Specifica (A.C.S.). anno. anno. 1. All’interno di ogni Distretto di Gestione sono individuate e perimetrate dalla Provincia le Aree a Caccia Specifiche al cinghiale (A.C.S.). Come per i distretti, anche i confini delle aree di caccia devono essere facilmente individuabili. Ogni Area di caccia dovrà avere una superficie boscata pari ad almeno il 60%. 2. I confini delle A.C.S. possono essere modificati annualmente dietro richiesta motivata da parte di una o più squadre del Distretto al termine della stagione venatoria. 4. Considerato che tutta l’A.V.C.C. è delimitata 4. Considerato che tutta l’A.V.C.C. è delimitata ed identificata da tabelle fisse, il Capo caccia ed identificata da tabelle fisse, il Capo caccia ed i membri della squadra sono comunque ed i membri della squadra sono comunque tenuti, prima di iniziare la regolare battuta, ad tenuti, prima di iniziare la regolare battuta, ad identificare la micro area interna all’A.V.C.C. identificare la micro area interna all’A.V.C.C. interessata dalla battuta con bandiere rosse interessata dalla battuta con bandiere rosse e/o tabella con la dicitura “ battuta di cinghiale e/o tabella con la dicitura “ battuta di cinghiale in corso” . in corso” . Art. 5 – Assegnazione delle squadre al territorio e composizione delle squadre. 3. La Provincia verifica i confini e le caratteristiche delle A.C.S. prima delle assegnazioni alle squadre. 7 1. Art. 8 – Assegnazione delle squadre al territorio. La Provincia entro il 31 di luglio definisce le 3. La Provincia entro il 31 di luglio definisce le 7/17 iscrizioni delle squadre alle A.V.C.C.. 2. Art. 6 – Assegnazione delle squadre al territorio. 3. 1. La Provincia entro il 30 di giugno definisce le iscrizioni delle squadre ai distretti di gestione ed alle A.C.S.. 2. La Provincia individua il numero massimo di squadre per distretto sulla base delle dimensioni e numero delle A.C.S. che lo compongono, nonché sul numero dei cacciatori che ne fanno richiesta. 3. Le squadre sono assegnate ai Distretti per un periodo di cinque anni, lo stesso vale per le A.C.S. salvo motivate richieste da parte della squadra e/o cambiamenti ambientali tali da rendere inutilizzabile l’area. 4. Dopo un periodo di tre anni la Provincia valuta l’operato di ogni squadra e ne tiene conto per le assegnazioni a distretti e ad A.C.S. per il rimanente periodo. 5. Le squadre che all’interno del distretto vogliano operare in maniera congiunta 4. 5. 6. iscrizioni delle squadre alle A.V.C.C.. 8 L’A.T.C. individua il numero delle squadre e 4. L’A.T.C. individua il numero delle squadre, delle aree disponibili e le indica alla nonché il numero dei cacciatori che ne fanno Provincia, nonché il numero dei cacciatori che richiesta di partecipazione. Individua le aree ne fanno richiesta di partecipazione. La disponibili e le indica alla Provincia. Provincia stabilisce, che per le annate venatorie 2014 e 2015 la squadra deve 5. Le A.V.C.C. sono assegnate alle squadre per un periodo di cinque anni, a condizione che essere composta da un minimo di 25 iscritti e risultino in regola con tutti gli adempimenti che la battuta sia effettuata da almeno 15 prescritti, pena la decadenza. La Provincia si cacciatori. Dal 2016 in poi sarà previsto una riserva la facoltà di revocare l’attribuzione riduzione del numero dei componenti la dell’area, qualora si dovessero verificare squadra calcolato in base alla eventuale eventuali cambiamenti ambientali che percentuale di riduzione delle squadre e dei potrebbero rendere inutilizzabile l’area cacciatori iscritti all’A.T.C. BN. assegnata. Le A.V.C.C. sono assegnate alle squadre per un periodo di cinque anni, a condizione che 6. Dopo un periodo di due anni la Provincia valuta l’operato di ogni squadra al fine di risultino in regola con tutti gli adempimenti prorogare le assegnazioni all’A.V.C.C. per il prescritti, pena la decadenza. La Provincia si rimanente periodo. riserva la facoltà di revocare l’attribuzione dell’area, qualora si dovessero verificare eventuali cambiamenti ambientali che 7. Per l’assegnazione delle A.V.C.C. alle squadre la Provincia tiene conto in primo luogo della potrebbero rendere inutilizzabile l’area residenza anagrafica dei singoli cacciatori assegnata. iscritti alla squadra e dell’operato della squadra nella precedenti stagioni venatorie. Dopo un periodo di due anni la Provincia valuta l’operato di ogni squadra al fine di prorogare le assegnazioni all’A.V.C.C. per il 8. La Provincia, in funzione del numero delle richieste di assegnazione delle A.V.C.C., rimanente periodo. annualmente provvederà alla verifica del diritto di priorità in funzione della percentuale Per l’assegnazione delle A.V.C.C. alle squadre dei cacciatori con residenza anagrafica in la Provincia tiene conto del maggior numero quell’area. dei cacciatori iscritti con residenza anagrafica in quell’area. È previsto nell’articolo delle sanzioni La Provincia, in funzione del numero delle richieste di assegnazione delle A.V.C.C., annualmente provvederà alla verifica del diritto di priorità in funzione della percentuale dei cacciatori con residenza 8/17 devono darne comunicazione entro il 30 maggio alla Provincia che si riserva di decidere nei 15 giorni successivi 6. L’accorpamento di più squadre all’interno del distretto ha valenza per la sola stagione venatoria successiva. In tal caso la Provincia si riserva di attribuire una o più A.C.S. che dovranno essere utilizzate e condivise dalle squadre. 7. È ammessa la rotazione delle A.C.S. tra le squadre di un distretto previo accordo di tutte le squadre e successiva autorizzazione da parte della Provincia. 8. Per l’assegnazione delle squadre e delle A.C.S. la Provincia tiene conto in primo luogo della residenza anagrafica dei singoli cacciatori iscritti alla squadra e dell’operato della squadra nella precedenti stagioni venatorie. 9. La Provincia favorisce la fusione di squadre in virtù di una maggiore efficienza ed migliore gestione del territorio. Titolo III – Gestione del cinghiale. Art. 7 – Censimenti. 1. Ogni squadra organizza nel periodo compreso tra la chiusura della caccia al cinghiale ed il 15 maggio dei censimenti campione o esaustivi all’interno delle A.C.S. di pertinenza e comunica tempi, modalità e risultati alla Provincia entro il 30 maggio. 2. Nei risultati dei censimenti dovranno essere riportati, per ogni area, nella maniera più precisa il numero di striati, rossi e adulti stimati, nonché gli individui di cinghiale anagrafica in quell’area. Titolo III – Gestione del cinghiale. Art. 6 – Censimenti. 1. Ogni squadra è obbligata a fare i censimenti nella propria A.V.C.C., con valenza scientifica ed effettuati da chi è in possesso dell’attestato di abilitazione di coadiutori ai piani e di controllo numerico dei cinghiali. I censimenti devono essere effettuati tra il 15 marzo al 15 Aprile ed i risultati devono pervenire all’ATC di BN entro il 30 maggio. In caso di inadempienza provvederà d’ufficio l’A.T.C. BN. 9 Titolo III – Gestione del cinghiale. Art. 9 – Censimenti. 1. Ogni squadra è obbligata a fare ad organizzare i censimenti nella propria A.V.C.C., con l’ausilio di chi è in possesso dell’attestato di abilitazione di coadiutori ai piani e di controllo numerico dei cinghiali che ne da una valenza scientifica. I censimenti devono essere effettuati tra il 15 marzo al 15 Aprile ed i risultati devono pervenire all’ATC di BN entro il 30 maggio. In caso di inadempienza provvederà d’ufficio l’A.T.C. BN. 2. Nei risultati dei censimenti devono essere 2. Nei risultati dei censimenti devono essere riportati, per ogni area, nella maniera più riportati, per ogni area, nella maniera più precisa, il numero di cinghiali striati, rossi e precisa, il numero di cinghiali striati, rossi e adulti. adulti stimati. 3. L’A.T.C. di BN si riserva di controllare la 3. L’A.T.C. di BN si riserva di controllare la corretta esecuzione dei censimenti . corretta esecuzione dei censimenti collaborando con le squadre al fine di raggiungere risultati ottimali. Art. 7 – Densità Agricolo Forestale 1. La Provincia definisce la Densità Agricolo Forestale (D.A.F.) sostenibile, per ciascun A.V.C.C. di Gestione, in linea con i criteri generali indicati dall’I.S.P.R.A. 2. Il raggiungimento o mantenimento della Densità Agricolo Forestale, rappresenta Art. 10 – Densità Agricolo Forestale 1. La Provincia definisce la Densità Agricolo Forestale (D.A.F.) sostenibile, per ciascun A.V.C.C. di Gestione, in linea con i criteri generali indicati dall’I.S.P.R.A. 2. Il raggiungimento o mantenimento della 9/17 indeterminati. 3. La Provincia si riserva di effettuare propri censimenti campioni alla quale sono tenuti a collaborare le squadre di caccia del distretto. Art. 8 – Densità Agricolo Forestale. 1. La Provincia definisce la Densità Agricolo Forestale D.A.F. sostenibile per ciascun Distretto di Gestione in linea con i criteri generali indicati dall’I.S.P.R.A. l’obiettivo da conseguire per ogni A.V.C.C., attraverso una gestione ambientale, faunistica e venatoria del territorio di propria pertinenza. 3. La Densità Agricolo Forestale per ogni A.V.C.C. è definita in base alle caratteristiche ambientali del territorio, ai censimenti, ai capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, alla tipologia ed entità dei danni all’agricoltura registrati nel A.V.C.C. e nella fascia perimetrale ulteriore di 500 metri. 4. 2. Il raggiungimento o mantenimento della Densità Agricolo Forestale rappresenta l’obiettivo da conseguire per ogni Distretto di Gestione attraverso una gestione ambientale, faunistica e venatoria del territorio di propria pertinenza. 3. La Densità Agricolo Forestale per ogni Distretto è definita in base alle caratteristiche ambientali del territorio, ai censimenti, ai capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, alla tipologia ed entità dei danni all’agricoltura registrati nel Distretto e nel suo intorno di 500 metri. 4. Nei Distretti che, pur presentando caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale, ma che registrano basse densità e in assenza di danni consistenti, possono essere previste forme di gestione territoriale ed azioni volte all’incremento o a migliorare le condizioni per la specie, nel rispetto della normativa regionale e nazionale. Le A.V.C.C. che, pur presentando caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale, registrano basse densità e in assenza di danni consistenti, possono essere oggetto forme di gestione territoriale ed azioni volte all’incremento o al miglioramento delle condizioni per la specie, nel rispetto della normativa regionale e nazionale . Densità Agricolo Forestale, rappresenta l’obiettivo da conseguire per ogni A.V.C.C., attraverso una gestione ambientale, faunistica e venatoria del territorio di propria pertinenza. 10 3. La Densità Agricolo Forestale per ogni A.V.C.C. è definita in base alle caratteristiche ambientali del territorio, ai censimenti, ai capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, alla tipologia ed entità dei danni all’agricoltura registrati nel A.V.C.C. e nella fascia perimetrale ulteriore di 500 metri. 4. Le A.V.C.C. che, pur presentando caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale, registrano basse densità e in assenza di danni consistenti, possono essere oggetto forme di gestione territoriale ed azioni volte all’incremento o al miglioramento delle condizioni per la specie, nel rispetto della normativa regionale e nazionale . Art. 8 – Piano di gestione 1. Annualmente l’ATC di BN redige il Piano di gestione del cinghiale per ogni A.V.C.C., tenendo conto delle superfici e del numero di iscritti alle squadre. 2. Il Piano di Gestione comprende: a. b. c. d. densità-obiettivo della specie nelle A.V.C.C.; piano di prelievo per A.V.C.C.; Art. 11 – Piano di gestione modalità e tipologie dei censimenti; piano di miglioramenti ambientali finalizzati 1. Annualmente l’ATC di BN redige il Piano di al cinghiale; gestione del cinghiale per ogni A.V.C.C., e. piano di contenimento dei danni; tenendo conto delle superfici e del numero di f. eventuali piani di foraggiamento dissuasivi; iscritti alle squadre. g. le squadre sono tenute alla piena collaborazione con la Provincia e l’ATC BN al 10/17 Art. 9 – Piano di gestione dei distretti. 1. Annualmente la Provincia redige il Piano di gestione del cinghiale per ogni distretto e lo ripartisce sulle A.C.S. ricadenti al suo interno, tenendo conto delle superfici e del numero di iscritti alle squadre. 2. Il Piano di Gestione comprende: a. densità-obiettivo della specie nel distretto; b. piano di prelievo per distretto ed area; c. modalità e tipologie dei censimenti; d. piano di miglioramenti ambientali finalizzati al cinghiale; e. piano di contenimento dei danni; f. eventuali piani di foraggiamento dissuasivi. g. Le squadre sono tenute alla piena collaborazione con la Provincia al fine di garantire una corretta gestione del cinghiale. Art. 10 – Piano di prelievo. 1. La Provincia, sentiti i Responsabili di squadra, predispone il Piano di prelievo per Distretti di Gestione e A.C.S. entro il 30 luglio di ogni anno. Art. 1. 2. 3. fine di garantire una corretta gestione del 2. Il Piano di Gestione comprende: cinghiale. a. densità-obiettivo della specie nelle A.V.C.C.; b. piano di prelievo per A.V.C.C.; 9 – Piano di prelievo c. modalità e tipologie dei censimenti; Per ogni giornata di caccia e per ogni d. piano di miglioramenti ambientali finalizzati squadra, il numero massimo di capi possibili al cinghiale; da abbattere viene indicato dal piano di e. piano di contenimento dei danni; prelievo. In assenza bisogna attenersi al f. eventuali piani di foraggiamento dissuasivi; calendario venatorio su richiesta motivata g. le squadre sono tenute alla piena dell’ATC BN. collaborazione con la Provincia e l’ATC BN al fine di garantire una corretta gestione del La Provincia revoca l’assegnazione del cinghiale. territorio alle squadre che palesemente e ripetutamente non rispettano tale soglia. Art. 12 – Piano di prelievo I capi abbattuti sono di proprietà della squadra, salvo diversi accordi tra i 1. Per ogni giornata di caccia e per ogni squadra, componenti della squadra. Il cacciatore che il numero massimo di capi possibili da effettua l’abbattimento, oltre ad annotarlo sul abbattere viene indicato dal piano di prelievo. tesserino venatorio, ne informa il capo caccia In assenza bisogna attenersi al calendario che provvede ad annotarlo sui registri di venatorio su richiesta motivata dell’ATC BN. squadra. 2. La Provincia revoca l’assegnazione del territorio alle squadre che palesemente e ripetutamente non rispettano tale soglia. 2. Ogni squadra può abbattere il numero di cinghiali previsto dal Piano di prelievo del Distretto e delle A.C.S. di propria pertinenza. 3. Per ogni giornata di caccia e per ogni squadra è consentito l’abbattimento di un numero massimo di tre capi adulti di peso pari o superiore a 30 Kg., salvo diverse disposizioni da parte della Provincia. La Provincia si riserva la facoltà di sanzionare in termini di assegnazione del territorio le squadre che palesemente e ripetutamente non rispettano tale soglia. Titolo IV – Tempi e modalità di caccia 11 3. I capi abbattuti sono di proprietà della squadra, salvo diversi accordi tra i componenti della squadra. Il cacciatore che effettua l’abbattimento, oltre ad annotarlo sul tesserino venatorio, ne informa il capo caccia che provvede ad annotarlo sui registri di squadra. Art. 10 – Periodi e tempi di caccia. 1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal Calendario Venatorio Regionale con inizio 11/17 4. I capi abbattuti sono di proprietà della squadra, salvo diversi accordi tra i componenti della squadra. Il cacciatore che effettua l’abbattimento, oltre ad annotarlo sul tesserino venatorio, ne informa il capo caccia che provvede ad annotarlo sui registri di squadra. alla ore 10.00 e fino alle ore 16.30. 12 2. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto assoluto di cacciare altre specie con l’eccezione della volpe. Titolo IV – Tempi e modalità di caccia. Art. 11 – Periodi e tempi di caccia. Art. 11 – Armi utilizzabili 1. La caccia la cinghiale è consentita 1. Nella caccia esclusivamente nei giorni e negli orari previsti utilizzabili: dal Calendario Venatorio Regionale. 2. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto assoluto di cacciare altre specie. Art. 12 – Armi utilizzabili. 1. Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili: b. Fucile a canna liscia caricato a palla unica; c. Fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo di altezza a vuoto, non inferiore a 40 mm. d. È ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne. Titolo V – Organizzazione e gestione dei cacciatori. Art. 16 – Compiti del Responsabile della squadra e dei Capi caccia. in battuta al cinghiale sono a) Fucile a canna liscia caricato a palla unica; Titolo IV – Tempi e modalità di caccia b) Fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo di altezza a vuoto, non inferiore a 40 mm. Art. 13 – Periodi e tempi di caccia. c) È ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne. 1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal Calendario Venatorio Regionale. Titolo V – Organizzazione e gestione dei cacciatori. 2. L’inizio della battuta, data dal capocaccia, a mezzo di uno strumento a fiato (tromba o tricorno) non può avvenire prima delle ore 9.30 Art. 14 – Compiti del Responsabile della 3. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto squadra e dei Capi caccia. assoluto di cacciare altre specie con 1. Ogni squadra designa, al momento l’eccezione della volpe. dell’iscrizione al Registro provinciale, un Responsabile di squadra e due Capicaccia. Art. 14 – Armi utilizzabili Almeno uno dei tre deve essere presente 2. Nella caccia in battuta al cinghiale sono alla battuta. utilizzabili: 2. Al Responsabile della squadra spetta il d) Fucile a canna liscia caricato a palla unica; compito di curare i rapporti tra Squadra, ATC e Provincia, di organizzare i censimenti, di e) Fucile a canna rigata di calibro non collaborare con le altre squadre dell’A.V.C.C., inferiore a 5,6 mm e con bossolo di di organizzare e supervisionare la 12/17 realizzazione del piano di prelievo. 1. Ogni squadra designa, al momento dell’iscrizione al Registro provinciale, un Responsabile di squadra e due Capi caccia. Almeno uno dei tre responsabili deve essere presente alle battute. 2. Al Responsabile della squadra spetta il compito di curare i rapporti tra Squadra, ATC e Provincia, l’organizzazione dei censimenti, collaborare con le altre squadre del distretto e di organizzare e supervisionare la realizzazione del piano di prelievo. 3. I Capi caccia provvedono per ogni battuta alla compilazione degli elenchi dei partecipanti, compresi gli ospiti. Al termine della battuta compilano la scheda di battuta con numero di capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi feriti e capi avvistati. Possono essere utilizzati solo i registri e schede vidimati dalla Provincia. Sono escluse le fotocopie. 4. Con cadenza mensile il Responsabile della squadra provvede a far pervenire alla Provincia tutte le schede sui partecipanti, sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni inerenti l’organizzazione e realizzazione del prelievo. Titolo VI – Norme di sicurezza e divieti. Art. 17 - Norme di sicurezza. 1. Durante le battute al cinghiale tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare un gilet altezza a vuoto, non inferiore a 40 mm. 13 3. I Capicaccia provvedono per ogni battuta alla f) È ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne. compilazione degli elenchi dei partecipanti, compresi gli ospiti. Gli ospiti non possono essere superiore a 5 e devono essere in regola con l’iscrizione presso l’A.T.C. di Titolo V – Organizzazione e gestione dei Benevento. Al termine della battuta cacciatori. compilano la relativa scheda con numero di capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi Art. 15 – Compiti del Responsabile della feriti e capi avvistati. All’uopo possono essere squadra e dei Capi caccia. utilizzati solo i registri e schede vidimati dalla 1. Ogni squadra designa, al momento Provincia. Sono escluse le fotocopie. dell’iscrizione al Registro provinciale, un Responsabile di squadra e due Capicaccia. 4. Con cadenza mensile il Responsabile della Almeno uno dei tre deve essere presente alla squadra provvede a far pervenire all’ATC di battuta. BN tutte le schede sui partecipanti, sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni inerenti l’organizzazione e realizzazione del 2. Al Responsabile della squadra spetta il compito di curare i rapporti tra Squadra, ATC e prelievo. Compilando la modulistica d’uso. Provincia, di organizzare i censimenti, di collaborare con le altre squadre dell’A.V.C.C., di organizzare e supervisionare la realizzazione del piano di prelievo. Titolo VI – Norme di sicurezza e divieti. Art. 15 - Norme di sicurezza. 1. Durante la battuta al cinghiale tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare un gilet di sicurezza di tipo catarifrangente di colore arancio o giallo. 3. I Capicaccia provvedono per ogni battuta alla compilazione degli elenchi dei partecipanti, compresi gli ospiti. Al termine della battuta compilano la relativa scheda con numero di capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi feriti e capi avvistati. All’uopo possono essere utilizzati solo i registri e schede vidimati dalla Provincia. Sono escluse le fotocopie. 2. La squadra regolarmente autorizzata, almeno un’ora prima dell’inizio della battuta, lungo le vie di accesso al territorio interessato, dovrà 4. Con cadenza mensile il Responsabile della squadra provvede a far pervenire all’ATC di BN apporre un numero adeguato di tabelle con la tutte le schede sui partecipanti, sugli dicitura “ATTENZIONE: BATTUTA AL abbattimenti ed eventuali comunicazioni CINGHIALE IN CORSO”. inerenti l’organizzazione e realizzazione del 3. Le tabelle, contenenti il numero identificativo prelievo. Compilando la modulistica d’uso. della squadra, dovranno essere ben visibili e rimosse al termine della battuta ( si veda 13/17 di sicurezza di tipo fosforescente di colore arancio o giallo. art.4 comma4). 14 Art. 16 – Divieti. 2. 3. La squadra regolarmente autorizzata, almeno un’ora prima dell’inizio della battuta, lungo le vie di accesso al territorio interessato, dovrà apporre un numero adeguato di tabelle con la dicitura “ATTENZIONE: BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO”. Tali tabelle, contenenti numero identificativo della squadra, dovranno essere ben visibili e rimosse al termine della battuta. Art. 18 – Divieti. 1. È vietato detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza. 2. È vietato portare cartucce a munizione spezzata, nonché l’utilizzo di radio ricetrasmittenti a fini venatori, le stesse sono consentite esclusivamente ai fini della sicurezza personale 3. I battitori e bracchieri possono far uso di cartucce a salve. 4. È vietato l’abbattimento, durante lo svolgimento della battuta, di qualsiasi altra specie faunistica, tranne la volpe. 5. È vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza; è consentito esclusivamente il recupero dei cani da parte dei conduttori. 1. È vietato detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza, salvo piano di immissione straordinari disciplinati e previsti dalla Provincia e dall’ATC BN. Titolo VI – Norme di sicurezza e divieti. Art. 16 - Norme di sicurezza. 2. È vietato detenere cartucce a munizione 1. Durante la battuta al cinghiale tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare un gilet spezzata e solo. Ai battitori è consentito l’uso di sicurezza di tipo catarifrangente di colore di munizioni caricate a salve. arancio o giallo. 3. E’ vietato l’utilizzo di radio rice-trasmittenti a fini venatori, le stesse sono consentite 2. La squadra regolarmente autorizzata, almeno un’ora prima dell’inizio della battuta, lungo le esclusivamente ai fini della sicurezza vie di accesso al territorio interessato, dovrà personale. apporre un numero adeguato di tabelle con la dicitura “ATTENZIONE: BATTUTA AL 4. È vietato l’abbattimento, durante lo CINGHIALE IN CORSO”. svolgimento della battuta, di qualsiasi altra specie faunistica, tranne la volpe. 3. Le tabelle, contenenti il numero identificativo della squadra, dovranno essere ben visibili e 5. È vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale rimosse al termine della battuta ( si veda art.4 nella zona di un'altra squadra, anche se comma4). scovato e ferito nella zona di competenza; è consentito esclusivamente il recupero dei cani Art. 17 – Divieti. da parte dei conduttori. 6. È vietato abbandonare le viscere o parti di 1. È vietato detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza cinghiale abbattuto sul territorio di caccia. Le e provenienza, salvo piano di immissione stesse vanno recuperate in appositi sacchetti straordinari disciplinati e previsti dalla e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in Provincia e dall’ATC BN. materia sanitaria. Art. 17 – Sanzioni disciplinari. 2. È vietato detenere spezzata e solo. cartucce a munizione 1. La Provincia su segnalazione della Polizia Provinciale e/o di altro personale di vigilanza, 3. Ai battitori è consentito l’uso di munizioni caricate a salve. in aggiunta alle disposizioni ed alle sanzioni previste dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/96 per le infrazioni al presente regolamento 4. E’ vietato l’utilizzo di radio rice-trasmittenti a 14/17 6. È vietato abbandonare le viscere o parti di cinghiale abbattuto sul territorio di caccia. Le stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria. Art. 19 – Sanzioni disciplinari. 1. La Provincia su segnalazione della Polizia Provinciale e/o di altro personale di vigilanza in aggiunta alle disposizioni ed alle sanzioni previste dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/96 per le infrazioni al presente regolamento applica le seguenti sanzioni: a. sospensione dalla caccia al cinghiale fino a tre anni dei cacciatori che durante la caccia al cinghiale: b. abbiano abbattuto fauna selvatica diversa dal cinghiale; c. abbiano effettuato autorizzate di cinghiali, immissioni non d. siano sorpresi a cacciare il cinghiale nelle A.C.S. assegnate alle altre squadre; e. f. nel caso di caccia in girata o in squadra se è dimostrata la complicità del gruppo o della squadra vengono revocate le zone di caccia ed il gruppo/squadra sospeso fino ad un anno; la stessa sanzione si applica ai gruppi/squadre che palesemente abbiano cacciato in A.C.S. assegnate ad altri cacciatori; applica le seguenti sanzioni: fini venatori, le stesse esclusivamente ai fini personale. sono della consentite sicurezza 15 a) Sospensione dalla caccia al cinghiale fino a tre anni dall’albo dei cacciatori che durante 5. È vietato l’abbattimento, durante lo la caccia al cinghiale: svolgimento della battuta, di qualsiasi altra b) abbiano abbattuto fauna selvatica diversa specie faunistica, tranne la volpe. dal cinghiale fatta eccezione per la volpe. 6. È vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale c) abbiano effettuato immissioni non nella zona di un'altra squadra, anche se autorizzate di cinghiali, scovato e ferito nella zona di competenza; è consentito esclusivamente il recupero dei cani d) siano sorpresi a cacciare il cinghiale nelle da parte dei conduttori. A.V.C.C. assegnate alle altre squadre; 7. È vietato abbandonare le viscere o parti di e) nel caso di caccia in girata o in squadra, se cinghiale abbattuto sul territorio di caccia. Le è dimostrata la complicità del gruppo o stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e della squadra al fine di violare quanto smaltiti secondo le disposizioni vigenti in prescritto dal presente disciplinare e più in materia sanitaria. generale la normativa Nazionale e Regionale sulla caccia,vengono revocate le Art. 18 – Sanzioni disciplinari. zone di caccia ed il gruppo/squadra sospeso fino ad un anno; 1. La Provincia su segnalazione della Polizia Provinciale e/o di altro personale di vigilanza, f) la stessa sanzione si applica ai in aggiunta alle disposizioni ed alle sanzioni gruppi/squadre che palesemente abbiano previste dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/96 cacciato in A.V.C.C. assegnate ad altri per le infrazioni al presente regolamento cacciatori; applica le seguenti sanzioni: g) i cacciatori non iscritti al registro provinciale sorpresi a cacciare il cinghiale, oltre alla sanzione amministrativa previste dalla normativa vigente, non potranno iscriversi al registro provinciale per la caccia al cinghiale per almeno cinque anni; tale infrazione comporta la sospensione dall’A.T.C. per un periodo da uno a tre anni; h) Per tutte le altre infrazioni nei confronti di quanto previsto dal presente regolamento, Sospensione dalla caccia al cinghiale fino a tre anni dall’albo dei cacciatori che durante la caccia al cinghiale: o abbiano abbattuto fauna selvatica diversa dal cinghiale fatta eccezione per la volpe. o abbiano effettuato autorizzate di cinghiali, o siano sorpresi a cacciare il cinghiale nelle A.V.C.C. assegnate alle altre squadre; immissioni non 15/17 g. i cacciatori non iscritti al registro provinciale sorpresi a cacciare il cinghiale, oltre alla sanzione amministrativa previste dalla normativa vigente, non potranno iscriversi al registro provinciale per la caccia al cinghiale per almeno cinque anni; tale infrazione comporta la sospensione dall’A.T.C. per un periodo da uno a tre anni; h. per tutte le altre infrazioni nei confronti di quanto previsto dal presente regolamento si applica la sospensione del cacciatore dalla caccia al cinghiale per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni. Se l’infrazione è commessa dalla squadra la stessa viene sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni; i. tutte le sanzioni saranno annotate in un apposito registro dei provvedimenti disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e aggiornato annualmente su segnalazione degli Organi di Vigilanza. si applica la sospensione del cacciatore dalla caccia al cinghiale per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni. Se l’infrazione è commessa dalla squadra la stessa viene sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni; i) tutte le sanzioni saranno annotate in un apposito registro dei provvedimenti disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e aggiornato annualmente su segnalazione degli Organi di Vigilanza. o nel caso di caccia in girata o in squadra, se è dimostrata la complicità del gruppo o della squadra al fine di violare quanto prescritto dal presente disciplinare e più in generale la normativa Nazionale e Regionale sulla caccia,vengono revocate le zone di caccia ed il gruppo/squadra sospeso fino ad un anno; o la stessa sanzione si applica ai gruppi/squadre che palesemente abbiano cacciato in A.V.C.C. assegnate ad altri cacciatori; o i cacciatori non iscritti al registro provinciale sorpresi a cacciare il cinghiale, oltre alla sanzione amministrativa previste dalla normativa vigente, non potranno iscriversi al registro provinciale per la caccia al cinghiale per almeno cinque anni; tale infrazione comporta la sospensione dall’A.T.C. per un periodo da uno a tre anni; o Per tutte le altre infrazioni nei confronti di quanto previsto dal presente regolamento, si applica la sospensione del cacciatore dalla caccia al cinghiale per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni. Se l’infrazione è commessa dalla squadra la stessa viene sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni; o tutte le sanzioni saranno annotate in un apposito registro dei provvedimenti disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e aggiornato annualmente su segnalazione degli Organi di Vigilanza. 16 Art. 18 – Norme generali. 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria. Art. 20 – Norme generali. 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria. Art. 19 – Norme generali. 16/17 2. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria. 17 17/17