allegato Marino

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allegato Marino
REGOLAMENTO IN VIGORE
Art. 1 – Finalità.
23 giugno
Art. 1 – Finalità.
Riorganizzata MARINO
1
Art. 1 – Finalità.
1. Il presente regolamento disciplina la gestione 1. Il presente regolamento disciplina la gestione 1. Il presente regolamento disciplina la gestione
faunistica e venatoria del cinghiale in provincia
faunistica e venatoria del cinghiale in provincia
faunistica e venatoria del cinghiale in provincia
di Benevento. L’obiettivo della Provincia è il
di Benevento. L’obiettivo della Provincia è il
di Benevento. L’obiettivo della provincia è il
mantenimento di nuclei autosufficienti di
mantenimento di nuclei autosufficienti di
mantenimento di nuclei autosufficienti di
cinghiali la cui presenza sul territorio deve
cinghiali la cui presenza sul territorio deve
cinghiali la cui presenza sul territorio deve
essere gestita come una risorsa che allo stesso
essere gestita come una risorsa che allo stesso
essere gestita come una risorsa ed allo stesso
tempo non arrechi danni all’ambiente agricolo
tempo non arrechi danni all’ambiente agricolo
tempo non deve arrecare danni all’ambiente
e forestale.
e forestale.
agricolo e forestale.
2. Le linee guida della gestione faunistica e 2. Una diversa organizzazione della caccia al 2. Le linee guida della gestione faunistica e
cinghiale in provincia di Benevento mira a
venatoria del cinghiale in provincia di
venatoria del cinghiale in provincia di
favorire il legame delle squadre e dei cacciatori
Benevento sono definite dalla collaborazione
Benevento sono definite dalla collaborazione
al territorio, coinvolgendo i cacciatori in una
tra Provincia e Ambito Territoriale di Caccia
tra Provincia e Ambito Territoriale di Caccia
gestione attiva della specie per tutta la durata
attraverso il suo Comitato di Gestione e
attraverso il suo Comitato di Gestione e
dell’anno.
Comitato
Tecnico
Faunistico
Venatorio
Comitato
Tecnico
Faunistico
Venatorio
Provinciale (C.T.F.V.P.).
Provinciale (C.T.F.V.P.).
3. La Provincia, d’intesa con l’Ambito Territoriale
Caccia di Benevento, in linea con la legge 3. Una diversa organizzazione della caccia al
3. 3.Un diversa organizzazione della caccia al
Regionale
del
9
agosto
2012,
n.26,
cinghiale in provincia di Benevento mira a
cinghiale in provincia di Benevento mira a
successivamente modificata con la legge
favorire il legame delle squadre e dei cacciatori
favorire il legame delle squadre e dei cacciatori
Regionale del 6 settembre 2013, n.12,
al territorio, coinvolgendo i cacciatori in una
al territorio coinvolgendo i cacciatori in una
disciplina
il
presente
regolamento.
gestione attiva della specie per tutta la durata
gestione attiva della specie per tutta la durata
dell’anno.
dell’anno.
4. L’Ambito Territoriale di Caccia di Benevento
essendo organo responsabile del Territorio 4. La Provincia, d’intesa con l’Ambito Territoriale
4. La Provincia in linea con la L.R. n. 8/96
Utile alla Caccia – T.U.C. - esprime parere su
Caccia di Benevento, in linea con la legge
disciplina con il presente regolamento il
ogni modifica del disciplinare, comprese le
Regionale
del
9
agosto
2012,
n.26,
prelievo del cinghiale e ne accerta la
modifiche alle A.V.C.C..
successivamente modificata con la legge
consistenza sul territorio provinciale tramite
Regionale del 6 settembre 2013, n.12,
censimenti organizzati d’intesa con l’Ambito
5. L’Ambito Territoriale di Caccia di Benevento, in
disciplina il presente regolamento.
Territoriale di Caccia (A.T.C.).
collaborazione con i coadiutori addetti al
controllo numerico dei cinghiali, organizza 5. L’Ambito Territoriale di Caccia di Benevento, in
azioni di monitoraggio sul territorio provinciale
collaborazione con i coadiutori addetti al
per accertarne la consistenza numerica.
controllo numerico dei cinghiali, organizza
azioni di monitoraggio sul territorio provinciale
per accertarne la consistenza numerica.
1/17
2
Art. 13 – Modalità di caccia.
Art. 12 – Modalità di caccia.
1. Per il territorio provinciale di Benevento sono
previste due modalità di caccia: in braccata
ed in girata che possono essere svolte in
contesti differenti.
2. Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è
svolta esclusivamente da squadre autorizzate
dalla Provincia ad effettuare gli abbattimenti
con la tecnica della braccata ovvero battuta
con l’uso di cani da seguita.
3.
Nelle aree non vocate la Provincia può
organizzare e autorizzare operazioni di caccia
temporanea in girata al fine di controllare la
specie.
Art. 14 – Composizione delle squadre.
1. Per
richiedere
l’iscrizione
al
Registro
provinciale, le squadre di caccia al cinghiale
devono essere composte da almeno 30
persone. La battuta può essere effettuata
con la presenza di un numero minimo di
cacciatori pari a 20.
2. La partecipazione ad ogni battuta è attestata
con apposita firma sul registro fornito dalla
Provincia.
3. Possono
prendere
parte
alla
battuta
cacciatori non iscritti alla squadra fino ad un
massimo di 1/3 dei partecipanti iscritti alla
Art. 2 – Modalità di caccia al Cinghiale.
1. Nel territorio provinciale di Benevento sono 1. Nel territorio provinciale di Benevento sono
previste le seguenti modalità di caccia: in
previste le seguenti modalità di caccia:
braccata o girata.
a. in braccata o girata a squadra autorizzate.
2. Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è
svolta esclusivamente da squadre autorizzate 2. Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è svolta
esclusivamente da squadre autorizzate dalla
dalla Provincia ad effettuare gli abbattimenti
Provincia ad effettuare gli abbattimenti con la
con la tecnica della braccata ovvero battuta
tecnica della braccata ovvero battuta con l’uso
con l’uso di cani da seguita.
di cani da seguita.
3. Nelle aree bianche la Provincia, su parere
vincolante dell’ATC di BN, in rispetto alle Leggi 3. Nelle aree bianche la Provincia, d’intesa con
dell’ATC di BN, in rispetto alle Leggi e
e Regolamenti Regionali, può autorizzare
Regolamenti
Regionali,
può
autorizzare
operazioni di caccia temporanea in girata al
operazioni di caccia temporanea in girata al
fine di controllare la specie, qualora la
fine di controllare la specie, qualora la
presenza dei cinghiali in quella area si
presenza dei cinghiali in quella area si
dimostrasse un pericolo per le persone e per
dimostrasse un pericolo per le persone e per le
le coltura.
coltura.
Art. 3 – Composizione delle squadre.
1. Per
richiedere
l’iscrizione
al
Registro
provinciale, la Provincia stabilisce, che per le
annate venatorie 2014 e 2015 la squadra
deve essere composta da un minimo di 25
caccaitori. La battuta può essere effettuata
con la presenza di un numero minimo di
cacciatori pari a 15.
2. Dal 2016 in poi è prevista una riduzione del
numero dei componenti la squadra calcolato in
base alla eventuale percentuale di riduzione
delle squadre e dei cacciatori iscritti all’A.T.C.
2/17
squadra.
3
4. La partecipazione ad ogni battuta è attestata
con apposita firma sul registro fornito dalla
Provincia.
5. Possono prendere parte alla battuta cacciatori
non iscritti alla squadra fino ad un massimo
di 5 purché iscritti all’ATC BN.
Art. 15 – Composizione del gruppo per la
girata.
1.
2.
Alla girata possono prendere parte non più di
cinque cacciatori con uno o due cani. Ogni
gruppo che attua la girata deve avere un
proprio responsabile cui spetta il compito di
organizzare la cacciata d’intesa con la
Provincia. L’azione copre una parte di
territorio relativamente limitato e si svolge in
tempo breve, ed è utile per operazioni di
contenimento della specie.
Il gruppo della girata può essere composto
esclusivamente da cacciatori iscritti al
distretto nella quale si opera. Per gli
interventi avranno la priorità a gruppi
composti
da
cacciatori
proprietari
o
conduttori di fondi, in quanto questo metodo
di
caccia
presuppone
una
adeguata
conoscenza dei luoghi nella quale è previsto
l’intervento o nelle immediate vicinanze.
Art. 13 – Composizione del gruppo per la
girata.
Art. 4 – Composizione del gruppo per la
girata.
1.
1. Alla girata possono prendere parte non più di
cinque cacciatori, con uno o due cani. Ogni
gruppo che attua la girata deve avere un
proprio responsabile cui spetta il compito di
organizzare la cacciata d’intesa con la
Provincia e l’ATC . Tale attività, utile per il
contenimento della specie, dovrà essere svolta
2.
in territori circoscritti e in tempi limitati
Alla girata possono prendere parte non più di
cinque cacciatori con uno o due cani. Ogni
gruppo che attua la girata deve avere un
proprio responsabile cui spetta il compito di
organizzare la cacciata d’intesa con la
Provincia e l’ATC.
L’azione copre una parte di territorio
relativamente limitato e si svolge in tempo
breve, ed è utile per operazioni di
contenimento della specie.
3. Il gruppo della girata può essere composto
esclusivamente da cacciatori iscritti al Registro
Provinciale e che facciano parte della squadra
che opera nel territorio oggetto di girata.
4. Per tali interventi avranno la priorità i gruppi
composti da cacciatori proprietari o conduttori
dei fondi, in quanto questo metodo di caccia
presuppone una adeguata conoscenza dei
luoghi nella quale è prevista l’operazione o
nelle immediate vicinanze.
Art. 2 – Registro provinciale dei cacciatori di
cinghiale e coadiutori
Art. 5 – Registro provinciale dei cacciatori di
cinghiale e coadiutori
Art. 2 – Registro provinciale dei cacciatori di
1. È istituito presso la Provincia di Benevento – 1. È istituito presso la Provincia di Benevento –
cinghiale.
3/17
1. È istituito presso la Provincia di Benevento –
Assessorato per le politiche per l’ambiente e
lo sviluppo sostenibile delle comunità
montane e rurali - Settore attività produttive,
sviluppo attività economiche e agricolturaServizio Forestazione, Caccia e Pesca – il
Registro Provinciale dei cacciatori e delle
2.
squadre di caccia al cinghiale.
2. I cacciatori e le squadre non iscritti all’albo
provinciale non possono esercitare la caccia
al cinghiale nel territorio provinciale.
Assessorato per le politiche per l’ambiente e lo
sviluppo sostenibile delle comunità montane e
rurali - Settore attività produttive, sviluppo
attività economiche e agricoltura- Servizio
Forestazione, Caccia e Pesca – il Registro
Provinciale dei cacciatori e delle squadre di
caccia al cinghiale.
Assessorato per le politiche per l’ambiente e lo
sviluppo sostenibile delle comunità montane e
rurali - Settore attività produttive, sviluppo
attività economiche e agricoltura- Servizio
Forestazione, Caccia e Pesca – il Registro
Provinciale dei cacciatori e delle squadre di
caccia al cinghiale.
4
La richiesta d’iscrizione della squadra
al 2. La richiesta d’iscrizione della squadra
al
registro Provinciale, attraverso un apposito
registro Provinciale, attraverso un apposito
modulo fornito dall’Ente provinciale, viene
modulo fornito dall’Ente provinciale, viene
presentata annualmente dal 1 maggio al 30
presentata annualmente dal 1 maggio al 30
giugno. Le squadre già iscritte non devono
giugno. Le squadre già iscritte non devono
presentare richiesta tranne nei casi in cui la
presentare richiesta tranne nei casi in cui la
composizione della stessa venga modificata.
composizione della stessa venga modificata.
3. L’iscrizione al registro avviene annualmente,
attraverso un apposito modulo provinciale,
dal 2 al 30 maggio, e viene riconfermata 3. I Cacciatori e le squadre non iscritte all’albo 3. I Cacciatori e le squadre non iscritte all’albo
provinciale non possono esercitare la caccia al
provinciale non possono esercitare la caccia al
automaticamente per l’anno successivo salvo
cinghiale nel territorio provinciale.
cinghiale nel territorio provinciale.
richieste di modifica.
4. Al cacciatore è consentito iscriversi ad una 4. Al cacciatore è consentito iscriversi ad una
sola
squadra operante nel territorio di
sola
squadra operante nel territorio di
4. È consentita l’iscrizione ad un’unica squadra
Benevento.
Benevento.
operante nel territorio di Benevento.
5. Le squadre al momento dell’iscrizione al 5. Le squadre al momento dell’iscrizione al 5. Le squadre al momento dell’iscrizione al
Registro Provinciale indicano: l’elenco dei
Registro Provinciale indicano: l’elenco dei
Registro Provinciale indicano: l’elenco dei
cacciatori,
il
Responsabile
della
squadra
e
due
cacciatori, il Responsabile della squadra e due
cacciatori, il Responsabile della squadra e
Capicaccia responsabili delle braccate. Nello
Capicaccia responsabili delle braccate. Nello
due Capo caccia responsabili delle braccate.
stesso
tempo
chiedono
l’iscrizione
ad
una
o
più
stesso tempo chiedono l’iscrizione ad una o più
Allo stesso tempo richiedono l’iscrizione ad
Aree
a
Caccia
Specifica
(A.V.C.C.).
Aree a Caccia Specifica (A.V.C.C.).
un Distretto di gestione del cinghiale
specificando una o più Aree a Caccia
6. Alla richiesta d’iscrizione della squadra al 6. Alla richiesta d’iscrizione della squadra al
Specifica (A.C.S.) dove intendono cacciare.
registro Provinciale, dovrà essere allegata una
registro Provinciale, dovrà essere allegata una
proposta di piano di gestione della specie.
proposta di piano di gestione della specie.
Pena il ritiro del decreto di assegnazione dell’
Pena il ritiro del decreto di assegnazione dell’
A.V.C.C. il piano indica i miglioramenti
A.V.C.C. il piano indica i miglioramenti
ambientali e il foraggiamento dissuasivo con
ambientali e il foraggiamento dissuasivo con
semine, da attuare nel perimetro dell’area
semine, da attuare nel perimetro dell’area
data in gestione, allo scopo di incrementare
data in gestione, allo scopo di incrementare
tutta la fauna in genere.. Tale piano deve
tutta la fauna in genere.. Tale piano deve
essere approvato dalla Provincia con il parare
essere approvato dalla Provincia con il parare
4/17
dell’ATC di BN.
Titolo II – Gestione del territorio provinciale.
Art. 3 – Organizzazione
provinciale.
del
territorio
1. La Provincia individua nel Piano Faunistico
Venatorio Provinciale il territorio vocato e non
vocato per il cinghiale.
4. 4.Nel territorio non vocato non è tollerata la
presenza del cinghiale, perseguendo l’obiettivo
della “totale assenza della specie”.
Art. 4 – Distretti di gestione.
1. La Provincia d’intesa con l’A.T.C. ed il
C.T.F.V.P. suddivide il territorio vocato al
cinghiale in Distretti di gestione omogenei.
5
Titolo II – Gestione del territorio provinciale.
Titolo II – Gestione del territorio provinciale.
Art. 3 – Organizzazione
provinciale.
Art. 6 – Organizzazione
provinciale.
del
territorio
del
territorio
1. Il territorio provinciale è organizzato in Aree 1. Il territorio provinciale è organizzato in Aree
Vocate per la Caccia al Cinghiale – A.V.C.C. -.
Vocate per la Caccia al Cinghiale – A.V.C.C. -.
2. La Provincia d’intesa con l’A.T.C. di BN ed il 2. La Provincia d’intesa con l’A.T.C. di BN ed il
C.T.F.V.P. suddivide il territorio vocato al
C.T.F.V.P. suddivide il territorio vocato al
cinghiale in aree, dette A.V.C.C., delimitate da
cinghiale in aree, dette A.V.C.C., delimitate da
confini naturali o ben identificabili sul
confini naturali o ben identificabili sul
territorio.
territorio.
3. La Provincia, su richiesta motivata dei 3. La Provincia, su richiesta motivata dei
responsabili delle squadre, può modificare i
responsabili delle squadre, può modificare i
confini e le caratteristiche delle A.V.C.C. con il
confini e le caratteristiche delle A.V.C.C.
parere vincolante dell’ATC BN.
d’intesa con l’ATC BN.
2. Nel territorio vocato la presenza della specie è
da ritenersi compatibile con le attività agricole
e con la tutela degli habitat e delle specie
selvatiche. Nel territorio vocato si attua la
4.
gestione faunistica e venatoria del cinghiale
con l’obiettivo di mantenere la specie a densità
agro-forestali sostenibili con le attività
antropiche e con le finalità di conservazione 5.
degli habitat e di tutta l’altra fauna.
3. Tutto il territorio provinciale è organizzato in
unità minime di gestione definite Distretti di
Gestione comprendenti più A.C.S..
dell’ATC di BN.
La Provincia, d’intesa con l’ATC BN, provvede 4. La Provincia, d’intesa con l’ATC BN, provvede
ad aggiornare i confini delle A.V.C.C. con
ad aggiornare i confini delle A.V.C.C. con
l’aggiornamento del P.F.V.P..
l’aggiornamento del P.F.V.P..
Nel territorio vocato la presenza della specie è 5. Nel territorio vocato la presenza della specie è
da ritenersi compatibile con le attività agricole
da ritenersi compatibile con le attività agricole
e con la tutela degli habitat e delle specie
e con la tutela degli habitat e delle specie
selvatiche. La gestione faunistica e venatoria
selvatiche. La gestione faunistica e venatoria
del cinghiale, si attua, con l’obiettivo di
del cinghiale, si attua, con l’obiettivo di
mantenere la specie a densità agro-forestali
mantenere la specie a densità agro-forestali
sostenibili con le attività antropiche e con le
sostenibili con le attività antropiche e con le
finalità di conservazione degli habitat e di tutta
finalità di conservazione degli habitat e di tutta
la fauna. Comunque nel rispetto dei criteri per
la fauna. Comunque nel rispetto dei criteri per
la prevenzione e il contenimento dei danni da
la prevenzione e il contenimento dei danni da
cinghiali emanato della Giunta Regionale.
cinghiali emanato della Giunta Regionale.
6. Nel territorio non vocato non è tollerata la 6. Nel territorio non vocato non è tollerata la
presenza del cinghiale, perseguendo l’obiettivo
presenza del cinghiale, perseguendo l’obiettivo
della “totale assenza della specie”, dopo avere
della “totale assenza della specie”, dopo avere
applicato i criteri per
la prevenzione e il
applicato i criteri per
la prevenzione e il
contenimento dei danni da cinghiale emanato
contenimento dei danni da cinghiale emanato
5/17
2.
Ogni Distretto di gestione è costituito da
un’area con caratteristiche ambientali simili e
delimitata da confini naturali o ben
identificabili sul territorio.
3.
I confini dei Distretti di Gestione vengono
aggiornati con il P.F.V.P. dalla Provincia, ed
eventualmente
rivisti
dopo
tre
anni
dall’applicazione del P.F.V.P.
4.
Per tutta la durata del PFVP 2007-2011 i
Distretti di gestione sono individuati su base
comunale in numero di cinque di seguito
elencati insieme ai comuni che ne fanno
parte.
della Giunta Regionale.
della Giunta Regionale.
6
Distretto Matese – Valle Telesina: Amorosi,
Campolattaro, Casalduni, Castelvenere, Cerreto
Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto
Monforte,
Guardia
Sanframondi,
Morcone,
Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello,
Santa Croce del Sannio, San Lorenzello, San
Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore
Telesino,
Sassinoro, Telese Terme.
Distretto Fortore – Alto Tammaro: Baselice,
Castelfranco
in
Miscano,
Castelpagano,
Castelvetere di Val
Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val
Fortore,
Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Val
Fortore, San
Bartolomeo in Galdo, Molinara e S. Marco dei
Cavoti.
Distretto
Basso
Tammaro:
Apice,
Buonalbergo, Fragneto
l'Abate, , Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita,
Pietrelcina,
Reino, Sant'Arcangelo Trimonte, San Giorgio la
Molara.
6/17
Distretto Colline Beneventane: Apollosa,
Arpaise,
Benevento, Bonea, Calvi, Campoli del Monte
Taburno,
Art. 7 – Aree Vocate per la Caccia al Cinghiale
Castelpoto, Cautano, Ceppaloni, Foglianise, Art. 4 – Aree Vocate per la Caccia al Cinghiale
Montesarchio,
Pannarano, Paupisi, Sant'Angelo a Cupolo, San 1. La Provincia con il supporto del l’A.T.C. BN. 1. La Provincia con il supporto del l’A.T.C. BN.
provvede a tabellare le A.V.C.C. (le tabelle
provvede a tabellare le A.V.C.C. (le tabelle
Giorgio del
devono indicare l’intera area e devono essere
devono indicare l’intera area e devono essere
Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino
numerate
con
l’indicazione
della
posizione).
numerate con l’indicazione della posizione).
Sannita, San
Nazzaro, San Nicola Manfredi, Tocco Caudio,
2. Ogni A.V.C.C. è contrassegnata in mappa da 2. Ogni A.V.C.C. è contrassegnata in mappa da
Torrecuso,
una numerazione e per raggiungere una
una numerazione e per raggiungere una
Vitulano.
superficie ottimale al servizio della squadra
superficie ottimale al servizio della squadra
Distretto Valle dell'Isclero: Airola, Arpaia,
può comprendere anche delle sub aree.
può comprendere anche delle sub aree.
Bucciano,
Dugenta,
Durazzano,
Forchia,
Limatola,
3. Sul territorio di ogni Comune, dovrà essere 3. Sul territorio di ogni Comune, dovrà essere
Melizzano, Frasso
garantita la disponibilità per la caccia
garantita la disponibilità per la caccia
Telesino, Moiano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti e
programmata libera e quindi non interessata
programmata libera e quindi non interessata
Solopaca.
dalle battute. La suddetta superficie, dovrà
dalle battute. La suddetta superficie, dovrà
essere non inferiore al 25% di territorio utile
essere non inferiore al 25% di territorio utile
alla caccia, soggetta a rotazione di anno in
alla caccia, soggetta a rotazione. di anno in
Art. 5 – Aree a Caccia Specifica (A.C.S.).
anno.
anno.
1.
All’interno di ogni Distretto di Gestione sono
individuate e perimetrate dalla Provincia le
Aree a Caccia Specifiche al cinghiale
(A.C.S.). Come per i distretti, anche i confini
delle aree di caccia devono essere facilmente
individuabili. Ogni Area di caccia dovrà avere
una superficie boscata pari ad almeno il
60%.
2.
I confini delle A.C.S. possono essere
modificati annualmente dietro richiesta
motivata da parte di una o più squadre del
Distretto al termine della stagione venatoria.
4. Considerato che tutta l’A.V.C.C. è delimitata 4. Considerato che tutta l’A.V.C.C. è delimitata
ed identificata da tabelle fisse, il Capo caccia
ed identificata da tabelle fisse, il Capo caccia
ed i membri della squadra sono comunque
ed i membri della squadra sono comunque
tenuti, prima di iniziare la regolare battuta, ad
tenuti, prima di iniziare la regolare battuta, ad
identificare la micro area interna all’A.V.C.C.
identificare la micro area interna all’A.V.C.C.
interessata dalla battuta con bandiere rosse
interessata dalla battuta con bandiere rosse
e/o tabella con la dicitura “ battuta di cinghiale
e/o tabella con la dicitura “ battuta di cinghiale
in corso” .
in corso” .
Art. 5 – Assegnazione delle squadre al
territorio e composizione delle squadre.
3.
La Provincia verifica i confini e le
caratteristiche delle A.C.S. prima delle
assegnazioni alle squadre.
7
1.
Art. 8 – Assegnazione delle squadre al
territorio.
La Provincia entro il 31 di luglio definisce le 3. La Provincia entro il 31 di luglio definisce le
7/17
iscrizioni delle squadre alle A.V.C.C..
2.
Art. 6 – Assegnazione delle squadre al
territorio.
3.
1. La Provincia entro il 30 di giugno definisce le
iscrizioni delle squadre ai distretti di gestione
ed alle A.C.S..
2. La Provincia individua il numero massimo di
squadre per distretto sulla base delle
dimensioni e numero delle A.C.S. che lo
compongono, nonché sul numero dei
cacciatori che ne fanno richiesta.
3. Le squadre sono assegnate ai Distretti per un
periodo di cinque anni, lo stesso vale per le
A.C.S. salvo motivate richieste da parte della
squadra e/o cambiamenti ambientali tali da
rendere inutilizzabile l’area.
4. Dopo un periodo di tre anni la Provincia
valuta l’operato di ogni squadra e ne tiene
conto per le assegnazioni a distretti e ad
A.C.S. per il rimanente periodo.
5. Le squadre che all’interno del distretto
vogliano operare in maniera congiunta
4.
5.
6.
iscrizioni delle squadre alle A.V.C.C..
8
L’A.T.C. individua il numero delle squadre e 4. L’A.T.C. individua il numero delle squadre,
delle aree disponibili e le indica alla
nonché il numero dei cacciatori che ne fanno
Provincia, nonché il numero dei cacciatori che
richiesta di partecipazione. Individua le aree
ne fanno richiesta di partecipazione. La
disponibili e le indica alla Provincia.
Provincia
stabilisce, che per le annate
venatorie 2014 e 2015 la squadra deve 5. Le A.V.C.C. sono assegnate alle squadre per
un periodo di cinque anni, a condizione che
essere composta da un minimo di 25 iscritti e
risultino in regola con tutti gli adempimenti
che la battuta sia effettuata da almeno 15
prescritti, pena la decadenza. La Provincia si
cacciatori. Dal 2016 in poi sarà previsto una
riserva la facoltà di revocare l’attribuzione
riduzione del numero dei componenti la
dell’area, qualora si dovessero verificare
squadra calcolato in base alla eventuale
eventuali
cambiamenti
ambientali
che
percentuale di riduzione delle squadre e dei
potrebbero
rendere
inutilizzabile
l’area
cacciatori iscritti all’A.T.C. BN.
assegnata.
Le A.V.C.C. sono assegnate alle squadre per
un periodo di cinque anni, a condizione che 6. Dopo un periodo di due anni la Provincia
valuta l’operato di ogni squadra al fine di
risultino in regola con tutti gli adempimenti
prorogare le assegnazioni all’A.V.C.C. per il
prescritti, pena la decadenza. La Provincia si
rimanente periodo.
riserva la facoltà di revocare l’attribuzione
dell’area, qualora si dovessero verificare
eventuali
cambiamenti
ambientali
che 7. Per l’assegnazione delle A.V.C.C. alle squadre
la Provincia tiene conto in primo luogo della
potrebbero
rendere
inutilizzabile
l’area
residenza anagrafica dei singoli cacciatori
assegnata.
iscritti alla squadra e dell’operato della
squadra nella precedenti stagioni venatorie.
Dopo un periodo di due anni la Provincia
valuta l’operato di ogni squadra al fine di
prorogare le assegnazioni all’A.V.C.C. per il 8. La Provincia, in funzione del numero delle
richieste di assegnazione delle A.V.C.C.,
rimanente periodo.
annualmente provvederà alla verifica del
diritto di priorità in funzione della percentuale
Per l’assegnazione delle A.V.C.C. alle squadre
dei cacciatori con residenza anagrafica in
la Provincia tiene conto del maggior numero
quell’area.
dei cacciatori iscritti con residenza anagrafica
in quell’area.
È previsto nell’articolo delle sanzioni
La Provincia, in funzione del numero delle
richieste di assegnazione delle A.V.C.C.,
annualmente provvederà alla verifica del
diritto
di
priorità
in
funzione
della
percentuale dei cacciatori con residenza
8/17
devono darne comunicazione entro il 30
maggio alla Provincia che si riserva di
decidere nei 15 giorni successivi
6. L’accorpamento di più squadre all’interno del
distretto ha valenza per la sola stagione
venatoria successiva. In tal caso la Provincia
si riserva di attribuire una o più A.C.S. che
dovranno essere utilizzate e condivise dalle
squadre.
7. È ammessa la rotazione delle A.C.S. tra le
squadre di un distretto previo accordo di
tutte le squadre e successiva autorizzazione
da parte della Provincia.
8. Per l’assegnazione delle squadre e delle
A.C.S. la Provincia tiene conto in primo luogo
della residenza anagrafica dei singoli
cacciatori iscritti alla squadra e dell’operato
della squadra nella precedenti stagioni
venatorie.
9. La Provincia favorisce la fusione di squadre in
virtù di una maggiore efficienza ed migliore
gestione del territorio.
Titolo III – Gestione del cinghiale.
Art. 7 – Censimenti.
1. Ogni squadra organizza nel periodo compreso
tra la chiusura della caccia al cinghiale ed il 15
maggio dei censimenti campione o esaustivi
all’interno delle A.C.S. di pertinenza e
comunica tempi, modalità e risultati alla
Provincia entro il 30 maggio.
2. Nei risultati dei censimenti dovranno essere
riportati, per ogni area, nella maniera più
precisa il numero di striati, rossi e adulti
stimati, nonché gli individui di cinghiale
anagrafica in quell’area.
Titolo III – Gestione del cinghiale.
Art. 6 – Censimenti.
1. Ogni squadra è obbligata a fare i censimenti
nella propria A.V.C.C., con valenza scientifica
ed effettuati da chi è in possesso dell’attestato
di abilitazione di coadiutori ai piani e di
controllo numerico dei cinghiali. I censimenti
devono essere effettuati tra il 15 marzo al 15
Aprile ed i risultati devono pervenire all’ATC di
BN entro il 30 maggio. In caso di
inadempienza provvederà d’ufficio l’A.T.C. BN.
9
Titolo III – Gestione del cinghiale.
Art. 9 – Censimenti.
1. Ogni squadra è obbligata a fare ad organizzare
i censimenti nella propria A.V.C.C., con
l’ausilio di chi è in possesso dell’attestato di
abilitazione di coadiutori ai piani e di controllo
numerico dei cinghiali che ne da una valenza
scientifica. I censimenti devono essere
effettuati tra il 15 marzo al 15 Aprile ed i
risultati devono pervenire all’ATC di BN entro il
30 maggio. In caso di inadempienza
provvederà d’ufficio l’A.T.C. BN.
2. Nei risultati dei censimenti devono essere
2. Nei risultati dei censimenti devono essere
riportati, per ogni area, nella maniera più
riportati, per ogni area, nella maniera più
precisa, il numero di cinghiali striati, rossi e
precisa, il numero di cinghiali striati, rossi e
adulti.
adulti stimati.
3. L’A.T.C. di BN si riserva di controllare la
3. L’A.T.C. di BN si riserva di controllare la
corretta esecuzione dei censimenti .
corretta
esecuzione
dei
censimenti
collaborando con le squadre al fine di
raggiungere risultati ottimali.
Art. 7 – Densità Agricolo Forestale
1. La Provincia definisce la Densità Agricolo
Forestale (D.A.F.) sostenibile, per ciascun
A.V.C.C. di Gestione, in linea con i criteri
generali indicati dall’I.S.P.R.A.
2.
Il raggiungimento o mantenimento della
Densità
Agricolo
Forestale,
rappresenta
Art. 10 – Densità Agricolo Forestale
1. La Provincia definisce la Densità Agricolo
Forestale (D.A.F.) sostenibile, per ciascun
A.V.C.C. di Gestione, in linea con i criteri
generali indicati dall’I.S.P.R.A.
2. Il
raggiungimento
o
mantenimento
della
9/17
indeterminati.
3. La Provincia si riserva di effettuare propri
censimenti campioni alla quale sono tenuti a
collaborare le squadre di caccia del distretto.
Art. 8 – Densità Agricolo Forestale.
1. La Provincia definisce la Densità Agricolo
Forestale D.A.F. sostenibile per ciascun
Distretto di Gestione in linea con i criteri
generali indicati dall’I.S.P.R.A.
l’obiettivo da conseguire per ogni A.V.C.C.,
attraverso una gestione ambientale, faunistica
e venatoria del territorio di propria pertinenza.
3. La Densità Agricolo Forestale per ogni A.V.C.C.
è definita in base alle caratteristiche
ambientali del territorio, ai censimenti, ai capi
abbattuti nella stagione venatoria precedente,
alla tipologia ed entità dei danni all’agricoltura
registrati
nel
A.V.C.C.
e
nella
fascia
perimetrale ulteriore di 500 metri.
4.
2. Il raggiungimento o mantenimento della
Densità
Agricolo
Forestale
rappresenta
l’obiettivo da conseguire per ogni Distretto di
Gestione attraverso una gestione ambientale,
faunistica e venatoria del territorio di propria
pertinenza.
3. La Densità Agricolo Forestale per ogni
Distretto è definita in base alle caratteristiche
ambientali del territorio, ai censimenti, ai capi
abbattuti nella stagione venatoria precedente,
alla tipologia ed entità dei danni all’agricoltura
registrati nel Distretto e nel suo intorno di 500
metri.
4.
Nei
Distretti
che,
pur
presentando
caratteristiche
ambientali
favorevoli
al
cinghiale, ma che registrano basse densità e
in assenza di danni consistenti, possono
essere previste forme di gestione territoriale
ed azioni volte all’incremento o a migliorare
le condizioni per la specie, nel rispetto della
normativa regionale e nazionale.
Le
A.V.C.C.
che,
pur presentando
caratteristiche
ambientali
favorevoli
al
cinghiale, registrano basse densità e in
assenza di danni consistenti, possono essere
oggetto forme di gestione territoriale ed azioni
volte all’incremento o al miglioramento delle
condizioni per la specie, nel rispetto della
normativa regionale e nazionale .
Densità
Agricolo
Forestale,
rappresenta
l’obiettivo da conseguire per ogni A.V.C.C.,
attraverso una gestione ambientale, faunistica
e venatoria del territorio di propria pertinenza.
10
3. La Densità Agricolo Forestale per ogni A.V.C.C.
è definita in base alle caratteristiche
ambientali del territorio, ai censimenti, ai capi
abbattuti nella stagione venatoria precedente,
alla tipologia ed entità dei danni all’agricoltura
registrati
nel
A.V.C.C.
e
nella
fascia
perimetrale ulteriore di 500 metri.
4. Le
A.V.C.C.
che,
pur
presentando
caratteristiche
ambientali
favorevoli
al
cinghiale, registrano basse densità e in
assenza di danni consistenti, possono essere
oggetto forme di gestione territoriale ed azioni
volte all’incremento o al miglioramento delle
condizioni per la specie, nel rispetto della
normativa regionale e nazionale .
Art. 8 – Piano di gestione
1. Annualmente l’ATC di BN redige il Piano di
gestione del cinghiale per ogni A.V.C.C.,
tenendo conto delle superfici e del numero di
iscritti alle squadre.
2. Il Piano di Gestione comprende:
a.
b.
c.
d.
densità-obiettivo della specie nelle A.V.C.C.;
piano di prelievo per A.V.C.C.;
Art. 11 – Piano di gestione
modalità e tipologie dei censimenti;
piano di miglioramenti ambientali finalizzati
1. Annualmente l’ATC di BN redige il Piano di
al cinghiale;
gestione del cinghiale per ogni A.V.C.C.,
e. piano di contenimento dei danni;
tenendo conto delle superfici e del numero di
f. eventuali piani di foraggiamento dissuasivi;
iscritti alle squadre.
g. le
squadre
sono
tenute
alla
piena
collaborazione con la Provincia e l’ATC BN al
10/17
Art. 9 – Piano di gestione dei distretti.
1. Annualmente la Provincia redige il Piano di
gestione del cinghiale per ogni distretto e lo
ripartisce sulle A.C.S. ricadenti al suo interno,
tenendo conto delle superfici e del numero di
iscritti alle squadre.
2. Il Piano di Gestione comprende:
a. densità-obiettivo della specie nel distretto;
b. piano di prelievo per distretto ed area;
c. modalità e tipologie dei censimenti;
d. piano di miglioramenti ambientali finalizzati
al cinghiale;
e. piano di contenimento dei danni;
f. eventuali piani di foraggiamento dissuasivi.
g. Le
squadre
sono
tenute
alla
piena
collaborazione con la Provincia al fine di
garantire una corretta gestione del cinghiale.
Art. 10 – Piano di prelievo.
1. La Provincia, sentiti i Responsabili di squadra,
predispone il Piano di prelievo per Distretti di
Gestione e A.C.S. entro il 30 luglio di ogni
anno.
Art.
1.
2.
3.
fine di garantire una corretta gestione del 2. Il Piano di Gestione comprende:
cinghiale.
a. densità-obiettivo della specie nelle A.V.C.C.;
b. piano di prelievo per A.V.C.C.;
9 – Piano di prelievo
c. modalità e tipologie dei censimenti;
Per ogni
giornata di caccia e per ogni
d. piano di miglioramenti ambientali finalizzati
squadra, il numero massimo di capi possibili
al cinghiale;
da abbattere viene indicato dal piano di
e. piano di contenimento dei danni;
prelievo. In assenza bisogna attenersi al
f. eventuali piani di foraggiamento dissuasivi;
calendario venatorio su richiesta motivata
g. le
squadre
sono
tenute
alla
piena
dell’ATC BN.
collaborazione con la Provincia e l’ATC BN al
fine di garantire una corretta gestione del
La Provincia revoca l’assegnazione del
cinghiale.
territorio alle squadre che palesemente e
ripetutamente non rispettano tale soglia.
Art. 12 – Piano di prelievo
I capi abbattuti sono di proprietà della
squadra, salvo diversi accordi tra i 1. Per ogni giornata di caccia e per ogni squadra,
componenti della squadra. Il cacciatore che
il numero massimo di capi possibili da
effettua l’abbattimento, oltre ad annotarlo sul
abbattere viene indicato dal piano di prelievo.
tesserino venatorio, ne informa il capo caccia
In assenza bisogna attenersi al calendario
che provvede ad annotarlo sui registri di
venatorio su richiesta motivata dell’ATC BN.
squadra.
2. La Provincia revoca l’assegnazione del
territorio alle squadre che palesemente e
ripetutamente non rispettano tale soglia.
2. Ogni squadra può abbattere il numero di
cinghiali previsto dal Piano di prelievo del
Distretto e delle A.C.S. di propria pertinenza.
3. Per ogni giornata di caccia e per ogni squadra
è consentito l’abbattimento di un numero
massimo di tre capi adulti di peso pari o
superiore a 30 Kg., salvo diverse disposizioni
da parte della Provincia. La Provincia si riserva
la facoltà di sanzionare in termini di
assegnazione del territorio le squadre che
palesemente e ripetutamente non rispettano
tale soglia.
Titolo IV – Tempi e modalità di caccia
11
3. I capi abbattuti sono di proprietà della
squadra, salvo diversi accordi tra i
componenti della squadra. Il cacciatore che
effettua l’abbattimento, oltre ad annotarlo sul
tesserino venatorio, ne informa il capo caccia
che provvede ad annotarlo sui registri di
squadra.
Art. 10 – Periodi e tempi di caccia.
1. La
caccia
al
cinghiale
è
consentita
esclusivamente nei giorni e negli orari previsti
dal Calendario Venatorio Regionale con inizio
11/17
4. I capi abbattuti sono di proprietà della
squadra, salvo diversi accordi tra i componenti
della squadra. Il cacciatore che effettua
l’abbattimento, oltre ad annotarlo sul tesserino
venatorio, ne informa il capo caccia che
provvede ad annotarlo sui registri di squadra.
alla ore 10.00 e fino alle ore 16.30.
12
2. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto
assoluto di cacciare altre specie con
l’eccezione della volpe.
Titolo IV – Tempi e modalità di caccia.
Art. 11 – Periodi e tempi di caccia.
Art. 11 – Armi utilizzabili
1. La
caccia
la
cinghiale
è
consentita
1. Nella caccia
esclusivamente nei giorni e negli orari previsti
utilizzabili:
dal Calendario Venatorio Regionale.
2. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto
assoluto di cacciare altre specie.
Art. 12 – Armi utilizzabili.
1. Nella caccia in battuta al cinghiale sono
utilizzabili:
b. Fucile a canna liscia caricato a palla unica;
c. Fucile a canna rigata di calibro non inferiore a
5,6 mm e con bossolo di altezza a vuoto, non
inferiore a 40 mm.
d. È ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne.
Titolo V – Organizzazione e gestione dei
cacciatori.
Art. 16 – Compiti del Responsabile della
squadra e dei Capi caccia.
in battuta al cinghiale
sono
a) Fucile a canna liscia caricato a palla unica;
Titolo IV – Tempi e modalità di caccia
b) Fucile a canna rigata di calibro non
inferiore a 5,6 mm e con bossolo di
altezza a vuoto, non inferiore a 40 mm.
Art. 13 – Periodi e tempi di caccia.
c) È ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne.
1. La
caccia
al
cinghiale
è
consentita
esclusivamente nei giorni e negli orari previsti
dal Calendario Venatorio Regionale.
Titolo V – Organizzazione e gestione dei
cacciatori.
2. L’inizio della battuta, data dal capocaccia, a
mezzo di uno strumento a fiato (tromba o
tricorno) non può avvenire prima delle ore
9.30
Art. 14 – Compiti del Responsabile della
3. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto
squadra e dei Capi caccia.
assoluto di cacciare altre specie con
1. Ogni
squadra
designa,
al
momento
l’eccezione della volpe.
dell’iscrizione al Registro provinciale, un
Responsabile di squadra e due Capicaccia. Art. 14 – Armi utilizzabili
Almeno uno dei tre deve essere presente
2. Nella caccia in battuta al cinghiale sono
alla battuta.
utilizzabili:
2. Al Responsabile della squadra spetta il
d) Fucile a canna liscia caricato a palla unica;
compito di curare i rapporti tra Squadra, ATC
e Provincia, di organizzare i censimenti, di
e) Fucile a canna rigata di calibro non
collaborare con le altre squadre dell’A.V.C.C.,
inferiore a 5,6 mm e con bossolo di
di
organizzare
e
supervisionare
la
12/17
realizzazione del piano di prelievo.
1.
Ogni
squadra
designa,
al
momento
dell’iscrizione al Registro provinciale, un
Responsabile di squadra e due Capi caccia.
Almeno uno dei tre responsabili deve essere
presente alle battute.
2.
Al Responsabile della squadra spetta il
compito di curare i rapporti tra Squadra, ATC
e Provincia, l’organizzazione dei censimenti,
collaborare con le altre squadre del distretto
e di organizzare e supervisionare la
realizzazione del piano di prelievo.
3.
I Capi caccia provvedono per ogni battuta
alla
compilazione
degli
elenchi
dei
partecipanti, compresi gli ospiti. Al termine
della battuta compilano la scheda di battuta
con numero di capi abbattuti, sesso, peso,
classi di età, capi feriti e capi avvistati.
Possono essere utilizzati solo i registri e
schede vidimati dalla Provincia. Sono escluse
le fotocopie.
4.
Con cadenza mensile il Responsabile della
squadra provvede a far pervenire alla
Provincia tutte le schede sui partecipanti,
sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni
inerenti l’organizzazione e realizzazione del
prelievo.
Titolo VI – Norme di sicurezza e divieti.
Art. 17 - Norme di sicurezza.
1.
Durante le battute al cinghiale tutti i
partecipanti sono tenuti ad indossare un gilet
altezza a vuoto, non inferiore a 40 mm.
13
3. I Capicaccia provvedono per ogni battuta alla
f) È ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne.
compilazione degli elenchi dei partecipanti,
compresi gli ospiti. Gli ospiti non possono
essere superiore a 5 e devono essere in
regola con l’iscrizione presso l’A.T.C. di Titolo V – Organizzazione e gestione dei
Benevento.
Al
termine
della
battuta cacciatori.
compilano la relativa scheda con numero di
capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi Art. 15 – Compiti del Responsabile della
feriti e capi avvistati. All’uopo possono essere squadra e dei Capi caccia.
utilizzati solo i registri e schede vidimati dalla
1. Ogni
squadra
designa,
al
momento
Provincia. Sono escluse le fotocopie.
dell’iscrizione al Registro provinciale, un
Responsabile di squadra e due Capicaccia.
4. Con cadenza mensile il Responsabile della
Almeno uno dei tre deve essere presente alla
squadra provvede a far pervenire all’ATC di
battuta.
BN tutte le schede sui partecipanti, sugli
abbattimenti ed eventuali comunicazioni
inerenti l’organizzazione e realizzazione del 2. Al Responsabile della squadra spetta il compito
di curare i rapporti tra Squadra, ATC e
prelievo. Compilando la modulistica d’uso.
Provincia, di organizzare i censimenti, di
collaborare con le altre squadre dell’A.V.C.C.,
di organizzare e supervisionare la realizzazione
del piano di prelievo.
Titolo VI – Norme di sicurezza e divieti.
Art. 15 - Norme di sicurezza.
1. Durante la battuta al cinghiale tutti i
partecipanti sono tenuti ad indossare un gilet
di sicurezza di tipo catarifrangente di colore
arancio o giallo.
3. I Capicaccia provvedono per ogni battuta alla
compilazione degli elenchi dei partecipanti,
compresi gli ospiti. Al termine della battuta
compilano la relativa scheda con numero di
capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi
feriti e capi avvistati. All’uopo possono essere
utilizzati solo i registri e schede vidimati dalla
Provincia. Sono escluse le fotocopie.
2. La squadra regolarmente autorizzata, almeno
un’ora prima dell’inizio della battuta, lungo le
vie di accesso al territorio interessato, dovrà 4. Con cadenza mensile il Responsabile della
squadra provvede a far pervenire all’ATC di BN
apporre un numero adeguato di tabelle con la
tutte le schede sui partecipanti, sugli
dicitura
“ATTENZIONE:
BATTUTA
AL
abbattimenti ed eventuali comunicazioni
CINGHIALE IN CORSO”.
inerenti l’organizzazione e realizzazione del
3. Le tabelle, contenenti il numero identificativo
prelievo. Compilando la modulistica d’uso.
della squadra, dovranno essere ben visibili e
rimosse al termine della battuta ( si veda
13/17
di sicurezza di tipo fosforescente di colore
arancio o giallo.
art.4 comma4).
14
Art. 16 – Divieti.
2.
3.
La squadra regolarmente autorizzata, almeno
un’ora prima dell’inizio della battuta, lungo le
vie di accesso al territorio interessato, dovrà
apporre un numero adeguato di tabelle con
la dicitura “ATTENZIONE: BATTUTA AL
CINGHIALE IN CORSO”.
Tali tabelle, contenenti numero identificativo
della squadra, dovranno essere ben visibili e
rimosse al termine della battuta.
Art. 18 – Divieti.
1. È vietato detenere ed immettere nel territorio
provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza
e provenienza.
2. È vietato portare cartucce a munizione
spezzata, nonché l’utilizzo di radio ricetrasmittenti a fini venatori, le stesse sono
consentite
esclusivamente
ai
fini della
sicurezza personale
3. I battitori e bracchieri possono far uso di
cartucce a salve.
4. È
vietato
l’abbattimento,
durante
lo
svolgimento della battuta, di qualsiasi altra
specie faunistica, tranne la volpe.
5. È vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale
nella zona di un'altra squadra, anche se
scovato e ferito nella zona di competenza; è
consentito esclusivamente il recupero dei cani
da parte dei conduttori.
1. È vietato detenere ed immettere nel territorio
provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza
e provenienza, salvo piano di immissione
straordinari disciplinati e previsti dalla
Provincia e dall’ATC BN.
Titolo VI – Norme di sicurezza e divieti.
Art. 16 - Norme di sicurezza.
2. È vietato detenere cartucce a munizione 1. Durante la battuta al cinghiale tutti i
partecipanti sono tenuti ad indossare un gilet
spezzata e solo. Ai battitori è consentito l’uso
di sicurezza di tipo catarifrangente di colore
di munizioni caricate a salve.
arancio o giallo.
3. E’ vietato l’utilizzo di radio rice-trasmittenti a
fini venatori, le stesse sono consentite 2. La squadra regolarmente autorizzata, almeno
un’ora prima dell’inizio della battuta, lungo le
esclusivamente
ai
fini
della
sicurezza
vie di accesso al territorio interessato, dovrà
personale.
apporre un numero adeguato di tabelle con la
dicitura
“ATTENZIONE:
BATTUTA
AL
4. È
vietato
l’abbattimento,
durante
lo
CINGHIALE IN CORSO”.
svolgimento della battuta, di qualsiasi altra
specie faunistica, tranne la volpe.
3. Le tabelle, contenenti il numero identificativo
della squadra, dovranno essere ben visibili e
5. È vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale
rimosse al termine della battuta ( si veda art.4
nella zona di un'altra squadra, anche se
comma4).
scovato e ferito nella zona di competenza; è
consentito esclusivamente il recupero dei cani
Art. 17 – Divieti.
da parte dei conduttori.
6. È vietato abbandonare le viscere o parti di 1. È vietato detenere ed immettere nel territorio
provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza
cinghiale abbattuto sul territorio di caccia. Le
e provenienza, salvo piano di immissione
stesse vanno recuperate in appositi sacchetti
straordinari disciplinati e previsti dalla
e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in
Provincia e dall’ATC BN.
materia sanitaria.
Art. 17 – Sanzioni disciplinari.
2. È vietato detenere
spezzata e solo.
cartucce
a
munizione
1. La Provincia su segnalazione della Polizia
Provinciale e/o di altro personale di vigilanza, 3. Ai battitori è consentito l’uso di munizioni
caricate a salve.
in aggiunta alle disposizioni ed alle sanzioni
previste dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/96
per le infrazioni al presente regolamento 4. E’ vietato l’utilizzo di radio rice-trasmittenti a
14/17
6. È vietato abbandonare le viscere o parti di
cinghiale abbattuto sul territorio di caccia. Le
stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e
smaltiti secondo le disposizioni vigenti in
materia sanitaria.
Art. 19 – Sanzioni disciplinari.
1. La Provincia su segnalazione della Polizia
Provinciale e/o di altro personale di vigilanza
in aggiunta alle disposizioni ed alle sanzioni
previste dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/96
per le infrazioni al presente regolamento
applica le seguenti sanzioni:
a.
sospensione dalla caccia al cinghiale fino a
tre anni dei cacciatori che durante la caccia
al cinghiale:
b. abbiano abbattuto fauna selvatica diversa dal
cinghiale;
c.
abbiano
effettuato
autorizzate di cinghiali,
immissioni
non
d. siano sorpresi a cacciare il cinghiale nelle
A.C.S. assegnate alle altre squadre;
e.
f.
nel caso di caccia in girata o in squadra se è
dimostrata la complicità del gruppo o della
squadra vengono revocate le zone di caccia
ed il gruppo/squadra sospeso fino ad un
anno;
la
stessa
sanzione
si
applica
ai
gruppi/squadre che palesemente abbiano
cacciato in A.C.S. assegnate ad altri
cacciatori;
applica le seguenti sanzioni:
fini venatori, le stesse
esclusivamente
ai
fini
personale.
sono
della
consentite
sicurezza
15
a) Sospensione dalla caccia al cinghiale fino a
tre anni dall’albo dei cacciatori che durante
5. È
vietato
l’abbattimento,
durante
lo
la caccia al cinghiale:
svolgimento della battuta, di qualsiasi altra
b) abbiano abbattuto fauna selvatica diversa
specie faunistica, tranne la volpe.
dal cinghiale fatta eccezione per la volpe.
6. È vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale
c) abbiano
effettuato
immissioni
non
nella zona di un'altra squadra, anche se
autorizzate di cinghiali,
scovato e ferito nella zona di competenza; è
consentito esclusivamente il recupero dei cani
d) siano sorpresi a cacciare il cinghiale nelle
da parte dei conduttori.
A.V.C.C. assegnate alle altre squadre;
7. È vietato abbandonare le viscere o parti di
e) nel caso di caccia in girata o in squadra, se
cinghiale abbattuto sul territorio di caccia. Le
è dimostrata la complicità del gruppo o
stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e
della squadra al fine di violare quanto
smaltiti secondo le disposizioni vigenti in
prescritto dal presente disciplinare e più in
materia sanitaria.
generale
la
normativa
Nazionale
e
Regionale sulla caccia,vengono revocate le Art. 18 – Sanzioni disciplinari.
zone di caccia ed il gruppo/squadra sospeso
fino ad un anno;
1. La Provincia su segnalazione della Polizia
Provinciale e/o di altro personale di vigilanza,
f) la
stessa
sanzione
si
applica
ai
in aggiunta alle disposizioni ed alle sanzioni
gruppi/squadre che palesemente abbiano
previste dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/96
cacciato in A.V.C.C. assegnate ad altri
per le infrazioni al presente regolamento
cacciatori;
applica le seguenti sanzioni:
g) i cacciatori non iscritti al registro provinciale
sorpresi a cacciare il cinghiale, oltre alla
sanzione amministrativa previste dalla
normativa vigente, non potranno iscriversi
al registro provinciale per la caccia al
cinghiale per almeno cinque anni; tale
infrazione
comporta
la
sospensione
dall’A.T.C. per un periodo da uno a tre
anni;
h) Per tutte le altre infrazioni nei confronti di
quanto previsto dal presente regolamento,

Sospensione dalla caccia al cinghiale fino a tre
anni dall’albo dei cacciatori che durante la
caccia al cinghiale:
o
abbiano abbattuto fauna selvatica diversa
dal cinghiale fatta eccezione per la volpe.
o
abbiano
effettuato
autorizzate di cinghiali,
o
siano sorpresi a cacciare il cinghiale nelle
A.V.C.C. assegnate alle altre squadre;
immissioni
non
15/17
g. i cacciatori non iscritti al registro provinciale
sorpresi a cacciare il cinghiale, oltre alla
sanzione
amministrativa
previste
dalla
normativa vigente, non potranno iscriversi al
registro provinciale per la caccia al cinghiale
per almeno cinque anni; tale infrazione
comporta la sospensione dall’A.T.C. per un
periodo da uno a tre anni;
h. per tutte le altre infrazioni nei confronti di
quanto previsto dal presente regolamento si
applica la sospensione del cacciatore dalla
caccia al cinghiale per un periodo di tempo
non inferiore ai 15 giorni. Se l’infrazione è
commessa dalla squadra la stessa viene
sospesa per un periodo non inferiore a 15
giorni;
i.
tutte le sanzioni saranno annotate in un
apposito
registro
dei
provvedimenti
disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e
aggiornato annualmente su segnalazione
degli Organi di Vigilanza.
si applica la sospensione del cacciatore
dalla caccia al cinghiale per un periodo di
tempo non inferiore ai 15 giorni. Se
l’infrazione è commessa dalla squadra la
stessa viene sospesa per un periodo non
inferiore a 15 giorni;
i)
tutte le sanzioni saranno annotate in un
apposito
registro
dei
provvedimenti
disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e
aggiornato annualmente su segnalazione
degli Organi di Vigilanza.
o
nel caso di caccia in girata o in squadra, se
è dimostrata la complicità del gruppo o
della squadra al fine di violare quanto
prescritto dal presente disciplinare e più in
generale
la
normativa
Nazionale
e
Regionale sulla caccia,vengono revocate le
zone di caccia ed il gruppo/squadra sospeso
fino ad un anno;
o
la
stessa
sanzione
si
applica
ai
gruppi/squadre che palesemente abbiano
cacciato in A.V.C.C. assegnate ad altri
cacciatori;
o
i cacciatori non iscritti al registro provinciale
sorpresi a cacciare il cinghiale, oltre alla
sanzione amministrativa previste dalla
normativa vigente, non potranno iscriversi
al registro provinciale per la caccia al
cinghiale per almeno cinque anni; tale
infrazione
comporta
la
sospensione
dall’A.T.C. per un periodo da uno a tre
anni;
o
Per tutte le altre infrazioni nei confronti di
quanto previsto dal presente regolamento,
si applica la sospensione del cacciatore
dalla caccia al cinghiale per un periodo di
tempo non inferiore ai 15 giorni. Se
l’infrazione è commessa dalla squadra la
stessa viene sospesa per un periodo non
inferiore a 15 giorni;
o
tutte le sanzioni saranno annotate in un
apposito
registro
dei
provvedimenti
disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e
aggiornato annualmente su segnalazione
degli Organi di Vigilanza.
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Art. 18 – Norme generali.
1. Per tutto quanto non espressamente
contemplato dal presente Disciplinare si
rimanda
alla
vigente
legislazione
venatoria.
Art. 20 – Norme generali.
1. Per
tutto
quanto
non
espressamente
contemplato dal presente Disciplinare si
rimanda alla vigente legislazione venatoria.
Art. 19 – Norme generali.
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2. Per tutto quanto non espressamente
contemplato dal presente Disciplinare si
rimanda
alla
vigente
legislazione
venatoria.
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