Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli art. 572 c.p.

Transcript

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli art. 572 c.p.
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O
VERSO FANCIULLI
art. 572 c.p.
c.1 Chiunque … maltratta una persona
della famiglia, o comunque convivente,
o una persona sottoposta alla sua
autorità, o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o
custodia, o per l’esercizio di una
professione o di un’arte è punito con la
RECLUSIONE da 2 a 6 anni
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
ART. 572 C.P.
• La pena è aumentata se il fatto è commesso
in danno di persona minore anni 14 o in
presenza di minore degli anni 18
(modifica apportata da art.1 D.L.93/20139
convertito con modifiche dalla L. 15 ottobre 2013 n.
119)
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
ART. 572 C.P.
comma 3) se dal fatto deriva una lesione
personale grave RECLUSIONE da 4 a 9 anni,
lesione gravissima da 7 a 15 anni, se ne deriva la
morte RECLUSIONE da 12 a 24 anni
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
ART.572 C.P.
PROCEDIBILITA’:
D’UFFICIO
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
art. 572 c.p.
• CONSISTONO:
in una SERIE di ATTIVITA’
ATTIVE o OMISSIVE
Che causano uno stato di
sofferenza e prostrazione a chi la
subisce
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
• FISICI
lesione o messa in pericolo della
integrità fisica
• MORALI umiliazioni e sofferenze psicologiche
che ledono il decoro della vittima
provocandole umiliazione
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
• Rispetto ad un FIGLIO
Tale reato viene inteso con il
- Venir meno ai doveri di – Mantenimento
- Istruzione
- Educazione
- COSTANTE DISINTERESSE RIFIUTO
tale da ingenerare o aggravare una abituale e
persistente sofferenza
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
art.572 c.p.
PER CONFIGURARE TALE IPOTESI DI REATO E’
NECESSARIO CHE IL MALTRATTAMENTO
CONSISTA IN UNA
RIPETIZIONE DI EPISODI DI VIOLENZA,
ANCHE PSICOLOGICA; UN UNICO EPISODIO NON
E’ SUFFICIENTE AD INTEGRARE TALE FATTISPECIE
PENALE
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Nel concetto di FAMIGLIA va
ricompresa :
- Famiglia DI FATTO (sufficiente un
rapporto continuativo di fatto)
- Domestici (famiglia in senso lato)
- Familiari NON CONVIVENTI
MALTRATTAMENTI
Il reato di Maltrattamenti in Famiglia
NON
VIENE ESCLUSO DALLA SEPARAZIONE LEGALE O
DI FATTO
ALTRE FATTISPECIE CRIMINOSE CHE
CONSISTONO IN FORME DI
MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO
• - ABUSO MEZZI DI CORREZIONE art. 571 c.p.
- ABBANDONO DI MINORI O INCAPACI art. 591
c.p.
- OMISSIONE DI SOCCORSO art. 593 c.p.
(chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o
altra persona incapace di provvedere a sé stessa…. Omette di darne im
mediato avviso all’autorità è punito…)
sono tutti reati perseguibili d’ufficio
REATI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE
• Il legislatore è intervenuto con:
L. 15 febbraio 1996 n. 66
NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE
L. 03 agosto 1998 n. 269
NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA
PROSTITUZIONE, DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO
SESSUALE IN DANNO DEI MINORI
L. 06 febbraio 2006 n. 38
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO
SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA
PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO INTERNET
REATI contro LIBERTA ‘ SESSUALE
• VIOLENZA SESSUALE art. 609 bis c.p.
• ATTI SESSUALI CON MINORENNE art. 609
quater c.p. (legislatore individua una soglia di
età minima per un eventuale consenso valido
ed efficace)
• CORRUZIONE DI MINORENNE art. 609
quinquies c.p. – chiunque compie atti sessuali
in presenza di una persona minore di 14 anni
al fine di farla assistere)
Reati contro libertà sessuale
In tali reati RILEVA la
ETA’
Sia dell’ AUTORE
Sia della VITTIMA
Sono sempre procedibili d’ufficio
•
•
•
•
•
•
Violenza sessuale di gruppo art. 609 octies c.p.
Corruzione di minorenne art. 609 quinquies c.p.
Incesto art. 564 c.p.
Prostituzione minorile art. 600 bis c.p.
Pornografia Minorile art. 600 ter c.p.
Detenzione di materiale pedopornografico art.
600 c.p.
• Pornografia virtuale art. 600 quater 1 c.p.
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile art. 600 quinquies c.p.
PER I REATI DI CUI:
art. 609 bis – violenze sessuali
art. 609 ter – circostanze aggravanti
art. 609 quater – atti sessuali
art.609 quinquies – corruzione minorenni
art. 609 octies – violenza sessuale di
gruppo
Non si può invocare
L’IGNORANZA DELL’ETA’ DELLA
PERSONA OFFESA
L. 15 OTTOBRE 2013 N. 119
conversione in legge, con
modificazioni,
del d.l. 14 agosto 2013 n. 93
INTRODUCE ALCUNE MODIFICHE AL C.P. ED AL
C.P.P. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
VIOLENZA DI GENERE ED AI REATI CONSUMATI
IN AMBITO DOMESTICO (es.: art. 572 c.p.)
SCOPO:
1
• 1 ) garantire una maggior tutela alle
vittime
• 2 accrescere l’effetto dissuasivo nei
confronti di chi è uso commettere
tali reati
- tutela alle vittime -effetto dissuasivo
-INTRODUZIONE violenza assistita:
1) tra le circostanze aggravanti comuni art. 61
C.P. é STATO INTRODOTTO il seguente numero
11- quinquies:
• «L’avere nei delitti non colposi contro la vita e
l’incolumità individuale, contro la libertà
personale nonché nel delitto di cui all’art. 572,
commesso il fatto in presenza o in danno di
un minore di anni diciotto ovvero in danno di
persona in stato di gravidanza»
TUTELA ALLE VITTIME - EFFETTO DISSUASIVO
• Applicazione delle circostanze aggravanti (art. 609 ter
c.p.) per i reati di:
violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) nei confronti di
persona che non ha compiuto anni 18 (prima 14), della
quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche
adottivo, il tutore, nei confronti donna in stato di
gravidanza, nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o
persona a cui è o è stato legato da relazione affettiva
anche senza convivenza
PENA: da 6 a 12 anni
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
• Nei casi di delitti di MALTRATTAMENTI in
FAMIGLIA (572 c.p.), ATTI PERSECUTORI (art.
612 bis c.p.), VIOLENZA SESSUALE (ART. 609
BIS C.P.), commessi in danno di un
MINORENNE o da UNO DEI GENITORI di un
MINORENNE in danno dell’ALTRO GENITORE
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA è tenuto
a darne COMUNICAZIONE al TRIBUNALE PER I
MINORENNI (art. 609 decies c.p.)
LA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE
PER I MINORENNI
• RILEVA anche ai FINI:
ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI
AFFIDAMENTO DEI FIGLI O DI
DECADENZA DALLA
RESPONSABILITA’ GENITORIALE
L. 119/2013
• Prevede inasprimenti della pena all’art. 612 c.p. (minacce)
: multino ad € 1.032 (prima € 51)
• Ampliamento sfera applicazione aggravanti dello
STALKING
«se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato (non
necessariamente legalmente) o divorziato, o da soggetto
attualmente legato alla persona offesa da relazione affettiva
ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici
o telematici (SMS, social network ecc.)
Sarebbe da chiarire perché una «persecuzione a distanza»
debba costituire un’ipotesi più grave di un pedinamento
certamente altrettanto e forse più invasivo
ATTI PERSECUTORI
restano PUNIBILI a QUERELA
TERMINE: rimane 6 mesi
NOVITA’:
LA REMISSIONE della QUERELA può essere
soltanto PROCESSUALE
QUERELA IRREVOCABILE se il fatto è stato
commesso con MINACCE REITERATE
L. 119 del 15 ottobre 2013
- INTRODUCE L’OBBLIGATORIETA’ PER IL
QUESTORE (nel procedimento di ammonizione)
di ADOTTARE I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI
ARMI E MUNIZIONI
L.119/2013
INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME
LE MISURE A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL
REATO DI STALKING SONO ESTESE ANCHE AI
REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA,
RIDUZIONE IN SCHIAVITU’, PROSTITUZIONE O
PORNOGRAFIA MINORILE
E COSI’:
• Rammentiamo art.11 L. 38/2009:
• LE FORZE DELL’ORDINE, I PRESIDI SANITARI E LE
ISTITUZIONI PUBBLICHE che ricevono dalla vittima
notizia del reato … hanno l’ OBBLIGO di fornire alla
VITTIMA stessa tutte le informazioni relative ai
CENTRI ANTIVIOLENZA presenti sul territorio e, in
particolare, nella zona di residenza della vittima.
• LE FORZE DELL’ORDINE i PRESIDI SANITARI e le
ISTITUZIONI PUBBLICHE provvedono a mettere in
contatto la VITTIMA con i centri antiviolenza, qualora
ne faccia espressamente richiesta
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
• La persona offesa per i delitti di violenza contro
la persona è informata della possibilità di potersi
avvalere del patrocinio a spese dello stato
• La persona offesa dai reati di MALTRATTAMENTI
in FAMIGLIA, MUTILAZIONI FEMMINILI,
VIOLENZA SESSUALE di GRUPPO, ATTI
PUO
PERSECUTORI
’ essere ammessa al
patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai
limiti di reddito previsti dalla legge
PROGRAMMA DI PREVENZIONE
• Art. 282 – quater comma 1 viene aggiunto:
• «Quando l’imputato si sottopone positivamente
ad un programma di prevenzione della violenza
organizzato dai servizi socio-assistenziali del
territorio, il responsabile del Servizio ne dà
comunicazione al Pubblico Ministero e al giudice
ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 299
comma 2» (valutazione attenuazione esigenze
cautelari e sostituzione misura meno gravosa)
MISURE CAUTELARI
• Allontanamento casa familiare
• Divieto avvicinamento ai luoghi frequentati da
persona offesa
• Divieto obbligo dimora
• Arresti domiciliari
• Custodia cautelare in carcere
• Custodia cautelare in luogo di Cura
La richiesta di revoca
delle misure cautelari o di
sostituzione delle stesse
SEMPRE NEI PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO DELITTI
CONTRO LA PERSONA
DEVE
essere contestualmente NOTIFICATA a cura della
parte richiedente, ( a pena di INAMMISSIBILITA’) al
DIFENSORE della Persona Offesa o alla PERSONA
OFFESA
IL DIFENSORE e la PERSONA OFFESA POSSONO
presentare memorie nei due giorni successivi
AUSILIO ESPERTO PSICOLOGIA O IN
PSICHIATRIA INFANTILE
• La POLIZIA GIUDIZIARIA quando deve assumere
SOMMARIE INFORMAZIONI da MINORI
DEVE
• avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o
in psichiatria infantile nominato dal Pubblico
Ministero anche quando si procede per
maltrattamernti in famiglia (art. 572 c.p.),
adescamento di minorenni (art. 609 undecies
c.p.) e atti persecutori ( art. 612 bis c.p.)
ARRESTO IN FLAGRANZA
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria
PROCEDONO ALL’ ARRESTO
Di chiunque sia colto in flagranza di delitti di
maltrattamenti contro familiari e conviventi,
(art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.)
ALLONTANAMENTO D’URGENZA
DALLA CASA FAMILIARE
• Introduzione art. 384 bis c.p.p.
La polizia giudiziaria può disporre, previa
autorizzazione del pubblico ministero,
L’ALLONTANAMENTO URGENTE DALLA CASA FAMILIARE,
CON DIVIETO DI AVVICINARSI AI LUOGHI
ABITUALMENTE FREQUENTATI dalla persona offesa,
di CHI è colto in FLAGRANZA dei delitti di cui: violazione
obblighi assistenza familiare, abuso mezzi di correzione
o disciplina, ed altri delitti di VIOLENZA, PROSTITUZIONE
e PORNOGRAFIA in danno di minori, se sussistono
fondati motivi di reiterazione delle condotte e di
PERICOLO per le persone offese
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Il PUBBLICO MINISTERO PUO’ disporre il
GIUDIZIO DIRETTISSIMO nei confronti di una
persona allontanata d’urgenza dalla casa
familiare (art. 384 bis) e per la contestuale
convalida dell’arresto entro le successive 48 ore
(salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini)
VULNERABILITA’ PERSONA OFFESA
Nei delitti di maltrattamenti in famiglia anche se
la persona offesa è maggiorenne, il Giudice
ASSICURA che l’esame venga condotto tenendo
conto della particolare vulnerabilità della
persona offesa
MISURE DI PREVENZIONE PER
CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA
1) AMMONIMENTO anche in assenza di querela
il QUESTORE può AMMONIRE l’autore del fatto
nei casi in cui alle Forze dell’ORDINE siano
segnalati in forma NON anonima fatti
riconducibili ai delitti di PETRCOSSE e LESIONI
PERSONALI aggravate, consumate o tentate,
nell’ambito di violenza domestica
(IL SEGNALANTE è TUTELATO in quanto le di Lui
generalità vanno omesse)
AMMONIMENTO
• Viene aggiunto «Quando il Questore procede
all’ammonimento ai sensi dell’art. 8 del d.l. n.11/2009,
convertito L. 38/2009, come modificato dal d.l. 93/2013,
convertito L.119/2013, INFORMA senza indugio l’autore
del fatto circa i servizi disponibili sul territorio,
inclusi i Consultori Familiari, i Servizi di Salute
Mentale e i Servizi per le Dipendenze, come individuati
dal PIANO d’Azione Straordinario contro la violenza di genere
MISURE DI PREVENZIONE PER
CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA
• 2) RITIRO DELLA PATENTE Questore PUO’
chiederla al PREFETTO per un periodo da uno
a tre mesi
• 3) ELABORAZIONE ANNUALE ANALISI
CRIMINOLOGICA Il Ministero dell’Interno
elabora annualmente un’analisi criminologica
della violenza di genere che costituisce un’
autonoma sezione della relazione annuale
trasmessa in Parlamento
TUTELA PER STRANIERI VITTIME DI
VIOLENZA DOMESTICA
• PERMESSO DI SOGGIORNO «SPECIALE»
Rilasciato dal Questore (parere favorevole Autorità
giudiziaria procedente o su proposta di questa) quando
siano accertate situazioni di violenza o abuso, nei
confronti dello straniero, in ambito: maltrattamenti in
famiglia, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili,
sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori
o altro delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatori
o e vi sia concreto attuale pericolo per la sua
incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi
alla violenza medesima o per effetto delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o
del giudizio
REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO
• 1) PERMESSO SOGGIORNO SPECIALE
REVOCATO in caso di condotta incompatibile
con le finalità dello stesso (segnalazione del
Procuratore della Repubblica o dei Servizi Sociali) o
quando vengano meno le condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio
2) PERMESSO SOGGIORNO ORDINARIO
REVOCATO e straniero ESPULSO se
condannato anche con sentenza non definitiva, o
patteggiamento per maltrattamenti in famiglia,
lesi0oni personali, mutilazioni genitali femminili,
sequestro persona, violenza sessuale, atti
persecutori in ambito violenza domestica
PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO
CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE
DI GENERE
• Piano elaborato dal Ministro Delegato per le PARI
OPPORTUNITA’ delle Amministrazioni interessate e
delle Associazioni di Donne impegnate nella lotta
contro la violenza e dei CENTRI ANTIVIOLENZA , volto
alla
PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE, alla SENSIBILIZZAZIONE DELLA
COLLETTIVITA’
anche attraverso il settore dell’informazione e dei media
e la PROMOZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE
RIFUGIO in cui è garantito l’anonimato
PIANO D’AZIONE:
• 1) PREVENIRE FENOMENO attraverso
l’INFORMAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE
COLLETTIVITA’ (= rafforzare consapevolezza uomini e ragazzi nel
processo eliminazione violenza contro le donne e soluzione conflitti
interpersonali)
• 2) SENSIBILIZZARE OPERATORI DEI SETTORI DEI
MEDIA per la COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE
rispettosa della RAPPRESENTAZIONE DI GENERE
• 3) PROMUOVERE ADEGUATA FORMAZIONE
PERSONALE SCUOLA alla relazione e contro la
violenza e la discriminazione di genere
PIANO D’AZIONE
• 4) PROMUOVERE (nell’ambito delle indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione,
delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti
tecnici e professionali,) nella
programmazione didattica
curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado la SENSIBILIZZAZIONE
L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI
STUDENTI al fine di prevenire la violenza nei
confronti delle donne e la discriminazione di
genere
PIANO D’AZIONE
• 5) POTENZIARE LE FORME DI ASSISTENZA E DI
SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA E AI LORO FIGLI attraverso
modalità omogenee di RAFFORZAMENTO
DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI, DEI
CENTRI ANTIVIOLENZA E DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA ALLE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA
PIANO D’AZIONE
• 6) GARANTIRE LA FORMAZIONE DI TUTTE LE
PROFESSIONALITA’ CHE ENTRANO IN
CONTATTO CON FATTI DI VIOLENZA DI
GENERE E STALKING
• 7) ACCRESCERE LA PROTEZIONE DELLE
VITTIME ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO
DELLA COLLABORAZIONE TRA TUTTE LE
ISTITUZIONI COINVOLTE
PIANO D’AZIONE
• 8) PROMUOVERE lo sviluppo e l’attivazione,
in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su
metodologie consolidate e coerenti con linee
guida appositamente predisposte,
DI RECUPERO E DI ACCOMPAGNAMENTO
DEI SOGGETTI RESPONSABILI DI ATTI DI
VIOLENZA NELLE RELAZIONI AFFETTIVE
SCOPO:
favorire il recupero – limitare recidiva
PIANO D’AZIONE
• 9) Prevedere una RACCOLTA STRUTTURATA E
PERIODICAMENTE AGGIORNATA (cadenza almeno
annuale) dei DATI DEL FENOMENO (compreso
censimenti CENTRI ANTIVIOLENZA) anche attraverso
coordinamento banche dati esistenti
• 10) PREVEDERE SPECIFICHE AZIONI POSITIVE che
tengano conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel
sostegno alle vittime di violenza di genere e di stalking
e delle esperienze delle Associazioni che svolgono
assistenza nel settore
PIANO D’AZIONE
• 11) DEFINIRE UN SISTEMA STRUTTURATO DI
GOVERNANCE TRA TUTTI I LIVELLI DI
GOVERNO, CHE SI BASI ANCHE SULLE DIVERSE
ESPERIENZE E SULLE BUONE PRATICHE GIA’
REALIZZATE NELLE RETI LOCALI E SUL
TERRITORIO
PIANO D’AZIONE
IL MINISTRO DELEGATO PER LE
PARI OPPORTUNITA’
trasmette annualmente alle CAMERE UNA
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO
PIANO D’AZIONE
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal PIANO viene
incrementato il FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI
DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA’
il MINISTRO dell’ECONOMIA e DELLE FINANZE è
AUTORIZZATO ad apportare (con propri decreti) le occorrenti
variazioni di BILANCIO
il MINISTRO DELEGATO per le PARI OPPORTUNITA’ – previa
intesa in sede di CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti
tra Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano a
RIPARTIRE ANNUALMENTE tra le REGIONI le RISORSE
PIANO D’AZIONE
• PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE SI DEVE TENER
CONTO:
1) Della PROGRAMMAZIONE REGIONALE e degli
INTERVENTI già OPERATIVI per contrastare la violenza di
genere
2) Del numero dei CENTRI ANTIVIOLENZA PUBBLICI E
PRIVATI già esistenti in ogni Regione
3) Del numero delle CASE RIFUGIO pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione
4) Della necessità di RIEQUILIBRARE la presenza dei Centri
e delle Case Rifugio (viene riservato un terzo dei Fondi
disponibili per la istituzione di nuovi centri e nuove case
Ai centri antiviolenza e alle case
rifugio è garantito l’anonimato
• Sono promossi da:
a) ENTI LOCALI (forma singola o associata)
b) ASSOCIAZIONI e ORGANIZZAZIONI operanti nel
Settore Sostegno ed Aiuto alle donne vittime di
violenza (maturato esperienze e competenze
specifiche in materia- metodologia di accoglienza
basata sulla relazione tra donne – personale
specificatamente formato)
c) Soggetti di cui alle lett. a) e b) di concerto, d’intesa
o in forma consorziata
I centri antiviolenza e le case rifugio
• Operano in maniera
INTEGRATA CON LA RETE dei SERVIZI SOCIO SANITARI e
ASSISTENZIALI TERRITORIALI
LA FORMAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEI
CENTRI E DELLE CASE RIFUGIO
PROMUOVE UN
APPROCCIO INTEGRATO alle fenomenologie della
violenza al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone:
a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico
Piano d’azione
• LE REGIONI DESTINATARIE DELLE RISORSE
OGGETTO DI RIPARTO PRESENTANO AL
MINISTRO DELEGATO PER LE PARI
OPPORTUNITA’ ENTRO IL 30 MARZO DI OGNI
ANNO UNA RELAZIONE CONCERNENTE LE INIZIATIVE
ADOTTATE NELL’ANNO PRECEDENTE A VALERE SULLE
RISORSE MEDESIME
• SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE IL
MINISTRO DELEGATO PER LE PARI
OPPORTUNITA’ PRESENTA ALLE CAMERE ENTRO IL
30 GIUGNO DI OGNI AN O UNA RELAZIONE SULLO
STATO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE