Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli art. 572 c.p.
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Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli art. 572 c.p.
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI art. 572 c.p. c.1 Chiunque … maltratta una persona della famiglia, o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte è punito con la RECLUSIONE da 2 a 6 anni MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ART. 572 C.P. • La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore anni 14 o in presenza di minore degli anni 18 (modifica apportata da art.1 D.L.93/20139 convertito con modifiche dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119) MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ART. 572 C.P. comma 3) se dal fatto deriva una lesione personale grave RECLUSIONE da 4 a 9 anni, lesione gravissima da 7 a 15 anni, se ne deriva la morte RECLUSIONE da 12 a 24 anni MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ART.572 C.P. PROCEDIBILITA’: D’UFFICIO MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA art. 572 c.p. • CONSISTONO: in una SERIE di ATTIVITA’ ATTIVE o OMISSIVE Che causano uno stato di sofferenza e prostrazione a chi la subisce MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA • FISICI lesione o messa in pericolo della integrità fisica • MORALI umiliazioni e sofferenze psicologiche che ledono il decoro della vittima provocandole umiliazione MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA • Rispetto ad un FIGLIO Tale reato viene inteso con il - Venir meno ai doveri di – Mantenimento - Istruzione - Educazione - COSTANTE DISINTERESSE RIFIUTO tale da ingenerare o aggravare una abituale e persistente sofferenza MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA art.572 c.p. PER CONFIGURARE TALE IPOTESI DI REATO E’ NECESSARIO CHE IL MALTRATTAMENTO CONSISTA IN UNA RIPETIZIONE DI EPISODI DI VIOLENZA, ANCHE PSICOLOGICA; UN UNICO EPISODIO NON E’ SUFFICIENTE AD INTEGRARE TALE FATTISPECIE PENALE MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Nel concetto di FAMIGLIA va ricompresa : - Famiglia DI FATTO (sufficiente un rapporto continuativo di fatto) - Domestici (famiglia in senso lato) - Familiari NON CONVIVENTI MALTRATTAMENTI Il reato di Maltrattamenti in Famiglia NON VIENE ESCLUSO DALLA SEPARAZIONE LEGALE O DI FATTO ALTRE FATTISPECIE CRIMINOSE CHE CONSISTONO IN FORME DI MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO • - ABUSO MEZZI DI CORREZIONE art. 571 c.p. - ABBANDONO DI MINORI O INCAPACI art. 591 c.p. - OMISSIONE DI SOCCORSO art. 593 c.p. (chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o altra persona incapace di provvedere a sé stessa…. Omette di darne im mediato avviso all’autorità è punito…) sono tutti reati perseguibili d’ufficio REATI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE • Il legislatore è intervenuto con: L. 15 febbraio 1996 n. 66 NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE L. 03 agosto 1998 n. 269 NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE IN DANNO DEI MINORI L. 06 febbraio 2006 n. 38 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO INTERNET REATI contro LIBERTA ‘ SESSUALE • VIOLENZA SESSUALE art. 609 bis c.p. • ATTI SESSUALI CON MINORENNE art. 609 quater c.p. (legislatore individua una soglia di età minima per un eventuale consenso valido ed efficace) • CORRUZIONE DI MINORENNE art. 609 quinquies c.p. – chiunque compie atti sessuali in presenza di una persona minore di 14 anni al fine di farla assistere) Reati contro libertà sessuale In tali reati RILEVA la ETA’ Sia dell’ AUTORE Sia della VITTIMA Sono sempre procedibili d’ufficio • • • • • • Violenza sessuale di gruppo art. 609 octies c.p. Corruzione di minorenne art. 609 quinquies c.p. Incesto art. 564 c.p. Prostituzione minorile art. 600 bis c.p. Pornografia Minorile art. 600 ter c.p. Detenzione di materiale pedopornografico art. 600 c.p. • Pornografia virtuale art. 600 quater 1 c.p. • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile art. 600 quinquies c.p. PER I REATI DI CUI: art. 609 bis – violenze sessuali art. 609 ter – circostanze aggravanti art. 609 quater – atti sessuali art.609 quinquies – corruzione minorenni art. 609 octies – violenza sessuale di gruppo Non si può invocare L’IGNORANZA DELL’ETA’ DELLA PERSONA OFFESA L. 15 OTTOBRE 2013 N. 119 conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 agosto 2013 n. 93 INTRODUCE ALCUNE MODIFICHE AL C.P. ED AL C.P.P. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA VIOLENZA DI GENERE ED AI REATI CONSUMATI IN AMBITO DOMESTICO (es.: art. 572 c.p.) SCOPO: 1 • 1 ) garantire una maggior tutela alle vittime • 2 accrescere l’effetto dissuasivo nei confronti di chi è uso commettere tali reati - tutela alle vittime -effetto dissuasivo -INTRODUZIONE violenza assistita: 1) tra le circostanze aggravanti comuni art. 61 C.P. é STATO INTRODOTTO il seguente numero 11- quinquies: • «L’avere nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza» TUTELA ALLE VITTIME - EFFETTO DISSUASIVO • Applicazione delle circostanze aggravanti (art. 609 ter c.p.) per i reati di: violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) nei confronti di persona che non ha compiuto anni 18 (prima 14), della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, nei confronti donna in stato di gravidanza, nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o persona a cui è o è stato legato da relazione affettiva anche senza convivenza PENA: da 6 a 12 anni COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI • Nei casi di delitti di MALTRATTAMENTI in FAMIGLIA (572 c.p.), ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.), VIOLENZA SESSUALE (ART. 609 BIS C.P.), commessi in danno di un MINORENNE o da UNO DEI GENITORI di un MINORENNE in danno dell’ALTRO GENITORE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA è tenuto a darne COMUNICAZIONE al TRIBUNALE PER I MINORENNI (art. 609 decies c.p.) LA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI • RILEVA anche ai FINI: ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI O DI DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE L. 119/2013 • Prevede inasprimenti della pena all’art. 612 c.p. (minacce) : multino ad € 1.032 (prima € 51) • Ampliamento sfera applicazione aggravanti dello STALKING «se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato (non necessariamente legalmente) o divorziato, o da soggetto attualmente legato alla persona offesa da relazione affettiva ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (SMS, social network ecc.) Sarebbe da chiarire perché una «persecuzione a distanza» debba costituire un’ipotesi più grave di un pedinamento certamente altrettanto e forse più invasivo ATTI PERSECUTORI restano PUNIBILI a QUERELA TERMINE: rimane 6 mesi NOVITA’: LA REMISSIONE della QUERELA può essere soltanto PROCESSUALE QUERELA IRREVOCABILE se il fatto è stato commesso con MINACCE REITERATE L. 119 del 15 ottobre 2013 - INTRODUCE L’OBBLIGATORIETA’ PER IL QUESTORE (nel procedimento di ammonizione) di ADOTTARE I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI ARMI E MUNIZIONI L.119/2013 INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME LE MISURE A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL REATO DI STALKING SONO ESTESE ANCHE AI REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, RIDUZIONE IN SCHIAVITU’, PROSTITUZIONE O PORNOGRAFIA MINORILE E COSI’: • Rammentiamo art.11 L. 38/2009: • LE FORZE DELL’ORDINE, I PRESIDI SANITARI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE che ricevono dalla vittima notizia del reato … hanno l’ OBBLIGO di fornire alla VITTIMA stessa tutte le informazioni relative ai CENTRI ANTIVIOLENZA presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. • LE FORZE DELL’ORDINE i PRESIDI SANITARI e le ISTITUZIONI PUBBLICHE provvedono a mettere in contatto la VITTIMA con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta PATROCINIO A SPESE DELLO STATO • La persona offesa per i delitti di violenza contro la persona è informata della possibilità di potersi avvalere del patrocinio a spese dello stato • La persona offesa dai reati di MALTRATTAMENTI in FAMIGLIA, MUTILAZIONI FEMMINILI, VIOLENZA SESSUALE di GRUPPO, ATTI PUO PERSECUTORI ’ essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge PROGRAMMA DI PREVENZIONE • Art. 282 – quater comma 1 viene aggiunto: • «Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del Servizio ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 299 comma 2» (valutazione attenuazione esigenze cautelari e sostituzione misura meno gravosa) MISURE CAUTELARI • Allontanamento casa familiare • Divieto avvicinamento ai luoghi frequentati da persona offesa • Divieto obbligo dimora • Arresti domiciliari • Custodia cautelare in carcere • Custodia cautelare in luogo di Cura La richiesta di revoca delle misure cautelari o di sostituzione delle stesse SEMPRE NEI PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO DELITTI CONTRO LA PERSONA DEVE essere contestualmente NOTIFICATA a cura della parte richiedente, ( a pena di INAMMISSIBILITA’) al DIFENSORE della Persona Offesa o alla PERSONA OFFESA IL DIFENSORE e la PERSONA OFFESA POSSONO presentare memorie nei due giorni successivi AUSILIO ESPERTO PSICOLOGIA O IN PSICHIATRIA INFANTILE • La POLIZIA GIUDIZIARIA quando deve assumere SOMMARIE INFORMAZIONI da MINORI DEVE • avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero anche quando si procede per maltrattamernti in famiglia (art. 572 c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) e atti persecutori ( art. 612 bis c.p.) ARRESTO IN FLAGRANZA Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria PROCEDONO ALL’ ARRESTO Di chiunque sia colto in flagranza di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.) ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE • Introduzione art. 384 bis c.p.p. La polizia giudiziaria può disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, L’ALLONTANAMENTO URGENTE DALLA CASA FAMILIARE, CON DIVIETO DI AVVICINARSI AI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI dalla persona offesa, di CHI è colto in FLAGRANZA dei delitti di cui: violazione obblighi assistenza familiare, abuso mezzi di correzione o disciplina, ed altri delitti di VIOLENZA, PROSTITUZIONE e PORNOGRAFIA in danno di minori, se sussistono fondati motivi di reiterazione delle condotte e di PERICOLO per le persone offese GIUDIZIO DIRETTISSIMO Il PUBBLICO MINISTERO PUO’ disporre il GIUDIZIO DIRETTISSIMO nei confronti di una persona allontanata d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis) e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive 48 ore (salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini) VULNERABILITA’ PERSONA OFFESA Nei delitti di maltrattamenti in famiglia anche se la persona offesa è maggiorenne, il Giudice ASSICURA che l’esame venga condotto tenendo conto della particolare vulnerabilità della persona offesa MISURE DI PREVENZIONE PER CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA 1) AMMONIMENTO anche in assenza di querela il QUESTORE può AMMONIRE l’autore del fatto nei casi in cui alle Forze dell’ORDINE siano segnalati in forma NON anonima fatti riconducibili ai delitti di PETRCOSSE e LESIONI PERSONALI aggravate, consumate o tentate, nell’ambito di violenza domestica (IL SEGNALANTE è TUTELATO in quanto le di Lui generalità vanno omesse) AMMONIMENTO • Viene aggiunto «Quando il Questore procede all’ammonimento ai sensi dell’art. 8 del d.l. n.11/2009, convertito L. 38/2009, come modificato dal d.l. 93/2013, convertito L.119/2013, INFORMA senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i Consultori Familiari, i Servizi di Salute Mentale e i Servizi per le Dipendenze, come individuati dal PIANO d’Azione Straordinario contro la violenza di genere MISURE DI PREVENZIONE PER CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA • 2) RITIRO DELLA PATENTE Questore PUO’ chiederla al PREFETTO per un periodo da uno a tre mesi • 3) ELABORAZIONE ANNUALE ANALISI CRIMINOLOGICA Il Ministero dell’Interno elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un’ autonoma sezione della relazione annuale trasmessa in Parlamento TUTELA PER STRANIERI VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA • PERMESSO DI SOGGIORNO «SPECIALE» Rilasciato dal Questore (parere favorevole Autorità giudiziaria procedente o su proposta di questa) quando siano accertate situazioni di violenza o abuso, nei confronti dello straniero, in ambito: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori o altro delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatori o e vi sia concreto attuale pericolo per la sua incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza medesima o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO • 1) PERMESSO SOGGIORNO SPECIALE REVOCATO in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso (segnalazione del Procuratore della Repubblica o dei Servizi Sociali) o quando vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio 2) PERMESSO SOGGIORNO ORDINARIO REVOCATO e straniero ESPULSO se condannato anche con sentenza non definitiva, o patteggiamento per maltrattamenti in famiglia, lesi0oni personali, mutilazioni genitali femminili, sequestro persona, violenza sessuale, atti persecutori in ambito violenza domestica PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE DI GENERE • Piano elaborato dal Ministro Delegato per le PARI OPPORTUNITA’ delle Amministrazioni interessate e delle Associazioni di Donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei CENTRI ANTIVIOLENZA , volto alla PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, alla SENSIBILIZZAZIONE DELLA COLLETTIVITA’ anche attraverso il settore dell’informazione e dei media e la PROMOZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO in cui è garantito l’anonimato PIANO D’AZIONE: • 1) PREVENIRE FENOMENO attraverso l’INFORMAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE COLLETTIVITA’ (= rafforzare consapevolezza uomini e ragazzi nel processo eliminazione violenza contro le donne e soluzione conflitti interpersonali) • 2) SENSIBILIZZARE OPERATORI DEI SETTORI DEI MEDIA per la COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE rispettosa della RAPPRESENTAZIONE DI GENERE • 3) PROMUOVERE ADEGUATA FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere PIANO D’AZIONE • 4) PROMUOVERE (nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali,) nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado la SENSIBILIZZAZIONE L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere PIANO D’AZIONE • 5) POTENZIARE LE FORME DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI attraverso modalità omogenee di RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI, DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PIANO D’AZIONE • 6) GARANTIRE LA FORMAZIONE DI TUTTE LE PROFESSIONALITA’ CHE ENTRANO IN CONTATTO CON FATTI DI VIOLENZA DI GENERE E STALKING • 7) ACCRESCERE LA PROTEZIONE DELLE VITTIME ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA TUTTE LE ISTITUZIONI COINVOLTE PIANO D’AZIONE • 8) PROMUOVERE lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, DI RECUPERO E DI ACCOMPAGNAMENTO DEI SOGGETTI RESPONSABILI DI ATTI DI VIOLENZA NELLE RELAZIONI AFFETTIVE SCOPO: favorire il recupero – limitare recidiva PIANO D’AZIONE • 9) Prevedere una RACCOLTA STRUTTURATA E PERIODICAMENTE AGGIORNATA (cadenza almeno annuale) dei DATI DEL FENOMENO (compreso censimenti CENTRI ANTIVIOLENZA) anche attraverso coordinamento banche dati esistenti • 10) PREVEDERE SPECIFICHE AZIONI POSITIVE che tengano conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno alle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle Associazioni che svolgono assistenza nel settore PIANO D’AZIONE • 11) DEFINIRE UN SISTEMA STRUTTURATO DI GOVERNANCE TRA TUTTI I LIVELLI DI GOVERNO, CHE SI BASI ANCHE SULLE DIVERSE ESPERIENZE E SULLE BUONE PRATICHE GIA’ REALIZZATE NELLE RETI LOCALI E SUL TERRITORIO PIANO D’AZIONE IL MINISTRO DELEGATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ trasmette annualmente alle CAMERE UNA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO PIANO D’AZIONE Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal PIANO viene incrementato il FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA’ il MINISTRO dell’ECONOMIA e DELLE FINANZE è AUTORIZZATO ad apportare (con propri decreti) le occorrenti variazioni di BILANCIO il MINISTRO DELEGATO per le PARI OPPORTUNITA’ – previa intesa in sede di CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano a RIPARTIRE ANNUALMENTE tra le REGIONI le RISORSE PIANO D’AZIONE • PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE SI DEVE TENER CONTO: 1) Della PROGRAMMAZIONE REGIONALE e degli INTERVENTI già OPERATIVI per contrastare la violenza di genere 2) Del numero dei CENTRI ANTIVIOLENZA PUBBLICI E PRIVATI già esistenti in ogni Regione 3) Del numero delle CASE RIFUGIO pubbliche e private già esistenti in ogni Regione 4) Della necessità di RIEQUILIBRARE la presenza dei Centri e delle Case Rifugio (viene riservato un terzo dei Fondi disponibili per la istituzione di nuovi centri e nuove case Ai centri antiviolenza e alle case rifugio è garantito l’anonimato • Sono promossi da: a) ENTI LOCALI (forma singola o associata) b) ASSOCIAZIONI e ORGANIZZAZIONI operanti nel Settore Sostegno ed Aiuto alle donne vittime di violenza (maturato esperienze e competenze specifiche in materia- metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne – personale specificatamente formato) c) Soggetti di cui alle lett. a) e b) di concerto, d’intesa o in forma consorziata I centri antiviolenza e le case rifugio • Operano in maniera INTEGRATA CON LA RETE dei SERVIZI SOCIO SANITARI e ASSISTENZIALI TERRITORIALI LA FORMAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEI CENTRI E DELLE CASE RIFUGIO PROMUOVE UN APPROCCIO INTEGRATO alle fenomenologie della violenza al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone: a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico Piano d’azione • LE REGIONI DESTINATARIE DELLE RISORSE OGGETTO DI RIPARTO PRESENTANO AL MINISTRO DELEGATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ ENTRO IL 30 MARZO DI OGNI ANNO UNA RELAZIONE CONCERNENTE LE INIZIATIVE ADOTTATE NELL’ANNO PRECEDENTE A VALERE SULLE RISORSE MEDESIME • SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE IL MINISTRO DELEGATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ PRESENTA ALLE CAMERE ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI AN O UNA RELAZIONE SULLO STATO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE