La spinosa differenza tra Servizi di Portierato

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La spinosa differenza tra Servizi di Portierato
21/1/2014
La spinosa differenza tra Servizi di Portierato, Vigilanza Privata e Antitaccheggio. | Il Calendario della Vigilanza Privata
La spinosa differenza tra Servizi di Portierato,
Vigilanza Privata e Antitaccheggio.
09 giovedì gen 2014
PUBBLICATO DA ANDREA CARAGNANO IN S ERVIZI FIDUCIARI A CURA DI ALES S ANDRO CAS CIO
≈ 84 COMMENTI
Nelle disposizioni operative per l’attuazione del DM n. 269
l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale,
ovvero il Ministero dell’Interno, hanno fatto importanti
distinzioni per sgomberare il campo dai frequenti equivoci
interpretativi relativi all’ANTITACHEGGIO.
La custodia dei beni esposti alla pubblica fede è di esclusiva pertinenza delle guardie giurate,
pertanto l’antitaccheggio inteso in senso stretto, ovvero l’attività preventiva volta ad evitare la
sottrazione e/o il danneggiamento dei beni esposti – per esempio – nei punti vendita (grande
distribuzione) deve ritenersi patrimonio esclusivo della vigilanza privata OPPURE – udite udite cosa
recita la norma stessa – dei SERVIZI DI PORTIERATO.
Tra le competenze dei SERVIZI DI PORTIERATO si escludono solo – specifica il VADEMECUM
(pag. 11-12) – quelle previste dall’art. 256 bis del regolamento d’esecuzione TULPS, cioè gli
“obiettivi sensibili” e/o le “speciali esigenze di sicurezza” meglio definite nell’allegato D al punto 3b1
(pag. 34-35), tra i quali certamente non rientrano i supermercati…
In generale la norma chiarisce anche che è affidata alle guardie giurata la CUSTODIA dei BENI
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In generale la norma chiarisce anche che è affidata alle guardie giurata la CUSTODIA dei BENI
MOBILI/IMMOBILI in orario notturno o di chiusura al pubblico. Quindi se intervenissero altri
soggetti (operatori disarmati non decretati) con compiti diversi/differenti dalla CUSTODIA essi sono
automaticamente legittimati. Non sembra difficile da capire.
La disposizione in esame stabilisce che il COMMITTENTE/CLIENTE sia OBBLIGATO a ricorrere
alle guardie giurate ESCLUSIVAMENTE quando siano al cospetto di “obiettivi sensibili” e/o le
“speciali esigenze di sicurezza” elencati nella norma e che per TUTTE LE ALTRE CIRCOSTANZE
PUO’ RICORRERE AD AGENZIE DI PORTIERATO (OGGI DEFINITI SERVIZI FIDUCIARI).
Infatti a pag. 35 si specifica che I SERVIZI DI PORTIERATO rientrano EVIDENTEMENTE PER
ESCLUSIONE in tutte le fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame.
Alessandro Cascio
Demetra Group
Segretario Nazionale APIS
www.aposicurezza.it
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risposte a “La spinosa differenza tra Servizi di Portierato,
Vigilanza Privata e Antitaccheggio.”
1. ha detto:giannivolu
21 gennaio 2014 alle 19:23
P.s fatevi un’idea da quello che scrive se può essere un personaggio che rispetta le regole… in
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P.s fatevi un’idea da quello che scrive se può essere un personaggio che rispetta le regole… in
merito alla calunnia.. Si vada
a studiare la differenza tra reato penale e amministrativo..
Ma dubito che lei riesca a capire coaa le sto dicendo..
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2. ha detto:giannivolu
21 gennaio 2014 alle 19:06
Se i signori moderatori vogliono intervenire dato che questo soggetto che secondo me è anche
socialmente pericoloso…io direi che la deve piantare di minacciare..
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3. ha detto:giannivolu
21 gennaio 2014 alle 18:57
Lei non mi deve recapitare un bel nulla… Poichè la prassi prevede che mi sia inviiato solamente
l’avviso di garanzia.. Provi solamente a invadere la mia privasy e le giuro che le magio tutto
quello che ha… Capito??? Psicopatico che non sei altro..non giocare con me!!”
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4. ha detto:Alessandro Cascio
21 gennaio 2014 alle 17:31
Eccome se la denuncio. Non spetta a me individuare i reati che lei ha commesso dichiarando
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Eccome se la denuncio. Non spetta a me individuare i reati che lei ha commesso dichiarando
esplicitamente che io sono un ABUSIVO che esercità attività SENZA licenza ai sensi dell’ex art.
134 TULPS vendendo servizi investigativi e/o di vigilanza privata ed anche si trattasse di
CALUNNIA sempre di reati parliamo. Sarà LEI a spiegare agli inquirenti quali sono le PROVE
che può fornire per dimostrare questa sua convinzione. Le faccio tanti auguri e non mancherò di
farle recapitare copia appena deposito presso la Procura.
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5. ha detto:giannivolu
21 gennaio 2014 alle 15:43
Cascio lei si non ha ancora capito un concetto giuridico fondamentale è diffamazione quando si
scrive o pa.rla in assenza della persona . attendo la sua querela .. Perchè lei nn denuncia un bel
niente!!! Nel frattempo continui a scrivere le sue perle..
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6. ha detto:Alessandro Cascio
21 gennaio 2014 alle 09:08
Gianni VOLU io non vado in giro per blog a “minacciare” nessuno. I diffamatori come lei
meritano di essere denunciati. Io non produco alcuna pubblicità illegittima e non mi rendo
protagonista di comportamenti contrari alla legge in nessun modo. Se lei continua a scrivere il
contario aggrava la sua posizione.
Le consiglio di stare sul tema proposto dall’articolo e di evitare giudizi rivolti alla mia persona
perchè le costeranno sempre e comunque una querela.
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7. ha detto:giannivolu
20 gennaio 2014 alle 23:00
P.s se mi querela.. Poi oltre agli scheletri faremo vedere al magistrato anche la sua pubblicità su
facebook
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8. ha detto:giannivolu
20 gennaio 2014 alle 22:41
Cascio lei è veramente una personalità borderline.lei è il primo a navigare con altri Alias.. Se ne
va per i blog a fare il professore, in ogni forum che partecipa minaccia sempre di denuncia …io
non le farei nemmeno guardare il mio accendino. Comque le ricordo che questo è un forum
professionale… E i commenti Sono esternati in sua presenza..quindi può replicare
istantaneamente. Quello che è
vergognoso è che un blog di vigilanza dia spazio a un soggetto che utilizza ul nome Metronotte
come un dispreggiativo.
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9. ha detto:Alessandro Cascio
20 gennaio 2014 alle 19:46
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Lei è molto limitato sig. METRONOTTE e ciò che posta è fuorviante per chi legge perché questa
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Lei è molto limitato sig. METRONOTTE e ciò che posta è fuorviante per chi legge perché questa
circolare l’avete postata ben TRE VOLTE in questa discussione e ANCORA non avete capito che
le CIRCOLARI MINISTERIALI hanno finalità informative/interpretative ed esprimono più che
tutto raccomandazioni e pareri poiché provengono da un organo ESECUTIVO e non
LEGISLATIVO e non devono – pertanto – essere confuse O SPACCIATE COME FATE VOI per
LEGGI. Consiglierei un ripasso sulla gerarchia delle fonti legislative.
In merito all’argomento dell’ANTITACCHEGGIO, di cui LEI non ha alcuna esperienza diretta e
quindi può fare solo “copia/incolla” di materiale che fatica a comprendere, informo i lettori che
possono meglio documentarsi leggendo i seguenti articoli:
http://vigilanzaprivatagpg.wordpress.com/2014/01/13/ragionamenti-sullantitaccheggio/
http://vigilanzaprivatagpg.wordpress.com/2014/01/14/risk-manager-differenze-inventariali-eloss-prevention/
per tornare alle imbarazzanti dichiarazioni che si ostina a fare nei suoi discutibili interventi se lei
deposita querele a nome e per conto della “sua” associazione, denominata ANGGI, appare di
evidenza lapalissiana che sarà la medesima a doversi fare carico delle spese e quindi i fondi non
possono che essere attinti dalle quote sociali che versano i tesserati (poveri loro!). Se i suoi legali –
come vorrebbe farci credere – l’assistono gratuitamente lo vedremo (rido). Lei nel nutrito tempo
libero che ha a sua disposizione vedo che si occupa anche di CHIAROVEGGENZA perché –
altrimenti – non si spiega come faccia a conoscere il numero degli iscritti APIS determinando,
inoltre, che sono inferiori a quelli ANGGI. Purtroppo continua a scrivere fesserie prive di senso.
Tra l’altro continua a tirare in ballo un’associazione che si espone solo attraverso il proprio
UFFICIO STAMPA e non interviene MAI in qualunque discussione si faccia. E dalla QUALE
verrà – ovviamente – denunciato. Qui intervengo SEMPRE e SOLO IO a mio nome quindi la
prego di tenere indenne da ogni contenzioso tra noi soggetti che non c’entrano nulla.
Lei può scrivere tutte le “letterine” che le pare al Ministero, tra le tante spedite spero non vi siate
dimenticati di scrivere anche a Babbo Natale.
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10. ha detto:io
20 gennaio 2014 alle 18:27
Per tanto nella fattispecie dei servizi ANTITACHEGGIO,il Portierato non può in alcun modo,
effettuare servizio di controllo,ma bensì deve attenersi ad UNA SEMPLICE ACCOGLIENZA, e
in alcun modo effettuare servizi che non gli competono..
Oggi come A.N.G.G.I. abbiamo inviato una missiva al Ministro dell’ Interno, per informare che
il DM non viene rispettato in molti casi e sopratutto viene evaso, da potenziali non rispettosi della
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Legge solo per comodo economico e sarà la lotta che A.N.G.G.I. porterà a favore dei propri
associati nel settore della VIGILANZA PRIVATA ARMATA.
DA DISTINGUERE LE DUE COSE SOSTANZIALI E DIFFERENTI.
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11. ha detto:io
20 gennaio 2014 alle 18:19
INVITO I LETTORI A DIRIGERSI A QUESTA DISCUSSIONE E COMMENTARE
Il Ministero dell’Interno in risposta ad un triplice quesito posto dalla Prefettura di Reggio Emilia
ha dato chiarimenti sui seguenti tre temi:
Utilizzo di personale privo della qualifica di guardia particolare giurata per lo svolgimento di
servizi di custodia di beni mobili ed immobili da espletarsi in orario notturno ovvero in orario di
chiusura al pubblico dei locali;
Inquadramento dell’attività di antitaccheggio;
Interpretazione dell’art. 8 del D.M. 1.12.2010, n. 269.
Riguardo all’utilizzo di personale privo della qualifica di guardia giurata il Ministero dell’Interno
nella risposta ha richiamato quanto indicato dal D.M. 269/2010, allegato D, punto 3.B.1,
disposizione che puntualizza gli ambiti nei quali deve ritenersi necessario l’impiego delle guardie
giurate, e sottolinea, come osservato nel Vademecum operativo allegato alla circolare n.
557/PAS/4935.10089.D(1)REG, del 24 marzo 2011, la differenza tra i servizi di portierato e quelli
di vigilanza privata. In particolare, il Ministero dell’Interno, con la circolare citata, ha chiarito
che, già a partire dal contratto stipulato tra le parti, deve emergere che i compiti affidati ai
portieri consistono esclusivamente in quella mera vigilanza passiva atti a favorire una “…
ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori…” che la costante giurisprudenza
ritiene tipica dell’attività di portierato.
Non a caso, quindi, la norma prevede che in orario notturno e, comunque, al di fuori dell’orario
di apertura al pubblico la vigilanza è affidata alle guardie giurate.
Ciò detto, il Ministero dell’Interno non ritiene preclusa al cliente la possibilità di avvalersi di
società che offrono servizi di portierato, ma, laddove l’attività di custodia preveda compiti di
vigilanza attiva, che possono anche comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata
repressione dei reati, in concorso con le forze dell’ordine, tali compiti non possono che essere
esplicati dalla guardia giurata.
Per quanto riguarda l’inquadramento dell’attività di antitaccheggio, il Ministero dell’Interno ha
ribadito che l’antitaccheggio consiste nella tutela dei beni esposti alla pubblica fede, al fine di
prevenire il danneggiamento e/o la sottrazione. Si tratta pertanto di una attività che, quando
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viene disimpegnata con le caratteristiche di vigilanza attiva, rientra evidentemente nel disposto
di cui all’art. 134 TULPS e il cui servizio in difetto di licenza configura la violazione prevista
dall’art. 140 dello stesso Testo unico.
Riguardo l’interpretazione dell’art. 8 del D.M. n. 269/2010, il Ministero dell’Interno ha affermato
che la norma non intende limitare la libertà imprenditoriale e quindi la possibilità che un
soggetto sia titolare di più licenze, purché gestite in nome e per conto di differenti persone
giuridiche. In tal caso, stante il carattere personale delle autorizzazioni di polizia, il titolare deve
garantire la diretta gestione delle attività autorizzate, essendone personalmente responsabile nei
confronti dell’autorità di p.s., nonché l’assoluta separazione delle sedi degli Istituti dell’apparato
organizzativo (centrale operativa, mezzi, apparati radio, mezzi di protezione, ecc) e del
personale utilizzato nell’esercizio delle licenze.
Allegato: Circolare Ministero dell’interno – risposta alla Prefettura di Reggio Emilia –
Trasmissione di quesiti in materia di attività di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari e
mobiliari – 05/02/2013 – 557/PAS/U/002157/10089.D.68
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12. ha detto:io
20 gennaio 2014 alle 18:08
altra bugia signor diffamatore nei mie confronti, io non uso le quote associative per fare questo,
in quanto dispongo di legali, i quali essendo amici e persone che stimo, mi seguono il tutto senza
togliere soldi, lei paghi nel mentre e pensi alle sue quote associative che sono molto più care delle
nostre, e ha meno iscritti di noi a quanto vedo…
Arrivederci e attendiamo gli esiti della giustizia italiana che anche se lenta, quando arriva è
IMPERTATIVA
Continui pure e si accomodi che a me fà solo che piacere quando scrive baggianate e calunnie
nei mie confronti…
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13. ha detto:Alessandro Cascio
20 gennaio 2014 alle 17:51
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Egregio METRONOTTE,
resto a disposizione della giustizia italiana, laddove le sue patetiche denuncie dovessereo avere
seguito e stia certo che le PARCELLE dell’avvocato le compenserò di tasca mia, a differenze di lei
che SPERPERA le quote associative dei suoi tesserati.
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14. ha detto:io
20 gennaio 2014 alle 17:37
Antonino Cascio veramente lei mi fà ridere, ridere e ridere e le denunce fatte da noi, sicuramente
avranno più peso di quelle fatte da Lei, tanto è vero che sicuramente visto il passare del tempo
sarà stata archiviata, in quanto priva di qualsivoglia forma che lei ha accusato, ma mi divertirò
in sede giudiziaria come ha fatto Lei, tanto siamo sulla stessa barca, alla fine le denunce che lei
ha acquisito nel tempo da Noi sono molto più vive, e ha seguito di quanto da lei esposto in
questo blog, farò un ulteriore integrazione.
Detto questo il mio Ex Vice-presidente HA DECISO DI FARE UN ASSOCIAZIONE TUTTA
SUA, e le garantisco che siamo in ottimi rapporti, e se vuole glielo chieda, ma forse non può in
quanto quest’ ultimo lo ha querelato per le stesse cose che lei dice di non fare, e per quanto
riguarda il presidente ex che lei menziona, lo stesso è andato via per scopi personali e non per
altro, ed è stato sostituito da un VERO PRESIDENTE che a sua volta la querelata come a Lei
noto, perciò è inutile che faccia tanto cinema, tanto oramai nessuno la crede più e la cosa
divertente è che lei ci crede davvero.
Per il mio tempo libero e non, lei non si deve preoccupare, perchè è talmente pieno di se che non
ci sta nemmeno sulla sedia.
Lei è un calunniatore e diffamatore nei mie confronti, perchè non mi faccio abbindolare dalle sue
lunghe, ma senza senso parole che dispensa a quei pochi che la credono,senza ovviamente dire le
cose giuste e come a suo modo distorcere la realtà dei fatti.
Per quanto riguarda Metronotte, io ne sono fiero, ma Lei cosa è???se è qualcosa ovviamente.
quanto sopra per gli usi consentiti dalla Legge come dice Lei..
P.S.
Lei è ridicolo e privo di argomenti.
Basti pensare che non sa la differenza tra ESPOSTO E QUERELA.
IO SI e senza fare tanto cinema lo fatta..
a proposito forse nemmeno Lei lavora in quanto risponde sempre a tutto…
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15. ha detto:Alessandro Cascio
20 gennaio 2014 alle 17:09
Egregio PAU, lei è un diffamatore recidivo, tanto è vero che continua a portare a conoscenza dei
lettori argomenti che non riguardano affatto la discussione in atto. E questo suo ultimo
intervento è la dimostrazione palese che lei vuole solo – alla fine – tirare fuori altri argomenti che
le rodono. Non devono assolutamente interessare a lei – sia chiaro – le eventuali contese dello
scrivente con la Italdetectives o con altri, pensi alle sue che mi risultano essere moltissime. Il fatto
che venga qui a lagnarsi che mi ha DENUNCIATO PER FATTI BEN PIU’ GRAVI è già di per sé
una forma di calunnia perché lei vorrebbe far passare il messaggio che io sono solito meritarmi
delle denunce per CHISSA’QUALI REATI mentre è esattamente il contrario, cioè semmai è lei e
la sua ANGGI (causa sua) a farne collezione.
La querela che può aver fatto ANGGI non desta in me alcuna preoccupazione e verrà
certamente archiviata, anche perché FECCIA significa semplicemente LA PARTE PEGGIORE e
se io ho dedicato una RUBRICA/BLOG a soggetti che qualifico come tali non saranno certo le
sue presunte denunce ad intimorirmi e a farmi smettere di scrivere. Tutti i suoi ridicoli tentativi di
censurarmi sono andati a vuoto. Anche le vostre istanze al gestore che ospita il nostro sito
aziendale sono andate a vuoto. Motivo per cui ciò che scrivo e faccio è perfettamente regolare.
Almeno io ho il coraggio delle mie idee e non invento account falsi per dire quello che penso,
come fanno altri, firmo sempre quello scrivo e me ne assumo le responsabilità. A me non
interessa per nulla la sua DUBBIA ASSOCIAZIONE. Il problema vero è lei, non è ANGGI che
lei USA per giustificare le sue azioni e le sue iniziative stravaganti. La vostra litigiosità e
presunzione è sotto gli occhi di tutti, quindi non sono io a dovermi inventare nulla per
sbaragliare una “concorrenza” inesistente. Io non sono stato allontanato da nessun gruppo, lei
continua a scrivere menzogne al solo scopo di beffare le persone. Se lei gode di stima e da parte
di chi è tutto da dimostrare ma continui pure la sua campagna che dimostra solamente come lei
sia abile nell’arte dell’inganno. ANGGI vorrebbe sostituirsi al sistema giudiziario italiano così
come lei vorrebbe sostituirsi alle forze dell’ordine, lo sappiamo bene. Il suo astio nei riguardi dei
servizi fiduciari è ovvio, non occorre che lo specifichi sempre.
Io ogni volta che le ho promesso di denunciarla l’ho fatto. Non ho parlato di denunce e denunce
a vanvera in passato come vorrebbe far credere ai lettori. Anzi le ricordo che – nonostante le mie
diffide ad interrompere insulti e quanto altro – mi ha costretto a denunciarla PER PRIMO in
data 24/05/’13 e ancora in data 19/08/’13… Mi fa piacere riscontrare – nel frattempo – che
TUTTI i soggetti che aizzava contro di me l’hanno abbandonata, PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE in testa. Può solo – oramai – trascinare ingenui co il VOLU ma quando si
accorgerà che lei porta solo guai stia certo che si dileguerà come gli altri…
Per concludere SIG. METRONOTTE ho una GRANDE INVIDIA per i suoi successi personali e
professionali ed ho creato l’APIS al solo scopo di emularla, finalmente lo ha capito. Mi dia dei
consigli – la prego – per diventare un UOMO di successo come lei… Tra l’altro mi sorge un
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dubbio che spero non abbia anche l’Istituto di Vigilanza di cui è dipendente… Lei LAVORA?
Perché dal numero di interventi cospicui (date e orari a dimostrarlo) che lei convoglia sul WEB
non sembrerebbe… Uomo fortunato
Resto fiducioso in attesa di sua ostinata quanto inutile replica…
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16. ha detto:roby
20 gennaio 2014 alle 13:07
Cascio, lei mi deve spiegare su che basi vorrà ri-denunciarmi in questo post, visto e considerato
che lei come al solito mi da del diffamatore e calunniatore, e visto che io lo gia querelata per fatti
ben più gravi , mi limito solo ed esclusivamente a dare una differenza sostanziale che lei
ovviamente non comprende, e a differnza sua io argomento mentre lei si loda da solo.
Per quanto riguarda Volu, sono vicende che interessano poco ai lettori, ma per quanto riguarda
me lei può fare quello che vuole, e le ribadisco che io non la diffamo e non la calunnio, mentre lei
si, basta vedere nel suo sito demetragroup, dove chiama A.N.G.G.I. “la feccia”..
E’ questo è bastato per procedere in querela da parte dell’ Associazione e anche dei suoi membri
del Direttivo entro 90 giorni dalla sua pubblicazione come quello che ha messo su Google contro
A.N.G.G.I. e noi.
Ora le chiedo il motivo del perchè A.N.G.G.I. lei la odia così tanto, ma visto che so la risposta è
bello che i lettori vadano nel suo sito, e leggano come mai Lei non solo c’e la con A.N.G.G.I., ma
bensì con altre Associazioni sia di Investigatori privati come Italdetective, e altre,chiedendoci una
cosa : MA SIAMO TUTTI CATTIVI? e sembra quasi che lei voglia togliere di mezzo (ovviamente
in senso metaforico) la concorrenza per racimolare iscritti sulla sua dubbia associazione (dubbia
nel senso che non so cosa faccia).
Perciò proceda come vuole ma io sarò contrario sempre a ciò che dice, ma non sono solo io
ovviamente il solo, anche perchè anche lei è stato allontanato da alcuni gruppi fb proprio per il
suo modo di porsi e creare disagi ogni qual volta non le si dava il biscotto.
Per tanto ciò che lei dice sul settore, a mio avviso non solo è fuori tema, ma lontano dal vero per
potersi allacciare sempre ai servizi fiduciari, cosa ovviamente che a mio parere e abbastanza
deleteria per questo settore, e lo scrivente ed A.N.G.G.I. daranno lotta affinchè aziende poco
serie,non si mettano in regola e facciano fare al PORTIERATO solo quello che gli spetta, e non la
vigilanza privata…
Lei purtroppo con me non ha argomenti e non mi spaventa più come un tempo quando mi
parlava di denunce, denunce e denunce, in quanto Lei ha toppato alla grande con me (fax, e
altro ancora)..
Si ricordi che il sottoscritto è una persona per bene stimata da colleghi, amici e lo so che il mio
successo le può dare fastidio, ,ma purtroppo non posso farci niente e non cerchi di scopiazzare il
sistema A.N.G.G.I. perchè con me non attacca..
Poi per rispetto dio Andrea Caragnano non continuo in quanto discutere con Lei, equivale a
darsi martellate sui pollici pur sapendo che fa male..
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17. ha detto:Alessandro Cascio
20 gennaio 2014 alle 11:31
Quello che sfugge AI NOSTRI LETTORI è la ragione per cui PAU e VOLU che vengono qui a
fare le loro lezioncine di DIRITTO incapaci di andare oltre il “copia-incolla” di materiale
giurisprudenziale continuino a ricorrere alla diffamazione e alla calunnia anzichè limitarsi
all’argomento dibattuto oggetto dell’articolo.
Ci si interroga suilla necessità da parte del VOLU di insultare lo scrivente esternando
dichiarazioni gravissime assimilandomi ad un ABUSIVO e non contento addirittura mi
MINACCIA di titarmi fuori gli scheletri dall’armadio se io dovessi denunciarlo… Atto che –
ovviamente – compirò questa settimana..
Questo vostro inutile quanto ridicolo sforzo di IMPEDIRMI di scrivere la VERITA’ su determinati
argomenti – e che avete esercitato FALLENDO anche nei GRUPPI in FACEBOOK – ha avuto
sempre lo stesso risultato/epilogo: VI DENUNCIO.
Purtroppo non siete capaci, a causa della vostra abissale IGNORANZA, di entrare nel merito
delle discussioni SENZA OFFENDERE le persone. E questo atteggiamento vi qualifica per
quello che valete.
In particolare (ma nos solo) il commento gravemente offensivo pubblicato da VOLU il 15
gennaio alle ore 20.22 sarà oggetto di querela.
Ricordo il contenuto diffamatorio del medisimo: “…quelli come lei che operano senza nessuna
autorizzazione vendendo servizi d’investigazione o guardia giurata”.
Quanto sopra per vostra doverosa conoscenza e per gli usi consentiti dalla legge.
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18. ha detto:giannivolu
19 gennaio 2014 alle 20:16
Infatti al massimo sono io che lo poss querelare per calunnia. Ma il Cascio è un ignorante!!! Nel12/48
http://vigilanzaprivatagpg.wordpress.com/2014/01/09/la-spinosa-differenza-tra-servizi-di-portierato-vigilanza-privata-e-antitaccheggio/#comment-3438
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La spinosa differenza tra Servizi di Portierato, Vigilanza Privata e Antitaccheggio. | Il Calendario della Vigilanza Privata
Infatti al massimo sono io che lo poss querelare per calunnia. Ma il Cascio è un ignorante!!! Nel
senso che ignora.:-) Cascio se lei non ha mai svolto servizi d’investigazione o sicurezza.. E libero
di querelarmi… Ma attenzione… A non avere scheletri nell’armadio.. Perchè io glieli tiro fuori
tutti!!!
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19. ha detto:giannivolu
19 gennaio 2014 alle 20:07
Prova
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20. ha detto:roby
19 gennaio 2014 alle 19:09
PRECISO QUANTO SEGUE DUE DIFFERENZE SOSTANZIALI CHE ALCUNI
DOVREBBERO CAPIRE IN MATERIA DI GIURISPRUDENZA CON LA DIFFERENZA TRA
“CALUNNIA e DIFFAMAZIONE”
La differenza e’ la gravita’ del reato.
La calunnia si consuma nel momento in cui una persona accusa un’altra DI AVER
COMMESSO UN REATO.
La diffamazione, invece, è quella condotta con cui si attribuisce, in pubblico o comunque lo si
dice a un po’ di gente, un determinato comportamento, non vero, ad un’altra persona e questo
può causarle pregiudizio al suo onore e reputazione.
e COMUNQUE IL REATO VIENE CONSTATATO IN GIUDIZIO O AL SEGUITO DI
EVENTUALE “QUERELA” ENTRO 90 GIORNI DAL FATTO ACCADUTO, SEMPRE CHE IL
GIUDICE DECIDA DI MANDARLA AVANTI E RENDERLA ESECUTIVA, CON RECAPITO
DI ATTO-GIUDIZIARIO ENTRO 180 GIORNI DI TEMPO DALLA PRESENTAZIONE DEL
FATTO, DA NON CONFONDERE OVVIAMENTE CON “ESPOSTO”
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L’esposto e la querela sono due tipi di segnalazione (rispettivamente di dissidio tra le parti o di
reato) che i cittadini possono sottoporre alle autorità competenti. La querela è una dichiarazione
all’autorità giudiziara che viene effettuata nel caso in cui ci si è trovati ad essere vittime di un
reato non perseguibile d’ufficio. L’esposto invece è una segnalazione agli Ufficiali di Pubblica
sicurezza di dissidi privati tra le parti, i quali però non sono classificabili come reati.
QUESTO PER CHIARIRE IL TUTTO
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21. ha detto:Alessandro Cascio
19 gennaio 2014 alle 09:50
Il punto è che io NON VENDO servizi di investigazioni o servizi di vigilanza privata pertanto
non abbisogno di alcun titolo di polizia e lei verrà denunciato perchè ha scritto che io esercito
ABUSIVAMENTE attività per cui necessita la licenza ai sensi dell’ex art. 134. Lei è un
calunniatore.
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22. ha detto:Gianni Volu
18 gennaio 2014 alle 22:20
Piccola precisazione, Cascio.. quando scrivo senza autorizzazioni, intendo.. quelle di Polizia
ovvero decreto d’investigatore o di guardia giurata.. se lei è munito di tali titoli… le chiederò
pubblicamente scusa, in caso contrario… si attacchi al Tram……
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23. ha detto:Alessandro Cascio
16 gennaio 2014 alle 18:00
Sig VOLU sulla base della sua ultima dichiarazione (ma non solo) in cui asserisce che lo
scrivente VENDE servizi SENZA AUTORIZZAZIONE/TITOLO di investigazioni o riservati agli
Istituti di Vigilanza io la denuncerò.
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24. ha detto:Gianni Volu
15 gennaio 2014 alle 20:22
sig Cascio… il contratto in oggetto lo conosco fin troppo bene, ho già scritto che è stato in
tentativo maldestro dei sindacati,che pensano solo alle tessere sindacali, di eliminare quella zona
grigia, ovvero quelli come lei che operano senza nessuna autorizzazione vendendo servizi
d’investigazione o guardia giurata.. senza avere i titoli. Meno male che il Ministero dell’Interno
ha chiarito ogni dubbio.
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25. ha detto:Alessandro Cascio
15 gennaio 2014 alle 10:52
Sig. VOLU la sua ignoranza è davvero colossale. I soggetti che lei chiama “portieri” sono da
distinguersi nettamente dagli operatori della sicurezza impiegati nei servizi fiduciari. Basterebbe
leggere i CCNL di riferimento per farsene una ragione.
Se esistono almeno QUATTRO CONTRATTI DI LAVORO per i servizi fiduciari, ausiliari ed
integrati che regolamentano le prestazioni di circa 100 mila addetti (il doppio delle guardie
giurate) e stabiliscono gli AMBITI DI APPLICAZIONE significa che di ABUSIVO non c’è
proprio nulla. Tra l’altro in questi contratti non è mai citato il personale operante negli alberghi
e/o condomini. Lei è completamente fuori strada e non ha ancora capito neppure l’argomento di
cui si dibatte.
Si faccia una cultura, anzichè parlare a vanvera.
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http://www.uiltucs.it/pdf/servizi/CCNL_Personale_dipendente.pdf
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26. ha detto:Gianni Volu
14 gennaio 2014 alle 21:00
portiere
‹por·tiè·re›
s.m. (f. -a)
Persona pagata per la custodia, la sorveglianza e la pulizia dell’ingresso in edifici pubblici e
privati Negli alberghi, l’incaricato della registrazione e dell’assistenza dei clienti in arrivo e in
partenza.
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27. ha detto:Gianni Volu
14 gennaio 2014 alle 20:49
Cascio, Alias Demetra.. se lei ritiene di conoscere le norme meglio dei funzionari del Ministero
Dell’Interno, faccia pure, le ricordo che pure gli investigatori sono soggetti al tulps, … non ha
ancora capito che per voi portieri non cè più spazio!!!!!.siete tutti abusivi!!!!! p.s quando lei mi
chiama metronotte io ne sono fiero!!!!!!!
saluti!!!!!
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28. ha detto:Alessandro Cascio
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14 gennaio 2014 alle 11:21
Le DIFFERENZE INVENTARIALI sono – in estrema sintesi – le perdite dell’esercente NON solo
dovute al fenomeno dei furti ad opera dei taccheggiatori.
Esiste una materia complessa e interessante direttamente connessa con l’ANTITACCHEGGIO, la
LOSS PREVENTION (o protezione del profitto) a cui si dedicano professionisti specializzati
chiamati RISK MANAGER, tanto per far capire che la G.p.G. (o l’operatore disarmato) sono –
passatemi l’espressione – l’ultima ruota del carro IN QUESTO CONTESTO. Sottovalutare il
processo mediante il quale si individua, si misura e si stima il RISCHIO nella GDO e
successivamente si esaminano, si decidono, si applicano, si presidiano e si aggiornano le
metodologie per governarlo è come andare a pesca senza la canna.
Non vedo moltissimi Istituti di Vigilanza – francamente – o meglio il loro management che si
dedica e si appassiona a questa materia e non vedo neppure molte G.p.G. (non per colpa loro
naturalmente) sufficientemente addestrate per affrontare questo tipo di servizio. Questo non
esclude – ovviamente – che lo possano diventare ma la domanda resta sempre la stessa. Gli IVP
quanto hanno investito, investono e investiranno nella FORMAZIONE? E soprattutto – visto che
è di antitaccheggio che si discute – sono interessati ad approfondire questa materia? Questo è il
vero punto.
Si è riscontrato nel tempo che porta maggiori risultati la protezione passiva anziché quella attiva
nella lotta per la diminuzione dei furti, ovvero la deterrenza. Ed io ponevo l’accento sul fatto che
la G.p.G. dovendo operare in divisa (o eccezionalmente in borghese con un distintivo in mostra)
appare non idonea alla funzione perché è difficile conservare la flagranza continuando a
osservare/pedinare il taccheggiatore senza essere visti/notati. Dopodiché mi pare ovvio che la
guardia giurata abbia tutte le potenzialità per operare con competenza anche in questo settore,
ammesso e concesso si addestri adeguatamente.
Il ragionamento finale è che non è a causa di un decreto che si è necessariamente preparati per
operare in ogni dove così come non è certamente un’arma o un porto d’armi ad essere elemento
sufficiente per immaginare che – in futuro – sia la G.p.G. ad arrogarsi, più di ogni altro soggetto,
la “pretesa” di diventare una guardia del corpo. Ma questo è solo un esempio ed è un altro tema.
Mettere uno o l’altro (guardia armata decretata o operatore disarmato addetto ai servizi
fiduciari) in un centro commerciale per me è indifferente. E pare essere della mia stessa opinione
anche il VADEMECUM del Ministero in cui si scrive, cito testualmente: L’ANTITACCHEGGIO
DEVE RITENERSI PATRIMONIO ESCLUSIVO DELLA VIGILANZA PRIVATA OVVERO
DEI SERVIZI DI PORTIERATO QUANDO NON RICORRONO LE CONDIZIONI
DELL’ART. 256 BIS. Salvo poi contraddirsi in alcune Circolari…
Riguardo le modalità operative messe in atto da taluni operatori disarmati non posso che
dissociarmi perché trattasi di procedure appellabili. Mi riferisco al controllo scontrino o
l’ispezione delle borse della spesa. E questo dimostra che l’incompetenza e l’ignoranza generano
solo meritati e potenziali guai.
Io sono convinto – altresì – che una guardia giurata abituata a lavorare ARMATA e in DIVISA
debba fare altro perché per mantenere la FLAGRANZA DI REATO di un taccheggiatore in un
supermercato occorre PEDINARLO in borghese continuativamente nella sua azione furtiva. Lo
status di FLAGRANZA (art. 382 CPP) – infatti – si perde in un inseguimento discontinuo.
E se proprio vogliamo dirla tutta i più idonei a svolgere questo tipo di funzione erano e restano –
semmai – proprio i dipendenti degli Istituti di INVESTIGAZIONE (esperienza da cui proviene lo
scrivente) e non quelli degli Istituti di VIGILANZA. Ecco perché qualifico come miope
l’interpretazione di talune norme/circolari che non sono state capaci di assegnare questo compito
ai soggetti più adatti. Dopodiché – mi ripeto – un elettricista può diventare un ottino idraulico e
viceversa…
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29. ha detto:Alessandro Cascio
14 gennaio 2014 alle 11:21
Sig. VOLU continui a fare il METRONOTTE e lasci perdere le norme di cui Ella dimostra
profonda ignoranza.
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30. ha detto:Gianni Volu
14 gennaio 2014 alle 07:46
IL giorno che si deciderà di applicare veramente la legge, come si faceva una volta…. tutti sti
portieri, spariranno dai supermercati ed andranno, come giusto che sia, a lavorare nelle
portinerie dei palazzi. o degli alberghi. Vedrai che la spinosa differenza non ci sarà più!!!!!!
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31. ha detto:Gianni Volu
13 gennaio 2014 alle 20:47
Sig. Cascio è inutile che tenta di travisare la norma, lei per essere in regola , i suoi dipendenti li
dovrebbe decretare tutti,. la pistola non centra!!!! Non ha ancora capito???!!! l’unico servizio che
potete svolgere voi portieri è “ESCLUSIVAMENTE VIGILANZA PASSIVA ATTA A FAVORIRE
UNA ORDINATA UTILIZZAZIONE DA PARTE DEI FRUITORI.!!!!! Chiudere la porta , aprire
la porta… registrare chi entra e chi esce , stop!!!! poi magari il suo portiere potrebbe essere la
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persona più sveglia di questo mondo… ma se lei lo impiega a fare l’antitaccheggio,o comunque
un servizio che prevede LA VIGILANZA ATTIVA, OVVERO LA PREVENZIONE E
L’IMMEDIATA REPRESSIONE DEI REATI….. noi possiamo stare a discutere all’infinito, ma lei
non è IN REGOLA!!!!
Il nome PORTIERE è IL nome GUARDIA, Dicono già tutto!!!!!!
SALUTI…
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32. ha detto:Alessandro Cascio
12 gennaio 2014 alle 16:28
Sono SEI ANNI che io ed i miei dipendenti cooperiamo per un noto marchio della grande
distribuzione operando nell’ambito della sicurezza non armata. L’ufficio PAS della Questura
competente più volte ha condotto le ispezioni di merito al fine di sapere quali compiti e quali
modalità operative utilizzano i nostro valenti collaboratori all’interno del punto vendita. Sono
stati sentiti i lavoratori, il cliente, vagliati i contratti. Insomma è stato scandagliata
minuziosamente la legittimità del nostro servizio. Risultato? TUTTO PERFETTAMENTE IN
REGOLA.
La ragione è molto semplice. E la spiego agli ottusi e ai METRONOTTE per l’ultima volta. Se un
addetto ai servizi fiduciari coglie in flagranza di reato un taccheggiatore ha due soluzioni. La
prima è informare la direzione che assumerà i provvedimenti che ritiene più opportuni. Ed è
questa la soluzione che consiglio vivamente di adottare nella maggior parte dei casi. La seconda
EVENTUALMENTE – per quanto non vi piaccia – è trarre in arresto il ladruncolo, laddove
l’ammanco – come specificato – non configuri il tenue valore per la questione che i market
vengono assimilati alla PRIVATA DIMORA da una recente sentenza della Cassazione.
Consegnando alla FF.OO decine di soggetti colpevoli di aver rubato qualcosa non ci è MAI
capitato ci fosse contestato la legittimità del nostro operato, anche perchè non interveniamo mai
se non in affiancamento al proprietario della cosa mobile, l’unico deputato – secondo la legge – a
difendere i propri beni ovvero a sporgere querela. L’interesse prevalente della norma è assicurare
i delinquenti alla giustizia, altrimenti non esisterebbe l’art. 383 del c.p.p.
Il requisito della CASUALITA’ – tirato in ballo dal sig. VOLU – è una sua
invenzione/interpretazione di cui non trovo traccia in alcuna norma, tantomeno in quella
specifica che richiama la facoltà di arresto da parte dei privati cittadini.
E – comunque – per la sua serenità – siccome l’operatore disarmato non è presente nei
supermercati con l’obiettivo di vigilare sul patrimonio ma svolge ALTRE mansioni, appare
lampante che laddove si accorga della presenza di un taccheggiatore si tratti di un evento
sporadico/occasionale e debba intervenire nel rispetto della legge alla stregua di qualunque
privato cittadino.
Come vede non c’è alcun incitamento a prevaricare la norma. E ripeto ancora una volta che la
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G.p.G. non è assolutamente adatta a RIDURRE LE DIFFERENZE INVENTARIALI, materia
complessa per cui occorre un’adeguata preparazione, anche solo per il fatto che opera in divisa.
Ed i clienti della grande distribuzione ne hanno la piena consapevolezza.
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33. ha detto:Roby
11 gennaio 2014 alle 21:32
E purtroppo Gianni è inutile spiegare a chi non vuole apprendere in quanto troppo intelligente
per poter interloquire con noi in maniera consona.
Glielo detto prima che per essere come Lei preferisco essere non solo Metronotte, ma persino
cane da guardia almeno avrei più rispetto di me stesso.
Perciò è assolutamente inutile che Lei continui ad offendermi perché non attacca.
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34. ha detto:Gianni Volu
11 gennaio 2014 alle 20:09
Buona sera, signor Cascio lei continua a spingere i suoi colleghi del portierato a commettere
usurpazione di titolo e a rischiare pesanti sanzioni amministrative da parte delle Questure, le
ricordo che il 383 del c.p.p è nella facoltà del cittadino che si trova a dover intervenire nella
casualità. Altra cosa è intervenire continuamente svolgendo un servizio non autorizzato dalla
Questura. In quel caso il 383 è fuori luogo poichè solo le g.p.g che sono anche I.p.s ,durante il
loro servizio, possono intervenire PER PROFESSIONE O PER LAVORO DURANTE UN
TURNO. per reprimere un reato . Comprende la differenza tra intervenire durante lo
svolgimento di un servizio e intervenire mentre è a spasso per i fatti suoi??? Vuole prendere in
giro le Questure???
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35. ha detto:Alessandro Cascio
11 gennaio 2014 alle 19:16
Bye bye METRONOTTE (categoria da distinguersi dalle G.p.G. ai miei occhi personaggi diversi
da lei e meritevoli di stima).
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36. ha detto:roby
11 gennaio 2014 alle 18:39
Come detto prima le riconosco il fatto che Lei è un ottimo scrittore, ma per quanto riguarda la
parola METRONOTTE, posso certamente dirle che sono persone di cui godono della mia stima,
a differenza di Lei che usa la penna, perchè forse non sa usare la bocca, e quando la usa, fa solo
…………. per quanto mi riguarda e per esperienza passata..
Se essere METRONOTTE vuol dire essere lontano dalla sua etica, mi consideri tale, fiero ed
orgoglioso di quella generazione che hanno fatto l’evoluzione della guardia giurata di oggi, cosa
che purtroppo Lei non è..
Cordiali saluti.
p.s.
Impari da un METRONOTTE, magari si accorgerà che la parola DECENZA E’ BELLISSIMA.
A proposito, il sottoscritto grazie alla mia Associazione, ha avuto il piacere e l’onore di arrivare al
Senato, 3°piano per esattezza, ufficio del Senatore Stucchi, Lei?????
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37. ha detto:Alessandro Cascio
11 gennaio 2014 alle 17:41
Magari non basta fare il METRONOTTE per fingersi erudito in materia di diritto e se fosse
anche un autodidatta da come scrive c’è da mettersi le mani nei capelli…
Per quanto concerne il mio CV è tutto documentabile, ovviamente.
Ho già perso troppo del mio tempo prezioso
Bye, bye!
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38. ha detto:roby
11 gennaio 2014 alle 17:31
P.S.
La differenza tra cio che Lei scrive sul curriculum vitae che Lei ha pubblicato, e quello che
ovviamente non faccio io anche perchè sarebbe una banale esibizione di potere, come disse
Linda Blair nel celebre film L’ ESORCISTA, perchè a sua differenza, non ho bisogno di
millantare titoli accademici o quant’ altro, per far vedere che ho ragione, mentre lei sicuramente
ha bisogno più di certezze, che di contestazioni, visto che ogni qual volta fà esibizione del suo
curriculum, il quale come scritto prima, potrebbe anche essere poco completo, e molto
aggiuntivo.
Non ho bisogno di bagni di folla, al suo contrario da quanto leggo in queste righe..
Vuole la ragione??Gliela lascio tranquillamente, tanto si sa a chi la ragione viene data….
Cordiali saluti.
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39. ha detto:roby
11 gennaio 2014 alle 17:26
Ecco quà come al solito fà del proselitismo alla sua professionalità, dando informazioni che
sinceramente ai lettori poco importa, tipo del suo curriculum vitae, che uno volendo potrebbe
scrivere anche di essere stato sulla Luna, ma non corrisponderebbe a verità, comunque se ciò le
fà ampliare il suo ego, sono felice per Lei, fatto sta che ciò che è stato abbondantemente scritto e
contestatole in fatti reali, e non vanità di cui Lei fa scudo, non posso far altro che leggerla e
sorridere di quanto scrive, perchè fuorviante e poco costruttivo, ma simpatico e lieto per passare
qualche ora in assoluto divertimento.
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40. ha detto:Alessandro Cascio
11 gennaio 2014 alle 17:05
L’argomento del topic era e resta l’ANTITACCHEGGIO, settore nel quale lei non ha maturato
alcuna esperienza significativa. Ho spiegato ESAURIENTEMENTE in quale modo i SERVIZI
FIDUCIARI possono essere impiegati nella grande distribuzione senza prevaricare la legge
facendo ricorso ANCHE alle facoltà concesse ai PRIVATI CITTADINI dall’art. 383 Codice di
Procedura Penale, nonchè a quanto scritto e riportato nel Vademecum. Contesti questo se ne è
capace.
Ogni suo commento è frutto di una polemica sterile perchè lei su questo argomento in tanti
commenti che ha scritto non ha aggiunto/tolto nulla. In realtà cerca solo la rissa e non il
confronto continuerò a scriverlo.
Nel merito delle denuncie che lei può aver fatto o meno neppure entro perchè non posso che
sollazzarmi dalle risate.
Il mio Cv è in internet, renda pubblico anche il suo così i lettori potranno verificare quale
percorso professionale le abbia permesso di maturare nella sua qualità di guardia giurata tanta
cultura giurisprudenziale…
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http://www.demetragroup.it/1/upload/c.v._cascio.pdf
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41. ha detto:roby
11 gennaio 2014 alle 16:25
chiedo scusa ma mi sono sbagliato nel commento precedente per il nick e non ho messo il mio
nome per errore…
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42. ha detto:centrale83
11 gennaio 2014 alle 16:02
Cmq ho scritto e salvato abbastanza, in modo che chi possa leggere e voglia capire, non si faccia
“magnetizzare” dal primo che scrive, ma da come lo scrive e i lettori, sicuramente hanno avuto
modo di constatare quanto scritto e quanto commentato, anche se poi Lei CASCIO
ANTONINO, la fà finire come al suo solito in rissa verbale,e offese, che partono sempre dalla sua
parte come si evince, in quanto quando non ha argomenti più validi,mi da del
CALUNNIATORE, cosa bizzarra da uno come Lei, comunque continui nelle sue finte ragioni,
che chi legge sa come stanno le cose e finalmente ha capito.
Purtroppo per lei io non mi lascio ATTRARRE dalla sua MAGNIFICENZA……..
Buona serata.
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43. ha detto:roby
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11 gennaio 2014 alle 15:41
Vede Cascio, se parliamo di denunce, anche Lei ne ha collezionato ben 3 da persone fisiche più
una dell’ ASSOCIAZIONE perciò sono 4 QUERELA CHE VANTIAMO NEI SUOI
CONFRONTI, e la mia è anche abbastanza pesante, detto questo da Lei non devo prendere
nessun esempio e nessuna istruzione, in quanto Lei non sono non ne ha conoscenza(basti
pensare che Lei è quello dell’ esposto pubblico,mentre invece parla che non esiste il segreto
istruttorio, parlando di ESPOSTO, mentre la sua poteva essere benissimo qualificata come
QUERELA, anche se non ci sono i presupposti, infatti sino ad oggi non mi è arrivato mai nulla ,
a differenza di Lei, e lo sa sicuramente di cosa parlo, ma lasciando stare questi aneddoti che
discuteremo in sede opportuna, le ribadisco che la sua capacità giuridica, equivale alla 1
elementare di un bimbo, nella fattispecie della NON SOLO NON CONOSCENZA, ma persino
male interpretata, in quanto Lei legge tanto ma interpreta in una sua maniera totalmente diversa
da quanto invece è.
Detto questo continui a fare e collezionare magre figure, anche perchè ovviamente Lei non ha
facoltà nemmeno di capire queste tematiche che sono al quanto facili, ma non per tutti.
Lei mi da del calunniatore, ma se così fosse sarebbe come l’asino che da del cornuto al bue, e le
auguro di essere calunniato la metà di quello che lei ha fatto a me.
p.s.
Il diritto non fà per Lei lasci perdere, in quanto ha poca conoscenza se non per quella che magari
scopiazza di quà e di là.
Vedi la differenza tra UNA CALUNNIA, e una CRITICA??
Ma forse Lei oramai non distingue nemmeno più la differenza…..
STUDIA,STUDIA E STUDIA….
Non basta avere un agenzia di portierato per saper cosa è la Legge.
p.s.
Comunque quando viene ripreso per gli errori che lei commette in ambito scritto, è bellissimo
vedere come cambia subito le parole (in quanto debbo dire che ha una dialettica che io non posso
applicare), e cercare di cambiare completamente il filo del discorso con ” LEI NON HA
CAPITO, IO HO DETTO UN ALTRA COSA”, mentre tutti quì leggono cosa Lei ha scritto, per
tanto forse è segno che un pochino sta cambiando, ma si sa, IL LUPO PERDE IL PELO MA
NON IL VIZIO.
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44. ha detto:Alessandro Cascio
11 gennaio 2014 alle 12:46
L’argomento del topic era e resta l’ANTITACCHEGGIO, settore nel quale lei non ha maturato
alcuna esperienza significativa. Ho spiegato ESAURIENTEMENTE in quale modo i SERVIZI
FIDUCIARI possono essere impiegati nella grande distribuzione senza prevaricare la legge
http://vigilanzaprivatagpg.wordpress.com/2014/01/09/la-spinosa-differenza-tra-servizi-di-portierato-vigilanza-privata-e-antitaccheggio/#comment-3438
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La spinosa differenza tra Servizi di Portierato, Vigilanza Privata e Antitaccheggio. | Il Calendario della Vigilanza Privata
facendo ricorso ANCHE alle facoltà concesse ai PRIVATI CITTADINI dall’art. 383 Codice di
Procedura Penale, nonchè a quanto scritto e riportato nel Vademecum. Contesti questo se ne è
capace.
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45. ha detto:Alessandro Cascio
11 gennaio 2014 alle 12:33
Io non ho scritto che le CIRCOLARI MINISTERIALI non hanno valore, bensì che non hanno
valore LEGALE! Sappia leggere. Infatti ho spiegato – per chi non lo sapesse – che esprimono più
che tutto raccomandazioni e pareri poiché provengono da un organo esecutivo e non
legislativo… Trattasi di documenti con finalità informative ed interpretative e per questo aiutano
l’interprete ad individuare l’opinione della pubblica amministrazione nei confronti di una
materia… Nulla di più. Nessuno vuol dare lezioni di diritto se non agli ignoranti per spiegare
loro come stanno le cose.
Per non collezionare magre figure continuativamente si dedichi ad altro perché in materia
giurisprudenziale ha dimostrato ampiamente e più volte la sua acuta ignoranza e non si
contraddica continuamente. Fa ricorso a Wikipedia quale fonte per spiegare cosa sia l’arresto e
poco prima mi prendeva in giro ritenendo che sia io a fare riferimento e ricorso a quella fonte.
Rido.
Tornando al richiamo che ho fatto nei miei interventi relativamente all’arresto in flagranza il
concetto – anche se questa procedura dovesse mai chiamarsi in altro modo ( ma non è così) –
non cambia. Quindi la sua fatica è inutile e fuorviante. Il CCP e tutte le altre fonti del diritto
usano questa terminologia, se lo faccia piacere. Quindi il concetto resta che il privato cittadino –
in talune circostanze specifiche e descritte dalla norma – ha facoltà di ARRESTO. I lettori (non
lei) hanno capito.
Non tiri in ballo sempre gli stessi argomenti PAU che non attengono per nulla al topic, tipo
interessi economici dello scrivente e baggianate del genere, stia sul tema. Se vuole replicare a
quanto da me asserito – inoltre – lo faccia senza continuare a dare giudizi sulla persona e si limiti
a opinare quanto pubblicato nell’articolo. Saccente sarà lei. E mi pare che di denunce per
ingiuria e calunnia ne abbia già collezionate abbastanza. Ne vuole guadagnare ancora? Si
accomodi pure.
Non ho MAI scritto che i SERVIZI FIDUCIARI possono sostituire le GUARDIE GIURATE.
Come suo solito mette nella bocca altrui quello che non hanno MAI detto/scritto. Anzi ho
sostenuto esattamente il contrario e cioè che non devono dedicarsi assolutamente alle attività
previste dall’art. 256 bis del regolamento d’esecuzione TULPS, cioè degli “obiettivi sensibili” o
nelle situazioni relative alle “speciali esigenze di sicurezza” 8ampiamente ed esaurientemente
descritte/elenzate dalla norma in oggetto). Che sono le SOLE ed UNICHE attività di cui non
http://vigilanzaprivatagpg.wordpress.com/2014/01/09/la-spinosa-differenza-tra-servizi-di-portierato-vigilanza-privata-e-antitaccheggio/#comment-3438
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La spinosa differenza tra Servizi di Portierato, Vigilanza Privata e Antitaccheggio. | Il Calendario della Vigilanza Privata
possono e non devono occuparsi, se ne faccia una ragione una volta per tutte.
E’ la legge a tracciare questo confine e quindi non mi occorre essere paladino di nulla o fare
proselitismo – come vorrebbe far credere lei che è privo di argomenti, perché la LEGGE
conferisce già amplissimi spazi di intervento ai servizi fiduciari, cosa chiedere di più?
Sono sereno e non assolutamente bisogno di fare battaglie a favore dei servizi fiduciari, settore in
costante crescita. Scrivo per fare informazione. A differenze di lei che scrive per calunniare le
persone.
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46. ha detto:Alessandro Cascio
11 gennaio 2014 alle 11:44
La lascio alla sua cronica ignoranza.
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47. ha detto:roby
10 gennaio 2014 alle 21:10
Cascio legga,e non interpreti:http://it.wikipedia.org/wiki/Fermo_di_polizia
Procedimento[modifica | modifica sorgente]
Possono procedere al fermo il pubblico ministero o gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. In
quest’ultimo caso al P.M. deve essere trasmesso il verbale del fermo dagli agenti, e data
informazione entro ventiquattro ore.
Successivamente il pubblico ministero deve chiedere la convalida del fermo attraverso apposita
udienza al giudice per le indagini preliminari entro le quarantotto ore successive al fermo. Questi
poi provvederà a informare lo stesso P.M. e l’avvocato difensore del fermato e a fissare l’udienza
di convalida entro le 48 ore successive.
La facevo più attento ma spesso non riesce a capire alcune similitudini tanto vicine, ma al quanto
lontane.
P.S. IL dizionario le da l’ ETIMOLOGIA della parola, ma il CPP è molto più complesso e forse27/48
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P.S. IL dizionario le da l’ ETIMOLOGIA della parola, ma il CPP è molto più complesso e forse
dovrebbe leggerlo meglio onde collezionare magre figure.
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48. ha detto:roby
10 gennaio 2014 alle 21:04
Per quanto riguarda le CIRCOLARI MINISTERIALI che Lei dice non aver valore, è davvero
ridicolo in quanto se non fossero da rispettare, non le avrebbero poste.
Purtroppo la sua evidente smania e il suo proselitismo verso i SERVIZI FIDUCIARI di cui Lei
ovviamente ha interesse ECONOMICO, sono evidenti, ma almeno abbia il rispetto di rispettare
le normative…
I SERVIZI FIDUCIARI NON POSSONO IN ALCUN MODO SOSTITUIRE LE GUARDIE
GIURATE E SU QUESTO SE NE FACCIA UNA RAGIONE.
SE NON E’ CONVINTO, CHIEDA A QUALSIASI PAS, MA FORSE ANCHE LI, CERCHERA’
DI ESSERE SACCENTE CON CHI OVVIAMENTE NE SA PIU’ DI LEI.
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49. ha detto:roby
10 gennaio 2014 alle 21:00
Cascio se la sua assidua ignoranza in materia ne è convinta faccia pure, tanto alla fine si canta e
loda da solo.
Ciò che il CPP recita ovviamente è legge ma non ciò che interpreta Lei.
Chieda a qualsiasi PM, ma forse anche lì Lei cercherà di dare lezioni di diritto come al suo solito,
però ovviamente distorcendole da quello che realmente sono.
RIDO,RIDO E RIDO. Stupendo..
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50. ha detto:Alessandro Cascio
10 gennaio 2014 alle 19:54
Una “precisazione”.
Arresto in flagranza: consiste in una privazione temporanea di libertà di competenza esclusiva
della p.g. L’arresto in flagranza rappresenta la prima forma di custodia cautelare; si distingue in
obbligatorio e facoltativo, a seconda che la sua attuazione costituisca un atto dovuto o
discrezionale (artt. 379-390).
http://www.brocardi.it/dizionario/5879.html
Le mie spiegazioni sul furto – mi spiace deluderla – sono di grande interesse per i lettori che si
complimentano e mi ringraziano per dare informazioni affidabili, precise e dettagliate che certo
non sono reperibili su Wikipedia (magari) ma sono – invece – frutto di esperienze e studi
approfonditi, mentre pare sia banale fare un copia/incolla di CIRCOLARI MINISTERIALI che
non hanno neppure valore di legge.
Senza poi pensare che non immaginavate neppure lontanamente ad argomenti come il TENUE
VALORE e/o la PRIVATA DIMORA, connessi con l’ANTITACCHEGGIO ed il FURTO e
l’ARRESTO IN FLAGRANZA ed elementi essenziali per poter agire con competenza.
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51. ha detto:Alessandro Cascio
10 gennaio 2014 alle 19:33
Si complimentano a vicenda della loro ignoranza, si vede che i codici (NON IO) usano una
terminologia impropria perchè pare che il CPP parli di arresto…
Dispositivo dell’art. 383 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO QUINTO – Indagini preliminari e udienza
preliminare → Titolo VI – Arresto in flagranza e fermo (Artt. 379-391)
1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in
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1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in
flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose
costituenti il corpo del reato[253 2] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale [357] della
consegna e ne rilascia copia.
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-vi/art383.html
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52. ha detto:Gianni Volu
10 gennaio 2014 alle 17:25
bravo … Roby, questa chicca la sanno in pochi, in realtà è il p.m che ti arresta…
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53. ha detto:roby
10 gennaio 2014 alle 14:06
Poi Sign. Cascio voglio precisare un altra cosa, e cioè che Lei ha detto che qualsiasi cittadino può
procedere all’ arresto in flagranza di reato, e anche questo è in esatto in quanto tutti i cittadini,
come le Gpg e come le forze di Polizia eseguono il fermo, che poi si tramuta in arresto tramite
magistrato che ne convalida il fermo, altrimenti come a lei ben noto sicuramente si legge nei
giornali” FERMATO A PIEDE LIBERO” che nella fattispecie della giurisprudenza, significa che
è si stato fermato, ma non convalidato l’ arresto ed in attesa di processo a piede libero..
Questo giusto per precisare alcune nozioni da lei scritte ma poco esatte.
http://vigilanzaprivatagpg.wordpress.com/2014/01/09/la-spinosa-differenza-tra-servizi-di-portierato-vigilanza-privata-e-antitaccheggio/#comment-3438
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54. ha detto:roby
10 gennaio 2014 alle 13:35
A proposito La ringrazio per la sua formazione e spiegazione wikipediata del furto e del reo, ma
visto che sono guardia giurata, conosco abbastanza bene le nozioni del c.p.p. alle quali mi
attengo anche come T.U.L.P.S. scrupolosamente per evitare guai giudiziari fuori dalle mie
competenze giuridiche alle quali sicuramente spettano le Forze dell’ ordine, in tali casi
comunque come si evince dal contenuto da me postato, anche delle guardie giurate.
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55. ha detto:roby
10 gennaio 2014 alle 13:32
Vede Cascio, purtroppo Lei quando non sa più cosa dire, tira in ballo la mia associazione della
quale mi onoro di rappresentare, ma analizzando il suo possibile “copi ed incolla”, le faccio
notare che non ha risposto alla/e domande fatte ed in più posso assicurare che dei suoi eventuali
meriti negli anni – ai lettori poco interessa, visto e considerato che da quanto leggo ancora non sa
la differenza tra SERVIZI FIDUCIARI E VIGILANZA PRIVATA, come invece la Legge a parole
e caratteri cubitali impone, ma si sa che , o si è d’accordo con quanto Lei dice, oppure si è degli
Ignoranti e depensanti, e questo lo si capisce perchè ogni qual volta Lei è privo di argomenti che
possano poi destabilizzare la sua figura di possibile manager, tira in ballo MANETTE,PALETTA
E LAMPEGGIANTE, oltre che la mia cara A.N.G.G.I.
Purtroppo lo so che A.N.G.G.I. è un suo nervo scoperto, ma la riprendo e la invito a rimanere sul
tema che stiamo e ha postato.
Non cerchi altre vie di fuga, e per una volta ammetta di aver torto, la renderà sicuramente più
felice di se stesso.
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56. ha detto:Alessandro Cascio
10 gennaio 2014 alle 13:23
Mi occupo di antitaccheggio sin dal 1996 quando ho iniziato nella mia qualità di
operatore/collaboratore di alcune importanti agenzie investigative della mia città. Ho proseguito
quale titolare con il mio Istituto di Investigazioni dal 2004 al 2009. Seguo da SEI ANNI come
security manager un’importante marchio della grande distribuzione e faccio consulenze a risk
managers di importanti aziende italiane per la DIMUNUZIONE DELLE DIFFRENZE
INVENTARIALI nei loro punti vendita. Questo è il mio lavoro e appare evidente che chi è
abituato a fare piantonamenti davanti una banca, TANTO PER FARE UN ESEMPIO, può solo
fare copia/incolla di norme che neppure comprende a fondo e non HA NESSUNA
ESPERIENZA SUL CAMPO. Infatti questo è un lavoro – nella maggior parte dei casi – che non
è assolutamente adatto alle G.p.G. per diverse buone ragioni. Ciò detto proviamo a ragionare.
Il furto nei grandi magazzini presenta profili problematici ed è un tema ancora dibattuto dalla
giurisprudenza obbligando gli operatori addetti al controllo a destreggiarsi tra incoerenze,
anomalie, lacune e stravaganze dell’ordinamento giuridico italiano, tentiamo di fare chiarezza,
soprattutto alla luce dell’introduzione di un nuovo concetto che accomuna i centri commerciali
alla privata dimora:
- Il furto commesso all’interno dei centri commerciali è qualificabile come aggravato;
L’attività del taccheggiatore si configura indubitabilmente come tentato furto aggravato che
prevede una pena da uno a sei anni di reclusione;
- Il centro commerciale, secondo l’interpretazione fornita da recenti sentenze di cassazione, è
assimilabile alla privata dimora;
- Il furto “aggravato” è procedibile d’ufficio, cioè senza querela della persona offesa (nella
fattispecie il proprietario delle merci o suo procuratore). L’arresto da parte delle forze dell’ordine
è – quindi – obbligatorio, salvo la valutazione del danno subito dal negoziante in quanto
potrebbe scattare l’attenuante del tenue valore;
- Nell’ipotesi che un soggetto/taccheggiatore abbia occultato la merce, persino al fine evidente di
rubarla, fino alla barriera casse non si può ipotizzare alcun reato, semmai un danneggiamento,
sempreché si deteriori o renda inservibile la cosa altrui o la custodia/confezione in cui essa era
contenuta;
- E’ indispensabile – a questo punto – sorvegliare la fase dell’azione furtiva, all’insaputa del reo
(taccheggiatore), soprattutto per conservare la flagranza ed essere certi che la merce non venga
abbandonata, nascosta o rimessa a posto prima di oltrepassare la “barriera casse”. Solo superato
questo confine è possibile muovere una contestazione al taccheggiatore nella certezza assoluta
che questi sia ancora e indiscutibilmente in possesso della merce con l’intenzione di non pagarla;
- Il privato cittadino può procedere all’arresto in flagranza per i reati perseguibili d’ufficio e per
cui è previsto l’arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria. E poiché il furto commesso
nella privata dimora rientra in questa fattispecie ed il centro commerciale viene ritenuto tale è
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possibile persino “arrestare” il taccheggiatore (avendone le capacità) in attesa delle forze
dell’ordine, salvo che il delitto contro il patrimonio non sia di speciale tenuità;
E’ fondamentale – quindi – valutare l’entità del danno (valore della cosa) poiché nei delitti contro
il patrimonio è basilare per indirizzare il proprio comportamento. L’orientamento prevalente
della giurisprudenza asserisce che superata la soglia dei =100= euro di valore riferito alle
merci/articoli rubati non si debbano applicare le attenuanti in quanto non si tratta più di speciale
tenuità ma resta un limite incerto/astratto stabilito dall’autorità decidente (giudici) per ogni
singolo caso.
Sulla base delle osservazioni sopra fatte appare EVIDENTE che il sig. Roberto PAU non ha
alcuna dimestichezza con questa materia e voglia semplicemente prevaricare sugli altri per
pubblicizzare la sua associazione.
La semplice osservazione della realtà permette a chiunque – infatti – di constatare che nella
GRANDE DISTRIBUZIONE difficilmente vengono impiegate le GUARDIE GIURATE perché I
CLIENTI hanno compreso che il loro servizio non attenua drasticamente le DIFFERENZE
INVENTARIALI.
La PREVENZIONE DEI FURTI – in poche parole (se vuole le faccio un disegnino) attraverso un
servizio va espletato di norma in uniforme e con l’arma NON FUNZIONA, benché le
CIRCOLARI MINISTERIALI da voi citate consiglino di impiegare le G.p.G.
Per concludere è più efficace la segnalazione di un operatore in borghese (operatore disarmato
non decretato) – convenientemente addestrato – che al pari di qualsiasi PRIVATO CITTADINO
si limiti ad avvisare la direzione quando coglie in fragranza di reato un taccheggiatore. Per fare
ciò NON SERVONO poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile, ovvero esercitare
funzioni di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Il tutto nel rispetto assoluto
della legge.
PAU la lascio con tutte le sue bizzarre velleità, compresa quella principale di voler scimmiottare
le FF.OO e non torno più sull’argomento qualsiasi cosa voglia aggiungere.
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57. Pingback: La difficile conversione della Vigilanza Privata | Il Calendario della Vigilanza Privata
58. ha detto:roby
10 gennaio 2014 alle 08:46
Allora per terminare il tutto e dare ai lettori una maggiore chiarezza di quale situazione si parla e
della sua inesatta verità copio quanto segue.
” IL DM 269/2010 all’ allegato D punto 3.B.1. reca una puntale indicazione degli ambiti nei quali
deve ritenersi necessario l’ impiego delle guardie giurate, anche al fine di sottolineare, come
osservato nel Vademecum operativo allegato alla circolare n. 557/PAS/4935.10089.D.(1)REG, del
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24 Marzo 2011, la differenza tra il servizio di portierato e quelli di vigilanza privata. In
particolare la citata circolare, ha chiarito che già dal contratto stipulato deve emergere che quei
compiti affidati ai portieri consistono esclusivamente in quella mera vigilanza passiva atti a
favorire UNA ORDINATA UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEI FRUITORI,
che la costante giurisprudenza ritiene tipica dell’ attività di portierato (vds Cassazione penale
Sez- I sentenza n.14258 del 12 Aprile 2006; Consiglio di Stato- Sez. VI sentenza n. 654/06. 14
Febbraio 2007; TAR DELLA LOMBARDIA SEZ. III SEN. N. 1674/2010 del 25.5.2010.
Recita quanto segue
non è ovviamente preclusa al cliente la possibilità di avvalersi di società che offrono servizi di
portierato , ma laddove l’attività di custodia preveda compiti di vigilanza attiva,che possono
anche comportare l’uso delle armi,la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso
con le forze dell’ ordine, tali compiti non possono che essere esplicati dalla guardia giurata.
Per tanto Antonino Cascio, facendo un esempio col disegnino, semmai in un negozio un
dipendente dei servizi fiduciari, mai dovesse vedere qualcuno che intenzionalmente prova a
sottrarre della merce, non può in nessun caso intervenire, e fermare il reo, cosa che invece le
guardie giurate possono fare e anche verbalizzarlo, e ovviamente visto che si parla di vigilanza
attiva, quando si fà ANTITACCHEGGIO, la norma precisa che è vero che la committenza può
scegliere e avvalersi del portierato, ma è anche vero che questi ultimi non possono in alcun modo
e ripeto in alcun modo, eseguire fermi, o finte perquisizioni se suona il rilevatore all’ingresso o
uscita, e sia mai che tentino di fare un servizio solo ED ESCLUSIVAMENTE di denominazione
delle guardie giurate, perciò vede Cascio che non è come dice Lei?
Non ho altro da aggiungere perchè la norma parla chiaro.
Preciso sin d’ora che provo grande rispetto per tutte le categorie, ma come più volte Lei ha
ribadito assieme ai suoi 4 sostenitori, che per altro sono anche colleghi MIEI, come le guardie
giurate non devono fare o imitare le forze dell’ ordine, nemmeno il portierato O SERVIZI
FIDUCIARI come le piaci e giustamente si chiamano, devono fare il lavoro delle guardie giurate.
Cordialità.
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59. ha detto:roby
10 gennaio 2014 alle 07:42
Vede Antonino CASCIO, da questo suo ultimo post – si evince a mio parere, come la sua voglia
di supremazia “intellettuale”, cerca di farla da padrona sul suo convincimento di quanto invece
la legge dice e scrive – cosa che ovviamente non interessa minimamente ai lettori che seguono le
simpatiche vicende, e la cosa ancor più grave a mio pensiero è che Lei si ostina ripetutamente nel
dire che il PORTIERATO, può fare anche ANTITACCHEGGIO, cosa ovviamente NON VERA e
scritta con molta leggerezza anche nei confronti dei nostri amati lettori e colleghi.
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La spinosa differenza tra Servizi di Portierato, Vigilanza Privata e Antitaccheggio. | Il Calendario della Vigilanza Privata
Ciò che lei asserisce è lontano dal vero e da ogni logica, seppur comprendo che sicuramente le 60
pagine lette, anche dallo scrivente, ma non ci si deve fermare solo a questo, ma anche alle
modifiche fatte dai vari regolamenti ministeriali e quant’ altro.
Detto ciò mi stupisce e mi piacerebbe analizzare se il vero motivo del suo attaccamento ai servi
fiduciari, sia motivato anche dal suo lavoro come (a quanto leggo su google da curriculum da lei
postati) e nulla che abbia a che vedere con le guardie giurate.
Preciso sin da subito che questo oltre ad essere un motivato discorso, è anche una conoscenza del
settore, che laddove non arriva la logica, arriva la legge e non per mia mano, ma per un organo
superiore chiamato STATO, al quale ne io, ne Lei possiamo contrastare, ma si contestare.
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60. ha detto:Gianni Volu
10 gennaio 2014 alle 06:34
Visto che non bisogna fare polemica… io invito solamente tutti a leggere bene cosa ha postato
l’autore e la circolare del ministero che ho riportato io. saluti.
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61. ha detto:Alessandro Cascio
10 gennaio 2014 alle 01:24
Comprendo che leggere un documento di 60 pagine è di un certo impegno . Sarebbe – però –
indispensabile perché l’articolo in oggetto non è frutto di interpretazioni o opinioni personali
come maldestramente pensa il sig. Roberto PAU (o altri), bensì riporta esattamente alcuni
passaggi del Vademecum. Sulla mia esperienza in ambito di vigilanza privata non devo rendere
conto a lei e dei suoi giudizi a riguardo francamente non me ne importa nulla. Anche io ho
constatato – del resto – le sue numerose lacune relative la vigilanza privata ma francamente non
sono qui per perdere tempo con le solite polemiche sterili. Nell’articolo – comunque – si parla di
antitaccheggio e sarebbe interessante confrontare le mie con le sue esperienze nel merito ma non
è questo il tema che potrebbe interessare i lettori.
Quando conclude dicendo che lo scrivente scrive che i servizi fiduciari possono fare le stesse cose
degli istituti di vigilanza dimostra di non aver capito – come suo solito – un fico secco di quel che
si dibatte. Tanto è vero che l’articolo sostiene esattamente il contrario e cioè che le gli operatori
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della sicurezza disarmata si possono occupare di tutto ciò che la norma non riserva – come
campo d’azione – esplicitamente alle guardie giurate. E come ben sappiamo le materie di
esclusiva pertinenza delle G.p.G sono contenute nell’art. 256 bis del Regolamento di esecuzione
TULPS (“obiettivi sensibili” e/o “speciali esigenze di sicurezza”)
Relativamente ai servizi antitaccheggio – invece – il Vademecum recita testuali parole:
L’ANTITACCHEGGIO DEVE RITENERSI PATRIMONIO ESCLUSIVO DELLA VIGILANZA
PRIVATA OVVERO DEI SERVIZI DI PORTIERATO QUANDO NON RICORRONO LE
CONDIZIONI DELL’ART. 256 BIS.
Ad ogni persona intelligente l’interpretazione corretta di quanto scritto.
Tra l’altro quando si citano le fonti del diritto come le CIRCOLARI MINISTERIALI occorre
capire e sapere che sono di RANGO SECONDARIO poiché esiste una “gerarchia delle fonti” e
che esprimono più che tutto raccomandazioni e pareri poiché provengono da un organo
esecutivo e non legislativo… Quindi trattasi di documenti con finalità informative ed
interpretative e per questo, sono considerate norme interne e non hanno piena efficacia
normativa, ma aiutano l’interprete ad individuare l’opinione della pubblica amministrazione nei
confronti di una materia…
http://img.poliziadistato.it/docs/VADEMECUM%20OPERATIVO%20definitivo.pdf
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62. ha detto:capitanharloch
9 gennaio 2014 alle 21:36
cmq i lavoratori dei servizi fiduciari devono svolgere solo quello che gli compete tutto il resto ke
nn compete deve essere svolto da noi gpg come se noi svolgessimo il lavoro delle forze dell’ordine
nn ha senso ad ognuno il suo i servizi fiduciari è giusto che facciano solo accoglienza tutt’alpiù
essere affiancati dalle gpg come succede in diversi servizi xkè così facendo vengono sminuite tutti
gli accorgimenti i corsi e documentazioni varie ke ci vengono richiesti per svolgere qst
professione
ribadisco ke ki nn fa il nostro lavoro sarebbe meglio nn postare certi argomenti bisogna
veramente viverlo il lavoro delle gpg poi ke diversi ivp hanno anke i servizi fiduciari il mercato è
libero ma devo scindere le due professioni
http://vigilanzaprivatagpg.wordpress.com/2014/01/09/la-spinosa-differenza-tra-servizi-di-portierato-vigilanza-privata-e-antitaccheggio/#comment-3438
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La spinosa differenza tra Servizi di Portierato, Vigilanza Privata e Antitaccheggio. | Il Calendario della Vigilanza Privata
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63. ha detto:capitanharloch
9 gennaio 2014 alle 21:23
se si parla di vero lavoro di portierato i portieri svolgono solo lavoro di portineria negli stabili o
addetti agli ingressi o negli alberghi distibuiscono la posta ecc hanno un ccnl diverso da quello
dei servizi fiduciari vedere il personale dei servizi fiduciari stare davanti a delle telecamere e poi
per assistenza chiamano le gpg e assurdo qst succede in diversi servizi
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64. ha detto:Gianni Volu
9 gennaio 2014 alle 20:49
altro che la spinosa differenza!!!!! ma per favore va…..
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65. ha detto:roby
9 gennaio 2014 alle 20:49
Gianni non bisogna battibeccare, ma scambiare opinioni e idee, senza che nessuno si improvvisi
del mestiere e senza finire in caciara come al solito, diamo una responsabilità a quanto si scrive e
come si scrive..
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66. ha detto:roberto
9 gennaio 2014 alle 20:47
Perciò ANTONINO CASCIO da quanto leggo, Lei non solo sta dando un suo pensiero che tale
rimane, ma che nulla a che vedere con quanto prevede la norma, ma persino sembra quasi che
dica, che IL PORTIERATO può fare ciò che fanno le GPG.
RIDO,RIDO E RIDO, anche perchè se così fosse non ci sarebbe tutta questa distinzione che il
DM e le circolari ministeriali che vanno poi ad abbellire le specifiche del TULPS, adottano.
Più che altro il segnale che leggo dai suoi commenti è solo ed esclusivamente che il portierato
può fare ANTITACCHEGGIO,cosa ovviamente bocciata dalla norma.
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67. ha detto:Gianni Volu
9 gennaio 2014 alle 20:45
Roberto, tanto adesso sai cosa fa???’ modifica il post …. vedrai…
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68. ha detto:Gianni Volu
9 gennaio 2014 alle 20:43
Santina, in parole povere i portieri devono fare il portierato!!!!
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69. ha detto:roberto
9 gennaio 2014 alle 20:40
Egregio ANTONIO CASCIO, se Lei ne è convinto che io stia adoperando mal dicenze su questi
lavoratori, e farmi passare per altro come sua consuetudine nei mie confronti faccia pure, ma
quello che dovrebbe abbassare i toni e la cresta su quanto esprime, è Lei, in quanto molto spesso
vanta il servizio fiduciario solamente perchè le fa comodo, e sinceramente parlando del settore
della vigilanza privata da quanto ho constato oramai da tempo, lei ha pochissima esperienza, se
non quella letta o wikipediata per usare un termine simpatico.
Massimo rispetto per i lavoratori dei servizi fiduciari, ma non possiamo metterci nello stesso
piano, perchè sarebbe come mettere la polizia con le guardie giurate, se non che almeno noi ci
avviciniamo almeno un pò, per alcuni tipi di servizio.
E se pensa di intimormi con questi suoi espluà, ha capito male.
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70. ha detto:Gianni Volu
9 gennaio 2014 alle 20:40
noi g.p.g rispettiamo tutti i lavoratori, ma qui si sfrutta una zona grigia
illegalmente poichè i sindacati hanno cercato di formare le g.p.g armate e le g.p.g non amrmate,
i portieri possono solo imbustare.. non potrebbero nemmeno visionare le telecamere poichè
occorre essere decretati.
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71. ha detto:Gianni Volu
9 gennaio 2014 alle 20:37
scrivere su un blog che i portieri sono legittimati a intervenire è disinformazione inoltre si
spingono tali lavoratori a fare una usurpazione di titolo, perchè come specificato nella circolare
che ha chiarito quello che lei ha interpretato a suo favore, i portieri non possono intervenire e non
possono fare antitaccheggio dato che occorre essere autorizzati ai sensi del tulps. tutto il resto è
aria fritta!!!!
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72. ha detto:Alessandro Cascio
9 gennaio 2014 alle 20:36
Egregio Roberto PAU la invito a rivolgersi con rispetto nei confronti di una intera categoria di
lavoratori. I signori che lei descrive con toni palesemente sarcastici ed offensivi sono legittimati ad
esercitare le loro funzioni esattamente come lei. E tra loro ci sono professionisti che sanno come
comportarsi. Moderi il linguaggio e stia sul tema.
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73. ha detto:Alessandro Cascio
9 gennaio 2014 alle 20:28
Sig. Gianni VOLU lei è disinformato e usa una CIRCOLARE MINISTERIALE per scoprire
l’acqua calda. Infatti quanto si legge non è affatto in antitesi con quanto da me asserito. O
meglio rilevato dal Ministero dell’Interno nel Vademecum citato. Anzichè fare “copia/incolla”,
provi a ragionare.
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74. ha detto:roberto
9 gennaio 2014 alle 20:26
Per tanto in qualsiasi negozio per citare un servizio, laddove si “tenti di svolgere”, come spesso
capita quei signori in giacca e cravatta, che hanno al collo un cartellino,(cosa che ho fatto notare
quì all’ amministrativa e alla persona stessa), se tentano di guardare anche solo all’ interno del
vostro carrello, per tentare di far prevalere la loro figura con Voi, potete benissimo mandarli a
stendere perchè l’ incarico di questi soggetti,è solo ed esclusivamente come ACCOGLIENZA
ALL’INGRESSO e niente più….
Questo per citare un servizio, ma c’e ne sono benissimo altri…
Tutt’ altro, gli potete chiedere se vi aiutano ad imbustare la spesa…
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75. ha detto:Gianni Volu
9 gennaio 2014 alle 20:24
Pensavo che questo sito fosse serio… ma perchè date spazio a certi elementi???!!
logo-ministero-Interno
05 aprile 2013
Utilizzo di personale privo della qualifica di guardia particolare giurata, attività di
antitaccheggio, art. 8 del D.M. 1.12.2010, N. 269. I chiarimenti del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno in risposta ad un triplice quesito posto dalla Prefettura di Reggio Emilia
ha dato chiarimenti sui seguenti tre temi:
Utilizzo di personale privo della qualifica di guardia particolare giurata per lo svolgimento di
servizi di custodia di beni mobili ed immobili da espletarsi in orario notturno ovvero in orario di
chiusura al pubblico dei locali;
Inquadramento dell’attività di antitaccheggio;
Interpretazione dell’art. 8 del D.M. 1.12.2010, n. 269.
Riguardo all’utilizzo di personale privo della qualifica di guardia giurata il Ministero dell’Interno
nella risposta ha richiamato quanto indicato dal D.M. 269/2010, allegato D, punto 3.B.1,
disposizione che puntualizza gli ambiti nei quali deve ritenersi necessario l’impiego delle guardie
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La spinosa differenza tra Servizi di Portierato, Vigilanza Privata e Antitaccheggio. | Il Calendario della Vigilanza Privata
giurate, e sottolinea, come osservato nel Vademecum operativo allegato alla circolare n.
557/PAS/4935.10089.D(1)REG, del 24 marzo 2011, la differenza tra i servizi di portierato e quelli
di vigilanza privata. In particolare, il Ministero dell’Interno, con la circolare citata, ha chiarito
che, già a partire dal contratto stipulato tra le parti, deve emergere che i compiti affidati ai
portieri consistono esclusivamente in quella mera vigilanza passiva atti a favorire una “…
ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori…” che la costante giurisprudenza
ritiene tipica dell’attività di portierato.
Non a caso, quindi, la norma prevede che in orario notturno e, comunque, al di fuori dell’orario
di apertura al pubblico la vigilanza è affidata alle guardie giurate.
Ciò detto, il Ministero dell’Interno non ritiene preclusa al cliente la possibilità di avvalersi di
società che offrono servizi di portierato, ma, laddove l’attività di custodia preveda compiti di
vigilanza attiva, che possono anche comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata
repressione dei reati, in concorso con le forze dell’ordine, tali compiti non possono che essere
esplicati dalla guardia giurata.
Per quanto riguarda l’inquadramento dell’attività di antitaccheggio, il Ministero dell’Interno ha
ribadito che l’antitaccheggio consiste nella tutela dei beni esposti alla pubblica fede, al fine di
prevenire il danneggiamento e/o la sottrazione. Si tratta pertanto di una attività che, quando
viene disimpegnata con le caratteristiche di vigilanza attiva, rientra evidentemente nel disposto
di cui all’art. 134 TULPS e il cui servizio in difetto di licenza configura la violazione prevista
dall’art. 140 dello stesso Testo unico.
Riguardo l’interpretazione dell’art. 8 del D.M. n. 269/2010, il Ministero dell’Interno ha affermato
che la norma non intende limitare la libertà imprenditoriale e quindi la possibilità che un
soggetto sia titolare di più licenze, purché gestite in nome e per conto di differenti persone
giuridiche. In tal caso, stante il carattere personale delle autorizzazioni di polizia, il titolare deve
garantire la diretta gestione delle attività autorizzate, essendone personalmente responsabile nei
confronti dell’autorità di p.s., nonché l’assoluta separazione delle sedi degli Istituti dell’apparato
organizzativo (centrale operativa, mezzi, apparati radio, mezzi di protezione, ecc) e del
personale utilizzato nell’esercizio delle licenze.
Allegato: Circolare Ministero dell’interno – risposta alla Prefettura di Reggio Emilia –
Trasmissione di quesiti in materia di attività di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari e
mobiliari – 05/02/2013 – 557/PAS/U/002157/10089.D.68
IN DEFINITIVA PER SVOLGERE QUALSIASI TIPO DI ANTITACCHEGGIO, BISOGNA
ESSERE DECRETATI
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76. ha detto:roberto
9 gennaio 2014 alle 20:21
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Sign. Cascio le allego questo link dove potrai certamente avere dei riscontri maggiori quanto da
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La spinosa differenza tra Servizi di Portierato, Vigilanza Privata e Antitaccheggio. | Il Calendario della Vigilanza Privata
Sign. Cascio le allego questo link dove potrai certamente avere dei riscontri maggiori quanto da
te posto in questo post:http://www.assiv.it/wpcontent/uploads/2013/04/C_MI_05_febbraio_2013_Lettera-Reggio-Emilia-portierato-eantitaccheggio.pdf
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77. ha detto:Alessandro Cascio
9 gennaio 2014 alle 20:21
L’articolo spiega una norma. In particolare si riferisce ad un Vademecum di 60 pagine stilato dal
Ministero allo scopo di chiarire meglio i contenuti del DM 269/10. Non aveva altro scopo che di
fare informazione dato che esistono equivoci frequenti sui compiti dei servizi fidiuciari e/o
sull’antitaccheggio ed i soggetti che se ne possono occupare. Quindi il suo tentativo di etichettare
il mio scritto come favorevole ai servizi fiduciari è fuori luogo poichè qui venivano solo spiegati i
confini entro i quali si possono muovere gli operatori disarmati secondo la legge. Sembra chiaro.
I servizi fiduciari sono e restano più competitivi rispetto agli istituti di vigilanza in ordine a
ragioni di mercato e non di competenze. Ognuno ha le sue. Le leggi del mercato
(domanda/offerta) non le faccio io, naturalmente. I bisogni del consumatore sono mutati perchè
la guardia armata – nella maggior parte dei casi – non è più necessaria nel significato di
indispensabile ed il suo costo risulta troppo oneroso per il cliente, considerata anche la crisi
economica in cui versa il Paese. Si tratta di elementari principi di economia, null’altro.
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78. ha detto:Gianni Volu
9 gennaio 2014 alle 20:19
Pensavo che questo sito fosse serio… ma perchè date spazio a certi elementi???!!
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05 aprile 2013
Utilizzo di personale privo della qualifica di guardia particolare giurata, attività di
antitaccheggio, art. 8 del D.M. 1.12.2010, N. 269. I chiarimenti del Ministero dell’Interno
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Il Ministero dell’Interno in risposta ad un triplice quesito posto dalla Prefettura di Reggio Emilia
ha dato chiarimenti sui seguenti tre temi:
Utilizzo di personale privo della qualifica di guardia particolare giurata per lo svolgimento di
servizi di custodia di beni mobili ed immobili da espletarsi in orario notturno ovvero in orario di
chiusura al pubblico dei locali;
Inquadramento dell’attività di antitaccheggio;
Interpretazione dell’art. 8 del D.M. 1.12.2010, n. 269.
Riguardo all’utilizzo di personale privo della qualifica di guardia giurata il Ministero dell’Interno
nella risposta ha richiamato quanto indicato dal D.M. 269/2010, allegato D, punto 3.B.1,
disposizione che puntualizza gli ambiti nei quali deve ritenersi necessario l’impiego delle guardie
giurate, e sottolinea, come osservato nel Vademecum operativo allegato alla circolare n.
557/PAS/4935.10089.D(1)REG, del 24 marzo 2011, la differenza tra i servizi di portierato e quelli
di vigilanza privata. In particolare, il Ministero dell’Interno, con la circolare citata, ha chiarito
che, già a partire dal contratto stipulato tra le parti, deve emergere che i compiti affidati ai
portieri consistono esclusivamente in quella mera vigilanza passiva atti a favorire una “…
ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori…” che la costante giurisprudenza
ritiene tipica dell’attività di portierato.
Non a caso, quindi, la norma prevede che in orario notturno e, comunque, al di fuori dell’orario
di apertura al pubblico la vigilanza è affidata alle guardie giurate.
Ciò detto, il Ministero dell’Interno non ritiene preclusa al cliente la possibilità di avvalersi di
società che offrono servizi di portierato, ma, laddove l’attività di custodia preveda compiti di
vigilanza attiva, che possono anche comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata
repressione dei reati, in concorso con le forze dell’ordine, tali compiti non possono che essere
esplicati dalla guardia giurata.
Per quanto riguarda l’inquadramento dell’attività di antitaccheggio, il Ministero dell’Interno ha
ribadito che l’antitaccheggio consiste nella tutela dei beni esposti alla pubblica fede, al fine di
prevenire il danneggiamento e/o la sottrazione. Si tratta pertanto di una attività che, quando
viene disimpegnata con le caratteristiche di vigilanza attiva, rientra evidentemente nel disposto
di cui all’art. 134 TULPS e il cui servizio in difetto di licenza configura la violazione prevista
dall’art. 140 dello stesso Testo unico.
Riguardo l’interpretazione dell’art. 8 del D.M. n. 269/2010, il Ministero dell’Interno ha affermato
che la norma non intende limitare la libertà imprenditoriale e quindi la possibilità che un
soggetto sia titolare di più licenze, purché gestite in nome e per conto di differenti persone
giuridiche. In tal caso, stante il carattere personale delle autorizzazioni di polizia, il titolare deve
garantire la diretta gestione delle attività autorizzate, essendone personalmente responsabile nei
confronti dell’autorità di p.s., nonché l’assoluta separazione delle sedi degli Istituti dell’apparato
organizzativo (centrale operativa, mezzi, apparati radio, mezzi di protezione, ecc) e del
personale utilizzato nell’esercizio delle licenze.
Allegato: Circolare Ministero dell’interno – risposta alla Prefettura di Reggio Emilia –
Trasmissione di quesiti in materia di attività di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari e
mobiliari – 05/02/2013 – 557/PAS/U/002157/10089.D.68
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79. ha detto:roberto
9 gennaio 2014 alle 19:06
Egregio, quanto da te detto corrisponde al vero ma solo in piccolissima parte secondo me, in
quanto non si può essere COMPETITIVI, su incarichi che sono solo ed esclusivamente di natura
delle Gpg, le quali oltre ad essere un ottimo deterrente, a differenza dei servizi fiduciari da te
citati, sono anche una grossa assicurazione per quelle aziende che hanno beni da difendere in
modo molto più sicuro. Che il DM a mio avviso sia stato un pochino trascurante, lo ammetto ma
da quì a dire che i SERVIZI FIDUCIARI sono più COMPETITIVI, mi viene da ridere e non
SOLO.
Per tua informazione l’ ANGGI non reclama in alcun modo la paternità di quanto il Garante ha
stabilito già da tempo, ma ne rivendica le stesse per far si che a TUTELA DEI PROPRI ISCRITTI,
sia rispettata tale normativa, e se ovviamente Ti ostini anche a dire che i Servizi Fiduciari non
tolgono lavoro alla Vigilanza Armata, be devo aggiungere che non stai focalizzando il punto
della situazione, sicuramente perchè OFFRI TALI servizi che stanno sempre di più prendendo
piede in questo caos di sicurezza.
Comunque ti faccio i miei complimenti della tua corretta analisi della situazione vista
ovviamente dalla parte di chi sta con i SERVIZI FIDUCIARI, non che sia una colpa, anzi, ma
sarebbe più propenso che tu scriva che tenga ai servizi fiduciari e non alle Gpg, perchè il tuo
mercato come quello di chi ha agenzie del genere, richiede questo.
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80. ha detto:Alessandro Cascio
9 gennaio 2014 alle 18:19
E’ un convincimento sbagliato pensare che i SERVIZI FIDUCIARI sottraggono lavoro alla
VIGILANZA PRIVATA – come qualcuno si è ostinato a pensare – innanzi tutto per le ragioni
evidenziate nell’articolo. Un operatore disarmato non può e non deve occuparsi dei compiti di
esclusiva pertinenza delle gurdie giurate (elencati dettagliatamente dalla norma), mentre le
G.p.G. possono ANCHE occuparsi dei compiti tipici cui vengono destinati gli operatori non
decretati.
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Il problema vero è connesso con la crisi che ci attanaglia e con la minore disponibilità economica
dei clienti i quali hanno facoltà – nei limiti stabiliti dalla norma – di scegliere il servizio più
congruente con le proprie esigenze e meno oneroso. Da questo ultimo punto di vista i SERVIZI
FIDUCIARI sono più competitivi e risultano più convenienti. Gli IVP sono anche incapaci di
adeguarsi al mercato e di addestrare adeguatamente il proprio personale.
Un esempio lampante di una opportunità non colta dagli Istituti di Vigilanza è il Decreto Maroni
il quale dava loro la concreta opportunità di acquisire appalti nell’ambito della sicurezza nella
discoteche perchè gli ex buttafuori – per legge – devono essere dipendenti da istituti autorizzati a
norma dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza… Essendo i loro tariffari
fuori mercato sono rimasti a bocca asciutta. Allora la verità è che il lavoro ci sarebbe, infatti il
fatturato delle agenzie di sicurezza disarmata è in crescita, ma fino a quando gli Istituti di
Vigilanza – destinati ad estinguersi come i dinosauri – saranno incapaci di fare una
CONVERSIONE resteranno in affanno.
Quasi tutti gli Istituti di Vigilanza in parallelo hanno aperto Società/Aziende di portierato
crendosi di fatto in casa una concorrenza che metterà al tappeto le G.p.G. e non si poteva fare
molto per evitarlo.
Solo i ciechi – quindi – non capiscono che non è l’operatore disarmato in sè il capro espiatorio di
tutti i mali della vigilanza…
ANGGI viene qui a reclamare la paternità di quanto stabilito dal Garante in merito alle centrali
di videosorveglianza. Come non ridere?
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81. ha detto:roberto
9 gennaio 2014 alle 13:48
In aggiunta Ricordo che anche il Garante della Privacy nella normativa n° 370 del 1 Marzo
2013, ha stabilito che gli unici proposti al controllo delle telecamere in ambiti privati sono
esclusivamente le GUARDIE PARTICOLARI GIURATE, munite di licenza prefettizia e non i
SERVIZI FIDUCIARI come spesso avviene e che ovviamente dovranno essere segnalati alle
autorità competenti per il non rispetto della norma sulla tutela della privacy.
Da ricordare che A.N.G.G.I. si è fatta promotore di iniziativa a tutela dei propri iscritti su questa
norma inviando missive al Garante.
Per tanto i SERVIZI FIDUCIARI hanno molte limitazioni operative rispetto alle Guardie Giurate.
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82. ha detto:roberto
9 gennaio 2014 alle 13:22
chiedo venia per l’errore ortografico da me postato “celo anzichè CIELO” errore
IMPERDONABILE.
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83. ha detto:roberto
9 gennaio 2014 alle 12:22
Ecco il motivo del perchè come Associazione A.N.G.G.I. il 19 Settembre al Senato, abbiamo
discusso di queste questioni che vanno ripercuotendosi sui lavoratori della Vigilanza Privata,
togliendo quel poco di lavoro che ovviamente ci rimane, e abbiamo inoltrato al Senato un tot di
modifiche da apportare al DM 269/2010 ( qualora ne siano coscienti) per far maggiore chiarezza
su questo discorso, che a mio pensiero non sta ne in celo ne in terra.
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84. ha detto:Santina Scordo
9 gennaio 2014 alle 11:34
QUINDI IN PAROLE POVERE?
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