COMUNE DI CASTENASO Provincia di Bologna P.zza R. Bassi n. 1

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COMUNE DI CASTENASO Provincia di Bologna P.zza R. Bassi n. 1
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
P.zza R. Bassi n. 1 – 40055 Castenaso
AREA RISORSE
U.O. ENTRATE
Tel. 051/6059241 – 0 51/6059242
A PROPOSITO DI I.C.I. 2011
Indice dei contenuti
Descrizione dell’imposta
Soggetti tenuti al pagamento dell’Imposta
Quando effettuare il pagamento
Come e dove effettuare il pagamento
Abitazione principale - esenzione
Le aliquote I.C.I.
La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale (€. 103,30) –nei casi di abitazioni A/1,
A/8 e A/9
Notizie utili L'ulteriore detrazione comunale (€. 96,70) –nei casi di abitazioni A/1, A/8 e A/9
La dichiarazione
Casi in cui si deve presentare la dichiarazione
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione
Casi in cui non occorre presentare la dichiarazione I.C.I.
Dove, come e quando presentare la dichiarazione
Per i fabbricati
I SINGOLI CASI
Abitazione principale
Garage di pertinenza dell'abitazione principale
Abitazioni e garages diversi dall'abitazione principale
Abitazione data in uso gratuito a familiari entro 1º grado (genitori e figli)
Abitazione di residenti all'estero
Il calcolo dell'I.C.I. Abitazioni di ricoverati in istituti
Fabbricati inagibili o inabitabili
Fabbricati in restauro e risanamento conservativo
Fabbricati di interesse storico-artistico
Fabbricati appartenenti alle imprese (cat.D)
Aree edificabili
Terreni agricoli
Casi particolari
I rimborsi Modalità
Sanzioni
Sanzioni e
Ravvedimento operoso
ravvedimento operoso
Irregolarità e/o omissioni che si possono sanare
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NOTIZIE UTILI
DESCRIZIONE DELL’IMPOSTA:
L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, con decorrenza dal
primo gennaio 1993 e si applica agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio dello
Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati.
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA:
Sono tenuti al pagamento dell’I.C.I. (anche se non residenti nel territorio dello Stato):
–
coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari dei
diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
–
i locatari in caso di locazione finanziaria;
–
i concessionari in caso di concessione di aree demaniali
N.B.: NON SI DEVE PROCEDERE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA QUALORA L’IMPORTO
COMPLESSIVO DELL’IMPOSTA SIA INFERIORE A € 12,00. NEL CASO IN CUI L’IMPOSTA
DOVUTA PER L’ANNO 2011 SUPERI IL SOPRACITATO LIMITE, SI DEVE PAGARE L’INTERO
AMMONTARE.
QUANDO EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Acconto: entro il 16 giugno di ogni anno
Saldo: nel periodo dall' 1 al 16 dicembre di ogni anno
Unica Soluzione: entro il 16 giugno di ogni anno
Non Residenti In Italia: possono versare in un'unica soluzione, nel periodo dall'1 al 16 dicembre, tutta l'imposta
annua dovuta, con applicazione di interessi pari all’1,5%
COME E DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO
IL PAGAMENTO È LA FOTOCOPIA DELL’ANNO IN CORSO: BISOGNA QUINDI CONSIDERARE I
MESI DI POSSESSO DI UN IMMOBILE NEL 2011 E LE QUOTE DI PROPRIETÀ SEMPRE NEL 2011:
–
si deve fare un versamento complessivo per tutti gli immobili posseduti in un solo comune;
–
se si possiedono immobili in comuni diversi, bisogna fare versamenti separati per ciascun comune;
–
nel caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari (es. moglie e marito, se
comproprietari, devono compilare due separati moduli di versamento);
–
gli importi da indicare (spazio in basso a sinistra del modulo di versamento) e riferiti a “terreni agricoli, aree
fabbricabili, abitazione principale (nel caso di A/1, A/8 e A/9), altri fabbricati”, sommati, devono corrispondere
all'importo versato (indicato in alto a destra) salvo un piccolo arrotondamento;
–
l'importo da indicare nella casella “abitazione principale (nel caso di A/1, A/8 e A/9)” è quello effettivamente
versato e quindi al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente;
–
l'importo da versare si arrotonda all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo , ai sensi del comma 166 della Legge 27/12/2006 – L.F. 2007;
–
il "numero dei fabbricati" da indicare sul modulo è riferito alle unità immobiliari per le quali si paga l'I.C.I.
(appartamento = 1 fabbricato, garage = 1 fabbricato, totale numero da indicare = 2 fabbricati);
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–
l'importo da indicare nello spazio "detrazione abitazione principale" è quello riferito al contribuente che versa
l'I.C.I. (se marito e moglie sono comproprietari per tutto l'anno della medesima abitazione principale ognuno
indicherà 25,83 di detrazione in acconto per i primi 6 mesi e 25,83 di detrazione a saldo); nel caso in cui il
contribuente usufruisca della maggiore detrazione prevista con delibera di G.C. n. 150 del 21/11/2006, l'importo
da indicare sarà dato dalla somma delle quote parti della detrazione prevista per legge e della maggiore
detrazione;
–
se si effettua il versamento in un'unica soluzione a giugno bisogna barrare entrambe le caselle dell'acconto e del
saldo
Dall'anno 2001 le due rate di versamento dell'imposta dovuta sono pari al 50%. Le rate si calcolano in questo
modo:
–
prima rata = 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2011, secondo le aliquote e detrazioni valide per l'anno 2010 e
che per Castenaso sono rimaste invariate anche nell'anno 2011con eccezione delle abitazioni concesse in
locazione a canone concordato per le quali, con deliberazione consiliare n. 15 del 31.03.2011è stata approvata
l’esenzione;
–
seconda rata = saldo dell'imposta dovuta secondo le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2011, con eventuale
conguaglio sulla prima rata.
esempio:
totale imposta annua: € 200
acconto: primi 6 mesi € 100 (50% di 200)
saldo: € 100 ( 200 - 100)
esempio:
se l'immobile è stato acquisito il 1º maggio si paga per 8 mesi (8/12)
totale imposta dovuta: € 225 (imposta annua) rapportata a mesi 8 = 150
acconto: € 37,50 arrotondato a € 38,00
saldo: € 112,00 (150 - 38)
I VERSAMENTI SI POSSONO EFFETTUARE:
1)
sul conto corrente n. 41247453, intestato a COMUNE DI CASTENASO - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA P.ZZA BASSI 1 - 40055 CASTENASO (BO) presentando il bollettino:
–
presso l'Istituto di Credito CARISBO S.p.A. - Filiale di Castenaso - Via XXV Aprile 10/3 (commissioni non
dovute)
presso gli uffici postali (che applicheranno le dovute commissioni di competenza)
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso (per pagamenti da effettuare esclusivamente
con l’utilizzo del BANCOMAT).
–
–
2)
tramite modello “F24”: Versamento I.C.I. con il modello F24
Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito I.C.I. con altri crediti (IRPEF, IVA, IRAP, INPS, ecc.),
oppure il versamento contestuale dell’ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.
E’ ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi locali secondo le disposizioni previste all’art. 23 del
Regolamento Unico delle Entrate Tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14/03/2007 e
successive modificazioni.
Con il modello F24 è inoltre possibile effettuare il versamento, oltre che presso gli uffici postali, anche presso tutti gli
istituti di credito.
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L'utilizzo del modello F24 per il versamento dell'I.C.I. è una opportunità che si aggiunge alle altre modalità di
versamento, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti I.C.I. con i normali bollettini postali.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione I.C.I. ed altri tributi locali", sono i
seguenti:
Codice Comune: C292
Codici Tributo:
–
3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
–
3902 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
–
3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
–
3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
Il modello di versamento F24 I.C.I. e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e
gli uffici postali.
LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE DA VERSARE CON I CREDITI I.C.I. DELL’ANNO
PRECEDENTE NON E’ ATTUALMENTE PREVISTA PER IL COMUNE DI CASTENASO.
ABITAZIONE PRINCIPALE – ESENZIONE E DETRAZIONI
ESENZIONE ICI
A decorrere dall'anno 2008, sono esenti ICI l’unità immobiliare (di categoria catastale da A2 ad A7) adibita ad
abitazione principale (*) del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune. In
caso di più contitolari, l’esenzione spetta solo, per le relative quote di possesso, a favore di coloro che utilizzano
l’immobile (incluse le pertinenze) come propria abitazione principale.
Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e
castelli).
(*) L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è quella nella quale il contribuente (che
la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) e i suoi familiari, dimorano abitualmente, intendendosi per
tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le
relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente
a una per ciascuna categoria.
L’esenzione è estesa solo alle seguenti unità immobiliari (ed eventuali pertinenze con le limitazioni suddette)
assimilate, per legge o in base al regolamento comunale, all’abitazione principale del soggetto passivo, e
precisamente:
1. alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari (assimilazione per legge);
2. al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a
condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile, destinato a sua
abitazione principale, situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale (assimilazione per legge);
3. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
(assimilazione da regolamento comunale);
4. all’abitazione (e le relative pertinenze con i limiti soprariportati) concessa dal possessore, a titolo di proprietà o
altro diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano
quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche. (l’esenzione di carattere soggettivo si applica pro
quota.
Esempi:
1. Appartamento posseduto pro quota da marito e moglie e che viene concesso in uso gratuito al figlio che la utilizza
come abitazione principale; l esenzione spetta ad entrambi.
2. Appartamento posseduto pro quota da marito e moglie, che viene concesso in uso gratuito alla madre di lei che lo
utilizza come abitazione principale; per la moglie l’abitazione sarà esente, mentre il marito continuerà a pagare l’ICI
con aliquota ordinaria.
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3. Tre appartamenti a proprietà indivisa in parti uguali di un genitore e due figli e ciascuno dei tre utilizza
separatamente un appartamento come propria abitazione principale; ciascuno dei due fratelli dovrà pagare un terzo
dell’unità immobiliare in cui risiede l’altro fratello, mentre tutto il resto è esente.
4. Appartamento posseduto pro quota da genitore e figlio ed adibito ad abitazione principale indistintamente da uno
dei due, l’esenzione si applica sia al genitore che al figlio)
N.B.: L’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONCESSO IN COMODATO GRATUITO A FIGLI MINORENNI
ATTENZIONE: ABITAZIONI ASSIMILATE ALL’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE
PRINCIPALE - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (tramite risposta ad una interrogazione parlamentare del
28 gennaio 2009 e con Risoluzione n. 1/DF del 04 marzo 2009) ha precisato che le assimilazioni regolamentari che
danno diritto all’esenzione sono solo quelle previste da specifiche disposizioni di legge.
Pertanto, con riferimento alle previsioni del regolamento/delibere del Comune di Castenaso, non è consentita
l’estensione dell’esenzione per le ipotesi di:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, purché non
risulti locata;
- abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora
l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge e/o parenti fino al 2° grado.
Nella Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopraccitata viene precisato che i Comuni devono
provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’ICI
relativa all’anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di
esenzione, fermo restando che non possono comunque essere richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell’art. 10,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
DETRAZIONE ORDINARIA: EURO 103,30
Spetta per le abitazioni principali dei soggetti passivi, come sopra individuate, escluse dall’esenzione ICI (immobili di
categoria A1, A8 e A9 e all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti
all’estero, a condizione che la stessa non risulti locata). La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione,
deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro, indipendentemente dalla
rispettiva quota di possesso (o alla quota posseduta per il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale); la
detrazione spettante è dedotta dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le eventuali pertinenze fino a
concorrenza del suo ammontare.
MAGGIORE DETRAZIONE: EURO 96,70 da aggiungere alla detrazione di €. 103,30 (centotre/30) prevista dalla
normativa vigente per le abitazioni principali, spetta per l’abitazione principale, di categoria A1, A8 e A9, del
soggetto passivo che si trova in una delle seguenti condizioni:
A. NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP
– Possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse (così come
previste dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie). Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a
titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
–
Avere nel nucleo familiare un portatore di handicap (si considera portatore di handicap il cittadino affetto da
menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore
ai 2/3, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua
età riconosciute ai sensi delle vigenti normative).
B. FAMIGLIE CON MINORENNI IN AFFIDO
– Possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse (così come
previste dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie). Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a
titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
–
Avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido.
C. FAMIGLIE CON 3 O PIU’ FIGLI
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–
Possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse (così come
previste dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie). Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a
titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
–
Essere componente di una famiglia con almeno 3 figli.
D. GIOVANI COPPIE
– Possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse (così come
previste dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie). Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a
titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
–
Avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non più di 5 anni e dimostrare di avere
contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufruito della cessione del quinto dello
stipendio a condizione che almeno uno dei due componenti la coppia non abbia superato il trentacinquesimo anno
di età.
E. FAMIGLIE CON REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E/O AUTONOMO E DA PENSIONE
– Possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse (così come
previste dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie). Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a
titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
–
Essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all’anno 2009 non sia superiore a €. 8.000,00 annui lordi
per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore a €. 6.400,00 annui
lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratore autonomo.
N.B. Il reddito da prendere in considerazione è quello pro – capite.
Esempi:
1° caso
Nucleo familiare composto da padre, madre ed un figlio lavoratore dipendente e due figli a carico.
€. 8.000,00 x 5 = €. 40.000,00
Se la somma dei redditi familiari supera il suddetto importo non si ha diritto alla maggiore detrazione; se invece la
somma dei suddetti redditi familiari rientra nel suddetto importo si ha diritto alla maggiore detrazione
indipendentemente dal reddito dei singoli componenti.
Se i coniugi hanno redditi misti, per i figli a carico si deve tenere conto del reddito del padre.
2° caso
Nucleo familiare composto da padre lavoratore autonomo, madre ed un figlio lavoratori dipendenti, un figlio a carico
a)
€. 6.400,00 x 2 = €. 12.800,00
b) €. 8.000,00 x 2 = €. 16.000,00
a) + b) = €. 28.800,00
Se la somma dei redditi familiari da lavoro e/o pensione supera il suddetto importo non si ha diritto alla maggiore
detrazione; se invece la somma dei suddetti redditi familiari rientra nel suddetto importo si ha diritto alla maggiore
detrazione indipendentemente dal reddito dei singoli componenti.
F. FAMIGLIE CON ALMENO 3 COMPONENTI E AL CUI INTERNO E’ PRESENTE UN ANZIANO
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–
Possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse. (Vedere
pag. 16). Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente
non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
–
Avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia età uguale o superiore a 75 anni.
N.B.
Il riconoscimento del beneficio dell’ulteriore detrazione di €. 96,70 è subordinato alla condizione che gli altri
componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri
applicativi:
–
il contribuente deve presentare una richiesta – autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome,
cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.
–
la richiesta – autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata ENTRO I TERMINI PREVISTI
PER IL PAGAMENTO (16.12.2011) dell’imposta all’U.O. Tributi – Riscossione Coattiva Entrate Comunali del
Comune di Castenaso P.zza Bassi 1 – 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già tener
conto della ulteriore detrazione richiesta.
L’Amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato; nel caso di
dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie previste dal
D.Lgs. 472/97 e 473/97.
Il modulo di autocertificazione è in distribuzione presso gli uffici Tributi – Riscossione Coattiva Entrate Comunali e
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso – P.zza Bassi n. 1 – oppure è disponibile sul sito internet
www.comune.castenaso.bo.it.
La maggiore detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti
dimoranti, in parti uguali tra loro, indipendentemente dalla rispettiva quota di possesso (o alla quota posseduta
per il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale); la detrazione spettante è dedotta dall’imposta dovuta per
l’abitazione principale e per le eventuali pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare.
LE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2011:
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del 21/12/2009, ha determinato le aliquote per l’anno d’imposta 2010
(confermando quelle deliberate dalla G.C. con deliberazione n. 150 del 21/11/2006) che di seguito si indicano:
1. 5,4‰ per le abitazioni principali (A/1 A/8 e A/9) dei soggetti passivi persone fisiche, soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti nel Comune, anziani o disabili possessori di unità immobiliare, a titolo di proprietà o
di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
2. 5,4‰ per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge e/o parenti fino al 2°
grado.
3. 5,4‰ per le unità immobiliari (A/1, A/8 e A/9) concesse, in uso gratuito, con contratto di comodato, a parenti in
linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche.
4. 5,4‰ per le pertinenze dell’abitazione principale (A/1 A/8 e A/9).
5. 0,0‰ per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della L. 431
del 09.12.1998 art. 2 c. 3.
Si precisa che sulle posizioni contributive previste ai punti 3 e 4 pur essendo previste aliquote agevolate NON
COMPETE la detrazione d'imposta di €. 103,30.
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Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui ai punti 2 – 3 – 4, il contribuente dovrà trasmettere tramite
raccomandata A.R. o a mano al Servizio Entrate del Comune di Castenaso - P.zza Bassi n. 1, entro il 16
dicembre dell'anno in cui si verifica la condizione agevolativa autocertificazione dalla quale si evinca il diritto
ad usufruire dell’aliquota agevolata;
Al fine di usufruire dell’esenzione di cui al punto 5 è necessario presentare entro il 31.12.2011 la
documentazione allegata alla delibera consiliare n. 15 del 31.03.2011, visionabile nel sito del Comune di
Castenaso all’indirizzo http://www.comune.castenaso.bo.it/news/esenzione-i.c.i.-abitazioni-locate-a-canoneconcordato.
La suddetta documentazione deve essere presentata anche per i contratti la cui validità è ancora in essere al
31.12.2010 e per i quali sia già stata depositata apposita denuncia sostitutiva dell’atto di notorietà entro e non
oltre il 31 dicembre 2010
Negli anni successivi tale adempimento dovrà essere ripetuto solo in caso di variazione del contraente locatario
prima della scadenza naturale del contratto.
N.B. (i modelli di autocertificazione sono disponibili presso l’URP e l’U.O. Tributi – Riscossione Coattiva Entrate
Comunali del Comune di Castenaso o sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.castenaso.bo.it)
7. 9‰ per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati), per i quali non
risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, adottando così uno strumento fiscale per
favorire l’incremento dell’offerta sul mercato delle locazioni.
Il soggetto passivo deve presentare all’U.O. Tributi – Riscossione Coattiva Entrate Comunali del Comune, entro i
termini previsti per il pagamento del saldo dell’imposta, una dichiarazione sottoscritta (reperibile presso l'ufficio
stesso, l’URP o sul sito del Comune) con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici,
dell'ubicazione e degli identificativi catastali dell'immobili; la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi
se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta
variazione.
8. 7‰ per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati) per i quali non
risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo inferiore a due anni;
9. 7‰ per i restanti fabbricati non locati (né altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata
locazione.
Nel caso di utilizzo delle aliquote del 9‰ o del 7‰ il soggetto passivo deve presentare all’U.O. Tributi – Riscossione
Coattiva Entrate Comunali del Comune, entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell’imposta, una
dichiarazione sottoscritta (reperibile presso l'ufficio stesso, l’URP o sul sito del Comune) con l’indicazione
dell’aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobili; la
dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere
inviata nuova dichiarazione, attestante l’avvenuta variazione.
10. 6,5‰ per tutti gli altri immobili (fabbricati non compresi nelle altre categorie, terreni agricoli ed aree edificabili)
e per le abitazioni locate (e relative pertinenze) a soggetti, residenti e non nel Comune, che la utilizzano come
dimora abituale. Si precisa che sulle stesse NON COMPETE la detrazione d'imposta di €. 103,30.
11. 6,5‰ per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui alla legge n. 457 del 05.08.1978 art. 31 lett. a) e b) purchè tale situazione venga attestata con
autocertificazione riportante gli estremi dell'atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ufficio Comunale, e/o
della denuncia di inizio attività presentata dal contribuente e la data di inizio lavori.
RIEPILOGO ALIQUOTE
ALIQUOTE DELIBERATE
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9)
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ANNO 2010
5,4‰
Detrazioni €.
103,30
ANNO 2011
5,4‰
Detrazioni €.
103,30
Abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni
di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge
e/o parenti fino al 2° grado
Pertinenze abitazione principale (per i casi precedentemente indicati A/1, A/8 e A/9)
(limitato a n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie indicate all’art. 46 (in allegato) del
Regolamento Unico per le Entrate Tributarie Comunali)
Abitazione in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado
(figli a genitori – genitori a figli) per A/1, A/8 e A/9
Pertinenze abitazione in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (per i casi
precedentemente indicati A/1, A/8 e A/9)
(limitato a n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie indicate all’art. 46 (in allegato) del
Regolamento Unico per le Entrate Tributarie Comunali)
Abitazione locate
Pertinenze abitazione locate
Abitazione locate a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3
Pertinenze abitazione locate a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3
Abitazioni sfitte (non locate né altrimenti occupate) per le quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da un periodo inferiore a due anni
Pertinenze abitazioni sfitte (non locate né altrimenti occupate) da meno di due anni
Abitazioni sfitte (non locate né altrimenti occupate) per le quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da un periodo superiore a due anni
Pertinenze abitazioni sfitte (non locate né altrimenti occupate) da più di due anni
Negozi (C1) ad uso commerciale
Terreni agricoli
Aree edificabili
Per tutte le categorie non specificate
Per i fabbricati destinati ad uso non abitativo e non locati indipendentemente dalla durata della
mancata locazione
Ulteriori
detrazioni €.
96,70
5,4‰
Detrazioni €.
103,30
Ulteriori
detrazioni €.
96,70
Ulteriori
detrazioni €.
96,70
5,4‰
Detrazioni €.
103,30
Ulteriori
detrazioni €.
96,70
5,4‰
5,4‰
5,4‰
5,4‰
5,4‰
5,4‰
6,5‰
6,5‰
0,5‰
0,5‰
6,5‰
6,5‰
0,0‰
0,0‰
7‰
7‰
7‰
7‰
9‰
9‰
9‰
6,5‰
6,5‰
6,5‰
6,5‰
9‰
6,5‰
6,5‰
6,5‰
6,5‰
7‰
7‰
ART. 47 BIS del vigente regolamento unico delle entrate tributarie comunali: Alloggio non locato e alloggio
tenuto a disposizione
1. Ai fini dell’applicazione del tributo, s’intende per “alloggio non locato”, l’unità immobiliare, classificata o
classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a
disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s’intende per “alloggio tenuto a disposizione” l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel
gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e
che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria
disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità
immobiliare, in possesso o in locazione.
3. Qualora si verifichino i presupposti per l’applicazione di una maggiore aliquota limitatamente ad un periodo non
superiore a tre mesi intercorrente tra le due fattispecie impositive, si applica l’aliquota ordinaria
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE AI FINI ICI DALLA FINANZIARIA 2008.
1. SEPARAZIONE CONIUGALE (nel caso di possesso di immobili classati in categoria catastale come A/1,
A/8 e A/9; negli altri casi vedere paragrafo sull’esenzione ICI abitazione principale):
La lett. b), comma 6, dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, ha inserito nell’art. 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il
comma 3-bis per effetto del quale ”il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le
detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del
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presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale”. Quest’ultima norma, peraltro, contiene una diversa regolamentazione in ordine alle modalità di
applicazione della detrazione in questione, giacchè questa si applica in proporzione alla quota di possesso e non
a quella per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale, come, invece, prevedono i commi 2 e 2bis dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 1992.
La portata innovativa della suddetta disposizione deve essere ricercata nel fatto che il legislatore ha inteso giungere ad
un’imposizione più equa nei confronti di un soggetto che a causa di un provvedimento giudiziale di assegnazione della
ex casa coniugale, non poteva usufruire dell’aliquota e delle detrazioni per l’abitazione principale.
La norma in esame, infatti, attraverso l’espresso richiamo all’art. 8, commi 2 e 2-bis del D. Lgs. n. 504 del 1992, fa sì
che al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale si estenda automaticamente il medesimo regime giuridico
previsto per l’abitazione principale.
Al fine di rendere più esplicito quanto innanzi esposto si può ricorrere al seguente esempio.
Gli ex coniugi Tizio e Caia sono comproprietari di un immobile, la cui base imponibile è di € 120.000.
– Tizio, coniuge non assegnatario, è proprietario al 30%
– Caia, coniuge assegnatario, è proprietaria al 70%
– l’aliquota applicabile per l’abitazione principale è del 5,4‰
– la detrazione comunale è pari a € 103,30.
Il procedimento da seguire per calcolare l’ICI da versare è il seguente:
– imposta lorda: € 120.000 x 5,4‰ = € 648,00
– imposta lorda dovuta da Tizio: € 648,00 x 30% = € 194,00
– imposta lorda dovuta da Caia: € 648,00 x 70% = € 454,00
Detrazioni spettanti a:
– Tizio, coniuge non assegnatario:
– detrazione comunale: € 103,30 x 30% = € 30,99
– Caia, coniuge assegnatario:
– detrazione comunale: € 103,30 x 70% = € 72,31
ICI dovuta da:
– Tizio, coniuge non assegnatario:
– € 194 – € 30,99 = € 163,01ondato a € 163,00
– Caia, coniuge assegnatario:
– € 454 – € 72,31 = € 381,69 arrotondato a € 382,00
E’ bene precisare che nell’ipotesi in cui vengano a mancare le condizioni prescritte dal comma 3-bis dell’art. 6,
del D. Lgs. n. 504 del 1992, per il coniuge assegnatario della ex casa coniugale si rendono applicabili le
disposizioni dei commi 2 e 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, che consentono di determinare le
detrazioni in base alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.
Come precisato sopra le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale: da un’attenta lettura della norma e dall’analisi della sua ratio ispiratrice
risulta chiaramente che, pur in assenza di un esplicito riferimento, il legislatore, nel parlare di “immobile destinato ad
abitazione”, ha inteso richiamarsi esclusivamente all’immobile utilizzato dal soggetto passivo come abitazione
principale. Pertanto, se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell’ex casa coniugale
un’altra abitazione che ha concesso, ad esempio, in uso gratuito, o ha locato, e non può, quindi, utilizzarla come
abitazione principale, le disposizioni dell’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504 del 1992, si rendono comunque
applicabili. Si precisa, inoltre, che il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale può godere delle detrazioni in
esame anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un
altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’ex casa coniugale, giacché l’unica
condizione posta a suo carico per usufruire dei benefici in questione, è che egli non possieda un’abitazione principale
“nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
Pertanto, il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale può usufruire sia delle detrazioni applicabili per
quest’ultima e sia di quelle relative all’abitazione principale deliberate dal comune – diverso da quello in cui è ubicata
la ex casa coniugale – dove ha la sua residenza anagrafica.
LA DICHIARAZIONE
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere
presentata esclusivamente nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa
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determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono
immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53,
del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione
dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata
accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi
rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche
previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico
informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la
trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti
sugli immobili
Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
a) dal 15 giugno 2004 per:
– gli atti di compravendita di immobili;
– gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
b) dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.
ALTRI CASI IN CUI NON OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI:
–
immobili esenti o esclusi dall' I.C.I. per l'intero anno 2010, anche se venduti o se su di essi siano stati costituiti
diritti reali di usufrutto, uso o abitazione;
–
fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione della rendita catastale definitiva da parte
dell'Ufficio Tecnico Erariale;
–
terreni agricoli per i quali l’unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
–
fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, di categoria "D" e sforniti di rendita
catastale, per i quali l'unica variazione nel corso del 2010 è data dall'attribuzione della rendita oppure dalla
contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione; infatti in questo caso la dichiarazione dovrà essere
presentata nel 2012.
IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE I.C.I.
Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:
A)
GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992,
concernenti rispettivamente:
– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati è
necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che
l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d), della L.
05.08.1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Ai sensi dell’art. 50 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie:
1. Se il fabbricato è costituito da una o più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva
ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di
tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno.
3. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva
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–
i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi
condotti.
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto;
B) IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER
VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Le fattispecie più significative sono le seguenti :
▪ l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
Si precisa che se è stato stipulato nel corso dell’anno 2007 un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati
il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504
del 1992, la dichiarazione deve essere presentata nell’anno 2009, poiché, in tal caso, è solo dall’anno 2008 che si è
avuta la variazione della soggettività passiva;
▪ l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
▪ l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile. In questi casi,
nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al
valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore
dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un’area fabbricabile, purché non
sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;
▪ il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
▪ l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato e/o ricostruzione sull’area di risulta o
in caso di recupero edilizio ai sensi dell’art. 31 c.1 lettere c), d), e) della L. n. 457 del 05.08.1978
(attualmente recepito dall’art. 3 D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;
▪ l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
▪ l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione
ad abitazione principale dell’alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto
inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
▪ l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di
edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto
inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
▪ l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
▪ l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
▪ per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza
attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati
contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
▪ l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e
distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;
▪ l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica
strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
▪ è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;
▪ è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale
estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
▪ l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
▪ le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.
Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del
condominio per conto di tutti i condomini;
▪ l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427
(multiproprietà).
L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell’ICI deve essere
effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione, mentre l’obbligo di presentazione della
dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;
▪ l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche,
interessate da fusione, incorporazione o scissione;
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▪
▪
▪
si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio
l’usufrutto legale dei genitori).
l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
–
i proprietari;
–
i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
–
i locatari in caso di locazione finanziaria;
–
i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.
DOVE, COME E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
–
la dichiarazione va presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Castenaso, solo per
quanto riguarda gli immobili che insistono sul territorio comunale. Se si possiedono immobili in altri comuni
bisogna consegnare la denuncia ai medesimi;
–
il modello di dichiarazione con le istruzioni per la compilazione è distribuito gratuitamente dal Comune di
Castenaso, oppure si può trovare anche nelle rivendite autorizzate;
–
bisogna presentare la dichiarazione in duplice copia: sia la copia per il Comune sia la copia per l'elaborazione
meccanografica;
–
la dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) nei seguenti
orari:
– Lunedì: 8.00 - 13.00
– Martedì: mattino 8.00 - 13.00 – pomeriggio 16.00 - 18.00
– Mercoledì: 8.00 - 13.00
– Giovedì: mattino 8.00 - 13.00 – pomeriggio 15.00 - 18.00
– Venerdì: 8.00 - 13.00
– Sabato: 8.30 - 12.30
–
la dichiarazione può essere spedita all’U.O. Tributi – Riscossione Coattiva Entrate Comunali del Comune con
raccomandata senza ricevuta di ritorno utilizzando una busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione I.C.I. per
l'anno 2010", in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale;
–
la spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale
risulti con certezza la data di spedizione
–
la dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno 2010
Per i soggetti I.R.E.S., con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, la dichiarazione va presentata
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno solare 2010, con conseguente
estensione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell’art.2, del D.P.R. 22.07.1998 n.322 come modificato
dall’art. 37 c. 10 D.L. n. 223 del 2006.
IL CALCOLO DELL' I.C.I.
PER I FABBRICATI
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–
sono considerati fabbricati tutte le unità immobiliari iscritte, o che devono essere iscritte, nel catasto edilizio
urbano, alle quali sia stata attribuita, o sia attribuibile, una autonoma rendita catastale;
Bisogna partire da:
–
la RENDITA CATASTALE DEFINITIVA per il fabbricato iscritto al catasto; rendita proposta nel caso di
immobili non iscritti in catasto o di immobile che ha subito modifiche strutturali che hanno comportato una
variazione di rendita catastale
Rivalutazione del 5%:
–
le rendite catastali (presunte e definitive) devono essere aumentate di un valore pari al 5% (es. rendita catastale =
50,00, rendita da considerare per il calcolo I.C.I. 2009 = €. 52,5).
Si procede poi al calcolo:
–
si trova il VALORE CATASTALE del fabbricato che corrisponde alla RENDITA CATASTALE moltiplicata per:
–
100 se si tratta di abitazioni (categoria catastale da A/1 ad A/9 e A/11) o gruppo da C/2 a C/7
–
50 se si tratta di uffici (categoria catastale A/10) o gruppo da D/1 a D/12
–
34 se si tratta di negozi (categoria catastale C/1)
–
140 se si tratta del gruppo da B/1 a B/8
N.B.: IL C. 45 DEL D.L. 262/2006 HA AUMENTATO DEL 40% IL MOLTIPLICATORE DA
UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DELL’I.C.I. DEI FABBRICATI CLASSATI NEL GRUPPO
CATASTALE B. PERTANTO PER DETTI FABBRICATI LA BASE IMPONIBILE DOVRA’
ESSERE COSI’ CALCOLATA: RENDITA CATASTALE x 5% x 140.
–
si calcola l'I.C.I. annua moltiplicando il VALORE CATASTALE x l'ALIQUOTA deliberata dal Comune;
–
si verifica il PERIODO DI POSSESSO e si rapporta l'I.C.I. annua ai reali mesi di possesso (es.: I.C.I. annua totale
sul fabbricato €. 250,00, periodo di possesso 6 mesi, I.C.I. dovuta per 6 mesi (6/12) €. 125,00). Il conteggio va
fatto sempre "a mesi" e si considera un mese intero il periodo di possesso pari almeno a 15 giorni (es.: acquisto di
un fabbricato avvenuto il 15 aprile, l'acquirente paga per 9 mesi, il venditore per 3 mesi);
–
si verifica la QUOTA DI POSSESSO individuale e si rapporta l'I.C.I. annua (o pari al periodo di possesso) alla
propria percentuale di possesso (es.: I.C.I. annua totale sul fabbricato €. 250,00, periodo di possesso 6 mesi, I.C.I.
dovuta per 6 mesi €. 125,00, percentuale di possesso 50%, I.C.I. dovuta €. 62,50);
I SINGOLI CASI
L'abitazione principale (per immobili A/1, A/8 e A/9)
–
è l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale
di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari e/o il socio assegnatario dell’unità immobiliare
appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria;
–
gode della detrazione d'imposta di €. 103,30 annua;
–
per poter godere della detrazione deve verificarsi la regola che contribuente = soggetto residente
nell'appartamento;
–
la detrazione NON COMPETE per l'unità immobiliare data in LOCAZIONE (perché il contribuente è il locatore
ed il dimorante è il locatario);
–
la detrazione è rapportata al periodo dell'anno in cui si verifica la condizione (€. 8,61 al mese);
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–
quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita in parti
uguali (e non in base alla percentuale di possesso);
Il garage di pertinenza dell'abitazione principale (per immobili A/1, A/8 e A/9)
Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributario Comunali, agli effetti dell’applicazione
delle agevolazioni in materia di imposta Comunale Sugli Immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione
principale:
1. le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione
che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario
dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.
2.
Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 e, ai sensi del D.P.R. 23.08.1998 n. 138, R/4 destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale in numero non superiore ad una unità per ognuna
delle predette categorie.
3.
Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e
separate a ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse,
del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta altresì fermo che la
detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione
sopraccitata, così come la maggiore detrazione, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le
pertinenze esclusivamente la parte dell'importo della detrazione principale che non ha trovato capienza in
sede di tassazione dell'abitazione principale.
4.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, equiparate per legge o per
regolamento alle abitazioni principali.
5.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 504/92, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in
corso alla data di adozione del presente Regolamento.
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (per immobili A/1, A/8 e A/9)
–
Ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali è equiparata all’abitazione
principale, al fine esclusivo dell’applicazione dell’aliquota ridotta e non anche della detrazione d’imposta,,
come intesa dall’art. 8, c. 2, del D.Lgs. 504/92, l’abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro
diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano
quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche.
Residenti all'estero
–
l'abitazione posseduta in Italia è considerata principale solo se non locata, in tal caso compete la detrazione di €.
103,30; l'aliquota da applicare è quella ordinaria del 6,5‰;
–
in alternativa alle scadenze ordinarie, possono versare in un'unica soluzione nel periodo dall'1 al 16 dicembre
tutta l'imposta annua dovuta, con l'applicazione di interessi pari all’1,5%.
Ricoverati in Istituti (per immobili A/1, A/8 e A/9)
–
Per le abitazioni principali dei soggetti passivi anziani o disabili possessori di unità immobiliare, a titolo di
proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l’aliquota del 5,4 ‰;
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–
compete anche la detrazione per abitazione principale pari a €. 103,30.
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
–
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, gli immobili quindi non sono più atti all'uso originario. NON sono tali
perciò i fabbricati in fase di restauro o risanamento perché la condizione di recupero edilizio è successiva a
quella precedente di fatiscenza, ed i criteri di tassazione dei due momenti sono differenti;
–
l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti
condizioni:
a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o
murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo
dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
b) gravi carenze igienico sanitarie, tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico
sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come
definito dalla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia.
–
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, così come modificata
dalla legge 127/97, nella quale si dichiara:
– che l'immobile è inagibile o inabitabile;
– che l'immobile non è di fatto utilizzato.
–
il fabbricato inagibile/inabitabile e non utilizzato paga l'I.C.I. al 50% dalla data del rilascio della certificazione da
parte dell'Ufficio Tecnico comunale, oppure, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui
sopra ai sensi dell'art. 50 c. 4 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.
–
NON può essere applicata la detrazione di €. 103,30.
–
il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di dichiarazione la cessata situazione di
inagibilità o inabitabilità.
–
Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei
lavori di risanamento edilizio.
Fabbricati in restauro e risanamento conservativo
–
sono i fabbricati per i quali l'Ufficio Tecnico del Comune ha rilasciato una autorizzazione/concessione
edilizia/permesso di costruire per l'esecuzione di lavori di consolidamento, ripristino e rinnovo dell'edificio ai
sensi della L.457/1978 art.31 comma 1 lettere "c", "d" ed "e";
–
solo in questi casi, a partire dalla data di inizio lavori e fino alla fine lavori o all'utilizzo del fabbricato, il calcolo
dell'I.C.I. va fatto sul VALORE DI MERCATO dell'area fabbricabile, e non più sulla rendita catastale;
–
questi fabbricati NON sono considerati inagibili e quindi NON godono della riduzione del 50% dell'I.C.I.;
–
chi ha un fabbricato in fase di restauro deve quindi presentare la dichiarazione I.C.I. al Comune per modificare la
rendita catastale precedentemente dichiarata e sostituirla, per il periodo dall'inizio dei lavori fino alla fine, con il
valore di mercato dell'area fabbricabile;
–
se i lavori che interessano il fabbricato sono di manutenzione ordinaria (riparazioni interne, sostituzione finiture o
impianti tecnologici) o di manutenzione straordinaria (sostituzione di parti strutturali, realizzazione di impianti
tecnologici), il calcolo dell'I.C.I. va fatto sempre sulla RENDITA CATASTALE, come per tutti gli altri fabbricati.
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Fabbricati di interesse storico - artistico
–
sono quei fabbricati riconosciuti tali (ad esempio con decreto del Presidente della Giunta Provinciale) ai sensi
dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939 n.1089 ora D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.;
–
questi fabbricati vanno dichiarati come tutti gli altri, però sul modulo di dichiarazione si deve barrare l'apposita
casella;
–
per il calcolo dell'I.C.I. non bisogna considerare la rendita catastale attribuita dal Catasto; si deve invece
ricalcolare la rendita partendo dalla tariffa d'estimo delle abitazioni più bassa;
–
per Castenaso la tariffa più bassa è di €. 22,73 (corrispondente alla categoria A/6 classe 1); moltiplicando tale
tariffa per il numero dei vani del fabbricato si ottiene la rendita catastale; a questo punto l'I.C.I. si calcola come
per tutti gli altri fabbricati (esempio: tariffa €. 22,73 - vani = 4,5 - rendita catastale = €. 22,73 x 4.5 = €. 102,29 rivalutazione del 5% nuova rendita = €. 107,41 - I.C.I. = rendita catastale x 100 x aliquota);
–
per le unità immobiliari tassabili appartenenti a categorie diverse dalla A, la consistenza catastale diversa dal
vano va trasformata in vani, a tal fine i metri quadrati vanno trasformati in vani utili;
–
ai fini della trasformazione di consistenze diverse in vani, si considera pari a 1 vano la superficie di 20 mq. ai
sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.);
–
il moltiplicatore in questi casi è sempre 100.
Fabbricati appartenenti alle imprese (cat. D)
SE FORNITI DI RENDITA CATASTALE
–
l'I.C.I va calcolata considerando la rendita catastale, secondo i medesimi criteri valevoli per tutti gli altri
fabbricati accatastati, applicando alla rendita catastale la rivalutazione del 5%;
–
il moltiplicatore è pari a 50;
–
l'aliquota è pari al 6,5‰;
–
se la rendita è stata attribuita nel corso dell'anno 2010 o precedenti, il valore su cui calcolare l'I.C.I. dovuta per il
2011 è dato dalla moltiplicazione della "rendita catastale x 50";
–
se la rendita è stata attribuita nel corso del 2011, il valore su cui calcolare l'I.C.I. dovuta per il 2011 è quello
ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati (vedi paragrafo seguente).
SE NON FORNITI DI RENDITA CATASTALE
–
per i fabbricati interamente posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D, e sforniti di rendita
catastale (perché non ancora iscritti in catasto), il valore su cui calcolare l'I.C.I. è determinato alla data di inizio di
ciascun anno solare (o alla data di acquisizione se successiva), sulla base dei costi di acquisizione ed
incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con
decreto ministeriale;
–
il valore di riferimento è sempre quello al 1° gennaio; non hanno rilevanza quindi, ai fini dell'imposta per l'anno
2009, eventuali costi incrementativi sostenuti nel corso del 2009; questi ultimi dovranno essere considerati
nell'anno successivo;
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–
la dichiarazione di variazione annuale NON deve essere presentata, in assenza di costi incrementativi, se l'unica
modifica del valore imponibile è dovuta al semplice aggiornamento dei costi (per l'applicazione dei coefficienti
annuali);
–
se invece sono stati contabilizzati costi incrementativi nel corso del 2010, il valore imponibile cambia al 1°
gennaio del 2011 (calcolo del versamento per il 2011 su tale valore), mentre la dichiarazione di variazione
annuale va presentata entro il 30 giugno del 2012 (o comunque entro la data fissata nell'anno 2012 per la
consegna della dichiarazione dei redditi).
AREE EDIFICABILI
–
sono soggette ad I.C.I. le aree indicate come edificabili dagli strumenti urbanistici generali anche in mancanza di
strumenti attuativi;
–
l'I.C.I. si calcola sul VALORE DI MERCATO dell'area al 1° gennaio dell'anno d'imposta; il valore dell'area
dipende dalla zona in cui si trova, dagli indici di edificabilità, dalla destinazione d'uso, dagli oneri di adattamento
del terreno, dai prezzi medi sul mercato immobiliare; l'I.C.I. da versare si calcola moltiplicando il VALORE DI
MERCATO per l'ALIQUOTA ORDINARIA pari al 6,5‰;
–
l'imposta calcolata va successivamente rapportata alla PERCENTUALE DI POSSESSO di ogni singolo
proprietario e al PERIODO DI POSSESSO. Il conteggio va fatto sempre "a mesi" e si considera un mese intero il
periodo di possesso pari almeno a 15 giorni (es.: acquisto avvenuto il 15 aprile, l'acquirente paga per 9 mesi, il
venditore per 3 mesi);
–
non ci sono detrazioni o riduzioni.
TERRENI AGRICOLI
–
sono agricoli i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, utilizzati per l'esercizio delle attività agricole;
–
sono considerati terreni agricoli e non aree fabbricabili da tassare, quelli di proprietà di coltivatori diretti o
imprenditori agricoli (iscritti nell'albo di 1° categoria) a titolo principale, se condotti direttamente dai proprietari
stessi ed utilizzati a fini agro-silvo-pastorali;
–
si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi
elenchi comunali previsti dall'art. 11 L. 09.01.1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto ai fini I.C.I. a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo;
–
il terreno, dichiarato edificabile dal Piano Regolatore, e non coltivato dal proprietario coltivatore diretto o
imprenditore, diventa a tutti gli effetti "area fabbricabile" e paga l'I.C.I..
Calcolo dell'imposta da versare:
–
bisogna partire dal REDDITO DOMINICALE RISULTANTE IN CATASTO AL 1° GENNAIO
DELL'ANNO D'IMPOSIZIONE
–
il REDDITO DOMINICALE deve essere aumentato di un valore pari al 25% (rivalutazione prevista a partire
dall'anno 1997): Es. Reddito dominicale €. 1.200,00 x 25% = 1.500,00 REDDITO DOMINICALE DA
CONSIDERARE PER IL CALCOLO I.C.I. ANNO 2011.
–
per calcolare l'imposta da versare bisogna moltiplicare il REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO PER IL
COEFFICIENTE 75 e successivamente per l'ALIQUOTA ORDINARIA pari al 6,5‰;
–
l'imposta calcolata va successivamente rapportata alla PERCENTUALE DI POSSESSO di ogni singolo
proprietario e al PERIODO DI POSSESSO. Il conteggio va fatto sempre "a mesi" e si considera un mese intero il
periodo di possesso pari almeno a 15 giorni (es.: acquisto avvenuto il 15 aprile, l'acquirente paga per 9 mesi, il
venditore per 3 mesi);
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–
Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/1992 i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli che conducono direttamente i
terreni di loro proprietà godono di riduzioni sull'imposta da versare. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi
direttamente al Servizio Entrate.
CASI PARTICOLARI
–
Vendita dell’immobile prima del 30.06.2011: L’imposta si dovrà calcolare con riferimento ai mesi di possesso
protrattasi nel primo semestre e potrà essere determinato applicando le aliquote e detrazioni relative all’anno 2011
(senza necessità di ulteriori versamenti) o le aliquote e detrazioni relative all’anno 2010 (con necessità di ulteriore
versamento a conguaglio nel caso di aliquote modificate).
–
Acquisto dell’immobile dopo il 15.01.2011: L’acconto si dovrà calcolare con riferimento ai mesi del primo
semestre applicando le aliquote e detrazioni relative all’anno 2010. Il saldo dovrà essere calcolato come indicato
alla voce “Versamento a saldo”.
I RIMBORSI
DIRITTI AI RIMBORSI E MODALITÀ
–
In caso di maggiori versamenti rispetto al dovuto, non è consentito procedere autonomamente alla compensazione
con le somme da versare per l’anno 2011. L’I.C.I. o la maggiore I.C.I. indebitamente versata può essere:
– recuperata mediante apposita domanda di rimborso motivata da presentare, entro il termine di 5 anni dal
giorno del pagamento, all’U.O. Tributi – Riscossione Coattiva Entrate Comunali (Modello di richiesta
disponibile su sito internet del comune o reperibile presso lo scrivente servizio o il servizio Relazioni con il
Pubblico);
– compensata con le modalità previste dall’art. 23 del Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.
SANZIONI A SEGUITO DI ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’ENTE E
RAVVEDIMENTO OPEROSO
SANZIONI
–
Nel caso in cui il Comune in sede di attività di accertamento rilevi le "violazioni" di seguito precisate, le sanzioni
irrogate al contribuente saranno quelle previste per legge e precisamente:
a)
TARDIVO O OMESSO VERSAMENTO dell'imposta nei termini previsti dal D.Lgs. 504/1992 e successive
modificazioni indipendentemente dal numero di giorni di tardività, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97, 30%
dell'imposta non versata; sull'imposta evasa verranno altresì applicati gli interessi moratori al tasso annuale
(art. 13 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 9 del
14/03/2007 e ss. mm.) del:
– 1,00% (Decreto Ministeriale 04/12/2009) dal 01/01/2010 al 31/12/2010
– 1,50% (Decreto Ministeriale 07/12/2010) dal 01/01/2011
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
b) OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA E/O DI VARIAZIONE I.C.I.:
1) omessa presentazione della dichiarazione I.C.I., ma con versamento tempestivo (entro i termini di legge)
dell'imposta: sanzione pari a €. 51,00.
2) omessa presentazione della dichiarazione I.C.I. con contestuale omesso versamento: sanzione dal 100% al
200% dell'imposta evasa con un minimo di €. 51,00; sull'imposta evasa verranno altresì applicati gli
interessi moratori al tasso annuale (art. 13 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie
approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 14/03/2007 e ss. mm.) del:
– 1,00% (Decreto Ministeriale 04/12/2009) dal 01/01/2010 al 31/12/2010
– 1,50% (Decreto Ministeriale 07/12/2010) dal 01/01/2011
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con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
c)
PRESENTAZIONE DI INFEDELE DENUNCIA I.C.I.: sanzione dal 50% al 100% dell'imposta evasa;
sull'imposta evasa verranno altresì applicati gli interessi moratori al tasso annuale (art. 13 del vigente
Regolamento Unico delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 14/03/2007 e ss. mm.)
del:
– 1,00% (Decreto Ministeriale 04/12/2009) dal 01/01/2010 al 31/12/2010
– 1,50% (Decreto Ministeriale 07/12/2010) dal 01/01/2011
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
–
Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) vengono ridotte a 1/4 del valore se, entro il termine per ricorrere alle
Commissioni Tributarie avverso un atto di contestazione o di accertamento, vi è adesione del contribuente con
pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
–
Per consentire la regolare attività di controllo sull'I.C.I., la legge permette al Comune di invitare il Contribuente,
indicandone i motivi, ad esibire o trasmettere atti, documenti o questionari compilati e firmati; per la mancata
esibizione di documenti o restituzione di questionari si applica una sanzione amministrativa da €. 51 a €. 258.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
–
consiste nella possibilità data al cittadino, di rimediare spontaneamente, a omissioni o irregolarità già
commesse, entro precisi termini decadenziali, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni previste;
–
nessun ravvedimento è consentito se già il Comune ha iniziato la propria attività di accertamento o se sono
superati i termini previsti per ravvedersi;
–
il ravvedimento si compie versando quanto dovuto come sotto illustrato nei diversi casi; per rendere noto quanto
regolarizzato si deve consegnare all’U.O. Tributi – Riscossione Coattiva Entrate Comunali del Comune una
comunicazione in carta libera di ravvedimento contenente gli estremi catastali dell'immobile oggetto del
ravvedimento (Foglio - Mappale - Subalterno - Rendita Catastale), la percentuale e i mesi di possesso con allegato
copia del bollettino di versamento;
–
con ravvedimento operoso regolarmente eseguito, il Comune non potrà procedere ad accertamento nei confronti
del contribuente, per quell'anno d'imposta e per le medesime violazioni ravvedute.
Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine
previsto.
Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI, compilarlo
indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione)
l'esatto ammontare dell'imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all'imposta
dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi arrotondando la somma all'euro (esempio: totale da versare euro
115,49 arrotondato a euro 115,00, totale da versare euro 115,50 arrotondato a euro 116,00), dovrà essere barrata
l'apposita casella "ravvedimento".
Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24ICI barrando la casella "ravvedimento" e
seguendo le normali procedure di compilazione; contrariamente a quanto avviene per il bollettino postale nel modello
F24ICI nelle voci d'imposta parziali dovranno essere comprese anche le sanzioni e gli interessi in modo che la loro
somma corrisponda esattamente al totale da versare, in caso contrario la banca o l'ufficio postale non accettano il
modello.
Al Contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della
sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di accertamento con l'applicazione
dell'intera sanzione prevista dalla normativa vigente per omesso e/o tardivo versamento, insufficiente versamento
risultante da infedeltà dichiarativa e omissione dichiarativa oltre gli interessi previsti.
RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA RELATIVA ALL’ANNO 2010
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Nel caso di versamento relativo all’anno 2010 effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il 30 settembre
2011, si applica la sanzione del 3 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali.
RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA RELATIVA ALL’ANNO 2011
1. Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3
% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
2. Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto dalla Legge per la
presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata (entro il 30 settembre
2012 per l’anno di imposta 2011), si applica la sanzione del 3,75 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o
della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento
doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
RAVVEDIMENTO PER LA RETTIFICA DI ERRORI NELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE.
è sanabile quanto infedelmente denunciato per il 2009 (con denuncia presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2009), oppure con denuncia presentata anche in anni precedenti
esclusivamente per sanare l'anno 2009, se si presenta denuncia rettificativa entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2010
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga la presentazione della
dichiarazione rettificativa ed il pagamento, dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli interessi legali (*)
(commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene
effettivamente eseguito e della sanzione ridotta sull’imposta versata in ritardo.
La sanzione ridotta prevista dal ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nelle dichiarazioni presentate è:
– 5% per l’anno di imposta 2009 – il ravvedimento può essere effettuato entro il 30 settembre 2011.
– 6,25% per l’anno di imposta 2010 – il ravvedimento può essere effettuato entro il 30 settembre 2012.
RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D’IMPOSTA 2010 NON COMPORTANTE
DEBITO D’IMPOSTA
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine di 90 giorni dalla scadenza avvenga la
presentazione della dichiarazione omessa e il pagamento della sanzione del 10 % di € 51,60 pari a € 5,16
RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE E OMESSO/OMESSO - PARZIALE PAGAMENTO
E’ sanabile l’omessa presentazione della denuncia:
- per il 2009 incidente sulla determinazione e pagamento del tributo se si presenta denuncia entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2010. Il ravvedimento può essere effettuato entro il 30
settembre 2011.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga la presentazione della
dichiarazione precedentemente omessa ed il pagamento, dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli interessi
legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui
viene effettivamente eseguito e della sanzione ridotta ad 1/10 del 100% (10%) con un minimo di 5,16 calcolata
sull’imposta versata in ritardo.
- per il 2010:
a) incidente sulla determinazione e pagamento del tributo se si presenta denuncia con un ritardo non superiore a 90
giorni dalla data di scadenza e pagamento dell’imposta non versata, interessi sull’imposta e sanzione ridotta ad
1/10 del 100% (10%) con un minimo di 5,16 calcolata sull’imposta versata in ritardo.
b) incidente sulla determinazione e pagamento del tributo se si presenta denuncia entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2011 – il ravvedimento può essere effettuato entro il 30 settembre
2012.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga la presentazione della
dichiarazione precedentemente omessa ed il pagamento, dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli
interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a
quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione ridotta ad 1/8 del 100% (12,50%) con un minimo di
6,39 calcolata sull’imposta versata in ritardo.
(*) Saggio degli interessi legali:
3% dal 1/1/2008 al 31/12/2009 D.M. 12/12/2007
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1% dal 1/1/2010 al 31/12/2010 D.M. 04/12/2009
1,5% Dal 1/1/2011 D.M. 07/12/2010
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