Regolamento recupero del patrimonio dismesso a fini
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Regolamento recupero del patrimonio dismesso a fini
REGIONE DEL VENETO AZIENDA ULSS N. 16 DI PADOVA REGOLAMENTO Recupero del patrimonio dismesso a fini umanitari PREPARATO DA *Dipartimento Interaziendale Economico Patrimoniale e Bilanci MODIFICA AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 975 DEL 04/12/2008 A RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 16/02/2011 LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 19/12/2003 D.G.R.V. N. 2497 DEL 2/11/2010 NOVEMBRE 2011 !"#$%"&' ("# !$&"))*&" +","&'#" ,- ./ ("# 0123.203.0 4'5$,' 1 ($ .3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Questa procedura ha lo scopo di incrementare le donazioni di beni mobili ed attrezzature sanitarie, che pur non essendo più idonei all'attività sanitaria svolta, possono essere utilmente acquisite da associazioni che operano nel settore della solidarietà per interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, che spesso risultano privi anche dei più elementari arredi e tecnologie sanitarie. Il processo di recupero di beni dismessi a fini umanitari è coerente con quanto previsto nel Regolamento di gestione dei beni patrimoniali attualmente in vigore e dalla normativa Regionale di riferimento. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI R.D. 23/5/1924 N. 827 Legge Regionale 55/1994 Principi Contabili Regione Veneto/2000 Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1716 del 18/06/2004 Procedure interne Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Norme sull'assetto programmatorio, contabile e di controllo delle ULSS e delle Aziende Ospedaliere in attuazione del D.Lgs. 502/1992 In applicazione della Legge Regionale 55/1994 principi contabili regionali. Recupero e dismissione a fini umanitari del patrimonio dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto. Protocollo operativo anno 2004. Art. 7 L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003. Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 16 di Padova n. 260 del 28/03/2007 “Regolamento Gestione dei beni Patrimoniali” Legge Regionale n. 11 DEL 16/02/2011 Legge Regionale n. 41 DEL 19/12/2003 D.G.R.V. N. 2497 DEL 2/11/2010 1 !"#$%"&' ("# !$&"))*&" +","&'#" ,- ./ ("# 0123.203.0 4'5$,' 6 ($ .3 2 REGOLAMENTO: “RECUPERO ED UTILIZZAZIONE A FINI UMANITARI DEL PATRIMONIO DISMESSO” 1. FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO Con lo scopo di far crescere la cultura della cooperazione e della solidarietà internazionale, la Regione Veneto ha predisposto apposita normativa contenuta nell'articolo 53 della Legge Regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, in combinato disposto con l'art. 7 della Legge Regionale n. 41 del 19 dicembre 2003, per permettere ai Paesi in via di sviluppo il recupero di attrezzature ospedaliere e di materiale medico da strutture sanitarie che operano nel territorio veneto. In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Regione Veneto, l'Azienda Ulss 16 di Padova intende favorire le donazioni di propri beni dismessi ad enti/associazioni che svolgono attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo. Il presente documento disciplina quindi le modalità di recupero e donazione a fini umanitari dei beni dismessi facenti parte del patrimonio dell'Azienda Ulss 16 di Padova e valutati come non più idonei all'uso per ragioni economiche, tecniche e funzionali. 2. OGGETTO DELLA DISMISSIONE L'articolo 7 della Legge Regionale n. 41/2003 individua nel patrimonio mobiliare, con particolare riferimento al materiale tecnologico medicale, l'oggetto della dismissione, mentre l'articolo n. 53 della Legge Regionale n. 11/2010 indica nel materiale e nelle apparecchiature mediche dismesse, ma ancora funzionanti, i beni da destinare a scopi umanitari. Il combinato disposto dei due articoli citati indica pertanto quale oggetto della dismissione le attrezzature e le apparecchiature mediche, includendo anche i letti e gli arredi in genere. 3. ENTI COMPETENTI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Le Strutture sanitarie pubbliche sono gli enti competenti alla dismissione del patrimonio mobiliare da destinare alla solidarietà internazionale, individuati dall'articolo 7 della Legge Regionale 41/2003. Mentre l'articolo 53 della Legge Regionale n. 11/2010 pone l'obbligo a carico delle Aziende sanitarie, di comunicare sistematicamente alla Struttura regionale competente, la disponibilità di attrezzature a fini umanitari. 4. ENTI RICHIEDENTI I BENI DISMESSI Il combinato disposto degli articoli n. 7 della Legge Regionale n. 41/2003 e n.53 della Legge Regionale n. 1/2010 e individua gli enti che possono richiedere i beni dismessi: - gli enti pubblici; - istituzioni internazionali; - agenzie specializzate dell'ONU; - rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero; !"#$%"&' ("# !$&"))*&" +","&'#" ,- ./ ("# 0123.203.0 4'5$,' 7 ($ .3 - distaccamenti delle forze armate impegnate in missione di pace; - organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituzioni religiose aventi sede nel territorio della Regione del Veneto che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri. 5. RACCOLTA DATI FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DISMESSE I commi 2 e 4 dell'articolo 53 della Legge Regionale 11/2010 individuano nella Direzione Relazioni internazionale della Regione Veneto la struttura competente per la raccolta dei dati relativi alla disponibilità di materiale sanitario dismesso e al suo successivo inoltro ai soggetti richiedenti. 6. DESTINAZIONE DEI BENI DISMESSI L'articolo 7 della L.R. n. 41/2003 individua nei Paesi in via di Sviluppo e nei Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Area balcanica i paesi di destinazione dei beni dismessi. L'articolo 53 della L.R. n. 11/2010 indica nei Paesi poveri i paesi di destinazione dei beni dismessi. Poiché la normativa citata investe anche la materia disciplinata dalla L.R. 16/12/1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” e relativi strumenti di programmazione, per l'individuazione dei Paesi di destinazione delle attrezzature dismesse si fa riferimento a tale ultima normativa che include le destinazioni date dagli articoli 7 e 53, indicando quali Paesi di destinazione dei beni dismessi, quelli inclusi nelle seguenti aree: - Africa subsahariana; - America Latina; - Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche; - Maghreb e Medio Oriente; - Asia, limitatamente al subcontinente indiano ed al Sud Est Asiatico. 7. Procedura stabilita nella DGR 2497 del 2 novembre 2010: Obblighi/tempi Modalità COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE UU.LL.SS.SS. azienda Sanitaria di È fatto obbligo a ciascuna Azienda comunicare sistematicamente e comunque ogni tre mesi alla struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali e cooperazione internazionale la disponibilit à di attrezzature di cui al punto 1. Utilizzando esclusivamente la modulistica regionale, indicando un referente/responsabile ELENCO L’elenco regionale delle attrezzature disponibili è costantemente aggiornato e pubblicato dalla struttura regionale suddetta, sulla base delle comunicazioni che pervengono dalle ULSS. 1) sul sito internet istituzionale (www.regione.veneto.it) in un ’area dedicata alle attrezzature sanitarie dismesse; 2) attraverso segnalazione periodica dell’aggiornamento dell’elenco alla mailing list di soggetti interessati 3) avviso mezzo stampa su giornali locali dell’istituzione elenco regionale e della mailing list. 3 !"#$%"&' ("# !$&"))*&" +","&'#" ,- ./ ("# 0123.203.0 4'5$,' 8 ($ .3 4 RICHIESTA DELLE ATTREZZATURE NULLA-OSTA DELLA STRUTTURA REGIONALE DONAZIONE Obblighi/tempi Gli enti pubblici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, nonché istituzioni internazionali, agenzie specializzate dell’ONU, rappresentanze diplomatiche in Italia e all’estero e distaccamenti delle forze armate impegnate in missioni di pace fanno richiesta alla Azienda U.L.S.S. competente alla dismissione e alla Struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali e cooperazione internazionale. Nella lettera di richiesta dovranno essere indicati: - il Paese di destinazione; - la Struttura sanitaria cui l’attrezzatura è destinata; - le motivazioni/finalità della richiesta; attestazione della esperienza acquisita dal richiedente in tema di cooperazione allo sviluppo negli ultimi tre anni. Modalità Utilizzando esclusivamente la modulistica regionale, indicando un referente/responsabile La Struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali e cooperazione internazionale provvede a rilasciare un nulla osta di conformità alla vigente normativa regionale in materia di attrezzature dismesse, alla Azienda U.L.S.S. competente alla dismissione e al soggetto richiedente il bene. Le Aziende ULSS donano l’attrezzatura ai soggetti del punto 3 e fanno contestuale comunicazione di dismissione per l’aggiornamento dell’elenco sopra individuato. Utilizzando esclusivamente la modulistica regionale, indicando un referente/responsabile Utilizzando esclusivamente la modulistica regionale 8. DISMISSIONE DI BENI PER DONAZIONE L'attuale procedura prevista per la dismissione e rottamazione di beni di proprietà dell'Azienda Ulss 16 di Padova (Regolamento per la gestione dei beni patrimoniali - art. 11 Deliberazione del Direttore generale n. 260 del 28/03/2008) prevede che i beni in carico ai Consegnatari possano essere dismessi previa richiesta di scarico su apposito modulo (MOD.3). Su disposizione di tale regolamento è compito dei tecnici incaricati, a cui tali richieste pervengono, indicare i beni che possono essere oggetto di: 1. riutilizzazione e successiva ricollocazione presso altro servizio; 2. rottamazione per fine vita produttiva, con conseguente eliminazione fisica; 3. messa a disposizione per donazioni. Ad integrazione del punto 3 si precisa che, per tutti i beni inventariati ritenuti atti alla donazione, tale prescrizione deve essere chiaramente indicata e specificata dai tecnici competenti nell'apposito spazio riservato nel succitato MOD 3. Tali moduli, come previsto dalla procedura di movimentazione dei beni, verranno trasmessi dal Magazzino Tecnico Economale, al DIEP Sezione Inventari. I beni oggetto di donazione vengono immagazzinati, a cura del Magazzino tecnico economale squadra trasporti, in locali appositamente individuati ed attrezzati. 9. COMUNICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI DONAZIONE Oggetto di donazione possono essere esclusivamente i beni mobili per i quali è stato emesso, dai tecnici preposti, formale documento di dismissione/fuori uso e messa a disposizione per donazione. Tale documentazione va trasmessa al Dipartimento Interaziendale Economico !"#$%"&' ("# !$&"))*&" +","&'#" ,- ./ ("# 0123.203.0 4'5$,' / ($ .3 Patrimoniale e Bilanci Sezione Inventari, con cadenza trimestrale, in ottemperanza all'obbligo posto dalla Regione del Veneto con l'articolo 53 della Legge Regionale n. 11/2010. La lista dei beni oggetto di donazione è redatta dalla Sezione Inventari e inviata, nei tempi previsti, alla struttura regionale competente, ovvero la Direzione Relazioni Internazionali della Regione Veneto. 10. CONSEGNA DEI BENI OGGETTO DI DONAZIONE La consegna dei beni oggetto di donazione viene effettuata su richiesta degli assegnatari dei beni, previo ricevimento del corrispondente nulla osta della Regione Veneto. Tale operazione è effettuata in collaborazione tra Sezione Inventari e Magazzino Tecnico. 11. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI La cancellazione dall'inventario dei beni oggetto di donazione, a cura del DIEP Sezione inventari, è effettuata dopo l'approvazione della relativa deliberazione del Direttore Generale di autorizzazione alla donazione. 12. RESPONSABILITA' e COMPITI DIEP Sezione inventari: Tenuta dell'inventario - l'inventario dei beni mobili è curato dal Dipartimento Interaziendale Economico Patrimoniale - Servizio Inventari, che ha la responsabilità delle operazioni di tenuta etichettatura, classificazione, descrizione e valutazione dei singoli elementi patrimoniali, con relativa tenuta del libro cespiti. Per quanto concerne le donazioni a scopo umanitario, così come normate dalla Regione Veneto è compito della Sezione Inventari predisporre l'elenco dei beni da comunicare alla Regione del Veneto, nonché l'allestimento degli atti istruttori per la stesura della Deliberazione del Direttore Generale di autorizzazione alla donazione. Conseguentemente è in capo al medesimo servizio anche la responsabilità relativa alla cancellazione dal patrimonio dei cespiti donati, effettuata secondo le procedure vigenti. Dipartimento Interaziendale di Area tecnica - SCI Ingegneria Clinica - Dipartimento Interaziendale Information Technology: Emissione parere tecnico a seguito di richiesta di dismissione del Consegnatario, indicante i beni che possono essere oggetto di: a) riutilizzazione e successiva ricollocazione presso altro servizio; b) rottamazione per fine vita produttiva, con conseguente eliminazione fisica; c) messa a disposizione per donazioni. Magazzino Tecnico Squadra Trasporti Posizionamento dei beni oggetto di donazione in locali appositamente individuati e attrezzati. Consegna dei beni, in collaborazione con la Sezione Inventari DIEP. Relativamente ai beni che per qualunque ragione si trovino in magazzino in attesa di consegna il Consegnatario con relative responsabilità sopra elencate è il Responsabile della struttura presso la quale il magazzino è incardinato. 5 !"#$%"&' ("# !$&"))*&" +","&'#" ,- ./ ("# 0123.203.0 4'5$,' 9 ($ .3