Bando - Comune di Sinnai

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Bando - Comune di Sinnai
COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari
SETTORE “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED AMBIENTALE – EDILIZIA PUBBLICA”
Parco delle Rimembranze, 40 – 09048 SINNAI (CA)
____________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA
ED AMBIENTALE – EDILIZIA PUBBLICA”
In esecuzione della determinazione n. 01 del 01/02/2016 indice:
BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione dei lotti compresi nel Piano di Edilizia
Economica e Popolare “Sa Pira”.
SI RENDE NOTO
che con Determinazione del Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale –
Edilizia Pubblica” n. 01 in data 01/02/2016 è stato indetto ai sensi della L. 865/1971 e ss.mm.ii. e del
Regolamento comunale per l'assegnazione dei lotti destinati a Edilizia abitativa Economica e Popolare, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17/07/2014, il bando di concorso per la redazione della
graduatoria finalizzata all’assegnazione in diritto di proprietà dei lotti, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, di seguito elencati nella tabella n. 1.
SI PRECISA CHE
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 48 DEL 30/11/2015
È STATA ADOTTATA LA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
“SA PIRA”, ATTUALMENTE IN ITINERE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 20 E 21 DELLA L.R. 45/89,
NELLA QUALE SONO STABILITI I PARAMETRI DI SUPERFICIE E VOLUMETRICI DEI LOTTI INDICATI NELLA
TABELLA RIEPILOGATIVA N. 1.
Si precisa che il corrispettivo di assegnazione indicato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di assegnazione
dei lotti destinati a edilizia economica e popolare, è comprensivo di:
Incidenza costo di acquisizione delle aree per la realizzazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare;
Incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
Incidenza delle spese generali per l’attuazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare e non comprese
nelle voci precedenti.
Gli oneri concessori commisurati all’incidenza del costo di costruzione sono nulli, trattandosi di edilizia
residenziale convenzionata.
Sono escluse dal corrispettivo posto a base di gara, e pertanto a carico dell’assegnatorio, le spese notarili e
gli oneri fiscali connessi alla stipulazione dell’atto.
Chiunque fosse interessato all’assegnazione dei lotti in oggetto, per edificarvi immobili destinati ad Edilizia
abitativa Economica e Popolare di pertinenza del Piano di Zona “SA PIRA”, può presentare domanda alle
condizioni, entro i termini e secondo le modalità che seguono.
1
COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari
SETTORE “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED AMBIENTALE – EDILIZIA PUBBLICA”
Parco delle Rimembranze, 40 – 09048 SINNAI (CA)
R2
3
128
R2
4
129
R2
5
130
R2
6
101
R3
7
131
R5
9
112
R6b
10
115
R6b
11
117
R6b
12
47
R7a
13
17
R7c
2,1531
231
450
1,9481
231
450
1,9481
231
450
1,9481
231
450
1,9481
191
425
2,2251
430
900
2,0930
325
450
1,3846
356
450
1,2640
248
450
1,8145
235
450
1,9149
238
450
1,8908
Incidenza a mc di lotto del
costo totale - EURO/MC
127
450
Coefficente per
tipologia
Incidenza a mq di lotto
del costo totale EURO/MQ
2
209
Tipologia
edilizia
Oneri
Oneri UU.PP. UU.SS. da
da versare per versare per
Coefficienti
CoeffiVersamento_area_
di
nuove
nuove
cente per
ragguagliato
assegnazioni o assegnazioni
ragguaglio
indice
per_nuove_assegn
da restituire
o da
complesfondiario
azioni_Euro
per decadenze restituire per
sivo
- Euro
decadenze Euro
CORRISPETTIVO
TOTALE LOTTO PER
NUOVE
ASSEGNAZIONI - Euro
R1b
Indice fondiario da PdZ in
variante
Denominazione comporato
87
Volume max nel loto nel
PdZ in variante mc
Lotto n°
1
Superficie lotto nel PdZ in
variante mq
n. progressivo
____________________________________________________________________________
Schiera
1,000000
0,980018
0,980018
€ 23.647,36
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 32.606,86
€ 156,01
€
72,46
Schiera
1,000000
0,996203
0,996203
€ 24.037,90
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 32.997,40
€ 142,85
€
73,33
Schiera
1,000000
0,996203
0,996203
€ 24.037,90
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 32.997,40
€ 142,85
€
73,33
Schiera
1,000000
0,996203
0,996203
€ 24.037,90
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 32.997,40
€ 142,85
€
73,33
Schiera
1,000000
0,996203
0,996203
€ 24.037,90
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 32.997,40
€ 142,85
€
73,33
Schiera
1,000000
0,974334
0,974334
€ 22.204,09
€
5.950,00
€ 2.511,75
€ 30.665,84
€ 160,55
€
72,15
Caposchier
a libero su
tre lati
1,050000
0,984763
1,03400115
€ 49.899,90
€ 12.600,00
€ 5.319,00
€ 67.818,90
€ 157,72
€
75,35
Schiera
1,000000
1,040689
1,040689
€ 25.111,33
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 34.070,83
€ 104,83
€
75,71
Schiera
1,000000
1,050211
1,050211
€ 25.341,09
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 34.300,59
€
96,35
€
76,22
Schiera
1,000000
1,006750
1,00675
€ 24.292,39
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 33.251,89
€ 134,08
€
73,89
Schiera
1,000000
0,998824
0,998824
€ 24.101,14
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 33.060,64
€ 140,68
€
73,47
Schiera
1,000000
1,000726
1,000726
€ 24.147,04
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 33.106,54
€ 139,10
€
73,57
2
COMUNE DI SINNAI
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Parco delle Rimembranze, 40 – 09048 SINNAI (CA)
____________________________________________________________________________
14
64
R10a
15
137
R10b
16
138
R10b
17
139
R10b
18
40
R10c
19
132
R10d
20
133
R10d
21
134
R10d
22
135
R10d
23
136
R10d
232
450
1,9397
312
450
1,4423
357
450
1,2605
274
450
1,6423
240
450
1,8750
213
450
2,1127
231
450
1,9481
209
450
2,1531
300
450
1,5000
369
450
1,2195
Schiera
1,000000
0,996866
0,996866
€ 24.053,90
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 33.013,40
€ 142,30
€
73,36
Schiera
1,000000
1,036134
1,036134
€ 25.001,42
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 33.960,92
€ 108,85
€
75,47
Schiera
1,000000
1,050487
1,050487
€ 25.347,75
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 34.307,25
€
96,10
€
76,24
Schiera
1,000000
1,020345
1,020345
€ 24.620,44
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 33.579,94
€ 122,55
€
74,62
Schiera
1,000000
1,001974
1,001974
€ 24.177,15
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 33.136,65
€ 138,07
€
73,64
Schiera
1,000000
0,983208
0,983208
€ 23.724,34
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 32.683,84
€ 153,45
€
72,63
Schiera
1,000000
0,996203
0,996203
€ 24.037,90
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 32.997,40
€ 142,85
€
73,33
Schiera
1,000000
0,980018
0,980018
€ 23.647,36
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 32.606,86
€ 156,01
€
72,46
1,050000
1,031579
1,08315795
€ 26.136,08
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 35.095,58
€ 116,99
€
77,99
1,050000
1,053724
1,1064102
€ 26.697,15
€
6.300,00
€ 2.659,50
€ 35.656,65
€
€
79,24
Caposchier
a libero su
tre lati
Caposchier
a libero su
tre lati
96,63
3
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Oltre ai lotti di cui sopra potranno essere assegnati, a seguito della redazione della graduatoria ai sensi dell’art. 2,
commi 9° e seguenti del Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree, anche i lotti che si renderanno
disponibili a seguito di rinunce o decadenze sempre nell’ambito dello stesso Piano di “Sa Pira”.
Le domande, compilate sugli appositi moduli allegati messi a disposizione dei cittadini, dovranno essere corredate di
tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale di assegnazione dei lotti
destinati all’Edilizia Economica Popolare approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 17/07/2014.
Sono fatte salve le istanze già presentate ai sensi del precedente bando pubblicato all’albo pretorio dell’Ente in data
30/09/2014. Per tali istanze potranno essere presentate integrazioni in ordine ai requisiti per l’attribuzione del
punteggio e, in ogni caso, dovranno essere ripresentate le dichiarazioni aggiornate sulla permanenza dei requisiti
obbligatori per l’accesso all’edilizia economica popolare con particolare riferimento al reddito, compresa la
dichiarazione 2014 e all’impossidenza di altri immobili idonei.
Le integrazioni relative all’attribuzione del punteggio saranno accolte solo ed esclusivamente se presentate entro i
termini di scadenza del presente bando mentre, per ciò che concerne i requisiti obbligatori per legge sarà cura
dell’ufficio richiedere le integrazioni in fase di istruttoria, qualora non già presentate.
Art. 1
REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO – CRITERI PER LA
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Tutte le aree dovranno essere cedute in diritto di proprietà con regime vincolistico ventennale a decorrere dalla data di
stipulazione dell’atto di assegnazione.
Ai sensi del punto 3 della proposta di deliberazione approvata dal Consiglio Comunale n. 26 del 17/07/2014 di
approvazione del Regolamento di assegnazione dei lotti, in conformità ai commi 13° e segg. dell’art. 2 del Regolamento
medesimo, i lotti disponibili nel Piano di Zona “Sa Pira” devono essere prioritariamente assegnati mediante bando ad
autocostruttori (singoli cittadini), eventualmente riuniti in cooperativa.
Potranno essere formate quattro graduatorie distinte, per espropriati e non espropriati suddivise per residenti e non
residenti, nel rispetto delle ripartizioni di cui ai commi 14° e 15° dell’art. 2 del citato Regolamento di assegnazione,
osservando i seguenti criteri di priorità:
A.
ASSEGNAZIONE A COOPERATIVE PER INTERVENTI COPERTI DA FINANZIAMENTO PUBBLICO:
1. cooperative di abitazione a proprietà indivisa (o loro consorzi) espropriate o fra proprietari di aree espropriate;
2. cooperative di abitazione a proprietà individuale (o loro consorzi) espropriate o fra proprietari di aree
espropriate;
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3. altre cooperative di abitazione a proprietà indivisa (o loro consorzi);
4. altre cooperative di abitazione a proprietà individuale o cooperative di produzione e lavoro;
B.
ASSEGNAZIONE A COOPERATIVE PER INTERVENTI NON COPERTI DA FINANZIAMENTO
PUBBLICO:
1. cooperative di abitazione a proprietà indivisa (o loro consorzi) espropriate o fra proprietari di aree espropriate;
2. cooperative di abitazione a proprietà individuale (o loro consorzi) espropriate o fra proprietari di aree
espropriate;
3. altre cooperative di abitazione a proprietà indivisa (o loro consorzi);
4. altre cooperative di abitazione a proprietà individuale o cooperative di produzione e lavoro;
C.
ASSEGNAZIONE A SINGOLI CITTADINI AUTOCOSTRUTTORI.
1. singoli proprietari di aree espropriate o assoggettate a vincolo espropriativo come meglio di seguito definito;
2. singoli cittadini autocostruttori.
Art. 2
REQUISITI RICHIESTI ALLE COOPERATIVE PER PARTECIPARE ALLE ASSEGNAZIONI
Le cooperative edilizie per poter partecipare al bando per l’assegnazione dei lotti devono possedere:
Iscrizione al registro delle imprese; cariche sociali regolarmente in atto;
Inesistenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione
straordinaria.
I suddetti requisiti devono sussistere ed essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
I soci assegnatari degli alloggi realizzati dalle Cooperative devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di
seguito riportati all’art. 3.
Art. 3
REQUISITI RICHIESTI AI SOCI DELLE COOPERATIVE O AUTOCOSTRUTTORI
I richiedenti, soci assegnatari degli alloggi realizzati dalle Cooperative o singoli autocostruttori, dovranno possedere,
alla data della presentazione della domanda e nei precedenti ventiquattro mesi, i seguenti requisiti, di cui all’art. 1 della
L.R. 29/89 e ss.mm.ii.:
1.
cittadinanza italiana;
2.
residenza o luogo di lavoro nella Provincia ove è localizzato l’alloggio oggetto dell’agevolazione (o l’area in
assegnazione su cui sarà realizzato l’alloggio);
3.
non essere titolare del diritto di proprietà, di superficie, usufrutto, uso o abitazione o essere assegnatario di
alloggio:
•
di idonea area edificabile all’interno delle zone A, B e C del Piano Urbanistico Comunale del Comune di
Sinnai o in altra zona analoga del territorio regionale, che consenta una volumetria utile all’edificazione di un
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alloggio di tipo economico e popolare;
•
alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito del territorio regionale. Si considera
adeguato l’alloggio, di cui l’assegnatario, acquirente o singolo privato ovvero altro componente del proprio
nucleo familiare abbia piena titolarità, che possegga tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore per
essere dichiarata abitabile e la cui superficie convenzionale, determinata ai sensi dell’articolo 13 della legge
27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non
inferiore a 60 mq per 3÷4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone
ed oltre. Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi gli accessori (servizio,
ripostiglio etc.), quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi gli accessori,
per il nucleo di una persona. Il titolo del diritto di proprietà, usufrutto, uso od abitazione di un alloggio
inadeguato darà diritto al relativo punteggio (vedi art. 7, lett. b) solo se gli alloggi sono presenti nel territorio
del Comune di Sinnai;
4.
non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del nucleo familiare, l’assegnazione in proprietà o con patto
di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento
agevolato concessi, in qualunque forma ed in qualunque luogo, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico
(lo stesso divieto vige in caso di assegnazione in diritto di superficie o in proprietà di un lotto in un Piano di
Edilizia Economica e Popolare);
5.
fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore ai limiti in vigore (€ 45.205,00), ai
sensi del punto 1), comma secondo, dell’articolo 2 e degli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive modifiche e integrazioni, alla data di accertamento del requisito – “Massimali di reddito per l’accesso
all’edilizia agevolata, agevolata/convenzionata e sovvenzionata” approvati con determinazione del Direttore
Generale dei Lavori Pubblici della RAS n. 8643/608 del 05/03/2015.
Sono parificati ai residenti nella Provincia coloro che sono nati nella Regione ed intendono ristabilirvi la propria
residenza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino al momento
dell’assegnazione, che si perfeziona con la stipula della convenzione ex art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii., qualunque
sia il tempo trascorso dalla presentazione della domanda alla stipulazione dell’atto.
La permanenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, alla data di stipulazione dell’atto di assegnazione, deve essere
autocertificata dall’assegnatario e soggetta alle verifiche di legge da parte dell’ufficio.
Ai fini di cui al presente articolo, per la definizione del nucleo familiare si rimanda all’art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 7
giugno 1989, n. 29 “Disciplina regionale per l’edilizia agevolata ……… “ con successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti previsti dal presente articolo devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, come
definito dall’art. 2 della L.R. 29/89.
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Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte,
aree o unità abitative di edilizia economica e popolare già ottenute nei modi e termini di legge.
Le assegnazioni, fatto salvo il diritto di priorità massimo degli espropriati, si effettuano con priorità dei residenti fino ad
esaurimento della graduatoria. Il requisito della residenza, per le finalità di cui al comma precedente, deve essere
posseduto da almeno due anni dalla data di pubblicazione del Bando.
Ai sensi dell’art. 7, 4° comma della L. 136/99, la disposizione di cui all’undicesimo comma dell’art. 35 della L. 865/71
e ss.mm.ii., come sostituito dall’art. 3 comma 63° della L. 662/96, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati
ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree si interpreta nel senso che tale
preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà delle aree medesime alla data dell’adozione da parte del Comune
dello strumento urbanistico con il quale tali aree sono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e
popolare.
Analogamente, in caso di proprietari espropriati per la realizzazione di altre opere pubbliche, deve farsi riferimento alla
proprietà dell’area al momento dell’approvazione del progetto dell’opera pubblica con conseguente dichiarazione di
pubblica utilità e fissazione dei termini ex art. 13 della L. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni.
Il requisito di proprietario espropriato, per aree al di fuori dei P.E.E.P., si ottiene solo ed esclusivamente qualora la
superficie espropriata sia pari o maggiore a quella del lotto minimo messo a bando e rispetti il disposto di cui al
successivo comma del presente articolo.
Per i proprietari espropriati di aree che non siano già lotti o parte di essi edificabili l’assegnazione può arrivare fino a un
massimo del 30% della superficie delle aree espropriate (calcolate al lordo delle cessioni normalmente dovute in zona
“C” di espansione residenziale).
È fatto salvo il disposto dell’art. 39 comma 1° della L.R. 23/85 che dispone: “In luogo della indennità di esproprio, i
proprietari di lotti di terreno vincolati a destinazioni pubbliche a seguito dei piani di risanamento di cui agli articoli
precedenti, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell’ambito dei Piani di Zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima
abitazione”. L’equivalenza prevista dalla norma fra aree espropriate e lotti del Piano di Zona assegnati deve essere
intesa al netto delle cessioni che l’espropriato avrebbe dovuto compiere per edificare nella stessa zona.
Per proprietari espropriati si intendono esclusivamente i soggetti effettivamente espropriati o i proprietari di aree
oggetto di vincolo espropriativo.
Sono da intendersi vincolate e soggette ad esproprio le aree per le quali è avvenuta l’approvazione del progetto
dell’opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità sia essa esplicita o contenuta in legge.
I proprietari espropriati possono essere inclusi nella graduatoria, con le modalità sopra indicate, soltanto a condizione
che abbiano rilasciato con cessione volontaria l’immobile oggetto di espropriazione o sottoscrivano impegno per la
cessione volontaria dell’area esproprianda. Tale impegno alla cessione può essere formalizzato dopo l’istanza ma prima
della redazione della graduatoria definitiva. La cessione della relativa area deve in ogni caso essere formalizzata prima
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della stipulazione della convenzione di assegnazione del lotto e il relativo corrispettivo può essere corrisposto a
scomputo di quanto dovuto per l’assegnazione dell’area nel Piano di Zona.
Il punteggio delle cooperative, per ciascuna delle categorie in esame, dovrà essere calcolato attribuendo alle stesse la
media dei punteggi riportati da ogni singolo socio. Ogni socio della cooperativa deve essere in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo, anche in riferimento ad eventuali soci subentranti in luogo di altro o di altri per qualsiasi
motivo.
Nel caso in cui, nella formazione delle graduatorie, si verifichino situazioni di parità, la precedenza sarà attribuita per
pubblico sorteggio.
Art. 4 - CATEGORIE SPECIALI - RISERVE
Ai fini della formazione delle graduatorie una percentuale complessiva del 20% delle aree disponibili è riservata alle
categorie di seguito elencate e con la ripartizione percentuale a fianco indicata:
portatori di handicap, con una riserva di almeno il 7%;
soggetti nubili o celibi o vedovi o divorziati, con una riserva complessiva non superiore al 15%.
La redazione delle graduatorie di cui alle due categorie indicate nel precedente comma devono essere effettuate nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo precedente, in ordine ai requisiti di priorità e di punteggio.
Qualora la riserva di aree di cui al presente articolo non venga esaurita con i soggetti appartenenti alle due specifiche
categorie si provvederà ad assegnare i lotti sulla base delle graduatorie generali.
Per i lotti da destinare a portatori di handicap nel Piano di Zona in oggetto non è stata effettuata una specifica
individuazione. L’attribuzione sarà effettuata sulla base delle istanze pervenute e nel rispetto dei vincoli di priorità.
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Le domande dovranno essere compilate sugli appositi moduli distribuiti dall’Ufficio Comunale competente e allegati al
presente bando e dovranno essere corredate con tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti, nonché dal
regolamento di assegnazione aree, così come sarà indicato nei moduli di cui sopra.
La domanda, debitamente compilata e documentata, dovrà essere contenuta in un plico indirizzato a: Comune di
Sinnai Parco delle Rimembranze n. 40, C.A.P. 09048 Sinnai (CA), c/o Settore “Pianificazione territoriale,
Ambientale e Urbanistica – Edilizia Pubblica” e recante nella parte anteriore la seguente dicitura: BANDO PER LA
REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE NEL P.E.E.P. “SA PIRA” e nella parte posteriore l’indirizzo completo del mittente.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, a pena di esclusione, è il quarantacinquesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune.
Saranno ritenute valide anche le domande spedite per raccomandata entro i termini sopraindicati e quelle inviate per
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected] entro il termine stabilito nel bando. Del
rispetto del termine farà fede la data risultante del timbro di spedizione postale.
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La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune nel caso in
cui il plico stesso, per disguido postale o per qualunque motivo, non venga recapitato al Comune entro gg. 15 dal
termine stabilito dal bando.
I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra citato verranno considerati come non consegnati.
All’interno del plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata:
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA:
Per le persone giuridiche
1. Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello allegato al bando, di insussistenza cause di esclusione e presa
visione del bando di concorso resa da:
il Legale Rappresentante della Cooperativa;
2. Fotocopia libro matricola.
Documentazione dei singoli richiedenti autocostruttori o dei soci delle cooperative dovranno essere allegati, a
pena di esclusione, per ciascun socio o componente della cooperativa, destinatari delle unità abitative. I documenti
sono di seguito elencati:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sull’apposito modello allegato al modulo di domanda,
concernente:
stato di famiglia, cittadinanza e residenza;
situazione reddituale riferita all’intero nucleo familiare relativa ai due anni solari precedenti la presentazione
della domanda o mancanza di redditi nello stesso periodo di riferimento con indicazione, per ogni persona di età
superiore ai 15 anni, della provenienza del reddito: se di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di pensione,
altri redditi;
b) documentazione relativa alle situazioni che determinano l’attribuzione del punteggio, come indicato
sull‘apposito modulo di presentazione della domanda;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegato copia di un documento di identità in corso di
validità, rilasciata, nei modi previsti dalla legge, dal concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare di
maggiore età sul possesso dei requisiti di cui al presente bando.
Per le categorie speciali: oltre alle dichiarazioni richieste per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata
l’appartenenza ad una o più categorie speciali mediante:
Portatori di handicap e invalidi: certificato attestante l’handicap e l’invalidità rilasciato dalla competente
autorità, ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii..;
Certificazione rilasciata dalla ASL, sullo stato dell’immobile (improprio, malsano, ecc.);
Altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare il requisito dichiarato.
Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare dovranno obbligatoriamente indicare nel modulo di
domanda il proprio numero di codice fiscale.
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COMUNE DI SINNAI
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In tutti i casi nei quali sia ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, la dichiarazione
mendace comporta l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, fatta salva in ogni caso l’applicazione della legge
penale.
Art. 6 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle istanze sarà effettuata secondo i dettami dell’art. 4 del Regolamento di assegnazione dei lotti
approvato con deliberazione del C.C. n. 26/2014 citato che si richiama integralmente pur non essendo materialmente
riportato.
Art. 7 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Le graduatorie di cui sopra saranno formate attribuendo ai concorrenti i seguenti punteggi (fatta eccezione per le
imprese che potranno risultare assegnatarie solo in mancanza di istanze da parte delle altre categorie di assegnatari):
a) - Composizione del nucleo familiare
Per nucleo familiare si fa riferimento a tutti coloro che fanno parte della famiglia secondo le risultanze del certificato di
stato di famiglia, come risultante alla data di presentazione dell’istanza, in conformità all’art. 2, commi 1 e 2, della L.R.
7 giugno 1989, n. 29 con successive modifiche ed integrazioni, che così recita:
1. Ai fini di cui all’articolo 11, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, risultante dalla certificazione anagrafica
relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza. Fanno altresì parte del nucleo
familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile
convivenza con i soggetti di cui al precedente articolo 1 abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle
forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di
parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca
assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e giuridica
nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di
notorietà sia da parte del convivente che dai soggetti di cui al precedente articolo 1.
2. Agli stessi fini, i figli maggiorenni non a carico non vengono compresi nel nucleo familiare. Analogamente,
qualora l’assegnazione o la vendita sia effettuata nei confronti di detti figli o di componenti che intendano separarsi
dal nucleo familiare di appartenenza, non vengono considerati gli altri componenti dello stesso nucleo familiare.
3. I requisiti previsti dall’articolo 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, come
definito dal presente articolo.
Il punteggio è così stabilito:
1
Nucleo familiare composto
da N° persone
PUNTI
1
0
2
1
3
2
4
3
5
5
Riferimento all’Art. 1 della L. 29/1989 – Requisiti degli operatori
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Nucleo familiare composto
da N° persone
PUNTI
6
7
7 e oltre
9
b) Affollamento
Per affollamento si intende il rapporto tra la superficie netta calpestabile e il
numero dei conviventi, come risulta dal certificato di stato di famiglia
mq/abitante
PUNTI
sopra i 22,50 mq
0
oltre i 20,0 e fino a 22,5 mq
1
oltre i 17,5 e fino a 20,0 mq
2
oltre i 15,0 e fino a 17,5 mq
3
fino a 15,0 mq
4
(inclusi in questo caso i componenti non a carico) e comunque secondo il
disposto dell’art. 2 della L. R. 29/89 e ss. mm. ii.;
Il punteggio, attribuito mediante l’operazione matematica che stabilisca il
numero di metri quadrati di superficie utile abitabile che ogni abitante ha, in
astratto, a disposizione, è ripartito come indicato nella tabella a lato:
c) - Residenza
Le frazioni di anno devono essere considerate zero o uno a seconda che
fino 2 anni
punti 0
si tratti rispettivamente di frazioni inferiori o maggiori/uguali ai sei mesi,
da oltre 2 e fino a 5 anni
punti 2
da oltre 5 e fino a 7 anni
punti 3
da oltre 7 e fino a 9 anni
punti 4
da oltre 9 e fino a 11 anni
punti 5
da oltre 11 e fino a 13 anni
punti 6
da oltre 13 e fino a 16 anni
punti 7
da oltre 16 e fino a 20 anni
punti 8
da oltre 20 anni
punti 10
calcolati alla data di scadenza del bando.
Per i nati a Sinnai (da intendersi come residenti dalla nascita secondo la
normativa vigente) e per i residenti dalla nascita iscritti nelle parti
speciali dei registri anagrafici, che abbiano avuto l’iscrizione della
residenza in vari periodi (per emigrati), siano essi per anni interi o per
periodi frazionati, gli stessi saranno cumulati e valutati secondo i
punteggi di cui alla tabella al lato.
d) - Reddito
Il reddito di riferimento è quello annuo complessivo valutato ai sensi degli artt. 20 e 21 della L. 457/78 e ss. mm. ii. e
della L. R. 29/89 e ss. mm ii. alla data di presentazione dell’istanza.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera il reddito pro-capite dei componenti il nucleo familiare.
REDDITO AMMISSIBILE
punti
fino al 50% del reddito massimo ammissibile
9
Oltre il 50% e fino al 60% del reddito massimo ammissibile
7
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Il punteggio da attribuire è il seguente:
Per reddito si intende quello imponibile
dichiarato ai fini I.R.P.E.F., documentato con
Oltre il 60% e fino al 70% del reddito massimo ammissibile
5
Oltre il 70% e fino al 80% del reddito massimo ammissibile
3
Oltre l’80% e fino al 90% del reddito massimo ammissibile
1
Oltre il 90% e fino al 100% del reddito massimo ammissibile
0
copia del vigente modello di dichiarazione dei
redditi e con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il reddito massimo ammissibile per la normativa attuale è pari
a € 45.205,00.
e) - Situazioni particolari
Concorrenti il cui nucleo familiare conviva con altri nuclei familiari nello stesso alloggio, il cui parametro di
affollamento sia inferiore a mq 22,5 per abitante, risultante da planimetrie debitamente quotate e firmate da tecnico
abilitato, o abiti in alloggi (non di proprietà) malsani, impropri, dichiarati inagibili o pericolanti dalla pubblica autorità o
con intimazione di sfratto esecutivo o comprendenti portatori di handicap in possesso della L. 104/92 in situazioni di
gravità: per ogni situazione: punti 1 con un massimo di 5 punti;
L’attribuzione del punteggio relativo al punto e), avverrà solamente per coloro che contestualmente alla
domanda producano in copia le attestazioni rilasciate dagli enti preposti per il riconoscimento delle situazioni
particolari.
Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della cessione dell’area è determinato a norma di legge ripartendo il costo dell’acquisizione delle aree,
dell’urbanizzazione primaria e di tutti gli altri oneri per l’attuazione dell’intero intervento, di norma, in proporzione alla
volumetria realizzabile in ogni singolo lotto, in conformità all’art. 8 del Regolamento di assegnazione dei lotti di
edilizia economica e popolare e a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 03/08/2015 in
materia di aggiornamento dei prezzi di cessione validi per l’anno 2015. Il corrispettivo di ogni singolo lotto è riportato
nella tabella 1 di cui al presente bando.
Art. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo della cessione dell’area, determinato come nel precedente art. 8 e riportato nella Tabella 1, deve essere
di norma pagato a saldo entro la data di stipulazione della convenzione, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla
comunicazione di assegnazione, come segue:
-
pagamento del 40% del corrispettivo, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di assegnazione (atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva);
-
pagamento del saldo al momento della stipulazione della convenzione di assegnazione.
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Il Comune tuttavia può stabilire, su richiesta dell’assegnatario, particolari condizioni di pagamento, nei limiti delle
reali possibilità finanziarie e purché sia garantita comunque l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle
urbanizzazioni, secondo il seguente criterio:
-
pagamento del 40% del corrispettivo, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di assegnazione (atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva);
-
pagamento di una seconda rata, pari al 15% del corrispettivo, entro 6 mesi dalla data di stipulazione
della convenzione (più interessi);
-
pagamento di una terza rata, pari al 15% del corrispettivo, entro 12 mesi dalla data di stipulazione della
convenzione (più interessi);
-
pagamento di una quarta rata, pari al 15% del corrispettivo, entro 18 mesi dalla data di stipulazione
della convenzione (più interessi);
-
pagamento di una quinta rata, pari al 15% del corrispettivo, entro 24 mesi dalla data di stipulazione
della convenzione (più interessi);
Gli interessi di dilazione, a norma dell’art. 35 della L. 865/71, sono pari alla media mensile dei rendimenti lordi dei
titoli del debito pubblico accertata dalla Banca d’Italia per il secondo mese precedente la data di stipula della
convenzione (Rendistato).
La rateizzazione dell’importo non può in ogni caso essere accolta qualora il reddito di riferimento sia maggiore o
uguale al 75% di quello massimo ammissibile.
Art. 10 - CONVENZIONI
Tra il Comune e gli assegnatari delle aree a destinazione residenziale devono essere stipulate le convenzioni di cui
all’art. 35 della L. 865/71 e ss. mm. ii. con i contenuti previsti dalla legislazione vigente, in conformità ai criteri stabiliti
dal Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 26 del 17/07/2014 e dalla deliberazione di C.C. n. 49 del
28/11/2012 di approvazione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione o prezzi di cessione degli alloggi e
le sanzioni a carico degli assegnatari inadempienti, punto 13 del dispositivo, che si richiamano integralmente pur non
essendo materialmente allegati, tenendo conto che:
a) la convenzione, in conformità ai criteri approvati dal Consiglio Comunale, dovrà essere stipulata, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica dell’assegnazione, fatti salvi ritardi imputabili all’Amministrazione
Comunale (per approvazione frazionamenti etc. (Determinazione dirigenziale di assegnazione);
b) il corrispettivo del costo di acquisizione delle aree, delle spese tecniche e generali (progettazione, direzione dei
lavori, collaudi e verifiche tecniche, etc.), delle prospezioni geognostiche e, se del caso, delle indagini
archeologiche, delle spese promozionali, degli oneri finanziari e tasse, di realizzazione delle opere di
urbanizzazione viene determinato in modo proporzionale alla volumetria edificabile, con le precisazioni contenute
nel precedente art. 8;
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c) in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte degli assegnatari dovranno essere previste nella
convenzione le modalità e i tempi di esecuzione, con allegato progetto esecutivo, e congrue garanzie finanziarie;
d) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate nei P.E.E.P., fatte salve le
possibilità di modifica espressamente previste e compatibili e comunque conformi alla tipologia degli interventi di
edilizia residenziale pubblica così come stabilito dell’art. 16 della L. 457/78 con successive modificazioni ed
integrazioni nonché dai Decreti Ministeriali e delibere C.I.P.E. in materia di interventi di edilizia residenziale
pubblica. La tipologia degli alloggi dovrà essere minore o uguale a 95 mq utili e potrà essere derogata entro i limiti
previsti dalla L.R. n.° 29/89 in analogia a quanto disposto per gli interventi di edilizia convenzionata di cui all’art.
18 del D.P.R. 380 del 2001, solo nel caso in cui siano previsti nuclei familiari con numero di persone maggiore o
uguale a 6 per le quali l’alloggio di superficie pari a 95 mq è ritenuto non idoneo;
e) i progetti edilizi devono essere presentati perentoriamente entro 150 giorni dalla data di stipulazione della
convenzione. I lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dal rilascio della Concessione Edilizia e portati a termine
entro 3 anni dalla stessa data. È fatta salva la facoltà di proroga che dovrà essere disposta dall’organo che ha
disposto l’assegnazione nei casi di giustificata e comprovata forza maggiore. I predetti termini sono stabiliti a pena
di decadenza;
f) l’alienazione degli alloggi, dovrà avvenire, nel rispetto dei limiti temporali previsti dall’articolo 4 della L.R. 29/89,
a soggetti che abbiano gli stessi requisiti per partecipare al bando redatto ai sensi del presente regolamento;
g) la durata temporale dei vincoli stabiliti con la convenzione deve essere pari a vent’anni decorrenti dalla data di
stipulazione.
Art. 11 - SUBENTRI A PROCEDIMENTI ESECUTIVI E DECADENZE
Nel caso di procedimento esecutivo sull’immobile costruito su area in concessione, l’immobile potrà essere aggiudicato
a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari sulla base del presente regolamento.
In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dall’assegnazione e la conseguente risoluzione dell’atto di cessione in
proprietà, il Comune subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per
il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma delle Leggi 167/62 e 865/71 e
ss.mm.ii., con l’obbligo di soddisfare fino all’estinzione le ragioni di credito degli istituti.
Art. 12 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie formate in seguito all’indizione del bando avranno validità limitatamente per le aree del Piano di Edilizia
Economica e Popolare “Sa Pira” e, comunque, una validità non superiore a due anni.
Scaduto il termine di cui al comma precedente, le graduatorie decadranno automaticamente, salvo il potere di proroga
dell’efficacia, comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, per motivate esigenze quali la necessità di completare
l’assegnazione delle aree messe a concorso con il bando stesso o la necessità di assegnare le aree resesi libere per
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rinuncia o decadenza nello stesso Piano di Edilizia Economica e Popolare oggetto del presente bando.
Con il presente bando, in conformità all’art. 2 del Regolamento di assegnazione dei lotti, si prevede che dalla stessa
graduatoria, nei limiti della sua validità, si possa attingere per l’assegnazione dei lotti non compresi nel bando che
dovessero rientrare nella disponibilità dell’Amministrazione comunale (da intendersi con la stipulazione dell’atto
pubblico di revoca) a seguito di rinuncia o decadenza nei sei mesi successivi alla sua approvazione.
Gli eventuali lotti, compresi nel bando, che, per qualsiasi motivo, dovessero rientrare nella disponibilità del Comune,
potranno essere assegnati per tutto il periodo di validità della graduatoria ai soggetti collocati in posizione utile.
Art. 13 - RINVIO
Per quanto non espressamente disposto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento di assegnazione dei lotti di
edilizia economica e popolare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26/214, alla deliberazione di
C.C. n. 49/2012 di approvazione dei criteri per la redazione della convenzione, ai sensi dei commi 13 e 14 dell’art. 35
della L. 865/71 e ss.mm.ii., nonché alle vigenti norme in materia di assegnazione di aree per l’edilizia economica
popolare.
Art. 14 - CAUSE ULTERIORI DI ESCLUSIONE
Il recapito della domanda, entro il termine indicato al precedente articolo 5, rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle domande non viene riconosciuta valida alcuna domanda anche se
sostitutiva od aggiuntiva di domanda precedente.
Art. 15 - INFORMAZIONI E CONTATTI
Informazioni e copia del bando possono essere richiesti presso lo sportello del Settore “Pianificazione Territoriale,
Ambientale e Urbanistica - Edilizia Pubblica” del Comune di Sinnai, nei seguenti orarti di apertura: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18,30 - tel. 070/7690213/209 – fax.
070/781412 – [email protected]. Il responsabile del procedimento è l’ing. Silvia Serra,
responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale, Ambientale e Urbanistica - Edilizia Pubblica” al quale può essere
indirizzata ogni ulteriore richiesta di informazione, presso:
Comune di Sinnai - Piazza delle rimembranze s.n. – 09048 SINNAI, e-mail [email protected] tel.
070/7690213, fax 070/781412.
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Sinnai all’indirizzo:
www.comune.sinnai.ca.it.
Dallo stesso sito è possibile scaricare il Bando di assegnazione, i modelli della domamda nonché il Regolamento di
assegnazione delle aree e le deliberazioni di Consiglio Comunale citate.
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Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR Sardegna, ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla
conoscenza dell’atto e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Resta inteso che in caso di controversia sarà competente il foro di Cagliari.
Sinnai, lì
Il Responsabile del Settore
Ing. Silvia Serra
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INFORMATIVA D.LGS. 196/2003
Si informa, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 recante Codice in materia di tutela dei dati personali, che i dati personali delle persone fisiche, enti
privati e pubblici (intesi nella accezione più ampia) ottenuti, ovvero altrimenti acquisiti, nell’ambito della attività del Comune di Sinnai necessaria alla procedura
di cessione delle aree del Piano di Zona, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza cui è
comunque doveroso attenersi. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la
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Il trattamento dei dati potrà essere effettuato da soggetti terzi collaboranti in vario modo con il Comune di Sinnai, anche in altri locali non di pertinenza del testé
citato Comune, sempre per fini istituzionali diretti, connessi o strumentali alla procedura di cessione delle aree. I soggetti terzi collaboranti potranno utilizzare e
detenere i dati nell’ambito degli stessi limiti previsti dalla presente informativa e consenso in qualità di incaricati al trattamento. Il trattamento dei dati avverrà
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
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sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
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