C08_08 Regolamento Cinghiale
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C08_08 Regolamento Cinghiale
Provincia di Benevento Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico Venatoria del Cinghiale - BOZZA Titolo I - Parte generale Art. 1 - Finalità Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Benevento. L’obiettivo della provincia è il mantenimento di nuclei autosufficienti di cinghiali la cui presenza sul territorio deve essere gestita come una risorsa ed allo stesso tempo non deve arrecare danni all’ambiente agricolo. Le linee guida della gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Benevento sono definite dalla collaborazione tra Provincia e Ambito Territoriale di Caccia attraverso il suo Comitato di Gestione e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.). Art. 2 – Registro provinciale squadre di caccia la cinghiale È istituito presso la Provincia di Benevento Settore Agricoltura e Foreste il Registro Provinciale delle squadre di caccia al cinghiale ed il Registro Provinciale dei cacciatori di cinghiale in squadra ed in forma singola. L’iscrizione al registro delle squadre avviene annualmente attraverso un apposito modulo provinciale entro il 30 maggio. Nel modulo la squadra oltre a riportare i dati dei singoli cacciatori, definisce il responsabile di squadra e i responsabili di battuta fino ad un massimo di tre,richiede l’iscrizione ad un distretto e l’area di caccia di pertinenza. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Le squadre sono assegnate annualmente ad un unico distretto. Al termine di ogni stagione la Provincia valuta l’operato di ogni squadra e ne tiene conto per le assegnazioni a distretti e territorio per la stagione venatoria successiva. La Provincia entro il 30 di giugno definisce le iscrizioni delle squadre ai distretti ed alle aree di competenza. Le squadre che all’interno del distretto vogliano operare in maniera congiunta devono darne comunicazione entro la stessa data alla Provincia che d’intesa con l’ATC, si riserva di decidere nei 15 giorni successivi. Per l’assegnazione delle squadre e delle aree la Provincia tiene conto in primo luogo della residenza anagrafica dei singoli cacciatori iscritti alla squadra. Art. 3 – Registro provinciale e dei cacciatori di cinghiale in girata I cacciatori che vogliono cacciare il cinghiale in girata devono iscriversi entro il 30 maggio al registro provinciale dei cacciatori di cinghiale in girata, compilando l’apposito modulo e indicando annualmente il comune dove intendono praticare la caccia. Pagina 1 di 5 Art. 4 – Registro provinciale e dei cacciatori di cinghiale in forma singola I cacciatori che vogliono cacciare il cinghiale in forma individuale devono iscriversi entro il 30 maggio al registro provinciale dei cacciatori di cinghiale in forma singola, compilando l’apposito modulo e indicando annualmente il comune dove intendono praticare la caccia. Le squadre o i cacciatori non iscritti all’albo provinciale non hanno diritto all’assegnazione del territorio e alla caccia al cinghiale. Titolo II - Organizzazione del territorio Art. 5 – Organizzazione del territorio provinciale 1. La Provincia, sentito l’ATC, individua nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale il territorio vocato e non vocato per il cinghiale. 2. Nel territorio vocato la presenza della specie è da ritenersi compatibile con le attività agricole e con la tutela degli habitat e delle specie selvatiche. Nel territorio vocato si attua la gestione faunistica e venatoria del cinghiale con l’obiettivo di mantenere la specie a densità agro-forestali sostenibili con le attività antropiche e con le finalità di conservazione degli habitat e delle altre specie. Tutto il territorio vocato è organizzato in unità minime di gestione definite Distretti di Gestione a loro volta suddivisi in Aree di Caccia. 3. Nel territorio non vocato non è tollerata la presenza del cinghiale. L’obiettivo è la totale assenza della specie. Art. 6 – Densità Agricolo Forestale La Provincia definisce la Densità Agricolo Forestale D.A.F. sostenibile per ciascun Distretto di Gestione in linea con i criteri generali indicati dall’I.S.P.R.A. Il raggiungimento o mantenimento della Densità Agricolo Forestale rappresenta l’obiettivo da conseguire per ogni Distretto di Gestione attraverso una gestione ambientale, faunistica e venatoria del territorio di propria pertinenza. La Densità Agricolo Forestale per ogni distretto è definite in base a censimenti, ai capi abbattuti nella stagione venatoria precedente ed alla tipologia ed entità dei danni all’agricoltura registrati nel distretto e nel suo intorno. Art. 7 – Distretti di gestione La Provincia d’intesa con l’A.T.C. suddivide il territorio vocato al cinghiale in distretti omogenei. Ogni distretto è costituito da un’area con caratteristiche ambientali simili e delimitata da confini naturali o ben identificabili sul territorio. I confini dei Distretti di Gestione vengono aggiornati annualmente dalla Provincia entro il 30 aprile. Pagina 2 di 5 Art. 8 – Aree di caccia All’interno di ogni Distretto di Gestione sono individuate e perimetrate dalla Provincia le aree di caccia al cinghiale. Come per i distretti, anche i confini delle aree di caccia devono essere facilmente individuabili. La Provincia, d’intesa con l’ATC, assegna e autorizza per l’intera stagione venatoria le squadre ad un’area di caccia di un unico distretto. È ammessa la rotazione delle zone tra le sole squadre di un distretto previa autorizzazione da parte della Provincia. Art. 9 – Piano di gestione dei distretti Annualmente l’ATC, redige il Piano di gestione del cinghiale per ogni distretto. Il Piano di Gestione comprende: 1. densità obiettivo della specie; 2. piano di prelievo di massima; 3. modalità e tipologie dei censimenti; 4. piano di colture a perdere; 5. eventuali piani di foraggiamento dissuasivo; 6. piano contenimento dei danni. Le squadre sono tenute alla piena collaborazione con l’ATC al fine di garantire una corretta gestione del cinghiale. Titolo III – Tempi e modalità di caccia Art. 10 –Periodi e tempi di caccia La caccia la cinghiale è consentita esclusivamente nei giorni previsti dal Calendario Venatorio Provinciale. Le battute in squadra e la caccia in girata (artxx e xx) non possono iniziare prima delle ore 9.00. Art. 11 – Modalità di caccia – aree vocate Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è svolta esclusivamente da squadre autorizzate dalla Provincia ad effettuare gli abbattimenti con la tecnica della braccata ovvero battuta con l’uso di cani da seguita, in alternativa la specie può essere cacciata mediante la tecnica della girata con il cane limiere. Art. 12 – Modalità di caccia – aree non vocate Nella aree non vocate gli interventi di contenimento e/o eradicazione sono realizzati da cacciatori in forma singola, regolarmente autorizzati dalla Provincia e senza l’ausilio di cani. Durante la caccia al cinghiale sia in forma singola, sia in squadra o in girata è fatto divieto assoluto di cacciare altre specie. Pagina 3 di 5 Art. 13 – Caccia individuale La caccia al cinghiale in forma individuale si può svolgere solo nelle aree non vocate alla specie ed esclusivamente dai cacciatori iscritti all’albo provinciale. I cacciatori in forma singola o al massimo in gruppi di tre possono esercitare la caccia al cinghiale da appostamento o alla cerca, ma sempre senza l’uso di cani. I cacciatori che intendono cacciare il cinghiale in forma singola ne danno comunicazione via fax alla provincia con almeno 24 ore di anticipo. Al termine della stagione venatoria devono comunicare alla Provincia il n° di uscite e i capi abbattuti e/o feriti. Art. 14 – Caccia collettiva Sono ammesse due forme di caccia collettiva: girata e braccata. Art. 15 – Composizione del gruppo per la girata Alla girata possono prendere parte non più di cinque cacciatori con un unico cane con funzione di limiere. Ogni gruppo che attua la girata ha un proprio responsabile cui spetta il compito di organizzare le cacciate e di curare la modulistica e comunicazioni con Provincia e ATC. Art. 16 – Composizione delle squadre La Provincia individua annualmente il numero massimo di squadre per distretto sulla base delle dimensioni e numero delle aree di caccia che lo compongono. Per richiedere l’iscrizione al Registro Prov.le e squadre di caccia al cinghiale devono essere composte da almeno 30 persone. La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero minimo di cacciatori di 20. La partecipazione ad ogni battuta è attestata con apposita firma sul registro fornito dalla Provincia. Possono prendere parte alla battuta cacciatori non iscritti alla squadra fino ad un massimo di 1/3 dei partecipanti iscritti alla squadra. Art. 17 – Compiti del Responsabile delle squadra e del Responsabile di Battuta Ogni squadra designa un Responsabile di squadra e due Responsabili di battuta. Al Responsabile della squadra spetta il compito di curare i rapporti tra squadra ATC e Provincia, la realizzazione dei censimenti, collaborare con le altre squadre del distretto e di organizzare e supervisionare la realizzazione del piano di prelievo. I responsabili di battuta provvedono per ogni battuta alla compilazione degli elenchi dei partecipanti, compresi gli ospiti. Al termine della battuta compilano la scheda di battuta con n° capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi feriti e capi avvistati. Possono essere utilizzati solo i registri e schede vidimati dalla Provincia. Sono escluse le fotocopie. Pagina 4 di 5 Con cadenza quindicinale il responsabile provvede a far pervenire all’ATC tutte le schede sui partecipanti, sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni inerenti l’organizzazione e realizzazione del prelievo. Art. 18 – Capi abbattuti I capi abbattuti sono di proprietà della squadra, salvo diversi accorti tra i componenti della squadra. Il cacciatore che effettua l’abbattimento, oltre ad annotarlo sul tesserino venatorio, ne informa il responsabile di battuta che provvede ad annotarlo sui registri. Per ogni giornata è ammesso il prelievo massimo di 3 esemplari adulti di peso pari o superiore a 30 Kg. Art. 19 – Armi utilizzabili Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili: • Fucile a canna liscia caricato a palla unica; • Fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo di altezza, a vuoto, non inferiore a 40mm. È ammesso l’uso di fucili a 2 o 3 canne. È fatto assoluto divieto di portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e bracchieri possono far uso di cartucce a salve. Art. 20 - Norme di sicurezza Durante le battute al cinghiale tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare un gilet di sicurezza di tipo fosforescente di colore arancio o giallo. Art. 21 – Sanzioni disciplinari Qualsiasi infrazione a titolo individuale o collettivo nei confronti di quanto previsto dal presente regolamento comporta la sospensione dell’intera squadra per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni. La Provincia, su segnalazione dell’ATC, della Polizia Provinciale e/o altro personale di vigilanza provvede alla sospensione per la durata di un anno dei cacciatori che: • abbiano abbattuto fauna selvatica diversa dal cinghiale, in tal caso la squadra viene sospesa per almeno 15 giorni; • abbiano effettuato immissioni non autorizzate di cinghiali; • siano sorpresi a cacciare il cinghiale in forma singola nelle aree assegnate alle squadre. Tutte le sanzioni saranno annotate in un apposito registro dei provvedimenti disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e aggiornato annualmente su segnalazione degli Organi di Vigilanza. Pagina 5 di 5