C08_08 Regolamento Cinghiale

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C08_08 Regolamento Cinghiale
Provincia di Benevento
Regolamento Provinciale per la Gestione
Faunistico Venatoria del Cinghiale
- BOZZA Titolo I - Parte generale
Art. 1 - Finalità
Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del
cinghiale in provincia di Benevento. L’obiettivo della provincia è il mantenimento
di nuclei autosufficienti di cinghiali la cui presenza sul territorio deve essere
gestita come una risorsa ed allo stesso tempo non deve arrecare danni
all’ambiente agricolo.
Le linee guida della gestione faunistica e venatoria del cinghiale in
provincia di Benevento sono definite dalla collaborazione tra Provincia e Ambito
Territoriale di Caccia attraverso il suo Comitato di Gestione e Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.).
Art. 2 – Registro provinciale squadre di caccia la cinghiale
È istituito presso la Provincia di Benevento Settore Agricoltura e Foreste
il Registro Provinciale delle squadre di caccia al cinghiale ed il Registro
Provinciale dei cacciatori di cinghiale in squadra ed in forma singola.
L’iscrizione al registro delle squadre avviene annualmente attraverso un
apposito modulo provinciale entro il 30 maggio. Nel modulo la squadra oltre a
riportare i dati dei singoli cacciatori, definisce il responsabile di squadra e i
responsabili di battuta fino ad un massimo di tre,richiede l’iscrizione ad un
distretto e l’area di caccia di pertinenza.
Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Le squadre sono
assegnate annualmente ad un unico distretto.
Al termine di ogni stagione la Provincia valuta l’operato di ogni squadra e
ne tiene conto per le assegnazioni a distretti e territorio per la stagione
venatoria successiva.
La Provincia entro il 30 di giugno definisce le iscrizioni delle squadre ai
distretti ed alle aree di competenza.
Le squadre che all’interno del distretto vogliano operare in maniera congiunta
devono darne comunicazione entro la stessa data alla Provincia che d’intesa
con l’ATC, si riserva di decidere nei 15 giorni successivi.
Per l’assegnazione delle squadre e delle aree la Provincia tiene conto in primo
luogo della residenza anagrafica dei singoli cacciatori iscritti alla squadra.
Art. 3 – Registro provinciale e dei cacciatori di cinghiale in girata
I cacciatori che vogliono cacciare il cinghiale in girata devono iscriversi
entro il 30 maggio al registro provinciale dei cacciatori di cinghiale in girata,
compilando l’apposito modulo e indicando annualmente il comune dove
intendono praticare la caccia.
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Art. 4 – Registro provinciale e dei cacciatori di cinghiale in forma singola
I cacciatori che vogliono cacciare il cinghiale in forma individuale devono
iscriversi entro il 30 maggio al registro provinciale dei cacciatori di cinghiale in
forma singola, compilando l’apposito modulo e indicando annualmente il
comune dove intendono praticare la caccia.
Le squadre o i cacciatori non iscritti all’albo provinciale non hanno diritto
all’assegnazione del territorio e alla caccia al cinghiale.
Titolo II - Organizzazione del territorio
Art. 5 – Organizzazione del territorio provinciale
1.
La Provincia, sentito l’ATC, individua nel Piano Faunistico Venatorio
Provinciale il territorio vocato e non vocato per il cinghiale.
2.
Nel territorio vocato la presenza della specie è da ritenersi compatibile
con le attività agricole e con la tutela degli habitat e delle specie selvatiche. Nel
territorio vocato si attua la gestione faunistica e venatoria del cinghiale con
l’obiettivo di mantenere la specie a densità agro-forestali sostenibili con le
attività antropiche e con le finalità di conservazione degli habitat e delle altre
specie. Tutto il territorio vocato è organizzato in unità minime di gestione
definite Distretti di Gestione a loro volta suddivisi in Aree di Caccia.
3.
Nel territorio non vocato non è tollerata la presenza del cinghiale.
L’obiettivo è la totale assenza della specie.
Art. 6 – Densità Agricolo Forestale
La Provincia definisce la Densità Agricolo Forestale D.A.F. sostenibile
per ciascun Distretto di Gestione in linea con i criteri generali indicati
dall’I.S.P.R.A.
Il raggiungimento o mantenimento della Densità Agricolo Forestale rappresenta
l’obiettivo da conseguire per ogni Distretto di Gestione attraverso una gestione
ambientale, faunistica e venatoria del territorio di propria pertinenza.
La Densità Agricolo Forestale per ogni distretto è definite in base a
censimenti, ai capi abbattuti nella stagione venatoria precedente ed alla
tipologia ed entità dei danni all’agricoltura registrati nel distretto e nel suo
intorno.
Art. 7 – Distretti di gestione
La Provincia d’intesa con l’A.T.C. suddivide il territorio vocato al cinghiale
in distretti omogenei. Ogni distretto è costituito da un’area con caratteristiche
ambientali simili e delimitata da confini naturali o ben identificabili sul territorio.
I confini dei Distretti di Gestione vengono aggiornati annualmente dalla
Provincia entro il 30 aprile.
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Art. 8 – Aree di caccia
All’interno di ogni Distretto di Gestione sono individuate e perimetrate
dalla Provincia le aree di caccia al cinghiale. Come per i distretti, anche i confini
delle aree di caccia devono essere facilmente individuabili.
La Provincia, d’intesa con l’ATC, assegna e autorizza per l’intera
stagione venatoria le squadre ad un’area di caccia di un unico distretto.
È ammessa la rotazione delle zone tra le sole squadre di un distretto previa
autorizzazione da parte della Provincia.
Art. 9 – Piano di gestione dei distretti
Annualmente l’ATC, redige il Piano di gestione del cinghiale per ogni distretto.
Il Piano di Gestione comprende:
1. densità obiettivo della specie;
2. piano di prelievo di massima;
3. modalità e tipologie dei censimenti;
4. piano di colture a perdere;
5. eventuali piani di foraggiamento dissuasivo;
6. piano contenimento dei danni.
Le squadre sono tenute alla piena collaborazione con l’ATC al fine di garantire
una corretta gestione del cinghiale.
Titolo III – Tempi e modalità di caccia
Art. 10 –Periodi e tempi di caccia
La caccia la cinghiale è consentita esclusivamente nei giorni previsti dal
Calendario Venatorio Provinciale. Le battute in squadra e la caccia in girata
(artxx e xx) non possono iniziare prima delle ore 9.00.
Art. 11 – Modalità di caccia – aree vocate
Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è svolta esclusivamente da
squadre autorizzate dalla Provincia ad effettuare gli abbattimenti con la tecnica
della braccata ovvero battuta con l’uso di cani da seguita, in alternativa la
specie può essere cacciata mediante la tecnica della girata con il cane limiere.
Art. 12 – Modalità di caccia – aree non vocate
Nella aree non vocate gli interventi di contenimento e/o eradicazione
sono realizzati da cacciatori in forma singola, regolarmente autorizzati dalla
Provincia e senza l’ausilio di cani.
Durante la caccia al cinghiale sia in forma singola, sia in squadra o in
girata è fatto divieto assoluto di cacciare altre specie.
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Art. 13 – Caccia individuale
La caccia al cinghiale in forma individuale si può svolgere solo nelle aree
non vocate alla specie ed esclusivamente dai cacciatori iscritti all’albo
provinciale. I cacciatori in forma singola o al massimo in gruppi di tre possono
esercitare la caccia al cinghiale da appostamento o alla cerca, ma sempre
senza l’uso di cani.
I cacciatori che intendono cacciare il cinghiale in forma singola ne danno
comunicazione via fax alla provincia con almeno 24 ore di anticipo. Al termine
della stagione venatoria devono comunicare alla Provincia il n° di uscite e i capi
abbattuti e/o feriti.
Art. 14 – Caccia collettiva
Sono ammesse due forme di caccia collettiva: girata e braccata.
Art. 15 – Composizione del gruppo per la girata
Alla girata possono prendere parte non più di cinque cacciatori con un
unico cane con funzione di limiere. Ogni gruppo che attua la girata ha un
proprio responsabile cui spetta il compito di organizzare le cacciate e di curare
la modulistica e comunicazioni con Provincia e ATC.
Art. 16 – Composizione delle squadre
La Provincia individua annualmente il numero massimo di squadre per
distretto sulla base delle dimensioni e numero delle aree di caccia che lo
compongono.
Per richiedere l’iscrizione al Registro Prov.le e squadre di caccia al
cinghiale devono essere composte da almeno 30 persone. La battuta può
essere effettuata con la presenza di un numero minimo di cacciatori di 20.
La partecipazione ad ogni battuta è attestata con apposita firma sul registro
fornito dalla Provincia.
Possono prendere parte alla battuta cacciatori non iscritti alla squadra fino ad
un massimo di 1/3 dei partecipanti iscritti alla squadra.
Art. 17 – Compiti del Responsabile delle squadra e del Responsabile di
Battuta
Ogni squadra designa un Responsabile di squadra e due Responsabili di
battuta.
Al Responsabile della squadra spetta il compito di curare i rapporti tra squadra
ATC e Provincia, la realizzazione dei censimenti, collaborare con le altre
squadre del distretto e di organizzare e supervisionare la realizzazione del
piano di prelievo.
I responsabili di battuta provvedono per ogni battuta alla compilazione degli
elenchi dei partecipanti, compresi gli ospiti. Al termine della battuta compilano
la scheda di battuta con n° capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi feriti e
capi avvistati.
Possono essere utilizzati solo i registri e schede vidimati dalla Provincia. Sono
escluse le fotocopie.
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Con cadenza quindicinale il responsabile provvede a far pervenire all’ATC tutte
le schede sui partecipanti, sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni
inerenti l’organizzazione e realizzazione del prelievo.
Art. 18 – Capi abbattuti
I capi abbattuti sono di proprietà della squadra, salvo diversi accorti tra i
componenti della squadra. Il cacciatore che effettua l’abbattimento, oltre ad
annotarlo sul tesserino venatorio, ne informa il responsabile di battuta che
provvede ad annotarlo sui registri.
Per ogni giornata è ammesso il prelievo massimo di 3 esemplari adulti di peso
pari o superiore a 30 Kg.
Art. 19 – Armi utilizzabili
Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili:
• Fucile a canna liscia caricato a palla unica;
• Fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con
bossolo di altezza, a vuoto, non inferiore a 40mm. È ammesso
l’uso di fucili a 2 o 3 canne.
È fatto assoluto divieto di portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e
bracchieri possono far uso di cartucce a salve.
Art. 20 - Norme di sicurezza
Durante le battute al cinghiale tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare un
gilet di sicurezza di tipo fosforescente di colore arancio o giallo.
Art. 21 – Sanzioni disciplinari
Qualsiasi infrazione a titolo individuale o collettivo nei confronti di quanto
previsto dal presente regolamento comporta la sospensione dell’intera squadra
per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni.
La Provincia, su segnalazione dell’ATC, della Polizia Provinciale e/o altro
personale di vigilanza provvede alla sospensione per la durata di un anno dei
cacciatori che:
• abbiano abbattuto fauna selvatica diversa dal cinghiale, in tal caso la
squadra viene sospesa per almeno 15 giorni;
• abbiano effettuato immissioni non autorizzate di cinghiali;
• siano sorpresi a cacciare il cinghiale in forma singola nelle aree
assegnate alle squadre.
Tutte le sanzioni saranno annotate in un apposito registro dei provvedimenti
disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e aggiornato annualmente su
segnalazione degli Organi di Vigilanza.
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