1-slides Prof. F. Leita, la normativa italiana in materia di cittadinanza

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1-slides Prof. F. Leita, la normativa italiana in materia di cittadinanza
PROVINCIA DI TREVISO
Seminario su:
Cittadinanza italiana ed europea
Treviso, 24 gennaio 2014
Francisco Leita
“La normativa italiana in materia di
cittadinanza e le prospettive di riforma”
Nozione e fondamento della
cittadinanza
•
La cittadinanza esprime un legame tra
l’individuo e lo Stato, con il quale egli denota
fedeltà in cambio della protezione nei
confronti di altri enti di governo che intendano
affermare su di lui la propria autorità.
•
La cittadinanza esprime l’appartenenza di un
individuo ad una collettività territoriale
Funzione della cittadinanza: 1
•
Determina
(o
può
determinare)
la
sottoposizione del soggetto alla giurisdizione
(anche penale) dello Stato.
•
Determina (o può determinare): lo statuto
personale (nome, capacità); la legge che
regola il matrimonio, il divorzio, la filiazione, la
successione.
Funzione della cittadinanza: 2
•
Consente l’accesso al pubblico impiego, specie
se ciò comporta l’esercizio di funzioni attinenti
interessi essenziali dello Stato
•
Comporta l’attribuzione dei diritti politici
Funzione della cittadinanza: 3
•
Comporta il diritto di entrare e risiedere nello
Stato di appartenenza e di non esserne
espulso.
•
La cittadinanza di uno Stato membro dell’UE è
il presupposto della cittadinanza europea, la
quale comporta (fra l’altro) la libertà di
ciorcolazione in qualsiasi altro Stato membro
dell’Unione.
Nozione sociologica di
cittadinanza
•
E’ il segno di una integrazione particolarmente
intensa
dell’individuo
–
anche
se
(giuridicamente) straniero – in una realtà
(locale) data.
•
Comporta la fruibilità di un patrimonio di
diritti e benefici che un dato Ente di governo
assicura ai soggetti stanziati nel proprio
territorio.
Contenuto della cittadinanza
(nell’accezione precisata per seconda)
•
Il patrimonio di diritti e servizi ricollegabili alla
nozione (sociologica) di cittadinanza può
comprendere:
la
partecipazione
ai
procedimenti di scelta degli amministratori
locali;
la
eleggibilità
alle
cariche
amministrative; l’accesso ai servizi essenziali
quali la sanità, l’istruzione e la formazione
professionale, l’abitazione, etc.
Attribuzione della cittadinanza
•
Lo Stato (la legge dello Stato) determina
liberamente i criteri per l’attribuzione (e la
perdita) della cittadinanza.
•
Generalmente, la legge dello Stato dispone in
maniera autonoma rispetto alla legge di altri
Stati.
Vincoli internazionali in materia:
•
La Convenzione europea sulla cittadinanza
(sottoscritta a Strasburgo il 7 novembre 1997)
richiede (inter alia) agli Stati partecipanti di
facilitare l’acquisto della cittadinanza da parte
delle persone nate sul proprio territorio e ivi
residenti regolarmente e abitualmente (art. 6 par.
4).
•
La Convenzione, è stata sottoscritta dall’Italia ma
non è per essa vincolante per mancata ratifica.
I criteri adoperati dalla legge
italiana.
•
In
generale:
1.
Fra le circostanze che più rilevano agli effetti
dell’acquisto della cittadinanza italiana vi è la
discendenza (diretta) da, o il legame con
persone a loro volta aventi la cittadinanza:
- criterio del ius sanguinis;
- filiazione ed adozione;
- matrimonio.
I criteri adoperati dalla legge
italiana.
•
In
generale:
2.
Meno rilevanti sono i criteri che utilizzano il
legame tra l’individuo ed il territorio dello
Stato:
-
la nascita nello Stato: criterio del ius soli;
la residenza (più o meno prolungata) nello
Stato (come requisito per l’acquisto per
beneficio di legge o per la naturalizzazione).
-
I criteri adoperati dalla legge
italiana.
In generale: 3.
•
Escluso l’acquisto della cittadinanza per
nascita (e nella minore età per iuris
communicatio), è sempre richiesta la volontà
del soggetto.
•
La dichiarazione in tal senso è un atto del
soggetto interessato.
Tendenze della legislazione
italiana
•
La trasmissione
iure al
sanguinis
della
cittadinanza
(in relazione
criterio
del
ius
si è progressivamente estesa per effetto:
sanguinis)
dell’eliminazione della discriminazione della
donna quanto alla trasmissibilità della
cittadinanza per nascita;
-
della ultrattività riconosciuta alle sentenze
87/1975 e 30/1983 della C.Cost.: con riferimento
a rapporti o situazioni esauriti anteriormente al
1° gennaio 1948 (Cass.S.U. 4466/2009).
-
Tendenze della legislazione
italiana: segue
•
Altri elementi dello smantellamento della
legge n. 555 del 1912 hanno contribuito ad
accentuare gli effetti del criterio ius sanguinis:
l’abrogazione dell’art.8 della legge del 1912
sulla perdita della cittadinanza per acquisto
spontaneo di cittadinanza straniera;
1.
la conseguente ammissibilità della doppia
cittadinanza (art. 11 L. 91/1992);
2.
Ulteriori effetti collegati al criterio
ius sanguinis
La L. 459/2001 relativa al riconoscimento del
diritto di voto ai cittadini residenti all’estero ha
determinato una forma d’integrazione nella
comunità
territoriale
di
tali
soggetti,
indipendentemente
da
qualsiasi
altro
collegamento che questi possano vantare col
territorio dello Stato.
Rilievi di diritto comparato
•
L’Immigration and Nationality Act degli Stati Uniti
prevede la trasmissione iure sanguinis della
cittadinanza al figlio nato all’estero di genitori
sposati fra di loro:
- nel caso che entrambi i genitori siano
statunitensi : se almeno uno sia stato residente
negli SU o nei suoi territori prima della nascita;
- se uno solo dei genitori è cittadino statunitense:
se abbia risieduto negli SU per almeno 5 anni dei
quali 2 dopo i 14 anni.
Segue: rilievi di diritto comparato
La legge francese (c.c. art.18-1) attribuisce la
cittadinanza al soggetto che nasce all’estero da
cittadini francesi, ma se solo uno dei genitori è
francese ha la facoltà di rinunciarvi sei mesi
prima della maggiore età e non oltre i dodici
mesi successivi.
Tuttavia tale facoltà viene meno se il genitore
straniero o apolide acquista la cittadinanza
francese durante la minore età del soggetto.
Segue: rilievi di diritto comparato
La Costituzione dell’Uruguay (art. 74) considera
cittadini naturali i nati nello Stato
Sono considerati cittadini (ma non equiparabili
ai cittadini naturali) anche i nati all’estero da
padre o madre cittadini naturali che si
stabiliscano nel Paese per un periodo di almeno
tre mesi o che denotino in altre maniere una
volontà in tal senso.
Alcune considerazioni relative al
Diritto dell’Unione Europea
Alla cittadinanza di uno Stato membro dell’UE è
collegata la libertà di circolazione nell’Unione.
Uno Stato membro non può limitare gli effetti
dell’attribuzione della cittadinanza di un altro
Stato membro (CGCE, sent. 7.7.92, C-369/90,
Micheletti).
Seguito
L’acquisto della cittadinanza di uno Stato
membro ai fini del soggiorno in un altro Stato
membro non costituisce un uso fraudolento del
diritto comunitario (CGCE, sent 19.10.04, C200/02, Chen)
L’acquisto iure soli della
cittadinanza italiana
(secondo la L. n 91/1992): requisiti
L. 5.2.1992, n. 91, Art. 1
1. E’ cittadino per nascita:… b) chi è nato nel territorio
della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o
apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei
genitori secondo la legge dello Stato al quale questi
appartengono.
2. E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti
trovato nel territorio della Repubblica, se non venga
provato il possesso di altra cittadinanza.
Segue:
Regolamento di esecuzione della Legge 91/1992
(dPR n.572/1993):
Art. 2: la trasmissione della cittadinanza al figlio
può essere subordinata ad “una dichiarazione di
volontà da parte dei genitori o legali
rappresentanti
del
minore,
ovvero
all’adempimento di formalità amministrative da
parte degli stessi”
Cenni di diritto comparato
•
Il c.c. spagnolo Art. 17, n. 1 lett c) e d):
dispongono in identica maniera ai numeri 1 b)
e 2 dell’art. 1 L. 91/1992.
•
Altrettanto dispone il c.c. francese (art. 19-1)
•
Segue:
il c.d. acquisto per beneficio di
legge
L. 91/1992, art. 4, n.2:
“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente
senza
interruzioni
fino
al
raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la
cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”
•
Segue: la rilevanza della nascita
nello Stato in ordine alla
L. 91/1992,naturalizzazione
art. 9, n. 1:
“[La cittadinanza italiana può essere
concessa…] a) allo straniero… che è nato nel
territorio della Repubblica e…vi risiede da
almeno tre anni …”
L’acquisto iure soli nelle proposte
di modifica della legge n.91/1992
•
Per effetto della nascita nel territorio della
Repubblica senza ulteriori requisiti
(proposte Casson S330 e Marino S17)
Ulteriori requisiti 1
•
chi è nato nel territorio della Repubblica da
genitori stranieri di cui almeno uno è
legalmente soggiornante in Italia da almeno
un anno;
•
chi è nato nel territorio della Repubblica da
genitori stranieri di cui almeno uno è nato in
Italia;
(IP C9)
Ulteriori requisiti 2
•
chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori
stranieri di cui almeno uno è legalmente
soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno
cinque anni e attualmente residente;
•
chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori
stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi
risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un
anno
(Caruso (SCpI) C647 e Di Biagio (SCpI) S25; Proposta
Bressa XVI Leg.)
Cenni di diritto comparato 1
•
Germania:
Acquistano automaticamente la cittadinanza
tedesca i figli di stranieri che nascono in
Germania, purché almeno uno dei genitori
risieda abitualmente e legalmente nel paese
da almeno otto anni e goda del diritto di
soggiorno a tempo indeterminato
Cenni di diritto comparato 2
•
Spagna e Francia:
Sono cittadini spagnoli (francesi) i nati in Spagna
(in Francia) da genitori stranieri, se almeno uno
di essi è nato in Spagna (in Francia)
L’elemento volontaristico 1
•
Nessuna espressione di volontà è richiesta nel
caso di acquisto per il solo motivo della
nascita
(Marino, S17)
L’elemento volontaristico 2
•
… la cittadinanza si acquista a seguito di una
dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un
genitore. Entro un anno dal raggiungimento della
maggiore età il soggetto può rinunciare, se in
possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza
italiana
•
Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà,
a richiesta dell’interessato entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età.
(Nelle altre proposte di legge)
Cenni di diritto comparato 1
•
Germania:
Entro cinque anni dal compimento della
maggiore età si attribuisce una sorta di diritto di
opzione fra la nazionalità tedesca e quella del
paese d’origine dei genitori. La mancata opzione
determina la perdita della cittadinanza tedesca
Cenni di diritto comparato 2
•
Francia
Possibile la rinuncia 6 mesi prima e fino a due
anni dopo la maggiore età (se in possesso di
altra cittadinanza).
Mediante modifica art. 4
L.91/1992
Lo straniero nato in Italia diviene cittadino:
a) se, al raggiungimento dei sedici anni, abbia
risieduto legalmente senza interruzioni nel
territorio della Repubblica;
b) se, al raggiungimento della maggiore età,
dichiari di voler acquistare la cittadinanza
italiana e, a tale data, risieda legalmente da
almeno cinque anni nel territorio della
Repubblica.
•
Bianconi (NCD) S967
Acquisto della cittadinanza da
parte dei minori stranieri: 1
Se entrati entro il quinto anno: alla maggiore
età tramite dichiarazione in tal senso entro un
anno.
… se ha frequentato un corso di istruzione …o
conseguito una qualifica professionale: su
istanza dei genitori, con possibile rinuncia alla
maggiore età se in possesso di altra cittadinanza
(Casson S330; Di Biagio S255)
•
Acquisto della cittadinanza da
parte dei minori stranieri: 2
•
Il soggetto …. diviene cittadino italiano al
raggiungimento della maggiore età o
comunque una volta completato il percorso
scolastico o professionale a meno che non
esprima esplicito rifiuto.
(Caruso C247; Di Biagio S255)
Fine della presentazione
Grazie per l’attenzione!
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