IL BONUS BEBÈ: DEFINITE LE ISTRUZIONI OPERATIVE
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IL BONUS BEBÈ: DEFINITE LE ISTRUZIONI OPERATIVE
INFORMATIVA N. 145 – 18 MAGGIO 2015 IMPOSTE DIRETTE IL BONUS BEBÈ: DEFINITE LE ISTRUZIONI OPERATIVE • Art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 190/2014 • DPCM 27.2.2015 • Circolare INPS 8.5.2015, n. 93 Recentemente l’INPS è intervenuto fornendo le istruzioni per l’applicazione dell’assegno a favore della natalità, c.d. “Bonus bebè”, previsto dalla Finanziaria 2015. Con un apposito DPCM sono state definite le modalità attuative dello stesso. I chiarimenti dell’Istituto riguardano in particolare: − l’ambito di applicazione dell’assegno; − i requisiti del soggetto richiedente e in particolare l’indicatore ISEE riferito al nucleo familiare; − la misura e le modalità di pagamento dell’assegno nonché la decorrenza e le cause di decadenza dal beneficio; − i termini di presentazione della domanda con particolare riferimento al periodo transitorio; − l’irrilevanza dell’assegno ai fini della formazione del reddito complessivo del richiedente. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 2 di 14 Come noto, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, Finanziaria 2015 per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno: • è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione; • non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF; • è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia; • spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi € 25.000. In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato (€ 1.920); • non rileva per la verifica del limite di reddito per la spettanza del “Bonus 80 euro” ex art. 13, comma 1-bis, TUIR. Con il DPCM 27.2.2015 sono state definite le modalità attuative dell’agevolazione in esame individuando, in particolare, i soggetti beneficiari, la misura e la durata dell’assegno, le modalità di presentazione della domanda e le cause di decadenza dal beneficio. Ora l’INPS con la Circolare 8.5.2015, n. 93 ha fornito le prime istruzioni operative sui requisiti e sulla presentazione della richiesta, che può essere inoltrata a decorrere dal 12.5.2015 utilizzando l’apposita procedura resa disponibile sul sito Internet dell’Istituto. AMBITO APPLICATIVO Con riguardo all’ambito di applicazione dell’assegno in esame l’INPS rammenta che lo stesso: “è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione”. ADOZIONE Al fine di definire la spettanza del bonus in esame, l’INPS precisa che, così come già nel citato DPCM 27.2.2015, l’espressione “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare” va intesa come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983”. Tale interpretazione infatti “risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma” volta a “dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione)”. Il bonus quindi è riconosciuto: • a condizione che i figli siano adottati nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017; a tal fine “occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva”; • per i 3 anni successivi all’ingresso del figlio nel nucleo familiare; a tal fine va fatto riferimento all’“ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo”. In particolare l’INPS evidenzia che “in via transitoria”, nel caso in cui il figlio sia: • stato adottato nel triennio 2015 – 2017; • entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente all’1.1.2015; l’assegno spetta per un triennio a decorrere dall’1.1.2015. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 3 di 14 AFFIDAMENTO TEMPORANEO A TERZI Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato DPCM, in caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi l'assegno può essere richiesto dall'affidatario. A tal proposito l’INPS nella Circolare n. 93 in esame precisa che l’assegno è: • corrisposto all’affidatario; • su apposita domanda; • limitatamente al periodo di durata dell’affidamento. In tal caso l’assegno decorre dalla data del Provvedimento di affidamento disposto dal Giudice oppure dal Provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare. REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE Con riguardo ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, l’INPS evidenzia che la domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in possesso dei seguenti requisiti che devono essere presenti al momento di presentazione della domanda. Cittadinanza • Italiana; • comunitaria; • extracomunitaria con permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Residenza In Italia. Convivenza Il figlio per cui è richiesto il bonus e il genitore richiedente devono coabitare ed avere dimora abituale nello stesso Comune. ISEE L’Indicatore del nucleo familiare di appartenenza del richiedente (o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé) non deve superare € 25.000 annui. GENITORE MINORENNE Nel caso in cui il genitore avente diritto sia: • minorenne; • incapace di agire per altri motivi; l’INPS precisa che la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace purché i predetti requisiti siano comunque posseduti dal genitore minorenne / incapace. AFFIDAMENTO TEMPORANEO A TERZI Nel caso in cui il figlio sia affidato temporaneamente a terzi, l’INPS evidenzia che la domanda può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso per affidamenti temporanei disposti presso una famiglia o una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente. REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE – INDICATORE ISEE Come accennato, il beneficio in esame spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000 ex DPCM n. 159/2013. Con riguardo a tale requisito l’INPS, nella Circolare n. 93 in esame fornisce i seguenti chiarimenti. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 4 di 14 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO Il “nucleo familiare” di riferimento va individuato ai sensi dell’art. 3 del predetto DPCM n. 159/2013 (Informativa SEAC 20.11.2014, n. 295) in base al quale il nucleo familiare è costituito dai “componenti della famiglia anagrafica” alla data di presentazione della DSU. Nel particolare caso in cui il minore sia affidato in via temporanea ad una famiglia, l’INPS ribadisce che il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato tenendo conto che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo. DSU Come noto, per poter richiedere l’assegno in esame, deve essere preliminarmente presentata la DSU “secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013”. Ai fini della concessione dell’agevolazione in esame l’INPS precisa che: • è necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo; • non possono essere utilizzate DSU presentate nel 2014; • non è possibile utilizzare DSU scadute (ossia presentate dopo il 15.1 dell’anno successivo a quello della presentazione) ma occorre presentarne un’altra. In caso di mancata presentazione di una nuova DSU il beneficio è sospeso fino alla presentazione della nuova dichiarazione. Esempio 1 Nel mese di ottobre 2015 si verifica la nascita / ingresso in famiglia di un figlio. La domanda di assegno è presentata a novembre 2015 con DSU valida fino al 15.1.2016. Se la nuova DSU è presentata: • nel periodo 15.1 – 31.1.2016 il pagamento mensile dell’assegno prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità (con ISEE entro la soglia di € 25.000); • successivamente al 31.1.2016, ad esempio il 20.3.2016, il pagamento mensile dell’assegno: − è sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016; − riprende (con ISEE entro la soglia di € 25.000) ad aprile 2016, con accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016). MISURA E DECORRENZA DELL’ASSEGNO Come sopra accennato, l’agevolazione in esame dipende dal valore dell’ISEE del nucleo familiare e in particolare l’importo annuo è pari a: • € 960 (€ 80 al mese x 12 mesi) con ISEE non superiore a € 25.000 annui; • € 1.920 (€ 160 al mese x 12 mesi) con ISEE non superiore a € 7.000 annui. ISEE Assegno mensile spettante Fino a € 7.000 € 160 Superiore a € 7.000 ma non a € 25.000 € 80 Superiore a € 25.000 zero La misura dell’assegno può essere oggetto di rideterminazione da parte dei “Ministeri vigilanti … qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 128”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 5 di 14 L’assegno, come precisato dall’INPS nella citata Circolare n. 93, è riconosciuto per un massimo di 36 mensilità computate a decorrere dal mese di nascita / ingresso in famiglia. Periodo nel quale le nascita / adozione deve verificarsi 1.1.2015 31.12.2017 al max fino al 30.11.2020 Periodo di vigenza del bonus TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPCM, le domande devono essere presentate: • entro 90 dalla nascita / ingresso in famiglia; ovvero • entro il 27.7.2015, ossia 90 giorni successivi all’entrata in vigore del predetto DPCM (in via transitoria); con decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita / ingresso nel nucleo familiare. Nella Circolare n. 93 in esame l’INPS rammenta che in presenza di domande “tardive” (presentate cioè oltre i predetti termini) l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Esempio 2 In data 31.1.2016 si verifica la nascita di A (compimento dei 3 anni il 31.1.2019) per cui i 36 mesi di possibile fruizione dell’agevolazione decorrono da gennaio 2016 fino a dicembre 2018. Se la domanda è presentata: • nei termini, ossia entro il 30.4.2016 (90 giorni dalla nascita), l’assegno è corrisposto per tutti i 36 mesi; • il 20.7.2016, cioè oltre i termini di legge, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (30 mensilità). Nel caso di specie la tardività della domanda comporta la perdita del beneficio per 6 mensilità (da gennaio a giugno 2016). CASI PARTICOLARI Dopo aver ribadito la regola generale per cui il genitore richiedente è tenuto a presentare la domanda di assegno una sola volta per ciascun figlio nato / adottato / in affido preadottivo nel triennio 2015-2017, l’INPS specifica che “benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio” il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU. Tuttavia l’art. 5 del citato DPCM individua taluni casi in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore, di seguito schematizzati. In tali casi l’assegno è erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo. Assegno concesso a uno dei genitori e figlio affidato in via esclusiva all’altro o adottato solo dall’altro Soggetto legittimato Termine presentazione nuova domanda Decorrenza assegno nuovo beneficiario Il genitore affidatario/adottivo 90 giorni dall’emanazione del Dal mese successivo a quello (l’altro genitore decade dal Provvedimento giudiziario di di emanazione del diritto all’assegno). affido esclusivo / adozione. Provvedimento giudiziario. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 6 di 14 Decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio Termine presentazione nuova domanda Decorrenza assegno nuovo beneficiario Dal mese successivo a quello L’altro genitore che mantiene 90 giorni dall’emanazione del di emanazione del la responsabilità genitoriale. Provvedimento del giudice. Provvedimento giudiziario. Soggetto legittimato Affido temporaneo del minore ad una famiglia / persona singola Termine presentazione nuova domanda 90 giorni dall’emanazione del Provvedimento del giudice / servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. Soggetto legittimato L’affidatario. Decorrenza assegno nuovo beneficiario Dal mese di emanazione del Provvedimento del Tribunale / servizi sociali reso esecutivo dal giudice. Rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore Termine presentazione nuova domanda Soggetto legittimato Il genitore a favore del quale è 90 giorni stata disposta la rinuncia. espressa. dalla Decorrenza assegno nuovo beneficiario L’erogazione riprende secondo rinuncia la durata complessivamente già concessa. Decesso del genitore beneficiario Soggetto legittimato Termine presentazione nuova domanda L’altro genitore convivente col figlio che fornisce all’INPS gli elementi informativi necessari 90 giorni per la prosecuzione decesso. dell’assegno secondo le modalità prescelte. dalla data Decorrenza assegno nuovo beneficiario del L’erogazione prosegue in capo al genitore convivente. Anche in tali casi, come previsto in linea generale, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. PERIODO TRANSITORIO (EVENTI 1.1 – 27.4.2015) Come accennato le modalità attuative dell’agevolazione, definite dal citato DPCM sono in vigore dal 27.4.2015. L’INPS, nella Circolare n. 93 in esame, “considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015” e quanto disposto dall’art. 2963, C.c., precisa che per le nascite / adozioni / affidamenti preadottivi avvenuti nel periodo 1.1.2015 – 27.4.2015: “il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015” fermo restando che per tali eventi “le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda”. L’INPS non considera quindi l’ulteriore “differimento” al 12.5.2015, data di messa a disposizione dell’apposita procedura per presentare la domanda. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 7 di 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’ASSEGNO L’INPS precisa che il pagamento: • avviene per singole rate mensili, pari ad € 80 / € 160 a seconda del valore dell’ISEE; • è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente con le modalità da quest’ultimo indicate in sede di presentazione della domanda (bonifico domiciliato presso un ufficio postale, accredito su c/c bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). • Il mezzo di pagamento deve essere intestato al richiedente ovvero al minore / incapace in caso di domanda presentata dal rappresentante legale. Con riferimento al primo pagamento, se la domanda è stata presentata nei termini, lo stesso comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. Esempio 3 In data 31.8.2015 si verifica la nascita di A. La domanda è presentata ad ottobre 2015. Il primo pagamento, effettuato a novembre 2015, comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015. Esempio 4 In data 1.10.2016 si verifica la nascita di A (compimento dei 3 anni di vita l’1.10.2019): • ISEE inferiore a € 7.000; • assegno annuo pari ad € 1.920 (quota mensile pari ad € 160); • domanda presentata nei termini. L’assegno, in presenza dei requisiti di legge e con ISEE costante, è pagato per: • 3 mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016); • 12 mensilità nel 2017 e nel 2018; • 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019). CAUSE DI DECADENZA Con riguardo alla decadenza dall’agevolazione, l’INPS nella Circolare n. 93 in esame ribadisce che l’erogazione dell’assegno è interrotta a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di una delle seguenti cause di decadenza ovvero: • decesso del figlio; • revoca dell’adozione / affidamento; • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; • affidamento del minore a terzi; • perdita di uno dei requisiti in capo al richiedente (viene meno la convivenza o la residenza in Italia). Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, e comunque entro 30 giorni “al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell’Istituto”. Il ricorrere di una delle suddette cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i requisiti necessari per accedere al beneficio. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Ai sensi dell’art. 4 del citato DPCM la domanda per l’assegno: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 8 di 14 “è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto [con] le modalità più idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite”. La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione (in allegato) va presentata quindi “esclusivamente in via telematica” mediante una delle seguenti modalità: • servizio on line del sito Internet www.inps.it al seguente percorso: Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Assegno di natalità – Bonus bebè. Il servizio è accessibile tramite PIN; • Contact Center Integrato; • Patronati. AUTOCERTIFICAZIONE Ai sensi dell’art. 4 del citato DPCM i requisiti che danno titolo alla concessione dell’assegno sono autocertificati dal richiedente nella domanda salvo che lo stesso “sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione”. A tal proposito l’INPS nella Circolare n. 93 in esame chiarisce che: • i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE / per asilo politico autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi nella domanda telematica; • con riguardo ai Provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo) il richiedente, se non ha allegato il provvedimento alla domanda, è tenuto a indicare, oltre al Tribunale che lo ha emanato anche gli elementi che ne consentano il reperimento (sezione del tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero di protocollo). ESITO DELLA RICHIESTA L’INPS precisa che la “pre-informativa”, con la quale si segnala la definizione della domanda, è trasmessa via sms dall’Istituto al richiedente ai recapiti comunicati al momento di presentazione della richiesta. Nella domanda online è possibile inserire anche l’indirizzo PEC al quale ricevere il provvedimento di accoglimento / rigetto. GESTIONE DELLE DOMANDE Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali dall’INPS: • sono sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata; • in presenza di tutti i requisiti previsti le stesse sono liquidate in automatico tramite pagamento con le modalità indicate in domanda dal richiedente. Il rigetto è automatico in presenza di un ISEE superiore a € 25.000. Resta fermo che, nel caso in cui sia necessario un approfondimento dell’istruttoria ed una integrazione di documentazione le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione. RIFLESSI FISCALI Come sopra accennato ai sensi del citato comma 125, Finanziaria 2015 l’assegno in esame: • non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ex art. 8, TUIR; • non rileva per la determinare la spettanza del “Bonus 80 euro”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 9 di 14 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 10 di 14 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 11 di 14 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 12 di 14 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 13 di 14 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 18.05.2015 n. 145 - pagina 14 di 14 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]