LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 – INTRODUZIONE DEL TITOLO VI

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LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 – INTRODUZIONE DEL TITOLO VI
LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 – INTRODUZIONE DEL TITOLO VI BIS DEL CODICE PENALE -­‐ DELITTI CONTRO L’AMBIENTE. NOTE BREVI A COMMENTO Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28.5.2015 n. 122, della legge 22 maggio 2015, n. 68, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, è stato introdotto nel codice penale il Titolo VI bis – “Dei delitti contro l’ambiente”. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 29 maggio 2015. La portata innovativa del provvedimento è di immediata evidenza. La Legge in questione introduce – infatti – all’interno del nostro codice penale, immediatamente dopo il Tiolo VI del libro secondo, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, il nuovo Titolo VI-­‐bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente". I nuovi reati sono costruiti sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente. Il legislatore infatti, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato sull’esercizio dell’attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-­‐soglia, per abbracciare lo schema proprio del “delitto di evento”. Tra le numerose nuove incriminazioni comprese all’interno del nuovo Titolo VI-­‐bis c.p. segnaliamo: -­‐ il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-­‐bis) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna"; -­‐ il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-­‐ter) che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale; -­‐ il delitto di disastro ambientale (previsto dall'art. 452-­‐quater) che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 (c.d. disastro innominato), "abusivamente cagiona un disastro ambientale", raccogliendo l’auspicio formulato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 327/2008 in ordine alla tipizzazione di una autonoma figura di reato, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella della integrità fisica e della salute pubblica; -­‐ il delitto di impedimento al controllo (previsto dall’art. 452-­‐septies) che punisce da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti; -­‐ il delitto di omessa bonifica (previsto dall’art. 452-­‐terdecies) che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non viene a sovrapporsi con quella di cui all’art. 257 del d.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), atteso che quest’ultima oltre ad essere una contravvenzione ambientale (e non un delitto), opera solo in caso di inottemperanza colpevole delle disposizioni impartite nel progetto di bonifica. Rispetto alle nuove fattispecie penali ora introdotte, solo due di esse possono essere commesse per colpa. La nuova disciplina – infatti -­‐ contempla anche la forma colposa per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale. In questo senso, l'art. 452-­‐
quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) dispone che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-­‐bis e 452-­‐quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi" e se dalla commissione di tali fatti "deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo" Il provvedimento in questione prevede, inoltre, ulteriori misure che si possono così riassumere: •
stabilisce diminuzioni di pena per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso, art. 452-­‐decies); •
prevede un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l'ambiente (art. 452-­‐octies); •
introduce nel codice penale un nuovo articolo 452-­‐novies (aggravante ambientale), in base al quale la pena è aumentata quando un fatto-­‐reato sia commesso per la commissione di un delitto contro l'ambiente; •
prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato (art. 452-­‐undecies); •
stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per equivalente (analoga disposizione è inserita nel Testo Unico ambientale, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260, comma 4-­‐bis); •
obbliga il condannato al recupero e -­‐ ove tecnicamente possibile -­‐ al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi (art. 452-­‐duodecies); •
prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione; •
prevede che alla condanna per tali delitti consegua l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; •
impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente. Altro elemento di assoluta novità è la modifica che viene apportata all’art. 25-­‐undecies del d.lgs. 231/01 con l’inserimento dei nuovi delitti contro l’ambiente ed, in particolare, dei delitti (i) di inquinamento ambientale (doloso e colposo), (ii) di disastro ambientale (doloso e colposo), (iii) di associazione a delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l’ambiente oggi introdotti e (iv) di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. A seguito della novella sopra richiamata, vengono – quindi – previste dal legislatore delle specifiche sanzioni pecuniarie a carico dell’Ente in relazione alla commissione di taluno dei delitti ambientali sopra richiamati, con l’ulteriore previsione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs. 231/01 (per un periodo non superiore ad un anno) in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale o di disastro ambientale. È evidente che l’allargamento del novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01 ai nuovi delitti contro l’ambiente comporterà – inevitabilmente – la necessità da parte delle aziende di dare corso ad un sostanziale aggiornamento ed adeguamento del proprio Modello organizzativo, tenuto conto – in particolare – del nuovo “modello” di reato ambientale previsto dal nostro legislatore. Trattandosi, infatti, di reati di evento e non di mera condotta, come invece quelli sino ad ora previsti dall’art. 25-­‐undecies del d.lgs. 231/01, la percezione del rischio-­‐reato e la valutazione della sua intensità (c.d. risk assessment), come anche l’individuazione degli strumenti organizzativi, gestionali, tecnici e finanziari finalizzati alla loro prevenzione (c.d. risk management), non potranno prescindere da una dettagliata e puntuale analisi “endoscopica” della propria realtà produttiva, che tenga conto non solo delle ripercussioni che la stessa può avere (ha avuto ovvero ha) sull’ambiente esterno, ma anche la sua incidenza sulla salute pubblica, atteso che quest’ultima viene a costituire a tutti gli effetti una componente della tutela ambientale. La nuova Legge inserisce, infine, all’interno del Testo Unico ambientale (d.lgs. 152/06) una nuova sezione, la Parte VI-­‐bis, che introduce un nuovo procedimento (similare a quello già previsto dal d.lgs. 758/1994 in materia di salute e sicurezza sul lavoro) in forza del quale è possibile addivenire all'estinzione delle ipotesi contravvenzionali ivi previste, a fronte dell'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni imposte dalla Polizia Giudiziaria (ed asseverate tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata) ed al pagamento di una somma di denaro. La nuova “disciplina sanzionatoria” troverà – però -­‐ applicazione per le sole violazioni che non hanno cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Si precisa, inoltre, che tale nuova disciplina non avrà comunque alcun tipo di ricaduta sui procedimenti a carico degli Enti, posto che il principio di “autonomia” della responsabilità delle persone giuridiche fissato dall’art. 8 del d.lgs. 231/01 comporta la permanenza di tale forma di responsabilità (e, quindi, la possibilità di un procedimento penale a carico dell’Ente) anche in caso di estinzione del c.d. “reato presupposto”, per causa diversa dall’amnistia. A seguire una tabella riassuntiva della legge. DELITTI CONTRO L’AMBIENTE (TITOLO VI BIS C.P.)
Articoli Condotta sanzionata Pene edittali Responsabilità 231/01 Inquinamento ambientale Art. 452-­‐bis c.p. (1^ comma) Chiunque abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento
significativi e misurabili:
Reclusione da 2 a 6
anni e multa da Euro
10.000 ad Euro
100.000
Sanzioni interdittive:
non > a 1 anno
2) di un ecosistema, della biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna
(2^ comma) Quando l’inquinamento è prodotto in
un’area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o
archeologico, ovvero in danno di
specie animali o vegetali protette
Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote
1) delle acque o dell'aria, o di
porzioni estese o significative del
suolo o del sottosuolo;
Ipotesi aggravata SI’
Aumento della pena
edittale
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote
Sanzioni interdittive:
non > a 1 anno
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale Art. 452-­‐ter c.p. Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis
(inquinamento ambientale) deriva,
quale conseguenza non voluta dal reo,
una lesione personale, ad eccezione
delle ipotesi in cui la malattia ha
una durata non superiore a 20 giorni
Reclusione da 2 anni e
6 mesi a 7 anni
NO
Art. 452-­‐ter c.p. Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis
(inquinamento ambientale) deriva,
quale conseguenza non voluta dal reo,
una lesione grave
Reclusione da 3 a 8
anni
NO
Art. 452-­‐ter c.p. Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis
(inquinamento ambientale) deriva,
quale conseguenza non voluta dal reo,
una lesione gravissima
Reclusione da 4 a 9
anni
NO
Art. 452-­‐ter c.p. Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis
(inquinamento ambientale) deriva,
quale conseguenza non voluta dal reo,
la morte
Reclusione da 5 a 10
anni
NO
Ipotesi aggravata In caso di morte di più persone, di
lesioni di più persone, ovvero di
morte di una o più persone e lesioni
di una o più persone
Pena prevista per
l’ipotesi più grave,
aumentata fino al triplo
e, comunque, non
superiore a 20 anni
NO
(2^ comma)
Disastro ambientale Art. 452–quater c.p. (1^ comma) Fuori dei casi di cui all’art. 434 c.p.,
chiunque abusivamente cagiona un
disastro ambientale.
Reclusione da 5 a 15
anni
SI’
Sanzione pecuniaria:
Costituiscono disastro ambientale
alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile
dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un
ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile
solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in
da 400 a 800 quote
Sanzioni interdittive
nei termini di cui
all’art. 13, comma 2,
d.lgs. 231/01
ragione della rilevanza del fatto per
l’estensione della compromissione o
dei suoi effetti lesivi ovvero per il
numero delle persone offese o esposte
a pericolo
Ipotesi aggravata (2^ comma)
Quando il disastro ambientale è
prodotto in un’area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero
in danno di specie animali o vegetali
protette
Aumento della pena
edittale
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 400 a 800 quote
Sanzioni interdittive
nei termini di cui
all’art. 13, comma 2,
d.lgs. 231/01
Delitti colposi contro l’ambiente Art. 452–quinquies c.p. (1^ comma) Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452bis (inquinamento ambientale) e 452quater (disastro ambientale) è
commesso per colpa
Riduzione delle pene
da 1/3 a 2/3
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 200 a 500 quote
Art. 452–quinquies c.p. (2^ comma)
Se dalla commissione dei fatti di cui
agli artt. 452-bis (inquinamento
ambientale) e 452-quater (disastro
ambientale) deriva il pericolo di
inquinamento ambientale o di disastro
ambientale
Ulteriore riduzione
delle pene di 1/3
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 200 a 500 quote
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452–sexies c.p. (1^ comma) Ipotesi aggravata (2^ comma) Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque abusivamente cede,
acquista, riceve, trasporta, importa,
esporta, procura ad altri, detiene,
trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta
radioattività
Reclusione da 2 a 6
anni e multa da Euro
10.000 ad Euro 50.000
Se dal fatto deriva il pericolo di
compromissione o deterioramento:
Aumento della pena
edittale
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote
SI’
Sanzione pecuniaria:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni
estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
da 250 a 600 quote
2) di un ecosistema, della biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna
Ipotesi aggravata Se dal fatto deriva pericolo per la vita o
per l’incolumità delle persone
(3^ comma) Aumento della pena
edittale sino alla metà
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote
Impedimento del controllo Art. 452–septies c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, negando l’accesso,
predisponendo ostacoli o mutando
artificiosamente lo stato dei luoghi,
impedisce, intralcia o elude l’attività
di vigilanza e controllo ambientali e di
sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne
compromette gli esiti
Reclusione da 6 mesi a
3 anni
NO
Reati associativi finalizzati a commettere un delitto contro l’ambiente Art. 452–octies c.p. Ipotesi aggravata (1^ comma)
Art. 452–octies c.p. Ipotesi aggravata (2^ comma)
Art. 452–octies c.p. Ipotesi aggravata (3^ comma)
Quando l’associazione per delinquere
di cui all’art.416 c.p. è diretta, in via
esclusiva o concorrente, allo scopo di
commettere taluno dei delitti contro
l’ambiente previsti dal Titolo VI bis
c.p.
Aumento delle pene già
previste dall’art. 416
c.p.
Quando l’associazione di tipo mafioso
di cui all’art.416-bis c.p. è finalizzata a
commettere taluno dei delitti contro
l’ambiente previsti dal Titolo VI bis
c.p. ovvero all’acquisizione della
gestione o comunque del controllo di
attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, di appalti o di servizi
pubblici in materia ambientale
Aumento delle pene già
previste dall’art. 416bis c.p.
Se dell’associazione fanno parte
pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio che esercitano
funzioni o svolgono servizi in materia
ambientale
Ulteriore aumento delle
pene da 1/3 alla metà
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 300 a 1000 quote
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 300 a 1000 quote
SI’
Sanzione pecuniaria:
da 300 a 1000 quote
Omessa bonifica
Art. 452–terdecies c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, essendovi obbligato
per legge, per ordine del giudice
Reclusione da 1 a 4
anni e multa da Euro
20.000 ad Euro 80.000
NO
ovvero di un’autorità pubblica, non
provvede alla bonifica, al ripristino o al
recupero dello stato dei luoghi
Aggravante ambientale Art. 452–novies c.p. Quando un fatto già previsto come
reato è commesso allo scopo di
eseguire uno o più tra i delitti previsti
dal Titolo VI bis c.p., dal Codice
dell’Ambiente (d.lgs. 152/06), o da
altra disposizione di legge posta a
tutela dell’ambiente
Aumento della pena da
1/3 alla metà
_
Art. 452–novies c.p.
Se dalla commissione di un fatto già
previsto come reato deriva la
violazione di una o più norme previste
dal Codice dell’Ambiente (d.lgs.
152/06) o da altra legge che tutela
l’ambiente
Aumento della pena di
1/3
_
Ravvedimento operoso Art. 452–decies c.p.
Per colui che si adopera per evitare che
l’attività delittuosa venga portata a
conseguenze ulteriori, ovvero, prima
della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, provvede
concretamente alla messa in sicurezza,
alla bonifica e, ove possibile, al
ripristino dello stato dei luoghi
Riduzione dalla metà a
2/3 delle pene previste
per i delitti di cui al
Titolo VI bis c.p.,
all’art. 416 c.p.
aggravato ai sensi
dell’art. 452-octies ed
all’art. 260 d.lgs.
152/06
_
Art. 452–decies c.p.
Per colui che aiuta concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell’individuazione degli autori o nella
sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti
Riduzione da 1/3 alla
metà delle pene
previste per i delitti di
cui al Titolo VI bis
c.p., all’art. 416 c.p.
aggravato ai sensi
dell’art. 452-octies ed
all’art. 260 d.lgs.
152/06
_