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SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE
CASSAZIONE CIVILE – Sezione Lavoro – sentenza n. 6809 del 5 maggio 2003
ASSICURATI SECONDO LA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI I LAVORATORI COLPITI
DA SORDITÀ PER L’USO DI MOTORI DIESEL
Con riguardo alla voce 44 della tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, che include tra le malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori contratte in
lavorazioni eseguite con "utensili ad aria compressa", non può farsi alcuna differenza, ai fini della tutela
assicurativa, fra strumenti che "producono" aria compressa e strumenti che questa utilizzano per la lavorazione. Inoltre tra i motori a scoppio di cui alla lettera D del medesimo punto 44 rientra il motore diesel, stante l'analogo sistema di funzionamento. Ne consegue che l'ipoacusia contratta da un lavoratore
addetto a lavorazioni implicanti l'uso di motori diesel e di utensili ad aria compressa è indennizza bile
senza necessità di accertare i tempi ed i livelli di esposizione al rumore, attesa la presunzione legale derivante dalla previsione tabellare.
Svolgimento del processo
Con sentenza 318/1999 il giudice del lavoro di Messina ha condannato l'Ipsema a pagare a Calì
Salvatore, dipendente FS addetto alle navi traghetto, una rendita per ipoacusia corrispondente ad
una riduzione dell'attitudine al lavoro dell'11% dal fino al gennaio 1996 e del 19% da tale data
in poi, oltre accessori.
L'appello dell'Ipsema è stato respinto dal Tribunale di Messina con sentenza 18/28 aprile 2000
n. 23.
Il Tribunale ha ritenuto accertato in fatto, dal testimoniale di primo grado, che il Calì aveva
svolto l'attività di elettricista a bordo delle navi traghetto, provvedendo alla manutenzione e riparazione degli apparati elettrici che si trovavano sia all'esterno nella sala macchine delle navi
traghetto, sia al loro interno, dove erano in funzione quattro motori durante la navigazione e due
motori ausiliari quando la nave si fermava, più le pompe dell'olio e il compressore.
Riteneva pertanto che la ipoacusia diagnosticata al ricorrente rientrasse nella tabella delle malattie professionali, la quale individua tra le lavorazioni morbigene quelle svolte all'interno delle
navi in riparazione e le lavorazioni per la prova dei motori. Stante la presunzione legale, affermato il nesso eziologico tra la malattia denunziata e l'attività lavorativa prestata, escludeva che
avesse rilievo la circostanza, dedotta dall'appellante, che l'attività lavorativa fosse stata svolta in
ambienti in cui la rumorosità non superava i valori legalmente previsti.
Ciò posto, rigettava la pretesa dell'Ipsema che i ratei maturati precedentemente all'1 gennaio
1996 dovessero essere posti a carico della s.p.a. FF.SS., la quale sino al 31 dicembre 1995 aveva
assicurato il personale ferroviario in attività di servizio, a norma del 14° comma dell'art. 2 D.L.
n. 508 del 1996.
Riteneva infine infondata l'eccepita prescrizione, rilevando che il Calì ha cessato l'attività lavorativa nel 1994, ha presentato domanda amministrativa di rendita il 23 gennaio 1995, ha raggiunto la percentuale minima di indennizzabilità nel corso del 1995, ha presentato ricorso giudi-
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ziario nell'agosto del 1995; concludeva che il ricorrente ha agito ampiamente nei termini assegnatigli dall'art. 112 T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Ipsema, con tre motivi.
Si sono costituiti con controricorso, resistendo, il Calì e la Ferrovie dello Stato s.p.a.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
dell'art. 3 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) censura la sentenza impugnata per non avere individuato con sufficiente rigore la voce tabellare in cui è inserita la lavorazione del Calì; indice di tale incertezza sarebbe, per il ricorrente, la motivazione subordinata
sul nesso eziologico.
Il motivo non è fondato.
Posto che il Tribunale ha determinato in fatto con esattezza le attività a rischio otolesivo svolte
dal Calì, la loro corrispondenza alle corrette voci della tabella costituisce attività di individuazione della norma giuridica rientrante nel controllo di legittimità della Corte.
Si deve dunque partire dalla tabella vigente all'epoca di esposizione al rischio (Cass. 10 giugno
1999 n. 5716), e cioè del 9 giugno 1975, n. 482 e non, come erroneamente opera il ricorrente, a
quella del D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336, vigente al momento della decisione.
Ciò posto, le lavorazioni svolte dal Calì rientrano nella voce 44 del D.P.R. n. 482 del 1975, e
precisamente: lettera) d: prove dei motori a scoppio, in cui rientra il motore diesel stante l'analogo sistema di funzionamento, con la sola differenza che lo scoppio del carburante è provocato
non dalla scintilla della candela ma dalla compressione; 1) lavorazioni eseguite con utensili ad
aria compressa: rientrano in tale locuzione non solo le apparecchiature che producono aria compressa ma anche quelle che la utilizzano per la lavorazione, come i compressori (Cass.
10/5/1986 n. 3117 e Cass. 14/11/1986 n. 6724), la pistola pneumatica, gli avvitatori ad aria
compressa (per svitare ed avvitare i bulloni), le ventole ad aria compressa (Cass. 16/3/1990 n.
2161).
La reiezione del primo motivo comporta il rigetto del secondo motivo, con cui l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della stessa norma sotto altro profilo, si duole che
il Tribunale non abbia accertato i tempi ed i livelli di esposizione al rumore. Infatti la presunzione legale derivante dalla tabella assorbe il profilo denunciato.
Con il terzo motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
dell'art. 112, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, censura la statuizione della sentenza impugnata
relativa alla prescrizione, avendola fatta decorrere dalla domanda amministrativa e non dalla
manifestazione della malattia. Contesta che la ipoacusia abbia raggiunto l'11% nel 1994, deducendo dal repentino aumento in un anno dall'11% al 19%, contrario all'esperienza medica, che
in realtà la soglia invalidante era stata raggiunta ben prima del 1994.
Anche tale motivo va respinto, perché non porta precisi argomenti medico-legali per contestare
le valutazioni peritali poste a base della decisione, e perché il valore di presunzione semplice
residuato alla denuncia amministrativa dopo l'intervento della Corte Costituzionale non esclude
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che la manifestazione della malattia possa coincidere con la denuncia (Cass. 6 novembre 2002
n. 15598; Cass. 11 novembre 2002 n. 15812 (in motivazione); 11 luglio 2001 n. 9388, 13 luglio
2001 n. 9563; 6 marzo 2001 n. 3220; 16 novembre 2000 n. 148935; 27 gennaio 1999 n. 726; 3
giugno 1997 n. 4916).
Con il quarto motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
dell'art. 2, commi 14 e 15 D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28
novembre 1996, n. 608, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico
dell'Ipsema i ratei anteriori all'1 gennaio 1996.
Assume che il comma 14 va interpretato nel senso che le rendite e tutte le altre prestazioni,
comprese quelle relative ad eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali
verificatesi entro il 31 dicembre 1995, vanno poste a carico dell'Ipsema "dalla medesima data",
e cioè dal 1 gennaio 1996, con addebito alle FF.SS dei ratei anteriori.
Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa corte ha ribadito più volte che "l'art. 2, comma tredicesimo, del D.L.
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608, nel
prevedere l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail anche del personale ferroviario dipendente dalla Ferrovie dello Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 (ed analogo
discorso vale per il comma 14 relativo al personale navigante e all'Ipsema), ha disposto il contemporaneo passaggio a carico di detto Istituto anche di tutte le rendite e le altre prestazioni, riferendosi innanzitutto (dando luogo così a un trasferimento all'Inail della titolarità di tutti i rapporti assicurativi) a quelle dovute per eventi infortunistici e malattie professionali verificatisi
precedentemente, come del resto confermato dal tenore del comma 15, relativo al versamento di
una riserva matematica da parte della S.p.A. Ferrovie dello Stato, cosicché la disposizione secondo cui ricadono a carico dell'Inail anche le prestazioni "relative agli eventi (...) verificatisi
entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data" (che a sua volta ha riscontro nella disposizione sulla riserva matematica), ha la specifica funzione di ricomprendere tutte le prestazioni in questione, nonostante la loro almeno parziale riferibilità all'epoca di competenza delle Ferrovie dello Stato, nella successione dell'Inail nella titolarità passiva dei rapporti, ai fini di
una semplificazione e unificazione delle procedure. (Cass. 23 ottobre 2000 n. 13948, la quale ha
confermato - nella parte "de qua" - la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la legittimazione
dell'Inail - anche per i ratei maturati prima del 1996 - relativamente a domanda diretta al riconoscimento di un maggior grado di invalidità per un infortunio verificatosi nel 1988; Cass. 30
maggio 2001 n. 7358).
Riassumendo, con Cass. 13 giugno 2001 n. 7994, le disposizioni in esame devono essere intese
nel senso che:
a) per gli eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 1995 l'Inail è tenuto a corrispondere tutte le
prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva;
b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le
prestazioni a carico dell'Inail sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto
le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato;
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c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre
1995 l'istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna
distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in
mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 28,00 oltre euro duemila
per onorari di avvocato, in favore del Calì, mentre quelle tra Ipsema e Ferrovie dello Stato vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Ipsema a pagare le spese del presente giudizio in favore
del Calì liquidate in € 28,00 oltre euro duemila per onorari di avvocato. Compensa le spese tra
Ipsema ed FS.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, l'11 febbraio 2003.
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