Poteri e doveri del pubblico ufficiale- sanzioni

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Poteri e doveri del pubblico ufficiale- sanzioni
Poteri e doveri del pubblico
ufficiale- sanzioni amministrative
– guardie volontarie
Sarzanini Dott. ssa Silvia
Vigilanza – tutela ambiente
Tutelare l'ambiente significa tutelare la
stessa qualità della vita, quando addirittura
non è tutela diretta della vita stessa, nei
casi più gravi.
Tutti gli organi di vigilanza, istituzionali e
su base volontaria, possano e debbano
sinergicamente collaborare per il
raggiungimento di uno scopo e una
visione comune.
Il pubblico ufficiale ….nella legge
Art. 357 del Codice penale:
<< Agli effetti della legge penale, sono pubblici
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi
per mezzo di poteri autoritativi o certificativi >>
“Breve storia” della figura
Prima del 1990 la figura era strettamente
legata al ruolo formale della persona
all’interno dell’amministrazione pubblica
(impiegati dello Stato, etc…)
Dopo la legge 86/90 l’attenzione si sposta
sulla funzione ricoperta e non più sul ruolo
formale
Dopo la legge 181/92, si modifica il
secondo comma ampliando la nozione di
“pubblica funzione”
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico
ufficiale come “persona”
È ormai irrilevante la qualifica formale
della persona all’interno
dell’amministrazione (Cass. Pen. Sez. VI,
85/172198):
è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo
sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini
della pubblica amministrazione, con azioni che
non possano essere isolate dal contesto delle
funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI,
85/172191)
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico
ufficiale come “persona” (2)
Sono pubblici ufficiali coloro che:
Concorrono a formare la volontà di una
pubblica amministrazione;
Coloro che sono muniti di poteri:
Decisionali
Di certificazione
Di attestazione
Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796)
Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez.
VI n. 84/166013)
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico
ufficiale come “persona” (3)
Per acquistare la qualità di pubblico
ufficiale, non è necessaria una investitura
formale, ma è sufficiente l’esercizio di
fatto, purchè non integri il reato di
usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V,
n. 84/163468)
Non è necessario un rapporto di
subordinazione (dipendenza) con l’ente
pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Caratterizzazione oggettiva: il pubblico
ufficiale come “funzione”
Nella nozione di “pubblica funzione” vanno
incluse le attività di natura consultiva,
anche se svolte all’interno di un organo
collegiale (Cass. Pen. Sez. VI, 95/202649)
La natura “pubblica” della funzione non va
individuata tanto negli “scopi”, quanto nel
regime giuridico cui è sottoposta e nella
sua collocazione rispetto
all’organizzazione della pubblica
amministrazione
Caratterizzazione oggettiva: il pubblico ufficiale
come “funzione” (2)
La qualifica va riconosciuta a chi, anche
se privato cittadino, può esercitare poteri
autoritativi, deliberativi o certificativi,
considerati anche disgiuntamente tra loro
(Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171)
Occorre sempre verificare se l’attività è
disciplinata da norme di diritto pubblico
(Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910)
Ma cosa dicono i giudici in proposito?
“Al fine di individuare se l'attività svolta da un
soggetto possa essere qualificata come pubblica,
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358
c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni
esercitate, che devono essere inquadrabili tra
quelle della p.a. Non rilevano invece la forma
giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le
norme del diritto pubblico, nè lo svolgimento della
sua attività in regime di monopolio, nè tanto meno
il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con
l'organismo datore di lavoro.
(Cassazione penale, sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417)
importanza delle funzioni come
indice per la qualifica:
“La qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p.
(come modificato dalle leggi 86/1990 e
181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che,
pubblici dipendenti o semplici privati,
possono e debbono - quale che sia la loro posizione
soggettiva - formare e manifestare,
nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la
volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente
da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o
certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente
considerati”. (Cassazione penale 7 giugno 2001)
Il potere non deve essere solo spettante al
soggetto, ma pure effettivamente e
concretamente esercitato.
“Per la configurazione del reato di cui all'art. 651
c.p., è necessario che il soggetto il quale
richieda ad altri di fornire le sue generalità, oltre
che essere in servizio permanente, eserciti in
concreto le pubbliche funzioni, giacché la
nozione di "servizio permanente" è diversa da
quella di "esercizio delle funzioni", implicando
essa che il dipendente pubblico può in ogni
momento intervenire per esercitare i propri
compiti, ma non che egli in concreto al momento
li eserciti.
Cassazione penale 17 aprile 2001 n.21730)
LA RESPONSABILITA’ PENALE
DEL PUBBLICO UFFICIALE
Per gran parte nel codice penale dove
nell’ambito del titolo secondo – dei delitti
contro la pubblica amministrazione troviamo lo specifico capo primo – dei
delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione.
Quali sono le particolarità di questi
reati?
Si tratta di reati caratterizzati dalla
qualifica dell’autore Pubblico ufficiale e
dalla particolarità degli interessi offesi
identificati nel corretto funzionamento
della Pubblica amministrazione e nella
tutela del suo prestigio, che possono
essere messi in pericolo dall’infedeltà o
dalla disonestà del pubblico ufficiale.
IL PECULATO 1
Finalità: tutela contro abusi
patrimoniali il buon andamento
dell’Amministrazione.
Oggetto materiale: il denaro o la cosa
mobile di cui il pubblico ufficiale abbia
la disponibilità in ragione del suo ufficio.
IL PECULATO 2
La condotta del reato: l’appropriazione
di tali cose – appropriazione significa
che il pubblico ufficiale le fa proprie o
meglio le utilizza come beni personali.
La volontà e il dolo: non è sufficiente
l’appropriazione se il pubblico ufficiale
non ha la piena coscienza che la cosa
appartiene ad altri ed è cosciente di
effettuare una appropriazione di un bene.
IPOTESI PRATICHE DI PECULATO
“La guardia particolare giurata che conduce un
furgone portavalori, quando svolge attività di
vigilanza e custodia di beni mobili di proprietà
dell'Ente Poste, che ancorché trasformato in
società per azioni esplica servizi pubblici, ha la
qualifica di incaricato di un pubblico servizio ai
sensi dell'art. 358 c.p. e pertanto, qualora si
appropri di tali beni a lui affidati e dei quali ha il
possesso, ricorrono tutti gli elementi per
configurare il delitto di cui all'art. 314 c.p.”.
).
(Cassazione penale 8.11.2002 n.42817
Non ricorre inoltre il peculato, quando
l’appropriazione riguardi beni di
esiguo valore
Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato (art. 314
c.p.) la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria,
deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive
di valore non rivestono alcun interesse per il diritto, e
tale valore sussiste nell'ipotesi di banconote false, che
rivestono valore economico sia per la p.a., che ha
interesse ad eliminare il bene dalla circolazione
monetaria, sia per il soggetto attivo del reato avendo
esse un indubbio valore commerciale”.
(Cassazione penale 15.10.2002 n.37018).
LA CONCUSSIONE
Requisiti fondamentali del reato:
l’autore – pubblico ufficiale l’abuso –
condotta inerente al servizio, che si
pone contro i doveri di ufficio l’evento la promessa o la consegna di cose
mobili o utilità.
LA CONCUSSIONE La casistica
pratica.
La costrizione l’illegittima strumentalizzazione del potere
deve trovare una autonoma e specifica individuazione e
non consistere in criteri di generica superiorità o
influenza, lo afferma la Cassazione con sentenza dell’8
novembre 2002 n.52.
In proposito va tenuto conto del concetto di “concussione
ambientale”, laddove non serve la specifica costrizione, in quanto
l’ambiente sociale è permeato e conformato a condotte illecite del
pubblico ufficiale, come rileva la Cassazione 19 ottobre 2001, n.
1170
il far valere in maniera impropria ed illecita la sua
autorità- caso pratico
Integra gli estremi del delitto di concussione il
fatto di presentarsi in divisa e farsi presentare
come comandante di una tenenza della guardia
di finanza, sottolineando con ciò i propri poteri
discrezionali in ordine al controllo fiscale, e cosi
inducendo alcuni commercianti alla consegna
gratuita di più mazzi di fiori, di uova pasquali e di
una torta, nonché di più sacchetti di pesce”.
(Cassazione penale, sez. VI, 24 gennaio 2001),
LA CONCUSSIONE
Le conseguenze dell’abuso – devono
essere previste e volute altrimenti non
esiste il dolo – devono essere tali da
indurre il soggetto passivo a dare o
promettere cose non dovute.
Essenza del reato: illegittima
strumentalizzazione dei poteri attribuiti –
influisce sulla libera determinazione del
cittadino
LA CORRUZIONE.
1. Il soggetto – pubblico ufficiale – non serve che sia
in servizio – ma la condotta deve essere attinente alla
sua condizione.
2.La volontà colpevole – il dolo - Presuppone
che i soggetti siano consapevoli di compiere
un atto di ufficio e di ricevere un compenso non
dovuto.
3.L’evento del reato – è dato dal compimento
o dall’omissione di atti concernenti l’ufficio e
dalla ricezione di compenso.
LA CORRUZIONE
Essenza della corruzione: rispetto alla
concussione, il privato non subisce l’azione
del pubblico ufficiale, ma la concorda o
sollecita.
In termini più concreti: VI E’ UN ACCORDO
come sottolineato dal Tribunale di Roma con
sentenza del 20 luglio 2000.
LA CORRUZIONE
Il criterio per distinguere la concussione dalla
corruzione propria è quello del rapporto tra le
volontà dei soggetti. In particolare nella
corruzione esso è paritario e implica la libera
convergenza delle medesime verso un comune
obiettivo illecito ai danni della p.a.;
Cassazione penale, sez. VI, 19 ottobre 2001, n. 1170)
L’ABUSO D’UFFICIO
1.Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale
2. Non basta che sia pubblico ufficiale, ma la
condotta deve essere inerente le funzioni svolte
dal pubblico ufficiale
3.La volontà deve essere finalizzata alla
violazione di norme di legge e di regolamento
4.La volontà inoltre deve essere finalizzata a
procurare ad altri mediante questa condotta un
vantaggio o un danno entrambi ingiusti.
L’ABUSO D’UFFICIO
Non basta comunque una semplice attività
illegale, ma deve sussistere la violazione
di specifiche norme di legge o
regolamento.
(Cassazione penale 3 aprile 2002 n.6600)
Varie tipologie di pubblica funzione
Legislativa
Giudiziaria
Amministrativa:
Istruttoria
Consultiva
Deliberativa
Di vigilanza……
La casistica
L’insegnante di scuola pubblica o privata
Il collaboratore amministrativo di una pubblica
amministrazione
Il medico ospedaliero o comunque
convenzionato con il servizio sanitario nazionale
I componenti di una commissione di gara
d’appalto
I militari in servizio
Il nostro caso
<<Le guardie venatorie ecologiche , pur non
essendo agenti di polizia giudiziaria,
nell’esercizio delle loro funzioni ricoprono la
veste di pubblici ufficiali poiché esercitano
poteri autoritativi e certificativi nell’ambito
dell’attività di protezione della fauna
selvatica che, in quanto patrimonio
indisponibile, attiene ad un interesse
pubblico della comunità>>
(Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896)
L’incaricato di pubblico servizio
(art. 358 Cod. pen.). E’ incaricato di un
pubblico servizio chiunque presta una
funzione pubblica, senza averne tuttavia i
poteri tipici, e con l’esclusione delle
semplici mansioni d’opera o d’ordine
La guardia particolare giurata
Il personale non docente delle scuole
Il controllore dei biglietti di trasporto
P.U- P.G
Mentre non esistono dubbi circa il fatto che
questi siano Pubblici Ufficiali durante
l'espletamento delle proprie funzioni così come
previsto dall'art. 357 del Codice Penale ("Agli
effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali
coloro i quali esercitano una funzione pubblica
legislativa, giudiziaria o amministrativa") ben più
discusso - e oggetto di sentenze controverse - è
l'attribuzione di competenze di polizia giudiziaria
che implicano la possibilità di intervento diretto
in caso di reato.
Accertatori con funzioni di polizia
giudiziaria
si distinguono poi in:
Accertatori con competenza generale illimitata
Accertatori con competenza generale, limitata
territorialmente
Accertatori con competenza parziale
Competenza generale di PG
l’accertatore può compiere atti di indagine
formalmente validi in relazione a qualsiasi
reato (per reato si intende ogni condotta
punita con ammenda e/o arresto
(contravvenzione) oppure con multa e/o
reclusione (delitto)
Competenza significa parziale di PG
egli può compiere atti solo in relazione a
specifici reati. Ad esempio (che non ha a
che vedere con la caccia ma è illuminante
al fine di comprendere i problemi che si
presentano all’interprete) per i Vigili del
Fuoco di ruolo svolgono funzioni di polizia
giudiziaria nell’ambito delle attività
istituzionali
Hanno competenza generale illimitata di
PG su tutto il territorio
quelli indicati nell’art. 57 CPP, commi 1 e
2, e cioè: Carabinieri, Polizia di Stato e
Penitenziaria, Guardia di Finanza, Guardie
Forestali
Hanno competenza generale limitata
territorialmente
le guardie dei comuni, delle province e delle
regioni.
Hanno competenza parziale coloro a cui una o
più leggi speciali attribuiscono competenza per
determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili
del fuoco, gli ispettori del lavoro, ecc.; di solito la
competenza è limitata anche territorialmente
Servizio permanente
Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di
Stato si considerano in servizio
permanente, e quindi essi possono
legittimamente compiere atti anche se
fuori servizio
gli altri soggetti con qualifica di agente od
uff. di PG,…..1)
sono tali solamente se in servizio.
Attenzione non confondere la nozione
militare “in servizio permanente effettivo”
che si contrappone semplicemente alla
nozione di “militare di complemento” con
la permanenza del servizio di PG,
espressamente riservato dalla legge (R. D.
31 agosto 1907, n.690) solo ai corpi
espressamente indicati
gli altri soggetti con qualifica di agente od
uff. di PG,…..2)
Se non sono in servizio essi hanno
solamente l’obbligo generico di denunzia
ex art. 361 C.P. che incombe su ogni
pubblico ufficiale che abbia notizia di un
reato nell’esercizio o a causa delle sue
funzioni. Se, ad es., ne ha notizia casuale
al bar, non ha alcun obbligo.
Attenzione però: l’art. 29 della legge sulla
caccia 157/1992, ….
in contrasto con tutto il quadro logicosistematico, stabilisce che gli agenti della
polizia locale possono redigere i verbali di
contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente
legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28,
anche fuori dall'orario di servizio.
La guardia giurata
E’ incaricata di pubblico servizio
quando svolge attività
complementari alla mera vigilanza
sulle proprietà immobililiari o
mobiliari (valori) (Cass. Sez. I
96/205627)
il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112, Art. 163
Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono
trasferite alle province le seguenti funzioni e
compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia
giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti
delegati dalle regioni e delle guardie volontarie
delle associazioni venatorie e protezionistiche
nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Funzione di polizia giudiziaria???
Visto che le regioni non possono attribuire
poteri di polizia giudiziaria è chiaro che il
trasferimento di competenza fa venir meno
la possibilità che la regione nomini
soggetti privati a svolgere compiti che
implicano facoltà di polizia giudiziaria.
Unico modestissima eccezione a questo
quadro logico …..
è per le guardie zoofile per le quali la L.
20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali),
ha stabilito che La vigilanza sul rispetto della
presente legge e delle altre norme relative alla
protezione degli animali è affidata anche, con
riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei
compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di
nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del
codice di procedura penale, alle guardie
particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute.
guardie zoofile sono agenti di PG
con competenza limitata e solamente per
l’accertamento di reati aventi per oggetto
animali d’affezione; essi inoltre devono
rispettare le limitazioni che abbia loro
imposto il prefetto. In materia di caccia
sono normali guardie volontarie e
potrebbero intervenire in qualità di agenti
di PG solo se il cacciatore prendesse a
calci il cane !!!!!
Guardie giurate
Per quanto concerne le guardie giurate
particolari alle dipendenze di privati (o di enti
pubblici con rapporto di lavoro privatistico) si
tenga presente che essi rimangono dei privati
cittadini e che non hanno alcun potere oltre
quello che competerebbe ad ogni cittadino nella
stessa situazione. In sostanza si tratta di un
unico potere e cioè quello di procedere ad
arresto in flagranza di reato (art. 383 CPP), per
reati perseguibili d’ufficio, in tutti i casi in cui
l’arresto è obbligatorio (art. 380 CPP).
La guardia giurata particolare
non può richiedere le generalità ad una
persona (l’ art. 651 CP riserva tale facoltà
solo a P.U.). Può farlo se effettua un
arresto
Diversa la posizione delle guardie giurate
volontarie
non sono investite di poteri di polizia
giudiziaria, ma solo di un potere derivante
dal fatto di essere persona incaricata di
compiti amministrativi di polizia (ma
non giudiziari!)
Arresti – GG.VV. VV
- la guardia non può eseguire arresti se l'arresto
è solo facoltativo;
- la guardia non può procedere a nessun atto di
indagine a norma degli artt. 347 ss. CPP;
- la guardia può arrestare solo se l'arresto è
obbligatorio e, in tal caso, può trattenere il corpo
di reato fino alla consegna alla polizia
giudiziaria;
- la guardia può richiedere le generalità in forza
dell'art. 651 c.p.;
denunzia delle notizie di reato- armi GGVVVV
le guardie, in quanto persone incaricate di un
pubblico servizio hanno l'obbligo di fare
denunzia delle notizie di reato di cui abbiano
avuto notizia nell'eser-cizio o a causa delle loro
funzioni (art. 362 c.p.).
la guardia non può far uso delle armi o della
coazione fisica a norma del-l'art. 53 C.P., ma
può usarle armi o violenza solo per legittima
difesa;
la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (nuova
legge sulla caccia, posteriore al nuovo
C.P.P.), all'art. 27, dice che
c)alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,
ecologiche, zoofile riconosciute da leggi regionali. ecc
legge stessa sulla caccia esclude che alle guardie
volonta-rie possa essere riconosciuta la qualifica di
agente di polizia giu-diziaria (e tanto meno di agente di
PS) -Perciò non si può far derivare la qualifica di PG
dalle attribuzioni perché la norma della legge sulla
caccia è norma speciale che deroga espressamente al
CPP
La legge del 1992 fa riferimento solo a
guardie volontarie che siano anche
guardie giurate
Allo stato delle cose si deve perciò ritenere
che non può esistere una guardia volontaria
che non abbia il decreto di guardia giurata,
rilasciato dal prefetto o dalla Regione, a
seconda dei casi. -Non vi può essere un
riconoscimento di incaricato di pubblico servizio
o di pubblico ufficiale in mancanza di un atto
che riconosca e attesti tale qualifica.
Le guardie venatorie
Cass. Sez. V, 97/207896
Le guardie venatorie (volontarie), pur non
essendo agenti di polizia giudiziaria,
nell’esercizio delle loro funzioni ricoprono la
veste di pubblici ufficiali poiché esercitano
poteri autoritativi e certificativi
La corretta qualificazione delle guardie
venatorie volontarie
Ministero dell'interno circolare 18 marzo 1995, n.
559/C.30137 10173 A (1) avente ad oggetto
«Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Qualificazione giuridica delle guardie venatorie
volontarie. Parere del Consiglio di Stato n.
2296/94 del 29 agosto 1994»,
Alle guardie venatorie volontarie non può
essere attribuita la qualifica di polizia
giudiziaria: «da ciò discende che a tale categoria
di operatori compete soltanto la qualifica di
guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente
individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della
menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157».
la polizia amministrativa nella sua
evoluzione ..…
La legge n. 65/86 e l’istituzione dei Corpi
di polizia locale
La sent. Corte Cost. n. 1013/88 e la
riserva allo Stato dei compiti di “ordine e
sicurezza pubblica”
Il D.lgs. 112/98 e la riforma della
Costituzione
…e nell’attuale “federalismo
amministrativo”
Dallo Stato
Alle Autonomie
Legge delega n. 59/1997
("Bassanini I")
AMMINISTRAZIONE
ATTIVA
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
D.lgs. 143/97
Agricoltura
D.lgs. 422/97
Trasporti
D.lgs. 112/98
Attività produttive
Territorio e ambiente
Servizi alla persona
D.lgs. 114/98
Commercio
prevenzione frodi nel settore
agroalimentare
verifica regolarità
linee di trasporto
pubblico locale
e rispetto contratti di servizio
verifica attività venatorie
pesca nelle acque interne
gare automobilistiche
verifica sulla regolarità
della denuncia di inizio attività
e compiti di polizia annonaria
I poteri del pubblico ufficiale
(art. 13 legge n. 689/81)
Assumere informazioni
Ispezionare cose e luoghi (NON la privata
dimora)
Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
Eseguire il sequestro cautelare delle cose
oggetto della confisca amministrativa
Sequestrare il veicolo o il natante privo
dell’assicurazione o della carta di circolazione
Il concetto di privata dimora”
NON è possibile l’ispezione:
In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il
terrazzo)
Nella roulotte o tenda
Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996)
Nella camera d’albergo
Nel laboratorio artigiano
Nel circolo privato
Nella banca, anche se aperta al pubblico
Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen.
26/09/1978)
Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen.
17/2/1970)
Nell’abitacolo della vettura Salvo che la legge lo autorizzi
espressamente (art. 13, ult.
comma)
Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto
a funzioni di polizia amministrativa
Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria
eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.)
Mantenere il segreto d’ufficio rispetto alle attività del
servizio
Non adottare strumenti di coercizione o costringere il
cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee
Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti
(Sent. Corte Cost. n. 10/1971), fatte salve le sanzioni
penali (“resistenza a pubblico ufficiale”, art.337 c.p.) o
pecuniarie a carico di chi non collabora
Non accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici
di polizia giudiziaria
Verbali
Il verbale acquista valore di atto pubblico
se si accetta la giurisprudenza dominante
che attribuisce alle guardie la qualifica di
Pubblico Ufficiale.
Se si attribuisse la qualifica di
incaricato di pubblico servizio…
Non ci sarebbero conseguenze pratiche in ordine
al dovere di esibizione – da parte di chi
legittimamente richiesto- della licenza di caccia,
del tesserino, della polizza assicurative o della
fauna catturata e nessuna per gli effetti
dell'articolo 336 e 337 del codice penale i quali
puniscono la violenza, la minaccia e la resistenza
contro l'organo accertatore , ma nel caso in cui il
bracconiere rifiuti di farsi identificare la punibilità
ex art 651 c.p.
Solo se si riconosce la qualifica di
P.U. …
l'atto d accertamento è un atto pubblico
e fa fede fino a una formale
impugnazione di falsità del contenuto
da proporsi in sede penale . Altrimenti
sarebbe un atto interno alla P. A
contrastabile con qualunque mezzo di
prova.
Il verbale ha una particolare forza
probatoria (2700 c.c.)
ATTO PUBBLICO – (art. 2699)
E' un documento redatto con particolari
formalità da un pubblico ufficiale , capace
e competente, nell'esercizio delle sue
funzioni .
L'atto pubblico è dotato di una
particolare efficacia :esso infatti fa piena
prova della provenienza del documento e
di quanto il pubblico Ufficiale afferma
essere avvenuto in sua presenza (art.
2700) fino a querela di falso.
Atti pubblici
Costituiscono atti pubblici solo gli atti che i
Pubblici Ufficiali formano nell'esercizio di
pubbliche funzioni certificative delle quali
siano investiti per legge.
I verbali di accertamento delle infrazioni
redatti dalle Guardie venatorie ed
ecologiche volontarie e delle associazioni
protezionistiche sono atti pubblici muniti di
valore probatorio ex art. 2700.
FALSITA' IN ATTI – capo III- Titolo VIIc.p.
Si tutela la fede pubblica documentale
intesa come fiducia e sicurezza che la
legge attribuisce a documenti determinati.
La norma penale tutela gli atti pubblici
e le scritture private.
Per il diritto penale documento è ogni
scrittura dovuta a un autore determinato
atto a suffragare una pretesa giuridica o a
provare un fatto giuridicamente rilevante.
Sono atti pubblici per il diritto
penale
Tutti gli atti pubblici che sono tali per il
diritto civile, tutti gli atti interni dei pubblici
uffici , quando hanno attitudine ad
assumere carattere probatorio e rilevanza
esterna ai fine della documentazione di
fatti inerenti l'attività spiegata;tutti gli atti in
cui si concreta la corrispondenza ufficiale
degli organi della P.a.
Falsità atti 1)
Si ha falso materiale quando il
documento non è genuino; si ha falso
ideologico quando il documento non è
veritiero.
Falsità atti 2) materiale
Un documento può dirsi genuino quanto
provenga effettivamente da colui che
configura esserne autore e non abbia
subito alterazioni ; nel falso materiale si
avrà la contraffazione (documento posto in
essere da persona diversa da quella che
appare essere l'autore) e l'alterazione
(quando sono state apportate
modificazioni di qualsiasi specie).
Falso ideologico
Il falso ideologico si ha quando il
documento contiene dichiarazioni
menzognere, la falsità cade sulle
attestazioni dell'autore.
Gli illeciti del pubblico ufficiale
Civili
Penali
Amministrativi
Contabili
Contabili
disciplinari
Gli illeciti penali: i delitti del pubblico
ufficiale contro la pubblica amministrazione
Il Peculato (art. 314 C.P.)
La Concussione (art. 317 C.P.)
La Corruzione
Propria (art. 319 C.P.)
Impropria (art. 318 C.P.)
L’abuso d’ufficio (art. 323 C.P.)
La rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326
C.P.)
La polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria è una specifica
funzione pubblica utile all’esercizio
dell’azione penale da parte dell’Autorità
giudiziaria
E’ un complesso di organi della pubblica
amministrazione che hanno il compito di
svolgere stabilmente questa funzione
pubblica
Le attività di polizia giudiziaria
Prendere notizia dei reati
Svolgere ogni attività di indagine disposta
o delegata o di propria iniziativa
Ricercare gli autori dei reati ed impedire le
ulteriori conseguenze
Assicurare le fonti di prova
Gli organi di polizia giudiziaria
Ufficiali di P.G. (generalisti o specialisti)
Agenti di P.G. (es. agenti di vigilanza venatoria
professionali)
Ausiliari di P.G. (cittadini privati occasionalmente
incaricati di collaborare con gli organi di p.g.)
Servizi di P.G.
Sezioni di P.G.
Gli agenti di polizia giudiziaria
Gli accertatori con qualifica di agente di
PG possono compiere tutte le attività di
indagine loro demandate dal CPP, nei
limiti dei reati di loro competenza
Atti di PG 1)
- identificazione di persone prive di documenti
o con documenti probabilmente falsi; a tal
fine possono accompagnare la persona nei
propri uffici e trattenerla fino ad
identificazione, per un massimo di 12 ore (art.
349 CPP);
- arresto facoltativo o obbligatorio in flagranza
di reato e fermo;
- atti specifici di indagine (sommarie
informazioni, testimonianze, perquisizioni,
sequestri, ecc.);
Atti di PG 2)
documentazione dell’attività svolta;
- denunzia di reati di cui sono venuti a
conoscenza in relazione alle loro funzioni ad un
ufficiale di PG o al PM (art. 331 CPP);
- redazione ed invio della notizia di reato su cui
hanno svolto investigazioni al PM (art. 347
CPP);
- possono procedere a perquisizioni domiciliari
anche solo per vaghi indizi di detenzione illegale
di armi od esplodenti (art. 41 TULPS).
Atti PG 3)
- gli agenti di PG procedono al sequestro
delle armi, della fauna selvatica e dei
mezzi di caccia, con esclusione del cane e
dei richiami vivi autorizzati (art. 28 L.C.)
- possono richiedere la esibizione della
licenza di porto di fucile per uso di caccia,
del tesserino di cui all'articolo 12, comma
12 LC, del contrassegno della polizza di
assicurazione nonché della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
Chi non è agente di polizia giudiziaria
(lettere b, c, d) può controllare solo
persone che siano congiuntamente…(art.
28, 1° comma LC):
a) in esercizio o atteggiamento di
caccia e
b) in possesso di armi o arnesi atti alla
caccia,
formulazione sovrabbondante perché non
vi può essere atteggiamento di caccia se
non si hanno con sé mezzi di caccia!.
A queste persone può essere
richiesto di fornire ….
le proprie generalità, di esibire eventuali
armi o arnesi o selvaggina in loro
possesso e, in caso le possiedano, di
esibire i documenti che giustifichino il
porto di armi e l’esercizio della caccia.
Atti che non possono compiere le
guardie volontarie
Le guardie giurate volontarie non possono
procedere ad alcuna perquisizione né a
sequestro di armi, arnesi o selvaggina né
ad assunzione di informazioni da terzi, né
a raccolta di tracce o prove dell’infrazione.
Sintesi atti
La PG può eseguire perquisizioni ed ispezioni,
di propria iniziativa, solo in caso di flagranza di
reato.
Chi non è agente di PG può solo richiedere
che gli vengano mostrati armi, arnesi o
selvaggina in possesso del controllato. Non
può pretendere che il controllato apra
contenitori in suo possesso o che consenta di
far vedere che cosa ha nel bagagliaio dell’auto
o di estrarre i fucili che già ha riposto in esso.
La vigilanza volontaria per l’ambiente: panoramica
generale
Dieci regioni italiane utilizzano la vigilanza volontaria per la
salvaguardia dell’ambiente, in termini di supporto alle attività di
istituto
In prevalenza esistono i “servizi regionali di vigilanza ecologica
volontaria”, che impiegano le GEV
In quasi tutte le regioni italiane operano anche altre Guardie
volontarie con funzioni di prevenzione di illeciti specifici:
Le guardie volontarie delle associazioni di protezione
ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente;
Le guardie ittiche previste dal R.D. 1604/31 (T.U.L.Pesca)
Le guardie venatorie faunistico ambientali previste dalla legge
157/92
Le guardie zoofile volontarie previste fin dal 1913 e poi
riformate dalla legge 157/92
Le organizzazioni di volontariato prviste dalla legge 266/1991
Altre figure specifiche (ad es. le GAV nella regione Toscana)
La vigilanza volontaria per l’ambiente:
la nozione di danno ambientale
La Corte costituzionale ha definito il danno
ambientale come:
<<compromissione e cioè alterazione,
deterioramento o distruzione, cagionato da fatti
commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori
delle leggi di protezione e di tutela dei
provvedimenti adottati in base ad essi>> (sent. n.
641/87)
La vigilanza volontaria per l’ambiente:
la nozione di ambiente per la Corte di cassazione
Per giurisprudenza consolidata, la suprema corte
definisce l’ambiente come il contesto delle risorse naturali e
delle stesse opere più significative dell’uomo protette
dall’ordinamento, perché la loro conservazione è ritenuta
fondamentale per il pieno sviluppo della persona.
E’ una nozione unitaria e generale, che comprende tutte
le risorse naturali e culturali.
Tale estensione della definizione lascerebbe immaginare
una disciplina unitaria e generale delle persone preposte
alla loro tutela, ed invece…
Le principali ramificazioni dell’attività:
le GEV (in Piemonte)
Nel 1978, presso le Comunità montane neo-istituite,
nascono le <<guardie giurate volontarie>>, per le finalità
descritte dalla legge regionale 68/1978: tutela dell’ambiente
rurale
luoghi di particolare interesse naturalistico locale;
alcune specie della flora spontanea e della fauna inferiore
la raccolta dei prodotti del sottobosco
Con la L.R. 32/82 la figura si afferma definitivamente, nei
seguenti ambiti di competenza:
l’educazione alla cittadinanza, l’informazione e la
sensibilizzazione
la vigilanza sull’abbandono e combustione di rifiuti,
sull’accensione di fuochi, sui percorsi fuoristrada, sulla tutela della
flora spontanea, sulla raccolta dei prodotti del sottobosco e di
alcune specie di fauna minore
Le principali ramificazioni dell’attività:
ancora sulle GEV (in Piemonte)
La L.R. 16/94 ha limitato la competenza delle GEV in
materia di incendi, riservando molti compiti al Corpo
Forestale dello Stato e prevedendo la possibilità di
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 266/91
La legge nazionale n. 352/93 ha invece esteso l’impiego
delle GEV nella vigilanza sulla commercializzazione dei
funghi (art. 11)
La L.R. 51/95 ha esteso alle GEV il concorso sulla
vigilanza in materia di raccolta e ricerca dei minerali
Le principali ramificazioni dell’attività:
ancora sulle GEV (in Piemonte)
In materia di caccia e di pesca, le GEV sono state
riconosciute come soggetti abilitati alla vigilanza, a
condizione della frequentazione di appositi corsi, dalle
seguenti leggi regionali:
n. 7/81 in materia di pesca
n. 70/96 in materia di caccia
In materia di protezione civile, il Regolamento regionale
(DCR n. 980-4082 del 6.3.1995) ammette l’impiego delle
GEV che abbiano manifestato la propria disponibilità
Le GEV: caratteristiche della figura
L’esercizio della funzione è onorario, volontario e gratuito
Le GEV sono organizzate su base provinciale e
coordinate dalle Province che garantiscono la loro
formazione e la legittimità di tutti gli atti da esse compiuti
La GEV è un singolo cittadino, che entra in un rapporto
bilaterale di collaborazione con la PA, senza
intermediazione di associazioni.
La GEV è una guardia particolare giurata
La GEV è un pubblico ufficiale limitatamente al periodo di
servizio
Le principali ramificazioni dell’attività:
le GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE
Sono state previste dalla legge statale n. 157 del 1992,
che ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio di illeciti
penali ed amministrativi per il prelievo venatorio (artt. 30 e
31)
L’art. 27 comma 1 lett. b) della legge affida la vigilanza a
tre figure in particolare:
le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e
di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
le guardie volontarie delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente
le guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali
Ambiti di competenza
Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
Le province coordinano l'attività delle guardie
volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed
ambientaliste
Caratteristiche della figura
le guardie venatorie volontarie sono guardie
particolari giurate ai sensi del TULPS
hanno funzione pubblica di vigilanza
sull’osservanza della normativa statale e regionale
sono pubblici ufficiali con poteri autoritativi e
certificativi
i loro atti sono muniti del valore probatorio
previsto dall’art. 2700 C.c.
svolgono funzioni di polizia amministrativa sugli
illeciti previsti all’art. 31 della legge 157/92
svolgono funzioni di polizia giudiziaria?
Le altre figure
Le guardie zoofile
Le guardie ittiche (guardiapesca)
I guardiaparco
Le guardie rurali
Le guardie campestri
Le principali differenze
E’
differente l’ambito di competenze, a
seconda delle previsioni legislative
regionali o nazionali
E’ differente il rapporto che si instaura
con la pubblica amministrazione
(privato/associazione)
Le principali somiglianze
La qualifica di guardia particolare giurata
Lo status di pubblico ufficiale, con i relativi doveri e poteri
L’essere impiegati in attività di vigilanza con poteri di
polizia amministrativa
L’essere un servizio “civico” operato da privati cittadini
investiti di pubbliche funzioni
La volontarietà del servizio
I principi della disciplina legge 689 / 81
Il principio di legalità
La non tipizzazione dell’illecito amministrativo
La coesistenza delle leggi statali con le leggi
regionali
L’afflittività della sanzione amministrativa
pecuniaria
La responsabilità solidale tra gli autori
La non trasmissibilità delle obbligazioni
Il principio di specialità nel caso di concorso con
norma penale
La procedura di applicazione
Il principio di legalità
L’assoggettamento a sanzioni
amministrative può avvenire solo in forza
di legge precedente al fatto
Il principio è derivato dalla Costituzione
La sanzione non può essere retroattiva
La sanzione non può essere ultrattiva
La non tipizzazione dell’illecito
amministrativo
Il catalogo delle sanzioni amministrative è
“aperto”, quello delle sanzioni penali è “chiuso”.
La condotta può essere indicata in modo
generico (“…la trasgressione grave…”)
La sanzione deve essere indicata in modo
esplicito
Manca qui la previsione di circostanze
aggravanti o attenuanti: la graduazione si gioca
sulla sanzione e non sulla condotta
La coesistenza delle leggi statali con
le leggi regionali
La riserva di legge prevista dall’art. 1 è
sostanziale e non formale
Le regioni possono stabilire sanzioni
amministrative con propria legge
Il motivo sta nell’assenza di misure restrittive
della libertà personale, che sono prerogativa
dello Stato
Si pone un problema in caso di coesistenza tra
legge statale e regionale sulla stessa condotta:
si applica il principio di specialità
L’afflittività della sanzione
amministrativa pecuniaria
La sanzione amministrativa depenalizzata si
sostituisce alla multa (delitti) e all’ammenda
(contravvenzioni)
Si concretizza comunque nell’obbligo di pagare
una somma di denaro
Non ha funzione risarcitoria o recuperatoria
(illeciti civili), ma ha funzione meramente
afflittiva (come la sanzione penale pecuniaria)
Non presenta differenze ontologiche rispetto alla
sanzione penale, ma deriva da una semplice
scelta di politica legislativa, in funzione del
danno arrecato alla collettività
La responsabilità solidale tra gli
autori (art. 6)
Riguarda:
il proprietario o l’usufruttuario di un bene, anche mobile
(anche un animale) che servì alla trasgressione
Colui che esercita la direzione o vigilanza di una
persona a lui soggetta
La persona giuridica o l’ente che il trasgressore
rappresenta
E’ sempre salvo il diritto di regresso (art. 2055
Cod. civ.) dell’obbligato in solido verso il
trasgressore
E’ sempre ammessa la prova liberatoria (il bene
fu usato contro la mia volontà)
La non trasmissibilità delle
obbligazioni
Come nel diritto penale, le obbligazioni di
pagare le sanzioni non si trasmettono agli
eredi
Vale anche per il debitore solidale, ma non
nei confronti del trasgressore principale
Il principio di specialità nel caso di
concorso con norma penale (art. 9)
Richiama i principi del concorso apparente in
ambito penale
Se concorrono due norme dello Stato (penale e
amministrativa) si applica la norma speciale, che
ha una sfera di applicazione più ristretta e
pertinente alla fattispecie in esame (“lo stesso
fatto”)
Se concorre una norma penale dello Stato e una
amministrativa della Regione, si applica sempre
la norma dello Stato
La legge 157/92 ha soppresso il reato di “furto
venatorio”, lasciando applicabili solo le sanzioni
regionali
I criteri di applicazione delle sanzioni
(art. 11)
Il limite minimo e il limite massimo
La gravità della violazione
L’opera svolta dal trasgressore
La personalità del trasgressore
Le sue condizioni economiche
SUSSISTE L’OBBLIGO DI MOTIVARE LE
SCELTE ED IL DIRITTO AL RIESAME!
La procedura di applicazione
I poteri presupposti del pubblico ufficiale
nell’atto di accertamento
La contestazione e la notificazione
Il pagamento in misura ridotta
L’ordinanza-ingiunzione
I poteri presupposti del pubblico
ufficiale nell’atto di accertamento
Assumere informazioni
Procedere ad ispezioni di cose e luoghi
diversi dalla privata dimora
Procedere a rilievi
Sequestrare le cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa
La contestazione e la notificazione
(art. 14)
Immediatezza della contestazione
Ha valore di atto pubblico, anche se non firmato dal
trasgressore
La confessione è equivalente se verbalizzata e
sottoscritta
E’ necessaria Notifica entro 90 gg. se non possibile la
contestazione immediata
Effetti prescrittivi dell’omessa notificazione
Non necessaria la menzione del pagamento in misura
ridotta (Cass. Civ. 117/97), salva diversa previsione di
legge
La notificazione deve essere operata anche verso gli
obbligati in solido
Il pagamento in misura ridotta (art.
16)
Pari al terzo del massimo o al doppio del
minimo, se previsto
Il pagamento libera gli obbligati: pertanto deve
essere verbalizzato
Se non viene effettuato sussiste l’obbligo del
rapporto all’autorità competente (art. 17), salvo
che sussista la connessione obiettiva con un
reato (art. 24)
Il rapporto non deve avere una forma specifica,
salvo che si siano effettuati atti di sequestro
cautelare
A chi va presentato il rapporto?
(disciplina residuale9
Al Prefetto per le violazioni al CdS
All’ufficio regionale competente per le materie
oggetto di delega (caccia, pesca,…)
Al Presidente della Provincia o al Sindaco per le
violazioni ai regolamenti
L’ufficio territorialmente competente è quello del
luogo, non della residenza del trasgressore
Il rapporto è atto pubblico, quindi fa prova fino a
querela di falso (2700 C.C.), solo per i fatti avvenuti
in presenza del pubblico ufficiale, ma non per gli
elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999)
I fatti direttamente accertati non possono essere
contestati con prova testimoniale di segno contrario,
ma solo querelando il pubblico ufficiale per falso
ideologico (Cass. Civ. 1006/1999)
Il valore probatorio del rapporto
Il rapporto è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela
di falso (2700 C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza
del pubblico ufficiale, ma non per gli elementi valutativi
(Cass. Civ., 3522/1999)
I fatti direttamente accertati non possono essere
contestati con prova testimoniale di segno contrario, ma
solo querelando il pubblico ufficiale per falso ideologico
(Cass. Civ. 1006/1999)
(Cass. Civ. Sez. I, 7913/90) In materia di caccia in zona
vietata, la fede privilegiata del rapporto comporta che il
trasgressore:
Possa contestare l’effettiva inclusione dell’area nella zona
vietata
Non possa contestare l’indicazione del luogo contenuta nel
verbale
L’ordinanza-ingiunzione (art. 18)
E’ un atto amministrativo e non
giurisdizionale
Ha caratteristiche di:
Autoritarietà
Esecutività
Attitudine a diventare definitiva
Esecutorietà interna
Deve essere scritta e motivata
L’alternativa è l’archiviazione
L’archiviazione
E’ conseguenza dell’infondatezza del rapporto,
deducibile d’ufficio o tramite le difese degli
interessati
E’ disposta con ordinanza motivata
Deve essere comunicata solo all’ufficio
Non è prevista alcuna forma di riesame o
controllo
L’ordinanza non acquisisce forza di giudicato,
quindi non ostacola l’esercizio dell’azione penale
(Cass. Civ. Sez. Unite, n. 6193/1993)
La difesa degli incolpati
La P.A. ha l’obbligo di assumere le dichiarazioni
personali, qualora richieste entro 30 gg.
La P.A. ha l’obbligo di esaminare gli scritti
difensivi e documenti, qualora inviati entro 30
gg.
Non sussiste il diritto al contraddittorio o
all’istruttoria
Sussiste il diritto alla verbalizzazione
dell’audizione personale
L’opposizione al sequestro (art. 19)
Può essere proposta anche immediatamente e
separatamente dall’opposizione principale
L’autorità decide con ordinanza motivata entro
10 giorni. Vige il silenzio-assenso
La restituzione può essere disposta previa
istanza e pagamento delle spese di custodia
Se l’opposizione è rigettata, il sequestro cessa
efficacia se non viene emessa ordinanzaingiunzione
L’opposizione all’ordinanzaingiunzione
Proposta davanti al giudice territorialmente
competente mediante ricorso
Entro 30 gg. dalla notificazione (60 se
all’estero)
L’opposizione non sospende il termine per
l’esecuzione salvo diversa disposizione
(inoppugnabile) del giudice, per gravi
motivi e ove richiesta