DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2002/1005/CE)

Transcript

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2002/1005/CE)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2002/1005/CE)
del 23 dicembre 2002 1
Decisione della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione
2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico
riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la
necrosi ematopoietica infettiva (IHN) 2 3
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di
polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, modificata
da ultimo dalla direttiva 98/45/CE, in particolare gli articoli 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di ottenere lo status di zona riconosciuta e di azienda riconosciuta situata in una
zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la
necrosi ematopoietica infettiva (IHN), gli Stati membri presentano i documenti
giustificativi pertinenti e le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle
condizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE.
(2) La decisione 2002/308/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2002/536/CE
reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto
concerne la VHS e la IHN.
(3) Alcuni Stati membri hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la
concessione dello status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone
non riconosciute, che sono stati esaminati dalla Commissione con l'assistenza di esperti
degli Stati membri.
(4) La Francia ha presentato i documenti giustificativi richiesti, riguardo alla VHS e alla
IHN, per la concessione dello status di zone riconosciute a due zone situate nella
regione dell'Aquitania, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza
delle condizioni per il mantenimento di tale status.
(5) L'Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status
di zona riconosciuta ad una zona della regione del Veneto, relativamente alla IHN e
alla VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme
relative al mantenimento del riconoscimento. Un programma applicato in questa
regione è stato approvato dalla Commissione con la decisione 2002/304/CE.
1
Pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349.
Notificata con il numero C(2002) 5204.
3
Testo rilevante ai fini del SEE.
2
(6) L'Austria ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello
status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad un'azienda di
allevamento ittico dell'Austria Inferiore, relativamente alla IHN e alla VHS, nonché le
disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento
del riconoscimento.
(7) La Germania ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello
status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad aziende di
allevamento ittico della Baviera e del Baden-Württemberg, relativamente alla IHN e
alla VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme
relative al mantenimento del riconoscimento.
(8) La Francia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello
status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad aziende di
allevamento ittico dell'Aquitania e dell'Artois-Piccardia, relativamente alla IHN e alla
VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al
mantenimento del riconoscimento.
(9) L'Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status
di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad aziende di allevamento
ittico della regione del Veneto, della provincia autonoma di Trento, e delle regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, relativamente alla IHN e alla VHS, nonché le disposizioni
nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del
riconoscimento.
(10) Dalla documentazione fornita dalla Francia e dall'Italia per le zone in questione risulta
che esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Queste
zone possono quindi ottenere il riconoscimento e vanno inserite nell'elenco delle zone
riconosciute. È quindi necessario modificare in conformità l'allegato I della decisione
2002/308/CE.
(11) Dalla documentazione fornita dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia per
le aziende suddette risulta che esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della
direttiva 91/67/CEE. Le aziende in questione possono quindi ottenere lo status di
azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e vanno inserite nell'elenco
delle aziende riconosciute. È quindi necessario modificare in conformità l'allegato II
della decisione 2002/308/CE.
(12) La Danimarca e la Germania hanno informato la Commissione che è necessario
rettificare l'allegato I e l'allegato II della decisione 2002/308/CE a causa di errori
tipografici concernenti, rispettivamente, le denominazioni di zone riconosciute e il
codice postale di aziende riconosciute.
(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'allegato I della decisione 2002/308/CE è sostituito dall'allegato I della presente
decisione.
2. L'allegato II della decisione 2002/308/CE è sostituito dall'allegato II della presente
decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.
Per la Commissione
David Byrne
membro della Commissione
ALLEGATO I
Il testo omesso è riportato in modifica alla decisione 2002/308/CE.
ALLEGATO II
Il testo omesso è riportato in modifica alla decisione 2002/308/CE.