DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2002/1005/CE)
Transcript
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2002/1005/CE)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2002/1005/CE) del 23 dicembre 2002 1 Decisione della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) 2 3 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE, in particolare gli articoli 5 e 6, considerando quanto segue: (1) Al fine di ottenere lo status di zona riconosciuta e di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), gli Stati membri presentano i documenti giustificativi pertinenti e le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE. (2) La decisione 2002/308/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2002/536/CE reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la VHS e la IHN. (3) Alcuni Stati membri hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute, che sono stati esaminati dalla Commissione con l'assistenza di esperti degli Stati membri. (4) La Francia ha presentato i documenti giustificativi richiesti, riguardo alla VHS e alla IHN, per la concessione dello status di zone riconosciute a due zone situate nella regione dell'Aquitania, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni per il mantenimento di tale status. (5) L'Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di zona riconosciuta ad una zona della regione del Veneto, relativamente alla IHN e alla VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento. Un programma applicato in questa regione è stato approvato dalla Commissione con la decisione 2002/304/CE. 1 Pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349. Notificata con il numero C(2002) 5204. 3 Testo rilevante ai fini del SEE. 2 (6) L'Austria ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad un'azienda di allevamento ittico dell'Austria Inferiore, relativamente alla IHN e alla VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento. (7) La Germania ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad aziende di allevamento ittico della Baviera e del Baden-Württemberg, relativamente alla IHN e alla VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento. (8) La Francia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad aziende di allevamento ittico dell'Aquitania e dell'Artois-Piccardia, relativamente alla IHN e alla VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento. (9) L'Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad aziende di allevamento ittico della regione del Veneto, della provincia autonoma di Trento, e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, relativamente alla IHN e alla VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento. (10) Dalla documentazione fornita dalla Francia e dall'Italia per le zone in questione risulta che esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Queste zone possono quindi ottenere il riconoscimento e vanno inserite nell'elenco delle zone riconosciute. È quindi necessario modificare in conformità l'allegato I della decisione 2002/308/CE. (11) Dalla documentazione fornita dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia per le aziende suddette risulta che esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Le aziende in questione possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e vanno inserite nell'elenco delle aziende riconosciute. È quindi necessario modificare in conformità l'allegato II della decisione 2002/308/CE. (12) La Danimarca e la Germania hanno informato la Commissione che è necessario rettificare l'allegato I e l'allegato II della decisione 2002/308/CE a causa di errori tipografici concernenti, rispettivamente, le denominazioni di zone riconosciute e il codice postale di aziende riconosciute. (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. L'allegato I della decisione 2002/308/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione. 2. L'allegato II della decisione 2002/308/CE è sostituito dall'allegato II della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002. Per la Commissione David Byrne membro della Commissione ALLEGATO I Il testo omesso è riportato in modifica alla decisione 2002/308/CE. ALLEGATO II Il testo omesso è riportato in modifica alla decisione 2002/308/CE.