Requisiti dei giocattoli

Transcript

Requisiti dei giocattoli
Convegno sulla sicurezza dei giocattoli
22 Novembre 2006
Definizione e requisiti essenziali dei giocattoli.
Le norme tecniche EN 71.
Relatore: Gabriele Lualdi
Definizioni
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Art. 1
•
1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo
qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad
essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14, compresi
gli eventuali relativi apparecchi di istallazione d’uso ed altri
accessori
•
2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati
nell’allegato I
•
3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita
quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo
Condizioni di sicurezza
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Art. 2
•
1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d’arte in
materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato
solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli
utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati
conformemente alla loro destinazione, per una durata di
impiego prevedibile in considerazione del comportamento
abituale dei bambini.
•
2. Il disposto del comma 1 é osservato se i giocattoli
rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all’allegato II.
Presunzione di conformità
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Art. 3
•
1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell’art. 2 i
giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano
e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie.
•
2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali
di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da pubblicare nella
Gazzetta ufficiale.
•
3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non
siano integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli
possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un
attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi
dell’art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di
cui al comma 2 dell’art. 2.
Requisiti essenziali di sicurezza - Principi
generali (I)
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II
Utilizzatori e terzi debbono essere tutelati contro i rischi per la
salute e l’incolumità fisica quando i giocattoli siano utilizzati
conformemente alla loro destinazione d’uso o ne sia fatta
un’utilizzazione prevedibile, tenendo conto dell’abituale
comportamento dei bambini.
In particolare:
- Rischi connessi alla concezione, alla costruzione e alla
composizione del giocattolo
- Rischi inerenti all’utilizzo del giocattolo non totalmente eliminabili
mediante modifica della costruzione e della composizione del
medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia
privata delle sue proprietà essenziali
Requisiti essenziali di sicurezza - Principi
generali (II)
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II
Il grado di rischio comportato dall’utilizzazione deve essere
adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li
sorveglia di farvi fronte (caso particolare per meno di 36 mesi vedi simbolo EN 71-6)
Se necessario occorre specificare un limite minimo di età e/o
precisare che i giocattoli devono essere utilizzati sotto la
sorveglianza di un adulto
Le etichette apposte sui giocattoli e o sui relativi imballaggi e le
istruzioni d’uso devono essere tali da richiamare in modo efficace
ed esauriente l’attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui
rischi connessi all’uso e sul modo di evitare tali rischi
Quali sono i RES per la direttiva TOYS
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II
1. Proprietà fisiche e meccaniche
2. Infiammabilità
3. Proprietà chimiche
4. Proprietà elettriche
5. Igiene
6. Radioattività
Rischi particolari: Proprietà fisiche e
meccaniche ed infiammabilità
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II
Il decreto enuncia una serie di requisiti che debbono essere
ottemperati in merito alle proprietà fisiche e meccaniche
nonché all’infiammabilità dei giocattoli.
Le norme armonizzate permettono un analisi più
approfondità dei rischi connessi a tali proprietà e ad esse
si rimanda:
1.
Proprietà fisiche e meccaniche (vedi EN 71-1)
2.
Infiammabilità (vedi EN 71-2)
Rischi particolari: Proprietà chimiche I
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II
•
1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non
presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti dall’art. 2, paragrafo 1
della direttiva, rischi per la salute o per l’incolumità fisica in seguito a
ingestione, inalazione o contatto con la pelle la mucosa o gli occhi.
•
Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni
comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il
divieto e la limitazione d’uso o l’etichettatura di alcune sostanze e
preparati pericolosi.
•
2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la
tolleranza biologica giornaliera relativa all’utilizzazione dei giocattoli
non deve oltrepassare: 0,2 µg di Sb; 0,3 µg di As; 25 µg di Ba; 0,6 µg di Cd; 0,3 µg di
Cr; 0,7 µg di Pb; 0,5 µg di Hg; 5 µg di Se o eventuali altri valori che vengono
fissati per tali o per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla
base di dati scientifici. Per tolleranza biologica di tali sostanze si
intende l’estratto solubile che ha una significativa importanza
tossicologica.
Rischi particolari: Proprietà chimiche II
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II
•
3. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati
pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e direttiva
88/379/CEE in quantità che possano nuocere alla salute dei
bambini che li usano. E’ in ogni caso, formalmente vietato
includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono
destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco.
Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli
quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti
chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura,
fotografia o attività similari, sia indispensabile l’impiego di
sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono
ammissibili entro un limite massimo di concentrazione da stabilirsi
per ciascuna sostanza o preparato mediante mandato al CEN
secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva
83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati
siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di
classificazione d’imballaggio e di etichettatura senza pregiudizio
del punto 4 dell’allegato IV.
Rischi particolari: Proprietà chimiche III
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II
•
Norme di riferimento per le proprietà chimiche
EN 71-3 Migrazione di alcuni elementi
EN 71-4 Set sperimentali per chimica e attività connesse
EN 71-5 Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per
chimica
EN 71-7 Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova
EN 71-9 Composti chimici organici - Requisiti
EN 71-10 Composti chimici organici -Preparazione del
campione ed estrazione
EN 71-11 Composti chimici organici - Metodi di analisi
Rischi particolari: Altri
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II
Proprietà elettriche (vedi EN 50088, ecc…)
Igiene (vedi EN 71-1 §5.2 - progettazione per
soddisfare le condizioni di igiene e pulizia)
Radioattività (non devono contenere elementi o
sostanze radioattive sotto forme o in proporzioni
che posono nuocere alla salute dei bambini)
Marcatura CE
Tutti i giocattoli immessi sul mercato nello spazio
UE devono essere marcati CE (dimensioni
minime 5 mm)
Direttive coinvolte
•
•
Direttiva BT (73/23/CEE e succ. agg.)
Direttiva EMC (89/336/CEE e succ. agg.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Direttiva R&TTE (1999/5/CE e succ. agg.)
Direttiva Cosmetici (76/768/CEE e succ. agg.)
Direttiva DPI (89/686/CEE e succ. agg.)
Contatto con alimenti (reg. CE 1935/2004 e succ. agg.)
Imitazione pericolosa di cibi (87/357/CEE)
Direttiva RAAE (2002/96/CE e succ. agg.)
Direttiva Rohs (2002/95/CE e succ. agg.)
Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti
(2001/95/CEE e succ. agg.)
DIRETTIVE COINVOLTE esempi
• Giocattoli elettrici - Requisiti di sicurezza –EN 50088
• Giocattoli elettrici (AC & CC) con componenti
elettronici, motori, microchip. (EMC)
• Giocattoli radio controllati (EMC e direttiva R&TTE
1999/5/CE)
• Giocattoli con LED - EN 60825
• Giocattoli cosmetici (76/768/CEE)
• Ausiliari per il nuoto, occhiali da sole generici, ecc..
(89/686/CEE)
• Giocattoli imitanti cibi. (87/357/CEE)
• Articoli in contatto con alimenti (Reg. CEE
1935/2004)
ALTRI REGOLAMENTI,DOCUMENTI LEGISLATIVI;
NORME …..
• Accessori di abbigliamento destinati al
contatto con pelle. Rilascio di Nickel,
Coloranti azoici
• Giocattoli per bambini con meno di 36
mesi destinati o intesi per essere posti in
bocca) costruiti con PVC. Limitazione
ftalati
• Matite e strumenti grafici in genere
(Regolamento UK per la sicurezza)
END
END
Allegato 1: Non sono considerati giocattoli (I)
Prodotti che non sono considerati come giocattoli
1. Decorazioni natalizie
2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti
3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da
gioco
4. Attrezzature sportive
5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde
6. Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per
collezionisti adulti
7. Giocattoli “professionali” installati in luoghi pubblici (grandi magazzini,
stazioni, palestre, ecc.)
8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti
9. Armi ad aria compressa
10. Fuochi d’artificio compresi gli inneschi a percussione.
11. Fionde e lanciasassi
12. Giochi con freccette a punte metalliche
Allegato 1: Non sono considerati giocattoli (II)
Prodotti che non sono considerati come giocattoli
13. Forni elettrici, ferri da astiro o altri prodotti funzionali alimentati con
corrente nominale superiore a 24 Volt
14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati
sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico
15. Veicoli con motore a combustione
16. Giocattoli macchine a vapore
17. Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via
pubblica
18. Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una
tensione nominale superiore a 24 Volt.
19. Succhiotti di puericoltura
20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali
21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.
NORMA TECNICA
DEFINIZIONI (1)
DOCUMENTO emanato da un organismo
• internazionale (ISO - International Standard Organization),
• europeo (CEN-Comitato Europeo di Normalizzazione e
CENELEC-Comitato Europeo di Normalizzazione
Elettrotecnica)
• nazionale (UNI - CEI), che regolamenta aspetti tecnici di
un prodotto o di un materiale
22
NORMA TECNICA
DEFINIZIONI (2)
NORMA ARMONIZZATA: specifica tecnica (norma o documento di
armonizzazione) adottato dal CEN o dal CENELEC o da entrambi su MANDATO
della Commissione UE pubblicata per essere pienamente efficiente su GUCE.
NORMA EUROPEA: norma adottata dal CEN o dal CENELEC in base
alle ESIGENZE dell’industria o del commercio.
NORMA NAZIONALE: norma adottata dall’UNI o dal CEI in base alle
ESIGENZE dell’industria o del commercio.
23
Requisiti ON
• Disponibilità di personale, mezzi e
attrezzature necessari
• Competenza tecnica e integrità
professionale
• Indipendenza
• Rispetto del segreto professionale
• Assicurazione di responsabilità civile
Avvertenze e indicazioni delle
precauzioni d’uso
Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato IV
I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente
leggibili e appropriate per ridurre i rischi inerenti all’utilizzazione quali
sono previsti nei RES, e in particolare:
• Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiori a 36 mesi
(indicazione specifica e simbolo)
• Scivoli, altalene sospese, anelli, ecc… (richiamo a controlli e
manutenzione periodiche delle parti fondamentali con indicazione
conseguenze in caso di omissione)
• Giocattoli funzionali (modelli ridotti di apparecchi per adulti riportare l’utilizzo sotto la supervisione di un adulto)
• Giocattoli contenenti sostanze e preparati pericolosi (limite di età
e supervisione)
• Skate-board, pattini per bambini (Usare dispositivi di protezione)
• Giocattoli nautici (utilizzo in acqua bassa - supervisione)