Il reddito del nucleo è parametro essenziale
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Il reddito del nucleo è parametro essenziale
32 Martedì 2 Luglio 2013 GRUPPO ASSOCIAZIONI CNAI L’approfondimento della circolare del Centro studi Cni sugli Anf Assegni familiari estesi Il reddito del nucleo è parametro essenziale DI MANOLA DI RENZO li effetti delle ultime manovre di governo hanno coinvolto diversi ambiti, spaziando dalle imposte dirette a quelle indirette, dai tributi comunali alle regole negli appalti pubblici, dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro alle regole sul Durc. Anche la disciplina dell’assegno al nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti, pure non coinvolta direttamente, è stata oggetto di estensioni e chiarimenti. Il Centro studi Cnai, alla luce dei nuovi provvedimenti e del recente Messaggio n. 9710 dell’Inps, ha emanato una circolare sulle prestazioni previdenziali, ponendo l’accento sugli Assegni G familiari. Il reddito dei componenti il nucleo familiare è un parametro di fondamentale importanza per il calcolo della prestazione. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili a Irpef, ma non tutti i redditi sono rilevanti ai fini del calcolo. Di seguito si riportano le tipologie di reddito da indicare sul modello di richiesta per benefi ciare degli assegni al nucleo familiare (si veda tabella). L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo In sintesi REDDITI DA INDICARE Redditi assoggettabili a Irpef Assegni periodici Redditi soggetti a ritenuta alla fonte Redditi esenti da imposta Redditi da partecipazione Redditi prodotti all’estero Premi di produttività Redditi da lavoro da enti internazion. del nucleo familiare; inoltre il reddito da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi familiari nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. REDDITI DA NON INDICARE Trattamento di fine rapporto Rendite vitalizie Inail Indennità di accompagnamento Pensioni di guerra Pensioni tabellari ai militari Trattamenti di famiglia Assegno di mantenimento ai figli Indennizzi da parte dello Stato Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538 Web: www.cnai.it E-mail: [email protected] I chiarimenti Inps: l’Imu non modifica il calcolo Prestazione aperta anche agli iscritti alla gestione separata Con il messaggio del 14 giugno, l’Inps ha precisato che l’introduzione dell’Imu non modifica il calcolo dell’assegno al nucleo familiare. In particolare, dal 2012, l’Imu ha sostituito per la componente immobiliare, l’Irpef; in base al dlgs 23/2011 l’abitazione principale, gli immobili a disposizione, quelli concessi in uso gratuito o comodato, gli immobili ad uso promiscuo e i fondi non affittati non concorrono a determinare il reddito imponibile. Pertanto, il messaggio diffuso dall’Inps in virtù di questa differenziazione creata dalle due imposte, Imu e Irpef, ha precisato in che modo tale innovazione influenza o meno la determinazione di calcolo degli assegni per il nucleo familiare. In proposito, fermo rimanendo che il reddito rilevante ai fini dell’accertamento del diritto e della misura degli assegni familiari è quello complessivo assoggettabile all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura e i premi da produttività se superiore a 1.032,91 euro, l’Inps precisa che il reddito in questione non deve necessariamente coincidere con quello effettivamente assoggettato a Irpef. Soprattutto, ai sensi della disciplina dell’assegno al nucleo familiare, l’introduzione dell’imposizione Imu non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi; di conseguenza, spiega il messaggio, in merito alle richieste di assegni, per il periodo 1/7/2013-30/6/2013, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare a essere indicati tra i redditi assoggettabili all’Irpef. L’assegno al nucleo familiare è aperto anche agli iscritti alla gestione separata Inps. Con la circolare 193 del 16 dicembre 2003, l’Inps, sentiti il ministero del lavoro P.S. e il ministero dell’economia, ha ritenuto dover riconsiderare la disciplina del reddito rilevante ai fini dell’Anf. Alla luce di questa rivisitazione normativa, è stato precisato che l’assegno spetta al nucleo familiare a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo, composto dal cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti da due coniugi, ovvero dal solo lavoratore richiedente. Di conseguenza viene riconosciuto il diritto alla prestazione anche da un nucleo in cui un solo titolare di diritto all’assegno faccia valere un reddito misto da lavoro dipendente e da attività di collaborazione, ma non raggiunga il 70% in nessuna delle due gestioni. L’ulteriore intervento dell’Inps, circolare 114 del 18 settembre 2012, ha consentito il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa. In caso di maternità, il beneficio dell’assegno viene riconosciuto anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’Anf e dalle disposizioni vigenti per la gestione separata, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per la pensione, anche ai fini dell’Anf. !!"#$ %$"&'()'*(+ (,"*- %$"&' !"#$%&$ '#()*$++ ,')-,- ./*/ - ./*/ ! % 0$!$%&, +#$%1 -$ CCCB=6:57849B5@ 234,567849:;5865,<=45>343,:,<3?43@345:A=6:57849B84? !"!#$%&'()%*!#+#,'%*!#-./0&&(#1123#44566#789:;9 105116097108105097111103103105095109097110