Il reddito del nucleo è parametro essenziale

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Il reddito del nucleo è parametro essenziale
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Martedì 2 Luglio 2013
GRUPPO ASSOCIAZIONI CNAI
L’approfondimento della circolare del Centro studi Cni sugli Anf
Assegni familiari estesi
Il reddito del nucleo è parametro essenziale
DI
MANOLA DI RENZO
li effetti delle ultime manovre di governo hanno coinvolto diversi ambiti,
spaziando dalle imposte dirette a quelle indirette, dai
tributi comunali alle regole
negli appalti pubblici, dalle
norme sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro alle regole
sul Durc.
Anche la disciplina
dell’assegno al nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti, pure non
coinvolta direttamente, è
stata oggetto di estensioni
e chiarimenti.
Il Centro studi Cnai, alla
luce dei nuovi provvedimenti e del recente Messaggio n.
9710 dell’Inps, ha emanato
una circolare sulle prestazioni previdenziali, ponendo l’accento sugli Assegni
G
familiari.
Il reddito dei componenti il nucleo familiare è un
parametro di fondamentale importanza per il calcolo
della prestazione.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili a
Irpef, ma non tutti i redditi
sono rilevanti ai fini del
calcolo.
Di seguito si riportano le
tipologie di reddito da indicare sul modello di richiesta
per benefi ciare degli assegni al nucleo familiare (si
veda tabella).
L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro
dipendente, da pensione o
da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al
70% del reddito complessivo
In sintesi
REDDITI DA INDICARE
Redditi assoggettabili a Irpef
Assegni periodici
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte
Redditi esenti da imposta
Redditi da partecipazione
Redditi prodotti all’estero
Premi di produttività
Redditi da lavoro da enti internazion.
del nucleo familiare; inoltre
il reddito da considerare ai
fini della corresponsione
dell’assegno è costituito
dall’ammontare dei redditi complessivi familiari
nell’anno solare precedente
il 1° luglio di ciascun anno.
REDDITI DA NON INDICARE
Trattamento di fine rapporto
Rendite vitalizie Inail
Indennità di accompagnamento
Pensioni di guerra
Pensioni tabellari ai militari
Trattamenti di famiglia
Assegno di mantenimento ai figli
Indennizzi da parte dello Stato
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I chiarimenti Inps: l’Imu
non modifica il calcolo
Prestazione aperta anche
agli iscritti alla gestione separata
Con il messaggio del 14 giugno, l’Inps ha precisato che l’introduzione
dell’Imu non modifica il calcolo dell’assegno al nucleo familiare.
In particolare, dal 2012, l’Imu ha sostituito per la componente immobiliare, l’Irpef; in base al dlgs 23/2011 l’abitazione principale, gli immobili
a disposizione, quelli concessi in uso gratuito o comodato, gli immobili
ad uso promiscuo e i fondi non affittati non concorrono a determinare
il reddito imponibile. Pertanto, il messaggio diffuso dall’Inps in virtù di
questa differenziazione creata dalle due imposte, Imu e Irpef, ha precisato in che modo tale innovazione influenza o meno la determinazione
di calcolo degli assegni per il nucleo familiare.
In proposito, fermo rimanendo che il reddito rilevante ai fini dell’accertamento del diritto e della misura degli assegni familiari è quello
complessivo assoggettabile all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura e i
premi da produttività se superiore a 1.032,91 euro, l’Inps precisa che il
reddito in questione non deve necessariamente coincidere con quello
effettivamente assoggettato a Irpef.
Soprattutto, ai sensi della disciplina dell’assegno al nucleo familiare,
l’introduzione dell’imposizione Imu non determini alcuna modifica della
natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli
stessi; di conseguenza, spiega il messaggio, in merito alle richieste di
assegni, per il periodo 1/7/2013-30/6/2013, i redditi derivanti da immobili
e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare a essere
indicati tra i redditi assoggettabili all’Irpef.
L’assegno al nucleo familiare è aperto anche agli iscritti alla gestione
separata Inps. Con la circolare 193 del 16 dicembre 2003, l’Inps, sentiti
il ministero del lavoro P.S. e il ministero dell’economia, ha ritenuto dover riconsiderare la disciplina del reddito rilevante ai fini dell’Anf. Alla
luce di questa rivisitazione normativa, è stato precisato che l’assegno
spetta al nucleo familiare a composizione reddituale mista che raggiunga
il requisito del 70% del reddito complessivo, composto dal cumulo del
reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato,
sia che detti redditi siano conseguiti da due coniugi, ovvero dal solo
lavoratore richiedente. Di conseguenza viene riconosciuto il diritto alla
prestazione anche da un nucleo in cui un solo titolare di diritto all’assegno faccia valere un reddito misto da lavoro dipendente e da attività di
collaborazione, ma non raggiunga il 70% in nessuna delle due gestioni.
L’ulteriore intervento dell’Inps, circolare 114 del 18 settembre 2012, ha
consentito il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare
per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale
coperti da contribuzione figurativa. In caso di maternità, il beneficio
dell’assegno viene riconosciuto anche in relazione ai periodi per i quali
vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa. Pertanto,
in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’Anf e dalle
disposizioni vigenti per la gestione separata, la copertura figurativa
risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è
utile, oltre che per la pensione, anche ai fini dell’Anf.
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