- Studio Pegoraro e Associati

Transcript

- Studio Pegoraro e Associati
Thiene,
Thiene, 13 gennaio 2015
C I R C O L A RE M E N S I L E - G E N N A I O 2 01 5
Indice
Legge di stabilità 2015 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...................................................................
................................... 2
Bonus 80 euro ................................................................................................................................................................................................... 2
Nuova deduzione IRAP del costo del lavoro.................................................................................................................. 2
Proroga detrazione ristrutturazioni e ecobonus ...................................................................................................... 2
Nuovo regime dei minimi ....................................................................................................................................................................... 3
Estensione reverse charge ................................................................................................................................................................. 3
Nuovo ravvedimento operoso .......................................................................................................................................................... 4
Revisione tassazione risparmio previdenziale............................................................................................................. 4
Proroga imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni ................................................. 5
Dichiarazione IVA............................................................................................................................................................................................ 5
Bollo auto storiche ........................................................................................................................................................................................ 5
Aliquota IVA e-book .................................................................................................................................................................................... 5
Aliquota IVA pellet ......................................................................................................................................................................................... 5
Congelamento IMU-TASI ....................................................................................................................................................................... 5
Aumento futuro aliquote Iva ............................................................................................................................................................ 6
Agevolazione redditi beni immateriali – Patent Box .......................................................................................... 6
Novità in tema di autotrasporto ................................................................................................................................................. 6
Riduzione interessi legali ................................................................
................................................................................................
.............................................................................................
............................................................. 7
Nuove tariffe ACI 2015 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...................................................................
................................... 7
Diritto annuale CCIAA 2015 ................................................................
................................................................................................
.......................................................................................
....................................................... 7
Rinvio per il passaggio al Sistri ................................................................
................................................................................................
............................................................................
............................................ 7
Modello F24 ELIDE
ELIDE ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
............................................................................
............................................ 8
S CADEN ZIARIO - GENN AIO 201 5 ................................................................
................................................................................................
........................................................................
........................................ 9
1
Leg g e d i s tab il ità 201 5
Nella presente circolare si illustrano in sintesi le principali novità introdotte dalla Legge Stabilità 2015
in vigore dal 01.01.2015.
Bonus 8 0 euro
La Legge di stabilità ha stabilizzato il bonus introdotto dal D.L. n. 66/2014, che, rapportato al periodo
di lavoro nell’anno, risulta di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito di 960 euro si
riduce proporzionalmente sulla base del rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
3) se il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro, il credito non spetta.
N u o v a d e d u z i o n e I R A P de l c o s t o d e l l a v or o
Si rende integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo
indeterminato che eccede le vigenti deduzioni.
La nuova deduzione spetta a decorrere dal periodo d’imposta 2015 (dichiarazione IRAP 2016)
P r o r o g a d e t r a z io n e r i s t r ut t u r a z i o n i e e c o b o n u s
Sono state prorogate a tutto il 2015 le detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia (50%) e di
riqualificazione energetica (65%).
La detrazione del 65% è stata estesa anche alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31
dicembre 2015, per:
- l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;
- l’acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro;
- gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
Inoltre, si estende da 6 a 18 mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o
ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero
fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente
al 36%).
Viene elevata dal 4% all’8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti
per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico
degli edifici.
2
Nuov o regime dei minimi
È stato istituito il nuovo regime agevolato dei ”minimi”, riservato a chi inizia una nuova attività e a chi
nel 2014 ha conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti – da 15mila a 40mila – stabiliti
a seconda del tipo di attività svolta (codice Ateco).
La permanenza nel regime agevolato richiede inoltre che:
- le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.
non siano superiori a 5.000,00 euro lordi;
- il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di beni mobili strumentali, al lordo degli
ammortamenti, non sia superiore a 20.000,00 euro;
- i redditi conseguiti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo siano prevalenti rispetto a quello
eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il nuovo regime viene determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività (dal 40% al
86%) previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo
d’imposta.
Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle
addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 15%. Il versamento è effettuato negli stessi termini e
con le medesime modalità previste per i versamenti IRPEF.
Altri vantaggi sono previsti per i contribuenti che decideranno di aderire al nuovo regime: nessuna
ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, come, ad
esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Inoltre, a differenza del precedente regime dei minimi, in questo caso non è previsto nessun limite
temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere.
Il nuovo regime si rende particolarmente conveniente per chi inizia una nuova attività: in questo caso,
infatti, sarà possibile beneficiare di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.
E st e nsi o ne r e v e r se c h a rg e
Nell’ottica del contrasto dell’evasione fiscale, si incrementano le ipotesi di inversione contabile (reverse
charge) ai fini IVA, per:
- le prestazioni di servizi di pulizia identificate con il codice ATECO 81.2
- le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici
identificate con il codice ATECO 43. Segnaliamo che l’esplicito riferimento agli edifici esclude tutte
quelle prestazioni afferenti beni mobili, oltre ad escludere tutte le operazioni di cessione di beni.
- le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati, dei discount
alimentari e alle cessioni di bancali di legno (pallets) riciclati; in questo caso l’applicazione del reverse
charge è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
3
N u o v o r av v e d i m e n t o op e r o s o
Vengono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento
operoso; in sostanza, si potrà accedere all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente
previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata.
Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle
sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge
l’adempimento tributario.
Tipologia
violazione cui si
rimedia
Mancato
versamento del
tributo
Errori ed omissioni,
anche se incidenti
sulla determinazione
o sul pagamento del
tributo
Presentazione
tardiva della
dichiarazione (senza
che scatti
l’omissione)
Termine per ravvedimento
Riduzione
sanzione rispetto
al minimo
30 giorni dalla scadenza
1/10 del minimo
90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se non è
prevista dichiarazione)
1/9 del minimo
Termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno
se non è prevista dichiarazione)
1/8 del minimo
Termine di presentazione della dichiarazione successiva a
quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione
(oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione)
1/7 del minimo
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione
successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la
violazione (oppure oltre 2 anni se non è prevista
dichiarazione)
1/6 del minimo
Dopo la constatazione della violazione tramite PVC
1/5 del minimo
Entro il 90° giorno successivo al termine originario di
presentazione
1/10 del minimo
R ev i si o ne t a ssa z i o ne r i sp a r m i o pr ev i denz i a l e
È previsto un incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l’innalzamento dell’aliquota
di tassazione dall’11 al 20% per i fondi pensione (previdenza complementare) e dall’11 al 17% per la
rivalutazione del TFR.
4
P r o r o g a i mp o s t a s o s t i t u ti v a r i v al u t a z io n e t e r r e n i e p a r t e c ip a z i o n i
Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in
società non quotate posseduti al 1° gennaio 2015.
Entro il 30 giugno 2015 è necessario versare l’imposta (ove si opti per la rata unica; altrimenti, è
possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo) oltre a redigere ed asseverare la
perizia di stima.
Inoltre, si raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni
agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 2015.
Tale aliquota è innalzata dal 4% all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal
2% al 4% per le partecipazioni non qualificate.
D i c h i a ra z i o ne I V A
Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA, si elimina l’obbligo di
presentazione della dichiarazione unificata. Viene quindi meno – a far data dal 2016, relativamente al
periodo di imposta 2015 - l’obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, e di
conseguenza la dichiarazione IVA dovuta per il 2015 dovrà essere presentata entro il mese di febbraio.
Nessuna variazione interviene per la dichiarazione IVA 2015 periodo d’imposta 2014, per cui rimane
l’obbligo di adempiere alla comunicazione dati IVA entro il 2 marzo 2014.
B o l l o a u t o s t o r ic h e
Dal 1° gennaio 2015 i veicoli con più di vent’anni di particolare interesse storico e collezionistico non
potranno più godere dell’esenzione del bollo auto. Pertanto solo i veicoli costruiti da almeno trent’anni
sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.
A l i q u o t a IV A e - b o o k
I libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti con ad aliquota IVA del 4%.
A l i q u o t a IV A p e l l e t
Passa dal 10% al 22% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno.
Congelamento IMU-TAS I
Si conferma, anche per l’anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l’anno
2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di
legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.
5
A u m e n t o f u t ur o a l i q u o t e I v a
È prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le
aliquote IVA e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori
a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso
maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica. Nel dettaglio:
- l’aliquota IVA del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di
un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;
- l’aliquota IVA del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di
un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio
2018;
- a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei
monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa
sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate
nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi.
A g e v o l a z i o n e r e d d i t i b e n i i m m a t e r i a l i – P at e n t B o x
Viene introdotto un nuovo regime opzionale di tassazione agevolata che consiste nell’esclusione del
50% dei redditi derivanti dalla concessione o utilizzo diretto di beni immateriali (opere dell’ingegno,
marchi, brevetti), da parte di società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
L’opzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile.
L’agevolazione è applicabile a condizione che tali soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche
mediante contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparate, finalizzate
alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime.
Il nuovo regime opzionale trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014. Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la percentuale di esclusione dal
concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40%.
N o v i t à i n t e m a d i a ut o t r as p o r t o
La legge di stabilità 2015 interviene nell’ambito del settore di autotrasporto di merci per conto di terzi
abolendo la cd. scheda di trasporto: iI committente era tenuto a compilare un’apposita scheda, completa
degli elementi essenziali richiesti (dati relativi al vettore, al committente, al caricatore, al proprietario della
merce e alla merce trasportata), che doveva essere conservata a bordo del veicolo, a cura del vettore. Era
tuttavia possibile evitare la compilazione della scheda in oggetto se il d.d.t. era integrato con gli specifici
dati richiesti per la stessa.
L’intervento normativo in esame modifica inoltre la responsabilità solidale del committente in tema di
regolarità retributiva, contributiva e assicurativa.
6
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in
regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Nel caso in cui il committente non richieda l’attestazione in oggetto le conseguenze sono diverse a
seconda che il contratto sia in forma scritta o meno:
- se il contratto è in forma scritta, il committente che non effettua le verifiche deve ritenersi obbligato
in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i
contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni
ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;
- in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la
verifica, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i
premi assicurativi agli enti competenti, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli
obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di
trasporto per suo conto eseguito.
R i d uz i o n e i n t e res s i l e g a l i
A decorrere dal 1° gennaio 2015 il saggio degli interessi legali, ossia quelli che si applicano quando
altre disposizioni (legge o contratti) non stabiliscono una misura diversa, passerà dall’1% allo 0,5% in
ragione d’anno.
N u ov e t a r i f f e A C I 20 1 5
Sono state pubblicate le tabelle nazionali, per il periodo d’imposta 2015, relative ai costi chilometrici di
autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI.
D i ri t t o an n u al e CC IA A 2 015
Il ministero dello Sviluppo Economico ha reso noti gli importi del diritto annuale alla Camera di
Commercio per il 2015. Al riguardo il D.L. 90/2014 ne ha disposto la riduzione, per l’anno 2015, nella
misura del 35% rispetto a quelli previsti per l'anno 2014.
Rinv io per il pas s agg io al S is tri
È stato rinviato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto e
smaltimento di rifiuti pericolosi, dovranno lasciare il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e
scarico, l’aggiornamento del catasto rifiuti e le modalità di movimentazione tradizionali per passare ai
7
sistemi telematici del Sistri. Pertanto fino a tale data le aziende obbligate al sistema di tracciabilità
elettronica dei rifiuti sono tenute a osservare una doppia registrazione sia cartacea, sia informatica.
M o d e l l o F2 4 E L I D E
Dal 1° gennaio 2015 l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative
sanzioni ed interessi, connesse alla registrazioni dei contratti di locazione di beni immobili devono essere
versati mediate il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE),
A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.
S t u d i o P e g o r a r o & A s s oc i a t i
8
S C A D E N Z I A R I O - GE N N A I O 2 01 5
16/01/2015
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Ritenute alla fonte su provvigioni
Ritenute alla fonte su cessione titoli
Liquidazione Iva mensile
Iva – Invio telematico dichiarazioni d’intento
Ritenute su interessi prestiti obbligazionari/finanziamento soci fruttiferi
Ritenute su dividendi erogati nel 4° trimestre 2014 – partecipazioni non qualificate
26/01/2015
/01/2015
Presentazione elenchi Intrastat mensili - Dicembre 2014
Presentazione elenchi Intrastat trimestrali - 4° trimestre 2014
30/01/2015
Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
Acquisti intracomunitari - Registrazioni fatture non pervenute
Schede carburanti - Rilevazione del numero di chilometri
Accise - Gas metano - Acconto
Black list - Comunicazione operazioni mensili - Dicembre 2014
Black list - Comunicazione operazioni trimestrali - 4° trimestre 2014
Acquisti da San Marino - Modello polivalente Dicembre 2014
Imposta sulla pubblicità - Versamento imposta comunale annuale
9